Con 565 voti favorevoli, 22 contrari e 6 astensioni, il Parlamento ha adottato la relazione di Joel HASSE FERREIRA (PSE, PT) che, accogliendo un pacchetto di emendamenti negoziati informalmente con il Consiglio, chiude la procedura legislativa e consente alla direttiva di entrare presto in vigore. Il compromesso precisa che la direttiva stabilisce norme volte ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando nel contempo un livello elevato di protezione della salute umana e della sicurezza pubblica, nonché la tutela e la sicurezza dei consumatori, tenendo conto anche degli aspetti pertinenti connessi alla protezione dell'ambiente.
Una stima approssimativa degli infortuni causati da articoli pirotecnici, indica che, nell’Europa a 25, si verificano fino a 45.000 incidenti che richiedono cure mediche (si veda più sotto il Background). Se molte delle persone infortunate risultano minorenni, si ritiene che gran parte degli incidenti siano causati dal cattivo funzionamento degli articoli pirotecnici che, molto spesso, risultano illegali o prodotti in barba a regole minime di sicurezza. Circa il 97% degli articoli pirotecnici venduti in Europa proviene dalla Cina.
La direttiva intende quindi costituire un quadro giuridico ampio e coerente a livello comunitario al fine di assicurare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nell’UE e garantire la sicurezza di chi li maneggia, fissando requisiti armonizzati. Solo il rispetto di tali requisiti consentirà la commercializzazione degli articoli e l’apposizione del marchio CE. Le norme relative alle condizioni di stoccaggio e di fabbricazione ricadono invece nel campo d’applicazione della direttiva “Seveso II”. L'armonizzazione è resa necessaria dal fatto che il quadro giuridico per la vendita e l’uso di articoli pirotecnici varia notevolmente tra i diversi Stati membri. La classificazione, le procedure di approvazione, le restrizioni al consumo e le norme in materia di etichettatura non sono infatti uniformi. Gli Stati membri, a seconda delle disposizioni, avranno da 30 mesi a 6 anni per applicare la direttiva.
Gli articoli pirotecnici comprendono, tra l'altro, i fuochi d'artificio, gli articoli pirotecnici teatrali e gli articoli pirotecnici a fini tecnici, come i generatori di gas utilizzati negli airbag, nei pretensionatori delle cinture di sicurezza. Su proposta dei deputati, con “articolo pirotecnico" si intende «qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute».
Campo d’applicazione, esenzioni e categorie
Il compromesso accoglie con qualche modifica l'elenco di esenzioni proposto dalla Commissione. Pertanto, esulano dal campo di applicazione della direttiva gli articoli pirotecnici destinati ad essere usati a fini non commerciali - conformemente alla normativa nazionale - dalle forze armate, dalle forze di pubblica sicurezza o dai vigili del fuoco. Restano anche fuori gli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aerospaziale, così come le capsule a percussione da usarsi specificamente nei giocattoli, gli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva relativa all’armonizzazione delle disposizioni relative all’immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile e, infine, le munizioni, ossia i proiettili, le cariche propulsive e le munizioni a salve.
D’altra parte, diversi emendamenti introducono nel campo d’applicazione della direttiva gli "articoli pirotecnici teatrali" al fine di tenere in debita considerazione anche questi articoli e le loro caratteristiche specifiche, in particolare la loro categorizzazione, affinché il CEN sviluppi norme armonizzate. E' anche puntualizzato che i fuochi d'artificio prodotti dal fabbricante per uso personale non sono considerati immessi sul mercato se lo Stato membro approva il loro uso sul proprio territorio.
Gli articoli pirotecnici che rientrano nel campo di applicazione della direttiva dovranno essere ripartiti in categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio potenziale, compreso - come richiesto dai deputati - il livello di rumorosità. Organismi notificati dovranno confermare la ripartizione in categorie conformemente alle procedure di valutazione di conformità. I fuochi d’artificio sono cosi suddivisi - in ordine crescente di pericolosità - in quattro categorie, mentre gli articoli pirotecnici teatrali e gli altri articoli sono ripartiti in due categorie.
Limiti di età
In forza al compromesso, gli articoli pirotecnici non potranno essere venduti né messi altrimenti a disposizione dei consumatori al di sotto di alcuni limiti di età, che vanno dai 12 anni per i fuochi d’artificio meno pericolosi a 18 per quelli che presentano un rischio potenziale medio e per articoli teatrali e per altri dispositivi. Gli Stati membri avranno comunque la facoltà di innalzare i limiti di età, ove ciò sia giustificato per motivi di ordine pubblico e di sicurezza, oppure di abbassarli per le persone che hanno ricevuto una formazione professionale o che si trovano in formazione. In Italia, il limite d’età è attualmente fissato a 14 anni per gli articoli in libera vendita. I fabbricanti, gli importatori e i distributori non potranno vendere o mettere a disposizione gli articoli più pericolosi se non esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche.
Mercato unico dei fuochi d'artificio
Gli Stati membri non potranno vietare, limitare o ostacolare la commercializzazione di articoli pirotecnici che soddisfano i requisiti della direttiva. Tuttavia, è anche precisato che le disposizioni della direttiva non ostano a provvedimenti da parte di uno Stato membro, giustificati per motivi di pubblica sicurezza, di ordine pubblico o di protezione dell'ambiente, volti a proibire o limitare il possesso, l’uso e/o la vendita al pubblico di talune categorie di fuochi d’artificio (2 e 3), degli articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici.
Gli Stati membri, d'altra parte, dovranno adottare tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che gli articoli pirotecnici siano immessi sul mercato soltanto se - adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati - non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone. Un emendamento proposto dai deputati e accolto integralmente nel compromesso chiede loro poi di effettuare «periodiche ispezioni» degli articoli pirotecnici all'ingresso nel loro territorio nonché nei luoghi di deposito e fabbricazione e di informare la Commissione in merito alle loro attività di sorveglianza del mercato. Gli Stati membri dovranno inoltre adottare le pertinenti misure al fine di garantire che il trasporto e il trasferimento di articoli pirotecnici attraverso l'UE avvenga in conformità alle disposizioni di sicurezza previste dalla direttiva.
Qualora uno Stato membro accerti che un articolo pirotecnico rientrante nel campo di applicazione della direttiva, recante il marchio CE, è suscettibile di pregiudicare la salute e la sicurezza delle persone, esso dovrà adottare le disposizioni transitorie opportune per ritirare il prodotto dal mercato, vietarne l’immissione sul mercato o limitarne la libera circolazione. Lo Stato membro ne informerà quindi la Commissione e gli altri Stati membri. I deputati, in proposito, chiedono che la Commissione pubblichi nel suo sito Internet i nomi dei prodotti che non sono più conformi, sono vietati o di cui sia stata limitata l'immissione sul mercato. Propongono inoltre una procedura per dirimere le controversie che possono sorgere tra gli Stati membri in merito alla decisione di uno di essi di ritirare un prodotto dal mercato o limitarne la circolazione.
Valutazione di conformità
Un allegato della direttiva indica una serie di prescrizioni di sicurezza che devono essere rispettate dagli articoli pirotecnici. In particolare, riguardo alla stabilità fisica e chimica, alla sensibilità a condizioni di manipolazione nonché alla compatibilità di tutti i componenti in relazione alla loro stabilità chimica. Le prescrizioni interessano anche la resistenza all’effetto dell’acqua o delle temperature basse e alte, nonché le caratteristiche di sicurezza volte a prevenire l’innesco o l’accensione intempestivi o involontari.
Ma gli articoli pirotecnici devono anche presentare adeguate istruzioni e, ove necessario, contrassegni in relazione alla manipolazione in condizioni di sicurezza, all’immagazzinamento, all’uso (comprese le distanze di sicurezza) e allo smaltimento. Il compromesso ha poi accolto l'idea dei deputati di istituire una procedura particolare cui devono sottostare i fabbricanti o gli importatori ai fini della «garanzia totale di qualità» per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva.
Marchio CE ed etichettatura
Una volta completata con esito positivo la valutazione di conformità, i fabbricanti dovranno apporre «in modo visibile, leggibile e indelebile» il marchio CE sugli articoli pirotecnici stessi o, ove ciò non sia possibile, su una piastrina d’identificazione ad essi attaccata o, in ultima istanza, sulla confezione. La piastrina d’identificazione deve essere concepita in modo tale da precluderne il riutilizzo. E’ poi precisato che sugli articoli pirotecnici non si possono apporre marchi o iscrizioni che possano fuorviare terzi quanto al significato e alla forma del marchio CE, mentre è possibile apporre qualsiasi altro contrassegno «a patto che ciò non pregiudichi la visibilità e leggibilità del marchio CE».
I fabbricanti dovranno assicurare che gli articoli pirotecnici (diversi da quelli destinati ai veicoli) siano adeguatamente etichettati «in modo visibile, leggibile e indelebile» nella lingua ufficiale/nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l’articolo è venduto al consumatore. L'etichettatura dovrà comprendere, almeno, il nome e l'indirizzo del fabbricante o, nel caso in cui il fabbricante non ha la sede nell'UE, il nome del fabbricante nonché il nome e l'indirizzo dell'importatore. Dovranno inoltre figurare il nome e il tipo dell’articolo, i limiti minimi d’età, la categoria pertinente e le istruzioni per l’uso, la data di produzione per i fuochi d'artificio di categoria 3 e 4 nonché, se del caso, la distanza di sicurezza. Il compromesso prevede poi l'obbligo di indicare la quantità netta equivalente di materiale esplosivo attivo.
Le etichette degli articoli pirotecnici teatrali dovranno contenere delle informazioni minime quali, se del caso, "da usarsi soltanto in spazi aperti" con indicazione della distanza minima di sicurezza (per gli articoli di categoria 1), oppure "può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche" (per gli articoli di categoria 2).
Responsabilità per fabbricanti e importatori
I fabbricanti dovranno assicurare che gli articoli pirotecnici immessi sul mercato soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza definiti in un allegato della direttiva. Tuttavia, come richiesto dai deputati, il compromesso prevede che se il fabbricante non è stabilito nella Comunità, spetterà all’importatore assicurare che il fabbricante ha rispettato gli obblighi imposti dalla direttiva oppure dovrà assumersi tali obblighi. Un nuovo emendamento di compromesso impone poi ai distributori di agire con la dovuta attenzione e, in particolare, di verificare che i prodotti rispettino i requisiti in materia di marchio di conformità.
D'altra parte, a parere dei deputati, è interesse del fabbricante e dell'importatore fornire prodotti sicuri al fine di evitare costi di responsabilità per prodotti difettosi che arrechino danni alle persone e ai beni. Al riguardo, precisano che la direttiva in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, «integra la presente direttiva, visto che essa impone un regime di responsabilità oggettiva ai fabbricanti e agli importatori e garantisce un adeguato livello di protezione dei consumatori».
Background
L’industria europea di articoli pirotecnici è composta essenzialmente da PMI che danno lavoro a circa 3.000 persone. Ma una vastissima parte – circa il 97% - dei fuochi d’artificio commercializzati nell’UE provengono dalla Cina, per cui numerosi lavoratori europei sono occupati principalmente in imprese che acquistano, stoccano e distribuiscono tali prodotti. Il valore al consumo della loro vendita in Europa si aggira intorno ai 700 milioni di euro l’anno. Sullo stesso livello si situa il fatturato annuo del mercato dei professionisti. A parte i più noti fuochi d’artificio e i petardi, occorre anche ricordare che articoli pirotecnici sono anche utilizzati in taluni meccanismi presenti sugli autoveicoli, come gli 80 milioni di sistemi airbag (valore di 3,5 miliardi di euro) o i 90 milioni di pretensionatori per cinture di sicurezza (2 miliardi di euro).
In risposta a un questionario della Commissione sugli infortuni causati dagli articoli pirotecnici, risulta che spetta alla Danimarca il poco invidiabile record degli incidenti in proporzione alla popolazione (539 infortuni nel 2002, tasso di 100,4 per milione), segue poi la Svezia (400-500 infortuni, tasso del 45-56), la Norvegia (137 infortuni, tasso del 30,3) ed il Regno Unito (1017 infortuni, tasso del 16,9). Fuori gittata la Grecia (4 incidenti, tasso dello 0,4) e l’Irlanda (8 infortuni e tasso del 2,1), due Paesi in cui, sarà forse un caso, vige un divieto di vendita di fuochi d’artificio ai consumatori.
Secondo Telefono Blu, l'associazione a tutela dei consumatori, ogni anno almeno il 10% degli italiani spara fuochi d'artificio in occasione della festività di fine anno, con una spesa che si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Il bilancio degli incidenti per botti e fuochi d’artificio per il Capodanno italiano 2005/2006 è stato di un morto, 28 feriti gravi e 555 lievi. Se il numero di feriti gravi è stato inferiore all’anno precedente (33), quello dei feriti con prognosi inferiore ai 40 giorni è salito da 517 del 2005 a 555. Quest’anno c’è stata una vittima, fatto che non si registrava più da alcuni anni. A perdere la vita è un 22enne di Reggio Calabria, ucciso dal petardo che stava preparando.
Il primo gennaio 2006, d’altra parte, la Polizia di Stato aveva giudicato molto positivi i risultati conseguiti sia in termini di denunce in stato di arresto, 47 persone contro le 33 del 2005, sia di denunce in stato di libertà, 770 a fronte delle 519 dello scorso anno. Soddisfazione era anche stata espressa per gli ingenti sequestri di materiale esplosivo di natura illecita: oltre 600 tonnellate contro le 300 del 2005. Il dato più evidente, aveva sottolineato la PS, è che gli incidenti sono quasi sempre da ricondurre all’uso di materiale esplosivo di carattere proibito ed in alcuni casi anche all’uso di armi da fuoco.