RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la modifica dell'articolo 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee
(12991/2001 – C5-0050/2002 – 2001/0827(CNS))

24 aprile 2002 - *

Commissione giuridica e per il mercato interno
Relatore: Giuseppe Gargani

Procedura : 2001/0827(CNS)
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A5-0149/2002
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A5-0149/2002
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PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 4 febbraio 2002 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 245 paragrafo 2 del trattato CE sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la modifica dell'articolo 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee (12991/2001 - 2001/0827 (CNS)).

Nella seduta del 7 febbraio 2002 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione giuridica e per il mercato interno per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e alla commissione per gli affari costituzionali (C5-C5-0050/2002).

Nella riunione del 26 febbraio 2002 la commissione giuridica e per il mercato interno aveva/ha nominato relatore Giuseppe Gargani.

Nelle riunioni del 27 marzo 2002 e del 23 aprile 2002 ha esaminato la proposta del Consiglio e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità e ha deciso di applicare la procedura senza discussione, in conformità dell’articolo 114, paragrafo 1 del regolamento.

Erano presenti al momento della votazione Willi Rothley (presidente f.f.), Ioannis Koukiadis e Bill Miller (vicepresidenti), Paolo Bartolozzi, Maria Berger ,Ward Beysen, Philip Charles Bradbourn (in sostituzione di Malcolm Harbour), Bert Doorn, Raina A. Mercedes Echerer, Marie-Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, Fiorella Ghilardotti, Heidi Anneli Hautala, The Lord Inglewood, Piia-Noora Kauppi (in sotituzione di Nicole Fontaine), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Neil MacCormick, Toine Manders, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Elena Ornella Paciotti in sostituzione di Carlos Candal), Rijk van Dam (in sostituzione di Ole Krarup), Rainer Wieland, Joachim Wuermeling e Stefano Zappalà.

La commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni ha deciso il 20 febbraio 2002 di non esprimere parere. La commissione per gli affari costituzionali ha deciso il 26 marzo 2002 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 24 aprile 2002.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROPOSTA LEGISLATIVA

Proposta di decisione del Consiglio concernente la modifica dell'articolo 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee (12991/2001 – ‑C5-0050/2002 – 2001/0827(CNS))

La proposta è approvata.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la modifica dell'articolo 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee (12991/2001 – C5-0050/2002 – 2001/0827(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta del Consiglio (12991/2001[1]),

–   consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 245 paragrafo 2 del trattato CE (C5-0050/2002),

–   visto il parere della Commissione (SEC(2002)201),

–   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5‑0149/2002),

1.   approva la proposta del Consiglio;

2.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.   chiede l’apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento,

4.   chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta del Consiglio;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

  • [1] GU C non ancora pubblicata.

MOTIVAZIONE

Il riferimento ad una decisione pregiudiziale relativa all’interpretazione del diritto comunitario e alla validità degli atti delle istituzioni comunitarie è una procedura volta a garantire la massima uniformità nell’applicazione del diritto comunitario e ad istituire, a tal fine, una efficace cooperazione tra la Corte di giustizia e i tribunali nazionali. In conformità dell’articolo 234 del trattato CE, l’iniziativa di chiedere alla Corte di pronunciarsi sulla questione deve emanare da una giurisdizione o da un tribunale di uno Stato membro.

Trattandosi di decisioni pregiudiziali, l’articolo 20 dello statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee prevede che le parti, di concerto con lo Stato membro e la Commissione, abbiano facoltà di presentare memorie o osservazione scritte. Questo stesso diritto si applica al Consiglio della Banca centrale europea qualora l’atto, la cui validità o interpretazione sono contestate, emani da uno di essi a al Parlamento e al Consiglio qualora l’atto, la cui validità o interpretazione sono contestate, sia stato adottato congiuntamente da tali istituzioni.

In conformità dell’articolo 9 dell’accordo con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia, quanto all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, l’Islanda e la Norvegia sono autorizzate a partecipare alle procedure pregiudiziali, presentando memorie o osservazioni scritte, nelle cause relativamente alle quali una giurisdizione o un tribunale di uno Stato membro chieda alla Corte di giustizia di pronunciarsi quanto ad una questione pregiudiziale che rientri nel campo di applicazione dell’accordo in questione.

Si rivela, pertanto, necessario modificare il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee al fine di adeguare il contenuto dell’articolo 20 di tale protocollo agli obblighi internazionali derivanti dall’accordo concluso dal Consiglio con l’Islanda e la Norvegia. Tale adeguamento eviterà di modificare l’articolo 20 nell’eventualità di un futuro accordo che preveda la partecipazione di paesi terzi alle procedure pregiudiziali.

Di conseguenza, la Corte di giustizia europea – giurisdizione che garantisce l’applicazione uniforme del diritto comunitario e che emette sentenze mediante decisioni pregiudiziali – ha chiesto al Consiglio, in conformità dell’articolo 245, paragrafo 2, di modificare il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Consultata sul progetto di decisione del Consiglio, la Commissione, custode dei trattati, ha accolto e adottato tale emendamento.

Alla luce di quanto sopra esposto, il vostro relatore approva appieno il testo proposto dalla Corte di giustizia.