Proposta di risoluzione - B7-0400/2011Proposta di risoluzione
B7-0400/2011

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulle modifiche del sistema Schengen

4.7.2011

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento

Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Ioan Enciu a nome del gruppo S&D

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0392/2011

Procedura : 2011/2753(RSP)
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B7-0400/2011
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B7-0400/2011
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B7‑0400/2011

Risoluzione del Parlamento europeo sulle modifiche del sistema Schengen

Il Parlamento europeo,

–   viste le conclusioni del Consiglio europeo del 24 giugno 2011,

–   vista la comunicazione della Commissione europea sulla migrazione del 5 maggio 2011 (COM(2011)0248 def.),

–   vista la direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,

–   visto il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen),

–   vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen (COM(2010)0624 – C7-0370/2010 – 2010/0312(COD)),

–   vista la risoluzione del Parlamento europeo, del 2 aprile 2009, sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (2008/2184(INI)),

–   visto il progetto di relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione per verificare l’applicazione dell'acquis di Schengen (COM(2010)0624),

–   visti l'articolo 2 del TUE e gli articoli 18, 20, 21, 67, 77 e 80 del TFUE,

–   visto l'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–   visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che la creazione dello spazio Schengen e l'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'UE, con l'abolizione dei controlli sulle persone alle frontiere interne e l'introduzione di una libertà di circolazione senza precedenti all'interno dell'Unione europea, rappresentano uno dei maggiori successi del processo d'integrazione europea,

B.  considerando che la libertà di circolazione è diventata uno dei pilastri della cittadinanza dell'Unione europea e uno dei fondamenti dell'Unione europea quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che sancisce il diritto del cittadino di circolare e di soggiornare liberamente in tutti gli Stati membri godendo degli stessi diritti, tutele e garanzie, compreso il divieto di ogni forma di discriminazione fondata sulla nazionalità,

C. considerando che le norme Schengen che disciplinano le condizioni per la circolazione delle persone attraverso le frontiere interne sono state stabilite nel codice frontiere Schengen, i cui articoli da 23 a 26 definiscono in modo specifico le misure e le procedure per il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne,

D. considerando che, in base al codice frontiere Schengen e all'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la libertà di circolazione nell'Unione europea può essere accordata, a determinate condizioni, anche a cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro,

E.  considerando che la creazione dello spazio Schengen ha portato alla definizione di una frontiera esterna comune, la cui gestione è anche di competenza dell'Unione europea a norma dell'articolo 80 del TFUE; che l'Unione europea non ha ancora pienamente adempiuto a tale compito, cercando nel contempo di instaurare controlli efficaci e una cooperazione tra le autorità doganali, di polizia e giudiziarie, di svilupapre una politica comune in materia di immigrazione, asilo e visti e di creare il Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e il Sistema di informazione visti (VIS),

F.  considerando cha la valutazione del rispetto da parte degli Stati membri dell'acquis di Schengen è cruciale al fine di garantire il buon funzionamento dello spazio Schengen e che il meccanismo di valutazione basato sul gruppo di lavoro "Valutazione di Schengen" (SCH-EVAL), un organo puramente intergovernativo, non si è dimostrato sufficientemente efficace;

G. considerando che un nuovo meccanismo di valutazione, che coinvolge la Commissione ed esperti nazionali, è stato definito nella proposta di regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, attualmente all'esame del Parlamento europeo nel quadro della procedura legislativa ordinaria, che specifica già le procedure, i principi e gli strumenti per supportare e valutare il rispetto dell'acquis di Schengen da parte degli Stati membri, anche in caso di eventi imprevisti,

H. considerando che l'articolo 77 del TFUE stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure riguardanti tra l'altro i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne e l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne,

1.  ribadisce che la creazione dello spazio Schengen e il conseguente diritto di circolare liberamente attraverso frontiere aperte rappresentano risultati di portata storica nel processo d'integrazione europea;

2.  ricorda che la libera circolazione in uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia costituisce un diritto fondamentale e un pilastro della cittadinanza dell'Unione europea, e che le condizioni per l'esercizio di tale diritto sono stabilite nei trattati e nella direttiva 38/2004/CE, il cui campo di applicazione non può che essere esteso e rafforzato al fine di preservare i principi e i valori dell'Unione europea;

3.  ritiene che le condizioni per la circolazione delle persone attraverso le frontiere e per il ripristino temporaneo e in via eccezionale dei controlli alle frontiere interne siano definite chiaramente nel codice frontiere Schengen e che debbano solo essere applicate in modo più sistematico;

4.  ritiene altresì che la questione di prestare un sostegno efficace agli Stati membri per garantire il rispetto dell'acquis di Schengen in caso di pressione alle frontiere esterne possa già essere affrontata pienamente attraverso il nuovo meccanismo di valutazione di Schengen, che è attualmente in fase di ridefinizione nel quadro della procedura legislativa ordinaria;

5.  ricorda che il massiccio afflusso di migranti e di richiedenti asilo alle frontiere esterne non può in nessun caso essere considerato di per sé come un ulteriore motivo per ripristinare i controlli alle frontiere e ritiene che la risposta dell'Unione europea non debba consistere nella chiusura delle frontiere interne, bensì nella gestione comune delle frontiere basata su rigorosi meccanismi di solidarietà a norma dell'articolo 80 del TFUE;

6.  ribadisce la sua ferma opposizione a qualsiasi nuovo meccanismo Schengen che persegua obiettivi diversi dal potenziamento della libera circolazione e dal rafforzamento della governance UE dello spazio Schengen;

7.  sottolinea che qualsiasi tentativo di discostarsi dall'articolo77 del TFUE quale base giuridica corretta per qualsiasi misura in questo settore sarà considerato come un'infrazione rispetto ai trattati dell'Unione europea e si riserva il diritto di utilizzare se necessario tutti i mezzi di ricorso disponibili;

8.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Consiglio d'Europa, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.