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La libera circolazione dei servizi fa un importante passo avanti
Libera circolazione dei servizi - 21-02-2006 - 10:21
Dopo due anni di lavoro, il Parlamento europeo ha adottato a larga maggioranza, in prima lettura, la sua relazione sulla direttiva relativa ai servizi nel mercato interno, uno dei testi di maggiore importanza per l'UE. Il progetto iniziale è stato rivisto in profondità, ma l'obiettivo non è cambiato: eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi. I deputati però chiariscono che la direttiva non incide sui diritti sociali dei lavoratori previsti dalle legislazioni nazionali.
Combinando l'accordo raggiunto dai due maggiori gruppi parlamentari con i suggerimenti della commissione per il mercato interno, il Parlamento ha praticamente riscritto la direttiva sui servizi nel mercato interno. La relatrice Evelyne GEBHARDT (PSE, DE) ha sottolineato che il Parlamento «ha ribaltato il senso della direttiva e l'ha riorientata in un'ottica sociale, a vantaggio dei cittadini». Si tratta, occorre precisare, di una prima lettura che deve ora essere vagliata da Commissione e Consiglio. L'Esecutivo, durante il dibattito, si era detto disponibile a valutare le proposte che avessero ottenuto un ampio consenso in seno all'Aula nella stesura della sua proposta che sarà presentata nel corso del mese di aprile.
Il testo di direttiva, così come emendato dal Parlamento dopo un turno di votazioni durato 118 minuti, ha raccolto 391 voti favorevoli, 213 contrari e 34 astensioni. La relativa risoluzione legislativa, d'altra parte, ha ottenuto 394 voti favorevoli, 215 contrari e 33 astensioni. Prima di procedere voto dei 404 emendamenti, il Parlamento aveva respinto - con 153 voti favorevoli, 486 contrari e 1 astensione - la proposta di Verdi e Sinistra europea di respingere la direttiva.
Lo scopo della direttiva è di realizzare un vero mercato interno dei servizi stabilendo un quadro giuridico volto a eliminare, da un lato, gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e, dall'altro, le barriere alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri. I deputati precisano che è sì importante realizzare un mercato unico dei servizi ma, contemporaneamente, è anche necessario mantenere «un equilibrio tra apertura dei mercati, servizi pubblici, nonché diritti sociali e del consumatore».
OGGETTO DELLA DIRETTIVA
Adottando l'emendamento proposto dalla commissione per il mercato interno, l'Aula ha stabilito che la direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi. E' poi precisato che, fermo restando il campo d'applicazione definito, la direttiva non impone agli Stati membri di liberalizzare i servizi di interesse economico generale, né di privatizzare gli enti pubblici che prestano tali servizi». Essa, inoltre, non pregiudica le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza e aiuti. Gli Stati membri, peraltro, restano liberi di definire, conformemente al diritto comunitario, quelli che essi considerano servizi d'interesse economico generale, nonché di determinare le modalità di organizzazione e di finanziamento di tali servizi e gli obblighi specifici cui essi devono sottostare.
La direttiva, poi, non pregiudica le misure adottate a livello comunitario o nazionale volte a tutelare o a promuovere la diversità culturale o linguistica o il pluralismo dei media, così come non incide sul diritto del lavoro e, in particolare, sulle disposizioni relative «ai rapporti tra le parti sociali, compresi il diritto di svolgere un'azione sindacale e il diritto a contratti collettivi».
L'Aula, inoltre, accogliendo un emendamento del compromesso cui sono giunti popolari e socialisti, precisa che la direttiva non riguarda l'abolizione dei monopoli esistenti che forniscono servizi (come ad esempio le lotterie o taluni servizi di distribuzione), né gli aiuti concessi dagli Stati membri in base alle norme europee sulla concorrenza.
Il provvedimento, è aggiunto, non incide nemmeno sulle norme penali degli Stati membri (che non devono essere oggetto di abuso per aggirare le disposizioni della direttiva), né sui servizi che perseguono un obiettivo nel settore dell'assistenza sociale, come quelli destinati alle famiglie e ai bambini nonché i servizi di istruzione e culturali che tipicamente perseguono obiettivi sociali oppure il sostegno per gli alloggi sociali. Parimenti, non sono messe in discussione le legislazioni in materia di sicurezza sociale degli Stati membri.
E' anche precisato che la direttiva non si applica e non pregiudica il diritto del lavoro e, in particolare, le disposizioni relative ai rapporti tra le parti sociali, compresi il diritto di svolgere un'azione sindacale e il diritto a contratti collettivi, né le disposizioni nazionali in materia di previdenza sociale vigenti negli Stati membri. In particolare, deve essere pienamente rispettato il diritto di negoziare, concludere, estendere e applicare i contratti collettivi, e il diritto di sciopero. La direttiva, inoltre, non riguarda i servizi pubblici sanitari e l'accesso al finanziamento pubblico da parte dei prestatori di cure sanitarie.
La direttiva, è infine specificato, non deve essere interpretata in modo tale da recare pregiudizio all'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e della Carta europea.
CAMPO D'APPLICAZIONE
La definizione del campo d'applicazione della direttiva è stato un esercizio piuttosto complesso, con ben 61 proposte di emendamenti. Il risultato del voto, che modifica profondamente la proposta originale dell'Esecutivo, è un mix tra quanto proposto dalla commissione per il mercato interno e il compromesso tra popolari e socialisti, completato da ulteriori esenzioni proposte singolarmente dagli stessi o da altri gruppi politici. L'emendamento proposto dai socialisti volto a escludere sia servizi di interesse generale sia i servizi di interesse economico generale, non è stato accolto dall'Aula (269 voti favorevoli, 365 contrari e 3 astensioni).
La direttiva «si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro». E' inoltre precisato che la direttiva disciplina solo i servizi d'interesse economico generale, ovvero i servizi che corrispondono ad un'attività economica e sono aperti alla concorrenza. Non sarà quindi d’applicazione ai servizi d’interesse generale «quali definiti dagli Stati membri», a meno che, è spiegato, non si tratti di attività economiche «aperte alla concorrenza», ossia alla cui fornitura partecipano anche imprese private. Sono anche esclusi i servizi sociali come l'edilizia sociale, l'assistenza ai figli e i servizi alla famiglia. Considerando le attività sportive senza scopo di lucro di notevole importanza sociale, i deputati ritengono che esse non debbano essere considerate un'attività economica e, pertanto, non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva.
La proposta dell’Esecutivo, invece, contemplava tutte le attività economiche d’interesse generale, prevedendo alcune deroghe, ad esempio, per i servizi postali e quelli relativi alla distribuzione di energia elettrica, gas e acqua.
In merito all'esclusione dei “servizi finanziari”, il Parlamento specifica che la direttiva non si applica ai «servizi di natura bancaria, creditizia, assicurativa» né ai «servizi pensionistici professionali o individuali, di investimento o di pagamento». E’ poi confermata l’esclusione dei servizi e delle reti di comunicazione elettronica. I deputati mantengono l’esclusione dei servizi di trasporto, compresi i trasporti urbani, portuali, i taxi e le ambulanze e, in un considerando precisano che sono invece inclusi nel campo d'applicazione della direttiva il trasporto di fondi e di salme, «visto che in tale ambito sono stati identificati problemi di mercato interno». L’elenco dei servizi esclusi è poi allungato con i servizi giuridici già disciplinati da altri strumenti comunitari e con i servizi medico-sanitari, prestati o meno nel quadro di una struttura sanitaria. Riguardo a questi ultimi, è inoltre precisato che comprendono anche quelli farmaceutici e che tali servizi devono essere forniti ai pazienti da professionisti qualora queste attività sono professioni regolamentate negli Stati membri in cui è prestato il servizio.
Nel ritenere che svolgono «un ruolo fondamentale in sede di formazione delle identità culturali e delle opinioni pubbliche europee», il Parlamento esclude esplicitamente i servizi audiovisivi, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, inclusi i servizi radiofonici e cinematografici. Per i deputati, infatti, la salvaguardia e la promozione della diversità e del pluralismo culturali «postulano misure particolari in grado di tener conto delle specifiche situazioni regionali e nazionali».
Non sono comprese nel campo d’applicazione nemmeno le attività di giochi d'azzardo, inclusi i giochi con poste in denaro, le lotterie, i casinò e le transazioni relative a scommesse. Tale esclusione è anche giustificata dai deputati dalla totale impossibilità di attuare una concorrenza transfrontaliera leale tra gli operatori europei senza trattare - in parallelo o preventivamente - le questioni di coerenza della fiscalità fra gli Stati membri.
Inoltre, sono escluse le professioni e le attività «associate permanentemente o temporaneamente all'esercizio dei poteri pubblici in uno Stato membro», in particolare la professione di notaio. I deputati, poi, escludono del tutto i servizi fiscali dal campo d'applicazione della direttiva, mentre la Commissione prevedeva una serie di eccezioni. Attingendo al compromesso tra popolari e socialisti, il Parlamento prevede anche l'esclusione delle agenzie di lavoro interinale, dei servizi di sicurezza e segnala quindi la necessità di armonizzare pienamente le norme sullo stabilimento per definire un quadro legale in merito all'attuazione del mercato interno in questi settori.
LIBERTÀ DI PRESENTAZIONE DI SERVIZI E PRINCIPIO DEL PAESE D'ORIGINE
A seguito di un complicato voto per appello nominale su quasi ogni singolo paragrafo dell'emendamento frutto del compromesso tra popolari e socialisti, il Parlamento ha confermato la cancellazione del principio del paese d'origine.
La nuova formulazione prevede che gli Stati membri devono «rispettare il diritto dei prestatori di servizi» di operare in uno Stato membro diverso da quello «in cui hanno sede», e devono assicurare il libero accesso a un'attività di servizio e il libero esercizio dell'attività di servizio sul proprio territorio. Inoltre, gli Stati membri non devono ostacolare la prestazione di servizi sul loro territorio imponendo requisiti discriminatori, ingiustificati e sproporzionati. La discriminazione, in particolare, non deve essere fondata sulla cittadinanza o sulla sede sociale. I requisiti, poi, sono ritenuti giustificati solamente per motivi di pubblica sicurezza, protezione dell'ambiente e della salute.
Il compromesso, inoltre, elenca una lunga serie di requisiti che sono considerati incompatibili con la libertà di prestazione dei servizi. Nell'elenco, ad esempio, figurano gli obblighi di stabilirsi sul territorio dove si presta il servizio o di ottenere un'autorizzazione, inclusa la registrazione in un albo professionale, fatti salvi però i casi previsti dalla stessa direttiva e da altre disposizioni comunitarie. E' anche vietato imporre al prestatore di aprire un ufficio o una sede sul proprio territorio oppure di possedere un documento d'identità emesso dalle autorità locali. Ad eccezione che per motivi sanitari e di sicurezza sul posto del lavoro, non è nemmeno possibile vietare al prestatore di ricorrere a materiali o attrezzature «che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio».
D'altra parte, queste disposizioni non ostano a che gli Stati membri in cui è prestato un servizio impongano requisiti specifici giustificati con motivi di politica pubblica, di politica di sicurezza, di protezione dell'ambiente e di salute pubblica. Lo stesso vale per quanto riguarda le condizioni di assunzione, inclusi gli accordi collettivi. Sono quindi stati eliminati i riferimenti alla politica sociale e alla protezione dei consumatori che avevano suscitato del malumore tra alcuni esponenti del PPE.
E' stato infine confermata la richiesta rivolta alla Commissione di presentare, entro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva e previa consultazione degli Stati membri e delle parti sociali, una relazione sull'applicazione di queste disposizioni in cui dovrà essere esaminata la necessità di proporre misure di armonizzazione per le attività di servizio rientranti nel campo d'applicazione della direttiva.
Le deroghe
Nella sua proposta, la Commissione prevedeva 23 deroghe generali, tre transitorie e tre per casi individuali. I deputati, oltre a modificare quelle generali, propongono anche di sopprimere quelle transitorie. Queste ultime, infatti, decadono visto che i casi contemplati o sono stati inclusi con effetto immediato nel campo d’applicazione della direttiva (trasporto di fondi) o ne sono stati esclusi definitivamente (giochi d’azzardo) oppure sono diventati oggetto di una deroga permanente (recupero giudiziario dei crediti).
Adottando un emendamento del PPE/DE, il Parlamento precisa che le disposizioni previste dall'articolo relativo alla libertà di prestazione dei servizi non si applicano ai servizi di interesse economico generale forniti in un altro Stato membro, come ad esempio, ai servizi postali (coperti dalla direttiva 97/67/CE), ai servizi di trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica (direttiva 2003/54/CE ), ai servizi di trasmissione, distribuzione e di fornitura e stoccaggio di gas (direttiva 2003/55/CE), ai servizi di distribuzione e di fornitura idrica e ai servizi di gestione delle acque reflue e al trattamento dei rifiuti.
Una deroga generale vale anche per le materie disciplinate dalle direttive sul distacco dei lavoratori e per le disposizioni che determinano la legislazione applicabile in materia di lavoratori subordinati, per il controllo legale dei conti, per le spedizioni di rifiuti nonché, come accennato, per le attività di recupero giudiziario dei crediti.
La deroga, inoltre, sarebbe applicata alle disposizioni della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, compresi i requisiti fissati dagli Stati membri (dove il servizio è prestato) che riservano un’attività ad una particolare professione. In sostanza, gli Stati membri potranno continuare ad applicare le norme che riservano alcune attività a particolari professioni, come ad esempio le consulenze giuridiche agli avvocati e la sperimentazione animale ai veterinari. E’ valida anche per tutte le disposizioni di diritto internazionale privato, in particolare quelle relative al trattamento dei rapporti obbligatori contrattuali e extracontrattuali, compresa la forma dei contratti.
Controlli
A differenza di quanto proposto dalla Commissione, che contemplava l’esclusiva responsabilità dello «Stato membro d’origine» nel controllo dell’attività e dei servizi offerti del prestatore, i deputati conferiscono allo Stato membro di destinazione la facoltà di adottare delle misure di controllo al fine di garantire che il prestatore si conformi al proprio diritto nazionale per quanto riguarda l'esercizio della sua attività. Lo Stato membro può quindi procedere alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per controllare il servizio prestato, comprese quelle richieste dallo Stato membro di primo stabilimento Qualora lo Stato membro di destinazione constati che il prestatore di servizi non ha rispettato i propri obblighi, esso può obbligare il prestatore di servizi a depositare una cauzione oppure applicargli misure intermedie. La cauzione può essere utilizzata per l'esecuzione di decisioni e di sentenze di carattere amministrativo, civile e penale.
Restrizioni vietate
Gli Stati membri non possono imporre requisiti che limitano a un destinatario l'utilizzazione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro. Non possono quindi imporre l'obbligo di ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti o di effettuare una dichiarazione presso di esse. Non è nemmeno possibile limitargli le possibilità di detrazione fiscale o la concessione di aiuti finanziari a causa del fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro o in funzione del luogo di esecuzione della prestazione. Infine, è vietato l’assoggettamento del destinatario ad imposte discriminatorie o sproporzionate sull'attrezzatura necessaria per ricevere un servizio a distanza proveniente da un altro Stato membro.
RELAZIONI CON LE ALTRE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO
Il Parlamento, inoltre, precisa che, in caso di conflitto tra le disposizioni della direttiva e altre normative comunitarie che disciplinano aspetti specifici dell'accesso all'attività di un servizio e del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche, «prevalgono e si applicano a tali settori o professioni specifiche» le pertinenti normative comunitarie. Quali, ad esempio, la direttiva relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, il regolamento sull'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, la direttiva in merito al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive e la direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. E' anche precisato che l'esclusione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali dal campo d'applicazione della presente direttiva significa che i consumatori beneficeranno in ogni caso della tutela riconosciuta loro dalla normativa in materia, nel proprio Stato membro.
Norme sociali per il distacco dei lavoratori
Il Parlamento, come proposto dalla commissione parlamentare, ha cancellato le disposizioni specifiche in materia di distacco dei lavoratori avanzate nel testo originario. Con un nuovo considerando, puntualizza invece che la direttiva non concerne le condizioni di lavoro e di occupazione che si applicano ai lavoratori distaccati per prestare un servizio nel territorio di un altro Stato membro. In tali casi, è precisato, la direttiva 96/71/CE prevede che i prestatori dei servizi debbano conformarsi alle condizioni di occupazione applicabili, in alcuni settori elencati, nello Stato membro in cui viene prestato il servizio. Tra tali condizioni figurano: periodi massimi di lavoro e minimi di riposo, durata minima delle ferie annuali retribuite, tariffe minime salariali, condizioni di cessione temporanea dei lavoratori, salute, sicurezza e igiene sul lavoro, provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti, puerpere, bambini e giovani, parità di trattamento tra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione.
Inoltre, è aggiunto che ciò non riguarda solo le condizioni di occupazione stabilite per legge, ma anche quelle stabilite in contratti collettivi o sentenze arbitrali. La direttiva, infine, non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare condizioni di lavoro e condizioni di occupazione a questioni diverse da quelle elencate nella direttiva 96/71/CE per motivi di ordine pubblico. In relazione a queste precisazioni, i deputati della commissione per il mercato interno propongono di sopprimere gli articoli della proposta che prevedono disposizioni specifiche in materia di distacco dei lavoratori e quelle relative al distacco di cittadini di paesi terzi.
DEFINIZIONI
I deputati, d’altra parte, chiariscono, modificano o introducono nuove definizioni. Ad esempio, con “servizio” s’intende qualsiasi attività economica non salariata «fornita normalmente dietro retribuzione, la quale costituisce il corrispettivo economico della prestazione in questione ed è di norma convenuta tra prestatore e destinatario del servizio». In proposito, è anche precisato che la retribuzione è assente nelle attività svolte dallo Stato o da un’autorità regionale o locale, in campo sociale, culturale e giudiziario e, pertanto, non rientrano in tale definizione i corsi impartiti nell’ambito della pubblica istruzione da istituti pubblici e privati o la gestione dei regimi di previdenza sociale non impegnati in attività economiche.
I "servizi d'interesse economico generale", invece, sono quelli qualificati in quanto tali dallo Stato membro e che sono soggetti a specifici obblighi di servizio pubblico imposti al prestatore di servizi dallo Stato membro interessato al fine di rispondere a determinati obiettivi di interesse pubblico.
Il “prestatore” è qualsiasi persona fisica, avente la cittadinanza di uno Stato membro, o qualsiasi persona giuridica, stabilita in conformità con la legge di detto Stato membro, che offre o fornisce un servizio. Per evitare il ricorso a società di facciata, sono poi specificati i criteri per poter considerare un’impresa come “stabilita”: occorre esercitare effettivamente un'attività economica a tempo indeterminato mediante un’installazione stabile e con un'adeguata infrastruttura a partire dalla quale viene effettivamente offerto un servizio. Una semplice casella postale, quindi, «non costituisce uno stabilimento».
Con “Stato membro di destinazione”, infine, si intende il paese in cui un servizio è fornito ed eseguito «su base transfrontaliera in modo saltuario» da un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro.
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E INFORMAZIONE
La direttiva prevede una serie di misure volte ad agevolare la prestazione di servizi transfrontalieri, eliminando regimi, procedure e formalità di autorizzazione eccessivamente onerosi «che ostacolano la libertà di stabilimento e la creazione di nuove società di servizi». I deputati condividono questa impostazione ma chiariscono diversi suoi aspetti.
Più in particolare, è chiesto agli Stati membri, d'intesa con la Commissione, di introdurre, se necessario e possibile, moduli europei armonizzati, equivalenti ai certificati, agli attestati e ad altri documenti in materia di stabilimento che sanciscono il rispetto di un requisito nello Stato membro di destinazione. D’altra parte, gli Stati membri che chiedono ad un prestatore o ad un destinatario di fornire un qualsiasi documento attestante il rispetto di un particolare requisito, dovranno accettare i documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano valore equivalente o dai quali risulti che il requisito in questione è rispettato. Di norma, inoltre, non potranno imporre la presentazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma di originale, di copia conforme o di traduzione autenticata.
Tre anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, gli Stati membri dovranno istituire un punto di contatto denominato “sportello unico” che, secondo i deputati, dovranno essere coordinati dalla Commissione attraverso uno sportello europeo. In queste strutture, ogni prestatore di servizi potrà espletare una serie di procedure e formalità necessarie per poter svolgere le attività di servizio di sua competenza - come dichiarazioni, notifiche o domande di autorizzazione presso le autorità competenti, comprese le domande di iscrizione in registri, ruoli, banche dati, o ordini professionali - oppure inoltrare le domande di autorizzazione necessarie all'esercizio delle attività di servizio di sua competenza.
Attraverso gli sportelli unici, inoltre, gli Stati membri dovranno garantire ai prestatori e ai destinatari di prendere agevolmente conoscenza di una serie di informazioni relative alle procedure e alle formalità, alle coordinate delle autorità competenti, alle condizioni di accesso ai registri e alle banche dati pubblici, nonché alle informazioni concernenti le possibilità di ricorso disponibili e gli estremi delle associazioni presso le quali possono ricevere assistenza. Dopo tre anni dall’entrata in vigore della direttiva - e non entro il 31 dicembre 2008 come proposto dalla Commissione - tutte le procedure e le formalità dovranno poter essere espletate anche a distanza e per via elettronica.
LIBERTA’ DI STABILIMENTO
La direttiva prevede anche una semplificazione delle procedure di autorizzazione per l'accesso alle attività di servizi e il loro esercizio.
Gli Stati membri possono prevedere un regime di autorizzazione, se ciò non comporta una discriminazione nei confronti del prestatore, se l’obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva e se la sua necessità è giustificata da «motivi imperativi di interesse generale». Con quest’ultima nozione i deputati intendono, tra gli altri, la protezione della politica pubblica, l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica e la sanità pubblica. Ma anche il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, «compreso il mantenimento di servizi medici equilibrati e accessibili a tutti», la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali e la lotta alla frode. E ancora la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico od obiettivi di politica sociale e di politica culturale.
I regimi di autorizzazione, d’altra parte, devono basarsi su criteri che inquadrino l'esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità competenti «affinché non sia utilizzato in modo arbitrario o discrezionale». Più in particolare, i criteri devono essere non discriminatori, giustificati da un motivo imperativo di interesse generale e ad esso commisurati, precisi e inequivocabili, oggettivi, resi pubblici in precedenza e, hanno aggiunto i deputati, trasparenti e accessibili. L'autorizzazione che, in principio, ha durata illimitata, deve permettere al prestatore di accedere all’attività di servizio o di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l’apertura di agenzie, di succursali, di filiali o di uffici. Ciò non vale nei casi in cui un motivo imperativo di interesse generale giustifichi la necessità di un’autorizzazione specifica per ogni installazione o di un'autorizzazione limitata ad una specifica parte del territorio nazionale.
Gli Stati membri, inoltre, non potranno subordinare l'accesso ad un'attività di servizi e il suo esercizio sul loro territorio al rispetto di una serie di requisiti fondati, ad esempio, sulla nazionalità del prestatore o del suo personale o sulla sede della società. Non si potrà neanche ricorrere al divieto di essere stabilito in diversi Stati membri o di essere iscritto nei registri o nell'albo professionale di diversi Stati membri. Oppure, non si potrà imporre l'obbligo di presentare una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito sul territorio degli Stati membri in questione, né quello di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri degli Stati membri in questione o di aver esercitato in precedenza l'attività sul loro territorio per un determinato periodo.
16/02/2006
Evelyne GEBHARDT (PSE, DE)
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno
Procedura: Codecisione, prima lettura
Dibattito: 14.2.2006
Votazione: 16.2.2006
RIF.: 20060213IPR05194

