Proposta di risoluzione - B8-0312/2014Proposta di risoluzione
B8-0312/2014

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla revisione degli orientamenti della Commissione sulla valutazione d'impatto e il ruolo del test PMI

24.11.2014 - (2014/2967(RSP))

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

Ashley Fox, Sajjad Karim, Anthea McIntyre a nome del gruppo ECR

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-0311/2014

Procedura : 2014/2967(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
B8-0312/2014
Testi presentati :
B8-0312/2014
Discussioni :
Testi approvati :

B8‑0312/2014

Risoluzione del Parlamento europeo sulla revisione degli orientamenti della Commissione sulla valutazione d'impatto e il ruolo del test PMI

(2014/2967(RSP))

Il Parlamento europeo,

–       vista la recente consultazione pubblica sulla revisione degli orientamenti sulla valutazione d'impatto e il relativo progetto di orientamenti rivisti sulla valutazione d'impatto,

–       visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.     considerando che la valutazione d'impatto, quale strumento da utilizzare nelle fasi iniziali dell'iter legislativo, svolge un ruolo di rilievo nell'agenda sulla regolamentazione intelligente della Commissione, mirando a fornire un quadro trasparente, completo ed equilibrato della natura dei problemi da affrontare, del valore aggiunto dell'azione unionale e dei costi e benefici delle diverse possibilità di azione per tutte le parti interessate;

B.     considerando che gli orientamenti esistenti sulla valutazione d'impatto conferiscono un ruolo chiave al Segretariato generale della Commissione e al comitato per la valutazione d'impatto (IAB) per quanto concerne la decisione in merito alla necessità o meno di svolgere una valutazione d'impatto su una specifica iniziativa;

C.     considerando che il comitato per la valutazione d'impatto ha un ruolo di rilievo in quanto struttura centrale di controllo della qualità delle valutazioni d'impatto;

D.     considerando che una valutazione d'impatto corretta e indipendente è particolarmente importante per le piccole e medie imprese (PMI), che spesso hanno più difficoltà delle grandi imprese ad adeguarsi a nuovi requisiti legali e amministrativi e che, a causa delle loro dimensioni, sono meno capaci di anticipare i cambiamenti legislativi nelle fasi iniziali;

E.     considerando che il principio del "pensare anzitutto in piccolo" mira a tenere conto degli interessi delle PMI nelle primissime fasi dell'elaborazione politica, al fine di rendere la legislazione più favorevole alle PMI; che è disponibile tutta una serie di strumenti per garantire l'efficace applicazione di tale principio, inclusa l'esecuzione di un "test PMI" sulle future proposte legislative;

F.     considerando che gli attuali orientamenti sulla valutazione d'impatto prevedono orientamenti specifici sotto forma di un "test PMI", anche per possibili misure di attenuazione; che il progetto di orientamenti rivisti non contiene disposizioni sul test PMI;

Ambito di applicazione

1.      accoglie positivamente l'impegno della Commissione di riesaminare a scadenze regolari gli orientamenti sulla valutazione d'impatto al fine di migliorare le procedure di valutazione d'impatto;

2.      è tuttavia preoccupato dal fatto che il progetto di orientamenti rivisti è molto meno preciso degli orientamenti esistenti per quanto riguarda la portata delle valutazioni d'impatto e lascia alla direzione generale responsabile un margine decisionale d'interpretazione molto più ampio per la decisione sulla necessità o meno di svolgere una valutazione d'impatto; ritiene che dovrebbe essere mantenuta la prassi attuale, che coinvolge l'IAB e il Segretariato generale nel processo decisionale;

3.      ritiene che la Commissione e, ove pertinente, le sue agenzie, debbano estendere il proprio approccio esistente alle proposte suscettibili di valutazione d'impatto in modo da includere gli atti delegati e d'esecuzione, in particolare laddove questi possano avere ripercussioni significative;

4.      osserva che la portata di una valutazione d'impatto può, in alcuni casi, non corrispondere alle proposte approvate quando queste sono state modificate dopo la presentazione per approvazione al collegio dei Commissari; chiede che il progetto di orientamenti rivisti chiarisca che la valutazione d'impatto dovrebbe essere aggiornata, in modo da assicurare continuità tra i temi che esamina e la proposta finalmente approvata dalla Commissione;

Il comitato per la valutazione d'impatto

5.      esprime seria preoccupazione riguardo al fatto che il progetto di orientamenti rivisti non definisce più chiaramente il ruolo dell'IAB nella procedura di valutazione d'impatto; insiste con vigore affinché la Commissione riconsideri questa omissione e stabilisca più chiaramente le procedure relative all'IAB in un nuovo progetto di orientamenti rivisti quando risponde al Parlamento;

6.      ritiene che tali nuove procedure debbano stabilire in modo chiaro, comprensibile e trasparente il processo di presentazione, revisione e approvazione finale delle valutazioni d'impatto presentate all'IAB;

7.      ribadisce il proprio parere secondo il quale le proposte non dovrebbero essere approvate dalla Commissione se non accompagnate da un parere positivo dell'IAB; sottolinea che il processo di valutazione d'impatto è quanto meno minato, se non, come spesso succede, persino discreditato dalla presentazione di proposte accompagnate da valutazioni d'impatto che non sono state approvate dall'IAB;

8.      ricorda inoltre alla Commissione la sua richiesta di rafforzare l'indipendenza dell'IAB e, in particolare, che i membri dell'IAB non siano soggetti a controllo politico o a supervisione da parte della Commissione;

Il test PMI

9.      ricorda che, nel suo riesame dello Small Business Act nel 2011, la Commissione ha deplorato che solo otto Stati membri avessero integrato il test PMI nei propri processi decisionali nazionali; accoglie positivamente il chiaro impegno assunto dalla Commissione in tale riesame di rafforzare ulteriormente il test PMI; deplora tuttavia che, contrariamente a tali annunci, il test PMI non è neanche menzionato nel progetto di orientamenti rivisti sulle valutazioni d'impatto;

10.    insiste che il test PMI, quale illustrato nell'allegato 8 degli orientamenti, dovrebbe essere mantenuto, per evitare che le PMI siano colpite o svantaggiate in modo sproporzionato, rispetto alle grandi imprese, dalle iniziative della Commissione;

11.    sottolinea che, in tali casi, le valutazioni d'impatto dovrebbero includere opzioni che comprendano meccanismi alternativi e/o formule di flessibilità per aiutare le PMI a conformarsi alle iniziative (come previsto all'allegato 8, punto 4); sottolinea a questo proposito che la presunzione di esclusione dal campo di applicazione della nuova legislazione, attualmente prevista per le microimprese, dovrebbe essere estesa a tutte le PMI quale posizione di partenza, e confutata sulla base di prove quando e ove opportuno;

Il test di competitività

12.    ritiene che la valutazione dell'impatto sulla competitività dovrebbe costituire una parte significativa del processo di valutazione d'impatto; ritiene che il progetto di orientamenti rivisti dovrebbe contenere indicazioni su come valutare e ponderare l'impatto sulla competitività nell'analisi finale; sostiene il presupposto che le proposte aventi un impatto negativo sulla competitività dovrebbero essere respinte, a meno che non siano presentate prove a sostegno di significativi benefici non quantificabili;

Applicazione e controllo

13.    rileva che la forma finale di un atto legislativo può differire in modo significativo dalla proposta adottata dalla Commissione; reputa che sarebbe utile elaborare una sintesi dei costi e benefici stimati per gli atti legislativi approvati, da aggiornare per rispecchiare i cambiamenti rispetto all'analisi contenuta nella valutazione d'impatto a seguito delle modifiche apportate durante l'iter legislativo; ritiene che un tale esercizio semplificherebbe il controllo e la valutazione dell'impatto di una proposta;

Istituzione di un organo consultivo per la qualità della legislazione

14.    accoglie positivamente i lavori e la relazione finale del gruppo ad alto livello incaricato di ridurre gli oneri amministrativi in base al mandato della Commissione; ricorda l'intenzione espressa dalla Commissione, nella sua ultima comunicazione su REFIT (giugno 2014), di creare un nuovo gruppo ad alto livello sulla qualità della legislazione, composto da rappresentanti delle parti interessate e da esperti nazionali;

15.    esorta la Commissione a creare al più presto tale organo consultivo ad alto livello sulla qualità della legislazione, associando esperti nazionali e delle parti interessate; propone un mandato consultivo forte e indipendente per tale organo, che comprenda la valutazione degli oneri regolamentari delle proposte e includa, senza limitarsi a essi, gli oneri amministrativi e il costo della conformità, il rispetto della sussidiarietà e della proporzionalità e la scelta della base giuridica, proponga migliori iniziative legislative e controlli l'attuazione della legislazione unionale a livello nazionale; chiede che il Parlamento europeo e il Consiglio siano associati alla procedura di nomina degli esperti;

16.    invita la Commissione a presentare un nuovo progetto di orientamenti rivisti sulla valutazione d'impatto, che tenga conto dei punti sollevati dalla presente risoluzione e della nuova struttura introdotta alla Commissione, in particolare del ruolo del nuovo Vicepresidente responsabile per la qualità della legislazione;

La valutazione d'impatto al Parlamento

17.    chiede che il Parlamento e, in particolare, le sue commissioni si occupino in maniera sistematica e tempestiva delle valutazioni d'impatto della Commissione;

18.    ricorda la propria risoluzione dell'8 giugno 2011 su come garantire valutazioni d'impatto indipendenti[1], nella quale chiedeva di utilizzare più sistematicamente lo strumento già disponibile della valutazione d'impatto parlamentare; ricorda che esistono sia una linea di bilancio che servizi ad hoc per svolgere le valutazioni d'impatto; ritiene che il ricorso a una valutazione d'impatto parlamentare sia particolarmente necessario quando sono introdotte modifiche sostanziali alla proposta iniziale della Commissione;

°

°       °

19.    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.