Proposta di risoluzione comune - RC-B5-0430/2003Proposta di risoluzione comune
RC-B5-0430/2003

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE

11 dicembre 2003

presentato a norma dell'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento da
in sostituzione delle proposte di risoluzione presentate dai gruppi: sulle regolamentazioni di mercato e le norme di concorrenza per le libere professioni

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RC-B5-0430/2003
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Risoluzione del Parlamento europeo sulle regolamentazioni di mercato e le norme di concorrenza per le libere professioni

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 6, 43, 45, 49, 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea,

–  vista la sua risoluzione del 5 aprile 2001 sulle tabelle degli onorari e le tariffe obbligatorie per talune libere professioni, in particolare per gli avvocati, e sulla particolarità del ruolo e della posizione delle libere professioni nella società moderna,

–  visto l'articolo 42, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.  considerando che le libere professioni sono uno dei pilastri del pluralismo e dell'indipendenza all'interno della società e svolgono ruoli di pubblico interesse,

B.  considerando che le attività delle libere professioni devono essere aperte quanto più possibile alla libera concorrenza, sia all'interno dei singoli Stati membri che al di là delle frontiere interne dell'Unione, nell'interesse dei consumatori, della qualità del servizio e dell'economia UE nel suo insieme,

C.  considerando che l'importanza del comportamento etico, della tutela della riservatezza con i clienti e di un elevato livello di conoscenza specialistica richiedono l'organizzazione di sistemi di autoregolamentazione analoghi a quelli attualmente utilizzati dagli organismi e dagli ordini professionali,

D.  considerando che la Commissione deve tener conto della natura specifica dei vari rami dell'economia, delle preoccupazioni sociali e delle considerazioni connesse al perseguimento del pubblico interesse;

1.  ribadisce che le libere professioni sono espressione di un ordinamento democratico fondamentale basato sul diritto e, più specificamente, rappresentano un elemento essenziale delle società europee;

2.  sottolinea l'importanza di norme che sono necessarie, nel contesto specifico di ogni professione, per garantire l'imparzialità, la competenza, l'integrità e la responsabilità dei membri della professione, in modo da assicurarne la qualità dei servizi, a vantaggio dei suoi clienti, la società in generale e a tutela del pubblico interesse;

3.  rileva che ogni attività dell'associazione professionale in questione deve essere considerata separatamente, affinché le norme sulla concorrenza siano applicate all'associazione solo qualora operi esclusivamente nell'interesse dei propri membri;

4.  evidenzia che un organismo professionale non costituisce un'impresa o un gruppo di imprese ai fini dell'articolo 82 del trattato CE;

5.  prende atto delle elevate qualifiche richieste per l'esercizio delle libere professioni, della necessità di salvaguardare tali qualifiche che contraddistinguono dette professioni a beneficio dei cittadini europei nonché della necessità di instaurare tra i liberi professionisti e i loro clienti un rapporto specifico fondato sulla fiducia;

6.  evidenzia che speciali considerazioni dovrebbero applicarsi alle professioni liberali attive nel settore sanitario, al fine di garantire il rispetto dei principi sanciti dall'articolo 152 del trattato;

7.  ritiene che le diversità aventi le loro radici nella cultura, nella storia giuridica, nella sociologia e nell'etnologia delle varie categorie professionali degli Stati membri debbano essere limitate dall'esigenza di rispondere ai requisiti di una comune società europea;

8.  evidenzia che è necessario e vantaggioso per i liberi professionisti promuovere la concorrenza e la libertà di fornire servizi nei propri Stati membri e in tutta l'Unione europea;

9. ritiene tuttavia che l'obiettivo di promuovere la concorrenza nelle professioni debba essere conciliato, in ogni singolo caso, con quello di mantenere norme puramente etiche proprie a ciascuna professione e di rispettare i compiti di interesse pubblico affidati alle libere professioni;

10.  fa presente che le caratteristiche specifiche dei mercati dei servizi professionali richiedono un'adeguata regolamentazione;

11.  conclude che, dal punto di vista generale, sono necessarie norme nel contesto specifico di ciascuna professione, in particolare quelle riguardanti l'organizzazione, le qualifiche, l'etica professionale, la vigilanza, la responsabilità, l'imparzialità e la competenza dei membri della professione o norme destinate ad impedire conflitti di interesse e forme di pubblicità ingannevole purché:

  • (a)offrano agli utenti finali l'assicurazione di godere delle necessarie garanzie in materia di integrità ed esperienza, e
  • (b)non costituiscano restrizioni della concorrenza;

12.  invita la Commissione a considerare attentamente i principi e le preoccupazioni espressi nella presente risoluzione all'atto dell'analisi delle norme che disciplinano l'esercizio delle varie libere professioni negli Stati membri;

13.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione europea.