Approfondimento
Terzo pacchetto energia vicino al traguardo
Energia - 29-04-2009 - 19:23
Più scelta, investimenti e sicurezza per il mercato europeo di gas ed elettricità. Il Terzo pacchetto passa la seconda lettura e diventa quasi legge: separazione fra produttori e fornitori di energia, più trasparenza ed assistenza al consumatore. Solidarietà energetica nei momenti di crisi internazionali.
Il Parlamento ha approvato a larga maggioranza un compromesso sul "Terzo Pacchetto Energia" raggiunto con gli Stati membri dell'UE. Al cuore dell'accordo c'è la separazione parziale ("unbundling") fra le reti e l'erogazione dei servizi di gas ed energia. Questo consentirà alle compagnie più piccole di entrare e competere sul mercato europeo utilizzando le infrastrutture esistenti.
Separazione della proprietà tra rete e servizio
Gli Stati membri dovranno scegliere fra tre opzioni:
- separazione integrale della proprietà
- gestore di sistema indipendente (GSI) - dovrà essere nominato nel caso in cui la proprietà voglia mantenere parte del servizio.
- fornitore indipendente di servizio (ITO) - la gestione e la manutenzione della rete vengono date a terzi.
Queste tre possibilità si applicheranno a tutte le infrastrutture di servizio, come ad esempio i tracciati ad alto voltaggio che connettono impianti industriali isolati a regioni densamente popolate.
Più diritti per i consumatori
Il Parlamento si è battuto per inserire nel pacchetto una maggiore protezione per il consumatore. Prima di tutto maggiore trasparenza: una precisa rendicontazione degli effettivi consumi di gas ed energia, prezzi chiari e facilmente paragonabili tra i vari fornitori e informazioni nero su bianco sui siti delle compagnie fornitrici e sulle bollette.
La direttiva prevede anche la creazione di un 'difensore civico europeo' e un'associazione di consumatori nel campo dell'energia.
Infine, misure speciali a tutela dei consumatori più deboli. Gli Stati membri dovranno prendere misure concrete per contrastare la "povertà energetica", ad esempio attraverso un Piano Nazionale per l'energia o un sistema sociale ad hoc per garantire sufficiente rifornimento a tutti.
Solidarietà energetica durante le crisi
Legislazione all'insegna del concetto di "solidarietà energetica": gli Stati membri dovranno aiutarsi a vicenda nei casi di gravi crisi, come quelle a cui abbiamo assistito gli inverni scorsi, e cooperare per sviluppare moderne infrastrutture energetiche.
Gli Stati membri avranno un anno e mezzo per applicare la nuova direttiva.
Approfondisci l'argomento leggendo gli articoli del focus.
Sommaire du dossier :
RIF.: 20080616FCS31737
Il pacchetto energia sul tavolo dei deputati
Separazione sì…
Una delle innovazioni principali del cosiddetto "terzo pacchetto energia" è senza dubbio il concetto della separazione fra fornitura e servizio di gas ed elettricità. Tale situazione, foriera di nuovi investimenti nelle infrastrutture di settore, renderà impossibile d'ora in avanti ad aziende integrate tipo "Électricité de France" di produrre e fornire energia. Tale risultato è in linea con quanto espresso dagli eurodeputati nella risoluzione del luglio 2007, in cui ci si augurava una "politica comune dell'energia".
Per il relatore del Parlamento, l'eurodeputata britannica Eluned Morgan del gruppo socialista (PSE), in teoria "esiste già un mercato unico europeo dell'elettricità" ma la realtà "è molto differente...alcuni paesi garantiscono infatti un accesso più semplice alle aziende concorrenti, come in Gran Bretagna, dove i tedeschi e i francesi hanno oltre il 40% del mercato, ma ciò non vale per i mercati francesi e tedeschi", ha fatto notare.
…separazione no
Questa nuova proposta non convince però tutti, Francia e Germania in testa. Il drappello dei contrari di cui fa parte anche Austria, Bulgaria, Grecia, Lettonia, Lussemburgo e Slovacchia ritiene infatti che tale procedura sia "incostituzionale" e potrebbe avere "effetti negativi", in primis a livello sociale.
Nel primo dibattito tenutosi in commissione parlamentare industria lo scorso febbraio, l'eurodeputato ceco Jan Březina del gruppo del partito popolare europeo e democratici europei (PPE-DE), sottolineò infatti come molti dei paesi entrati a far parte del 'club europeo' dopo il 2004 "dipendano da un solo fornitore" e che quindi queste nuove misure "non avrebbero senso".
Chi invece sostiene l'introduzione delle nuove misure, rileva che 2un mercato aperto incoraggerà una produzione di energia più efficiente e renderà i prezzi a livelli accettabili", oltre a permettere misure specifiche per i consumatori meno abbienti.
Obiettivo: meno emissioni
La Commissione europea ritiene che solo un rinnovato mercato dell'energia riuscirà a far rispettare il modello richiesto dall'Emission Trading e favorire le energie rinnovabili. Più concorrenza, più innovazione e più operatori: è questo lo schema che secondo la Commissione Ue dovrebbe favorire gli investimenti in energie rinnovabili e di fonti energetiche alternative.
Dal canto suo, la proposta del Parlamento include la creazione di un'agenzia europea per coordinare i regolatori nazionali di energia e l'adozione di una Carta del consumo energetico che permetta ai consumatori di scegliere adeguatamente i fornitori di energia.
Per ulteriori informazioni :
Pacchetto energia: tocca al mercato del gas
Più scelta e convenienza
Al centro del nuovo testo legislativo, proposto dalla Commissione europea, c'è il concetto della separazione fra fornitura e servizio di gas, una misura che favorirebbe un accesso più semplice alle aziende concorrenti, con conseguente maggior scelta per i consumatori. I deputati favorevoli a tale proposta ricordano che ciò genererebbe maggiori investimenti nelle infrastrutture, mentre i contrari, con in testa paesi come la Francia, la Germania o la Grecia, credono che un simile passo sia "incostituzionale" e possa avere ricadute negative sul piano sociale.
Le proposte La Russa
Il relatore del Parlamento europeo, il deputato italiano Romano Maria La Russa del gruppo Unione per l'Europa delle nazioni (UEN), sostiene l'approccio della separazione, confortato da "dati concreti" e non da "approcci ideologici". Per il deputato italiano la situazione attuale rappresenta infatti "un cattivo compromesso per i consumatori", che debbono continuano a subire "bollette del gas incomprensibili".
Secondo le cifre fornite da Eurostat, dal 1998 i prezzi nei mercati liberalizzati di Olanda, Gran Bretagna, Svezia e Spagna sono aumentati solo del 6%, rispetto al 30% nei paesi dove la liberalizzazione non è ancora avvenuta. La Russa è preoccupato dalla "dipendenza da gas del mercato europeo", una realtà che arriva al 100% di dipendenza dalla Russia per paesi come la Finlandia, la Slovacchia o la Bulgaria. Aziende straniere come la russa Gazprom controllano di fatto sempre di più il mercato europeo ed è per questo che nel testo è prevista una clausola per prevenire abusi di mercato, misura già criticata dalla Russia.
Al centro del nuovo testo legislativo, proposto dalla Commissione europea, c'è il concetto della separazione fra fornitura e servizio di gas, una misura che favorirebbe un accesso più semplice alle aziende concorrenti, con conseguente maggior scelta per i consumatori. I deputati favorevoli a tale proposta ricordano che ciò genererebbe maggiori investimenti nelle infrastrutture, mentre i contrari, con in testa paesi come la Francia, la Germania o la Grecia, credono che un simile passo sia "incostituzionale" e possa avere ricadute negative sul piano sociale.
Le proposte La Russa
Il relatore del Parlamento europeo, il deputato italiano Romano Maria La Russa del gruppo Unione per l'Europa delle nazioni (UEN), sostiene l'approccio della separazione, confortato da "dati concreti" e non da "approcci ideologici". Per il deputato italiano la situazione attuale rappresenta infatti "un cattivo compromesso per i consumatori", che debbono continuano a subire "bollette del gas incomprensibili".
Secondo le cifre fornite da Eurostat, dal 1998 i prezzi nei mercati liberalizzati di Olanda, Gran Bretagna, Svezia e Spagna sono aumentati solo del 6%, rispetto al 30% nei paesi dove la liberalizzazione non è ancora avvenuta. La Russa è preoccupato dalla "dipendenza da gas del mercato europeo", una realtà che arriva al 100% di dipendenza dalla Russia per paesi come la Finlandia, la Slovacchia o la Bulgaria. Aziende straniere come la russa Gazprom controllano di fatto sempre di più il mercato europeo ed è per questo che nel testo è prevista una clausola per prevenire abusi di mercato, misura già criticata dalla Russia.
I deputati propongono di creare un'apposita agenzia europea per facilitare il processo di armonizzazione dei 27 differenti sistemi legali in vigore nei paesi Ue e di porre le basi per un vero mercato unico europeo dell'energia.
Pacchetto energia: i deputati per un'agenzia operativa
Agenzia "regolatrice"
La commissione parlamentare industria ha votato il 28 maggio 2008 la relazione affidata all'eurodeputato britannico Giles Chichester del gruppo del partito popolare europeo e democratici europei (PPE-DE), che insiste sulla necessità di conferire alla nuova agenzia poteri di regolatore, contrariamente al piano previsto dalla Commissione europea. I deputati chiedono che il nuovo istituto fissi la propria sede a Bruxelles e cooperi regolarmente con il Parlamento europeo.
Network europeo
La relazione insiste sulla necessità di garantire l'indipendenza dell'Agenzia e dei suoi membri rispetto "ai consumatori, ai produttori di energia e ai gestori delle reti di trasporto e distribuzione", così come di rispettare il vincolo della trasparenza e del controllo democratico. Lo scorso luglio i deputati votarono una risoluzione che chiedeva la messa a punto di una politica energetica comune.
La commissione parlamentare industria ha votato il 28 maggio 2008 la relazione affidata all'eurodeputato britannico Giles Chichester del gruppo del partito popolare europeo e democratici europei (PPE-DE), che insiste sulla necessità di conferire alla nuova agenzia poteri di regolatore, contrariamente al piano previsto dalla Commissione europea. I deputati chiedono che il nuovo istituto fissi la propria sede a Bruxelles e cooperi regolarmente con il Parlamento europeo.
Network europeo
La relazione insiste sulla necessità di garantire l'indipendenza dell'Agenzia e dei suoi membri rispetto "ai consumatori, ai produttori di energia e ai gestori delle reti di trasporto e distribuzione", così come di rispettare il vincolo della trasparenza e del controllo democratico. Lo scorso luglio i deputati votarono una risoluzione che chiedeva la messa a punto di una politica energetica comune.
Il 17 giugno 2008 la plenaria, oltre a dibattere e votare la relazione Chichester, affronterà in dibattito la relazione della deputata britannica Eluned Morgan del gruppo socialista (PSE) sul mercato interno dell'elettricità, oltre a un testo che si concentra sulla rete elettrica di scambio nelle zone di frontiera, affidato all'eurodeputato spagnolo Alejo Vidal-Quadras del gruppo del partito popolare europeo e democratici europei (PPE-DE).
Per ulteriori informazioni :
- Il Parlamento apre al mercato dell'elettricità - (EN)
- Sì all'agenzia europea dell'energia- servizio stampa (EN)
- Relazione Chichester
- Commissione parlamentare Industria, ricerca ed energia
- Elettricità: proprietà diverse per produzione e trasmissione - servizio stampa
- Energia: bollette chiare e trasparenti, a prezzi ragionevoli - servizio stampa
Via libera dei deputati alla liberalizzazione del mercato del gas
Il 9 luglio 2008 i deputati hanno messo la parola fine ai monopoli nazionali del gas votando due relazioni affidate al deputato italiano Romano La Russa del gruppo dell'unione per l'Europa delle nazioni (UEN) e al collega bulgaro Atanas Paparizov del gruppo socialista (PSE), che propongono nuove regole per il mercato del gas a diretto beneficio dei consumatori.
Un passo sostenuto solo in parte dagli Stati membri, alcuni dei quali restii a concedere una separazione completa fra domanda e offerta di energia.
Separazione e ITO
La proposta iniziale della Commissione europea proponeva due opzioni ai paesi Ue, scegliendo fra la separazione di domanda e offerta fra le aziende fornitrici del servizio o il mantenimento di un'offerta integrata, forte del ruolo svolto dai "gestori di sistema indipendenti" dagli interessi della fornitura e della produzione (ISO, Indipendent system operator). Il Consiglio ha invece optato il 6 giugno per un approccio alternativo, con un "gestore di trasmissione indipendente" (ITO, Indipendent Transmission Operator) interno all'azienda stessa ma totalmente separato a livello contabile e societario.
Nel voto di compromesso la maggioranza dei deputati ha scelto per il metodo della separazione fra domanda e offerta e per il modello ITO, in modo da difendere gli interessi di tutti gli attori coinvolti.
Protezione dei consumatori
Entrambe le relazioni puntano l'accento sulla protezione dei consumatori, in particolare assicurandosi della possibilità di concludere i contratti senza costi aggiuntivi, ricevere indennizzi in caso di disservizi e accedere a informazioni complete via web. I deputati hanno inoltre chiesto di tener conto delle esigenze di categorie vulnerabili come le persone anziane e quelle con disabilità.
Per ulteriori informazioni :
Liberalizzazione dei mercati dell'elettricità e del gas: accordo finale

Gli eurodeputati votano il cosiddetto "Terzo pacchetto Energia" sulle liberalizzazioni del mercato di gas ed energia in Europa (mercoledì 22 aprile)
Il Parlamento ha adottato un pacchetto legislativo volto a completare il mercato interno dell'energia attraverso l'ulteriore liberalizzazione dei mercati dell'elettricità e del gas. Intende anche garantire il servizio universale, in particolare ai clienti vulnerabili, e rafforzare i diritti dei consumatori. La questione della separazione delle reti di trasmissione dalle altre attività è stata risolta prevedendo anche, per le imprese integrate verticalmente, il ricorso a gestori indipendenti.
Sulla base di una serie di compromessi negoziati dai relatori con il Consiglio, il Parlamento ha adottato definitivamente due direttive e tre regolamenti che intendono completare il mercato interno dell'energia attraverso l'ulteriore liberalizzazione dei mercati dell'elettricità e del gas, rafforzando al contempo i diritti dei consumatori.
Una prima direttiva - adottata con 588 voti favorevoli, 81 contrari e 9 astensioni - stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell'energia elettrica nella Comunità europea. Definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso aperto al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi. Definisce inoltre gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica, chiarendo anche i requisiti in materia di concorrenza.
Un'altra direttiva - adottata con 596 voti favorevoli, 45 contrari e 45 astensioni - stabilisce invece norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi. Le norme stabilite dalla direttiva per il gas naturale, compreso il GNL, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, purché questi possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.
Separazione delle attività di trasmissione e produzione - Unbundling
Sulla separazione delle attività di trasmissione e di produzione, il compromesso raggiunto prevede la possibilità per gli Stati membri di scegliere, a determinate condizioni, tra tre opzioni: separazione integrale della proprietà, ricorso a un Gestore di sistema indipendente (ISO - Indipendent system operator) oppure a un Gestore di trasmissione indipendente (ITO, Indipendent Transmission Operator). Contrariamente a quanto richiesto in prima lettura dal Parlamento, ciò varrebbe sia per il mercato dell'elettricità (per il quale chiedeva la sola separazione proprietaria) sia per quello del gas.
In linea di principio, entro trenta mesi dall'entrata in vigore della direttiva, gli Stati membri dovranno assicurare la separazione integrale della proprietà. La stessa persona o le stesse persone non potranno quindi essere autorizzate a controllare, direttamente o indirettamente, un'impresa che esercita l'attività di generazione, produzione o l'attività di fornitura e, al contempo, a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un gestore di sistemi o su un sistema di trasmissione e trasporto, e viceversa. Non sarà permesso pertanto esercitare diritti di voto, detenere il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa o detenere una quota di maggioranza contemporaneamente nei diversi settori di attività.
Gli Stati membri potranno concedere deroghe temporanee a tali prescrizioni, ma solo a condizione che i gestori dei sistemi di trasmissione non facciano parte di un'impresa verticalmente integrata. In quest'ultimo caso, uno Stato membro può decidere di non applicare la separazione proprietaria ma designare un Gestore di sistemi indipendente (ISO) oppure conformarsi alle disposizioni relative al Gestore di trasmissione indipendente (ITO).
Con il ricorso al Gestore di sistemi indipendente (ISO), si consente la conservazione della proprietà della rete, ma dovrà essere designato su proposta del proprietario del sistema di trasmissione e soggetto all'approvazione della Commissione. La sua indipendenza dalle altre attività non connesse alla trasmissione dell'impresa integrata verticalmente dovrà realizzarsi «quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale». I responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasmissione o trasporto non potranno far parte di strutture dell'impresa integrata incaricate, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, produzione, distribuzione e fornitura.
Il Gestore del sistema di trasmissione dovrà, tra l'altro, disporre di poteri decisionali effettivi, indipendenti dall'impresa verticalmente integrata, per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo del sistema di trasmissione. Non potrà condividere sistemi e attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza con una parte dell'impresa verticalmente integrata. Non potrà nemmeno detenere una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna affiliata dell'impresa verticalmente integrata avente funzioni di produzione o di fornitura, né riceve dividendi o qualsiasi altro vantaggio finanziario da tale affiliata. Parimenti, nessuna affiliata potrà detenere azioni del gestore.
Per quanto riguarda l'indipendenza degli amministratori, le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasmissione non potranno avere nessun'altra posizione o responsabilità professionali, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo. Inoltre, a tali persone non sarà consentito esercitare alcuna posizione o responsabilità professionale nell'impresa verticalmente integrata per un periodo di tre anni prima della loro nomina e per un periodo non superiore a quattro anni dopo la cessazione del loro mandato presso il gestore. Gli ITO dovranno dotarsi poi di un organo di sorveglianza incaricato di assumere decisioni «che possono avere un impatto significativo sul valore delle attività degli azionisti in seno al gestore del sistema di trasmissione». Dovranno attuare un programma di adempimenti in cui sono esposte le misure per assicurare «che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori», e che sarà soggetto a un controllo indipendente della conformità da parte di un responsabile.
Garanzia del servizio universale e clienti vulnerabili
Gli Stati membri dovranno provvedere affinché tutti i clienti civili e, se lo ritengono necessario, le piccole imprese (aventi cioè meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, «vale a dire del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori». A tal fine, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza e devono imporre alle società di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla rete.
Dovranno inoltre adottare misure adeguate volte a garantire il necessario approvvigionamento di elettricità ai clienti vulnerabili o un sostegno ai miglioramenti in termini di efficienza energetica, al fine di affrontare la povertà energetica ove riscontrata, compreso nel contesto più ampio di povertà. In questo contesto, ciascun Stato membro dovrà definire un concetto di cliente vulnerabile che può fare riferimento alla povertà energetica e, tra le altre cose, «al divieto di interruzione di detti clienti nei periodi critici».
Rafforzamento dei diritti dei consumatori
La nuova normativa prevede anche un rafforzamento dei diritti dei consumatori. Ad esempio, concede ai clienti il diritto di ottenere, senza spese, il cambio di fornitore entro tre settimane dalla richiesta e di ricevere un conguaglio definitivo non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambiamento di fornitore. Tutti i consumatori devono anche poter ricevere i dati relativi ai loro consumi, godere del diritto ad una prestazione di servizi di buon livello e beneficiare di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei loro reclami. I fornitori dovranno poi specificare nelle fatture o nel materiale promozionale inviato ai clienti finali la quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato nell'anno precedente, «in modo comprensibile e facilmente confrontabile a livello nazionale». Il contratto con il fornitore dovrà inoltre specificare i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale. Previa una valutazione di tutti i costi e i benefici a lungo termine per il mercato e per il singolo consumatore, almeno l’80% dei consumatori dovrà essere dotato di contatori intelligenti entro il 2020.
Più in generale, i clienti dovranno poter ottenere informazioni sui loro diritti, incluse quelle sulla gestione dei reclami, mediante la loro chiara indicazione sulla fattura o nei siti web delle imprese. Gli Stati membri dovranno anche accertarsi che vengano istituiti sportelli unici al fine di fornire ai consumatori tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la legislazione in vigore e le modalità di ricorso a loro disposizione in caso di controversia. Dovranno poi garantire che sia predisposto un meccanismo indipendente quale un mediatore dell'energia ai fini di un trattamento efficiente dei reclami e della risoluzione extragiudiziale delle controversie. In tale contesto, la Commissione dovrà elaborare una "lista di controllo per i consumatori di energia" che sia «chiara e concisa» e contenga informazioni pratiche sui loro diritti, mentre gli Stati membri dovranno provvedere a che i fornitori adottino le necessarie misure per trasmetterne una copia a tutti i loro consumatori.
Altre misure
Il Parlamento ha anche approvato - con 585 voti favorevoli, 29 contrari e 70 astensioni - un regolamento che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra regolatori nazionali dell'energia incaricata di esprimere pareri e formulare raccomandazioni ai gestori dei sistemi di trasmissione, alle autorità di regolamentazione, al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione, e che può adottare opportune decisioni individuali relative, ad esempio, alle condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere e della loro sicurezza operativa. Può anche presentare orientamenti quadro non vincolanti riguardo alla cooperazione regionale.
Per garantire una gestione ottimale della rete di trasmissione di energia elettrica e permettere gli scambi e l'approvvigionamento transfrontalieri di energia elettrica nella Comunità, sono create una Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (REGST) e una Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas (REGST). Le REGST dovrebbero tra l'altro elaborare un piano di sviluppo decennale che indichi le reti di trasmissione realizzabili e le interconnessioni regionali necessarie, importanti dal punto di vista commerciale o della sicurezza degli approvvigionamenti. All'Agenzia è affidato il compito di controllare l'esecuzione dei compiti da parte della REGST.
Per quanto riguarda il gas, la direttiva sottolinea che uno dei suoi obiettivi principali dovrebbe essere lo sviluppo di un vero mercato europeo del gas naturale mediante una rete europea connessa e, a tal fine, le questioni regolamentari relative alle interconnessioni transfrontaliere e ai mercati regionali dovrebbero costituire uno dei principali compiti delle autorità di regolamentazione, ove opportuno in stretta collaborazione con l'Agenzia. Per gas e elettricità, comunque, le direttive chiedono a Stati membri e autorità di regolamentazione di cooperare tra di loro per l'integrazione dei mercati nazionali ad uno o più livelli regionali, «quale primo passo verso un mercato interno pienamente liberalizzato».
Infine, la Commissione dovrà chiedere all'Agenzia di presentarle, entro un termine ragionevole non superiore a sei mesi, un orientamento quadro non vincolante che fissi principi chiari e obiettivi per l'elaborazione di codici di rete.
Una prima direttiva - adottata con 588 voti favorevoli, 81 contrari e 9 astensioni - stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell'energia elettrica nella Comunità europea. Definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso aperto al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi. Definisce inoltre gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica, chiarendo anche i requisiti in materia di concorrenza.
Un'altra direttiva - adottata con 596 voti favorevoli, 45 contrari e 45 astensioni - stabilisce invece norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi. Le norme stabilite dalla direttiva per il gas naturale, compreso il GNL, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, purché questi possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.
Separazione delle attività di trasmissione e produzione - Unbundling
Sulla separazione delle attività di trasmissione e di produzione, il compromesso raggiunto prevede la possibilità per gli Stati membri di scegliere, a determinate condizioni, tra tre opzioni: separazione integrale della proprietà, ricorso a un Gestore di sistema indipendente (ISO - Indipendent system operator) oppure a un Gestore di trasmissione indipendente (ITO, Indipendent Transmission Operator). Contrariamente a quanto richiesto in prima lettura dal Parlamento, ciò varrebbe sia per il mercato dell'elettricità (per il quale chiedeva la sola separazione proprietaria) sia per quello del gas.
In linea di principio, entro trenta mesi dall'entrata in vigore della direttiva, gli Stati membri dovranno assicurare la separazione integrale della proprietà. La stessa persona o le stesse persone non potranno quindi essere autorizzate a controllare, direttamente o indirettamente, un'impresa che esercita l'attività di generazione, produzione o l'attività di fornitura e, al contempo, a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un gestore di sistemi o su un sistema di trasmissione e trasporto, e viceversa. Non sarà permesso pertanto esercitare diritti di voto, detenere il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa o detenere una quota di maggioranza contemporaneamente nei diversi settori di attività.
Gli Stati membri potranno concedere deroghe temporanee a tali prescrizioni, ma solo a condizione che i gestori dei sistemi di trasmissione non facciano parte di un'impresa verticalmente integrata. In quest'ultimo caso, uno Stato membro può decidere di non applicare la separazione proprietaria ma designare un Gestore di sistemi indipendente (ISO) oppure conformarsi alle disposizioni relative al Gestore di trasmissione indipendente (ITO).
Con il ricorso al Gestore di sistemi indipendente (ISO), si consente la conservazione della proprietà della rete, ma dovrà essere designato su proposta del proprietario del sistema di trasmissione e soggetto all'approvazione della Commissione. La sua indipendenza dalle altre attività non connesse alla trasmissione dell'impresa integrata verticalmente dovrà realizzarsi «quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale». I responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasmissione o trasporto non potranno far parte di strutture dell'impresa integrata incaricate, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, produzione, distribuzione e fornitura.
Il Gestore del sistema di trasmissione dovrà, tra l'altro, disporre di poteri decisionali effettivi, indipendenti dall'impresa verticalmente integrata, per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo del sistema di trasmissione. Non potrà condividere sistemi e attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza con una parte dell'impresa verticalmente integrata. Non potrà nemmeno detenere una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna affiliata dell'impresa verticalmente integrata avente funzioni di produzione o di fornitura, né riceve dividendi o qualsiasi altro vantaggio finanziario da tale affiliata. Parimenti, nessuna affiliata potrà detenere azioni del gestore.
Per quanto riguarda l'indipendenza degli amministratori, le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasmissione non potranno avere nessun'altra posizione o responsabilità professionali, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo. Inoltre, a tali persone non sarà consentito esercitare alcuna posizione o responsabilità professionale nell'impresa verticalmente integrata per un periodo di tre anni prima della loro nomina e per un periodo non superiore a quattro anni dopo la cessazione del loro mandato presso il gestore. Gli ITO dovranno dotarsi poi di un organo di sorveglianza incaricato di assumere decisioni «che possono avere un impatto significativo sul valore delle attività degli azionisti in seno al gestore del sistema di trasmissione». Dovranno attuare un programma di adempimenti in cui sono esposte le misure per assicurare «che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori», e che sarà soggetto a un controllo indipendente della conformità da parte di un responsabile.
Garanzia del servizio universale e clienti vulnerabili
Gli Stati membri dovranno provvedere affinché tutti i clienti civili e, se lo ritengono necessario, le piccole imprese (aventi cioè meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, «vale a dire del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori». A tal fine, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza e devono imporre alle società di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla rete.
Dovranno inoltre adottare misure adeguate volte a garantire il necessario approvvigionamento di elettricità ai clienti vulnerabili o un sostegno ai miglioramenti in termini di efficienza energetica, al fine di affrontare la povertà energetica ove riscontrata, compreso nel contesto più ampio di povertà. In questo contesto, ciascun Stato membro dovrà definire un concetto di cliente vulnerabile che può fare riferimento alla povertà energetica e, tra le altre cose, «al divieto di interruzione di detti clienti nei periodi critici».
Rafforzamento dei diritti dei consumatori
La nuova normativa prevede anche un rafforzamento dei diritti dei consumatori. Ad esempio, concede ai clienti il diritto di ottenere, senza spese, il cambio di fornitore entro tre settimane dalla richiesta e di ricevere un conguaglio definitivo non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambiamento di fornitore. Tutti i consumatori devono anche poter ricevere i dati relativi ai loro consumi, godere del diritto ad una prestazione di servizi di buon livello e beneficiare di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei loro reclami. I fornitori dovranno poi specificare nelle fatture o nel materiale promozionale inviato ai clienti finali la quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato nell'anno precedente, «in modo comprensibile e facilmente confrontabile a livello nazionale». Il contratto con il fornitore dovrà inoltre specificare i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale. Previa una valutazione di tutti i costi e i benefici a lungo termine per il mercato e per il singolo consumatore, almeno l’80% dei consumatori dovrà essere dotato di contatori intelligenti entro il 2020.
Più in generale, i clienti dovranno poter ottenere informazioni sui loro diritti, incluse quelle sulla gestione dei reclami, mediante la loro chiara indicazione sulla fattura o nei siti web delle imprese. Gli Stati membri dovranno anche accertarsi che vengano istituiti sportelli unici al fine di fornire ai consumatori tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la legislazione in vigore e le modalità di ricorso a loro disposizione in caso di controversia. Dovranno poi garantire che sia predisposto un meccanismo indipendente quale un mediatore dell'energia ai fini di un trattamento efficiente dei reclami e della risoluzione extragiudiziale delle controversie. In tale contesto, la Commissione dovrà elaborare una "lista di controllo per i consumatori di energia" che sia «chiara e concisa» e contenga informazioni pratiche sui loro diritti, mentre gli Stati membri dovranno provvedere a che i fornitori adottino le necessarie misure per trasmetterne una copia a tutti i loro consumatori.
Altre misure
Il Parlamento ha anche approvato - con 585 voti favorevoli, 29 contrari e 70 astensioni - un regolamento che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra regolatori nazionali dell'energia incaricata di esprimere pareri e formulare raccomandazioni ai gestori dei sistemi di trasmissione, alle autorità di regolamentazione, al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione, e che può adottare opportune decisioni individuali relative, ad esempio, alle condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere e della loro sicurezza operativa. Può anche presentare orientamenti quadro non vincolanti riguardo alla cooperazione regionale.
Per garantire una gestione ottimale della rete di trasmissione di energia elettrica e permettere gli scambi e l'approvvigionamento transfrontalieri di energia elettrica nella Comunità, sono create una Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (REGST) e una Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas (REGST). Le REGST dovrebbero tra l'altro elaborare un piano di sviluppo decennale che indichi le reti di trasmissione realizzabili e le interconnessioni regionali necessarie, importanti dal punto di vista commerciale o della sicurezza degli approvvigionamenti. All'Agenzia è affidato il compito di controllare l'esecuzione dei compiti da parte della REGST.
Per quanto riguarda il gas, la direttiva sottolinea che uno dei suoi obiettivi principali dovrebbe essere lo sviluppo di un vero mercato europeo del gas naturale mediante una rete europea connessa e, a tal fine, le questioni regolamentari relative alle interconnessioni transfrontaliere e ai mercati regionali dovrebbero costituire uno dei principali compiti delle autorità di regolamentazione, ove opportuno in stretta collaborazione con l'Agenzia. Per gas e elettricità, comunque, le direttive chiedono a Stati membri e autorità di regolamentazione di cooperare tra di loro per l'integrazione dei mercati nazionali ad uno o più livelli regionali, «quale primo passo verso un mercato interno pienamente liberalizzato».
Infine, la Commissione dovrà chiedere all'Agenzia di presentarle, entro un termine ragionevole non superiore a sei mesi, un orientamento quadro non vincolante che fissi principi chiari e obiettivi per l'elaborazione di codici di rete.
Per ulteriori informazioni :
- Maxiemendamento di compromesso - mercato energia elettrica
- Maxiemendamento di compromesso - mercato gas
- Maxiemendamento di compromesso - Agenzia per la cooperazione dei regolatori
- Maxiemendamento di compromesso - accesso alla rete elettrica
- Maxiemendamento di compromesso - accesso alla rete del gas
- Sito della Commissione sul terzo pacchetto energetico (in inglese)











