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Interrogazione parlamentare - E-000443/2018(ASW)Interrogazione parlamentare
E-000443/2018(ASW)

Risposta congiunta di Corina Creţu a nome della Commissione
Interrogazioni scritte: E-000546/18, E-000443/18 (13 marzo 2018)A norma dell’articolo 174 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), un’attenzione particolare è rivolta alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, tra cui le regioni insulari. Va precisato che nella normativa dell’UE non esiste una definizione giuridica di «isola» o di «regione insulare». Una definizione delle regioni insulari è stata tuttavia formulata da Eurostat

13.3.2018

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Regional_typologies_overview.[1] 3 interamente costituite da isole. In questo contesto sono definite come isole i territori aventi una superficie minima di 1 km[2], con una distanza minima tra l’isola e il continente di 1 km e con una popolazione residente superiore a 50 abitanti, che non dispongono di un collegamento permanente con la terraferma. La politica di coesione offre opportunità di sostegno allo sviluppo di tali regioni. Ad esempio, l’articolo 10 e l’allegato I del regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni stabiliscono che gli Stati membri devono tener conto delle caratteristiche geografiche o demografiche di ciascuna regione. Inoltre, in base all’articolo 121 di tale regolamento, nel sostenere le isole è possibile modulare i tassi di cofinanziamento nell’ambito dell’obiettivo «Competitività regionale e occupazione». Gli Stati membri e le regioni possono affrontare le problematiche di specifici territori ricorrendo a strumenti speciali nel quadro di programmi nazionali o regionali. Ciò può assumere forme diverse, tra cui programmi rivolti a determinate isole, come nel caso della Sardegna e della Sicilia.

La Commissione ritiene che non vi sia alcuna incongruenza giuridica tra diritto europeo e diritto nazionale per quanto concerne la definizione delle regioni insulari italiane.

L’accesso ai programmi e ai fondi dell’UE sarà identico per la Sicilia o la Sardegna a prescindere dal riconoscimento formale dello stato di insularità nel diritto nazionale.

La Commissione ritiene che non vi sia alcuna incongruenza giuridica tra diritto europeo e diritto nazionale per quanto concerne la definizione delle regioni insulari italiane.

L’accesso ai programmi e ai fondi dell’UE sarà identico per la Sicilia o la Sardegna a prescindere dal riconoscimento formale dello stato di insularità nel diritto nazionale.

Ultimo aggiornamento: 13 marzo 2018
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