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Interrogazione parlamentare - E-002271/2012(ASW)Interrogazione parlamentare
E-002271/2012(ASW)

Risposta data da Algirdas Šemeta a nome della Commissione

1. e 2. Come giustamente osservato dall'onorevole parlamentare, l'articolo 14ter, paragrafo 4, delle DAC (regolamento (CEE) n. 2454/93) dispone che «Il titolare di un certificato AEO sarà sottoposto a controlli fisici e documentali minori rispetto ad altri operatori». L'articolo fissa l'obbligo di ridurre i controlli per un AEO, ma non spiega in che modo e in quale misura i controlli dovrebbero essere ridotti. Le autorità doganali applicano tecniche di analisi del rischio a tutti gli operatori economici. Per i soggetti certificati AEO, il principio generale è che essi sono considerati meno rischiosi di altri operatori. La metodologia italiana si basa sul profilo di rischio specifico di operatori economici autorizzati e classifica questi ultimi in livelli che sono oggetto di minori controlli rispetto alla media. Pertanto, il fatto che qualsiasi controllo doganale dovrebbe essere basato sul rischio e che i soggetti AEO dovrebbero essere soggetti a un minor numero di controlli, è in linea con l’impostazione generale dell’UE.

3. Non esiste un obbligo giuridico di informare gli operatori economici sul loro profilo di rischio e in quale misura i controlli sono ridotti. Al contrario, poiché si tratta normalmente di informazioni sensibili che possono essere utilizzate impropriamente, le autorità doganali di norma non le forniscono.

4. Nell’UE le decisioni logistiche degli operatori economici sono interessate da un'ampia gamma di fattori, che riflette i vantaggi del mercato interno. La Commissione non dispone di informazioni secondo le quali gli operatori economici decidono di avvalersi delle dogane in particolari Stati membri sulla base della considerazione del loro status di operatore economico autorizzato (AEO). Nel monitorare l'attuazione del regime AEO, la Commissione prenderà in considerazione la pertinenza della questione.

GU C 110 E del 17/04/2013