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Procedura : 2017/2003(INI)
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Ciclo del documento : A8-0195/2017

Testi presentati :

A8-0195/2017

Discussioni :

PV 14/06/2017 - 20
CRE 14/06/2017 - 20

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PV 15/06/2017 - 7.6
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Testi approvati :

P8_TA(2017)0271

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Giovedì 15 giugno 2017 - Strasburgo
Agenda europea per l'economia collaborativa
P8_TA(2017)0271A8-0195/2017

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2017 su un'agenda europea per l'economia collaborativa (2017/2003(INI))

Il Parlamento europeo,

–  vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul tema "Verso un atto sul mercato unico digitale"(1),

–  vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulla strategia per il mercato unico(2),

–  vista la sua risoluzione del 24 novembre 2016 sulle nuove opportunità per le piccole imprese di trasporto, compresi i modelli di economia collaborativa(3),

–  visti la riunione del 12 settembre 2016 del gruppo ad alto livello del Consiglio "Competitività e crescita" e il documento di riflessione della presidenza al riguardo(4),

–  vista la comunicazione della Commissione del 2 giugno 2016 dal titolo "Un'agenda europea per l'economia collaborativa" (COM(2016)0356),

–  vista la comunicazione della Commissione del 25 maggio 2016 dal titolo "Le piattaforme online e il mercato unico digitale - Opportunità e sfide per l'Europa" (COM(2016)0288),

–  vista la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2015 dal titolo "Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese" (COM(2015)0550),

–  vista la comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 dal titolo "Strategia per il mercato unico digitale in Europa" (COM(2015)0192),

–  visti il Consiglio "Competitività" del 29 settembre 2016 e i relativi risultati,

–  vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno(5) (direttiva sui servizi),

–  vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico)(6),

–  vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali)(7),

–  vista la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (8),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 25 maggio 2016 relativo agli orientamenti per l'attuazione della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali (SWD(2016)0163),

–  visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)(9),

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 7 dicembre 2016 dal titolo "Economia collaborativa e piattaforme online: una visione condivisa di città e regioni"(10),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 dicembre 2016 sull'economia collaborativa(11),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0195/2017),

A.  considerando che negli ultimi anni l'economia collaborativa ha conosciuto una rapida crescita in termini di utenti, transazioni ed entrate, ridefinendo il modo in cui vengono forniti prodotti e servizi e mettendo alla prova modelli economici consolidati in numerosi settori;

B.  considerando che l'economia collaborativa presenta vantaggi sociali per i cittadini dell'Unione europea;

C.  considerando che le piccole e medie imprese (PMI) sono il principale motore dell'economia europea e che, stando alle cifre relative al 2014, rappresentano il 99,8 % di tutte le imprese del settore non finanziario e sono responsabili dei due terzi di tutti i posti di lavoro;

D.  considerando che solo l'1,7 % delle imprese dell'UE si avvale pienamente di tecnologie digitali avanzate, mentre il 41 % non le utilizza affatto; che la digitalizzazione di tutti i settori è fondamentale se si vuole mantenere e migliorare la competitività dell'UE;

E.  considerando che, secondo un recente studio della Commissione, il 17 % dei consumatori europei ha utilizzato servizi forniti dall'economia collaborativa e il 52 % è a conoscenza dei servizi offerti(12);

F.  considerando che nell'economia collaborativa non esistono statistiche ufficiali sull'entità dell'occupazione;

G.  considerando che l'economia collaborativa offre a giovani, migranti, lavoratori a tempo parziale e cittadini anziani la possibilità di entrare nel mercato del lavoro;

H.  considerando che i modelli dell'economia collaborativa possono concorrere a stimolare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e all'economia, poiché offrono opportunità di forme flessibili di imprenditoria e occupazione;

I.  considerando che, sebbene la recente comunicazione della Commissione dal titolo "Un'agenda europea per l'economia collaborativa" rappresenti un buon punto di partenza per una promozione e una regolamentazione efficaci del settore, è necessario includere la prospettiva della parità di genere e tener conto delle disposizioni della pertinente legislazione antidiscriminazione nelle analisi e raccomandazioni future in tale settore;

J.  considerando che la promozione della giustizia e della protezione sociali, quale definita all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è altresì un obiettivo del mercato interno dell'UE;

Considerazioni di carattere generale

1.  accoglie con favore la comunicazione su un'agenda europea per l'economia collaborativa e sottolinea che questa dovrebbe rappresentare un primo passo verso una strategia dell'UE bilanciata, più ampia e ambiziosa in materia;

2.  ritiene che, se sviluppata in modo responsabile, l'economia collaborativa crei opportunità significative per i cittadini e i consumatori, che beneficiano di una maggiore concorrenza, di servizi su misura, di una maggiore scelta e di prezzi più bassi; evidenzia che la crescita in tale settore è orientata ai consumatori e consente a questi ultimi di svolgere un ruolo più attivo;

3.  sottolinea la necessità di consentire alle imprese di crescere eliminando gli ostacoli, le duplicazioni e la frammentazione che frena lo sviluppo transfrontaliero;

4.  esorta gli Stati membri a garantire chiarezza giuridica e a non considerare l'economia collaborativa una minaccia per l'economia tradizionale; pone l'accento sull'importanza di regolamentare l'economia collaborativa in modo da agevolare e promuovere le attività piuttosto che limitarle;

5.  concorda sul fatto che l'economia collaborativa crei nuove e interessanti opportunità imprenditoriali, posti di lavoro e crescita, nonché svolga spesso un ruolo importante nel rendere il sistema economico non solo più efficiente, ma anche sostenibile sotto il profilo sociale e ambientale, consentendo una migliore assegnazione di risorse e beni che sarebbero altrimenti sottoutilizzati e contribuendo quindi alla transizione verso un'economia circolare;

6.  riconosce al contempo il notevole impatto che l'economia collaborativa può avere sui modelli imprenditoriali regolamentati e ormai consolidati in molti settori strategici come i trasporti, gli alloggi, la ristorazione, i servizi, la vendita al dettaglio e la finanza; riconosce le sfide derivanti dall'esistenza di norme giuridiche diverse per attori economici simili; ritiene che l'economia collaborativa responsabilizzi i consumatori, offra nuove opportunità di lavoro e possa favorire il rispetto delle norme fiscali, ma sottolinea l'importanza di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, il pieno rispetto dei diritti dei lavoratori e il rispetto degli obblighi fiscali; riconosce che l'economia collaborativa riguarda sia l'ambiente urbano sia quello rurale;

7.  evidenzia la mancanza di chiarezza tra imprenditori, consumatori e autorità sulle modalità di applicazione della normativa vigente in alcuni settori e, di conseguenza, sottolinea l'esigenza di affrontare il problema delle "zone grigie" normative; è preoccupato per il rischio di frammentazione del mercato unico; è consapevole del fatto che, se non adeguatamente disciplinati, tali cambiamenti potrebbero determinare incertezza giuridica quanto alle norme e ai vincoli applicabili all'esercizio dei diritti individuali e alla tutela dei consumatori; ritiene che la regolamentazione debba essere idonea al suo scopo nell'era digitale ed è profondamente preoccupato per l'impatto negativo dell'incertezza giuridica e della complessità delle norme sulle start-up europee e le organizzazioni senza scopo di lucro che partecipano all'economia collaborativa;

8.  ritiene che l'instaurazione di un contesto giuridico dinamico, chiaro e, se del caso, armonizzato così come di condizioni di parità sia una condizione fondamentale affinché l'economia collaborativa possa prosperare nell'UE;

Economia collaborativa nell'UE

9.  sottolinea la necessità di considerare l'economia collaborativa non solo come un insieme di nuovi modelli imprenditoriali che offrono beni e servizi, ma anche come una nuova forma di integrazione tra l'economia e la società in cui i servizi offerti si basano su un'ampia gamma di relazioni in grado di collocare le relazioni economiche all'interno di quelle sociali e di creare nuove forme di comunità e nuovi modelli imprenditoriali;

10.  osserva che l'economia collaborativa in Europa presenta alcune caratteristiche specifiche, che rispecchiano anche la struttura aziendale europea, costituita principalmente da PMI e da microimprese; pone l'accento sulla necessità di garantire un contesto imprenditoriale in cui le piattaforme collaborative possano espandersi ed essere altamente concorrenziali sul mercato globale;

11.  osserva che gli imprenditori europei mostrano una forte propensione alla creazione di piattaforme di collaborazione per fini sociali e riconosce un aumento dell'interesse nei confronti dell'economia collaborativa fondata su modelli imprenditoriali cooperativi;

12.  sottolinea l'importanza di prevenire ogni forma di discriminazione, al fine di consentire un accesso effettivo e paritario ai servizi collaborativi;

13.  ritiene che i servizi forniti nel quadro dell'economia collaborativa che sono oggetto di pubblicità e che hanno scopo di lucro rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura(13), e che, pertanto, tali servizi dovrebbero essere in linea con il principio della parità di trattamento tra uomini e donne;

Quadro normativo dell'UE: "pari", consumatori, piattaforme di collaborazione

14.  riconosce che, sebbene alcuni ambiti dell'economia collaborativa siano regolamentati, anche a livello locale e nazionale, altri ambiti rischiano di rientrare in "zone grigie" normative, in quanto non è sempre chiaro quali regolamentazioni UE siano applicabili, il che genera notevoli differenze tra gli Stati membri in ragione delle regolamentazioni e giurisprudenze a livello nazionale, regionale e locale, frammentando così il mercato unico;

15.  accoglie con favore l'intenzione della Commissione di porre rimedio all'attuale frammentazione, ma deplora che la sua comunicazione non abbia apportato sufficiente chiarezza in merito all'applicabilità della vigente legislazione dell'UE a diversi modelli di economia collaborativa; sottolinea la necessità che gli Stati membri intensifichino l'applicazione della legislazione in vigore e invita la Commissione ad adoperarsi per un quadro di applicazione che sostenga gli sforzi degli Stati membri, soprattutto per quanto riguarda la direttiva sui servizi e l'acquis relativo ai consumatori; invita la Commissione ad avvalersi pienamente di tutti gli strumenti disponibili in questo contesto, incluse le procedure di infrazione ove si accerti un'attuazione scorretta o inadeguata della normativa;

16.  evidenzia che i requisiti di accesso al mercato per le piattaforme collaborative e i prestatori di servizi devono essere necessari, giustificati e proporzionati, come previsto dai trattati e dal diritto secondario, nonché semplici e chiari; sottolinea che tale valutazione dovrebbe considerare se i servizi siano prestati da professionisti oppure da privati, subordinando i fornitori tra "pari" (peer-to-peer) a requisiti giuridici meno restrittivi, nonché garantire al tempo stesso standard di qualità e un elevato livello di protezione dei consumatori e tenere conto delle differenze settoriali;

17.  riconosce la necessità che gli attori storici, i nuovi operatori e i servizi legati alle piattaforme digitali e all'economia collaborativa si sviluppino in un contesto favorevole alle imprese in cui vi sia sana concorrenza e trasparenza rispetto ai cambiamenti legislativi; conviene sul fatto che, in sede di valutazione dei requisiti di accesso al mercato nel contesto della direttiva sui servizi, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle caratteristiche specifiche delle imprese dell'economia collaborativa;

18.  esorta la Commissione a collaborare con gli Stati membri per fornire ulteriori orientamenti che stabiliscano criteri efficaci per operare una distinzione tra "pari" e professionisti, fattore fondamentale per l'equo sviluppo dell'economia collaborativa; sottolinea che tali orientamenti dovrebbero offrire chiarezza e certezza sul piano giuridico e tenere conto, tra l'altro, delle differenze normative tra gli Stati membri e le rispettive realtà economiche, come ad esempio il livello di reddito, le caratteristiche dei settori, la situazione delle micro e piccole imprese e lo scopo di lucro dell'attività; è del parere che la fissazione di una serie di principi e criteri generali a livello dell'UE e di una serie di soglie a livello nazionale potrebbe essere una via da seguire, e invita la Commissione a effettuare uno studio al riguardo;

19.  richiama l'attenzione sul fatto che la fissazione di soglie, sebbene possa offrire linee di demarcazione adeguate tra "pari" e imprese, potrebbe allo stesso tempo creare una disparità tra microimprese e piccole imprese, da un lato, e "pari", dall'altro; reputa che siano vivamente raccomandabili condizioni di parità tra categorie comparabili di prestatori di servizi; chiede l'eliminazione degli oneri normativi inutili e dei requisiti di accesso al mercato ingiustificati per tutti gli operatori economici, in particolare per le micro e piccole imprese, dal momento che sono aspetti che frenano anche l'innovazione;

20.  accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di garantire l'adeguatezza del diritto dei consumatori e di prevenire gli abusi dell'economia collaborativa intesi a eludere la normativa; ritiene che i consumatori dovrebbero godere di un elevato ed efficace grado di protezione, indipendentemente dal fatto che i servizi siano prestati da professionisti o da "pari", e sottolinea, nello specifico, l'importanza di proteggere i consumatori nelle transazioni tra pari, pur riconoscendo che alcune forme di protezione possono essere garantite dall'autoregolamentazione;

21.  invita ad adottare provvedimenti volti a garantire l'applicazione totale e il rispetto costante delle norme in materia di tutela del consumatore da parte dei prestatori di servizi occasionali, in modo analogo o comparabile ai prestatori di servizi professionali;

22.  osserva che gli utenti dovrebbero avere accesso a informazioni che consentano loro di sapere se le recensioni degli altri utenti di un servizio non siano eventualmente influenzate dal prestatore del servizio stesso, per esempio attraverso pubblicità a pagamento;

23.  sottolinea la necessità di una maggiore chiarezza riguardo alle tutele per i consumatori in caso di controversie e invita le piattaforme collaborative a garantire sistemi efficienti per le procedure di denuncia e la risoluzione delle controversie, agevolando in tal modo i consumatori nell'esercizio dei propri diritti;

24.  sottolinea che i modelli imprenditoriali dell'economia collaborativa si basano in gran parte sulla reputazione ed evidenzia che la trasparenza è essenziale a tale proposito; ritiene che in molti casi i modelli imprenditoriali dell'economia collaborativa responsabilizzino i consumatori e consentano loro di svolgere un ruolo attivo, con l'ausilio della tecnologia; evidenzia che nell'ambito dell'economia collaborativa sono ancora necessarie norme a tutela dei consumatori, soprattutto in presenza di attori di mercato dominanti, asimmetrie informative o di una mancanza di scelta o di concorrenza; sottolinea l'importanza di garantire la fornitura di informazioni adeguate ai consumatori circa il regime giuridico applicabile di ciascuna transazione e i diritti e gli obblighi giuridici che ne derivano;

25.  invita la Commissione a chiarire ulteriormente e quanto prima i regimi di responsabilità delle piattaforme di collaborazione, al fine di promuovere un comportamento responsabile, trasparenza e certezza giuridica e di aumentare in questo modo la fiducia degli utenti; constata, in particolare, che manca una certezza soprattutto sul fatto se una piattaforma offra un servizio sottostante o si limiti a offrire un servizio della società dell'informazione, in conformità della direttiva sul commercio elettronico; invita pertanto la Commissione a fornire ulteriori orientamenti su tali aspetti e a valutare se sono necessarie ulteriori azioni per rendere il quadro normativo più efficace; incoraggia nel contempo le piattaforme di collaborazione ad adottare misure volontarie in tal senso;

26.  invita la Commissione a esaminare ulteriormente la legislazione dell'UE, al fine di ridurre le incertezze e garantire maggiore certezza giuridica circa le norme applicabili ai modelli imprenditoriali collaborativi e di valutare se è opportuno introdurre nuove norme o modificare quelle esistenti, in particolare per quanto concerne gli intermediari attivi e i loro requisiti relativi all'informazione e alla trasparenza, l'inadempienza e la responsabilità;

27.  ritiene che qualsiasi nuovo quadro regolamentare dovrebbe promuovere le capacità di autoregolamentazione e i meccanismi di valutazione inter pares delle piattaforme, dal momento che hanno dimostrato di funzionare in modo efficace e di tenere conto della soddisfazione dei consumatori riguardo ai servizi collaborativi; è convinto che le piattaforme di collaborazione possano assumere un ruolo attivo nella creazione di questo nuovo ambiente normativo, ponendo rimedio alle asimmetrie informative, specialmente grazie a meccanismi di reputazione digitali finalizzati ad accrescere la fiducia degli utenti; osserva, al contempo, che la capacità di autoregolamentazione delle piattaforme di collaborazione non si sostituisce alla necessaria normativa vigente, come le direttive sui servizi e sul commercio elettronico, il diritto dell'UE sui consumatori e altre eventuali norme;

28.  ritiene pertanto che i meccanismi digitali finalizzati al consolidamento della fiducia siano una componente essenziale dell'economia collaborativa; accoglie con favore tutti gli sforzi e le iniziative intrapresi dalle piattaforme di collaborazione per evitare distorsioni, aumentare la fiducia e la trasparenza nei meccanismi di valutazione e recensione, stabilire criteri di reputazione affidabili, introdurre garanzie o assicurazioni così come un meccanismo di verifica dell'identità dei "pari" e dei prosumatori, e sviluppare sistemi di pagamento sicuri e trasparenti; ritiene che questi nuovi sviluppi tecnologici, come i meccanismi di valutazione a doppio senso, le verifiche indipendenti delle recensioni e l'adozione volontaria di regimi di certificazione costituiscano un buon esempio per evitare abusi, manipolazioni, frodi e recensioni false; esorta le piattaforme di collaborazione a ispirarsi alle migliori pratiche e a fare opera di sensibilizzazione in merito agli obblighi giuridici in capo ai loro utenti;

29.  sottolinea l'importanza fondamentale di chiarire i metodi con cui operano i sistemi decisionali automatizzati basati su algoritmi, al fine di garantire l'equità e la trasparenza di tali algoritmi; chiede alla Commissione di esaminare tale questione anche dal punto di vista del diritto UE in materia di concorrenza; invita la Commissione ad avviare un dialogo strutturato con gli Stati membri, il settore privato e i pertinenti organismi di regolamentazione al fine di mettere a punto criteri efficaci per l'elaborazione di principi di responsabilità in materia di algoritmi per le piattaforme di collaborazione basate sulle informazioni;

30.  mette in evidenza la necessità di valutare l'utilizzo dei dati dove questo può avere impatti diversi sui vari segmenti della società, di impedire la discriminazione e di verificare il potenziale danno alla privacy causato dai big data; ricorda che l'UE ha già elaborato un quadro globale per la protezione dei dati nel regolamento generale sulla protezione dei dati e, pertanto, esorta le piattaforme dell'economia collaborativa a non trascurare la questione della protezione dei dati, fornendo ai prestatori di servizi e agli utenti informazioni trasparenti circa i dati personali raccolti e le modalità di trattamento degli stessi;

31.  riconosce che molte norme dell'acquis dell'UE sono già applicabili all'economia collaborativa; invita la Commissione a valutare la necessità di sviluppare ulteriormente il quadro giuridico dell'UE allo scopo di prevenire un'ulteriore frammentazione del mercato unico, in linea con i principi del legiferare meglio e con le esperienze maturate dagli Stati membri; ritiene che tale quadro dovrebbe essere armonizzato, se del caso, oltre a flessibile, tecnologicamente neutro e adeguato alle esigenze future e che dovrebbe essere costituito da una combinazione di principi generali e norme specifiche, oltre a eventuali normative settoriali che possano risultare necessarie;

32.  sottolinea l'importanza di una legislazione coerente al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno per tutti, e invita la Commissione a salvaguardare le norme e la legislazione vigenti sui diritti di lavoratori e consumatori prima di introdurre nuove disposizioni che potrebbero frammentare il mercato interno;

Concorrenza e adempimento degli obblighi fiscali

33.  si compiace del fatto che lo sviluppo dell'economia collaborativa abbia favorito una maggiore concorrenza e spinto gli operatori esistenti a concentrarsi sulle reali richieste dei consumatori; incoraggia la Commissione a promuovere condizioni eque di concorrenza per servizi analoghi all'interno delle piattaforme di collaborazione e tra di esse e le imprese tradizionali; sottolinea l'importanza di individuare e affrontare gli ostacoli che si frappongono alla creazione e all'espansione delle imprese collaborative, in particolare delle start-up; sottolinea, in questo contesto, la necessità di garantire il libero flusso dei dati nonché la loro portabilità e interoperabilità, che agevolano il passaggio tra piattaforme, evitano la dipendenza da un determinato fornitore (lock-in) e sono tutti elementi essenziali per consentire una concorrenza aperta e leale e rafforzare la posizione degli utenti delle piattaforme di collaborazione, tenendo conto nel contempo degli interessi legittimi di tutti gli attori del mercato e tutelando le informazioni degli utenti e i dati personali;

34.  plaude alla maggiore tracciabilità delle transazioni economiche consentita dalle piattaforme online per garantire l'adempimento degli obblighi fiscali e la loro applicazione, ma esprime preoccupazione riguardo alle difficoltà emerse finora in alcuni settori; sottolinea che l'economia collaborativa non dovrebbe mai essere utilizzata come strumento per eludere gli obblighi fiscali; sottolinea, inoltre, l'urgenza di una collaborazione tra le autorità competenti e le piattaforme di collaborazione sull'adempimento degli obblighi fiscali e la riscossione delle imposte; riconosce che tali questioni sono state affrontate in taluni Stati membri e prende atto della fruttuosa cooperazione pubblico-privato in tale ambito; invita la Commissione a facilitare lo scambio di migliori pratiche tra gli Stati membri, con la partecipazione delle autorità competenti e delle parti interessate, per sviluppare soluzioni efficaci ed innovative che aumentino l'adempimento agli obblighi fiscali e la loro applicazione, allo scopo anche di eliminare il rischio di frode fiscale transfrontaliera; invita le piattaforme collaborative a svolgere un ruolo attivo in tale ambito; incoraggia gli Stati membri a chiarire le informazioni che i diversi attori economici partecipanti nell'economia collaborativa devono comunicare alle autorità fiscali nel quadro degli obblighi di informativa fiscale, come disposto dalla legislazione nazionale, e a collaborare in tale ambito;

35.  conviene sulla necessità di applicare obblighi fiscali funzionalmente analoghi alle imprese che prestano servizi comparabili, sia nell'economia tradizionale che nell'economia collaborativa, e ritiene che le imposte debbano essere pagate nel luogo in cui gli utili sono generati e in cui non si tratti soltanto di un contributo alle spese, rispettando nel contempo il principio di sussidiarietà e anche la legislazione fiscale locale e nazionale;

Impatto sul mercato del lavoro e sui diritti dei lavoratori

36.  sottolinea che la rivoluzione digitale sta esercitando un impatto considerevole sul mercato del lavoro e che le tendenze emergenti nell'economia collaborativa fanno parte di un andamento attuale all'interno della digitalizzazione della società;

37.  constata al contempo che l'economia collaborativa sta generando nuove opportunità e vie di accesso al lavoro nuove e flessibili per tutti gli utenti, in particolare per i lavoratori autonomi, i disoccupati, le persone attualmente lontane dal mercato del lavoro e coloro che altrimenti non potrebbero parteciparvi, e che pertanto potrebbe fungere da punto di ingresso nel mercato del lavoro, in particolare per i giovani e i gruppi emarginati; sottolinea, tuttavia, che in talune circostanze questo sviluppo può anche condurre a situazioni precarie; sottolinea la necessità di garantire la flessibilità del mercato del lavoro, da un lato, e la sicurezza economica e sociale dei lavoratori, dall'altro, in linea con gli usi e i costumi degli Stati membri;

38.  invita la Commissione a valutare la misura in cui le norme esistenti dell'UE risultino applicabili al mercato del lavoro digitale e ad assicurarne una corretta attuazione e applicazione; invita gli Stati membri, in collaborazione con le parti sociali e le altre parti interessate, a valutare, in modo proattivo e basato su una logica di anticipazione, la necessità di modernizzare la legislazione in vigore, compresi i sistemi di sicurezza sociale, in modo da stare al passo con gli sviluppi tecnologici e garantire, al contempo, la protezione dei lavoratori; invita la Commissione e gli Stati membri a coordinare i sistemi di sicurezza sociale al fine di garantire l'esportabilità delle prestazioni e l'aggregazione dei periodi in conformità con la legislazione nazionale e dell'Unione; incoraggia le parti sociali ad aggiornare, ove necessario, i contratti collettivi affinché le norme di protezione esistenti possano essere mantenute nel mondo del lavoro digitale;

39.  sottolinea l'importanza fondamentale di tutelare i diritti dei lavoratori nel settore dei servizi collaborativi, primi fra tutti il diritto dei lavoratori di organizzazione e il diritto di azione e di contrattazione collettive, in linea con la legge e la prassi nazionali; ricorda che tutti i lavoratori nell'economia collaborativa sono dipendenti o autonomi in base al primato dei fatti, e che devono essere classificati di conseguenza; invita gli Stati e la Commissione, nei rispettivi ambiti di competenza, a garantire condizioni di lavoro eque e una protezione sociale e giuridica adeguata a tutti i lavoratori dell'economia collaborativa, a prescindere dal loro status;

40.  invita la Commissione a pubblicare degli orientamenti sulle modalità di applicazione del diritto dell'UE ai vari tipi di modelli aziendali delle piattaforme, al fine di colmare, se del caso, le lacune normative nel settore dell'occupazione e della sicurezza sociale; ritiene che l'elevato potenziale di trasparenza dell'economia delle piattaforme consenta una buona tracciabilità, in linea con l'obiettivo di applicare la legislazione esistente; invita gli Stati membri a eseguire ispezioni sul lavoro sufficienti per quanto riguarda le piattaforme online e a imporre sanzioni in caso di violazione delle norme, in particolare in termini di condizioni di lavoro e di occupazione e di requisiti specifici in materia di qualifiche; invita la Commissione e gli Stati membri a prestare un'attenzione particolare al lavoro non dichiarato in questo settore e a inserire l'economia delle piattaforme nell'agenda della Piattaforma europea contro il lavoro sommerso; invita gli Stati membri a mettere a disposizione risorse sufficienti per le ispezioni;

41.  sottolinea l'importanza di garantire ai lavoratori autonomi, il cui numero è in aumento e che sono attori fondamentali dell'economia collaborativa, i diritti fondamentali e una adeguata protezione sociale, compreso il diritto di azione e di contrattazione collettive, anche per quanto riguarda la loro retribuzione;

42.  incoraggia gli Stati membri a riconoscere che l'economia collaborativa causerà anche delle perturbazioni e, quindi, a predisporre misure di assorbimento per taluni settori e a sostenere la formazione e il ricollocamento;

43.  sottolinea quanto sia importante che i lavoratori delle piattaforme collaborative possano beneficiare della portabilità delle valutazioni e recensioni, che rappresentano il loro valore nel mercato digitale, e che sia promossa la trasferibilità e la cumulabilità delle valutazioni e recensioni tra le diverse piattaforme, rispettando nel contempo le norme sulla protezione dei dati e la vita privata di tutte le parti interessate; prende atto della possibilità che nelle valutazioni online si verifichino pratiche sleali e arbitrarie che possono incidere sulle condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori delle piattaforme collaborative e sulla loro capacità di ottenere posti di lavoro; reputa che i meccanismi di valutazione e recensione dovrebbero essere elaborati in modo trasparente e che i lavoratori dovrebbero essere informati e consultati ai livelli opportuni, in conformità delle leggi e delle prassi degli Stati membri, sui criteri generali utilizzati per elaborare tali meccanismi;

44.  sottolinea l'importanza di competenze aggiornate in un mondo del lavoro in mutamento e di garantire che tutti i lavoratori abbiano le competenze adeguate necessarie nella società e nell'economia digitali; incoraggia la Commissione, gli Stati membri e le imprese dell'economia collaborativa a rendere accessibili l'apprendimento permanente e lo sviluppo delle competenze digitali; ritiene che siano necessari investimenti pubblici e privati e opportunità di finanziamento per l'apprendimento permanente e la formazione, in particolare per le microimprese e le piccole imprese;

45.  sottolinea l'importanza del telelavoro e dello smart working nell'ambito dell'economia collaborativa e raccomanda, a questo proposito, la necessità di equiparare tali forme lavorative a quelle tradizionali;

46.  invita la Commissione a valutare la misura in cui la direttiva sul lavoro temporaneo (2008/104/CE(14)) sia applicabile alle specifiche piattaforme on line; ritiene che molte piattaforme d'intermediazione online siano strutturalmente simili alle agenzie di lavoro interinale (rapporto contrattuale triangolare tra: lavoratore temporaneo tramite agenzia/lavoratore della piattaforma; agenzia di lavoro interinale/piattaforma online; impresa utilizzatrice/cliente);

47.  invita i servizi pubblici nazionali per l'occupazione e la rete EURES a migliorare la comunicazione sulle opportunità offerte dall'economia collaborativa;

48.  invita la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali a fornire ai lavoratori delle piattaforme informazioni adeguate sulle condizioni di lavoro e sui loro diritti, nonché sui loro rapporti di lavoro con le piattaforme e con gli utenti; ritiene che le piattaforme dovrebbero svolgere un ruolo proattivo nel fornire informazioni agli utenti e ai lavoratori per quanto riguarda il quadro normativo applicabile, affinché soddisfino i loro obblighi giuridici;

49.  richiama l'attenzione sull'assenza di dati relativi ai cambiamenti apportati al mondo del lavoro dall'economia collaborativa; invita gli Stati membri e la Commissione, in collaborazione con le parti sociali, a raccogliere dati più affidabili e completi in tale ambito e incoraggia gli Stati membri a designare un ente nazionale competente, tra quelli già esistenti, per monitorare e valutare le tendenze emergenti nel mercato del lavoro collaborativo; sottolinea l'importanza dello scambio di informazioni e migliori prassi tra gli Stati membri in tale ambito; sottolinea l'importanza di monitorare il mercato del lavoro e le condizioni di lavoro nell'economia collaborativa al fine di combattere le pratiche illecite;

Dimensione locale dell'economia collaborativa

50.  osserva che sono in aumento gli enti locali e i governi già attivi nel regolamentare e sviluppare l'economia collaborativa, focalizzando l'attenzione sulle pratiche collaborative sia come oggetto delle loro politiche sia come principio organizzativo di nuove forme di governance collaborativa e democrazia partecipativa;

51.  osserva che le autorità nazionali, regionali e locali hanno un ampio margine di manovra per adottare misure specifiche al contesto, al fine di affrontare obiettivi di interesse generale chiaramente identificati mediante misure proporzionate nel pieno rispetto della normativa dell'UE; invita pertanto la Commissione a sostenere gli Stati membri nella definizione delle politiche e nell'adozione di norme coerenti con il diritto dell'UE;

52.  rileva che le prime ad agire sono state le città, dove condizioni urbane quali la densità della popolazione e la vicinanza fisica favoriscono l'adozione di pratiche collaborative, ampliando l'attenzione dalle città intelligenti alle città collaborative e facilitando la transizione a infrastrutture più a misura del cittadino; è altresì convinto che l'economia collaborativa possa offrire notevoli opportunità alle periferie interne, alle zone rurali e ai territori svantaggiati, apportare nuove forme inclusive di sviluppo, avere un impatto socioeconomico positivo e aiutare le comunità emarginate con benefici indiretti per il settore del turismo;

Promozione dell'economia collaborativa

53.  sottolinea l'importanza di competenze, capacità e una formazione adeguate per consentire al maggior numero di persone possibile di svolgere un ruolo attivo nell'economia collaborativa e di valorizzare appieno le loro potenzialità;

54.  sottolinea che le TIC consentono lo sviluppo rapido ed efficace di idee innovative nell'ambito dell'economia collaborativa e, nel contempo, collegano e responsabilizzano i partecipanti, siano essi utenti o prestatori di servizi, ne facilitano l'accesso e la partecipazione al mercato e rendono le zone isolate più accessibili;

55.  invita la Commissione a dimostrarsi proattiva nell'incoraggiare la cooperazione pubblico-privato soprattutto per quanto riguarda la diffusione dell'identificazione elettronica, così da rafforzare la fiducia dei consumatori e dei prestatori di servizi nelle transazioni online, sulla base del quadro dell'UE per il riconoscimento reciproco dell'identificazione elettronica, e a eliminare le altre barriere esistenti alla crescita dell'economia collaborativa, per esempio gli ostacoli alla fornitura di regimi assicurativi transfrontalieri;

56.  sottolinea che l'introduzione della tecnologia 5G trasformerà radicalmente la logica alla base delle nostre economie, rendendo i servizi più diversificati e accessibili; mette in rilievo, a tale riguardo, l'importanza di creare un mercato competitivo per le imprese innovative, il cui successo determinerà in ultima istanza la forza delle nostre economie;

57.  osserva che l'economia collaborativa sta acquistando sempre più importanza nel settore dell'energia, il che consente ai consumatori, ai produttori, agli individui e alle comunità di intervenire in modo efficiente in diverse fasi decentrate del ciclo dell'energia rinnovabile, tra cui l'autoproduzione e l'autoconsumo, lo stoccaggio e la distribuzione, in linea con gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia;

58.  sottolinea che l'economia collaborativa prospera in modo particolare all'interno di comunità caratterizzate da forti modelli di condivisione delle conoscenze e della formazione, catalizzando e consolidando in tal modo una cultura dell'innovazione aperta; sottolinea l'importanza di politiche coerenti e della diffusione della banda larga e ultra-larga quale condizione indispensabile per sviluppare appieno il potenziale dell'economia collaborativa e sfruttare i vantaggi del modello collaborativo; ricorda pertanto la necessità di rendere possibile un accesso adeguato alla rete per tutti i cittadini nell'UE, in particolare nelle zone meno popolate, remote o rurali in cui non è ancora disponibile una connettività sufficiente;

59.  sottolinea che l'economia collaborativa necessita di sostegno per il suo sviluppo e la sua progressiva espansione e che, al fine di attrarre investimenti, deve restare aperta alla ricerca, all'innovazione e alle nuove tecnologie; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le politiche e la legislazione dell'Unione siano compatibili con il futuro, in particolare per quanto riguarda l'apertura di spazi non esclusivi e orientati alla sperimentazione che promuovano la connettività e l'alfabetizzazione digitali, supportando gli imprenditori e le start-up europei, incentivando l'industria 4.0, i poli di innovazione, i cluster e gli incubatori di imprese, sviluppando nel contempo sinergie per la coesistenza con i modelli commerciali tradizionali;

60.  sottolinea la natura complessa del settore dei trasporti, sia dentro che fuori l'economia collaborativa; osserva che tale settore è soggetto a una pesante regolamentazione; osserva che i modelli dell'economia collaborativa hanno le potenzialità per migliorare considerevolmente l'efficienza e lo sviluppo sostenibile del sistema dei trasporti (anche per mezzo dell'emissione integrata di biglietti multimodali per l'intero viaggio per i passeggeri con applicazioni dell'economia collaborativa) nonché la sua sicurezza e per rendere le zone remote più accessibili e ridurre le esternalità indesiderate della congestione stradale;

61.  invita le autorità competenti a promuovere la coesistenza positiva dei servizi di trasporto collaborativi con il sistema di trasporto convenzionale; invita la Commissione a integrare l'economia collaborativa nel suo lavoro sulle nuove tecnologie nei trasporti (veicoli connessi, veicoli autonomi, emissione di biglietti integrati digitali e sistemi di trasporto intelligenti), in ragione delle loro forti interazioni e sinergie naturali;

62.  sottolinea la necessità di offrire certezza giuridica alle piattaforme e ai loro utenti per garantire lo sviluppo dell'economia collaborativa nel settore dei trasporti dell'UE; constata che, nel settore della mobilità, è importante operare una netta distinzione tra i) il car pooling e la condivisione dei costi nel quadro di un viaggio in corso che il conducente ha pianificato per fini propri, da un alto, e ii) i servizi regolamentati per il trasporto passeggeri, dall'altro;

63.  rammenta che, secondo le stime della Commissione, il principale settore dell'economia collaborativa è quello della condivisione dell'alloggio, sulla base del commercio generato, mentre i trasporti condivisi lo sono in termini di entrate generate dalle piattaforme;

64.  sottolinea che nel settore del turismo la condivisione dell'alloggio rappresenta un utilizzo eccellente di risorse e di spazio sottoutilizzato, soprattutto nelle zone che tradizionalmente non beneficiano del turismo;

65.  deplora, a tal proposito, le regolamentazioni imposte da alcune autorità pubbliche volte a limitare la quantità di alloggi turistici offerta dall'economia collaborativa;

66.  richiama l'attenzione sulle difficoltà incontrate dalle piattaforme collaborative europee nell'accesso al capitale di rischio e nelle loro strategie di espansione, accentuate dalle piccole dimensioni e dalla frammentazione dei mercati nazionali e da una grave carenza di investimenti transfrontalieri; invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare appieno gli strumenti di finanziamento esistenti per investire nelle imprese collaborative e promuovere iniziative intese ad agevolare l'accesso ai finanziamenti, in particolare per le start-up, le piccole e medie imprese e le imprese;

67.  mette in evidenza che i sistemi di finanziamento collaborativi, come il crowdfunding, sono un importante complemento dei canali di finanziamento tradizionali in un ecosistema di finanziamento efficace;

68.  constata che i servizi forniti dalle PMI nei settori dell'economia collaborativa non sono sempre sufficientemente adattati alle necessità delle persone con disabilità e degli anziani; chiede strumenti e programmi volti a sostenere questi operatori affinché tengano conto delle esigenze delle persone con disabilità;

69.  invita la Commissione a facilitare e promuovere l'accesso alle pertinenti linee di finanziamento per gli imprenditori europei che operano nel settore dell'economia collaborativa, anche nel quadro del programma dell'Unione nel campo della di ricerca e dell'innovazione "Orizzonte 2020";

70.  prende atto del rapido sviluppo e della crescente diffusione delle tecnologie innovative e degli strumenti digitali come le blockchains e le tecnologie di registro distribuito (distributed ledger technologies), anche nel settore finanziario; sottolinea che l'utilizzo di queste tecnologie decentrate potrebbe consentire efficaci transazioni e connessioni tra pari nell'economia collaborativa, con la conseguente creazione di mercati o reti indipendenti e la sostituzione, in futuro, del ruolo degli intermediari odierni con le piattaforme di collaborazione;

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71.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Testi approvati, P8_TA(2016)0009.
(2) Testi approvati, P8_TA(2016)0237.
(3) Testi approvati, P8_TA(2016)0455.
(4) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11834-2016-INIT/en/pdf
(5) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
(6) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(7) GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
(8) GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11.
(9) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
(10) ECON-VI/016.
(11) GU C 75 del 10.3.2017, pag. 33.
(12) Flash Eurobarometro 438 (marzo 2016) sull'utilizzo delle piattaforme di collaborazione.
(13) GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
(14) GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9.

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