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Interrogazione parlamentare - P-002591/2018(ASW)Interrogazione parlamentare
P-002591/2018(ASW)

Risposta di Marianne Thyssen a nome della Commissione

Non vi è alcuna normativa dell'Unione che disciplina espressamente le condizioni di esercizio del diritto di associazione. L'articolo 153, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), stabilisce che le disposizioni di tale articolo in materia di politica sociale non si applicano al diritto di sciopero.

Tuttavia, la Commissione sostiene il dialogo sociale e il rispetto dell’autonomia delle parti sociali e del diritto all’azione collettiva, come indicato nel pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione[1].

Inoltre, il diritto di sciopero è tutelato dall'articolo 6 della Carta sociale europea, dall'articolo 11 sulla libertà di riunione e di associazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dai diritti e principi in materia di libertà di associazione di cui alla Convenzione n. 87, importante norma del lavoro dell'OIL, che sono tutti stati ratificati da tutti gli Stati membri dell'UE.

Gli Stati membri dell’UE sono tenuti a rispettare tali impegni internazionali. La convenzione n. 87 dell'OIL fa parte di impegni concordati con i paesi terzi nel quadro dei capitoli sul commercio e sullo sviluppo sostenibile degli accordi di libero scambio dell’UE.

Ultimo aggiornamento: 20 luglio 2018
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