RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulla cartolarizzazione, instaura un quadro europeo per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE)n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012

19.12.2016 - (COM(2015)0472 – C8-0288/2015 – 2015/0226(COD)) - ***I

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Paul Tang


Procedura : 2015/0226(COD)
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A8-0387/2016
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulla cartolarizzazione, instaura un quadro europeo per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE)n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012

(COM(2015)0472 – C8-0288/2015 – 2015/0226(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0472),

–  visti l'articolo 249, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0288/2015),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 gennaio 2016[1],

–  visto il parere della Banca centrale europea dell'11 marzo 2016[2],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0387/2016),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[3]*

alla proposta della Commissione

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REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce norme comuni sulla cartolarizzazione, instaura un quadro europeo per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4],

visto il parere della Banca centrale europea[5],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)  La cartolarizzazione implica operazioni che consentono a un prestatore (di solito un ente creditizio) di rifinanziare un pacchetto di crediti o esposizioni, quali prestiti immobiliari, leasing auto, prestiti al consumo o carte di credito, trasformandoli in titoli negoziabili. Il prestatore raggruppa i crediti e li riconfeziona in un portafoglio, articolandoli in diverse categorie di rischio destinate ai diversi investitori; in questo modo permette agli investitori d'investire in crediti e altre esposizioni a cui di norma non avrebbero accesso diretto. Gli investitori ricavano il rendimento generato dal flusso di cassa dei crediti sottostanti.

(2)  Nel piano di investimenti per l'Europa presentato il 26 novembre 2014 la Commissione ha annunciato l'intenzione di rilanciare mercati della cartolarizzazione di qualità evitando di ripetere gli errori commessi nel periodo precedente la crisi finanziaria del 2008. Lo sviluppo di un mercato della cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata è uno degli elementi fondanti dell'Unione dei mercati dei capitali e concorre al conseguimento dell'obiettivo prioritario della Commissione di sostenere la creazione di occupazione e il ritorno a una crescita sostenibile.

(3)  L'Unione europea mira a rafforzare il quadro normativo che è stato instaurato dopo la crisi finanziaria per far fronte ai rischi insiti nelle cartolarizzazioni molto complesse, opache e rischiose. A tal fine, il presente regolamento introduce un divieto di ricartolarizzazione e promuove le condizioni per rispettare gli obblighi di mantenimento del rischio. È essenziale adottare norme che permettano di distinguere meglio i prodotti semplici, trasparenti e standardizzati da mezzi finanziari complessi, opachi e rischiosi e di applicare un quadro prudenziale più sensibile al rischio.

(4)  La cartolarizzazione è un elemento importante ai fini del buon funzionamento dei mercati finanziari. Se strutturata in modo solido, la cartolarizzazione costituisce un canale di diversificazione delle fonti di finanziamento e di ripartizione più ampia del rischio all'interno del sistema finanziario dell'Unione. Consente di distribuire in modo più diffuso i rischi nel settore finanziario e può dare ai bilanci dei cedenti quel maggiore ossigeno necessario per aumentare l'erogazione di prestiti all'economia reale. ▌La cartolarizzazione può gettare un ponte tra gli enti creditizi e i mercati dei capitali apportando benefici indiretti alle imprese e ai cittadini (attraverso, ad esempio, una minore onerosità di prestiti, finanziamenti alle imprese, prestiti immobiliari e carte di credito). Il presente regolamento riconosce tuttavia i rischi di una maggiore interconnessione e di leva finanziaria eccessiva che la cartolarizzazione comporta e incoraggia pertanto le autorità competenti a procedere a una vigilanza microprudenziale della partecipazione di un ente finanziario al mercato nonché il comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e le autorità nazionali competenti e designate in materia di strumenti macroprudenziali a procedere a una vigilanza macroprudenziale del mercato.

(5)  Ai fini dell'instaurazione di un quadro prudenziale più sensibile al rischio per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS), l'Unione deve definire con precisione la cartolarizzazione STS, perché altrimenti la disciplina normativa più sensibile al rischio per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione si applicherebbe nei diversi Stati membri a tipologie diverse di cartolarizzazioni. Ne conseguirebbero una disparità di condizioni e pratiche di arbitraggio regolamentare, mentre, al contrario, è importante garantire che l'Unione funzioni come un mercato unico delle cartolarizzazioni STS e agevoli le operazioni transfrontaliere.

(6)  È opportuno definire, allineandosi alle definizioni vigenti nelle normative settoriali dell'Unione, tutti i concetti fondamentali attinenti alla cartolarizzazione. È necessaria in particolare una definizione precisa e completa di cartolarizzazione, che abbracci ogni operazione o schema mediante cui è segmentato il rischio di credito associato a un'esposizione o a un portafoglio di esposizioni. L'esposizione che crea un'obbligazione di pagamento diretto per un'operazione o uno schema utilizzato per finanziare o amministrare attività materiali non dovrebbe essere considerata un'esposizione verso una cartolarizzazione, anche se l'operazione o lo schema comporta obbligazioni di pagamento di rango (seniority) diverso.

(7)  Si è già lavorato molto, a livello sia internazionale sia europeo, per individuare le cartolarizzazioni STS e i regolamenti delegati (UE) 2015/61[6] e (UE) 2015/35[7] della Commissione hanno già stabilito i criteri applicabili alle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate che hanno finalità specifiche, alle quali si associa una disciplina prudenziale più sensibile al rischio.

(8)  È essenziale stabilire una definizione generale di cartolarizzazione STS applicabile in tutti i settori, muovendo dai criteri vigenti, dai criteri adottati il 23 luglio 2015 in ambito CBVB-IOSCO per l'individuazione delle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e comparabili, nel quadro dell'adeguatezza patrimoniale per le cartolarizzazioni e, in particolare, dal parere dell'Autorità bancaria europea (ABE) sulla caratterizzazione delle cartolarizzazioni pubblicato il 7 luglio 2015.

(9)  L'applicazione dei criteri STS attraverso l'UE non dovrebbe comportare differenze d'impostazione che possano opporre ostacoli agli investitori transfrontalieri costringendoli a studiare nei dettagli le discipline dei diversi Stati membri, minandone quindi la fiducia nei criteri STS. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dovrebbe pertanto, insieme alle autorità nazionali competenti per i mercati dei valori mobiliari, controllare il rispetto dei criteri STS ed elaborare orientamenti per garantire un'interpretazione comune e coerente dei requisiti STS in tutta l'Unione e per dirimere le questioni interpretative che potrebbero porsi. Tale unica fonte di interpretazione è finalizzata a sostenere l'adozione dei criteri STS da parte di cedenti, promotori e investitori. Anche l'Autorità bancaria europea (ABE) dovrebbe svolgere un ruolo attivo nel dirimere le questioni interpretative che potrebbero porsi.

(10)  ▌Nell'ottica di tale obiettivo, le tre autorità europee di vigilanza (AEV) dovrebbero ▌, nell'ambito del loro Comitato congiunto, condividere le informazioni riguardanti le questioni pratiche che possono porsi riguardo alle cartolarizzazioni STS. A tal fine dovrebbe essere altresì chiesta l'opinione dei partecipanti al mercato, di cui si dovrebbe tener conto per quanto possibile. L'esito di queste discussioni dovrebbe essere pubblicato sui siti web dell'ESMA, così da aiutare cedenti, promotori, società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE) e investitori a valutare le cartolarizzazioni STS prima di emettere le posizioni corrispondenti o di investire in esse. ▌

(11)  Investendo in cartolarizzazioni o in esposizioni verso di esse, l'investitore si troverà esposto non solo al rischio di credito dei prestiti o delle esposizioni sottostanti, ma, data la procedura di strutturazione delle cartolarizzazioni, possibilmente anche ad altri rischi: rischi di agenzia, rischio di modello, rischio giuridico e operativo, rischio di controparte, rischio di gestione (servicing), rischio di liquidità, rischio di concentrazione e rischi di natura operativa. È essenziale pertanto che gli investitori istituzionali, ivi compresi i gestori di patrimoni, siano sottoposti a obblighi proporzionati di due diligence che consentano loro un'adeguata valutazione dei rischi derivanti da tutti i tipi di cartolarizzazioni, a beneficio degli investitori finali. La due diligence può così rafforzare anche la fiducia sia nel mercato sia tra i singoli cedenti, promotori e investitori. È necessario che gli investitori esercitino una due diligence adeguata anche riguardo alle cartolarizzazioni STS. Possono informarsi attraverso le informative emanate dalle parti che intervengono nella cartolarizzazione, in particolare la notifica STS e le collegate informazioni divulgate in tale contesto, da cui dovrebbero poter ricavare tutte le informazioni d'interesse sul modo in cui sono soddisfatti i criteri STS. Gli investitori istituzionali dovrebbero poter fare adeguato affidamento sulla notifica STS e sulle informative emanate dal cedente, dal promotore e dalla SSPE riguardo alla conformità della cartolarizzazione ai requisiti STS.

(12)  È essenziale che gli interessi dei cedenti, dei promotori, ▌ dei prestatori originari che partecipano alla cartolarizzazione e degli investitori siano allineati. A tal fine, è opportuno che il cedente, il promotore o il prestatore originario mantengano un interesse significativo nelle esposizioni sottostanti alla cartolarizzazione, al 5 % o al 10 % a seconda della modalità di mantenimento. Inoltre, le esposizioni cartolarizzate non dovrebbero avere una performance significativamente differente rispetto alle esposizioni non cartolarizzate. È pertanto importante che i cedenti o i promotori mantengano una rilevante esposizione economica netta ai rischi sottostanti in questione. L'Autorità bancaria europea (ABE), in seguito a una relazione del CERS, dovrebbe rivedere ogni due anni il tasso di mantenimento del rischio tra il 5 % e il 20 % per il mercato della cartolarizzazione nel suo insieme o per determinati segmenti di tale mercato mediante progetti di norme tecniche di regolamentazione. Più in generale, è opportuno che le operazioni di cartolarizzazione non siano strutturate in modo tale da evitare l'applicazione dell'obbligo di mantenimento di parte del rischio, che dovrebbe valere in tutte le situazioni in cui si applica la sostanza economica di una cartolarizzazione, a prescindere dalle strutture o dagli strumenti giuridici utilizzati. L'obbligo di mantenimento non va applicato su molteplici fronti: per una data cartolarizzazione è sufficiente che soltanto uno tra cedente, promotore e prestatore originario sia soggetto all'obbligo. Analogamente, ove le operazioni di cartolarizzazione comprendano, quali esposizioni sottostanti, altre posizioni di cartolarizzazione, l'obbligo di mantenimento dovrebbe applicarsi unicamente per la cartolarizzazione interessata dall'investimento. La notifica STS indica agli investitori che il cedente mantiene una rilevante esposizione economica netta ai rischi sottostanti. Andrebbero applicate deroghe nei casi in cui le esposizioni cartolarizzate sono garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente, in particolare, da autorità pubbliche. Qualora sia fornito un sostegno con risorse pubbliche, sotto forma di garanzie o con altro mezzo, le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicate le norme sugli aiuti di Stato.

(13)  La capacità degli investitori di esercitare la due diligence, e quindi di valutare con cognizione di causa il merito di credito dello strumento di cartolarizzazione, dipende dall'accesso che hanno alle informazioni su tale strumento. È importante, basandosi sull'acquis vigente, instaurare un sistema globale in cui gli investitori abbiano accesso a tutte le informazioni d'interesse per l'intera durata delle operazioni, alleviare i compiti di segnalazione a carico di cedenti, promotori e SSPE e favorire l'accesso continuo, agevole e gratuito degli investitori ad informazioni attendibili sulle cartolarizzazioni. Il cedente, il promotore e la SSPE dovrebbero inoltre pubblicare informazioni sulla sostenibilità a lungo termine della cartolarizzazione, sul modo in cui contribuiscono al conseguimento dell'accordo della conferenza sul clima delle Nazioni Unite COP 21 e sul modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG), di cui ai principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite, sono tenuti in considerazione. Al fine di aumentare la trasparenza del mercato, è opportuno istituire un quadro per i repertori di dati al fine di raccogliere le pertinenti comunicazioni, principalmente sulle esposizioni sottostanti nelle cartolarizzazioni. Tali repertori di dati dovrebbero essere autorizzati e controllati dall'ESMA e sono tenuti a rispettare rigorosi requisiti. Nello specificare i dettagli di tale comunicazione, l'ESMA dovrebbe tenere conto che le informazioni soggette all'obbligo di comunicazione ai repertori dovrebbero essere basate su moduli esistenti per le comunicazioni di tali informazioni.

(13 bis)  Gli obblighi istituiti e rafforzati mediante il presente regolamento per quanto riguarda la necessità che i partecipanti alle cartolarizzazioni divulghino informazioni pubbliche non dovrebbero impedire le cartolarizzazioni non pubbliche, in cui il cedente, il promotore e la SSPE della cartolarizzazione mettono a disposizione almeno tutta la documentazione di base essenziale per la comprensione dell'operazione e tengono gli investitori sufficientemente informati.

(14)  Nella comunicazione agli investitori i cedenti, promotori e SSPE dovrebbero mettere a disposizione tutti i dati effettivamente significativi sulla qualità creditizia e sulle performance delle esposizioni sottostanti, compresi dati che permettano agli investitori di reperire chiaramente, all'interno del portafoglio delle esposizioni sottostanti, i casi di: morosità e default dei debitori sottostanti, ristrutturazione del debito, remissione del debito, tolleranza, riacquisto, sospensioni dei pagamenti, perdita, importo stornato, recupero e altre misure a tutela della performance degli attivi. La comunicazione agli investitori dovrebbe riportare altresì dati sui flussi di cassa generati dalle esposizioni sottostanti e dalle passività dell'emissione della cartolarizzazione, compresi un'informativa distinta sul reddito della posizione verso la cartolarizzazione e sui relativi esborsi per capitale programmato, interesse programmato, capitale anticipato, interesse scaduto e commissioni e spese, così come dati relativi al superamento dei valori di attivazione che determina una diversa priorità di pagamento o la sostituzione di una controparte e dati sull'ammontare e la forma del supporto di credito disponibile per ciascun segmento. Sebbene in passato le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate abbiano registrato buoni risultati, il fatto che soddisfi i requisiti STS non significa che la posizione verso la cartolarizzazione sia scevra di rischi né costituisce in alcun modo un indice della qualità creditizia sottostante la cartolarizzazione. Dovrebbe essere piuttosto inteso come un segnale del fatto che l'investitore prudente e diligente sarà in grado di analizzare i rischi insiti alla cartolarizzazione. I requisiti STS dovrebbero essere di due tipi: uno per le cartolarizzazioni a lungo termine e l'altro per le cartolarizzazioni a breve termine (asset-backed commercial paper - ABCP), che dovrebbero obbedire in larga misura a requisiti analoghi ma con adeguamenti specifici in funzione delle peculiarità strutturali dei due diversi segmenti di mercato. I due mercati funzionano in modo differente: i programmi ABCP si basano su una serie di operazioni ABCP consistenti in esposizioni a breve termine che, una volta giunte a scadenza, devono essere sostituite. I criteri STS devono rispecchiare anche il ruolo specifico del promotore che fornisce supporto di liquidità agli ABCP conduit. Dato il potenziale rischio di concentrazione di liquidità a livello della banca promotrice, tale situazione potrebbe aumentare il rischio sistemico. Il presente regolamento richiede pertanto prove di stress periodiche per gli enti finanziari che intendono sostenere un programma ABCP.

(15)  Conformemente alla presente proposta, soltanto le cartolarizzazioni di "vendita effettiva" possono essere qualificate STS. Nella cartolarizzazione di vendita effettiva la proprietà delle esposizioni sottostanti è trasferita o di fatto ceduta a un soggetto emittente che rappresenta la società veicolo per la cartolarizzazione. Al trasferimento alla SSPE delle esposizioni sottostanti non dovrebbero applicarsi disposizioni rigide in tema di revocatoria (clawback) in caso di insolvenza del venditore. In tali disposizioni rigide in tema di revocatoria dovrebbero essere comprese, tra l'altro ma non solo, norme ai cui sensi la vendita delle esposizioni sottostanti può essere invalidata dal liquidatore del venditore esclusivamente sulla base del fatto che è stata conclusa entro un dato periodo precedente la dichiarazione di insolvenza del venditore, oppure disposizioni ai cui sensi la SSPE può evitare tale invalidazione solo provando che, al momento della vendita, non era a conoscenza dell'insolvenza del venditore.

(16)  Nelle cartolarizzazioni che non sono di vendita effettiva le esposizioni sottostanti non sono trasferite a un soggetto emittente di questo tipo, ma ne è piuttosto trasferito il rischio di credito per mezzo di un contratto derivato o di una garanzia. Questo determina un rischio di credito di controparte supplementare e una maggiore complessità potenziale, in particolare collegata al contenuto del contratto derivato. Per tali ragioni, i criteri STS non consentono la cartolarizzazione sintetica.

È opportuno riconoscere i progressi conseguiti dall'ABE nella sua relazione di dicembre 2015, che definisce un insieme possibile di criteri STS per la cartolarizzazione sintetica. Una volta che l'ABE ha chiaramente stabilito un insieme di criteri STS specificamente applicabili alle cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio, e al fine di promuovere il finanziamento dell'economia reale e in particolare delle PMI che beneficiano in misura maggiore di tali cartolarizzazioni, la Commissione è incaricata di elaborare una relazione e, ove appropriato, una proposta legislativa al fine di estendere il quadro STS a tali cartolarizzazioni, mentre tale mandato non è conferito alla Commissione per quanto concerne le cartolarizzazioni sintetiche di arbitraggio.

(17)  Le esposizioni sottostanti trasferite dal venditore alla SSPE dovrebbero soddisfare determinati criteri di ammissibilità prestabiliti e ben definiti che non consentano la gestione attiva del portafoglio di tali esposizioni su base discrezionale. Non si dovrebbe in via di principio considerare gestione attiva del portafoglio la sostituzione delle esposizioni che violano le dichiarazioni e garanzie.

(18)  Per fare in modo che gli investitori esercitino una due diligence rigorosa e per facilitare la valutazione dei rischi sottostanti, è importante che le operazioni di cartolarizzazione siano garantite da portafogli di esposizioni omogenei per tipologia di attività. L'ESMA è incaricata di elaborare norme tecniche di regolamentazione per chiarire ulteriormente il criterio dell'omogeneità nell'ambito dei requisiti di semplicità.

(19)  È fondamentale evitare il riaffiorare di modelli prettamente originate to distribute, vale a dire le situazioni in cui il prestatore applica al prestito politiche di sottoscrizione fiacche e fragili perché sa in anticipo che, in ultima analisi, i rischi connessi saranno venduti a terzi. Le esposizioni da cartolarizzare dovrebbero quindi essere create nel corso ordinario dell'attività del cedente o del prestatore originario nel rispetto di parametri di sottoscrizione non meno rigorosi di quelli che il cedente o prestatore originario applica alla creazione di analoghe esposizioni non cartolarizzate. Ai potenziali investitori dovrebbero essere divulgate integralmente le modifiche sostanziali dei parametri di sottoscrizione. Il cedente o prestatore originario dovrebbe aver maturato sufficiente esperienza nella creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate. In caso di cartolarizzazioni le cui esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali, il portafoglio di prestiti non dovrebbe comprendere prestiti commercializzati e sottoscritti con la premessa che al richiedente del prestito o, se del caso, agli intermediari era stata fatta presente la possibilità che le informazioni fornite non fossero state verificate dal prestatore. Laddove applicabile, la valutazione del merito di credito del mutuatario dovrebbe rispondere anche ai requisiti fissati nelle direttive 2014/17/UE o 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ovvero a requisiti equivalenti di paesi terzi.

(20)  Se intendono "etichettare" una cartolarizzazione con la qualifica STS, il cedente, il promotore e la SSPE dovrebbero comunicare agli investitori, alle autorità competenti e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) che la cartolarizzazione soddisfa i requisiti STS. L'ESMA dovrebbe quindi inserire la cartolarizzazione in un elenco delle operazioni pubblicato a scopo informativo sul proprio sito web. Il fatto che un'emissione di cartolarizzazioni figuri nell'elenco delle cartolarizzazioni STS notificate pubblicato dall'ESMA non implica che questa o altre autorità competenti abbiano certificato che la cartolarizzazione soddisfa i requisiti STS. La conformità ai requisiti STS resta di esclusiva responsabilità dei cedenti, promotori e SSPE. In questo modo i cedenti, i promotori e le SSPE si assumeranno la responsabilità della dichiarazione che qualifica STS la cartolarizzazione e della presenza di trasparenza sul mercato.

(21)  Se una cartolarizzazione non soddisfa più i requisiti STS, il cedente, promotore e SSPE dovrebbero notificarlo immediatamente all'ESMA. Qualora un'autorità competente abbia imposto sanzioni amministrative o provvedimenti correttivi in relazione a una cartolarizzazione notificata come STS, detta autorità competente dovrebbe notificarlo immediatamente all'ESMA affinché lo segnali nell'elenco delle notifiche STS, in modo da informare gli investitori di tali sanzioni e da confermare l'attendibilità delle notifiche STS. Date le conseguenze sotto il profilo della reputazione, è quindi nell'interesse dei cedenti, dei promotori e delle SSPE non trasmettere notifiche avventate.

(22)  Gli investitori dovrebbero esercitare in prima persona una due diligence proporzionata ai rischi insiti nell'investimento prospettato, ma dovrebbero poter contare sulle notifiche STS e sulle informazioni relative alla conformità ai criteri STS divulgate dal cedente, dal promotore e dalla SSPE.

(23)  L'intervento di terzi come ausilio alla verifica della conformità della cartolarizzazione ai requisiti STS può rivelarsi utile per gli investitori, i cedenti, i promotori e le SSPE e potrebbe contribuire ad accrescere la fiducia nel mercato delle cartolarizzazioni STS. È essenziale tuttavia che gli investitori valutino in prima persona e si assumano la responsabilità delle loro decisioni di investimento, senza fare meccanicamente affidamento su detti terzi.

(24)  Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti e conferire loro i necessari poteri di vigilanza, di indagine e di sanzione. In via di principio le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi dovrebbero essere pubblicati. Poiché è possibile che investitori, cedenti, promotori, prestatori originari e SSPE siano stabiliti in Stati membri diversi e che su di essi esercitino la vigilanza autorità settoriali competenti diverse, è opportuno instaurare, tramite l'interscambio d'informazioni e l'assistenza reciproca nelle attività di vigilanza, una stretta cooperazione sia tra le autorità competenti interessate, tra cui la Banca centrale europea (BCE) in conformità al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio[8], sia con le AEV.

(25)  Le autorità competenti dovrebbero operare uno stretto coordinamento dell'attività di vigilanza e assicurare la coerenza delle decisioni, in particolare in caso di violazione del presente regolamento. Qualora la violazione riguardi una notifica inesatta o fuorviante, l'autorità competente che la constata dovrebbe informarne anche le AEV e le autorità competenti interessate degli Stati membri in questione. L'ESMA e, se del caso, il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza dovrebbero poter esercitare i loro poteri di mediazione vincolante.

(25 bis)  Al fine di esercitare il potere di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'integrazione o alla modifica del presente regolamento specificando le norme procedurali per imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento nonché il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili e il loro importo.

Al fine di rispettare l'obbligo di stabilimento nell'Unione da parte del cedente, del promotore e del prestatore originario della cartolarizzazione STS e alla luce del potenziale sviluppo in paesi terzi di quadri fondati sui criteri adottati in ambito CBVB-IOSCO per l'individuazione delle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e comparabili, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'integrazione del presente regolamento determinando l'equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e di applicazione dei paesi terzi rispetto al quadro STS dell'Unione.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(26)  Il presente regolamento promuove l'armonizzazione di vari elementi fondamentali del mercato della cartolarizzazione lasciando impregiudicata la possibilità che il mercato stesso realizzi un'ulteriore armonizzazione complementare delle procedure e delle pratiche seguite sui mercati della cartolarizzazione. È pertanto indispensabile che i partecipanti al mercato e le relative associazioni professionali continuino a operare per standardizzare ulteriormente le pratiche di mercato, lavorando in particolare sulla standardizzazione della documentazione riguardante le cartolarizzazioni. La Commissione seguirà attentamente le iniziative di standardizzazione avviate dai partecipanti al mercato e riferirà al riguardo.

(27)  È opportuno modificare la direttiva sugli organismi collettivi d'investimento in valori mobiliari (OICVM), la direttiva solvibilità II, il regolamento sulle agenzie di rating del credito (CRA), la direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) e il regolamento sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR), per garantire la coerenza del quadro giuridico dell'UE con il presente regolamento per quanto attiene alle disposizioni relative alla cartolarizzazione, il cui principale obiettivo è l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, in particolare assicurandovi l'esistenza di pari condizioni per tutti gli investitori istituzionali.

(28)  Le modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbero esentare dall'obbligo di compensazione, fermo restando il soddisfacimento di determinate condizioni, i contratti derivati OTC conclusi dalla società veicolo per la cartolarizzazione, perché, nell'ambito della cartolarizzazione, le controparti dei contratti derivati OTC stipulati con società veicolo per la cartolarizzazione sono creditori garantiti e perché di solito è già prevista una tutela adeguata contro il rischio di credito di controparte. Per quanto riguarda i derivati non compensati a livello centrale, i livelli di garanzia reale richiesti dovrebbero tener conto anche della struttura specifica delle cartolarizzazioni e delle tutele già previste in tale contesto.

(29)  Obbligazioni garantite e cartolarizzazioni sono in una certa misura intercambiabili. Per scongiurare il rischio che il trattamento diverso riservato ai contratti derivati OTC conclusi da veicoli di obbligazioni garantite rispetto a quelli conclusi dalle SSPE determini distorsioni o arbitraggi tra ricorso alla cartolarizzazione o alle obbligazioni garantite, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 648/2012 esentando dall'obbligo di compensazione anche i veicoli di obbligazioni garantite e assicurando che questi siano soggetti agli stessi margini bilaterali.

(30)  Al fine di precisare l'obbligo di mantenimento del rischio, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adozione delle norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono le modalità di mantenimento del rischio, la misurazione del livello di mantenimento, taluni divieti riguardanti il rischio mantenuto, il mantenimento su base consolidata e l'esenzione di talune operazioni. In considerazione delle competenze dell'Autorità bancaria europea (ABE) in materia, la Commissione dovrebbe valersene per l'elaborazione degli atti delegati. L'ABE dovrebbe procedere a strette consultazioni con le altre due autorità europee di vigilanza.

(31)  Al fine di favorire l'accesso continuo, agevole e gratuito degli investitori ad informazioni attendibili sulle cartolarizzazioni, dovrebbe essere delegato alla Commissione lo stesso potere di adottare atti riguardo all'adozione delle norme tecniche di regolamentazione sulla comparabilità delle informazioni sulle esposizioni sottostanti e sulle comunicazioni periodiche agli investitori, così come sui requisiti cui deve rispondere il sito web che ospita le informazioni messe a disposizione dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione. In considerazione delle competenze dell'ESMA in materia, la Commissione dovrebbe valersene per l'elaborazione degli atti delegati. L'ESMA dovrebbe procedere a strette consultazioni con le altre due autorità europee di vigilanza.

(32)  Al fine di agevolare la procedura per gli investitori, i cedenti, i promotori e le SSPE, dovrebbe essere delegato alla Commissione lo stesso potere di adottare atti riguardo all'adozione delle norme tecniche di regolamentazione sul modulo per le notifiche STS che fornirà agli investitori e alle autorità competenti informazioni sufficienti a valutare la conformità con i requisiti STS. In considerazione delle competenze dell'ESMA in materia, la Commissione dovrebbe valersene per l'elaborazione degli atti delegati. L'ESMA dovrebbe procedere a strette consultazioni con le altre due autorità europee di vigilanza.

(33)  Al fine di precisare le modalità dell'obbligo di cooperazione e di scambio di informazioni che incombe alle autorità competenti, dovrebbe essere delegato alla Commissione lo stesso potere di adottare atti riguardo all'adozione delle norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono quali informazioni debbano essere scambiate e il contenuto e la portata degli obblighi di notifica. In considerazione delle competenze dell'ESMA in materia, la Commissione dovrebbe valersene per l'elaborazione degli atti delegati. L'ESMA dovrebbe procedere a strette consultazioni con le altre due autorità europee di vigilanza.

(34)  Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(35)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, dato che i mercati delle cartolarizzazioni operano su scala mondiale e che nel mercato interno è opportuno assicurare pari condizioni a tutti gli investitori istituzionali e ai soggetti che intervengono nelle cartolarizzazioni, ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(36)  Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle cartolarizzazioni i cui titoli sono emessi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(37)  Per le posizioni verso la cartolarizzazione in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i cedenti, i promotori e le SSPE possono usare la qualifica STS a condizione che la cartolarizzazione sia conforme ai requisiti STS, per determinati requisiti all'atto della notifica e per altri requisiti al momento della creazione. I cedenti, i promotori e le SSPE dovrebbero quindi poter trasmettere all'ESMA una notifica STS ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1. Eventuali successive modifiche apportate alla cartolarizzazione dovrebbero essere accettate purché la cartolarizzazione continui a soddisfare tutti i requisiti STS applicabili.

(38)  ▌Gli obblighi di due diligence che sono applicati conformemente alla vigente normativa dell'Unione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero continuare ad applicarsi alle cartolarizzazioni emesse a partire dal 1º gennaio 2011 e alle cartolarizzazioni emesse prima di tale data anche nel caso in cui siano state aggiunte o sostituite esposizioni sottostanti nuove dopo il 31 dicembre 2014. Gli articoli del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione che precisano gli obblighi di mantenimento del rischio per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero continuare ad applicarsi fino alla data di applicazione delle norme tecniche di regolamentazione sul mantenimento del rischio previste dal presente regolamento. Ai fini della certezza del diritto, per le posizioni verso la cartolarizzazione in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento gli enti creditizi o le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione e i gestori di fondi di investimento alternativi dovrebbero rimanere assoggettati, rispettivamente, all'articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013 e ai capi 1, 2 e 3 e all'articolo 22 del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione, agli articoli 254 e 255 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e all'articolo 51 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione. In adempimento agli obblighi di trasparenza, fino all'applicazione delle norme tecniche di regolamentazione che la Commissione adotterà ai sensi del presente regolamento, è opportuno che i cedenti, i promotori e le SSPE mettano le informazioni di cui agli allegati da I a VIII del regolamento delegato (UE) 2015/3 a disposizione del sito web di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione. Definisce la cartolarizzazione e stabilisce gli obblighi di due diligence, di mantenimento del rischio e di trasparenza incombenti alle parti che intervengono nelle cartolarizzazioni▌. Delinea altresì il quadro per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate ("cartolarizzazioni STS").

  Il presente regolamento si applica agli investitori istituzionali▌, ai cedenti, ai prestatori originari, ai promotori e alle società veicolo per la cartolarizzazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1)  "cartolarizzazione": l'operazione o lo schema in cui il rischio di credito associato ad un'esposizione o ad un portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti aventi le due seguenti caratteristiche:

(a)  i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione o dello schema dipendono dalla performance delle esposizioni o del portafoglio di esposizioni;

(b)  la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell'operazione o dello schema;

(2)  "società veicolo per la cartolarizzazione" o "SSPE": una società, un trust o un'altra entità giuridica, diversi dal cedente o promotore, costituiti allo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni, la cui attività è finalizzata esclusivamente alla realizzazione di tale obiettivo, la cui struttura è volta a isolare le obbligazioni della SSPE da quelle del cedente, e nella quale i titolari dei relativi interessi economici possono liberamente impegnare o scambiare tali interessi;

(3)  "cedente": un soggetto che:

(a)  in prima persona o per il tramite di soggetti connessi, direttamente o indirettamente, ha partecipato al contratto originario che ha costituito le obbligazioni o le potenziali obbligazioni del debitore o del potenziale debitore che originano le esposizioni cartolarizzate; o

(b)  acquista le esposizioni di un terzo per proprio conto e successivamente le cartolarizza;

(4)  "ricartolarizzazione": una cartolarizzazione in cui almeno una delle esposizioni sottostanti è una posizione verso una cartolarizzazione;

(5)  "promotore": un ente creditizio o un'impresa di investimento nella definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013, diverso dal cedente, che istituisce e gestisce un programma di commercial paper garantiti da attività (asset-backed commercial paper - ABCP) o altra operazione o schema di cartolarizzazione nell'ambito del quale acquista esposizioni da terzi;

(6)  "segmento" (tranche): una frazione contrattualmente definita del rischio di credito associato ad un'esposizione o a un portafoglio di esposizioni, in cui ad una posizione detenuta nella frazione è associato un rischio di perdita del credito maggiore o minore rispetto ad una posizione dello stesso importo detenuta in un'altra frazione, a prescindere dalle protezioni di credito fornite da terzi direttamente ai detentori delle posizioni nella frazione o in altre frazioni;

(7)  "programma di emissione di commercial paper garantiti da attività" (asset-backed commercial paper (ABCP) programme) o "programma ABCP": un programma di cartolarizzazione i cui titoli assumono in prevalenza la forma di commercial paper garantiti da attività con durata originaria pari o inferiore ad un anno;

(8)  "operazione su commercial paper garantiti da attività" (asset-backed commercial paper (ABCP) transaction) o "operazione ABCP": una cartolarizzazione nell'ambito di un programma ABCP;

(9)  "cartolarizzazione tradizionale": una cartolarizzazione che comporta il trasferimento economico delle esposizioni da cartolarizzare. Ciò è realizzato tramite il trasferimento della proprietà delle esposizioni cartolarizzate dall'ente cedente a una SSPE ovvero tramite una sub-partecipazione da parte di una SSPE. I titoli emessi non rappresentano obbligazioni di pagamento dell'ente cedente;

(10)  "cartolarizzazione sintetica": una cartolarizzazione nella quale il trasferimento del rischio è realizzato mediante l'utilizzo di derivati su crediti o di garanzie personali e le esposizioni oggetto della cartolarizzazione restano esposizioni del cedente;

(11)  "investitore": la persona che detiene una posizione verso una cartolarizzazione;

(12)  "investitori istituzionali": i seguenti investitori:

(i)  un'impresa di assicurazione quale definita all'articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Solvibilità II);

(ii)  un'impresa di riassicurazione quale definita all'articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE;

(iii)  un ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP) che ricada nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a meno che lo Stato membro abbia deciso, a norma dell'articolo 5 di tale direttiva, di non applicare la medesima, in tutto o in parte, all'ente in questione;

(iv)  un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

(v)  ▌una società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[9];

(vi)  una OICVM a gestione interna, che sia una società di investimento autorizzata a norma della direttiva 2009/65/CE che non abbia designato, per la sua gestione, una società di gestione autorizzata ai sensi della stessa direttiva;

(vii)  un fondo comune monetario (FCM) quale definito nel regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio sui fondi comuni monetari;

(viii)  un ente creditizio o un'impresa di investimento quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

(ix)  una banca multilaterale di sviluppo ai sensi dell'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, un'organizzazione internazionale o un soggetto di promozione;

(13)  "gestore" (servicer): il soggetto definito all'articolo 142, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 575/2013;

(14)  "linea di liquidità": la posizione verso la cartolarizzazione derivante da un accordo contrattuale per l'erogazione di fondi volti a garantire il rispetto delle scadenze nel pagamento dei flussi di cassa destinati agli investitori;

(15)  "esposizione rotativa": un'esposizione nella quale il saldo in essere può variare in funzione degli utilizzi e dei rimborsi decisi dai clienti entro un limite contrattualmente concordato;

(16)  "cartolarizzazione rotativa": una cartolarizzazione la cui struttura ha natura rotativa grazie all'aggiunta o alla sottrazione delle esposizioni dal portafoglio di esposizioni indipendentemente dal fatto che le esposizioni abbiano o meno natura rotativa;

(17)  "clausola di rimborso anticipato": una clausola contrattuale prevista nell'ambito di cartolarizzazioni di esposizioni rotative o di cartolarizzazioni rotative che impone, al verificarsi di determinati eventi, il rimborso della posizione dell'investitore prima della scadenza originariamente stabilita per i titoli emessi;

(18)  "segmento prime perdite" (first loss): il segmento più subordinato in una cartolarizzazione che è il primo segmento che sostiene le perdite che si verificano sulle esposizioni cartolarizzate e pertanto protegge i segmenti second loss e, se del caso, i segmenti di rango superiore.

(18 bis)  "posizione verso la cartolarizzazione", un'esposizione nei confronti di una cartolarizzazione;

(18 ter)  "prestatore originario": un soggetto che in prima persona o per il tramite di soggetti connessi ha concluso il contratto originario da cui sono sorte le obbligazioni o le potenziali obbligazioni del debitore o del potenziale debitore che originano le esposizioni cartolarizzate;

(18 quater)  "cartolarizzazione sintetica nel bilancio": una cartolarizzazione quale definita all'articolo 242, punto 11), del regolamento (UE) n. 575/2013 nella quale l'ente cedente è un ente creditizio o un ente ad esso collegato, le esposizioni cartolarizzate sono parte del portafoglio bancario dell'ente cedente o di un ente ad esso collegato e le esposizioni sottostanti non comprendono valori mobiliari quali definiti nella direttiva 2004/39/CE (MiFID);

(18 quinquies)  "programma ABCP interamente garantito": un programma ABCP garantito direttamente e interamente da un promotore che fornisce alla SSPE una linea di liquidità che copre tutti i seguenti elementi:

(a)  tutti i rischi di liquidità e di credito del programma;

(b)  qualsiasi rischio rilevante di diluizione delle esposizioni cartolarizzate;

(c)  tutti gli altri costi delle operazioni e i costi relativi all'intero programma.

(18 sexies)  "società non finanziaria": una controparte non finanziaria quale definita all'articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) n. 648/2012;

(18 septies)  "titolare effettivo": la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità, quale definito all'articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849.

Articolo 2bis

Parti del mercato delle cartolarizzazioni

1.  Gli investitori in cartolarizzazioni sono investitori istituzionali diversi dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario della cartolarizzazione, o enti di paesi e territori terzi i cui requisiti di vigilanza e normativi sono considerati equivalenti a quelli dell'Unione a norma degli atti di cui all'articolo 2, punto 12, sottopunti da i) a ix), a seconda del caso.

2.  Almeno uno tra il cedente, il promotore o il prestatore originario di una cartolarizzazione è:

(a) un'impresa regolamentata quale definita all'articolo 2, punto 4, della direttiva 2002/87/CE[10];

(b) un creditore quale definito all'articolo 4, punto 2, della direttiva 2014/17/UE;

(c) un ente finanziario il cui obiettivo societario principale è fornire agevolazioni finanziarie, quali prestiti, leasing, accordi di acquisto a riscatto o altre agevolazioni simili rientranti nell'ambito dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26 del regolamento (UE) n. 575/2013, che svolge operazioni di prestito o di leasing finanziario a norma dell'allegato I, punti 2 e 3, della direttiva 2013/36/UE; oppure

(d) una banca multilaterale di sviluppo ai sensi dell'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 2 ter

Requisiti per le SSPE

Ai fini del presente regolamento, le SSPE non sono stabilite in un paese terzo al quale si applicano gli elementi seguenti:

(a)  il paese terzo si promuove quale centro finanziario off-shore o è caratterizzato da una tassazione nulla o esclusivamente nominale;

(b)  manca uno scambio d'informazioni efficace con le autorità fiscali straniere;

(c)  vi è scarsa trasparenza nelle disposizioni legislative, giudiziarie o amministrative;

(d)  non vige l'obbligo di una presenza locale sostanziale;

(e)  il paese terzo è inserito dal gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nell'elenco dei paesi e territori non cooperativi o è incluso nell'elenco dell'Unione delle giurisdizioni fiscali non collaborative;

(f)  il paese terzo non ha firmato con lo Stato membro d'origine dell'emittente, del cedente o del prestatore originario un accordo per garantire che il paese terzo rispetti pienamente le norme di cui all'articolo 26 del Modello di convenzione fiscale sul reddito e il patrimonio dell'OCSE e assicuri un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali.

Capo 2

Disposizioni applicabili a tutte le cartolarizzazioni

Articolo 3

Obblighi di due diligence per gli investitori istituzionali

1.  Prima di essere esposto a una posizione verso una cartolarizzazione l'investitore istituzionale, diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario della cartolarizzazione, verifica la sussistenza degli elementi seguenti:

(a)  il cedente o prestatore originario che non è un ente creditizio o un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 concede tutti i crediti che danno luogo alle esposizioni sottostanti basandosi su criteri solidi e ben definiti e su precise procedure per approvare, modificare, rinnovare e finanziare tali crediti e dispone di sistemi efficaci per l'applicazione di detti criteri e procedure.

  A norma dell'articolo 5 del presente regolamento, il cedente, promotore o prestatore originario comunica all'investitore istituzionale di mantenere in qualsiasi momento un interesse economico netto rilevante a norma dell'articolo 4;

(b)  il cedente, il promotore e la SSPE, se del caso, hanno messo a disposizione le informazioni previste all'articolo 5 con la frequenza e le modalità ivi stabilite.

2.  Prima di essere esposto a una posizione verso una cartolarizzazione l'investitore istituzionale, diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario della cartolarizzazione, effettua altresì una valutazione di due diligence proporzionata ai rischi insiti nell'operazione. Tale valutazione considera almeno gli aspetti seguenti:

(a)  le caratteristiche di rischio della singola posizione verso la cartolarizzazione e delle esposizioni sottostanti;

(b)  tutte le caratteristiche strutturali della cartolarizzazione che possono avere un impatto rilevante sulla performance della posizione verso la cartolarizzazione, tra cui priorità di pagamento fissate per via contrattuale e relativi trigger, supporti di credito, supporti di liquidità, trigger del valore di mercato e definizione di default specifica all'operazione;

(c)  per le cartolarizzazioni notificate come STS, conformemente all'articolo 14, la conformità della cartolarizzazione ai requisiti di cui agli articoli da 7 a 10, se la cartolarizzazione non è una cartolarizzazione ABCP, oppure agli articoli da 11 a 14, se la cartolarizzazione è una cartolarizzazione ABCP. L'investitore istituzionale può fare adeguato affidamento sulla notifica STS di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e sulle informazioni relative alla conformità ai requisiti STS comunicate dal cedente, dal promotore e dalla SSPE.

In deroga alle lettere a) e b), nel caso di un programma ABCP interamente garantito, l'investitore istituzionale nei commercial paper pertinenti considera le caratteristiche del programma ABCP e il supporto di liquidità da parte del promotore.

3.  L'investitore istituzionale, diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario della cartolarizzazione, esposto a una posizione verso una cartolarizzazione compie almeno i passi seguenti:

(a)  predispone procedure scritte proporzionate al profilo di rischio della posizione verso la cartolarizzazione e adeguate al suo portafoglio di negoziazione e, se del caso, a quello di non negoziazione, per controllare su base continuativa il rispetto delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e le performance della posizione verso la cartolarizzazione e delle esposizioni sottostanti. Se del caso, il controllo previsto da dette procedure scritte comprende il tipo di esposizione, la percentuale di prestiti scaduti da più di trenta, sessanta e novanta giorni, i tassi di default, i tassi di rimborsi anticipati, i mutui insoluti, i tassi di recupero, i riacquisti, le modifiche dei prestiti, le sospensioni dei pagamenti, il tipo e il tasso di occupazione delle garanzie reali, la distribuzione di frequenza dei meriti di credito o di altre misure relative all'affidabilità creditizia delle esposizioni sottostanti, la diversificazione di settore e geografica, la distribuzione di frequenza degli indici di copertura del finanziamento con forchette di ampiezza tale da facilitare un'adeguata analisi di sensitività ▌;

(b)  conduce periodicamente sui flussi di cassa e sui valori delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni sottostanti prove di stress proporzionate alla natura, alla portata e alla complessità del rischio della posizione verso la cartolarizzazione; in deroga, nel caso di operazioni ABCP interamente garantite, conduce periodicamente prove di stress sul merito di credito del fornitore della linea di liquidità anche per le cartolarizzazioni qualificate come STS;

(c)  assicura un livello consono di segnalazione interna all'organo di amministrazione, affinché questo sia al corrente del rischio rilevante che deriva dalle posizioni verso la cartolarizzazione e che i rischi derivanti da tali investimenti siano gestiti in maniera adeguata;

(d)  per ciascuna delle posizioni verso la cartolarizzazione detenute, è in grado di dimostrare all'autorità competente, su richiesta, di avere una visione globale e accurata della posizione e delle esposizioni sottostanti e di aver effettivamente attuato le politiche e procedure scritte applicabili alla gestione del rischio e alla registrazione delle informazioni d'interesse.

(d bis)  informa l'ESMA del suo investimento conformemente all'articolo 5.

3 bis.  Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, nel caso in cui abbia conferito a imprese di investimento o a gestori di patrimoni regolamentati il potere di prendere decisioni in merito alla gestione degli investimenti che potrebbero esporlo verso una cartolarizzazione, l'investitore istituzionale può incaricare le imprese di investimento o i gestori di patrimoni regolamentati di adempiere ai loro obblighi a norma del presente articolo relativamente a eventuali esposizioni verso una cartolarizzazione derivanti da dette decisioni. Gli Stati membri garantiscono che, nel caso in cui un investitore istituzionale sia incaricato a norma del presente paragrafo di adempiere agli obblighi di un altro investitore istituzionale e non vi adempia, le sanzioni irrogabili ai fini degli articoli 17 e 18 siano imposte all'investitore istituzionale incaricato della gestione e non all'investitore istituzionale esposto verso la cartolarizzazione.

3 ter.  Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA può adottare orientamenti al fine di specificare ulteriormente le condizioni alle quali le esposizioni cartolarizzate non rappresentano esposizioni a un rischio significativo a norma del paragrafo 2 e la conformità ai requisiti di cui alle lettere da a) a c) del summenzionato paragrafo è da considerarsi sufficiente.

Articolo 4

Mantenimento del rischio

1.  Il cedente, il promotore o il prestatore originario della cartolarizzazione mantiene in ogni momento un interesse economico netto rilevante nella cartolarizzazione non inferiore al 5 % o al 10 % a seconda della modalità di mantenimento scelta a norma del paragrafo 2. Nell'ambito del mandato conferito a norma dell'articolo 16 bis del presente regolamento, l'Autorità bancaria europea (ABE), in stretta collaborazione con il CERS, adotta una decisione motivata sull'obbligo di tassi di mantenimento fino al 20 % alla luce delle condizioni del mercato. L'interesse economico netto rilevante è misurato al momento della creazione ed è determinato dal valore nozionale per gli elementi fuori bilancio. Se il cedente, il promotore e il prestatore originario non hanno concordato a chi spetti mantenerlo, l'interesse economico netto rilevante è mantenuto dal cedente. I requisiti di mantenimento per una determinata cartolarizzazione non sono oggetto di applicazioni multiple. L'interesse economico netto rilevante è misurato alla creazione ed è determinato dal valore nozionale per gli elementi fuori bilancio. L'interesse economico netto rilevante non è suddiviso tra diversi tipi di soggetti che lo mantengono né è sottoposto ad attenuazione o a copertura del rischio di credito.

1 bis.  Le perdite sulle attività cartolarizzate, misurate su base annua, non devono essere considerevolmente superiori alle perdite sulle attività omogenee nel corso dello stesso periodo, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, che sono selezionate casualmente dallo stato patrimoniale del cedente o del prestatore originario della cartolarizzazione. In caso di mancato rispetto di tale condizione, l'autorità competente indaga la potenziale scelta scorretta delle attività da parte del cedente, del promotore o del prestatore originario della cartolarizzazione, a rischio di sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'articolo 17.

2.  Sono considerate mantenimento di un interesse economico netto rilevante non inferiore a quello riportato al paragrafo 1 soltanto le situazioni seguenti:

(a)  il mantenimento di una percentuale non inferiore al 10% del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori; in alternativa il mantenimento di almeno il 10 % del valore nominale di ciascuna esposizione cartolarizzata, a condizione che il rischio di credito di tali esposizioni sia di pari rango o sia subordinato al rischio di credito cartolarizzato per le stesse esposizioni;

(b)  in caso di cartolarizzazioni rotative o di cartolarizzazioni di esposizioni rotative, il mantenimento dell'interesse del cedente in percentuale pari almeno al 10% del valore nominale di ciascuna delle esposizioni cartolarizzate;

(c)  il mantenimento di esposizioni scelte casualmente, equivalenti a una percentuale pari almeno al 10% del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate, quando tali esposizioni non cartolarizzate sarebbero state altrimenti cartolarizzate nella cartolarizzazione, a condizione che il numero delle esposizioni potenzialmente cartolarizzate non sia inferiore a 100 alla creazione;

(d)  il mantenimento del segmento prime perdite e, se necessario, laddove non sia così raggiunto il 5% del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate, di altri segmenti aventi profilo di rischio uguale o maggiore di quelli trasferiti o ceduti agli investitori e la cui durata non sia inferiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, in modo che il mantenimento equivalga complessivamente almeno al 5% del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate;

(e)  il mantenimento di un'esposizione che copre le prime perdite pari almeno al 7,5% di ciascuna esposizione cartolarizzata nella cartolarizzazione.  Quando una società di partecipazione finanziaria mista stabilita nell'Unione ai sensi della direttiva 2002/87/CE, un ente creditizio impresa madre o una società di partecipazione finanziaria stabiliti nell'Unione oppure una delle sue filiazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, in qualità di cedente o promotore, procede alla cartolarizzazione di esposizioni di uno o più enti creditizi, imprese di investimento o altri enti finanziari che rientrano nell'ambito della vigilanza su base consolidata, i requisiti di cui al paragrafo 1 possono essere soddisfatti sulla base della situazione consolidata dei relativi ente creditizio impresa madre, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista stabiliti nell'Unione.

Il primo comma si applica solo nel caso in cui gli enti creditizi, imprese di investimento o enti finanziari che hanno creato le esposizioni cartolarizzate si conformino ai requisiti dell'articolo 79 della direttiva 2013/36/UE e forniscano tempestivamente al cedente o promotore e all'ente creditizio impresa madre, alla società di partecipazione finanziaria o alla società di partecipazione finanziaria mista stabiliti nell'Unione le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5.

4.  Il paragrafo 1 non si applica qualora le esposizioni cartolarizzate siano costituite da esposizioni verso i seguenti soggetti o da essi garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente:

(a)  amministrazioni centrali o banche centrali;

(b)  amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 575/2013, degli Stati membri;

(c)  banche o istituti nazionali di promozione ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2015/1017;

(d)  banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117 del regolamento (UE) n. 575/2013.

6.  L'ABE elabora, in stretta cooperazione con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), progetti di norme tecniche di regolamentazione per modificare il livello di mantenimento del rischio conformemente all'articolo 16 bis e per precisare in maniera più particolareggiata l'obbligo di mantenimento del rischio, in particolare:

(a)  le modalità di mantenimento del rischio a norma del paragrafo 2 e il tasso minimo di mantenimento di un'esposizione che copre le prime perdite a norma del paragrafo 2, lettera e);

(b)  la misurazione del livello di mantenimento di cui al paragrafo 1;

(c)  il divieto di copertura o di vendita dell'interesse mantenuto;

(d)  le condizioni del mantenimento su base consolidata conformemente al paragrafo 3;

(e)  le condizioni per l'esenzione delle operazioni basate su un indice chiaro, trasparente e accessibile di cui al paragrafo 5;

(e bis) gli obblighi annuali di segnalazione del cedente, del promotore o del prestatore originario della cartolarizzazione alle autorità di vigilanza riguardo alle perdite subite sulle attività cartolarizzate rispetto alle attività mantenute, necessari a valutare il requisito di cui al paragrafo 1 bis;

(e ter) la procedura di selezione casuale delle attività omogenee dallo stato patrimoniale del cedente o del prestatore originario, la misura utilizzata per stabilire se la differenza tra le perdite è significativa e come calcolare il beneficio derivante dalla violazione del requisito di cui al paragrafo 1 bis;

(e quater) il mantenimento minimo adeguato di un'esposizione che copre le prime perdite di ogni attività cartolarizzata come valore compreso tra il 5 e il 10%.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Le autorità competenti applicano tali norme tecniche di regolamentazione.

Sulla base delle norme tecniche di regolamentazione le autorità competenti predispongono una tabella del tasso di mantenimento del rischio per i diversi tipi di cartolarizzazione. L'ABE garantisce la coerenza nell'attuazione delle norme tecniche di regolamentazione da parte delle autorità competenti.

Articolo 5

Obblighi di trasparenza per cedenti, promotori, SSPE e investitori

1.  Il cedente, il promotore e la SSPE della cartolarizzazione, conformemente al paragrafo 2, mettono a disposizione dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione, degli investitori prima che siano esposti a una posizione verso la cartolarizzazione e delle autorità competenti di cui all'articolo 15 almeno le informazioni seguenti:

(a)  informazioni trimestrali sulle esposizioni sottostanti alla cartolarizzazione oppure, nel caso degli ABCP, informazioni mensili sui diversi crediti sottostanti;

(b)  tutta la documentazione di base essenziale per la comprensione dell'operazione, tra cui almeno, nella misura in cui siano disponibili ▌:

(i)  il documento o il prospetto di offerta finale insieme ai documenti relativi alla conclusione dell'operazione, esclusi i pareri legali;

(ii)  per la cartolarizzazione tradizionale, l'accordo di vendita, di cessione, di novazione o di trasferimento delle attività e le pertinenti dichiarazioni di trust;

(iii)  i contratti derivati e i contratti di garanzia personale e tutti i documenti d'interesse sulle modalità di copertura della garanzia quando le esposizioni cartolarizzate restano esposizioni del cedente;

(iii bis)   una descrizione particolareggiata della priorità di pagamento;

(iv)  gli accordi di gestione (servicing), di gestione di riserva (back-up servicing), di amministrazione e di gestione della liquidità;

(v)  l'atto di costituzione del trust, l'atto di costituzione di garanzia, il contratto di agenzia, il contratto relativo al conto bancario, il contratto di investimento garantito, i termini incorporati (incorporated terms) o il quadro del master trust o l'accordo sulle definizioni del master, ovvero la documentazione legale di valore giuridico equivalente;

(vi)  i pertinenti accordi tra creditori, la documentazione sui derivati, i contratti di prestito subordinato, i contratti di prestito alle start-up e gli accordi sulla linea di liquidità;

(vii)  ogni altra documentazione di base essenziale per la comprensione dell'operazione;

(vii bis)  informazioni riguardanti il processo di concessione dei crediti e di credit scoring seguito per le attività sottostanti nella cartolarizzazione e l'evoluzione storica dei prestiti in sofferenza sottoscritti dal cedente;

(c)  quando il prospetto non è stato redatto conformemente alla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[11], una sintesi dell'operazione o un riepilogo delle principali caratteristiche della cartolarizzazione, ivi compresi, se applicabili:

(i)  i particolari della struttura dell'operazione;

(ii)  i particolari delle caratteristiche dell'esposizione, i flussi di cassa, la gerarchia di allocazione delle perdite (loss waterfall) e i dispositivi di supporto del credito e di supporto della liquidità;

(iii)  i particolari dei diritti di voto dei detentori di una posizione verso la cartolarizzazione e il rapporto tra questi e gli altri creditori garantiti;

(iv)  l'elenco di tutti i trigger e gli eventi menzionati nei documenti trasmessi conformemente alla lettera b) che potrebbero avere un impatto significativo sulla performance della posizione verso la cartolarizzazione;

(v)  i diagrammi di struttura che presentano un quadro d'insieme dell'operazione, dei flussi di cassa e dell'assetto proprietario;

(d)  per le cartolarizzazioni STS, la notifica di cui all'articolo 14;

(e)  le comunicazioni trimestrali agli investitori, o le comunicazioni mensili agli investitori nel caso degli ABCP, che riportano le informazioni seguenti:

(i)  tutti i dati effettivamente significativi sulla qualità creditizia e sulle performance delle esposizioni sottostanti;

(ii)  dati sui flussi di cassa generati dalle esposizioni sottostanti e dalle passività della cartolarizzazione e dati relativi al superamento dei valori di attivazione che determina una diversa priorità di pagamento o la sostituzione di una controparte;

(iii)  dati sul rischio mantenuto, tra cui anche chi lo mantiene e le modalità con cui è mantenuto, a norma dell'articolo 4 e le informazioni richieste dal paragrafo 3;

(f)  se applicabile, le informazioni di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[12] relativo all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato;

(g)  nei casi in cui non si applica la lettera f), qualsiasi evento significativo quale:

(i)  violazione sostanziale degli obblighi stabiliti nei documenti trasmessi ai sensi della lettera b), incluse le successive misure correttive, deroghe o consensi risultanti da tale violazione;

(ii)  modifica delle caratteristiche strutturali in grado di produrre un effetto rilevante sulla performance della cartolarizzazione;

(iii)  modifica rilevante delle caratteristiche di rischio della cartolarizzazione o delle esposizioni sottostanti;

(iv)  per le cartolarizzazioni STS, il fatto che la cartolarizzazione cessi di soddisfare i requisiti STS o che le autorità competenti abbiano adottato provvedimenti correttivi o amministrativi;

(v)  qualsiasi modifica rilevante dei documenti riguardanti l'operazione.

Le informazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), sono messe a disposizione al più tardi immediatamente dopo la conclusione dell'operazione.

Le informazioni di cui alle lettere a) ed e) sono messe a disposizione ogni trimestre nello stesso momento, al più tardi un mese dopo la data di scadenza per il pagamento degli interessi. Per le cartolarizzazioni ABCP, le informazioni di cui alle lettere a) ed e) sono messe a disposizione ogni mese nello stesso momento, al più tardi un mese dopo la data di scadenza per il pagamento degli interessi.

Le informazioni di cui alle lettere f) e g) sono messe a disposizione senza indugio.

Per le cartolarizzazioni ABCP, le informazioni di cui alle lettere a), c), punto ii), ed e), punto i), sono messe a disposizione dei detentori di una posizione verso la cartolarizzazione su base aggregata.

1 bis.  L'investitore in una posizione verso la cartolarizzazione sul mercato secondario, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, mette a disposizione delle autorità competenti di cui all'articolo 15 del presente regolamento almeno le seguenti informazioni:

(a)  il titolare effettivo, compreso il paese di stabilimento e il settore di attività; nonché

(b)  l'entità del loro investimento e a quale segmento della cartolarizzazione fa riferimento.

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli delle modalità con cui gli investitori sono tenuti a effettuare la segnalazione alle rispettive autorità competenti.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [XXX dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2.  Il cedente, il promotore e la SSPE della cartolarizzazione designano tra loro il soggetto cui incombe soddisfare gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1. Il cedente, il promotore e la SSPE provvedono a che il detentore della posizione verso la cartolarizzazione e le autorità competenti dispongano di informazioni tempestive, precise e gratuite. Il soggetto designato per soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1 e 1 bis mette a disposizione le informazioni per un'operazione di cartolarizzazione mediante un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni controllato che soddisfa i requisiti di cui agli articoli da 22 bis a 22 quinquies del presente regolamento.

La documentazione riguardante la cartolarizzazione indica il soggetto responsabile della segnalazione delle informazioni a norma del presente articolo e il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni controllato in cui le informazioni sono messe a disposizione.

3.  L'ESMA è tenuta a tutelare la trasparenza del mercato delle cartolarizzazioni a beneficio dei partecipanti al mercato e delle autorità di vigilanza, creando almeno un quadro completo del mercato che riporti almeno le attività cartolarizzate, gli emittenti e le posizioni di investimento utilizzando le informazioni trasmesse dagli emittenti, gli investitori e i repertori di dati a norma dei paragrafi 1, 1 bis e 2 del presente articolo e dell'articolo 22 quinquies, paragrafo 3, del presente regolamento.

Capo 2 bis

Condizioni e procedure di registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni

Articolo 5 bis

Registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni

1.  Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 2, i repertori di dati sulle cartolarizzazioni si registrano presso l'ESMA.

2.  Per essere registrabile a norma del presente articolo, un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni deve essere una persona giuridica stabilita nell’Unione e soddisfare i requisiti stabiliti dall'articolo 22 bis all'articolo 22 quinquies.

3.  La registrazione di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni è valida in tutto il territorio dell’Unione.

4.  Un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato soddisfa in ogni momento le condizioni richieste per la registrazione. I repertori di dati sulle cartolarizzazioni informano immediatamente l’ESMA di ogni modifica importante delle condizioni di registrazione.

L'ESMA ha il diritto di respingere una modifica materiale della condizioni di registrazione notificata dal repertorio di dati sulle cartolarizzazioni

Articolo 5 ter

Domanda di registrazione

1.  I repertori di dati sulle cartolarizzazioni presentano domanda di registrazione all'ESMA.

2.  Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'ESMA verifica se la domanda è completa.

Se la domanda è incompleta, l'ESMA fissa un termine entro il quale il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni deve trasmettere informazioni supplementari.

Dopo avere accertato la completezza della domanda, l'ESMA ne invia notifica al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.

3.  L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli e il formato della domanda di registrazione di cui al paragrafo 1.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 5 quater

Esame della domanda

1.  Entro quaranta giorni lavorativi dalla notifica di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 2, terzo comma, l’ESMA esamina la domanda di registrazione, verificando se il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni rispetta i requisiti di cui agli articoli da 22 bis a 22 quinquies e adotta una decisione di registrazione o una decisione di rifiuto o di revoca della registrazione, accompagnate da una motivazione circostanziata.

2.  Gli effetti della decisione emessa dell'ESMA a norma del paragrafo 1 decorrono dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della sua adozione o da una data successiva se ritenuto necessario dall'ESMA, anche nel caso in cui gli effetti della decisione decorrano soltanto se sono soddisfatte specifiche condizioni fissate dall'ESMA nella sua decisione.

Articolo 5 quinquies

Notifica della decisione dell’ESMA relativa alla registrazione

1.  L’ESMA notifica la decisione di registrazione o una decisione che rifiuta o revoca la registrazione al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni entro cinque giorni lavorativi dalla data di tale decisione. La notifica è accompagnata da una motivazione circostanziata della decisione.

2.  L’ESMA pubblica nel suo sito web l'elenco dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati conformemente al presente regolamento. L’elenco è aggiornato entro cinque giorni lavorativi dalla data di adozione di una decisione a norma del paragrafo 1.

Articolo 5 sexies

Esercizio dei poteri di cui agli articoli da 5 septies a 5 nonies

I poteri conferiti all'ESMA, o ad un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dalla stessa ESMA dagli articoli da 5 septies a 5 nonies non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.

Articolo 5 septies

Richiesta di informazioni

1.  Con semplice richiesta, o tramite decisione, l’ESMA può imporre ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni e a terzi collegati cui i repertori hanno esternalizzato funzioni o attività operative di fornire tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento.

2.  Nell’inviare una semplice richiesta d’informazioni di cui al paragrafo 1, l’ESMA:

(a)  fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

(b)  dichiara la finalità della richiesta;

(c)  specifica le informazioni richieste;

(d)  stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;

(e)  informa la persona alla quale sono richieste le informazioni che non sussiste un obbligo a fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria, tali informazioni non devono essere inesatte né fuorvianti; nonché

(f)  indica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 5 undecies in combinato disposto con l’allegato I, sezione IV, lettera a), da comminare laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti.

3.  Nel richiedere tramite decisione le informazioni di cui al paragrafo 1, l'ESMA:

(a)  fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

(b)  dichiara la finalità della richiesta;

(c)  specifica le informazioni richieste;

(d)  stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;

(e)  indica le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 5 duodecies, da comminare laddove le informazioni fornite siano incomplete;

(f)  indica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 5 undecies in combinato disposto con l’allegato I, sezione IV, lettera a), da comminare laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti. nonché

(g)  indica il diritto di proporre ricorso contro la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell’ESMA e di ottenere la revisione dalla Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia») conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.  Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto, forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste a nome dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5.  L’ESMA trasmette senza indugio una copia della decisione all’autorità competente dello Stato membro in cui sono domiciliate o stabilite le persone di cui al paragrafo 1 interessate dalla richiesta di informazioni.

Articolo 5 octies

Indagini generali

1.  Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l’ESMA ha facoltà di svolgere le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all’articolo 5 septies, paragrafo 1. A tal fine, i funzionari e altre persone autorizzate dall’ESMA sono abilitati a:

(a)  esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l’esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;

(b)  prendere o ottenere copie certificate o estratti di tali registri, dati, procedure e altro materiale;

(c)  convocare e chiedere alle persone di cui all’articolo 5 septies, paragrafo 1, ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte o orali su fatti o documenti relativi all’indagine e al suo oggetto e registrarne le risposte;

(d)  interpellare persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all’oggetto dell’indagine;

(e)  richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

2.  I funzionari e altre persone autorizzate dall’ESMA allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine. Tale autorizzazione indica anche la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 5 undecies in combinato disposto con l’allegato I, sezione IV, lettera b), da comminare laddove le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all'articolo 5 septies, paragrafo 1, siano inesatte o fuorvianti.

3.  Le persone di cui all’articolo 5 septies, paragrafo 1, si sottopongono alle indagini avviate a seguito di una decisione dell’ESMA. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 5 duodecies, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.

4.  Se la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati prevista dal paragrafo 1, lettera e), richiede l’autorizzazione di un’autorità giudiziaria ai sensi delle norme nazionali, si procede a richiedere tale autorizzazione. L’autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

5.  Qualora sia richiesta l’autorizzazione di cui al paragrafo 4, l’autorità giudiziaria nazionale controlla l’autenticità della decisione dell’ESMA e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all’oggetto delle indagini. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ESMA sospetta una violazione del presente regolamento e sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini, né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ESMA secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 5 nonies

Ispezioni in loco

1.  Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l’ESMA ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni presso i locali aziendali o gli immobili delle persone giuridiche di cui all’articolo 5 septies, paragrafo 1. Se necessario ai fini della correttezza e dell’efficacia, l’ESMA può svolgere le ispezioni in loco senza preavviso.

2.  I funzionari e le altre persone autorizzate dall’ESMA a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali aziendali o agli immobili delle persone giuridiche soggette all’indagine avviata a seguito di una decisione adottata dall’ESMA e possono esercitare tutti i poteri stabiliti all’articolo 5 octies, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali, libri contabili e registri per la durata dell’ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

3.  I funzionari e altre persone autorizzate dall’ESMA a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine.

4.  Le persone di cui all’articolo 5 septies, paragrafo 1, sono tenute a cooperare alle indagini in loco avviate a seguito di una decisione dell’ESMA. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine, specifica la data d’inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento previste dall’articolo 5 duodecies, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia. L’ESMA adotta tali decisioni dopo aver consultato l’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l’ispezione.

5.  I funzionari dell’autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l’ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su domanda dell’ESMA, ai funzionari e alle altre persone autorizzate da quest’ultima. Essi esercitano a tal fine i poteri di cui al paragrafo 2. I funzionari dell’autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.

6.  L’ESMA può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere per suo conto compiti d’indagine specifici e ispezioni in loco, come previsto dal presente articolo e dall’articolo 5 octies, paragrafo 1. A tal fine, le autorità competenti dispongono degli stessi poteri dell’ESMA, quali definiti dal presente articolo e dall’articolo 5 octies, paragrafo 1.

7.  Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall’ESMA constatino che una persona si oppone ad un’ispezione disposta a norma del presente articolo, l’autorità competente dello Stato membro interessato presta l’assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l’ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge.

8.  Se il diritto nazionale richiede l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria per consentire l’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l’assistenza prevista dal paragrafo 7, si procede a richiedere tale autorizzazione. L’autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

9.  Qualora sia richiesta l’autorizzazione di cui al paragrafo 8, l’autorità giudiziaria nazionale controlla l’autenticità della decisione dell’ESMA e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie, né sproporzionate rispetto all’oggetto dell’ispezione. Al fine di controllare la proporzionalità delle misure, l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’ESMA di fornire spiegazioni dettagliate. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ESMA secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 5 decies

Norme procedurali per adottare le misure di vigilanza e imporre sanzioni amministrative pecuniarie

1.  Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi dell’eventualità di fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all’allegato I, l’ESMA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario nominato non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza o registrazione del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni interessato e svolge i propri compiti indipendentemente dall’ESMA.

2.  Il funzionario incaricato indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini, e invia all’ESMA un resoconto completo sui risultati ottenuti.

Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di chiedere informazioni in forza dell’articolo 5 septies e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli da 5 octies a 5 nonies. Il funzionario incaricato delle indagini si avvale di questi poteri nel rispetto dell'articolo 5 sexies.

Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e informazioni raccolti dall’ESMA nelle attività di vigilanza.

3.  Al termine dell’indagine e prima di trasmettere il fascicolo con i relativi risultati all’ESMA, il funzionario incaricato delle indagini dà alle persone oggetto delle indagini la possibilità di essere sentite relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.

Nel corso delle indagini sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate.

4.  Quando trasmette all’ESMA il resoconto contenente i risultati dei lavori, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto d’accesso al resoconto, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al resoconto non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell'ESMA.

5.  In base al resoconto contenente i risultati dei lavori del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto delle indagini, dopo averle sentite conformemente all’articolo 5 terdecies, l’ESMA decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all’allegato I, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all’articolo 5 septdecies e impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all’articolo 5 undecies.

6.  Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni dell’ESMA, né interviene altrimenti nel processo decisionale dell’ESMA.

7.  La Commissione adotta ulteriori norme procedurali per l’esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, disposizioni provvisorie e raccolta di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento e adotta norme specifiche sui termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle sanzioni.

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 22 sexies al fine di integrare/modificare il presente regolamento specificando le norme procedurali di cui al primo comma.

8.  L’ESMA si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell’azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre l’ESMA si astiene dall’imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento se una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, sia passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.

Articolo 5 undecies

Sanzioni amministrative pecuniarie

1.  Qualora, conformemente all’articolo 5 decies, paragrafo 5, constati che un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una violazione figurante nell’allegato I, l’ESMA adotta una decisione volta a imporre una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni se l’ESMA ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni o i suoi alti dirigenti hanno agito deliberatamente per commettere tale violazione.

2.  L’importo di base delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al paragrafo 1 si situa tra le soglie seguenti:

(a)  per le violazioni di cui all'allegato I, sezione I, lettera c), all'allegato I, sezione II, lettere da c) a g), e all'allegato I, sezione III, lettere c) e f), le sanzioni amministrative pecuniarie si collocano tra [EUR 100 000] ed [EUR 200 000];

(b)  per le violazioni di cui all'allegato I, sezione I, lettere a) e b) e da d) a h), e all'allegato I, sezione II, lettere a), b) e g), le sanzioni amministrative pecuniarie si collocano tra [EUR 50 000] ed [EUR 100 000].

(c)  per le violazioni di cui all'allegato I, sezione IV, le sanzioni amministrative pecuniarie si collocano tra EUR 5 000 e EUR 10 000.

Per decidere se l’importo base delle sanzioni amministrative pecuniarie debba collocarsi al livello più basso, intermedio o più alto delle soglie indicate nel primo comma, 1’ESMA tiene conto del fatturato annuo del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni interessato nell’esercizio precedente. L’importo base si colloca al livello più basso per i repertori di dati sulle cartolarizzazioni il cui fatturato annuo è inferiore a [1 milione di EUR], al livello medio per i repertori di dati sulle cartolarizzazioni il cui fatturato annuo è compreso tra [1 e 5 milioni di EUR] e al livello più alto per i repertori di dati sulle cartolarizzazioni il cui fatturato annuo è superiore a [5 milioni di EUR].

3.  Gli importi base di cui al paragrafo 2 sono adeguati, se necessario, in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti secondo i coefficienti pertinenti di cui all’allegato II.

I coefficienti aggravanti pertinenti sono applicati singolarmente all’importo base. Se è applicabile più di un coefficiente aggravante, la differenza tra l’importo base e l’importo derivante dall’applicazione di ciascun singolo coefficiente aggravante è aggiunta all’importo base.

I coefficienti attenuanti pertinenti sono applicati singolarmente all’importo di base. Se è applicabile più di un coefficiente attenuante, la differenza tra l’importo base e l’importo derivante dall’applicazione di ciascun singolo coefficiente attenuante è sottratta all’importo base.

4.  In deroga ai paragrafi 2 e 3, l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria non è inferiore al 2% e non supera il 20 % del fatturato annuo del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni interessato nell’esercizio precedente, ma, qualora il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria è almeno pari all’importo del beneficio.

Se l’azione o omissione di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni costituisce più di una violazione di cui all’allegato I, si applica solo la sanzione amministrativa pecuniaria maggiore calcolata conformemente ai paragrafi 2 e 3 e relativa ad una di queste violazioni.

Articolo 5 duodecies

Sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento

1.  L’ESMA infligge mediante decisione sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento volte a obbligare:

(a)  il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell’articolo 5 septdecies, paragrafo 1, lettera a); oppure

(b)  la persona di cui all’articolo 5 septies, paragrafo 1:

(i)  a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’articolo 5 septies;

(ii)  a cooperare con un’indagine e in particolare a fornire nella loro interezza registri, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’articolo 5 octies; oppure

(iii)  a cooperare con un’ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell’articolo 5 nonies.

2.  La sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è efficace e proporzionata. La sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è applicata per ogni giorno di ritardo.

3.  In deroga al paragrafo 2, l’importo delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell’esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell’anno civile precedente. È calcolato dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento.

4.  Una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell’ESMA. Al termine di tale periodo l’ESMA rivede la misura.

Articolo 5 terdecies

Audizione delle persone interessate

1.  Prima di prendere la decisione di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione ai sensi degli articoli 5 undecies e 5 duodecies, l'ESMA dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L'ESMA basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.

2.  Nel corso del procedimento è pienamente garantito il diritto di difesa delle persone interessate dal procedimento. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo dell'ESMA, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell'ESMA.

Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un'azione urgente al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario o danni ingenti e imminenti all'integrità, alla trasparenza, all'efficienza e al regolare funzionamento dei mercati finanziari, comprese la stabilità o l'esattezza dei dati segnalati al repertorio di dati sulle negoziazioni. In tal caso, l'ESMA può adottare una decisione provvisoria e quanto prima possibile dopo averla adottata dà alle persone interessate la possibilità di essere sentite.

Articolo 5 quaterdecies

Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento

1.  L'ESMA comunica al pubblico ogni sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell'inadempimento inflitta ai sensi degli articoli 5 undecies e 5 duodecies, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001.

2.  Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 5 undecies e 5 duodecies sono di natura amministrativa.

3.  Qualora l'ESMA decida di non infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati, indicando le ragioni della sua decisione.

4.  Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 5 undecies e 5 duodecies costituiscono titolo esecutivo in conformità alle norme di procedura civile vigenti nello Stato nel cui territorio sono state imposte sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento.

La formula esecutiva è apposta alla decisione, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone l'ESMA e la Corte di giustizia.

Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'applicazione richiedendola direttamente all'organo competente, secondo il diritto nazionale.

L'esecuzione può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia il controllo della regolarità delle procedure esecutive è di competenza delle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato.

5.  Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 5 quindecies

Controllo della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l'ESMA ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento. Può estinguere, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento irrogata.

Articolo 5 sexdecies

Revoca della registrazione

1.  Fatto salvo l'articolo 5 octodecies, l'ESMA revoca la registrazione di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni se questo:

(a)  rinuncia espressamente alla registrazione o non ha fornito alcun servizio nei sei mesi precedenti la data della decisione di revoca;

(b)  ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

(c)  non soddisfa più le condizioni cui era subordinata la registrazione.

2.  L'ESMA notifica senza indugio all’autorità competente interessata di cui all’articolo 15 la decisione di revoca della registrazione del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.

3.  Se l'autorità competente di uno Stato membro in cui il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni presta i servizi ed esercita le attività ritiene che sussista una delle condizioni di cui al paragrafo 1, può chiedere all'ESMA di valutare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione del repertorio in questione. Se decide di non revocare la registrazione del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni interessato, l'ESMA fornisce una motivazione circostanziata.

4.  L'autorità competente di cui al paragrafo 3 è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 15.

Articolo 5 septdecies

Commissioni di vigilanza

1.  L'ESMA impone ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni il pagamento di commissioni in conformità del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Dette commissioni coprono integralmente le spese necessarie dell'ESMA connesse alla registrazione e vigilanza dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni.

2.  L'importo delle commissioni a carico di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni copre tutti i costi amministrativi sostenuti dall'ESMA per le sue operazioni di registrazione e vigilanza ed è proporzionato al fatturato del repertorio in questione.

3.  La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 22 sexies per integrare/modificare il presente regolamento specificando ulteriormente il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.

Articolo 5 octodecies

Misure di vigilanza dell'ESMA

1.  Qualora constati, conformemente all'articolo 5 decies, paragrafo 5, che un repertorio di dati sulle negoziazioni ha commesso una violazione figurante nell'allegato I, l'ESMA prende una o più delle decisioni seguenti:

(a)  richiedere al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni di porre fine alla violazione;

(b)  infliggere le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 5 undecies;

(c)  emanare una comunicazione pubblica;

(e)  richiedere la temporanea cessazione di qualsiasi pratica contraria al presente regolamento;

(f)  adottare qualsiasi misura per garantire che il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni continui a rispettare gli obblighi giuridici previsi dal presente regolamento;

(g)  imporre un divieto temporaneo all'accettazione di nuovi cedenti, promotori o SSPE o all'estensione dei servizi offerti dal repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, nel caso in cui questi possano compromettere la stabilità o l'esattezza dei dati;

(h)  chiedere la destituzione di una persona fisica dagli organi direttivi di un repertorio di dati sulle negoziazioni;

(d)  in ultima istanza, revocare la registrazione del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.

2.  L'ESMA, nel prendere le decisioni di cui al paragrafo 1, tiene conto della natura e della gravità della violazione, che va valutata sulla base dei seguenti criteri:

(a)  la durata e la frequenza della violazione;

(b)  se tale violazione abbia evidenziato debolezze gravi o sistemiche nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno dell’impresa;

(c)  se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;

(d)   se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o con colpa.

3.  L'ESMA notifica senza indebito ritardo le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni interessato e le comunica alle autorità competenti designate in conformità all'articolo 15 e alla Commissione. Le pubblica altresì sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui le decisioni sono state adottate.

Quando rende pubblica una decisione conformemente al primo comma, l'ESMA rende altresì pubblico il diritto del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni interessato di impugnare la decisione nonché, se del caso, il fatto che sia stato interposto ricorso, precisando che il ricorso non ha effetti sospensivi, e il fatto che la commissione di ricorso dell'ESMA può sospendere l'applicazione della decisione impugnata conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 5 novodecies

Divieto di ricartolarizzazione

Le esposizioni sottostanti utilizzate in una cartolarizzazione non comprendono cartolarizzazioni.

Capo 3

Cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata

Articolo 6

Uso della denominazione "cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata"

Il cedente, il promotore e la SSPE possono utilizzare la qualifica "STS" o "semplice, trasparente e standardizzata", o altra qualifica che rimanda direttamente o indirettamente a tali termini, solo se la cartolarizzazione soddisfa tutti i requisiti della sezione 1 o della sezione 2 del presente regolamento, ▌se hanno trasmesso all'ESMA la notifica ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, e se la cartolarizzazione in questione è stata inserita nell'elenco di cui all'articolo 14, paragrafo 4.

Il cedente, il promotore e la SSPE che partecipano alla cartolarizzazione considerata STS sono stabiliti nell'Unione, a meno che non siano stabiliti in un paese terzo per cui la Commissione ha adottato un atto delegato conformemente all'articolo 22 septies.

Sezione 1

Requisiti generali della cartolarizzazione STS

Articolo 7

Cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata

1.  È considerata STS la cartolarizzazione conforme ai requisiti stabiliti agli articoli 8, 9 e 10, ad eccezione dei programmi e delle operazioni ABCP.

1 bis.  Le cartolarizzazioni, ad eccezione dei programmi e delle operazioni ABCP, vendute agli investitori dopo il 1° gennaio 2011 e prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, sono considerate STS dal momento in cui sono oggetto di una notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 1, a condizione che:

(a)  soddisfino, al momento dell'emissione, i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi da 1 a 5 e da 7 a 9, e dell'articolo 9, paragrafi 1 e 3;

(b)  soddisfino, dal momento delle notifiche previste all'articolo 14, paragrafo 1, i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 6, all'articolo 9, paragrafi 2 e da 4 a 8, e all'articolo 10, paragrafi da 1 a 4.

1 ter.  L'ESMA adotta, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, orientamenti e raccomandazioni sull'interpretazione e l'applicazione armonizzate dei requisiti stabiliti agli articoli 8, 9 e 10.

Articolo 8

Requisiti di semplicità

1.  La SSPE acquisisce le esposizioni sottostanti tramite vendita o cessione in una maniera opponibile al venditore o a qualsiasi terzo anche in caso di insolvenza del venditore. Al trasferimento delle esposizioni sottostanti alla SSPE non si applicano disposizioni rigide in tema di revocatoria (clawback) in caso di insolvenza del venditore. Se le esposizioni sottostanti sono trasferite tramite cessione e perfezionate in un momento successivo alla data di conclusione dell'operazione, gli eventi che dovrebbero attivare tale perfezionamento comprendono come minimo gli eventi seguenti:

(a)  grave deterioramento della classe di merito di credito del venditore;

(b)  default o insolvenza del venditore;

(c)  violazione di obblighi contrattuali da parte del venditore non sanata da provvedimenti correttivi.

2.  Il venditore fornisce dichiarazioni e garanzie per attestare che, a sua conoscenza, le esposizioni sottostanti alla cartolarizzazione non sono vincolate né si trovano in altra situazione prevedibilmente in grado di compromettere l'opponibilità della vendita o cessione.

3.  Le esposizioni sottostanti trasferite dal venditore alla SSPE soddisfano determinati criteri di ammissibilità prestabiliti e ben definiti che non consentano la gestione attiva del portafoglio di tali esposizioni su base discrezionale.

4.  La cartolarizzazione è garantita da un portafoglio di esposizioni sottostanti omogenee. Le esposizioni sottostanti nel portafoglio sono considerate omogenee se appartengono alla stessa tipologia di attività e se le caratteristiche relative al contratto, al rischio di credito, ai rimborsi anticipati e di altro tipo che determinano i flussi di cassa previsti per tali attività sono sufficientemente simili. Si considerano un'unica tipologia di attività i portafogli di prestiti su immobili residenziali, i portafogli di prestiti societari, i portafogli di prestiti su proprietà aziendali, i leasing e le linee di credito della stessa categoria, i portafogli di prestiti per veicoli e leasing auto nonché i portafogli di linee di credito concessi a persone fisiche per finalità di consumo personale, familiare o domestico. Le esposizioni sottostanti sono obbligazioni vincolanti per contratto e opponibili con pieno diritto di rivalsa nei confronti dei debitori e con flussi di pagamento periodici prestabiliti, le cui rate possono differire in termini di importo, per il pagamento di locazioni, capitale e interessi o per qualsiasi altro diritto di ottenere un reddito dalle attività su cui si fondano tali pagamenti. Le esposizioni sottostanti non comprendono valori mobiliari ai sensi della direttiva 2014/65/UE.

5.  Le esposizioni sottostanti non comprendono cartolarizzazioni.

6.  Le esposizioni sottostanti sono create nel corso ordinario dell'attività del cedente o del prestatore originario nel rispetto di parametri di sottoscrizione non meno rigorosi di quelli che il cedente o il prestatore originario applica alla creazione di analoghe esposizioni non cartolarizzate e sono paragonabili, in termini di sostanza economica e di classi di creditori, alle esposizioni create nel corso ordinario dell'attività del cedente o del prestatore originario che non sono cartolarizzate. Ai potenziali investitori sono divulgate integralmente le modifiche sostanziali dei parametri di sottoscrizione. In caso di cartolarizzazioni le cui esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali, il portafoglio di prestiti non comprende prestiti commercializzati e sottoscritti con la premessa che al richiedente del prestito o, se del caso, agli intermediari era stata fatta presente la possibilità che le informazioni fornite non fossero state verificate dal prestatore. La valutazione del merito di credito del mutuatario risponde ai requisiti fissati all'articolo 18, paragrafi da 1 a 4, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o all'articolo 8 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ovvero a requisiti equivalenti di paesi terzi. Il cedente o prestatore originario ha esperienza nella creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate.

7.  Al momento della selezione, le esposizioni sottostanti che sono trasferite senza indebiti ritardi alla SSPE non comprendono esposizioni in stato di default ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né esposizioni verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, al momento della firma del contratto di credito, a conoscenza del cedente o prestatore originario:

(a)  ha presentato dichiarazione d'insolvenza o ha concordato con i propri creditori la cancellazione o la rinegoziazione del debito, o ha visto un giudice riconoscere ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione;

(b)  è iscritto in un registro ufficiale di persone con referenze creditizie negative;

(c)  ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l'esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato del rischio rappresentato dal debitore medio della stessa tipologia di prestito nella stessa giurisdizione.

8.  Al momento del trasferimento delle esposizioni il debitore o il garante ha effettuato almeno un pagamento, salvo in caso di cartolarizzazione rotativa garantita da esposizioni pagabili in un'unica rata o con scadenza inferiore a un anno, compresi, senza alcuna limitazione, i pagamenti mensili previsti per i crediti rotativi.

9.  Il rimborso del detentore della posizione verso una cartolarizzazione non è strutturato in modo da dipendere in maniera preponderante dalla vendita delle attività poste a garanzia delle esposizioni sottostanti. Le esposizioni sottostanti garantite da attività il cui valore è coperto o pienamente mitigato da un obbligo di riacquisto da parte del venditore delle attività poste a garanzia delle esposizioni sottostanti o da altra terza parte non dipendono dalla vendita delle attività poste a garanzia delle esposizioni sottostanti. Ciò non impedisce che tali esposizioni siano successivamente rinnovate o rifinanziate.

9 bis.  Le cartolarizzazioni sintetiche di arbitraggio non fanno parte di una cartolarizzazione STS e non sono considerate STS se le attività non sono trasferite a una SSPE attraverso una cartolarizzazione di vendita effettiva né sono mantenute nel bilancio del cedente, come nel caso di una cartolarizzazione sintetica nel bilancio.

9 ter.  L'ESMA elabora, in stretta cooperazione con l'ABE e l'EIOPA, progetti di norme di regolamentazione per precisare ulteriormente:

(a)  le caratteristiche delle esposizioni sottostanti di cui al paragrafo 4 del presente articolo nonché i criteri per stabilire che dette caratteristiche sono sufficientemente simili; nonché

(b)  le altre tipologie di attività considerate un'unica tipologia di attività ai fini del paragrafo 4 del presente articolo e dell'articolo 12, paragrafo 2.

L'ESMA presenta tali progetti di norme di regolamentazione alla Commissione entro il ... [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 9

Requisiti di standardizzazione

1.  Il cedente, il promotore o il prestatore originario adempie l'obbligo di mantenimento del rischio conformemente all'articolo 4.

2.  Il rischio di tasso di interesse e il rischio di cambio derivanti dalla cartolarizzazione sono attenuati ed è data comunicazione delle misure adottate a tal fine. Le esposizioni sottostanti non comprendono derivati se non ai fini della copertura del rischio di cambio e del rischio di tasso di interesse. Tali derivati sono sottoscritti e documentati secondo le regole comuni della finanza internazionale.

3.  Il pagamento dell'interesse legato a un tasso di riferimento nel quadro delle attività e passività della cartolarizzazione si basa sui tassi di interesse del mercato di uso generale e non rimanda a formule o derivati ▌.

4.  Quando la cartolarizzazione non prevede un periodo rotativo o il periodo rotativo si è concluso e quando è stata avviata un'azione esecutiva (enforcement notice) o è stata notificata una messa in mora (acceleration notice), nessun quantitativo consistente di contante è bloccato nella SSPE e gli introiti in capitale derivanti dalle esposizioni sottostanti sono trasferiti agli investitori mediante rimborso sequenziale delle posizioni verso la cartolarizzazione in funzione del rango (seniority) di ciascuna. Il rimborso delle posizioni verso la cartolarizzazione non è invertito rispetto al rango (seniority) di ciascuna e per le operazioni caratterizzate da una priorità di pagamento non sequenziale sono previsti trigger basati sulla performance, che comprendono almeno il deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti al di sotto di una data soglia. Nessuna disposizione impone la liquidazione automatica delle esposizioni sottostanti al valore di mercato.

5.  La documentazione riguardante l'operazione comprende adeguati eventi che determinano il rimborso anticipato o trigger della conclusione del periodo rotativo laddove la cartolarizzazione lo preveda, compresi almeno:

(a)  il deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti fino a una data soglia o al di sotto;

(b)  il verificarsi di un evento di insolvenza riguardante il cedente o il gestore (servicer);

(c)  il calo del valore delle esposizioni sottostanti detenute dalla SSPE al di sotto di una data soglia (evento determinante il rimborso anticipato);

(d)  l'incapacità di creare in quantità sufficiente nuove esposizioni sottostanti che soddisfano la qualità creditizia prestabilita (evento attivatore della conclusione del periodo rotativo).

6.  La documentazione riguardante l'operazione indica chiaramente:

(a)  gli obblighi, i compiti e le responsabilità attribuiti per contratto al gestore (servicer) e al relativo gruppo di gestione, che hanno esperienza di gestione delle esposizioni sottostanti, e, se del caso, al fiduciario e ai prestatori di altri servizi accessori;

(b)  le procedure e le responsabilità atte a garantire che il default o l'insolvenza del gestore (servicer) non determini la cessazione della gestione, come una clausola di sostituzione nel contratto di gestione che consenta la sostituzione del gestore (servicer) in caso di default o insolvenza;

(c)  se applicabile, le disposizioni che assicurano la sostituzione delle controparti dei derivati, dei fornitori di liquidità e della banca del conto in caso di loro default o insolvenza e di altri eventi specifici.

Le politiche, le procedure e i controlli in materia di gestione del rischio sono ben documentati e sono predisposti sistemi efficienti.

7.  La documentazione riguardante l'operazione indica, in termini chiari e coerenti, le definizioni, i mezzi di ricorso e le azioni in materia di morosità e default dei debitori, ristrutturazione del debito, remissione del debito, tolleranza, sospensioni dei pagamenti, perdite, importi stornati, recuperi e altre misure a tutela della performance degli attivi. Detta documentazione indica chiaramente la priorità di pagamento, i trigger, la variazione della priorità di pagamento a seguito del verificarsi di eventi attivatori e l'obbligo di segnalare tali eventi. La variazione di tali termini e procedure può essere effettuata a condizione che tale variazione non incida sostanzialmente in modo negativo sul rimborso delle posizioni verso la cartolarizzazione. La variazione della priorità di pagamento è segnalata nel momento in cui si verifica.

8.  La documentazione riguardante l'operazione comprende disposizioni chiare che favoriscono la pronta risoluzione dei contenziosi tra le diverse classi di investitori, stabilisce chiaramente i diritti di voto e li attribuisce ai detentori dei titoli e indica con precisione le responsabilità del fiduciario e degli altri soggetti cui incombono obblighi fiduciari nei confronti degli investitori.

Articolo 10

Requisiti di trasparenza

1.  Il cedente e il promotore ▌danno all'investitore, prima che investa, accesso a dati storici sulla performance statica e dinamica in termini di default e di perdite, ad esempio dati su morosità e default, relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle oggetto della cartolarizzazione. I dati abbracciano un periodo non inferiore a sette anni per le esposizioni non al dettaglio e a cinque anni per le esposizioni al dettaglio. È comunicato in base a quali elementi le esposizioni sono considerate analoghe.

2.  Prima dell'emissione dei titoli prodotti dalla cartolarizzazione un campione delle esposizioni sottostanti è sottoposto a una verifica esterna condotta da un soggetto adeguato e indipendente, il quale verifica anche l'esattezza dei dati divulgati sulle esposizioni sottostanti applicando un livello di confidenza del 95%.

3.  Prima della fissazione del prezzo e successivamente su base continuativa il cedente, o il promotore mette a disposizione dell'investitore un modello di flusso di cassa delle passività, in forma chiara e documentata, che rappresenti precisamente il rapporto contrattuale che intercorre tra le esposizioni sottostanti e il flusso dei pagamenti tra il cedente, il promotore, gli investitori, altre terze parti e la SSPE.

3 bis.  Il cedente e il promotore pubblicano informazioni sulla sostenibilità a lungo termine della cartolarizzazione per gli investitori, utilizzando criteri ambientali, sociali e di governance per descrivere le modalità con cui la cartolarizzazione ha contribuito agli investimenti nell'economia reale e l'uso fatto dal cedente originario del capitale disponibile.

4.  Il cedente e il promotore ▌sono corresponsabili dell'osservanza dell'articolo 5 nonché di garantire che siano messe a disposizione dei potenziali investitori, prima della fissazione del prezzo, tutte le informazioni previste all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Prima della fissazione del prezzo il cedente e il promotore hanno altresì la responsabilità di garantire che siano messe a disposizione le informazioni previste all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da b) a e), almeno sotto forma di bozza o di prima stesura, ove consentito dall'articolo 3 della direttiva 2003/71/CE. Inoltre, il cedente e il promotore ▌hanno la responsabilità di garantire che sia messa a disposizione degli investitori la documentazione finale al più tardi 15 giorni dopo la conclusione dell'operazione.

Sezione 2

Requisiti per la cartolarizzazione ABCP

Articolo 11

Cartolarizzazione ABCP semplice, trasparente e standardizzata

Un'operazione ABCP è considerata STS quando è conforme ai requisiti a livello di operazione di cui all'articolo 12. Un programma ABCP è considerato STS quando è conforme ai requisiti dell'articolo 13.

Articolo 12

Requisiti a livello di operazione

1.  Per poter essere considerata STS, l'operazione di un programma ABCP risponde ai requisiti di cui al presente articolo. Ai fini della presente sezione il "cedente" e il "prestatore originario" di cui all'articolo 8, paragrafo 7, sono considerati il venditore.

1 bis.  Il rimborso del detentore della posizione verso una cartolarizzazione non dipende dalla vendita delle attività poste a garanzia delle esposizioni sottostanti. Tale requisito non si applica alle attività il cui valore sia garantito o interamente mitigato da un impegno effettivo del venditore o di un altro terzo a riacquistare o rifinanziare a un importo fisso l'attività posta a garanzia dell'esposizione sottostante né impedisce che tali attività siano successivamente rinnovate o rifinanziate.

2.  L'operazione di un programma ABCP è garantita da un portafoglio di esposizioni sottostanti omogenee per tipologia di attività che hanno una durata residua media ponderata di non oltre un anno e in nessun caso una durata residua superiore a tre anni, eccezione fatta per le operazioni relative a portafogli di prestiti per veicoli, leasing auto o strumentali, che hanno una durata residua media ponderata di non oltre quattro anni e mezzo e in cui nessuna delle esposizioni sottostanti ha una durata residua superiore a sei anni. Le esposizioni sottostanti non comprendono prestiti garantiti da ipoteche su immobili residenziali o non residenziali né prestiti su immobili residenziali pienamente garantiti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. Le esposizioni sottostanti comportano obbligazioni vincolanti per contratto e opponibili con pieno diritto di rivalsa nei confronti dei debitori e con flussi di pagamento prestabiliti per locazioni, capitale e interessi o per qualsiasi altro diritto di ottenere un reddito dalle attività su cui si fondano tali pagamenti. Le esposizioni sottostanti non comprendono valori mobiliari ai sensi della direttiva 2014/65/UE.

3.  Il pagamento dell'interesse legato a un tasso di riferimento nel quadro delle attività e passività dell'operazione di cartolarizzazione si basa sui tassi di interesse del mercato di uso generale ma non rimanda a formule o derivati complessi.

4.  In seguito al default del venditore o a un evento di messa in mora (acceleration), nessun quantitativo consistente di contante è bloccato nella SSPE e gli introiti in capitale derivanti dalle esposizioni sottostanti sono trasferiti agli investitori che detengono posizioni verso la cartolarizzazione mediante pagamento sequenziale di queste in funzione del rango (seniority) di ciascuna. Nessuna disposizione impone la liquidazione automatica delle esposizioni sottostanti al valore di mercato.

5.  Le esposizioni sottostanti sono create nel corso ordinario dell'attività del venditore nel rispetto di parametri di sottoscrizione non meno rigorosi di quelli che il venditore applica alla creazione di analoghe esposizioni non cartolarizzate. Ai potenziali investitori sono divulgate integralmente le modifiche sostanziali dei parametri di sottoscrizione. In caso di cartolarizzazioni le cui esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali, il portafoglio di prestiti non comprende prestiti commercializzati e sottoscritti con la premessa che al richiedente del prestito o, se del caso, agli intermediari era stata fatta presente la possibilità che le informazioni fornite non fossero state verificate dal prestatore. Il venditore ha esperienza nella creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate.

6.  La documentazione riguardante l'operazione comprende i trigger della conclusione del periodo rotativo, compresi almeno:

(a)  il deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti fino a una data soglia o al di sotto;

(b)  il verificarsi di un evento di insolvenza riguardante il venditore o il gestore (servicer);

(c)  l'incapacità di creare in quantità sufficiente nuove esposizioni sottostanti che soddisfano la qualità creditizia prestabilita.

7.  La documentazione riguardante l'operazione indica chiaramente:

(a)  gli obblighi, i compiti e le responsabilità attribuiti per contratto al promotore, al gestore (servicer) e al relativo gruppo di gestione, che hanno esperienza di gestione delle esposizioni sottostanti, e, se del caso, al fiduciario e ai prestatori di altri servizi accessori;

(b)  le procedure e le responsabilità atte a garantire che il default o l'insolvenza del gestore (servicer) non determini la cessazione della gestione;

(c)  se applicabile, le disposizioni che assicurano la sostituzione delle controparti dei derivati e della banca del conto in caso di loro default o insolvenza oppure in caso di altri eventi specifici;

Le politiche, le procedure e i controlli in materia di gestione del rischio sono ben documentati e sono predisposti sistemi efficienti.

Articolo 12 bis

Ruolo del promotore di un programma ABCP

1.  Il promotore del programma ABCP è un ente creditizio sottoposto a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE o un gestore di fondi o di patrimoni regolamentato.

2.  Il promotore di un programma ABCP è un fornitore di linee di liquidità e sostiene tutte le posizioni verso la cartolarizzazione a livello di programma ABCP coprendo tutti i rischi di liquidità e di credito e qualsiasi rischio rilevante di diluizione delle esposizioni cartolarizzate nonché tutti gli altri costi delle operazioni e i costi relativi all'intero programma con tale sostegno. Il promotore fornisce agli investitori una descrizione del sostegno prestato a livello di operazione, compresa una descrizione delle linee di liquidità fornite.

3.  Prima di poter diventare il promotore di un programma ABCP STS, l'ente creditizio dimostra alla sua autorità di vigilanza in una prova di stress che il suo ruolo a norma del paragrafo 2 non mette in pericolo la sua stabilità finanziaria, neanche in condizioni di mercato di estrema criticità in cui la liquidità sul mercato del finanziamento a breve termine viene a mancare per tutti i programmi ABCP per i quali riveste tale ruolo. A tal fine il promotore fornisce regolarmente alla sua autorità di vigilanza informazioni specifiche relative agli obblighi cumulativi sul rischio di liquidità e sulle modalità per soddisfare tali obblighi con riserve di liquidità.

4.  Prima di esporsi verso un'operazione ABCP, il promotore del programma ABCP verifica che il venditore concede tutti i crediti basandosi su criteri solidi e ben definiti e su precise procedure per approvare, modificare, rinnovare e finanziare tali crediti e dispone di sistemi efficaci per l'applicazione di detti criteri e procedure. Il promotore esercita la propria due diligence conformemente all'articolo 3 del presente regolamento e verifica che il venditore assicuri solidi parametri di sottoscrizione, capacità di gestione (servicing) e procedure di recupero crediti che rispondano ai requisiti stabiliti all'articolo 259, paragrafo 3, lettere da i) a m), del regolamento (UE) n. 575/2013 o a requisiti equivalenti di paesi terzi. Le politiche, le procedure e i controlli in materia di gestione del rischio sono ben documentati e sono predisposti sistemi efficienti.

5.  Il prestatore o l'emittente originari, a livello di operazione, o il promotore, a livello di programma ABCP, adempie all'obbligo di mantenimento del rischio conformemente all'articolo 4.

6.  L'articolo 5 si applica ai programmi ABCP. Il promotore del programma ABCP è responsabile dell'osservanza dell'articolo 5 e:

(a)  mette a disposizione degli investitori tutte le informazioni aggregate previste all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), che devono essere aggiornate con cadenza trimestrale; e

(b)  mette a disposizione le informazioni previste all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da b) a e).

7.  Qualora il promotore non rinnovi l'impegno per l'apertura di credito della linea di liquidità anteriormente alla scadenza, la linea di liquidità è utilizzata e i titoli in scadenza sono rimborsati.

Articolo 13

Requisiti a livello di programma

1.  Tutte le operazioni di un programma ABCP rispondono ai requisiti di cui all'articolo 12. Ad eccezione dell'articolo 12, paragrafo 2, le singole operazioni di importo massimo pari al 5% dell'importo aggregato delle esposizioni sottostanti un programma ABCP possono violare temporaneamente l'articolo 12 senza pregiudicare lo stato STS del programma.

2.  Il cedente, il promotore o il prestatore originario adempie l'obbligo di mantenimento del rischio conformemente all'articolo 4.

3.  Il ▌supporto di credito non determina un secondo strato di segmentazione a livello di programma.

4.  Il promotore del programma ABCP è un ente creditizio sottoposto a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE. Il promotore è un fornitore di linee di liquidità, sostiene tutte le posizioni verso la cartolarizzazione a livello di operazione nell'ambito del programma ABCP, copre tutti i rischi di liquidità e di credito e qualsiasi rischio rilevante di diluizione delle esposizioni cartolarizzate e sostiene tutti gli altri costi delle operazioni e i costi relativi all'intero programma.

5.  Non sono considerate STS le cartolarizzazioni emesse dal programma ABCP che comprendono opzioni call, clausole di proroga o altre clausole, a discrezione del cedente, del promotore o della SSPE, e che influiscono sulla scadenza finale dei titoli.

6.  Il rischio di tasso di interesse e il rischio di cambio che insorgono a livello di programma ABCP sono attenuati ed è data comunicazione delle misure adottate a tal fine. A livello di programma sono usati derivati solo ai fini della copertura del rischio di cambio e del rischio di tasso di interesse. Tali derivati sono documentati secondo le regole comuni della finanza internazionale.

7.  La documentazione riguardante il programma indica con precisione:

(a)  le responsabilità del fiduciario e degli altri soggetti cui incombono eventuali obblighi fiduciari nei confronti degli investitori;

▌ (c)  gli obblighi, i compiti e le responsabilità attribuiti per contratto al promotore e al relativo gruppo di gestione, che hanno esperienza di sottoscrizione di crediti, all'eventuale fiduciario e ai prestatori di altri servizi accessori;

▌ (e)  ▌le disposizioni relative alla sostituzione delle controparti dei derivati e della banca del conto a livello di programma ABCP in caso di loro default o insolvenza e di altri eventi specifici, laddove la linea di liquidità non contempli tali eventi;

(f)  il fatto che, al verificarsi di eventi specifici oppure del default o dell'insolvenza del promotore, sono previsti provvedimenti correttivi atti a permettere, secondo i casi, la copertura della garanzia dell'impegno per l'apertura di credito o la sostituzione del fornitore della linea di liquidità. Qualora il fornitore della linea di liquidità non rinnovi l'impegno per l'apertura di credito entro i 30 giorni successivi alla scadenza, la linea di liquidità è utilizzata, i titoli in scadenza sono rimborsati e le operazioni cessano di acquistare esposizioni rimborsando nel contempo le esposizioni sottostanti esistenti.

Le politiche, le procedure e i controlli in materia di gestione del rischio sono ben documentati e sono predisposti sistemi efficienti.

8.  Il cedente e il promotore ▌sono responsabili in solido dell'osservanza dell'articolo 5 a livello di programma ABCP e garantiscono che siano messe a disposizione dei potenziali investitori, prima della fissazione del prezzo, le informazioni seguenti:

(a)  tutte le informazioni aggregate previste all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a);

(b)  le informazioni previste all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da b) a e).

8 bis.  Il prospetto o, qualora quest'ultimo non fosse stato redatto, la documentazione riguardante il programma indica se e come i requisiti STS di cui dagli articoli da 11 a 13 sono stati soddisfatti.

Articolo 14

Notifica STS e due diligence

1.  Il cedente e il promotore trasmettono congiuntamente all'ESMA, mediante il modulo previsto al paragrafo 5, la notifica che la cartolarizzazione è conforme ai requisiti stabiliti agli articoli da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13 ("notifica STS"). In caso di un programma ABCP con più cedenti, ciascun cedente trasmette la notifica all'ESMA solo riguardo ai requisiti di cui all'articolo 12 per la propria operazione. L'ESMA pubblica la notifica STS sul proprio sito web ufficiale a norma del paragrafo 4. Il cedente, il promotore e la SSPE informano anche la rispettiva autorità competente. Essi designano tra loro il soggetto che funge da primo referente per gli investitori e le autorità competenti. Se il cedente e il promotore non stabiliscono di comune accordo quale soggetto è tenuto a soddisfare i requisiti di cui al presente articolo, il cedente soddisfa tali requisiti.

1 bis.  Il cedente, il promotore o la SSPE può ricorrere ai servizi di un terzo per verificare se una cartolarizzazione è conforme ai criteri STS. Tuttavia, il parere di terzi non pregiudica la responsabilità del cedente, del promotore o della SSPE in relazione agli obblighi giuridici loro incombenti ai sensi del presente regolamento.

Laddove il cedente, il promotore o la SSPE ricorra ai servizi di un terzo per valutare se una cartolarizzazione è conforme agli articoli da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13, la notifica STS include una dichiarazione indicante che la conformità ai criteri STS è stata confermata dal suddetto terzo. Tale notifica include altresì il nome del terzo e il relativo luogo di stabilimento.

2.  Laddove il cedente o il prestatore originario non sia un ente creditizio o un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013, la notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo è corredata degli elementi seguenti:

(a)  la conferma del cedente o prestatore originario del fatto che concede i crediti basandosi su criteri solidi e ben definiti e su precise procedure per approvare, modificare, rinnovare e finanziare i crediti e che dispone di sistemi efficaci per l'applicazione di dette procedure;

(b)  una dichiarazione che precisa se gli elementi di cui alla lettera a) sono soggetti a vigilanza.

3.  Quando una cartolarizzazione non soddisfa più i requisiti stabiliti agli articoli da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13, il cedente, il promotore o la SSPE lo notificano immediatamente all'ESMA e alla rispettiva autorità competente.

4.  L'ESMA pubblica immediatamente su un'apposita sezione del proprio sito web ▌un elenco di tutte le cartolarizzazioni per le quali il cedente, il promotore e la SSPE hanno notificato il soddisfacimento dei requisiti stabiliti agli articoli da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13. L'ESMA aggiorna l'elenco qualora una cartolarizzazione cessi di essere considerata STS a seguito di una decisione delle autorità competenti oppure di una notifica da parte del cedente, del promotore o della SSPE. Quando ha imposto sanzioni amministrative o provvedimenti correttivi ai sensi dell'articolo 17, l'autorità competente ne dà immediatamente notifica all'ESMA. L'ESMA indica immediatamente sull'elenco che un'autorità competente ha imposto sanzioni amministrative o provvedimenti correttivi in relazione alla cartolarizzazione d'interesse.

5.  L'ESMA elabora, in stretta cooperazione con l'ABE e l'EIOPA, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che il cedente, il promotore e la SSPE sono tenuti a fornire a norma del paragrafo 1 e mette a disposizione il formato mediante moduli standardizzati.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro ... [dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Capo 4

Vigilanza

Articolo 15

Designazione delle autorità competenti

1.  L'adempimento degli obblighi stabiliti all'articolo 3 incombe alle autorità competenti seguenti, in base ai poteri conferiti loro dal pertinente atto giuridico:

(a)  per le imprese di assicurazione e di riassicurazione: l'autorità competente designata a norma dell'articolo 13, punto 10, della direttiva 2009/138/CE;

(b)  per i gestori di fondi di investimento alternativi: l'autorità competente designata a norma dell'articolo 44 della direttiva 2011/61/UE;

(c)  per gli OICVM e le società di gestione di OICVM: l'autorità competente designata a norma dell'articolo 97, della direttiva 2009/65/CE;

(d)  per gli enti pensionistici aziendali o professionali: l'autorità competente designata a norma dell'articolo 6, lettera g), della direttiva 2003/41/CE;

(e)  per gli enti creditizi o imprese di investimento: l'autorità competente designata a norma dell'articolo 4 della direttiva 2013/36/UE, tra cui la BCE in conformità al regolamento (UE) n. 1024/2013.

2.  Le autorità competenti responsabili della vigilanza sui promotori a norma dell'articolo 4 della direttiva 2013/36/UE, tra cui la BCE in conformità al regolamento (UE) n. 1024/2013, provvedono a che questi adempiano gli obblighi previsti agli articoli da 4 a 14 del presente regolamento.

3.  Laddove il cedente, il prestatore originario e la SSPE siano soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE, del regolamento (UE) n. 1024/2013, della direttiva 2009/138/CE, della direttiva 2003/41/CE, della direttiva 2011/61/UE o della direttiva 2009/65/CE, le autorità competenti interessate designate a norma di detti atti, tra cui la BCE in conformità al regolamento (UE) n. 1024/2013, provvedono a che siano adempiuti gli obblighi previsti agli articoli da 4 a 5 del presente regolamento.

4.  Per i soggetti non contemplati dagli atti legislativi dell'Unione citati al paragrafo 3, gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate di assicurare la conformità agli articoli da 4 a 5. Gli Stati membri informano la Commissione, l'ESMA, l'ABE, l'EIOPA e le autorità competenti degli altri Stati membri delle autorità competenti designate a norma del presente paragrafo. Tale obbligo non si applica nei riguardi di società non finanziarie che vendono esposizioni nell'ambito di un programma ABCP o di un'altra operazione o altro schema di cartolarizzazione.

4 bis.  L'ESMA, congiuntamente alle autorità nazionali competenti preposte alla vigilanza dei mercati dei valori mobiliari, controlla e garantisce il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 14.

5.  L'ESMA pubblica sul proprio sito web un elenco delle autorità competenti di cui al presente articolo e lo tiene aggiornato.

Articolo 16

Poteri delle autorità competenti

1.  Ciascuno Stato membro provvede a che l'autorità competente designata a norma dell'articolo 15, paragrafi da 2 a 4 bis, goda dei necessari poteri di vigilanza, di indagine e di sanzione che le permettono di svolgere i compiti attribuitile dal presente regolamento.

2.  L'autorità competente designata a norma dell'articolo 15, paragrafi da 2 a 4 bis riesamina periodicamente le modalità, le procedure e i meccanismi predisposti dal cedente, dal promotore, dalla SSPE e dal prestatore originario per conformarsi al presente regolamento.

2 bis.  L'autorità competente verifica, anche attraverso regolari controlli in loco, le nuove emissioni, in particolare di cartolarizzazioni di cui il mercato ha scarsa esperienza, al fine di individuare le violazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, o le caratteristiche per le quali non esiste giustificazione evidente se non quella di eludere le disposizioni del presente regolamento.

3.  L'autorità competente impone che il cedente, il promotore, la SSPE e il prestatore originario valutino e affrontino con politiche e procedure adeguate i rischi derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, compresi i rischi reputazionali.

3 bis.  L'autorità competente monitora, a seconda dei casi, gli effetti specifici che la partecipazione al mercato delle cartolarizzazioni ha sulla stabilità dell'ente finanziario che opera come prestatore originario, cedente, promotore o investitore nell'ambito della sua vigilanza prudenziale nel settore delle cartolarizzazioni, tenendo presente quanto segue e lasciando impregiudicata una regolamentazione settoriale più rigorosa:

(a)  l'entità delle riserve di capitale allo scopo di frenare la prociclicità del mercato delle cartolarizzazioni;

(b)  l'entità delle riserve di liquidità per controbilanciare una potenziale concentrazione del sostegno ai programmi ABCP da parte degli enti creditizi;

(c)  il rischio di liquidità per gli investitori a causa di disallineamenti di durata tra i loro finanziamenti e investimenti.

Qualora l'autorità competente individui un rischio per la stabilità finanziaria di un ente finanziario o del sistema finanziario nel suo complesso, indipendentemente dagli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 21, essa adotta misure per attenuare tali rischi, comunica le sue conclusioni all'autorità designata competente in materia di strumenti macroprudenziali ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 nonché al Comitato europeo per il rischio sistemico, e informa al riguardo la Commissione e il Parlamento europeo.

3 ter.  L'autorità competente, congiuntamente all'ESMA, monitora ogni eventuale elusione degli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, del presente regolamento, mediante la quale le cartolarizzazioni sono strutturate o commercializzate specificamente allo scopo di esulare dalla portata di tali obblighi. L'autorità competente monitora e riferisce all'ESMA; l'ESMA valuta le informazioni fornite dall'autorità competente e segnala alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio eventuali criticità rilevate nell'evoluzione delle pratiche di mercato in proposito.

Articolo 16 bis

Vigilanza macroprudenziale del mercato delle cartolarizzazioni

1.  Nei limiti dei rispettivi compiti, il Comitato europeo per il rischio sistemico è responsabile della vigilanza macroprudenziale del mercato delle cartolarizzazioni dell'Unione europea e l'ABE è responsabile della vigilanza microprudenziale, tenendo nel contempo conto della specificità dei segmenti di mercato e delle classi di attività.

2.  In seguito alla pubblicazione della relazione biennale sul mercato delle cartolarizzazioni di cui all'articolo 29 e al fine di tenere conto dei cambiamenti nella situazione di mercato, di prevenire lo sviluppo di bolle dei prezzi delle attività nei vari segmenti di mercato o nelle varie classi di attività e di evitare la chiusura di alcune parti del mercato delle cartolarizzazioni dell'Unione in tempi di crisi, l'ABE, in stretta cooperazione con il CERS, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione entro sei mesi dalla data di pubblicazione di detta relazione, e in seguito ogni due anni procede alla revisione di tali norme tecniche di regolamentazione, al fine di precisare:

(a)  il livello del tasso di mantenimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, entro un intervallo massimo compreso tra il 5% e il 20%, applicabile alle modalità di mantenimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, tenendo conto delle specificità dei segmenti di mercato;

(b)   la misura in cui le garanzie si applicano alle attività cartolarizzate;

(c)   se il cedente ha conservato le esposizioni iscritte in bilancio per una parte della loro durata originaria, al momento della fissazione del tasso di mantenimento richiesto;

(d)  se i tassi di mantenimento richiesti sono aumentati fino ad arrivare alla percentuale massima del 20% o motivare le ragioni per cui dovrebbero essere adeguati al ribasso, tenendo conto nel contempo delle specificità dei segmenti di mercato; e

(e)  se le garanzie si applicano alle attività cartolarizzate.

Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione sono elaborati entro ... [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] o, se del caso, entro due anni a decorrere dalla data in cui sono stati elaborati i più recenti progetti di norme tecniche di regolamentazione in conformità del presente paragrafo. L'adeguamento del tasso di mantenimento previsto nei progetti di norme tecniche di regolamentazione entrerà in vigore per le cartolarizzazioni che non sono state notificate alla BCE in conformità agli articoli 243 e 244 del regolamento (UE) n. 575/2013 al momento dell'entrata in vigore di tali norme tecniche di regolamentazione.

L'EBA presenta alla Commissione i suddetti progetti di norme tecniche di regolamentazione entro ... [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

3.  In seguito alla pubblicazione della relazione di cui all'articolo 29 del presente regolamento, il CERS formula raccomandazioni per gli Stati membri, specificando se è necessario rivalutare le misure relative ai mutuatari, incluso un adeguamento del rapporto massimo prestito/valore (Loan To Value), prestito/reddito (Loan To Income) o servizio del debito/reddito (Debt Service To Income) per le attività da cartolarizzare.

4.  Ogniqualvolta un progetto di norma tecnica di regolamentazione è presentato a norma del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione valuta anche se, conformemente all'articolo 270 septies del regolamento (UE) n. 575/2013, le modifiche dei livelli di rischio per le cartolarizzazioni di cui agli articoli 259, 260, 261, 263 e 264 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono necessarie e, di conseguenza, adotta, ove del caso, atti delegati.

Articolo 17

Sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi

1.  Fatto salvo il loro diritto di prevedere e imporre sanzioni penali a norma dell'articolo 19, gli Stati membri prevedono norme che stabiliscono le sanzioni amministrative adeguate e i provvedimenti correttivi applicabili quando:

(a)  il cedente, promotore o prestatore originario non ha adempiuto agli obblighi stabiliti all'articolo 4;

(b)  il cedente, il promotore e la SSPE non hanno adempiuto agli obblighi stabiliti all'articolo 5;

(c)  una cartolarizzazione è qualificata STS e il cedente, il promotore e la SSPE di tale cartolarizzazione non hanno adempiuto agli obblighi stabiliti agli articoli da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13.

(c bis) il cedente o il promotore utilizza la qualifica STS per la relativa cartolarizzazione, in violazione dell'articolo 6 del presente regolamento, mentre la cartolarizzazione non soddisfa tutti i requisiti di cui agli articoli da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13 del presente regolamento;

(c ter) il cedente o il promotore presenta una notifica fuorviante a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento.

Gli Stati membri provvedono a che le sanzioni amministrative e/o i provvedimenti correttivi siano effettivamente attuati.

2.  Le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e comprendono almeno:

(a)  una dichiarazione pubblica indicante l'identità della persona fisica o giuridica e la natura della violazione conformemente all'articolo 22;

(b)  un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;

(c)  l'interdizione temporanea, nei confronti di un membro dell'organo di amministrazione del cedente, del promotore o della SSPE o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile, dall'esercizio di funzioni di gestione in tali imprese;

(d)  in caso di violazione di cui al paragrafo 1, lettera c), il divieto temporaneo nei confronti del cedente, del promotore e della SSPE di notificare che una cartolarizzazione soddisfa i requisiti stabiliti agli articoli da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13;

(e)  nel caso di una persona fisica, un'ammenda massima pari ad almeno 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, pari al corrispondente valore in valuta nazionale al ... [data di entrata in vigore del presente regolamento].

(f)  oppure, nel caso di una persona giuridica, l'ammenda massima di cui alla lettera e) oppure un'ammenda fino al 10% del fatturato annuo totale della persona giuridica che risulta dagli ultimi conti disponibili approvati dall'organo di amministrazione; se la persona giuridica è un'impresa madre o una controllata dell'impresa madre soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato annuo totale è il fatturato annuo totale o il tipo di reddito corrispondente in base agli applicabili atti legislativi in materia contabile che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di amministrazione dell'impresa madre capogruppo;

(g)  un'ammenda massima pari almeno al triplo dell'ammontare del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato, anche se supera gli importi massimi di cui alle lettere e) e f).

(g bis) un'ammenda minima pari almeno all'ammontare del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato, anche se supera gli importi massimi di cui alle lettere e) e f) del presente paragrafo.

3.  Nei casi in cui le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a persone giuridiche, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti applichino le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 2 ai membri dell'organo di amministrazione e alle altre persone responsabili della violazione ai sensi della normativa nazionale.

4.  Gli Stati membri assicurano che la decisione che impone sanzioni amministrative o provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 2 sia motivata adeguatamente e sia impugnabile per via giudiziaria.

Articolo 18

Esercizio del potere d'imporre sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi

1.  Le autorità competenti esercitano il potere d'imporre le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi di cui all'articolo 17 in conformità al rispettivo ordinamento giuridico nazionale:

(a)  direttamente;

(b)  in collaborazione con altre autorità;

(c)  rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

2.  Per stabilire il tipo e il livello della sanzione amministrativa o del provvedimento correttivo imposto a norma dell'articolo 17, l'autorità competente tiene conto di tutte le circostanze rilevanti, tra cui la misura in cui la violazione è dovuta a dolo ovvero a un errore di fatto e, secondo il caso:

(a)  la rilevanza, la gravità e la durata della violazione;

(b)  il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica che ha commesso la violazione e il fatto che sia stato fatto ricorso o meno alla consulenza di terzi per garantire il rispetto delle condizioni STS;

(c)  la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta in particolare dal fatturato totale, nel caso di una persona giuridica, o dal reddito annuo e dal patrimonio netto, nel caso di una persona fisica;

(d)  l'entità dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;

(e)  le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;

(f)  il grado di cooperazione che la persona fisica o giuridica responsabile dimostra nei confronti dell'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate;

(g)  le violazioni commesse in precedenza dalla persona fisica o giuridica responsabile.

Articolo 19

Sanzioni penali

1.  Gli Stati membri possono decidere di non prevedere norme in materia di sanzioni amministrative o provvedimenti correttivi per le violazioni punibili con sanzioni penali a norma del diritto nazionale.

2.  Qualora abbiano deciso, conformemente al paragrafo 1, di stabilire sanzioni penali per le violazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per stabilire contatti con le autorità giudiziarie, le autorità di esercizio dell'azione penale o di giustizia penale della loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche sulle indagini o i procedimenti penali avviati per violazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e di trasmetterle alle altre autorità competenti e all'ESMA, all'ABE e all'EIOPA in modo che possano adempiere all'obbligo di cooperazione ai fini del presente regolamento.

Articolo 20

Obblighi di notifica

Gli Stati membri notificano alla Commissione, all'ESMA, all'ABE e all'EIOPA le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate in attuazione del presente capo, incluse le eventuali norme di diritto penale applicabili, entro [un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Essi ne notificano senza indebito ritardo tutte le successive modifiche alla Commissione, all'ESMA, all'ABE e all'EIOPA.

Articolo 21

Cooperazione tra autorità competenti e autorità europee di vigilanza

1.  Le autorità competenti di cui all'articolo 15 e l'ESMA, l'ABE e l'EIOPA procedono in stretta cooperazione e si scambiano informazioni ai fini dell'assolvimento dei compiti previsti agli articoli da 16 a 19, in particolare ai fini della rilevazione e della correzione delle violazioni del presente regolamento.

1 bis.  È istituito uno specifico comitato per le cartolarizzazioni nel quadro del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, nell'ambito del quale le autorità competenti operano uno stretto coordinamento ai fini dell'assolvimento dei compiti previsti agli articoli da 16 a 19 del presente regolamento.

2.  Le autorità competenti possono altresì cooperare con autorità competenti di paesi terzi ai fini dell'esercizio dei loro poteri di sanzione e ai fini della facilitazione della riscossione delle sanzioni pecuniarie.

3.  Se constata che il presente regolamento è stato violato o se ha motivo di ritenere che sia stato violato, l'autorità competente comunica le proprie constatazioni, in modo sufficientemente circostanziato, all'autorità competente del cedente, promotore, prestatore originario, SSPE o investitore. Le autorità competenti interessate operano uno stretto coordinamento dell'attività di vigilanza per assicurare la coerenza delle decisioni e l'autorità competente che rileva la violazione informa immediatamente l'ESMA.

4.  Laddove la violazione di cui al paragrafo 3 riguardi in particolare una notifica inesatta o fuorviante a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, l'autorità competente che rileva la violazione notifica senza indugio le proprie constatazioni anche all'ESMA, all'ABE e all'EIOPA.

5.  Alla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 3 l'autorità competente adotta tutte le misure necessarie per rettificare la violazione rilevata e ne dà notifica alle altre autorità competenti interessate, in particolare alle autorità competenti del cedente, del promotore e della SSPE e alle autorità competenti dei detentori delle posizioni verso la cartolarizzazione, se noti. In caso di disaccordo tra le autorità competenti, la questione è deferita all'ESMA; si applica la procedura di cui all'articolo 19 e, se del caso, all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6.  L'ESMA elabora, in stretta cooperazione con l'ABE e l'EIOPA, progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare l'obbligo generale di cooperazione, le informazioni che devono essere scambiate a norma del paragrafo 1 e gli obblighi di notifica a norma dei paragrafi 3 e 4.

L'ESMA presenta, in stretta cooperazione con l'ABE e l'EIOPA, detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [dodici mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 22

Pubblicazione delle sanzioni amministrative e dei provvedimenti correttivi

1.  Gli Stati membri provvedono a che, una volta che la decisione che impone una sanzione amministrativa o un provvedimento correttivo per violazione dell'articolo 4, dell'articolo 5 o dell'articolo 14, paragrafo 1, è stata notificata al destinatario, le autorità competenti la pubblichino senza indebito ritardo sul proprio sito web ufficiale.

2.  La pubblicazione di cui al paragrafo 1 comprende informazioni sul tipo e la natura della violazione, sull'identità dei responsabili e sulle sanzioni o sui provvedimenti imposti.

3.  Quando l'autorità competente ritiene, sulla scorta della valutazione del singolo caso, che la pubblicazione dell'identità, nel caso di una persona giuridica, o dell'identità e dei dati personali, nel caso di una persona fisica, sia sproporzionata o che comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti:

(a)  differiscano la pubblicazione della decisione che impone la sanzione amministrativa o il provvedimento correttivo fino a che non vengano meno le ragioni della mancata pubblicazione, o

(b)  pubblichino la decisione che impone la sanzione amministrativa o il provvedimento correttivo omettendo per un periodo di tempo ragionevole d'indicare l'identità e i dati personali del destinatario, se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di valere e a condizione che la pubblicazione anonima assicuri l'effettiva protezione dei dati personali in questione, o

(c)   non pubblichino affatto la decisione che impone la sanzione amministrativa o il provvedimento correttivo nel caso in cui le opzioni illustrate alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:

i)  che non sia messa a rischio la stabilità dei mercati finanziari;

ii)  la proporzionalità della pubblicazione della decisione rispetto alle misure ritenute di natura minore.

4.  Nel caso in cui si decida di pubblicare la sanzione o il provvedimento in forma anonima, la pubblicazione dei dati d'interesse può essere rimandata. Laddove la decisione che impone la sanzione amministrativa o il provvedimento correttivo sia oggetto di impugnazione dinanzi alla competente autorità giudiziaria, l'autorità competente aggiunge immediatamente sul proprio sito web ufficiale tale informazione e qualsiasi informazione successiva sull'esito dell'impugnazione. Sul sito è altresì pubblicata l'eventuale decisione giudiziaria di annullamento della decisione che impone una sanzione amministrativa o un provvedimento correttivo.

5.  Le autorità competenti provvedono a che le informazioni previste ai paragrafi da 1 a 4 restino sul loro sito web ufficiale per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono conservati sul sito web ufficiale dell'autorità competente unicamente per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

6.  Le autorità competenti informano l'ESMA, l'ABE e l'EIOPA di tutte le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi imposti, comprese le eventuali impugnazioni e il relativo esito. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti ricevano le informazioni e la decisione definitiva in relazione a ogni sanzione penale imposta e le trasmettano all'ESMA, all'ABE o all'EIOPA.

7.  ESMA, ABE e EIOPA tengono in comune una banca dati centrale in cui registrano le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi loro comunicati. Tale banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle stesse a norma del paragrafo 6.

Capo 4 bis

Requisiti per i repertori di dati sulle cartolarizzazioni

Articolo 22 bis

Requisiti generali

1.  I repertori di dati sulle cartolarizzazioni:

(a)  sono dotati di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, e di meccanismi di controllo interno adeguati, comprese procedure amministrative e contabili solide, che impediscano qualsiasi diffusione di informazioni riservate;

(b)  mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare e gestire qualsiasi potenziale conflitto di interessi concernente i suoi dirigenti, il personale o le persone a essi strettamente legate in modo diretto o indiretto;

(c)  adottano le politiche e le procedure necessarie per assicurare il rispetto del presente regolamento in tutti i suoi elementi, anche da parte dei dirigenti e dei dipendenti; nonché

(d)  mantengono e gestiscono una struttura organizzativa adeguata che assicuri la continuità e la regolarità della prestazione dei servizi e dell'esercizio delle attività. Essi utilizzano risorse, procedure e sistemi adeguati e proporzionati.

2.  Qualora offrano servizi ausiliari quali analisi, previsioni di mercato, valutazioni delle tendenze economiche, analisi dei prezzi e altre analisi generali dei dati nonché servizi di distribuzione connessi, i repertori di dati sulle cartolarizzazioni mantengono tali servizi ausiliari separati operativamente dalla funzione dei repertori che consiste nel raccogliere e conservare in modo centralizzato le informazioni sulle cartolarizzazioni come previsto all'articolo 5, paragrafo 1.

3.  L'alta dirigenza e i membri del consiglio del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni possiedono l'onorabilità e l'esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.

4.  I repertori di dati sulle cartolarizzazioni dispongono di norme obiettive, non discriminatorie e pubbliche in materia di accesso di cedenti, promotori e SSPE assoggettati all'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1. I repertori di dati sulle cartolarizzazioni garantiscono ai fornitori di servizi l'accesso non discriminatorio alle informazioni conservate presso i repertori stessi, previo consenso delle controparti interessate. Sono autorizzate restrizioni all'accesso soltanto nella misura in cui il loro scopo è controllare il rischio al quale sono esposte le informazioni conservate dai repertori di dati sulle cartolarizzazioni.

5.  I repertori di dati sulle cartolarizzazioni rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate sui servizi forniti a norma del presente regolamento. Essi pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio prestato, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Essi consentono a cedenti, promotori e SSPE di soddisfare gli obblighi di informazione per accedere separatamente ai servizi specifici. I prezzi e le commissioni praticati dal repertorio di dati sulle cartolarizzazioni sono basati sui costi.

6.  I repertori di dati sulle cartolarizzazioni dispongono di procedure adeguate per garantire la qualità delle informazioni pubblicate.

7.  Onde garantire l'applicazione coerente degli obblighi di trasparenza e l'accuratezza delle informazioni, l'ESMA elabora progetti di norme di regolamentazione per specificare i dettagli delle procedure che i repertori devono applicare allo scopo di verificare la completezza e la correttezza delle informazioni fornite da cedenti, promotori e SSPE a norma dell'articolo 5, paragrafo 2.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 22 ter

Affidabilità operativa

1.  I repertori di dati sulle cartolarizzazioni individuano le fonti di rischio operativo e le riducono sviluppando sistemi, controlli e procedure adeguati. Detti sistemi sono affidabili e sicuri e sono dotati di capacità adeguate per trattare le informazioni ricevute.

2.  I repertori di dati sulle cartolarizzazioni stabiliscono, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro miranti a preservare le loro funzioni, ad assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l'adempimento degli obblighi assunti. Il piano prevede almeno l'istituzione di dispositivi di backup.

3.  Il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni cui sia stata revocata le registrazione provvede ad assicurare una sostituzione regolare, compreso il trasferimento dei dati a un altro repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.

Articolo 22 quater

Salvaguardia e registrazione

1.  I repertori di dati sulle cartolarizzazioni assicurano la riservatezza, l'integrità e la protezione delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.

2.  I repertori di dati sulle cartolarizzazioni possono utilizzare le informazioni che pervengono loro a norma del presente regolamento per fini commerciali unicamente previo consenso del cedente, del promotore o della SSPE.

3.  I repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrano immediatamente le informazioni ricevute a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e le conservano per almeno dieci anni a decorrere dalla cessazione dei contratti interessati. Essi utilizzano procedure di conservazione dei dati rapide ed efficaci per documentare le modifiche apportate alle informazioni registrate.

4.  I repertori di dati sulle cartolarizzazioni permettono al cedente, al promotore o alla SSPE di accedere alle informazioni riguardanti il contratto e di correggerle tempestivamente.

5.  I repertori di dati sulle cartolarizzazioni adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni conservate nei loro sistemi.

Una persona fisica avente stretti legami con un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni o una persona giuridica avente con un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni un rapporto di impresa madre o di impresa figlia non utilizza le informazioni riservate conservate presso tale repertorio di dati sulle cartolarizzazioni a fini commerciali.

Articolo 22 quinquies

Trasparenza e disponibilità dei dati

1.  Per i moduli standardizzati loro segnalati, i repertori di dati sulle cartolarizzazioni pubblicano periodicamente e con modalità di facile accesso le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

2.  I repertori di dati sulle cartolarizzazioni raccolgono e conservano i dati e assicurano che i soggetti di cui al paragrafo 3 abbiano accesso diretto e immediato alle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e d), in modo da poter assolvere alle loro responsabilità e ai loro mandati rispettivi.

3.  I repertori di dati sulle cartolarizzazioni riferiscono i dati aggregati sulla base di un modulo standardizzato fornito dall'ESMA. Tali informazioni sono pubblicate dall'ESMA conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 bis.

4.  I repertori di dati sulle cartolarizzazioni mettono le informazioni necessarie a disposizione dei seguenti soggetti per permettere loro di assolvere alle loro responsabilità e ai loro mandati rispettivi:

(a)  l'ESMA;

(b)  l'autorità competente designata in conformità dell'articolo 15;

5.  L'ESMA condivide con le altre autorità dell'Unione interessate le informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni.

6.  L'ESMA elabora, in stretta cooperazione con l'ABE e l'EIOPA, progetti di norme tecniche di regolamentazione, ivi inclusi moduli standardizzati, per specificare quali informazioni il cedente, il promotore e la SSPE sono tenuti a fornire, nonché in quale formato, per adempiere ai propri obblighi previsti all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e d).

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 22 sexies

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5 decies, paragrafo 7, all'articolo 5 septdecies, paragrafo 3, e all'articolo 22 septies, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

3.  La delega di potere di cui all'articolo 5 decies, paragrafo 7, all'articolo 5 septdecies, paragrafo 3, e all'articolo 22 septies, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima di adottare un atto delegato la Commissione provvede a consultare l'ESMA.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 5 decies, paragrafo 7, dell'articolo 5 septdecies, paragrafo 3, e dell'articolo 22 septies, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Capo 4 ter (nuovo)

Regime dei paesi terzi

Articolo 22 septies

Equivalenza e riconoscimento del quadro normativo

1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 sexies al fine di integrare il presente regolamento stabilendo che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di un paese terzo:

(a)  sono equivalenti alle disposizioni stabilite agli articoli da 7 a 10 per la cartolarizzazione non ABCP e agli articoli da 11 a 13 per la cartolarizzazione ABCP nonché ai poteri di vigilanza e alle sanzioni di cui al capo 4; e

(b)  sono applicate in modo efficace, equo e senza distorsioni al fine di garantire una vigilanza e un'applicazione efficaci nel paese terzo in questione;

2.  Se la Commissione ha adottato un atto delegato sull'equivalenza in relazione a un paese terzo, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, si considera che una cartolarizzazione abbia rispettato gli obblighi di cui agli articoli da 7 a 10 per la cartolarizzazione non ABCP e agli articoli da 11 a 13 per la cartolarizzazione ABCP, se il cedente, il promotore o la SSPE di tale cartolarizzazione è stabilito nel paese terzo in questione e il cedente, il promotore e la SSPE, a seconda del caso, hanno rispettato gli obblighi pertinenti previsti da detto paese terzo per tale cartolarizzazione.

3.  La Commissione, in collaborazione con l'ESMA, controlla l'effettiva applicazione dei requisiti equivalenti a quelli previsti agli articoli da 6 a 14 da parte dei paesi terzi rispetto ai quali è stato adottato un atto delegato sull'equivalenza e riferisce regolarmente al riguardo al Parlamento europeo e al Consiglio. Qualora la relazione riveli un'applicazione insufficiente o incoerente delle disposizioni equivalenti da parte delle autorità del paese terzo, entro trenta giorni di calendario dalla presentazione della relazione la Commissione valuta se ritirare il riconoscimento dell'equivalenza del quadro normativo del paese terzo in questione.

TITOLO III

MODIFICHE

Articolo 23

Modifica della direttiva 2009/65/CE

L'articolo 50 bis della direttiva 2009/65/CE è soppresso.

Articolo 24

Modifica della direttiva 2009/138/CE

La direttiva 2009/138/CE è così modificata:

(1)  all'articolo 135, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che stabiliscono le esatte circostanze in cui, fatto salvo l'articolo 101, paragrafo 3, è possibile imporre un incremento proporzionale del fabbisogno di capitale in presenza di violazioni dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento [regolamento sulle cartolarizzazioni].

3. Per assicurare un'armonizzazione coerente per quanto riguarda il paragrafo 2, l'EIOPA elabora, conformemente all'articolo 301 ter, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le metodologie per il calcolo dell'incremento proporzionale del fabbisogno di capitale ivi citato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010."

(2)  l'articolo 308 ter, paragrafo 11, è soppresso.

Articolo 25

Modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009

Il regolamento (CE) n. 1060/2009 è così modificato:

(1)  ai considerando 22 e 41, all'articolo 8 quater e all'allegato II, punto 1, l'espressione "strumento finanziario strutturato" è sostituita da "strumento di cartolarizzazione";

(2)  ai considerando 34 e 40, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 8 quater, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 39, paragrafo 4, all'allegato I, sezione A, punto 2, paragrafo 5, all'allegato I, sezione B, punto 5, all'allegato II (titolo e punto 2), all'allegato III, parte I, punti 8, 24 e 45 e all'allegato III, parte III, punto 8, l'espressione "strumento finanziario strutturato" o "strumenti finanziari strutturati" è sostituita da "strumento di cartolarizzazione" o "strumenti di cartolarizzazione";

(3)  all'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il presente regolamento stabilisce inoltre obblighi per gli emittenti e i terzi collegati stabiliti nell'Unione riguardo agli strumenti di cartolarizzazione.";

(4)  all'articolo 3, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

"l) "strumento di cartolarizzazione": uno strumento finanziario o altre attività derivanti da un'operazione o dispositivo di cartolarizzazione di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento [presente regolamento];

(5)  L'articolo 8 ter è soppresso."

Articolo 26

Modifica della direttiva 2011/61/UE

L'articolo 17 della direttiva 2011/61/UE è soppresso.

Articolo 27

Modifica del regolamento (UE) n. 648/2012

Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:

(1)  all'articolo 2 sono aggiunti i punti 30 e 31:

"(30) "obbligazione garantita": l'obbligazione conforme ai requisiti previsti all'articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013;

(31) "veicolo dell'obbligazione garantita": l'emittente dell'obbligazione garantita o l'aggregato di copertura dell'obbligazione garantita.";

(2)  all'articolo 4 sono aggiunti i paragrafi 5 e 6 seguenti:

"5. L'articolo 4, paragrafo 1, non si applica ai contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell'obbligazione garantita, in relazione a un'obbligazione garantita, o dalla società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, ai sensi del regolamento [regolamento sulle cartolarizzazioni] a condizione che:

a) nel caso di una società veicolo per la cartolarizzazione, questa emetta unicamente cartolarizzazioni conformi ai requisiti stabiliti agli articoli da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13 e all'articolo 6 del regolamento [regolamento sulle cartolarizzazioni];

b) il contratto derivato OTC sia usato solo per coprire i disallineamenti di tasso di interesse o di valuta nell'ambito dell'obbligazione garantita o della cartolarizzazione; nonché

c) l'obbligazione garantita o la cartolarizzazione preveda adeguate modalità di attenuazione del rischio di credito di controparte nei riguardi dei contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell'obbligazione garantita o dalla società veicolo per la cartolarizzazione in relazione all'obbligazione garantita o alla cartolarizzazione.

6. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo e data la necessità di prevenire l'arbitraggio regolamentare, le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per stabilire quali modalità previste dalle obbligazioni garantite o dalle cartolarizzazioni permettano un'attenuazione adeguata del rischio di credito di controparte ai sensi del paragrafo 5.

Le AEV presentano detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010."

(3)  all'articolo 11, il paragrafo 15 è sostituito dal seguente:

"15. Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione comuni per specificare:

a) le procedure di gestione del rischio, fra cui le disposizioni relative al livello e alla tipologia di garanzie e alla segregazione, richieste ai fini della conformità al disposto del paragrafo 3;

b) le procedure che le controparti e le autorità competenti interessate devono seguire nell'applicare le esenzioni di cui ai paragrafi da 6 a 10;

c) i criteri applicabili di cui ai paragrafi da 5 a 10, fra cui le fattispecie da considerare impedimento di diritto o di fatto al rapido trasferimento dei fondi propri e al rimborso di passività tra le controparti.

Il livello e la tipologia delle garanzie richieste per i contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell'obbligazione garantita, in relazione a un'obbligazione garantita, o dalla società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, ai sensi del [presente regolamento] e rispondenti alle condizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, del presente regolamento e ai requisiti stabiliti agli articoli da 7 a 10 o agli articoli da 11 a 13 e all'articolo 6 del regolamento [regolamento sulle cartolarizzazioni] sono stabiliti tenendo conto degli eventuali ostacoli che si frappongono allo scambio di garanzie reali per i contratti di garanzia vigenti nell'ambito dell'obbligazione garantita o della cartolarizzazione. Le AEV presentano detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

In funzione della natura giuridica della controparte, alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento, rispettivamente, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 o (UE) n. 1095/2010."

Articolo 28

Disposizioni transitorie

1.  Fatti salvi i paragrafi da 2 a 6, il presente regolamento si applica alle cartolarizzazioni i cui titoli sono emessi a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

2.  Per le posizioni verso la cartolarizzazione in essere al [data di entrata in vigore del presente regolamento], il cedente, il promotore e la SSPE possono utilizzare la qualifica "STS", o altra qualifica che rimanda direttamente o indirettamente a tale termine, solo se sono soddisfatti i requisiti stabiliti all'articolo 6.

3.  Alle cartolarizzazioni i cui titoli sono stati emessi a decorrere dal 1o gennaio 2011 ma prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento] e alle cartolarizzazioni emesse prima di detta data, in cui sono state aggiunte o sostituite nuove esposizioni sottostanti dopo il 31 dicembre 2014, continuano ad applicarsi gli obblighi di due diligence stabiliti dal regolamento (UE) n. 575/2013, dal regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e dal regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione nella versione applicabile il [giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento].

4.  Per le posizioni verso la cartolarizzazione in essere al [data di entrata in vigore del presente regolamento], gli enti creditizi o le imprese di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013, le imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE, le imprese di riassicurazione ai sensi dell'articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE e i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE continuano ad applicare, rispettivamente, l'articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013 e i capi 1, 2 e 3 e l'articolo 22 del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione, gli articoli 254 e 255 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e l'articolo 51 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, nella versione applicabile il [giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento].

5.  In adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, fino alla data di applicazione delle norme tecniche di regolamentazione che la Commissione adotterà a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, il cedente, il promotore o il prestatore originario applicano i capi 1, 2 e 3 e l'articolo 22 del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione alle cartolarizzazioni i cui titoli sono emessi a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

6.  In adempimento degli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed e), fino alla data di applicazione delle norme tecniche di regolamentazione che la Commissione adotterà a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, il cedente, il promotore e la SSPE mettono a disposizione del sito web indicato all'articolo 5, paragrafo 2, le informazioni previste negli allegati da I a VIII del regolamento delegato (UE) 2015/3 della Commissione.

Articolo 29

Relazioni

1.  Entro [due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni tre anni, l'ESMA pubblica, in stretta cooperazione con l'ABE e l'EIOPA, una relazione sull'attuazione dei requisiti STS previsti agli articoli da 6 a 14.

2.  Entro [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], previa consultazione delle AEV e del CERS, la Commissione pubblica una relazione sugli effetti del presente regolamento sul mercato delle cartolarizzazioni nell'Unione. La relazione contiene in particolare una valutazione di tutti i punti seguenti:

(a)  gli effetti dell'introduzione dell'etichetta di cartolarizzazione STS, anche per quanto concerne l'economia reale e in particolare l'accesso al credito per le PMI;

(b)  il funzionamento del mercato in questione;

(c)  gli effetti sull'interconnessione tra gli enti finanziari e la stabilità del settore finanziario.

2 bis.  L'ABE, in stretta cooperazione con l'ESMA e l'EIOPA, almeno ogni due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, pubblica una relazione sulla conformità da parte dei partecipanti al mercato ai requisiti del presente regolamento, in particolare ai requisiti di mantenimento del rischio e alle modalità di mantenimento del rischio di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

3.  Entro [tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] l'ESMA pubblica, in stretta cooperazione con l'ABE e l'EIOPA, una relazione sul funzionamento dei requisiti di trasparenza previsti dall'articolo 5 e sul grado di trasparenza riscontrabile sul mercato delle cartolarizzazioni nell'Unione.

3 bis.  Entro [due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] l'ESMA pubblica, in stretta cooperazione con l'ABE e l'EIOPA, una relazione sulla fattibilità di un quadro normativo, a integrazione del nuovo quadro sulla cartolarizzazione definito nel presente regolamento, che istituisca un sistema di banche con licenza limitata, che espletino le funzioni di SSPE e siano titolari del diritto esclusivo di acquistare esposizioni dai cedenti e di vendere agli investitori crediti garantiti dalle esposizioni acquistate. La relazione esamina nel dettaglio i vantaggi e gli svantaggi, dal punto di vista della politica pubblica e dell'economia reale, di assoggettare entità chiaramente individuate a uno specifico regime di vigilanza e insolvenza, che copra le attività di intermediazione essenziali tra i cedenti e gli investitori, rispetto all'attuale situazione fortemente eterogenea.

3 ter.  Entro [un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], l'ABE, in stretta cooperazione con l'ESMA e l'EIOPA, pubblica una relazione sulla fattibilità di un quadro per le cartolarizzazioni sintetiche semplici, trasparenti e standardizzate, che si limiti alle cartolarizzazioni nel bilancio e comprenda proposte di requisiti patrimoniali adeguati per tali cartolarizzazioni.

3 quater. Entro [18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, basata sulla relazione dell'ABE di cui al paragrafo 3 ter, sull'istituzione di un quadro per le proposte di cartolarizzazioni sintetiche semplici, trasparenti e standardizzate, che si limiti alle cartolarizzazioni nel bilancio e comprenda proposte di adeguati requisiti patrimoniali per tali cartolarizzazioni, congiuntamente a proposte legislative, se del caso.

Articolo 30

Riesame

Entro [tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del presente regolamento corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.

Tale relazione esamina in particolare le risultanze delle relazioni di cui all'articolo 29, paragrafi da 1 a 3 quater.

Articolo 31

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a , il

Per il Parlamento europeo  Per il Consiglio

Il presidente  Il presidente

ALLEGATO I

Elenco delle violazioni di cui all'articolo 5 undecies

I  Violazioni connesse ai requisiti organizzativi o ai conflitti di interesse:

(a)  i repertori di dati sulle cartolarizzazioni violano l'articolo 22 bis, paragrafo 1, allorché non si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, e di meccanismi di controllo interno adeguati, comprese procedure amministrative e contabili solide, che impediscano la diffusione di informazioni riservate;

(b)  i repertori di dati sulle cartolarizzazioni violano l'articolo 22 bis, paragrafo 2, allorché non mantengono e gestiscono disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per identificare e gestire eventuali conflitti di interesse concernenti i dirigenti, il personale o le persone a essi strettamente legate in modo diretto o indiretto;

(c)  i repertori di dati sulle cartolarizzazioni violano l'articolo 22 bis, paragrafo 3, allorché non istituiscono le politiche e le procedure necessarie per assicurare il rispetto del presente regolamento in tutti i suoi elementi, anche da parte dei dirigenti e dei dipendenti;

(d)  i repertori di dati sulle cartolarizzazioni violano l'articolo 22 bis, paragrafo 4, allorché non mantengono o gestiscono una struttura organizzativa adeguata che assicuri la continuità e la regolarità della prestazione dei servizi e dell'esercizio delle attività dei repertori stessi;

(e)  i repertori di dati sulle cartolarizzazioni violano l'articolo 22 bis, paragrafo 5, allorché non separano operativamente i loro servizi accessori dalla loro funzione che consiste nel raccogliere e conservare in modo centralizzato le registrazioni sui derivati;

(f)  i repertori di dati sulle cartolarizzazioni violano l'articolo 22 bis, paragrafo 6, allorché non assicurano che l'alta dirigenza e i membri del consiglio possiedano l'onorabilità e l'esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente dei repertori stessi;

(g)  i repertori di dati sulle cartolarizzazioni violano l'articolo 22 bis, paragrafo 7, allorché non dispongono di norme obiettive, non discriminatorie e pubbliche in materia di accesso di fornitori di servizi e cedenti, promotori e SSPE soggetti all'obbligo di informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

(h)  i repertori di dati sulle cartolarizzazioni violano l'articolo 22 ter, paragrafo 8, allorché non rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicati sui servizi forniti a norma del presente regolamento, non permettono ai soggetti segnalanti di avere accesso separato a servizi specifici o applicano prezzi e commissioni non basati sui costi.

II  Violazioni connesse ai requisiti operativi:

(a)  i repertori di dati sulle cartolarizzazioni violano l'articolo 22 ter, paragrafo 1, allorché non individuano le fonti di rischio operativo o non limitano al massimo tali rischi sviluppando sistemi, controlli e procedure adeguati;

(b)  i repertori di dati sulle cartolarizzazioni violano l'articolo 22 ter, paragrafo 2, allorché non stabiliscono, attuano o mantengono una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro miranti a preservare le loro funzioni, ad assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l'adempimento degli obblighi assunti;

(c)  i repertori di dati sulle cartolarizzazioni violano l'articolo 22 quater, paragrafo 1, allorché non assicurano la riservatezza, l'integrità o la protezione delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 5, paragrafo 2;

(d)  i repertori di dati sulle cartolarizzazioni violano l'articolo 22 quater, paragrafo 2, allorché utilizzano i dati che pervengono loro a norma del presente regolamento per fini commerciali senza il previo consenso delle controparti interessate;

e)  i repertori di dati sulle cartolarizzazioni violano l'articolo 22 quater, paragrafo 3, allorché non registrano immediatamente le informazioni ricevute a norma dell'articolo 5 o non le conservano per almeno dieci anni a decorrere dalla cessazione dei contratti interessati o non utilizzano procedure di conservazione dei dati rapide ed efficaci per documentare le modifiche apportate alle informazioni registrate;

(f)  i repertori di dati sulle cartolarizzazioni violano l'articolo 22 quater, paragrafo 5, allorché non permettono alle parti di un contratto di accedere alle informazioni riguardanti il contratto e di correggerle tempestivamente;

(h)  i repertori di dati sulle cartolarizzazioni violano l'articolo 22 quater, paragrafo 6, allorché non adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni conservate nei loro sistemi.

III  Violazioni connesse alla trasparenza e alla disponibilità di informazioni:

(a)  i repertori di dati sulle cartolarizzazioni violano l'articolo 5 quinquies, paragrafo 1, allorché, per le informazioni loro segnalate, non pubblicano periodicamente e con modalità di facile accesso i dati aggregati;

(b)  i repertori di dati sulle cartolarizzazioni violano l'articolo 5 quinquies, paragrafo 2, allorché non permettono alle autorità competenti di cui all'articolo 5 quinquies, paragrafo 3, di avere accesso diretto e immediato alle informazioni di cui all'articolo 5 in modo da poter assolvere alle loro responsabilità e ai loro mandati rispettivi.

IV  Violazioni relative agli ostacoli alle attività di vigilanza:

(a)  i repertori di dati sulle cartolarizzazioni violano l'articolo 5 septies, paragrafo 1, allorché forniscono informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una semplice richiesta d'informazioni dell'ESMA a norma dell'articolo 5 septies, paragrafo 2, o in risposta a una decisione dell'ESMA di richiesta d'informazioni ai sensi dell'articolo 5 septies, paragrafo 3;

(b)  i repertori di dati sulle cartolarizzazioni forniscono risposte inesatte o fuorvianti in risposta a quesiti sottoposti a norma dell'articolo 5 octies, paragrafo 1, lettera c);

(c)  i repertori di dati sulle cartolarizzazioni non si conformano a tempo debito alle misure di vigilanza adottate dall'ESMA a norma dell'articolo 5 octodecies;

(d)  i repertori di dati sulle cartolarizzazioni non informano l'ESMA a tempo debito in merito a modifiche rilevanti delle condizioni per la registrazione iniziale.

ALLEGATO II

Elenco dei coefficienti in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per l'applicazione dell'articolo 22 undecies, paragrafo 3

I coefficienti seguenti sono applicabili in modo cumulativo agli importi base di cui all'articolo 5 undecies, paragrafo 2:

I  Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze aggravanti:

(a)  se la violazione è stata commessa ripetutamente, per ogni volta che è stata ripetuta è applicato un coefficiente aggiuntivo di 1,1;

(b)  se la violazione è stata commessa per oltre un mese è applicato un coefficiente di 1,5;

(c)  se la violazione ha evidenziato debolezze sistemiche nell'organizzazione del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, in particolare nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno, è applicato un coefficiente di 2,2;

(d)  se la violazione ha un impatto negativo sulla qualità dei dati conservati dal repertorio è applicato un coefficiente di 1,5;

(e)  se la violazione è stata commessa intenzionalmente è applicato un coefficiente di 2;

(f)  se non è stato preso alcun provvedimento dal momento dell'accertata violazione è applicato un coefficiente di 1,7;

(g)  se l'alta dirigenza del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni non ha cooperato con l'ESMA nello svolgimento delle indagini è applicato un coefficiente di 1,5.

II  Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze attenuanti:

(a)  se la violazione è stata commessa per meno di 24 ore è applicato un coefficiente di 0,9;

(b)  se l'alta dirigenza del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni può dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire la violazione è applicato un coefficiente di 0,7;

(c)  se il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni ha riferito rapidamente, con efficacia e completezza la violazione all'ESMA è applicato un coefficiente di 0,4;

(d)  se il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni ha spontaneamente adottato misure per assicurare che violazioni simili non si ripetano in futuro è applicato un coefficiente di 0,6.

  • [1]  GU C 82 del 3.3.2016, pag. 1.
  • [2]  GU C 219 del 17.6.2016, pag. 2.
  • [3] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
  • [4]   GU C 82 del 3.3.2016, pag. 1.
  • [5]   GU C 219 del 17.6.2016, pag. 2
  • [6]   Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).
  • [7]   Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).
  • [8]   Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 263).
  • [9]   Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
  • [10]   Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).
  • [11]   Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).
  • [12]   Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

ANNEX: LIST OF ENTITIES OR PERSONSFROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS RECEIVED INPUT

The following list is drawn up on a purely voluntary basis under the exclusive responsibility of the rapporteur. The rapporteur has received input from the following entities or persons in the preparation of the report:

At the first stakeholders meeting on 25 January 2016:

Entity and/or person

AFME, Richard Hopkin

AIMA, Jane Moran

APG, Johan Banard

Bank of America Merill Lynch, Alexander Batchvarov

Blackrock, Carey Evans

Deutsche Bank, Stephanie Schneider

European Association of Public Banks, Thorsten Guthke

European Banking Federation, Enrique Velazquez

Financing and Leasing Association, Edward Simpson

French Banking Federation, Antoine Garnier

HSBC, Constance Usherwood

ING, Johanneke Weitjens

Intesa Sanpaolo, Francesca Passamonti

Lease Europe, Ingrid Vermeersch

Nederlandse Vereniging van Banken, Martijn Vliegenthart

NN Investment Partners, Emanuel van Praag

PGGM, Michel De Jonge

Prime Collateralised Securities, Ian Bell

At the second stakeholders meeting on 21 June 2016:

Entity and/or person

AFME, Richard Hopkin

AIMA, Jane Moran

AmCham, Cameron Morrisy

APG, Johan Banard

Association of British Insurers, Julie Shah

Association of Danish Mortgage Banks, Jens Valdemar Krenchel

Association of German Banks, Kolja Gabriel

Autorité des Marchés Financiers, Veronique Cerneau

AXA Group, Emmanuelle Nasse-Bridier

Bank of America Merill Lynch, Alexander Batchvarov

Banking & Payments Federation Ireland, Niamh O'Donnellan

Blackrock, Carey Evans

BMW, Maurus Unsoeld

British Banking Association, Ashley Dorrington

CreditUtility, Casey Campbell & Tamar Joulia-Paris

CREFC Europe, Peter Cosmetatos

Dutch Securitisation Association, Rob Koning

EuroABS, Ben Bates

European Association of Public Banks, Thorsten Guthke

European Banking Federation, Enrique Velazquez

European Financial Services Round Table, Rémi Haumonté

European Fund and Asset Management Association, Vincent Dessard

European Investment Fund, George Passaris

Finance Watch, Frederic Hache

Financing and Leasing Association, Edward Simpson

Fleishman Hillard, Chiara Sandon

Ford Credit Europe, Eugene Scales

French Asset Management Association, Maria Goncalves

French Banking Federation, Antoine Garnier

HSBC, Constance Usherwood

ING, Johanneke Weitjens

Insurance Europe, Alois Thiant

International Capital Market Association, Patrik Karlsson

Italian banking association, Emanuela Farris

KfW Bankengruppe, Helmut von Glasenapp

Lease Europe, Ingrid Vermeersch

Loan Market Association, Nicholas Voisey

McGraw Hill Financial, David Henry Doyle

Moody’s Investors Service, Winifred Alexander-Tate

NN Investment Partners, Emanuel van Praag

PGGM, Michel De Jonge

Prime Collateralised Securities, Ian Bell

Prudential M&G, Branimira Radoslavova

Société Générale, Hugues Saillard

Standard Life Investment, Anne Schneider

The Investment Association, Pamela Gachara

TwentyFour Asset Management, Rob Ford

Verband der Automobilindustrie, Ralf Diemer

Webers Handwick, Katie LaZelle

Other persons, who were not present at one of the two stakeholders meetings:

Entity and/or person

Bundesverband der Deutschen Industrie e.V., Reinhard Kudiß

CEPS, Karel Lannoo

CFA Institute, Josina Kamerling

De Argumentenfabriek, Robin Fransman

Deutsche Bank, Stephanie Schneider

Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V., Susanne Lechner

Deutsches Aktieninstitut e.V., Norbert Kuhn

EURONEXT, Daphne van der Stam

European Central Bank, Vítor Constâncio

European Court of Auditors, Baudilio Tomé Muguruza

European Investment Bank, Susanne Fuhrmann

ESMA, Steven Maijoor

FESSUD, Marie Lepretre

Financial Conduct Authority, Nicholas Herbert-Young

French Association of Specialised Finance Companies, Louis-Marie Durand

Intesa Sanpaolo, Francesca Passamonti

Investment Association, Pamela Gachara

Nederlandse Vereniging van Banken, Martijn Vliegenthart

Rabobank, Bas Brouwers

Santander, Andrew Scourse

Scope Ratings AG, Torsten Hinrichs

U.S. Treasury Representative, Lawrence Norton

University of Amsterdam, Ewald Engelen

University of the West of England, Daniela Gabor

VNO-NCW, Winand Quaedvlieg

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Norme comuni sulla cartolarizzazione e instaurazione di un quadro europeo per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate

Riferimenti

COM(2015)0472 – C8-0288/2015 – 2015/0226(COD)

Presentazione della proposta al PE

30.9.2015

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ECON

14.10.2015

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

ITRE

14.10.2015

IMCO

14.10.2015

JURI

14.10.2015

 

Pareri non espressi

       Decisione

 

 

IMCO

10.11.2015

JURI

13.10.2015

 

Relatore

       Nomina

 

26.11.2015

 

 

 

Esame in commissione

24.5.2016

13.6.2016

21.6.2016

11.10.2016

Approvazione

8.12.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

44

3

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Othmar Karas, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker

Supplenti presenti al momento della votazione finale

David Coburn, Fabio De Masi, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Joly, Siegfried Mureşan, Joachim Starbatty, Tibor Szanyi

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Salvatore Cicu, Jan Huitema, Seán Kelly, Mairead McGuinness, Jens Nilsson

Deposito

19.12.2016