Risposta data da Dacian Cioloș a nome della Commissione
Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione(1) definisce le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei vari tipi di oli di oliva al fine di garantire la purezza e la genuinità di tali prodotti, ferme restando le altre disposizioni vigenti, in particolare in materia di diritto dei consumatori. La modifica più recente di tale strumento è intervenuta con il regolamento (UE) n. 61/2011 della Commissione(2), che per l'olio extra vergine di oliva aggiunge ai parametri esistenti un nuovo parametro, il tenore di alchil esteri degli acidi grassi. I limiti fissati per questo parametro sono conformi al parere formulato dal gruppo di esperti chimici dell'UE e ai lavori svolti al riguardo dal Consiglio oleicolo internazionale. I limiti stabiliti sono:
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un contenuto di metil esteri degli acidi grassi (MEAG) e di etil esteri degli acidi grassi (EEAG) ≤ 75 mg/kg;
oppure
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un contenuto di MEAG e di EEAG compreso fra 75 mg/kg e 150 mg/kg se il rapporto EEAG/MEAG è inferiore a 1,5. L'uso di questo rapporto ridimensiona il peso del limite superiore, poiché tanto più alto è il valore, quanto più bassa è la qualità dell'olio di oliva.
In relazione alla qualità dell'olio di oliva, la Commissione ha recentemente avviato una consultazione con i soggetti interessati al fine di esaminare l'opportunità di eventuali adeguamenti della norma sull'olio di oliva.
Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti. GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1.
Regolamento (UE) n. 61/2011 della Commissione, del 24 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti. GU L 23 del 27.1.2011, pag. 1.