Proposta di risoluzione - B7-0277/2009Proposta di risoluzione
B7-0277/2009

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla difesa del diritto di sussidiarietà

15.12.2009

presentata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta orale B7‑0238/2009
a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento

Rui Tavares, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis a nome del gruppo GUE/NGL

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0275/2009

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B7‑0277/2009

Risoluzione del Parlamento europeo sulla difesa del diritto di sussidiarietà

Il Parlamento europeo,

–   vista la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Lautsi contro Italia,

–   vista la futura adesione dell'UE alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU),

–   visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha emesso la sentenza Lautsi contro Italia sulla base della CEDU, di cui tutti gli Stati membri sono firmatari, Italia compresa, e alla quale hanno aderito spontaneamente,

B.  considerando che l'adesione alla CEDU è una condizione essenziale per l'adesione all'UE, nel rispetto dei criteri di Copenaghen,

 

C.  considerando che la Convenzione europea sui diritti dell'uomo rispetta pienamente il principio di sussidiarietà, dato che la Corte europea dei diritti dell'uomo interviene soltanto se sono stati esauriti gli strumenti nazionali di ricorso e soltanto se uno Stato firmatario della Convenzione non rispetta i diritti umani e le libertà fondamentali sanciti dalla Convenzione di cui è firmatario,

 

D.  considerando che, sulla base dell'articolo 6, paragrafo 2, del TUE, l'UE riconosce l'importanza della CEDU e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, e che, a norma di detto articolo, "l'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", garantendo in tal modo che l'UE non violi la Convenzione europea sui diritti dell'uomo nel suo ambito di competenze,

 

E.   considerando che la neutralità delle autorità pubbliche non interferisce con la libertà di religione ma che, al contrario, è una condizione indispensabile del pluralismo,

 

1.  afferma il proprio impegno a favore del principio di separazione tra potere temporale e potere spirituale, della libertà di pensiero, di coscienza e di religione e credo, del diritto all'istruzione e della proibizione di ogni forma di discriminazione;

2.  ritiene che le autorità pubbliche, a livello nazionale e dell'UE, dovrebbero rappresentare e operare per tutti i cittadini senza alcuna discriminazione, indipendentemente dalla loro religione o credo filosofico, e adottare provvedimenti per proteggere i diritti di tutte le persone; in particolare, nel caso delle scuole pubbliche, gli studenti hanno diritto a un trattamento giusto ed paritario a prescindere dalla loro religione o credo filosofico;

3.  ritiene che l'esposizione di simboli religiosi nelle sedi delle autorità pubbliche non debba costituire un obbligo mentre la possibilità di usarli, indossarli o esporli dovrebbe essere pienamente garantita nei luoghi privati, quali le abitazioni, i luoghi di culto o le scuole confessionali, compreso anche l'utilizzo, in suddetti luoghi privati, di strutture architettoniche quali campanili, minareti, ecc;

4.  sottolinea che l'applicazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo costituisce un obbligo legale interno, internazionale ed europeo per gli Stati membri dell'UE e li esorta a rispettare le sentenze di detta Corte e a garantire che i simboli religiosi non siano esposti nei locali utilizzati dalle autorità pubbliche;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione agli Stati membri.