PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla conclusione del CETA UE-Canada
8.2.2017 - (2017/2525(RSP))
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento
Manfred Weber, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jarosław Wałęsa, Hermann Winkler a nome del gruppo PPE
David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Sander Loones, Jan Zahradil, Joachim Starbatty, Anna Elżbieta Fotyga a nome del gruppo ECR
Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Sylvie Goulard, Morten Løkkegaard, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Gesine Meissner, Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš a nome del gruppo ALDE
Il Parlamento europeo,
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– viste le direttive di negoziato del 24 aprile 2009 formulate dal Consiglio dell'Unione europea, come pure la raccomandazione della Commissione destinata al Consiglio, del 20 dicembre 2010, sulla modifica delle direttive negoziali e la successiva modifica da parte del Consiglio il 14 luglio 2011,
– vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 sulle relazioni commerciali UE-Canada[1],
– visto il parere giuridico 259/16 del Servizio giuridico del Parlamento europeo, del 1° giugno 2016, sulla compatibilità con i trattati delle disposizioni sulla composizione delle controversie in materia di investimento negli accordi commerciali negoziati dall'Unione europea, con particolare riferimento al CETA,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio, del 5 luglio 2016, relativa alla firma e alla conclusione del CETA quale accordo "misto",
– vista la decisione del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria del CETA,
– visto lo strumento interpretativo comune sul CETA tra l'Unione europea e il Canada, approvato dal Consiglio al momento della firma il 28 ottobre 2016, che fornisce un'interpretazione vincolante del CETA a norma dell'articolo 31 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati,
– viste le 38 dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio in occasione dell'adozione, da parte del Consiglio, della decisione che autorizza la firma del CETA,
– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che i validi accordi commerciali, che definiscono regole chiare per il flusso di scambi e investimenti, devono definire norme globali volte ad apportare vantaggi per i cittadini attraverso la creazione di posti di lavoro e la crescita della nostra economia nonché a contribuire a sostenere un futuro prospero;
B. considerando che, in un momento in cui è difficile concludere accordi commerciali multilaterali, gli accordi bilaterali svolgono un ruolo importante nel generare crescita economica e occupazione;
C. considerando che l'UE deve collaborare con paesi che condividono gli stessi principi per rafforzare il sistema globale fondato su regole, specialmente ora che il sistema multilaterale è sempre più sotto pressione;
D. considerando che l'UE e il Canada sono partner e alleati fondamentali, che condividono valori e una fiducia comune in società aperte, democratiche e liberali, credono nell'importanza di un commercio fondato su regole e condividono la volontà di intensificare la cooperazione multilaterale e bilaterale in materia di politica estera;
E. considerando che il CETA è l'accordo commerciale più moderno, progressista e ampio che l'UE abbia mai negoziato;
F. considerando che le priorità definite nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 trovano riscontro nell'esito dei negoziati;
G. considerando che i negoziati relativi al CETA sono stati avviati nel 2009 sulla base di un mandato unanime da parte di tutti gli Stati membri;
H. considerando che il CETA consente l'accesso a nuovi mercati, maggiori scelte per i consumatori e opportunità di investimento, mantenendo al contempo norme elevate sia in Canada che nell'UE, riducendo al minimo gli inutili ostacoli al commercio e assicurando il diritto di regolamentare per perseguire obiettivi legittimi di politica pubblica;
I. considerando che, tra l'altro, il CETA elimina i dazi, fornisce alle imprese europee l'accesso al mercato degli appalti pubblici canadese, tutela 145 indicazioni geografiche europee e migliora la trasparenza nelle procedure amministrative e doganali;
J. considerando che il CETA può sviluppare ulteriormente le norme internazionali in materia di lavoro e di ambiente, in particolare fissando norme che disciplinano lo sviluppo sostenibile e la protezione del clima;
K. considerando che, a seguito dei dubbi sollevati dalla società civile e dal Parlamento europeo in merito al sistema di risoluzione delle controversie investitore-Stato (ISDS), le parti contraenti hanno concordato di eliminarlo dal testo e sostituirlo con un nuovo modello per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (il sistema giurisdizionale per gli investimenti – ICS);
L. considerando che i negoziati relativi al CETA hanno fornito un contributo significativo alla liberalizzazione dei visti per i cittadini di Romania e Bulgaria;
M. considerando che i negoziati relativi al CETA hanno dimostrato che un processo più inclusivo può conseguire risultati migliori, portando a importanti conclusioni in merito alla necessità di maggiore trasparenza nei negoziati commerciali in generale;
1. accoglie favorevolmente l'accordo economico e commerciale globale con il Canada, l'accordo commerciale più moderno, ampio e ambizioso che l'UE abbia mai negoziato, in grado di apportare vantaggi significativi per i cittadini e le imprese, in particolare le piccole e medie imprese;
2. chiede un rapido processo di ratifica da parte dei parlamenti nazionali e regionali degli Stati membri per garantire che i cittadini europei e canadesi possano godere quanto prima dei vantaggi del CETA;
3. sottolinea che l'accordo rappresenta un'opportunità per stabilire norme e standard per il commercio globale assieme al nostro partner principale, garantendo che le norme sociali, del lavoro e ambientali non siano compromesse in sede di definizione delle condizioni per la crescita e l'occupazione;
4. ritiene che il CETA lanci un segnale importante ad altri partner commerciali circa il modo in cui l'UE vorrebbe stabilire le norme e gli standard globali e il suo impegno costante a favore di mercati aperti e di un commercio fondato su regole, soprattutto in un momento di incertezza nell'ambito della politica commerciale;
5. sottolinea che, come nel caso del CETA, tutti i futuri accordi commerciali dovrebbero includere misure adeguate per i prodotti sensibili, compresi i prodotti agricoli, come pure clausole di salvaguardia da applicare in caso di distorsioni del mercato;
6. ricorda che il CETA non impone ai governi di privatizzare alcun servizio pubblico, né impedisce che i servizi già privatizzati siano riportati sotto la sfera pubblica in quanto a proprietà, gestione o qualsiasi altra forma di controllo;
7. accoglie favorevolmente il nuovo modello della Commissione per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti, l'ICS, che costituisce un cambiamento radicale rispetto all'ISDS, garantendo l'istituzione di un tribunale permanente con giudici pubblici assegnati in modo casuale per ogni causa, un tribunale d'appello permanente, norme rigorose in materia di conflitti di interessi, un codice di condotta applicabile dal presidente della Corte internazionale di giustizia e maggiori disposizioni in materia di trasparenza affinché le controversie non siano più risolte a porte chiuse;
8. accoglie favorevolmente il fatto che l'UE e il Canada abbiano risposto agli interrogativi relativi al CETA mediante azioni di sensibilizzazione, il coinvolgimento e la fornitura di ulteriori chiarimenti in merito al contenuto dell'accordo, ad esempio attraverso lo strumento interpretativo comune;
9. sottolinea l'importanza attribuita al commercio e allo sviluppo sostenibile dal CETA, e i pertinenti impegni assunti dalle parti contraenti nell'ambito dello strumento interpretativo comune per rafforzarne le disposizioni;
10. chiede il pieno coinvolgimento del Parlamento nell'attuazione dell'accordo e invita la Commissione ad aggiornare periodicamente il Parlamento in merito alla sua applicazione provvisoria;
11. invita la Commissione ad accrescere la trasparenza dei negoziati commerciali in corso e futuri al fine di coinvolgere i cittadini e i soggetti interessati;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio dell'Unione europea, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento del Canada.
- [1] GU C 380E dell'11.12.2012, pag. 20.