Interrogazione parlamentare - O-0117/2010Interrogazione parlamentare
O-0117/2010

Riconoscimento reciproco dei matrimoni e dei patti civili di solidarietà contratti da coppie dello stesso sesso

Interrogazione con richiesta di risposta orale O-0117/2010/riv.1
alla Commissione
Articolo 115 del regolamento
Claude Moraes, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová
a nome del gruppo S&D

Procedura : 2010/2733(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
O-0117/2010
Testi presentati :
O-0117/2010 (B7-0459/2010)
Votazioni :
Testi approvati :

Il diritto di libera circolazione dei cittadini dell’UE, in particolare nel quadro definito dalla direttiva 2004/38/EC[1], prevede disposizioni per la libera circolazione dei loro coniugi legali, e rientra chiaramente nella competenza dell’Unione europea. La relazione dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) intitolata Homophobia and Discrimination on grounds of Sexual Orientation in the EU Member States: Part I - Legal Analysis (“omofobia e discriminazione fondate sull’orientamento sessuale negli Stati membri dell’UE: parte I – analisi giuridica”) (2008), nonché petizioni di elettori ed elementi raccolti dalla società civile, mostrano che la stragrande maggioranza degli Stati membri ospitanti non riconosce i matrimoni o i patti civili di solidarietà legalmente contratti da cittadini dello stesso sesso. In tal modo si omette di dare piena applicazione alla direttiva 2004/38/CE e si creano situazioni discriminatorie per quanto riguarda questioni fiscali, di proprietà e di tassazione, diritti in materia di affidamento, visite e questioni ereditarie, nonché questioni consolari.

Nella sua risoluzione sul programma di Stoccolma (P7_TA(2009)0090) il Parlamento europeo "invita gli Stati membri, fatte salve le legislazioni nazionali in materia di diritto di famiglia, a garantire la libera circolazione dei cittadini dell'Unione e delle loro famiglie, comprese le unioni registrate e i matrimoni [...] nonché ad evitare ogni forma di discriminazione per qualsivoglia motivo, compreso l'orientamento sessuale".

Viceversa, la comunicazione della Commissione “Piano d’azione per l’attuazione del programma di Stoccolma” (COM(2010)0171 e relativo Memo/10/139) omette di proporre misure per facilitare la libera circolazione delle coppie dello stesso sesso che hanno legalmente contratto un matrimonio o un patto civile di solidarietà, coppie che dovrebbero rientrare nella previsione dell’articolo 2, punto 2, lettere a) e b), della direttiva citata.

  • Secondo la Commissione, i coniugi uniti da un matrimonio legalmente contratto in Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna o Svezia rientrano nella previsione dell’articolo 2, punto 2, lettera a), della direttiva 2004/38/CE?
  • Non ritiene la Commissione che il mancato riconoscimento di matrimoni legalmente contratti fra due coniugi dello stesso sesso costituisca una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale?
  • Alla luce dell’articolo 10 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ritiene che l’articolo 2, punto 2, lettere a) e b), della direttiva 2004/38/CE debba applicarsi ugualmente alle coppie che hanno contratto un matrimonio o un patto civile di solidarietà legalmente riconosciuto?
  • In che modo cercherà di eliminare le discriminazioni che subiscono le coppie dello stesso sesso legate da unioni legalmente riconosciute che intendono esercitare il loro diritto di libera circolazione?
  • Presentazione: 30.8.2010

    Notifica: 1.9.2010

    Scadenza: 8.9.2010