Comunicati stampa
Il Parlamento conferma la validità del mandato di Achille Occhetto
Immunità e statuto dei deputati - 25-05-2007 - 10:28
Sessioni plenarie
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Ribaltando la sentenza del Consiglio di Stato italiano, il Parlamento dichiara non valido il mandato europeo di Beniamino Donnici e conferma la validità di quello di Achille Occhetto. Per i deputati, infatti, l'accordo siglato da quest'ultimo e la lista elettorale con la quale si è presentato alle elezioni europee del 2004 deve ritenersi nullo per vizio di forma e in quanto formulato prima della proclamazione degli eletti.
Il Parlamento ha adottato con 406 voti favorevoli, 125 contrari e 36 astensioni la relazione di Giuseppe GARGANI (PPE/DE, IT) che dichiara non valido il mandato di Baniamino DONNICI (ALDE/ADLE, IT) e conferma la validità di quello di Achille OCCHETTO (PSE, IT). Il capogruppo dell'ALDE/ADLE Graham WATSON, che prima di procedere alla votazione ne aveva sottolineato l'illegalità chiedendo di soprassedere, dopo l'adozione della relazione ha dichiarato che il suo gruppo accettava «il verdetto del Parlamento» ma ha ammonito: «ci vedremo in Tribunale».
Il Parlamento osserva anzitutto che l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale (Atto del 1976) «deve estendere la sua applicazione anche ai candidati che, pur non essendo eletti, figurino in una graduatoria di votati». Ciò, infatti, sarebbe nell'interesse del Parlamento europeo, «poiché tali candidati sono potenzialmente componenti del Parlamento stesso». Facendo proprio un emendamento proposto dal PSE, i deputati sottolineano poi che spetta solo al Parlamento europeo verificare i poteri dei suoi membri e che tale prerogativa non può essere inficiata, «o ancora meno vanificata», da un provvedimento nazionale «emesso in palese contrasto con le pertinenti norme e principi del diritto comunitario», e ciò anche nel caso in cui tale provvedimento sia stato adottato in via definitiva da un organo giurisdizionale supremo di detto Stato.
I deputati, inoltre, osservano che lo stesso Atto sancisce che i membri del Parlamento europeo non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo. Sottolineano poi che lo Statuto dei deputati, anche se entrerà in vigore nel 2009, «è allo stato attuale un atto legislativo di diritto primario» ed esso prevede che i deputati «sono liberi e indipendenti» nonché che «qualsiasi accordo sulle dimissioni del mandato prima della scadenza o al termine della legislatura è nullo». Per il Parlamento, d'altra parte, la rinuncia all'elezione di Achille Occhetto «è il risultato di una volontà condizionata, precedente alla proclamazione degli eletti nelle elezioni europee del 12 e 13 giugno 2004», con la lista Società civile DI PIETRO-OCCHETTO. Pertanto tale rinuncia deve ritenersi «incompatibile con la lettera e lo spirito dell'Atto del 1976 e, quindi, nulla». La nullità della rinuncia, peraltro, «fa venir meno l'elemento di fatto e di diritto presupposto alla sussistenza e validità del mandato del suo successore».
I deputati ritengono, inoltre, che la rinuncia al mandato presenta anche un vizio di forma in quanto, secondo il regolamento del Parlamento europeo, la comunicazione delle dimissioni deve assumere la veste di un verbale redatto in presenza del Segretario generale e nessun altro documento è quindi ritenuto valido. Con 400 voti favorevoli, 121 contrari e 31 astensioni, pertanto, il Parlamento dichiara non valido il mandato di Baniamino DONNICI (ALDE/ADLE, IT) e - con 406 voti favorevoli, 121 contrari e 32 astensioni - conferma la validità di quello di Achille Occhetto (PSE, IT).
Durante il dibattito in Aula, Giuseppe GARGANI (PPE/DE, IT), nel difendere da «meschine insinuazioni» la posizione espressa dalla commissione da lui presieduta, ha affermato che «il rinvio alle disposizioni nazionali ha solo carattere suppletivo ... dovendo comunque queste essere conformi all'ordinamento comunitario ... nonché allo spirito dell'atto del '76». A suo parere, inoltre, «la libertà e l'indipendenza dei deputati costituiscono il pilastro fondamentale della libertà del cittadino», mentre «il nuovo Statuto - anche se non ancora in vigore - è allo stato attuale un atto comunitario di diritto primario». Pertanto, «la rinuncia di Occhetto è un espressione di volontà viziata ... da un accordo precedente all'elezione...e deve quindi considerarsi nulla». Inoltre, ha sostenuto che la rinuncia espressa dal deputato dopo la proclamazione dei risultati «non ha modificato la graduatoria dei candidati» della sua lista.
Luigi COCILOVO (ALDE/ADLE, IT) ha invece sottolineato che «mai questo Parlamento ha messo in discussione il principio ... circa la competenza nazionale a redimere le contestazioni relative alla procedura elettorale». E, a supporto della sua tesi, ha citato l'atto del 14 dicembre 2004 con il quale il Parlamento europeo ha confermato i mandati dei deputati dopo l'elezione del giugno 2004 «sotto riserva di decisioni delle autorità competenti degli Stati membri nel caso di contestazioni dei risultati elettorali». Ha quindi concluso ponendo in luce che le conseguenze dell'adozione della relazione «comporterebbero un gravissimo conflitto istituzionale».
Per Salvatore TATARELLA (UEN, IT), si tratta di «un atto gravissimo e senza precedenti, un arbitrio inaudito contro un deputato che si vedrebbe illegittimamente privato del suo mandato parlamentare». A suo parere, si tratta inoltre di «un'inedita e singolare violazione dei trattati ... e di un conflitto grave con uno Stato membro che si vedrebbe privato di un deputato» riconosciuto tale dalle proprie leggi e dalla propria autorità giudiziaria. Precisando di non parteggiare per nessuno dei due candidati - entrambi del centrosinistra - ha quindi affermato che «la commissione giuridica ha usurpato poteri che non le appartengono», mettendo in gioco il diritto, la corretta composizione del Parlamento europeo e «la credibilità della massima istituzione comunitaria».
Non dello stesso parere Nicola ZINGARETTI (PSE, IT), per il quale si tratta invece di tutelare in primo luogo i diritti e le prerogative di questo Parlamento e, pertanto, le decisioni assunte sono giuste. Anche perché evitano «che si realizzi un precedente, cioè che si riconoscano atti o iniziative che vincolino le scelte di candidati o di coloro che si apprestano a diventare parlamentari europei». A suo parere, ciò «è un precedente e una novità giusta e garantista nei confronti delle prerogative del Parlamento europeo». Non si tratta quindi di «nessuno scippo, ma solo del diritto di esprimere un'opinione che questo stesso Parlamento ci dà».
Antefatti
In occasione delle elezioni al Parlamento europeo del giugno 2004, Beniamino Donnici era stato candidato nella lista “Società civile DI PIETRO-OCCHETTO”, che aveva ottenuto due seggi in due circoscrizioni. In entrambe era risultato eletto Antonio Di Pietro, il quale aveva optato per la circoscrizione dell’Italia Meridionale. Achille Occhetto, che era risultato primo dei non eletti in entrambe le circoscrizioni, aveva presentato dichiarazione di rinuncia alla sua elezione alla carica di parlamentare europeo. Pertanto, nella prima circoscrizione risultava eletto Giulietto Chiesa, che seguiva immediatamente Achille Occhetto nella lista e Beniamino Donnici, risultato terzo nella lista nell'altra circoscrizione era avanzato al primo posto dei non eletti.
In seguito alle elezioni politiche tenutesi in Italia, Antonio Di Pietro lasciava il mandato europeo essendo stato eletto deputato al Parlamento italiano. Achille Occhetto chiese quindi di subentrargli, quale primo dei non eletti, nella circoscrizione dell’Italia meridionale, revocando la precedente rinuncia. L’ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo presso la Corte di cassazione lo ha quindi proclamato eletto membro del Parlamento europeo, nella circoscrizione dell’Italia meridionale e per la lista “Società civile DI PIETRO-OCCHETTO”, nella sua qualità di primo dei non eletti nella medesima circoscrizione. La motivazione del provvedimento verteva sulla considerazione che «la rinuncia a parlamentare europeo, presentata dall’On. Achille Occhetto in data 7 luglio 2004, diversamente da quanto avvenuto per la prima circoscrizione (Italia nord-occidentale), non ha prodotto effetti».
Beniamino Donnici, con ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ha impugnato il provvedimento dell’Ufficio elettorale nazionale deducendone l’illegittimità. Il Parlamento europeo aveva intanto regolarmente convalidato il mandato parlamentare di Achille Occhetto (seduta plenaria del 3 luglio 2006). Con sentenza 21 luglio 2006 n. 6232, il tribunale amministrativo regionale ha poi respinto il ricorso sulla base della considerazione che la rinuncia, espressa in vista della proclamazione degli eletti, non costituisce rinuncia alla posizione in graduatoria. Pertanto il candidato, che abbia rinunciato all’elezione, ha diritto, quando si verifichino i presupposti per una surrogazione, a ritirare il proprio atto di rinuncia per subentrare nel seggio da ricoprire per surrogazione.
Il Consiglio di Stato, con decisione del 6 dicembre 2006, ha accolto l'appello proposto da Beniamino Donnici avverso la sentenza del TAR Lazio, riformando quest'ultima e annullando la proclamazione di Achille Occhetto a membro del Parlamento europeo.
21/05/2007
Giuseppe GARGANI (PPE/DE, IT)
Relazione sulla verifica dei poteri dell'on. Beniamino Donnici
Procedura: Regolamento
Dibattito: 23.5.2007
Votazione: 24.5.2007
RIF.: 20070523IPR07011
