Risposta di Viviane Reding a nome della Commissione
25.6.2013
La Commissione ha rafforzato sia i diritti procedurali degli indagati, definendo disposizioni specifiche per il procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo (MAE), sia la protezione delle vittime nei procedimenti penali. Sono già state adottate due direttive[1] ed è stato concordato il testo di una direttiva relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale. Sono in corso anche i lavori relativi alle garanzie procedurali per i minori e le persone vulnerabili, all’assistenza legale e alla presunzione di innocenza.
La decisione di promuovere un’azione penale in materia di sottrazione dei minori è una questione di diritto interno. Qualora siano soddisfatti i criteri di emissione del MAE, gli Stati membri possono utilizzarlo per avviare un procedimento penale. Mentre un indagato beneficia di tutte le garanzie procedurali disposte nelle misure di cui sopra, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha confermato che, come nel caso dei mandati d’arresto nazionali, gli Stati membri non sono tenuti ad avvisare un indagato dell’emissione di un MAE[2].
Nell’ottobre del 2012, è stata adottata una direttiva sui diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di reato[3]. Essa richiede esplicitamente che tutte le autorità competenti adottino un approccio rispettoso delle esigenze del minore, che consideri innanzitutto l’interesse superiore del minore. Essa prevede, inoltre, diritti procedurali specifici, sostegno e misure di protezione per le vittime minorenni nei procedimenti penali.
L’avvio di un procedimento penale può, in talune circostanze, portare ad un rifiuto di riportare indietro il minore. Molte autorità centrali sconsigliano alle istituzioni di ricorrere a tali procedimenti. La Central Authority Practice Guide, in conformità alla convenzione dell’Aia del 1980, stabilisce che l’impatto di un’azione penale per sottrazione di minori sulla possibilità di ottenere il ritorno del minore dovrebbe essere considerato dalle autorità giudiziarie per avviare, sospendere o ritirare le accuse.
- [1] Le direttive sul diritto all’interpretazione e alla traduzione (direttiva 2010/64/UE, del 20 ottobre 2010, GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1) e sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012, GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 1).
- [2] Caso C-396/11 Radu (sentenza 29 gennaio 2013).
- [3] Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 (GU L 315 del 14.11.2012).
GU C 33 E del 05/02/2014