Indice 
 Testo integrale 
Resoconto integrale delle discussioni
Lunedì 21 aprile 2008 - Strasburgo Edizione GU

Donazione e trapianto di organi: azioni politiche a livello dell’Unione europea (discussione)
MPphoto
 
 

  Adamos Adamou, relatore. − (EL) Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, vorrei dapprima ringraziare la Commissione europea per la sua comunicazione e l’eccellente cooperazione. Vorrei inoltre ringraziare tutti i colleghi, in particolare i relatori ombra, per il lavoro difficilissimo che abbiamo realizzato insieme al fine di raggiungere gli emendamenti di compromesso che sono stati adottati all’unanimità.

Le questioni principali che la Commissione tratta nella sua comunicazione e di cui mi sono occupato quale relatore sono: rischi e sicurezza dei trapianti, ad esempio la trasmissione di patologie, la penuria di organi e il traffico illegale di organi. Consentitemi di parlare di ciascuno di questi temi uno alla volta.

In relazione alla qualità e alla sicurezza, l’impiego di organi a fini terapeutici comporta il rischio di trasmissione di malattie al ricevente. La valutazione del donatore è quindi importante per minimizzare il rischio per il ricevente. I donatori devono essere valutati per stabilire se esista o meno un rischio di trasmissione di qualsiasi malattia. Per stabilire uno standard di sicurezza del donatore, andrebbe realizzata una serie minima di analisi. Va sottolineato, tuttavia, che oggi non vi è consenso fra gli Stati membri in merito a tali analisi.

La grave penuria di donatori di organi rimane la sfida principale che devono affrontare gli Stati membri per quanto riguarda il trapianto di organi. Le liste d’attesa sempre più lunghe costituiscono un serio problema. Un elemento chiave per lottare contro la carenza di organi è la creazione di un sistema efficiente per identificare le persone decedute passibili di diventare donatori di organi, una volta soddisfatti i requisiti obbligatori per l’ottenimento del consenso negli Stati membri.

Un’altra opzione importante per allargare il numero di donatori è la possibile promozione di donazioni altruistiche da donatori viventi. E’ necessaria un’attenta valutazione anche di questi potenziali donatori, che in generale non sarebbero considerati candidati ideali, conosciuti ovviamente come “pool esteso di donatori”. Ad esempio, potrebbe essere autorizzato un trapianto da un paziente sieropositivo ad un altro paziente sieropositivo.

Passando al traffico di organi, signor Commissario, tutti sappiamo che il traffico di organi esiste. Tutti sappiamo che i turisti ricchi dell’occidente sfruttano le necessità economiche degli abitanti dei paesi più poveri. Abbiamo tutti sentito dire che vi sono elenchi di prezzi di organi, che esiste un mercato nero di organi,, in particolare nei paesi dell’Estremo oriente, quali India, Pakistan e Cina, e che queste cose stanno accadendo anche nell’Europa allargata. Accetto quindi l’emendamento n. 7 al paragrafo 57 dei colleghi Brepoels, Liese e Bowis, a nome del gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) e dei Democratici europei. E’ importante migliorare il monitoraggio dei casi di traffico di organi per potere trarre, alla fine, le necessarie conclusioni.

Nello stesso tempo, vorrei sottolineare che l’altruismo deve costituire l’elemento principale della donazione di organi e dei trapianti. La terminologia economica utilizzata nella comunicazione della Commissione non è pertanto appropriata, soprattutto alla luce del principio di non commercializzazione del corpo umano. Questo è anche il motivo per cui non ho potuto sostenere l’emendamento n. 2 al paragrafo 38 degli onorevoli Martin e Matsakis. Certo, a seguito dei miei colloqui dettagliati con l’onorevole Matsakis, egli – e sarà lui stesso a spiegarlo – intende ritirarlo e proporrà un altro emendamento orale, domani, che io sostengo.

Ritengo, tuttavia, come ho detto prima, che gli organi non dovrebbero essere trattati alla stregua di una merce del mercato interno e, di conseguenza, non accetterei l’eliminazione della parte aggiunta. Inoltre, il principio della non commercializzazione del corpo umano è sancito espressamente nell’articolo 3, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Onorevoli colleghi, non ho più tempo a disposizione perché i quattro minuti sono finiti. Intendo continuare nelle mie conclusioni, quanto parlerò di nuovo a seguito delle vostre osservazioni.

 
Note legali - Informativa sulla privacy