RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, la convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (convenzione HNS)
(COM(2001) 674 – C5‑0646/2001 – 2001/0272(CNS))
29 maggio 2002 - *
Commissione giuridica e per il mercato interno
Relatore: Paolo Bartolozzi
PAGINA REGOLAMENTARE
Con lettera del 6 dicembre 2001 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 67, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 300 del trattato CE, sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, la convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (convenzione HNS) (COM(2001) 674 - 2001/0272 (CNS)).
Nella seduta del 10 dicembre 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione giuridica e per il mercato interno per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo(C5-0646/2001).
Nella riunione del 24 gennaio 2002 la commissione giuridica e per il mercato interno ha nominato relatore Paolo Bartolozzi.
Nelle riunioni del 16 aprile, 13 maggio e 28 maggio 2002 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.
In quest'ultima riunione ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione Giuseppe Gargani, (presidente), Willi Rothley e Bill Miller (vicepresidenti), Paolo Bartolozzi, (relatore), Maria Berger, Philip Charles Bradbourn (in sostituzione di Malcolm Harbour), Carlos Carnero González (in sostituzione di François Zimeray, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Bert Doorn, Janelly Fourtou, Marie-Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, Fiorella Ghilardotti, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Othmar Karas (in sostituzione di Nicole Fontaine), Piia-Noora Kauppi (in sostituzione di Stefano Zappalà), Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Neil MacCormick, Helmuth Markov (in sostituzione di Alain Krivine, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Elena Ornella Paciotti (in sostituzione di Carlos Candal), Astrid Thors (in sostituzione di Diana Wallis), Marianne L.P. Thyssen, Rijk van Dam (in sostituzione di Ole Krarup), Rainer Wieland e Joachim Wuermeling.
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e la commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo hanno deciso il 19 dicembre 2001 e il 21 febbraio 2002 di non esprimere parere.
La relazione è stata depositata il 29 maggio 2002.
Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.
PROPOSTA LEGISLATIVA
Proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, la convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (convenzione HNS) (COM(2001) 674 – C5‑0646/2001 – 2001/0272(CNS))
La proposta è approvata.
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, la convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (convenzione HNS) (COM(2001) 674 – C5‑0646/2001 – 2001/0272(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 674[1]),
– visto l'articolo 61, lettera c), del trattato CE,
– consultato dal Consiglio a norma degli articoli 67, paragrafo 1, e 300 del trattato CE (C5‑0646/2001),
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5‑0204/2002),
1. approva la proposta della Commissione;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
- [1] GU C 51 26.2.2002, pag. 370.
MOTIVAZIONE
1. Precedenti
La Convenzione HNS (Hazardous Noxious Substances) istituisce un regime di responsabilità e di risarcimento per i danni provocati da varie sostanze inquinanti, dove attualmente solo i danni da idrocarburi sono risarcibili ai sensi della Convenzione IOPC (International Oil Pollution Convention). Tale strumento internazionale è stato adottato nel 1996 in ambito IMO (International Maritime Organization –Agenzia specializzata delle Nazioni Unite per la sicurezza marittima e la protezione dell'Ambiente Marino con sede a Londra). Nonostante l'adozione, non é entrata in vigore ed é stata ratificata solo dalla federazione russa.
Non esistono norme comunitarie specifiche che disciplinano la responsabilità per danni causati dall´inquinamento prodotto da sostanze pericolose e nocive.
La Convenzione HNS si basa su un sistema di risarcimento che riguarda la responsabilità del proprietario registrato della nave (responsabilità oggettiva) e prevede che i proprietari mantengano un'assicurazione per responsabilità civile, conferendo alla parte lesa il diritto di azione diretta contro l'assicuratore. Prevede inoltre l'istituzione del fondo HNS (finanziato dalle compagnie) per il risarcimento dei danni, che serve a risarcire le vittime quando l'assicurazione del proprietario non é sufficiente a coprire i danni.
2. Proposta di decisione del Consiglio
La proposta di decisione in questione ha un ambito di applicazione definito. Essa però, per essere ratificata dagli Stati Membri, deve essere oggetto di una riserva in quanto contiene disposizioni che hanno ripercussioni sulle norme previste dal diritto comunitario. Si tratta in particolare del rapporto con il regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000[1], concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale oggetto di relazione da parte dell'on. Wallis adottato in aula il 21.09.2000.
Ad accezione della Danimarca (i cui rapporti con gli altri Stati membri sono disciplinati dalla convenzione di Bruxelles del 1968), tutti gli Stati membri sono tenuti ad applicare tale regolamento per quanto concerne aspetti relativi alla giurisdizione e al riconoscimento delle sentenze. Il regime di competenza giurisdizionale si basa in primo luogo sul domicilio del convenuto e sancisce che le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare.
Solo la Comunità avrebbe la competenza esclusiva[2] di negoziare, concludere e rispettare tali impegni internazionali. Pertanto, al fine di consentire agli Stati membri di ratificare la convenzione, viene proposta una decisione del Consiglio che autorizza la ratifica a questi ultimi della convenzione medesima seppure con una riserva.
È giustificato infatti prevedere una deroga all'applicazione generale del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio. Appare inevitabile che gli articoli 38 e 39 della Convenzione HNS si applichino rispetto al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio e prevalgano pertanto su di esso. Risulterà invece inapplicabile nei confronti degli Stati membri l'articolo 40 della convenzione HNS, facendone espressa riserva nella proposta di decisione del Consiglio.
3. La deroga danese
La Danimarca, non essendo vincolata dal regolamento (CE) n. 44/2001 e non essendo soggetta alla sua applicazione, ha facoltà di decidere se approvare o meno la convenzione HNS[3].
4. Conclusioni
Concordiamo con la Commissione sulla necessità di provvedere alla ratifica, in quanto appare evidente il valido contributo di questa convenzione al rafforzamento del regime internazionale di responsabilità civile in caso di danni all'ambiente. Sarebbe pertanto opportuno che il Parlamento europeo invitasse gli Stati membri a ratificare la convenzione internazionale del 1996 sulla responsabilità e il risarcimento dei danni connessi con il trasporto via mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose, onde assicurare l'entrata in vigore e l'applicabilità di tale strumento e colmare l'attuale lacuna esistente nei regimi vigenti in materia di responsabilità per il trasporto via mare.
- [1] GU L 12 del 16.1.2001.
- [2] Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, gli Stati membri, perdono il diritto di assumersi obblighi nei confronti di paesi terzi se e quando vengono poste in essere norme comuni che potrebbero essere influenzate da tali obblighi.
- [3] Tuttavia, il dovere di collaborazione contenuto nell'articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea si traduce nel dovere di consultarsi in materia con gli altri Stati membri in seno al Consiglio.