Proposta di risoluzione - B6-0163/2009Proposta di risoluzione
B6-0163/2009

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

25.3.2009

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento
da Véronique De Keyser, Rainer Wieland, Hannes Swoboda
a nome del gruppo PSE
sull’avvio di negoziati internazionali ai fini dell’adozione di un trattato internazionale per la protezione dell’Artico

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B6-0163/2009

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B6-0163/2009
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B6-0163/2009
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B6‑013/2009

Risoluzione del Parlamento europeo sull’avvio di negoziati internazionali ai fini dell’adozione di un trattato internazionale per la protezione dell’Artico

Il Parlamento europeo,

–  visto l’Anno polare internazionale,

–  vista la comunicazione della Commissione su “L’Unione europea e la regione artica” (COM(2008)0763,

–  vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2008 sulla governance della regione artica in un mondo globalizzato,

A.  considerando che le controversie territoriali in questa zona, in cui gli interessi economici possono essere considerevoli, rischiano di farne teatro di conflitti più gravi tra paesi che desiderano proteggere, anche militarmente, quello che considerano un loro interesse nazionale,

B.  considerando che una neutralizzazione geopolitica consentirebbe di ampliare la cooperazione dell’Unione europea con le nazioni circumpolari,

C.  considerando che la sicurezza regionale dell’Artico riguarda l’Unione europea e non unicamente i paesi rivieraschi,

D.  considerando che la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’Unione europea e la regione artica (COM(2008)0763), del 20 novembre 2008, descrive in maniera eccellente i problemi della protezione e della preservazione dell’Artico nonché della promozione dello sfruttamento durevole delle risorse,

E.  considerando che, come indicato nella comunicazione della Commissione sull’Unione europea e la regione artica, “non esiste un trattato specifico che definisce il regime applicato all’Artico; nessun paese o gruppo di paesi ha sovranità sul Polo Nord o sul Mar Glaciale Artico che lo circonda”,

F.  considerando gli sviluppi tecnologici, ambientali e giuridici posteriori all’adozione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare (Montego Bay 1982),

G.  considerando che la compromissione dell’ambiente dell’Artico richiede risposte di diritto internazionale all’altezza della posta in gioco,

H.  considerando che solo un regime internazionale di controllo potrebbe garantire la protezione di questo ambiente così unico,

I.  considerando che una Carta vincolante dell’Artico comparabile al trattato sull’Antartico, come suggerito dal Parlamento europeo nella risoluzione del 9 ottobre 2008, potrebbe essere una soluzione ai problemi esposti dalla Commissione nella sua comunicazione,

1.  chiede al Consiglio di attivarsi per fare dell’Artico una zona di pace e di cooperazione riservata alle sole attività pacifiche al riparo da controversie sulla condivisione della sovranità e di contribuire all’organizzazione di una cooperazione in materia di sicurezza nell’Artico;

2.  chiede al Consiglio di adoperarsi a favore dell’avvio di negoziati internazionali volti all’adozione di una “Carta internazionale per la protezione dell’Artico”, che si ispiri al trattato sull’Antartico, come suggerito dal Parlamento europeo nella risoluzione del 9 ottobre 2008;

3.  chiede al Consiglio di iscrivere l’Artico all’ordine del giorno del prossimo vertice UE/Russia;

4.  chiede alla Commissione di proporre emendamenti specifici alla regolamentazione dell’Organizzazione marittima internazionale (OMI) con l’obiettivo di rafforzare le regole di sicurezza internazionali del traffico marittimo nella regione, nelle zone particolarmente sensibili;

5.  chiede alla Commissione di adoperarsi per introdurre un “codice polare della navigazione artica” che ne garantisca la sicurezza;

6.  chiede alla Commissione di accertarsi che sia garantita la libertà di navigazione e il diritto di passaggio nonché l’assenza di pratiche discriminatorie, soprattutto in materia di canoni, di servizi obbligatori e di regolamentazioni;

7.  chiede alla Commissione e al Consiglio di adoperarsi a favore di una moratoria sullo sfruttamento delle risorse geologiche dell’Artico per un periodo di 50 anni, in attesa di nuovi studi scientifici;

8.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri, alla Norvegia, all'Islanda, alla Russia, al Canada, agli Stati Uniti e agli esponenti della cooperazione internazionale.