Proposta di risoluzione - B8-0135/2018Proposta di risoluzione
B8-0135/2018

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito

7.3.2018 - (2018/2573(RSP))

presentata a seguito della discussione sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

Guy Verhofstadt coordinatore e presidente del gruppo ALDE
Manfred Weber presidente del gruppo PPE
Roberto Gualtieri a nome del gruppo S&D
Gabriele Zimmer presidente del gruppo GUE/NGL
Philippe Lamberts, Ska Keller copresidenti del gruppo Verts/ALE
Danuta Maria Hübner presidente della commissione per gli affari costituzionali


Procedura : 2018/2573(RSP)
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B8-0135/2018
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B8-0135/2018
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B8-0135/2018

Risoluzione del Parlamento europeo sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito

(2018/2573(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 ("la Carta"), proclamata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo ed entrata in vigore con il trattato di Lisbona nel dicembre 2009,

–  viste la sua risoluzione del 5 aprile 2017[1] sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea e le sue risoluzioni del 3 ottobre 2017[2] e del 13 dicembre 2017[3] sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito,

–  visti gli orientamenti del Consiglio europeo (articolo 50) del 29 aprile 2017 a seguito della notifica inviata dal Regno Unito a norma dell'articolo 50 TUE, nonché l'allegato alla decisione del Consiglio del 22 maggio 2017 contenente le direttive per negoziare un accordo con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea,

–  visti la relazione congiunta dei negoziatori dell'Unione europea e del governo del Regno Unito, dell'8 dicembre 2017, sui progressi compiuti nella prima fase dei negoziati a norma dell'articolo 50 TUE per un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea, e il progetto di accordo di recesso della Commissione del 28 febbraio 2018,

–  visti gli orientamenti del Consiglio europeo (articolo 50) del 15 dicembre 2017 e gli allegati alla decisione del Consiglio del 29 gennaio 2018 che integra la decisione del Consiglio del 22 maggio 2017 che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso ordinato dall'Unione europea,

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che l'obiettivo dei negoziati tra l'Unione europea (UE) e il Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE) consiste nel garantire un recesso ordinato del Regno Unito dall'UE;

B.  considerando che, ai sensi dell'articolo 50 TUE, le modalità del recesso del Regno Unito devono tenere conto del quadro che definisce le future relazioni del paese con l'Unione;

C.  considerando che, visti i progressi sufficienti conseguiti nel dicembre 2017 nei negoziati sui problemi relativi alla separazione, è giusto che i negoziati trattino ormai del quadro sulle future relazioni UE-Regno Unito, purché si compiano progressi commisurati nei negoziati sul progetto di accordo di recesso della Commissione;

D.  considerando che tali negoziati potranno avere inizio soltanto allorché le istituzioni dell'Unione avranno incaricato il capo negoziatore dell'UE ad avviarli;

E.  considerando che qualsiasi accordo su un quadro per le future relazioni sarà considerato parte integrante dell'accordo globale di recesso e contribuirà alle deliberazioni del Parlamento europeo durante la procedura di approvazione;

F.  considerando che è nell'interesse di tutte le parti che il quadro per le future relazioni sia quanto più dettagliato possibile;

G.  considerando che, dopo il recesso dall'Unione, il Regno Unito diverrà un paese terzo a prescindere dal quadro che sarà concordato per le sue future relazioni con l'UE;

H.  considerando che, oltre agli elementi contenuti nella notifica presentata dal Regno Unito il 29 marzo 2017 circa la sua intenzione di recedere dall'Unione europea, il Primo ministro britannico ha pronunciato una serie di discorsi – alla Lancaster House il 17 gennaio 2017, a Firenze il 22 settembre 2017, a Monaco di Baviera il 17 febbraio 2018 e, da ultimo, alla Mansion House il 2 marzo 2018; che non ha ancora fornito una visione coerente delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito;

I.  considerando che il Regno Unito e l'UE resteranno stretti vicini e continueranno ad avere molti interessi in comune; che un tale stretto rapporto sostanziato in un accordo di associazione tra l'UE e il Regno Unito potrebbe essere considerato un quadro idoneo per le future relazioni, nell'ottica di tutelare e promuovere tali interessi comuni, tra cui nuovi rapporti commerciali;

J.  considerando che un accordo di associazione per le future relazioni presenta il vantaggio di costituire un quadro flessibile che permette vari gradi di cooperazione su un'ampia gamma di settori d'intervento; che tale cooperazione obbligherà entrambe le parti a mantenere standard elevati e a tener fede ai propri impegni internazionali in una serie di settori d'intervento;

K.  considerando la fondamentale importanza di tutelare gli accordi dell'UE con paesi terzi e organizzazioni internazionali, tra cui l'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE);

L.  considerando che l'UE e il Regno Unito, in quanto Stato membro uscente, hanno l'obbligo assoluto di garantire un approccio globale e reciproco alla tutela dei diritti dei cittadini dell'UE che vivono nel Regno Unito e dei cittadini britannici che vivono nell'UE-27;

M.  considerando che, al fine di salvaguardare l'accordo del Venerdì santo del 1998 in tutte le sue parti e i diritti dei cittadini dell'Irlanda del Nord, il Regno Unito deve onorare il proprio impegno a garantire che non sia ripristinata una frontiera fisica sull'isola d'Irlanda, attraverso proposte dettagliate da presentare nell'ambito dei negoziati sul quadro delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito, sotto forma di soluzioni specifiche per l'Irlanda del Nord, o attraverso un costante allineamento normativo con l'acquis dell'UE;

N.  considerando che saranno necessarie disposizioni transitorie che comportino la proroga dell'intero acquis dell'Unione per evitare situazioni limite nel momento in cui il Regno Unito uscirà dall'UE, nonché per consentire ai negoziatori di ambo le parti di negoziare un accordo sulle future relazioni;

O.  considerando che è opportuno che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri, insieme a istituzioni pubbliche e private, si adoperino per prepararsi a tutte le eventualità che potrebbero verificarsi a seguito dei negoziati;

P.  considerando che l'unità delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri è fondamentale per difendere gli interessi dell'Unione e dei suoi cittadini nel corso delle fasi successive dei negoziati, in particolare per quanto riguarda il quadro per le future relazioni, ma anche per garantire la riuscita e la tempestiva conclusione di tali negoziati;

1.  ricorda che, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2 TUE, l'accordo volto a definire le modalità del recesso di uno Stato membro tiene conto del quadro delle sue future relazioni con l'Unione;

2.  osserva che tale quadro delle future relazioni dovrebbe sostanziarsi in una dichiarazione politica associata all'accordo di recesso; sottolinea che valuterà il contenuto della dichiarazione allorché sarà invitato a dare la propria approvazione all'accordo di recesso;

3.  ribadisce che l'accordo internazionale sulle nuove relazioni tra l'UE e il Regno Unito potrà essere formalmente negoziato soltanto allorché il Regno Unito avrà lasciato l'UE e sarà divenuto un paese terzo; ricorda che tale accordo può essere concluso soltanto con la piena partecipazione e approvazione finale del Parlamento europeo;

4.  ricorda che il Parlamento europeo approverà il quadro per le future relazioni tra l'UE e il Regno Unito solo se tale quadro rispetterà rigorosamente i seguenti principi:

–  impossibilità per un paese terzo di godere degli stessi diritti e degli stessi vantaggi di uno Stato membro dell'Unione europea o di un membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) o del SEE;

–  tutela dell'integrità e del corretto funzionamento del mercato interno, dell'unione doganale e delle quattro libertà, senza consentire un approccio settoriale;

–  mantenimento dell'autonomia del processo decisionale dell'Unione;

–  salvaguardia dell'ordinamento giuridico dell'UE e del ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE);

–  costante rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, quali sanciti in particolare dalla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e relativi protocolli, dalla Carta sociale europea, dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale e da altri trattati internazionali delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa in materia di diritti umani, nonché rispetto del principio dello Stato di diritto;

–  parità di condizioni, in particolare per quanto concerne il costante rispetto, da parte del Regno Unito, delle norme discendenti dagli obblighi internazionali nonché dalla legislazione e dalle politiche dell'Unione in settori quali la concorrenza equa e disciplinata da norme, inclusi gli aiuti di Stato, i diritti sociali e dei lavoratori, e in particolare livelli equivalenti di protezione sociale e salvaguardie contro il dumping sociale, l'ambiente, i cambiamenti climatici, la protezione dei consumatori, la salute pubblica, le misure sanitarie e fitosanitarie, la salute e il benessere degli animali, la fiscalità, inclusa la lotta contro l'evasione fiscale, l'elusione fiscale e il riciclaggio, la protezione dei dati e la tutela della vita privata, prevedendo altresì un chiaro meccanismo di esecuzione che garantisca il rispetto di tali norme;

–  salvaguardia degli accordi dell'UE con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, incluso l'accordo SEE, e mantenimento dell'equilibrio generale di tali relazioni;

–  salvaguardia della stabilità finanziaria dell'UE e rispetto del suo regime e delle sue norme di regolamentazione e di vigilanza, nonché loro applicazione;

–  giusto equilibrio tra diritti e obblighi inclusi, ove opportuno, contributi finanziari commisurati;

5.  ribadisce che un accordo di associazione a norma dell'articolo 8 TUE e dell'articolo 217 TFUE, negoziato e concluso tra l'Unione europea e il Regno Unito dopo il recesso di quest'ultimo, potrebbe costituire il quadro adeguato per le future relazioni e assicurare un quadro di governance coerente, che dovrebbe includere un meccanismo solido per la risoluzione delle controversie, evitando così la moltiplicazione degli accordi bilaterali e le carenze che caratterizzano le relazioni dell'UE con la Svizzera;

6.  propone che le future relazioni si basino sui quattro pilastri seguenti:

–  relazioni economiche e commerciali;

–  politica estera, cooperazione in materia di sicurezza e cooperazione allo sviluppo;

–  sicurezza interna;

–  cooperazione tematica;

Quadro per le future relazioni

7.  osserva che la base di valori comuni condivisa dall'UE e dal Regno Unito, gli stretti legami esistenti e l'attuale allineamento normativo pressoché in tutti i settori, la prossimità geografica e la storia comune, inclusa l'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea per oltre 40 anni, nonché il ruolo del Regno Unito in quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e membro della NATO sono elementi indicativi del fatto che il Regno Unito continuerà a essere un importante partner per l'UE in tutti i suddetti quattro pilastri e che è nell'interesse reciproco di entrambe le parti stabilire un partenariato che garantisca la prosecuzione della cooperazione;

8.  rileva tuttavia che la cooperazione con il Regno Unito in quanto paese terzo può avvenire esclusivamente nel rispetto dei principi stabiliti al paragrafo 4 della presente risoluzione; ricorda che l'UE è caratterizzata da norme comuni vincolanti, istituzioni comuni e meccanismi decisori, di vigilanza e di esecuzione comuni e che, anche laddove siano dotati di una legislazione identica o presentino un pieno allineamento normativo, i paesi terzi non possono beneficiare degli stessi vantaggi degli Stati membri dell'UE o del medesimo accesso al mercato, ad esempio in relazione alle quattro libertà fondamentali e ai contributi finanziari provenienti dal bilancio dell'Unione;

9.  ritiene che l'accordo sulle future relazioni debba includere disposizioni specifiche riguardanti la circolazione dei cittadini dall'Unione europea al Regno Unito e dal Regno Unito all'Unione europea al termine del periodo di transizione, che dovrebbero essere quantomeno proporzionate al grado di cooperazione nei quattro pilastri indicati di seguito;

10.  ricorda che il Parlamento europeo dovrà approvare qualsiasi futuro accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito; sottolinea che il Parlamento deve essere immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura, in conformità degli articoli 207, 217 e 218 TFUE e della pertinente giurisprudenza;

i)  Relazioni economiche e commerciali

11.  ribadisce che l'adesione del Regno Unito al mercato interno e all'unione doganale sarebbe la soluzione migliore sia per il Regno Unito che per l'UE a 27, nonché l'unica soluzione in grado di garantire la prosecuzione di scambi commerciali senza attriti e di mantenere appieno i vantaggi delle nostre relazioni economiche; ricorda che la partecipazione al mercato interno presuppone il pieno rispetto delle quattro libertà e l'incorporazione delle norme UE corrispondenti, parità di condizioni, anche attraverso un regime in materia di concorrenza e aiuti di Stato, l'osservanza della giurisprudenza della CGUE e contributi al bilancio dell'Unione; rileva che l'unione doganale consente la rimozione delle barriere tariffarie e di alcuni controlli doganali ma richiede il rispetto della politica commerciale dell'UE e prevede una frontiera esterna comune; osserva che il governo del Regno Unito continua a escludere sia il mercato interno che l'unione doganale;

12.  rileva che una zona di libero scambio globale e approfondita presuppone un meccanismo obbligatorio che assicuri la convergenza con l'acquis dell'UE e un ruolo cogente della CGUE nell'interpretazione del diritto dell'Unione, e non consente una scelta di comodo in relazione ai settori del mercato interno;

13.  ritiene che l'attuale posizione del Regno Unito sia compatibile solo con un accordo commerciale a norma dell'articolo 207 TFUE, che potrebbe costituire il pilastro commerciale ed economico di un accordo di associazione; è pronto a collaborare con il Regno Unito sulla base degli altri modelli summenzionati, purché il paese riconsideri le sue attuali posizioni non negoziabili;

14.  ricorda che tutti i recenti accordi di libero scambio (ALS) si basano su tre parti principali: accesso al mercato, cooperazione normativa e norme; sottolinea, in aggiunta ai principi di cui al paragrafo 4, che:

–  il livello di accesso al mercato dell'UE deve corrispondere al grado di convergenza ininterrotta e di allineamento rispetto alle norme e regolamentazioni tecniche dell'UE, senza consentire un approccio settoriale e preservando l'integrità del mercato interno;

–  è necessario garantire l'autonomia dell'Unione nel definire la legislazione e le norme UE, così come il ruolo della CGUE quale unico interprete del diritto dell'Unione;

–  è necessario assicurare la parità di condizioni e il rispetto delle norme dell'UE per evitare la concorrenza al ribasso e l'arbitraggio regolamentare da parte degli operatori del mercato;

–  le norme d'origine devono essere basate sulle regole d'origine preferenziali standard dell'UE e sugli interessi dei produttori dell'Unione;

–  il reciproco accesso al mercato deve essere negoziato nel pieno rispetto delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), tra l'altro per quanto concerne le merci, i servizi, gli appalti pubblici e, se del caso, gli investimenti diretti esteri nonché tutte le modalità di fornitura di servizi, inclusi gli impegni in materia di circolazione transfrontaliera delle persone fisiche (modalità 4); esso deve essere disciplinato nel pieno rispetto delle norme dell'UE relative ai principi della parità di trattamento, specialmente per i lavoratori;

–  dal momento che le divergenze normative possono diventare un ostacolo per la fluidità delle relazioni commerciali e comporteranno oneri significativi sia per gli importatori che per gli esportatori, è necessario negoziare norme riguardanti la cooperazione e la coerenza in ambito normativo, con un'attenzione particolare alle PMI, tenendo conto del carattere volontario della cooperazione normativa e del diritto di legiferare nell'interesse pubblico e ricordando altresì che le disposizioni in materia di cooperazione normativa degli accordi commerciali non possono ricreare lo stesso commercio senza attriti garantito dall'appartenenza al mercato interno;

15.  sottolinea che l'accordo tra l'UE e il Regno Unito dovrebbe salvaguardare il quadro delle relazioni commerciali esistenti tra l'UE e i paesi terzi ed evitare qualsiasi forma di parassitismo garantendo la coerenza attraverso il mantenimento di un regime di dazi e contingenti adeguato e di norme d'origine per i prodotti rispetto ai paesi terzi;

16.  sottolinea che, nel quadro di un accordo di libero scambio, l'accesso al mercato per i servizi è limitato e sempre soggetto a esclusioni, riserve ed eccezioni;

17.  sottolinea che l'uscita dal mercato interno comporterà per il Regno Unito la perdita sia dei diritti conferiti dal passaporto per i servizi finanziari, che la possibilità di aprire succursali nell'UE soggetti al controllo del Regno Unito; ricorda che la legislazione dell'UE prevede la possibilità, in alcuni settori, di considerare come equivalente il regime applicabile ai paesi terzi, sulla base di un approccio proporzionato e basato sul rischio e prende atto dei lavori legislativi in corso e delle imminenti proposte della Commissione in questo settore; sottolinea che le decisioni in materia di equivalenza sono sempre di natura unilaterale; sottolinea inoltre che, per salvaguardare la stabilità finanziaria e garantire il pieno rispetto della regolamentazione e delle norme dell'UE e la loro applicazione, le misure prudenziali e le limitazioni nella prestazione di servizi finanziari transfrontalieri sono una caratteristica abituale degli accordi di libero scambio;

18.  sottolinea che l'intesa UE-Regno Unito dovrebbe includere un solido meccanismo di composizione delle controversie, nonché strutture di governance; sottolinea, a tale proposito, la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nell'interpretazione delle questioni connesse al diritto dell'UE;

19.  ricorda che la posizione e le linee rosse attuali del Regno Unito comporterebbero controlli e verifiche destinate a incidere sulle catene globali di approvvigionamento e i processi di fabbricazione, anche nel caso in cui le barriere tariffarie potranno essere evitate; sottolinea l'importanza di un elevato livello di allineamento tra lo spazio unico europeo dell'IVA e il Regno Unito; ritiene che le questioni di natura fiscale dovrebbero essere incluse in qualsiasi ulteriore accordo tra il Regno Unito e l'UE per garantire il massimo livello di cooperazione tra l'UE e il Regno Unito e i suoi territori dipendenti in materia di tassazione delle imprese;

20.  ribadisce che, per quanto riguarda i prodotti agricoli e alimentari, l'accesso al mercato dell'UE è subordinato al rigoroso rispetto di tutta la legislazione e le norme dell'UE, in particolare in materia di sicurezza alimentare, OGM, pesticidi, indicazioni geografiche, benessere degli animali, etichettatura e tracciabilità, norme sanitarie e fitosanitarie, salute umana, animale e vegetale;

ii)  Politica estera, cooperazione in materia di sicurezza e cooperazione allo sviluppo

21.  osserva che, in materia di politica estera e di sicurezza comune, il Regno Unito in quanto paese terzo non sarà in grado di partecipare al processo decisionale dell'UE e che le posizioni comuni e le azioni dell'UE possono essere adottate solo dagli Stati membri dell'UE; sottolinea, tuttavia, che ciò non esclude meccanismi di consultazione che consentiranno al Regno Unito di allinearsi con le posizioni di politica estera dell'UE, le azioni comuni, in particolare in materia di diritti umani, o la cooperazione multilaterale, in particolare nel quadro delle Nazioni Unite, dell'OSCE e del Consiglio d'Europa; sostiene il coordinamento nell'ambito della politica in materia di sanzioni e di attuazione, compresi l'embargo sulle armi e le posizioni comune concernenti le esportazioni di armi;

22.  sottolinea che un partenariato del genere potrebbe essere istituito nell'ambito dell'accordo quadro di partecipazione che disciplina il ruolo dei paesi terzi, rendendo così possibile la partecipazione del Regno Unito alle missioni civili e militari dell'UE (senza un ruolo guida per il Regno Unito) e le operazioni, i programmi e i progetti, lo scambio di intelligence, la formazione e lo scambio di personale militare e la collaborazione in materia di politica degli armamenti, inclusi i progetti sviluppati nell'ambito di una cooperazione strutturata permanente (PESCO); sottolinea che tale partecipazione dovrebbe lasciare impregiudicate le pertinenti posizioni, decisioni e normative dell'UE ed essere conforme ad esse, comprese quelle in materia di appalti e trasferimenti nel campo della difesa; afferma che tale cooperazione è subordinata al pieno rispetto del diritto internazionale sui diritti umani, del diritto internazionale umanitario e dei diritti fondamentali dell'UE;

23.  osserva che la cooperazione nei settori succitati, che comporta lo scambio di informazioni classificate dell'UE, anche in materia di intelligence, è subordinata a un accordo relativo alle informazioni in materia di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate dell'UE;

24.  osserva che, sulla base di altri accordi simili con paesi terzi, il Regno Unito potrebbe partecipare a programmi dell'Unione a sostegno della difesa e della sicurezza esterna (come il Fondo per la difesa europea, Galileo e i programmi di sicurezza informatica); è favorevole alla possibilità che il Regno Unito continui a contribuire agli strumenti di finanziamento esterno dell'UE per il perseguimento di obiettivi comuni, in particolare nella zona del "vicinato comune";

25.  rileva che il Regno Unito è un importante attore della cooperazione allo sviluppo e degli aiuti umanitari, e che la cooperazione in tali settori tra l'UE e il Regno Unito dopo la Brexit sarebbe vantaggiosa per entrambe le parti;

iii)  Sicurezza interna

26.  sottolinea che è nel reciproco interesse dell'UE e del Regno Unito istituire un partenariato che assicuri la continua cooperazione in materia di sicurezza per far fronte a minacce comuni, in particolare il terrorismo e la criminalità organizzata, ed evitare perturbazioni dei flussi di informazioni in questo settore; osserva che in questo settore i paesi terzi (al di fuori dell'area Schengen) non godono di alcun accesso privilegiato agli strumenti dell'UE, comprese le banche dati, né partecipano alla definizione delle priorità e allo sviluppo di obiettivi strategici pluriennali o piani d'azione operativi importanti nell'ambito del ciclo programmatico dell'UE;

27.  osserva altresì che, oltre alla necessità di tutelare le procedure e le indagini in corso relative al Regno Unito mediante disposizioni transitorie, si dovrà definire un regime distinto con il Regno Unito in quanto paese terzo per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, anche in materia di estradizione e assistenza giudiziaria reciproca, al posto delle attuali disposizioni, come il mandato d'arresto europeo;

28.  ritiene che la futura cooperazione potrà essere sviluppata sulla base degli accordi con paesi terzi non Schengen che consentono lo scambio di dati in materia di sicurezza e la cooperazione operativa con gli organi e i meccanismi dell'UE (come Europol e Eurojust);

29.  sottolinea che tale cooperazione dovrebbe offrire certezza del diritto, essere basata su garanzie in materia di diritti fondamentali stabiliti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e fornire un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello della Carta; sottolinea, inoltre, che dovrebbe rispettare pienamente le norme UE sulla protezione dei dati e basarsi su efficaci meccanismi di esecuzione e risoluzione delle controversie; reputa necessario trovare una soluzione atta a regolamentare lo scambio di dati nel campo dell'applicazione della legge, l'intelligence e la lotta al terrorismo; sottolinea che una decisione di adeguatezza da parte della Commissione sarebbe l'opzione preferibile e più sicura; ricorda che, in ogni caso, il Regno Unito deve garantire un livello di protezione dei dati che abbia la stessa solidità delle norme dell'Unione sulla protezione dei dati;

iv)  Cooperazione tematica

30.  sottolinea che i principi di cui al paragrafo 4 dovrebbero anche applicarsi pienamente e incondizionatamente alla futura cooperazione con il Regno Unito in una serie di settori di interesse comune; sottolinea che tali accordi dovrebbero trovare un giusto equilibrio tra diritti e obblighi, paragonabile a quello sancito da accordi analoghi con altri paesi terzi, ma tenendo conto della vicinanza geografica e degli stretti legami tra l'UE e il Regno Unito;

31.  ritiene che, alla luce dei principi e delle condizioni di cui sopra e nell'interesse dei passeggeri, dei vettori aerei, dei costruttori e dei sindacati dei lavoratori, deve essere garantita la connettività per mezzo di un accordo sui trasporti aerei e un accordo in materia di sicurezza dell'aviazione; sottolinea, tuttavia, che il livello di accesso al mercato è subordinato al livello di convergenza normativa e all'allineamento con l'acquis dell'UE e alla creazione di un meccanismo di arbitrato e di risoluzione delle controversie; non esclude inoltre una futura cooperazione con il Regno Unito atta a sostenere progetti di interesse comune nel settore dei trasporti;

32.  potrebbe prendere in considerazione, in materia di pesca, la negoziazione di una nuova forma di accordo di partenariato bilaterale, simile a quelli conclusi con paesi terzi, allo scopo di mantenere un elevato livello di cooperazione, coerenza e convergenza, garantendo un accesso reciproco stabile e continuo alle acque e alle risorse in conformità ai principi della politica comune della pesca e delle disposizioni in materia di governance e la gestione sostenibile degli stock condivisi, al fine di ripristinare e mantenere le popolazioni di tali stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile; sottolinea che la gestione comune degli stock condivisi richiede il mantenimento del contributo del Regno Unito alla valutazione scientifica di tali stock; sottolinea, tuttavia, che il reciproco accesso al mercato dei prodotti della pesca deve essere negoziato nell'ambito del futuro accordo e che il livello di accesso al mercato interno dell'UE deve essere subordinato al livello di accesso dei pescherecci dell'UE alle zone di pesca del Regno Unito e alle loro risorse, nonché al livello di cooperazione nella gestione degli stock condivisi;

33.  sottolinea il valore della cooperazione negli ambiti della cultura e dell'istruzione, anche per quanto riguarda la mobilità dei giovani e ai fini dell'apprendimento, come pure l'importanza delle industrie culturali e creative, che contribuiscono ad approfondire i legami dell'UE con i paesi vicini; accoglierebbe con favore il proseguimento della cooperazione tra l'UE e il Regno Unito in tali ambiti, anche attraverso programmi pertinenti quali Erasmus o Europa creativa;

34.  potrebbe prendere in considerazione, per quanto concerne la cooperazione in materia di ricerca e innovazione, la partecipazione del Regno Unito in quanto paese terzo al programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione e ai programmi spaziali dell'UE, senza autorizzare alcun trasferimento netto al Regno Unito dal bilancio dell'UE né alcun ruolo decisionale per il Regno Unito;

35.  ritiene che per l'ambiente, l'azione contro i cambiamenti climatici, la salute pubblica e la sicurezza alimentare l'opzione migliore sarebbe che il Regno Unito rimanesse pienamente in linea con le normative attuali e future del UE, anche rispettando gli impegni e gli obiettivi già fissati per il 2030 nell'ambito dei pacchetti "Aria pulita" ed "Energia pulita" dell'UE; chiede tuttavia che, qualora ciò non avvenisse, l'UE e il Regno Unito pervengano a soluzioni che consentano di assicurare una stretta cooperazione e norme rigorose su tali temi, nonché di affrontare le questioni ambientali di carattere transfrontaliero; sottolinea che la cooperazione con le agenzie dell'UE in tali ambiti deve basarsi su accordi bilaterali;

36.  potrebbe prendere in considerazione analoghe soluzioni con un paese terzo negli ambiti dell'energia, delle comunicazioni elettroniche, della sicurezza informatica e delle TIC; ritiene, per quanto concerne l'energia, che le modalità concordate debbano rispettare l'integrità del mercato interno dell'energia, contribuire alla sicurezza energetica, alla sostenibilità e alla competitività nonché tener conto degli interconnettori tra l'UE e il Regno Unito; si attende che il Regno Unito rispetti le norme più rigorose in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, anche per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti e lo smantellamento;

37.  ritiene che il programma PEACE dell'UE, inteso a rafforzare una società pacifica e stabile promuovendo la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nella regione limitrofa dell'Irlanda, debba essere portato avanti con la continua partecipazione del Regno Unito;

v)  Governance del futuro accordo

38.  sottolinea che qualsiasi futuro accordo tra l'UE e il Regno Unito, con il Regno Unito in veste di paese terzo, dovrebbe prevedere l'istituzione di un sistema di governance coerente e solido, quale quadro generale per i quattro pilastri, che assicuri la continua supervisione/gestione congiunta dell'accordo nonché i meccanismi di risoluzione delle controversie e di esecuzione in ordine all'applicazione e interpretazione delle disposizioni dell'accordo stesso;

39.  insiste sull'assoluta necessità che tale sistema di governance preservi pienamente l'autonomia del processo decisionale dell'UE e del suo ordinamento giuridico, e in particolare il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea quale unico interprete del diritto dell'UE;

40.  sottolinea che i meccanismi di governance devono essere concepiti in modo commisurato alla natura, alla portata e alla profondità delle future relazioni e tener conto del livello di interconnessione, cooperazione e prossimità;

41.  appoggia l'idea di istituire una commissione mista incaricata di controllare l'attuazione dell'accordo, far fronte alle divergenze di interpretazione e applicare in buona fede le misure correttive convenute, e che garantisca pienamente l'autonomia normativa dell'UE, comprese le prerogative legislative del Parlamento europeo e del Consiglio; sottolinea che i rappresentanti dell'UE in seno a tale commissione dovrebbero essere sottoposti ad adeguati meccanismi di responsabilità che coinvolgano il Parlamento europeo;

42.  ritiene che, per le disposizioni basate su concetti di diritto dell'UE, i meccanismi di governance dovrebbero prevedere il deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea; ribadisce che, per l'applicazione e l'interpretazione delle disposizioni dell'accordo non inerenti al diritto dell'Unione, può essere preso in considerazione un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie soltanto se offre garanzie di indipendenza e imparzialità equivalenti a quelle offerte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea;

vi)  Parità di condizioni

43.  rammenta che il Regno Unito, così come i suoi territori dipendenti, deve continuare a rispettare e attuare le norme esistenti in virtù dei suoi impegni internazionali e delle normative e politiche dell'Unione, in particolare negli ambiti di cui al paragrafo 4, in modo consono all'ampiezza e alla profondità delle future relazioni; segnala il vantaggio di mantenere l'allineamento normativo sulla base della legislazione dell'Unione;

44.  osserva che l'ampiezza e la profondità dell'accordo sulla parità di condizioni sarà essenziale nel determinare la portata delle future relazioni globali UE-Regno Unito; rammenta che in questo senso svolgerà un ruolo cruciale il continuo rispetto del modello sociale europeo da parte del Regno Unito;

45.  è fermamente convinto che il Regno Unito debba aderire all'evoluzione normativa in materia di imposizione fiscale e lotta al riciclaggio nell'acquis dell'Unione, in particolare per quanto concerne la trasparenza fiscale, lo scambio di informazioni in materia fiscale e le misure antielusione, nonché affrontare la situazione dei suoi territori dipendenti e della loro mancanza di conformità con i criteri di buona governance e i requisiti di trasparenza dell'UE; insiste affinché l'unione doganale sia rigorosamente subordinata all'allineamento del Regno Unito alle summenzionate norme;

46.  ribadisce la necessità di predisporre salvaguardie per assicurare il mantenimento di norme rigorose e di condizioni paritarie negli ambiti della protezione ambientale, dell'azione contro i cambiamenti climatici, della sicurezza alimentare e della salute pubblica; sottolinea che ai cittadini e alle ONG deve essere garantito l'accesso alla giustizia e a un adeguato meccanismo di reclamo in relazione all'applicazione delle norme in materia di lavoro e ambiente;

47.  osserva che, come per il resto dell'accordo, le disposizioni sulle condizioni di parità richiederanno robuste strutture di governance che includano meccanismi adeguati di gestione, supervisione, risoluzione delle controversie ed esecuzione, con sanzioni e misure provvisorie ove necessario e con l'obbligo per entrambe le parti di stabilire o, se del caso, mantenere istituzioni indipendenti che siano in grado di controllare e far rispettare efficacemente l'attuazione;

vii)  Possibile partecipazione ai programmi dell'UE

48.  sottolinea che le modalità di partecipazione del Regno Unito alle azioni e ai programmi dell'UE saranno le norme applicabili ai paesi terzi esterni al SEE; sottolinea che la partecipazione del Regno Unito deve essere approvata congiuntamente dall'UE nel rispetto di tutti i meccanismi e le norme pertinenti e delle condizioni di partecipazione, anche per quanto concerne il finanziamento, l'esecuzione, il controllo e il discarico, e senza che siano autorizzati trasferimenti netti al Regno Unito dal bilancio dell'UE;

49.  rammenta che, come regola generale, il Regno Unito in quanto paese terzo non può partecipare o avere accesso alle agenzie dell'UE; osserva tuttavia che ciò non impedisce la cooperazione in casi specifici, in maniera strettamente regolamentata, nel rispetto di tutte le norme pertinenti e dei contributi finanziari; segnala che nel prossimo quadro finanziario pluriennale dovranno essere incluse le conseguenze delle future relazioni UE-Regno Unito;

Accordo di recesso

50.  accoglie con favore il progetto di accordo di recesso presentato dalla Commissione il 28 febbraio 2018, che rispecchia in larga misura la posizione del Parlamento; osserva che il progetto è stato redatto sulla base della relazione congiunta dell'8 dicembre 2017, elaborata di comune accordo, e delle posizioni assunte dall'UE su altre questioni connesse alla separazione;

51.  accoglie con favore le disposizioni istituzionali e i meccanismi di risoluzione delle controversie stabiliti nel progetto di accordo di recesso, in particolare la sospensione dei benefici durante il periodo di transizione prevista all'articolo 165 del progetto di accordo di recesso in caso di mancato rispetto delle disposizioni e degli impegni relativi all'accordo di recesso;

i)  Diritti dei cittadini

52.  accoglie positivamente l'approccio generale adottato in materia di diritti dei cittadini nella seconda parte del progetto di accordo di recesso presentato dalla Commissione, ma ribadisce che una delle questioni chiave per il consenso del Parlamento sarà il trattamento di tutte le questioni in sospeso relative ai diritti dei cittadini, insieme alla garanzia che la Brexit non abbia ripercussioni sui diritti dei cittadini dell'UE che risiedono legalmente nel Regno Unito né su quelli dei cittadini del Regno Unito che risiedono legalmente nell'UE-27; sostiene l'inclusione del riferimento ai futuri coniugi; prende atto delle disposizioni concernenti le procedure amministrative per acquisire lo status di residenti permanenti e insiste sulla necessità di consentire alle famiglie di avviare la procedura mediante un modulo unico di carattere dichiarativo, che attribuisca l'onere della prova alle autorità del Regno Unito; sottolinea che il Parlamento europeo verificherà che tali procedure siano attuate efficacemente e siano semplici, chiare e gratuite; insiste sulla garanzia dei futuri diritti di libera circolazione in tutta l'UE per i cittadini del Regno Unito attualmente residenti in uno Stato membro dell'UE-27, così come dei diritti di voto alle elezioni locali per tutti i cittadini che rientrano nell'accordo di recesso; chiede altresì il diritto a vita dei cittadini dell'UE che rientrano nell'accordo di recesso di ritornare nel Regno Unito, la protezione contro l'allontanamento dei cittadini disabili e di chi li assiste, nonché la tutela dei diritti procedurali relativi all'allontanamento di cui alla direttiva 2004/38/CE e dei diritti dei cittadini di paesi terzi quali previsti dal diritto dell'UE;

53.  insiste affinché, durante il periodo di transizione, ogni cittadino dell'UE che arriva nel Regno Unito goda dei medesimi diritti di coloro che sono arrivati prima dell'inizio del periodo di transizione; respinge, in tale contesto, la proposta presente nel recente documento orientativo pubblicato dal governo del Regno Unito, che mantiene la discriminazione tra i cittadini dell'UE arrivati prima dell'inizio del periodo di transizione e quelli che arrivano dopo l'inizio di tale periodo;

54.  ribadisce che molti cittadini del Regno Unito hanno espresso una forte opposizione alla perdita dei diritti di cui godono attualmente a norma dell'articolo 20 TFUE; propone che l'UE-27 esamini il modo per attenuare tale perdita di diritti entro i limiti del diritto primario dell'Unione, rispettando pienamente i principi di reciprocità, equità, simmetria e non discriminazione; rileva il recente deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea di una causa promossa dinanzi a un tribunale dei Paesi Bassi riguardante la conservazione dei diritti di cittadinanza dell'UE per i cittadini del Regno Unito dopo la Brexit;

ii)  Irlanda e Irlanda del Nord

55.  si compiace del protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord presente nel progetto di accordo di recesso della Commissione, che rende operativa l'opzione del sostegno esposta nella relazione congiunta dell'8 dicembre 2017; sottolinea che ciò offre una soluzione concreta per preservare la cooperazione nord-sud ed evita una frontiera fisica tra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda, necessaria qualora non si trovasse alcuna alternativa sulla base delle relazioni UE-Regno Unito nel loro complesso o di soluzioni specifiche proposte dal Regno Unito, di cui al paragrafo 49 della relazione congiunta;

56.  rammenta l'importanza dell'impegno del Regno Unito a garantire che non vi siano riduzioni dei diritti, compresi i diritti sociali e democratici, le salvaguardie e le pari opportunità, come stabilito nell'accordo del Venerdì santo, in linea con gli impegni della relazione congiunta; insiste sul recepimento di tutti gli elementi della zona di libero spostamento e sui diritti di libera circolazione dei cittadini dell'UE, quali sanciti dal diritto dell'Unione e dall'accordo del Venerdì santo;

iii)  Periodo transitorio

57.  ribadisce i principi contenuti nella sua risoluzione del 13 dicembre 2017, vale a dire che dopo la data del recesso il Regno Unito non farà più parte delle istituzioni e degli organi dell'UE e non contribuirà più al processo decisionale e che la transizione può soltanto consistere nel prorogare l'acquis dell'UE e nel continuare ad applicare al Regno Unito gli strumenti e le strutture esistenti di regolamentazione, bilancio, vigilanza, attività giudiziaria ed esecuzione dell'Unione; sostiene pienamente il mandato negoziale stabilito negli orientamenti per i negoziati del Consiglio europeo, nelle direttive di negoziato del Consiglio e nel recente documento di sintesi della Commissione;

58.  esprime soddisfazione e sostegno per la parte quarta del progetto di accordo di recesso sulle modalità transitorie; ribadisce che tutti i diritti conferiti ai cittadini dal diritto dell'Unione dovrebbero essere prorogati per l'intero periodo di transizione; sottolinea che ciò si applica anche ai cittadini dell'UE che arrivino nel Regno Unito durante il periodo di transizione, i quali dovrebbero godere esattamente degli stessi diritti, specialmente riguardo alle prestazioni per figli a carico, al ricongiungimento familiare e all'accesso al ricorso giurisdizionale presso la Corte di giustizia dell'Unione europea;

59.  ricorda che le modalità transitorie devono essere pienamente compatibili con gli obblighi dell'OMC, in modo da non perturbare i rapporti commerciali con i paesi terzi;

60.  insiste sul fatto che i futuri accordi commerciali post-recesso negoziati dal Regno Unito con paesi terzi potranno entrare in vigore soltanto alla fine del periodo in cui si applicheranno le modalità transitorie;

61.  ricorda che, a decorrere dalla data del recesso del Regno Unito dall'UE, il Regno Unito non beneficerà più degli accordi internazionali conclusi dall'UE, dagli Stati membri a nome dell'Unione o dall'Unione e dai suoi Stati membri congiuntamente; prende atto del fatto che, durante il periodo di transizione, il Regno Unito rimarrà vincolato dagli obblighi derivanti da tali accordi; sottolinea che spetta principalmente al Regno Unito cercare soluzioni con i paesi terzi con i quali è in vigore un accordo, qualora desideri mantenere gli effetti degli accordi esistenti per quanto riguarda il Regno Unito, e che il Regno Unito non potrà partecipare alle strutture di governance e alle procedure decisionali previste da tali accordi;

62.  sottolinea che, nell'ambito dell'accordo di recesso, le modalità transitorie possono essere attuate soltanto dopo l'entrata in vigore di tale accordo;

iv)  Altre questioni relative alla separazione

63.  chiede che si pervenga senza indugio a un accordo su tutte le disposizioni relative alla separazione di cui alla parte terza del progetto di accordo di recesso ed esorta il Regno Unito a presentare una posizione chiara, qualora non lo abbia già fatto, in merito a tutte le questioni in sospeso relative al suo recesso ordinato;

Preparazione

64.  sottolinea l'importanza del lavoro svolto dalla Commissione e dagli Stati membri a vari livelli in materia di sensibilizzazione e preparazione; evidenzia che, date le incertezze create dalla Brexit, non soltanto le istituzioni dell'UE ma anche le autorità nazionali, gli operatori economici e, soprattutto, i cittadini devono essere informati e ricevere informazioni adeguate per potersi preparare adeguatamente a tutti gli scenari possibili, compreso quello di un mancato accordo; invita, in particolare, a lanciare azioni rivolte al massimo numero possibile di settori e persone interessati, anche nei seguenti ambiti:

–  un accesso costante e sicuro ai medicinali per uso umano e veterinario e ai dispositivi medici per i pazienti, compreso un approvvigionamento sicuro e costante di radioisotopi;

–  servizi finanziari per gli operatori economici;

–  la preparazione delle PMI e dei piccoli operatori che commerciano con il Regno Unito, quali produttori agroalimentari e produttori di prodotti della pesca, che per la prima volta potrebbero trovarsi ad affrontare le procedure di esportazione e determinati tipi di requisiti, compresi requisiti sanitari e fitosanitari;

–  le limitazioni e i vincoli che potrebbero derivare dal nuovo quadro giuridico per il trasporto di passeggeri e merci e l'impatto che essi potrebbero avere sulle componenti "just-in-time" della catena di fornitura, trasformazione e distribuzione alimentare;

–  una capacità in materia di etichettatura corretta, tracciabilità e origine autentica dei prodotti agricoli e della pesca, in modo da garantire la conformità alle norme sulla sicurezza alimentare e sul benessere degli animali e la comunicazione di informazioni precise ai consumatori riguardo ai prodotti alimentari;

–  il quadro giuridico sulla protezione dei dati;

–  l'individuazione completa, da parte della Commissione, della legislazione dell'UE che necessita di modifiche a seguito della Brexit;

°

°  °

65.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio dell'Unione europea, alla Commissione, ai parlamenti nazionali e al governo del Regno Unito.

Dichiarazione del gruppo GUE/NGL relativa alla risoluzione sul quadro delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito

 

Siamo allarmati per l'ostilità con la quale il progetto di accordo di recesso, che traduce in forma giuridica la relazione congiunta dell'8 dicembre 2017, è stato accolto dal governo britannico. In linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre e gli orientamenti del Consiglio del 15 dicembre, ci rammarichiamo che il governo britannico non stia agendo in buona fede e riteniamo pertanto che l'UE debba concentrare la propria attenzione sull'obiettivo di garantire che gli impegni assunti durante la prima fase siano pienamente rispettati e siano tradotti fedelmente in termini giuridici il più rapidamente possibile.

Sebbene il progetto di risoluzione presenti parti positive, in particolare nei settori in cui i gruppi politici hanno dialogato in modo costruttivo a livello di commissione, esso contiene anche punti problematici. In particolare, siamo fondamentalmente contrari al contenuto del progetto di risoluzione in materia di difesa e sicurezza.

Malgrado le nostre riserve su alcuni paragrafi relativi alle relazioni future, riteniamo estremamente importante che i gruppi politici continuino a collaborare strettamente e, in particolare, a garantire che l'accordo di recesso difenda e tuteli i diritti dei milioni di cittadini interessati dal recesso del Regno Unito dall'UE e a rispettare l'accordo del Venerdì santo in tutte le sue parti.

 

 

Ultimo aggiornamento: 12 marzo 2018
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