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FAQ sulle garanzie di accesso a Internet e pacchetto telecom

Società dell'informazione - 19-11-2009 - 15:42
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L’accesso a Internet di un utente può subire restrizioni, se necessarie e proporzionate, solo al termine di una procedura equa e imparziale che tenga conto del diritto dell’utente a essere ascoltato. Nelle prime ore di giovedì 5 novembre i deputati e i rappresentanti del Consiglio hanno raggiunto un accordo su questo punto, l’ultimo nodo aperto del pacchetto telecom.

Alla riunione di conciliazione di mercoledì i deputati hanno insistito per ottenere garanzie procedurali per l'accesso a Internet, sulla scorta di quelle garantite dalla Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la quale garantisce una tutela giudiziaria efficace e un giusto processo.
 
Le seguenti FAQ illustrano più da vicino le garanzie per l’accesso a Internet presenti nel pacchetto telecom.
 
RIF.: 20091105BKG63887

Domanda n. 1: quali risultati ha ottenuto il Parlamento con il pacchetto telecom, composto da due direttive e un regolamento?

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Risposta n. 1: il Parlamento si è assicurato oggi (giovedì 5 novembre) che gli internauti sospettati di violare la legge non subiscano l’interruzione della connessione senza giusto processo. Nei negoziati con i ministri delle telecomunicazioni dell’UE (la maggior parte dei quali rappresentata dai rispettivi ambasciatori), i deputati del PE hanno chiesto con successo che qualsiasi restrizione sia applicata solo dopo una procedura equa e imparziale che comprenda il diritto dell’utente a essere ascoltato e a difendersi. Pertanto le restrizioni possono essere imposte solo in presenza di una prova concreta di reato: fino a prova contraria vige la presunzione di innocenza.
 
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Domanda n. 2: perché la tutela del diritto di accesso a Internet era importante per il Parlamento?

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Risposta n. 2: i deputati ritengono che l’accesso a Internet sia un diritto fondamentale; tuttavia finora non vi era alcuna normativa comunitaria che tutelasse questo diritto. In assenza di diritto comunitario in materia, la competenza sul diritto di accesso a Internet è stata finora degli Stati membri.
 
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Domanda n. 3: cosa ha fatto il Parlamento per garantire il diritto di accesso?

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Risposta n. 3: nella bozza di legge non vi era menzione della tutela del diritto degli internauti all’accesso e conseguentemente alla libertà di informazione e alla libertà di espressione. Il Parlamento ha pertanto deciso di modificare il disegno di legge per garantire il diritto di accesso, approvando l’ormai famoso “emendamento 138” che prevede garanzie contro la restrizione dell’accesso a Internet degli utenti imponendo “una decisione preliminare dell’autorità giudiziaria”. I ministri dell’UE hanno respinto l’emendamento, ma il Parlamento lo ha approvato nuovamente in seconda lettura. I ministri lo hanno respinto ancora una volta, rendendo pertanto necessaria una “procedura di conciliazione” tra il Parlamento e i rappresentanti dei governi al fine di negoziare un compromesso definitivo.
 
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Domanda n. 4: si è detto che durante i negoziati con il Consiglio il Parlamento ha cambiato la propria posizione. È vero?

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Risposta n. 4: sì e no. Per quanto riguarda la sostanza dell’emendamento, il Parlamento è stato irremovibile e ha ottenuto una vittoria. Ma per ottenere questo risultato ha dovuto modificare la formulazione dell’emendamento in modo che il testo definitivo potesse superare il vaglio della Corte di giustizia delle Comunità europee che decide sulla legittimità delle normative comunitarie.
 
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Domanda n. 5: quali garanzie ha ottenuto il Parlamento?

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Risposta 5: quando un’autorità giudiziaria o un’autorità amministrativa competente vuole limitare l’accesso a Internet di un utente, è tenuta a seguire una procedura specifica. Prima che si possa procedere all’interruzione, e prima che sia presa qualunque decisione, gli utenti devono avere la possibilità di esporre la propria posizione e difendersi. L’onere della prova è a carico dell’accusante ed è prevista la possibilità di appello.
 
Si riporta un estratto del testo approvato:
 
“queste misure possono essere intraprese solo rispettando il principio di presunzione di innocenza e il diritto alla riservatezza. Dovrà essere garantita una decisione preliminare equa e imparziale che comprenda il diritto della persona o delle persone interessate ad essere ascoltate; solo in presenza di condizioni adeguate e accordi procedurali, in casi debitamente giustificati di urgenza, nel rispetto della Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Dovrà essere garantito il diritto a un controllo giudiziario efficace e tempestivo”.
 
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Domanda n. 6: su quali basi è possibile limitare l’accesso a Internet? È previsto solo il caso dello download illegale?

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Risposta 6: la nuova normativa non fornisce alcun esempio esplicito di utilizzo di Internet considerato illegale e che pertanto possa costituire motivo per l’interruzione dell’accesso a Internet. Sono gli Stati membri che decidono sulla base della propria normativa nazionale cosa costituisce reato e può pertanto portare all’interruzione dell’accesso a Internet di un utente. Alcuni esempi potrebbero essere la distribuzione di materiale a contenuto pedopornografico o terroristico.
 
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Domanda n. 7: l’accesso a Internet è l’unica questione trattata dal pacchetto?

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Risposta n. 7: assolutamente no! Questo era semplicemente l’ultimo nodo rimasto. Il Parlamento e il Consiglio avevano già trovato a maggio di quest’anno un accordo sulla gran parte del pacchetto, in particolare su:
 
- maggiori diritti per i consumatori, ad esempio consentendo ai clienti di trasferire il proprio numero di telefono cellulare entro un giorno lavorativo in caso di cambio di operatore;
 
- richiesta del consenso dell’utente prima dell’installazione di “cookies” sul suo computer;
 
- obbligo per i fornitori di semplificare i contratti;
 
- accesso più agevole a Internet per le persone disabili.
 
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Domanda n. 8: il pacchetto impedirà l’approvazione di normative nazionali quali “l’accesso negato dopo tre infrazioni”?

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Risposta n. 8: non necessariamente; comunque tutte le leggi dovranno prevedere il giusto processo per tutti i soggetti a cui un’autorità nazionale vuole interrompere l’accesso a Internet. Sarà impossibile interrompere automaticamente l’accesso a una persona senza darle prima la possibilità di sostenere la propria posizione. Cfr. anche la risposta n. 5.
 
Se lo desiderano gli Stati membri possono prevedere anche garanzie più forti rispetto a quelle della normativa comunitaria; non saranno quindi costretti a rendere meno rigorosa l’eventuale normativa esistente per concedere queste garanzie.
 
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