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Resoconto integrale delle discussioni
Giovedì 29 novembre 2007 - Bruxelles Edizione GU

Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (discussione)
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  Cristian Dumitrescu, relatore. (FR) Signor Presidente, signor Presidente in carica del Consiglio, signor Commissario, onorevoli colleghi, siamo oggi chiamati a esprimere il nostro voto su un secondo testo di diritto privato internazionale e, più precisamente, sul futuro regolamento relativo alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, ovvero su un testo di pura materia giuridica che si incontra raramente in ambito di diritto comunitario.

Nonostante il suo aspetto tecnico, questo regolamento è comunque estremamente importante per i cittadini europei. Il diritto contrattuale costituisce la base della vita economica e sociale e, nel nostro mercato unico, i contratti tendono sempre più spesso a concludersi tra parti residenti in Stati membri diversi. Da qui l’importanza di questo strumento atto a stabilire delle regole uniformi relative alla legge applicabile. Le soluzioni adottate in definitiva negli emendamenti che vi abbiamo presentato per la votazione sono il frutto di una collaborazione amichevole, ambiziosa e innovativa con i relatori ombra, onorevoli Gauzès, Wallis e Frassoni, e con la Presidenza portoghese e i coordinatori dei gruppi politici della commissione giuridica, onorevoli Medina Ortega e Lehne. Il mio sentito grazie va inoltre all’onorevole Maria Berger, che mi ha preceduto nel ruolo di relatore.

All’inizio, i problemi sembravano insuperabili, soprattutto per un deputato di uno degli Stati membri più nuovi dell’Unione europea. Devo sottolineare che, nel tentativo di sostituire la Convenzione di Roma sul diritto applicabile alle obbligazioni contrattuali, la Commissione europea ha dichiarato, forse con una certa ingenuità, di voler rendere comunitario uno strumento già esistente, quando di fatto stava apportando dei cambiamenti radicali. Questa situazione ha dato origine a molte critiche nei confronti della Commissione che è stata accusata di non essere riuscita a compiere una valutazione d’impatto.

Prima di prendere in considerazione l’articolo 5, che è stato il problema principale che siamo stati chiamati a risolvere, vorrei illustrare brevemente i principali risultati ottenuti. Il punto cruciale di questo regolamento non riguarda l’articolo 5, bensì l’articolo 3 – che sancisce il principio fondamentale in base al quale le parti sono indipendenti – e l’articolo 4, inerente alle norme di legge applicabile nei casi in cui le parti non abbiano espresso una scelta a riguardo. In quest’ambito, il Consiglio ha seguito l’approccio adottato dalla commissione giuridica e bisogna dire che il Parlamento e il Consiglio si sono messi a capo di questa procedura di codecisione, estendendo l’ambito di applicazione del regolamento futuro in modo da includere i contratti di assicurazione e di trasporto delle merci e chiarendo le norme sulle clausole e disposizioni imperative dominanti.

Per tornare ora alla spinosa questione dell’articolo 5, è opportuno precisare che il Parlamento ha qui ottenuto una vittoria indiscussa che riflette la collaborazione stretta e amichevole tra il relatore e i relatori ombra. Il problema riguardava il fatto che la proposta della Commissione si scontrava con la Convenzione di Roma sostenendo – seppur con certe eccezioni – che è la legge del consumatore a dover essere applicata ai contratti tra quest’ultimo e i professionisti. Il problema di questa versione dell’articolo 5 proposta dalla Commissione, riguardava gli operatori, e soprattutto quelli nel settore elettronico, che avrebbero dovuto stabilire dei termini e delle condizioni contrattuali su misura per ogni Stato membro dell’Unione. Questa situazione sarebbe risultata insostenibile per le piccole e medie imprese che non dispongono delle stesse risorse delle grandi multinazionali, e ne sarebbe risultata una barriera insormontabile per le PMI desiderose di gestire l’e-commerce nel mercato unico. Il relatore è ben cosciente del fatto che le PMI costituiscono il motore dell’economia europea e creano nuovi posti di lavoro e innovazione. Inoltre i piccoli Stati membri temevano di essere esclusi dal mercato dell’e-commerce.

La soluzione concordata infine è stata quella di riprendere una versione semplificata dell’articolo 5 della Convenzione di Roma. Il nuovo articolo 5 sancisce il principio in base al quale la legge applicabile dovrebbe essere quella del consumatore, ma le parti hanno comunque la possibilità di scegliere che legge applicare. In pratica, se si considera che la maggior parte dei contratti tra consumatori e professionisti sono standard, ovvero contratti “prendere o lasciare”, ne consegue che saranno gli operatori ad applicare la propria legge. Tuttavia, dato che l’articolo 5 prevede che la scelta della legge sia soggetta alle disposizioni imperative del paese di residenza del consumatore, la soluzione finale risulta alquanto favorevole al consumatore stesso. Per questo motivo, il nuovo articolo 5 da noi proposto fornisce una soluzione vincente per ambo le parti in quanto al consumatore viene garantita la massima tutela e alle PMI la libertà di offrire i propri prodotti e servizi in Internet sulla base di contratti regolati dalla propria legge.

Devo infine spostare la vostra attenzione su un breve considerando in base al quale la Comunità potrebbe adottare in futuro dei termini e delle condizioni standard per i contratti in forma elettronica tra consumatori e professionisti. L’ultimo fondamentale passo avanti riguarda l’inserimento dei contratti di assicurazione che, come già ricordato dal Commissario Frattini, sono stati oggetto di lunghe discussioni tra gli Stati membri, e dei contratti di trasporto delle merci.

Un ultimo punto che devo assolutamente menzionare riguarda il Regno Unito che, in un primo momento non aveva notificato il desiderio di partecipare all’adozione del regolamento a seguito delle riserve sulla Convenzione di Roma, e che ora sembra abbia deciso infine di aderire alla luce della stesura ottenuta a seguito delle negoziazioni.

Vogliamo quindi qui affidare all’Aula questo testo che rappresenta, a nostro avviso, un risultato estremamente positivo per le imprese e i consumatori oltre a essere una dimostrazione eloquente del contributo estremamente efficace che il Parlamento è in grado di dare nell’ambito della procedura di codecisione anche in casi così delicati.

Il Presidente del Consiglio ci ha garantito che se gli emendamenti nel primo gruppo della lista di voto sono adottati, potremo ottenere l’accordo in prima lettura. Questo costituirebbe un successo straordinario e inatteso per il Parlamento e la Presidenza, un successo al quale il relatore, proveniente da un nuovo Stato membro, ovvero la Romania, è lieto di aver dato il suo piccolo contributo. Al termine del mio mandato in qualità di deputato rumeno al Parlamento europeo, posso infine dichiararmi a mia volta molto soddisfatto.

 
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