Proposta di risoluzione - B8-0491/2018Proposta di risoluzione
B8-0491/2018

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122, e che abroga la decisione 2011/366/UE

18.10.2018 - (D058361/01 – 2018/2873(RSP))

presentata a norma dell'articolo 106, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 4, lettera c), del regolamento
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Deputato responsabile: Bart Staes Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Arne Gericke, Valentinas Mazuronis, Sirpa Pietikäinen

Procedura : 2018/2873(RSP)
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B8-0491/2018

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122, e che abroga la decisione 2011/366/UE

(D058361/01 – 2018/2873(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122, e che abroga la decisione 2011/366/UE (D058361/01),

–  visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati[1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

–  visto che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato l'11 settembre 2018 senza esprimere parere,

–  visto l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[2],

–  visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 28 giugno 2017 e pubblicato il 1° agosto 2017[3],

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati[4],

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.  considerando che il 26 novembre 2013 la società Monsanto Europe S.A./N.V. ha presentato, per conto della società Monsanto Company, all'autorità nazionale competente del Belgio, una domanda relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti da od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (in appresso "la domanda"), a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003; che la domanda riguardava anche l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, per usi diversi da alimenti o mangimi, ad eccezione della coltivazione;

B.  considerando altresì che la domanda riguardava l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da 25 sottocombinazioni dei singoli eventi di trasformazione che costituiscono il granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, che 12 di queste sottocombinazioni sono già state autorizzate; che la decisione di esecuzione della Commissione che autorizza il granturco copre 14 sottocombinazioni;

C.  considerando che la società Monsanto Europe S.A./N.V., titolare dell'autorizzazione per una delle 12 sottocombinazioni già autorizzate, la sottocombinazione MON 89034 × MON 88017, ha chiesto alla Commissione di abrogare la decisione 2011/366/UE e di inglobare tale decisione nel campo di applicazione della decisione della Commissione; che la richiesta è stata accolta; che la legittimità di tale approccio è discutibile;

D.  considerando che il 28 giugno 2017 l'EFSA ha adottato un parere favorevole, in conformità degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003[5], per quanto riguarda l'ibrido di granturco a cinque eventi, le sottocombinazioni precedentemente valutate e le sottocombinazioni rimanenti;

E.  considerando che l'EFSA riconosce che non sono stati presentati dati specifici sulle 14 sottocombinazioni; che molte di queste non sono state ancora create; che l'EFSA conclude che tutte le sottocombinazioni dovrebbero essere tanto sicure quanto l'ibrido di granturco a cinque eventi;

F.  considerando che non sono stati effettuati test tossicologici e che non sono stati presentati studi su animali alimentati con alimenti/mangimi ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122, o una delle relative sottocombinazioni[6];

G.  considerando che due delle varietà di granturco interessate esprimono proteine che conferiscono tolleranza all'erbicida glufosinato ammonio[7]; che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione e rientra quindi fra i criteri di esclusione di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009; che l'approvazione del glufosinato è giunta a scadenza il 31 luglio 2018[8];

H.  considerando che due delle varietà di granturco interessate esprimono proteine che conferiscono tolleranza agli erbicidi a base di glifosato; che il 20 marzo 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro – l'organismo specializzato dell'Organizzazione mondiale della sanità – ha classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo[9];

I.  considerando che l'autorizzazione all'importazione di granturco geneticamente modificato MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122 nell'Unione comporterà probabilmente un aumento della sua coltivazione in altri paesi, come il Messico e la Corea del Sud, e un corrispondente aumento dell'uso di erbicidi che contengono glufosinato ammonio o glifosato;

J.  considerando che quattro delle varietà di granturco interessate esprimono le proteine Cry, ossia proteine Bt (derivate dal Bacillus thuringiensis) che conferiscono resistenza rispettivamente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri e dei coleotteri;

K.  considerando che le piante geneticamente modificate Bt producono la tossina insetticida in ogni cella durante tutto il loro ciclo di vita, ivi comprese le parti consumate da esseri umani e animali; che gli esperimenti sui mangimi dimostrano che le piante geneticamente modificate Bt possono avere effetti tossici[10]; che è stato dimostrato che la tossina Bt nelle piante geneticamente modificate differisce in modo significativo dalla tossina Bt allo stato naturale[11];

L.  considerando che permangono preoccupazioni per quanto riguarda una possibile evoluzione della resistenza alle proteine Cry nei parassiti bersaglio, che potrebbe comportare l'alterazione delle pratiche di lotta antiparassitaria nei paesi di coltivazione;

M.  considerando che durante il trimestre di consultazione gli Stati membri hanno presentato diverse osservazioni critiche, che riguardano tra l'altro: la progettazione carente degli esperimenti, l'assenza di esperimenti, ad esempio per quanto riguarda la valutazione nutrizionale, o la mancanza di uno studio di alimentazione di 90 giorni realizzato su roditori; la mancanza di dati o dati insufficienti, ad esempio per quanto riguarda gli effetti indesiderati associati con la combinazione degli eventi o potenziali interazioni delle otto proteine che potrebbero causare effetti indesiderati; le ipotesi errate da parte del richiedente, ad esempio per quanto riguarda il degrado del DNA ingerito per via orale durante il suo passaggio attraverso il tratto gastrointestinale; una valutazione del rischio ambientale lacunosa e un insufficiente piano di monitoraggio ambientale[12];

N.  considerando che anche attività di ricerca indipendenti sollevano preoccupazioni riguardo a importanti lacune nella valutazione comparativa, a gravi lacune per quanto riguarda la mancanza di una valutazione tossicologica, alla valutazione non definitiva dell'allergenicità, alla mancata considerazione degli effetti combinatoriali e a una errata valutazione del rischio ambientalea[13];

O.  considerando che, nonostante tutte queste preoccupazioni, l'ESFA non ha ritenuto necessario alcun monitoraggio successivo all'immissione in commercio degli alimenti/dei mangimi ottenuti dal granturco geneticamente modificato MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122 e dalle relative sottocombinazioni;

P.  considerando che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato l'11 settembre 2018 senza esprimere parere; che 14 Stati membri hanno votato contro, mentre solo 11 Stati membri hanno votato a favore e 3 si sono astenuti;

Q.  considerando che sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio, sia nella relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione ha deplorato che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, essa abbia dovuto adottare le decisioni di autorizzazione senza il sostegno dei pareri dei comitati degli Stati membri e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, sia ormai divenuto la norma nel processo decisionale in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; che questa prassi è stata in più occasioni deplorata dal Presidente della Commissione Juncker in quanto non democratica[14];

R.  considerando che il 28 ottobre 2015 il Parlamento ha respinto in prima lettura[15] la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003, invitando la Commissione a ritirarla e a presentarne una nuova;

1.  ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.  ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[16], nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.  ritiene, più in particolare, che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione, che prevede di approvare varietà per le quali non siano stati forniti dati sulla sicurezza, che non siano neppure state sottoposte a test, o che non siano ancora state create, contravvenga ai principi generali della legislazione alimentare, stabiliti dal regolamento (CE) n. 178/2002;

4.  chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

5.  invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardo alle domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati fintantoché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da ovviare alle carenze dell'attuale procedura rivelatasi inadeguata;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Ultimo aggiornamento: 22 ottobre 2018
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