Proposta di risoluzione - B7-0051/2012Proposta di risoluzione
B7-0051/2012

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sull'accordo tra l'Unione europea e il Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli e i prodotti della pesca (2012/2522(RSP))

8.2.2012

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento

Robert Sturdy a nome del gruppo ECR

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0048/2012

Procedura : 2012/2522(RSP)
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B7-0051/2012

B7‑0051/2012

Risoluzione del Parlamento europeo sull'accordo tra l'Unione europea e il Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli e i prodotti della pesca (2012/2522(RSP))

Il Parlamento europeo,

–   vista la dichiarazione di Barcellona del 28 novembre 1995, che ha istituito un partenariato tra l'Unione europea e i paesi del Mediterraneo meridionale,

–   visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra,

–   vista la decisione del Consiglio, del 14 ottobre 2005, di autorizzare negoziati con il Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca,

–   vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 maggio 2011, dal titolo "Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento" (COM(2011)0303 definitivo),

–   viste le conclusioni del Consiglio "Affari esteri" dell'UE del 14 dicembre 2011, in cui si autorizza l'avvio di negoziati commerciali con Egitto, Giordania, Marocco e Tunisia,

–   vista la proposta di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra,

–   vista la procedura di approvazione a norma dell'articolo 207 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7‑0201/2011)

–   visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che il quadro politico in profonda trasformazione nel Mediterraneo meridionale a seguito degli eventi della primavera araba ha richiesto, da parte dell'Unione europea, una reazione forte, rapida ed efficace;

B.  considerando che l'intensificazione delle relazioni commerciali e una liberalizzazione equilibrata e graduale degli scambi con questi paesi costituiscono una parte importante di tale reazione;

C. considerando che gli scambi e gli investimenti sono motori di crescita, contribuiscono a ridurre la povertà e avvicinano i popoli, rafforzando i rapporti tra le nazioni e contribuendo alla stabilità politica;

D. considerando che l'articolo 16 dell'accordo di associazione UE-Marocco, entrato in vigore il 1° marzo 2000, prevede che la Comunità europea e il Marocco attuino progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca;

E.  considerando l'importante saldo positivo della bilancia commerciale dell'UE con il Marocco per quanto riguarda le merci, che nel 2010 ha raggiunto i 5,9 miliardi di EUR;

F.  considerando che, con riferimento ai prodotti agricoli e della pesca, l'UE registra un saldo commerciale nettamente positivo con i paesi del Mediterraneo meridionale, dell'ordine di oltre 4 miliardi di EUR, a fronte di un saldo negativo per quanto riguarda invece gli scambi bilaterali di tali prodotti con il Marocco, che nel 2010 ammontava a 633 milioni di EUR; che gli scambi di prodotti agricoli e della pesca rappresentano circa il 18% delle esportazioni marocchine;

G. considerando che nel 2009 l'agricoltura ha contribuito al 16,4% del PIL marocchino e assorbe circa il 38% della manodopera del paese; che nel 2006 in Europa l'agricoltura ha contribuito al 2,1% del PIL dell'UE e assorbe circa il 5% della forza lavoro europea;

H. considerando che la proposta di accordo prevede la liberalizzazione immediata del 55% dei dazi doganali sui prodotti agricoli e della pesca dell'UE (contro l'attuale 33%) e la liberalizzazione entro dieci anni del 70% dei dazi doganali sui prodotti agricoli e della pesca del Marocco (contro l'attuale 1%);

I.   considerando che tutti i prodotti agricoli importati dai paesi terzi nell'Unione europea devono conformarsi alla normativa dell'Unione in materia di misure sanitarie e fitosanitarie;

J.   considerando che il Marocco è uno dei quattro paesi del Mediterraneo meridionale per i quali il Consiglio ha autorizzato direttive di negoziato per un accordo di libero scambio globale e approfondito; che gli scambi commerciali di prodotti agricoli rientreranno in tali negoziati;

Condizioni generali

1.  ritiene che la liberalizzazione degli scambi commerciali e la progressiva integrazione nel mercato interno dell'UE rappresentino un mezzo efficace per lo sviluppo dei paesi del Mediterraneo meridionale e contribuiscano a ridurre la povertà diffusa e la disoccupazione, che provocano nella regione problemi di ordine economico, migratorio e di sicurezza; ritiene che, affinché questo potenziale si concretizzi, l'UE debba essere preparata a fare concessioni commerciali in settori sensibili come l'agricoltura;

2.  sottolinea che, sull'onda della primavera araba, l'UE ha la responsabilità di avvalersi pienamente delle sue capacità commerciali ed economiche per facilitare la transizione dei paesi del Mediterraneo meridionale che, come il Marocco, stanno facendo progressi importanti verso la democratizzazione;

L'accordo

3.  sottolinea che l'accordo offre notevoli opportunità per l'industria agricola dell'UE, in particolare per i prodotti alimentari trasformati; rileva che gli esportatori dell'UE beneficeranno in ultima analisi dell'abolizione dei dazi applicati dal Marocco sul 70% delle importazioni di prodotti agricoli e della pesca, che secondo le previsioni consentirà un risparmio di 100 milioni di EUR in dazi doganali;

4.  reputa fondamentale che le iniziative commerciali e di investimento mirino ad arrecare vantaggi a tutti gli ambiti della società e siano destinate in particolare alle PMI e ai piccoli agricoltori; constata, a tale proposito, che oltre l'80% degli agricoltori marocchini possiede meno di cinque ettari di terreno e plaude pertanto al sostegno dato all'accordo dalla "Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural" (COMADER);

5.  sottolinea che l'accesso al mercato interno dell'UE è subordinato al rispetto di determinate norme in materia di igiene e sicurezza e si compiace della relazione positiva presentata nel 2011 dall'Ufficio alimentare e veterinario; valuta positivamente la rilevanza attribuita nell'accordo alle misure sanitarie e fitosanitarie e chiede che l'assistenza tecnica costituisca un tema centrale dei negoziati finalizzati alla conclusione di un futuro accordo di libero scambio globale e approfondito con il Marocco;

6.  valuta positivamente le misure non tariffarie addizionali incluse nell'accordo, quali la tutela supplementare delle indicazioni geografiche europee, i meccanismi di salvaguardia rafforzati e le misure sanitarie e fitosanitarie; ricorda inoltre che l'UE e il Marocco hanno concordato un solido meccanismo di composizione delle controversie che consente all'Unione di ottenere un risarcimento se il Marocco non rispetta i termini dell'accordo;

7.  prende atto delle preoccupazioni espresse da taluni gruppi industriali europei rispetto all'aumento dei contingenti esenti da dazi per le importazioni di prodotti ortofrutticoli sensibili; sottolinea, tuttavia, che l'aumento delle quote esenti da dazi rappresenta una percentuale esigua della produzione europea (ad esempio circa lo 0,8% per i pomodori) e che queste importazioni subiscono ulteriori restrizioni mediante contingenti stagionali e il regime del prezzo d'entrata;

8.  invita la Commissione europea a informare regolarmente il Parlamento europeo dell'esito dei controlli sugli scambi di prodotti agricoli, con particolare riferimento ai prodotti più sensibili, onde garantire il rispetto delle condizioni dell'accordo, evitare perturbazioni dei mercati e assicurare la stabilità degli stessi nonché la continuità dell'approvvigionamento nel settore ortofrutticolo;

9.  sottolinea che, come numerosi paesi in via di sviluppo, il Marocco deve far fronte a sfide importanti per garantire i diritti dei lavoratori; osserva che, malgrado la ratifica della maggior parte delle pertinenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e l'adozione di leggi che proibiscono il lavoro minorile, permangono preoccupazioni in merito alla libertà di associazione e al lavoro minorile; ritiene che gli accordi di libero scambio globali e approfonditi debbano prevedere assistenza per l'attuazione delle convenzioni dell'ILO, la ratifica delle convenzioni fondamentali non sottoscritte (quale ad esempio la convenzione n. 87 sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale) nonché iniziative sulla responsabilità sociale delle imprese;

10. invita la Commissione a garantire che il futuro accordo rispetti appieno il diritto internazionale e sia vantaggioso per tutte le popolazioni locali interessate;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con i paesi del Maghreb, all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo nonché al parlamento e al governo del Marocco.