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Pacchetto Telecom: rafforzare i diritti dei consumatori e la concorrenza
Società dell'informazione - 20-11-2009 - 16:53
Un'importante revisione delle norme comunitarie in materia di telecomunicazioni, che rafforzerà i diritti degli utenti telefonici e degli internauti e rilancerà la concorrenza tra le società di telecomunicazioni, sarà sottoposta alla votazione finale in Aula il 24 novembre.
Le nuove norme, che entreranno in vigore a metà del 2011, serviranno a rafforzare i diritti dei consumatori, a salvaguardare l'accesso a Internet, a proteggere i dati, a rilanciare la concorrenza e a modernizzare l'uso dello spettro radio.
La presente nota sintetica fornisce maggiori informazioni su ciascun capitolo del pacchetto Telecom.
Quadro normativo per le telecomunicazioni
La direttiva quadro riveduta per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (relatrice per il PE Catherine Trautmann, S&D, Francia) prevede, tra l'altro:
- garanzie sull'accesso a Internet;
- armonizzazione della gestione dello spettro radio in tutta l'UE, soprattutto in vista del passaggio dalla televisione analogica a quella digitale entro il 2012;
- cooperazione tra le autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni degli Stati membri;
- possibilità di ricorrere alla "separazione funzionale", un insieme di norme che impone agli operatori dominanti di separare la loro infrastruttura di rete dalle entità commerciali che offrono servizi basati su tale infrastruttura.
Diritti dei cittadini
La direttiva sui diritti dei cittadini (relatore Malcolm Harbour, ECR, GB) è volta a:
- migliorare i diritti dei consumatori, per esempio consentendo agli utenti di trasferire il loro numero di telefono cellulare entro un giorno lavorativo in caso di cambiamento di gestore;
- rafforzare la protezione dei dati personali e della vita privata, per esempio, richiedendo l'autorizzazione dell'utente per l'uso dei "cookies".
Le autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni
I deputati europei, guidati alla relatrice Pilar del Castillo (PPE, Spagna), hanno concordato con il Consiglio l'istituzione di un organismo europeo che riunisce i rappresentanti delle 27 autorità nazionali di regolamentazione: l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC).
Il 5 novembre 2009, il Parlamento è riuscito, nella tornata finale dei negoziati con i rappresentanti del Consiglio, ad aggiungere le garanzie sull'accesso a Internet alla direttiva quadro. Il Parlamento e il Consiglio avevano già concordato nel maggio 2009 gli altri due capitoli del pacchetto Telecom (autorità di regolamentazione delle comunicazioni e diritti dei cittadini), approvati il 6 maggio 2009 dai deputati europei e il 26 ottobre dal Consiglio.
Garanzie sull'accesso a Internet
Rafforzare il diritto dei consumatori a un servizio universale
Migliore protezione della privacy e provvedimenti contro le attività illecite su Internet
Riforma della gestione dello spettro radio per consentire nuovi servizi wireless
Aumentano gli strumenti a disposizione delle autorità di regolamentazione
L'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche
RIF.: 20091112BKG64357
Garanzie sull'accesso a Internet
L'accesso a Internet può essere limitato soltanto se "necessario nel contesto di una società democratica" e solo a seguito di "una procedura preliminare equa e imparziale" che dia agli utenti la possibilità di essere ascoltati. Questa era l'ultima questione aperta del pacchetto Telecom sulla quale i deputati e il Consiglio hanno trovato un accordo durante la riunione di conciliazione del 5 novembre. L'accordo rafforza i diritti dei cittadini sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nella legislazione dell'UE in materia di telecomunicazioni.
Qualora un giudice o un'autorità nazionale competente intenda interrompere un accesso a Internet, gli utenti devono avere la possibilità di essere ascoltati e di difendersi prima che sia assunta una decisione. L'onere della prova ricade sul querelante ed è possibile ricorrere in appello.
La nuova legislazione non fornisce esempi espliciti di usi illeciti di Internet che possano potenzialmente giustificare l'interruzione dell'accesso a Internet. Spetta allo Stato membro stabilire, sulla base del proprio ordinamento nazionale, quali violazioni possano determinare l'interruzione dell'accesso a Internet (per esempio la divulgazione di pornografia infantile o di contenuti terroristici).
Internet è essenziale per l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali
Su iniziativa dei deputati europei, il compromesso sulla direttiva che istituisce un quadro normativo per le comunicazioni elettroniche riconosce che Internet "è essenziale per l'istruzione e l'esercizio pratico della libertà di espressione e l'accesso all'informazione". Pertanto, durante la riunione di conciliazione con i rappresentanti del Consiglio, i deputati hanno insistito sulla definizione di appropriate garanzie procedurali sulle possibili limitazioni dell'accesso a Internet che assicurino un'efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo, conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.
Limitazioni solo se necessarie e proporzionate, e a seguito di una procedura equa e imparziale
Qualsiasi provvedimento di limitazione dell'accesso a Internet "può essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una società democratica", recitano le disposizioni vincolanti concordate dai deputati europei e dai rappresentanti del Consiglio. Tali provvedimenti, aggiunge il testo di compromesso, possono "essere adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla privacy" e a seguito di "una procedura preliminare equa e imparziale", garantendo il diritto di essere ascoltati e il "diritto a un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo". "In casi di urgenza debitamente comprovata" è possibile adottare dei regimi procedurali appropriati purché conformi alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
In futuro, gli utenti potranno invocare tali disposizioni nell'ambito di procedimenti giudiziari contro la decisione di uno Stato membro di interrompere il loro accesso a Internet.
Né la proposta iniziale della Commissione né la posizione comune del Consiglio prevedevano garanzie contro restrizioni eccessive dell'accesso a Internet.
Per ulteriori informazioni :
Rafforzare il diritto dei consumatori a un servizio universale
L'obiettivo delle modifiche alla direttiva sul servizio universale e i diritti degli utenti nelle comunicazioni elettroniche è stato quello di migliorare la protezione dei consumatori e di cercare di modernizzare le disposizioni vigenti, tenendo conto dei cambiamenti tecnologici e del mercato in questo settore in rapida evoluzione.
Il testo è stato oggetto di lunghi negoziati tra il Parlamento e il Consiglio nella primavera del 2009. Il compromesso è stato approvato il 6 maggio 2009 dal Parlamento e il 26 ottobre dal Consiglio.
La direttiva modificata rafforzerà, tra l'altro, l'obbligo degli operatori di fornire un pacchetto minimo di servizi di una determinata qualità, accessibili a tutti gli utenti finali e a un prezzo abbordabile. Tale "servizio universale" comprende il diritto alla connessione a una rete pubblica di comunicazioni in grado di supportare servizi voce e similari di una qualità sufficiente e tale da poter consentire un accesso a Internet funzionale. L'attuale definizione di accesso a Internet funzionale a 56 kbit/s è stata soppressa per facilitare l'introduzione dell'accesso a banda larga.
Inoltre, occorre garantire agli utenti la possibilità di accedere gratuitamente ai numeri telefonici di emergenza (sia il numero unico europeo 112, sia quelli nazionali), l'esistenza di almeno un servizio di consultazione elenchi e un'adeguata copertura geografica di telefoni pubblici a pagamento e di altri punti d'accesso alle telecomunicazioni. Il diritto dell'utente all'informazione è stato notevolmente rafforzato, al fine di migliorare la protezione dei consumatori e di facilitare la scelta tra i fornitori dei servizi.
Contratti più chiari
La direttiva stabilisce che i consumatori hanno diritto a migliori informazioni su prezzi, tariffe e condizioni contrattuali. I contratti dovranno specificare come sono effettuate le chiamate di emergenza e come avviene la loro localizzazione. Inoltre, dovranno indicare le eventuali limitazioni all'accesso a determinati contenuti o tipi di apparecchiature (per esempio se le chiamate tramite VOIP – Voice Over Internet Protocol – vengono bloccate sui telefoni cellulari che offrono la connessione a Internet), le condizioni giuridiche applicabili, i parametri di qualità del servizio, la durata del contratto, i prezzi e le tariffe applicati, i tipi di servizi alla clientela e di assistenza disponibili, i metodi di pagamento ed eventuali oneri per la portabilità del numero verso un altro gestore o per la risoluzione del contratto.
Tutte queste informazioni devono essere trasparenti, comparabili, appropriate, aggiornate e pubblicate in forma chiara, comprensibile e facilmente accessibile. L'utente deve poter ricevere il contratto dall'operatore prescelto prima di firmarlo. Se l'operatore modifica le condizioni di un contratto già esistente, l'abbonato ha diritto di recedere dallo stesso senza alcuna penale.
Utenti ben informati
Un utente ben informato può scegliere più facilmente tra ciò che offre il mercato. Pertanto, gli utenti riceveranno informazioni comparabili su prezzi e tariffe. Gli Stati membri potranno imporre ai prestatori di servizi di fornire gratuitamente a tutti gli utenti informazioni di interesse pubblico standardizzate sulle attuali pratiche relative all'uso illecito delle comunicazioni elettroniche e alla distribuzione di materiale malevolo, illecito o che viola il copyright. I consumatori devono ricevere informazioni sui metodi disponibili per tutelarsi dai rischi che minacciano la sicurezza dei loro dati personali. Tali informazioni di interesse pubblico devono essere standardizzate e prodotte dalle autorità pubbliche.
Chiamate ai numeri di emergenza più facili
La direttiva riveduta intende promuovere l'uso del numero di emergenza europeo 112 e renderlo più accessibile. Le autorità sono tenute a intervenire per assicurare la copertura più vasta possibile dei servizi telefonici di emergenza, anche tramite i numeri di emergenza nazionali. I numeri di emergenza devono essere disponibili ininterrottamente in tutta l'UE, anche qualora vi sia un'interruzione in una rete di comunicazione a seguito di una calamità o per forza maggiore. Le chiamate al numero 112 devono ricevere un'appropriata risposta ed essere evase con la stessa rapidità ed efficienza con cui sono gestite le chiamate ai numeri di emergenza nazionale.
Un altro importante cambiamento riguarda l'introduzione del diritto degli utenti di accedere a tutti i numeri dell'UE, a prescindere dalla tecnologia utilizzata (linea fissa, mobile o VOIP). Spetta agli Stati membri garantire che tale diritto sia effettivo, nonché economicamente e tecnicamente fattibile.
Hotline per i bambini scomparsi e altri servizi
Gli Stati membri dovranno promuovere servizi di "valore sociale" che iniziano con il numero 116. Tra questi vi è il numero 116000 per i bambini scomparsi. L'organizzazione di tali servizi rimarrà di competenza degli Stati membri, ma la Commissione europea potrà adottare misure tecniche per accelerarne l'introduzione.
La direttiva contribuirà inoltre alla più rapida introduzione dello Spazio europeo della numerazione telefonica (ETNS) sulla base del prefisso comune "3883" per tutti gli Stati membri europei e di un numero comune europeo per la denuncia di furti di terminali mobili e il loro blocco immediato.
Migliore riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità
Grazie ad altre modifiche, le persone con disabilità avranno diritto di accedere a servizi di comunicazione elettronica equivalenti a quelli offerti agli altri utenti. Tale obiettivo può essere raggiunto mediante l'impiego di terminali adattati alle speciali esigenze dei disabili o degli anziani, per esempio telefoni con funzioni video o testuali e accesso facilitato, oppure programmi televisivi sottotitolati.
Portabilità del numero e durata dei contratti
I consumatori hanno il diritto di mantenere il loro numero se decidono di cambiare gestore. Gli operatori, tuttavia, escogitano spesso il modo di scoraggiare la "portabilità del numero", imponendo lunghi periodi di attesa. Ai sensi della nuova direttiva, il numero deve essere trasferito al più presto possibile. In tutti i casi, il numero dovrà essere attivato dal nuovo operatore entro un giorno dalla sottoscrizione del contratto di passaggio al nuovo gestore. Inoltre, gli Stati membri dovranno adottare provvedimenti per impedire che l'operatore sia cambiato contro la volontà dell'utente. Molti utenti sono stati vittime di tale pratica illecita, nota come "slamming". Gli operatori che hanno fatto ricorso a tale pratica o che non rispettano il termine per la portabilità del numero potranno incorrere in sanzioni.
I contratti non potranno avere una durata superiore a 24 mesi per i consumatori, e gli utenti dovranno avere la possibilità di sottoscrivere un contratto della durata di 12 mesi.
I contratti non potranno avere una durata superiore a 24 mesi per i consumatori, e gli utenti dovranno avere la possibilità di sottoscrivere un contratto della durata di 12 mesi.
Informazioni sulle limitazioni all'accesso
Qualsiasi limitazione imposta dai fornitori all'accesso o all'utilizzo di servizi, applicazioni o apparecchiature è disciplinata dall'ordinamento nazionale. La direttiva non autorizza né vieta tali limitazioni, pertanto non modifica in alcun modo la situazione attuale. Tuttavia, introduce l'obbligo di informare gli utenti qualora esistano delle limitazioni. Ai sensi della direttiva, gli Stati membri devono rispettare i diritti fondamentali dei cittadini, compreso il diritto alla riservatezza e alla privacy, nonché gli obiettivi della società dell'informazione e le regole del mercato.
Neutralità della rete
La Commissione emetterà una dichiarazione nella quale sottolineerà l'importanza di mantenere il carattere aperto e neutrale di Internet, tenendo pienamente conto della volontà attuale dei co-legislatori di fare della neutralità della rete un obiettivo strategico.
La direttiva Servizio universale è volta a migliorare la qualità dei servizi pubblici. Gli operatori dovranno informare i consumatori in merito a qualsiasi limitazione da essi imposta all'accesso a Internet (come il rallentamento di taluni servizi nelle ore di massimo afflusso per evitare congestionamenti). A norma della direttiva, gli utenti finali devono poter decidere quali contenuti inviare e ricevere e quali servizi, applicazioni, hardware e software utilizzare a tal fine, fatta salva la necessità di preservare l'integrità e la sicurezza delle reti e dei servizi. Le autorità nazionali potranno imporre dei requisiti minimi di qualità per contrastare il deterioramento dei servizi, dovuto, per esempio, al fatto che il gestore ostacola o rallenta il traffico.
La Commissione monitorerà attentamente l'applicazione di tali disposizioni e trasmetterà una relazione al Parlamento e al Consiglio entro il 2010 sull'eventuale necessità di ulteriori orientamenti in materia.
Per ulteriori informazioni :
Migliore protezione della privacy e provvedimenti contro le attività illecite su Internet
La revisione della direttiva del 2002 relativa alla privacy e alle comunicazioni elettroniche, che costituisce un altro elemento del "pacchetto Telecom", è volta a migliorare la sicurezza e l'integrità della rete, a migliorare la protezione dei dati personali dell'utente e a rendere più efficaci le misure contro le comunicazioni commerciali indesiderate ("spam") e i cyber-attacchi.
Migliore protezione dei dati personali
L'attuale direttiva armonizza diverse disposizioni nazionali al fine di garantire un livello equivalente di protezione dei diritti e delle libertà fondamentali nell'elaborazione dei dati personali. La direttiva riveduta estende tale armonizzazione al diritto alla privacy, alla riservatezza e alla sicurezza della tecnologia dell'informazione.
Con lo sviluppo dei sistemi di comunicazione elettronica, cresce costantemente la quantità di dati personali archiviati riconducibili al singolo utente. Questa massa di informazioni viene archiviata, scambiata fra gli operatori ed elaborata in svariati modi, creando una situazione che potrebbe dar luogo a ulteriori violazioni della sicurezza dei dati, sebbene i casi reali di gravi danni agli utenti (distruzione, perdita o alterazione dei dati e accesso non autorizzato) siano piuttosto rari.
Sicurezza delle reti: avviso di violazione dei dati personali
Ai sensi delle nuove disposizioni della direttiva, introdotte per la prima volta nel diritto comunitario, una violazione della sicurezza, quale il furto di un elenco di clienti da un fornitore di servizi Internet, deve essere immediatamente denunciata all'autorità di regolamentazione. Gli utenti saranno informati della violazione dei loro dati personali e della loro privacy, qualora la gravità della violazione lo renda necessario. I fornitori di servizi che dimostrano alle competenti autorità di aver adottato tutti i provvedimenti tecnici appropriati non sono obbligati a informare gli abbonati della violazione dei loro dati personali, purché i dati siano inutilizzabili da altri. Ciononostante, i fornitori dovranno tenere un inventario delle violazioni dei dati personali, per consentire alle autorità di verificare che le misure di protezione siano adeguate.
I fornitori di servizi sono già tenuti ad adottare le misure appropriate per ridurre i rischi di violazioni della sicurezza. Ulteriori requisiti di sicurezza garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato.
Con lo sviluppo dei sistemi di comunicazione elettronica, cresce costantemente la quantità di dati personali archiviati riconducibili al singolo utente. Questa massa di informazioni viene archiviata, scambiata fra gli operatori ed elaborata in svariati modi, creando una situazione che potrebbe dar luogo a ulteriori violazioni della sicurezza dei dati, sebbene i casi reali di gravi danni agli utenti (distruzione, perdita o alterazione dei dati e accesso non autorizzato) siano piuttosto rari.
Sicurezza delle reti: avviso di violazione dei dati personali
Ai sensi delle nuove disposizioni della direttiva, introdotte per la prima volta nel diritto comunitario, una violazione della sicurezza, quale il furto di un elenco di clienti da un fornitore di servizi Internet, deve essere immediatamente denunciata all'autorità di regolamentazione. Gli utenti saranno informati della violazione dei loro dati personali e della loro privacy, qualora la gravità della violazione lo renda necessario. I fornitori di servizi che dimostrano alle competenti autorità di aver adottato tutti i provvedimenti tecnici appropriati non sono obbligati a informare gli abbonati della violazione dei loro dati personali, purché i dati siano inutilizzabili da altri. Ciononostante, i fornitori dovranno tenere un inventario delle violazioni dei dati personali, per consentire alle autorità di verificare che le misure di protezione siano adeguate.
I fornitori di servizi sono già tenuti ad adottare le misure appropriate per ridurre i rischi di violazioni della sicurezza. Ulteriori requisiti di sicurezza garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato.
Protezione da "spam" e cyber-attacchi
La direttiva dovrebbe rafforzare anche la protezione contro gli "spam". L'elaborazione dei dati personali da parte dei fornitori di servizi, anche se conforme alla legislazione vigente, necessiterà della preventiva autorizzazione dell'utente. L'utente deve essere libero, in qualsiasi momento, di negare il proprio consenso.
Le comunicazioni commerciali (promozioni, premi, regali ecc.) mediante telefono o reti informatiche devono essere firmate e identificabili con un indirizzo, affinché gli utenti possano chiedere di non ricevere altro materiale. La direttiva sancisce che è illegale inviare e-mail contenenti link a materiali malevoli o fraudolenti.
Infine migliorerà anche la protezione da virus, cavalli di Troia o spyware. Questi programmi sono già vietati, a prescindere dal sistema di archiviazione (CD-ROM, memoria flash, chiavi USB) o dal metodo di scaricamento (Internet, telefono o cellulare).
La direttiva dovrebbe rafforzare anche la protezione contro gli "spam". L'elaborazione dei dati personali da parte dei fornitori di servizi, anche se conforme alla legislazione vigente, necessiterà della preventiva autorizzazione dell'utente. L'utente deve essere libero, in qualsiasi momento, di negare il proprio consenso.
Le comunicazioni commerciali (promozioni, premi, regali ecc.) mediante telefono o reti informatiche devono essere firmate e identificabili con un indirizzo, affinché gli utenti possano chiedere di non ricevere altro materiale. La direttiva sancisce che è illegale inviare e-mail contenenti link a materiali malevoli o fraudolenti.
Infine migliorerà anche la protezione da virus, cavalli di Troia o spyware. Questi programmi sono già vietati, a prescindere dal sistema di archiviazione (CD-ROM, memoria flash, chiavi USB) o dal metodo di scaricamento (Internet, telefono o cellulare).
"Cookies" consentiti, ma solo previa autorizzazione
L'installazione di marcatori ("cookies") sul computer dell'utente sarà soggetta anch'essa alla preventiva autorizzazione dell'utente.
Per ulteriori informazioni :
Riforma della gestione dello spettro radio per consentire nuovi servizi wireless
Lo spettro radio è alla base delle tecnologie senza fili e dei servizi moderni, come Internet a banda larga, la telefonia e la radiodiffusione mobili, il Bluetooth, i sistemi di navigazione satellitare, il controllo del traffico aereo, le previsioni meteorologiche ecc. Con l'emergere di un numero crescente di nuove applicazioni, scarseggiano le frequenze contese da molti operatori interessati.
Interoperabilità dei servizi wireless a livello UE
Oggi lo spettro radio viene utilizzato spesso in modo inefficiente. Occorre riformare l'assegnazione e la gestione dello spettro al fine di accogliere le nuove applicazioni emergenti. Inoltre, è necessario un coordinamento a livello europeo e internazionale per consentire agli utilizzatori dello spettro di offrire servizi su scala europea senza pregiudizievoli interferenze, garantendo per esempio la possibilità di collegarsi ai servizi televisivi mobili all'estero.
La direttiva riveduta che istituisce un quadro normativo per le comunicazioni elettroniche impone pertanto agli Stati membri di cooperare gli uni con gli altri e con la Commissione alla pianificazione strategica, al coordinamento e all'armonizzazione dell'utilizzo dello spettro radio. A tal fine, i deputati europei e il Consiglio hanno convenuto che la Commissione dovrebbe proporre dei programmi strategici legislativi pluriennali in materia di spettro radio.
Interoperabilità dei servizi wireless a livello UE
Oggi lo spettro radio viene utilizzato spesso in modo inefficiente. Occorre riformare l'assegnazione e la gestione dello spettro al fine di accogliere le nuove applicazioni emergenti. Inoltre, è necessario un coordinamento a livello europeo e internazionale per consentire agli utilizzatori dello spettro di offrire servizi su scala europea senza pregiudizievoli interferenze, garantendo per esempio la possibilità di collegarsi ai servizi televisivi mobili all'estero.
La direttiva riveduta che istituisce un quadro normativo per le comunicazioni elettroniche impone pertanto agli Stati membri di cooperare gli uni con gli altri e con la Commissione alla pianificazione strategica, al coordinamento e all'armonizzazione dell'utilizzo dello spettro radio. A tal fine, i deputati europei e il Consiglio hanno convenuto che la Commissione dovrebbe proporre dei programmi strategici legislativi pluriennali in materia di spettro radio.
Utilizzare il "dividendo digitale" per superare il "divario digitale"
Fino ad oggi, a ciascuna banda di frequenze sono stati assegnati servizi specifici. Per esempio, l'ampiezza di banda fino a 1 GHz è stata riservata alle emittenti di radiodiffusione, poiché esse perseguono una finalità specifica di interesse generale. Tuttavia, il digitale consente la trasmissione di 6-8 canali televisivi nella porzione di spettro precedentemente necessaria per un unico canale analogico. Il passaggio dalla televisione analogica al digitale terrestre entro la fine del 2012 libererà quindi una notevole quantità di spettro di elevata qualità, producendo quello che viene definito il "dividendo digitale".
Lo spettro così liberato potrebbe essere usato, per esempio, per programmi televisivi supplementari, la banda larga mobile, l'identificazione a radiofrequenza – RFID (per applicazioni quali la riscossione dei pedaggi stradali o i passaporti biometrici), la sicurezza stradale e i nuovi servizi elettronici, per esempio nel settore amministrativo (e-government) o sanitario (e-health). Le frequenze liberate potranno accogliere nuove tecnologie a banda larga aperte e servizi d'accesso che contribuiranno a colmare il "divario digitale".
Qualsiasi frequenza potrà essere utilizzata per qualsiasi applicazione…
La riforma del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche intende introdurre la neutralità del servizio e della tecnologia quale principio vincolante. Ciò significa che qualsiasi banda di frequenze può essere assegnata a qualsiasi servizio basato su qualsiasi tecnologia. Pertanto, una banda attualmente utilizzata per la radiodiffusione, in futuro potrebbe essere impiegata per fornire servizi wireless a banda larga.
Questo nuovo e più flessibile approccio alla gestione dello spettro consentirà inoltre la cessione delle frequenze, altra novità introdotta dalla modifica della direttiva quadro. In futuro, gli utenti potranno cedere o concedere in locazione ad altri utenti i loro diritti individuali di utilizzo delle frequenze all'interno di una determinata banda, a condizione che tale cessione sia conforme alle procedure nazionali. Le bande assegnate alla radiodiffusione sono escluse da tale disposizione, al fine di evitare una concorrenza sleale.
...salvaguardando tuttavia il pluralismo dei media
Solo gli obiettivi d'interesse generale – garantire l'incolumità, promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale, evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze e promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media – possono giustificare l'adozione di provvedimenti volti a imporre la fornitura di un servizio in una banda di frequenze specifica.
Fino ad oggi, a ciascuna banda di frequenze sono stati assegnati servizi specifici. Per esempio, l'ampiezza di banda fino a 1 GHz è stata riservata alle emittenti di radiodiffusione, poiché esse perseguono una finalità specifica di interesse generale. Tuttavia, il digitale consente la trasmissione di 6-8 canali televisivi nella porzione di spettro precedentemente necessaria per un unico canale analogico. Il passaggio dalla televisione analogica al digitale terrestre entro la fine del 2012 libererà quindi una notevole quantità di spettro di elevata qualità, producendo quello che viene definito il "dividendo digitale".
Lo spettro così liberato potrebbe essere usato, per esempio, per programmi televisivi supplementari, la banda larga mobile, l'identificazione a radiofrequenza – RFID (per applicazioni quali la riscossione dei pedaggi stradali o i passaporti biometrici), la sicurezza stradale e i nuovi servizi elettronici, per esempio nel settore amministrativo (e-government) o sanitario (e-health). Le frequenze liberate potranno accogliere nuove tecnologie a banda larga aperte e servizi d'accesso che contribuiranno a colmare il "divario digitale".
Qualsiasi frequenza potrà essere utilizzata per qualsiasi applicazione…
La riforma del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche intende introdurre la neutralità del servizio e della tecnologia quale principio vincolante. Ciò significa che qualsiasi banda di frequenze può essere assegnata a qualsiasi servizio basato su qualsiasi tecnologia. Pertanto, una banda attualmente utilizzata per la radiodiffusione, in futuro potrebbe essere impiegata per fornire servizi wireless a banda larga.
Questo nuovo e più flessibile approccio alla gestione dello spettro consentirà inoltre la cessione delle frequenze, altra novità introdotta dalla modifica della direttiva quadro. In futuro, gli utenti potranno cedere o concedere in locazione ad altri utenti i loro diritti individuali di utilizzo delle frequenze all'interno di una determinata banda, a condizione che tale cessione sia conforme alle procedure nazionali. Le bande assegnate alla radiodiffusione sono escluse da tale disposizione, al fine di evitare una concorrenza sleale.
...salvaguardando tuttavia il pluralismo dei media
Solo gli obiettivi d'interesse generale – garantire l'incolumità, promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale, evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze e promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media – possono giustificare l'adozione di provvedimenti volti a imporre la fornitura di un servizio in una banda di frequenze specifica.
Aumentano gli strumenti a disposizione delle autorità di regolamentazione
In sede di revisione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche, i deputati europei hanno ottenuto che le disposizioni settoriali ex-ante vengano gradualmente ridotte, con l'avanzare della concorrenza nei mercati delle comunicazioni elettroniche, fino a lasciare che il mercato delle telecomunicazioni sia regolato esclusivamente dalla legge sulla concorrenza.
Secondo la direttiva riveduta sulle reti e i servizi di comunicazione elettronica, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter definire i mercati a livello subnazionale. Un'autorità nazionale di regolamentazione, pertanto, potrebbe decidere che gli obblighi normativi non si applicano in determinate aree geografiche dove esiste già un'efficace concorrenza tra le infrastrutture.
Maggiore cooperazione sulla regolamentazione del mercato
La nuova legislazione impone alle autorità nazionali di regolamentazione di consultare la Commissione e il nuovo Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) prima di assumere decisioni normative. In caso di consultazione, il BEREC emetterà un parere deliberando a maggioranza assoluta dei suoi 27 membri.
L'autorità di regolamentazione dovrà tenere "nella massima considerazione" eventuali "gravi dubbi" espressi dalla Commissione e dal BEREC in merito alla possibilità che la misura proposta crei una barriera al mercato unico dell'UE. Il testo concordato stabilisce che, in tal caso, il BEREC, la Commissione e l'autorità nazionale di regolamentazione cooperano strettamente allo scopo di individuare "la misura più idonea ed efficace" prima che l'autorità nazionale di regolamentazione adotti la misura correttiva.
Separazione funzionale come "misura eccezionale"
Le nuove norme consentono all'autorità nazionale di regolamentazione di imporre all'operatore verticalmente integrato di separare la sua infrastruttura di rete dalle entità che offrono i servizi servendosi di tale infrastruttura. Questo strumento normativo, denominato "separazione funzionale", non modifica tuttavia l'assetto proprietario globale dell'accesso alla rete e dei servizi.
I deputati europei hanno concordato con il Consiglio che le autorità nazionali di regolamentazione possono ricorrere a tale "misura eccezionale" soltanto in caso di "importanti e persistenti problemi di concorrenza e/o carenze del mercato" in relazione alla fornitura all'ingrosso, qualora gli altri strumenti normativi si siano rivelati inefficaci per conseguire un'effettiva concorrenza e vi siano scarse prospettive future di concorrenza a livello delle infrastrutture. In siffatti casi, l'entità commerciale separata fornisce prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese che utilizzano la rete negli stessi tempi e agli stessi termini e condizioni relativi ai livelli di prezzi e servizi.
Condivisione dell'infrastruttura
Un altro strumento normativo che la nuova direttiva quadro metterà a disposizione delle autorità nazionali di regolamentazione è la possibilità di imporre agli operatori "la condivisione di elementi della rete e risorse correlate". Alle imprese che hanno il diritto di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, può essere imposta, per esempio, l'apertura ai concorrenti di elementi quali cablaggio degli edifici (anche al loro interno), piloni, antenne, torri, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione.
Investire in reti di prossima generazione
Secondo la direttiva riveduta, le autorità nazionali di regolamentazione promuovono "investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e migliorate" come le nuove reti a fibra ottica ("reti di prossima generazione"). Inoltre, qualsiasi obbligo di accesso relativo all'apertura della nuova infrastruttura ai concorrenti dovrà tenere "debito conto del rischio sostenuto dalle imprese di investimento", consentendo "vari accordi di cooperazione tra gli investitori e le parti che richiedono accesso", al fine di diversificare il rischio di investimento.
Secondo la direttiva riveduta sulle reti e i servizi di comunicazione elettronica, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter definire i mercati a livello subnazionale. Un'autorità nazionale di regolamentazione, pertanto, potrebbe decidere che gli obblighi normativi non si applicano in determinate aree geografiche dove esiste già un'efficace concorrenza tra le infrastrutture.
Maggiore cooperazione sulla regolamentazione del mercato
La nuova legislazione impone alle autorità nazionali di regolamentazione di consultare la Commissione e il nuovo Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) prima di assumere decisioni normative. In caso di consultazione, il BEREC emetterà un parere deliberando a maggioranza assoluta dei suoi 27 membri.
L'autorità di regolamentazione dovrà tenere "nella massima considerazione" eventuali "gravi dubbi" espressi dalla Commissione e dal BEREC in merito alla possibilità che la misura proposta crei una barriera al mercato unico dell'UE. Il testo concordato stabilisce che, in tal caso, il BEREC, la Commissione e l'autorità nazionale di regolamentazione cooperano strettamente allo scopo di individuare "la misura più idonea ed efficace" prima che l'autorità nazionale di regolamentazione adotti la misura correttiva.
Separazione funzionale come "misura eccezionale"
Le nuove norme consentono all'autorità nazionale di regolamentazione di imporre all'operatore verticalmente integrato di separare la sua infrastruttura di rete dalle entità che offrono i servizi servendosi di tale infrastruttura. Questo strumento normativo, denominato "separazione funzionale", non modifica tuttavia l'assetto proprietario globale dell'accesso alla rete e dei servizi.
I deputati europei hanno concordato con il Consiglio che le autorità nazionali di regolamentazione possono ricorrere a tale "misura eccezionale" soltanto in caso di "importanti e persistenti problemi di concorrenza e/o carenze del mercato" in relazione alla fornitura all'ingrosso, qualora gli altri strumenti normativi si siano rivelati inefficaci per conseguire un'effettiva concorrenza e vi siano scarse prospettive future di concorrenza a livello delle infrastrutture. In siffatti casi, l'entità commerciale separata fornisce prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese che utilizzano la rete negli stessi tempi e agli stessi termini e condizioni relativi ai livelli di prezzi e servizi.
Condivisione dell'infrastruttura
Un altro strumento normativo che la nuova direttiva quadro metterà a disposizione delle autorità nazionali di regolamentazione è la possibilità di imporre agli operatori "la condivisione di elementi della rete e risorse correlate". Alle imprese che hanno il diritto di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, può essere imposta, per esempio, l'apertura ai concorrenti di elementi quali cablaggio degli edifici (anche al loro interno), piloni, antenne, torri, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione.
Investire in reti di prossima generazione
Secondo la direttiva riveduta, le autorità nazionali di regolamentazione promuovono "investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e migliorate" come le nuove reti a fibra ottica ("reti di prossima generazione"). Inoltre, qualsiasi obbligo di accesso relativo all'apertura della nuova infrastruttura ai concorrenti dovrà tenere "debito conto del rischio sostenuto dalle imprese di investimento", consentendo "vari accordi di cooperazione tra gli investitori e le parti che richiedono accesso", al fine di diversificare il rischio di investimento.
L'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche
Il Parlamento e il Consiglio hanno convenuto di istituire un Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC). Il compromesso è stato approvato il 6 maggio 2009 dal Parlamento e il 26 ottobre dal Consiglio.
A differenza dell'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (EECMA), originariamente proposta dalla Commissione, il BEREC avrà la struttura più snella di un organismo di regolatori composto dai direttori delle 27 autorità nazionali di regolamentazione e da un osservatore senza diritto di voto in rappresentanza della Commissione europea.
In qualità di organismo consultivo, il BEREC emetterà pareri e raccomandazioni al fine di assistere la Commissione e, su richiesta del Parlamento europeo e del Consiglio, di applicare coerentemente ed efficacemente il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche. Il BEREC emetterà i propri pareri – per esempio sulle controversie transnazionali – deliberando a maggioranza di due terzi. In tal modo contribuirà a garantire parità di condizioni per gli operatori del mercato, concorrenza leale e servizi di alta qualità in tutta l'UE, assicurandosi che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino strumenti simili per gestire analoghe situazioni di mercato.
Un piccolo ufficio fornirà servizi di supporto professionale e amministrativo al BEREC. Secondo il nuovo testo della direttiva, l'ufficio del BEREC sarà finanziato mediante dotazioni del bilancio comunitario e contributi volontari degli Stati membri o delle rispettive autorità di regolamentazione.
In qualità di organismo consultivo, il BEREC emetterà pareri e raccomandazioni al fine di assistere la Commissione e, su richiesta del Parlamento europeo e del Consiglio, di applicare coerentemente ed efficacemente il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche. Il BEREC emetterà i propri pareri – per esempio sulle controversie transnazionali – deliberando a maggioranza di due terzi. In tal modo contribuirà a garantire parità di condizioni per gli operatori del mercato, concorrenza leale e servizi di alta qualità in tutta l'UE, assicurandosi che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino strumenti simili per gestire analoghe situazioni di mercato.
Un piccolo ufficio fornirà servizi di supporto professionale e amministrativo al BEREC. Secondo il nuovo testo della direttiva, l'ufficio del BEREC sarà finanziato mediante dotazioni del bilancio comunitario e contributi volontari degli Stati membri o delle rispettive autorità di regolamentazione.
L'ENISA mantiene i compiti in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione
I deputati europei e il Consiglio hanno deciso che il BEREC non assumerà alcun compito in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione. La Commissione aveva originariamente proposto di fondere l'attuale Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) con il nuovo organismo.
I deputati europei e il Consiglio hanno deciso che il BEREC non assumerà alcun compito in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione. La Commissione aveva originariamente proposto di fondere l'attuale Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) con il nuovo organismo.
