RELAZIONE sulle donne disabili

10.10.2013 - (2013/2065(INI))

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
Relatore: Angelika Werthmann

Procedura : 2013/2065(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A7-0329/2013
Testi presentati :
A7-0329/2013
Discussioni :
Testi approvati :

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle donne disabili

(2013/2065(INI))

Il Parlamento europeo,

–   viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–   viste la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la sua entrata in vigore il 21 gennaio 2011, conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità[1], in particolare l'articolo 6 relativo alle donne e alle ragazze con disabilità,

–   vista la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), del 18 dicembre 1979,

–   vista la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori[2],

–   visti gli articoli 10, 19 e 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–   vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro[3],

–   vista la proposta della Commissione relativa a una direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426) e la relativa posizione del Parlamento del 2 aprile 2009[4],

–   visti la comunicazione della Commissione, del 15 novembre 2010, dal titolo "Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere" (COM(2010)0636) e i documenti contenuti nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale proposta, intitolato "Initial plan to implement the European Disability Strategy 2010-2020 – List of Actions 2010-2015" (Piano iniziale per l'attuazione della strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 – Elenco delle azioni 2010-2015) (SEC(2010)1323 e SEC(2010)1324),

–   vista la comunicazione della Commissione, del 16 dicembre 2010, "La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale" (COM(2010)0758),

–   vista la proposta della Commissione, del 3 dicembre 2012, su una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici (COM(2012)0721),

–   vista la raccomandazione del Consiglio 98/376/CE, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili[5],

–   viste le conclusioni del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul tema "Promuovere l'inclusione nel mercato del lavoro – uscire dalla crisi e prepararsi al programma di Lisbona per il periodo successivo al 2010",

–   visti il progetto di risoluzione del Consiglio, del 2 giugno 2010, sul nuovo quadro europeo in materia di disabilità (10173/10) e la risoluzione del Consiglio sulla situazione delle persone con disabilità nell’Unione europea (2008/C 75/01),

–   vista la relazione della Commissione concernente il funzionamento e gli effetti del regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (COM(2011)0166),

–   vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-13/05, concernente la direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Nozione di handicap[6],

–   vista la sua risoluzione del 17 giugno 1988 sulla lingua dei segni per i non udenti[7],

–   vista la sua risoluzione del 26 maggio 1989 sulle donne e la disabilità[8],

–   vista la sua risoluzione del 16 settembre 1992 sui diritti delle persone mentalmente disabili[9],

–   vista la sua risoluzione del 14 dicembre 1995 sui diritti umani dei disabili[10],

–   vista la sua risoluzione del 9 maggio 1996 sui diritti delle persone affette da autismo[11],

–   vista la sua risoluzione del 13 dicembre 1996 riguardante un contrassegno per il parcheggio per i disabili e i diritti dei disabili[12],

–   vista la sua risoluzione dell'11 aprile 1997 sulla parità di opportunità per i disabili[13],

–    vista la sua risoluzione del 4 aprile 2001 "Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili,

–   vista la sua risoluzione del 3 settembre 2003 sulla comunicazione della Commissione "Verso uno strumento delle Nazioni Unite giuridicamente vincolante per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità" (COM(2003)0016)[14],

–   vista la sua risoluzione del 24 aprile 2009 sulla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del suo protocollo opzionale[15],

–   vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020[16],

–   vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'UE[17],

–   visto il Patto europeo per la parità di genere 2011-2020,

–   visto il piano di azione dell'UE sulla parità tra donne e uomini e sull'emancipazione femminile 2010-2015,

   visto il secondo manifesto dei diritti delle donne e delle ragazze con disabilità dell'Unione europea ("Uno strumento per attivisti e responsabili politici"),

–   visto l'articolo 48 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0329/2013),

A.  considerando che gli 80 milioni di persone disabili che vivono nell'Unione europea necessitano fortemente di un ambiente fisico, intellettuale e sociale che sia accessibile e privo di pregiudizi, barriere, ostacoli e stereotipi che impediscono il pieno godimento dei diritti umani fondamentali e della cittadinanza europea; che, di questi 80 milioni di persone, 46 milioni sono donne e ragazze, che costituiscono il 16% della popolazione femminile complessiva dell'UE;

B.  considerando che, in base alle stime, circa un miliardo di persone al mondo[18] presenta disabilità e che l'80% di esse vive nei paesi in via di sviluppo; che le donne disabili sono plurisvantaggiate in quanto devono affrontare notevoli difficoltà per ottenere l'accesso a un alloggio adeguato, all'assistenza sanitaria, ai trasporti pubblici, all'istruzione, alla formazione professionale e all'occupazione, sperimentando disparità di accesso al credito e ad altre risorse produttive, mentre raramente partecipano ai processi decisionali;

C.  considerando che il numero di persone anziane è in aumento, il che significa che il numero di persone disabili, incluse le donne, crescerà di conseguenza; che, in base alle stime dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la disabilità è più diffusa tra le donne e che queste ultime sono più colpite dal fenomeno a causa della loro aspettativa di vita più lunga; che, di conseguenza, il numero di donne con disabilità aumenterà in percentuale maggiore;

D.  considerando che l'aumento del numero di persone disabili accrescerà l'onere gravante su coloro che prestano assistenza, in particolare all'interno delle famiglie, e che in questi casi si tratta principalmente di donne costrette a lavorare a orario ridotto o persino ad abbandonare il mercato del lavoro per prendersi cura dei familiari non autosufficienti;

E.   considerando che la piena partecipazione delle donne disabili alla società e all'economia è fondamentale per garantire il successo della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; che occorre dare a tutte le persone con disabilità, donne e ragazze incluse, pari ed eque possibilità e opportunità per partecipare alla vita sociale, economica e politica della comunità; che le persone disabili si trovano tuttora ad affrontare una molteplicità di barriere alla piena partecipazione alla società, che spesso portano all'esclusione sociale e alla povertà, oltre a limitare il pieno godimento della cittadinanza europea;

F.  considerando che le discriminazioni possono condurre all'isolamento sociale e alla segregazione, a traumi psicologici e infelicità;

G. considerando che la base di tutte le associazioni di Stati democratici consiste nell'agevolare la partecipazione di tutti i cittadini, donne o uomini, ai processi democratici (specialmente le elezioni), nel creare, ove assenti, le infrastrutture necessarie a tal fine e, pertanto, nel promuovere l'inclusione delle donne con disabilità;

H. considerando che tutte le parti interessate sono tenute a garantire la parità di accesso delle donne e delle ragazze disabili a servizi sanitari pubblici di qualità, per esempio migliorando la formazione professionale e l'apprendimento permanente del personale medico per quanto riguarda le esigenze specifiche delle donne disabili, incluse le esigenze relative alla loro salute sessuale e riproduttiva;

I.   considerando che le donne disabili devono beneficiare del diritto all'istruzione, alla salute, al lavoro, alla mobilità, alla vita familiare, alle relazioni sessuali, al matrimonio e alla maternità e che occorre garantire la tutela di tali diritti;

J.   considerando che il fatto di esprimere nella sfera pubblica il modo in cui il rapporto di coppia, la sessualità e la maternità sono vissuti dalle donne e dalle ragazze disabili contribuisce agli sforzi volti a combattere il pregiudizio e la disinformazione; che tali espressioni possono assumere varie forme, in particolare facendo ricorso a strumenti artistico-culturali e ai media;

K. considerando che è molto più probabile che le vittime di violenza, e in particolare di sfruttamento domestico e sessuale, siano donne e ragazze disabili; che, in base alle stime, le donne disabili hanno da 1,5 a 10 probabilità in più, rispetto alle altre donne, di essere vittima di abusi[19]; che, a seconda se le donne interessate vivono all'interno della comunità o in istituti, occorre adottare misure specifiche per contrastare questo fenomeno ingiustificabile, che costituisce un reato e una grave violazione dei diritti umani; che occorre garantire il pieno accesso ai servizi di sostegno per tutte le donne, in quanto le donne e le ragazze disabili presentano una maggiore dipendenza emotiva, un rischio più elevato di essere vittima di tutte le forme della violenza di genere, livelli di sviluppo personale e sociale più bassi, nonché una diffusa ignoranza in merito alla sessualità e agli innumerevoli e dannosi miti su tale argomento; che alcuni dati dimostrano come l'aumento della povertà abbia reso più frequente lo sfruttamento sessuale delle donne con disabilità;

L.  considerando che le donne e le ragazze disabili sono esposte a una molteplice discriminazione derivante dalle disuguaglianze di genere, dall'età, dalla religione, dall'etnia, dal comportamento culturale e sociale, nonché dagli stereotipi sulla disabilità, che vanno combattuti; che le donne disabili sono spesso discriminate, rispetto agli uomini disabili per quanto riguarda l'accesso all'occupazione e all'istruzione; che la Commissione e gli Stati membri possono contrastare questo fenomeno integrando la dimensione di genere in tutti gli ambiti pertinenti delle politiche in materia di disabilità;

M. considerando che le pubbliche autorità hanno la responsabilità di istituire servizi pubblici specializzati di elevata qualità allo scopo di garantire alle donne e alle ragazze disabili un ambiente adeguato che consenta loro di esercitare appieno i loro diritti, assumersi le loro responsabilità e prendere decisioni da sole, in modo da acquisire gradualmente un'autonomia sempre maggiore, su un piano di parità con le persone senza disabilità; che le condizioni, le infrastrutture, le normative e le strutture di sostegno variano notevolmente tra Stati membri;

N. considerando che le donne e le ragazze disabili possono beneficiare di pari diritti soltanto se si concretizza la giustizia di genere e se le amministrazioni pubbliche sono accessibili a loro come lo sono per le persone non disabili; rileva, tuttavia, che la pratica e l'attuazione dell'uguaglianza di genere variano fortemente all'interno dell'UE;

O.  considerando che la comunità di persone con una o più disabilità fisiche, mentali o intellettive è estremamente eterogenea e che occorre pertanto garantire trattamenti orientati alle esigenze individuali;

P.  considerando che l'elevato tasso di disoccupazione tra le persone con disabilità continua a essere inaccettabile; che questo fenomeno espone le persone disabili, quale gruppo vulnerabile con maggiori probabilità di essere colpito da povertà, a un rischio più elevato di esclusione sociale; che le donne e le ragazze con disabilità incontrano maggiori difficoltà ad accedere al mercato del lavoro, cosa che complica ulteriormente la possibilità di condurre una vita regolare e indipendente; che l'occupazione non rappresenta soltanto una fonte di reddito, ma è divenuta anche uno strumento di integrazione sociale, dal momento che consente di creare legami con il mondo esterno e una rete di relazioni interpersonali; che le donne e le ragazze disabili sono spesso sottopagate; che occorre superare le barriere alla mobilità e la maggiore dipendenza dai familiari e dalle persone che prestano assistenza alle donne disabili, al fine di incoraggiare queste ultime a partecipare attivamente all'istruzione, al mercato del lavoro e alla vita sociale ed economica della comunità;

Q. considerando che quante più risorse gli Stati membri investono nell'integrazione delle donne disabili, tanto maggiori saranno le possibilità per queste ultime di riuscire a condurre una vita indipendente in cui possano sviluppare le proprie capacità;

R.  considerando che le donne con disabilità appartenenti ai ceti sociali più svantaggiati hanno meno opportunità di sviluppare le proprie capacità e di realizzare il proprio potenziale in maniera autonoma;

S.  considerando che la crisi economica e i tagli ai servizi pubblici di assistenza sanitaria e ai servizi sociali nella maggior parte degli Stati membri hanno conseguenze nefaste per i gruppi vulnerabili, in particolare per le donne e le ragazze disabili, che erano esposte a un grande rischio di povertà già prima della crisi; che tali politiche di austerità si traducono in una diminuzione del numero di addetti all'istruzione speciale e del personale di sostegno per le persone con disabilità, del sostegno sociale a chi assiste, delle prestazioni sociali per le persone disabili, dei finanziamenti alle istituzioni e alle organizzazioni di assistenza alle persone con disabilità, nonché dell'accesso di queste ultime all'occupazione pubblica – tutti aspetti che hanno gravi conseguenze sulla vita e sulle prospettive di autonomia delle donne con disabilità;

T.  considerando che esiste una stretta correlazione tra mobilità, disabilità e inclusione sociale, soprattutto per quanto riguarda la libertà di comunicazione e l'accesso a quest'ultima (compreso il Braille, le lingue dei segni e altre forme alternative di comunicazione), la libertà di movimento in tutti gli ambiti della vita e l'accesso ai servizi; che occorre promuovere la piena e attiva partecipazione delle persone disabili in tutti gli ambiti della società e favorire un loro più ampio accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché alla domotica e alle soluzioni di comunicazione in linea;

U. considerando che, dal punto di vista dell'inclusione sociale e dei costi, sarebbe preferibile se il sostegno fornito dagli Stati membri fosse tale da consentire alle donne disabili di continuare a vivere con le proprie famiglie piuttosto che in istituti;

1.  sottolinea l'importanza dell'inclusione di tutti i cittadini dell'UE, indipendentemente da eventuali menomazioni fisiche, intellettive, psicosociali o mentali, e invita a stabilire obiettivi specifici per garantire che ciò trovi riscontro, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone disabili e promuovere una politica coerente mediante la piena partecipazione di tutti; sottolinea che le strategie, le politiche e le iniziative legislative volte a garantire la non discriminazione e le pari opportunità devono essere elaborate con la collaborazione attiva di tutte le parti interessate, ivi comprese le donne disabili;

2.  insiste affinché le politiche in materia di disabilità integrino la dimensione di genere; pone in evidenza l'importanza di inserire la prospettiva della disabilità di genere nelle politiche, nei programmi e nelle misure in materia di genere, al fine di migliorare il riconoscimento e la comprensione della trasversalità di questi due aspetti nella legislazione e nelle politiche dell'UE e degli Stati membri; ritiene che le donne disabili dovrebbero essere invitate a svolgere la funzione di consulenti, consigliere o esperte all'interno degli organismi pertinenti; si rammarica che la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 non comprenda una prospettiva di genere integrata o un capitolo separato sulle politiche in materia di disabilità specifiche di genere; deplora altresì che la strategia per la parità tra uomini e donne 2010-2015 non affronti in modo specifico la questione della disabilità, nonostante il fatto che le donne disabili si sentano spesso in una posizione più svantaggiata rispetto agli uomini con disabilità e maggiormente esposte al rischio di povertà e di esclusione sociale;

3.  esorta gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e il suo Protocollo opzionale al fine di garantirne la piena attuazione;

4.  sottolinea che numerosi studi hanno dimostrato che le donne disabili subiscono una doppia discriminazione per motivi legati sia al genere che alla disabilità; pone l'accento sul fatto che la sovrapposizione di tali discriminazioni produce effetti particolarmente negativi sulle donne e sulle ragazze disabili; invita la Commissione e gli Stati membri, data l'attuale assenza di disposizioni specifiche, a inserire nei sistemi di protezione sociale provvedimenti speciali per le donne con disabilità;

5.  rammenta ai governi che la discriminazione fondata sulla disabilità è vietata e invita gli Stati membri a compiere sforzi più ambiziosi per eliminare gli ostacoli residui;

6.  ricorda che l'inclusione e la partecipazione delle donne e delle ragazze con disabilità possono essere realizzate soltanto se si agevola il loro movimento in un ambiente fisico e sociale senza barriere, e chiede che siano intraprese azioni in tal senso;

7.  pone in evidenza il ruolo svolto dalle associazioni di mutuo aiuto, che riuniscono coloro (in particolare le donne) che si prendono cura delle persone disabili della propria cerchia di familiari o amici più prossimi, e sottolinea il lavoro di sensibilizzazione svolto da tali associazioni;

8.  mette in evidenza l'importanza di fare un uso ottimale degli strumenti di finanziamento dell'UE, segnatamente dei Fondi strutturali, al fine di promuovere l'accessibilità e la non discriminazione delle persone disabili, riservando particolare attenzione alle donne, che spesso subiscono molteplici discriminazioni, e alle iniziative volte a porre maggiormente in risalto le opportunità di finanziamento delle misure di questo tipo nei programmi dopo il 2013;

9.  sottolinea la necessità di garantire che le informazioni sui servizi a disposizione del cittadino (istruzione, sanità, giustizia, trasporti, pratiche amministrative ecc.) siano fornite in tutte le lingue, le forme e i formati possibili, in modo semplice e sicuro; segnala che, laddove servizi di questo tipo siano offerti telefonicamente o in teleassistenza, i sistemi devono essere accessibili anche alle donne sorde o sordocieche;

10. insiste sul fatto che l'inclusione presuppone di contrastare gli stereotipi veicolando immagini positive tramite espressioni culturali e campagne di sensibilizzazione che presentino in maniera oggettiva le donne con disabilità e mostrino l'ampia varietà dei ruoli che esse possono ricoprire nella vita quotidiana della società, incentrandosi in particolare sulla rappresentazione delle disabilità nella sfera pubblica, dal momento che è proprio questo il settore in cui si procede più a rilento; segnala che i mezzi di comunicazione, che svolgono un ruolo importante nella diffusione delle informazioni relative alle donne con disabilità, dovrebbero contribuire a migliorare l'atteggiamento dell'opinione pubblica nei confronti di queste persone, in linea con i principi e i valori della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite;

11. invita gli Stati membri a considerare la violenza sessuale come un reato grave perseguibile a norma di legge, in particolare laddove siano coinvolte donne disabili e, specialmente, donne con disabilità mentale, nell'ottica di ridurre l'elevato numero di stupri, casi di molestie sessuali e violenze segnalati nei grandi istituti;

12. sottolinea che per impedire l'occultamento, l'abbandono, la mancanza di cure e la segregazione delle ragazze con disabilità occorre varare campagne informative rivolte alle famiglie, che forniscano informazioni sulle risorse disponibili nella comunità per la loro assistenza e sviluppo futuro, e che smantellino gli stereotipi sessisti e discriminatori; ritiene che, qualora i diretti familiari non possano prendersi cura di un minore con disabilità, le autorità dovrebbero garantire che questo, in alternativa, riceva assistenza all'interno della famiglia allargata oppure, ove ciò non sia possibile, all'interno della comunità in un contesto familiare; osserva che occorre promuovere l'affidamento e l'adozione di minori con disabilità snellendo le formalità burocratiche e offrendo informazioni e aiuti adeguati alle famiglie adottive o affidatarie;

13. propone di tenere conto, in materia di alloggi, delle misure e delle considerazioni di carattere architettonico e ambientale atte ad accelerare il passaggio positivo da una "progettazione per necessità specifiche" a una "progettazione integrale e inclusiva per tutti i cittadini"; osserva nel contempo, tuttavia, che l'obiettivo di garantire l'accesso senza restrizioni e gli adeguamenti necessari a tal fine non devono limitarsi soltanto all'aspetto architettonico e che la progettazione universale, intesa in particolare a rispondere alle esigenze basilari della vita quotidiana delle donne con disabilità, dovrebbe costituire un saldo obiettivo e una realtà; sottolinea che occorre garantire l'accesso delle donne disabili ai programmi per gli alloggi popolari, in modalità individuale o condivisa, e offrire loro aiuti economici per eliminare le barriere architettoniche in ambito domestico, estendendo tale iniziativa anche agli alloggi in locazione; ribadisce pertanto l'importanza di assicurare alle persone con disabilità un più ampio accesso a condizioni di vita dignitose, che si tratti di alloggi, mobilità, accesso ai servizi pubblici e ai servizi sociali o di partecipazione alla vita pubblica;

14. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'accessibilità senza barriere alle infrastrutture dei trasporti, ai veicoli, nonché ai vari formati di prenotazione e informazione per le donne e le ragazze con mobilità ridotta o disabilità; rileva che il numero di donne disabili che utilizzano i trasporti pubblici è superiore rispetto a quello degli uomini disabili; pone pertanto in evidenza l'importanza di integrare gli aspetti legati alla disabilità e al genere nell'elaborazione, nell'attuazione e nella valutazione delle politiche in materia di trasporti, al fine di garantire pari opportunità e impedire la discriminazione delle donne disabili; raccomanda pertanto che queste ultime, in quanto esperte del settore, siano coinvolte come consulenti nelle politiche dei trasporti;

15. fa presente che occorre garantire altresì l'accessibilità a Internet e ai media sociali (assicurando ad esempio che tutti i siti web pubblici siano leggibili per le persone con menomazioni della vista e mettendo in campo soluzioni orientate anche a disabilità diverse da quelle visive, come l'adattamento dei contenuti complessi alle esigenze delle persone con disabilità intellettive e l'inserimento di video nella lingua dei segni che consentano di comprendere il contenuto); esprime preoccupazione per il fatto che l'accessibilità per i cittadini alle pubbliche amministrazioni e alla governance elettronica non sia ancora pienamente garantita; sottolinea che occorre dare accesso all'alfabetizzazione digitale a tutte le persone con disabilità, inclusi gli anziani con disturbi uditivi, il cui numero e la cui proporzione nella società, stando alle stime dell'OMS, registrano un aumento particolarmente sensibile; plaude pertanto alla proposta di direttiva della Commissione relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici;

16. sottolinea che la partecipazione democratica costituisce parte integrante dei diritti fondamentali e civili delle donne con disabilità e deve essere agevolata e garantita; invita pertanto gli Stati membri e tutte le autorità pubbliche competenti a fornire strutture opportunamente adeguate e a consentire il coinvolgimento e la partecipazione attivi delle donne;

17. segnala che la Convenzione delle Nazioni Unite promuove un modello di diritti umani che prevede il "sostegno nel processo decisionale" basato sull'uguaglianza e la dignità intrinseca di tutte le persone, in contrapposizione all'obsoleto sistema di "sostituzione nel processo decisionale"; invita pertanto gli Stati membri a favorire la rappresentanza delle donne disabili nel processo decisionale per assicurare la tutela dei loro interessi e diritti;

18. ritiene che le donne e le ragazze con disabilità abbiano il diritto di decidere, per quanto possibile, delle loro vite e delle loro esigenze e che vadano ascoltate, consultate e incoraggiate attivamente a essere indipendenti, nei limiti del possibile; sottolinea che questi diritti dovrebbero essere garantiti anche in seno alle strutture pubbliche specializzate in un contesto di vita ordinario; sottolinea che l'assistenza alla persona è uno strumento che consente alle donne disabili di vivere autonomamente e va pertanto agevolata e promossa come forma di sostegno negli istituti scolastici e di formazione professionale, nei luoghi di lavoro, in famiglia e in caso di gravidanza e maternità;

19. ricorda che ogni fase della vita di una donna implica non solo opportunità, ma anche responsabilità e che, in tal senso, le donne devono spesso farsi carico di oneri sproporzionati quando si tratta di affrontare le implicazioni negative della gravidanza, in particolare quando i padri non si assumono le proprie responsabilità e non contribuiscono nemmeno al benessere e al destino dei figli, abbandonando la famiglia; rammenta che all'interno di una famiglia i genitori dovrebbero suddividersi equamente le responsabilità, salvo mutuo accordo precedente.

20. insiste sul fatto che le donne e le ragazze con disabilità devono essere informate in merito ai loro diritti affinché possano prendere decisioni in autonomia e che le informazioni devono essere trasmesse in modo da risultare loro accessibili e comprensibili, tenendo in considerazione i diversi metodi, mezzi e formati di comunicazione da loro scelti e, se del caso, il loro grado di disabilità mentale;

21. rileva che, affinché le donne e le ragazze disabili in particolare ricevano cure appropriate, è necessario che nel settore medico sia disponibile una formazione specifica e continua lungo tutto l'arco della carriera professionale sul tema delle malattie e delle disabilità mentali, onde individuare al meglio tali menomazioni e orientare le pazienti che ne sono afflitte verso una presa in carico da parte dei servizi medici specializzati in questo campo; invita pertanto gli Stati membri a garantire una formazione specifica di tutti i professionisti che lavorano con persone con disabilità e insiste sulla necessità di formare e sensibilizzare gli operatori sanitari e gli insegnanti, durante il loro corso di studi in merito a tutte le tipologie di disabilità, ricordando che alcune sono ancora troppo poco conosciute malgrado la loro diffusione;

22. osserva che in alcuni Stati membri le persone disabili ricevono un'istruzione e una formazione professionale separate e carenti; sottolinea l'importanza di integrare le donne con disabilità all'interno dei sistemi di istruzione e formazione professionale ordinari in tutti i casi in cui la disabilità lo consenta;

23. sottolinea la necessità di sostenere le donne e le ragazze disabili migranti al fine di sviluppare le loro competenze e il loro potenziale nell'ambito della formazione professionale e di dare loro l'opportunità di ottenere un impiego adeguato;

24. rileva che le varie fasi della vita di una donna, e la gravidanza è una di queste, comportano sfide specifiche che devono essere affrontate e che quando le donne con disabilità attraversano tali fasi devono beneficiare degli stessi diritti e delle stesse opportunità di cui godono le donne non disabili, così che non siano scoraggiate dall'intraprendere una gravidanza; sottolinea inoltre che le donne disabili, date le sfide aggiuntive che si trovano ad affrontare, dovrebbero aver diritto a un congedo di maternità più lungo per adattarsi alla nuova situazione e costruire una buona vita familiare; rileva che la sterilizzazione forzata e l'aborto coatto sono forme di violenza contro le donne e costituiscono forme di trattamento disumano e degradante che gli Stati membri devono eliminare e condannare fermamente;

25. sottolinea che le donne e le ragazze con disabilità devono poter vivere la propria sessualità con la stessa libertà di cui godono le persone non disabili e ritiene che le donne disabili debbano poter vivere e realizzare il proprio desiderio di avere o non avere figli al pari delle donne non disabili; sottolinea che, affinché siano responsabili del proprio comportamento sessuale, le ragazze preadolescenti e adolescenti e le donne con disabilità devono avere accesso a un'educazione sessuale impartita da professionisti esperti in materia, come educatori dei servizi sociali pubblici locali, adattata ove necessario alla capacità intellettiva della donna o ragazza disabile in questione; reputa altresì necessario che esse sappiano e capiscano come funziona il proprio corpo (come avviene una gravidanza e come evitarla), come opporsi a pratiche sessuali indesiderate, come evitare le malattie sessualmente trasmissibili, ecc.; sottolinea l'importanza di garantire sostegno specializzato, tra cui assistenza all'infanzia, alle donne disabili nonché alle loro famiglie, affinché possano godere pienamente della maternità; ritiene che gli Stati membri dovrebbero in tal caso tenere in debita considerazione le esigenze delle donne con disabilità intellettiva;

26. ritiene essenziale che le donne e le ragazze disabili abbiano accesso completo a cure mediche rispondenti alle loro particolari esigenze, tra cui consulenza ginecologica, visite mediche, pianificazione familiare e sostegno adeguato durante la gravidanza; invita gli Stati membri a garantire che i rispettivi servizi sanitari pubblici nazionali contemplino un accesso adeguato a tali servizi;

27. sottolinea l'importanza di eliminare i pregiudizi, le percezioni negative e la stigmatizzazione sociale, di incoraggiare l'accettazione sociale, la partecipazione sociale, il rispetto e la tolleranza e di valorizzare la diversità umana; incoraggia gli Stati membri, in particolare, a condurre campagne di sensibilizzazione;

28. sottolinea che la violenza contro le donne e la violenza sessuale costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali; sottolinea, vista la loro estrema vulnerabilità, la necessità di proteggere le donne e le ragazze disabili che vivono in case di cura e ospedali psichiatrici dall'aggressione sessuale e da altre forme di maltrattamento fisico di cui possono essere vittime e rileva con preoccupazione la mancanza di dati su questo allarmante fenomeno; invita gli Stati membri a indagare su quanto pervasivo sia tale problema incoraggiando le donne con disabilità che ne sono vittime a spezzare il silenzio; incoraggia la raccolta di dati pertinenti in modo riservato, al fine di adottare le adeguate misure necessarie per contrastare il problema; invita l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere a realizzare studi sulla situazione delle ragazze e delle donne disabili in relazione alla violenza;

29. invita inoltre gli Stati membri a impedire le molestie sul luogo di lavoro mediante protocolli antimolestie efficaci, conformemente alla direttiva 2000/78/CE, nell'ottica di ridurre l'elevato numero di stupri e di casi di molestie e violenze sessuali, nonché le sterilizzazioni forzate, in particolare nei grandi istituti;

30. sottolinea che in molti paesi in via di sviluppo non sempre è facile sfuggire alla violenza, denunciare tali reati o accedere alla giustizia e ai servizi legali e sociali;

31. invita l'UE e gli Stati membri ad adottare tutte le misure legislative, amministrative, sociali ed educative atte a proteggere le donne e le ragazze disabili, sia dentro che fuori casa, da tutte le forme di sfruttamento, violenza e abuso e ad agevolare il loro accesso alla giustizia grazie a un'assistenza e a un sostegno adeguati in seno alla comunità, tenendo in considerazione le loro esigenze specifiche, tra cui dispositivi di assistenza, per evitare l'isolamento e la segregazione in casa; ritiene inoltre che tutti questi servizi e programmi debbano essere attentamente monitorati da autorità indipendenti; deplora che la legislazione UE e quella nazionale per la prevenzione dello sfruttamento, della violenza e degli abusi spesso manchino di porre l'accento sulla disabilità;

32. esorta la Commissione a lanciare una strategia globale per combattere la violenza contro le donne, come richiesto dal Parlamento in numerose risoluzioni e più recentemente nella relazione Svensson del 5aprile 2011[20]; ribadisce la necessità della Commissione di presentare uno strumento normativo di diritto penale per combattere la violenza di genere, compresa la protezione dei diritti delle donne disabili nei casi di abusi sessuali e violenza, in ambiti sia pubblici che domestici;

33. insiste sul fatto che alle donne disabili va garantito un accesso alla giustizia facile, sicuro e a costi contenuti, e che esse devono poter contare, in ogni fase del processo, sui sistemi e sulle tecnologie di sostegno alla comunicazione orale da esse prescelti, compresa la presenza di interpreti in lingua dei segni o guide interpreti per le persone sordocieche, al fine di garantire la corretta comunicazione con il personale giudiziario e di polizia; sottolinea che, considerata la forte dipendenza di molte donne disabili rispetto alla persona che se ne prende cura, che in molte occasioni è la stessa che le aggredisce e ne abusa, devono essere garantite forme indipendenti di comunicazione che diano alle donne disabili vittime di aggressioni l'opportunità di presentare denuncia ed essere immediatamente trasferite in centri di assistenza temporanea a tempo pieno finché la denuncia non sia risolta a livello giudiziario; propone l'introduzione di procedure giudiziarie specificamente adattate alle necessità delle donne e delle ragazze disabili, inclusa l'assistenza da parte delle ONG; sottolinea che nessuna barriera dovrebbe ostacolare l'accesso delle donne disabili alle vie di ricorso legali; segnala, a tale proposito, che è necessario adottare misure efficaci per garantire alle donne con disabilità l'accesso al sostegno di cui possono aver bisogno nell'esercizio della loro capacità giuridica, sostegno che, se necessario, dovrà essere proporzionato alle loro esigenze e capacità personali, per l'adozione di decisioni in materia di diritti civili e politici; segnala che è inoltre necessario disporre di misure di salvaguardia adeguate ed efficaci soggette a revisioni periodiche per impedire abusi da parte di terzi o di istituti nei confronti delle donne disabili nell'esercizio della loro capacità giuridica, come valutazioni imparziali delle loro reali necessità da parte di esperti indipendenti riconosciuti;

34. sottolinea che qualunque accordo di sterilizzazione sottoscritto da una donna o ragazza disabile deve essere volontario e deve essere esaminato da una parte terza imparziale incaricata di verificare che la decisione sia stata raggiunta in modo giusto e, in assenza di serie indicazioni mediche, senza costrizione; sottolinea inoltre che non devono mai essere somministrati metodi contraccettivi né deve mai essere interrotta legalmente una gravidanza contro la volontà di una donna o ragazza disabile; ritiene che le donne e le ragazze con disabilità debbano avere il diritto di dare il proprio consenso informato e di capire ogni pratica medica; ritiene che, se una donna o una ragazza con disabilità è incapace di dare il proprio consenso, tale consenso debba basarsi sempre sul rispetto dei diritti umani; invita gli Stati membri a prevenire e condannare i casi di sterilizzazione forzata di donne disabili;

35. osserva che la terminologia utilizzata per descrivere le menomazioni fisiche è diversa da quella utilizzata per le disabilità e che l'accento andrebbe posto sulle disabilità piuttosto che sulle menomazioni in termini medici, conformemente all'approccio adottato nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e seguito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea; sottolinea che i datori di lavoro dovrebbero concentrarsi sulle competenze e abilità dei dipendenti o dei candidati disabili;

36. invita gli Stati membri a favorire e assicurare l'accesso a tutti i tipi di istruzione formale, informale e permanente e al mercato del lavoro per le donne e ragazze con disabilità, poiché queste ultime vanno incoraggiate a seguire corsi di studio e a utilizzare le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e vanno altresì sostenute e incitate a entrare nel mercato del lavoro; sottolinea inoltre che gli ambienti lavorativi possono trarre notevole arricchimento da talenti, punti di vista ed esperienze particolari; invita gli Stati membri a offrire formazione e informazioni agli insegnanti, ai formatori, agli alti funzionari della pubblica amministrazione e ai datori di lavoro affinché adottino processi di integrazione sociale mirati a valorizzare il potenziale e il valore aggiunto delle donne con disabilità; propone un efficace ricorso al Fondo sociale europeo al fine di migliorare i livelli di inclusione delle donne e delle ragazze disabili in tutti i settori importanti della vita, come l'accesso al mercato del lavoro, nonché per ridurre la disoccupazione giovanile e la povertà;

37. invita gli Stati membri a rivedere i rispettivi quadri politici e normativi per quanto riguarda la partecipazione delle donne disabili e delle donne con menomazioni intellettive e disabilità mentali al mercato del lavoro; sottolinea la necessità di adottare misure attive nell'ambito della politica del mercato del lavoro per le donne disabili, che offrano alla persona possibilità di scelta, ad esempio opzioni di occupazione flessibile, a tempo parziale o a tempo pieno, e di considerare la possibilità di stimolare le piccole e medie imprese (PMI) tramite incentivi finanziari e di altro tipo ai fini di una migliore conciliazione tra vita professionale e privata; sottolinea che le donne con disabilità dovrebbero avere pari accesso all'assistenza finanziaria per la creazione di piccole imprese e altre forme di lavoro autonomo, nonché il diritto di scegliere tra diverse forme di occupazione; incoraggia gli Stati membri ad attingere alle migliori pratiche in tutta Europa; sollecita i datori di lavoro a procedere ad adeguamenti ragionevoli dei luoghi e delle condizioni di lavoro, in modo da concentrarsi maggiormente sugli incentivi a favore delle persone disabili e integrare attivamente queste ultime nel mercato del lavoro, prevedendo altresì la possibilità di sottoporre casi individuali di discriminazione ai tribunali del lavoro, conformemente all'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE;

38. rileva che i sistemi vigenti di istruzione e formazione generalmente non riescono a evitare un elevato tasso di abbandono da parte delle persone disabili e incoraggia gli Stati membri a dedicare speciale attenzione ai bambini e alle bambine disabili o con bisogni speciali nel contesto educativo, onde migliorarne l'inserimento e contribuire a ridurre a meno del 10% il tasso di abbandono scolastico;

39. invita gli Stati membri a garantire finanziamenti e sostegno adeguato alle associazioni e alle organizzazioni che rappresentano i disabili, le quali svolgono un ruolo fondamentale per la promozione dei diritti delle persone che rappresentano e per la valorizzazione della loro attività civica e partecipazione sociale;

40. invita gli Stati membri a fornire sostegno specializzato e adeguato alle famiglie delle donne con disabilità, garantendo formazione e supporto a chi si occupa dell'assistenza ai diversi livelli e a creare istituti di cura temporanea del disabile che offrano un servizio di sollievo dal carico assistenziale ogniqualvolta le famiglie ne possano necessitare;

41. pone l'accento sulle differenze esistenti nelle infrastrutture per le persone disabili degli Stati membri, evidenziando la necessità di garantire la mobilità ovunque nell'UE alle donne e alle ragazze con disabilità e sottolinea che lo Stato membro di destinazione deve fornire tutti gli speciali ausili a cui una donna con disabilità abbia diritto, in condizioni di parità rispetto alle altre persone con disabilità di tale Stato membro;

42. deplora che il Consiglio non abbia ancora completato i lavori sul progetto di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, nonostante la posizione già espressa nel 2009 dal Parlamento; invita il Consiglio ad assicurare che la normativa in parola sia adottata entro la fine della legislatura in corso;

43. insiste sul fatto che le persone con disabilità, in particolare le donne, hanno maggiori possibilità di trovarsi in condizioni di povertà (secondo l'OCSE, circa una persona disabile su quattro vive in povertà); esorta gli Stati membri ad adottare misure adeguate per impedire che le donne e le ragazze disabili cadano in condizioni di povertà e a garantire che esse ricevano indennità e diritti di disabilità e abbiano accesso ai servizi sociali e sanitari, ideando programmi nazionali adeguati e garantendone l'efficace attuazione mediante monitoraggio e valutazioni costanti; osserva che il rischio di povertà e disoccupazione è particolarmente grave nel caso di madri sole con figli disabili; segnala che la promozione dell'uguaglianza di genere e delle pari opportunità, nonché la lotta alle discriminazioni di cui i bambini disabili e le loro famiglie sono vittime, rappresentano uno strumento per contrastare la stigmatizzazione, la povertà e l'esclusione sociale e che il legame tra disabilità, genere e povertà dovrebbe essere tenuto in considerazione in ogni politica di lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

44. chiede che i sistemi sanitari pubblici classifichino i gruppi vulnerabili come utenti con esigenze speciali e che siano dotati delle necessarie risorse e strutture di riferimento per una corretta assistenza;

45. chiede che un'attenzione particolare venga prestata alle donne anziane, spesso sole e affette da malattie disabilitanti, attraverso l'attuazione di programmi di prevenzione e assistenza;

46. sottolinea che l'introduzione di misure di austerità in molti paesi ha portato alla riduzione di sussidi e servizi essenziali e che in tale contesto le donne con disabilità costituiscono un gruppo particolarmente vulnerabile; sottolinea inoltre che i tagli apportati ai fondi destinati ai disabili e a chi se ne prende cura, in gran parte donne, avranno ricadute negative sulle donne con responsabilità familiari in relazione alle loro necessità educative, sociali ed economiche; invita pertanto gli Stati membri ad adottare misure tese a rimuovere ogni ostacolo che si frappone alla fornitura di servizi efficienti, accessibili, di elevata qualità e a prezzi abbordabili per le donne con disabilità;

47. evidenzia che la mancanza in gran parte degli Stati membri di servizi accessibili, di elevata qualità e a prezzi contenuti per l'assistenza e la cura delle persone disabili e il fatto che l'attività di assistenza non sia equamente ripartita tra uomini e donne esercitano un impatto negativo diretto sulla capacità delle donne di partecipare a tutti gli aspetti della vita sociale, economica, culturale e politica; insiste a tal riguardo affinché si presti particolare attenzione alle persone, in gran parte donne, che si prendono cura di persone affette da disabilità e se ne consideri e accrediti l'impegno nell'ambito della loro esperienza professionale; sottolinea inoltre la necessità di incoraggiare il riconoscimento da parte degli Stati membri, nei loro sistemi di sicurezza sociale e nel momento in cui una persona va in pensione, della partecipazione e del lavoro non retribuito di chi presta assistenza, generalmente donne, alle persone con disabilità; insiste sul fatto che occorre prestare particolare attenzione a tali donne affinché possano avere uno stipendio e una pensione di anzianità adeguati; chiede quindi alla Commissione di elaborare una proposta legislativa sul congedo assistenziale (o congedo filiale) che sancisca il diritto a un periodo di congedo per cura di familiari malati, disabili o menomati e/o al mantenimento in occupazione in caso di congedo per cura di familiari dipendenti;

48. chiede alla Commissione e agli Stati membri di mettere a punto campagne di sensibilizzazione su larga scala per migliorare la visibilità delle donne e delle ragazze disabili, e sottolinea il prezioso ruolo che possono svolgere i mezzi di comunicazione e Internet nel creare un'immagine positiva delle donne con disabilità e nell'incoraggiarle ad affermare i propri diritti;

49. ritiene essenziale che gli Stati membri garantiscano che le donne e le ragazze disabili godano di uguaglianza davanti alla legge e abbiano diritto a pari protezione legale e agli stessi benefici giuridici senza alcuna discriminazione; ritiene che debba essere vietata qualsiasi discriminazione basata sulla disabilità e sul genere, tenendo in considerazione che la confluenza di questi due fattori produce un effetto esponenziale sulla disuguaglianza;

50. invita la Commissione, nella realizzazione della revisione di medio termine della sua strategia europea sulla disabilità 2010-2020 e nell'elaborazione del relativo elenco di azioni 2015-2020, a sviluppare un approccio maggiormente sensibile al genere;

51. ribadisce che le politiche dell'Unione relative alla disabilità devono tenere conto sin dall'inizio della parità di genere, onde evitare che le disuguaglianze già esistenti siano mantenute o aumentino man mano che tali politiche si sviluppano; sottolinea la necessità di definire indicatori che riflettano congiuntamente gli aspetti della disabilità e del genere; ritiene che la mancanza di indicatori renda difficile ottenere un quadro corretto della situazione in cui vivono le donne con disabilità; chiede alla Commissione di invitare donne e ragazze disabili a partecipare a futuri studi in materia di donne e disabilità;

52. chiede alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri di adottare una direttiva orizzontale contro la discriminazione che rimuova, in tutti gli ambiti di competenza dell'UE, le barriere che impediscono alle persone con disabilità, e in particolare alle donne e alle ragazze disabili, di realizzare appieno il proprio potenziale di partecipazione sociale e di indipendenza;

53. invita gli Stati membri a sostenere iniziative volontarie a favore della diversità umana e a fornire finanziamenti adeguati alle ONG che trattano tali questioni;

54. chiede alla Commissione e agli Stati membri di compilare statistiche disaggregate per genere dettagliate e affidabili ai fini di una ricerca mirata sulla reale situazione delle persone con disabilità e sottolinea che ciò è indispensabile per l'efficace elaborazione di politiche che tengano conto dell'intersettorialità tra genere, disabilità e violenza; ritiene che la raccolta di tali dati debba essere effettuata in collaborazione con le stesse donne con disabilità; ritiene inoltre necessario che tutti gli studi sulle persone disabili tengano in considerazione la prospettiva di genere, così come gli studi sulle donne e le ragazze devono tenere conto dell'aspetto della disabilità;

55. sottolinea che la diversità arricchisce la società;

56. constata che la dignità umana è inviolabile e deve essere rispettata e tutelata;

57. sottolinea l'importanza di adottare nei confronti della disabilità un approccio che tenga conto del genere nell'agenda di sviluppo post 2015;

58. invita la Commissione e il SEAE a integrare in modo coordinato l'aspetto della disabilità nelle politiche di sviluppo e nei progetti e a promuovere una strategia globale per ridurre la povertà nei programmi geografici dedicati alle donne con disabilità, al fine di liberarne il potenziale economico; sottolinea che la riforma del territorio deve garantire la parità di genere in termini di proprietà fondiaria, anche per le donne disabili;

59. invita la Commissione e il SEAE a mettere in atto meccanismi di monitoraggio per valutare l'impatto delle loro politiche sulle donne disabili a livello nazionale; invita l'UE a sostenere l'impegno dei paesi partner nell'elaborazione e nell'attuazione di una legislazione sul lavoro, nel rispetto della convenzione sui diritti delle persone con disabilità e della convenzione OIL 159;

60. invita la Commissione a promuovere iniziative volte a rafforzare la capacità delle parti interessate di attuare efficacemente gli impegni internazionali a favore di uno sviluppo inclusivo in materia di disabilità, in linea con gli obiettivi della convenzione sui diritti delle persone con disabilità; raccomanda all'UE di promuovere la partecipazione delle organizzazioni di persone disabili ai processi decisionali internazionali e nazionali;

61. segnala che le situazioni di rischio e le crisi umanitarie si ripercuotono negativamente sulla sicurezza e sulla protezione delle donne e delle ragazze disabili, riducendone notevolmente le possibilità di sopravvivenza; sottolinea che, rispetto alle altre persone, le donne e le ragazze con disabilità si trovano in una posizione di maggiore vulnerabilità prima, durante e dopo il verificarsi di situazioni di rischio come conflitti armati, occupazione di territori, catastrofi naturali ed emergenze umanitarie; insiste sulla necessità di sensibilizzare le agenzie nazionali e internazionali responsabili della salute pubblica, della preparazione in caso di catastrofi, degli aiuti di emergenza e degli aiuti umanitari, in merito ai diritti e alle necessità specifiche delle donne e delle ragazze disabili e alla necessità di disporre di risorse umane e materiali che assicurino che le donne e le ragazze disabili godano di accesso universale e di pari di opportunità nelle situazioni di rischio e di emergenza, evitando così la mancanza di assistenza e/o interventi inadeguati;

62. sottolinea il fatto che l'Unione europea e i suoi Stati membri devono riconoscere l'importanza di stimolare la cooperazione internazionale al fine di sostenere gli sforzi nazionali per rendere effettivo il diritto delle donne e delle ragazze con disabilità di godere pienamente e a pari condizioni di tutti i loro diritti e libertà fondamentali; insiste sul fatto che i programmi di cooperazione internazionale devono essere inclusivi per le donne e le ragazze con disabilità e che pertanto è necessario coinvolgere direttamente le loro organizzazioni rappresentative (miste o specifiche) nella progettazione, nello sviluppo, nel controllo e nella valutazione delle politiche di cooperazione avviate a livello locale, nazionale, unionale o internazionale, mediante lo scambio e la diffusione di informazioni, esperienze, programmi di formazione e migliori pratiche;

63. sottolinea il fatto che l'Unione europea e gli Stati membri devono promuovere l'inclusione degli aspetti di genere e di disabilità quale dimensione trasversale nelle loro politiche, programmi e progetti di cooperazione allo sviluppo, garantendo al contempo l'elaborazione di progetti specifici che stimolino la parità di opportunità per le persone disabili, in particolare le donne e le ragazze; sottolinea che la Commissione, il Parlamento, le Nazioni Unite, le agenzie specializzate e tutte le altre agenzie donatrici internazionali, nazionali e locali devono includere il finanziamento di programmi destinati alle donne e alle ragazze con disabilità tra le proprie priorità, assegnandovi fondi nei programmi generali e stanziando finanziamenti per programmi o parti di programmi destinati alle donne e alle ragazze con disabilità; ritiene che l'Unione europea debba includere i diritti delle donne e delle ragazze disabili nella sua cooperazione bilaterale e nella cooperazione esterna a lungo termine con le amministrazioni locali, offrendo sostegno economico diretto nelle sue politiche multilaterali di cooperazione allo sviluppo mediante contributi economici a organizzazioni internazionali, il cofinanziamento con le organizzazioni non governative dell'Unione europea e di altre parti del mondo e mediante politiche legate agli aiuti umanitari;

64. sottolinea l'importanza di incoraggiare la partecipazione attiva delle donne con disabilità in Europa, mediante le organizzazioni che le rappresentano (in particolare il Forum europeo sulla disabilità, la Lobby europea delle donne e le rispettive organizzazioni a livello nazionale), nel monitoraggio dei trattati internazionali sui diritti umani, fornendo informazioni pertinenti in relazioni alternative che possano render conto in modo intersettoriale della situazione delle donne e delle ragazze con disabilità rispetto ai diritti e alle libertà fondamentali;

65. ritiene essenziale garantire che le relazioni periodiche elaborate dall'Unione europea e dai suoi Stati membri conformemente ai trattati sui diritti umani contengano informazioni sulle donne e sulle ragazze disabili riguardo a ciascuno dei diritti, integrando la situazione attuale di diritto e di fatto, informazioni sulle misure adottate per migliorarne le condizioni, nonché le difficoltà e gli ostacoli incontrati, in particolare in zone rurali; ritiene che tale pratica vada estesa a tutte le istituzioni che operano in difesa dei diritti umani sia nell'ambito dell'Unione che in quello nazionale, comprese le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie, delle donne in generale e delle donne disabili;

66. reputa che una delle sfide principali per cambiare la situazione delle donne e delle ragazze disabili sia l'inclusione della disabilità in tutti i programmi, misure e politiche sul genere, nonché l'elaborazione e la messa a punto di misure di azione positiva volte a garantire il progresso delle stesse, considerando la loro situazione di svantaggio;

67. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Consiglio d'Europa nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite.

  • [1]  GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.
  • [2]  GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
  • [3]  GU L 303, del 2.12.2000, pag. 16.
  • [4]  GU C 137 E del 27.5.2010, pag. 68.
  • [5]  GU L 167, del 12.6.1998, pag. 25.
  • [6]  GU C 224 del 16.9.2006, pag. 9.
  • [7]  GU C 187 del 18.7.1988, pag. 236.
  • [8]  GU C 158 del 26.6.1989, pag. 383.
  • [9]  GU C 284 del 2.11.1992, pag. 49.
  • [10]  GU C 17 del 22.1.1996, pag. 196.
  • [11]  GU C 152 del 27.5.96, pag. 87.
  • [12]  GU C 20 del 20.1.1997, pag. 386.
  • [13]  GU C 132 del 28.4.1997, pag. 313.
  • [14]  GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 231.
  • [15]  Testi approvati, P6_TA(2009)0334.
  • [16]  GU C 131 E dell'8.5.2013, pag.9.
  • [17]  GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 25.
  • [18]  Relazione mondiale sulla disabilità 2011, elaborata congiuntamente dall'Organizzazione mondiale della salute e dalla Banca mondiale.
  • [19]  Human Rights Watch: Human Rights for Women and Children with Disabilities (2012), pag. 5.
  • [20]  Testi approvati, P7_TA(2011)0127.

MOTIVAZIONE

Le donne con disabilità non sono solo persone che non sono in grado di fare determinate cose; sono soprattutto donne, più di ogni altra cosa esseri umani. Quando si parla di loro, occorre tener presente che si parla di cittadini, di cittadine, che non possono essere definite in ragione delle loro disabilità. Anzi, è proprio questo ciò che non vogliono. Ogni giorno, affrontano le stesse sfide e opportunità delle altre donne; sono amiche, figlie, madri, mogli e dipendenti. Hanno diversi ruoli da svolgere, come ogni altra donna. Sono dotate di talenti molteplici e di abilità e arricchiscono la nostra società, che beneficia del loro contributo acquistando profondità e diversità. È essenziale tenere in considerazione tale contributo positivo, apprezzarlo e promuoverlo, nonché garantire che i progetti di vita di queste donne siano ascoltati e che abbiano le stesse possibilità di realizzarli di cui beneficiano le donne senza disabilità.

Proprio come le altre donne, le donne con disabilità dovrebbero avere il diritto garantito a condurre una vita improntata alle decisioni e alle idee personali. Per agevolare tale processo, occorre ridurre le barriere sociali e promuovere una sensibilità positiva alla diversità. Le donne con disabilità possono partecipare alla vita sociale, sia a livello personale che generale, con diverse misure (complementari): accessibilità architettonica, dei contenuti ed elettronica, parità di accesso all'istruzione e all'ambiente di lavoro, gestione non discriminatoria della sessualità femminile e della maternità.

I cambiamenti e le sfide delle varie fasi della vita di una donna rivestono un'importanza particolare: infanzia, adolescenza, scoperta della sessualità, maternità, menopausa e anzianità.

In tale contesto, occorrerebbe prestare particolare attenzione all'infanzia e all'adolescenza delle donne con disabilità, poiché in tale contesto è possibile gettare le fondamenta per un numero maggiore di sviluppi positivi in età adulta. L'istituzione della coeducazione, da sostenere e facilitare in maniera chiara, riduce le barriere sociali e aumenta la fiducia. È fondamentale affrontare il tema della violenza e dell'esclusione nel linguaggio e nei mezzi di comunicazioni nelle scuole, per aiutare i bambini e i ragazzi a pervenire a un linguaggio equo e improntato all'uguaglianza.

È stato dimostrato che le donne con disabilità sono più a rischio di violenza rispetto alle altre donne; nelle società orientate al patriarcato, tale rischio aumenta esplicitamente. La violenza può manifestarsi in diverse forme: atti sessuali forzati e stupro, affidamento forzato alle strutture di cura, confinamento, intrusione nelle sfere private, sterilizzazione forzata, contraccezione forzata, aborto forzato (per citare solo alcuni esempi).

In generale, la partecipazione delle persone con disabilità e delle ONG nella creazione di nuove norme dovrebbe diventare una procedura standard, poiché questo è l'unico modo per agire "con" le persone con disabilità e non "su" di esse. Inclusione significa poter vivere liberamente in una società e dare il proprio contributo alla stessa; è fondamentale mantenere e garantire norme minime nei settori dei diritti dei cittadini e dei diritti umani. È dunque essenziale pervenire a una definizione chiara e non discriminatoria di disabilità; in tal senso, l'uso della definizione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle disabilità è altamente raccomandata.

Occorre affermare che le donne con disabilità sono definite da molteplici fattori, e la disabilità è solo uno di questi; queste donne devono essere trattate come cittadine e persone uguali e pienamente adeguate. Nei settori della cultura e dei mezzi di comunicazione accade piuttosto il contrario: qui le donne con disabilità sono raramente presenti, mentre tale presenza contribuirebbe a eliminare le barriere e i limiti mentali.

Vedere la disabilità come un handicap non costituisce un approccio accurato, ma porta a un modo esclusivo di pensiero che dovrebbe essere evitato. La diversità è la base di qualunque società moderna, ed è a questa che si può e si deve aspirare.

Nel 2002, il 38% delle persone con una disabilità (con età compresa tra i 16 e i 34 anni) ha percepito reddito (persone non disabili: 64%); oggi, nel 2013, ancora non vi sono opportunità sufficienti, per le donne con disabilità, di partecipare al mercato del lavoro. È estremamente importante consentire a ogni donna disabile in grado di lavorare di portare avanti il proprio programma finalizzato all'indipendenza e all'inizio di una propria carriera.

A causa della discriminazione multipla e a più livelli, le donne con disabilità si trovano spesso a vivere una situazione ben peggiore di quella delle donne senza disabilità. Questo tipo di trattamento iniquo deve essere bandito, specialmente se si considera che una discussione che combini diversi aspetti della tematica discriminatoria è essenziale. Non si può e non si deve gestire una discussione sul tema delle donne con disabilità senza tener conto dell'integrazione della tematica di genere e delle pari opportunità. Quando tale nesso esiste, gli effetti della discriminazione multipla diminuiscono e la presa di coscienza aumenta. In generale, occorrerebbe incentrarsi specialmente sull'eliminazione degli stereotipi e dei pregiudizi per comprendere che lo sviluppo di una cultura della differenza e della diversità comporta grandi vantaggi sociali.

Specialmente nel contesto del sostegno ai paesi in via di sviluppo, occorre tenere conto delle necessità e delle richieste delle persone con disabilità poiché spesso, in questi casi, manca persino il rispetto per i diritti umani fondamentali. L'80% delle persone con disabilità vive nei paesi in via di sviluppo, il che dimostra che è necessario agire. Le donne con disabilità nei paesi in via di sviluppo affrontano ostacoli unici, che spesso sfociano nella violenza strutturale.

Il problema della violenza strutturale deve essere valutato separatamente, e costituisce un settore in cui le politiche dell'Unione europea hanno una grande influenza: al livello europeo della definizione delle norme, è possibile portare avanti un'attività giuridica per contrastare la violenza strutturale contro le donne con disabilità utilizzando strumenti "volontari" come corsi di formazione, iniziative di sensibilizzazione e campagne di informazione tese generalmente a vietare l'espansione dei pregiudizi e a migliorare la comprensione delle biografie personali delle donne con disabilità.

È fondamentale attuare prontamente la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità per concretizzare i diritti garantiti delle persone con disabilità.

Infine, occorre sottolineare le attività svolte dalle ONG sulle donne con disabilità e la loro importanza per lo Stato e per la società civile.

La sfida consiste nell'includere attivamente le donne con disabilità nella società e nel consentire loro di parteciparvi su un piano di parità. Il 15% della popolazione europea è costituito da persone disabili; un europeo su quattro ha un familiare disabile. Tali dati dimostrano quanto sia importante agire all'altezza delle nostre ambiziose aspettative e creare un ambiente favorevole a tutti cittadini dell'Unione europea in condizioni di parità.

PARERE della commissione per lo sviluppo (18.9.2013)

destinato alla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

sulle donne con disabilità
(2013/2065(INI))

Relatore per parere: Corina Creţu

SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  ricorda che, in base alle stime, circa un miliardo di persone nel mondo[1] presenta disabilità e che l'80% di esse vive nei paesi in via di sviluppo; sottolinea che le donne disabili sono plurisvantaggiate dovendo affrontare notevoli difficoltà per ottenere l'accesso a un alloggio adeguato, all'assistenza sanitaria, ai trasporti pubblici, all'istruzione, alla formazione professionale e all'occupazione, sperimentando disparità di accesso al credito e ad altre risorse produttive, mentre raramente partecipano ai processi decisionali;

2.  sottolinea il fatto che le donne disabili sono esposte a maggiori rischi di violenza di genere, abuso e sfruttamento sessuale; sottolinea che in molti paesi in via di sviluppo non sempre è facile sfuggire alla violenza, denunciare tali reati o accedere alla giustizia e ai servizi giuridici e sociali;

3.  sottolinea l'importanza di adottare, nell'agenda di sviluppo post 2015, un approccio alla disabilità che sia attento alle problematiche di genere;

4.  invita la Commissione e il SEAE a integrare in modo coordinato l'aspetto della disabilità nelle politiche di sviluppo e nei progetti e a promuovere una strategia globale di riduzione della povertà nei programmi geografici dedicati alle donne con disabilità, al fine di rivelarne il potenziale economico; sottolinea che la riforma del territorio deve garantire la parità di genere in termini di proprietà della terra, anche per le donne disabili;

5.  invita la Commissione e il SEAE a mettere in atto meccanismi di monitoraggio per valutare l'impatto delle loro politiche sulle donne disabili a livello nazionale; invita l'UE a sostenere l'impegno dei paesi partner nell'elaborazione e nell'attuazione di una legislazione sul lavoro, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e della Convenzione OIL n. 159;

6.  invita la Commissione a promuovere iniziative volte a rafforzare la capacità delle parti interessate di attuare efficacemente gli impegni internazionali a favore di uno sviluppo inclusivo in materia di disabilità, in linea con gli obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite; raccomanda all'UE di promuovere la partecipazione delle organizzazioni di persone disabili ai processi decisionali internazionali e nazionali.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

17.9.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

26

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Thijs Berman, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Corina Creţu, Leonidas Donskis, Mikael Gustafsson, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Keith Taylor, Patrice Tirolien, Ivo Vajgl

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Philippe Boulland, Enrique Guerrero Salom, Edvard Kožušník, Krzysztof Lisek, Isabella Lövin, Judith Sargentini

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Emma McClarkin, Jarosław Leszek Wałęsa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  • [1]  Relazione mondiale sulla disabilità 2011, elaborata congiuntamente dall'Organizzazione mondiale della salute e dalla Banca mondiale.

PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (20.9.2013)

destinato alla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

sulle donne disabili
(2013/2065(INI))

Relatore per parere: Ádám Kósa

SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  rammenta che, con l'invecchiare della popolazione, la percentuale degli anziani con disabilità aumenta e che la probabilità che le persone colpite siano donne è maggiore, data la loro speranza di vita più lunga; sottolinea che le donne disabili, come categoria, sono soggette a una maggiore esclusione o, in molti casi, a una discriminazione multipla, hanno meno opportunità sul mercato del lavoro rispetto agli uomini disabili e registrano un tasso di attività inferiore; pone inoltre in evidenza che le donne con disabilità sono impiegate in lavori che richiedono competenze minori, caratterizzati da meno responsabilità e retribuzioni più basse, oltre a essere esposte a un grande isolamento sociale e a una maggiore dipendenza finanziaria dalla famiglia e/o da chi si prende cura di loro (e il numero di queste ultime persone è in aumento);

2.  osserva che è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla disabilità e sul genere; pone l'accento sul fatto che la sovrapposizione di tali discriminazioni produce effetti particolarmente negativi sulle donne e sulle ragazze con disabilità;

3.  invita gli Stati membri a rivedere i rispettivi quadri politici e normativi per quanto riguarda la partecipazione delle donne con disabilità e delle donne con menomazioni intellettuali e disturbi mentali al mercato del lavoro; sottolinea la necessità, da un lato, di adottare misure di politica attiva del mercato del lavoro per le donne disabili, che offrano alla persona l'opportunità di scegliere, ad esempio, tra un'occupazione flessibile, a tempo parziale e a tempo pieno e, dall'altro, di considerare la possibilità di stimolare le piccole e medie imprese (PMI), tramite incentivi fiscali e altri tipi di sostegno, a consentire una migliore conciliazione tra vita professionale e privata; sottolinea che le donne con disabilità dovrebbero avere pari accesso all'assistenza finanziaria per la creazione di piccole imprese e altre forme di lavoro autonomo, nonché il diritto di scegliere tra diverse forme di occupazione; incoraggia gli Stati membri ad attingere alle migliori pratiche in tutta Europa; sollecita i datori di lavoro a procedere ad adeguamenti ragionevoli dei luoghi e delle condizioni di lavoro, in modo da concentrarsi maggiormente sugli incentivi a favore delle persone disabili e integrare attivamente queste ultime nel mercato del lavoro, prevedendo altresì la possibilità di sottoporre casi individuali di discriminazione ai tribunali del lavoro, conformemente all'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE;

4.  rammenta ai governi che la discriminazione fondata sulla disabilità è vietata e invita gli Stati membri a compiere sforzi più ambiziosi per eliminare gli ostacoli residui;  

5.  deplora che il Consiglio non abbia ancora completato i lavori sul progetto di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, nonostante la posizione già espressa nel 2009 dal Parlamento; invita il Consiglio ad assicurare che la normativa in parola sia adottata entro la fine della legislatura in corso;

6.  invita l'Unione e gli Stati membri ad agevolare la partecipazione di tutti i cittadini al processo democratico, inclusi la presenza a riunioni pubbliche e l'esercizio del diritto di voto e del diritto a presentarsi come candidati; invita gli Stati membri a individuare le modalità per ottenere un incremento della rappresentanza e della partecipazione delle donne disabili nell'ambito del processo decisionale;

7.  invita gli Stati membri ad avvalersi del Fondo sociale europeo quale efficace strumento per migliorare i livelli di inclusione delle donne con disabilità (comprese le giovani e le migranti disabili) in tutti i settori importanti della vita, tramite l'adozione di misure come l'accesso privo di barriere al mercato del lavoro, alla formazione e all'istruzione (ordinaria), in particolare;

8.  osserva che la terminologia utilizzata per descrivere menomazioni fisiche e disabilità è diversa e che l'accento andrebbe posto sulle disabilità, piuttosto che sulle menomazioni in termini medici, conformemente all'approccio adottato nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e seguito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea; sottolinea che i datori di lavoro dovrebbero concentrarsi sulle competenze e abilità dei dipendenti o dei candidati disabili;

9.  sottolinea l'importanza di combattere gli stereotipi presentando non solo immagini positive, ma anche esempi reali di donne disabili, da cui trarre ispirazione, che mostrino come le capacità di compensazione di queste persone consentano loro di condurre una vita privata e professionale gratificante, evitando inoltre di accentuare gli stereotipi negativi nel linguaggio utilizzato, nel dibattito pubblico e nelle politiche perseguite per quanto concerne le donne con disabilità; invita l'Unione europea, insieme agli Stati membri, ad attuare misure d'azione positiva per includere le donne disabili nel mercato del lavoro;

10. invita gli Stati membri a considerare la violenza sessuale come un reato grave perseguibile a norma di legge, in particolare laddove siano coinvolte donne disabili e, specialmente, donne con disabilità mentale, prevedendo che l'onere della prova ricada sull'accusato; invita inoltre gli Stati membri a impedire le molestie sul luogo di lavoro tramite protocolli antimolestie efficaci, conformemente alla direttiva 2000/78/CE, nell'ottica di ridurre l'elevato numero di stupri e di casi di molestie e violenze sessuali, nonché le sterilizzazioni forzate, in particolare nei grandi istituti;

11. evidenzia che, quanto ai concetti di ambiente senza barriere e di accessibilità, l'approccio innovativo della progettazione inclusiva interessa sia l'architettura, sia i servizi che rispondono meglio alle esigenze di tutti, a prescindere dalle disabilità, e che promuovono stili di vita più sostenibili e inclusivi; sottolinea che l'accessibilità di Internet, compreso l'accesso alle competenze in materia di TIC, può recare vantaggi non solo alle persone con menomazioni della vista, ma anche alle persone che presentano altri tipi di disabilità, e che occorre prestare maggiore attenzione ai non udenti e agli ipoudenti che si avvalgono della lingua dei segni, e in particolare agli anziani con disturbi uditivi, in quanto secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della sanità il loro numero e la loro percentuale all'interno della società sono in aumento; incoraggia l'Unione e gli Stati membri a condividere pertanto esempi di progettazione innovativa e a cooperare nel settore della normalizzazione;

12. osserva che in alcuni Stati membri le persone disabili ricevono un'istruzione e una formazione professionale separata e carente; sottolinea l'importanza di integrare le donne con disabilità all'interno dei sistemi di istruzione e formazione professionale ordinari in tutti i casi in cui la disabilità lo consenta;

13. sottolinea la necessità di sostenere le donne e le ragazze migranti con disabilità al fine di sviluppare le loro competenze e il loro potenziale nell'ambito della formazione professionale e di dare loro l'opportunità di ottenere un impiego adeguato;

14. invita l'Unione e gli Stati membri a sostenere ulteriormente i genitori disabili e segnatamente le madri con disabilità o figli disabili, in particolare per quanto riguarda la loro difficile posizione sul mercato del lavoro, mantenendo o creando servizi più adeguati alle loro esigenze e mettendo a punto azioni positive di carattere generale, tenendo debitamente conto del fatto che le donne e le ragazze con disabilità registrano tassi di analfabetismo superiori alla media, livelli di istruzione inferiori e tassi di partecipazione al mercato del lavoro più deboli e sono impiegate in occupazioni caratterizzate da minori responsabilità e remunerazioni più basse;

15. ricorda che ogni fase nella vita di una donna implica non solo opportunità ma anche responsabilità e che, in tal senso, le donne devono spesso farsi carico di oneri sproporzionati quando si tratta di affrontare le implicazioni negative della gravidanza, in particolare quando i padri non si assumono le proprie responsabilità e non contribuiscono nemmeno al benessere e al futuro dei figli, ma anzi li ignorano; rammenta che all'interno di una famiglia i genitori dovrebbero suddividersi equamente le responsabilità, salvo mutuo accordo precedente;

16. sottolinea la necessità di rispettare i diritti umani senza alcuna discriminazione, in particolare il diritto delle donne disabili a godere di un accesso eguale e adeguato al sostegno e all'assistenza medica durante e dopo la gravidanza, nonché i diritti sul mercato del lavoro relativi alla maternità, al congedo parentale e ai servizi sociali; pone in evidenza che le condizioni dovrebbero corrispondere agli standard più elevati in tutti gli Stati membri e non essere discriminatorie nei confronti delle donne disabili; sottolinea che i diritti e i servizi dovrebbero essere fruibili per le donne disabili che sono immigrate nell'UE sia come lavoratrici che come accompagnatrici del proprio partner;

17. insiste sul fatto che la prospettiva di genere e la prospettiva della disabilità andrebbero integrate in tutte le politiche dell'Unione; chiede che misure specifiche volte ad assistere le giovani donne disabili siano incluse nelle proposte dell'Unione e degli Stati membri per la lotta alla disoccupazione giovanile.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

18.9.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

33

0

6

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Regina Bastos, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Minodora Cliveti, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Claudette Abela Baldacchino, Georges Bach, Jürgen Creutzmann, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

3.10.2013

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

17

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Regina Bastos, Andrea Češková, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Izaskun Bilbao Barandica, Minodora Cliveti, Mariya Gabriel, Nicole Kiil-Nielsen, Christa Klaß, Doris Pack, Angelika Werthmann

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Gesine Meissner