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Interrogazioni parlamentari
30 aprile 2012
E-002754/2012
Risposta data da Connie Hedegaard a nome della Commissione

Sulla base della direttiva 2003/87/CE(1), l'assegnazione delle quote di emissioni, fino al 2012 compreso, è di responsabilità dello Stato membro nel quale è ubicato l’impianto permanente. Se l’assegnazione viene effettuata in conformità con la decisione di assegnazione adottata dallo Stato membro interessato, la Commissione non può intervenire per impedirla. Con le nuove norme armonizzate in materia di assegnazione che si applicheranno a partire dal 2013, sulla base della decisione della Commissione 2011/278/UE(2), gli impianti che hanno una produzione bassa o trascurabile non riceveranno alcuna assegnazione oppure riceveranno un’assegnazione notevolmente ridotta.

(1)Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003).
(2)Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2011).

Ultimo aggiornamento: 2 maggio 2012Avviso legale