Presidente. – L’ordine del giorno reca la relazione (A6-0068/2006), presentata dall’onorevole Sonik a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, sui divieti risultanti da condanne per reati sessuali ai danni di bambini [14207/2004 – C6-0244/2004 – 2004/0818(CNS)].
Bogusław Sonik (PPE-DE), relatore. – (PL) Signor Presidente, l’iniziativa avviata dal Belgio nel 2004 è la reazione alla serie di reati sessuali commessi da Michel Fourniret. Il caso Fourniret ha evidenziato che non esiste alcun meccanismo per impedire a una persona condannata per tali crimini in uno Stato membro di trasferirsi in un altro Stato membro e trovare un lavoro dove ha continui contatti con i bambini.
La presente decisione quadro relativa al riconoscimento e all’esecuzione nell’Unione europea dei divieti risultanti da condanne per reati sessuali ai danni di bambini, prevista nella decisione quadro del 2003, vuole porre fine a questa scappatoia. La proposta intende garantire che il divieto di esercitare attività professionali con i bambini imposto da un tribunale per condanne derivanti da reati sessuali o reati di pornografia infantile sia applicabile non solo nel paese in cui viene comminato, ma in qualsiasi altro Stato membro dell’UE in cui si trasferisce la persona soggetta al divieto.
La decisione quadro proposta prevede le seguenti soluzioni:
– obbliga lo Stato membro in cui risiede la persona condannata a riconoscere il divieto pronunciato in un altro Stato membro e ad osservarlo sul suo territorio;
– introduce l’obbligo di registrare in un casellario giudiziario tutti i divieti imposti alle persone condannate per reati sessuali ai danni di bambini, inclusi i divieti pronunciati in altri Stati membri;
– prevede l’obbligo di informare un altro Stato membro di un divieto esistente quando vengono comunicate altre informazioni sul casellario giudiziario in virtù delle norme internazionali e comunitarie sull’assistenza giudiziaria in materia penale;
– impone l’obbligo a uno Stato membro, il cui casellario giudiziario viene consultato per avere informazioni sui precedenti penali di una persona, di richiedere informazioni al casellario giudiziario dello Stato membro di cui la persona è cittadino.
In particolare, gli emendamenti proposti sul progetto di decisione quadro contribuiranno, soprattutto, ad ampliare la definizione di divieto includendo il divieto di esercitare attività di qualsiasi natura in istituti pubblici o privati che si occupano di bambini. Lo scopo è garantire che questi divieti si applichino non solo agli insegnanti o agli educatori che lavorano con i bambini, ma anche al personale ausiliario che lavora negli stessi istituti. Inoltre, si vuole potenziare la tutela dei cittadini dell’UE obbligando gli Stati membri a iscrivere nel casellario giudiziario i divieti comminati da paesi terzi e regolamentare i casi di doppia cittadinanza.
Infine, vorrei sottolineare che la decisione quadro proposta è un esempio dell’attuazione pratica delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999, in cui è stato deciso che lo scambio di informazioni sulle condanne per cause penali sarebbe diventato una pietra angolare della collaborazione giudiziaria nell’Unione europea. Ricordiamoci che non esistono soluzioni ideali, ma sono convinto che l’efficace applicazione di questa decisione darà un contributo significativo alla sicurezza dei nostri figli.
Questo documento, tuttavia, non deve segnare la fine della lotta contro la pedofilia. Gli Stati membri devono procedere con l’attuazione e l’applicazione della normativa in materia di divieti professionali. Ogni istituto che assume personale deve quindi introdurre condizioni per individuare le persone colpevoli di reati sessuali ai danni di bambini.
Franco Frattini, Vicepresidente della Commissione. – Signor Presidente, ringrazio particolarmente il relatore per il suo lavoro. Posso anticipare che in via generale la Commissione concorda con tutte le iniziative che mirano a rafforzare a livello europeo la lotta forte, senza tolleranza nei confronti degli atti di pedofilia, che sono crimini orribili che purtroppo stanno aumentando in Europa di settimana in settimana. Gli onorevoli parlamentari sanno probabilmente che ogni settimana Europol conduce indagini importanti per smantellare reti di pedofili che operano all’interno del territorio dell’Unione europea.
Possiamo dire che il sistema Internet dà un contributo straordinario all’azione di coloro che commettono questi reati nei confronti dei bambini. Ci sono, come forse gli onorevoli parlamentari sanno, circa 200 000, dico 200 000 siti pedofili disponibili sulla rete. La dimensione del fenomeno impone la circolazione delle informazioni.
Come voi sapete la Commissione ha presentato, lo scorso mese di dicembre, un’iniziativa generale per favorire la circolazione delle informazioni sulle condanne penali. E’ un provvedimento generale che non riguarda specificamente le misure di divieto concernenti appunto coloro che sono stati condannati per atti sessuali contro i bambini, quindi la misura proposta dal Belgio, e sulla quale il relatore ha riferito, è una misura complementare a quella generale che riguarda l’informazione sulle condanne penali, è una misura condivisibile, che riguarda un settore molto specifico.
Io credo che la forza dell’azione dell’Unione europea per ridurre ed eliminare definitivamente i crimini sessuali contro i bambini si deve basare su un’azione di prevenzione forte e di cooperazione operativa. Il fatto di poter conoscere ed applicare in tutti gli Stati membri le misure di divieto di interdizione che sono una conseguenza della condanna penale è una garanzia che casi come quello di Fourniret, ad esempio, non si verifichino più, ed è una garanzia che non solo coloro che pensano ancora che questi delitti si possano commettere vengano puniti severamente, ma venga loro impedito di spostarsi e di compiere più facilmente i reati in un altro paese dell’Unione europea.
Al relatore vadano le congratulazioni e il sostegno da parte della Commissione a questa iniziativa.
Aloyzas Sakalas (PSE), relatore per parere della commissione giuridica. – (LT) Innanzi tutto desidero ringraziare l’onorevole Sonik per l’eccellente relazione elaborata. La commissione giuridica ha analizzato gli aspetti giuridici del documento e, dopo avere presentato alcuni emendamenti, ha approvato la relazione. Era veramente eccessivo che un cittadino condannato per abusi, compresi abusi sessuali perpetrati ai danni di bambini, in uno Stato dell’UE potesse ancora trovare lavoro in istituti scolastici per bambini in un altro Stato dell’UE, nonostante il divieto imposto dal tribunale nella sentenza emessa. La relazione prevede che le informazioni su questi individui siano, in conformità alle procedure obbligatorie, diramate a tutti gli Stati dell’UE, tenuti a iscriverle nel relativo casellario giudiziario. Così facendo, lo stupratore di un bambino non potrà più lavorare in istituti scolastici e fare ancora del male a bambini. Esorto i miei colleghi ad approvare la relazione, e confido che tutti gli Stati membri faranno il possibile per introdurre con urgenza questa nuova norma. Dopo tutto, il benessere dei bambini è la cosa più importante.
Johannes Blokland, a nome del gruppo IND/DEM. – (NL) Signor Presidente, un saluto a tutti coloro che sono rimasti qui così a lungo. E’ ovvio che sono pienamente d’accordo con tutti gli oratori che mi hanno preceduto sulla necessità terribilmente spiacevole di escludere da talune professioni chi è stato condannato per atti osceni. Stando così le cose, nonostante le tristi circostanze all’origine di questa proposta, il Belgio ha il merito di aver portato avanti la richiesta di una decisione quadro. Poiché il condannato in questione è riuscito a riottenere un lavoro retribuito in Belgio e ha approfittato della situazione, dobbiamo fare il possibile per evitare il ripetersi di simili episodi.
Esistono, tuttavia, grandi differenze tra le legislazioni nazionali in materia di allontanamento dal lavoro, che può essere previsto dal diritto penale, dal diritto civile o da accordi amministrativi. La proposta non prevede nuovi finanziamenti per lo scambio di informazioni. I fondi esistenti per lo scambio di dati tra casellari giudiziari sono sufficienti per permettere la notifica delle interdizioni dal lavoro imposte con diversa forma giuridica?
La notifica reciproca dell’interdizione dal lavoro implica anche che gli Stati membri applicheranno un divieto nel caso in cui sia stato imposto in un altro Stato membro. Si tratta forse di un primo passo verso l’ottenimento di un reciproco riconoscimento delle interdizioni professionali? Vorrei che mi si dicesse se questa proposta potrà essere attuata senza disporre di ulteriori fondi.
Andreas Mölzer (NI). – (DE) Signor Presidente, signor Commissario, vista l’ora tarda mi limiterò ad alcuni brevi commenti sul tema. E’ senza dubbio importante proibire a chi ha commesso crimini sessuali l’accesso ad attività professionali legate alla cura dei bambini o al lavoro con i giovani per impedire nuovi reati, e questo in tutta Europa. Ad ogni modo, sinora i metodi terapeutici sono forse stati quasi esclusivamente mirati alle persone condannate per crimini sessuali, trascurando la possibilità di ricorrere a terapie preventive.
Sicuramente vi è anche l’esigenza di migliorare i metodi preventivi della polizia nei confronti di autori di reati sessuali pregiudicati, così come di limitare il ricorso alla scarcerazione anticipata. A mio avviso, occorre altresì potenziare la cooperazione tra forze di polizia e la condivisione di informazioni nel settore, e si potrebbe addirittura pensare di seguire l’esempio americano, rendendo universalmente accessibili le informazioni su questi criminali.