Proposta di risoluzione - B8-1235/2016Proposta di risoluzione
B8-1235/2016

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne

16.11.2016 - (2016/2966(RSP))

presentata a seguito delle interrogazioni con richiesta di risposta orale B8-1805/2016 e B8-1806/2016
a norma dell'articolo 128, paragrafo 5, del regolamento

Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip, Barbara Matera, Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Csaba Sógor, Rachida Dati, Alessandra Mussolini, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Sirpa Pietikäinen, Rosa Estaràs Ferragut, Tomáš Zdechovský a nome del gruppo PPE
Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Maria Arena, Birgit Sippel, Iratxe García Pérez, Afzal Khan, Pina Picierno, Georgi Pirinski, Liisa Jaakonsaari, Demetris Papadakis, Eric Andrieu, Marc Tarabella, Ana Gomes, Pervenche Berès, Sergio Gutiérrez Prieto, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Elly Schlein, Josef Weidenholzer, Claude Moraes, Miltiadis Kyrkos, Olga Sehnalová, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, Sylvie Guillaume, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Jytte Guteland, Siôn Simon, Tanja Fajon, Vilija Blinkevičiūtė, Soraya Post, Jens Nilsson, Anna Hedh, Kati Piri, Agnes Jongerius, Marju Lauristin, Péter Niedermüller, Marlene Mizzi, Olle Ludvigsson, Zigmantas Balčytis, Maria Noichl, Vincent Peillon, Brando Benifei, Liliana Rodrigues, Krystyna Łybacka, Julie Ward, Karoline Graswander-Hainz, Mady Delvaux, Elena Valenciano, Monika Smolková, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Marita Ulvskog, Biljana Borzan, Miriam Dalli, Edouard Martin a nome del gruppo S&D
Angelika Mlinar, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Louis Michel, Viktor Uspaskich a nome del gruppo ALDE
Jiří Maštálka, Malin Björk, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stefan Eck, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga a nome del gruppo GUE/NGL
Ulrike Lunacek, Terry Reintke a nome del gruppo Verts/ALE

Procedura : 2016/2966(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
B8-1235/2016

B8-1235/2016

Risoluzione del Parlamento europeo sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne

(2016/2966(RSP))

Il Parlamento europeo,

–   visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 8, 19, 157 e 216 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visti gli articoli 21, 23, 24 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate il 15 settembre 1995 alla quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, e i successivi documenti finali adottati alle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino +5 (2000), Pechino +10 (2005), Pechino +15 (2010) e Pechino +20 (2015),

–  viste le disposizioni degli strumenti giuridici delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare quelle concernenti i diritti delle donne, quali la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e il suo protocollo facoltativo, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati e il principio di non respingimento nonché la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

–  visto l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 con la risoluzione 34/180,

–  vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 sulla strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015[1];

–  viste le sue risoluzioni del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne[2], del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne[3] e del 6 febbraio 2013 sulla 57a sessione della commissione sullo status delle donne (CSW) delle Nazioni Unite: prevenzione ed eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze[4],

_  vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne[5],

–  visto il Patto europeo per la parità di genere (2011-2020), adottato dal Consiglio dell'Unione europea nel marzo 2011,

–  visti gli orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e le ragazze e sulla lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti,

–  vista la valutazione del valore aggiunto europeo[6],

–  visto il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020,

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 3 dicembre 2015 dal titolo "Strategic engagement for gender equality 2016-2019" (Impegno strategico per la parità di genere 2016-2019) (SWD(2015)0278),

–  vista la dichiarazione del trio di presidenza dell'UE (Paesi Bassi, Slovacchia e Malta) sull'uguaglianza di genere, rilasciata il 7 dicembre 2015,

–  vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali dal titolo "Violence against women: an EU-wide survey" (Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea), pubblicata nel marzo 2014,

–  vista la direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato[7],

_  visti la direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo[8] e il regolamento (UE) n. 606/2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile[9],

_  viste la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime[10] e la direttiva 2011/92/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio[11],

–  vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul),

–  vista la tabella di marcia della Commissione sulla possibile adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul, pubblicata nell'ottobre 2015,

–  viste le proposte di decisioni del Consiglio presentate dalla Commissione relative alla conclusione e alla firma, da parte dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne[12],

–  viste le interrogazioni alla Commissione e al Consiglio sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne (O-000121/2016 – B8-1805/2016 e O-000122/2016 – B8-1806/2016),

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che, come riconosciuto nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali, l'uguaglianza di genere è un valore cardine dell'UE, che quest'ultima si è impegnata a integrare in tutte le sue attività, e che essa è essenziale, come obiettivo strategico, per conseguire gli obiettivi generali di crescita, occupazione e inclusione sociale definiti nel quadro della strategia Europa 2020;

B.  considerando che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale emblematico riconosciuto dai trattati dell'Unione e profondamente radicato nella società europea; che tale diritto è imprescindibile per l'ulteriore sviluppo della società e dovrebbe applicarsi tanto nella legislazione, nella pratica e nella giurisprudenza quanto nella vita reale;

C.  considerando che, nella direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, la violenza di genere è definita come "la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere"; che questo tipo di violenza può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico o perdite economiche per le vittime, oltre ad avere ripercussioni sui loro familiari e sulla società nel suo insieme; che la violenza di genere rappresenta una forma estrema di discriminazione e una violazione dei diritti e delle libertà fondamentali delle vittime, il che è al tempo stesso causa e conseguenza delle disuguaglianze di genere; che la violenza contro le donne e le ragazze include la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù, incluse le nuove forme di abuso nei confronti di donne e ragazze su Internet, nonché diversi tipi di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti "delitti d'onore";

D.  considerando che la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere rappresentano un fenomeno ancora diffuso all'interno dell'UE; che, in base all'indagine 2014 sulla violenza contro le donne elaborata dall'Agenzia per i diritti fondamentali e in linea con altri studi disponibili, in Europa una donna su tre ha subito atti di violenza fisica o sessuale almeno una volta in età adulta, il 20 % delle donne di età compresa tra 18 e 29 anni ha subito molestie sessuali online, una donna su cinque (18 %) è stata vittima di atti persecutori, una su venti è stata violentata e più di una su dieci ha subito violenze sessuali che comportano la mancanza di consenso o l'uso della forza; che l'indagine evidenzia inoltre che la maggior parte degli episodi di violenza non viene denunciata alle autorità, a riprova della necessità fondamentale di integrare le statistiche amministrative con indagini sulla vittimizzazione per ottenere un'immagine completa delle varie forme di violenza contro le donne; che servono ulteriori misure per incoraggiare le donne vittime di violenza a riferire le proprie esperienze e a chiedere assistenza, come pure per garantire che i fornitori di servizi siano in grado di rispondere alle esigenze delle vittime e di informarle in merito ai loro diritti e alle forme di sostegno disponibili;

E.  considerando che, secondo la valutazione del valore aggiunto europeo, il costo annuo per l'UE della violenza contro le donne e della violenza di genere è stimato a 228 miliardi di EUR nel 2011 (pari all'1,8 % del PIL dell'UE), di cui 45 miliardi di EUR all'anno in costi per servizi pubblici e statali e 24 miliardi di EUR in perdita di produzione economica;

F.  considerando che, nell'impegno strategico per la parità di genere 2016-2019, la Commissione ha sottolineato che la violenza contro le donne e la violenza di genere danneggiano la salute e il benessere delle donne, la loro vita professionale, la loro indipendenza finanziaria come pure l'economia e rappresentano pertanto uno dei problemi fondamentali che è necessario affrontare per conseguire una reale uguaglianza di genere;

G.  considerando che la violenza nei confronti delle donne è considerata troppo spesso una questione privata e viene tollerata troppo facilmente; che essa rappresenta al contrario una violazione dei diritti fondamentali e un reato grave, che deve essere punito in quanto tale; che è necessario mettere fine all'impunità degli autori delle violenze per spezzare il circolo vizioso del silenzio e della solitudine delle donne e delle ragazze vittime di violenza;

H.  considerando che nessun intervento singolo eliminerà la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere, ma che un insieme di azioni infrastrutturali, giuridiche, giudiziarie, esecutive, culturali, didattiche, sociali e sanitarie, unitamente a interventi di altro genere nel settore dei servizi, possono contribuire in modo significativo a sensibilizzare la società e ridurre la violenza e le sue conseguenze;

I.  considerando che, a causa di fattori quali l'etnia, la religione o le convinzioni personali, la salute, lo stato civile, la situazione abitativa, lo status di migrante, l'età, la disabilità, la classe sociale, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e l'espressione di genere, le donne possono avere esigenze particolari ed essere più vulnerabili a discriminazioni multiple, ragion per cui dovrebbero beneficiare di una speciale tutela;

J.  considerando che l'adozione degli orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e le ragazze e sulla lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, nonché il capitolo specifico sulla protezione delle donne dalla violenza di genere del quadro strategico e del piano d'azione dell'Unione europea per i diritti umani, dimostrano la chiara volontà politica dell'UE di trattare come tema prioritario i diritti delle donne e di intraprendere azioni a lungo termine al riguardo; che la coerenza tra la dimensione interna e quella esterna delle politiche relative ai diritti umani può talvolta evidenziare una divergenza tra retorica e comportamento;

K.  considerando che i cittadini e i residenti nell'Unione non sono equamente protetti dalla violenza di genere, a causa dell'assenza di un quadro coerente e delle differenze tra politiche e legislazioni negli Stati membri per quanto riguarda, tra l'altro, la definizione di reato e l'ambito di applicazione della legislazione, e che sono pertanto meno protetti dalla violenza;

L.  considerando che il 4 marzo 2016 la Commissione ha proposto l'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul, il primo strumento giuridicamente vincolante per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne a livello internazionale;

M.  considerando che tutti gli Stati membri dell'UE hanno firmato la convenzione, ma soltanto quattordici l'hanno ratificata;

N.  considerando che la ratifica della convenzione non apporterà risultati se non sarà assicurata la corretta attuazione e non saranno destinate risorse finanziarie e umane adeguate alla prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere nonché alla protezione delle vittime;

O.  considerando che la convenzione di Istanbul segue un approccio globale, affrontando il tema della violenza nei confronti delle donne e delle ragazze e della violenza di genere da un'ampia gamma di prospettive quali la prevenzione, la lotta contro la discriminazione, le misure di diritto penale per combattere l'impunità, l'assistenza e la protezione delle vittime, la protezione dei minori, la protezione delle donne richiedenti asilo e rifugiate o una migliore raccolta di dati; che tale approccio presuppone l'adozione di politiche integrate, combinando azioni in diversi settori sotto la guida di molteplici soggetti interessati (autorità giudiziarie, di polizia e sociali, ONG, associazioni locali e regionali, governi, ecc.) a tutti i livelli di governance;

P.  considerando che la convenzione di Istanbul costituisce un accordo misto che consente l'adesione dell'UE parallelamente a quella degli Stati membri, dal momento che l'UE è competente in settori quali i diritti delle vittime e le ordinanze di protezione, l'asilo e la migrazione come pure la cooperazione giudiziaria in materia penale;

1.  ricorda che la Commissione è tenuta, a norma dell'articolo 2 TUE e della Carta dei diritti fondamentali, a garantire e promuovere la parità di genere nonché intervenire a suo favore;

2.  accoglie favorevolmente la proposta della Commissione di firmare e concludere l'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul ma deplora il fatto che i negoziati in seno al Consiglio non stiano procedendo allo stesso ritmo;

3.  pone l'accento sul fatto che l'adesione dell'UE garantirà un quadro giuridico europeo coerente al fine di impedire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere e proteggere le vittime di violenza; sottolinea che l'adesione assicurerà una maggiore coerenza ed efficienza delle politiche interne ed esterne dell'Unione, garantirà un controllo, un'interpretazione e un'attuazione migliori della normativa, dei programmi e dei fondi UE riguardanti la convenzione, come pure una raccolta maggiormente adeguata e migliore di dati comparabili e disaggregati sulla violenza contro le donne e sulla violenza di genere a livello di Unione, oltre a rafforzare la responsabilità dell'UE sul piano internazionale; evidenzia inoltre che l'adesione dell'UE eserciterà un'ulteriore pressione politica sugli Stati membri affinché ratifichino tale strumento;

4.  invita il Consiglio e la Commissione ad accelerare i negoziati relativi alla firma e alla conclusione della convenzione di Istanbul;

5.  sostiene ampiamente e senza riserve l'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul;

6.  invita la Commissione e il Consiglio ad assicurare che il Parlamento sia pienamente coinvolto nel processo di monitoraggio della convenzione in seguito all'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul, come previsto all'articolo 218 TFUE;

7.  ricorda che l'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul non esonera gli Stati membri dalla ratifica nazionale della convenzione; invita pertanto tutti gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto a ratificare quanto prima la convenzione di Istanbul;

8.  invita gli Stati membri ad assicurare la corretta attuazione della convenzione e a destinare risorse finanziarie e umane adeguate alla prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere nonché alla protezione delle vittime;

9.  ritiene che gli sforzi dell'UE volti ad eliminare la violenza nei confronti delle donne debbano essere integrati in un piano globale per la lotta contro tutte le forme di disuguaglianza di genere; chiede una strategia dell'UE per la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere;

10.  ribadisce il suo appello alla Commissione, già lanciato nella risoluzione del 25 febbraio 2014 contenente raccomandazioni in materia di lotta alla violenza contro le donne, affinché presenti una proposta di atto legislativo che preveda un sistema coerente per la raccolta di dati statistici e un approccio rafforzato degli Stati membri alla prevenzione e alla repressione di tutte le forme di violenza nei confronti di donne e ragazze e della violenza di genere, e che faciliti inoltre l'accesso alla giustizia;

11.  chiede al Consiglio di attivare la "clausola passerella", mediante l'adozione di una decisione unanime che inserisca la violenza contro le donne e le ragazze (e altre forme di violenza di genere) fra i reati elencati all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE;

12.  riconosce l'enorme lavoro svolto dalle organizzazioni della società civile per impedire e combattere la violenza nei confronti delle donne e delle ragazze nonché per proteggere e assistere le vittime di violenza;

13.  invita gli Stati membri e i soggetti interessati, in collaborazione con la Commissione e le ONG femminili nonché le organizzazioni della società civile, a favorire la divulgazione di informazioni in merito alla convenzione, ai programmi UE e ai relativi finanziamenti disponibili per la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la protezione delle vittime;

14.  invita la Commissione e il Consiglio a cooperare con il Parlamento per individuare i progressi compiuti in materia di parità di genere e chiede al trio di presidenza di compiere sforzi sostanziali al fine di rispettare gli impegni assunti in tale ambito; chiede un vertice UE sulla parità di genere e sui diritti delle donne e delle ragazze al fine di rinnovare gli impegni;

15.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri nonché all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.