RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite

8.3.2017 - (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)) - ***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Agustín Díaz de Mera García Consuegra


Procedura : 2016/0105(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0059/2017
Testi presentati :
A8-0059/2017
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite

(COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0196),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0134/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 settembre 2016[1],

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0059/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

 

Emendamento

(5)  L'istituzione dell'EES richiede l'adattamento delle procedure di verifica sulle persone all'attraversamento delle frontiere esterne previste dal regolamento (UE) 2016/399. In particolare, l'EES intende abolire, all'ingresso e all'uscita, l'apposizione dei timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno [o per un soggiorno sulla base di un visto di circolazione], sostituendola con la registrazione elettronica dell'ingresso e dell'uscita direttamente nell'EES. Tuttavia, l'apposizione dei timbri sul documento di viaggio in caso di respingimento di un cittadino di paese terzo è mantenuta poiché una situazione di questo tipo riguarda viaggiatori che rappresentano un rischio più elevato. Inoltre, nelle procedure di verifica di frontiera occorre tenere conto dell'interoperabilità instaurata fra l'EES e il sistema d'informazione visti (VIS). Infine, l'EES apre la possibilità di usare nuove tecnologie per l'attraversamento delle frontiere da parte dei soggiornanti di breve durata.

(5)  L'istituzione dell'EES richiede l'adattamento delle procedure di verifica sulle persone all'attraversamento delle frontiere esterne previste dal regolamento (UE) 2016/399. In particolare, l'EES intende abolire, all'ingresso e all'uscita, l'apposizione dei timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno [o per un soggiorno sulla base di un visto di circolazione], sostituendola con la registrazione elettronica dell'ingresso e dell'uscita direttamente nell'EES. Inoltre, nelle procedure di verifica di frontiera occorre tenere conto dell'interoperabilità instaurata fra l'EES e il sistema d'informazione visti (VIS). Infine, l'EES apre la possibilità di usare nuove tecnologie per l'attraversamento delle frontiere da parte dei soggiornanti di breve durata.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti 22, 23, 24 e 25:

(1)  All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti 22, 23, 24, 25 e 25 bis:

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 2 – punto 25 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

25 bis.  "conferma dell'autenticità e dell'integrità dei dati memorizzati nel chip" il processo con cui si verifica, mediante certificati, che i dati memorizzati nel chip provengano dall'autorità emittente e non siano stati modificati.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 6 bis – paragrafo 3 – lettera d – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

(i)  capi di Stato e membri della loro delegazione in virtù del punto 1 dell'allegato VII;

(i)  capi di Stato e di governo e i membri delle rispettive delegazioni in virtù del punto 1 dell'allegato VII;

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se il documento di viaggio contiene un supporto di memorizzazione elettronica (chip), l'autenticità dei dati ivi memorizzati è confermata ricorrendo alla catena completa di certificati validi, a meno che ciò sia impossibile, per motivi tecnici o, nel caso di un documento di viaggio rilasciato da un paese terzo, per indisponibilità di certificati validi.

Per le persone il cui attraversamento delle frontiere è oggetto di registrazione nell'EES, se il documento di viaggio contiene un supporto di memorizzazione elettronica (chip), l'autenticità dei dati ivi memorizzati è confermata ricorrendo alla catena completa di certificati validi, a meno che ciò sia impossibile, per motivi tecnici o, nel caso di un documento di viaggio rilasciato da un paese terzo, per indisponibilità di certificati validi.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera b – punto i

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

"(i)  l'accertamento dell'identità e della cittadinanza del cittadino di paese terzo, e della validità e dell'autenticità del documento di viaggio, tramite consultazione delle pertinenti banche dati, in particolare:

soppresso

(1)  il sistema d'informazione Schengen;

 

(2)  la banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti;

 

(3)  le banche dati nazionali contenenti informazioni sui documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati.

 

Questo accertamento include una disamina approfondita del documento di viaggio per accertare la presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione.

 

Eccezion fatta per i cittadini di paesi terzi il cui ingresso è oggetto di registrazione nell'EES, se il documento di viaggio contiene un'immagine del volto registrata nel supporto di memorizzazione elettronica (chip) alla quale è possibile avere accesso in termini legali e tecnici, tale accertamento include una verifica dell'immagine del volto registrata nel chip comparandola elettronicamente a quella fotografata sul posto;

 

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera b – punto i

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

(ii)   l'accertamento che, all'occorrenza, il documento di viaggio sia provvisto del visto o del permesso di soggiorno richiesto.

soppresso

Se il permesso di soggiorno contiene un supporto di memorizzazione elettronica (chip), l'autenticità dei dati ivi memorizzati è confermata ricorrendo alla catena completa di certificati validi, a meno che ciò sia impossibile per motivi tecnici. La verifica approfondita all'ingresso comporta anche una verifica sistematica della validità del permesso di soggiorno o del visto per soggiorno di lunga durata tramite consultazione, nel SIS o nelle altre pertinenti banche dati, delle informazioni relative esclusivamente ai documenti rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati[]; [21]

 

________________

 

21  Questi paragrafi possono necessitare di ulteriori adattamenti dopo l'adozione della proposta COM(2015) 670/2.

 

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera b – punto iii

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(iii)  la lettera b) è sostituita dalla seguente:

soppresso

"(b)   Se il cittadino di paese terzo è in possesso di un visto [o di un visto di circolazione] ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), il controllo approfondito all'ingresso comprende anche l'accertamento dell'autenticità, della validità territoriale e temporale e dello status del visto e, se del caso, dell'identità del suo titolare, tramite consultazione del VIS conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio22".

 

_________________

 

22 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)."

 

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 – lettera b – punto iv

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera g – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

(iv)  il punto i) della lettera g) è sostituito dal seguente:

soppresso

"(i)   l'accertamento che il cittadino di paese terzo sia in possesso di un documento valido per l'attraversamento della frontiera e che, all'occorrenza, il documento sia accompagnato dal visto o dal permesso di soggiorno richiesto. La verifica del documento include la consultazione delle pertinenti banche dati e in particolare del sistema d'informazione Schengen, la banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti; e delle banche dati nazionali contenenti informazioni sui documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati. 23 Eccezion fatta per i cittadini di paesi terzi il cui ingresso è oggetto di registrazione nell'EES, se il documento di viaggio contiene un'immagine del volto registrata nel supporto di memorizzazione elettronica (chip) alla quale è possibile avere accesso in termini legali e tecnici, tale accertamento include una verifica dell'immagine del volto registrata nel chip comparandola elettronicamente a quella fotografata sul posto;

 

_____________________

 

23  Questa condizione è prevista nella proposta (COM(2015) 670/2) che modifica l'articolo 7 del CFS e farà parte delle verifiche obbligatorie sui beneficiari del diritto alla libera circolazione. La frase potrà necessitare di adattamenti in funzione della versione finale del testo adottato.

 

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 8 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Motivazione

Le disposizioni dell'articolo in questione non rientrano nel campo di applicazione (articolo 2) dell'EES come proposto dal regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite che non comprende cittadini dell'Unione o categorie di cui ai paragrafi 3 e 4. Il paragrafo dovrebbe pertanto essere soppresso.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 8 bis bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)  È inserito il seguente articolo 8 bis bis:

 

"Articolo 8 bis bis

 

Norme relative ai sistemi di controllo di frontiera automatizzato

 

1.  I sistemi di controllo di frontiera automatizzato sono progettati in modo tale da poter essere utilizzati da qualsiasi persona, a eccezione dei minori di età inferiore a 12 anni. Sono altresì progettati in modo da garantire il pieno rispetto della dignità umana, in particolare nei casi concernenti persone vulnerabili. Allorché gli Stati membri decidono di avvalersi di sistemi di controllo di frontiera automatizzato, essi garantiscono la presenza di personale in numero sufficiente per assistere le persone nell'utilizzo di tali sistemi.

 

2.  Alla Commissione, in stretta cooperazione con eu-Lisa, è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 riguardo all'adozione di norme tecniche supplementari relative ai sistemi di controllo di frontiera automatizzato."

Motivazione

Occorrono norme relative ai sistemi di controllo di frontiera automatizzato.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 8 ter

 

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

 

Motivazione

Le disposizioni dell'articolo in questione non rientrano nel campo di applicazione (articolo 2) dell'EES come proposto dal regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite che non comprende cittadini di paesi terzi che sono titolari di un permesso di soggiorno. Il paragrafo dovrebbe pertanto essere soppresso.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 8 quater – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il documento di viaggio presentato per l'attraversamento della frontiera deve contenere un supporto di memorizzazione elettronica (chip), e l'autenticità dei dati ivi memorizzati deve essere confermata ricorrendo alla catena completa di certificati validi;

(a)  il documento di viaggio presentato per l'attraversamento della frontiera deve contenere un supporto di memorizzazione elettronica (chip), e l'autenticità e l'integrità dei dati ivi memorizzati devono essere confermate ricorrendo alla catena completa di certificati validi;

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 8 quater – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il documento di viaggio presentato per l'attraversamento della frontiera deve contenere un'immagine del volto registrata nel chip, legalmente e tecnicamente accessibile al sistema automatizzato in modo da permettere di verificare l'identità del titolare del documento di viaggio comparando l'immagine del volto registrata nel chip a quella fotografata sul posto.

(b)  il documento di viaggio presentato per l'attraversamento della frontiera deve contenere un'immagine del volto registrata nel chip, legalmente e tecnicamente accessibile al sistema di controllo di frontiera automatizzato in modo da permettere di verificare l'identità del titolare del documento di viaggio comparando l'immagine del volto registrata nel chip a quella fotografata sul posto.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 8 quinquies – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  il documento di viaggio presentato per l'attraversamento della frontiera deve contenere un supporto di memorizzazione elettronica (chip), e l'autenticità dei dati ivi memorizzati deve essere confermata ricorrendo alla catena completa di certificati validi;

(a)  il documento di viaggio presentato per l'attraversamento della frontiera deve contenere un supporto di memorizzazione elettronica (chip), e l'autenticità e l'integrità dei dati ivi memorizzati devono essere confermate ricorrendo alla catena completa di certificati validi;

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 8 quinquies – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  il documento di viaggio presentato per l'attraversamento della frontiera deve contenere un'immagine del volto registrata nel chip, legalmente e tecnicamente accessibile al sistema automatizzato in modo da permettere di verificare l'identità del titolare del documento di viaggio comparando l'immagine del volto registrata nel chip a quella fotografata sul posto;

(b)  il documento di viaggio presentato per l'attraversamento della frontiera deve contenere un'immagine del volto registrata nel chip, legalmente e tecnicamente accessibile al sistema di controllo di frontiera automatizzato in modo da permettere di verificare l'identità del titolare del documento di viaggio comparando l'immagine del volto registrata nel chip a quella fotografata sul posto.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 8 quinquies – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Se ricorrono le condizioni stabilite al paragrafo 1, le verifiche all'ingresso e all'uscita previste all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b), o all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 3, lettere g) e h), possono avvenire tramite un sistema self-service. Quando è effettuata tramite un sistema di controllo di frontiera automatizzato, la verifica di frontiera all'uscita include le verifiche previste all'articolo 8, paragrafo 3, lettera h).

2.  Se ricorrono le condizioni stabilite al paragrafo 1, le verifiche di frontiera all'ingresso e all'uscita previste all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b), o all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 3, lettere g) e h), possono avvenire tramite un sistema self-service. Quando è effettuata tramite un sistema di controllo di frontiera automatizzato, la verifica di frontiera all'uscita include le verifiche previste all'articolo 8, paragrafo 3, lettera h).

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 8 quinquies – paragrafo 2 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Se una persona è ammessa a un programma nazionale di facilitazione istituito da uno Stato membro a norma dell'articolo 8 sexies, le verifiche di frontiera condotte mediante un sistema self-service all'ingresso possono non includere l'esame degli aspetti previsti all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punti iv) e v), all'attraversamento delle frontiere esterne di tale Stato membro oppure delle frontiere esterne di un altro Stato membro che abbia stipulato un accordo ai sensi dell'articolo 8 sexies, paragrafo 4 con il suddetto Stato membro.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 8 sexies – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ciascuno Stato membro può stabilire un programma volontario per consentire ai cittadini di paesi terzi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 6, o ai cittadini di uno specifico paese terzo che non godono del diritto di libera circolazione, di beneficiare delle facilitazioni previste al paragrafo 2 del presente articolo all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne di uno Stato membro.

1.  Ciascuno Stato membro può stabilire un programma volontario per consentire ai cittadini di paesi terzi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 6, o ai cittadini di uno specifico paese terzo che non godono del diritto di libera circolazione conformemente al diritto dell'Unione, di beneficiare delle facilitazioni previste al paragrafo 2 del presente articolo all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne di uno Stato membro.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 8 sexies – paragrafo 2 – lettera c – punto iv

 

Testo della Commissione

Emendamento

(iv)  il richiedente dimostra la propria integrità e affidabilità, in particolare, se del caso, dimostra di aver utilizzato correttamente precedenti visti con validità territoriale limitata, dimostra la propria situazione economica nel paese d'origine e l'effettiva intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri a tempo debito. Conformemente all'articolo 23 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite], le autorità di cui alla lettera b) del presente articolo sono abilitate a consultare l'EES per accertare che il richiedente non abbia precedentemente superato la durata massima di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri;

(iv)  il richiedente dimostra la propria integrità e affidabilità, in particolare, se del caso, dimostra l'utilizzo corretto di precedenti visti o di precedenti visti con validità territoriale limitata, la propria situazione economica nel paese d'origine e l'effettiva intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto, se del caso, o prima del termine del periodo di soggiorno autorizzato. Conformemente all'articolo 23 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite], le autorità di cui alla lettera b) del presente articolo sono abilitate a consultare l'EES per accertare che il richiedente non abbia precedentemente superato la durata massima di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri;

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 8 sexies – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Nel caso dei cittadini di paesi terzi che beneficiano di un programma nazionale di facilitazione, le guardie di frontiera possono effettuare le verifiche all'ingresso a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b), e le verifiche all'uscita a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera g), senza confrontare elettronicamente i dati biometrici bensì comparando un'immagine del volto presa dal chip e l'immagine del volto del fascicolo EES individuale del cittadino di paese terzo con il cittadino stesso. L'accertamento completo è effettuato in modo casuale e in base a un'analisi del rischio.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 8 sexies – paragrafo 4 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter.  È istituito un adeguato livello di sicurezza tra i programmi nazionali di facilitazione e l'EES in seguito a un'adeguata valutazione dei rischi relativi alla sicurezza delle informazioni.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 8 sexies – paragrafo 4 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 quater.  Allorché istituiscono un siffatto programma nazionale di facilitazione, gli Stati membri, in stretta cooperazione con eu-LISA, garantiscono norme di sicurezza dei dati equivalenti a quelle previste all'articolo 39 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)]. Gli Stati membri effettuano un'adeguata valutazione del rischio connesso alla sicurezza delle informazioni e le responsabilità in materia di sicurezza sono rese chiare per tutte le fasi del processo.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 10 – paragrafo 3 bis bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  All'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis bis:

 

"3 bis bis.  Allorché gli Stati membri decidono di istituire un programma nazionale di facilitazione a norma dell'articolo 8 sexies, essi possono stabilire di usare corsie specifiche per i cittadini di paesi terzi che non beneficiano di un siffatto programma nazionale di facilitazione."

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 37 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)  All'articolo 37, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 5, e all'articolo 36 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato."

"2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8 bis bis, all'articolo 13, paragrafo 5, e all'articolo 36 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato."

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 ter (nuovo)

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 37 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 ter)  All'articolo 37, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   La delega di cui all'articolo 13, paragrafo 5, e all'articolo 36 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore."

"3.  La delega di cui all'articolo 8 bis bis, all'articolo 13, paragrafo 5, e all'articolo 36 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore."

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 quater (nuovo)

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 37 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 quater)  All'articolo 37 è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale 'Legiferare meglio'* del 13 aprile 2016."

 

__________

 

*  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) 2016/399

Articolo 37 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(14 quinquies)   All'articolo 37, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, e dell'articolo 36 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

"5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8 bis bis, dell'articolo 13, paragrafo 5, e dell'articolo 36 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2016/399

Allegato VII – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(15 bis)  All'allegato VII, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Capi di Stato

"1.   Capi di Stato e di governo

In deroga all'articolo 6 e agli articoli da 8 a 14, i capi di Stato e i membri della loro delegazione, il cui arrivo e la cui partenza sono stati ufficialmente comunicati per via diplomatica alle guardie di frontiera, non sono soggetti alle verifiche di frontiera."

In deroga all'articolo 6 e agli articoli da 8 a 14, i capi di Stato e di governo e i membri delle rispettive delegazioni, il cui arrivo e la cui partenza sono stati ufficialmente comunicati per via diplomatica alle guardie di frontiera, non sono soggetti alle verifiche di frontiera."

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Allegato – punto 2 – lettera a

Regolamento (UE) 2016/399

Allegato IV – punto 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

soppresso

1.   Quando espressamente previsto dalla legislazione nazionale, uno Stato membro può apporre un timbro all'ingresso e all'uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno rilasciato da quello Stato membro conformemente all'articolo 11. Inoltre, conformemente all'allegato V, parte A, in caso di respingimento di cittadini di paesi terzi ai sensi dell'articolo 14, la guardia di frontiera apporrà sul passaporto un timbro d'ingresso e lo barrerà, a mezzo di inchiostro nero indelebile, con una croce, indicando sul lato destro, sempre con inchiostro indelebile, le lettere corrispondenti al motivo o ai motivi di respingimento, il cui elenco figura nel modello uniforme di provvedimento di respingimento figurante nell'allegato V, parte B.

1. Quando espressamente previsto dalla legislazione nazionale, uno Stato membro può apporre un timbro all'ingresso e all'uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno rilasciato da quello Stato membro conformemente all'articolo 11.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Allegato – punto 2 – lettera c

Regolamento (UE) 2016/399

Allegato IV – punto 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)   il punto 3 è sostituito dal seguente:

(c) il punto 3 è soppresso.

"3.   In caso di respingimento di un cittadino di paese terzo soggetto all'obbligo del visto il timbro, di norma, è apposto sulla pagina opposta a quella sulla quale figura il visto.

 

Se tale pagina non è utilizzabile, il timbro è apposto sulla pagina seguente. Nella zona riservata alla lettura ottica non è apposto alcun timbro."

 

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Allegato – punto 3 – lettera a

Regolamento (UE) 2016/399

Allegato V – parte A – punto 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)   per i cittadini di paesi terzi oggetto di un provvedimento di respingimento sulla base di un visto per soggiorno di breve durata [o sulla base di un visto di circolazione], i dati relativi al respingimento saranno registrati nell'EES conformemente all'articolo 6 bis, paragrafo 2, del presente regolamento e all'articolo 16 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)]. Inoltre, la guardia di frontiera apporrà sul passaporto un timbro d'ingresso e lo barrerà, a mezzo di inchiostro nero indelebile, con una croce, indicando sul lato destro, sempre con inchiostro indelebile, le lettere corrispondenti al motivo o ai motivi di respingimento, il cui elenco figura nel modello uniforme di provvedimento di respingimento figurante nella parte B del presente allegato;

(b)  per i cittadini di paesi terzi oggetto di un provvedimento di respingimento sulla base di un visto per soggiorno di breve durata [o sulla base di un visto di circolazione], i dati relativi al respingimento saranno registrati nell'EES conformemente all'articolo 6 bis, paragrafo 2, del presente regolamento e all'articolo 16 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)];

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Allegato – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2016/399

Allegato V – parte B

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  All'allegato V, parte B, è aggiunta la parte seguente nella sezione intitolata "Commenti":

 

"Si informa la persona interessata che i suoi dati personali, così come i dati relativi al respingimento, sono registrati nel sistema di ingressi/uscite conformemente all'articolo 16 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)].

 

A norma dell'articolo 46 del [regolamento che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES)], la persona interessata ha il diritto di ottenere che le siano comunicati i dati che la riguardano registrati nell'EES e può chiedere che i dati inesatti che la riguardano siano rettificati e che i dati registrati illecitamente siano cancellati."

  • [1]  GU C 487 del 28.12.2016, pag. 66.

MOTIVAZIONE

Introduzione

Il presente progetto di relazione integra il progetto di relazione sul regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e uscita e dei dati di respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011. È altresì strettamente collegato al progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne.

Posizione del relatore

La facilitazione dell'attraversamento delle frontiere è un obiettivo che deve essere potenziato, al pari degli obiettivi generali strettamente collegati al sistema di ingressi/uscite. Per tale motivo è necessario incentivare gli Stati membri affinché sviluppino programmi nazionali di facilitazione (programmi per viaggiatori registrati – Registered Traveller Programme – RTP) con una base normativa comune.

In tal senso, e ai fini dell'armonizzazione normativa, occorre omologare le norme relative all'uso dei sistemi self-service e automatizzati per l'attraversamento delle frontiere.

Il relatore sostiene la necessità di un allineamento tecnico dei vari testi legislativi con l'obiettivo di conferire una maggiore coerenza alle norme che disciplinano lo spazio Schengen ed evitare contraddizioni giuridiche. A tal fine, occorrerà prestare una particolare attenzione ai diversi processi di negoziazione in corso, dato che i loro esiti potrebbero avere un impatto significativo sul presente progetto di relazione. Non sono pertanto da escludere emendamenti successivi al presente documento, a seconda degli accordi interistituzionali che verranno raggiunti.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Modifica del regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l’uso del sistema di ingressi/uscite

Riferimenti

COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)

Presentazione della proposta al PE

6.4.2016

 

 

 

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

LIBE

9.5.2016

 

 

 

Relatori

Nomina

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

20.4.2016

 

 

 

Approvazione

27.2.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

38

7

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Carlos Iturgaiz, Josu Juaristi Abaunz, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Christel Schaldemose, Martina Werner

Deposito

8.3.2017

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

38

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

EFDD

Ignazio Corrao, Kristina Winberg

PPE

Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Jaromír Štětina

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer, Martina Werner

7

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

0

ECR

Daniel Dalton

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti