Comunicati stampa
Musica: diritti di interpreti ed esecutori protetti per 70 anni
Elezioni 2009 - Società dell'informazione - 23-04-2009 - 16:44
Sessioni plenarie
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D'accordo sulla proposta di estendere la protezione dei diritti sulle prestazioni di artisti, interpreti e esecutori di opere musicali, pari attualmente a 50 anni, il Parlamento chiede però che la proroga giunga fino a 70 anni, anziché 95 come ipotizzato dalla Commissione. Chiede inoltre di valutare l'opportunità di procedere in modo analogo nel settore audiovisivo.
Artisti, interpreti o esecutori vivono oltre il periodo di protezione delle loro prestazioni artistiche, che è attualmente di 50 anni. Tant'è che in assenza di interventi, nei prossimi 10 anni resterà senza protezione un numero crescente di esecuzioni registrate tra il 1957 e il 1967 con la conseguenza che circa 7.000 artisti, interpreti o esecutori, in ciascuno dei grandi Stati membri e un numero proporzionalmente inferiore negli Stati membri più piccoli, saranno completamente privati del reddito che ricavano dalle royalties contrattuali e dalla remunerazione di legge per la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni artistiche.
Approvando con 377 voti favorevoli, 178 contrari e 37 astensioni la relazione Brian di CROWLEY (UEN, IE), il Parlamento accoglie quindi con favore la proposta di direttiva volta a migliorare la situazione sociale degli artisti, interpreti o esecutori, e in particolare dei musicisti di sessione, estendendo la durata della protezione dei loro diritti che, ad oggi, è pari a 50 anni. Tuttavia, ritiene che questa estensione debba limitarsi a 70 anni - contro i 95 proposti dalla Commissione - dopo la prima esecuzione in pubblico o la pubblicazione di un'opera musicale. Presenta inoltre una serie di emendamenti volti soprattutto a garantire che queste persone possano realmente beneficiare dell'estensione della tutela. Non essendoci un accordo con il Consiglio, la procedura proseguirà durante la prossima legislatura.
Più in particolare, il Parlamento chiede agli Stati membri di garantire che, nell'ambito di accordi tra produttori di fonogrammi ed artisti, interpreti o esecutori, vengano corrisposte a questi ultimi, durante il periodo di estensione, royalties o remunerazione svincolate da pagamenti anticipati o detrazioni previste dal contratto.
Un altro emendamento prevede che se, dopo il 50° anno dalla debita pubblicazione del fonogramma o della sua comunicazione al pubblico, il produttore non ne mette più in vendita un numero congruo di copie o non lo mette a disposizione del pubblico, «l'artista, interprete o esecutore può mettere fine al contratto con cui ha trasferito o ceduto i suoi diritti di fissazione dell'esecuzione al produttore di fonogrammi» (contratto di trasferimento o cessione). Il diritto di porre fine al contratto dovrebbe poter essere esercitato se il produttore di fonogrammi, entro un anno dalla notifica dell'artista, interprete o esecutore dell'intenzione di porre fine al contratto, non realizza le due azioni di valorizzazione citate.
Inoltre, qualora un contratto di trasferimento o cessione conferisse all'artista, interprete o esecutore il diritto a esigere una remunerazione non ricorrente, questo dovrebbe avere il diritto di ottenere una remunerazione annua supplementare da parte del produttore di fonogrammi per ogni anno completo immediatamente dopo il 50° anno dalla pubblicazione o dalla debita comunicazione al pubblico del fonogramma. L'importo complessivo che il produttore di fonogrammi da destinare ai pagamenti della remunerazione supplementare dovrebbe corrispondere «al 20% dei ricavi per lui derivanti nel corso dell'anno precedente quello in cui va versata detta remunerazione dalla riproduzione, distribuzione e messa a disposizione dei fonogrammi», dopo il 50° anno dalla pubblicazione o comunicazione al pubblico del fonogramma.
D'altro lato, i deputati chiedono alla Commissione di avviare una procedura di valutazione dell'impatto in merito alla situazione del settore audiovisivo europeo al fine di esaminare la necessità di estendere la durata di protezione del diritto d'autore a favore dei produttori e delle emittenti nel settore audiovisivo. Tale procedura, precisano, dovrebbe essere completata entro il 1 ° gennaio 2010 in modo tale da poter presentare una proposta di nuova direttiva entro giugno 2010.
La proposta avanzata da ALDE, Verdi/ALE e GUE/NGL di respingere in toto la proposta è stata bocciata dall'Aula con 222 voti favorevoli, 370 contrari e 10 astensioni.
Brian CROWLEY (UEN, IE)
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi
Procedura: Codecisione, prima lettura
Dibattito: 22.4.2009
Votazione: 23.4.2009
RIF.: 20090422IPR54191
