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Procedura : 2016/0382(COD)
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Ciclo del documento : A8-0392/2017

Testi presentati :

A8-0392/2017

Discussioni :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Votazioni :

PV 17/01/2018 - 10.4
CRE 17/01/2018 - 10.4
Dichiarazioni di voto
PV 13/11/2018 - 4.5
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P8_TA(2018)0009
P8_TA(2018)0444

Testi approvati
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Mercoledì 17 gennaio 2018 - Strasburgo
Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ***I
P8_TA(2018)0009A8-0392/2017

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 gennaio 2018, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: rifusione)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 2
(2)  Promuovere le forme di energia da fonti rinnovabili rappresenta uno degli obiettivi della politica energetica dell'Unione. Il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili, congiuntamente ai risparmi energetici e ad un aumento dell'efficienza energetica, costituisce una parte importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare l'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici e il quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, compreso l'obiettivo vincolante di ridurre le emissioni nell'Unione di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Un tale obiettivo può svolgere un'importante funzione anche nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel favorire lo sviluppo tecnologico e l'innovazione e nel creare posti di lavoro e sviluppo regionale, specialmente nelle zone rurali ed isolate o nelle regioni a bassa densità demografica.
(2)  Promuovere le forme di energia da fonti rinnovabili rappresenta uno degli obiettivi della politica energetica dell'Unione in conformità dell'articolo 194, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili, congiuntamente ai risparmi energetici e ad un aumento dell'efficienza energetica, costituisce la parte essenziale del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per onorare l'impegno dell'Unione ai sensi dell'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici derivante dalla 21a Conferenza delle parti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 21) (l´“accordo di Parigi”) e la necessità di raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette al suo interno al più tardi entro il 2050. Tale obiettivo può svolgere una funzione indispensabile anche nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel garantire un'energia sostenibile a prezzi accessibili, nel favorire lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, oltre alla leadership tecnologica e industriale, offrendo nel contempo vantaggi ambientali, sociali e sanitari, come pure nel creare numerosi posti di lavoro e sviluppo regionale, specialmente nelle zone rurali ed isolate, nelle regioni a bassa densità demografica e nelle zone affette da parziale deindustrializzazione.
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis)  L'accordo di Parigi ha innalzato notevolmente il livello di ambizione globale in materia di attenuazione dei cambiamenti climatici e i firmatari si sono impegnati a contenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto dei 2º C rispetto ai livelli preindustriali e a proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5º C al di sopra dei livelli preindustriali. È opportuno che l'Unione si prepari a ridurre le emissioni in maniera ben più incisiva e rapida rispetto a quanto precedentemente previsto, ai fini del passaggio a un sistema energetico ad alta efficienza energetica e basato sulle fonti rinnovabili al più tardi entro il 2050. Contemporaneamente, tali riduzioni sono realizzabili a un costo inferiore a quello stimato in precedenza, data la rapidità dello sviluppo e della diffusione delle tecnologie per le energie rinnovabili, come ad esempio l'energia eolica e solare.
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 3
(3)  In particolare, i maggiori progressi tecnologici, gli incentivi all'uso e alla diffusione dei trasporti pubblici, il ricorso a tecnologie energeticamente efficienti e la promozione dell'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili nei settori dell'energia elettrica, del riscaldamento e del raffrescamento così come in quello dei trasporti sono strumenti molto efficaci, assieme alle misure di efficienza energetica, per ridurre le emissioni a effetto serra nell'Unione e la sua dipendenza dalle importazioni di gas e di petrolio.
(3)  In particolare, la riduzione dei consumi energetici, i maggiori progressi tecnologici, l'espansione dei trasporti pubblici, il ricorso a tecnologie efficienti sul piano energetico e la promozione dell'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili nei settori dell'elettricità, del riscaldamento e del raffrescamento, così come in quello dei trasporti, sono strumenti molto efficaci, assieme alle misure di efficienza energetica, per ridurre le emissioni a effetto serra nell'Unione e la dipendenza energetica di quest’ultima.
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 4
(4)  La direttiva 2009/28/CE ha istituito un quadro normativo per la promozione dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili che fissa obiettivi nazionali vincolanti in termini di quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo energetico e nei trasporti da raggiungere entro il 2020. La comunicazione della Commissione del 22 gennaio 201412 ha definito un quadro per le future politiche dell'Unione nei settori dell'energia e del clima e ha promosso un'intesa comune sulle modalità per sviluppare dette politiche dopo il 2020. La Commissione ha proposto come obiettivo dell'Unione una quota di energie rinnovabili consumate nell'Unione pari ad almeno il 27% entro il 2030.
(4)  La direttiva 2009/28/CE ha istituito un quadro normativo per la promozione dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili che fissa obiettivi nazionali vincolanti in termini di quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo energetico e nei trasporti da raggiungere entro il 2020.
__________________
12 "Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030" (COM(2014)0015).
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 5
(5)  Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha approvato tale obiettivo, facendo presente che gli Stati membri possono fissare propri obiettivi nazionali più ambiziosi.
soppresso
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 6
(6)  Il Parlamento europeo nelle sue risoluzioni "Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030" e "Relazione sui progressi nel campo delle energie rinnovabili" si è dichiarato favorevole a un obiettivo vincolante dell'Unione per il 2030 di almeno il 30% del consumo finale complessivo di energia da fonti rinnovabili, sottolineando che tale obiettivo dovrebbe essere attuato fissando obiettivi nazionali che tengano conto della situazione e del potenziale individuale di ciascuno Stato membro.
(6)  Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 5 febbraio 2014 dal titolo "Quadro per le politiche dell'energia e del clima al 2030", si è dichiarato favorevole a un obiettivo vincolante dell'Unione per il 2030 di almeno il 30% del consumo finale complessivo di energia da fonti rinnovabili, sottolineando che tale obiettivo dovrebbe essere attuato fissando obiettivi nazionali che tengano conto della situazione e del potenziale individuale di ciascuno Stato membro. Nella sua risoluzione del 23 giugno 2016 dal titolo "Relazione sui progressi nel campo delle energie rinnovabili", il Parlamento europeo si è spinto anche oltre, rilevando la sua precedente posizione in merito a un obiettivo minimo dell'Unione del 30% e sottolineando, alla luce dell'accordo di Parigi e delle recenti riduzioni dei costi delle tecnologie per le energie rinnovabili, l'auspicabilità che esso sia nettamente più ambizioso.
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)
(6 bis)  È pertanto opportuno tenere conto delle ambiziose finalità dell'accordo di Parigi e dello sviluppo tecnologico, tra cui le riduzioni dei costi per gli investimenti nelle energie rinnovabili.
Emendamento 324
Proposta di direttiva
Considerando 7
(7)  Appare pertanto opportuno stabilire un obiettivo vincolante dell'UE in relazione alla quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 27%. Gli Stati membri dovrebbero definire il loro contributo al conseguimento di questo obiettivo nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima in applicazione del processo di governance definito nel regolamento [sulla governance].
(7)  Appare pertanto opportuno stabilire un obiettivo vincolante dell'UE in relazione alla quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 35%, cui dovrebbero essere affiancati obiettivi nazionali. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito solo in misura eccezionale scostarsi di un massimo del 10% dal livello previsto del loro obiettivo in circostanze debitamente corroborate, misurabili e verificabili, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis)  Gli obiettivi degli Stati membri relativi all'energia rinnovabile dovrebbero essere fissati tenendo conto degli obblighi stabiliti nell'accordo di Parigi, dell'elevato potenziale ancora esistente per l'energia da fonti rinnovabili e degli investimenti necessari per conseguire la transizione energetica.
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 7 ter (nuovo)
(7 ter)  La traduzione dell'obiettivo generale dell'Unione del 35% in obiettivi individuali per ogni Stato membro dovrebbe avvenire procedendo a un'assegnazione equa e adeguata, che tenga conto del PIL, della differente situazione di partenza e delle diverse potenzialità degli Stati membri, tra cui il livello dell'energia da fonti rinnovabili da conseguire entro il 2020.
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 8
(8)  Un obiettivo vincolante in materia di energie rinnovabili a livello dell'Unione per il 2030 costituirebbe uno stimolo costante allo sviluppo di tecnologie in grado di generare energia rinnovabile e creerebbe certezza per gli investitori. Un obiettivo definito a livello dell'Unione lascerebbe agli Stati membri una maggiore flessibilità nel conseguire i propri obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra nel modo più efficace sotto il profilo dei costi e più consono alle loro circostanze nazionali, al mix energetico prescelto e alle capacità di produrre energia da fonti rinnovabili.
(8)  La fissazione di un obiettivo vincolante in materia di energie rinnovabili a livello dell'Unione per il 2030 costituirebbe uno stimolo costante allo sviluppo di tecnologie in grado di generare energia rinnovabile e creerebbe certezza per gli investitori.
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)
(8 bis)  Gli Stati membri dovrebbero considerare la misura in cui l'utilizzo dei diversi tipi di fonti di energia è compatibile con l'obiettivo di limitare il riscaldamento a 1,5°C al di sopra dei livelli preindustriali e con l'obiettivo di realizzare un'economia priva di combustibili fossili e al contempo a basse emissioni di carbonio. La Commissione dovrebbe valutare il contributo dei diversi tipi di fonti di energia rinnovabile al conseguimento di tali obiettivi, sulla base del periodo di recupero e dei risultati ottenuti, rispetto ai combustibili fossili, nonché valutare la possibilità di proporre un periodo di recupero massimo ammissibile come criterio di sostenibilità, in particolare per la biomassa ligneo-cellulosica.
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 10
(10)  Gli Stati membri dovrebbero adottare ulteriori misure qualora la quota di energie rinnovabili a livello di Unione non permettesse di mantenere la traiettoria dell'Unione verso l'obiettivo di almeno il 27% di energie rinnovabili. Come stabilito nel regolamento [sulla governance], se, nel valutare i piani nazionali integrati in materia di energia e clima, ravvisa un insufficiente livello di ambizione, la Commissione può adottare misure a livello dell'Unione per assicurare il conseguimento dell'obiettivo. Se, nel valutare le relazioni nazionali intermedie integrate sull'energia e il clima, la Commissione ravvisa progressi insufficienti verso la realizzazione degli obiettivi, gli Stati membri dovrebbero applicare le misure stabilite nel regolamento [sulla governance], che offrono loro sufficiente flessibilità di scelta.
soppresso
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 15
(15)  I regimi di sostegno all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili si sono dimostrati efficaci nel favorirne la diffusione. Qualora gli Stati membri decidessero di attuare regimi di sostegno, detto sostegno dovrebbe essere fornito con modalità che garantiscano la minore distorsione possibile del funzionamento dei mercati dell'energia elettrica. A tal fine, sempre più Stati membri concedono sostegno in forma supplementare rispetto ai proventi del mercato.
(15)  I regimi di sostegno all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili si sono dimostrati efficaci nel favorirne la diffusione. Qualora gli Stati membri decidessero di attuare regimi di sostegno, detto sostegno dovrebbe essere fornito con modalità che garantiscano la minore distorsione possibile del funzionamento dei mercati dell'energia elettrica. A tal fine, sempre più Stati membri concedono sostegno in forma supplementare rispetto ai proventi del mercato, tenendo conto nel contempo delle particolarità delle varie tecnologie e delle diverse capacità dei piccoli e grandi produttori di rispondere ai segnali del mercato.
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 16
(16)  La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbe comportare il minor costo possibile per i consumatori e i contribuenti. Quando progettano e attuano i regimi di sostegno, gli Stati membri dovrebbero cercare di ridurre al minimo i costi generali del sistema di diffusione, tenendo pienamente conto delle esigenze di sviluppo delle reti e dei sistemi, del mix energetico che ne risulta e del potenziale a lungo termine delle tecnologie.
(16)  La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tra cui lo stoccaggio dell'energia, dovrebbe ridurre al minimo i costi a lungo termine della transizione energetica per i consumatori e i contribuenti. Quando progettano e attuano i regimi di sostegno, gli Stati membri dovrebbero cercare di ridurre al minimo i costi generali del sistema di diffusione, tenendo pienamente conto delle esigenze di sviluppo delle reti e dei sistemi, del mix energetico che ne risulta e del potenziale a lungo termine delle tecnologie. Gli Stati membri dovrebbero concedere altresì aiuti a impianti tramite gara, che può essere tecnologicamente specifica o neutra.
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)
(16 bis)  Nelle sue conclusioni del 24 ottobre 2014 sul “Quadro per le politiche dell'energia e del clima al 2030”, il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza di una maggiore interconnessione del mercato interno dell'energia e la necessità di un sostegno sufficiente a integrare livelli sempre maggiori di energie rinnovabili intermittenti, consentendo in tal modo all'Unione di essere all'altezza delle proprie ambizioni di leadership nella transizione energetica. È pertanto importante accrescere con urgenza il grado di interconnessione e avanzare verso gli obiettivi concordati dal Consiglio europeo, onde massimizzare il pieno potenziale dell'Unione dell'energia.
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 16 ter (nuovo)
(16 ter)  Nell'elaborare i regimi di sostegno per le fonti rinnovabili di energia, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei principi dell'economia circolare e della gerarchia dei rifiuti stabiliti nella Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1a. La prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti dovrebbero rappresentare l'opzione prioritaria. Gli Stati membri dovrebbero astenersi dal porre in essere regimi di sostegno che siano contrari agli obiettivi in materia di trattamento dei rifiuti e che comportino un impiego inefficiente dei rifiuti riciclabili. Gli Stati membri dovrebbero inoltre adoperarsi affinché le misure introdotte a norma della presente direttiva non siano contrari agli obiettivi della direttiva 2008/98/CE.
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1a Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 16 quater (nuovo)
(16 quater)  Per quanto concerne l'utilizzo delle fonti energetiche biotiche, gli Stati membri dovrebbero prevedere garanzie per tutelare la biodiversità ed evitare l'esaurimento o la perdita di ecosistemi, come pure qualsiasi deviazione dagli utilizzi esistenti che possa avere un impatto negativo indiretto o diretto sulla biodiversità, sul suolo o sul bilancio globale dei gas a effetto serra.
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 16 quinquies (nuovo)
(16 quinquies)  Gli Stati membri dovrebbero promuovere e privilegiare, nella misura del possibile, l'uso di risorse rinnovabili locali ed evitare situazioni distorsive che comportano un'ingente importazione di risorse dai paesi terzi. A tale riguardo è auspicabile tener in considerazione e promuovere un approccio basato sul ciclo di vita.
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 16 sexies (nuovo)
(16 sexies)  Le comunità produttrici/consumatrici di energia da fonti rinnovabili, le città e le autorità locali dovrebbero essere autorizzate a beneficiare dei regimi di sostegno disponibili alle medesime condizioni degli altri partecipanti di grandi dimensioni. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adottare misure, tra cui la fornitura di informazioni e assistenza tecnico-finanziaria tramite sportelli amministrativi unici, a ridurre i requisiti amministrativi, a includere criteri di gara incentrati sulle comunità, a creare periodi d'offerta su misura per le comunità produttrici/consumatrici di energia da fonti rinnovabili o a consentire loro di essere retribuite tramite sostegno diretto.
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 16 septies (nuovo)
(16 septies)  La pianificazione delle infrastrutture necessarie ai fini della produzione di elettricità da fonti rinnovabili dovrebbe tenere conto delle politiche legate alla partecipazione delle persone interessate dai progetti, tra cui le popolazioni indigene, oltre che dei loro diritti fondiari.
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 16 octies (nuovo)
(16 octies)  Ai consumatori dovrebbero essere fornite informazioni esaurienti, anche per quanto riguarda i miglioramenti in termini di efficienza energetica offerti dai sistemi di riscaldamento e raffrescamento e i minori costi di gestione dei veicoli elettrici, per consentire loro di compiere scelte di consumo individuali in relazione alle energie rinnovabili ed evitare vincoli tecnologici.
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 16 nonies (nuovo)
(16 nonies)   Nel favorire lo sviluppo del mercato delle fonti energetiche rinnovabili, è opportuno tener conto dell'impatto negativo sugli altri operatori del mercato. I programmi di sostegno dovrebbero pertanto ridurre il rischio di squilibri del mercato e di distorsioni della concorrenza.
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)
(17 bis)  Laddove è opportuno imporre agli Stati membri di aprire gradualmente e parzialmente il sostegno ai progetti situati in altri Stati membri a un livello che riflette i flussi fisici fra Stati membri, l'apertura dei regimi di sostegno dovrebbe continuare ad essere volontaria al di là di tale quota obbligatoria. Gli Stati membri presentano potenzialità diverse in termini di energia rinnovabile e diversi regimi di sostegno all'energia da fonti rinnovabili a livello nazionale. La maggioranza degli Stati membri applica regimi di sostegno che concedono sussidi solo all'energia da fonti rinnovabili prodotta sul loro territorio. Per il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali, è essenziale che gli Stati membri possano controllare gli effetti e i costi dei rispettivi regimi in funzione delle loro diverse potenzialità. Uno strumento importante per mezzo del quale raggiungere l'obiettivo fissato dalla presente direttiva consiste nel garantire il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali, come previsto dalle direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE, al fine di mantenere la fiducia degli investitori e permettere agli Stati membri di elaborare misure nazionali efficaci per conformarsi al suddetto obiettivo. La presente direttiva mira ad agevolare il sostegno transfrontaliero all'energia da fonti rinnovabili senza compromettere in maniera sproporzionata i regimi di sostegno nazionali. Introduce pertanto, oltre all'apertura parziale obbligatoria dei regimi di sostegno, meccanismi facoltativi di cooperazione tra Stati membri che consentono loro di decidere in che misura sostenere la produzione di energia in un altro Stato membro e in che misura la produzione di energia da fonti rinnovabili dovrebbe essere computata ai fini dell'obiettivo nazionale generale dell'uno o dell'altro. Per garantire l'efficacia delle due misure per il conseguimento degli obiettivi, ossia i regimi di sostegno nazionali e i meccanismi di cooperazione, è essenziale che gli Stati membri siano in grado di determinare, al di là della quota minima di apertura obbligatoria, se e in quale misura i regimi nazionali di sostegno si applicano all'energia da fonti rinnovabili prodotta in altri Stati membri e di concordare tale sostegno applicando i meccanismi di cooperazione previsti dalla presente direttiva.
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 18
(18)  Pur permettendo i necessari adeguamenti dei regimi di sostegno al fine di renderli compatibili con le norme sugli aiuti di Stato, le politiche di sostegno alle fonti rinnovabili dovrebbero essere stabili ed evitare frequenti modifiche. Tali modifiche hanno un impatto diretto sui costi di finanziamento del capitale, i costi di sviluppo del progetto e quindi sul costo complessivo della diffusione di energie rinnovabili nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che un'eventuale revisione del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile non incida negativamente sulla loro sostenibilità economica. In questo contesto, gli Stati membri dovrebbero promuovere politiche di sostegno efficaci sotto il profilo dei costi e garantirne la sostenibilità finanziaria.
(18)  Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, le politiche di sostegno alle fonti rinnovabili dovrebbero essere prevedibili, stabili ed evitare modifiche frequenti o retroattive. L'imprevedibilità e l'instabilità delle politiche hanno un impatto diretto sui costi di finanziamento del capitale, i costi di sviluppo del progetto e quindi sul costo complessivo della diffusione di energie rinnovabili nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero annunciare eventuali modifiche alla politica di sostegno con debito anticipo e consultare opportunamente le parti interessate. In ogni caso, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che un'eventuale revisione del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile non incida negativamente sulla loro sostenibilità economica. In questo contesto, gli Stati membri dovrebbero promuovere politiche di sostegno efficaci sotto il profilo dei costi e garantirne la sostenibilità finanziaria.
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Considerando 19
(19)  Gli obblighi imposti agli Stati membri di elaborare piani d'azione per le energie rinnovabili e di redigere relazioni intermedie così come l'obbligo della Commissione di riferire sui progressi compiuti dagli Stati membri sono fondamentali per aumentare la trasparenza, garantire la chiarezza nei confronti degli investitori e dei consumatori e consentire un efficace monitoraggio. Il regolamento [sulla governance] integra tali obblighi nel sistema di governance dell'Unione dell'energia, che semplifica gli obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio nei settori dell'energia e del clima. La piattaforma per la trasparenza in materia di energie rinnovabili è anch'essa integrata nella più ampia piattaforma elettronica introdotta dal regolamento [sulla governance].
(19)  Gli obblighi imposti agli Stati membri di elaborare piani d'azione per le energie rinnovabili e di redigere relazioni intermedie così come l'obbligo della Commissione di riferire sui progressi compiuti dagli Stati membri sono fondamentali per aumentare la trasparenza, garantire la chiarezza nei confronti degli investitori e dei consumatori e consentire un efficace monitoraggio. Al fine di garantire che i cittadini siano al centro della transizione energetica, gli Stati membri dovrebbero definire strategie a lungo termine per facilitare la produzione di energia da fonti rinnovabili da parte delle città, delle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile e dai consumatori autonomi, nell'ambito dei rispettivi piani d'azione per le energie rinnovabili. Il regolamento … del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla governance dell'Unione europea, 2016/0375(COD)] integra tali obblighi nel sistema di governance dell'Unione dell'energia, che semplifica le strategie a lungo termine, gli obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio nei settori dell'energia e del clima. La piattaforma per la trasparenza in materia di energie rinnovabili è anch'essa integrata nella più ampia piattaforma elettronica introdotta dal regolamento … del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla governance dell'Unione dell'energia, 2016/0375(COD)].
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)
(20 bis)  Le energie marine rinnovabili offrono all'Unione l'occasione unica di ridurre la sua dipendenza dai combustibili fossili, contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 e dare vita a una nuova filiera industriale creatrice di posti di lavoro su una parte importante del territorio, anche nelle regioni ultraperiferiche. L'Unione dovrebbe pertanto impegnarsi a creare le condizioni normative ed economiche propizie al loro sviluppo.
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Considerando 24 bis (nuovo)
(24 bis)  La comunicazione della Commissione del 20 luglio 2016 dal titolo "Una strategia europea a favore della mobilità a basse emissioni" sottolinea la particolare importanza, a medio termine, dei biocarburanti avanzati per il trasporto aereo. Il trasporto aereo commerciale dipende interamente dai combustibili liquidi, in quanto non esiste un'alternativa sicura o certificata per l'industria aeronautica civile.
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Considerando 25
(25)   Al fine di assicurare che l'allegato IX tenga conto dei principi della gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio17, i criteri di sostenibilità dell'Unione e la necessità di garantire che l'allegato non crei un'ulteriore domanda di terreni e di promuovere l'utilizzo di rifiuti e residui, la Commissione, nella periodica valutazione dell'allegato dovrebbe considerare l'inclusione di altre materie prime che non causino significativi effetti di distorsione sui mercati dei (sotto)prodotti, dei rifiuti o dei residui.
(25)   Al fine di assicurare che l'allegato IX tenga conto dei principi dell'economia circolare, della gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio17, i criteri di sostenibilità dell'Unione, una valutazione del ciclo di vita delle emissioni e la necessità di garantire che l'allegato non crei un'ulteriore domanda di terreni e di promuovere l'utilizzo di rifiuti e residui, la Commissione dovrebbe valutare periodicamente l'allegato e considerare gli effetti sui mercati dei (sotto)prodotti, dei rifiuti o dei residui nelle modifiche eventualmente proposte.
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17 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
17 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)
(25 bis)  Nella sua risoluzione del 4 aprile 2017 sull'olio di palma e il disboscamento delle foreste pluviali, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione ad adottare misure per eliminare gradualmente l'uso degli oli vegetali che contribuiscono alla deforestazione, incluso l'olio di palma, quale componente dei biocarburanti, preferibilmente entro il 2020.
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Considerando 28
(28)  L'energia elettrica importata, prodotta da fonti energetiche rinnovabili al di fuori dell'Unione, dovrebbe poter essere computata ai fini del conseguimento degli obiettivi degli Stati membri relativi alla quota di energia da fonti rinnovabili. Affinché la sostituzione dell'energia convenzionale con l'energia rinnovabile nell'Unione e nei paesi terzi possa avere un effetto adeguato, occorre assicurare che tali importazioni possano essere individuate e computate in modo affidabile. Sarà valutata l'opportunità di accordi con paesi terzi in merito all'organizzazione di tali scambi di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. Se, in virtù di una decisione adottata a tal fine in conformità del trattato che istituisce la Comunità dell'energia18, le parti contraenti di tale trattato sono vincolate dalle pertinenti disposizioni della presente direttiva, le misure di cooperazione tra gli Stati membri previste nella presente direttiva dovrebbero essere ad esse applicabili.
(28)  L'energia elettrica importata, prodotta da fonti energetiche rinnovabili al di fuori dell'Unione, dovrebbe poter essere computata ai fini del conseguimento degli obiettivi degli Stati membri relativi alla quota di energia da fonti rinnovabili. Affinché la sostituzione dell'energia convenzionale con l'energia rinnovabile nell'Unione e nei paesi terzi possa avere un effetto adeguato, occorre assicurare che tali importazioni possano essere individuate e computate in modo affidabile, nonché che siano pienamente conformi con il diritto internazionale. Sarà valutata l'opportunità di accordi con paesi terzi in merito all'organizzazione di tali scambi di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. Se, in virtù di una decisione adottata a tal fine in conformità del trattato che istituisce la Comunità dell'energia18, le parti contraenti di tale trattato sono vincolate dalle pertinenti disposizioni della presente direttiva, le misure di cooperazione tra gli Stati membri previste nella presente direttiva dovrebbero essere ad esse applicabili.
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18 GU L 198 del 20.7.2006, pag. 18.
18 GU L 198 del 20.7.2006, pag. 18.
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)
(28 bis)  Allorché gli Stati membri intraprendono progetti comuni con uno o più paesi terzi per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, è opportuno che tali progetti comuni riguardino unicamente impianti di nuova costruzione o impianti che di recente sono stati oggetto di un aumento di capacità. Ciò contribuirà a garantire che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo totale di energia del paese terzo non sia ridotta a causa dell'importazione nell'Unione di energia da fonti rinnovabili. Inoltre, gli Stati membri interessati dovrebbero facilitare l'uso a livello nazionale da parte del paese terzo interessato di una parte della produzione di elettricità degli impianti oggetto del progetto comune. È altresì opportuno che la Commissione e gli Stati membri incoraggino il paese terzo interessato a definire una politica ambiziosa in materia di energie rinnovabili.
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Considerando 28 ter (nuovo)
(28 ter)   Mentre la presente direttiva istituisce un quadro unionale per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, essa contribuisce altresì al potenziale impatto positivo che l'Unione e gli Stati membri possono avere per promuovere lo sviluppo del settore delle energie rinnovabili nei paesi terzi. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero promuovere la ricerca, lo sviluppo e gli investimenti nella produzione di energie rinnovabili nei paesi in via di sviluppo e in altri paesi partner, rafforzando così la loro sostenibilità ambientale ed economica e la loro capacità di esportazione di energie rinnovabili. Inoltre, l'importazione di energie rinnovabili dai paesi partner può aiutare l'Unione e gli Stati membri a realizzare i loro ambiziosi obiettivi in materia di riduzione delle emissioni di carbonio.
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Considerando 28 quater (nuovo)
(28 quater)   I paesi in via di sviluppo hanno adottato con sempre maggiore frequenza politiche in materia di energie rinnovabili a livello nazionale, in quanto si prefiggono di produrre energia da fonti rinnovabili per soddisfare la crescente domanda energetica. Oltre 173 paesi, tra cui 117 economie in via di sviluppo o emergenti, avevano stabilito obiettivi in materia di energie rinnovabili entro la fine del 2015.
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Considerando 28 quinquies (nuovo)
(28 quinquies)   L'impiego di energia nei paesi in via di sviluppo è strettamente legato a una serie di tematiche sociali: la lotta alla povertà, l'istruzione, la salute, la crescita demografica, l'occupazione, l'impresa, la comunicazione, l'urbanizzazione e la mancanza di opportunità per le donne. Le energie rinnovabili presentano un importante potenziale nell'ottica di affrontare congiuntamente le sfide in materia di sviluppo e ambiente. Negli ultimi anni, si è registrato un significativo sviluppo delle tecnologie energetiche alternative, sia in termini di prestazioni che di riduzione dei costi. Inoltre, molti paesi in via di sviluppo si trovano in una posizione particolarmente favorevole per quanto riguarda lo sviluppo di una nuova generazione di tecnologie energetiche. Oltre ai vantaggi sotto il profilo dello sviluppo e dell'ambiente, le energie rinnovabili hanno il potenziale di garantire maggiori sicurezza e stabilità economica. Un maggiore ricorso alle fonti energetiche rinnovabili ridurrebbe la dipendenza dalle onerose importazioni di combustibili fossili e aiuterebbe molti paesi a migliorare la propria bilancia dei pagamenti.
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Considerando 31 bis (nuovo)
(31 bis)  A seconda delle caratteristiche geologiche di una determinata zona, la produzione di energia geotermica può generare gas a effetto serra e altre sostanze dai liquidi sotterranei e da altre formazioni geologiche del sottosuolo. Gli investimenti dovrebbero essere mirati esclusivamente alla produzione di energia geotermica a basso impatto ambientale, con conseguente risparmio di gas a effetto serra rispetto alle fonti tradizionali. Pertanto, la Commissione dovrebbe valutare, entro dicembre 2018, se vi sia la necessità di una proposta legislativa intesa a regolamentare le emissioni, da parte delle centrali geotermiche, di tutte le sostanze, tra cui il CO2, che sono nocive per la salute e l'ambiente, sia nelle fasi esplorative che in quelle operative.
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Considerando 33
(33)  A livello nazionale e regionale, le norme e gli obblighi in materia di requisiti minimi per l'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili negli edifici nuovi e ristrutturati hanno portato ad un notevole aumento dell'utilizzo di questo tipo di energia. Tali misure dovrebbero essere incoraggiate a un più ampio livello dell'Unione, promuovendo allo stesso tempo l'utilizzo di più efficienti applicazioni di energia da fonti rinnovabili tramite le regolamentazioni e i codici in materia urbanistica.
(33)  A livello nazionale, regionale e locale, le norme e gli obblighi in materia di requisiti minimi per l'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili negli edifici nuovi e ristrutturati hanno portato ad un notevole aumento dell'utilizzo di questo tipo di energia. Tali misure dovrebbero essere incoraggiate a un più ampio livello dell'Unione, promuovendo allo stesso tempo l'utilizzo di più efficienti applicazioni di energia da fonti rinnovabili, unitamente a misure di risparmio energetico e di efficienza energetica, tramite le regolamentazioni e i codici in materia urbanistica.
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Considerando 35
(35)  Onde garantire che le misure nazionali per lo sviluppo di sistemi di riscaldamento e di raffrescamento da energie rinnovabili siano basate su una mappatura e un'analisi complete del potenziale nazionale di energie rinnovabili e di energia di scarto e agevolare una maggiore integrazione delle energie rinnovabili e delle fonti di calore e freddo di scarto, è opportuno che gli Stati membri effettuino una valutazione del loro potenziale in termini di energie rinnovabili e del recupero di calore e freddo di scarto a fini di riscaldamento e raffrescamento, in particolare per agevolare l'integrazione delle energie rinnovabili negli impianti di riscaldamento e raffrescamento e promuovere il "teleriscaldamento e il teleraffreddamento efficiente" e competitivo quale definito dall'articolo 2, paragrafo 41, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio21. Per garantire la coerenza con i requisiti in materia di efficienza energetica per il riscaldamento e il raffrescamento e ridurre gli oneri amministrativi, tale valutazione dovrebbe inserirsi nella valutazione globale effettuata e notificata in conformità dell'articolo 14 della suddetta direttiva.
(35)  Onde garantire che le misure nazionali per lo sviluppo di sistemi di riscaldamento e di raffrescamento da energie rinnovabili siano basate su una mappatura e un'analisi complete del potenziale nazionale di energie rinnovabili e di energia di scarto e agevolare una maggiore integrazione delle energie rinnovabili – in particolare sostenendo tecnologie innovative quali le pompe di calore e le tecnologie geotermiche e solari termiche – e delle fonti di calore e freddo di scarto, è opportuno che gli Stati membri effettuino una valutazione del loro potenziale in termini di energie rinnovabili e del recupero di calore e freddo di scarto a fini di riscaldamento e raffrescamento, in particolare per agevolare l'integrazione delle energie rinnovabili negli impianti di riscaldamento e raffrescamento e promuovere il "teleriscaldamento e il teleraffreddamento efficiente" e competitivo quale definito dall'articolo 2, paragrafo 41, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio21. Per garantire la coerenza con i requisiti in materia di efficienza energetica per il riscaldamento e il raffrescamento e ridurre gli oneri amministrativi, tale valutazione dovrebbe inserirsi nella valutazione globale effettuata e notificata in conformità dell'articolo 14 della suddetta direttiva.
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21 Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
21 Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Considerando 36
(36)  È stato dimostrato che l'assenza di norme trasparenti e di coordinamento tra i diversi organismi incaricati del rilascio delle autorizzazioni ostacola lo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili. L'istituzione di uno sportello amministrativo unico che integri o coordini tutte le procedure autorizzative dovrebbe ridurre la complessità e aumentare l'efficienza e la trasparenza Le procedure amministrative di approvazione degli impianti che utilizzano energia da fonti rinnovabili dovrebbero essere semplificate con calendari trasparenti. Occorre adeguare le norme di pianificazione e gli orientamenti per tenere conto delle apparecchiature di produzione di calore, di freddo e di energia elettrica da fonti rinnovabili efficienti sotto il profilo dei costi e non dannose per l'ambiente. È necessario che la presente direttiva, in particolare le disposizioni relative all'organizzazione e alla durata delle procedure autorizzative, si applichi senza pregiudizio della normativa internazionale e dell'Unione, comprese le norme volte a proteggere l'ambiente e la salute umana.
(36)  È stato dimostrato che l'assenza di norme trasparenti e di coordinamento tra i diversi organismi incaricati del rilascio delle autorizzazioni ostacola lo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili. L'istituzione di uno sportello amministrativo unico che integri o coordini tutte le procedure autorizzative dovrebbe ridurre la complessità e aumentare l'efficienza e la trasparenza anche per i consumatori di energia rinnovabile autoprodotta e le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile. Le procedure amministrative di approvazione degli impianti che utilizzano energia da fonti rinnovabili dovrebbero essere semplificate con calendari trasparenti. Occorre adeguare le norme di pianificazione e gli orientamenti per tenere conto delle apparecchiature di produzione di calore, di freddo e di energia elettrica da fonti rinnovabili efficienti sotto il profilo dei costi e non dannose per l'ambiente. È necessario che la presente direttiva, in particolare le disposizioni relative all'organizzazione e alla durata delle procedure autorizzative, si applichi senza pregiudizio della normativa internazionale e dell'Unione, comprese le norme volte a proteggere l'ambiente e la salute umana.
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Considerando 43
(43)  Le garanzie di origine, rilasciate ai fini della presente direttiva, hanno unicamente la funzione di dimostrare al cliente finale che una determinata quota o quantità di energia è stata prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Una garanzia d'origine può essere trasferita, a prescindere dall'energia cui si riferisce, da un titolare all'altro. Tuttavia, al fine di assicurare che un'unità di energia da fonti rinnovabili sia indicata a un cliente una volta sola, è opportuno evitare doppi conteggi e doppie indicazioni delle garanzie di origine. L'energia da fonti rinnovabili la cui garanzia di origine sia stata venduta separatamente dal produttore non dovrebbe essere indicata o venduta al cliente finale come energia prodotta da fonti rinnovabili.
(43)  Le garanzie di origine, rilasciate ai fini della presente direttiva, hanno unicamente la funzione di dimostrare al cliente finale che una determinata quota o quantità di energia è stata prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Una garanzia d'origine può essere trasferita, a prescindere dall'energia cui si riferisce, da un titolare all'altro. Tuttavia, al fine di assicurare che un'unità di energia da fonti rinnovabili sia indicata a un cliente una volta sola, è opportuno evitare doppi conteggi e doppie indicazioni delle garanzie di origine. L'energia da fonti rinnovabili la cui garanzia di origine sia stata venduta separatamente dal produttore non dovrebbe essere indicata o venduta al cliente finale come energia prodotta da fonti rinnovabili. È importante operare una distinzione tra i certificati verdi utilizzati per i regimi di sostegno e le garanzie di origine.
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Considerando 45
(45)  È importante fornire informazioni sulle modalità di allocazione dell'energia elettrica che beneficia di un sostegno ai clienti finali. Al fine di migliorare la qualità di tali informazioni destinate ai consumatori, gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano rilasciate garanzie di origine per tutte le unità di energia rinnovabile prodotta. Inoltre, al fine di evitare doppie compensazioni, i produttori di energia da fonti rinnovabili che beneficiano di un sostegno finanziario non dovrebbero ricevere garanzie di origine. Tuttavia, tali garanzie di origine dovrebbero essere utilizzate per la diffusione delle informazioni, in modo che il consumatore finale possa ricevere prove chiare, affidabili e sufficienti dell'origine rinnovabile dell'unità energetica in questione. Inoltre, per l'energia elettrica che ha beneficiato di sostegno, le garanzie di origine dovrebbero essere messe all'asta sul mercato e il ricavato dovrebbe essere utilizzato per ridurre le sovvenzioni pubbliche a favore delle energie rinnovabili.
(45)  È importante fornire informazioni sulle modalità di allocazione dell'energia elettrica che beneficia di un sostegno ai clienti finali. Al fine di migliorare la qualità di tali informazioni destinate ai consumatori, gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano rilasciate garanzie di origine per tutte le unità di energia rinnovabile prodotta.
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Considerando 49
(49)  Sono state riconosciute le possibilità di conseguire la crescita economica grazie all'innovazione e ad una politica energetica sostenibile e competitiva. La produzione di energia da fonti rinnovabili dipende spesso dalle PMI locali o regionali. Sono rilevanti le possibilità di crescita e di occupazione negli Stati membri e nelle loro regioni riconducibili agli investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili a livello regionale e locale. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero pertanto sostenere le azioni di sviluppo nazionali e regionali in tali settori, incoraggiare lo scambio di migliori prassi tra iniziative di sviluppo locali e regionali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e promuovere il ricorso ai fondi della politica di coesione in tale settore.
(49)  Sono state riconosciute le possibilità di conseguire la crescita economica grazie all'innovazione e ad una politica energetica sostenibile e competitiva. La produzione di energia da fonti rinnovabili dipende spesso dalle PMI locali o regionali. Sono rilevanti le possibilità di sviluppo delle imprese locali, di crescita e di occupazione di qualità negli Stati membri e nelle loro regioni riconducibili agli investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili a livello regionale e locale. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero pertanto promuovere e sostenere le azioni di sviluppo nazionali e regionali in tali settori, incoraggiare lo scambio di migliori prassi tra iniziative di sviluppo locali e regionali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e potenziare l'assistenza tecnica e i programmi di formazione, per rafforzare sul terreno le competenze in ambito normativo, tecnico e finanziario e migliorare la conoscenza delle possibilità di finanziamento disponibili, incluso un utilizzo più mirato dei fondi dell’Unione, ad esempio il ricorso ai fondi della politica di coesione in tale settore.
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Considerando 49 bis (nuovo)
(49 bis)  Rispetto agli obiettivi nazionali, spesso le autorità locali e regionali si danno obiettivi più ambiziosi in materia di rinnovabili. Attualmente, gli impegni assunti a livello regionale e locale per promuovere lo sviluppo delle rinnovabili e l'efficienza energetica sono sostenuti da reti come il Patto dei sindaci, le iniziative Città intelligenti e Comunità intelligenti, e mediante l'elaborazione di piani d'azione in materia di energia sostenibile. Tali reti sono indispensabili e dovrebbero essere ampliate, poiché fanno opera di sensibilizzazione e agevolano gli scambi delle migliori prassi e dell'assistenza finanziaria disponibile. In tale contesto, è altresì opportuno che la Commissione aiuti sostenga la cooperazione transfrontaliera tra le regioni e le autorità locali interessate che sono all'avanguardia, aiutandole a creare meccanismi di cooperazione come il gruppo europeo di cooperazione territoriale, che consente alle autorità pubbliche di vari Stati membri di fare squadra per fornire servizi comuni e realizzare progetti comuni, senza che sia prima necessario firmare un accordo internazionale che deve essere ratificato dai parlamenti nazionali.
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Considerando 49 ter (nuovo)
(49 ter)  Le autorità locali e le città sono in prima linea nella gestione della transizione energetica e nel potenziamento della diffusione delle energie rinnovabili. Essendo il livello di governo più vicino ai cittadini, gli enti locali svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere il sostegno pubblico per agli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima, diffondendo nel contempo sistemi energetici più decentrati e integrati. È importante garantire a città e regioni un migliore accesso ai finanziamenti, affinché promuovano gli investimenti nelle energie rinnovabili.
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Considerando 49 quater (nuovo)
(49 quater)  È altresì opportuno considerare altre misure innovative per attirare maggiori investimenti nelle nuove tecnologie, quali i contratti di rendimento energetico e i processi di normazione nel settore dei finanziamenti pubblici.
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Considerando 50
(50)  Nel favorire lo sviluppo del mercato delle fonti energetiche rinnovabili, è necessario tener conto dell'impatto positivo sullo sviluppo a livello regionale e locale, sulle prospettive di esportazione, sulla coesione sociale e sulla creazione di posti di lavoro, in particolare per quanto riguarda le PMI e i produttori indipendenti di energia.
(50)  Nel favorire lo sviluppo del mercato delle fonti energetiche rinnovabili, è necessario tener conto dell'impatto positivo sullo sviluppo a livello regionale e locale, sulle prospettive di esportazione, sulla coesione sociale e sulla creazione di posti di lavoro, in particolare per quanto riguarda le PMI e i produttori indipendenti di energia, tra cui gli autoconsumatori di energia rinnovabile e le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile.
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Considerando 51
(51)  La situazione specifica delle regioni ultraperiferiche è riconosciuta dall'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il settore dell'energia in tali regioni è spesso caratterizzato da isolamento, approvvigionamento limitato e dipendenza dai combustibili fossili, benché queste regioni vantino importanti fonti di energia rinnovabili locali. Le regioni ultraperiferiche possono servire da esempio dell'applicazione di tecnologie energetiche innovative per l'Unione. Occorre pertanto promuovere il ricorso alle energie rinnovabili per conseguire una più ampia autonomia energetica in tali regioni e riconoscerne la situazione specifica in termini di potenziale di energia rinnovabile e il fabbisogno di sostegno pubblico.
(51)  La situazione specifica delle regioni ultraperiferiche è riconosciuta dall'articolo 349 TFUE. Il settore dell'energia in tali regioni è spesso caratterizzato da isolamento, approvvigionamento limitato e più costoso e dipendenza dai combustibili fossili, benché queste regioni vantino importanti fonti di energia rinnovabili locali, in particolare la biomassa e le energie marine. Le regioni ultraperiferiche possono servire da esempio dell'applicazione di tecnologie energetiche innovative per l'Unione e divenire territori che utilizzano al 100% energia da fonti rinnovabili. Occorre pertanto adattare la strategia in materia di energie rinnovabili per conseguire una più ampia autonomia energetica in tali regioni, rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento, e riconoscerne la situazione specifica in termini di potenziale di energia rinnovabile e il fabbisogno di sostegno pubblico. Inoltre, le regioni ultraperiferiche dovrebbero essere in grado di sfruttare appieno le loro risorse, nel rispetto di rigorosi criteri di sostenibilità e coerentemente con le condizioni e necessità locali, onde incrementare la produzione di energie rinnovabili e rafforzare la loro indipendenza energetica.
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Considerando 52
(52)  È opportuno consentire lo sviluppo delle tecnologie decentrate per la produzione di energia da fonti rinnovabili a condizioni non discriminatorie e senza ostacolare il finanziamento degli investimenti nelle infrastrutture. Il passaggio a una produzione energetica decentrata presenta molti vantaggi, compreso l'utilizzo delle fonti di energia locali, maggiore sicurezza locale degli approvvigionamenti energetici, minori distanze di trasporto e ridotta dispersione energetica. Tale passaggio favorisce, inoltre, lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale.
(52)  È opportuno consentire lo sviluppo delle tecnologie decentrate per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili a condizioni non discriminatorie e senza ostacolare il finanziamento degli investimenti nelle infrastrutture. Il passaggio a una produzione energetica decentrata presenta molti vantaggi, compreso l'utilizzo delle fonti di energia locali, maggiore sicurezza locale degli approvvigionamenti energetici, minori distanze di trasporto e ridotta dispersione energetica. Tale passaggio favorisce, inoltre, lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale.
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Considerando 53
(53)  Con la crescente incidenza dell'autoconsumo di energia rinnovabile, è necessario introdurre la definizione di "autoconsumatori di energia rinnovabile" e stabilire un quadro normativo tale da consentire a detti autoconsumatori di produrre, immagazzinare, utilizzare e vendere energia elettrica senza incorrere in oneri sproporzionati. L'autoconsumo collettivo dovrebbe essere consentito in alcuni casi, di modo che i cittadini che vivono in appartamento possano, ad esempio, beneficiare dei diritti concessi ai consumatori nella stessa misura delle famiglie che abitano case unifamiliari.
(53)  Con la crescente incidenza dell'autoconsumo di energia rinnovabile, è necessario introdurre la definizione di "autoconsumatori di energia rinnovabile" e stabilire un quadro normativo tale da consentire a detti autoconsumatori di produrre, immagazzinare, utilizzare e vendere energia elettrica senza incorrere in oneri sproporzionati. Le tariffe e la remunerazione per l'autoconsumo dovrebbero prevedere incentivi per lo sviluppo di tecnologie più intelligenti per l'integrazione delle energie rinnovabili e indurre gli autoconsumatori a prendere decisioni di investimento vantaggiose sia per se stessi che per la rete. Per consentire un siffatto equilibrio, è necessario garantire che gli autoconsumatori di energia prodotta da fonti rinnovabili e le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile abbiano diritto a ricevere, per l'energia elettrica da fonti rinnovabili che producono e immettono in rete, una remunerazione che rispecchia il valore di mercato dell'energia elettrica immessa, nonché i vantaggi a lungo termine per la rete, l'ambiente e la società. Devono essere presi in considerazione sia i costi che i benefici a lungo termine dell'autoconsumo (efficienza energetica, stoccaggio dell'energia, gestione della domanda e reti collettive) in termini di costi evitati alla rete, alla società e all'ambiente, in particolare se l'autoconsumo è combinato ad altre risorse energetiche distribuite. Tale remunerazione dovrebbe essere stabilita sulla base dell'analisi costi-benefici delle risorse energetiche distribuite ai sensi dell'articolo 59 della direttiva … del Parlamento europeo e del Consiglio [su norme comuni relative al mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), 2016/0380(COD)].
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Considerando 53 bis (nuovo)
(53 bis)  L'autoconsumo collettivo dovrebbe essere consentito in alcuni casi, di modo che i cittadini che vivono in appartamento possano, ad esempio, beneficiare dei diritti concessi ai consumatori nella stessa misura delle famiglie che abitano case unifamiliari. Il fatto di rendere possibile l'autoconsumo collettivo permette inoltre alle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile di aumentare l'efficienza energetica delle famiglie e di contribuire a combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura. Gli Stati membri dovrebbero cogliere tale opportunità, anche valutando la possibilità di consentire il coinvolgimento di famiglie che altrimenti potrebbero non essere in grado di partecipare, ivi compresi i consumatori vulnerabili e i locatari.
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Considerando 53 ter (nuovo)
(53 ter)  È opportuno che gli Stati membri garantiscano il rispetto delle norme relative al consumo e all'attuazione o al rafforzamento delle misure intese a contrastare la vendita forzata, la promozione commerciale abusiva, le argomentazioni fuorvianti in materia di installazione di impianti di energie rinnovabili, che colpiscono soprattutto le fasce più deboli (come gli anziani e le persone che vivono in zone rurali).
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Considerando 54
(54)  La partecipazione locale dei cittadini a progetti nell'ambito delle energie rinnovabili attraverso le comunità che producono energia rinnovabile ha comportato un notevole valore aggiunto in termini di accettazione delle energie rinnovabili a livello locale e l'accesso a capitali privati aggiuntivi. Questo coinvolgimento a livello locale sarà tanto più importante in un contesto caratterizzato dall'aumento della capacità di energia rinnovabile in futuro.
(54)  La partecipazione dei cittadini e delle autorità a livello locale a progetti nell'ambito delle energie rinnovabili attraverso le comunità che producono energia rinnovabile ha comportato un notevole valore aggiunto in termini di accettazione delle energie rinnovabili a livello locale e l'accesso a capitali privati aggiuntivi, il che si traduce in investimenti a livello locale, in maggiori possibilità di scelta per i consumatori e in una maggiore partecipazione dei cittadini alla transizione energetica, in particolare incoraggiando la partecipazione delle famiglie che potrebbero altrimenti vedersi escluse, in un miglioramento dell'efficienza energetica a livello domestico e in un contributo alla lotta contro la povertà energetica grazie ai tagli ai consumi e alle tariffe di fornitura. Questo coinvolgimento a livello locale sarà tanto più importante in un contesto caratterizzato dall'aumento della capacità di energia rinnovabile in futuro.
Emendamento 54
Proposta di direttiva
Considerando 55 bis (nuovo)
(55 bis)  È importante che gli Stati membri garantiscano una ripartizione equa e non distorsiva dei costi di rete e dei prelievi tra tutti gli utenti del sistema elettrico. Tutte le tariffe di rete dovrebbero rispecchiare i costi.
Emendamento 55
Proposta di direttiva
Considerando 57
(57)  Diversi Stati membri hanno attuato misure nel settore del riscaldamento e del raffrescamento per conseguire il proprio obiettivo in materia di energie rinnovabili per il 2020. Tuttavia, in assenza di obiettivi nazionali vincolanti per il periodo successivo al 2020, i rimanenti incentivi nazionali potrebbero non essere sufficienti a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine per il 2030 e il 2050. Per essere in linea con tali obiettivi, rafforzare la certezza per gli investitori e promuovere lo sviluppo di un mercato del riscaldamento e del raffrescamento da fonti rinnovabili a livello di Unione, pur rispettando il principio che dà priorità all'efficienza energetica, è opportuno incoraggiare gli sforzi degli Stati membri di fornire energia per il riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili in modo da contribuire al graduale aumento della quota di queste energie. Data la frammentarietà di alcuni mercati del riscaldamento e raffrescamento, è della massima importanza garantire flessibilità nel progettare le misure a tal fine. È altresì importante assicurare che un potenziale utilizzo del riscaldamento e raffrescamento da energie rinnovabili non abbia effetti collaterali negativi sull'ambiente.
(57)  Diversi Stati membri hanno attuato misure nel settore del riscaldamento e del raffrescamento per conseguire il proprio obiettivo in materia di energie rinnovabili per il 2020. Per essere in linea con tali obiettivi, rafforzare la certezza per gli investitori e promuovere lo sviluppo di un mercato del riscaldamento e del raffrescamento da fonti rinnovabili a livello di Unione, pur rispettando il principio che dà priorità all'efficienza energetica, è opportuno incoraggiare gli sforzi degli Stati membri di fornire energia per il riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili in modo da contribuire al graduale aumento della quota di queste energie. Data la frammentarietà di alcuni mercati del riscaldamento e raffrescamento, è della massima importanza garantire flessibilità nel progettare le misure a tal fine. È altresì importante assicurare che un potenziale utilizzo del riscaldamento e raffrescamento da energie rinnovabili non abbia effetti collaterali negativi sull'ambiente e sulla salute umana.
Emendamento 56
Proposta di direttiva
Considerando 59 bis (nuovo)
(59 bis)  Gli utenti domestici e le comunità che negoziano la propria flessibilità, partecipano all'autoconsumo o vendono l'energia elettrica autoprodotta mantengono i loro diritti di consumatori, compreso il diritto di avere un contratto con il fornitore di loro scelta e di cambiare fornitore.
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Considerando 60
(60)  Occorre valorizzare le potenziali sinergie tra gli sforzi di promozione delle energie rinnovabili ai fini del riscaldamento e del raffrescamento e i regimi esistenti in base alle direttive 2010/31/UE e 2012/27/UE. Gli Stati membri dovrebbero, per quanto possibile, poter utilizzare le strutture amministrative esistenti per attuare tali sforzi, al fine di ridurre l'onere amministrativo.
(60)  L'utilizzo di sistemi di riscaldamento o raffrescamento efficienti, basati sulle energie rinnovabili, dovrebbe andare di pari passo con una profonda ristrutturazione degli edifici, riducendo così la domanda di energia e i costi per i consumatori e contribuendo ad alleviare la povertà energetica, nonché a creare a livello locale posti di lavoro di qualità. A tale fine, occorre valorizzare le potenziali sinergie tra le esigenze di promozione delle energie rinnovabili ai fini del riscaldamento e del raffrescamento e i regimi esistenti in base alle direttive 2010/31/UE e 2012/27/UE. Gli Stati membri dovrebbero, per quanto possibile, poter utilizzare le strutture amministrative esistenti per attuare tali sforzi, al fine di ridurre l'onere amministrativo.
Emendamento 58
Proposta di direttiva
Considerando 61 bis (nuovo)
(61 bis)  Nel settore del trasporto intelligente, è importante incrementare lo sviluppo e la diffusione della mobilità elettrica su strada, nonché accelerare l'integrazione delle tecnologie avanzate nei sistemi ferroviari innovativi portando avanti l'iniziativa Shif2Rail a beneficio del trasporto pubblico pulito.
Emendamento 59
Proposta di direttiva
Considerando 62
(62)  La strategia europea per una mobilità a basso tenore di carbonio, del luglio 2016, ha evidenziato che i biocarburanti derivanti da colture alimentari rivestono un ruolo limitato nella decarbonizzazione del settore dei trasporti e dovrebbero essere gradualmente eliminati e sostituiti da biocarburanti avanzati. Per preparare la transizione verso i biocarburanti avanzati e ridurre al minimo le ripercussioni globali indirette del cambio di destinazione colturale dei terreni, è opportuno limitare la quantità di biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a partire da colture alimentari e foraggere che possono essere contabilizzati ai fini dell'obiettivo dell'Unione stabilito nella presente direttiva.
(62)  Ove i pascoli o le superfici agricole precedentemente destinati alla produzione alimentare e di mangimi siano convertiti alla produzione di biocarburanti, sarà necessario continuare a soddisfare la domanda di prodotti diversi dai carburanti, intensificando la produzione attuale oppure sfruttando superfici non agricole situate altrove. Quest'ultimo caso costituisce un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e, qualora implichi la conversione di terreni che presentano un elevato stock di carbonio, può generare significative emissioni di gas a effetto serra. La strategia europea per una mobilità a basso tenore di carbonio, del luglio 2016, ha evidenziato che i biocarburanti derivanti da colture alimentari rivestono un ruolo limitato nella decarbonizzazione del settore dei trasporti e dovrebbero essere gradualmente eliminati e sostituiti da biocarburanti avanzati. Per preparare la transizione verso i biocarburanti avanzati e ridurre al minimo le ripercussioni globali indirette del cambio di destinazione colturale dei terreni, è opportuno limitare la quantità di biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a partire da colture alimentari e foraggere che possono essere contabilizzati ai fini dell'obiettivo dell'Unione stabilito nella presente direttiva, distinguendo nel contempo i biocarburanti ottenuti da colture che presentano un'elevata efficienza in termini di emissioni di gas a effetto serra e un rischio ridotto di cambiamento indiretto della destinazione dei terreni. È opportuno accelerare la diffusione dei biocarburanti avanzati e della mobilità elettrica.
Emendamento 60
Proposta di direttiva
Considerando 63 bis (nuovo)
(63 bis)  L'Unione e gli Stati membri dovrebbero puntare ad aumentare il mix di energie da fonti rinnovabili, ridurre il consumo totale di energia nei trasporti e incrementare l'efficienza energetica in tutti i comparti del trasporto. Potrebbero essere promosse misure in tal senso nella pianificazione dei trasporti come pure nella produzione di automobili con una più elevata efficienza energetica.
Emendamento 61
Proposta di direttiva
Considerando 63 ter (nuovo)
(63 ter)  Le norme in materia di efficienza del carburante per il trasporto su strada potrebbero rappresentare un modo efficace per promuovere l'utilizzo di alternative rinnovabili nel settore dei trasporti, oltre che per conseguire ulteriori riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e la decarbonizzazione del settore dei trasporti nel lungo periodo. Occorre migliorare le norme in materia di efficienza del carburante, in linea con gli sviluppi tecnologici e gli obiettivi in materia di clima ed energia.
Emendamento 286
Proposta di direttiva
Considerando 63 quater (nuovo)
(63 quater)  Si prevede che i biocarburanti avanzati svolgeranno un ruolo importante nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del trasporto aereo e, pertanto, l'obbligo di immissione in consumo dovrebbe essere rispettato anche, specificamente, in relazione ai combustibili forniti al settore dell'aviazione. È opportuno elaborare politiche a livello dell'Unione e degli Stati membri che incoraggino l'adozione di misure operative per il risparmio dei carburanti nelle spedizioni, accanto a sforzi di ricerca e sviluppo volti a incrementare il trasporto marittimo ad alimentazione eolica e solare.
Emendamento 63
Proposta di direttiva
Considerando 65 bis (nuovo)
(65 bis)  Per tener conto in maniera più accurata della quota di energia elettrica rinnovabile nel settore dei trasporti, è opportuno sviluppare una metodologia adeguata ed esplorare diverse soluzioni tecniche e tecnologiche a tal fine.
Emendamento 64
Proposta di direttiva
Considerando 66
(66)   Occorre promuovere le materie prime utilizzate per i biocarburanti che hanno un basso impatto sul cambiamento indiretto della destinazione colturale dei terreni per il loro contributo alla decarbonizzazione dell'economia. In particolare le materie prime per biocarburanti avanzati, che richiedono tecnologie più innovative e meno mature e necessitano pertanto di un maggiore sostegno, dovrebbero essere incluse in un allegato della presente direttiva. Al fine di garantire che tale allegato sia al passo con i più recenti sviluppi tecnologici, evitando gli effetti negativi involontari, dopo l'adozione della direttiva si dovrebbe procedere ad una valutazione al fine di stabilire se l'allegato possa essere esteso alle nuove materie prime.
(66)   Occorre promuovere le materie prime utilizzate per i biocarburanti che hanno un basso impatto sul cambiamento indiretto della destinazione colturale dei terreni per il loro contributo alla decarbonizzazione dell'economia. In particolare le materie prime per biocarburanti avanzati, che richiedono tecnologie più innovative e meno mature e necessitano pertanto di un maggiore sostegno, dovrebbero essere incluse in un allegato della presente direttiva. Al fine di garantire che tale allegato sia al passo con i più recenti sviluppi tecnologici, evitando gli effetti negativi involontari, esso dovrebbe essere oggetto di una valutazione periodica.
Emendamento 65
Proposta di direttiva
Considerando 68
(68)  Per sfruttare appieno il potenziale della biomassa ai fini della decarbonizzazione dell'economia grazie al suo impiego per i materiali e l'energia, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero promuovere un maggior ricorso sostenibile alle risorse agricole e di legno esistenti e allo sviluppo di nuovi sistemi di silvicoltura e di produzione agricola.
(68)  Per sfruttare appieno il potenziale della biomassa ai fini della decarbonizzazione dell'economia grazie al suo impiego per i materiali e l'energia, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero promuovere usi energetici derivanti unicamente da un maggior ricorso sostenibile alle risorse agricole e di legno esistenti e lo sviluppo di nuovi sistemi di silvicoltura e di produzione agricola, a condizione che siano soddisfatti i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
Emendamento 287
Proposta di direttiva
Considerando 68 bis (nuovo)
(68 bis)  Le sinergie tra l'economia circolare, la bioeconomia e la promozione dell'energia da fonti rinnovabili dovrebbero essere ulteriormente valorizzate al fine di garantire l'uso più proficuo delle materie prime e il conseguimento dei migliori risultati ambientali. Le misure politiche adottate dall'Unione e dagli Stati membri a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili dovrebbero sempre tener conto del principio dell'efficienza delle risorse e dell'uso ottimale della biomassa.
Emendamento 66
Proposta di direttiva
Considerando 69
(69)  È auspicabile che i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa siano sempre prodotti in modo sostenibile. Pertanto occorre che i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa utilizzati per conseguire gli obiettivi fissati dalla presente direttiva e quelli che beneficiano di regimi di sostegno soddisfino criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
(69)  È auspicabile che l'energia da fonti rinnovabili sia sempre prodotta in modo sostenibile. Pertanto occorre che i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa utilizzati per conseguire gli obiettivi fissati dalla presente direttiva e le forme di energia da fonti rinnovabili che beneficiano di regimi di sostegno soddisfino criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
Emendamento 67
Proposta di direttiva
Considerando 71
(71)  La produzione di materie prime agricole per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, così come gli incentivi per il loro uso previsti dalla presente direttiva non dovrebbero avere l'effetto di incoraggiare la distruzione di terreni ricchi di biodiversità. Tali risorse limitate, il cui valore per tutta l'umanità è stato riconosciuto in molti atti internazionali, dovrebbero essere preservate. È pertanto necessario prevedere criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che assicurino che i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa beneficino di incentivi soltanto quando vi sia la garanzia che le materie prime agricole non provengono da aree ricche di biodiversità oppure, nel caso di aree designate per scopi di protezione della natura o per la protezione di ecosistemi, quando l'autorità competente dimostri che la produzione delle materie prime agricole non interferisce con detti scopi. Occorre considerare "ricca di biodiversità", secondo i criteri di sostenibilità, una foresta che sia una foresta primaria secondo la definizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nella «Valutazione delle risorse forestali mondiali», o sia protetta da leggi nazionali in materia di protezione della natura. Dovrebbero essere considerate "foreste ricche di biodiversità" le aree ove si pratica la raccolta di prodotti forestali diversi dal legno, purché l'impatto umano sia limitato. Altri tipi di foreste secondo la definizione della FAO, quali le foreste naturali modificate, le foreste seminaturali e le piantagioni, non dovrebbero essere considerati foreste primarie. Inoltre, tenuto conto dell'elevato grado di biodiversità di alcuni terreni erbosi, temperati o tropicali, incluse savane, steppe, terreni arbustivi e praterie ad elevata biodiversità, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da materie prime agricole coltivate su tali terreni non dovrebbero poter beneficiare degli incentivi previsti dalla presente direttiva. La Commissione dovrebbe fissare criteri adeguati per definire questo tipo di terreni erbosi ad elevata biodiversità, conformemente ai migliori dati scientifici disponibili e alle norme internazionali applicabili.
(71)  La produzione di materie prime agricole per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, così come gli incentivi per il loro uso previsti dalla presente direttiva non dovrebbero avere o incoraggiare un effetto negativo sulla biodiversità all'interno o al di fuori dell'Unione. Tali risorse limitate, il cui valore per tutta l'umanità è stato riconosciuto in molti atti internazionali, dovrebbero essere preservate. È pertanto necessario prevedere criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che assicurino che i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa beneficino di incentivi soltanto quando vi sia la garanzia che le materie prime agricole non provengono da aree ricche di biodiversità oppure, nel caso di aree designate per scopi di protezione della natura o per la protezione di ecosistemi, quando l'autorità competente dimostri che la produzione delle materie prime agricole non interferisce con detti scopi. Occorre considerare "ricca di biodiversità", secondo i criteri di sostenibilità, una foresta che sia una foresta primaria secondo la definizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nella «Valutazione delle risorse forestali mondiali», o sia protetta da leggi nazionali in materia di protezione della natura. Dovrebbero essere considerate "foreste ricche di biodiversità" le aree ove si pratica la raccolta di prodotti forestali diversi dal legno, purché l'impatto umano sia limitato. Altri tipi di foreste secondo la definizione della FAO, quali le foreste naturali modificate, le foreste seminaturali e le piantagioni, non dovrebbero essere considerati foreste primarie. È tuttavia opportuno garantire la biodiversità, la qualità, la salute, la redditività e la vitalità di tali foreste. Inoltre, tenuto conto dell'elevato grado di biodiversità di alcuni terreni erbosi, temperati o tropicali, incluse savane, steppe, terreni arbustivi e praterie ad elevata biodiversità, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da materie prime agricole coltivate su tali terreni non dovrebbero poter beneficiare degli incentivi previsti dalla presente direttiva. La Commissione dovrebbe fissare criteri adeguati per definire questo tipo di terreni erbosi ad elevata biodiversità, conformemente ai migliori dati scientifici disponibili e alle norme internazionali applicabili.
Emendamento 68
Proposta di direttiva
Considerando 72 bis (nuovo)
(72 bis)  I criteri di sostenibilità dell'Unione per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa dovrebbero assicurare che la transizione a un'economia a basse emissioni di carbonio sostenga gli obiettivi nella comunicazione della Commissione del 2 dicembre 2015 intitolata "Piano d'azione per l'economia circolare" e sia pienamente coerente con la gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE.
Emendamento 69
Proposta di direttiva
Considerando 73
(73)  Le materie prime di origine agricola destinate alla produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa non dovrebbero essere prodotte su torbiere in quanto la coltivazione di materie prime sulle torbiere porterebbe a significative perdite di stock di carbonio se il terreno è stato ulteriormente drenato a tale scopo, sebbene l'assenza di tale drenaggio non possa essere facilmente verificata.
(73)  Le materie prime di origine agricola destinate alla produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa non dovrebbero essere prodotte su torbiere o zone umide laddove ciò comporti il drenaggio del terreno, in quanto la coltivazione di materie prime sulle torbiere o sulle zone umide porterebbe a significative perdite di stock di carbonio se il terreno è stato ulteriormente drenato a tale scopo.
Emendamento 70
Proposta di direttiva
Considerando 74 bis (nuovo)
(74 bis)  Le materie prime di origine agricola destinate alla produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa dovrebbero essere prodotte utilizzando pratiche coerenti con la protezione della qualità del suolo e del carbonio organico ivi contenuto.
Emendamento 71
Proposta di direttiva
Considerando 75
(75)  È opportuno introdurre criteri a livello di Unione in materia di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili da biomassa utilizzati nella produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento, in modo da continuare ad assicurare elevate riduzioni di gas a effetto serra rispetto alle alternative d'origine fossile, onde evitare indesiderati effetti sulla sostenibilità, e promuovere il mercato interno.
(75)  È opportuno introdurre criteri a livello di Unione in materia di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili da biomassa utilizzati nella produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento, in modo da continuare ad assicurare elevate riduzioni di gas a effetto serra rispetto alle alternative d'origine fossile, onde evitare indesiderati effetti sulla sostenibilità, e promuovere il mercato interno. Fatto salvo il rispetto rigoroso delle risorse primarie di elevato pregio ambientale, le regioni ultraperiferiche dovrebbero essere in grado di utilizzare il potenziale delle loro risorse per accrescere la produzione di energie rinnovabili e la loro indipendenza energetica.
Emendamento 73
Proposta di direttiva
Considerando 76
(76)  Onde assicurare che, nonostante la crescente domanda di biomassa forestale, la raccolta del legno sia effettuata in modo sostenibile nelle foreste in cui la rigenerazione è garantita, che venga prestata un'attenzione particolare a settori esplicitamente designati per la tutela della biodiversità, dei paesaggi e degli specifici elementi naturali, che le risorse di biodiversità siano salvaguardate e che gli stock di carbonio siano tracciati, la materia prima legnosa dovrebbe provenire solo da foreste in cui la raccolta avviene secondo i principi di gestione forestale sostenibile elaborati nell'ambito di istanze internazionali sulle foreste quali Forest Europe ed attuati mediante leggi nazionali o le migliori pratiche in materia di gestione a livello di azienda forestale. Gli operatori dovrebbero prendere le misure appropriate per ridurre al minimo il rischio di un uso non sostenibile della biomassa forestale per la produzione di bioenergia. A tal fine, gli operatori dovrebbero adottare un approccio basato sul rischio. In tale contesto, è opportuno che la Commissione sviluppi linee guida operative per la verifica della conformità con l'approccio basato sul rischio, previa consultazione del comitato sulla governance dell'Unione dell'energia e del comitato permanente forestale istituito dalla decisione 89/367/CEE del Consiglio.
(76)  Onde assicurare che, nonostante la crescente domanda di biomassa forestale, la raccolta del legno sia effettuata in modo sostenibile nelle foreste in cui la rigenerazione è garantita, che venga prestata un'attenzione particolare a settori esplicitamente designati per la tutela della biodiversità, dei paesaggi e degli specifici elementi naturali, che le risorse di biodiversità siano salvaguardate e che gli stock di carbonio siano tracciati, la materia prima legnosa dovrebbe provenire solo da foreste in cui la raccolta avviene secondo i principi di gestione forestale sostenibile elaborati nell'ambito di istanze internazionali sulle foreste quali Forest Europe ed attuati mediante leggi nazionali o le migliori pratiche in materia di gestione a livello di base dell'approvvigionamento. Gli operatori dovrebbero assicurare l'adozione di misure tese a evitare o limitare le conseguenze negative della raccolta del legno sull'ambiente. A tal fine, gli operatori dovrebbero adottare un approccio basato sul rischio. In tale contesto, è opportuno che la Commissione sviluppi meccanismi per l'attuazione dei requisiti sulla base delle migliori prassi degli Stati membri, come pure linee guida operative per la verifica della conformità con l'approccio basato sul rischio, previa consultazione del comitato sulla governance dell'Unione dell'energia e del comitato permanente forestale istituito dalla decisione 89/367/CEE del Consiglio24.
Emendamento 74
Proposta di direttiva
Considerando 76 bis (nuovo)
(76 bis)  Laddove la normativa o la prassi nazionale non prevedano un determinato criterio in materia di sostenibilità della biomassa forestale, dovrebbero essere fornite maggiori informazioni corrispondenti a tale criterio a livello di base dell'approvvigionamento, senza il requisito di fornire ulteriori informazioni sui criteri che risultano già soddisfatti a livello di Stato membro.
Emendamento 75
Proposta di direttiva
Considerando 76 ter (nuovo)
(76 ter)  L'"approccio basato sul rischio" dovrebbe essere attuato innanzitutto a livello nazionale. Se i requisiti di un determinato criterio non sono previsti dalla normativa o da un sistema di monitoraggio a livello nazionale, le pertinenti informazioni dovrebbero essere fornite a livello di base dell'approvvigionamento, onde ridurre il rischio di produzione non sostenibile di biomassa forestale.
Emendamento 76
Proposta di direttiva
Considerando 76 quater (nuovo)
(76 quater)  La raccolta a fini energetici è cresciuta e si prevede che continuerà a crescere, comportando maggiori importazioni di materie prime dai paesi terzi, nonché un aumento della produzione di tali materiali all'interno dell'Unione. Gli operatori dovrebbero assicurare che la raccolta avvenga in conformità dei criteri di sostenibilità.
Emendamento 77
Proposta di direttiva
Considerando 78
(78)  I combustibili da biomassa dovrebbero essere convertiti in energia elettrica e termica in modo efficiente, al fine di massimizzare la sicurezza energetica e le riduzioni di gas a effetto serra, nonché di limitare le emissioni di inquinanti atmosferici e ridurre al minimo la pressione sulle risorse limitate di biomassa. Per questo motivo, il sostegno pubblico agli impianti con una capacità di combustione pari o superiore a 20 MW, se necessario, dovrebbe essere concesso solo a impianti di cogenerazione ad alto rendimento di energia elettrica e termica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 34, della direttiva 2012/27/UE. Gli attuali regimi di sostegno dell'energia elettrica da biomassa dovrebbero tuttavia essere autorizzati fino alla loro scadenza finale per tutti gli impianti alimentati a biomassa. Inoltre l'energia elettrica prodotta a partire dalla biomassa in impianti nuovi con una capacità di combustione pari o superiore a 20 MW dovrebbe essere contabilizzata soltanto ai fini degli obiettivi e degli obblighi in materia di energie rinnovabili e in caso di impianti ad alto rendimento di cogenerazione di energia elettrica e termica. Conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere autorizzati a concedere sostegno pubblico ad impianti per la produzione di energie rinnovabili, e contabilizzare l'energia elettrica da loro prodotta ai fini del conseguimento degli obiettivi e degli obblighi stabiliti per le energie rinnovabili, al fine di evitare un aumento della dipendenza da combustibili fossili a maggiore impatto ambientale e climatico, qualora, dopo aver esaurito tutte le possibilità tecniche ed economiche di installare impianti ad alto rendimento di cogenerazione di energia elettrica e termica da biomasse, gli Stati membri fossero esposti ad un rischio fondato per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica.
(78)  I combustibili da biomassa dovrebbero essere convertiti in energia elettrica e termica in modo efficiente, al fine di massimizzare la sicurezza energetica e le riduzioni di gas a effetto serra, nonché di limitare le emissioni di inquinanti atmosferici e ridurre al minimo la pressione sulle risorse limitate di biomassa. Per questo motivo, il sostegno pubblico agli impianti con una capacità di combustione pari o superiore a 20 MW, se necessario, dovrebbe essere concesso solo a impianti di cogenerazione ad alto rendimento di energia elettrica e termica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 34, della direttiva 2012/27/UE. Gli attuali regimi di sostegno dell'energia elettrica da biomassa dovrebbero tuttavia essere autorizzati fino alla loro scadenza finale per tutti gli impianti alimentati a biomassa. Inoltre l'energia elettrica prodotta a partire dalla biomassa in impianti nuovi con una capacità di combustione pari o superiore a 20 MW dovrebbe essere contabilizzata soltanto ai fini degli obiettivi e degli obblighi in materia di energie rinnovabili e in caso di impianti ad alto rendimento di cogenerazione di energia elettrica e termica. Conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere autorizzati a concedere sostegno pubblico ad impianti per la produzione di energie rinnovabili, e contabilizzare l'energia elettrica da loro prodotta ai fini del conseguimento degli obiettivi e degli obblighi stabiliti per le energie rinnovabili, al fine di evitare un aumento della dipendenza da combustibili fossili a maggiore impatto ambientale e climatico, qualora, dopo aver esaurito tutte le possibilità tecniche ed economiche di installare impianti ad alto rendimento di cogenerazione di energia elettrica e termica da biomasse, gli Stati membri fossero esposti ad un rischio fondato per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica. In particolare, dovrebbe essere rafforzato il sostegno agli impianti per la produzione di energie rinnovabili da biomassa nelle regioni ultraperiferiche fortemente dipendenti dalle importazioni di energia, purché siano rispettati i criteri di sostenibilità per la produzione di tali energie rinnovabili, adeguati alle specificità di queste regioni.
Emendamento 78
Proposta di direttiva
Considerando 80
(80)  Sulla base dell'esperienza acquisita nell'attuazione pratica dei criteri di sostenibilità dell'Unione, è opportuno rafforzare il ruolo dei sistemi volontari di certificazione nazionali e internazionali per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità in modo armonizzato.
(80)  Sulla base dell'esperienza acquisita nell'attuazione pratica dei criteri di sostenibilità dell'Unione, è opportuno tenere in considerazione il ruolo dei sistemi volontari di certificazione nazionali e internazionali per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità in modo armonizzato.
Emendamento 79
Proposta di direttiva
Considerando 82
(82)  I sistemi volontari rivestono un ruolo sempre più importante nel fornire prove della conformità ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa. È pertanto opportuno che la Commissione disponga che i sistemi volontari, compresi quelli già riconosciuti dalla Commissione, presentino periodiche relazioni sulla loro attività. Occorre rendere pubbliche tali relazioni in modo da aumentare la trasparenza e migliorare la sorveglianza da parte della Commissione. Inoltre, esse fornirebbero le informazioni necessarie alla Commissione per riferire in merito al funzionamento dei sistemi volontari allo scopo di individuare le migliori prassi e presentare, se del caso, una proposta per promuovere ulteriormente tali migliori prassi.
(82)  I sistemi volontari possono rivestire un ruolo importante nel fornire prove della conformità ai criteri minimi di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa. È pertanto opportuno che la Commissione disponga che i sistemi volontari, compresi quelli già riconosciuti dalla Commissione, presentino periodiche relazioni sulla loro attività. Occorre rendere pubbliche tali relazioni in modo da aumentare la trasparenza e migliorare la sorveglianza da parte della Commissione. Inoltre, esse fornirebbero le informazioni necessarie alla Commissione per riferire in merito al funzionamento dei sistemi volontari allo scopo di individuare le migliori prassi e presentare, se del caso, una proposta per promuovere ulteriormente tali migliori prassi.
Emendamento 80
Proposta di direttiva
Considerando 84
(84)  Per evitare un onere amministrativo sproporzionato, occorre elaborare un elenco di valori standard per le filiere normali di produzione dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa che dovrebbe essere aggiornato e ampliato allorché si rendono disponibili ulteriori dati. Per gli operatori economici dovrebbe essere sempre possibile far valere il livello di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa indicato nell'elenco. Ove il valore standard di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di una filiera di produzione sia inferiore al livello minimo richiesto di riduzione delle emissioni, i produttori che intendano far constatare che rispettano il livello minimo dovrebbero essere tenuti a dimostrare che le emissioni effettivamente prodotte dal processo di produzione da essi applicato sono inferiori a quelle che sono state ipotizzate nel calcolo dei valori standard.
(84)  Per evitare un onere amministrativo sproporzionato, occorre elaborare un elenco di valori standard per le filiere normali di produzione dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa che dovrebbe essere aggiornato e ampliato allorché si rendono disponibili ulteriori dati. Per gli operatori economici dovrebbe essere sempre possibile far valere il livello di riduzione delle emissioni dirette di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa indicato nell'elenco. Ove il valore standard di riduzione delle emissioni dirette di gas a effetto serra di una filiera di produzione sia inferiore al livello minimo richiesto di riduzione delle emissioni, i produttori che intendano far constatare che rispettano il livello minimo dovrebbero essere tenuti a dimostrare che le emissioni effettivamente prodotte dal processo di produzione da essi applicato sono inferiori a quelle che sono state ipotizzate nel calcolo dei valori standard.
Emendamento 81
Proposta di direttiva
Considerando 85
(85)  Occorre fissare norme precise per il calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai biocarburanti, dai bioliquidi e dai combustibili da biomassa, così come dai combustibili fossili di riferimento.
(85)  Occorre fissare norme precise, basate su criteri oggettivi e non discriminatori, per il calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai biocarburanti, dai bioliquidi e dai combustibili da biomassa, così come dai combustibili fossili di riferimento.
Emendamento 72
Proposta di direttiva
Considerando 99
(99)  Al fine di integrare o modificare alcuni elementi non essenziali delle disposizioni della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernenti l’elenco di materie prime per la produzione di biocarburanti avanzati, il cui contributo al conseguimento dell’obbligo dei fornitori di carburante per autotrazione è limitato; l’adeguamento del contenuto energetico dei carburanti per autotrazione ai progressi scientifici e tecnici; la metodologia per determinare la quota di biocarburante derivante da biomassa che viene trattata assieme ai combustibili fossili in un processo comune; l’attuazione di accordi sul riconoscimento reciproco delle garanzie di origine; la fissazione di regole per controllare il funzionamento del sistema delle garanzie di origine; e di regole per il calcolo dell’impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei carburanti fossili di riferimento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio». In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(99)   Al fine di integrare o modificare elementi non essenziali delle disposizioni della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernenti l’elenco di materie prime per la produzione di biocarburanti avanzati, il cui contributo al conseguimento dell’obbligo dei fornitori di carburante per autotrazione è limitato; l’adeguamento del contenuto energetico dei carburanti per autotrazione ai progressi scientifici e tecnici; la metodologia per determinare la quota di biocarburante derivante da biomassa che viene trattata assieme ai combustibili fossili in un processo comune; l’attuazione di accordi sul riconoscimento reciproco delle garanzie di origine; la fissazione di regole per controllare il funzionamento del sistema delle garanzie di origine; le regole per il calcolo dell’impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei carburanti fossili di riferimento; la fissazione di un periodo di recupero massimo ammissibile come criterio di sostenibilità, in particolare per la biomassa ligneo-cellulosica e, per assicurare la piena trasparenza in tutti i settori della produzione di energia, la definizione, entro il 31 dicembre 2018, di criteri di produzione per i combustibili fossili e le energie fossili. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio». In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione nella preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Emendamento 288
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 2 – lettera a
a)  «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termico e fotovoltaico), geotermica, calore ambiente ed energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, idraulica, da biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
a)  «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termico e fotovoltaico), geotermica, energia ambiente ed energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, idraulica, da biomassa, da biometano, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
Emendamento 85
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 2 – lettera b
b)  "calore ambiente": energia termica ad un livello di temperatura utile accumulata nell'aria ambiente, nel sottosuolo o nelle acque superficiali ed estratta o catturata per mezzo di pompe di calore che hanno bisogno di energia elettrica o altra energia ausiliaria per funzionare. I valori da indicare sono stabiliti sulla base della stessa metodologia utilizzata per la comunicazione dell'energia termica estratta o catturata da pompe di calore;
b)  "energia ambientale": energia termica ad un livello di temperatura utile accumulata nell'aria ambiente, esclusa l'aria esausta, nelle acque superficiali o nelle acque reflue. I valori da indicare sono stabiliti sulla base della stessa metodologia utilizzata per la comunicazione dell'energia termica estratta o catturata da pompe di calore;
Emendamento 86
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 2 – lettera b bis (nuova)
b bis)  "energia geotermica": energia immagazzinata nel sottosuolo sotto forma di calore;
Emendamento 289
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 2 – lettera c
c)  «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti, compresi i rifiuti industriali e urbani di origine biologica;
c)  «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura ma ad esclusione della torba e dei materiali incorporati in formazioni geologiche e/o trasformati in fossili, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti, compresi i rifiuti industriali, commerciali e urbani di origine biologica e i batteri;
Emendamento 88
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 2 – lettera d
d)  "consumo finale lordo di energia": i prodotti energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di energia elettrica e di calore del settore elettrico per la produzione di energia elettrica e di calore, incluse le perdite di energia elettrica e di calore con la distribuzione e la trasmissione;
d)  "consumo finale lordo di energia": i prodotti energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di energia elettrica e di calore del settore elettrico per la produzione di energia elettrica, calore e carburanti per autotrazione, incluse le perdite di energia elettrica e di calore con la distribuzione e la trasmissione;
Emendamento 89
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 2 – lettera e
e)  "teleriscaldamento" o "teleraffrescamento": la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una fonte centrale di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi o di processi di lavorazione;
e)  "teleriscaldamento" o "teleraffrescamento": la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da fonti centrali o decentrate di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi o di processi di lavorazione;
Emendamento 90
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 2 – lettera f
f)  "bioliquidi": combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'energia elettrica, il riscaldamento ed il raffrescamento, prodotti a partire dalla biomassa;
f)  "bioliquidi": combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'energia elettrica, il riscaldamento ed il raffrescamento, prodotti a partire dalla biomassa o tramite la biomassa;
Emendamento 290
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 2 – lettera g
g)  «biocarburanti»: carburanti liquidi per i trasporti ricavati dalla biomassa;
g)  «biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati o derivati dalla biomassa;
Emendamento 91
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 2 – lettera i
i)  "regime di sostegno": strumento, regime o meccanismo applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l'uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di dette energie. Ciò comprende, ma non in via esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d'imposta, i regimi di sostegno all'obbligo in materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni;
i)  "regime di sostegno": strumento, regime o meccanismo applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l'uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di dette energie. Ciò comprende, ma non in via esclusiva, le sovvenzioni alla ricerca e agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d'imposta, i regimi di sostegno all'obbligo in materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni;
Emendamento 93
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 2 – lettera q
q)  "materie cellulosiche di origine non alimentare": materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche. Comprendono residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule e gusci), colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico verga, miscanthus, canna comune e colture di copertura precedenti le colture principali e ad esse successive), residui industriali (anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine) e materie derivate dai rifiuti organici;
q)  "materie cellulosiche di origine non alimentare": materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche. Comprendono residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule e gusci), colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico verga, miscanthus, canna comune e colture di copertura precedenti le colture principali e ad esse successive e colture miste di leguminose e graminacee quali erba, trifoglio ed erba medica), residui industriali (anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine) e materie derivate dai rifiuti organici;
Emendamento 291
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 2 – lettera s
s)  «carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica»: i carburanti liquidi o gassosi diversi dai biocarburanti il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti;
s)  «carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica»: i carburanti liquidi o gassosi diversi dai biocarburanti che sono utilizzati nei trasporti e il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa, in cui eventuali materie prime a base di carbonio vengono catturate dall'aria ambiente;
Emendamento 95
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 2 – lettera z
z)  "ripotenziamento (repowering)": il rinnovamento delle centrali elettriche che producono energia rinnovabile, compresa la sostituzione integrale o parziale di impianti o apparecchiature e sistemi operativi, al fine di sostituire la capacità o aumentare l'efficienza;
z)  "ripotenziamento (repowering)": il rinnovamento delle centrali elettriche che producono energia rinnovabile, compresa la sostituzione integrale o parziale di impianti, apparecchiature e sistemi operativi, al fine di accrescere o sostituire la capacità o aumentare l'efficienza;
Emendamento 96
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 2 – lettera y
y)  "calore o freddo di scarto": il calore o il freddo ottenuto come sottoprodotto nei processi industriali o negli impianti di produzione di energia e che si disperderebbe nell'aria o nell'acqua rimanendo inutilizzato e senza accesso a un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento;
y)  "calore o freddo di scarto": il calore o il freddo inevitabili ottenuto come sottoprodotto negli impianti industriali o negli impianti di produzione di energia (dopo il ricorso a una cogenerazione ad alto rendimento o dove la cogenerazione non sia fattibile) o nel settore terziario che si disperderebbe nell'aria o nell'acqua rimanendo inutilizzato e senza accesso a un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento;
Emendamento 97
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 2 – lettera aa
aa)  "autoconsumatore di energia rinnovabile": un cliente attivo ai sensi della direttiva [direttiva MDI] che consuma e può immagazzinare e vendere energia elettrica rinnovabile generata nei suoi locali; rientra nella definizione un condominio, un sito commerciale o di servizi condivisi o un sistema di distribuzione chiuso, purché, per gli autoconsumatori di energia rinnovabile diversi dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale;
aa)  "autoconsumatore di energia rinnovabile": un cliente attivo o un gruppo di clienti consorziati ai sensi della direttiva … del Parlamento europeo e del Consiglio [su norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), 2016/0380(COD)] che consumano e possono immagazzinare e vendere energia elettrica rinnovabile generata nei loro locali, inclusi un condominio, un'area residenziale, un sito commerciale, industriale o di servizi condivisi, o nello stesso sistema di distribuzione chiuso, purché, per gli autoconsumatori di energia rinnovabile diversi dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale;
Emendamento 98
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 2 – lettera aa bis (nuova)
aa bis)  "comunità produttrice/ consumatrice di energia rinnovabile": una collettività dell'energia locale quale definito all'articolo 2 della direttiva ... del Parlamento europeo e del Consiglio [relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), 2016/0380(COD)], che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della presente direttiva;
Emendamento 99
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 2 – lettera bb
bb)  "autoconsumo di energia rinnovabile": la generazione e il consumo, nonché, eventualmente, l'immagazzinamento, di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte degli autoconsumatori di energia rinnovabile;
bb)  "autoconsumo di energia rinnovabile": la generazione e il consumo, nonché, eventualmente, l'immagazzinamento, di energia da fonti rinnovabili da parte degli autoconsumatori di energia rinnovabile;
Emendamento 100
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 2 – lettera cc
cc)  "accordo per l'acquisto di energia elettrica": un contratto con il quale una persona giuridica si impegna ad acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili direttamente da un produttore di energia;
cc)  "accordo per l'acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili": un contratto con il quale una persona giuridica o fisica si impegna ad acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili direttamente da un produttore di energia;
Emendamento 305
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 2 – lettera ee
(ee)  «biocarburanti avanzati»: i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nell’allegato IX, parte A;
(ee)  «biocarburanti avanzati»: i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nell’allegato IX, parte A, e dai rifiuti e dalla biomassa residua non provenienti da colture alimentari/foraggere in cui la biomassa soddisfa i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 26;
Emendamento 103
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 2 – lettera ff
ff)  "combustibili fossili ricavati da rifiuti": combustibili liquidi e gassosi prodotti dai flussi di rifiuti di origine non rinnovabile, compresi i gas derivanti dal trattamento dei rifiuti e i gas di scarico;
soppresso
Emendamento 104
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 2 – lettera ff bis (nuova)
ff bis)  "combustibili ricavati dal riciclo del carbonio": i combustibili liquidi e gassosi prodotti dai flussi di rifiuti inevitabili di origine non rinnovabile, compresi i gas derivanti dal trattamento dei rifiuti e i gas di scarico, che consentono una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra durante il loro intero ciclo di vita; per la produzione a partire da flussi di rifiuti solidi sono utilizzati solamente i rifiuti non riutilizzabili e non riciclabili meccanicamente, nel pieno rispetto della gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE; per la produzione a partire dalle emissioni gassose dei processi sono utilizzati solamente i gas emessi come conseguenza inevitabile e non intenzionale del processo di fabbricazione; la frazione di rifiuti gassosi utilizzati per la produzione di tali combustibili ricavati dal riciclo del carbonio non può essere presa in considerazione nel quadro di altri sistemi di riduzione delle emissioni, come il sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE;
Emendamento 105
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 2 – lettera jj
jj)  "permesso di raccolta": un documento ufficiale attestante il diritto di raccogliere la biomassa forestale;
jj)  "permesso di raccolta": un permesso legale di raccogliere la biomassa forestale o un analogo diritto in virtù della legislazione nazionale e/o regionale;
Emendamento 106
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 2 – lettera mm
mm)  "azienda forestale": una o più parcelle forestali e altri terreni boschivi che rappresentano un'unica unità dal punto di vista della gestione o dell'utilizzo;
mm)  "base di approvvigionamento": la regione geografica da cui proviene la materia prima per biomassa;
Emendamento 107
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 2 – lettera nn
nn)  "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei familiari, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti analoghi derivanti dall'industria di trasformazione alimentare;
nn)  "rifiuti organici": rifiuti organici ai sensi dell'articolo 3, punto 4, della direttiva 2008/98/CE;
Emendamento 108
Proposta di direttiva
Articolo 3 – titolo
Obiettivo vincolante complessivo dell'Unione per il 2030
Obiettivo vincolante complessivo dell'Unione e obiettivi nazionali per il 2030
Emendamento 109
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri provvedono, collettivamente, a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 27 %.
1.  Gli Stati membri provvedono, collettivamente, a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 35%.
Emendamento 306
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.   Ogni Stato membro assicura che la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2030 sia almeno pari al 12% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nello Stato membro in questione. Al fine di conseguire l'obiettivo di un consumo energetico finale del 12 % da fonti rinnovabili, gli Stati membri impongono dal 1º gennaio 2021 ai fornitori di combustibili di includere una quota minima di energia da fonti rinnovabili di cui all'articolo 25.
Per poter essere contabilizzate ai fini di tale obiettivo, le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di biocarburanti e biogas devono essere conformi ai criteri di cui all'articolo 26, paragrafo 7, se comparate ai combustibili fossili secondo la metodologia di cui all'articolo 28, paragrafo 1.
Qualora il contributo dei biocarburanti prodotti da colture alimentari e foraggere in uno Stato membro sia inferiore al 2 % e quindi non sufficiente a coprire la differenza tra l'obbligo del fornitore di carburante e l'obiettivo del 12 % del trasporto, detto Stato membro può, di conseguenza, adeguare il limite fissato all'articolo 7, paragrafo 1, fino a un massimo del 2 %.
Emendamento 111
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2
2.  I rispettivi contributi degli Stati membri al presente obiettivo complessivo per il 2030 sono stabiliti e notificati alla Commissione come parte dei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima in conformità degli articoli da 3 a 5 e da 9 a 11 del regolamento [sulla governance].
2.  Gli Stati membri fissano obiettivi finalizzati al raggiungimento del presente obiettivo complessivo per il 2030 come parte dei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima, in conformità degli articoli da 3 a 5 e da 9 a 13 del regolamento … del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla governance dell'Unione dell'energia, 2016/0375(COD)]. Se, sulla base della valutazione dei piani nazionali integrati definitivi per l'energia e il clima, presentati a norma dell'articolo 3 del regolamento … del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla governance dell'Unione dell'energia, 2016/0375(COD)], la Commissione giunge alla conclusione che gli obiettivi degli Stati membri sono insufficienti per conseguire collettivamente l'obiettivo vincolante complessivo dell'Unione, gli Stati membri il cui obiettivo è inferiore a quello risultante dall'applicazione della formula di cui all'allegato I bis innalzano di conseguenza il loro obiettivo.
Lo Stato membro che, a causa di circostanze eccezionali e debitamente motivate, non possa raggiungere il suo obiettivo, può discostarsene al massimo del 10%, informandone la Commissione entro il 2025. Qualora ciò metta a repentaglio il conseguimento dell'obiettivo vincolante complessivo dell'Unione, la Commissione e gli Stati membri adottano misure correttive come quelle di cui all'articolo 27, paragrafo 4 del regolamento … del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla governance dell'Unione dell'energia, 2016/0375(COD)] per colmare efficacemente tale divario.
Emendamento 321
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.   Gli Stati membri assicurano che le rispettive politiche nazionali siano concepite in modo da rispettare la gerarchia dei rifiuti quale definita all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE ed evitare effetti di distorsione significativi sui mercati dei (sotto)prodotti, dei rifiuti o dei residui. A tal fine gli Stati membri riesaminano periodicamente le loro politiche nazionali e motivano gli eventuali scostamenti nelle relazioni a norma dell'articolo 18, lettera c), del regolamento … del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla governance dell'Unione dell'energia, 2016/0375(COD)].
Emendamento 113
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4
4.  La Commissione sostiene gli obiettivi ambiziosi degli Stati membri introducendo un quadro favorevole che comprende un maggior utilizzo dei fondi dell'Unione, in particolare gli strumenti finanziari, soprattutto al fine di ridurre il costo del capitale per progetti di energia rinnovabile.
4.  La Commissione sostiene gli obiettivi ambiziosi degli Stati membri introducendo un quadro favorevole che comprende un maggior utilizzo dei fondi dell'Unione, in particolare gli strumenti finanziari, soprattutto al fine di ridurre il costo del capitale per progetti di energia rinnovabile e di sostenere progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di dimensione transfrontaliera.
Emendamento 114
Proposta di direttiva
Articolo 4 – titolo
Sostegno finanziario per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
Sostegno per l'energia prodotta da fonti rinnovabili
Emendamento 322/rev
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1
1.  Fatte salve le norme sugli aiuti di Stato, gli Stati membri possono applicare regimi di sostegno al fine di conseguire l'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1. I regimi di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili sono concepiti in modo da evitare inutili distorsioni dei mercati dell'energia elettrica e di garantire che i produttori tengano conto della domanda e dell'offerta di energia, nonché di eventuali vincoli di rete.
1.  A norma dell'articolo 195 TFUE e fatti salvi i suoi articoli 107 e 108, gli Stati membri possono applicare regimi di sostegno al fine di conseguire o superare gli obiettivi nazionali e dell'Unione di cui all'articolo 3. Onde evitare inutili distorsioni dei mercati delle materie prime, i regimi di sostegno per le energie rinnovabili da biomassa sono concepiti in modo tale da non incoraggiare un uso inappropriato della biomassa principalmente per la produzione di energia ove esistano impieghi industriali o materiali che offrono un valore aggiunto più elevato, il che potrebbe significare anche il fatto di privilegiare l'uso di rifiuti e residui. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto della disponibilità dell'offerta sostenibile di biomassa. I regimi di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili sono basati sul mercato, in modo da evitare la distorsione dei mercati dell'energia elettrica, e garantiscono che i produttori tengano conto della domanda e dell'offerta di energia, nonché di eventuali costi di integrazione del sistema o di vincoli di rete.
Emendamento 116
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Gli Stati membri possono applicare regimi di sostegno tecnologicamente neutrali o specifici per tecnologia. I regimi di sostegno specifici per tecnologia possono essere applicati in particolare sulla base di uno o più dei motivi seguenti:
a)  potenziale a lungo termine di una determinata tecnologia;
b)  necessità di conseguire una diversificazione tecnologica o regionale del mix energetico;
c)  pianificazione di sistema e integrazione nella rete efficienti;
d)  vincoli di rete e stabilità della rete;
e)  vincoli ambientali.
Emendamento 117
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2
2.  Il sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili va concepito in modo da integrare l'energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato dell'energia elettrica e garantire che i produttori di energia rinnovabile reagiscano ai segnali dei prezzi di mercato e massimizzino le loro entrate sul mercato.
2.  Il sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili va concepito in modo da massimizzare l'integrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato dell'energia elettrica e garantire che i produttori di energia rinnovabile reagiscano ai segnali dei prezzi di mercato e massimizzino le loro entrate sul mercato, offrendo nel contempo alle fonti di energia rinnovabile un'equa compensazione per le distorsioni del mercato.
Gli Stati membri possono prevedere esenzioni a vantaggio degli impianti su scala ridotta inferiori a 500 kW e dei progetti di dimostrazione. Tuttavia, all'energia elettrica di origine eolica si applica una soglia corrispondente a 3 MW di capacità elettrica installata o a tre unità di produzione.
Senza pregiudizio per le soglie di cui al secondo comma, gli Stati membri possono sostenere le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile attraverso altri meccanismi e altre procedure.
Emendamento 118
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)
Se il sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili è concesso tramite una procedura di gara, trova applicazione il paragrafo 3 bis, salvo che il sostegno sia rivolto a impianti su scala ridotta inferiori a 1 MW, ai progetti di energia eolica fino a sei unità di generazione o a 6 MW o ai progetti di dimostrazione.
Emendamento 119
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Se il sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili è concesso mediante una procedura di gara, al fine di assicurare un elevato tasso di realizzazione dei progetti gli Stati membri:
a)  stabiliscono e pubblicano criteri di prequalificazione non discriminatori e trasparenti e norme sul termine di consegna del progetto;
b)  consultano i portatori d'interesse per esaminare il progetto di capitolato d'oneri;
c)  pubblicano informazioni in merito alle gare precedenti, compresi i tassi di realizzazione dei progetti.
Emendamento 120
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)
3 ter.  A tal fine, gli Stati membri pubblicano un calendario a lungo termine in relazione al sostegno che si prevede di concedere, che copre almeno i cinque anni successivi e comprende anche il calendario indicativo, compresi la frequenza dei bandi di gara, se del caso, la capacità, la dotazione o il sostegno massimo per unità che si prevede di attribuire, nonché le tecnologie ammesse a beneficiarne.
Emendamento 121
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 quater (nuovo)
3 quater.  Nel progettare i regimi di sostegno gli Stati membri tengono conto delle specificità delle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile e degli autoconsumatori, in modo da consentire loro di competere su un piede di parità.
Emendamento 122
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)
3 quinquies.  Per incrementare la generazione di energia da fonti rinnovabili nelle regioni ultraperiferiche e nelle piccole isole, gli Stati membri possono adeguare il sostegno finanziario a favore dei progetti situati in tali regioni al fine di tener conto dei costi di produzione connessi alle loro condizioni specifiche di isolamento e dipendenza dall'esterno.
Emendamento 123
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4
4.  Gli Stati membri valutano l'efficacia del loro sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili almeno ogni quattro anni. Le decisioni relative alla prosecuzione o alla proroga del sostegno e all'elaborazione di nuovi aiuti sono basate sui risultati delle valutazioni.
4.  Gli Stati membri valutano almeno ogni quattro anni l'efficacia del loro sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili e i suoi effetti distributivi sulle differenti categorie di consumatori, nonché sulla competitività industriale.
Tale valutazione tiene altresì conto degli effetti che eventuali modifiche ai regimi di sostegno producono sugli investimenti. Gli Stati membri integrano la valutazione nei loro piani nazionali per l'energia e il clima e negli aggiornamenti di tali piani in conformità con il regolamento ... del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla governance dell'Unione dell'energia, 2016/0375(COD)].
La programmazione a lungo termine concernente le decisioni relative al sostegno e all'elaborazione di nuovi aiuti è basata sui risultati delle valutazioni, tenendo conto della loro efficacia globale nel conseguire gli obiettivi in materia di energia rinnovabile e altri obiettivi, quali un prezzo sostenibile e lo sviluppo di comunità produttrici/consumatrici di energia, nonché degli effetti distributivi sulle differenti categorie di consumatori e sulla competitività industriale.
Emendamento 124
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.  Entro il ... [2021], e successivamente ogni tre anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati del sostegno concesso mediante procedure di gara nell'Unione europea, analizzando in particolare la misura in cui esse:
a)  permettono di conseguire una riduzione dei costi;
b)  permettono di conseguire miglioramenti tecnologici;
c)  permettono di conseguire alti tassi di realizzazione;
d)  garantiscono una partecipazione non discriminatoria dei piccoli operatori e delle autorità locali.
Emendamento 125
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 ter (nuovo)
4 ter.  Entro il ... [sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione riesamina la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (2014/C 200/01), al fine di integrare pienamente i principi generali sanciti all'articolo 4 della presente direttiva.
Emendamento 126
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 quater (nuovo)
4 quater.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che non sia previsto alcun regime di sostegno per l'energia da fonti rinnovabili per i rifiuti urbani non conformi agli obblighi in materia di raccolta differenziata di cui alla direttiva 2008/98/CE.
Emendamento 127
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri aprono il sostegno per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai produttori con sede in un altro Stato membro alle condizioni stabilite nel presente articolo.
1.  Gli Stati membri aprono il sostegno per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai produttori con sede in un altro Stato membro alle condizioni stabilite nel presente articolo. Gli Stati membri possono limitare il loro sostegno agli impianti ubicati in Stati membri con i quali esiste un collegamento diretto tramite interconnettori.
Emendamento 128
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2
2.  Gli Stati membri assicurano che il sostegno di almeno il 10 % della capacità che beneficia di nuovo sostegno in ciascun anno tra il 2021 e il 2025 e almeno il 15 % della capacità che beneficia di nuovo sostegno in ciascun anno tra il 2026 e il 2030 sia aperto agli impianti ubicati in altri Stati membri.
2.  Gli Stati membri assicurano che il sostegno di almeno l'8% della capacità che beneficia di nuovo sostegno in ciascun anno tra il 2021 e il 2025 e almeno il 13% della capacità che beneficia di nuovo sostegno in ciascun anno tra il 2026 e il 2030 sia aperto agli impianti ubicati in altri Stati membri. Al di sopra di tali livelli minimi, gli Stati membri hanno il diritto di decidere, conformemente agli articoli da 7 a 13 della presente direttiva, in che misura sostenere l'energia da fonti rinnovabili prodotta in un altro Stato membro.
Emendamento 129
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di esentarli dagli obblighi sanciti nel presente articolo, inclusa la decisione di non autorizzare gli impianti situati nel loro territorio a partecipare a regimi di sostegno organizzati in altri Stati membri, sulla base di una o più delle seguenti motivazioni:
a)  capacità di interconnessione insufficiente;
b)  risorse naturali insufficienti;
c)  effetti deleteri sulla sicurezza energetica o sul corretto funzionamento del mercato dell'energia dello Stato membro che chiede l'esenzione.
Qualsiasi esenzione di questo tipo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è sottoposta a revisione entro il 31 dicembre 2025.
Emendamento 130
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3
3.  I regimi di sostegno possono essere aperti alla partecipazione transfrontaliera mediante, tra l'altro, procedure di gara aperte, congiunte, sistemi di certificazione aperti o regimi di sostegno congiunti. L'assegnazione - nei confronti dei rispettivi contributi degli Stati membri - dell'energia elettrica da fonti rinnovabili che beneficiano di un sostegno in base a una procedura di gara aperta, congiunta o di sistemi di certificazione aperti forma l'oggetto di un accordo di cooperazione transfrontaliera che stabilisce le norme per l'erogazione del finanziamento, sulla base del principio che l'energia va contabilizzata a favore dello Stato membro che ha finanziato l'impianto.
3.  I regimi di sostegno possono essere aperti alla partecipazione transfrontaliera mediante, tra l'altro, procedure di gara aperte, congiunte, sistemi di certificazione aperti o regimi di sostegno congiunti. L'assegnazione - nei confronti dei rispettivi contributi degli Stati membri - dell'energia elettrica da fonti rinnovabili che beneficiano di un sostegno in base a una procedura di gara aperta, congiunta o di sistemi di certificazione aperti forma l'oggetto di un accordo di cooperazione transfrontaliera che stabilisce le norme per il regime transfrontaliero, tra cui le condizioni per la partecipazione e l'erogazione del finanziamento, tenendo conto delle diverse imposte e dei diversi canoni, sulla base del principio che l'energia va contabilizzata a favore dello Stato membro che ha finanziato l'impianto. L'accordo di cooperazione è volto ad armonizzare il quadro amministrativo nei paesi cooperanti al fine di garantire parità di condizioni.
Emendamento 131
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4
4.  La Commissione valuterà entro il 2025 i benefici delle disposizioni di cui al presente articolo sulla diffusione nell'Unione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili in modo efficace in termini di costi. A seguito di questa valutazione, la Commissione potrà proporre di aumentare le percentuali di cui al paragrafo 2.
4.  La Commissione assiste gli Stati membri nel corso dell'intero processo di negoziazione e nella definizione delle modalità della cooperazione fornendo informazioni e analisi - compresi dati quantitativi e qualitativi sui costi e i benefici diretti e indiretti della cooperazione -, nonché orientamenti e consulenza tecnica durante l'intero processo. A tale fine la Commissione incoraggia lo scambio di buone prassi ed elabora modelli di accordi di cooperazione per agevolare il processo.
La Commissione valuterà entro il 2025 i benefici delle disposizioni di cui al presente articolo sulla diffusione nell'Unione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili in modo efficace in termini di costi. A seguito di questa valutazione, la Commissione potrà proporre di modificare le percentuali di cui al paragrafo 2.
Emendamento 132
Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1
Fatti salvi gli adattamenti necessari per conformarsi alle norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile non subiscano revisioni tali da incidere negativamente sui diritti che ne discendono e sull'economia dei progetti sostenuti.
Gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti di energia rinnovabile, esistenti o nuovi, non subiscano revisioni tali da incidere negativamente sui diritti che ne discendono e sull'economia dei progetti sostenuti.
Quando altri strumenti normativi sono modificati e tali modifiche interessano progetti di energia rinnovabile oggetto di sostegno, gli Stati membri provvedono affinché le modifiche alla regolamentazione non incidano negativamente sull'economia dei progetti sostenuti.
Emendamento 133
Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)
Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi modifica ai regimi di sostegno sia apportata sulla base della programmazione a lungo termine in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, sia resa pubblica almeno nove mesi prima della sua entrata in vigore e sia oggetto di un processo di consultazione pubblica trasparente e inclusivo. Qualsiasi modifica sostanziale di un regime di sostegno vigente prevederà un periodo transitorio adeguato prima dell'entrata in vigore del nuovo regime di sostegno.
Qualora modifiche a livello della regolamentazione o del funzionamento della rete incidano negativamente, in maniera significativa e discriminatoria, sull'economia dei progetti sostenuti, gli Stati membri provvedono affinché i progetti sostenuti beneficino di una compensazione.
Emendamento 307
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4
Ai fini del calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili di uno Stato membro, il contributo dei biocarburanti e dei bioliquidi, nonché dei combustibili da biomassa consumati nel settore dei trasporti, se prodotti a partire da colture alimentari o foraggere, non è superiore al 7% del consumo finale di energia nei trasporti stradali e ferroviari in tale Stato membro. Tale limite è ridotto al 3,8% nel 2030 conformemente alla traiettoria di cui all’allegato X, parte A. Gli Stati membri possono fissare un limite inferiore e possono distinguere tra diversi tipi di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari o foraggere, ad esempio fissando un limite inferiore per il contributo dei biocarburanti ottenuti da colture oleaginose per alimenti o mangimi, tenendo conto del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni.
Ai fini del calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili di uno Stato membro, il contributo dei biocarburanti e dei bioliquidi, nonché dei combustibili da biomassa consumati nel settore dei trasporti, se prodotti a partire da colture alimentari o foraggere, non è superiore al contributo di tali fonti al consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili nel 2017 nello Stato membro in questione, con un consumo finale lordo massimo del 7 % nei trasporti stradali e ferroviari.
Il contributo dei biocarburanti e dei bioliquidi ottenuti dall'olio di palma è 0 % a partire dal 2021. Gli Stati membri possono fissare un limite inferiore e possono distinguere tra diversi tipi di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari o foraggere, ad esempio fissando un limite inferiore per il contributo dei biocarburanti ottenuti da colture oleaginose per alimenti o mangimi, tenendo conto del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e di altri effetti involontari sulla sostenibilità.
Emendamento 136
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1
Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il consumo finale lordo di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili è calcolato come quantità di energia elettrica prodotta in uno Stato membro da fonti energetiche rinnovabili, compresa l'energia elettrica prodotta da autoconsumatori e da comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile e escludendo la produzione di energia elettrica in centrali di pompaggio con il ricorso all'acqua precedentemente pompata a monte.
Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il consumo finale lordo di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili è calcolato come quantità di energia elettrica prodotta in uno Stato membro da fonti energetiche rinnovabili, compresa l'energia elettrica prodotta da autoconsumatori di energia rinnovabile e da comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile e escludendo la produzione di energia elettrica in centrali di pompaggio con il ricorso all'acqua precedentemente pompata a monte.
Emendamento 137
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 3
Si tiene conto dell'energia da calore ambiente catturato da pompe di calore ai fini del paragrafo 1, lettera b), a condizione che il rendimento finale di energia ecceda in maniera significativa l'apporto energetico primario necessario per far funzionare le pompe di calore. La quantità di calore da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva è calcolata secondo la metodologia di cui all'allegato VII.
Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si tiene conto dell'energia ambientale e dell'energia geotermica trasferite da pompe di calore per la generazione di energia termica o frigorifera a condizione che il rendimento finale di energia ecceda in maniera significativa l'apporto energetico primario necessario per far funzionare le pompe di calore. La quantità di calore da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva è calcolata secondo la metodologia di cui all'allegato VII.
Emendamento 138
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 4 bis (nuovo)
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di integrare la presente direttiva, stabilendo la metodologia per il calcolo della quantità di energia da fonti rinnovabili utilizzata per il riscaldamento e il raffrescamento e il teleriscaldamento e il teleraffrescamento e per rivedere l'allegato VII sul computo dell'energia prodotta da pompe di calore.
Emendamento 139
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)
b bis)  Ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis, il contributo dei carburanti forniti al settore dell'aviazione e dei trasporti marittimi è considerato, rispettivamente, 2 volte e 1,2 volte superiore al loro contenuto energetico, mentre il contributo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili fornita ai veicoli stradali è considerato 2,5 volte superiore al suo contenuto energetico.
Emendamenti 140 e 308
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per modificare l'elenco delle materie prime figurante nell'allegato IX, parti A e B, al fine di aggiungere materie prime ma non di cancellarne. Ciascun atto delegato si basa su un'analisi dei più recenti progressi scientifici e tecnici, che tiene debitamente conto dei principi relativi alla gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE, nel rispetto dei criteri di sostenibilità dell'Unione, ad avallo della conclusione che la materia prima in questione non genera un'ulteriore domanda di terreni e promuove l'uso di rifiuti e residui, evita allo stesso tempo significativi effetti di distorsione sui mercati dei (sotto)prodotti, rifiuti o residui, consente una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili e non crea rischi di impatti negativi sull'ambiente e sulla biodiversità.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di modificare l'elenco delle materie prime figurante nell'allegato IX, parti A e B. Ciascun atto delegato si basa su un'analisi dei più recenti progressi scientifici e tecnici, che tiene debitamente conto dei principi dell'economia circolare e dei principi relativi alla gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE, nel rispetto dei criteri di sostenibilità dell'Unione, ad avallo della conclusione che la materia prima in questione non genera un'ulteriore domanda di terreni e promuove l'uso di rifiuti e residui, evita allo stesso tempo significativi effetti di distorsione sui mercati dei (sotto)prodotti, rifiuti o residui, consente una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili, sulla base di un'analisi delle emissioni durante il ciclo di vita, e non crea rischi di impatti negativi sull'ambiente e sulla biodiversità.
Emendamento 309
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 3
Ogni 2 anni la Commissione effettua una valutazione dell’elenco delle materie prime riportato nelle parti A e B dell’allegato IX al fine di aggiungere materie prime, nel rispetto dei principi di cui al presente paragrafo. La prima valutazione è effettuata entro 6 mesi a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva]. Se opportuno, la Commissione adotta atti delegati per modificare l'elenco delle materie prime riportato nelle parti A e B dell'allegato IX al fine di aggiungere materie prime ma non di cancellarne.
Ogni due anni la Commissione effettua una valutazione dell’elenco delle materie prime riportato nelle parti A e B dell’allegato IX al fine di aggiungere materie prime, nel rispetto dei principi di cui al presente paragrafo. La prima valutazione è effettuata entro sei mesi a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva]. Se opportuno, la Commissione adotta atti delegati per modificare l'elenco delle materie prime riportato nelle parti A e B dell'allegato IX al fine di aggiungere materie prime. La Commissione effettua una valutazione speciale nel 2025 allo scopo di eliminare le materie prime di cui all’allegato IX, e qualsiasi conseguente atto delegato verrà adottato entro un anno da tale valutazione.
Emendamento 310
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 3 bis (nuovo)
Le materie prime sono soppresse nell’allegato IX soltanto a seguito di una consultazione pubblica e in linea con i principi della stabilità del sostegno finanziario di cui all’articolo 6. Fatto salvo l'articolo 26, in caso di soppressione di materie prime, gli impianti esistenti che producono biocarburanti a partire da tali materie prime sono autorizzati a contabilizzare tale energia come energia rinnovabile e a contabilizzarla ai fini dell'obbligo del fornitore di combustibili di cui all’articolo 25, fino a, ma non oltre, ai loro livelli storici di produzione.
Emendamento 143
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.  Nella determinazione delle politiche volte a promuovere la produzione di carburanti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, gli Stati membri assicurano il rispetto della gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE, comprese le disposizioni relative all'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione dei vari flussi di rifiuti.
Emendamento 144
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.  La Commissione agevola l'avvio di progetti comuni tra gli Stati membri, in particolare tramite assistenza tecnica specifica e assistenza allo sviluppo dei progetti.
Emendamento 145
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1
1.  Uno o più Stati membri possono cooperare con uno o più paesi terzi su tutti i tipi di progetti comuni per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tale cooperazione può comprendere operatori privati.
1.  Uno o più Stati membri possono cooperare con uno o più paesi terzi su tutti i tipi di progetti comuni per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tale cooperazione può comprendere operatori privati e avviene nel pieno rispetto del diritto internazionale.
Emendamento 146
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)
c bis)  l'energia elettrica è stata prodotta nel rispetto del diritto internazionale, con particolare riguardo alle disposizioni sui diritti umani.
Emendamento 147
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera e
e)  la richiesta si riferisce ad un progetto comune che soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), e che utilizzerà l'interconnettore dopo la sua entrata in esercizio e per una quantità di energia elettrica che non sia superiore alla quantità che sarà esportata verso l'Unione dopo l'entrata in esercizio dell'interconnettore.
e)  la richiesta si riferisce ad un progetto comune che soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e c bis), e che utilizzerà l'interconnettore dopo la sua entrata in esercizio e per una quantità di energia elettrica che non sia superiore alla quantità che sarà esportata verso l'Unione dopo l'entrata in esercizio dell'interconnettore.
Emendamento 148
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – lettera d
d)  comporta un riconoscimento scritto delle lettere b) e c) da parte del paese terzo sul cui territorio l'impianto è destinato ad entrare in esercizio e la quota o la quantità di energia elettrica prodotte nell'impianto che saranno utilizzate a livello nazionale.
d)  comporta un riconoscimento scritto delle lettere b), c) e c bis) del paragrafo 2 da parte del paese terzo sul cui territorio l'impianto è destinato ad entrare in esercizio e la quota o la quantità di energia elettrica prodotte nell'impianto che saranno utilizzate a livello nazionale.
Emendamento 149
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  La Commissione favorisce l'istituzione di regimi di sostegno comuni tra gli Stati membri, in particolare tramite la diffusione di orientamenti e migliori pratiche.
Emendamento 150
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1
Gli Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti e alle connesse infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione per la produzione di energia elettrica, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili e al processo di trasformazione della biomassa in biocarburanti o altri prodotti energetici siano proporzionate e necessarie.
Gli Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti e alle relative reti di trasmissione e distribuzione per la produzione di energia elettrica, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili e al processo di trasformazione della biomassa in biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa o altri prodotti energetici, nonché ai carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, siano proporzionate e necessarie e rispettino il principio che dà priorità all'efficienza energetica.
Emendamento 151
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a
a)  le procedure amministrative siano semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato;
a)  le procedure amministrative siano semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato e siano fissati termini prevedibili per il rilascio dei permessi e delle licenze necessari;
Emendamento 152
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d
d)  siano previste procedure di autorizzazione semplificate e meno gravose, anche attraverso semplice notifica se consentito dal quadro regolamentare applicabile, per dispositivi decentrati per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
d)  siano previste procedure di autorizzazione semplificate e meno gravose, anche attraverso semplice notifica, per i progetti di piccole dimensioni e i dispositivi decentrati per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, anche per quanto concerne gli autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile.
Emendamento 153
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3
3.  Gli Stati membri assicurano che gli investitori possano fare sufficiente affidamento sul sostegno pianificato per l'energia da fonti rinnovabili. A tal fine, gli Stati membri definiscono e pubblicano un calendario a lungo termine in relazione ai previsti stanziamenti per il sostegno, che copra almeno i successivi tre anni e comprenda anche per ciascun regime il calendario indicativo, la capacità, la dotazione di bilancio prevista, nonché una consultazione dei portatori d'interessi in merito all'ideazione del sostegno.
soppresso
Emendamento 154
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4
4.  Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale inseriscano disposizioni volte all'integrazione e alla diffusione delle energie rinnovabili e per l'uso dell'inevitabile calore o freddo di scarto in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di infrastrutture urbane, aree industriali o residenziali e infrastrutture energetiche, comprese le reti di energia elettrica, teleriscaldamento e teleraffrescamento, gas naturale e combustibili alternativi.
4.  Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale inseriscano disposizioni volte all'integrazione e alla diffusione delle energie rinnovabili, anche per quanto concerne la pianificazione precoce del territorio e la valutazione delle necessità e dell'adeguatezza, tenendo conto dell'efficienza energetica e della gestione della domanda, nonché disposizioni specifiche sull'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, sulle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile e sull'uso dell'inevitabile calore o freddo di scarto in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di infrastrutture urbane, aree industriali, commerciali o residenziali e infrastrutture energetiche, comprese le reti di energia elettrica, teleriscaldamento e teleraffrescamento, gas naturale e combustibili alternativi. In particolare, gli Stati membri incoraggiano gli organi amministrativi locali e regionali a includere, se del caso, il riscaldamento e il raffreddamento da fonti rinnovabili nella pianificazione delle infrastrutture urbane.
Emendamento 155
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 2
Nell'elaborare tali misure o nel regime di sostegno, gli Stati membri possono tener conto di misure nazionali riguardanti sostanziali incrementi dell'efficienza energetica e riguardanti la cogenerazione e gli edifici passivi, a consumo di energia basso o nullo.
Nell'elaborare tali misure o nel regime di sostegno, gli Stati membri possono tener conto di misure nazionali riguardanti sostanziali incrementi dell'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, dello stoccaggio dell'energia a livello locale e dell'efficienza energetica e riguardanti la cogenerazione e gli edifici passivi, a consumo di energia basso o nullo.
Emendamento 156
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 3
Gli Stati membri, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia o in altro modo avente effetto equivalente, impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, che rispecchino il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri consentono di raggiungere tali livelli minimi anche utilizzando una quota significativa di fonti di energia rinnovabile.
Gli Stati membri, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia o in altro modo avente effetto equivalente, impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili o una presenza minima di impianti per la generazione di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, che rispecchino il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri consentono di raggiungere tali livelli minimi anche mediante il teleriscaldamento e il teleraffrescamento prodotti utilizzando una quota significativa di fonti di energia rinnovabile, mediante l'autoconsumo, individuale o collettivo, di energia da fonti rinnovabili, in conformità dell'articolo 21, o mediante la cogenerazione basata su fonti rinnovabili e il calore o il freddo di scarto.
Emendamento 157
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 6
6.  Gli Stati membri provvedono affinché i nuovi edifici pubblici e gli edifici pubblici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, a livello nazionale, regionale e locale, svolgano un ruolo di esempio nel contesto della presente direttiva a partire dal 1° gennaio 2012 in poi. Gli Stati membri possono tra l'altro consentire che tale obbligo sia soddisfatto prevedendo che i tetti degli edifici pubblici o misti (pubblico-privato) siano utilizzati da terzi per impianti che producono energia da fonti rinnovabili.
6.  Gli Stati membri provvedono affinché i nuovi edifici pubblici e gli edifici pubblici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, a livello nazionale, regionale e locale, svolgano un ruolo di esempio nel contesto della presente direttiva a partire dal 1° gennaio 2012 in poi. Gli Stati membri possono tra l'altro consentire che tale obbligo sia soddisfatto rispettando le norme per edifici a consumo di energia quasi nullo di cui alla direttiva … del Parlamento europeo e del Consiglio [sul rendimento energetico nell'edilizia, 2016/0381(COD)], o prevedendo che i tetti degli edifici pubblici o misti (pubblico-privato) siano utilizzati da terzi per impianti che producono energia da fonti rinnovabili.
Emendamento 158
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 7
7.  Nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia, gli Stati membri promuovono l'uso di sistemi e di apparecchiature per il riscaldamento e il raffrescamento da energie rinnovabili che consentano una riduzione significativa del consumo di energia. Gli Stati membri utilizzano le etichette energetiche, i marchi di qualità ecologica o le altre certificazioni o norme adeguate sviluppate a livello nazionale o dell'Unione, se esistono, per incentivare tali sistemi e apparecchiature.
7.  Nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia, gli Stati membri promuovono l'uso di sistemi e di apparecchiature per il riscaldamento e il raffrescamento da energie rinnovabili che consentano una riduzione significativa del consumo di energia. A tale fine gli Stati membri utilizzano le etichette energetiche, i marchi di qualità ecologica o le altre certificazioni o norme adeguate sviluppate a livello nazionale o dell'Unione, se esistono, e garantiscono che siano fornite un'informazione e una consulenza adeguate sulle alternative ad alta efficienza energetica basate sulle rinnovabili, nonché sugli strumenti finanziari e gli incentivi eventualmente disponibili in caso di sostituzione, al fine di promuovere un aumento del tasso di sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento e un maggiore passaggio a soluzioni basate sulle energie rinnovabili, in conformità della direttiva … del Parlamento europeo e del Consiglio [sul rendimento energetico nell'edilizia, 2016/0381(COD).
Emendamento 159
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 8
8.  Gli Stati membri effettuano una valutazione del loro potenziale di fonti di energia rinnovabile e dell'uso del calore e freddo di scarto a fini di riscaldamento e raffrescamento. Tale valutazione è acclusa alla seconda valutazione globale di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE, per la prima volta entro il 31 dicembre 2020 e negli aggiornamenti delle valutazioni globali dopo tale data.
8.  Gli Stati membri effettuano una valutazione del loro potenziale di fonti di energia rinnovabile e dell'uso del calore e freddo di scarto a fini di riscaldamento e raffrescamento. Tale valutazione tiene specificamente conto dell'analisi spaziale delle aree idonee per un'utilizzazione a basso rischio ambientale e del potenziale in termini di progetti su piccola scala a livello delle famiglie. Detta valutazione è acclusa alla seconda valutazione globale di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE, per la prima volta entro il 31 dicembre 2020 e negli aggiornamenti delle valutazioni globali dopo tale data.
Emendamento 160
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 8 bis (nuovo)
8 bis.  Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale includano, nei loro piani in materia di mobilità e trasporti, disposizioni finalizzate all'integrazione e alla diffusione dei modi di trasporto che utilizzano fonti energetiche rinnovabili.
Emendamento 161
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 9
9.  Gli Stati membri eliminano gli ostacoli amministrativi agli accordi per l'acquisto di energia elettrica a lungo termine a livello delle imprese al fine di finanziare le energie rinnovabili ed agevolarne l'utilizzo.
9.  Gli Stati membri effettuano una valutazione degli ostacoli regolamentari e amministrativi e delle potenzialità in termini di acquisto di energia da fonti rinnovabili da parte dei clienti aziendali nei rispettivi territori e istituiscono un quadro normativo e amministrativo per incentivare gli accordi a lungo termine per l'acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili a livello delle imprese al fine di finanziare le energie rinnovabili ed agevolarne l'utilizzo, assicurando che tali accordi non siano soggetti a procedure e oneri sproporzionati che non riflettono i costi. Con la conclusione di tali accordi, viene annullata a nome del cliente aziendale la quantità equivalente di garanzie di origine rilasciate in conformità dell'articolo 19. Tale quadro è parte dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, in conformità del regolamento … del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla governance dell'Unione dell'energia, 2016/0375(COD)].
Emendamento 162
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2
2.  Lo sportello amministrativo unico guida il richiedente durante il processo di presentazione della domanda in modo trasparente, gli fornisce tutte le informazioni necessarie, coordina e coinvolge, se del caso, altre autorità, e prende una decisione giuridicamente vincolante alla fine del processo.
2.  Lo sportello amministrativo unico guida il richiedente durante il processo di presentazione della domanda in modo trasparente, gli fornisce tutte le informazioni necessarie, coordina e coinvolge, se del caso, altre autorità, e prende una decisione giuridicamente vincolante alla fine del processo. I richiedenti dovrebbero poter presentare tutti i documenti pertinenti in formato digitale.
Emendamento 163
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3
3.  Lo sportello amministrativo unico, in collaborazione con i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, pubblica un manuale delle procedure rivolto ai promotori dei progetti di energie rinnovabili, in particolare per progetti su piccola scala e progetti di autoconsumo.
3.  Per facilitare l'accesso alle informazioni pertinenti, lo sportello amministrativo unico o lo Stato membro, in collaborazione con i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione, istituisce una piattaforma unica di informazione online che illustra le procedure e che si rivolge ai promotori dei progetti di energie rinnovabili, in particolare per progetti su piccola scala, progetti di autoconsumo, come pure progetti di comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile. Qualora lo Stato membro decida di dotarsi di più di uno sportello amministrativo unico, la piattaforma di informazione orienta il richiedente verso lo sportello pertinente.
Emendamento 164
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4
4.  Il processo autorizzativo di cui al paragrafo 1 non può superare un periodo di tre anni, tranne per i casi di cui all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 17.
4.  Il processo autorizzativo di cui al paragrafo 1 non può superare un periodo di tre anni, tranne per i casi di cui all'articolo 16, paragrafi 4 bis e 5, e all'articolo 17.
Emendamento 165
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis.  Per gli impianti con una capacità elettrica compresa tra 50kW e 1MW, il processo autorizzativo non può durare più di un anno. In presenza di circostanze eccezionali, debitamente motivate, tale termine può essere prorogato di altri tre mesi.
I termini di cui ai paragrafi 4 e 4 bis fanno salvi i ricorsi giurisdizionali e i mezzi d'impugnazione e possono essere prorogati al massimo per un periodo corrispondente alla durata delle procedure di impugnazione e ricorso.
Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso a un meccanismo di risoluzione extragiudiziale o a procedure giudiziarie semplici e accessibili per la composizione delle controversie concernenti i processi autorizzativi e il rilascio dell'autorizzazione a costruire e a gestire impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Emendamento 166
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5
5.  Gli Stati membri facilitano il ripotenziamento (repowering) degli impianti esistenti di produzione di energie rinnovabili, garantendo fra l'altro una procedura autorizzativa semplificata e rapida, che non può superare un anno a decorrere dalla data in cui la richiesta di ripotenziamento è trasmessa allo sportello amministrativo unico.
5.  Gli Stati membri facilitano il ripotenziamento (repowering) degli impianti esistenti di produzione di energie rinnovabili, garantendo fra l'altro una procedura autorizzativa semplificata e rapida, che non può superare un anno a decorrere dalla data in cui la richiesta di ripotenziamento è trasmessa allo sportello amministrativo unico. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento … del Parlamento europeo e del Consiglio [su norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), 2016/0379(COD)], gli Stati membri provvedono affinché i diritti di accesso e di allaccio alla rete siano mantenuti per i progetti ripotenziati, quanto meno nei casi in cui non vi sia alcuna modifica della capacità.
Emendamento 354
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis.   Gli Stati membri provvedono affinché, mediante le loro procedure di rilascio di permessi o concessioni, entro il 31 dicembre 2022 il 90% delle stazioni di servizio lungo le strade della rete centrale istituita dal regolamento (UE) n. 1315/2013 ("rete centrale TEN-T") dispongano di punti di ricarica di potenza elevata per i veicoli elettrici accessibili al pubblico. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per ampliare il campo di applicazione del presente paragrafo ai carburanti di cui all'articolo 25.
Emendamento 167
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1
1.  I progetti di dimostrazione e gli impianti con una capacità elettrica inferiore a 50 kW possono collegarsi alla rete previa notifica al gestore del sistema di distribuzione.
1.  I progetti di dimostrazione e gli impianti con una capacità elettrica inferiore a 50 kW possono collegarsi alla rete previa notifica al gestore del sistema di distribuzione.
In deroga al primo comma, per i progetti di dimostrazione e gli impianti con una capacità compresa tra 10,8 kW and50kW, il gestore del sistema di distribuzione può decidere di respingere la semplice notifica per motivi giustificati o proporre una soluzione alternativa. In tal caso, ciò deve avvenire entro due settimane dalla notifica, dopodiché il richiedente può chiedere la connessione seguendo le normali procedure. In assenza di una decisione negativa da parte del gestore del sistema di distribuzione in tale arco di tempo, l'impianto può essere collegato.
Emendamento 168
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri assicurano che le informazioni sulle misure di sostegno siano messe a disposizione di tutti i soggetti interessati, quali consumatori, imprese edili, installatori, architetti e fornitori di apparecchiature e di sistemi di riscaldamento, di raffrescamento e per la produzione di energia elettrica e di veicoli che possono utilizzare energia da fonti rinnovabili.
1.  Gli Stati membri assicurano che le informazioni sulle misure di sostegno siano messe a disposizione di tutti i soggetti interessati, quali consumatori, in particolare consumatori vulnerabili e a basso reddito, autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile, imprese edili, installatori, architetti e fornitori di apparecchiature e di sistemi di riscaldamento, di raffrescamento e per la produzione di energia elettrica e di veicoli che possono utilizzare energia da fonti rinnovabili.
Emendamento 169
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Gli Stati membri assicurano che siano disponibili informazioni sui vantaggi offerti dai sistemi di trasporto intelligenti e dai veicoli interconnessi in termini di sicurezza stradale, riduzione del traffico e consumo di carburante.
Emendamento 170
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 6
6.  Gli Stati membri, di concerto con le autorità locali e regionali, elaborano programmi adeguati d'informazione, sensibilizzazione, orientamento o formazione al fine di informare i cittadini sui benefici e sugli aspetti pratici dello sviluppo e dell'impiego di energia da fonti rinnovabili.
6.  Gli Stati membri, di concerto con le autorità locali e regionali, elaborano programmi adeguati d'informazione, sensibilizzazione, orientamento o formazione al fine di informare i cittadini sulle modalità di esercizio dei loro diritti in quanto clienti attivi e sui benefici e sugli aspetti pratici, compresi gli aspetti tecnici e finanziari, dello sviluppo e dell'impiego di energia da fonti rinnovabili, anche attraverso l'autoconsumo o nel quadro di comunità produttrici/consumatrici di energie rinnovabili, nonché sui vantaggi dei meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri e dei diversi tipi di cooperazione transfrontaliera.
Emendamento 171
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 3
Gli Stati membri provvedono a che nessuna garanzia di origine sia rilasciata a un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di sostegno per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli Stati membri rilasciano tali garanzie di origine e le trasferiscono al mercato mediante vendita all'asta. Il ricavato delle aste è utilizzato per compensare le sovvenzioni pubbliche a favore delle energie rinnovabili.
Nel caso degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili commissionati dopo ... [data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri provvedono a che nessuna garanzia di origine sia rilasciata a un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di sostegno per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili, salvo se sia esclusa una doppia compensazione.
Si presume che non vi sia doppia compensazione quando:
a)  il sostegno finanziario è concesso mediante procedura di gara o un sistema di certificati verdi negoziabili;
b)  il valore di mercato delle garanzie di origine è preso in considerazione sul piano amministrativo nel livello del sostegno finanziario; o
c)  le garanzie di origine non sono rilasciate direttamente al produttore, bensì a un fornitore o consumatore che acquista energia da fonti rinnovabili in uno scenario concorrenziale o nel quadro di un accordo a lungo termine per l'acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili concluso da un'impresa.
Nei casi diversi da quelli di cui al quarto comma, gli Stati membri rilasciano la garanzia di origine per ragioni statistiche e la annullano immediatamente.
Emendamento 172
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a bis (nuova)
a bis)  se la fonte energetica a partire dalla quale è stata prodotta l'energia soddisfa i criteri di sostenibilità e quelli di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 26.
Emendamento 173
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b – punto ii
ii)  il gas, ovvero
ii)  il gas, incluso l'idrogeno, ovvero
Emendamento 174
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 8
8.  Se è tenuto a provare la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel suo mix energetico ai fini dell'articolo 3 della direttiva 2009/72/CE, un fornitore di energia elettrica vi provvede utilizzando garanzie d'origine. Analogamente, le garanzie di origine create a norma dell'articolo 14, paragrafo 10, della direttiva 2012/27/UE sono utilizzate per soddisfare l'obbligo di comprovare la quantità di energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Gli Stati membri assicurano che le perdite di trasmissione siano pienamente prese in considerazione quando le garanzie di origine sono utilizzate per dimostrare il consumo di energie rinnovabili o di energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
8.  Se è tenuto a provare la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel suo mix energetico ai fini dell'articolo 3 della direttiva 2009/72/CE, un fornitore di energia elettrica vi provvede utilizzando garanzie d'origine. Analogamente, le garanzie di origine create a norma dell'articolo 14, paragrafo 10, della direttiva 2012/27/UE sono utilizzate per soddisfare l'obbligo di comprovare la quantità di energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Con riferimento al paragrafo 2, ove l'energia elettrica sia prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento utilizzando fonti rinnovabili, è rilasciata un'unica garanzia d'origine che specifica entrambe le caratteristiche. Gli Stati membri assicurano che le perdite di trasmissione siano pienamente prese in considerazione quando le garanzie di origine sono utilizzate per dimostrare il consumo di energie rinnovabili o di energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
Emendamento 175
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1
1.  Se del caso, gli Stati membri valutano la necessità di estendere l'infrastruttura di rete del gas esistente per agevolare l'integrazione del gas prodotto a partire da fonti energetiche rinnovabili.
1.  Se del caso, gli Stati membri valutano la necessità di estendere l'infrastruttura di rete del gas esistente per agevolare l'integrazione del gas prodotto a partire da fonti energetiche rinnovabili. Spetta ai gestori dei sistemi di trasmissione e ai gestori dei sistemi di distribuzione garantire il buon funzionamento dell'infrastruttura di rete del gas, incluse la sua manutenzione e regolare pulizia.
Emendamento 176
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3
3.  In base alla loro valutazione inclusa nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima conformemente all'allegato I del regolamento [sulla governance], circa la necessità di costruire una nuova infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento da fonti rinnovabili al fine di raggiungere l'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva gli Stati membri adottano, se necessario, misure intese a sviluppare l'infrastruttura per il teleriscaldamento in modo da far fronte allo sviluppo della produzione di riscaldamento e di raffrescamento in grandi impianti a biomassa, solari e geotermici.
3.  In base alla loro valutazione inclusa nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima conformemente all'allegato I del regolamento … del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla governance dell'Unione dell'energia, 2016/0375(COD)], circa la necessità di costruire una nuova infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento da fonti rinnovabili al fine di raggiungere l'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva gli Stati membri adottano, se necessario, misure intese a sviluppare l'infrastruttura per il teleriscaldamento in modo da far fronte allo sviluppo della produzione di riscaldamento e di raffrescamento in grandi impianti sostenibili a biomassa, tramite il calore ambientale in grandi pompe di calore, impianti solari e geotermici, nonché le eccedenze di calore provenienti dall'industria e da altre fonti.
Emendamento 177
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva
Gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili, individualmente o attraverso aggregatori:
Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori siano autorizzati a divenire autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili. A tale fine gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili, individualmente o attraverso aggregatori:
Emendamento 178
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a
a)  siano autorizzati a praticare l'autoconsumo e a vendere, anche tramite accordi per l'acquisto di energia elettrica, le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile senza essere soggetti a procedure sproporzionate e oneri che non tengono conto dei costi;
a)  siano autorizzati a praticare l'autoconsumo e a vendere, anche tramite accordi per l'acquisto di energia elettrica e accordi per scambi tra pari, le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile senza essere soggetti a procedure discriminatorie o sproporzionate e oneri che non tengono conto dei costi;
Emendamento 179
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)
a bis)  siano autorizzati a consumare l'energia elettrica da fonti rinnovabili che hanno generato e che rimane nei loro locali, senza essere soggetti a oneri, canoni o imposte;
Emendamento 180
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a ter (nuova)
a ter)  siano autorizzati a installare e utilizzare sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica combinati a impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo senza essere soggetti ad alcun onere, compresi la tassazione e duplici oneri di rete per l'elettricità immagazzinata che rimane nei loro locali;
Emendamento 181
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c
c)  non siano considerati fornitori di energia in base a disposizioni legislative nazionali o dell'Unione in relazione a una quantità annua di energia elettrica da fonti rinnovabili che immettono nella rete non superiore a 10 MWh, nel caso di famiglie, e a 500 MWh, nel caso di persone giuridiche; e
c)  non siano considerati fornitori di energia in base a disposizioni legislative nazionali o dell'Unione in relazione a una quantità annua di energia elettrica da fonti rinnovabili che immettono nella rete non superiore a 10 MWh, nel caso di famiglie, e a 500 MWh, nel caso di persone giuridiche, fatte salve le procedure stabilite per la vigilanza e l'approvazione della connessione della capacità di produzione alla rete da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione, a norma degli articoli da 15 a 18;
Emendamento 182
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d
d)  ricevano una remunerazione per l'energia elettrica da fonti rinnovabili autogenerata che immettono nella rete, che rispecchia il valore di mercato dell'energia elettrica alimentata in rete.
d)  ricevano una remunerazione per l'energia elettrica da fonti rinnovabili autogenerata che immettono nella rete, che equivale quanto meno al prezzo di mercato e che può tener conto del valore a lungo termine per la rete, l'ambiente e la società, in linea con l'analisi costi-benefici delle risorse energetiche distribuite di cui all'articolo 59 della direttiva .... del Parlamento europeo e del Consiglio [relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), 2016/0380(COD)].
Emendamento 183
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
Gli Stati membri provvedono affinché la ripartizione dei costi per la gestione e lo sviluppo della rete sia equa e proporzionata e rispecchi i vantaggi dell'autoproduzione per l'intera rete, incluso il valore a lungo termine per la rete, l'ambiente e la società.
Emendamento 184
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2
2.  Gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili che abitano nello stesso condominio o si trovano nello stesso sito commerciale o con servizi condivisi o in un sistema di distribuzione chiuso, siano autorizzati a praticare l'autoconsumo collettivamente come se si trattasse di un unico autoconsumatore di energia rinnovabile. In questo caso, la soglia stabilita al paragrafo 1, lettera c), si applica a ciascun autoconsumatore di energia rinnovabile interessato.
2.  Gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili che abitano nello stesso condominio o nella stessa zona residenziale, o si trovano all'interno dello stesso sito commerciale, industriale o con servizi condivisi o dello stesso sistema di distribuzione chiuso, siano autorizzati a praticare l'autoconsumo collettivamente come se si trattasse di un unico autoconsumatore di energia rinnovabile. In questo caso, la soglia stabilita al paragrafo 1, lettera c), si applica a ciascun autoconsumatore di energia rinnovabile interessato.
Emendamento 185
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Gli Stati membri procedono a una valutazione degli ostacoli esistenti per l'autoconsumo e del suo potenziale di sviluppo nei rispettivi territori, al fine di porre in essere un quadro di sostegno atto a promuovere e agevolare la diffusione dell'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.
Tale quadro include, tra l'altro:
a)  misure specifiche volte a garantire che tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, che vivono in alloggi sociali o che sono locatari, possano accedere all'autoconsumo;
b)  strumenti per facilitare l'accesso ai finanziamenti;
c)  incentivi per i proprietari degli immobili, affinché creino possibilità di autoconsumo per i locatari;
d)  l'eliminazione di tutti gli ostacoli normativi ingiustificati che si frappongono all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, anche per i locatari;
Tale quadro è parte dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, in conformità del regolamento ... del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla governance dell'Unione dell'energia, 2016/0375(COD)].
Emendamento 186
Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3
3.  L'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere gestito da un terzo in relazione all'installazione, al funzionamento, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione.
3.  Con il consenso di questo, l'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere posseduto o gestito da un terzo in relazione all'installazione, al funzionamento, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione. Il terzo non è considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile.
Emendamento 187
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma -1 (nuovo)
Gli Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a una comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile senza perdere i loro diritti in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate che ne impedirebbero o scoraggerebbero la partecipazione a una comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, a condizione che, per quanto riguarda le imprese private, la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale.
Emendamento 188
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1
Gli Stati membri assicurano che le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile abbiano il diritto di produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi per l'acquisto di energia elettrica, senza essere soggette a procedure sproporzionate ed oneri che non tengono conto dei costi.
Gli Stati membri assicurano che le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile abbiano il diritto di produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi per l'acquisto di energia elettrica, senza essere soggette a procedure sproporzionate o discriminatorie ed oneri che non tengono conto dei costi.
Emendamento 189
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva
Ai fini della presente direttiva, una comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile è una PMI o un'organizzazione senza fini di lucro, i cui azionisti o membri collaborano per la generazione, la distribuzione, lo stoccaggio o la fornitura di energia rinnovabile, che soddisfi almeno quattro dei seguenti criteri:
Ai fini della presente direttiva, una comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile è una PMI o un'organizzazione senza fini di lucro, i cui azionisti o membri collaborano per la generazione, la distribuzione, lo stoccaggio o la fornitura di energia rinnovabile.
Per beneficiare del trattamento riservato alle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile, almeno il 51% dei posti nel consiglio di amministrazione o negli organi direttivi dell'entità sono riservati a membri locali, ossia rappresentanti di interessi socioeconomici locali, pubblici o privati, o singoli cittadini.
Inoltre, una comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile deve soddisfare almeno tre dei seguenti criteri:
Emendamento 190
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a
a)  gli azionisti o i membri sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o PMI operanti nei settori dell'energia rinnovabile;
a)  gli azionisti o i membri sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o PMI;
Emendamento 191
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b
b)  almeno il 51% degli azionisti o dei membri con diritto di voto dell'entità sono persone fisiche;
b)  almeno il 51% degli azionisti o dei membri con diritto di voto dell'entità sono persone fisiche o enti pubblici;
Emendamento 192
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c
c)  almeno il 51% delle azioni o dei diritti di partecipazione dell'entità sono di proprietà di membri locali, ossia rappresentanti di interessi socio-economici locali, pubblici o privati, o cittadini con un interesse diretto nelle attività della comunità e nel relativo impatto;
c)  almeno il 51% delle azioni o dei diritti di partecipazione dell'entità sono di proprietà di membri locali, ossia rappresentanti di interessi socio-economici locali, pubblici o privati, o singoli cittadini;
Emendamento 193
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d
d)  almeno il 51% dei posti nel consiglio di amministrazione o negli organi direttivi dell'entità sono riservati a membri locali, ossia rappresentanti di interessi socio-economici locali, pubblici o privati, o cittadini con un interesse diretto nelle attività della comunità e nel relativo impatto;
soppresso
Emendamento 194
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
Gli Stati membri controllano l'applicazione di tali criteri e adottano misure intese a evitare qualsiasi abuso o conseguenze negative sulla concorrenza.
Emendamento 195
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2
2.  Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, quando elaborano regimi di sostegno, gli Stati membri tengono conto delle specificità delle comunità che producono energia da fonti rinnovabili.
2.  Quando elaborano regimi di sostegno, gli Stati membri tengono conto delle specificità delle comunità che producono energia da fonti rinnovabili, garantendo nel contempo condizioni di parità tra i generatori di energia elettrica da fonti di energia rinnovabile.
Emendamento 196
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis.  Gli Stati membri procedono a una valutazione degli ostacoli esistenti e del potenziale di sviluppo delle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile nei rispettivi territori, al fine di istituire un quadro che consenta di promuovere e agevolare la partecipazione di tali comunità alla generazione, al consumo, allo stoccaggio e alla vendita di energia da fonti rinnovabili.
Tale quadro comprende:
a)  obiettivi e misure specifiche per aiutare le autorità pubbliche a favorire lo sviluppo delle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile, e per parteciparvi direttamente;
b)  misure specifiche per garantire che la partecipazione alle comunità produttrici/generatrici di energia rinnovabile sia aperta a tutti i consumatori, compresi quelli a basso reddito o i consumatori domestici vulnerabili, che vivono in alloggi sociali o che sono locatari;
c)  strumenti per facilitare l'accesso ai finanziamenti e alle informazioni;
d)  sostegno normativo e di sviluppo delle capacità destinato alle autorità pubbliche per la creazione di comunità produttrici/generatrici di energia rinnovabile;
e)  eliminazione degli ostacoli normativi e amministrativi ingiustificati alle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile;
f)  norme per assicurare il trattamento equo e non discriminatorio dei consumatori che partecipano a una comunità produttrice/consumatrice di energia, garantendo ad essi una tutela equivalente a quella di coloro che sono collegati alla rete di distribuzione.
Il quadro è parte dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, in conformità del regolamento… del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla governance dell'Unione dell'energia, 2016/0375(COD)].
Emendamento 197
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1
1.  Al fine di facilitare l'inclusione dell'energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, ciascuno Stato membro procura di aumentare la quota di energia rinnovabile destinata al riscaldamento e al raffrescamento di almeno 1 punto percentuale ogni anno, espresso in termini di quota nazionale del consumo di energia finale e calcolato secondo la metodologia indicata all'articolo 7.
1.  Al fine di facilitare l'inclusione dell'energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, ciascuno Stato membro procura di aumentare la quota di energia rinnovabile destinata al riscaldamento e al raffrescamento di almeno 2 punti percentuali ogni anno, espresso in termini di quota nazionale del consumo di energia finale e calcolato secondo la metodologia indicata all'articolo 7. Se uno Stato membro non è in grado di ottenere tale percentuale, lo comunica e trasmette alla Commissione la motivazione di tale mancata conformità. Gli Stati membri attribuiscono la priorità alle migliori tecnologie esistenti.
Emendamento 198
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Ai fini del paragrafo 1, nel calcolare la quota di energia rinnovabile destinata al riscaldamento e al raffrescamento e ai relativi incrementi annui necessari, gli Stati membri:
a)  possono conteggiare l'incremento conseguito in un dato anno come se fosse stato invece realizzato in uno dei due anni precedenti o successivi, entro il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030;
b)  possono conteggiare il calore e il freddo di scarto nell'incremento annuo di cui al paragrafo 1, subordinatamente a un limite del 50% dell'incremento annuo;
c)  riducono l'incremento a 1 punto percentuale ogni anno, se presentano una quota di fonti di energia rinnovabile e di calore e freddo di scarto nell'ambito del riscaldamento e del raffrescamento compresa tra il 50% e l'80%;
d)  possono definire il loro livello di incremento annuo, compresa la possibilità di applicare un massimale al calore e al freddo di scarto di cui alla lettera b), a partire dall'anno in cui raggiungono una quota di fonti energia rinnovabile e di calore e freddo di scarto nell'ambito del riscaldamento e del raffrescamento superiore all'80%;
Emendamento 199
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2
2.  Gli Stati membri possono designare e rendere pubblici, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, un elenco di misure e le entità incaricate dell'attuazione, quali i fornitori di combustibile, che contribuiscono all'aumento di cui al paragrafo 1.
2.  Gli Stati membri designano e rendono pubblici, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, un elenco di misure e le entità incaricate dell'attuazione, quali i fornitori di combustibile, che contribuiscono all'aumento di cui al paragrafo 1.
Emendamento 200
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3 – parte introduttiva
3.  L'aumento di cui al paragrafo 1 può essere realizzato mediante una o più delle seguenti opzioni:
3.  L'aumento di cui al paragrafo 1 può essere realizzato, tra l'altro, mediante una o più delle seguenti opzioni:
Emendamento 201
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera a
a)  l'integrazione fisica dell'energia rinnovabile nell'energia e nel relativo combustibile destinati al riscaldamento e al raffrescamento;
a)  l'integrazione fisica dell'energia rinnovabile o del calore e del freddo di scarto nell'energia e nel relativo combustibile destinati al riscaldamento e al raffrescamento;
Emendamento 202
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera b
b)  misure dirette di mitigazione, quali l'installazione negli edifici di sistemi ad alto rendimento di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili o l'utilizzo di energia rinnovabile per i processi industriali di riscaldamento e raffrescamento;
b)  misure dirette di mitigazione, quali l'installazione negli edifici di sistemi ad alto rendimento di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili o l'utilizzo di energia rinnovabile o del calore e del freddo di scarto per i processi industriali di riscaldamento e raffrescamento;
Emendamento 203
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)
c bis)  altre misure programmatiche aventi effetto equivalente per raggiungere l'incremento annuo di cui ai paragrafi 1 o 1 bis.
Emendamento 204
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis.  Nell'attuare le misure di cui alle precedenti lettere da a) a d), gli Stati membri richiedono che le misure siano elaborate in modo tale da garantire che siano accessibili a tutti i consumatori, in particolare a quelli a basso reddito o alle famiglie vulnerabili, che potrebbero non disporre di sufficiente capitale iniziale per beneficiarne altrimenti.
Emendamento 205
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)
b bis)  all'importo totale di calore o freddo di scarto fornito per il riscaldamento e il raffrescamento;
Emendamento 206
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera c
c)  alla quota dell'energia rinnovabile nell'importo totale di energia fornita per il riscaldamento e il raffrescamento; e
c)  alla quota dell'energia rinnovabile e del calore o freddo di scarto nell'importo totale di energia fornita per il riscaldamento e il raffrescamento; e
Emendamento 207
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1
1.  Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di teleriscaldamento e teleraffrescamento forniscano ai consumatori finali informazioni sul loro rendimento energetico e sulla quota di energia da fonti rinnovabili nei loro sistemi. Tali informazioni sono conformi alle norme di cui alla direttiva 2010/31/UE.
1.  Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di teleriscaldamento e teleraffrescamento forniscano ai consumatori finali informazioni sul loro rendimento energetico e sulla quota di energia da fonti rinnovabili nei loro sistemi. Tali informazioni sono fornite su base annua o su richiesta conformemente alle norme di cui alla direttiva 2010/31/UE.
Emendamento 208
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2
2.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire ai clienti dei sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento che non costituiscono «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 41, della direttiva 2012/27/UE di disconnettersi dal sistema al fine di generare in proprio il riscaldamento o il raffrescamento da fonti rinnovabili, oppure di passare a un altro fornitore di calore o di freddo che ha accesso al sistema di cui al paragrafo 4.
2.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire ai clienti dei sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento che non costituiscono “teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti” ai sensi dell'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE, o che non lo diventeranno tali entro cinque anni secondo i loro piani di investimento, di disconnettersi dal sistema al fine di generare in proprio il riscaldamento o il raffrescamento da fonti rinnovabili.
Emendamento 209
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3
3.  Gli Stati membri possono limitare il diritto di disconnettersi o cambiare fornitore ai clienti che possono dimostrare che la soluzione alternativa prevista per la fornitura di riscaldamento o raffrescamento si traduce in un miglioramento significativo della prestazione energetica. La valutazione della prestazione della soluzione alternativa può essere basata sull'attestato di prestazione energetica ai sensi della direttiva 2010/31/UE.
3.  Gli Stati membri possono limitare il diritto di disconnettersi ai clienti che possono dimostrare che la soluzione alternativa prevista per la fornitura di riscaldamento o raffrescamento si traduce in un miglioramento significativo della prestazione energetica. La valutazione della prestazione della soluzione alternativa può essere basata sull'attestato di prestazione energetica ai sensi della direttiva 2010/31/UE.
Emendamento 210
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 4
4.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare un accesso non discriminatorio ai sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento per il calore o il freddo prodotti da fonti energetiche rinnovabili e per il calore o il freddo di scarto. Tale accesso non discriminatorio consente la fornitura diretta di riscaldamento o raffrescamento provenienti da tali fonti ai clienti connessi al sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento da parte di fornitori diversi dal gestore del sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento.
4.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare un accesso non discriminatorio ai sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento per il calore o il freddo prodotti da fonti energetiche rinnovabili e per il calore o il freddo di scarto, sulla base di criteri non discriminatori stabiliti dall'autorità competente dello Stato membro. Tali criteri tengono conto della fattibilità economica e tecnica per gli operatori del sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento e i clienti allacciati ad esso.
Emendamento 211
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5
5.  Il gestore di un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento può rifiutare l'accesso a fornitori se il sistema non dispone della necessaria capacità a motivo di altre forniture di calore o di freddo di scarto, di calore o di freddo da fonti rinnovabili o di calore o di freddo prodotti mediante cogenerazione ad alto rendimento. Gli Stati membri assicurano che, in presenza di un tale rifiuto, il gestore del sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento fornisca le informazioni pertinenti all'autorità competente di cui al paragrafo 9 sulle misure necessarie per rafforzare il sistema.
5.  Il gestore di un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento può rifiutare l'accesso a fornitori se è soddisfatta una o più delle seguenti condizioni:
a)   il sistema non dispone della necessaria capacità a motivo di altre forniture di calore o di freddo di scarto, di calore o di freddo da fonti rinnovabili o di calore o di freddo prodotti mediante cogenerazione ad alto rendimento o l'accesso metterebbe in pericolo il funzionamento in sicurezza del sistema di teleriscaldamento;
b)   il sistema è un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
c)   la fornitura di accesso comporterebbe un aumento eccessivo del prezzo del calore o del freddo per i clienti finali rispetto al prezzo di utilizzo della principale fonte locale di calore con cui la fonte di energia rinnovabile o il calore o il freddo di scarto dovrebbero competere.
Gli Stati membri assicurano che, in presenza di un tale rifiuto, il gestore del sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento fornisca le informazioni pertinenti all'autorità competente di cui al paragrafo 9 sulle misure necessarie per rafforzare il sistema, comprese le conseguenze economiche delle misure.
Emendamento 212
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 6
6.  I nuovi sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento possono, su richiesta, essere esentati dall'applicazione del paragrafo 4 per un periodo di tempo determinato. L'autorità competente decide caso per caso in merito a tali richieste di esenzione. Un'esenzione può essere accordata soltanto se il nuovo sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento costituisce «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti», ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 41, della direttiva 2012/27/UE e se sfrutta il potenziale di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e del calore o del freddo di scarto individuati nella valutazione globale effettuata a norma dell'articolo 14 della direttiva 2012/27/UE.
6.  I nuovi sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento possono, su richiesta, essere esentati dall'applicazione del paragrafo 4 per un periodo di tempo determinato. L'autorità competente decide caso per caso in merito a tali richieste di esenzione. Un'esenzione può essere accordata soltanto se il nuovo sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento costituisce «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti», quale definito all'articolo 2, punto 41), della direttiva 2012/27/UE e se sfrutta il potenziale di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, della "cogenerazione ad alto rendimento", quale definita al punto 34) di tale articolo, e del calore o del freddo di scarto individuati nella valutazione globale effettuata a norma dell'articolo 14 di tale direttiva.
Emendamento 213
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 7
7.  Il diritto di disconnettersi o cambiare fornitore può essere esercitato da singoli clienti, da imprese comuni costituite da clienti o da parti che agiscono per conto dei clienti. Per i condomini, una tale disconnessione può essere praticata soltanto a livello dell'intero edificio.
7.  Il diritto di disconnettersi può essere esercitato da singoli clienti, da imprese comuni costituite da clienti o da parti che agiscono per conto dei clienti. Per i condomini, una tale disconnessione può essere praticata soltanto a livello dell'intero edificio.
Emendamento 214
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 8
8.  Gli Stati membri impongono ai gestori di sistemi di distribuzione dell'energia elettrica di valutare almeno ogni due anni, in collaborazione con i gestori di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento nei rispettivi settori, il potenziale dei sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento di fornire servizi di bilanciamento e altri servizi di sistema, compresa la gestione della domanda e lo stoccaggio di energia elettrica eccedentaria prodotta da fonti rinnovabili e se l'uso del potenziale così individuato sarebbe più efficiente in termini di risorse e di costi rispetto a soluzioni alternative.
8.  Gli Stati membri impongono ai gestori di sistemi di distribuzione dell'energia elettrica di valutare almeno ogni quattro anni, in collaborazione con i gestori di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento nei rispettivi settori, il potenziale dei sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento di fornire servizi di bilanciamento e altri servizi di sistema, compresa la gestione della domanda e lo stoccaggio di energia elettrica eccedentaria prodotta da fonti rinnovabili e se l'uso del potenziale così individuato sarebbe più efficiente in termini di risorse e di costi rispetto a soluzioni alternative.
Emendamento 215
Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 9
9.  Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate di assicurare che i diritti dei consumatori e le regole di gestione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento in conformità del presente articolo siano chiaramente definiti e attuati.
(Non concerne la versione italiana)
Emendamento 216
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1
Con effetto dal 1º gennaio 2021 gli Stati membri impongono ai fornitori di combustibili di includere una quota minima di energia proveniente da biocarburanti avanzati e altri biocarburanti e biogas prodotti a partire da materie prime di cui all'allegato IX, da carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, da combustibili fossili ricavati dai rifiuti e dall'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel totale dei carburanti per autotrazione che forniscono per il consumo o l'uso sul mercato nel corso di un anno civile.
Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 3 di far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale di energia sia pari al 12%, con effetto dal 1º gennaio 2021 gli Stati membri impongono ai fornitori di combustibili di includere una quota minima di energia proveniente da biocarburanti avanzati e altri biocarburanti e biogas prodotti a partire da materie prime di cui all'allegato IX, da carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, da combustibili da carbonio riciclato e dall'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel totale dei carburanti per autotrazione che forniscono per il consumo o l'uso sul mercato nel corso di un anno civile.
Emendamento 217
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2
La quota minima è almeno pari all'1,5% nel 2021, con un aumento fino ad almeno il 6,8% nel 2030, seguendo la traiettoria di cui all'allegato X, parte B. In tale quota totale, il contributo dei biocarburanti e biogas avanzati prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, rappresenta almeno lo 0,5% dei carburanti per autotrazione forniti per consumo o l'uso sul mercato a decorrere dal 1º gennaio 2021, con un aumento fino ad almeno il 3,6% entro il 2030, seguendo la traiettoria indicata nell'allegato X, parte C.
La quota minima è almeno pari all'1,5% nel 2021, con un aumento fino ad almeno il 10% nel 2030, seguendo la traiettoria di cui all'allegato X, parte B. In tale quota totale, il contributo dei biocarburanti e biogas avanzati prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, rappresenta almeno lo 0,5% dei carburanti per autotrazione forniti per consumo o l'uso sul mercato a decorrere dal 1º gennaio 2021, con un aumento fino ad almeno il 3,6% entro il 2030, seguendo la traiettoria indicata nell'allegato X, parte C.
I fornitori di combustibili che forniscono unicamente combustibili sotto forma di energia elettrica e carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica non sono tenuti a rispettare la quota minima di biocarburanti avanzati e altri biocarburanti e biogas prodotti a partire dalle materie prime di cui all'allegato IX.
Emendamento 218
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera a
a)  per il calcolo del denominatore, ossia il contenuto energetico dei carburanti per trasporti stradali e ferroviari destinati al consumo o all'uso sul mercato, sono presi in considerazione: benzina, diesel, gas naturale, biocarburanti, biogas, carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, combustibili fossili ricavati dai rifiuti ed energia elettrica;
a)  per il calcolo del denominatore, ossia il contenuto energetico dei carburanti per trasporti stradali e ferroviari destinati al consumo o all'uso sul mercato, sono presi in considerazione: benzina, diesel, gas naturale, biocarburanti, biogas, carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, combustibili da carbonio riciclato ed energia elettrica;
Emendamento 219
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera b – comma 1
per il calcolo del numeratore, è preso in considerazione il contenuto energetico di: biocarburanti avanzati e altri biocarburanti e biogas prodotti a partire da materie prime di cui all'allegato IX, carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, combustibili fossili dai rifiuti forniti a tutti i settori di trasporto e l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili fornita ai veicoli stradali.
b)   per il calcolo del numeratore, è preso in considerazione il contenuto energetico di: biocarburanti avanzati e altri biocarburanti e biogas prodotti a partire da materie prime di cui all'allegato IX, carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, combustibili da carbonio riciclato forniti a tutti i settori di trasporto e l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili fornita ai veicoli stradali.
Emendamento 220
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera b – comma 2
Per il calcolo del numeratore, il contributo dei biocarburanti e biogas prodotti a partire da materie prime di cui all'allegato IX, parte B, è limitato all'1,7% del contenuto energetico dei carburanti per autotrazione forniti per consumo o uso sul mercato e il contributo dei carburanti forniti nel settore dell'aviazione e dei trasporti marittimi è ottenuto moltiplicando per 1,2 volte il loro contenuto energetico.
Per il calcolo del numeratore, il contributo dei biocarburanti e biogas prodotti a partire da materie prime di cui all'allegato IX, parte B, è limitato all'1,7% del contenuto energetico dei carburanti per autotrazione forniti per consumo o uso sul mercato.
Gli Stati membri possono modificare il limite fissato per le materie prime di cui all'allegato IX, parte B, ove giustificato tenendo conto della disponibilità delle materie prime. Qualsiasi modifica è soggetta all'approvazione della Commissione.
Il contributo dei carburanti forniti nel settore dell'aviazione e dei trasporti marittimi è ottenuto moltiplicando rispettivamente per 2 volte e per 1,2 volte il loro contenuto energetico, mentre il contributo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili fornita ai veicoli su strada è ottenuto moltiplicando per 2,5 volte il loro contenuto energetico.
Emendamento 221
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Per adempiere gli obblighi di cui al presente articolo, gli Stati membri possono elaborare le loro politiche nazionali in forma di un obbligo di riduzione dei gas a effetto serra e possono applicare dette politiche anche ai combustibili fossili ricavati dai rifiuti, a condizione che ciò non sia in contrasto con gli obiettivi in materia di economia circolare e che sia rispettata la quota di energia da fonti rinnovabili di cui al paragrafo 1.
Emendamento 223
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1
3.  Per determinare la quota di energia rinnovabile ai fini del paragrafo 1 può essere utilizzata la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili nell'Unione oppure la quota di energia elettrica da fonti rinnovabili nello Stato membro in cui l'energia elettrica è fornita, misurata due anni prima l'anno in questione. In entrambi i casi, viene annullato un ammontare equivalente di garanzie di origine rilasciate in conformità all'articolo 19.
3.  Per determinare la quota di energia rinnovabile ai fini del paragrafo 1 si utilizza la quota di energia elettrica da fonti rinnovabili nello Stato membro in cui l'energia elettrica è fornita, misurata due anni prima l'anno in questione, a condizione che vi siano sufficienti prove per dimostrare che l'energia elettrica da fonti rinnovabili è aggiuntiva. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 32 per integrare la presente direttiva mediante la messa a punto di una metodologia, compresa una metodologia per la definizione dei valori di riferimento degli Stati membri, al fine di dimostrare il carattere aggiuntivo.
Emendamento 224
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)
In deroga al primo comma, per determinare la quota di energia elettrica ai fini del paragrafo 1, l'energia elettrica ottenuta mediante collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili e fornita ai veicoli stradali è integralmente conteggiata come energia rinnovabile. Analogamente, l'energia elettrica ottenuta mediante accordi a lungo termine per l'acquisto di energia elettrica rinnovabile è pienamente conteggiata come energia elettrica rinnovabile. In ogni caso, viene annullato un ammontare equivalente di garanzie di origine rilasciate in conformità all'articolo 19.
Emendamento 225
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera a – comma 1
Quando l'energia elettrica è utilizzata per la produzione di carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, direttamente o per la produzione di prodotti intermedi, la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili nell'Unione o la quota di energia elettrica da fonti rinnovabili nel paese di produzione, misurata due anni prima dell'anno in questione, può essere utilizzata per determinare la quota di energia rinnovabile. In entrambi i casi, viene annullato un ammontare equivalente di garanzie di origine rilasciate in conformità all'articolo 19.
Quando l'energia elettrica è utilizzata per la produzione di carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, direttamente o per la produzione di prodotti intermedi, la quota di energia elettrica da fonti rinnovabili nel paese di produzione, misurata due anni prima dell'anno in questione, può essere utilizzata per determinare la quota di energia rinnovabile. Viene annullato un ammontare equivalente di garanzie di origine rilasciate in conformità all'articolo 19.
Emendamento 226
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4 – comma 1
Gli Stati membri istituiscono una banca dati che consente di tracciare i carburanti per autotrazione che possono essere conteggiati ai fini del calcolo del numeratore di cui al paragrafo 1, lettera b), e impongono agli operatori economici interessati di inserire informazioni sulle transazioni effettuate e le caratteristiche di sostenibilità dei biocarburanti ammissibili, compresi i gas a effetto serra emessi durante il loro ciclo di vita, a partire dal loro luogo di produzione fino al fornitore di carburante che immette il carburante sul mercato.
La Commissione istituisce una banca dati a livello dell'Unione che consente di tracciare i carburanti per autotrazione, compresa l'energia elettrica, che possono essere conteggiati ai fini del calcolo del numeratore di cui al paragrafo 1, lettera b). Gli Stati membri impongono agli operatori economici interessati di inserire informazioni sulle transazioni effettuate e le caratteristiche di sostenibilità dei biocarburanti ammissibili, compresi i gas a effetto serra emessi durante il loro ciclo di vita, a partire dal loro luogo di produzione fino al fornitore di carburante che immette il carburante sul mercato.
Emendamento 227
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4 – comma 3
Le banche dati nazionali sono collegate tra loro in modo che si possano tracciare le transazioni di combustibili tra Stati membri. Per garantire la compatibilità delle banche dati nazionali, la Commissione definisce le specifiche tecniche del loro contenuto e uso mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 31.
La Commissione definisce le specifiche tecniche del loro contenuto e uso mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 31.
Emendamento 228
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 5
5.  Gli Stati membri comunicano le informazioni aggregate provenienti dalle banche dati nazionali, incluse le emissioni di gas a effetto serra del ciclo di vita del carburante, a norma dell'allegato VII del regolamento [sulla governance].
5.  Gli Stati membri comunicano le informazioni aggregate, incluse le emissioni di gas a effetto serra del ciclo di vita del carburante, a norma dell'allegato VII del regolamento … del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla governance dell'Unione dell'energia, 2016/0375(COD)]. La Commissione pubblica su base annua le informazioni aggregate provenienti dalla banca dati.
Emendamento 229
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 6
6.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per: precisare ulteriormente la metodologia di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo; determinare la quota di carburante derivante da biomassa che viene trattato assieme ai combustibili fossili in un processo comune; precisare la metodologia per valutare le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica e da combustibili fossili ricavati dai rifiuti; e determinare la riduzione di emissioni di gas a effetto serra minima che si rende necessaria per tali carburanti ai fini del paragrafo 1 del presente articolo.
6.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per integrare la presente direttiva precisando ulteriormente la metodologia di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo; determinare la quota di carburante derivante da biomassa che viene trattato assieme ai combustibili fossili in un processo comune; precisare la metodologia per valutare le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica e da combustibili fossili a basso tenore di carbonio, che sono generati da effluenti gassosi prodotti quali conseguenza inevitabile e non intenzionale della fabbricazione o produzione di prodotti destinati all'uso commerciale e/o alla vendita; e determinare la riduzione di emissioni di gas a effetto serra minima che si rende necessaria per tali carburanti ai fini del paragrafo 1 del presente articolo.
Emendamento 230
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 7
7.  Entro il 31 dicembre 2025, nel contesto della valutazione biennale dei progressi compiuti in applicazione del regolamento [sulla governance], la Commissione valuta se l'obbligo di cui al paragrafo 1 stimola effettivamente l'innovazione e promuove la riduzione dei gas a effetto serra nel settore dei trasporti, e se gli obblighi di riduzione dei gas a effetto serra per i biocarburanti e biogas sono appropriati. La Commissione, se del caso, presenta una proposta volta a modificare l'obbligo di cui al paragrafo 1.
7.  Entro il 31 dicembre 2025, nel contesto della valutazione biennale dei progressi compiuti in applicazione del regolamento … del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla governance dell'Unione dell'energia, 2016/0375(COD)], la Commissione valuta se l'obbligo di cui al paragrafo 1 stimola effettivamente l'innovazione e garantisce la riduzione dei gas a effetto serra nel settore dei trasporti, e se gli obblighi di riduzione dei gas a effetto serra per i biocarburanti e biogas sono appropriati. Si valuta altresì se le disposizioni del presente articolo evitano efficacemente il doppio computo dell'energia rinnovabile. La Commissione, se del caso, presenta una proposta volta a modificare l'obbligo di cui al paragrafo 1. Gli obblighi modificati mantengono quantomeno i livelli che corrispondono alla capacità di biocarburanti avanzati installata e in costruzione nel 2025.
Emendamento 231
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva
1.  L'energia prodotta da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa è presa in considerazione ai fini di cui alle lettere a), b) e c) solo se rispetta i criteri di sostenibilità definiti ai paragrafi da 2 a 6 così come i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al paragrafo 7:
1.  Indipendentemente dal fatto che le materie prime siano state coltivate all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione, l'energia prodotta da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa è presa in considerazione ai fini di cui alle lettere a), b) e c) solo se rispetta i criteri di sostenibilità definiti ai paragrafi da 2 a 6 così come i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al paragrafo 7:
Emendamento 232
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c
c)  per determinare se il consumo di biocarburanti di bioliquidi e di combustibili da biomassa possa beneficiare di sostegno finanziario.
c)  per determinare se il consumo di biocarburanti, di bioliquidi e di combustibili da biomassa possa beneficiare di sostegno finanziario, ivi inclusi gli incentivi fiscali.
Emendamento 323
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2
Tuttavia, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare soltanto i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra definiti al paragrafo 7 per essere presi in considerazione ai fini di cui alle lettere a), b) e c). Questa disposizione si applica anche ai rifiuti e ai residui che sono stati trasformati in un prodotto prima di essere trattati per ottenere biocarburante, bioliquido o combustibile da biomassa.
I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui diversi dai residui dell’agricoltura, dell’acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare soltanto i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra definiti al paragrafo 7 per essere presi in considerazione ai fini di cui alle lettere a), b) e c). Tuttavia, la loro produzione a partire da rifiuti e residui di cui alla direttiva 2008/98/CE deve essere in linea con il principio della gerarchia dei rifiuti sancito dalla direttiva 2008/98/CE. Questa disposizione si applica anche ai rifiuti e ai residui che sono stati trasformati in un prodotto prima di essere trattati per ottenere biocarburante, bioliquido o combustibile da biomassa.
Emendamento 234
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui di origine agricola sono presi in considerazione ai fini di cui al presente paragrafo, lettere a), b) e c), solamente se gli operatori hanno adottato misure per ridurre al minimo gli effetti negativi sulla qualità del suolo e sul carbonio ivi contenuto. Le informazioni riguardanti dette misure sono riferite conformemente all'articolo 27, paragrafo 3.
Emendamento 235
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 3
Occorre che i combustibili da biomassa soddisfino i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui ai paragrafi da 2 a 7 soltanto se utilizzati in impianti per la produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento o di carburanti con una capacità di combustione pari o superiore a 20 MW, nel caso di combustibili solidi da biomassa, e con una capacità elettrica pari o superiore a 0,5 MW nel caso di combustibili gassosi da biomassa. Gli Stati membri possono applicare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra agli impianti con capacità di combustione inferiore.
Occorre che i combustibili da biomassa soddisfino i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui ai paragrafi da 2 a 7 soltanto se utilizzati in impianti per la produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento o di carburanti con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW, nel caso di combustibili solidi da biomassa, e con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 2 MW nel caso di combustibili gassosi da biomassa. Gli Stati membri possono applicare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra agli impianti con capacità di combustione inferiore.
Emendamento 236
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
a bis)  foreste a elevata biodiversità e altri terreni boschivi ricchi di specie e non degradati o la cui elevata biodiversità sia stata riconosciuta dall'autorità competente, a meno che non venga dimostrato che la produzione delle predette materie prime non ha interferito con detti scopi di protezione della natura;
Emendamento 237
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera c – parte introduttiva
c)  terreni erbosi naturali ad elevata biodiversità aventi un'estensione superiore a un ettaro, ossia:
c)  terreni erbosi naturali ad elevata biodiversità, tra cui prati e pascoli arborati, ossia:
Emendamento 238
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii
ii)  terreni erbosi non naturali, ossia terreni erbosi che cesserebbero di essere tali in assenza di interventi umani e che sono ricchi di specie e non degradati e la cui elevata biodiversità è stata riconosciuta dall'autorità competente, a meno che non venga dimostrato che il raccolto delle materie prime è necessario per preservarne lo status di terreni erbosi ad elevata biodiversità.
ii)  terreni erbosi non naturali, ossia terreni erbosi che cesserebbero di essere tali in assenza di interventi umani e che sono ricchi di specie e non degradati o la cui elevata biodiversità è stata riconosciuta dall'autorità competente, a meno che non venga dimostrato che il raccolto delle materie prime è necessario per preservarne lo status di terreni erbosi ad elevata biodiversità.
Emendamento 239
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4
4.  I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura considerati ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008.
4.  I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura considerati ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008, a meno che non siano fornite prove verificabili del fatto che la coltivazione e la raccolta di materie prime non comportano drenaggio di terreno precedentemente non drenato.
Emendamento 240
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 5
5.  I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa forestale presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), soddisfano i seguenti requisiti per ridurre al minimo il rischio di utilizzare una produzione non sostenibile di biomassa forestale:
5.  I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa forestale presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), soddisfano i seguenti requisiti per ridurre al minimo il rischio di utilizzare una produzione non sostenibile di biomassa forestale:
a)  il paese in cui è stata raccolta la biomassa forestale ha introdotto e attua leggi nazionali e/o subnazionali nel campo della raccolta così come dei sistemi di monitoraggio e di applicazione che garantiscono che:
a)  il paese in cui è stata raccolta la biomassa forestale ha introdotto e attua leggi nazionali e/o subnazionali nel campo della raccolta così come dei sistemi di monitoraggio e di applicazione che garantiscono che:
i)  la raccolta avviene in base alle condizioni del permesso di raccolta entro i confini stabiliti dalla legge;
i)  la raccolta avviene in base alle condizioni del permesso di raccolta o prova equivalente del diritto legale di raccolta entro i confini nazionali o regionali stabiliti dalla legge;
ii)  ha luogo la rigenerazione forestale delle superfici oggetto di raccolta;
ii)  ha luogo la rigenerazione forestale delle superfici oggetto di raccolta;
iii)  le aree di elevato valore in termini di conservazione, comprese le zone umide e torbiere, sono protette;
iii)  le aree designate, a norma del diritto internazionale o nazionale o dall'autorità competente del caso, per promuovere il mantenimento della biodiversità o per scopi di conservazione della natura, anche nelle zone umide e nelle torbiere, sono protette;
iv)  l'impatto della raccolta forestale sulla qualità del suolo e la biodiversità è ridotto al minimo;
iv)  la raccolta è realizzata tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità con l'obiettivo di ridurre al minimo gli impatti negativi;
v)  la raccolta non eccede la capacità produttiva a lungo termine delle foreste;
v)  la raccolta mantiene o migliora la capacità produttiva a lungo termine delle foreste a livello nazionale o regionale;
b)  se non sono disponibili le prove di cui al primo comma, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa forestale sono presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), se sono attuati sistemi di gestione a livello di azienda forestale per garantire che:
b)  se non sono disponibili le prove di cui al primo comma, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa forestale sono presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), se sono fornite informazioni aggiuntive a livello di base dell'approvvigionamento in merito alla legalità e alle pratiche di gestione forestale per garantire che:
i)  la biomassa forestale è stata raccolta conformemente a un permesso legale;
i)  la raccolta avviene in base alle condizioni della procedura di permesso di raccolta o prova nazionale o regionale equivalente del diritto legale di raccolta;
ii)  ha luogo la rigenerazione forestale delle superfici oggetto di raccolta;
ii)  ha luogo la rigenerazione forestale delle superfici oggetto di raccolta;
iii)  le aree di elevato valore in termini di conservazione, comprese le zone umide e torbiere, sono individuate e protette;
iii)  le aree designate, a norma del diritto internazionale o nazionale o dall'autorità competente del caso, per promuovere il mantenimento della biodiversità o per scopi di conservazione della natura, anche nelle zone umide e nelle torbiere, sono protette;
iv)  l'impatto della raccolta forestale sulla qualità del suolo e la biodiversità è ridotto al minimo;
iv)   la raccolta è effettuata considerando il mantenimento della qualità del suolo e la biodiversità, anche nelle zone circostanti purché siano interessate dalle attività di raccolta;
v)  la raccolta non eccede la capacità produttiva a lungo termine delle foreste;
v)  la raccolta mantiene o migliora la capacità produttiva a lungo termine delle foreste a livello nazionale o regionale; e
vi)  esistono normative o misure in materia di ambiente e natura, conformi alle pertinenti norme dell'Unione in materia di ambiente e natura.
Emendamento 241
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 6 – comma 1 – punto ii
ii)  ha presentato un contributo determinato a livello nazionale (NDC) alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (convenzione UNFCC), relativo alle emissioni e agli assorbimenti risultanti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dall'uso del suolo, che garantisce che le variazioni di stock di carbonio associate alla raccolta della biomassa sono contabilizzate all'attivo dell'impegno del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra, come specificato nell'NDC, oppure sono in vigore leggi nazionali o subnazionali, in conformità dell'articolo 5 dell'accordo di Parigi, applicabili alla zona di raccolta, per conservare e migliorare gli stock e i pozzi di assorbimento di carbonio;
ii)  ha presentato un contributo determinato a livello nazionale (NDC) alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (convenzione UNFCC), relativo alle emissioni e agli assorbimenti risultanti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dall'uso del suolo, che garantisce che le variazioni di stock di carbonio associate alla raccolta della biomassa sono contabilizzate all'attivo dell'impegno del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra, come specificato nell'NDC, oppure sono in vigore leggi nazionali o subnazionali, in conformità dell'articolo 5 dell'accordo di Parigi, e che le emissioni del settore fondiario non superano gli assorbimenti, applicabili alla zona di raccolta, per conservare e migliorare gli stock e i pozzi di assorbimento di carbonio;
Emendamento 242
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 6 – comma 2
Se non sono disponibili le prove di cui al primo comma, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da biomassa forestale sono presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), se sono attuati sistemi di gestione a livello di azienda forestale per garantire che i livello di stock e di pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta siano mantenuti.
Se non sono disponibili le prove di cui al primo comma, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da biomassa forestale sono presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), se sono attuati sistemi di gestione a livello di base dell'approvvigionamento per garantire che i livelli di stock e di pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta siano mantenuti o incrementati.
Emendamento 243
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 6 – comma 3
La Commissione può stabilire le prove operative per dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti ai paragrafi 5 e 6, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2.
Entro il 1° gennaio 2021 la Commissione stabilisce le prove operative per dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti ai paragrafi 5 e 6, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2.
Emendamento 244
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 6 – comma 4
Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione valuta se i criteri di cui ai paragrafi 5 e 6 riducono effettivamente al minimo il rischio dell'uso di biomassa forestale non sostenibile e affrontano gli obblighi LULUCF, sulla base dei dati disponibili. La Commissione, se del caso, presenta una proposta volta a modificare gli obblighi di cui ai paragrafi 5 e 6.
Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione valuta, in stretta collaborazione con gli Stati membri, se i criteri di cui ai paragrafi 5 e 6 riducono effettivamente al minimo il rischio dell'uso di biomassa forestale non sostenibile e affrontano gli obblighi LULUCF, sulla base dei dati disponibili. La Commissione, se del caso, presenta una proposta volta a modificare gli obblighi di cui ai paragrafi 5 e 6 per il periodo successivo al 2030.
Emendamento 245
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 7 – lettera a
a)  al 50 % per i biocarburanti e i bioliquidi prodotti negli impianti in funzione al 5 ottobre 2015 o prima di tale data;
a)  al 50% per i biocarburanti, i carburanti da biometano da utilizzare nel settore dei trasporti e i bioliquidi prodotti negli impianti in funzione al 5 ottobre 2015 o prima di tale data;
Emendamento 246
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 7 – lettera b
b)  al 60 % per i biocarburanti e i bioliquidi prodotti negli impianti in funzione a partire dal 5 ottobre 2015;
b)  al 60% per i biocarburanti, i carburanti da biometano da utilizzare nel settore dei trasporti e i bioliquidi prodotti negli impianti in funzione a partire dal 5 ottobre 2015;
Emendamento 247
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 7 – lettera c
c)  al 70 % per i biocarburanti e i bioliquidi prodotti negli impianti in funzione dopo il 1º gennaio 2021;
c)  al 65% per i biocarburanti, i carburanti da biometano da utilizzare nel settore dei trasporti e i bioliquidi prodotti negli impianti in funzione dopo il 1º gennaio 2021;
Emendamento 248
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 7 – lettera d
d)  all'80 % per l'energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento da combustibili da biomassa usati negli impianti in funzione a partire dal 1º gennaio 2021 e all'85% per gli impianti in funzione a partire dal 1º gennaio 2026.
d)  al 70% per l'energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento da combustibili da biomassa usati negli impianti in funzione a partire dal 1º gennaio 2021 e all'80% per gli impianti in funzione a partire dal 1º gennaio 2026.
Emendamento 249
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)
Gli Stati membri possono fissare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra più elevate rispetto a quelle previste dal presente paragrafo.
Emendamenti 297 e 356
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 8 – comma 1
L'energia elettrica da combustibili da biomassa prodotta in impianti con una capacità di combustione pari o superiore a 20 MW è presa in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), soltanto se prodotta applicando una tecnologia di cogenerazione ad alto rendimento così come definita all'articolo 2, paragrafo 34, della direttiva 2012/27/UE. Ai fini delle lettere a) e b) del paragrafo 1, la presente disposizione si applica solo agli impianti in funzione dopo [3 anni dopo la data di adozione della presente direttiva]. Ai fini della lettera c) del paragrafo 1, la presente disposizione non pregiudica il sostegno pubblico erogato nel quadro di regimi approvati entro [3 anni dalla data di adozione della presente direttiva].
L'energia elettrica da combustibili da biomassa prodotta in impianti con una capacità di combustione pari o superiore a 20 MW è presa in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente articolo, soltanto se prodotta applicando una tecnologia di cogenerazione ad alto rendimento così come definita all'articolo 2, paragrafo 34, della direttiva 2012/27/UE o prodotta in impianti generatori unicamente di elettricità che raggiungono un rendimento elettrico netto almeno del 40% e non utilizzano combustibili fossili. Ai fini delle lettere a) e b) del paragrafo 1, del presente articolo, la presente disposizione si applica solo agli impianti in funzione dopo [3 anni dopo la data di adozione della presente direttiva]. Ai fini della lettera c) del paragrafo 1, del presente articolo, la presente disposizione non pregiudica il sostegno pubblico erogato nel quadro di regimi approvati entro [1 anno dalla data di adozione della presente direttiva].
Emendamento 251
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 8 – comma 2 bis (nuovo)
Il primo comma non si applica all'energia elettrica prodotta da impianti che non sono tenuti ad applicare la tecnologia della cogenerazione ad alto rendimento a norma dell'articolo 14 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, purché tali impianti usino esclusivamente combustibili da biomassa prodotti a partire dai residui in condizioni normali di funzionamento.
____________________
1 bis Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
Emendamento 252
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 8 bis (nuovo)
8 bis.  Entro il ... [due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente ogni due anni, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito all'impatto e ai vantaggi dei biocarburanti consumati nell'Unione, fra l'altro sulla produzione di alimenti e mangimi e altri materiali nonché sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale sia nell'Unione sia nei paesi terzi.
Emendamento 253
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 8 ter (nuovo)
8 ter.  In deroga ai paragrafi da 1 a 8 bis del presente articolo, tenendo conto delle specificità delle regioni ultraperiferiche quali definite all'articolo 349 TFUE, l'articolo 26 della presente direttiva non si applica al tali regioni. Entro il ... [sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa volta a definire i criteri applicabili alle regioni ultraperiferiche per quanto concerne la sostenibilità dei gas a effetto serra e la riduzione del loro uso. Detti criteri tengono conto delle specificità locali. In particolare, le regioni ultraperiferiche dovrebbero poter sfruttare appieno le loro risorse, nel rispetto di rigorosi criteri di sostenibilità, aumentare la produzione di energia rinnovabile e rafforzare la loro indipendenza energetica.
Emendamento 255
Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a
a)  consenta che partite di materie prime o di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa con caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra diverse siano mescolate ad esempio in un container, un impianto logistico o di trattamento, una infrastruttura o sito di trasmissione e distribuzione;
a)  consenta che partite di materie prime o di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa con caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra diverse siano mescolate ad esempio in un container, un impianto logistico o di trattamento, una infrastruttura o sito di trasmissione e distribuzione, a condizione che ciascuna partita soddisfi singolarmente i requisiti di cui all'articolo 26 che esistano sistemi adeguati per monitorare e misurare la conformità delle singole partite;
Emendamento 256
Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Al fine di facilitare gli scambi transfrontalieri e l'informazione dei consumatori, le garanzie di origine per l'energia rinnovabile immessa nella rete contengono informazioni sui criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 26, paragrafi da 2 a 7, e possono essere trasferite separatamente.
Emendamento 257
Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera a
a)  quando dal trattamento di una partita di materie prime si ottiene un unico prodotto destinato alla produzione di biocarburanti, bioliquidi o combustibile da biomassa, il volume della partita e le relative quantità in termini di sostenibilità e di riduzione di emissioni di gas a effetto serra sono adeguati applicando un fattore di conversione pari al rapporto tra la massa del prodotto destinato alla produzione di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa e la massa delle materie prime che entrano nel processo;
a)  quando dal trattamento di una partita di materie prime si ottiene un unico prodotto destinato alla produzione di biocarburanti, bioliquidi o combustibile da biomassa, il volume della partita e le relative quantità in termini di sostenibilità e di riduzione di emissioni di gas a effetto serra sono adeguati applicando un fattore di conversione pari al rapporto tra la massa del prodotto destinato alla produzione di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa e la massa delle materie prime che entrano nel processo, a condizione che ciascuna partita che costituisce la miscela soddisfi i requisiti di cui all'articolo 26;
Emendamento 258
Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3
3.  Gli Stati membri provvedono a che gli operatori economici presentino informazioni attendibili in merito al rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 26, paragrafi da 2 a 7 e mettano a disposizione dello Stato membro, su sua richiesta, i dati utilizzati per elaborare le informazioni. Gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di garantire un livello adeguato di controllo indipendente delle informazioni da essi presentate e di dimostrare che il controllo è stato effettuato. Il controllo consiste nella verifica che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode. Sono valutati la frequenza e il metodo di campionamento nonché la solidità dei dati.
3.  Gli Stati membri provvedono a che gli operatori economici presentino informazioni attendibili in merito al rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 26, paragrafi da 2 a 7 e mettano a disposizione dello Stato membro, su sua richiesta, i dati utilizzati per elaborare le informazioni. Gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di garantire un livello adeguato di controllo indipendente delle informazioni da essi presentate e di dimostrare che il controllo è stato effettuato. Il controllo consiste nella verifica che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode, e include una verifica volta a garantire che i materiali non siano stati intenzionalmente modificati o scartati di modo che la partita o parte di essa potesse diventare un rifiuto o residuo a norma dell'articolo 26, paragrafi da 2 a 7. Sono valutati la frequenza e il metodo di campionamento nonché la solidità dei dati.
Emendamento 259
Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2
Gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano sia ai biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti nell'Unione sia a quelli importati.
Gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano sia ai biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti nell'Unione sia a quelli importati. Le informazioni sull'origine geografica dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa sono messe a disposizione dei consumatori.
Emendamento 260
Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 4
4.  La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali per la misurazione della riduzione di gas a effetto serra contengono dati accurati ai fini dell'articolo 26, paragrafo 7 e/o dimostrano che le partite di biocarburanti, di bioliquidi o di combustibili da biomassa rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 26, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, e/o che le materie non sono state modificate o eliminate intenzionalmente in modo che le partite o parti di esse rientrino nell'allegato IX. Quando dimostrano che gli obblighi di cui all'articolo 26, paragrafi 5 e 6, sono rispettati, gli operatori possono decidere di fornire direttamente le prove richieste a livello dell'azienda forestale. Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera b), punto ii), la Commissione può inoltre riconoscere le aree di protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali o incluse in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura.
4.  La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali per la misurazione della riduzione di gas a effetto serra contengono dati accurati ai fini dell'articolo 26, paragrafo 7 e/o dimostrano che le partite di biocarburanti, di bioliquidi o di combustibili da biomassa rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 26, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, e/o che le materie non sono state modificate o eliminate intenzionalmente in modo che le partite o parti di esse rientrino nell'allegato IX. Quando dimostrano che gli obblighi di cui all'articolo 26, paragrafi 5 e 6, sono rispettati, gli operatori possono decidere di fornire direttamente le prove richieste a livello di base dell'approvvigionamento. Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera b), punto ii), la Commissione può inoltre riconoscere le aree di protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali o incluse in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura.
Emendamento 261
Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 5 – comma 3
Per garantire che il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è verificato in modo efficiente e armonizzato e in particolare per prevenire le frodi, la Commissione può precisare dettagliate disposizioni attuative, comprese norme adeguate di controllo affidabile, trasparente e indipendente e imporre a tutti i sistemi volontari di applicarle. Nel precisare tali disposizioni, la Commissione presta particolare attenzione all'esigenza di rendere minimo l'onere amministrativo. Ciò avviene tramite atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 3. Tali atti fissano un termine entro il quale i sistemi volontari devono attuare le norme. La Commissione può abrogare le decisioni che riconoscono i sistemi volontari qualora essi non attuino tali norme entro i tempi previsti.
Per garantire che il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è verificato in modo efficiente e armonizzato e in particolare per prevenire le frodi, la Commissione può precisare dettagliate disposizioni attuative, comprese norme adeguate di controllo affidabile, trasparente e indipendente e imporre a tutti i sistemi volontari di applicarle. Nel precisare tali disposizioni, la Commissione presta particolare attenzione all'esigenza di rendere minimo l'onere amministrativo. Ciò avviene tramite atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 3. Tali atti fissano un termine entro il quale i sistemi volontari devono attuare le norme. La Commissione può abrogare le decisioni che riconoscono i sistemi volontari qualora essi non attuino tali norme entro i tempi previsti. Qualora uno Stato membro manifesti una preoccupazione circa il funzionamento di un sistema volontario, la Commissione esamina la questione e adotta le misure opportune.
Emendamento 262
Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 7 bis (nuovo)
7 bis.  La Commissione può, in qualsiasi momento, verificare l'affidabilità delle informazioni relative al rispetto dei criteri di sostenibilità o alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra presentate dagli operatori economici che operano nel mercato dell'Unione o su richiesta di uno Stato membro.
Emendamento 263
Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Per le materie prime la cui produzione ha portato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni, come il passaggio da una categoria IPCC per la copertura del suolo compresa tra terreni forestali, terreni erbosi, zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno a terreni coltivati o colture perenni, e quando viene calcolato un valore di emissione associato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni (el) in conformità dell'allegato V, parte C, punto 7, le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sono considerate pari a zero.
Emendamento 264
Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2
2.  Gli Stati membri possono presentare alla Commissione relazioni comprendenti informazioni sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole delle zone nel loro territorio classificate al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica («NUTS») o a un livello NUTS più disaggregato conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le relazioni sono corredate della descrizione del metodo e dei dati utilizzati per calcolare il livello di emissioni. Tale metodo prende in considerazione le caratteristiche del suolo, il clima e le rese previste di materie prime.
2.  Gli Stati membri possono presentare alla Commissione relazioni comprendenti informazioni sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole e forestali delle zone nel loro territorio classificate al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica («NUTS») o a un livello NUTS più disaggregato conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le relazioni sono corredate della descrizione del metodo e dei dati utilizzati per calcolare il livello di emissioni. Tale metodo prende in considerazione le caratteristiche del suolo, il clima e le rese previste di materie prime.
Emendamento 265
Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4
4.  La Commissione può decidere, mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2, che le relazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo contengono dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di materie prime da cui ricavare biomasse agricole prodotte nelle zone comprese nelle citate relazioni agli scopi previsti dall'articolo 26, paragrafo 7. Tali dati possono pertanto essere utilizzati al posto dei valori standard disaggregati per la coltivazione di cui all'allegato V, parte D o E, per i biocarburanti e i bioliquidi, e all'allegato VI, parte C per i combustibili da biomassa.
4.  La Commissione può decidere, mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2, che le relazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo contengono dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di materie prime da cui ricavare biomasse agricole e forestali prodotte nelle zone comprese nelle citate relazioni agli scopi previsti dall'articolo 26, paragrafo 7. Tali dati possono pertanto essere utilizzati al posto dei valori standard disaggregati per la coltivazione di cui all'allegato V, parte D o E, per i biocarburanti e i bioliquidi, e all'allegato VI, parte C per i combustibili da biomassa.
Emendamento 266
Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5 – comma 1
La Commissione esamina regolarmente l'allegato V e l'allegato VI al fine di inserirvi o di rivedere, se la situazione lo giustifica, i valori per filiere di produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. L'esame tiene conto anche della modifica della metodologia definita nell'allegato V, parte C, e nell'allegato VI, parte B.
La Commissione esamina regolarmente l'allegato V e l'allegato VI al fine di inserirvi o di rivedere, se la situazione lo giustifica, i valori per filiere di produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa sulla base degli sviluppi tecnologici e delle prove scientifiche più recenti. L'esame tiene conto anche della modifica della metodologia definita nell'allegato V, parte C, e nell'allegato VI, parte B.
Emendamento 267
Proposta di direttiva
Articolo 30 – comma 1
1.  La Commissione monitora l'origine dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa consumati nell'Unione e l'impatto della loro produzione, compreso l'impatto risultante dallo spostamento, sulla destinazione dei terreni nell'Unione e nei paesi terzi principali fornitori. Tale monitoraggio si basa sui piani nazionali integrati per l'energia e il clima degli Stati membri e sulle corrispondenti relazioni sullo stato di avanzamento, imposti dagli articoli 3, 15 e 18 del regolamento [sulla governance], su quelle dei paesi terzi interessati, delle organizzazioni intergovernative, su studi scientifici e su altre fonti di informazione pertinenti. La Commissione sorveglia anche l'evoluzione dei prezzi dei prodotti associata all'uso della biomassa per la produzione di energia e ogni effetto positivo e negativo associato sulla sicurezza alimentare.
1.  La Commissione monitora l'origine dei biocarburanti e dei bioliquidi nonché dei combustibili da biomassa consumati nell'Unione come pure l'impatto della produzione di energia rinnovabile da queste e altre fonti, compreso l'impatto risultante dallo spostamento, sulla destinazione dei terreni nell'Unione e nei paesi terzi fornitori. Tale monitoraggio si basa sui piani nazionali integrati per l'energia e il clima degli Stati membri e sulle corrispondenti relazioni sullo stato di avanzamento, imposti dagli articoli 3, 15 e 18 del regolamento … del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla governance dell'Unione dell'energia, 2016/0375(COD)], su quelle dei paesi terzi interessati, delle organizzazioni intergovernative, su studi scientifici, dati satellitari e su altre fonti di informazione pertinenti. La Commissione sorveglia anche l'evoluzione dei prezzi dei prodotti associata all'uso della biomassa per la produzione di energia e ogni effetto positivo e negativo associato sulla sicurezza alimentare e sull'uso di materiali concorrenti.
Emendamento 268
Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 2
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafi 5, e 6, all'articolo 19, paragrafi 11 e 14, all'articolo 25, paragrafo 6 e all'articolo 28, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2021.
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafi 3, 5, e 6, all'articolo 19, paragrafi 11 e 14, all'articolo 25, paragrafo 6 e all'articolo 28, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Emendamento 269
Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 3 – comma 1
La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafi 5, e 6, all'articolo 19, paragrafi 11 e 14, all'articolo 25, paragrafo 6 e all'articolo 28, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafi 3, 5, e 6, all'articolo 19, paragrafi 11 e 14, all'articolo 25, paragrafo 6 e all'articolo 28, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
Emendamento 270
Proposta di direttiva
Allegato I bis (nuovo)
Allegato I bis
1.   Gli obiettivi di ogni Stato membro per il 2030 corrispondono alla somma delle seguenti componenti, ciascuna espressa in punti percentuali:
a)   obiettivo nazionale vincolante dello Stato membro per il 2020 di cui all'allegato I;
b)   contributo forfettario ("Cforf");
c)   contributo basato sul PIL pro capite ("CPIL");
d)   contributo basato sul potenziale ("Cpotenziale");
e)   contributo che riflette il livello di interconnessione dello Stato membro ("Cinterco").
2.   Il Cforf è uguale per ogni Stato membro. Tutti i Cforf degli Stati membri contribuiscono assieme al 30% della differenza tra gli obiettivi dell'Unione per il 2030 e il 2020.
3.   Il CPIL è distribuito tra gli Stati membri sulla base di un indice di PIL pro capite rispetto alla media dell'Unione, laddove per ciascun singolo Stato membro è previsto un massimale dell'indice pari al 150% della media dell'Unione. Tutti i CPIL degli Stati membri contribuiscono assieme al 30% della differenza tra gli obiettivi dell'Unione per il 2030 e il 2020.
4.   Il Cpotenziale è distribuito tra gli Stati membri sulla base della differenza tra la quota di energia da fonti rinnovabili dello Stato membro nel 2030, come illustrato nello scenario PRIMES EUCO3535, e il suo obiettivo nazionale vincolante per il 2020. Tutti i Cpotenziale degli Stati membri contribuiscono assieme al 30% della differenza tra gli obiettivi dell'Unione per il 2030 e il 2020.
5.  Il Cinterco è distribuito tra gli Stati membri sulla base dell'indice di percentuale di interconnessione elettrica rispetto alla media dell'Unione, laddove, per ciascuno Stato membro singolarmente considerato, è previsto un massimale dell'indice pari al 150% della media dell'Unione. Tutti i Cinterco degli Stati membri contribuiscono assieme al 10 % della differenza tra gli obiettivi dell'Unione per il 2030 e il 2020.
Emendamento 271
Proposta di direttiva
Allegato V – parte C – paragrafo 3 – lettera a – formula
RIDUZIONE = (E F(t) – E B /E F(t))
RIDUZIONE = (E F(t) – E B) /E F(t)
Emendamento 272
Proposta di direttiva
Allegato V – parte C – paragrafo 15
15.  La riduzione di emissioni da cattura e sostituzione del carbonio, eccr, è direttamente collegata alla produzione di biocarburante o bioliquido alla quale è attribuita, e è limitata alle emissioni evitate grazie alla cattura della CO2 il cui carbonio proviene dalla biomassa e che viene usato nel settore dell'energia o in quello dei trasporti.
15.  La riduzione di emissioni da cattura e sostituzione del carbonio, eccr, è limitata alle emissioni evitate grazie alla cattura della CO2 il cui carbonio proviene dalla biomassa e che viene usato in sostituzione della CO2 ascrivibile ai combustibili fossili utilizzati per prodotti e servizi commerciali.
Emendamento 319
Proposta di direttiva
Allegato VI – parte B – punto 3 – lettera a – prima formula
RIDUZIONE = (EF(t) – EB(t)/ EF(t))
RIDUZIONE = (EF(t) – EB(t))/ EF(t)
Emendamento 273
Proposta di direttiva
Allegato VII – comma 2 – trattino 1
—  Qusable = il calore totale stimato prodotto da pompe di calore che rispondono ai criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 4, applicato nel seguente modo: solo le pompe di calore per le quali SPF > 1,15 * 1/η sarà preso in considerazione;
—  Qusable = il calore totale stimato prodotto da pompe di calore per la generazione di energia termica e frigorifera che rispondono ai criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 4, applicato nel seguente modo: solo le pompe di calore per le quali SPF > 1,15 * 1/η sarà preso in considerazione;
Emendamento 274
Proposta di direttiva
Allegato IX – parte A – lettera b
b)  Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE.
soppresso
Emendamenti 284 e 311
Proposta di direttiva
Allegato IX – parte B – lettera c
c)  Melassi ottenuti come sottoprodotto della raffinazione della canna da zucchero o delle barbabietole da zucchero a condizione che siano rispettati i migliori standard industriali per l'estrazione di zucchero.
soppresso
Emendamento 312
Proposta di direttiva
Allegato X – parte A
Parte A: [...]
soppresso

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0392/2017).

Ultimo aggiornamento: 6 novembre 2018Note legali - Informativa sulla privacy