Comunicati stampa
 

Carcere e multe salate per pirati e contraffattori

Ricerca e innovazione - 25-04-2007 - 20:20
Sessioni plenarie
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Il Parlamento sostiene la proposta di direttiva che prevede sanzioni penali - come reclusione e ammende pecuniarie - per i responsabili di atti di pirateria e contraffazione. Con una serie di emendamenti precisa però i diritti da essa tutelati e chiede l'esclusione dei brevetti dal suo campo d'applicazione. Nel chiarire poi i reati punibili, propone un'eccezione per giornalisti e insegnanti e chiede di garantire la libera concorrenza, ma anche i diritti degli imputati.

Adottata dal Parlamento con 374 voti favorevoli, 278 contrari e 17 astensioni, la relazione di Nicola ZINGARETTI (PSE, IT) accoglie con favore la proposta della Commissione, ma propone una serie di emendamenti volti principalmente a definire più chiaramente l'oggetto e il campo d'applicazione della direttiva e a precisare i tipi di reato punibili. La proposta di respingere la proposta di direttiva avanzata dalla GUE/NGL e dai Verdi/ALE è stata respinta dall'Aula con 197 voti favorevoli, 452 contrari e 11 astensioni.
 
Nel corso del dibattito tenutosi in Aula, il relatore aveva precisato che la direttiva riguarda, «finalmente», la lotta contro il crimine organizzato, «che agisce a livello globale, che non conosce confini e che può contare su immense risorse». Da qui la necessità di un'armonizzazione a livello europeo. Il deputato ha poi sottolineato che, negli ultimi dieci anni, il volume delle merci contraffatte è aumentato del 1.600%. Merci, ha precisato, come giocattoli, abiti, scarpe, alimenti, cosmetici, sostanze chimiche, prodotti gastronomici recanti denominazioni false, occhiali, compact disc, DVD e altro, «cioè tutti beni che i cittadini europei consumano ogni giorno».
 
Ciò, ha proseguito, produce un danno per le industrie europee, alterando tutte le più elementari regole del mercato e della concorrenza, e danneggia i lavoratori e le lavoratrici, causando «recessione e disoccupazione». In proposito, ha affermato che questo fenomeno ha portato, negli ultimi dieci anni, a 125.000 nuovi disoccupati in Europa. Ne consegue, ha aggiunto, un danno per l'economia a causa dell'evasione fiscale e un danno per i consumatori, stigmatizzando in particolare la contraffazione di medicinali. Con l'armonizzazione contro il crimine, ha sostenuto il relatore, «si fa un salto in avanti nella costruzione vera del mercato unico europeo» e «si rafforza l'idea di un'Europa utile ai cittadini europei». Si è quindi augurato un ampio consenso, sottolineando che «potenti interessi e lobby auspicano che il Parlamento europeo non faccia nulla».
 
Una definizione più chiara dei diritti di proprietà intellettuale
 
I deputati, anzitutto, intendono precisare che le misure previste dalla direttiva riguardano il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale «nel contesto della contraffazione e della pirateria». Inoltre, specificano che per "diritti di proprietà intellettuale" si intendono uno o più dei seguenti diritti: diritto d'autore, diritti connessi al diritto d'autore, diritto sui generis del costitutore di una banca di dati, diritti dei creatori di topografie di prodotti semiconduttori, diritti relativi ai marchi (nella misura in cui l'estensione ad essi della protezione del diritto penale non sia in contravvenzione delle norme sul libero mercato e sulle attività di ricerca), diritti relativi ai disegni, indicazioni geografiche e denominazioni commerciali (nella misura in cui sono protetti dal diritto nazionale in quanto diritti di proprietà esclusivi).
 
Diversi emendamenti sono tesi a escludere dal campo d'applicazione della direttiva la materia brevettuale e i diritti di proprietà industriale derivanti dai brevetti. Il Parlamento ritiene infatti che, data la complessità della maggior parte dei progetti di ricerca, nello svolgere il proprio lavoro gli inventori rischiano continuamente di violare i diritti brevettuali. Prevedere sanzioni penali per queste violazioni, pertanto, potrebbe distogliere inventori e ricercatori dal compiere scelte innovative. Un emendamento precisa inoltre che la direttiva non si applica a violazioni dei diritti di proprietà intellettuali connessi ai diritti di brevetto, modelli di utilità e ritrovati vegetali, compresi i diritti derivanti da certificati addizionali di protezione, nonché alle importazioni parallele di beni originali da paesi terzi autorizzate dal detentore del diritto.
 
I reati punibili
 
In forza alla direttiva, gli Stati membri devono provvedere a qualificare come reato «qualsiasi violazione intenzionale del diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, la complicità e l’istigazione» della violazione stessa. In proposito i deputati, precisano con un emendamento che per "violazione commessa su scala commerciale" si intende «la violazione di un diritto di proprietà intellettuale commesso per ottenere un vantaggio commerciale» e ciò «esclude atti compiuti da un utilizzatore privato per fini personali e non di lucro». Per "violazione intenzionale", inoltre, si intende «la violazione deliberata e cosciente del diritto in oggetto allo scopo di ottenere un vantaggio economico su scala commerciale».
 
Per garantire la libertà di stampa e il diritto all'insegnamento, i deputati chiedono poi agli Stati membri di provvedere a che l'uso equo di un'opera protetta, inclusa la riproduzione in copie o su supporto audio o con qualsiasi altro mezzo, a fini di critica, recensione, informazione, insegnamento (compresa la produzione di copie multiple per l'uso in classe), studio o ricerca, «non sia qualificato come reato».
 
.... e le sanzioni
 
Per le persone fisiche responsabili di pirateria e contraffazione, gli Stati membri debbono prevedere pene restrittive della libertà personale. Il massimo della pena non deve essere inferiore a 4 anni di reclusione per i reati più gravi commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale oppure che comportano un rischio per la salute o la sicurezza delle persone. A questi, il Parlamento aggiunge anche i reati collegati al riciclaggio di proventi delle attività criminose e al finanziamento del terrorismo. Ai pirati e ai contraffattori dovranno inoltre essere inflitte ammende penali che, per i reati più gravi appena descritti, dovranno essere di un massimo non inferiore a 300.000 euro. Per altri tipi di reato, invece, le ammende dovranno essere di un massimo non inferiore a 100.000 euro. Alle persone giuridiche potranno essere inflitte le stesse ammende penali e altre ammende non penali.
 
Inoltre, gli Stati membri dovranno prevedere anche la confisca dell'oggetto, degli strumenti utilizzati e dei prodotti originati dai reati. Ma non solo, se ritenuto opportuno, potranno anche procedere alla distruzione dei beni, «inclusi i materiali e le attrezzature utilizzati» per commettere la violazione del diritto di proprietà intellettuale, alla chiusura, totale o parziale, definitiva o temporanea, dello stabilimento usato per commettere tale violazione e all'interdizione, permanente o temporanea, di esercitare attività commerciali. Inoltre, si potrà procedere all’assoggettamento a controllo giudiziario, alla liquidazione giudiziaria, all’esclusione dal godimento di benefici e aiuti pubblici e alla pubblicazione delle decisioni giudiziarie. Un emendamento inserisce anche la possibilità di emettere un ordine di pagamento, a carico del contraffattore, per le spese di custodia dei beni confiscati.
 
Il Parlamento sollecita poi agli Stati membri a adottare le misure necessarie a garantire che, nel fissare il livello delle sanzioni, si tenga conto dei reati ripetutamente commessi in un altro Stato membro.
 
Garantire la libera concorrenza e i diritti degli imputati
 
Infine, per non nuocere alla libera concorrenza, un emendamento impone agli Stati membri di assicurare - mediante misure penali, civili e procedurali - che il ricorso abusivo a minacce e sanzioni penali «possa essere vietato e soggetto a sanzioni». Devono anche essere vietati gli abusi procedurali, in particolare qualora vengano applicate misure penali per far rispettare norme di diritto civile». Agli Stati membri, inoltre, è chiesto di assicurare che i diritti dell'imputato «siano debitamente protetti e garantiti».
 
Dovranno poi far sì che il previsto coinvolgimento dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale nelle squadre investigative comuni non comprometta i diritti dell'accusato, ad esempio pregiudicando l'accuratezza, l'integrità e l'imparzialità delle prove. Il Parlamento ritiene infatti che l'implicazione di queste persone «costituisce un ruolo d'appoggio che non interferirà con la neutralità delle investigazioni». I deputati propongono poi che, a seguito di un sequestro, le autorità di polizia producano le prove delle violazioni così ottenute nei processi civili pendenti o futuri e ne informino il titolare dei diritti interessato.
 
23/04/2007
Nicola ZINGARETTI (PSE, IT)
Relazione sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
Procedura: Codecisione, prima lettura
Dibattito: 23.4.2007
Votazione: 25.4.2007
RIF.: 20070420IPR05539