Interrogazione parlamentare - E-010323/2010(ASW)Interrogazione parlamentare
E-010323/2010(ASW)

Risposta data da Cecilia Malmström a nome della Commissione

A norma dell'articolo 23 del codice frontiere Schengen, in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, uno Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera alle sue frontiere interne per un periodo limitato, nel rispetto di tutte le garanzie procedurali stabilite dal codice stesso. Come indicato nella relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del titolo III (Frontiere interne) del codice frontiere Schengen[1], sulla base delle informazioni disponibili circa i motivi del ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne, la Commissione ritiene che finora gli Stati membri non abbiano abusato della possibilità di ripristinare tali controlli.

Secondo le informazioni trasmesse dal Portogallo alla Commissione il 3 novembre 2010, il Portogallo ha ripristinato i controlli alle frontiere interne tra il 16 e il 20 novembre 2010 in seguito alle maggiori esigenze di sicurezza connesse al vertice dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) svoltosi a Lisbona il 19 e 20 novembre 2010.

In virtù dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)[2], lo Stato membro interessato o, se opportuno, il Consiglio informa il Parlamento europeo quanto prima delle misure adottate in caso di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne. L'obbligo di informare il Parlamento spetta dunque al Consiglio e allo Stato membro interessato. La Commissione intende da parte sua rammentare tale obbligo agli Stati membri.

GU C 265 E del 09/09/2011