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Interrogazione parlamentare - E-5913/2009(ASW)Interrogazione parlamentare
E-5913/2009(ASW)

Risposta data da Benita Ferrero-Waldner a nome della Commissione

1. La Commissione è consapevole dell'importanza della Cina nell'industria e nel commercio delle pellicce e delle preoccupazioni sollevate riguardo al benessere degli animali.

2. Allo scopo di affrontare tali preoccupazioni l'importazione di pellicce di cani e gatti, comprese quelle provenienti dalla Cina, è stata vietata con il regolamento (CE) n. 1523/2007[1]. Gli Stati membri sono i principali responsabili per l'attuazione di tale regolamento. Tuttavia, incombe loro l'obbligo di informare la Commissione sui metodi analitici utilizzati per identificare le specie di origine delle pellicce e notificare alla stessa Commissione le norme fissate relativamente alle sanzioni applicabili nel caso di infrazioni al regolamento.

3. Per quanto riguarda l'etichettatura sul metodo di allevamento la Commissione ha adottato il 28 ottobre 2009 una relazione destinata al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulle opzioni relative all'etichettatura sul benessere degli animali e alla creazione di una rete europea di centri di riferimento per la protezione e il benessere gli animali[2]. Nella valutazione d'impatto che è seguita alla relazione sono state esaminate varie opzioni relative all'etichettatura sul benessere degli animali, compresa l'etichettatura obbligatoria dei sistemi di allevamento. Lo scopo della relazione è di facilitare uno scambio di opinioni in profondità con le altre istituzioni. Il risultato di tale scambio costituirà la base delle riflessioni della Commissione nell'elaborare le possibili opzioni politiche future.

Per quanto riguarda le indicazioni relative al paese di origine delle importazioni, la proposta della Commissione relativa ad un sistema di marchio di origine europeo obbligatorio per le importazioni di talune merci da paesi terzi[3] prevede un sistema di marchio di origine obbligatorio per articoli come indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetto di pelli da pellicceria, pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali (codici NC 4303/4304). La Commissione sostiene la sua proposta e si augura che venga adottata.

La Commissione sta attualmente valutando la possibilità di introdurre un sistema di etichettatura per le pelli e gli articoli di pelle oltre che l'ambito di tale etichettatura.

Per finire la Commissione osserva che dal 2007 l'industria delle pellicce ha messo in atto un'etichetta volontaria denominata Origin Assured (OA™). Il marchio garantisce che la pelliccia di un indumento o di un prodotto a base di pelliccia che porta il marchio OA™ è originaria di un paese in cui sono in vigore regolamenti nazionali e locali o norme relative alla produzione delle pellicce. Solo pellicce provenienti da specie consentite, originarie da paesi approvati, vendute tramite case d'asta, possono portare il marchio OA™. L'iniziativa è stata sviluppata dalla International Fur Trade Federation (IFTF — federazione internazionale per il commercio delle pellicce) in collaborazione con quattro importanti case d'asta per le pellicce. Il programma è gestito dall'IFTF e controllato da un'organizzazione di controllo internazionale.