RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno sportello digitale unico di accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012

5.3.2018 - (COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD)) - ***I

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Marlene Mizzi


Procedura : 2017/0086(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0054/2018
Testi presentati :
A8-0054/2018
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno sportello digitale unico di accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012

(COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0256),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 21, paragrafo 2, l'articolo 48 e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0141/2017),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 ottobre 2017[1],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0054/2018),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Nella comunicazione sul mercato unico digitale17 si riconosce il ruolo di Internet e delle tecnologie digitali nel trasformare la nostra vita e il nostro modo di lavorare, creando enormi opportunità di innovazione, crescita e occupazione. Nella comunicazione si riconosce anche che si potrebbe rispondere meglio alle esigenze dei cittadini e delle imprese nel loro paese e nelle loro attività transfrontaliere ampliando e integrando i portali, le reti, i servizi e i sistemi europei esistenti e collegandoli a uno "sportello digitale unico". Il piano d'azione dell'Unione per l'e-Government 2016-202018 indica lo sportello digitale unico tra le azioni previste per il 2017. La relazione sulla cittadinanza dell'UE19 considera lo sportello digitale unico una priorità per i diritti dei cittadini dell'Unione.

(2)  Nella comunicazione sul mercato unico digitale17 si riconosce il ruolo di Internet e delle tecnologie digitali nel trasformare la vita e il modo in cui i cittadini, le imprese e i loro dipendenti comunicano, accedono alle informazioni e alle conoscenze, consumano, partecipano e lavorano, creando opportunità di innovazione, crescita e occupazione. Nella comunicazione, così come in varie risoluzioni approvate dal Parlamento europeo si riconosce anche che si potrebbe rispondere meglio alle esigenze dei cittadini e delle imprese nel loro paese e nelle loro attività transfrontaliere ampliando e integrando i portali, i siti web, le reti, i servizi e i sistemi europei e nazionali esistenti e collegandoli a uno "sportello digitale unico", creando in tal modo un punto di ingresso unico europeo. Il piano d'azione dell'Unione per l'e-Government 2016-202018 indica lo sportello digitale unico tra le azioni previste per il 2017. La relazione sulla cittadinanza dell'UE19 considera lo sportello digitale unico una priorità per i diritti dei cittadini dell'Unione.

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17 "Strategia per il mercato unico digitale in Europa", comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 6 maggio 2015, COM(2015) 192 final.

17 "Strategia per il mercato unico digitale in Europa", comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 6 maggio 2015, COM(2015) 192 final.

18 "Piano d'azione dell'UE per l'e-Government 2016-2020 Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione", comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2016)0179 final.

18 "Piano d'azione dell'UE per l'e-Government 2016-2020 Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione", comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2016)0179 final.

19 Relazione sulla cittadinanza dell'Unione Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico, 24 gennaio 2017, COM(2017)30/2 final.

19 Relazione sulla cittadinanza dell'Unione Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico, 24 gennaio 2017, COM(2017)30/2 final.

Motivazione

L'emendamento rispecchia in modo più adeguato l'importanza delle tecnologie digitali nel trasformare la vita e il modo in cui i cittadini, le imprese e i loro dipendenti comunicano, accedono alle informazioni e alle conoscenze, inventano, consumano, partecipano e lavorano. Inoltre, sottolinea l'importanza di integrare tutti i portali europei e nazionali in un punto di ingresso unico.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno sollecitato ripetutamente un pacchetto di servizi d'informazione e assistenza più completo e facile da utilizzare per aiutare le imprese a muoversi nel mercato unico e per rafforzare e razionalizzare gli strumenti del mercato unico al fine di rispondere meglio alle esigenze dei cittadini e delle imprese nelle loro attività transfrontaliere.

(3)  Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno sollecitato ripetutamente un pacchetto di servizi d'informazione e assistenza più completo e facile da utilizzare per aiutare i cittadini e le imprese a muoversi nel mercato unico e per rafforzare e razionalizzare gli strumenti del mercato unico al fine di rispondere meglio alle esigenze dei cittadini e delle imprese nelle loro attività transfrontaliere.

Motivazione

Il Parlamento europeo ha sollecitato ripetutamente maggiori informazioni e assistenza per aiutare sia i cittadini che le imprese.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Il presente regolamento risponde a tali solleciti offrendo ai cittadini e alle imprese un facile accesso alle informazioni, alle procedure e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi di cui hanno bisogno per esercitare i loro diritti nel mercato interno. Esso istituisce uno sportello digitale unico nell'ambito del quale la Commissione e le autorità competenti svolgerebbero un ruolo importante per raggiungere i suddetti obiettivi.

(4)  Il presente regolamento risponde a tali solleciti offrendo ai cittadini e alle imprese accesso alle informazioni, alle procedure online e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi di cui hanno bisogno per esercitare i loro diritti nel mercato interno. Lo sportello digitale unico potrebbe contribuire a migliorare la trasparenza delle norme e regolamentazioni in ambiti quali i viaggi all'interno dell'Unione, l'attività lavorativa e il pensionamento nell'Unione, la residenza in uno Stato membro diverso da quello di origine, l'accesso all'istruzione in altri Stati membri, l'accesso all'assistenza sanitaria, l'esercizio dei diritti relativi alla famiglia, dei diritti di soggiorno, dei diritti dei cittadini e dei diritti dei consumatori. Inoltre, potrebbe contribuire a migliorare la fiducia dei consumatori, ad affrontare la frammentazione delle norme in materia di protezione dei consumatori e mercato interno e a ridurre i costi di conformità per le imprese. Esso istituisce uno sportello digitale unico interattivo e di facile utilizzo, il quale, sulla base delle esigenze degli utenti, dovrebbe indirizzarli ai servizi più appropriati. In tale ambito

la Commissione, gli Stati membri e le autorità competenti svolgerebbero un ruolo importante per raggiungere i suddetti obiettivi.

 

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)  Lo sportello digitale unico dovrebbe agevolare le interazioni tra cittadini e imprese, da un lato, e amministrazioni pubbliche e autorità competenti, dall'altro, fornendo accesso a portali, pagine web e siti web gestiti a livello unionale, nazionale, regionale o locale, agevolando le attività giornaliere di cittadini e imprese e riducendo al minimo gli ostacoli incontrati nel mercato unico. L'esistenza di uno sportello digitale unico che fornisce accesso a informazioni esatte e aggiornate, accesso online a procedure e a servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi potrebbe contribuire a sensibilizzare gli utenti in merito ai diversi servizi online esistenti e a generare un risparmio in termini di costi e tempi per gli utenti che si adoperano per determinare il servizio online più appropriato ai loro requisiti.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Il presente regolamento indica i settori di informazione che sono pertinenti per i cittadini e le imprese che esercitano i loro diritti nel mercato interno e dovrebbe esigere che gli Stati membri e la Commissione garantiscano che tali informazioni siano completamente disponibili nei siti web e nei portali a livello nazionale e dell'Unione. Inoltre le informazioni non dovrebbero chiarire solo le norme e gli obblighi per i cittadini e le imprese, ma anche le procedure che questi ultimi devono espletare per conformarsi a tali norme e obblighi. Le informazioni dovrebbero inoltre fornire una descrizione dei servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi cui i cittadini e le imprese possano riferirsi se incontrano problemi di comprensione delle informazioni, di applicazione di tali informazioni alla loro particolare situazione o di completamento di una procedura.

(5)  Il presente regolamento indica i settori di informazione che sono pertinenti per i cittadini e le imprese che esercitano i loro diritti nel mercato interno e dovrebbe esigere che gli Stati membri e la Commissione garantiscano che informazioni esatte, di elevata qualità e aggiornate siano completamente disponibili a livello nazionale e dell'Unione, anche a livello regionale e locale, chiarendo le norme e gli obblighi applicabili e le procedure che i cittadini e le imprese devono espletare per conformarsi a tali norme e obblighi. Tali informazioni dovrebbero essere raggruppate in settori tematici, per esempio "condizioni di lavoro", "salute" e "pensioni", collegando tra di loro diversi servizi complementari, affinché gli utenti possano essere facilmente instradati tra diversi servizi mediante lo sportello digitale unico. Al fine di garantire la chiarezza dello sportello digitale unico, le informazioni fornite attraverso tale sportello dovrebbero essere chiare, esatte e aggiornate, l'utilizzo di terminologia complessa dovrebbe essere ridotto al minimo e l'utilizzo di acronimi dovrebbe essere limitato a quelli che forniscono termini semplificati e facilmente comprensibili che non richiedono una conoscenza preesistente della questione o dell'ambito giuridico. Inoltre, tali informazioni dovrebbero fornire una descrizione dei servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi cui i cittadini e le imprese possano riferirsi se incontrano problemi di comprensione delle informazioni, di applicazione di tali informazioni alla loro particolare situazione o di completamento di una procedura.

Motivazione

Affinché lo sportello digitale unico soddisfi le esigenze degli utenti, è opportuno definire norme sulla qualità delle informazioni. I cittadini e le imprese hanno identificato informazioni chiare, accurate e aggiornate come una delle caratteristiche più importanti di un punto di contatto unico europeo nello studio omonimo del 2013 svolto dal dipartimento tematico A del Parlamento europeo. In linea con le raccomandazioni degli autori, è opportuno garantire che le informazioni siano di facile comprensione in modo che un numero massimo di utenti possa beneficiare delle informazioni e dei servizi previsti nel presente regolamento.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  È opportuno basare l'iniziativa sull'articolo 21, paragrafo 2, sull'articolo 48 e sull'articolo 114, paragrafo 1, del TFUE in quanto essa persegue i tre obiettivi di ridurre l'onere amministrativo per i cittadini e per le imprese che operano o intendono operare in un altro Stato membro conformemente alle norme e alle procedure nazionali, di eliminare la discriminazione e di garantire il funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la messa a disposizione di informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi. Inoltre i diversi elementi dell'iniziativa interessano la libera circolazione dei cittadini e la sicurezza sociale, fatto che non può essere considerato secondario.

(6)  È opportuno basare il presente regolamento sull'articolo 21, paragrafo 2, sull'articolo 48 e sull'articolo 114, paragrafo 1, del TFUE in quanto esso mira a ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini e per le imprese che operino o intendano operare in un altro Stato membro o nello Stato membro di stabilimento o residenza conformemente alle norme e alle procedure nazionali, a eliminare la discriminazione e a garantire il funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la messa a disposizione di informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi. Inoltre i diversi elementi del regolamento interessano la libera circolazione dei cittadini e la sicurezza sociale, fatto che non può essere considerato secondario.

Motivazione

Lo sportello digitale unico apporterà vantaggi non solo agli utenti transfrontalieri ma anche agli utenti che accedono allo sportello nel loro Stato membro nazionale o nello Stato membro in cui vivono/risiedono facendo avanzare l'amministrazione nazionale verso gli obiettivi del conseguimento dell'e-government e dell'offerta di soluzioni digitali per le attività quotidiane nella vita delle persone.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Per consentire ai cittadini e alle imprese dell'Unione di esercitare il diritto alla libera circolazione nel mercato interno, l'Unione dovrebbe adottare misure specifiche che consentono ai cittadini e alle imprese di accedere facilmente a informazioni complete e affidabili sui loro diritti sanciti dal diritto dell'Unione e sulle norme e procedure nazionali applicabili in caso di trasferimento, soggiorno, studio o svolgimento o creazione di attività commerciali in un altro Stato membro./ che dovranno rispettare quando si trasferiscono, soggiornano, svolgono o avviano un'attività, in un altro Stato membro Le informazioni da fornire a livello nazionale non dovrebbero riguardare solo le norme nazionali di attuazione del diritto dell'Unione, ma anche tutte le altre norme nazionali ugualmente applicabili ai cittadini e alle imprese di altri Stati membri.

(7)  Per consentire ai cittadini e alle imprese dell'Unione di esercitare il diritto alla libera circolazione nel mercato interno, l'Unione dovrebbe adottare misure specifiche non discriminatorie che consentono ai cittadini e a tutte le persone fisiche che risiedono in uno Stato membro e alle imprese di accedere facilmente a informazioni complete e affidabili sui loro diritti sanciti dal diritto dell'Unione e sulle norme e procedure nazionali applicabili che dovranno rispettare quando si trasferiscono, soggiornano, svolgono o avviano un'attività, in un altro Stato membro. Le informazioni da fornire a livello nazionale non dovrebbero riguardare solo le norme nazionali di attuazione del diritto dell'Unione, ma anche tutte le altre norme nazionali ugualmente applicabili ai cittadini e alle imprese di altri Stati membri.

Motivazione

Si tratta di una dichiarazione generale secondo cui l'Unione e gli Stati membri dovrebbero adottare misure non discriminatorie per le imprese e i cittadini.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Il presente regolamento dovrebbe istituire un punto di ingresso unico mediante il quale i cittadini e le imprese dovrebbero poter accedere alle informazioni sulle norme e sui requisiti che devono soddisfare in virtù del diritto dell'Unione e/o nazionale. L'obiettivo è semplificare il contatto di cittadini e imprese con i servizi assistenza e di risoluzione dei problemi istituiti a livello nazionale o di Unione, migliorandone l'efficacia. Lo sportello dovrebbe inoltre agevolare l'accesso e il completamento delle procedure. Il presente regolamento dovrebbe prevedere l'obbligo per gli Stati membri di consentire agli utenti di completare interamente online le procedure che rivestono importanza fondamentale per la maggioranza dei cittadini e delle imprese che si spostano al di là delle frontiere, senza pregiudicare in alcun modo le prescrizioni sostanziali vigenti in virtù del diritto dell'Unione e/o nazionale in tali settori. In tale contesto il regolamento dovrebbe sostenere il ricorso al principio "una tantum" per lo scambio di elementi di prova tra le autorità competenti in diversi Stati membri.

(11)  Il presente regolamento dovrebbe istituire un punto di ingresso unico mediante il quale i cittadini e le imprese dovrebbero poter accedere alle informazioni sulle norme e sui requisiti che devono soddisfare in virtù del diritto dell'Unione e/o nazionale. L'obiettivo è semplificare il contatto di cittadini e imprese con i servizi assistenza e di risoluzione dei problemi istituiti a livello nazionale o di Unione, migliorandone l'efficacia. Lo sportello dovrebbe inoltre agevolare l'accesso online alle procedure. Il presente regolamento dovrebbe prevedere l'obbligo per gli Stati membri di consentire agli utenti di completare interamente online, ove applicabile, le procedure elencate all'allegato II che rivestono importanza fondamentale per la maggioranza dei cittadini e delle imprese o completare altre procedure che sono disponibili online agli utenti in uno Stato membro e che sono state istituite a livello nazionale da enti statali centrali o rese disponibili a tutte le autorità subcentrali. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare in alcun modo i diritti e gli obblighi vigenti in virtù del diritto dell'Unione e/o nazionale in tali settori. Il presente regolamento dovrebbe sostenere il ricorso al principio "una tantum" e dovrebbe rispettare pienamente il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali per lo scambio di elementi di prova tra le autorità competenti in diversi Stati membri in relazione alle procedure di cui all'allegato II del presente regolamento e alle procedure previste nelle direttive 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Lo sportello dovrebbe essere di facile utilizzo e incentrato sull'utente; inoltre dovrebbe consentire alle imprese e ai cittadini di interagire con le amministrazioni a livello nazionale e dell'Unione, offrendo loro la possibilità di fornire mediante lo sportello un feedback sulle proprie esperienze riguardanti i servizi offerti e il funzionamento del mercato interno. Lo strumento di feedback dovrebbe consentire all'utente di indicare eventuali problemi, carenze ed esigenze al fine di incoraggiare un miglioramento costante della qualità dei servizi.

(12)  Lo sportello digitale unico e le informazioni, le procedure online e i servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento a livello dell'Unione o nazionale dovrebbero essere presentati in un modo che sia di facile utilizzo e incentrato sull'utente. Lo sportello dovrebbe mirare a evitare le sovrapposizioni e fornire interconnessioni tra i servizi esistenti. Dovrebbe consentire alle imprese e ai cittadini di interagire con le amministrazioni a livello nazionale e dell'Unione, offrendo loro la possibilità di fornire mediante lo sportello un feedback sulle proprie esperienze riguardanti i servizi offerti e il funzionamento del mercato interno. Lo strumento di feedback dovrebbe consentire all'utente di indicare eventuali problemi, carenze ed esigenze al fine di incoraggiare un miglioramento costante della qualità dei servizi sulla base di dati anonimi al fine di proteggere i dati personali degli utenti.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Il successo dello sportello dipenderà dall'impegno comune della Commissione e degli Stati membri. Lo sportello dovrebbe includere un'interfaccia utenti comune integrata nel portale "La tua Europa" che sarà gestita dalla Commissione. L'interfaccia utenti comune dovrebbe fornire link a informazioni, procedure, servizi di assistenza o di risoluzione dei problemi disponibili sui portali gestiti dalle autorità competenti degli Stati membri e dalla Commissione. Al fine di agevolare l'uso dello sportello l'interfaccia utente dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Strumenti tecnici messi a punto dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri dovrebbero fornire supporto al funzionamento dello sportello.

(13)  Il successo dello sportello dipenderà dall'impegno comune della Commissione e degli Stati membri. Lo sportello dovrebbe includere un'interfaccia utenti comune integrata nel portale "La tua Europa" che sarà gestita dalla Commissione. L'interfaccia utenti comune dovrebbe fornire link a informazioni, procedure, servizi di assistenza o di risoluzione dei problemi disponibili sui portali gestiti dalle autorità competenti degli Stati membri e dalla Commissione. Al fine di agevolare l'uso dello sportello l'interfaccia utente dovrebbe essere visibile su tutti i siti web dell'Unione e nazionali che fanno parte dello sportello e che sono collegati allo stesso e dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Strumenti tecnici messi a punto dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri dovrebbero fornire supporto al funzionamento dello sportello.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Il presente regolamento dovrebbe potenziare la dimensione "mercato interno" delle procedure online, accogliendo il principio generale di non discriminazione anche in relazione all'accesso online da parte dei cittadini o delle imprese a procedure già stabilite a livello nazionale sulla base del diritto nazionale o dell'Unione. Gli utenti non residenti o non stabiliti in uno Stato membro dovrebbero poter accedere e completare le procedure online senza ostacoli, come ad esempio campi di moduli che richiedono numeri di telefono nazionali o codici postali nazionali, il pagamento di diritti effettuabile solo mediante sistemi che non prevedono pagamenti transfrontalieri, mancanza di spiegazioni dettagliate in una lingua diversa dalla lingua o lingue nazionali, l'impossibilità di presentare prove elettroniche da parte delle autorità situate in un altro Stato membro e il rifiuto di accettare mezzi di identificazione elettronici emessi in altri Stati membri.

(15)  Il presente regolamento dovrebbe potenziare la dimensione "mercato interno" delle procedure online, contribuendo in tal modo alla digitalizzazione del mercato interno, accogliendo il principio generale di non discriminazione in relazione all'accesso online da parte dei cittadini o delle imprese a procedure già stabilite a livello nazionale sulla base del diritto nazionale o dell'Unione. Gli utenti non residenti o non stabiliti in uno Stato membro dovrebbero poter accedere e completare le procedure online senza ostacoli, come ad esempio campi di moduli che richiedono numeri di telefono, prefissi nazionali per i numeri di telefono o codici postali nazionali, il pagamento di diritti effettuabile solo mediante sistemi che non prevedono pagamenti transfrontalieri, mancanza di spiegazioni dettagliate in una lingua diversa dalla lingua o lingue nazionali o ufficiali di uno Stato membro, l'impossibilità di presentare prove elettroniche da parte delle autorità situate in un altro Stato membro e il rifiuto di accettare mezzi di identificazione elettronici emessi in altri Stati membri. Laddove un utente, in una situazione strettamente confinata a un unico Stato membro, possa accedere e completare una procedura online in tale Stato membro in un settore contemplato dal presente regolamento, anche un utente transfrontaliero dovrebbe poter accedere e completare la stessa procedura online, utilizzando la stessa soluzione tecnica o una adattata e senza alcun ostacolo discriminatorio. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di istituire procedure analoghe non discriminatorie per gli utenti provenienti da altri Stati membri o che vi risiedono, purché essi garantiscano che le condizioni di accesso alle informazioni e ai servizi per gli utenti transfrontalieri siano le stesse di quelle per gli utenti stabiliti in tale Stato membro.

Motivazione

Lo sportello è uno strumento digitale che contribuirà a informare le persone in merito ai loro diritti nell'ambito del diritto dell'UE e nazionale e consentirà loro di utilizzare le procedure online, i servizi e gli strumenti di risoluzione dei problemi, nonché di accedere agli stessi. Il regolamento non pregiudicherà o impedirà agli Stati membri il proseguimento dell'organizzazione dei loro servizi e delle loro procedure nazionali in modo da soddisfare le esigenze nazionali; tuttavia, essi dovranno garantire che le procedure non siano discriminatorie per gli utenti transfrontalieri.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Il presente regolamento dovrebbe basarsi sul regolamento eIDAS26 che fissa le condizioni in cui gli Stati membri riconoscono e accettano i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche che rientrano in un regime notificato di identificazione elettronica di un altro Stato membro. A decorrere dalla data di applicazione di detto regolamento, gli utenti dovrebbero avere la possibilità di utilizzare i propri mezzi di identificazione e autenticazione elettronica per le operazioni transfrontaliere e le interazioni elettroniche con le autorità competenti.

(16)  Il presente regolamento dovrebbe basarsi sul regolamento eIDAS26 che fissa le condizioni in cui gli Stati membri riconoscono e accettano i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche che rientrano in un regime notificato di identificazione elettronica di un altro Stato membro. A decorrere dalla data di applicazione di detto regolamento, gli utenti dovrebbero avere la possibilità di utilizzare i propri mezzi di identificazione e autenticazione elettronica per le operazioni transfrontaliere e le interazioni elettroniche con le autorità competenti. Gli utenti dovrebbero avere inoltre la possibilità di utilizzare i propri mezzi di identificazione e autenticazione elettronica durante le operazioni e le interazioni elettroniche con l'amministrazione delle istituzioni, degli organismi, dei servizi e delle agenzie dell'Unione. Il presente regolamento dovrebbe rispettare la neutralità tecnologica in materia di sistemi di identificazione e di autenticazione elettronica.

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26 Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

26 Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

Motivazione

Gli utenti dovrebbero poter utilizzare mezzi nazionali di identificazione e autenticazione elettronica a livello europeo.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Al fine di consentire ai cittadini e alle imprese di beneficiare direttamente dei vantaggi del mercato interno senza inutili oneri amministrativi, il presente regolamento dovrebbe prescrivere la completa digitalizzazione dell'interfaccia utente di determinate procedure importanti per gli utenti transfrontalieri, di cui all'allegato II del presente regolamento, e fornire i criteri per qualificare una procedura come interamente online. La "registrazione dell'attività commerciale" è una delle procedure di particolare importanza per le imprese. In tale procedura non è tuttavia opportuno includere le procedure di costituzione di imprese o società in quanto soggetti giuridici, poiché tali procedure richiedono un approccio globale volto a facilitare soluzioni digitali durante l'intero ciclo di vita di un'impresa. Quando le imprese si stabiliscono in un altro Stato membro, sono tenute ad iscriversi a un regime di sicurezza sociale e a un regime di assicurazione per registrare i loro dipendenti e versare i contributi a ciascun regime. Tali procedure sono comuni per tutte le imprese che operano in qualsiasi settore dell'economia; è quindi opportuno esigere che queste due procedure di registrazione siano disponibili online.

(18)  Al fine di consentire ai cittadini e alle imprese di beneficiare direttamente dei vantaggi del mercato interno senza inutili oneri amministrativi, il presente regolamento dovrebbe prescrivere la completa digitalizzazione dell'interfaccia utente di determinate procedure importanti per gli utenti transfrontalieri, di cui all'allegato II del presente regolamento, e fornire i criteri per qualificare una procedura come interamente online. Tale obbligo di completa digitalizzazione non dovrebbe applicarsi laddove una procedura non esista in uno Stato membro. La "notifica dell'attività commerciale" è una delle procedure di particolare importanza per le imprese. Nel presente regolamento non è tuttavia opportuno includere le procedure di costituzione di imprese o società in quanto soggetti giuridici, ivi compresa la registrazione come impresa individuale, società di persone o qualsiasi altra forma che non costituisce un soggetto giuridico distinto o la registrazione di un attività commerciale al registro delle imprese, poiché tali procedure richiedono un approccio globale volto a facilitare soluzioni digitali durante l'intero ciclo di vita di un'impresa. Quando le imprese si stabiliscono in un altro Stato membro, sono tenute ad iscriversi a un regime di sicurezza sociale e a un regime di assicurazione per registrare i loro dipendenti e versare i contributi a ciascun regime. Tali procedure sono comuni per tutte le imprese che operano in qualsiasi settore dell'economia; è quindi opportuno esigere che queste due procedure di registrazione siano disponibili online. È inoltre opportuno rendere disponibili online le procedure relative alle questioni fiscali poiché tali procedure tendono a rappresentare uno dei principali ostacoli all'attività transfrontaliera delle piccole e medie imprese nell'Unione.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis)  Una procedura dovrebbe essere considerata interamente online se l'utente può compiere tutte le operazioni dall'accesso alla procedura fino al suo completamento interagendo con l'autorità competente (il "front office"), per via elettronica, a distanza e attraverso un servizio online. Tale servizio dovrebbe orientare l'utente in un elenco esaustivo di tutti i requisiti da soddisfare e tutti gli elementi di prova da produrre. Esso dovrebbe inoltre consentire all'utente di presentare le informazioni e la prova di conformità a tutti i suddetti requisiti nonché dovrebbe fornire all'utente un avviso di ricevimento automatico. Il risultato della procedura, di cui al presente regolamento, dovrebbe essere altresì fornito, ove possibile, per via elettronica oppure, ove richiesto dal diritto unionale o nazionale, consegnato fisicamente. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicate le competenze degli Stati membri di stabilire un contatto diretto e comunicare con i cittadini e le imprese utilizzando le procedure al fine di fornire i necessari chiarimenti ulteriori che non richiedono una presenza fisica diretta.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  In alcuni casi, visto l'attuale stato di sviluppo tecnico, nel contesto di una specifica procedura online potrebbe comunque essere necessario che l'utente compaia personalmente dinanzi a un'autorità competente, in particolare in caso di richiesta o di rinnovo di passaporti o carte d'identità contenenti dati biometrici. Tali eccezioni dovrebbero essere limitate ai casi in cui non esista già una tecnologia digitale per raggiungere lo scopo della procedura.

(19)  In alcuni casi l'utente potrebbe essere tenuto a presentare prove per dimostrare la veridicità dei fatti che non possono essere stabiliti per via elettronica, quali certificati medici e prova del controllo tecnico dei veicoli a motore. Fintantoché la prova che dimostra la veridicità di tali fatti può essere presentata in formato elettronico, ciò non dovrebbe costituire un'eccezione al principio in base al quale una procedura dovrebbe essere accessibile interamente online. In altri casi, visto l'attuale stato di sviluppo tecnico, come parte di una specifica procedura online potrebbe comunque essere necessario che l'utente compaia personalmente dinanzi a un'autorità competente, ad esempio in caso di richiesta o di rinnovo di passaporti o carte d'identità contenenti dati biometrici. Tali eccezioni dovrebbero essere non discriminatorie e limitate ai casi in cui sia assolutamente necessario che gli Stati membri attuino misure strettamente necessarie, oggettivamente giustificate e proporzionate nell'interesse della sicurezza generale, della salute pubblica e della lotta contro la frode. Se esistono tecnologie in grado di sostituire la necessità di comparire personalmente dinanzi a un'autorità, ad esempio una comunicazione online sicura quali chat in tempo reale o videoconferenza, queste dovrebbero essere utilizzate, a meno che ciò non sia in contrasto con i presupposti formali della legge dello Stato membro in cui la procedura è in corso. Tali eccezioni dovrebbero essere notificate e giustificate alla Commissione e al gruppo di coordinamento dello sportello nonché discusse e riesaminate periodicamente nel gruppo di coordinamento dello sportello, unitamente alle buone prassi nazionali e agli sviluppi tecnici che agevolerebbero l'ulteriore digitalizzazione delle procedure.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  Il presente regolamento non dovrebbe interferire con le competenze delle autorità nazionali nelle diverse fasi di qualunque procedura, digitalizzata o no, compreso l'iter procedurale in seno alle autorità competenti e tra di esse.

(20)  Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare i diritti e gli obblighi vigenti in virtù del diritto dell'Unione o nazionale nell'ambito dei settori contemplati dal presente regolamento e non dovrebbe impedire agli Stati membri di continuare a organizzare i loro servizi e le loro procedure nazionali in modo da soddisfare le loro esigenze nazionali e rispettare le forme comuni di organizzazione e comunicazione utilizzate a livello nazionale, regionale e locale. Il presente regolamento non dovrebbe interferire con le competenze degli Stati membri nella creazione di qualunque procedura e nel conferimento di competenze alle autorità nazionali o con le competenze delle autorità nazionali nelle diverse fasi di qualunque procedura, digitalizzata o no, compreso l'iter procedurale in seno alle autorità competenti e tra di esse. Il presente regolamento dovrebbe essere complementare alle competenze degli Stati membri di mantenere o istituire procedure online non digitalizzate o esistenti oltre alle procedure online figuranti nell'allegato II.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  Diverse reti e servizi sono stati istituiti a livello nazionale e dell'Unione per fornire assistenza ai cittadini e alle imprese nelle loro attività transfrontaliere. È importante che tali servizi, compresi i centri europei dei consumatori, La tua Europa - Consulenza, SOLVIT, l'helpdesk sui diritti di proprietà intellettuale, Europe Direct e l'Enterprise Europe Network, facciano parte dello sportello digitale unico al fine di garantire che tutti i potenziali utenti possano reperirli. Quelli che figurano nell'allegato III del presente regolamento sono stati istituiti con atti vincolanti dell'Unione, mentre gli altri operano su base facoltativa. I primi dovrebbero essere tenuti a rispettare i criteri di qualità stabiliti nel presente regolamento, mentre i secondi dovrebbero accettare di conformarsi ai requisiti di qualità per rendere i loro servizi accessibili mediante lo sportello.

(22)  Diverse reti e servizi sono stati istituiti a livello nazionale e dell'Unione per fornire assistenza ai cittadini e alle imprese nelle loro attività transfrontaliere. È importante che tali servizi, compresi tutti i servizi di assistenza o di risoluzione dei problemi esistenti istituiti a livello dell'Unione, quali i centri europei dei consumatori, La tua Europa - Consulenza, SOLVIT, l'helpdesk sui diritti di proprietà intellettuale, Europe Direct e l'Enterprise Europe Network, facciano parte dello sportello digitale unico al fine di garantire che tutti i potenziali utenti possano reperirli. I servizi che figurano nell'allegato III del presente regolamento sono stati istituiti con atti vincolanti dell'Unione, mentre gli altri servizi operano su base facoltativa. Entrambe le categorie di servizi dovrebbero essere tenute a rispettare i criteri di qualità stabiliti nel presente regolamento e rese accessibili mediante lo sportello. Lo scopo di tali servizi, le loro modalità di governance e la base facoltativa su cui operano non dovrebbero essere alterati dal presente regolamento.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  Inoltre gli Stati membri e la Commissione possono decidere di aggiungere altri servizi nazionali di assistenza o di risoluzione dei problemi forniti dalle autorità competenti o da organismi privati o semiprivati, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento. In linea di principio le autorità competenti dovrebbero assistere i cittadini e le imprese in caso di interrogativi relativi alle norme e alle procedure applicabili che non possono essere trattati in modo esauriente dai servizi online. In ambiti altamente specializzati e quando il servizio fornito da organismi privati o semiprivati soddisfa le esigenze degli utenti, gli Stati membri possono tuttavia proporre alla Commissione di includere tali servizi nello sportello, purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al regolamento e non costituiscano una duplicazione di servizi di assistenza o di risoluzione dei problemi già esistenti.

(23)  Inoltre gli Stati membri e la Commissione possono decidere di aggiungere altri servizi nazionali di assistenza o di risoluzione dei problemi forniti dalle autorità competenti o da organismi privati o semiprivati, o organismi pubblici, quali camere di commercio o servizi di assistenza non governativa per i cittadini, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento. In linea di principio le autorità competenti dovrebbero assistere i cittadini e le imprese in caso di interrogativi relativi alle norme e alle procedure applicabili che non possono essere trattati in modo esauriente dai servizi online. In ambiti altamente specializzati e quando il servizio fornito da organismi privati o semiprivati soddisfa le esigenze degli utenti, gli Stati membri possono tuttavia proporre alla Commissione di includere tali servizi nello sportello, purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al regolamento e non costituiscano una duplicazione di servizi di assistenza o di risoluzione dei problemi già esistenti.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  Al fine di aiutare gli utenti a individuare il servizio appropriato, il presente regolamento dovrebbe istituire uno strumento che orienti automaticamente gli utenti verso il servizio idoneo/competente.

(24)  Al fine di aiutare gli utenti a individuare il servizio appropriato, il presente regolamento dovrebbe istituire uno strumento di ricerca e di reperimento di servizi che orienti automaticamente gli utenti verso il servizio idoneo/competente.

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la logica e la coerenza interne del testo.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  La conformità ad un elenco minimo di requisiti di qualità è indispensabile per il successo dello sportello digitale unico, al fine di garantire che la messa a disposizione delle informazioni e dei servizi forniti sia affidabile poiché in caso contrario si rischierebbe di compromettere seriamente la credibilità dello sportello nel suo insieme. L'accessibilità delle informazioni per gli utenti transfrontalieri può essere migliorata sostanzialmente mettendo a disposizione le informazioni almeno in un'altra lingua ufficiale dell'UE oltre alla lingua nazionale dello Stato membro. La traduzione dalla lingua o dalle lingue nazionali in tale altra lingua ufficiale dell'Unione deve riportare fedelmente il contenuto delle informazioni fornite nella lingua o nelle lingue nazionali.

(25)  La conformità ad un elenco minimo di requisiti di qualità è indispensabile per il successo dello sportello digitale unico, al fine di garantire che la messa a disposizione delle informazioni e dei servizi forniti sia affidabile poiché in caso contrario si rischierebbe di compromettere seriamente la credibilità dello sportello nel suo insieme. L'accessibilità delle informazioni per gli utenti transfrontalieri può essere migliorata sostanzialmente mettendo a disposizione le informazioni almeno in un'altra lingua ufficiale dell'UE, compresa dal maggior numero di utenti possibili nelle attività transfrontaliere, oltre alla lingua o alle lingue nazionali o ufficiali dello Stato membro. La traduzione dalla lingua o dalle lingue ufficiali o nazionali dello Stato membro in tale altra lingua ufficiale dell'Unione deve riportare fedelmente il contenuto delle informazioni fornite nella lingua o nelle lingue nazionali o ufficiali dello Stato membro. Il gruppo di coordinamento dovrebbe altresì formulare una raccomandazione agli Stati membri in merito alla lingua o alle lingue aggiuntive comprese dal maggior numero di utenti possibili nelle attività transfrontaliere. Le attività transfrontaliere dovrebbero essere definite come attività in cui l'utente, sotto tutti gli aspetti, non è confinato all'interno di un unico Stato membro. Nel fornire le informazioni almeno in una lingua ufficiale dell'Unione oltre alla lingua nazionale o ufficiale o, se del caso, le lingue nazionali o ufficiali, gli Stati membri dovrebbero inoltre prendere in considerazione la possibilità che talune informazioni potrebbero essere maggiormente linguistici specifici gruppi di utenti come oratori provenienti dai paesi vicini o in regioni transfrontaliere.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis)  A norma della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis ("la direttiva sull'accessibilità dei siti web"), gli Stati membri sono tenuti a garantire che i loro siti web siano accessibili in conformità dei principi di percepibilità, utilizzabilità, comprensibilità e solidità e che siano conformi ai requisiti di tale direttiva. Sebbene la direttiva sull'accessibilità dei siti web non si applichi ai siti web e alle applicazioni mobili delle istituzioni, degli organismi, dei servizi e delle agenzie dell'Unione, per le finalità dell'interfaccia utente comune, dell'assistenza, dei servizi di risoluzione dei problemi, dei meccanismi di feedback degli utenti e di qualsiasi pagina web dello sportello digitale unico di cui le istituzioni, gli organismi, i servizi e le agenzie dell'Unione sono responsabili, la Commissione dovrebbe assicurare che tali pagine web siano accessibili alle persone con disabilità in maniera equivalente ai requisiti della direttiva. In particolare, la Commissione è invitata a conformarsi alle norme armonizzate europee pertinenti e ai requisiti in materia di percepibilità, comprensibilità, utilizzabilità e solidità. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire la conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in particolare gli articoli 9 e 21, e, al fine di migliorare l'accesso alle informazioni per le persone con disabilità intellettuali, dovrebbero essere fornite alternative di facile lettura nella massima misura possibile e in modo proporzionato.

 

__________________

 

1 bis Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)  I servizi online forniti dalle autorità competenti sono fondamentali per accrescere la qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese. Sempre più spesso le amministrazioni pubbliche all'interno degli Stati membri non chiedano ai cittadini e alle imprese di fornire le stesse informazioni più volte e si adoperano per riutilizzare i dati. Questo stesso processo dovrebbe applicarsi agli utenti che devono espletare procedure in altri Stati membri in modo da ridurre gli oneri supplementari.

(27)  I servizi online forniti dalle autorità competenti sono fondamentali per accrescere la qualità e la sicurezza dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese. Sempre più spesso le amministrazioni pubbliche all'interno degli Stati membri non chiedano ai cittadini e alle imprese di fornire le stesse informazioni più volte e si adoperano per riutilizzare i dati. Questo stesso processo dovrebbe applicarsi agli utenti che devono espletare procedure in altri Stati membri in modo da ridurre gli oneri supplementari.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 bis)  Al fine di consentire il legittimo scambio transfrontaliero di prove e informazioni mediante l'applicazione a livello di Unione del principio "una tantum", l'applicazione del presente regolamento e di tale principio dovrebbe essere conforme a tutte le norme in materia di protezione dei dati, ivi compresi i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, necessità, proporzionalità e limitazione della finalità, nonché protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Dovrebbe inoltre essere applicato nel pieno rispetto dei principi di sicurezza e tutela della vita privata fin dalla progettazione e del rispetto dei diritti fondamentali degli individui, inclusi l'equità e la trasparenza.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 ter)  Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero provvedere affinché gli utenti del sistema tecnico per lo scambio di prove istituito conformemente al regolamento ("il sistema tecnico") ricevano informazioni chiare sulle modalità di trattamento dei dati personali che li riguardano a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis e degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001. Gli utenti dovrebbero avere altresì il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali nel sistema tecnico, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

 

__________________

 

1 bisRegolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  Al fine di facilitare ulteriormente l'utilizzo delle procedure online e secondo il principio "una tantum" il presente regolamento dovrebbe istituire la base per lo scambio diretto di prove tra le autorità competenti interessate di diversi Stati membri, su richiesta dei cittadini e delle imprese. Il principio "una tantum" significa che i cittadini e le imprese non dovrebbero essere costretti a fornire le stesse informazioni alle pubbliche amministrazioni più di una volta in caso di scambio transfrontaliero di prove.

(28)  Al fine di facilitare ulteriormente l'utilizzo delle procedure online e secondo il principio "una tantum" e l'interesse pubblico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679, il presente regolamento dovrebbe istituire la base per la creazione di un sistema tecnico per lo scambio automatico delle prove che sia pienamente funzionante e securizzato, su richiesta esplicita e con il consenso espresso dei cittadini e delle imprese. Il presente regolamento non dovrebbe costituire una base per lo scambio di prove o per l'utilizzo del sistema tecnico per lo scambio di prove a fini diversi da quelli previsti nelle direttive 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e nel diritto dell'Unione o nazionale applicabile per le procedure online figuranti nell'allegato II.

 

 

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 bis)  Poiché i cittadini e le imprese, nella maggior parte dei casi, non saranno consapevoli che lo scambio transfrontaliero di dati può essere attivato su richiesta, l'utente dovrebbe essere adeguatamente informato di tale opzione quando utilizza le procedure online di cui alle direttive 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e le procedure di cui all'allegato II. L'utente dovrebbe avere il pieno controllo dello scambio di prove, in base a una richiesta esplicita formulata personalmente dall'utente all'autorità competente per il riutilizzo delle prove. La richiesta dovrebbe essere considerata esplicita se contiene una manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato di scambiare le informazioni pertinenti, mediante dichiarazione o chiara azione positiva. Una richiesta esplicita per lo scambio di prove non dovrebbe essere semplicemente dedotta da una richiesta di effettuare una procedura specifica (per esempio l'immatricolazione di un veicolo a motore) né da una richiesta generale dell'utente, per esempio una richiesta per ottenere tutti i documenti necessari da tutte le autorità competenti ai fini di una determinata procedura.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Considerando 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 ter)  L'utilizzo del sistema tecnico dovrebbe restare volontario e l'utente dovrebbe altresì avere la possibilità di presentare la propria richiesta mediante altri mezzi esterni al sistema tecnico istituito dal presente regolamento. L'utente dovrebbe avere la possibilità di visionare le prove nonché il diritto di monitorare o ritirare la richiesta esplicita di scambio di prove in qualsiasi momento della procedura. Tale ritiro potrebbe avvenire di norma nei casi in cui l'utente, dopo la visione delle prove da scambiare, scopra che le informazioni sono inesatte, non aggiornate o vanno al di là di ciò che è necessario per la procedura in questione. L'utente dovrebbe poter inoltre contestare l'abuso e prevenire l'utilizzo secondario dei dati per le finalità che non rispettano le sue legittime aspettative

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)  Un tale sistema dovrebbe inoltre essere disponibile in aggiunta ad altri sistemi che forniscono meccanismi di cooperazione tra le autorità, quali IMI o [e-Services Card], e non dovrebbe pregiudicare altri sistemi, come il sistema di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009, il Documento di gara unico europeo di cui alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio33, l'interconnessione dei registri nazionali, l'interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese di cui alla direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio34 e dei registri fallimentari di cui al regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio35.

(30)  Il sistema tecnico securizzato da istituire per consentire lo scambio di prove a norma del presente regolamento dovrebbe anche fornire alle autorità richiedenti la certezza, sul fronte delle autorità di rilascio, in merito all'autenticità e alla legalità dei documenti forniti. L'autorità di rilascio dovrebbe assicurare che i dati personali siano aggiornati ove necessario e che i dati inesatti oppure obsoleti non siano più trattati. Il sistema tecnico dovrebbe inoltre essere disponibile in aggiunta ad altri sistemi che forniscono meccanismi di cooperazione tra le autorità, quali IMI, e non dovrebbe pregiudicare altri sistemi, come il sistema di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009, il Documento di gara unico europeo di cui alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, il sistema per lo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI), l'interconnessione dei registri nazionali, l'interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese di cui alla direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dei registri fallimentari di cui al regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio.

__________________

__________________

33 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

33 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

34Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11).

34Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11).

35Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

35 Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31)  Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione di un sistema tecnico che consenta lo scambio delle prove, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di definire, in particolare, le specifiche tecniche di un sistema per il trattamento della richiesta dell'utente di scambio delle prove, il trasferimento di tali prove, nonché le misure necessarie per garantire l'integrità e la riservatezza del trasferimento. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio36.

(31)  Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione di un sistema tecnico che consenta lo scambio delle prove, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di definire, in particolare, le specifiche tecniche, organizzative e operative di un sistema per il trattamento della richiesta dell'utente di scambio delle prove, il trasferimento di tali prove, nonché le misure necessarie per garantire l'integrità e la riservatezza del trasferimento, comprese le misure necessarie per garantire l'interazione dell'utente con il sistema tecnico e l'interazione tra le autorità competenti. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio36.

__________________

__________________

36 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

36 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(31 bis)  Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza del sistema tecnico per l'applicazione transfrontaliera del principio "una tantum", in sede di adozione degli atti di esecuzione che definiscono le specifiche di tale sistema tecnico, la Commissione dovrebbe tenere debitamente conto delle norme e delle specifiche tecniche elaborate da organizzazioni e organismi di normalizzazione europei e internazionali, in particolare il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), l'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI), l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), conformemente all'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 45/2001.

Motivazione

Menzione esplicita del regolamento (UE) 2016/679 (GRDP) e del regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda le specifiche tecniche in materia di sicurezza.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)  La conformità ai criteri di qualità dovrebbe essere sotto la responsabilità delle autorità competenti e della Commissione per quanto riguarda le informazioni, le procedure e i servizi di loro competenza. I coordinatori nazionali e la Commissione dovrebbero verificare il rispetto dei criteri di qualità a livello nazionale e dell'Unione, rispettivamente, e risolvere eventuali problemi. Il presente regolamento dovrebbe attribuire alla Commissione un'ampia gamma di mezzi per far fronte a un eventuale deterioramento della qualità dei servizi offerti mediante lo sportello, a seconda della gravità e della persistenza del deterioramento, anche con l'intervento del gruppo di coordinamento dello sportello. Ciò senza pregiudicare la responsabilità generale della Commissione per quanto riguarda il controllo del rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

(32)  La conformità ai criteri di qualità dovrebbe essere sotto la responsabilità delle autorità competenti e della Commissione per quanto riguarda le informazioni, le procedure e i servizi di loro competenza. I coordinatori nazionali e la Commissione dovrebbero verificare a intervalli regolari il rispetto dei criteri di qualità e sicurezza a livello nazionale e dell'Unione, rispettivamente, e risolvere eventuali problemi. I coordinatori nazionali dovrebbero inoltre verificare e controllare il funzionamento del sistema tecnico che consente lo scambio transfrontaliero di prove. Il presente regolamento dovrebbe attribuire alla Commissione un'ampia gamma di mezzi per far fronte a un eventuale deterioramento della qualità dei servizi offerti mediante lo sportello, a seconda della gravità e della persistenza del deterioramento, anche con l'intervento del gruppo di coordinamento dello sportello. Ciò senza pregiudicare la responsabilità generale della Commissione per quanto riguarda il controllo del rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 bis)  Il presente regolamento dovrebbe inoltre specificare una serie di requisiti in materia di qualità per l'interfaccia utenti comune. La Commissione dovrebbe garantire che l'interfaccia utenti comune sia conforme a dette disposizioni e in particolare essa dovrebbe essere disponibile e accessibile online attraverso vari canali, essere agevole da navigare e usare informazioni chiare. Per assicurare che gli utenti siano a conoscenza dell'interfaccia utenti comune, essa dovrebbe essere facilmente riconoscibile sui siti e le pagine web sia a livello nazionale che dell'UE.

Motivazione

L'emendamento propone una soluzione tecnica per ottimizzare le opzioni dei motori di ricerca dello sportello digitale unico.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Considerando 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 ter) L'interfaccia utente comune dovrebbe poter utilizzare le domande più frequenti in base alle principali problematiche degli utenti e con il supporto degli strumenti online e di ricerca intelligente, quali moduli elettronici, che possano contribuire a ridurre l'onere della ricerca per gli utenti e indirizzare le loro richieste al servizio più appropriato. Le pratiche relative alle domande più frequenti riducono altresì il numero di richieste che non rientrano nel mandato di un servizio specifico e che hanno consentito in particolare di indirizzare le richieste ai portali dell'Unione esistenti.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Considerando 33 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(33 quater)  La Commissione dovrebbe garantire che le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per lo sviluppo delle applicazioni informatiche e delle pagine web per le applicazioni informatiche che supportano lo sportello tengano debitamente conto dei criteri di innovazione e della necessità di standard aperti per facilitare il riutilizzo e l'interoperabilità di queste soluzioni informatiche.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(34 bis)  È opportuno che il nome con cui lo sportello sarà designato e promosso presso il pubblico sia la denominazione "La tua Europa", la stessa del portale. L'interfaccia utenti comune dovrebbe essere visibile e facilmente reperibile, in particolare mediante ricerche diverse sul web nonché siti e pagine web nazionali e dell'Unione. Il logo a livello dell'Unione dovrebbe essere visibile su tutti i siti web a livello dell'Unione nonché sui siti web a livello nazionale collegati allo sportello. Qualora esistano strumenti di ricerca nelle pagine o nei siti web nazionali, lo sportello dovrebbe essere accessibile tra le opzioni di ricerca di tali pagine o siti web. Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli utenti siano indirizzati allo "sportello digitale unico" dai loro siti web collegati allo sportello. Le informazioni e l'accesso alle organizzazioni competenti a livello nazionale dovrebbero essere forniti anche sulle pagine o i siti web dei servizi individuali gestiti a livello dell'Unione.

Motivazione

La reperibilità e la visibilità sono elementi importanti per il successo dello sportello digitale unico.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)  La qualità delle informazioni, delle procedure e dei servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi disponibili tramite lo sportello dovrebbe essere monitorata principalmente mediante uno strumento di feedback che inviterà gli utenti a valutare la portata e la qualità delle informazioni, delle procedure o dei servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi che hanno utilizzato. Le osservazioni degli utenti saranno raccolte in uno strumento comune cui dovrebbero poter accedere la Commissione, le autorità competenti e i coordinatori nazionali. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento in relazione alle funzionalità di questo strumento di feedback degli utenti e alle modalità di raccolta e condivisione del feedback degli utenti, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(37)  La qualità dello sportello digitale unico dipende dalla qualità dei servizi nazionali e dell'Unione prestati attraverso lo sportello. Esperienze poco soddisfacenti con le informazioni e i servizi online prestati a livello nazionale e dell'Unione potrebbero generare una percezione negativa dello sportello digitale unico. Pertanto la qualità delle informazioni, delle procedure e dei servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi disponibili tramite lo sportello dovrebbe essere regolarmente monitorata principalmente mediante uno strumento di feedback dotato della possibilità di rispondere con testo libero che inviterà gli utenti a valutare la portata e la qualità delle informazioni, delle procedure o dei servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi che hanno utilizzato. Le osservazioni degli utenti saranno raccolte in uno strumento comune cui dovrebbero poter accedere la Commissione, le autorità competenti e i coordinatori nazionali. Al fine di rafforzare la fiducia e di garantire la trasparenza per gli utenti, le osservazioni dovrebbero essere aggregate e messe a disposizione del pubblico in modo anonimizzato come dati aperti sul sito web della Commissione e sullo sportello stesso, sotto forma di relazioni di sintesi. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento in relazione alle funzionalità di questo strumento di feedback degli utenti e alle modalità di raccolta, condivisione e pubblicazione del feedback degli utenti, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40)  Se le misure previste dal presente regolamento comportano il trattamento di dati personali, tale trattamento dovrebbe essere effettuato conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare la [direttiva 95/46/CE38], il [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio39] e il [nuovo regolamento che sostituirà il regolamento (CE) n. 45/2001] del Parlamento europeo e del Consiglio.

(40)  Se le misure previste dal presente regolamento comportano il trattamento di dati personali, tale trattamento dovrebbe essere effettuato conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Nel contesto del presente regolamento si applicano in particolare il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio38, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio39 e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio39bis.

__________________

__________________

38 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

38 Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

39 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

39 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

 

39bis Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(40 bis)  Il sistema istituito dovrebbe garantire la sicurezza dei dati degli utenti contro la pirateria e gli attacchi informatici.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41)  L'obiettivo del presente regolamento è garantire che gli utenti che operano in altri Stati membri abbiano un accesso online a informazioni nazionali e dell'Unione riguardanti i diritti, le norme e gli obblighi che siano complete, affidabili e comprensibili, a procedure che siano completamente operative a livello transnazionale e a servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi. Poiché tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, l'Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(41)  L'obiettivo del presente regolamento è garantire che gli utenti che operano in altri Stati membri abbiano un accesso online a informazioni nazionali e dell'Unione riguardanti i diritti, le norme e gli obblighi che siano complete, affidabili, accessibili e comprensibili, a procedure che siano completamente operative a livello transnazionale e a servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi. Poiché tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, l'Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Motivazione

La modifica rispecchia in modo più adeguato lo stato attuale delle comunicazioni delle persone con disabilità.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42)  Per consentire agli Stati membri e alla Commissione di sviluppare e applicare gli strumenti necessari per dare attuazione al presente regolamento, è opportuno che alcune disposizioni si applichino due anni dopo la data di entrata in vigore.

(42)  Per consentire agli Stati membri e alla Commissione di sviluppare e applicare gli strumenti necessari per dare attuazione al presente regolamento, è opportuno che alcune disposizioni si applichino due anni dopo la data di entrata in vigore. Le altre disposizioni che possono essere rispettate più prontamente dovrebbero applicarsi a decorrere dal ... [18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  stabilisce le norme per l'istituzione e la gestione di uno sportello digitale unico per offrire ai cittadini e alle imprese un facile accesso a informazioni esaurienti e di alta qualità, a servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi efficaci e a procedure efficienti in relazione con le norme nazionali e dell'Unione applicabili ai cittadini e alle imprese che esercitano o che intendono esercitare i loro diritti derivanti dal diritto dell'Unione nel settore del mercato interno ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del TFUE;

a)  stabilisce le norme per l'istituzione e la gestione di uno sportello digitale unico per offrire ai cittadini e alle imprese un facile accesso a informazioni accurate, aggiornate, facilmente comprensibili, esaurienti e di alta qualità, a servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi efficaci e a procedure efficienti in relazione con le norme nazionali e dell'Unione applicabili ai cittadini e alle imprese che esercitano o che intendono esercitare i loro diritti derivanti dal diritto dell'Unione nel settore del mercato interno ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del TFUE;

Motivazione

Affinché lo sportello digitale unico soddisfi le esigenze degli utenti, è opportuno definire norme sulla qualità delle informazioni. I cittadini e le imprese hanno identificato informazioni accurate e aggiornate come una delle caratteristiche più importanti di un punto di contatto unico europeo nello studio omonimo del 2013 svolto dal dipartimento tematico A del Parlamento europeo. In linea con le raccomandazioni degli autori, è opportuno garantire che le informazioni siano di facile comprensione in modo che un numero massimo di utenti possa beneficiare delle informazioni e dei servizi previsti nel presente regolamento.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  facilita l'uso di procedure da parte di utenti provenienti da altri Stati membri e favorisce l'applicazione del principio "una tantum";

b)  facilita l'uso di procedure online, anche da parte di utenti provenienti da altri Stati membri, e favorisce lo scambio di prove per le procedure riportate all'allegato II del presente regolamento e le procedure previste dalle direttive 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, attraverso l'applicazione del principio "una tantum";

Motivazione

Occorre chiarire che il presente regolamento non fornisce una base giuridica per il principio "una tantum", aspetto che dovrebbe essere trattato in una proposta separata che istituisca una base giuridica chiara utilizzabile per estendere il principio "una tantum" a settori non rientranti nella presente proposta. Tale strumento giuridico separato è necessario anche per trattare le potenziali questioni connesse alla protezione dei dati e alla responsabilità che derivano dal principio. Il regolamento invece faciliterà lo scambio di prove per determinate procedure online mediante lo strumento specifico di cui all'articolo 12 e renderà più agevole l'applicazione del principio "una tantum".

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Se le disposizioni del presente regolamento sono in conflitto con una disposizione di un altro atto dell'Unione che disciplina aspetti specifici della materia oggetto del presente regolamento, la disposizione dell'altro atto dell'Unione prevale.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.  Il presente regolamento non pregiudica la sostanza delle procedure istituite a livello nazionale o di Unione nei settori contemplati dal presente regolamento, né pregiudica i diritti concessi mediante tali procedure.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Conformemente al presente regolamento la Commissione e le autorità competenti istituiscono uno sportello digitale unico ("lo sportello"). Lo sportello è composto di un'interfaccia utenti comune integrata in un portale unico gestito dalla Commissione e contiene link ai pertinenti siti internet nazionali e dell'Unione.

1.  Conformemente al presente regolamento la Commissione e gli Stati membri istituiscono uno sportello digitale unico ("lo sportello"). Lo sportello è composto di un'interfaccia utenti comune integrata nel portale unico gestito dalla Commissione "La tua Europa". Lo sportello fornisce accesso e link ai pertinenti siti internet e pagine web nazionali e dell'Unione.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  informazioni sulle procedure stabilite a livello nazionale o dell'Unione per esercitare detti diritti e rispettare detti obblighi e norme e link a tali procedure;

b)  informazioni sulle procedure stabilite a livello nazionale o dell'Unione per consentire agli utenti di esercitare i loro diritti e rispettare gli obblighi e le norme nell'ambito del mercato interno;

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 al fine di modificare l'allegato I aggiornando le informazioni nelle categorie di informazioni esistenti e di modificare l'allegato III aggiungendo ulteriori servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi per tenere conto dei nuovi sviluppi nell'accesso ai diritti, agli obblighi e alle norme stabilite nel diritto dell'Unione e nazionale.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3)  "autorità competente": ogni organo o autorità di uno Stato membro, a livello nazionale, regionale o locale, che ha competenze specifiche relative alle informazioni, alle procedure e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi di cui al presente regolamento;

3)  "autorità competente": ogni organo o autorità di uno Stato membro, a livello nazionale, regionale o locale, che ha competenze specifiche relative alle informazioni, alle procedure e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi di cui al presente regolamento, o qualsiasi altra persona o organo cui gli Stati membri hanno conferito tale competenza;

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4)  "prova": ogni documento o dato, compresi testi o registrazioni sonore, visive o audiovisive, su qualsiasi supporto, rilasciato da un'autorità competente per dimostrare la veridicità dei fatti o il rispetto degli obblighi in materia di procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

4)  "prova": ogni documento o dato, compresi testi o registrazioni sonore, visive o audiovisive, su qualsiasi supporto, richiesto da un'autorità competente per dimostrare la veridicità dei fatti o il rispetto degli obblighi in materia di procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la logica e la coerenza interne del testo.

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri assicurano che gli utenti possano accedere facilmente alle seguenti informazioni online sulle loro pagine web nazionali:

1.  Gli Stati membri assicurano che gli utenti possano accedere facilmente alle seguenti informazioni online sulle loro pagine e sui loro siti web nazionali:

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Inoltre tali pagine e siti web riportano un link all'interfaccia utenti comune di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  La Commissione garantisce che gli utenti dispongano di un accesso online alle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, mediante l'interfaccia utenti comune e gli strumenti integrati dei motori di ricerca interni.

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire che la Commissione sia responsabile di fornire accesso alle informazioni, alle procedure e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, mediante lo sportello digitale unico.

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.  La Commissione e gli Stati membri possono fornire informazioni aggiuntive diverse da quelle specificate agli allegati I e II.

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Accesso alle procedure

Accesso online alle procedure

Motivazione

L'articolo 5 contempla solo le procedure che gli Stati membri sono tenuti a fornire interamente online.

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri assicurano che, qualora una procedura, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), stabilita a livello nazionale, sia accessibile online e possa essere espletata online dagli utenti di tale Stato membro, essa sia accessibile e possa essere espletata anche da utenti di altri Stati membri in modo non discriminatorio.

soppresso

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti possano espletare interamente online le procedure di cui all'allegato II.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti possano accedere alle procedure di cui all'allegato II ed espletarle interamente online, tranne quando tali procedure non esistono nello Stato membro interessato.

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le procedure di cui al paragrafo 2 sono considerate come interamente online quando l'identificazione, la messa a disposizione di informazioni, le prove, la firma e la presentazione finale possono essere effettuate per via elettronica, a distanza e mediante un unico canale di comunicazione e se anche il risultato della procedura è consegnato per via elettronica.

3.  Le procedure di cui al paragrafo 2 sono considerate come interamente online quando l'identificazione, la messa a disposizione di informazioni e delle prove, la firma e la presentazione finale possono essere effettuate per via elettronica, a distanza e mediante un canale di comunicazione che consente agli utenti di rispettare i requisiti connessi alla procedura in modo strutturato e quando anche il risultato della procedura è consegnato per via elettronica o è consegnato fisicamente, se previsto dal diritto dell'Unione o al diritto nazionale e se gli utenti ricevono una notifica elettronica del completamento della procedura, lasciando impregiudicate le competenze degli Stati membri di stabilire un contatto diretto con i cittadini e le imprese.

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Se l'obiettivo perseguito da una determinata procedura di cui al paragrafo 2 non può essere conseguito senza chiedere all'utente di comparire di persona dinanzi all'autorità competente in una determinata fase della procedura, gli Stati membri limitano tale presenza fisica a quanto strettamente necessario e oggettivamente giustificato e garantiscono che le altre fasi della procedura possano essere completate interamente online. Essi notificano tali eccezioni alla Commissione.

4.  Se, in casi eccezionali giustificati di sicurezza generale, salute pubblica o lotta alla frode, l'obiettivo perseguito non può essere conseguito interamente online, gli Stati membri possono chiedere all'utente di comparire di persona dinanzi all'autorità competente come una delle fasi della procedura. In tali casi eccezionali, gli Stati membri limitano tale presenza fisica a quanto strettamente necessario e oggettivamente giustificato e garantiscono che le altre fasi della procedura possano essere completate interamente online. Gli Stati membri garantiscono anche che i requisiti di presenza fisica non provochino una discriminazione nei confronti degli utenti transfrontalieri. Essi notificano tali eccezioni alla Commissione e al gruppo di coordinamento dello sportello digitale unico e le giustificano.

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il presente regolamento non pregiudica la sostanza delle a procedure istituite a livello nazionale o di Unione nei settori disciplinati dal presente regolamento, né pregiudica i diritti concessi mediante tali procedure.

5.  Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti abbiano il potere di verificare l'autenticità e la legalità di tutti i documenti presentati come prove. Le prove documentali scambiate per mezzo del sistema tecnico di cui all'articolo 12 sono considerate verificate, ai fini dell'autorità ricevente.

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Nessuna disposizione del presente articolo osta a che gli Stati membri offrano agli utenti la possibilità aggiuntiva di accedere alle procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e completarle con strumenti diversi da un canale online.

6.  Nessuna disposizione del presente articolo osta a che gli Stati membri offrano agli utenti la possibilità di accedere alle procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e completarle con strumenti diversi da un canale online.

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la logica e la coerenza interne del testo.

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che gli utenti possano accedere facilmente online ai servizi di assistenza o di risoluzione dei problemi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c).

1.  Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che gli utenti possano accedere facilmente online ai servizi di assistenza o di risoluzione dei problemi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) in modo non discriminatorio.

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  il servizio è offerto a titolo gratuito o a un prezzo accessibile per le microimprese o i cittadini;

b)  il servizio è offerto a titolo gratuito o a un prezzo accessibile per i destinatari previsti, come le microimprese, le piccole e medie imprese, le organizzazioni senza scopo di lucro o i cittadini;

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  il servizio è conforme ai requisiti di cui agli articoli 9 e 13.

c)  il servizio è conforme ai requisiti di qualità di cui agli articoli 6 bis, 9 e 13.

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la logica e la coerenza interne del testo.

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Se il coordinatore nazionale ha proposto l'inserimento di un link in conformità del paragrafo 3 e fornisce tale link a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, la Commissione verifica se le condizioni in tale paragrafo sono soddisfatte e, in caso affermativo, attiva il link.

4.  Se il coordinatore nazionale ha proposto l'inserimento di un link in conformità del paragrafo 3 e fornisce tale link a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, la Commissione verifica, mediante un atto di esecuzione, se le condizioni in tale paragrafo sono soddisfatte e, in caso affermativo, attiva il link.

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 6 bis

 

Requisiti di qualità relativi all'accessibilità della rete

 

1. Gli Stati membri garantiscono la conformità alla direttiva (UE) 2016/2102 per quanto riguarda i siti e le pagine web attraverso i quali concedono l'accesso:

 

a) alle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

 

b) alle procedure di cui all'articolo 5; o

 

c) ai servizi di assistenza e risoluzione dei problemi di cui all'articolo 6.

 

2. La Commissione rende i siti e le pagine web attraverso i quali concede l'accesso alle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi di cui all'articolo 6 maggiormente accessibili ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102.

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Nei casi in cui a norma dell'articolo 4 le autorità competenti e la Commissione hanno la responsabilità di assicurare l'accesso alle informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), esse garantiscono che tali informazioni soddisfino i seguenti requisiti:

1.  Nei casi in cui a norma dell'articolo 4 gli Stati membri e la Commissione hanno la responsabilità di assicurare l'accesso alle informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), essi garantiscono che tali informazioni soddisfino i seguenti requisiti:

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a)  sono incentrate sull'utente, il che significa che le informazioni sono fornite tenendo debitamente conto dei mezzi efficaci, semplici e di facile utilizzo con cui gli utenti possono reperire tutte le informazioni pertinenti;

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  comprendono il nome del soggetto responsabile del contenuto delle informazioni;

c)  comprendono il nome dell'autorità o del soggetto responsabile del contenuto delle informazioni;

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  comprendono il nome dell'autorità o del soggetto responsabile delle procedure e dell'espletamento delle stesse;

Motivazione

Occorre menzionare anche le informazioni sull'autorità o il soggetto responsabile della procedura.

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  includono i recapiti dei pertinenti servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e i relativi link;

d)  includono i recapiti, tra cui almeno un numero di telefono o un indirizzo e-mail, possibilmente supportati da altri mezzi di comunicazione elettronica, dei pertinenti servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e i relativi link;

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le autorità competenti forniscono le informazioni almeno in una lingua ufficiale dell'Unione oltre alla lingua o, se del caso, alle lingue nazionali.

2.  Gli Stati membri forniscono le informazioni almeno in una lingua ufficiale dell'Unione ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti, oltre alla lingua o, se del caso, alle lingue nazionali o ufficiali del rispettivo Stato membro. Ciò lascia impregiudicata la legislazione degli Stati membri relativa all'uso delle lingue.

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Per conformarsi all'articolo 4, le autorità competenti e la Commissione garantiscono che gli utenti prima di doversi identificare per avviare la procedura abbiano accesso a una spiegazione chiara e di facile comprensione dei seguenti elementi delle procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), :

1.  Per conformarsi all'articolo 4, gli Stati membri e la Commissione garantiscono che gli utenti abbiano accesso a una spiegazione chiara, concisa, precisa, accessibile e di facile comprensione dei seguenti elementi delle procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b). Tale accesso dovrebbe essere disponibile, se del caso, prima che l'utente si debba autenticare e identificare per avviare la procedura:

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  le diverse fasi della procedura;

a)  le diverse fasi e i diversi passaggi necessari per navigare all'interno della procedura;

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)  le autorità competenti coinvolte e l'organizzazione principalmente responsabile della procedura, ivi compresi i relativi recapiti in caso di reclami;

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)  il tempo stimato necessario per completare la procedura e le scadenze applicabili;

f)  le eventuali scadenze che l'utente o l'autorità competente sono tenuti a rispettare e il tempo stimato di cui l'autorità ha bisogno per completare la procedura;

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis)  in caso di mancata risposta da parte dell'autorità competente, le norme o le relative conseguenze per gli utenti;

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g)  la lingua o, se del caso, le lingue in cui può essere espletata la procedura.

g)  qualsiasi altra lingua in cui può essere espletata la procedura.

Motivazione

Emendamento redazionale per chiarire il testo dal momento che le procedure qui indicate saranno in ogni caso fornite in almeno una lingua.

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis)  le deroghe all'obbligo degli Stati membri di fornire le procedure di cui all'articolo 5 interamente online, ciascuna delle quali deve essere integrata da una spiegazione ragionevole di come tali restrizioni soddisfano i criteri di necessità assoluta e giustificazione obiettiva.

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Se la spiegazione di cui al paragrafo 1 è già disponibile per gli utenti nazionali, essa può essere riutilizzata ai fini del presente regolamento, purché contenga, se del caso, informazioni relative alla situazione degli utenti non nazionali.

2.  Se la spiegazione di cui al paragrafo 1 è già disponibile per gli utenti in uno Stato membro, essa può essere riutilizzata ai fini del presente regolamento, purché contenga, se del caso, informazioni relative alla situazione degli utenti transfrontalieri.

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le autorità competenti forniscono la spiegazione di cui al paragrafo 1 almeno in una lingua ufficiale dell'Unione oltre alla lingua o, se del caso, alle lingue nazionali.

3.  Gli Stati membri forniscono la spiegazione di cui al paragrafo 1 almeno in una lingua ufficiale dell'Unione ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti, oltre alla lingua o, se del caso, alle lingue nazionali o ufficiali del rispettivo Stato membro. Ciò lascia impregiudicata la legislazione degli Stati membri relativa all'uso delle lingue.

Emendamento    81

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Per conformarsi all'articolo 4, le autorità competenti e la Commissione garantiscono che gli utenti abbiano accesso a una spiegazione chiara e di facile comprensione dei seguenti elementi prima di richiedere un servizio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c):

1.  Per conformarsi all'articolo 4, gli Stati membri e la Commissione garantiscono che gli utenti abbiano accesso a una spiegazione chiara e di facile comprensione dei seguenti elementi prima di richiedere un servizio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c):

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  il nome e i recapiti dei soggetti responsabili del servizio;

b)  il nome e i recapiti, tra cui almeno un numero di telefono e un indirizzo e-mail, possibilmente supportati da altri mezzi di comunicazione elettronica, dei soggetti responsabili del servizio;

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  una stima del tempo necessario per fornire il servizio o un tempo medio di risposta;

d)  le eventuali scadenze che l'utente o i soggetti responsabili del servizio sono tenuti a rispettare e una stima del tempo di cui i soggetti responsabili pertinenti hanno bisogno per completare la procedura;

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  la lingua o, se del caso, le lingue nelle quali le domande possono essere presentate e che possono essere utilizzate nei contatti successivi.

e)  eventuali altre lingue nelle quali le domande possono essere presentate e che possono essere utilizzate nei contatti successivi.

Emendamento    85

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le autorità competenti forniscono la spiegazione di cui al paragrafo 1 almeno in una lingua ufficiale dell'Unione oltre alla lingua o, se del caso, alle lingue nazionali.

2.  Gli Stati membri forniscono la spiegazione di cui al paragrafo 1 almeno in una lingua ufficiale dell'Unione ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti, oltre alla lingua o, se del caso, alle lingue nazionali o ufficiali del rispettivo Stato membro. Ciò lascia impregiudicata la legislazione degli Stati membri relativa all'uso delle lingue.

Emendamento    86

Proposta di regolamento

Articolo 10 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità competenti assicurano che i seguenti requisiti siano soddisfatti per quanto riguarda le procedure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di cui sono responsabili:

Gli Stati membri assicurano che i seguenti requisiti siano soddisfatti per quanto riguarda le procedure di cui agli articoli 5 e 11, di cui sono responsabili:

Emendamento    87

Proposta di regolamento

Articolo 10 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  in caso di mancato rispetto dei termini applicabili, gli utenti sono informati in anticipo della motivazione e di un nuovo termine.

b)  in caso di ritardo o di mancato rispetto dei termini applicabili, gli utenti sono informati in anticipo della motivazione e delle eventuali conseguenze che ne possono derivare per il rispetto dei termini applicabili, compreso un impegno per un nuovo termine quando il termine attuale non è rispettato.

Emendamento    88

Proposta di regolamento

Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Accesso transfrontaliero alle procedure online

Accesso transfrontaliero online alle procedure

Emendamento    89

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.  Gli Stati membri assicurano che, qualora una procedura, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), stabilita a livello nazionale dalle autorità centrali o resa disponibile in modo uniforme a tutte le autorità subcentrali, sia accessibile online e possa essere espletata online dagli utenti di tale Stato membro, essa sia accessibile e possa essere espletata online anche da utenti di altri Stati membri in modo non discriminatorio.

Emendamento    90

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Se le procedure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, sono disponibili online, le autorità competenti assicurano che siano soddisfatti almeno i seguenti requisiti:

1.  Se le procedure di cui al paragrafo1 del presente articolo sono disponibili online, gli Stati membri assicurano che siano soddisfatti almeno i seguenti requisiti:

Emendamento    91

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  gli utenti possono consultare e ricevere istruzioni per completare la procedura almeno in una lingua ufficiale dell'Unione oltre alla lingua o alle lingue nazionali;

a)  gli utenti possono consultare e ricevere istruzioni per completare la procedura in conformità dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, almeno in una lingua ufficiale dell'Unione ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti, oltre alla lingua o, se del caso, alle lingue nazionali o ufficiali dello Stato membro interessato;

Emendamento    92

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  gli utenti possono identificarsi, firmare e autenticare i documenti utilizzando mezzi di identificazione e di autenticazione elettronici, conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio quando siano richieste l'identificazione e la firma;

c)  gli utenti possono identificarsi e autenticarsi, firmare e autenticare i documenti utilizzando mezzi di identificazione e di autenticazione elettronici, conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio quando siano richieste l'identificazione, l'autenticazione e la firma e quando ciò sia possibile anche per gli utenti nazionali stabiliti in tale Stato membro;

Emendamento    93

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  gli utenti possono fornire la prova del rispetto dei requisiti applicabili in formato elettronico;

d)  gli utenti possono ricevere e fornire la prova del rispetto dei requisiti applicabili in formato elettronico in tutti i casi in cui ciò sia possibile anche per gli utenti nazionali e in conformità delle procedure e dei requisiti nazionali;

Emendamento    94

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  gli utenti possono pagare i diritti online mediante i servizi di pagamento transfrontalieri, tra cui almeno i bonifici o gli addebiti diretti, come specificato nel regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio40 nel caso in cui l'espletamento di una procedura sia a pagamento.

e)  nel caso in cui l'espletamento di una procedura sia a pagamento, gli utenti possono pagare i diritti online mediante i servizi di pagamento transfrontalieri, tra cui almeno i bonifici o gli addebiti diretti, come specificato nel regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e conformemente al regolamento (UE) XXX recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell'ambito del mercato interno.

_________________

_________________

40 Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22)

40 Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22)

Emendamento    95

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nei casi in cui le autorità competenti accettino dagli utenti nazionali copie digitali di prove di identità non elettroniche, come carte d'identità o passaporti, esse accettano tali copie digitali anche per gli utenti provenienti da altri Stati membri.

2.  Nei casi in cui la procedura non richieda l'identificazione o l'autenticazione elettronica di cui al paragrafo 1, lettera c), e le autorità competenti accettino dagli utenti nazionali copie digitali di prove di identità non elettroniche, come carte d'identità o passaporti, esse accettano tali copie digitali anche per gli utenti provenienti da altri Stati membri.

Emendamento    96

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se necessario, per verificare l'autenticità delle prove presentate in formato elettronico dall'utente nel quadro di una procedura online, le autorità competenti cooperano mediante il sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.  Se necessario, per verificare l'autenticità delle prove presentate in formato elettronico dall'utente nel quadro di una procedura online di cui al presente articolo, le autorità competenti cooperano mediante il sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento    97

Proposta di regolamento

Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Scambio transfrontaliero di prove tra autorità competenti

Sistema tecnico per lo scambio elettronico transfrontaliero di prove tra autorità competenti

Emendamento    98

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ai fini dello scambio di prove per le procedure online elencate nell'allegato II e le procedure di cui alle direttive 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, istituisce un sistema tecnico per lo scambio elettronico di prove tra le autorità competenti di diversi Stati membri ("il sistema tecnico").

1.  Al fine unico dello scambio elettronico di prove per le procedure online elencate nell'allegato II e le procedure di cui alle direttive 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, istituisce un sistema tecnico pienamente funzionante, sicuro e securizzato ("il sistema tecnico") per lo scambio elettronico di prove tra le autorità competenti di diversi Stati membri.

Motivazione

Emendamento proposto dai Verdi insieme ai relatori. L'applicazione del presente regolamento e del principio "una tantum" è conforme a tutte le norme applicabili in materia di protezione dei dati, ivi compresi i principi di equità, trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, necessità, proporzionalità e limitazione della finalità, nonché protezione dei dati dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita.

Emendamento    99

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a)  consente il trattamento soltanto su richiesta esplicita dell'utente a norma del paragrafo 4;

Emendamento    100

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  garantisce che l'utente abbia la possibilità di esaminare le prove che devono essere scambiate.

e)  offre all'utente la possibilità di esaminare le prove che devono essere scambiate prima di renderle accessibili alle autorità competenti che richiedono le prove, lasciando impregiudicato l'obbligo di fornire informazioni a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679;

Emendamento    101

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)  consente all'utente di monitorare lo scambio di prove durante le diverse fasi del trasferimento trattato;

Emendamento    102

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e ter)  garantisce un elevato livello di interoperabilità con sistemi nazionali diversi e con altri sistemi pertinenti;

Emendamento    103

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e quater)  non conserva o tratta i dati sulle prove scambiate al di là di quanto strettamente necessario sul piano tecnico per realizzare lo scambio delle prove, e solo per la durata necessaria a tal fine.

Emendamento    104

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Su richiesta esplicita dell'utente le autorità competenti responsabili delle procedure online di cui al paragrafo 1 richiedono, mediante il sistema tecnico, le prove direttamente alle autorità competenti in altri Stati membri. Fatto salvo il paragrafo 2, lettera d), le autorità competenti mettono a disposizioni tali prove mediante lo stesso sistema.

4.  Su richiesta esplicita, libera, specifica, informata e inequivocabile dell'utente interessato le autorità competenti responsabili delle procedure online di cui al paragrafo 1 richiedono, mediante il sistema tecnico, le prove direttamente alle autorità competenti in altri Stati membri. Fatto salvo il paragrafo 2, le autorità competenti mettono a disposizioni tali prove mediante lo stesso sistema dopo che l'utente ha avuto la possibilità di visionare le prove che devono essere scambiate e se la richiesta non è stata ritirata.

Emendamento    105

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Le autorità competenti responsabili delle procedure online di cui al paragrafo 1 assicurano che gli utenti abbiano la possibilità di presentare o ritirare una richiesta esplicita o di presentare o ritirare le prove attraverso mezzi diversi dal sistema tecnico. Gli utenti possono ritirare la richiesta in qualsiasi fase della procedura e le condizioni di tale ritiro non sono più severe di quelle previste per la presentazione della richiesta stessa. L'utilizzo del sistema tecnico non è obbligatorio e gli utenti possono altresì presentare la propria richiesta direttamente mediante altri mezzi esterni al sistema tecnico. Gli utenti possono inoltre presentare le prove al di fuori del sistema tecnico direttamente all'autorità competente interessata.

Emendamento    106

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Lo scambio transfrontaliero automatizzato dei dati è possibile senza la richiesta esplicita dell'utente di cui al paragrafo 4 qualora il diritto unionale o nazionale preveda uno scambio transfrontaliero automatizzato e tale scambio non riguardi dati personali.

Emendamento    107

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Le prove messe a disposizione da un'autorità competente si limitano strettamente a ciò che è stato richiesto e possono essere utilizzate solo dall'autorità ricevente ai fini della procedura per la quale sono state scambiate.

6.  Le prove messe a disposizione da un'autorità competente si limitano strettamente a ciò che è stato richiesto e possono essere utilizzate solo dall'autorità ricevente per completare la procedura per la quale sono state scambiate.

Emendamento    108

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  La Commissione adotta atti di esecuzione per definire le specifiche del sistema tecnico necessarie per l'attuazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

7.  Entro ... [un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta i primi atti di esecuzione per definire le specifiche tecniche, organizzative e operative del sistema tecnico necessarie per l'attuazione del presente articolo, in particolare per l'interazione dell'utente con il sistema e con le autorità competenti e per l'interazione tra le autorità competenti mediante il sistema tecnico. Nell'adottare tali atti di esecuzione la Commissione tiene conto dei diritti fondamentali degli utenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Emendamento    109

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis.  La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, è responsabile dello sviluppo, della messa a disposizione, della manutenzione e della gestione della sicurezza del sistema tecnico. Il sistema tecnico è verificato e monitorato dalla Commissione, se del caso in consultazione con il comitato europeo per la protezione dei dati.

Emendamento    110

Proposta di regolamento

Articolo 13 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a)  i servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi sono prestati entro un termine ragionevole tenendo conto della complessità della richiesta; e

Emendamento    111

Proposta di regolamento

Articolo 13 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  il rispetto dei termini applicabili alle autorità competenti nel corso del servizio;

a)  il rispetto dei termini applicabili alle autorità competenti nel corso del servizio; e

Emendamento    112

Proposta di regolamento

Articolo 13 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  in caso di mancato rispetto dei termini applicabili, gli utenti sono informati in anticipo della motivazione e di un nuovo termine;

b)  in caso di ritardo o mancato rispetto dei termini applicabili, gli utenti sono informati immediatamente della motivazione e di un nuovo termine definitivo;

Emendamento    113

Proposta di regolamento

Articolo 13 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  i servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi sono accessibili attraverso canali adeguati diversi;

Emendamento    114

Proposta di regolamento

Articolo 13 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c ter)  l'organizzazione alla base del servizio di assistenza e di risoluzione dei problemi, ivi compresa la proprietà, l'identità giuridica e i recapiti di detta organizzazione, è chiaramente identificata.

Emendamento    115

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I coordinatori nazionali e la Commissione eseguono il monitoraggio della conformità ai requisiti di qualità di cui agli articoli da 7 a 11 e all'articolo 13 delle informazioni, delle procedure e dei servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi disponibili mediante lo sportello di cui sono responsabili. Il monitoraggio è effettuato in base ai dati raccolti a norma dell'articolo 22.

1.  I coordinatori nazionali e la Commissione eseguono regolarmente il monitoraggio della conformità ai requisiti di qualità di cui agli articoli da 7 a 11 e all'articolo 13 delle informazioni, delle procedure e dei servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi disponibili mediante lo sportello di cui sono responsabili. Inoltre essi eseguono il monitoraggio della conformità ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 6 bis dei siti e delle pagine web mediante i quali concedono l'accesso a tali informazioni, procedure e servizi di assistenza e risoluzione dei problemi. Il monitoraggio è effettuato in base ai dati raccolti a norma dell'articolo 22.

Emendamento    116

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  In caso di deterioramento della qualità dei servizi di cui al paragrafo 1 forniti dalle autorità competenti, la Commissione può adottare una delle seguenti misure in funzione della gravità e della la persistenza del deterioramento:

2.  In caso di deterioramento della qualità dei servizi di cui al paragrafo 1 forniti dalle autorità competenti, la Commissione adotta una o più delle seguenti misure in funzione della gravità e della persistenza del deterioramento:

Emendamento    117

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  interrompere temporaneamente il collegamento tra lo sportello e le informazioni, la procedura o il servizio di assistenza o di risoluzione dei problemi.

d)  decidere, mediante atti di esecuzione, di interrompere temporaneamente il collegamento tra lo sportello e le informazioni, la procedura o il servizio di assistenza o di risoluzione dei problemi.

Emendamento    118

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Qualora un servizio di assistenza o di risoluzione dei problemi i cui link sono forniti a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, sistematicamente non rispetti le prescrizioni di cui all'articolo 13 o non soddisfi più le esigenze degli utenti indicate dai dati raccolti a norma dell'articolo 22, la Commissione può scollegare il servizio dallo sportello.

3.  Qualora un servizio di assistenza o di risoluzione dei problemi i cui link sono forniti a norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, sistematicamente non rispetti le prescrizioni di cui agli articoli 6 bis, 9 e 13 o non soddisfi più le esigenze degli utenti indicate dai dati raccolti a norma dell'articolo 22, la Commissione può scollegare il servizio dallo sportello previa consultazione del coordinatore nazionale dello Stato membro o Stati membri interessati e, se del caso, del gruppo di coordinamento dello sportello. La Commissione e il coordinatore o i coordinatori nazionali interessati adottano un piano d'azione congiunto che proponga misure volte a migliorare il servizio e a collegarlo nuovamente allo sportello. Laddove necessario, dette misure possono essere discusse dal gruppo di coordinamento dello sportello.

Emendamento    119

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Le informazioni sui risultati del monitoraggio a norma del paragrafo 1 e sulle misure adottate a norma dei paragrafi 2 e 3 sono periodicamente messe a disposizione del pubblico, sotto forma di relazioni sintetiche, sul sito web della Commissione nonché attraverso lo sportello stesso.

Emendamento    120

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione mette a disposizione un'interfaccia utente comune per garantire il corretto funzionamento dello sportello.

1.  La Commissione mette a disposizione un'interfaccia utente comune per garantire il corretto funzionamento dello sportello. Detta interfaccia è integrata nel portale "La tua Europa".

Emendamento    121

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'interfaccia utente comune dà accesso alle informazioni, alle procedure e ai servizi di assistenza o di risoluzione dei problemi mediante link ai pertinenti siti internet nazionali e dell'Unione inclusi nel repertorio di cui all'articolo 16.

2.  L'interfaccia utente comune dà accesso alle informazioni, alle procedure e ai servizi di assistenza o di risoluzione dei problemi mediante link ai pertinenti siti internet o pagine web nazionali e dell'Unione inclusi nel repertorio di cui all'articolo 16.

Emendamento    122

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri e la Commissione, conformemente ai rispettivi ruoli e responsabilità e come previsto dall'articolo 4, garantiscono che le informazioni, le procedure e i servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi siano organizzati, strutturati e marcati in modo tale da migliorarne la reperibilità mediante l'interfaccia utente.

3.  Gli Stati membri e la Commissione, conformemente ai rispettivi ruoli e responsabilità e come previsto dall'articolo 4, garantiscono che le informazioni, le procedure e i servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi siano organizzati, strutturati e marcati in modo tale da migliorarne la reperibilità mediante l'interfaccia utente, in particolare attraverso link tra siti o pagine web esistenti e complementari, che consentono di semplificarli e raggrupparli, e attraverso link ai servizi e alle informazioni online a livello dell'Unione e nazionale.

Emendamento    123

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di organizzazione, struttura e marcatura delle informazioni, delle procedure o dei servizi di assistenza o di risoluzione dei problemi in modo da consentire il buon funzionamento dell'interfaccia utenti comune. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

4.  La Commissione può, previa consultazione del gruppo di coordinamento, adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità di organizzazione, struttura e marcatura delle informazioni, delle procedure o dei servizi di assistenza o di risoluzione dei problemi in modo da consentire il buon funzionamento dell'interfaccia utenti comune. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Emendamento    124

Proposta di regolamento

Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 15 bis

 

Requisiti di qualità relativi all'interfaccia utenti comune

 

La Commissione garantisce che l'interfaccia utenti comune soddisfi i seguenti requisiti di qualità:

 

a)   è disponibile e accessibile online attraverso vari canali elettronici;

 

b)   è di facile consultazione e utilizza informazioni chiare, semplici da comprendere e prive di espressioni gergali;

 

c)   è facilmente riconoscibile mediante il logo e il link al servizio online a livello dell'Unione, che sono resi visibili e disponibili sui siti e sulle pagine web a livello nazionale e dell'Unione;

 

d)   è interoperabile con diverse tecnologie assistive disponibili a livello dell'Unione e internazionale e con vari servizi complementari.

 

 

 

 

 

 

Emendamento    125

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione crea e mantiene aggiornato un repertorio elettronico dei link alle informazioni, alle procedure e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, che consentono il collegamento tra tali servizi e l'interfaccia utenti comune dello sportello.

1.  La Commissione crea e mantiene aggiornato un repertorio elettronico dei link alle informazioni, alle procedure e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, che consentono il collegamento e i link tra tali servizi e l'interfaccia utenti comune dello sportello.

Emendamento    126

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione fornisce al repertorio tutti i link alle informazioni, alle procedure e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi accessibili sulle pagine web gestite a livello dell'Unione, inclusi tutti i successivi aggiornamenti.

2.  La Commissione fornisce al repertorio i link a tutte le informazioni, le procedure e i servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi accessibili sulle pagine web gestite a livello dell'Unione, inclusi tutti i successivi aggiornamenti.

Emendamento    127

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I coordinatori nazionali forniscono al repertorio tutti i link alle informazioni, alle procedure e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi accessibili sulle pagine web gestite dalle autorità competenti o dai soggetti privati o semiprivati di cui all'articolo 6, paragrafo 3, inclusi tutti i successivi aggiornamenti.

I coordinatori nazionali forniscono al repertorio i link a tutte le informazioni, le procedure e i servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi accessibili sulle pagine web gestite dalle autorità competenti o dai soggetti privati o semiprivati di cui all'articolo 6, paragrafo 3, inclusi tutti i successivi aggiornamenti.

Emendamento    128

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La Commissione e i coordinatori nazionali garantiscono che le informazioni, le procedure e i servizi di assistenza o di risoluzione dei problemi offerti mediante lo sportello non contengano inutili duplicazioni, totali o parziali, che rischiano di confondere gli utenti.

5.  La Commissione e i coordinatori nazionali garantiscono che le informazioni, le procedure e i servizi di assistenza o di risoluzione dei problemi offerti mediante lo sportello non contengano inutili duplicazioni e sovrapposizioni, totali o parziali, che rischiano di confondere gli utenti.

Emendamento    129

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  La Commissione e i coordinatori nazionali garantiscono che i link, le pagine e i siti web danneggiati e mancanti siano ripristinati o sostituiti con link, pagine e siti web corretti e aggiornati non appena ne ricevono notifica.

Emendamento    130

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.  La Commissione e gli Stati membri possono fornire link a informazioni non figuranti nell'allegato I, a procedure non figuranti nell'allegato II o a servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi non figuranti nell'allegato III laddove tali informazioni, procedure o servizi di assistenza e risoluzione dei problemi soddisfino i requisiti di qualità previsti dal presente regolamento.

Emendamento    131

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione è responsabile dello sviluppo, della messa a disposizione, della manutenzione, della sicurezza e dell'hosting delle seguenti applicazioni informatiche e pagine web:

1.  La Commissione è responsabile dello sviluppo, della messa a disposizione, del monitoraggio e dell'aggiornamento regolari, della manutenzione, della sicurezza e dell'hosting delle seguenti applicazioni informatiche e pagine web:

Emendamento    132

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)  le relazioni di sintesi sulla qualità di cui all'articolo 14, paragrafo 3 bis, e all'articolo 22, paragrafo 5 bis.

Emendamento    133

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le autorità competenti sono responsabili dello sviluppo, della messa a disposizione, della manutenzione e della sicurezza delle applicazioni informatiche relative alle pagine web che esse gestiscono e che sono connesse all'interfaccia utenti comune.

2.  Gli Stati membri sono responsabili dello sviluppo, della messa a disposizione, del monitoraggio e dell'aggiornamento regolari, della manutenzione e della sicurezza delle applicazioni informatiche relative ai siti e alle pagine web nazionali che essi gestiscono e che sono connessi all'interfaccia utenti comune.

Emendamento    134

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  La Commissione e gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni relative alla versione e alla data dell'ultimo aggiornamento delle applicazioni informatiche di cui sono responsabili.

Emendamento    135

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Entro la data di applicazione del presente regolamento la Commissione, in stretta cooperazione con il gruppo di coordinamento dello sportello, deciderà il nome e il logo con cui sarà designato e promosso lo sportello presso il pubblico.

1.  Il nome con cui lo sportello sarà designato e promosso presso il pubblico è la denominazione inglese "Your Europe", la stessa del portale. Entro il ... [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione, in stretta cooperazione con il gruppo di coordinamento dello sportello, decide il logo con cui sarà designato e promosso lo sportello presso il pubblico. Il link e il logo dello sportello del servizio online a livello dell'Unione sono messi a disposizione sui siti e sulle pagine web nazionali e dell'Unione collegati allo sportello.

Emendamento    136

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il nome dello sportello funge da marchio di qualità utilizzabile solo dai siti web di informazione e dai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi inclusi nel repertorio di cui all'articolo 16 come prova di conformità ai requisiti di qualità di cui al capo III.

2.  Il nome dello sportello funge da marchio di qualità utilizzabile solo dai siti web di informazione e dai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi inclusi nel repertorio di cui all'articolo 16 purché ottemperino ai requisiti di qualità di cui al capo III.

Emendamento    137

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le autorità competenti e la Commissione promuovono lo sportello e il suo uso tra i cittadini e le imprese e garantiscono l'accessibilità e la visibilità dello sportello e dei suoi servizi mediante i motori di ricerca accessibili al pubblico.

1.  Gli Stati membri, la Commissione e il Parlamento europeo promuovono lo sportello e il suo uso tra i cittadini e le imprese e garantiscono l'accessibilità e la visibilità dello sportello, dei suoi servizi e delle informazioni rese disponibili attraverso di esso.

Emendamento    138

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Gli Stati membri garantiscono che il logo e il link allo sportello digitale unico siano facilmente reperibili nelle pagine e nei siti web nazionali e che il logo e il link in questione siano disponibili nei motori di ricerca interni delle pagine e dei siti web nazionali.

Emendamento    139

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le autorità competenti e la Commissione coordinano le attività di promozione di cui al paragrafo 1 e si riferiscono allo sportello usandone il logo e il riferimento, insieme ad eventuali altre denominazioni commerciali.

2.  Gli Stati membri e la Commissione coordinano le attività di promozione di cui al paragrafo 1 e si riferiscono allo sportello usandone il logo e il riferimento, insieme ad eventuali altre denominazioni commerciali.

Emendamento    140

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le autorità competenti e la Commissione garantiscono che lo sportello sia facilmente accessibile e reperibile mediante i portali collegati di cui sono responsabili e che in tutti i siti web pertinenti siano inclusi link allo sportello evidenti.

3.  Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che lo sportello sia facilmente accessibile e reperibile mediante i portali collegati di cui sono responsabili e che, mediante strumenti di ricerca accessibili al pubblico, in tutti i siti e pagine web pertinenti a livello dell'Unione e nazionale siano inclusi link allo sportello evidenti.

Emendamento    141

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Al fine di migliorare la funzionalità dello sportello le autorità competenti e la Commissione garantiscono che siano raccolte le statistiche riguardanti le visite degli utenti allo sportello e alle pagine web connesse allo sportello mediante link.

1.  Al fine di migliorare la funzionalità dello sportello le autorità competenti e la Commissione garantiscono che siano raccolte le statistiche riguardanti le visite degli utenti allo sportello e alle pagine e ai siti web connessi allo sportello mediante link, in un formato standardizzato, aggregato e anonimo messo a disposizione del pubblico come dati aperti.

Emendamento    142

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le autorità competenti e la Commissione registrano e scambiano, in modo aggregato, il numero, l'origine e l'oggetto delle domande di servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi, nonché i relativi tempi di risposta.

2.  Le autorità competenti e la Commissione registrano e scambiano, in modo aggregato, il numero, l'origine e l'oggetto delle domande di servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi, nonché i relativi tempi di risposta e mettono tali informazioni a disposizione del pubblico come dati aperti.

Emendamento    143

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34, relativi alle categorie dettagliate dei dati da registrare conformemente al paragrafi 2 riguardanti le informazioni, le procedure e i servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi a cui lo sportello rimanda.

3.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34riguardo alle categorie dettagliate dei dati da registrare conformemente ai paragrafi 1 e 2 riguardanti le informazioni, le procedure e i servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi a cui lo sportello rimanda, nonché riguardo al formato standardizzato per la raccolta dei dati di cui al paragrafo 1.

Emendamento    144

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Al fine di raccogliere informazioni dirette dagli utenti sul loro livello di soddisfazione rispetto ai servizi forniti dallo sportello, la Commissione fornisce agli utenti mediante lo sportello uno strumento di facile utilizzo che consenta loro di esprimersi, in modo anonimo, immediatamente dopo aver usato uno dei servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sulla qualità e disponibilità dei servizi forniti mediante lo sportello e sull'interfaccia utenti comune.

1.  Al fine di raccogliere informazioni dirette dagli utenti sul loro livello di soddisfazione rispetto ai servizi forniti dallo sportello e alle informazioni ivi rese disponibili, la Commissione fornisce agli utenti mediante lo sportello uno strumento di facile utilizzo dotato della possibilità di rispondere con testo libero che consenta loro di esprimersi, in modo anonimo, immediatamente dopo aver usato uno dei servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sulla qualità e la disponibilità dei servizi forniti mediante lo sportello, delle informazioni ivi rese disponibili e dell'interfaccia utenti comune.

Emendamento    145

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le autorità competenti e la Commissione includono un apposito link a questo strumento su tutte le pagine web che fanno parte dello sportello. Le autorità competenti cooperano con la Commissione e integrano tale strumento nelle pagine web di cui sono responsabili.

2.  Le autorità competenti e la Commissione danno agli utenti accesso a questo strumento su tutte le pagine web che fanno parte dello sportello. Le autorità competenti cooperano con la Commissione e integrano tale strumento nelle pagine web di cui sono responsabili.

Emendamento    146

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti non hanno l'obbligo di integrare lo strumento di feedback degli utenti di cui al paragrafo 1 nelle loro pagine web collegate allo sportello, qualora sia disponibile su tali pagine web un meccanismo di feedback con funzionalità analoghe a quelle indicate al paragrafo 1 per monitorare la qualità del servizio. Le autorità competenti raccolgono il feedback degli utenti ricevuto mediante lo strumento di feedback e lo condividono con la Commissione e i coordinatori nazionali degli altri Stati membri.

4.  In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti non hanno l'obbligo di integrare lo strumento di feedback degli utenti di cui al paragrafo 1 nelle loro pagine web collegate allo sportello, qualora sia disponibile su tali pagine web un meccanismo di feedback con funzionalità analoghe a quelle indicate al paragrafo 1 per monitorare la qualità del servizio. In tal caso, le autorità competenti raccolgono il feedback dei rispettivi utenti ricevuto mediante lo strumento di feedback e lo condividono con la Commissione e i coordinatori nazionali degli altri Stati membri.

Emendamento    147

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  La Commissione fornisce mediante lo sportello informazioni sintetiche sulla qualità delle informazioni e dei servizi accessibili mediante lo sportello a norma dell'articolo 14, sulla base delle statistiche relative agli utenti di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 2, e del feedback degli utenti di cui al paragrafo 1.

Emendamento    148

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  fornisce agli utenti dello sportello uno strumento di facile utilizzo affinché segnalino, in modo anonimo, gli ostacoli che incontrano nell'esercizio dei loro diritti nel mercato interno;

a)  fornisce agli utenti dello sportello uno strumento di facile utilizzo affinché segnalino, in modo anonimo, gli ostacoli che incontrano nell'esercizio dei loro diritti nel mercato interno; tale strumento di facile utilizzo comprende inoltre una casella di testo libero in cui gli utenti possono descrivere l'ostacolo incontrato;

Emendamento    149

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli Stati membri e la Commissione analizzano ed esaminano i problemi sollevati e vi pongono rimedio, per quanto possibile, con i mezzi appropriati.

3.  Gli Stati membri, la Commissione, il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale europeo analizzano ed esaminano i problemi sollevati e vi pongono rimedio, per quanto possibile, con i mezzi appropriati.

Emendamento    150

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)  sorvegliano e monitorano il sistema tecnico di cui all'articolo 12.

Emendamento    151

Proposta di regolamento

Articolo 25

Testo della Commissione

Emendamento

È istituito un gruppo di coordinamento ("gruppo di coordinamento dello sportello"). Esso è composto dai coordinatori nazionali ed è presieduto da un rappresentante della Commissione. Esso adotta il proprio regolamento interno. La Commissione ne assicura il segretariato.

È istituito un gruppo di coordinamento ("gruppo di coordinamento dello sportello"). Esso è composto dai coordinatori nazionali e da un rappresentante del Parlamento europeo, ed è presieduto da un rappresentante della Commissione. Esso adotta il proprio regolamento interno. La Commissione ne assicura il segretariato.

Emendamento    152

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il gruppo di coordinamento sostiene l'attuazione dello sportello. In particolare:

1.  Il gruppo di coordinamento sostiene l'attuazione del presente regolamento. In particolare:

Emendamento    153

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)  promuove l'impiego di procedure integralmente online e di mezzi di autenticazione e identificazione e firma elettronica, in particolare quelli previsti dal regolamento (UE) n. 910/2014;

Emendamento    154

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  discute come migliorare la presentazione delle informazioni negli ambiti indicati all'allegato I;

b)  discute come migliorare la presentazione incentrata sull'utente delle informazioni negli ambiti indicati all'allegato I, segnatamente sulla base delle statistiche raccolte in conformità dell'articolo 21;

Emendamento    155

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  discute i casi di grave e continuo deterioramento della qualità dei servizi forniti dagli Stati membri e, se non è stata adottata alcuna azione, esprime pareri o raccomandazioni per migliorare l'osservanza del presente regolamento da parte degli Stati membri;

Emendamento    156

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  assiste la Commissione nel monitoraggio della conformità ai requisiti di cui agli articoli da 7 a 11 e all'articolo 13;

e)  assiste la Commissione nel monitoraggio della conformità ai requisiti di cui agli articoli da 7 a 13;

Emendamento    157

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

h bis)  esprime pareri in merito a procedure o misure organizzative per agevolare l'applicazione dei principi di sicurezza e riservatezza sin dalla progettazione;

Emendamento    158

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

h ter)  esprime pareri e scambia le migliori pratiche sulle modalità di organizzazione, struttura e marcatura delle informazioni, delle procedure e dei servizi di assistenza o di risoluzione dei problemi forniti attraverso lo sportello in modo da consentire il buon funzionamento dell'interfaccia utenti comune di cui all'articolo 15, paragrafo 3;

Emendamento    159

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera h quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

h quater)  discute questioni relative alla raccolta dei feedback degli utenti e alle statistiche di cui agli articoli 21, 22 e 23, in modo che i servizi offerti a livello dell'Unione e nazionale siano continuamente migliorati;

Emendamento    160

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis)  prende atto delle relazioni di sintesi di cui all'articolo 14, paragrafo 3 bis;

Emendamento    161

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

l bis)  si impegna ai fini di una fusione dei portali esistenti di informazione e risoluzione dei problemi dell'Unione.

Emendamento    162

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera l ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

l ter)  formula orientamenti sulla lingua o sulle lingue ufficiali aggiuntive dell'Unione che devono essere utilizzate dalle autorità nazionali oltre alla lingua o alle lingue ufficiali o nazionali in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a); il parere del gruppo di coordinamento tiene conto della lingua o delle lingue più ampiamente comprese dai cittadini e dalle imprese nelle attività transfrontaliere.

Emendamento    163

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione adotta il programma di lavoro annuale che specifica, in particolare:

1.  La Commissione adotta, previa consultazione del gruppo di coordinamento dello sportello, il programma di lavoro annuale che specifica, in particolare:

Motivazione

L'emendamento rispecchia in modo più adeguato la logica interna del testo.

Emendamento    164

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  lo sviluppo e la manutenzione degli strumenti informatici a sostegno dell'attuazione del presente regolamento a livello dell'Unione;

a)  lo sviluppo e la manutenzione degli strumenti informatici a sostegno dell'attuazione del presente regolamento a livello dell'Unione, ivi compresi lo sviluppo e la manutenzione del sistema tecnico per lo scambio transfrontaliero di prove di cui all'articolo 12;

Emendamento    165

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  la traduzione di un volume massimo per Stato membro delle informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e delle istruzioni per completare le procedure di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), in una lingua ufficiale dell'Unione diversa dalla lingua nazionale.

c)  la traduzione di un volume massimo per Stato membro delle informazioni, delle spiegazioni e delle istruzioni di cui all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9 e all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), in una lingua ufficiale dell'Unione diversa dalla lingua o, se del caso, dalle lingue nazionali o ufficiali. Qualora gli Stati membri non attingano al proprio bilancio per coprire i costi delle traduzioni in una lingua ufficiale dell'Unione ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti, essi possono chiedere alla Commissione di fornire le traduzioni in detta lingua. Tali traduzioni riguardano principalmente le informazioni di base in tutti i settori di cui all'allegato I e, se si dispone di un bilancio sufficiente, qualsiasi altra informazione, spiegazione e istruzione di cui all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9 e all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a). Gli Stati membri forniscono al repertorio i link alle informazioni tradotte.

Emendamento    166

Proposta di regolamento

Articolo 36 – punto 8 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1024/2012

Allegato – punto 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis)  All'allegato è aggiunto il seguente punto:

 

"12 bis.  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)..."

Emendamento    167

Proposta di regolamento

Articolo 37 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'articolo 2, gli articoli da 4 a 11, l'articolo 12, paragrafi da 1 a 6 e paragrafo 8, l'articolo 13, l'articolo 14, l'articolo 15, paragrafi da 1 a 3, l'articolo 16, l'articolo 17, l'articolo 21, paragrafi 1 e 2, l'articolo 22, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 23 si applicano a decorrere da [two years after entry into force of this Regulation].

Gli articoli 2, 4, 6, 7 e 9, l'articolo 12, paragrafo 7, gli articoli 13 e 14, l'articolo 15, paragrafi da 1 a 3, gli articoli 16 e 17, l'articolo 21, paragrafi 1 e 2, l'articolo 22, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 23 si applicano a decorrere da [18 months after entry into force of this Regulation]. Gli articoli 5, 8, 10 e 11, e l'articolo 12, paragrafi da 1 a 6 e 8, si applicano a decorrere da [two years after entry into force of this Regulation].

Emendamento    168

Proposta di regolamento

Allegato I – Settori di informazione pertinenti per i cittadini – tabella

Settore

INFORMAZIONI RELATIVE A DIRITTI, OBBLIGHI E NORME

Viaggiare all'interno dell'Unione

•  Documenti richiesti ai cittadini dell'Unione, ai loro familiari che sono cittadini di paesi terzi, ai minori non accompagnati, ai cittadini di paesi terzi quando viaggiano fra Stati membri dell'Unione (carta di identità, visto, passaporto)

 

•  Diritti e obblighi di chi viaggia in aereo, treno, bus o nave all'interno dell'Unione e in partenza dall'Unione e di chi acquista pacchetti turistici o servizi turistici collegati

 

•  Assistenza in caso di mobilità ridotta per i viaggi all'interno dell'Unione e in partenza dall'Unione

 

•  Trasporto di animali, piante, alcol, tabacco, sigarette e altre merci quando si viaggia nell'Unione

 

•  Chiamate vocali e invio e ricevimento di messaggi elettronici e di dati elettronici all'interno dell'Unione

Lavoro e pensionamento all'interno dell'Unione

•  Ricerca di occupazione in un altro Stato membro

 

•  Assunzione in un altro Stato membro

 

•  Riconoscimento delle qualifiche ai fini dell'occupazione in un altro Stato membro

 

•  Regime fiscale in un altro Stato membro

 

•  Condizioni di impiego (tra cui orario di lavoro, ferie retribuite, diritti alle ferie, diritti e obblighi relativi alle ore di lavoro straordinario, controlli sanitari, risoluzione dei contratti, licenziamenti ed esuberi)

 

•  Parità di trattamento (norme contro la discriminazione sul posto di lavoro, parità di retribuzione tra uomini e donne, parità di retribuzione tra lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato)

 

•  Obblighi in materia di salute e sicurezza in relazione ai diversi tipi di attività

 

•  Diritti e obblighi in materia di sicurezza sociale nell'Unione, inclusi quelli relativi alle pensioni

Veicoli nell'Unione

•  Trasferimento temporaneo o permanente di un veicolo a motore in un altro Stato membro

 

•  Ottenimento e rinnovo di una patente di guida

 

•  Sottoscrizione dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore

 

•  Acquisto e vendita di un veicolo a motore in un altro Stato membro

 

•  Noleggio di un veicolo a motore

 

•  Codice delle strada nazionale e requisiti per i conducenti

Residenza in un altro Stato membro

•  Trasferimento temporaneo o permanente in un altro Stato membro

 

•  Partecipazione alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo

 

•  Prescrizioni in materia di carte di soggiorno per i cittadini dell'Unione e i loro familiari, inclusi quelli cittadini di paesi terzi

Studi o tirocini in un altro Stato membro

•  Frequenza scolastica in un altro Stato membro

 

•  Frequenza universitaria in un altro Stato membro

 

•  Volontariato in un altro Stato membro

 

•  Tirocini in un altro Stato membro

 

•  Attività di ricerca in un altro Stato membro nell'ambito di un programma d'istruzione

Sanità

•  Assistenza sanitaria in un altro Stato membro

 

•  Acquisto, online o di persona, di prodotti farmaceutici su prescrizione medica in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la prescrizione

Diritti, obblighi e norme transfrontalieri relativi alla famiglia

•  Nascita, custodia dei figli minorenni, responsabilità genitoriale, obbligo di pagamento degli alimenti per i figli in una situazione familiare transfrontaliera

 

•  Coppie di nazionalità diverse (matrimonio, separazione, divorzio, regime patrimoniale, diritti dei conviventi)

 

•  Diritti di successione in un altro Stato membro

Consumatori in situazioni transfrontaliere

•  Acquisto online o di persona di beni e servizi da un altro Stato membro (inclusi i prodotti finanziari)

 

•  Titolarità di un conto bancario in un altro Stato membro

 

•  Collegamento ai servizi di pubblica utilità, quali gas, energia elettrica, acqua, telecomunicazioni e internet

 

•  Pagamenti, compresi i bonifici, ritardi nei pagamenti transfrontalieri

 

•  Diritti del consumatore e garanzia in caso di acquisto di beni e servizi

 

Emendamento

Settore

INFORMAZIONI RELATIVE A DIRITTI, OBBLIGHI E NORME

Viaggiare all'interno dell'Unione

•  Documenti richiesti ai cittadini dell'Unione, ai loro familiari che sono cittadini di paesi terzi, ai minori non accompagnati, ai cittadini di paesi terzi quando viaggiano fra Stati membri dell'Unione (carta di identità, visto, passaporto)

 

•  Diritti e obblighi di chi viaggia in aereo, treno, bus o nave all'interno dell'Unione e in partenza dall'Unione e di chi acquista pacchetti turistici o servizi turistici collegati

 

•  Assistenza in caso di mobilità ridotta per i viaggi all'interno dell'Unione e in partenza dall'Unione

 

•  Trasporto di animali, piante, alcol, tabacco, sigarette e altre merci quando si viaggia nell'Unione

 

•  Chiamate vocali e invio e ricevimento di messaggi elettronici e di dati elettronici all'interno dell'Unione

Lavoro e pensionamento all'interno dell'Unione

•  Ricerca di occupazione in un altro Stato membro

 

•  Assunzione in un altro Stato membro

 

•  Riconoscimento delle qualifiche ai fini dell'occupazione in un altro Stato membro

 

•  Regime fiscale in un altro Stato membro

 

•  Norme in materia di responsabilità e assicurazione obbligatorie in un altro Stato membro

 

•  Condizioni di impiego (tra cui orario di lavoro, ferie retribuite, diritti alle ferie, diritti e obblighi relativi alle ore di lavoro straordinario, controlli sanitari, risoluzione dei contratti, licenziamenti ed esuberi)

 

•  Condizioni di impiego e diritti sociali dei lavoratori distaccati

 

•  Parità di trattamento (norme contro la discriminazione sul posto di lavoro, parità di retribuzione tra uomini e donne, parità di retribuzione tra lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato)

 

•  Obblighi in materia di salute e sicurezza in relazione ai diversi tipi di attività

 

•  Diritti e obblighi in materia di sicurezza sociale nell'Unione, inclusi quelli relativi alle pensioni

Veicoli nell'Unione

•  Trasferimento temporaneo o permanente di un veicolo a motore in un altro Stato membro

 

•  Ottenimento e rinnovo di una patente di guida

 

•  Sottoscrizione dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore

 

•  Acquisto e vendita di un veicolo a motore in un altro Stato membro

 

•  Noleggio di un veicolo a motore

 

•  Codice delle strada nazionale e requisiti per i conducenti, compresi i contrassegni per il pedaggio e i bollini delle emissioni per soggiorni temporanei o permanenti in un altro Stato membro

Residenza in un altro Stato membro

•  Trasferimento temporaneo o permanente in un altro Stato membro

 

•  Acquisto, vendita e tassazione di beni immobili in un altro Stato membro, compresi i diritti e gli obblighi associati alla proprietà e all'utilizzo di beni immobili

 

•  Partecipazione alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo

 

•  Prescrizioni in materia di carte di soggiorno per i cittadini dell'Unione e i loro familiari, inclusi quelli cittadini di paesi terzi

 

  Requisiti per la naturalizzazione dei residenti che vivono in un altro Stato membro

 

•  Obblighi in caso di decesso e rimpatrio delle salme

Studi o tirocini in un altro Stato membro

•  Frequenza di un asilo nido, di una scuola materna e frequenza scolastica in un altro Stato membro

 

•  Frequenza universitaria in un altro Stato membro

 

•  Frequenza di un centro di istruzione per adulti in un altro Stato membro

 

•  Riconoscimento dell'istruzione e della formazione professionale

 

•  Volontariato in un altro Stato membro

 

•  Tirocini in un altro Stato membro

 

•  Attività di ricerca in un altro Stato membro nell'ambito di un programma d'istruzione

 

 

Sanità

•  Assistenza sanitaria in un altro Stato membro

 

•  Acquisto, online o di persona, di prodotti farmaceutici su prescrizione medica in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la prescrizione

 

•  Copertura assicurativa sanitaria in un altro Stato membro, compresa la possibilità di ordinare la tessera europea di assicurazione malattia

 

•  Programmi pubblici di prevenzione sanitaria

 

•  Numeri di emergenza

 

•  Trasferimento in una casa di riposo per anziani

Diritti, obblighi e norme transfrontalieri relativi alla famiglia

•  Nascita, custodia dei figli minorenni, responsabilità genitoriale, maternità surrogata e adozione, compresa l'adozione da parte del secondo genitore, obbligo di pagamento degli alimenti per i figli in una situazione familiare transfrontaliera

 

•  Coppie di nazionalità diverse senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale (matrimonio, unione civile o registrata, separazione, divorzio, regime patrimoniale, diritti dei conviventi)

 

•  Diritti e obblighi di successione in un altro Stato membro, comprese le norme fiscali

 

•  Conseguenze legali e diritti relativi alla sottrazione internazionale di minori da parte di un genitore

Diritti dei consumatori

•  Acquisto o locazione online o di persona di beni, contenuti digitali, proprietà o servizi da un altro Stato membro (inclusi i prodotti finanziari)

 

•  Titolarità di un conto bancario in un altro Stato membro

 

•  Collegamento ai servizi di pubblica utilità, quali gas, energia elettrica, acqua, smaltimento dei rifiuti, telecomunicazioni e internet

 

•  Pagamenti, compresi i bonifici, ritardi nei pagamenti transfrontalieri

 

•  Diritti del consumatore e garanzia in caso di acquisto di beni e servizi

 

•  Procedura giudiziaria, di compensazione e di ricorso dei consumatori

 

•  Sicurezza dei prodotti

 

 

Diritti dei cittadini e dei residenti

•  Presentazione di petizioni amministrative e giudiziarie a livello nazionale e dell'Unione

 

•  Riconoscimento del genere

Protezione dei dati personali

•  Esercizio dei diritti degli interessati dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679, in particolare quelli previsti dalle sezioni da 2 a 4 per quanto concerne l'informazione e l'accesso ai dati personali, la rettifica e la cancellazione, nonché il diritto di opposizione

Emendamento    169

Proposta di regolamento

Allegato I – Settori di informazione pertinenti per le imprese – tabella

Settore

INFORMAZIONI RELATIVE A DIRITTI, OBBLIGHI E NORME

Avvio, gestione e chiusura di un'impresa

•  Registrazione di un'impresa (procedure di registrazione e forme giuridiche delle attività commerciali)

 

•  Diritti di proprietà intellettuale (domanda di brevetto, registrazione di marchi, disegni o progetti, ottenimento dei diritti di riproduzione)

 

•  Equità e trasparenza nelle pratiche commerciali, inclusi i diritti dei consumatori e le garanzie relative alla vendita di beni e servizi

 

•  Offerta di servizi online per i pagamenti transfrontalieri per la vendita di beni e servizi online

 

•  Diritti e obblighi derivanti dal diritto contrattuale, compresi gli interessi di mora

 

•  Procedure d'insolvenza e liquidazione della società

 

•  Assicurazione crediti

 

•  Fusioni di società o vendita di imprese

Personale

•  Condizioni di impiego (tra cui orario di lavoro, ferie retribuite, diritti alle ferie, diritti e obblighi relativi alle ore di lavoro straordinario, controlli sanitari, risoluzione dei contratti, licenziamenti ed esuberi)

 

•  Diritti e obblighi in materia di sicurezza sociale nell'Unione (iscrizione in qualità di datore di lavoro, iscrizione dei dipendenti, notifica della scadenza di un contratto d'impiego, versamento dei contributi sociali, diritti e obblighi relativi alle pensioni)

 

•  Assunzione di lavoratori in altri Stati membri (distacco dei lavoratori, norme sulla libera prestazione dei servizi, requisiti in materia di residenza per i lavoratori)

 

•  Parità di trattamento (norme contro la discriminazione sul posto di lavoro, parità di retribuzione tra uomini e donne, parità di retribuzione tra lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato)

 

•  Norme in materia di rappresentanza del personale

Imposte

•  IVA: informazioni su norme generali, aliquote ed esenzioni, partita IVA e pagamento dell'IVA, rimborsi

 

•  Accise: informazioni su norme generali, aliquote ed esenzioni

 

•  Altre imposte: pagamento, aliquote

Merci

•  Ottenimento del marchio CE

 

•  Individuazione delle norme e delle specifiche tecniche applicabili e certificazione dei prodotti

 

•  Riconoscimento reciproco dei prodotti non soggetti a specifiche dell'Unione

 

•  Prescrizioni relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze chimiche pericolose

 

•  Vendita a distanza/fuori dai locali commerciali: informazioni da fornire anticipatamente ai clienti, conferma scritta del contratto, recesso da un contratto, consegna delle merci, altri obblighi specifici

 

•  Prodotti difettosi: diritti dei consumatori e garanzie, responsabilità post vendita, mezzi di reclamo per la parte lesa

 

•  Certificazione, etichette (EMAS, etichette sulla progettazione ecocompatibile, etichettatura energetica, marchio Ecolabel UE)

 

•  Riciclaggio e gestione dei rifiuti

Servizi

•  Acquisizione di licenze, autorizzazioni o permessi per l'avvio di un'impresa

 

•  Notifica delle attività transfrontaliere alle autorità

 

•  Riconoscimento delle qualifiche professionali

Finanziamento di un'attività commerciale

•  Accesso a finanziamenti a livello dell'Unione, inclusi i programmi di finanziamento dell'Unione e sovvenzioni alle imprese

 

•  Accesso ai finanziamenti a livello nazionale

 

•  Iniziative rivolte agli imprenditori (scambi organizzati per i nuovi imprenditori, programmi di mentoring ecc.)

Appalti pubblici

•  Partecipazione a gare d'appalto: norme e procedure

 

•  Presentazione di un'offerta in risposta a un bando di gara pubblico

 

•  Segnalazione di irregolarità in relazione alla procedura di gara

Salute e sicurezza sul luogo di lavoro

•  Obblighi in materia di salute e sicurezza in relazione ai diversi tipi di attività, compresa la prevenzione dei rischi, l'informazione e la formazione

 

Emendamento

Settore

INFORMAZIONI RELATIVE A DIRITTI, OBBLIGHI E NORME

Avvio, gestione e chiusura di un'impresa

•  Registrazione, modifica o chiusura di un'impresa (procedure di registrazione e forme giuridiche delle attività commerciali)

 

•  Trasferimento di un'impresa in un altro Stato membro

 

•  Diritti di proprietà intellettuale (domanda di brevetto, registrazione di marchi, disegni o progetti, ottenimento dei diritti di riproduzione, eccezioni applicabili)

 

•  Equità e trasparenza nelle pratiche commerciali, inclusi i diritti dei consumatori e le garanzie relative alla vendita di beni e servizi

 

•  Offerta di servizi online per i pagamenti transfrontalieri per la vendita di beni e servizi online

 

•  Diritti e obblighi derivanti dal diritto contrattuale, compresi gli interessi di mora

 

•  Procedure d'insolvenza e liquidazione della società

 

•  Assicurazione crediti

 

•  Fusioni di società o vendita di imprese

 

•  Responsabilità della dirigenza

Personale

•  Condizioni di impiego (tra cui orario di lavoro, ferie retribuite, diritti alle ferie, diritti e obblighi relativi alle ore di lavoro straordinario, controlli sanitari, risoluzione dei contratti, licenziamenti ed esuberi)

 

•  Diritti e obblighi in materia di sicurezza sociale nell'Unione (iscrizione in qualità di datore di lavoro, iscrizione dei dipendenti, notifica della scadenza di un contratto d'impiego, versamento dei contributi sociali, diritti e obblighi relativi alle pensioni)

 

•  Assunzione di lavoratori in altri Stati membri (distacco dei lavoratori, norme sulla libera prestazione dei servizi, requisiti in materia di residenza per i lavoratori)

 

•  Parità di trattamento (norme contro la discriminazione sul posto di lavoro, parità di retribuzione tra uomini e donne, parità di retribuzione tra lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato)

 

•  Norme in materia di rappresentanza del personale

Imposte

•  IVA: informazioni su norme generali, aliquote ed esenzioni, partita IVA e pagamento dell'IVA, rimborsi

 

•  Accise: informazioni su norme generali, aliquote ed esenzioni

 

•  Diritti doganali e altre imposte e dazi doganali riscossi sulle importazioni, procedure doganali di importazione, procedure doganali di esportazione

 

•  Altre imposte: pagamento, aliquote, dichiarazioni dei redditi

Merci

•  Ottenimento del marchio CE e requisiti dei prodotti

 

•  Individuazione delle norme e delle specifiche tecniche applicabili e certificazione dei prodotti

 

•  Riconoscimento reciproco dei prodotti non soggetti a specifiche dell'Unione

 

•  Prescrizioni relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze chimiche pericolose

 

•  Vendita a distanza/fuori dai locali commerciali: informazioni da fornire anticipatamente ai clienti, conferma scritta del contratto, recesso da un contratto, consegna delle merci, altri obblighi specifici

 

•  Prodotti difettosi: diritti dei consumatori e garanzie, responsabilità post vendita, mezzi di reclamo per la parte lesa

 

•  Certificazione, etichette (EMAS, etichette sulla progettazione ecocompatibile, etichettatura energetica, marchio Ecolabel UE)

 

•  Riciclaggio e gestione dei rifiuti

Servizi

•  Acquisizione di licenze, autorizzazioni o permessi per l'avvio di un'impresa

 

•  Notifica delle attività transfrontaliere alle autorità

 

•  Riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché dell'istruzione e della formazione professionale

Finanziamento di un'attività commerciale

•  Accesso a finanziamenti a livello dell'Unione, inclusi i programmi di finanziamento dell'Unione e sovvenzioni alle imprese

 

•  Accesso ai finanziamenti a livello nazionale

 

•  Iniziative rivolte agli imprenditori (scambi organizzati per i nuovi imprenditori, programmi di mentoring ecc.)

Appalti pubblici

•  Partecipazione a gare d'appalto: norme e procedure

 

•  Presentazione di un'offerta in risposta a un bando di gara pubblico

 

•  Segnalazione di irregolarità in relazione alla procedura di gara

Salute e sicurezza sul luogo di lavoro

•  Obblighi in materia di salute e sicurezza in relazione ai diversi tipi di attività, compresa la prevenzione dei rischi, l'informazione e la formazione

Emendamento    170

Proposta di regolamento

Allegato II – tabella

 

Testo della Commissione

Eventi della vita

Procedure

Risultati previsti

Nascita

Richiesta di un certificato di nascita

Certificato di nascita

Studio

Domanda di una borsa di studio di un ente pubblico

Decisione relativa alla domanda di borsa di studio

Lavoro

Registrarsi per le prestazioni di sicurezza sociale

Avviso di ricevimento

 

Richiesta di riconoscimento del diploma

Decisione in merito alla richiesta di riconoscimento

Trasferimento

Registrazione del cambio di indirizzo.

Conferma della registrazione del nuovo indirizzo

 

Richiesta o rinnovo di una carta d'identità o di un passaporto

Rilascio o rinnovo di una carta d'identità o di un passaporto

 

Immatricolazione di un veicolo a motore

Certificato d'immatricolazione

Pensionamento

Domanda di pensione e di prestazioni di prepensionamento presso regimi pubblici o semipubblici

Decisione relativa alla domanda di pensione o di prepensionamento

Avvio di un'impresa

Procedura di registrazione generale delle attività commerciali, escluse le procedure relative alla costituzione di imprese o società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, del TFUE

Conferma del completamento di tutti i passi necessari per avviare un'attività commerciale

 

Iscrizione di un datore di lavoro (persona fisica) presso i regimi pensionistici e assicurativi pubblici o semipubblici

Numero di sicurezza sociale

 

Iscrizione di dipendenti presso i regimi pensionistici e assicurativi pubblici o semipubblici

Numero di sicurezza sociale

Esercizio di un'attività

Notifica ai regimi di sicurezza sociale della fine del contratto con un dipendente

Conferma di ricevimento della notifica

 

Pagamento dei contributi sociali per i lavoratori dipendenti

Ricevimento o altra forma di conferma del pagamento dei contributi sociali per i lavoratori dipendenti

 

Emendamento

Eventi della vita

Procedure

Risultati previsti

Nascita

Richiesta di un certificato di nascita

Certificato di nascita o prova della registrazione di nascita

Residenza

Richiesta di un certificato di residenza o richiesta e rinnovo di una carta di soggiorno

Prova della registrazione e della residenza o rilascio o rinnovo di una carta di soggiorno

Studio

Domanda di una borsa di studio di un organismo o ente pubblico

Decisione relativa alla domanda di borsa di studio

 

Iscrizione a un istituto pubblico di istruzione superiore

Decisione in merito all'iscrizione

 

Richiesta di un certificato di diploma e di un certificato di qualifica presso un organismo o ente pubblico

Copia del diploma o del certificato di qualifica

Lavoro

Registrarsi per le prestazioni di sicurezza sociale

Avviso di ricevimento

 

Richiesta di riconoscimento della qualifica professionale

Decisione in merito alla richiesta di riconoscimento

 

Richiesta di riconoscimento del diploma

Decisione in merito alla richiesta di riconoscimento

 

Dichiarazione delle imposte sul reddito

Conferma di ricevimento della dichiarazione

Trasferimento

Registrazione del cambio di indirizzo.

Conferma della registrazione del nuovo indirizzo e cancellazione della registrazione dell'indirizzo precedente

 

Richiesta o rinnovo di una carta d'identità o di un passaporto

Rilascio o rinnovo di una carta d'identità o di un passaporto

 

Immatricolazione di un veicolo a motore

Certificato d'immatricolazione

 

Ottenimento di contrassegni per il pedaggio autostradale o di bollini delle emissioni rilasciati da un organismo o ente pubblico

Ricevimento di contrassegni per il pedaggio o di bollini delle emissioni

Pensionamento

Domanda di pensione e di prestazioni di prepensionamento presso regimi pubblici o semipubblici

Decisione relativa alla domanda di pensione o di prepensionamento

 

Richiesta di informazioni sul saldo del conto pensionistico presso regimi pubblici o semipubblici

Estratto del saldo del conto pensionistico

Avvio di un'impresa

Notifica delle attività commerciali, licenze delle attività commerciali, modifiche delle attività commerciali e cessazioni delle attività commerciali senza procedure di insolvenza o liquidazione, escluse le procedure relative alla costituzione di imprese o società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, del TFUE, e registrazione delle attività commerciali presso il registro delle imprese

Conferma della registrazione delle modifiche delle attività commerciali

 

Registrazione ai fini dell'IVA

Numero di partita IVA

 

Iscrizione negli elenchi relativi alle imposte sul reddito

Codice fiscale

 

Iscrizione di un datore di lavoro (persona fisica) presso i regimi pensionistici e assicurativi pubblici o semipubblici

Numero di sicurezza sociale (o altra conferma della registrazione)

 

Iscrizione di dipendenti presso i regimi pensionistici e assicurativi pubblici o semipubblici

Numero di sicurezza sociale (o altra conferma della registrazione)

 

Dichiarazioni IVA

Ricevimento della dichiarazione IVA

 

Dichiarazione dei redditi di imprese/società

Conferma di ricevimento della dichiarazione

Esercizio di un'attività

Notifica ai regimi di sicurezza sociale della fine del contratto con un dipendente

Conferma di ricevimento della notifica

 

Pagamento dei contributi sociali per i lavoratori dipendenti

Ricevimento o altra forma di conferma del pagamento dei contributi sociali per i lavoratori dipendenti

 

Notifica della cessazione di un'attività soggetta a IVA

Conferma di ricevimento della notifica

Emendamento    171

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis)  Autorità di controllo della protezione dei dati

Emendamento    172

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 ter)  Servizi facoltativi di assistenza e di risoluzione dei problemi offerti dalle autorità competenti, dalla Commissione o da organismi, servizi e agenzie dell'Unione o da soggetti privati o semiprivati, purché tali servizi soddisfino i criteri di qualità di cui al presente regolamento

  • [1]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

I. Introduzione

In risposta alla realizzazione di un mercato interno più approfondito e più equo per i cittadini e le imprese, che costituisce una delle dieci priorità della Commissione Juncker, insieme allo sviluppo del mercato unico digitale, la presente iniziativa realizza una delle azioni chiave indicate per aiutare i cittadini e le imprese a sfruttare appieno i vantaggi offerti dai nuovi strumenti digitali e dalle strategie di e-government quando viaggiano, lavorano, studiano o svolgono un'attività in qualsiasi Stato membro dell'UE.

Purtroppo, i cittadini e le imprese interessati a trasferirsi, studiare, vivere, vendere prodotti o fornire servizi in un altro Stato membro dell'UE incontrano ancora ostacoli significativi. Il reperimento di informazioni online pertinenti, esatte e comprensibili sulle loro attività giornaliere nonché la possibilità di accedere alle procedure amministrative nazionali online ed espletarle sono spesso complicati, lunghi e costosi, se non impossibili. Tali problemi possono altresì riguardare i cittadini di uno Stato membro che vivono in un altro Stato membro e che intendono accedere alle procedure nel loro Stato membro d'origine. L'Europa e gli Stati membri necessitano di maggiori incentivi per adottare strategie più ambiziose di e-government nazionali e transfrontaliere in modo che i cittadini e le imprese dell'UE possano beneficiare appieno degli sviluppi tecnologici disponibili.

La proposta di regolamento presenta questa nuova iniziativa volta a rispondere alla crescente esigenza dell'Europa di una pubblica amministrazione aperta, efficiente, inclusiva e orientata verso progetti ambiziosi di e-government che forniscono servizi digitali pubblici end-to-end, senza frontiere, personalizzati e facili da utilizzare. Il regolamento propone un punto di ingresso unico centralizzato, uno "sportello digitale unico" che consentirà l'accesso per i cittadini e le imprese dell'UE a tutte le informazioni necessarie quando esercitano i loro diritti alla libera circolazione all'interno dell'UE. Inoltre garantisce anche il pieno accesso a procedure online in modo non discriminatorio (se una procedura è disponibile per un cittadino di uno specifico Stato membro, essa deve essere accessibile anche agli utenti di altri Stati membri) e a servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi. Impone inoltre un obbligo agli Stati membri di istituire un accesso interamente online alle procedure più importanti e più utilizzate per i cittadini e le imprese.

II. Elaborazione della proposta

La proposta si fonda su ampie consultazioni con le parti interessate e su una valutazione d'impatto. La consultazione ha compreso un workshop per i portatori di interessi, una consultazione pubblica online, alcune riunioni con rappresentanti dei portatori di interessi e scambi con gli Stati membri. I principali elementi che emergono dalla consultazione sono la necessità di affrontare la quantità e la qualità delle informazioni relative al mercato unico, alle procedure elettroniche e ai servizi di assistenza disponibili. Gli obiettivi dell'iniziativa sono ampiamente sostenuti e i portatori di interessi mostrano un elevato interesse per il loro corretto conseguimento.

La proposta si basa su una valutazione d'impatto, da cui è emerso che la migliore opzione è fornire un approccio coordinato dell'UE che consenta la reperibilità di informazioni, procedure e servizi di assistenza mediante uno strumento di ricerca dell'UE. Gli Stati membri gestiranno i contenuti e le prescrizioni sostanziali degli obblighi e delle norme nazionali, che sono accompagnati da criteri di qualità chiari e attuabili e dalla disponibilità online delle procedure fondamentali.

III. Posizione del relatore

Il relatore sostiene ampiamente gli obiettivi generali della proposta della Commissione, volta a istituire un punto di ingresso digitale unico che fornisca informazioni di elevata qualità e accesso alle procedure amministrative online e ai servizi di assistenza ai cittadini e alle imprese.

Internet e le tecnologie digitali stanno trasformando il modo in cui le persone e le imprese vivono, lavorano, studiano, svolgono un'attività e viaggiano. Pertanto, il relatore avalla l'idea di indirizzare l'UE e gli Stati membri verso la digitalizzazione delle loro amministrazioni, garantendo l'accesso ad alcune delle procedure amministrative essenziali, a informazioni e a mezzi di ricorso per i cittadini in un formato online e in almeno un'altra lingua straniera oltre alle loro lingue nazionali o ufficiali. La disponibilità online di tali informazioni e procedure in maniera non discriminatoria è altresì importante affinché i cittadini possano esercitare i loro diritti nel mercato interno.

Al contempo, tuttavia, il relatore ha individuato un certo numero di elementi che richiedono ulteriori discussioni o chiarimenti. In primo luogo, il relatore esamina il parere del Garante europeo della protezione dei dati, che formula osservazioni e raccomandazioni su come salvaguardare meglio il diritto al rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali nella proposta di regolamento. In secondo luogo, il relatore presenta una serie di miglioramenti in merito ai requisiti di qualità relativi alle informazioni, alle procedure online e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi. In terzo luogo, il relatore suggerisce disposizioni supplementari per chiarire i requisiti sull'accesso alle procedure online. Inoltre, il relatore appoggia le modifiche introdotte nel regolamento IMI.

1. Parere del Garante europeo della protezione dei dati – principio "una tantum"

Il parere del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) è formulato su specifica richiesta della Commissione e del Parlamento a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001. Il parere formula raccomandazioni in relazione all'attuazione del principio "una tantum", volto a garantire che ai cittadini e alle imprese sia richiesto di fornire una sola volta a una pubblica amministrazione le stesse informazioni, che possono essere quindi riutilizzate.

Il relatore sostiene le raccomandazioni formulate nel parere del GEPD e sottolinea che, al fine di garantire un'attuazione efficace del principio "una tantum" a livello dell'UE e consentire il legittimo scambio transfrontaliero dei dati, esso deve essere attuato in linea con i pertinenti principi di protezione dei dati. Il relatore appoggia inoltre gli sforzi messi in atto per garantire che le persone conservino il controllo dei propri dati personali, prevedendo anche "una richiesta esplicita dell'utente" prima del trasferimento di prove tra autorità competenti e offrendo all'utente la possibilità di "visionare" le prove che saranno scambiate.

Tuttavia, il relatore ritiene che sussistano ancora alcuni elementi per i quali sono necessari ulteriori chiarimenti. Per affrontare tali elementi, il relatore formula raccomandazioni su una serie di questioni, ponendo l'attenzione sulla base giuridica per lo scambio transfrontaliero di prove, la limitazione della finalità e l'ambito del "principio una tantum", nonché sulle preoccupazioni pratiche riguardanti il controllo degli utenti. Le raccomandazioni principali del relatore comprendono il chiarimento in merito al fatto che la proposta non fornisce una base giuridica per utilizzare il sistema tecnico che consente lo scambio di informazioni per finalità diverse da quelle previste nelle quattro direttive elencate o altrimenti previste a norma del diritto dell'UE o del diritto nazionale applicabili. La proposta non mira a introdurre una restrizione del principio della limitazione della finalità a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD).

2. Requisiti di qualità relativi alle informazioni, alle procedure online e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi

In merito ai requisiti di qualità, il relatore sostiene l'approccio globale della Commissione. Sottolinea che la qualità dello sportello digitale unico dipende dalla qualità dei servizi europei e nazionali forniti attraverso lo sportello. Affinché lo sportello digitale unico soddisfi le esigenze degli utenti, è opportuno definire norme di elevata qualità in merito alle informazioni, alle procedure online e ai servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi. Cattive esperienze in riferimento alle informazioni e ai servizi online forniti a livello europeo e nazionale genereranno una percezione negativa dello sportello digitale unico.

Pertanto, il relatore introduce una serie di miglioramenti al progetto attuale per rafforzare i requisiti di qualità. In linea con le raccomandazioni del relatore, è opportuno garantire che le informazioni siano di facile comprensione in modo che un numero massimo di utenti possa beneficiare delle informazioni e dei servizi previsti nel presente regolamento. Al riguardo, il relatore propone una serie di emendamenti per garantire che le pagine web nazionali e dell'Unione nell'ambito di applicazione della proposta siano accessibili anche per gli utenti con disabilità. Suggerisce inoltre che è necessario introdurre una serie di requisiti di qualità nell'interfaccia utenti comune supportata dalla Commissione. La Commissione e i coordinatori nazionali, attraverso il gruppo di coordinamento, dovrebbero monitorare la conformità dei criteri di qualità e, in caso di grave e persistente deterioramento, dovrebbero poter interrompere temporaneamente il servizio o, in ultima istanza, prendere in considerazione sanzioni o azioni congiunte con gli Stati membri per migliorare o ripristinare i servizi.

3. Accesso alle procedure online

Il relatore sposta l'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 11. La modifica è necessaria per chiarire la differenza tra le procedure online di cui agli articoli 5 e 11. Le procedure online figuranti nell'allegato II in relazione all'articolo 5 saranno obbligatorie per gli Stati membri. Di conseguenza, gli Stati membri devono garantire che le procedure di cui all'articolo 5 siano interamente online e accessibili a tutti gli utenti. Inoltre, il relatore chiarisce il significato di interamente online e quali procedure devono rientrare nell'allegato II. Per il relatore è importante sottolineare che il presente regolamento non pregiudicherà le prescrizioni sostanziali delle disposizioni vigenti nel diritto dell'Unione e/o nazionale e che gli Stati membri continueranno a organizzare i loro servizi e le loro procedure nazionali in modo da soddisfare le loro esigenze nazionali.

L'articolo 11, d'altro lato, assicura che, qualora prevedano determinate procedure per i loro cittadini nazionali, gli Stati membri debbano anche fornire tali procedure in maniera non discriminatoria agli utenti transfrontalieri affinché questi possano esercitare i loro diritti nel mercato interno derivanti dal diritto dell'Unione e conformarsi a detti obblighi e norme. Il relatore sostiene tale obiettivo, ma sottolinea inoltre che i requisiti tecnici utilizzati per gli utenti transfrontalieri dovrebbero essere possibili anche per gli utenti nazionali in conformità delle procedure e dei requisiti nazionali.

4. Revisione del regolamento IMI

Il relatore concorda con le modifiche proposte al regolamento IMI, che confermano e aggiornano le disposizioni sul meccanismo di controllo coordinato previsto per l'IMI e consentirebbero altresì al comitato europeo per la protezione dei dati di beneficiare delle possibilità tecniche offerte dall'IMI per lo scambio di informazioni nel contesto del regolamento generale sulla protezione dei dati. Per quanto riguarda le modifiche al regolamento IMI, il Garante europeo della protezione dei dati raccomanda di aggiungere il regolamento generale sulla protezione dei dati all'allegato del regolamento IMI, per consentire il possibile utilizzo dell'IMI ai fini della protezione dei dati.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Istituzione di uno sportello unico digitale di accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi

Riferimenti

COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD)

Presentazione della proposta al PE

2.5.2017

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

12.6.2017

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

ITRE

12.6.2017

LIBE

12.6.2017

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ITRE

30.5.2017

LIBE

5.2.2018

 

 

Relatori

       Nomina

Marlene Mizzi

30.5.2017

 

 

 

Esame in commissione

11.10.2017

21.11.2017

22.1.2018

21.2.2018

Approvazione

22.2.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

33

3

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Gabriel Mato, Flavio Zanonato, Jaromír Štětina

Deposito

6.3.2018

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

33

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

 

 

S&D

 

Verts/ALE

Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Ulrike Trebesius

Marco Zullo

Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, Andreas Schwab, Jaromir Stetina, Adam Szejnfeld, Róza Gräfin von Thun und Hoheinstein, Mihai Turcanu, Lambert van Nistelrooij

Lucy Anderson, Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Igor Soltes

3

-

EFDD

ENF

John Stuart Agnew, Robert Jaroslaw Iwaszkiewicz

Mylène Troszczynski

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 21 marzo 2018
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