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'< 1e '< n '< n H eS eS Yi eS eS eS eS eS 46 46 =i eS eS eS 6 eS eS eS eS NL NL NL NL NL NL > PARLAMENTO EUROPEO2009 - 2014
{IMCO}Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
2011/0409(COD)
{25/06/2012}25.6.2012
PARERE
della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
destinato alla commissione per l'ambiente, la sanit pubblica e la sicurezza alimentare
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello sonoro dei veicoli a motore
(COM(2011)0856 C70487/2011 2011/0409(COD))
Relatore per parere: Anja Weisgerber
PA_Legam
BREVE MOTIVAZIONE
Il trasporto su gomma una delle principali fonti di inquinamento acustico. Si ritiene che l'esposizione prolungata a elevati livelli di rumore aumenti il rischio di malattie cardiovascolari, deterioramento cognitivo, disturbi del sonno e acufene. Il relatore sostiene fermamente l'obiettivo della proposta di regolamento di ridurre il rumore emesso nell'ambiente abbassando i valori limite di rumorosit e introducendo un metodo di prova nuovo e ottimizzato per misurare le emissioni di rumore. Occorre tuttavia che i valori limite di rumorosit siano ambiziosi e realizzabili dal punto di vista tecnico. Nel perseguire tali obiettivi, necessario tenere a mente che il rumore misurato su una scala logaritmica e che una diminuzione di 3 decibel (dB) provoca una riduzione della rumorosit pari al 50%.
I requisiti per l'omologazione dei veicoli riguardano, tra l'altro, anche le emissioni di CO2 e di sostanze inquinanti (norme euro 5/6 e euro VI). Le misure adottate per soddisfare i requisiti relativi alle emissioni contraddicono in parte i provvedimenti volti a ridurre la rumorosit di un veicolo. Ad esempio, le misure finalizzate a ridurre le emissioni sonore possono aumentare il peso di un veicolo, aumentando in tal modo le emissioni di CO2. I diversi requisiti di omologazione UE dovrebbero stabilire un attento equilibrio tra i vari obiettivi e seguire un approccio generale per continuare a rendere i veicoli pi silenziosi, pi sicuri e meno inquinanti. Inoltre, le misure adottate per ridurre il livello di rumorosit di un veicolo non dovrebbero portare a una diminuzione della sicurezza stradale: gli asfalti speciali a bassa rumorosit, ad esempio, possono ridurre notevolmente il rumore di rollio dei pneumatici e comportare uno spazio di frenata maggiore. Oltre ai valori limite di rumorosit per i veicoli, il relatore sottolinea che importante prendere in considerazione altre fonti di rumore ambientale quali il manto stradale, la gestione del traffico o i comportamenti di guida.
Il relatore, pur sostenendo fermamente lo scopo della proposta di regolamento, presenta alcuni emendamenti volti a migliorare il conseguimento degli obiettivi. Al fine di accrescere i vantaggi per la salute e aumentare la certezza giuridica, opportuno fissare valori limite di rumorosit a lungo termine. Vanno inoltre eseguiti i necessari aggiustamenti per quanto concerne le categorie di veicoli. L'attuale legislazione in materia di emissioni sonore dei veicoli prevede valori limite diversi per categorie e sottocategorie di veicoli differenti. Queste sottoclassi sono state istituite nel 1970 e non vengono sottoposte a modifica dal 1985. Il relatore propone pertanto di aggiornare le sottocategorie e di adattare il sistema di classificazione dei veicoli alle norme tecniche pi recenti. Tali adattamenti dovrebbero permettere di definire valori limite di rumorosit ambiziosi e di ottimizzare la riduzione della rumorosit in generale. L'ulteriore differenziazione delle categorie di veicoli consente di fissare valori limite di rumorosit pi ambiziosi per i veicoli con un motore di potenza inferiore e valori limite pi realistici per i veicoli con motori pi potenti. I nuovi valori limite di rumorosit a lungo termine richiedono una struttura del tutto nuova per ciascun veicolo.
Il relatore ritiene inoltre che il regolamento debba tenere conto delle differenze relative allo sviluppo e alla produzione delle autovetture e dei veicoli pesanti. Tali differenze devono trovare riscontro nelle diverse scadenze per le rispettive fasi alle quali si applicano i valori limite di rumorosit. Il relatore propone, di conseguenza, fasi diverse per le autovetture e per i veicoli commerciali.
La trasparenza un elemento fondamentale per una politica dei consumatori responsabile e viene da tempo promossa dalla commissione IMCO. Garantendo che i consumatori abbiano a disposizione informazioni chiare e trasparenti in merito alle emissioni sonore di ciascun veicolo, si d loro la possibilit di basare la propria decisione di acquisto sul livello di emissioni acustiche. Le stesse informazioni permetteranno alle autorit pubbliche di fissare gli incentivi adeguati per incoraggiare l'utilizzo di veicoli pi silenziosi, ad esempio fissando norme in materia di appalti per le flotte di autobus e concedendo solo ai veicoli di consegna pi silenziosi l'accesso preferenziale a determinate zone residenziali sensibili o in fasce orarie particolari. Gi esistono le etichette per le emissioni di CO2, il consumo di carburante e il rumore dei pneumatici; un'etichetta simile andrebbe introdotta anche per i livelli di rumorosit dei veicoli.
Per quanto concerne i veicoli elettrici e ibridi, la direttiva dovrebbe definire norme tecniche introducendo una serie di requisiti relativi alla rumorosit minima dei veicoli elettrici. Il gruppo di lavoro sul livello di rumorosit minima dei veicoli silenziosi istituito dall'UNECE discute la possibilit di armonizzare i requisiti per i sistemi sonori di avvicinamento dei veicoli (Approaching Vehicle Audible Systems, AVAS).
EMENDAMENTI
La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'ambiente, la sanit pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(1 bis) Esistono requisiti UE di omologazione per quanto riguarda tra l'altro le emissioni di CO2 (regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri1 e regolamento (UE) n.510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri2) e per quanto riguarda le emissioni inquinanti (regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo3 e regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo4). I requisiti tecnici in materia di CO2 e i valori limite di emissione degli inquinanti non possono essere in contraddizione con i requisiti in materia di riduzione delle emissioni sonore. Pertanto, i requisiti di omologazione UE dovrebbero trovare un equilibrio tra i vari obiettivi. _____________1GU L 140 del 5.6.2009, pag.1.2GU L 145 del 31.5.2011, pag.1.3GU L 171 del 29.6.2007, pag.1.4GU L 188 del 18.7.2009, pag.1.Motivazione
Le misure tecniche per ridurre le emissioni di CO2 comprendono misure per ridurre il peso di un veicolo, mentre le misure tecniche per ridurre il rumore, come gli isolanti sonori, normalmente aumentano il peso di un veicolo e aumentano le emissioni di CO2. Inoltre, gli isolamenti sonori riducono il rumore, ma al tempo stesso aumentano il rischio dello scoppio di un incendio del motore.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(1 bis) Dei circa 500 milioni di cittadini dell'Unione europea, 300 sono titolari di patente di guida. Nell'Unione europea viene omologato il 22% del totale mondiale di veicoli e prodotto il 25%. Ogni anno l'industria automobilistica europea produce 17 milioni di autoveicoli con una tendenza attualmente in aumento.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(8 bis) Le misure tecniche volte a ridurre le emissioni sonore dei veicoli devono competere con vari requisiti come ad esempio, a parit di realizzo economico, quello di ridurre le emissioni sonore e di sostanze inquinanti migliorando la sicurezza dei veicoli. Nel tentativo di rispondere nel contempo a tutti i requisiti e mantenerli in equilibrio, l'industria automobilistica troppo spesso giunta al limite di quanto fisicamente realizzabile. Nella sua evoluzione l'industria automobilistica comunque sempre riuscita a spostare in avanti questo limite attraverso l'impiego di materiali e metodi pi moderni e innovativi. La legislazione deve stabilire un quadro chiaro e tempi realistici in materia di innovazione. Il presente regolamento predispone tale quadro legislativo e fornisce pertanto una spinta immediata all'innovazione che rispetti le esigenze della societ, senza limitare comunque la necessaria capacit di azione economica del settore.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(8 ter) L'inquinamento acustico costituisce soprattutto un problema locale che necessita per di una soluzione a livello di Unione. Il primo passo di qualsiasi politica sostenibile in materia di emissioni sonore deve essere infatti quello di predisporre misure che affrontino il rumore alla fonte. La fonte del rumore costituita dai veicoli, obiettivo del presente regolamento, per definizione una fonte del tutto mobile, per cui le misure di natura meramente nazionale non la affronterebbero in modo adeguato.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(9 bis) La fornitura di informazioni sulle emissioni sonore ai consumatori, ai gestori delle flotte e alle autorit pubbliche pu influenzare le decisioni di acquisto e accelerare il passaggio ad una flotta di veicoli pi silenziosi. Al fine di fornire al cliente le informazioni necessarie, il costruttore dovrebbe fornire informazioni sui livelli sonori dei veicoli in conformit con metodi di prova armonizzati nel punto di vendita e nel materiale tecnico promozionale. Un'etichetta, analoga alle etichette utilizzate per le informazioni sulle emissioni di CO2, sul consumo di carburante e sul rumore dei pneumatici, dovrebbe informare i consumatori in merito alle emissioni sonore di un veicolo.Motivazione
Fino ad ora non stato possibile conoscere il livello sonoro di un veicolo. Il regolamento (CE) n.1222/2009 sull'etichettatura dei pneumatici stabilisce che le informazioni sul livello sonoro dei pneumatici debbano essere fornite nel punto di vendita e nel materiale promozionale. Per promuovere veicoli poco rumorosi e dare al cliente la possibilit di compiere una scelta informata sull'acquisto, il produttore dovrebbe essere tenuto a esporre il livello sonoro di un veicolo. Le autorit pubbliche municipali e nazionali svolgono un ruolo di grande importanza dal momento che sono i principali acquirenti di parchi veicoli, in particolare veicoli municipali e per il trasporto pubblico, e sono responsabili dell'attuazione della direttiva 2002/49/CE che mira a ridurre il rumore ambientale nelle aree urbane e lungo le maggiori infrastrutture di trasporto.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(9 bis) Ad una velocit media inferiore a 45 km/h i rumori pi evidenti degli autoveicoli sono quelli prodotti dal motore e dal sistema di scarico, a velocit superiori prevalgono invece i rumori degli pneumatici e del vento. I rumori degli pneumatici e del vento sono prodotti indipendentemente dal tipo e dalla potenza del motore. Lo sviluppo dei veicoli a partire dagli anni 70 ha consentito di costruire motori sensibilmente pi silenziosi, ma in media pi potenti e pesanti. A questo aspetto e ad una maggiore sicurezza di guida riconducibile un aumento del peso globale del veicolo con un conseguente ampliamento della superficie di contatto degli pneumatici al fine di incrementare la stabilit del veicolo. Qualsiasi ampliamento di tale superficie comporta un aumento del rumore degli pneumatici.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(12 bis) Il potenziale di riduzione del rumore proveniente dalla fonte delle emissioni sonore, obiettivo del presente regolamento, comparativamente inferiore a quello relativo alla composizione del rivestimento stradale con il quale entrano in contatto gli pneumatici. La riduzione delle emissioni di quest'ultimo sarebbe dal punto di vista tecnico sostanzialmente pi semplice. Sono gi disponibili diversi tipi di asfalto, come l'asfalto silenzioso, gli asfalti con propriet fonoassorbenti o l'asfalto ottimizzato i quali, integrati in un approccio olistico che combini una serie di semplici misure di costruzione, consentono di ottenere sin d'ora a livello locale una riduzione di circa 10db. Il presente regolamento non contempla questo efficace approccio rivolto a fonti di rumore di natura meramente locale poich la relativa applicazione andrebbe ad incidere pesantemente sui bilanci pubblici, soprattutto degli enti locali. Ci sarebbe difficile da giustificare in tempi di crisi finanziaria ed andrebbe d'altro canto ad incidere sulla politica regionale e strutturale.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 3 punto 21 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(21 bis) "punto di vendita" indica il luogo in cui i veicoli sono offerti in vendita ai consumatori.Motivazione
Al fine di garantire che i consumatori abbiano accesso a tutte le informazioni pertinenti quando intendono acquistare un veicolo, necessario che i dati sulla rumorosit siano ampiamente disponibili. (Le proposte sono coerenti con l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1222/2009 sull'etichettatura dei pneumatici, anche in relazione alle emissioni sonore.)
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 3 punto 21 ter (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(21 ter) "materiale tecnico promozionale" indica i manuali tecnici, gli opuscoli e i cataloghi (siano essi in forma cartacea, elettronica o online), nonch i siti web, il cui obiettivo quello di vendere veicoli ai clienti.Motivazione
Al fine di garantire che i consumatori abbiano accesso a tutte le informazioni pertinenti quando intendono acquistare un veicolo, necessario che i dati sulla rumorosit siano ampiamente disponibili. (Le proposte sono coerenti con l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1222/2009 sull'etichettatura dei pneumatici, anche in relazione alle emissioni sonore.)
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 6 paragrafo 1
Testo della CommissioneEmendamentoIl livello sonoro misurato in conformit alle disposizioni dellallegato II non devono superano i limiti di cui allallegato III.Le condizioni di prova di cui all'allegato II tengono conto delle tipiche condizioni di guida su strada e dei requisiti di prova di altre componenti essenziali del veicolo, che sono gi disciplinate dal regolamento (CE) 661/2009. Il livello sonoro misurato in conformit alle disposizioni dellallegato II non devono superano i limiti di cui allallegato III.Motivazione
In conformit con i principi di una migliore regolamentazione, importante garantire che le condizioni di prova del presente regolamento non esercitino un indebito impatto sui costruttori che hanno gi compiuto passi significativi verso la riduzione delle emissioni sonore, in particolare l'industria degli pneumatici. In tale contesto, va sottolineata l'accuratezza delle condizioni di prova e "le tipiche condizioni di guida su strada " devono essere indicate come condizione per la convalida dei limiti fissati nell'allegato III.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 8 paragrafo 1 commi 1 bis e 1 ter (nuovi)
Testo della CommissioneEmendamentoI veicoli sono automaticamente conformi ai requisiti di cui allallegato X, se il costruttore fornisce allautorit di omologazione una documentazione tecnica attestante che la differenza tra il regime di rotazione minimo e quello massimo dei veicoli motore in corrispondenza di BB'17, per qualsiasi condizione di prova in seno alla gamma di controllo ASEP di cui al punto 3.3 dellallegato VIII, rispetto alle condizioni di cui allallegato II, non superiore a 0,15xS.I veicoli della categoria N1 sono esenti dal controllo ASEP se rispettata una delle seguenti condizioni:a) Cilindrata d" 6 6 0 c c m e r a p p o r t o p o t e n z a m a s s a c a l c o l a t o u t i l i z z a n d o l a m a s s a m a s s i m a d e l v e i c o l o a u t o r i z z a t a d" 3 5 ; b ) C a r i c o u t i l e d" 8 5 0 k g e r a p p o r t o p o t e n z a m a s s a c a l c o l a t o u t i l i z z a n d o l a m a s s a m a s s i m a d e l v e i c o l o a u t o r i z z a t a d" 4 0 ; <