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{ECON}Commissione per i problemi economici e monetari
2010/0363(COD)
{16/05/2011}16.5.2011
PARERE
della commissione per i problemi economici e monetari
alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrit e la trasparenza del mercato dell'energia
(COM(2010)0726 C70407/2010 2010/0363(COD))
Relatore per parere: Robert Goebbels
PA_Legam
BREVE MOTIVAZIONE
La proposta di regolamento concernente l'integrit e la trasparenza del mercato dell'energia necessaria.
A una decina d'anni dalla liberalizzazione progressiva del mercato dell'elettricit e del gas diventato evidente che le borse dell'energia che si sono create e i contratti negoziati fuori borsa (OTC) fioriti un po' dappertutto non sono mai stati immunizzati contro i tentativi di manipolazione dei mercati e l'insider trading. Come spiegare diversamente talune fluttuazioni dei corsi dell'elettricit e del gas, laddove la profondit e la liquidit dei mercati transnazionali dell'energia avrebbero dovuto condurre a una maggiore stabilit e a una migliore prevedibilit dei prezzi?
La liberalizzazione dei mercati dell'energia fu all'epoca vantata dalla Commissione come una misura necessaria che avrebbe ridotto il costo dell'energia elettrica e del gas per i consumatori. In realt, i corsi hanno avuto tendenza a prendere il volo e la "povert energetica" diventata un concetto concomitante con la liberalizzazione avvenuta.
Ragione di pi per vigilare affinch i mercati dell'energia divengano pi trasparenti, meglio sorvegliati e siano perseguiti e puniti tutti i tentativi di manipolazione e tutti gli abusi di mercato.
Proponendo una specifica regolamentazione per i mercati dell'energia, la Commissione riconosce la tipicit di tale mercato e suggerisce di applicargli regole sugli abusi di mercato e l'insider trading uguali a quelle applicate dai mercati finanziari.
In effetti, la Commissione si soprattutto ispirata alla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato). Nondimeno, talune disposizioni mirano a rafforzare la direttiva e si ispirano alle ammende che la Commissione ha intenzione di proporre nell'ambito della annunciata revisione della direttiva. Ci pone un problema ai colegislatori, che sono invitati ad avallare, nella presente proposta, disposizioni che vanno al di l della legislazione specifica esistente. Ci potrebbe altres seminare confusione e conflitti nell'eventualit in cui i colegislatori accettassero le proposte della Commissione relativamente al regolamento concernente i mercati dell'energia, ma rifiutassero in toto o in parte identiche proposte per la revisione della direttiva "abusi di mercato". Il rischio pu essere teorico ma anche reale.
La Commissione propone che il compito di monitorare l'osservanza sia affidato all'Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), che ha appena cominciato la sua attivit a Lubiana. La proposta logica, ma occorre ancora dotare l'Agenzia dei mezzi materiali e delle risorse umane necessari per adempiere a questa nuova missione.
D'altronde, imperativo che una collaborazione ottimale si instauri non solo tra le autorit di regolazione nazionali e l'ACER, bens anche tra le autorit nazionali di regolazione dei mercati finanziari e l'Autorit europea di sorveglianza dei mercati finanziari (ESMA) per sorvegliare al meglio il mercato all'ingrosso dell'energia.
Inoltre, occorre far s che in caso di infrazione gli operatori di mercato vengano puniti. Le sanzioni da prevedersi a cura delle autorit nazionali devono essere dissuasive e oltrepassare quindi i potenziali guadagni di quanti commettono frodi.
In una recente comunicazione dal titolo "Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari" (COM(2010)0716), la Commissione constata che "Esistono notevoli divergenze per quanto riguarda il livello minimo e massimo delle sanzioni pecuniarie previste dalle legislazioni nazionali; talvolta il livello massimo veramente troppo basso perch le sanzioni risultino sufficientemente dissuasive."
La Commissione prosegue: "Per garantire che un'ammenda abbia un effetto deterrente sufficiente su un operatore di mercato razionale, occorre controbilanciare la possibilit che una violazione non venga scoperta irrogando ammende nettamente pi elevate del potenziale beneficio derivante da una violazione della normativa sui servizi finanziari. Nel settore finanziario, dove numerosi trasgressori potenziali sono istituti finanziari transnazionali con fatturati estremamente elevati, non si pu pensare che delle sanzioni di qualche migliaio di euro siano sufficientemente dissuasive."
In sostanza, ci che vale per la lotta contro gli abusi di mercato nel settore finanziario deve altres valere per i mercati dell'energia.
Il relatore parere sostiene la proposta di regolamento della Commissione che necessaria e che dovrebbe entrare in vigore il pi presto possibile.
EMENDAMENTI
La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(1 bis) L'obiettivo di una maggiore integrit e trasparenza dei mercati dell'energia dovrebbe essere di promuovere una concorrenza aperta e leale nei mercati dell'energia all'ingrosso, a beneficio dei consumatori finali di energia.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento(4 bis) Al fine di aumentare la trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio1 (l'Agenzia) dovrebbe introdurre un registro degli operatori di mercato. ________________1 GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 6
Testo della CommissioneEmendamento(6) Attualmente in alcuni dei pi importanti mercati dell'energia non sono vietati espressamente comportamenti che potrebbero pregiudicarne l'integrit.(6) Attualmente in alcuni dei pi importanti mercati dell'energia non sono vietati espressamente comportamenti che potrebbero pregiudicarne l'integrit e condurre a prezzi pi elevati per il consumatore finale di energia.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 7
Testo della CommissioneEmendamento(7) Le negoziazioni in derivati e in materie prime sono utilizzate congiuntamente nei mercati dell'energia all'ingrosso. pertanto importante che le definizioni di abusi di mercato insider trading e manipolazione del mercato siano compatibili con i mercati dei derivati e delle materie prime.(7) Le negoziazioni in derivati e in materie prime sono utilizzate congiuntamente nei mercati dell'energia all'ingrosso. pertanto importante che le definizioni di abusi di mercato insider trading e manipolazione del mercato siano compatibili con i mercati dei derivati e delle materie prime. Le norme si applicano a tutte le transazioni effettuate, direttamente o per il tramite di intermediari, in mercati regolamentati, nell'ambito di sistemi multilaterali di negoziazione o fuori borsa.Motivazione
essenziale che la regolamentazione si applichi per tutti gli operatori e tutte le transazioni di grossi operatori effettuate attraverso tutti i possibili tipi di strumenti.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 11
Testo della CommissioneEmendamento(11) necessario precisare le definizioni di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato per tener conto delle specificit dei mercati dell'energia all'ingrosso, che sono dinamici e soggetti a mutamenti. opportuno autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati ai sensi dell'articolo290 del trattato con riferimento a tali norme dettagliate.(11) necessario precisare le definizioni di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato per tener conto delle specificit dei mercati dell'energia all'ingrosso, che sono dinamici e soggetti a mutamenti. Al fine di evitare lacune normative, va garantita la coerenza con altri atti giuridici pertinenti dell'Unione nel settore dei servizi finanziari, anch'esso dinamico e soggetto a mutamenti. opportuno autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati ai sensi dell'articolo290 del trattato con riferimento a tali norme dettagliate. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione dovrebbe sollecitare i commenti degli operatori dei mercati dell'energia e consultare le autorit competenti per il settore dell'energia, come anche l'Autorit di vigilanza europea (Autorit europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (ESMA). Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere informati del risultato di tali consultazioni.Motivazione
Il processo di elaborazione di un atto delegato deve svolgersi con la concertazione e la trasparenza richieste.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 15
Testo della CommissioneEmendamento(15) Onde assicurare la necessaria flessibilit nella raccolta delle informazioni sulle operazioni in prodotti energetici all'ingrosso, opportuno autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati ai sensi dell'articolo290 del trattato con cui fissare la tempistica, la forma e il contenuto delle informazioni che gli operatori di mercato sono tenuti a fornire. Gli obblighi di segnalazione non dovrebbero comportare oneri non necessari per gli operatori di mercato. I soggetti che segnalano transazioni a una autorit competente in conformit delle disposizioni della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e ai repertori di dati sulle negoziazioni e alle autorit competenti in conformit delle disposizioni del regolamento (UE) n. /.. del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni non dovrebbero essere pertanto tenuti al rispetto di ulteriori oneri di comunicazione a norma del presente regolamento.
(15) Onde assicurare la necessaria flessibilit nella raccolta delle informazioni sulle operazioni in prodotti energetici all'ingrosso, opportuno autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati ai sensi dell'articolo290 del trattato con cui fissare la tempistica, la forma e il contenuto delle informazioni che gli operatori di mercato sono tenuti a fornire. Gli obblighi di segnalazione non dovrebbero comportare oneri evitabili per gli operatori di mercato. I soggetti che segnalano transazioni a una autorit competente in conformit delle disposizioni della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e ai repertori di dati sulle negoziazioni e alle autorit competenti in conformit delle disposizioni del regolamento (UE) n. /.. del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni non dovrebbero essere pertanto tenuti al rispetto di ulteriori oneri di comunicazione a norma del presente regolamento.Motivazione
Il concetto di "oneri evitabili" preferibile a quello di "oneri non necessari". Ogni regolamentazione genera oneri, che devono tuttavia essere minimizzati il pi possibile, in particolare introducendo una soglia "de minimis".
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 18
Testo della CommissioneEmendamento(18) Laddove le informazioni non siano informazioni commerciali riservate, l'Agenzia dovrebbe essere in condizione di metterle a disposizione degli operatori di mercato e del grande pubblico. Tale trasparenza pu promuovere la fiducia nel mercato e contribuire allo sviluppo delle conoscenze circa il funzionamento dei mercati dell'energia all'ingrosso.(18) Laddove le informazioni non siano informazioni commerciali riservate, l'Agenzia dovrebbe essere in condizione di metterle a disposizione degli operatori di mercato e del grande pubblico. Tale trasparenza pu promuovere la fiducia nel mercato e contribuire allo sviluppo delle conoscenze circa il funzionamento dei mercati dell'energia all'ingrosso. Al fine di garantire maggiore trasparenza e accesso pubblico alle informazioni sui prezzi dell'energia all'ingrosso, l'Agenzia dovrebbe elaborare relazioni mensili paese per paese sull'andamento dei prezzi nei mercati dell'energia all'ingrosso.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 19
Testo della CommissioneEmendamento(19) Occorre che alle autorit nazionali di regolamentazione competa assicurare l'applicazione del presente regolamento negli Stati membri. A tal fine dovrebbero disporre dei necessari poteri di indagine che consentano loro di assolvere efficacemente a questo compito.(19) Le autorit nazionali di regolamentazione dovrebbero avere l'obbligo di far applicare il presente regolamento negli Stati membri. A tal fine dovrebbero disporre dei necessari poteri di indagine che consentano loro di assolvere efficacemente a questo compito.Motivazione
Occorre vigilare affinch tutte le autorit nazionali partecipino alla lotta contro gli abusi.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 23
Testo della CommissioneEmendamento(23) importante che le sanzioni applicabili in caso di inosservanza del presente regolamento siano proporzionate e dissuasive e che riflettano la gravit delle infrazioni commesse nonch i potenziali vantaggi ottenuti dall'attivit di negoziazione svolta sulla base di informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato. Riconoscendo le interazioni tra le negoziazioni in derivati dell'elettricit e del gas e di quelle in elettricit e gas effettivi, le sanzioni in caso di violazione del presente regolamento dovrebbero essere in linea con le sanzioni adottate dagli Stati membri nel dare attuazione alla direttiva 2003/6/CE.(23) importante che le sanzioni applicabili in caso di inosservanza del presente regolamento siano proporzionate e dissuasive e che riflettano la gravit delle infrazioni commesse nonch i potenziali vantaggi ottenuti dall'attivit di negoziazione svolta sulla base di informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato. Per evitare l'arbitraggio normativo, in virt del quale le transazioni avvengono l dove la regolamentazione pi flessibile o tollerante sotto il profilo delle sanzioni, la Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente la situazione. Se necessario, la Commissione dovrebbe proporre norme minime in materia di sanzioni, con l'obiettivo di realizzare un sistema di sanzioni armonizzato in tutta l'Unione europea. Riconoscendo le interazioni tra le negoziazioni in derivati dell'elettricit e del gas e di quelle in elettricit e gas effettivi, le sanzioni in caso di violazione del presente regolamento dovrebbero essere in linea con le sanzioni adottate dagli Stati membri nel dare attuazione alla direttiva 2003/6/CE.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 1 comma 2 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamentoIl presente regolamento si applica a tutti gli operatori che intervengano nei mercati interessati, siano essi dell'Unione europea o di paesi terzi. Le norme si applicano a tutte le operazioni di vendita o acquisto, alla produzione, alla fornitura, al trasporto e alle consegne di prodotti energetici all'ingrosso.Motivazione
utile specificare che la regolamentazione si applica altres agli interventi nei mercati dell'energia da parte di operatori non comunitari, indipendentemente dalla prestazione fornita.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 2 punto 1
Testo della CommissioneEmendamento1. "informazione privilegiata", un'informazione che ha carattere preciso, che non stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o pi prodotti energetici all'ingrosso e che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali prodotti.1. "informazione privilegiata", un'informazione che ha un carattere preciso, che non stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o pi prodotti energetici all'ingrosso e che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali prodotti;Ai fini dell'applicazione del primo comma, le informazioni che probabilmente un operatore di mercato diligente utilizzerebbe come parte delle ragioni su cui fondare la decisione di concludere un'operazione concernente un prodotto energetico all'ingrosso sono informazioni che, se rese pubbliche, avrebbero verosimilmente un'influenza significativa sui prezzi di tali prodotti energetici all'ingrosso. Fra queste informazioni si annoverano quelle inerenti alla capacit degli stabilimenti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto dell'energia elettrica o del gas naturale, nonch le informazioni che devono essere rese note in osservanza alle disposizioni giuridiche o regolamentari a livello di Unione o nazionale, alle regole di mercato, a contratti o alle pratiche doganali nel mercato dell'energia all'ingrosso interessato.Ai fini dell'applicazione del primo comma, per informazioni privilegiate si intendono le informazioni che:a) devono essere rese pubbliche in conformit delle disposizioni del regolamento (CE) n.714/2009, del regolamento (CE) n.715/2009 o del presente regolamento, compresi gli orientamenti, i codici di rete o gli atti delegati adottati a norma di detti regolamenti o in conformit di altre disposizioni legislative o regolamentari a livello di Unione europea, in particolare della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica1 e della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale2; ovverob) un operatore di mercato diligente probabilmente utilizzerebbe come parte delle ragioni su cui fondare la decisione di concludere un'operazione concernente un prodotto energetico all'ingrosso e che, se rese pubbliche, avrebbero verosimilmente un'influenza significativa sui prezzi di tali prodotti energetici all'ingrosso. Fra queste informazioni si annoverano quelle inerenti alle stime aggiornate delle riserve energetiche, alla capacit degli stabilimenti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto dell'energia elettrica o del gas naturale o degli impianti GNL, nonch le informazioni che di routine sono messe a disposizione del mercato dell'energia all'ingrosso interessato o devono essere rese note in osservanza alle disposizioni giuridiche o regolamentari a livello di Unione o nazionale, alle regole di mercato, a contratti o alle pratiche doganali nel mercato dell'energia all'ingrosso interessato.______________1 GU L 211 del 14.8.2009, pag.55.
2 GU L 211 del 14.8.2009, pag.94.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 2 punto 2 comma 1 lettera a trattino 2
Testo della CommissioneEmendamento che consentano, o siano intesi a consentire, tramite l'azione di una o pi persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o pi prodotti energetici all'ingrosso a un livello anormale o artificiale, a meno che la persona che ha compiuto le operazioni o che ha impartito gli ordini di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tali operazioni o ordini sono legittime e che dette operazioni o ordini sono conformi alle prassi di mercato ammesse sul mercato dell'energia regolamentato in questione; ovvero che consentano, o siano intesi a consentire, tramite l'azione di una o pi persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o pi prodotti energetici all'ingrosso a un livello anormale o artificiale, a meno che la persona che ha compiuto le operazioni o che ha impartito gli ordini di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tali operazioni o ordini sono legittime; ovveroMotivazione
Non tutte le "prassi di mercato ammesse" sono accettabili. proprio perch certe "prassi di mercato ammesse" come ad esempio rifiutare di utilizzare la capacit produttiva tecnicamente disponibile sono inaccettabili che l'Unione europea intende legiferare.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 2 punto 2 comma 2
Testo della CommissioneEmendamentoA titolo di esempio, costituisce manipolazione di mercato far credere che la disponibilit di capacit produttiva di energia elettrica oppure la disponibilit di gas, o la disponibilit di capacit di trasporto siano diverse dalla capacit effettiva fisicamente disponibile;Costituisce manipolazione di mercato far credere che la disponibilit di capacit produttiva di energia elettrica oppure la disponibilit di gas, o la disponibilit di capacit di trasporto siano diverse dalla capacit effettiva fisicamente disponibile, anche attraverso la prenotazione di infrastrutture per operatori di trasporto di energia che l'operatore in questione non intende utilizzare;Motivazione
Non importante dare "esempi" di manipolazione di mercato, ma vietare chiaramente le manipolazioni di questo tipo, fra cui la sovraprenotazione delle capacit.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 3 paragrafo 4 comma 1
Testo della CommissioneEmendamentoGli operatori di mercato comunicano al pubblico le informazioni privilegiate in relazione alle imprese o agli stabilimenti che l'operatore interessato possiede o controlla oppure per i quali l'operatore responsabile per gli aspetti operativi, in tutto o in parte. Tali informazioni comprendono quelle riguardanti la capacit degli stabilimenti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale.Gli operatori di mercato comunicano al pubblico in tempo utile le informazioni privilegiate in relazione alle imprese o agli stabilimenti che l'operatore interessato possiede o controlla oppure per i quali l'operatore responsabile per gli aspetti operativi, in tutto o in parte. Tali informazioni comprendono quelle riguardanti la capacit comprese le riduzioni di capacit a seguito di operazioni di manutenzione e incidenti rilevanti degli stabilimenti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto dell'energia elettrica o del gas naturale.Motivazione
Le riduzioni di capacit possono influire fortemente sui mercati ed essere fonti potenziali di manipolazione.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 3 paragrafo 2 comma 1 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamentoIl concetto di "impresa" copre altres le imprese apparentate quali definite agli articoli 1 e 2 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 sui conti consolidati1.
_____________1 GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.Motivazione
Il concetto di impresa deve essere visto nel suo senso logico, comprensivo cio di tutte le succursali e le partecipazioni importanti di ogni impresa.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 5 paragrafo 1
Testo della CommissioneEmendamento1. Per tener conto degli sviluppi nei mercati dell'energia all'ingrosso, la Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo15 e alle condizioni di cui agli articoli 16 e 17, atti delegati che specificano le definizioni di cui all'articolo2, punti da 1 a 5.1. Per tener conto degli sviluppi nei mercati dell'energia all'ingrosso e assicurare la coerenza con l'evoluzione degli atti delegati dell'Unione in materia di servizi finanziari e di energia, la Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo15 e alle condizioni di cui agli articoli 16 e 17, atti delegati che specificano le definizioni di cui all'articolo2, punti da 1 a 5.Motivazione
Occorre vigilare sulla coerenza di tutti i testi legislativi.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 6 paragrafo 1
Testo della CommissioneEmendamento1. L'Agenzia procede al monitoraggio dell'attivit di negoziazione in prodotti energetici all'ingrosso per individuare e prevenire le compravendite basate su informazioni privilegiate e sulla manipolazione del mercato. Raccoglie i dati necessari alla valutazione e al monitoraggio dei mercati dell'energia all'ingrosso conformemente all'articolo7.1. L'Agenzia procede al monitoraggio dell'attivit di negoziazione in prodotti energetici all'ingrosso, comprese le operazioni fuori borsa, tra cui i contratti con i grossi utilizzatori finali di energia, per individuare e prevenire le compravendite basate su informazioni privilegiate e sulla manipolazione del mercato. Raccoglie i dati necessari alla valutazione e al monitoraggio dei mercati dell'energia all'ingrosso conformemente all'articolo7.Motivazione
I regolatori devono avere una visione globale del mercato.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 6 paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento3 bis. L'Agenzia pubblica con scadenza mensile relazioni paese per paese sull'andamento dei prezzi nei mercati dell'elettricit e del gas all'ingrosso dell'Unione europea.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 7 paragrafo 1
Testo della CommissioneEmendamento1. All'Agenzia viene trasmesso il registro delle operazioni nei mercati dell'energia all'ingrosso, compresi gli ordini di compravendita. La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell'articolo15 e alle condizioni di cui agli articoli16 e 17, intesi a fissare la tempistica, la forma e il contenuto delle informazioni da trasmettere e, se del caso, a definire le soglie entro cui segnalare le operazioni nonch a precisare i tipi di contratti per cui le operazioni sono segnalate.1. All'Agenzia viene trasmesso in modo diretto e tempestivo il registro delle operazioni nei mercati dell'energia all'ingrosso, compresi gli ordini di compravendita. A fini di monitoraggio delle negoziazioni nei mercati dell'energia all'ingrosso, i dati raccolti dovrebbero consentire all'Agenzia di individuare gli abusi di mercato e di seguire l'evoluzione delle condizioni in cui gli abusi di mercato sono pi probabili o pericolosi. La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell'articolo15 e alle condizioni di cui agli articoli16 e 17, intesi a fissare la tempistica, la forma e il contenuto delle informazioni da trasmettere e a definire le soglie entro cui segnalare le operazioni nonch a precisare i tipi di contratti per cui le operazioni sono segnalate.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 7 paragrafo 1 comma 1 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento stabilita una soglia "de minimis" intesa a esentare dagli obblighi di fornitura di dati gli operatori di dimensioni non suscettibili di influire sui mercati dell'energia.Motivazione
Al fine di limitare i costi per le PMI, necessario definire una norma "de minimis".
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 7 paragrafo 1 comma 1 ter (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamentoLa Commissione adotta atti delegati in conformit dell'articolo 15 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 16 e 17, specificando la soglia "de minimis" al di sotto della quale le transazioni sono esenti dagli obblighi di informazione perch, in considerazione delle loro dimensioni ridotte, non possono influenzare i mercati dell'energia.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 7 paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento4 bis. Nell'adottare atti delegati a norma del presente articolo, la Commissione evita l'imposizione di doppi obblighi di informazione e di oneri amministrativi sproporzionati, tenendo conto degli obblighi di informazione imposti da altri atti giuridici pertinenti dell'Unione.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 9 paragrafo 1 comma 2
Testo della CommissioneEmendamentoLaddove opportuno, l'Agenzia opera nel rispetto del regolamento (CE) n.45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonch la libera circolazione di tali dati.L'Agenzia opera nel rispetto del regolamento (CE) n.45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonch la libera circolazione di tali dati.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 10 paragrafo 1 comma 1
Testo della CommissioneEmendamento1. Le autorit nazionali di regolamentazione assicurano l'attuazione dei divieti di cui agli articoli3 e 4.1. Le autorit nazionali di regolamentazione hanno il dovere di assicurare l'attuazione dei divieti di cui agli articoli3 e 4.Motivazione
Bisogna imporre a tutte le autorit nazionali l'obbligo di cooperazione nella lotta contro gli abusi di mercato e l'insider trading.
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 10 paragrafo 1 comma 2 alinea
Testo della CommissioneEmendamentoCiascuno Stato membro garantisce che le autorit nazionali di regolamentazione siano dotate dei poteri di indagine necessari per l'espletamento di tale funzione. Tali poteri sono esercitati in modo proporzionato, con una delle seguenti modalit:Ciascuno Stato membro garantisce che le autorit nazionali di regolamentazione siano dotate dei poteri di indagine necessari per l'espletamento immediato di tale funzione. Tali poteri sono esercitati in modo proporzionato, con una delle seguenti modalit:
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 11 paragrafo 1 comma 2
Testo della CommissioneEmendamentoLe autorit nazionali di regolamentazione collaborano con l'Agenzia e fra loro allo scopo di ottemperare ai loro doveri conformemente al presente regolamento.Le autorit nazionali di regolamentazione collaborano con l'Agenzia e fra loro allo scopo di ottemperare ai loro doveri conformemente al presente regolamento. Questa cooperazione pu anche assumere la forma di una cooperazione a livello regionale tra le autorit nazionali di regolamentazione nell'ambito della struttura dell'Agenzia al fine di riflettere le realt di mercato.
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 11 paragrafo 2 comma 2
Testo della CommissioneEmendamentoUn'autorit nazionale di regolamentazione, qualora sospetti che atti tali da incidere sui mercati dell'energia all'ingrosso o sul prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso nello Stato membro di riferimento sono compiuti in un altro Stato membro, pu chiedere all'Agenzia di adottare misure in conformit del paragrafo4.Qualora sospetti che atti tali da incidere sui mercati dell'energia all'ingrosso o sul prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso nello Stato membro di riferimento sono compiuti in un altro Stato membro, o qualora ci si possa dedurre da valutazioni e analisi iniziali effettuate dall'Agenzia, un'autorit nazionale di regolamentazione chiede all'Agenzia di adottare misure in conformit del paragrafo 4.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 11 paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento3 bis. In stretta collaborazione con le competenti autorit nazionali di regolamentazione e finanziarie, l'ESMA effettua indagini su potenziali lacune nell'attuale vigilanza dei mercati e prodotti finanziari connessi all'energia, e prende, se del caso, tutte le misure necessarie per prevenire gli abusi di mercato.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 12 paragrafo 2 lettera c
Testo della CommissioneEmendamentoc) alle persone che lavorano o hanno lavorato per le autorit nazionali di regolamentazione;c) alle persone che lavorano o hanno lavorato per le autorit nazionali di regolamentazione o le altre autorit nazionali eventualmente consultate;Motivazione
Il segreto professionale deve applicarsi a tutte le autorit coinvolte.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 13
Testo della CommissioneEmendamentoGli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro e non oltre il ... le misure adottate a tal fine e la informano immediatamente di qualsiasi modifica apportata successivamente.Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse devono riflettere la gravit dell'infrazione e oltrepassare considerevolmente i profitti reali o potenziali dalle operazioni illecite. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro e non oltre il ... le misure adottate a tal fine e la informano immediatamente di qualsiasi modifica apportata successivamente.Dopo che tutti gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione le rispettive norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione riesamina ogni tre anni l'efficacia dei sistemi sanzionatori nazionali e valuta la necessit di proporre norme minime per le sanzioni, con lo scopo di introdurre un sistema di sanzioni armonizzato a livello dell'Unione europea. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati di tale valutazione.Motivazione
Le sanzioni devono essere superiori ai potenziali guadagni.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 15 paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamento1 bis. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione sollecita i commenti degli operatori dei mercati dell'energia e consulta le autorit del settore dell'energia nonch l'ESMA. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati dell'esito di tali consultazioni.Motivazione
Il processo di elaborazione di un atto delegato deve svolgersi con la concertazione e la trasparenza richieste.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 16 paragrafo 2
Testo della CommissioneEmendamentoL'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega ne informa l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni della revoca.L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega ne informa l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 17 paragrafo 1
Testo della CommissioneEmendamento1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono muovere obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine prorogato di un mese.1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono muovere obiezioni a un atto delegato entro tre mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine viene prorogato di tre mesi.
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)
Testo della CommissioneEmendamentoArticolo17 bisPersonale e risorse dell'AgenziaEntro il 15 settembre 2011, l'Agenzia valuta il fabbisogno di personale e di risorse rispetto ai poteri e agli obblighi derivanti dal presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
PROCEDURA
TitoloIntegrit e trasparenza del mercato dell'energiaRiferimentiCOM(2010)0726 C7-0407/2010 2010/0363(COD)Commissione competente per il meritoITREParere espresso da
Annuncio in AulaECON
16.12.2010Relatore per parere
NominaRobert Goebbels
18.1.2011Esame in commissione13.4.20119.5.2011Approvazione9.5.2011Esito della votazione finale+:
:
0:30
1
1Membri titolari presenti al momento dell a v o t a z i o n e f i n a l e B u r k h a r d B a l z , S h a r o n B o w l e s , U d o B u l l m a n n , N i k o l a o s C h o u n t i s , G e o r g e S a b i n C u t a _, D e r k J a n E p p i n k , D i o g o F e i o , M a r k u s F e r b e r , E l i s a F e r r e i r a , V i c k y F o r d , I l d i k G l l - P e l c z , J e a n - P a u l G a u z s , S v e n G i e g o l d , L i e m H o a n g N g o c , G u n n a r H k m a r k, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, igo Mndez de Vigo, Anni Podimata, Antoln Snchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i BalcellsSupplenti presenti al momento della votazione finale E l e n a B s e s c u , S a r i E s s a y a h , R o b e r t G o e b b e l s , S y e d K a m a l l , O l l e L u d v i g s s o n , S i i r i O v i i r
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