RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente il Fondo europeo per la pesca

24.6.2005 - (COM(2004)0497 – C6‑0212/2004 – 2004/0169(CNS)) - *

Commissione per la pesca
Relatore: David Casa


Procedura : 2004/0169(CNS)
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A6-0217/2005
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente il Fondo europeo per la pesca

(COM(2004)0497 – C6‑0212/2004 – 2004/0169(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0497 )[1],

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0212/2004 ),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per i bilanci (A6‑0217/2005),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.  precisa che gli stanziamenti indicati nella proposta di decisione sono puramente indicativi fino a quando non sarà stato concluso un accordo sulle prospettive finanziarie per il periodo 2007 e gli anni seguenti;

4.  chiede alla Commissione di confermare, una volta che le prossime prospettive         finanziarie saranno state adottare, gli importi indicati nella proposta di regolamento o, se del caso, di sottoporre gli importi modificati all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio assicurando così la compatibilità con i massimali;

5.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

6.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

7.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 4

(4) L’articolo 33, paragrafo 2, del trattato stabilisce che si deve tenere conto del carattere particolare dell’attività che deriva dalla struttura sociale del settore e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni dedite alle attività di pesca.

L’articolo 33, paragrafo 2, del trattato stabilisce che si deve tenere conto del carattere particolare dell’attività che deriva dalla struttura sociale del settore e dalle disparità strutturali, naturali e geografiche fra le diverse regioni dedite alle attività di pesca.

Motivazione

Occorre tenere in conto la diversità delle situazioni in materia di pesca, legate non solo agli aspetti strutturali o naturali, ma anche alla localizzazione geografica delle regioni comunitarie (considerazione per le acque delle regioni ultraperiferiche).

Emendamento 2

Considerando 6

(6) L’obiettivo di sviluppo sostenibile della PCP non può essere adeguatamente perseguito dagli Stati membri dati i problemi strutturali incontrati nello sviluppo del settore della pesca e i limiti delle risorse finanziarie disponibili per gli Stati membri in un’Unione allargata. Questo obiettivo può essere meglio perseguito a livello dell’Unione mediante finanziamenti erogati dalla Comunità e mirati alle pertinenti priorità. La Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 4 del trattato.

(6) L’obiettivo di sviluppo sostenibile della PCP non può essere adeguatamente perseguito dagli Stati membri dati i problemi strutturali incontrati nello sviluppo del settore della pesca e i limiti delle risorse finanziarie disponibili per gli Stati membri in un’Unione allargata. Questo obiettivo può essere meglio perseguito a livello dell’Unione mediante finanziamenti pluriennali erogati dalla Comunità e mirati alle pertinenti priorità. La Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 4 del trattato.

Motivazione

Correzione di una discordanza di traduzione.

Emendamento 3

Considerando 9

(9) L’attività del Fondo, e le operazioni che esso contribuisce a finanziare, devono essere coerenti e compatibili con le altre politiche della Comunità e rispettare la normativa comunitaria.

(9) L’attività del Fondo, e le operazioni che esso contribuisce a finanziare, devono essere coerenti e compatibili con le altre politiche della Comunità e rispettare la normativa comunitaria, come pure le disposizioni del regolamento finanziario e le sue misure di esecuzione.

Motivazione

Va sottolineato che il regolamento del FEP deve essere stabilito e eseguito rispettando i principi e le disposizioni del regolamento finanziario e delle sue misure di esecuzione.

Emendamento 4

Considerando 10

(10) Le azioni intraprese dalla Comunità devono essere complementari rispetto a quelle condotte dagli Stati membri o devono cercare di contribuirvi. Per apportare un contributo significativo, occorre inoltre rafforzare il partenariato. Quest’ultimo punto interessa le autorità regionali e locali, le altre autorità competenti, comprese quelle responsabili dell’ambiente e della promozione delle pari opportunità, i partner economici e sociali e gli altri organismi competenti. I partner interessati dovrebbero essere associati alla preparazione, alla sorveglianza e alla valutazione degli interventi.

(10) Le azioni intraprese dalla Comunità devono essere complementari rispetto a quelle condotte dagli Stati membri o devono cercare di contribuirvi. Per apportare un contributo significativo, occorre inoltre rafforzare il partenariato. Quest’ultimo punto interessa le autorità regionali e locali, le altre autorità competenti, comprese quelle responsabili dell’ambiente e della promozione della non discriminazione compresi le pari opportunità, i partner economici e sociali e gli altri organismi competenti. I partner interessati dovrebbero essere associati alla preparazione, alla sorveglianza e alla valutazione degli interventi.

Emendamento 5

Considerando 13

(13) L’articolo 274 del trattato stabilisce che gli Stati membri devono cooperare con la Commissione per garantire il rispetto dei principi di buona gestione finanziaria. A tal fine il presente regolamento specifica le condizioni che consentono alla Commissione di esercitare le proprie responsabilità per l’esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee.

(13) L’articolo 274 del trattato stabilisce che gli Stati membri devono cooperare con la Commissione per garantire il rispetto dei principi di buona gestione finanziaria. A tal fine il presente regolamento specifica le condizioni che consentono alla Commissione di esercitare le proprie responsabilità per l’esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee sotto il controllo del Parlamento europeo in quanto autorità di bilancio.

Motivazione

Occorre sottolineare che il regolamento del FEP è eseguito sotto la responsabilità della Commissione e sotto il controllo del Parlamento europeo in quanto autorità di bilancio.

Emendamento 6

Considerando 24

(24) È necessario stabilire misure di accompagnamento per la PCP, riducendone in particolare l’impatto socioeconomico mediante l’attuazione di una politica di sviluppo delle zone costiere.

(24) Esiste la necessità di stabilire misure di accompagnamento per la PCP, riducendone in particolare l’impatto socioeconomico mediante l’attuazione di una politica di sviluppo delle zone costiere con lo scopo di diversificare le attività economiche e di fornire occupazione sostenibile.

Motivazione

La preoccupazione principale del Fondo europeo per la pesca deve essere l'ottenimento di posti di lavoro sostenibili e il sostegno alla diversificazione delle attività economiche.

Emendamento 7

Considerando 29

(29) Occorre ridimensionare la flotta comunitaria per adeguarla alle risorse disponibili e accessibili.

(29) Occorre proseguire lo sforzo di adeguamento della flotta comunitaria alle risorse disponibili e accessibili quando ciò sia necessario per raggiungere un equilibrio con la situazione delle risorse e per garantire la redditività della flotta stessa.

Motivazione

L'adeguamento della flotta alle risorse non significa che in tutti i casi si debba procedere a un ridimensionamento, poiché esistono risorse in buono stato, né che l'adeguamento alle risorse debba sempre implicare la demolizione.

Emendamento 8

Considerando 29 bis (nuovo)

 

(29 bis) Per tale motivo è necessario istituire un vero e proprio Registro delle navi da pesca comunitarie armonizzato in tutti gli Stati membri, articolato per segmenti di flotta e per Stati, con l'indicazione della capacità e della potenza; tale registro deve essere nello stesso tempo preciso, trasparente e affidabile, e occorre quindi che tutti gli Stati membri adottino gli stessi criteri per misurare la capacità e la potenza dei loro pescherecci, sotto il controllo della Commissione.

Motivazione

Il PE ha più volte affermato l'esigenza di un vero e proprio "registro delle navi da pesca comunitarie" armonizzato.

Emendamento 9

Considerando 29 ter (nuovo)

 

(29 ter) I trasferimenti di navi da pesca comunitarie in paesi terzi, oltre a contribuire alla riduzione della capacità nelle acque comunitarie, devono anche contribuire a potenziare la pesca sostenibile al di fuori di tali acque.

Motivazione

Le società miste con paesi terzi, oltre a contribuire alla riduzione della capacità nelle acque comunitarie, stanno avendo un successo evidente sia per lo sviluppo del paese terzo interessato che per la stessa UE. Certamente dobbiamo anche promuovere la pesca sostenibile nei paesi terzi.

Emendamento 10

Considerando 30

(30) La ristrutturazione delle flotte di pesca richiede l’adozione di misure socioeconomiche di accompagnamento.

(30) L'adeguamento delle flotte di pesca alle risorse accertate nelle zone di attività delle flotte interessate richiede l’adozione di misure socioeconomiche di accompagnamento.

Motivazione

Lo stato delle risorse in talune zone di pesca consente di mantenere uno sforzo di pesca; è necessario che le flotte da pesca insediate nelle regioni vicine a tali zone possano attuare misure di accompagnamento volte a permettere il proseguimento delle loro attività di pesca.

Emendamento 11

Considerando 33

(33) È opportuno adottare norme per la concessione di aiuti ai settori dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, garantendo al contempo che i settori in questione mantengano la propria redditività economica; a tal fine è necessario individuare una serie di obiettivi prioritari degli interventi e indirizzare gli aiuti strutturali verso le microimprese e le piccole imprese.

(33) È opportuno adottare norme per la concessione di aiuti ai settori dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, garantendo al contempo che i settori in questione mantengano la propria redditività economica.

Motivazione

Le medie imprese non devono essere escluse dagli aiuti all'acquacoltura né la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca. Molte di queste imprese, soprattutto nel settore conserviero, rientrano nell'ambito della definizione di medie imprese in quanto impiegano numerosi lavoratori pur essendo il loro volume di affari molto al di sotto della soglia delle medie imprese. Inoltre, ciò non è compatibile nemmeno con la necessaria tendenza alla concentrazione del settore.

Emendamento 12

Considerando 35

(35) Mediante l’assistenza tecnica il Fondo dovrebbe sostenere la realizzazione di valutazioni, studi, progetti pilota e scambi di esperienze al fine di promuovere metodologie e pratiche innovative per un’attuazione semplice e trasparente.

(35) Mediante l’assistenza tecnica il Fondo dovrebbe sostenere la realizzazione di valutazioni, studi, progetti pilota, campagne sperimentali di pesca e scambi di esperienze al fine di promuovere metodologie e pratiche innovative per un’attuazione semplice e trasparente.

Emendamento 13

Considerando 37

(37) L’efficacia e l’impatto delle attività del Fondo dipendono altresì da un miglioramento e da un approfondimento della valutazione. A tal fine occorre precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione in materia, nonché le modalità atte a garantire l’affidabilità della valutazione.

(37) L’efficacia e l’impatto delle attività del Fondo dipendono altresì da un miglioramento e da un approfondimento della valutazione e della trasparenza. A tal fine occorre precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione in materia, nonché le modalità atte a garantire l’affidabilità della valutazione e la sua disponibilità per il pubblico.

Motivazione

La trasparenza rappresenta il modo migliore per assicurare che il Fondo sia utilizzato correttamente e con efficacia.

Emendamento 14

Considerando 53

(53) È opportuno abrogare sia i regolamenti (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 e (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definiscono i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, sia altre disposizioni vigenti. Tuttavia, ai fini di una corretta esecuzione degli interventi, delle azioni e dei progetti approvati fino al 31 dicembre 2006, è opportuno che le disposizioni abrogate continuino ad applicarsi in tale contesto,

(53) È opportuno abrogare sia i regolamenti (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 e (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definiscono i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, sia altre disposizioni vigenti. Tuttavia, ai fini di una corretta esecuzione degli interventi, delle azioni e dei progetti impegnati fino al 31 dicembre 2006 e pagati fino al 31 dicembre 2008, è opportuno che le disposizioni abrogate continuino ad applicarsi in tale contesto,

Motivazione

È necessario mantenere in vigore la legislazione in questione non solo per gli impegni, ma anche per i pagamenti.

Emendamento 15

Articolo 1

Il presente regolamento istituisce un Fondo europeo per la pesca (di seguito “il Fondo”) e definisce il quadro degli interventi di sostegno della Comunità a favore dello sviluppo sostenibile del settore della pesca e delle zone di pesca costiere.

Il presente regolamento istituisce un Fondo europeo per la pesca e l'acquacoltura (di seguito “il Fondo”) e definisce il quadro degli interventi di sostegno della Comunità a favore dello sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile del settore della pesca, dell'acquacoltura e delle zone di pesca costiere.

Emendamento 16

Articolo 3, lettera e)

e) “acquacoltura”, l’allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l’impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell’ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compreso il raccolto ;

e) “acquacoltura”, compresa la vallicoltura e la molluschicoltura, l’allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l’impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell’ambiente, la resa degli organismi in questione; questa dovrebbe essere sostenuta solo se non danneggia l'ambiente; tali organismi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compreso il raccolto;

Motivazione

Vanno introdotte queste specificità se non si vogliono escludere dagli interventi importanti settori produttivi mediterranei.

Emendamento 17

Articolo 3, lettera f)

f) “microimpresa e piccola impresa”, una microimpresa o una piccola impresa, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

soppresso

Motivazione

L'acquacoltura e l'industria di trasformazione dei prodotti della pesca sono in espansione. Appare logico pertanto legare il sostegno non alle dimensioni dell'impresa, bensì alle sue aspettative di redditività.

Emendamento 18

Articolo 4, lettera b)

b) promuovere un equilibrio sostenibile tra le risorse e la capacità della flotta comunitaria;

b) promuovere il rinnovo e la modernizzazione della flotta da pesca, purché sia assicurato l'equilibrio sostenibile tra le risorse e lo sforzo di pesca e la redditività economica della flotta comunitaria per garantire il maggiore approvvigionamento possibile del mercato comunitario;

Emendamento 19

Articolo 4, lettera b bis) (nuova)

 

b bis) favorire lo sviluppo sostenibile della produzione dell'acquacoltura;

Motivazione

Il FEP deve contribuire anche a promuovere la produzione dell'acquacoltura, sempre entro i limiti dello sviluppo sostenibile.

Emendamento 20

Articolo 4, lettera d)

d) rafforzare la protezione dell’ambiente e delle risorse naturali;

d) rafforzare la protezione e il miglioramento delle risorse naturali vive e dell’ambiente quando sono in relazione con il settore della pesca e dell'acquacoltura;

Motivazione

È necessario precisare che, sebbene debba esservi compatibilità tra le due cose, il FEP non è un fondo avente per oggetto la politica ambientale, bensì quella della pesca.

Emendamento 21

Articolo 4, lettera f bis) (nuova)

 

f bis) promuovere un trattamento più favorevole per le regioni ultraperiferiche in virtù dell'articolo 299 del trattato.

Emendamento 22

Articolo 5

Gli interventi a favore del settore della pesca sono finanziati dal Fondo europeo per la pesca (di seguito il “Fondo” o il “FEP”). Le misure attuate nel quadro del presente regolamento devono contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 33 del trattato e degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP). Esse accompagnano e integrano, laddove necessario, le altre politiche e gli altri strumenti comunitari.

Gli interventi a favore del settore della pesca e dell'acquacoltura sono finanziati dal Fondo europeo per la pesca e l'acquacoltura (di seguito il “Fondo” o il “FEPA”). Le misure attuate nel quadro del presente regolamento devono contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 33 del trattato e degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP). Esse accompagnano e integrano, laddove necessario, le altre politiche e gli altri strumenti comunitari.

Emendamento 23

Articolo 6, paragrafo 4

4. Le operazioni finanziate dal Fondo non contribuiscono, direttamente o indirettamente, ad aumentare lo sforzo di pesca.

4. Le operazioni finanziate dal Fondo non contribuiscono, direttamente o indirettamente, ad aumentare lo sforzo di pesca, nelle zone in cui sussiste il rischio manifesto di un eccesso di pesca. Inoltre, le risorse del Fondo non possono essere impiegate per le specie per cui sono stati fissati contingenti o che siano oggetto di altre disposizioni normative o i cui stock non registrino condizioni biologicamente poco sicure. E' per contro ammesso il finanziamento di misure che riguardano specie chiaramente sottoutilizzate.

Motivazione

Senza tale precisazione sussiste il rischio che l'articolo sia interpretato come un divieto generale di incrementare le capacità di cattura.

Emendamento 24

Articolo 11, comma 2

La Commissione e gli Stati membri assicurano la promozione di operazioni volte a rafforzare il ruolo delle donne nel settore della pesca.

La Commissione e gli Stati membri assicurano la promozione di operazioni, anche a livello transnazionale, volte a rafforzare il ruolo delle donne nel settore della pesca.

Motivazione

L'emendamento mira a promuovere l'importante ruolo delle reti transnazionali di donne nelle zone rurali.

Emendamento 25

Articolo 13

La Commissione stabilisce ripartizioni indicative per Stato membro degli stanziamenti d’impegno disponibili per il periodo di programmazione 2007-2013, indicando a parte la quota destinata all’obiettivo di convergenza e utilizzando i seguenti criteri obiettivi: dimensioni del settore della pesca in un dato Stato membro, entità degli adeguamenti da apportare allo sforzo di pesca, livello occupazionale nel settore della pesca e continuità delle azioni in corso.

La Commissione stabilisce ripartizioni indicative per Stato membro degli stanziamenti d’impegno disponibili per il periodo di programmazione 2007-2013, indicando a parte la quota destinata all’obiettivo di convergenza e utilizzando i seguenti criteri obiettivi: dimensioni del settore della pesca in un dato Stato membro, entità degli adeguamenti da apportare allo sforzo di pesca, livello occupazionale nel settore della pesca e continuità delle azioni in corso nonché l'incidenza dell'economia ittica sul tessuto economico-sociale.

Motivazione

I criteri di ripartizione finanziaria per singolo Stato membro dovrebbero essere integrati da una quantificazione dell'importanza socio-economica dell'attività nelle aree economicamente più deboli.

Emendamento 26

Articolo 15, paragrafo 1

Entro tre mesi dall’adozione degli orientamenti strategici, e prima di presentare il programma operativo, ogni Stato membro adotta un piano strategico nazionale per il settore della pesca.

Entro sei mesi dall’adozione degli orientamenti strategici, e prima di presentare il programma operativo, ogni Stato membro adotta un piano strategico nazionale per il settore della pesca e dell'acquacoltura.

Emendamento 27

Articolo 15, paragrafo 4, lettera a)

a) la riduzione dello sforzo e della capacità di pesca e l’indicazione delle risorse e dei tempi necessari per conseguire gli obiettivi delle attività di pesca e della flotta interessate;

a) l'adeguamento dello sforzo e della capacità di pesca e l’indicazione delle risorse e dei tempi necessari per conseguire gli obiettivi delle attività di pesca e della flotta interessate;

Motivazione

L'adeguamento della flotta alle risorse non significa che in tutti i casi si debba procedere a una riduzione, poiché esistono risorse in buono stato, né che l'adeguamento alle risorse debba sempre implicare la demolizione.

Emendamento 28

Articolo 15, paragrafo 4, lettera b)

b) lo sviluppo del settore dell’acquacoltura e dell’industria di trasformazione e commercializzazione;

b) lo sviluppo sostenibile del settore dell’acquacoltura e dell’industria di trasformazione e commercializzazione;

Motivazione

Lo sviluppo dei settori in questione deve essere affrontato in modo sostenibile.

Emendamento 29

Articolo 15, paragrafo 4, lettera d)

d) la strategia di approvvigionamento di prodotti della pesca e lo sviluppo di attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie;

d) la strategia di approvvigionamento di prodotti della pesca e le attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie, rivolgendo la debita attenzione allo stato di conservazione degli stock;

Motivazione

Numerosi stock al di fuori delle acque comunitarie sono attualmente depauperati e lo sforzo di pesca dell'Unione non deve contribuire a un loro ulteriore declino.

Emendamento 30

Articolo 15, paragrafo 4, lettera e bis) (nuova)

 

e bis) la protezione dell'ambiente e delle risorse biologiche acquatiche.

Emendamento 31

Articolo 15, paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis. Una volta approvati dalla Commissione, i piani strategici nazionali sono resi pubblici.

Motivazione

La trasparenza rappresenta il modo migliore per assicurare che il Fondo sia utilizzato correttamente e con efficacia.

Emendamento 32

Articolo 18, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova)

 

d bis) un piano d'azione inteso a combattere le frodi e le irregolarità.

Motivazione

Un piano d'azione deve far sì che siano individuate più rapidamente, e quindi in uno stadio anteriore, le frodi e le irregolarità.

Emendamento 33

Articolo 20, paragrafo 4

4. La Commissione approva ciascun programma operativo al più tardi entro cinque mesi dalla sua trasmissione ufficiale da parte dello Stato membro e a condizione che il programma sia redatto in conformità dell’articolo 18.

4. La Commissione approva ciascun programma operativo al più tardi entro cinque mesi dalla sua trasmissione ufficiale da parte dello Stato membro e a condizione che il programma sia redatto in conformità dell’articolo 18. Il programma è reso pubblico.

Motivazione

La trasparenza rappresenta il modo migliore per assicurare che il Fondo sia utilizzato correttamente e con efficacia.

Emendamento 34

Articolo 23, lettera a), trattino 5

– piani nazionali di uscita dalla flotta di durata massima di due anni che rientrano tra gli obblighi sanciti dagli articoli da 11 a 16 del regolamento (CE) n. 2371/2002 sull’adeguamento della capacità della flotta peschereccia comunitaria;

– piani nazionali di uscita dalla flotta della durata massima corrispondente al periodo di programmazione che rientrano tra gli obblighi sanciti dagli articoli da 11 a 16 del regolamento (CE) n. 2371/2002 sull’adeguamento della capacità della flotta peschereccia comunitaria;

Emendamento 35

Articolo 23, lettera a), trattino 5 bis (nuovo)

 

– realizzazione di zone di protezione, compresi i fermi temporanei della pesca o la chiusura di determinate zone, la restrizione dell'attività in talune zone o l'istituzione di zone "precluse alla pesca".

Motivazione

Si intende così agevolare l'applicazione progressiva, nell'ambito della politica comune della pesca, di un approccio di gestione della pesca basato sull'ecosistema.

Emendamento 36

Articolo 24, paragrafo 1

1. Nel piano strategico nazionale ogni Stato membro definisce la propria politica in materia di adeguamento dello sforzo di pesca, assegnando la priorità al finanziamento delle operazioni di cui all’articolo 23, lettera a), primo trattino.

1. Nel piano strategico nazionale ogni Stato membro definisce la propria politica in materia di adeguamento dello sforzo di pesca, assegnando la priorità al finanziamento delle operazioni di cui all’articolo 23.

Motivazione

Tutti i settori coperti dall'articolo 23 meritano un trattamento prioritario.

Emendamento 37

Articolo 24, paragrafo 2

2. I piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca, di cui all’articolo 23, lettera a), primo trattino, devono contenere misure per l’arresto definitivo delle attività di pesca, conformemente alle disposizioni dell’articolo 25.

2. I piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca, di cui all’articolo 23, lettera a), primo trattino, possono contenere misure per l’arresto definitivo delle attività di pesca, conformemente alle disposizioni dell’articolo 25.

Motivazione

È opportuno prevedere la possibilità che non tutti i piani di ricostituzione implichino necessariamente misure per l’arresto definitivo delle attività.

Emendamento 38

Articolo 24, paragrafo 6, comma 1

6. La durata dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a), non può superare due anni.

6. Gli Stati membri presentano i piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a) in qualsiasi momento durante il periodo FEP applicabile, il quale non può superare un periodo di programmazione di cinque anni.

Emendamento 39

Articolo 24, paragrafo 6, comma 2

Nei casi di cui all’articolo 23, lettera a), primo, secondo e quarto trattino, i piani nazionali sono adottati dagli Stati membri entro due mesi dalla data della decisione del Consiglio o della Commissione.

Nei casi di cui all’articolo 23, lettera a), primo, secondo e quarto trattino, i piani nazionali sono adottati dagli Stati membri entro sei mesi dalla data della decisione del Consiglio o della Commissione.

Emendamento 40

Articolo 24, paragrafo 6, comma 3

Nei casi di cui all’articolo 23, lettera a), terzo trattino, i piani nazionali sono adottati dagli Stati membri entro due mesi dalla data della decisione del Consiglio o della Commissione.

Nei casi di cui all’articolo 23, lettera a), terzo trattino, i piani nazionali sono adottati dagli Stati membri entro sei mesi dalla data della decisione del Consiglio o della Commissione.

Motivazione

Non c'è ragione di limitare a due anni la durata dei piani quando, ad esempio, la stessa Commissione definisce un periodo tra i 5 e i 10 anni per i piani di ricostituzione. D'altra parte, al fine, segnatamente, di garantire la corretta elaborazione dei piani di ristrutturazione, il termine cui si fa riferimento nell'ultimo paragrafo deve essere ampliato.

Emendamento 41

Articolo 25, paragrafo 1, comma 1

1. Il Fondo interviene nel cofinanziamento in caso di arresto definitivo delle attività di pesca di pescherecci, purché ciò avvenga nell’ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a). L’arresto definitivo delle attività di un peschereccio può avvenire soltanto mediante la sua demolizione o la sua destinazione ad attività non lucrative.

1. Il Fondo interviene nel cofinanziamento in caso di arresto definitivo delle attività di pesca di pescherecci, purché ciò avvenga nell’ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a) o in seguito a una decisione di porre fine volontariamente all'attività di pesca che comporti una riduzione della capacità di pesca. L’arresto definitivo delle attività di un peschereccio può avvenire soltanto mediante la sua demolizione o la sua destinazione ad attività diverse dalla pesca, la creazione di iniziative comuni o la sua esportazione per attività diverse dalla pesca. In quest'ultimo caso, il tasso di partecipazione di cui al gruppo 1 della tabella dell'allegato II è ridotto del 50%.

Emendamento 42

Articolo 25, paragrafo 2

Gli Stati membri possono inoltre fissare il livello degli aiuti pubblici tenendo conto del miglior rapporto costi/efficacia sulla base di uno o più dei seguenti criteri obiettivi:

Gli Stati membri possono inoltre fissare il livello degli aiuti pubblici tenendo conto del miglior rapporto costi/efficacia sulla base del seguente criterio obiettivo:

a) il prezzo del peschereccio sul mercato nazionale o il valore assicurato;

 

b) il fatturato realizzato dal peschereccio;

 

 

 

Motivazione

Il criterio a) creerà discriminazioni tra gli Stati membri e anche tra le regioni, mentre il criterio b) può essere totalmente discriminatorio tra i pescherecci destinati alla demolizione.

Emendamento 43

Articolo 26, paragrafo 1, comma 1

1. Nell’ambito dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a), primo, secondo e quarto trattino, il Fondo può contribuire al finanziamento delle misure di aiuto per l’arresto temporaneo delle attività di pesca a favore pescatori e armatori per un periodo massimo di un anno, prorogabile di un anno.

1. Nell’ambito dei piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all’articolo 23, lettera a), primo, secondo e quarto trattino, il Fondo può contribuire al finanziamento delle misure di aiuto per l’arresto temporaneo delle attività di pesca a favore pescatori e armatori per un periodo minimo di tre mesi e massimo di due anni, per tutto il periodo di programmazione.

Motivazione

L'arresto temporaneo è uno strumento sufficientemente utile per la riduzione dello sforzo di pesca che deve essere permesso in tutti i casi cui fa riferimento la lettera a) dell'articolo 23, ad eccezione dei piani esplicitamente destinati alla demolizione, e la sua durata deve essere flessibile per adattarsi alle varie situazioni.

Emendamento 44

Articolo 26, paragrafo 1, comma 2

Le misure di arresto temporaneo costituiscono misure di accompagnamento dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca finalizzati a conseguire entro due anni una riduzione di capacità pari almeno alla riduzione dello sforzo di pesca risultante dall’arresto temporaneo.

soppresso

Emendamento 45

Articolo 26, paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis. Gli Stati membri possono prevedere un risarcimento "una tantum" per i proprietari delle navi e per i pescatori nel quadro di piani di protezione delle risorse marine, quali, ad esempio, Natura 2000, se ciò comporta una riduzione della capacità di pesca.

Motivazione

Il Fondo europeo per la pesca è finalizzato a garantire una pesca sostenibile e moderna.

Emendamento 46

Articolo 27, paragrafo 1, lettera a)

a) di cui all’articolo 11, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002;

a) che permettano adeguamenti per dotare i pescherecci di maggiori misure di sicurezza e migliori condizioni di lavoro e abitabilità.

La sostituzione dei motori sarà sovvenzionabile solo per motivi di sicurezza, risparmio di combustibile o maggiore compatibilità ambientale e sempre che resti escluso qualsiasi aumento della capacità di pesca;

Motivazione

I nuovi fondi per la pesca devono permettere un determinato adeguamento dei pescherecci per evitare il progressivo invecchiamento della flotta comunitaria. Tra queste migliorie, non possono restare escluse quelle che prevedono l'inserimento di nuove tecnologie, più rispettose dell'ambiente e con risparmio energetico.

Emendamento 47

Articolo 27, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)

a bis) che permettano adeguamenti per dotare i pescherecci di maggiori misure di sicurezza, migliori condizioni di lavoro e, in generale, un miglior benessere dei lavoratori a bordo dei pescherecci, compreso il cambiamento del motore;

Emendamento 48

Articolo 27, paragrafo 1, lettera a ter) (nuova)

 

a ter) facendo appello a tecniche più selettive e rispettose dell'ambiente, atte a evitare le catture accessorie indesiderabili, a rafforzare la qualità e la sicurezza dei prodotti ittici conservati a bordo e a migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza.

Emendamento 49

Articolo 27, paragrafo 1, lettera b)

b) che rendono possibile il mantenimento a bordo di catture il cui rigetto in mare non è più consentito;

b) che rendono possibile il mantenimento a bordo di catture il cui rigetto in mare non è più consentito, così come dei sottoprodotti derivanti dalla manipolazione a bordo delle catture;

Motivazione

Se si permette il finanziamento di equipaggi per lo stivaggio dei rigetti, deve anche essere possibile immagazzinare gli scarti della pesca, che le industrie di taluni Stati membri utilizzano per la fabbricazione di sottoprodotti con il conseguente valore aggiunto.

Emendamento 50

Articolo 27, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

 

b bis) per navi che esigano la sostituzione del motore per ragioni di sicurezza o al fine di diminuire l'impatto ambientale;

Emendamento 51

Articolo 27, paragrafo 1, lettera c)

c) che rientrano in progetti pilota relativi alla preparazione o alla sperimentazione di nuove misure tecniche di durata limitata adottate dal Consiglio o dalla Commissione;

c) per attrezzature che rientrano in progetti pilota relativi alla preparazione o alla sperimentazione di nuove misure tecniche di durata limitata adottate dal Consiglio o dalla Commissione;

Emendamento 52

Articolo 27, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

 

c bis) che mirano al rinnovo della flotta per quanto riguarda la sostituzione delle imbarcazioni di lunghezza complessiva inferiore ai dodici metri. Anche le imbarcazioni di più di 20 anni che non hanno i necessari requisiti di sicurezza potranno essere sostituite.

Emendamento 53

Articolo 27, paragrafo 1, lettera d)

d) che permettono di ridurre l’impatto delle attività di pesca sugli habitat e sui fondali marini, ad esclusione degli attrezzi da pesca.

d) per attrezzature che puntano a ridurre l’impatto delle attività di pesca sugli habitat e sui fondali marini, ad esclusione degli attrezzi da pesca;

Emendamento 54

Articolo 27, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)

 

d bis) che puntano a ridurre i consumi energetici;

Motivazione

Proposta volta a migliorare la sicurezza delle navi e dell'equipaggio e le condizioni di vita a bordo, a preservare la qualità dei prodotti nonché a ridurre i consumi energetici.

Emendamento 55

Articolo 27, paragrafo 1, lettera d ter) (nuova)

 

d ter) previste per tecniche di cattura più selettive o meno drastiche, che evitino le catture accessorie indesiderate, migliorino la qualità, la sicurezza della cattura e lo stoccaggio dei prodotti a bordo nonché le condizioni di lavoro e di sicurezza;

Motivazione

Per garantire che possano essere finanziati anche equipaggiamenti e attrezzature che rendano le navi da pesca rispondenti alle norme.

Emendamento 56

Articolo 27, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)

 

d bis) che permettono di tenere meglio in conto l'impatto ambientale delle attività di pesca, segnatamente riducendo le emissioni inquinanti della nave in questione;

Motivazione

La proposta permetterà di finanziare investimenti mirati a ridurre le emissioni inquinanti delle navi.

Emendamento 57

Articolo 27, paragrafo 1, lettera d quinquies) (nuova)

 

d quinquies) facendo appello a tecniche più selettive e rispettose dell'ambiente, atte a evitare le catture accessorie indesiderabili, a rafforzare la qualità e la sicurezza dei prodotti ittici conservati a bordo e a migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza.

Emendamento 58

Articolo 27, paragrafo 2

2. Il Fondo può contribuire al finanziamento degli investimenti necessari ai fini della selettività degli attrezzi da pesca, purché il peschereccio interessato rientri in un piano di ricostituzione di cui all’articolo 23, lettera a) primo trattino, stia cambiando metodo di pesca, stia abbandonando una specifica attività di pesca a favore di un’altra in cui lo stato delle risorse renda possibile la pesca e l’investimento riguardi esclusivamente la prima sostituzione degli attrezzi da pesca.

2. Il Fondo può contribuire al finanziamento degli investimenti necessari ai fini della selettività degli attrezzi da pesca, purché il peschereccio interessato stia cambiando metodo di pesca, stia abbandonando una specifica attività di pesca a favore di un’altra in cui lo stato delle risorse renda possibile la pesca e l’investimento riguardi esclusivamente la prima sostituzione degli attrezzi da pesca.

Motivazione

Il miglioramento della selettività non deve restare collegato esclusivamente all'esistenza di piani di ricostituzione.

Emendamento 59

Articolo 27, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Il Fondo prevede la possibilità di modernizzare tutte le categorie delle navi da pesca, compreso il loro motore, per ragioni di sicurezza e a condizione che il nuovo motore non abbia una potenza superiore a quella del vecchio motore.

Emendamento 60

Articolo 27 bis

1. Ai fini del presente articolo, per “piccola pesca costiera” si intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria.

1. Ai fini del presente articolo, per “piccola pesca costiera” si intende la pesca praticata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati elencati nella tabella 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria.

2. Qualora il Fondo disponga il finanziamento delle misure di cui all’articolo 27 del presente regolamento a favore della piccola pesca costiera, il tasso della partecipazione finanziaria privata riportato nel gruppo 2 della tabella dell’allegato II viene ridotto del 20%.

2. Qualora il Fondo disponga il finanziamento delle misure di cui all’articolo 26 del presente regolamento a favore della piccola pesca costiera, il tasso della partecipazione finanziaria privata riportato nel gruppo 2 della tabella dell’allegato II viene ridotto del 20%.

3. Qualora il Fondo disponga il finanziamento delle misure di cui all’articolo 28 del presente regolamento, si applicano i tassi riportati nel gruppo 3 dell’allegato II.

3. Qualora il Fondo disponga il finanziamento delle misure di cui all’articolo 27 del presente regolamento, si applicano i tassi riportati nel gruppo 3 dell’allegato II.

4. Il Fondo può contribuire al pagamento dei premi ai pescatori e agli armatori che praticano la piccola pesca costiera al fine di:

4. Il Fondo può contribuire al pagamento dei premi ai pescatori e agli armatori che praticano la piccola pesca costiera al fine di:

– migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca;

– migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca;

– promuovere l’organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca;

– promuovere l’organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca;

promuovere iniziative facoltative di riduzione dello sforzo di pesca per la conservazione delle risorse;

incoraggiare iniziative facoltative di riduzione dello sforzo di pesca per la conservazione delle risorse;

utilizzare le innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive che vanno oltre le prescrizioni della normativa vigente) che non aumentano lo sforzo di pesca.

favorire l'impiego delle innovazioni tecnologiche (tecniche di pesca più selettive che vanno oltre le prescrizioni della normativa vigente applicabile) che non aumentano lo sforzo di pesca;

 

– sono concessi aiuti pubblici per il rinnovo delle flotte , tra l'altro allo scopo di utilizzare tecniche e sistemi di controllo delle imbarcazioni più selettivi nonché di migliorare la sicurezza a bordo , le condizioni di lavoro e quelle sanitarie, a condizione che ciò non comporti un aumento dello sforza di pesca.

 

– introdurre attrezzature di pesca biodegradabili in zone marine di protezione speciale, prevedendo l'assistenza telemedica.

 

– assicurare il rinnovo della flotta dedita ad attività di pesca costiera su piccola scala , qualora risulti che l'uscita/ entrata della flotta è gestita in modo che la capacità non superi gli obiettivi previsti dal regolamento 2371/2002

Si applicano i tassi riportati nel gruppo 3 della tabella dell’allegato II del presente regolamento.

Si applicano i tassi riportati nel gruppo 3 della tabella dell’allegato II del presente regolamento.

Emendamento 61

Articolo 27 bis, paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis. La sostituzione della nave e del motore per ragioni di sicurezza, di protezione ambientale e di risparmio di carburante deve essere ammissibile a condizione che non comporti un aumento della capacità.

Emendamento 62

Articolo 27 ter (nuovo)

 

Articolo 27 ter

 

Aiuti pubblici al rinnovo e alla modernizzazione della flotta nelle regioni ultraperiferiche

 

Nelle regioni ultraperiferiche possono essere concessi aiuti pubblici al rinnovo e alla modernizzazione della flotta.

 

Lo Stato membro sottopone alla Commissione per approvazione un regime permanente di controllo e di modernizzazione della sua flotta, dimostrando che le entrate e le uscite dalla flotta sono gestite in modo tale che la capacità non superi gli obiettivi fissati nel regolamento (CE) n. 639/2004. Si applicano i tassi indicati nel gruppo 3 della tabella dell’allegato II del presente regolamento.

Motivazione

In materia di modernizzazione e di rinnovo delle navi, dovrebbero essere ammissibili agli aiuti tutti gli investimenti che non condizionano la capacità di pesca, segnatamente per motivi connessi alla sicurezza delle navi e degli equipaggi, alle condizioni di vita a bordo e alla qualità dei prodotti; inoltre non va trascurata la circostanza che nella maggior parte delle regioni ultraperiferiche l'attività di pesca è recentissima e le risorse alieutiche ancora copiose.

Emendamento 63

Articolo 28, paragrafo 1, alinea

1. Il Fondo può contribuire al finanziamento delle misure socioeconomiche proposte dagli Stati membri per i pescatori colpiti dagli sviluppi nel settore della pesca e comprendenti:

1. Il Fondo contribuisce al finanziamento delle misure socioeconomiche proposte dagli Stati membri per i pescatori colpiti dagli sviluppi nel settore della pesca e comprendenti:

Motivazione

Aiuti volti a favorire la trasmissione dello strumento di lavoro ai giovani pescatori.

Emendamento 64

Articolo 28, paragrafo 1, lettera a)

a) la diversificazione delle attività allo scopo di promuovere la pluriattività per le persone attivamente impegnate nel settore della pesca;

a) la diversificazione delle attività allo scopo di promuovere la pluriattività compresi pescaturismo ed ittiturismo per le persone attivamente impegnate nel settore della pesca;

Motivazione

Nella fattispecie in esame occorre prevedere una disposizione che consenta la contribuzione del Fondo in favore di misure di carattere sociale volte a compensare la mancata attività dovute a cause di forza maggiore.

Emendamento 65

Articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera b) bis (nuova)

b) bis. corsi di formazione sulla sicurezza in mare, formazione sul posto di lavoro e interscambio di corsi e studi per tutti coloro che lavorano nell'industria della pesca negli Stati membri,

Emendamento 66

Articolo 28, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

 

c bis) riduzione delle conseguenze dei divieti temporanei di pesca;

Motivazione

È evidente che l'azienda non dovrebbe essere colpita economicamente da un divieto ufficiale. Le misure di adeguamento dello sforzo di pesca comportano inoltre l'eliminazione di pescherecci e la scomparsa dei corrispondenti posti di lavoro. Le misure socioeconomiche devono essere rivolte ai membri dell'equipaggio colpiti da misure di arresto definitivo dei pescherecci, come previsto dal diritto in vigore.

Emendamento 67

Articolo 28, paragrafo 1, lettera c ter) (nuova)

 

c ter) perdita di posti di lavoro su un peschereccio colpito da misure di arresto definitivo.

Motivazione

È evidente che l'azienda non dovrebbe essere colpita economicamente da un divieto ufficiale. Le misure di adeguamento dello sforzo di pesca comportano inoltre l'eliminazione di pescherecci e la scomparsa dei corrispondenti posti di lavoro. Le misure socioeconomiche devono essere rivolte ai membri dell'equipaggio colpiti da misure di arresto definitivo dei pescherecci, come previsto dal diritto in vigore

Emendamento 68

Articolo 28, paragrafo 2

2. Il Fondo può contribuire inoltre al finanziamento di misure e incentivi per la formazione di giovani pescatori che intendano acquistare il loro primo peschereccio.

2. Il Fondo può contribuire inoltre al finanziamento di:

 

a) premi individuali ai pescatori con meno di 35 anni di età che possono comprovare almeno cinque anni di esercizio della professione o una formazione professionale equivalente e che per la prima volta diventano proprietari o comproprietari di una nave da pesca usata;

 

b) misure di formazione e di promozione alla formazione destinate a giovani pescatori che intendono diventare per la prima volta proprietari o comproprietari di una nave da pesca.

Motivazione

Aiuti volti a favorire la trasmissione dello strumento di lavoro ai giovani pescatori.

Emendamento 69

Articolo 28 bis, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Il Fondo potrà erogare contributi sotto forma di premi globali per i membri dell'equipaggio di navi interessate dal ritiro definitivo dall'attività.

Motivazione

Si ritiene molto utile mantenere tale incentivo dello SFOP al ritiro dall'attività.

Emendamento 70

Articolo 28 bis (nuovo)

 

Articolo 28 bis

 

Aiuti per il rinnovamento e la modernizzazione della flotta di pesca che non presuppongono un incremento della capacità

Per poter beneficiare degli aiuti di rinnovamento e modernizzazione della flotta, gli Stati membri devono soddisfare tutti i requisiti e gli obiettivi dei livelli di riferimento statali e comunitari per la flotta e assoggettarsi ad un regime permanente di controllo da parte della Commissione. Gli Stati membri dimostreranno che le entrate e l'uscita della flotta sono gestite in modo tale che la capacità non superi gli obiettivi annuali statali e comunitari previsti e che sia mantenuta una relazione tra le entrate e le uscite in modo tale che la capacità non venga in alcun modo incrementata. Verrà definito un Registro dei pescherecci comunitari armonizzato per tutti gli Stati membri, con indicazione della capacità e della potenza, con criteri identici per la misurazione e di facile accesso per permettere il suo controllo che spetterà alla Commissione europea.

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento considerando 29 bis (nuovo) e con l'emendamento all'articolo 23, lettera d) (nuovo).

Emendamento 71

Articolo 28 ter (nuovo)

 

Articolo 28 ter

 

Aiuti alla realizzazione di campagne sperimentali

 

Il Fondo può cofinanziare misure proposte dagli Stati membri, destinate alla realizzazione di campagne sperimentali in mare orientate alla ricerca di nuove zone di pesca e di nuove specie ittiche.

Emendamento 72

Articolo 28 quater (nuovo)

 

Articolo 28 quater

 

Aiuti alla creazione di imprese miste con Stati terzi

 

Il Fondo contribuisce a finanziare le misure nazionali relative al trasferimento definitivo di un peschereccio a un paese terzo mediante la creazione di una società mista, previo accordo delle autorità competenti del paese interessato e con riserva del rispetto di tutte le seguenti condizioni:

 

a) che il paese terzo cui il peschereccio viene trasferito non sia un paese candidato all'adesione,

 

b) che il trasferimento implichi una riduzione dello sforzo di pesca rispetto alle risorse precedentemente sfruttate dal peschereccio trasferito,

 

c) che il paese terzo non sia uno Stato di bandiera di comodo né sia tollerante nei confronti della pesca INN (illegale, non dichiarata e non regolamentata), e sia quindi rispettoso della gestione e della conservazione delle sue risorse e offra garanzie di possibilità reali di pesca,

 

d) in caso di trasferimento definitivo a un paese terzo, il peschereccio deve essere iscritto senza ritardi nel registro di detto paese terzo e ad esso si applica il divieto definitivo di far ritorno nelle acque comunitarie.

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento al considerando 29 ter (nuovo) e con l'emendamento all'articolo 25, paragrafo 1.

Emendamento 73

Articolo 29, paragrafo 2

2. Gli investimenti possono riguardare la costruzione, l’ampliamento, l’equipaggiamento e l’ammodernamento di impianti di produzione e devono essere finalizzati in particolare a migliorare le condizioni di igiene o di salute dell’uomo o degli animali e la qualità dei prodotti o a ridurre l’impatto sull’ambiente. Il trasferimento della proprietà di un’impresa non può beneficiare di aiuti della Comunità.

2. Gli investimenti possono riguardare tutte le parti del processo produttivo, compresi la costruzione di nuovi impianti e l'estensione, l’equipaggiamento e l’ammodernamento di impianti di produzione e delle imbarcazioni per la pesca dei mitili esistenti, in particolare allo scopo di migliorare le condizioni di igiene o di salute dell’uomo o degli animali, le condizioni di lavoro e la sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura, la qualità dei prodotti a partire dal momento della loro immissione sul mercato in poi e la riduzione dell’impatto negativo sull’ambiente. Il trasferimento della proprietà di un’impresa non può beneficiare di aiuti della Comunità.

Emendamento 74

Articolo 29, paragrafo 4

4. Il Fondo non finanzia investimenti finalizzati a incrementare la produzione di prodotti che non trovano normali sbocchi di mercato o che potrebbero incidere negativamente sulla politica di conservazione delle risorse della pesca.

4. Il Fondo fornisce soltanto assistenza a investimenti che offrono sufficienti garanzie tecniche e finanziarie, che non generano capacità eccessive di produzione e non hanno conseguenze negative sulla politica di commercializzazione delle risorse; tale politica si applica anche alle specie oggetto di pesca industriale che sono trasformate in mangimi per pesci.

Emendamento 75

Articolo 29, paragrafo 5

5. Non possono essere concessi aiuti ai progetti di cui all'allegato II della direttiva 85/337/CEE, per i quali non siano state fornite le informazioni di cui all'allegato IV della stessa direttiva.

5. Possono essere concessi aiuti solo ai progetti di cui all'allegato II della direttiva 85/337/CEE quando siano state fornite le informazioni di cui all'allegato IV della stessa direttiva.

Motivazione

La formulazione proposta è forse più comprensibile.

Emendamento 76

Articolo 30, paragrafo 1, lettera a)

a) diversificazione finalizzata alla cattura o alla produzione di nuove specie con buone prospettive di mercato;

a) diversificazione finalizzata alla cattura, a nuovi metodi di allevamento o alla produzione di nuove specie con buone prospettive di mercato e rispondente a prerequisiti di produzione ecologica sostenibile in termini di fabbisogno di energia e di proteine di pesce;

Motivazione

L'emendamento si prefigge di assicurare che nella selezione delle specie oggetto di acquacoltura si tenga in particolare considerazione l'adeguatezza ecologica delle specie. Mira altresì a rafforzare l'articolo 29, paragrafo 4, del FEP. Nuove specie con elevato fabbisogno energetico per la produzione (ad esempio riscaldamento) e elevato fabbisogno di proteine di pesce (specie altamente carnivore) non sono sostenibili e la produzione di tali specie è in contrasto con il campo di applicazione e gli obiettivi della politica comune della pesca.

Emendamento 77

Articolo 30, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)

 

a bis) garanzia dell'approvvigionamento e contributo all'equilibrio della bilancia commerciale della pesca del mercato comunitario;

Motivazione

Questo deve essere uno degli obiettivi dell'acquacoltura comunitaria.

Emendamento 78

Articolo 30, paragrafo 1, lettera b)

b) applicazione di metodi di riproduzione che riducono in modo sostanziale l’impatto ambientale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore della pesca;

b) applicazione di metodi di riproduzione che riducono in modo sostanziale l’impatto ambientale;

Emendamento 79

Articolo 30, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

 

b bis) accordi intesi a migliorare l'ambiente di lavoro;

Emendamento 80

Articolo 30, paragrafo 1, lettera d)

d) misure di interesse comune relative all'acquacoltura, come stabilito nel capitolo III del presente titolo, e alla formazione professionale;

soppresso

Motivazione

L'inserimento in questo articolo delle misure di interesse comune, che sono disciplinate in un altro capitolo e che hanno un regime di finanziamento distinto, è superfluo ed è fonte di confusione. Il capitolo III tratta in maniera sufficientemente esauriente di queste attività, senza contare che, in tal modo, le percentuali di finanziamento saranno sempre le stesse.

Emendamento 81

Articolo 30, paragrafo 1, lettera f bis) (nuova)

 

f bis) promozione e ricerca di nuovi sbocchi commerciali.

Motivazione

Questo tipo di fondi deve sempre avere l'obiettivo di mantenere la competitività.

Emendamento 82

Articolo 30, paragrafo 2

2. Gli aiuti agli investimenti sono destinati esclusivamente alle microimprese e alle piccole imprese.

soppresso

Emendamento 83

Articolo 31, paragrafo 2, lettera c)

c) l'acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 84

Articolo 31, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

 

c bis) il ripristino del potenziale di produzione industriale dell'acquacoltura nel caso in cui sia danneggiato da catastrofi naturali o industriali.

Emendamento 85

Articolo 31, paragrafo 3

3. Al fine di ottenere contributi nell'ambito del presente articolo, i promotori di progetti devono impegnarsi, per un minimo di cinque anni, al rispetto di requisiti idroambientali, che vadano oltre la mera applicazione delle buone pratiche in acquacoltura. I benefici di tale impegno devono essere dimostrati da una valutazione d'impatto ex ante che deve essere effettuata da un organismo designato dallo Stato membro.

3. Al fine di ottenere contributi nell'ambito del presente articolo, i promotori di progetti devono impegnarsi, per un minimo di cinque anni, al rispetto di requisiti idroambientali, che vadano oltre la mera applicazione delle buone pratiche in acquacoltura.

 

Motivazione

Uno degli obiettivi del FEP è la semplificazione della gestione e una minore burocratizzazione. Dato il numero degli impianti, alcuni di piccolissime dimensioni, che sono presenti in alcuni Stati membri, il testo originale implicherebbe, in molti casi, un onere burocratico, economico e di personale enorme per controllare investimenti estremamente ridotti.

Emendamento 86

Articolo 31, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. La pesca nelle acque interne (attività di pesca esercitate a fini commerciali da imbarcazioni operanti esclusivamente nelle acque territoriali degli Stati membri) è ammissibile agli aiuti alla ricostruzione come pure il rinnovamento e la modernizzazione delle navi utilizzate per tale tipo di pesca. Deve essere possibile inoltre fare appello al Fondo per un sostegno all'applicazione di misure di ripristino delle popolazioni di anguille.

Emendamento 87

Articolo 31, paragrafo 4, alinea

4. L'importo massimo degli aiuti pubblici erogati annualmente a compensazione di un impegno agroambientale è definito ogni anno dallo Stato membro nel suo programma operativo sulla base dei seguenti criteri:

4. Gli Stati membri calcolano le compensazioni sulla base di uno o più dei seguenti criteri:

Motivazione

Si semplifica il calcolo delle compensazioni. Anche i lavori del Consiglio stanno procedendo in questa direzione.

Emendamento 88

Articolo 31, paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis. È concessa un'indennità compensativa eccezionale:

 

– in conformità del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, sulla base di una quantità massima per ettaro della zona dell'impresa cui si applicano gli obblighi idroambientali;

 

– in conformità del paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, durante un periodo massimo di due anni a partire dalla data di inizio della riconversione alla produzione ecologica da parte dell'impresa.

Motivazione

L'emendamento è inteso ad apportare maggiore chiarezza, in linea con i lavori del Consiglio.

Emendamento 89

Articolo 32, lettera a), alinea

a) alla concessione di indennità compensative agli allevatori di molluschi per l'arresto temporaneo della loro attività. L'indennità può essere concessa per un massimo di sei mesi nel periodo 2007-2013. L'indennità può essere concessa nei casi in cui la contaminazione dei molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione della raccolta:

a) alla concessione di indennità compensative agli allevatori di molluschi per le perdite di produzione dovute all'arresto temporaneo della loro attività. L'indennità può essere concessa per un massimo di dodici mesi nel periodo 2007-2013. L'indennità può essere concessa nei casi in cui la contaminazione dei molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione della raccolta:

Motivazione

Si considera che ciò che è davvero importante è il fatto di compensare le perdite per i danni subiti nella fase della produzione.

Emendamento 90

Articolo 32, lettera a), trattino 1

- per più di quattro mesi consecutivi; o

- per un massimo di tre mesi consecutivi; o

Emendamento 91

Articolo 32, lettera a), trattino 2

- qualora la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 35% del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell’impresa nei tre anni precedenti;

- qualora la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 30% del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell’impresa nei tre anni precedenti;

Motivazione

La percentuale del 20% proposta dal relatore è troppo bassa.

Emendamento 92

Articolo 33, paragrafo 1

1. Sulla base di strategie specifiche incluse nei piani strategici nazionali, il Fondo può finanziare gli investimenti nella trasformazione di prodotti destinati al consumo umano diretto e nella commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Questi finanziamenti sono limitati alle microimprese e alle piccole imprese.

1. Sulla base di strategie specifiche incluse nei piani strategici nazionali, il Fondo può finanziare gli investimenti nella trasformazione di prodotti destinati al consumo umano diretto e nella commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Emendamento 93

Articolo 33, paragrafo 2

2. Gli investimenti possono riguardare la costruzione, l’ampliamento, l’equipaggiamento e l’ammodernamento di imprese e devono essere finalizzati in particolare a migliorare le condizioni di igiene o di salute dell’uomo o degli animali e la qualità dei prodotti o a ridurre l’impatto sull’ambiente. Il trasferimento della proprietà di un’impresa non può beneficiare di aiuti della Comunità.

2. Gli investimenti possono riguardare la costruzione, l’ampliamento, l’equipaggiamento e l’ammodernamento di imprese e devono essere finalizzati, tra l'altro, a migliorare le condizioni di igiene o di salute dell’uomo o degli animali, la sicurezza alimentare, la tracciabilità, la qualità e l'innovazione e dei prodotti o a ridurre l’impatto sull’ambiente. Il trasferimento della proprietà di un’impresa non può beneficiare di aiuti della Comunità.

Emendamento 94

Articolo 34, paragrafo 1

1. Il Fondo sostiene gli investimenti nel campo della trasformazione e della commercializzazione per la costruzione, l'ampliamento, l'equipaggiamento e l'ammodernamento di imprese.

1. Il Fondo sostiene gli investimenti nel campo della trasformazione e della commercializzazione per la costruzione, l'ampliamento, l'equipaggiamento e l'ammodernamento di imprese. Gli investimenti devono offrire garanzie adeguate di sostenibilità tecnica ed economica.

Motivazione

Stesse esigenze che per gli investimenti nel settore dell'acquacoltura.

Emendamento 95

Articolo 34, paragrafo 2, alinea

2. Gli investimenti di cui al paragrafo 1 devono contribuire a preservare o a incrementare l’occupazione nel settore della pesca e a conseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

2. Gli investimenti di cui al paragrafo 1 devono contribuire allo sviluppo sostenibile nel settore della pesca e dell'acquacoltura o a conseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

Emendamento 96

Articolo 34, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova)

 

b bis) ottenere prodotti di alta qualità per mercati altamente specializzati;

Motivazione

Sostegno a una delle attività in cui la produzione comunitaria può raggiungere una maggiore competitività.

Emendamento 97

Articolo 34, paragrafo 2, lettera d)

d) contribuire a migliorare l'uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti;

d) contribuire a migliorare l'uso dei sottoprodotti e degli scarti;

Motivazione

Non è ben chiaro a cosa la Commissione si riferisca, per cui è preferibile una formulazione che non crei confusione.

Emendamento 98

Articolo 34, paragrafo 2, lettera e)

e) applicare le nuove tecnologie o sviluppare il commercio elettronico;

e) applicare le nuove tecnologie e forme innovative di presentazione dei prodotti o sviluppare il commercio elettronico;

Emendamento 99

Articolo 34, paragrafo 2, lettera f)

f) commercializzare prodotti provenienti soprattutto dagli sbarchi della flotta locale.

f) commercializzare prodotti innovativi o aventi un valore aggiunto maggiore, provenienti, di preferenza, dagli sbarchi della flotta locale e dall'acquacoltura.

Motivazione

Se non si introducono requisiti più ambiziosi e si limitano gli aiuti alle flotte locali, detti aiuti possono assumere carattere discriminatorio.

Emendamento 100

Articolo 34, paragrafo 2, lettera f bis) (nuova)

 

f bis) contribuire alla diversificazione e allo sviluppo di nuovi prodotti trasformati della pesca e dell'acquacoltura.

Motivazione

Gli aiuti devono promuovere la competitività delle industrie comunitarie e rispondere ai nuovi comportamenti e gusti dei consumatori.

Emendamento 101

Articolo 34, paragrafo 2, lettera f ter) (nuova)

 

f ter) commercializzare nuovi prodotti che promuovano la diversificazione industriale.

Emendamento 102

Articolo 36, alinea

Il Fondo finanzia le azioni collettive miranti a:

Il Fondo finanzia le azioni collettive miranti in particolare a:

Motivazione

Le azioni collettive non debbono essere esclusive.

Emendamento 103

Articolo 36, lettera b)

b) favorire gli investimenti collettivi per lo sviluppo di siti di riproduzione, il trattamento dei rifiuti o l'acquisto di strutture per la produzione la trasformazione o la commercializzazione o,

b) favorire gli investimenti collettivi per lo sviluppo di siti di riproduzione, il miglioramento delle condizioni di produzione e il miglioramento delle condizioni di lavoro, misure che contribuiscano alla protezione dell'ambiente, il trattamento dei rifiuti o l'acquisto di strutture per la produzione la trasformazione o la commercializzazione o,

Motivazione

Si cerca di non limitare troppo i campi d'azione ai fini di un migliore sfruttamento degli aiuti.

Emendamento 104

Articolo 36, lettera d bis) (nuova)

 

 

d bis) compensare gli specifici svantaggi in termini di investimenti nelle ne zone Natura 2000,

Emendamento 105

Articolo 36, lettera d ter) (nuova)

 

d ter) finanziare campagne di ricerca (scientifiche, sperimentali e di controllo), studi socioeconomici sull'impatto delle misure di ricostituzione e pareri scientifici destinati al settore.

Motivazione

Si cerca di non limitare troppo i campi d'azione ai fini di un migliore sfruttamento degli aiuti.

Emendamento 106

Articolo 36, lettera d quater) (nuova)

 

d quater) rimuovere gli attrezzi da pesca persi o abbandonati sul fondo marino al fine di ridurre la pesca fantasma.

Motivazione

Sono stati segnalati gravi problemi per la pesca con rete fissa in acque profonde.

Emendamento 107

Articolo 36, lettera d quinquies) (nuova)

 

d quinquies) realizzare studi di valutazione dell'impatto socioeconomico dei piani di ricostituzione degli stock.

Emendamento 108

Articolo 36, lettera d sexies) (nuova)

 

d sexies) garantire un sostegno adeguato alla raccolta e al trattamento di dati ecologici,

Emendamento 109

Articolo 36, lettera d septies) (nuova)

 

d septies) attuare le disposizioni relative alla rintracciabilità dei prodotti grazie a misure tecniche e ad azioni di formazione e di consulenza a favore degli operatori della filiera di cui trattasi.

Motivazione

Ripristino degli aiuti alle associazioni professionali.

Emendamento 110

Articolo 36, lettera d octies) (nuova)

 

d octies) promuovere la pesca sperimentale ed esplorativa,

Emendamento 111

Articolo 36, lettera d nonies) (nuova)

 

d nonies) garantire aiuti a gruppi di pescatori e organizzazioni di categoria disposti ad accettare la corresponsabilità per l'attuazione della PCP (cogestione),

Emendamento 112

Articolo 37, paragrafo 1

1. Il Fondo può finanziare azioni di interesse collettivo intese a proteggere e sviluppare la fauna acquatica, ad esclusione del ripopolamento diretto. Le azioni devono contribuire a migliorare l’ambiente acquatico.

1. Il Fondo può finanziare azioni di interesse collettivo intese a proteggere e sviluppare le risorse acquatiche, ad esclusione del ripopolamento diretto, salvo per il ripopolamento delle acque interne volto a reintrodurre o favorire le specie altamente migratorie. Le azioni devono contribuire a ripristinare e a migliorare l’ambiente acquatico e possono includere le azioni intraprese nel quadro dei programmi di Natura 2000 che hanno una componente relativa alla pesca e devono altresì contribuire alla riabilitazione delle zone impoverite a causa delle attività legate all'acquacoltura

 

.

Emendamento 113

Articolo 37, paragrafo 2

2. Le azioni devono riguardare l'installazione di strutture fisse o mobili intese a proteggere e sviluppare la fauna acquatica o a ripristinare le vie navigabili interne, comprese le zone di riproduzione e le rotte utilizzate dalle specie migratorie.

2. Le azioni devono riguardare l'installazione di strutture fisse o mobili intese a proteggere e sviluppare la fauna acquatica o a ripristinare le vie navigabili interne, comprese le zone di riproduzione e le rotte utilizzate dalle specie migratorie, come pure il ripristino di spazi degradati dall'attività acquicola.

Motivazione

Per analogia con il ripristino delle vie navigabili interne occorre includere gli spazi degradati dall'attività acquicola, come ad esempio i fondali che si trovano sotto vecchi impianti di acquacoltura o zone del litorale in cui sono state installate cascine marine ora dismesse. Ciò porterebbe ad un minore impatto dell'attività acquicola.

Emendamento 114

Articolo 38, paragrafo 3 a) bis (nuovo)

 

3 a) bis. a migliorare il trattamento dei rifiuti e di altri materiali sparsi.

Motivazione

Occorre prestare un'attenzione continua per ridurre al minimo la pressione sull'ambiente.

Emendamento 115

Articolo 39, paragrafo 3, alinea

3. Gli investimenti devono essere indirizzati:

3. Gli investimenti devono essere indirizzati in via prioritaria:

Motivazione

Anche in questo caso, per consentire di sfruttare meglio gli aiuti, le misure ammissibili non devono rappresentare un elenco esaustivo.

Emendamento 116

Articolo 39, paragrafo 3, lettera a)

a) alla realizzazione di campagne di promozione nazionali e transnazionali;

a) alla realizzazione di campagne di promozione nazionali e transnazionali, all'organizzazione di fiere, saloni ed esposizioni e alla partecipazione ad essi, nonché alla realizzazione di incontri di partenariato;

Motivazione

La formulazione proposta dà la possibilità di sfruttare meglio i fondi.

Emendamento 117

Articolo 39, paragrafo 3, lettera d)

d) alla promozione dei prodotti ottenuti usando metodi che presentano un impatto ambientale ridotto;

d) alla certificazione e alla promozione dei prodotti ottenuti usando metodi che presentano un impatto ambientale ridotto;

Motivazione

Una adeguata certificazione aiuterà la promozione di questi prodotti.

Emendamento 118

Articolo 39, paragrafo 3, lettera f)

f) alla certificazione della qualità;

f) alla garanzia, al controllo e alla certificazione della qualità;

Motivazione

La formulazione proposta dà la possibilità di sfruttare meglio i fondi.

Emendamento 119

Articolo 39, paragrafo 3, lettera g)

g) all'etichettatura, compresa l'etichettatura dei prodotti provenienti da catture effettuate utilizzando metodi di pesca rispettosi dell'ambiente;

g) all'etichettatura e alla tracciabilità, compresa l'etichettatura dei prodotti provenienti da catture effettuate utilizzando metodi di pesca rispettosi dell'ambiente;

Motivazione

Si completa il contenuto della misura.

Emendamento 120

Articolo 39, paragrafo 3, lettera i)

i) alla realizzazione di indagini di mercato.

i) alla realizzazione di studi e indagini di mercato.

Motivazione

Si completa il contenuto della misura.

Emendamento 121

Articolo 39, paragrafo 3, lettera i bis) (nuova)

 

i bis) alla promozione dell'immagine del settore;

Emendamento 122

Articolo 39, paragrafo 3, lettera i ter) (nuova)

 

i ter) alla promozione di campagne specifiche tese a incoraggiare la produzione che usufruisce di un'etichetta di qualità ufficiale.

Emendamento 123

Articolo 39, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. Gli Stati membri possono sostenere la costituzione e facilitare il funzionamento delle organizzazioni di produttori riconosciute conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3759/92.

Motivazione

Le organizzazioni di produttori costituiscono uno strumento molto importante per facilitare la gestione della pesca e devono continuare ad essere sostenute.

Emendamento 124

Articolo 40, paragrafo 1

1. Il Fondo può finanziare progetti pilota finalizzati all’acquisizione e diffusione di nuove conoscenze tecniche e realizzati da un operatore economico, un’associazione commerciale riconosciuta o qualsiasi altro organismo designato a tal fine dall’autorità di gestione in cooperazione con un organismo tecnico o scientifico.

1. Il Fondo può finanziare progetti pilota finalizzati alla formazione, alla ricerca e all’acquisizione e diffusione di nuove conoscenze tecniche nonché campagne sperimentali di ricerca scientifica in mare per la ricerca di nuove zone di pesca e di nuove specie, realizzati da un operatore economico, un’associazione commerciale riconosciuta o qualsiasi altro organismo designato a tal fine dall’autorità di gestione in cooperazione con un organismo tecnico o scientifico.

Emendamento 125

Articolo 40, paragrafo 2, lettera a)

a) sperimentare, in condizioni simili a quelle reali del settore produttivo, l’affidabilità tecnica o l’interesse economico di una tecnologia innovatrice, allo scopo di acquisire e diffondere conoscenze tecniche o economiche relative alla tecnologia sperimentata;

a) sperimentare, in condizioni simili a quelle reali del settore produttivo, l’affidabilità tecnica o l’interesse economico di una tecnologia innovatrice, incluse quelle mirate a migliorare la selettività degli attrezzi di pesca o, altrimenti, a ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente o a ridurre il consumo energetico delle attività di pesca, allo scopo di acquisire e diffondere conoscenze tecniche o economiche relative alla tecnologia sperimentata;

Motivazione

È opportuno che i progetti pilota volti a migliorare la selettività degli attrezzi di pesca possano beneficiare di aiuti.

Emendamento 126

Articolo 40, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. I progetti di pesca sperimentale sono sovvenzionabili come progetti pilota nella misura in cui siano legati ad un obiettivo di conservazione delle risorse di pesca e prevedano l'attuazione di tecniche più selettive.

Motivazione

Rafforzamento delle misure destinate a rendere sempre più selettiva l'attività di pesca.

Emendamento 127

Articolo 40, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova)

 

b bis) includere programmi per la riduzione delle catture accessorie e di altri impatti ambientali.

Motivazione

La riduzione delle catture accessorie e di altri impatti ambientali costituisce una delle maggiori sfide cui si trova dinanzi la politica comune della pesca.

Emendamento 128

Articolo 41, comma 1

Il Fondo può finanziare le modifiche dei pescherecci a esclusivi fini di formazione o ricerca nel settore della pesca purché ciò avvenga sotto l’egida di organismi pubblici o parapubblici e il peschereccio batta bandiera di uno Stato membro.

Il Fondo può finanziare la costruzione o le modifiche dei pescherecci a esclusivi fini di formazione o ricerca nel settore della pesca purché ciò avvenga sotto l’egida di organismi pubblici o parapubblici o di altri organismi anche privati ma non aventi scopi di lucro designati dall'autorità di gestione e il peschereccio batta bandiera di uno Stato membro.

Motivazione

E' necessario appoggiare qualsiasi impulso alla ricerca.

Emendamento 129

Articolo 41, comma 2

Il Fondo può finanziare azioni per destinare in via permanente i pescherecci ad attività non redditizie diverse dalla pesca professionale.

Il Fondo può finanziare azioni per destinare in via permanente i pescherecci ad attività diverse dalla pesca professionale.

Emendamento 130

Articolo 41 bis (nuovo)

 

Articolo 41 bis

 

Misure di accompagnamento in materia di pari opportunità

 

1. Il Fondo può finanziare misure di accompagnamento onde promuovere la parità tra gli uomini e le donne nonché l'integrazione della politica di uguaglianza di genere nelle attività dell'impresa.

 

2. Per beneficiare dell'aiuto, i promotori dei progetti devono presentare un piano d'integrazione delle pari opportunità nella gestione dell'attività imprenditoriale (ed impegnarsi a instaurare e mantenere tale piano durante un periodo minimo di cinque anni (tali aiuti sono finanziati dal gruppo III dell'allegato II).

Motivazione

Teso a instaurare un'integrazione effettiva dell'uguaglianza di genere nelle azioni del Fondo.

Emendamento 131

Articolo 41 ter (nuovo)

 

Articolo 41 ter

 

Ingegneria finanziaria

 

Il Fondo può contribuire, nei limiti dei massimali di cui al titolo VI, all'allestimento di strumenti di ingegneria finanziaria tesi ad adattare le capacità di pesca della filiera nelle regioni sfavorite dell'Unione.

Motivazione

Nelle regioni sfavorite che lamentano limitate capacità di investimento degli operatori il Fondo deve consentire l'allestimento di strumenti di ingegneria finanziaria riguardanti segnatamente: i fondi di capitale di investimento, capitale d'avviamento, fondi di garanzia marittima relative a zone geografiche limitate e all'insieme dei settori di intervento del presente regolamento.

Emendamento 132

Capitolo III, titolo

ASSE PRIORITARIO 4 ─ SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DI PESCA COSTIERE

ASSE PRIORITARIO 4 ─ SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DI PESCA E DI ACQUACOLTURA

Motivazione

Inclusione dell'acquacoltura.

Emendamento 133

Articolo 42, paragrafo 1

1. In combinazione con altri strumenti comunitari, il Fondo finanzia azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità di vita delle zone di pesca costiere ammissibili nel quadro di una strategia globale di attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca, tenendo conto in particolare delle implicazioni socioeconomiche.

1. In combinazione con altri strumenti comunitari, il Fondo finanzia azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità di vita delle zone di pesca costiere, soprattutto nelle zone costiere periferiche, ammissibili nel quadro di una strategia globale di attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca, tenendo conto in particolare delle implicazioni socioeconomiche.

Motivazione

Maggiore chiarificazione delle priorità.

Emendamento 134

Articolo 42, paragrafo 3, comma 1

Gli Stati membri devono includere nei programmi operativi un elenco delle zone che possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo nell’ambito dello sviluppo sostenibile delle zone costiere.

Gli Stati membri devono includere nei programmi operativi un elenco delle zone che possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo nell’ambito dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere.

Motivazione

L'emendamento mira a introdurre maggiore flessibilità nella definizione di zona di pesca costiera. La popolazione di una regione di livello NUTS III può comprendere da 150.000 a 800.000 abitanti.

Emendamento 135

Articolo 42, paragrafo 3, comma 2

Una zona di pesca costiera ha generalmente dimensioni inferiori al livello NUTS III e presenta una costa marina o lacustre o l’estuario di un fiume in cui si pratica la pesca. La zona deve presentare caratteristiche geografiche, oceanografiche, economiche e sociali coerenti.

Una zona di pesca costiera e acquicola è assimilata a quelle aventi una costa marina o lacustre o l’estuario di un fiume in cui si pratica la pesca o l'acquacoltura. La zona deve presentare caratteristiche geografiche, oceanografiche, economiche e sociali coerenti.

Motivazione

L'acquacoltura è uno degli assi prioritari del Fondo europeo per la pesca e pertanto non può restare esclusa dalla definizione. D'altronde, legare gli aiuti al numero di abitanti lascerà da parte alcune tra le più importanti zone di pesca e di acquacoltura dell'UE, il che non ha alcun senso poiché si tratta di un Fondo stabilito giustamente per sostenere tali attività.

Emendamento 136

Articolo 42, paragrafo 3, comma 3

La zona deve avere una bassa densità di popolazione, un livello significativo di occupazione nel settore della pesca, settore in fase di declino, e non deve avere agglomerati urbani con più di 100 000 abitanti.

soppresso

Motivazione

Rispetto delle norme di sussidiarietà.

Emendamento 137

Articolo 43, paragrafo 1, alinea

1. I finanziamenti nell’ambito dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere possono essere concessi per:

1. I finanziamenti nell’ambito dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura possono essere concessi per:

Motivazione

L'acquacoltura è uno degli assi prioritari del Fondo europeo per la pesca e pertanto non può restare esclusa dalla definizione. D'altronde, legare gli aiuti al numero di abitanti lascerà da parte alcune tra le più importanti zone di pesca e di acquacoltura dell'UE, il che non ha alcun senso poiché si tratta di un Fondo stabilito giustamente per sostenere tali attività.

Emendamento 138

Articolo 43, paragrafo 1, lettera a)

a) ristrutturare e riorientare le attività economiche, in particolare promuovendo il turismo ecologico, senza determinare però un aumento dello sforzo di pesca;

a) ristrutturare e riorientare le attività economiche, in particolare promuovendo le attività di pescaturismo, senza determinare però un aumento dello sforzo di pesca;

Motivazione

Si deve insistere sul fatto che il FEP è un fondo destinato al settore della pesca ed è opportuno precisare che finanzia misure esclusivamente legate a tale attività.

Emendamento 139

Articolo 43, paragrafo 1, lettera b)

b) diversificare le attività mediante la promozione della pluriattività per le persone impegnate nel settore della pesca, mediante la creazione di posti di lavoro aggiuntivi o alternativi all’esterno del settore;

b) diversificare le attività mediante la promozione della pluriattività per le persone impegnate nel settore della pesca e dell'acquacoltura, mediante la creazione di posti di lavoro aggiuntivi o alternativi all’esterno del settore;

Motivazione

Poiché l'acquacoltura è un'attività alternativa alla pesca che ne diminuisce lo sforzo.

Emendamento 140

Articolo 43, paragrafo 1, lettera c)

c) favorire la commercializzazione a livello locale dei prodotti del mare;

c) favorire la commercializzazione a livello locale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Motivazione

Si deve insistere sul fatto che il FEP è un fondo destinato al settore della pesca ed è opportuno precisare che finanzia misure esclusivamente legate a tale attività.

Emendamento 141

Articolo 43, paragrafo 1, lettera d)

d) sostenere le infrastrutture per la piccola pesca e promuovere le attività turistiche;

d) sostenere le infrastrutture per la piccola pesca e promuovere le attività di pescaturismo;

Motivazione

Si deve insistere sul fatto che il FEP è un fondo destinato al settore della pesca ed è opportuno precisare che finanzia misure esclusivamente legate a tale attività.

Emendamento 142

Articolo 43, paragrafo 2

2. A livello secondario il Fondo può finanziare, fino a un massimo del 15% dell’asse prioritario interessato, misure destinate a promuovere e migliorare le abilità professionali, la capacità di adattamento dei lavoratori e l’accesso al mondo del lavoro, in particolare per le donne, purché tali misure siano parte integrante di una strategia di sviluppo sostenibile delle zone costiere e in relazione diretta con le misure di cui al primo paragrafo.

2. A livello sussidiario il Fondo può finanziare, fino a un massimo del 20% dell’asse prioritario interessato, misure destinate a promuovere e migliorare le abilità professionali, la capacità di adattamento dei lavoratori e l’accesso al mondo del lavoro, in particolare per le donne, purché tali misure siano parte integrante di una strategia di sviluppo sostenibile delle zone costiere e in relazione diretta con le misure di cui al primo paragrafo.

Motivazione

Data l'importanza delle misure, è opportuno aumentare la percentuale massima autorizzata.

Emendamento 143

Articolo 43, paragrafo 3

3. I finanziamenti concessi ai sensi del paragrafo 1 non possono essere destinati al rinnovo e all’ammodernamento delle navi da pesca.

soppresso

Motivazione

Coerenza con gli emendamenti riguardanti le misure sovvenzionabili.

Emendamento 144

Articolo 43, paragrafo 4

4. I beneficiari degli interventi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2 devono essere persone operanti nel settore della pesca o con una professione che dipende da tale settore.

4. I beneficiari degli interventi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2 devono essere persone operanti nel settore della pesca o acquicolo o con una professione che dipende da tali settori.

Motivazione

Inclusione dell'acquacoltura.

Emendamento 145

Articolo 43, paragrafo 5

5. Qualora una delle misure indicate al presente articolo sia ammissibile anche al sostegno di altri strumenti di finanziamento comunitari, gli Stati membri specificano nei loro programmi se tale misura è sostenuta dal Fondo o da un altro strumento comunitario.

5. Qualora una delle misure indicate al presente articolo sia ammissibile anche al sostegno di altri strumenti di finanziamento comunitari, gli Stati membri specificano nei loro programmi se tale misura è sostenuta dal Fondo o da un altro strumento comunitario e tengono conto della sinergia necessaria con altri fondi, quali il FESR, al fine di conseguire gli obiettivi che saranno fissati nel libro verde sulla strategia marittima.

Emendamento 146

Articolo 43, paragrafo 5 bis (nuovo)

 

5 bis. Il sostegno deve applicarsi agli investimenti realizzati a bordo di pescherecci allo scopo di migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti, nonché agli investimenti volti a potenziare la selettività della pesca.

Emendamento 147

Articolo 44, titolo

Partecipazione allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere

Partecipazione allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquicole

Motivazione

Inclusione dell'acquacoltura.

Emendamento 148

Articolo 44, paragrafo 1

1. Le azioni a sostegno dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere sono attuate su un dato territorio da un gruppo di partner locali, pubblici o privati, istituito a tal fine, in appresso chiamato ‘gruppo di azione costiera’ (GAC). I GAC, istituiti conformemente alle leggi dello Stato membro interessato, sono selezionati con procedura trasparente dopo un invito pubblico a presentare proposte.

1. Le azioni a sostegno dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere e acquicole sono attuate su un dato territorio da organismi locali pubblici o parapubblici o da un gruppo di partner locali, pubblici o privati, istituito a tal fine, in appresso chiamato ‘gruppo di azione costiera’ (GAC). I GAC, istituiti conformemente alle leggi dello Stato membro interessato, sono selezionati con procedura trasparente dopo un invito pubblico a presentare proposte.

Emendamento 149

Articolo 44, paragrafo 2

2. Le operazioni effettuate su iniziativa dei GAC devono essere sostenute, per almeno due terzi dei progetti, dal settore privato.

soppresso

Motivazione

Il motivo della restrizione contemplata nel testo della Commissione non è chiaro.

Emendamento 150

Articolo 45, paragrafo 1, comma 2, lettera g bis) (nuova)

 

g bis) studi di carattere socioeconomico inerenti ai drastici effetti delle misure di ricostituzione degli stock e direttamente connessi all'attuazione del programma.

Emendamento 151

Articolo 54, paragrafo 4, lettera a)

a) IVA;

a) IVA rimborsabile;

Motivazione

Si ritiene necessario che l'IVA non rimborsabile possa essere ammissibile a un finanziamento nel quadro delle azioni che beneficiano del sostegno del Fondo.

Emendamento 152

Articolo 56, paragrafo 1, lettera i bis) (nuova)

i bis) efficaci procedure di recupero.

Emendamento 153

Articolo 59, paragrafo 1, lettera j bis) (nuova)

j bis) la garanzia che qualsiasi finanziamento comunitario, che risulti indebitamente versato a seguito di irregolarità constatate, venga recuperato, eventualmente maggiorato degli interessi, tenendo una contabilità degli importi recuperabili e rimborsando alla Commissione gli importi recuperati, detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

Emendamento 154

Articolo 59, paragrafo 6

6. garantisce il recupero di qualsiasi finanziamento comunitario (eventualmente maggiorato degli interessi) che, a seguito di irregolarità constatate, risulti indebitamente versato, tiene una contabilità degli importi recuperabili e rimborsa alla Commissione gli importi recuperati, se possibile detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

soppresso

Motivazione

La garanzia del recupero costituisce un compito di gestione, non una incombenza per l'autorità di certificazione.

Emendamento 155

Articolo 65, paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis. Le relazioni annuali e la relazione finale sono rese pubbliche.

Motivazione

La trasparenza è il modo migliore di garantire che il fondo sia utilizzato in modo adeguato ed efficace.

Emendamento 156

Articolo 74

I pagamenti intermedi e il pagamento del saldo si calcolano applicando il tasso di cofinanziamento di ciascuna priorità alla spesa pubblica certificata a titolo di quella priorità, sulla base di una dichiarazione di spesa certificata dall’autorità responsabile della certificazione.

I pagamenti intermedi e il pagamento del saldo si calcolano applicando il tasso di cofinanziamento di ciascuna priorità alla spesa pubblica certificata a titolo di quella misura, sulla base di una dichiarazione di spesa certificata dall’autorità responsabile della certificazione, oppure sono rimborsati in funzione delle spese effettivamente pagate e certificate dall'autorità di certificazione.

Motivazione

Gli anticipi devono coprire le spese effettivamente pagate.

Emendamento 157

Articolo 95, paragrafo 5

5. In caso di importi da recuperare a seguito di una soppressione a norma del paragrafo 1, il servizio o l'organismo competente avvia le procedure di recupero e ne dà notifica alle autorità di certificazione e di gestione. I recuperi vengono notificati e contabilizzati.

5. In caso di importi da recuperare a seguito di una soppressione a norma del paragrafo 1, l'autorità di gestione competente avvia immediatamente le procedure di recupero e ne dà notifica alle autorità di certificazione e di gestione. I recuperi vengono notificati e contabilizzati ai sensi del diritto comunitario.

Emendamento 158

Allegato II, paragrafo 3

Misure per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere (articolo 43); investimenti a bordo dei pescherecci (articolo 27); investimenti a favore dell’acquacoltura (articolo 30); investimenti nel campo della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca (articolo 34); promozione e sviluppo di nuovi mercati (articolo 39).

Misure per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere (articolo 43); investimenti a bordo dei pescherecci (articolo 27); investimenti a favore dell’acquacoltura (articolo 30); investimenti nel campo della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca (articolo 34); promozione e sviluppo di nuovi mercati (articolo 39), azioni collettive (art. 36); costruzione, impianti in porti di pesca (articolo 38); trasformazione e riassegnazione delle navi (art. 41)..

Motivazione

Coerenza con gli emendamenti a detti articoli.

Emendamento 159

Allegato II, paragrafo 4, parte introduttiva

• Nell’embito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca ai sensi dell’articolo 23, lettera a), primo trattino:

• Nell’ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca ai sensi dell’articolo 23, lettera a) :

Motivazione

Coerenza con gli emendamenti a detti articoli.

Emendamento 160

Allegato II, paragrafo 4, trattino 3 bis (nuovo)

Gruppo 3

Gruppo 3

 

– articolo 41 bis nuovo.

Motivazione

Introduce nell'allegato il nuovo articolo 41 bis sulle misure di accompagnamento relative alle pari opportunità.

Emendamento 161

Allegato II, paragrafo 4, ultima parte

• Misure a favore della piccola pesca costiera ai sensi dell’articolo 27 bis, paragrafi 3 e 4.

• Misure a favore della piccola pesca costiera ai sensi dell’articolo 27 bis.

Motivazione

Coerenza con gli emendamenti a detti articoli.

Traduzione esterna

  • [1]  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

1. La proposta della Commissione

Il Fondo europeo per la pesca è stato proposto dalla Commissione europea quale nuovo strumento di programmazione della pesca nell'ambito delle prospettive finanziarie della UE per il periodo 2007-2013. La Commissione ha elaborato un progetto innovativo, al fine di attuare gli obiettivi fissati dalla politica comune della pesca (PCP) riformata, semplificare l'assegnazione e la gestione dei fondi e affrontare le sfide legate al recente allargamento dell'Unione. Il Fondo europeo per la pesca subentrerà all'attuale Strumento finanziario di orientamento della pesca.

a) Obiettivi

Le attività finanziate a titolo del Fondo sono volte a creare le necessarie condizioni dal punto di vista economico, ambientale e sociale per garantire il futuro a lungo termine delle attività di pesca e lo sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche; promuovere un equilibrio sostenibile tra le risorse e la capacità della flotta comunitaria; rafforzare lo sviluppo di imprese economicamente valide nel settore della pesca; rafforzare la protezione dell'ambiente marino e delle risorse naturali, promuovendo iniziative pubbliche o private in determinati settori della pesca; incoraggiare lo sviluppo dell'acquacoltura, che offre un concreto potenziale per la creazione di posti di lavoro, garantendo, nel contempo, la riduzione dell'impatto ambientale; promuovere le pari opportunità nello sviluppo del settore della pesca e delle zone di pesca costiere.

Il Fondo manterrà gli stessi fondamenti e principi degli altri Fondi strutturali: sussidiarietà, programmazione e sorveglianza pluriennali, partenariato, cofinanziamento e attenzione alle regioni meno favorite e a quelle maggiormente minacciate dall'impatto delle misure di ricostituzione degli stock.

Pertanto, il progetto di regolamento persegue un duplice obiettivo. In primo luogo, in quanto strumento finanziario che forma parte integrante della politica comune della pesca riformata, esso si affianca alle misure di gestione delle risorse e contribuisce all'adeguamento delle strutture del settore di produzione, creando le condizioni per il loro sviluppo sostenibile. In secondo luogo, esso rispetta i principi di coesione, consentendo un trattamento differenziato delle regioni della UE in funzione del loro livello di sviluppo e prosperità.

b) Programmazione

Il Consiglio adotterà gli "orientamenti strategici", volti a fornire un quadro di riferimento per il contributo del Fondo all'attuazione delle priorità definite nei programmi operativi, che fanno seguito all'adozione dei piani strategici nazionali.

c) Gli assi prioritari

Gli assi prioritari, che rappresentano "i principali ambiti d'intervento" del Fondo sono i seguenti:

-  misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria:

questa misura riguarda i pescatori e gli armatori che devono procedere ai necessari adeguamenti strutturali della flotta;

-  acquacoltura, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura:

questa misura garantisce il rispetto, da parte del settore, delle norme comunitarie di recente adozione in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali e qualità del prodotto. Inoltre, copre gli investimenti produttivi nelle imprese interessate. Gli investimenti saranno diretti alle piccole imprese e alle microimprese;

-  misure di interesse collettivo:

comprendono azioni con finalità più ampie di quelle che, di norma, sarebbero finanziate da imprese private. Esse sono finalizzate a conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca;

-  sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere:

tale priorità riguarda lo sviluppo e il miglioramento della qualità di vita delle zone di pesca costiere attraverso azioni di sviluppo locale basate su un approccio "bottom-up";

-  assistenza tecnica:

il Fondo può finanziare le azioni di preparazione, sorveglianza, sostegno tecnico e amministrativo, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento.

d) I cambiamenti più rilevanti

Il Fondo riflette il nuovo generale approccio di semplificazione e decentramento dei Fondi strutturali.

Uno dei cambiamenti più rilevanti riguarda la creazione di un unico strumento per la pesca e di un unico regolamento che copre l'intero territorio dell'Unione europea.

Anche la programmazione è semplificata:

-  l'intervento del Fondo dovrebbe assumere la forma di un programma operativo per ciascuno Stato membro;

-  il processo attuale di programmazione in tre fasi è sostituito da un approccio in due fasi, la prima di natura strategica e la seconda di natura operativa;

-  il principio di sussidiarietà viene rafforzato, poiché il Fondo definisce i criteri per l'assistenza, lasciando agli Stati membri i dettagli relativi all'applicazione e alla definizione delle norme specifiche di ammissibilità;

-  i pagamenti e il cofinanziamento saranno definiti a livello delle priorità e non a quello delle misure.

Inoltre vi sarà:

-  un miglior collegamento con la politica di conservazione, in particolare attraverso interventi di sostegno elaborati appositamente in base alle varie misure di conservazione adottate a livello comunitario o nazionale;

-  un migliore investimento in risorse umane, rendendo obbligatorie le misure socioeconomiche e contribuendo alla formazione e all'aggiornamento delle competenze professionali;

-  l'inserimento della dimensione ambientale in tutti i settori d'intervento;

-  l'introduzione di un nuovo settore d'intervento per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere.

e) Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria totale del Fondo ammonta a 4 963 milioni di euro per l'Unione a 27 Stati membri.

Circa tre quarti della dotazione finanziaria complessiva saranno destinati alle regioni che rientrano nel nuovo obiettivo di convergenza.

Per le regioni non ammissibili all'obiettivo di convergenza, la Commissione propone una ripartizione indicativa delle risorse sulla base dei seguenti criteri: dimensioni del settore della pesca in un dato Stato membro, entità degli adeguamenti da apportare allo sforzo di pesca, livello occupazionale nel settore della pesca e continuità delle azioni in corso.

2. Le audizioni della commissione per la pesca

La commissione per la pesca ha tenuto due audizioni su questo argomento.

Durante la prima audizione, svoltasi a Bruxelles il 1° febbraio 2005, i rappresentanti degli Stati membri hanno espresso il loro parere sulla proposta, fornendo prove dettagliate. Il relatore propone di evidenziare solo alcune tematiche comuni. In sintesi, gli Stati membri hanno giudicato favorevolmente la creazione del Fondo europeo per la pesca, le cui finalità sono state ritenute in linea con la politica comune della pesca riformata, volta a raggiungere un equilibrio tra risorse e capacità di pesca, a promuovere uno sfruttamento sostenibile delle risorse marine e a salvaguardare l'ambiente.

Tuttavia, alcuni aspetti hanno destato preoccupazione in diversi Stati membri:

-  il Fondo non tiene adeguatamente conto della questione della ristrutturazione delle flotte. I rappresentanti hanno proposto di includere nel progetto di regolamento la ristrutturazione e l'ammodernamento delle flotte di pesca e la possibilità di nuove costruzioni che non comportino un aumento dello sforzo di pesca.

Essi ritengono che tale forma di assistenza sia essenziale per il mantenimento della competitività nei confronti dei paesi terzi che forniscono un sostegno per il potenziamento e l'espansione delle loro flotte;

-  il Fondo prevede il contributo agli investimenti nei settori dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ma tale regime di aiuti sarà riservato alle piccole imprese e microimprese. La maggioranza degli Stati membri, pertanto, propone che le imprese di qualsiasi dimensione possano beneficiare di un contributo agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

-  ai sensi dell'articolo 42, gli Stati membri devono includere nei programmi operativi un elenco delle zone che possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo nell'ambito dello sviluppo sostenibile delle zone costiere. La definizione di zone costiere ammissibili all'aiuto dovrebbe essere tale da consentire la concessione di finanziamenti a qualsiasi area costiera con buone potenzialità nel settore della pesca. Il criterio di ammissibilità relativo alla popolazione (non più di 100 000 abitanti) dovrebbe essere eliminato.

Secondo gli Stati membri, inoltre, la proposta ridurrebbe la capacità di pesca e favorirebbe la diversificazione delle attività per gli addetti del settore della pesca, senza un'approfondita analisi delle conseguenze socioeconomiche e senza promuovere lo sviluppo delle imprese.

Durante la seconda audizione, tenutasi a Bruxelles il 29 marzo 2005, i rappresentanti del settore hanno sottolineato la natura passiva di molte delle misure e la ristrettezza delle politiche, che in futuro offriranno benefici molto limitati al settore. A loro avviso, la Commissione ha dedicato un'attenzione eccessiva all'aspetto ambientale, ignorando il fatto che tali misure potrebbero portare l'industria della pesca sull'orlo della catastrofe. Con il contributo della ricerca scientifica è possibile elaborare un approccio più costruttivo e bilanciato, al fine di raggiungere un equilibrio fra compensazione delle risorse e vitalità socioeconomica del settore.

Ulteriori preoccupazioni sono state espresse in merito ai punti qui di seguito illustrati.

· Dotazione finanziaria

-  i rappresentanti del settore ritengono che l'importo stanziato a favore di tale fondo sia del tutto insufficiente. In base all'articolo 12, le risorse per il periodo 2007-2013 ammonteranno a 4 963 euro. La proposta non tiene conto dell'allargamento dell'Unione, poiché la dotazione corrisponde approssimativamente a quella stanziata per il periodo 2000-2006. Inoltre, la maggior parte delle risorse (75%) è destinata alle regioni che rientrano nell'obiettivo di convergenza e a quelle che risentono dell'effetto statistico dell'allargamento.

· Asse 1

-  i rappresentanti contestano: il divieto sugli aiuti per l'ammodernamento; il divieto sui finanziamenti per la costruzione (gli Stati membri potrebbero sostituire gli attuali pescherecci con imbarcazioni nuove: in questo modo si migliorerebbe la qualità del lavoro dei pescatori senza aumentare lo sforzo di pesca) e il divieto sui finanziamenti per la creazione di joint ventures e il trasferimento di pescherecci ai paesi terzi;

-  per quanto concerne i piani nazionali di uscita dalla flotta (articolo 23), gli Stati membri chiedono che la durata massima sia di almeno 4 anni e non di 2 anni, in linea con la durata dei piani di ricostituzione/gestione delle specie ittiche.

· Asse 2

-  i rappresentanti criticano l'approccio della Commissione in merito all'acquacoltura. L'asse prioritario 2 contiene misure che penalizzano tale settore, con il conseguente rischio di un calo della produzione e un aumento delle importazioni di pesce;

-  propongono di aggiungere la lettera "a" (acquacoltura) alla denominazione del Fondo europeo per la pesca (FEP) e di migliorare complessivamente la visibilità dell'acquacoltura nella proposta;

-  contestano l'articolo 30, paragrafo 2: gli aiuti agli investimenti non dovrebbero essere destinati esclusivamente alle microimprese e alle piccole imprese;

-  a loro avviso, è stata dedicata più attenzione all'aspetto sanitario. In generale, essi chiedono che le norme nazionali in materia sanitaria siano uniformate a livello europeo. In particolare, suggeriscono di includere le campagne di vaccinazione fra le azioni che possono beneficiare degli aiuti.

· Asse 3

-  gli armatori e le cooperative dovrebbero essere annoverati fra i potenziali beneficiari delle misure di interesse collettivo.

· Asse 4

-  i rappresentanti contestano il criterio di cui all'articolo 42, paragrafo 3, secondo cui solo le zone con meno di 100 000 abitanti possono accedere ai finanziamenti del fondo nell'ambito dell'asse relativo alle misure in materia di sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere; qualsiasi riferimento al numero di abitanti dovrebbe essere eliminato.

· Asse 5

-  per quanto concerne l'assistenza tecnica, il Fondo dovrebbe finanziare soprattutto l'analisi incentrata sull'impatto socioeconomico delle misure ambientali.

3.  L'opinione del relatore

· Osservazioni preliminari

La proposta è molto lunga e dettagliata. La commissione per la pesca ha avuto numerosi scambi di pareri sull'argomento e ha valutato diversi aspetti della proposta, quali, per esempio, i problemi dello sviluppo sostenibile, l'acquacoltura e le questioni relative alle flotte e all'attuazione del Fondo. Il relatore ammette che non è stato possibile esaminare ogni singolo aspetto della proposta, pertanto sarà lieto di ricevere emendamenti dai colleghi della commissione interessati ad altri aspetti.

Il relatore ritiene che, in generale, la proposta sia uno strumento necessario per conseguire gli obiettivi specifici della riforma della politica comune della pesca concordata nel 2002. Nel corso degli ultimi 20 anni, la politica strutturale per la pesca ha consentito di modernizzare il settore nel suo complesso. I cambiamenti avvenuti nel mercato mondiale, l'utilizzo di nuove tecnologie, la riduzione delle risorse ittiche, la crescente esigenza di un approccio sostenibile e rispettoso dell'ambiente, il deterioramento della qualità delle acque utilizzate per l'acquacoltura, delle politiche regionali e di sviluppo e della domanda dei consumatori, impongono un adeguamento degli strumenti comunitari.

Alla luce delle opinioni espresse durante le audizioni con le amministrazioni nazionali e il settore della pesca, il relatore ritiene che la proposta, malgrado alcuni elementi interessanti, non possa contribuire adeguatamente allo sviluppo del settore a lungo termine. Essa, pertanto, deve essere migliorata in diversi punti, al fine di tenere conto di molteplici interessi, suggerimenti ed esigenze e rendere così il Fondo uno strumento efficiente e coerente con la riforma del 2002.

· Dotazione complessiva

La dotazione finanziaria complessiva prevista per il Fondo è pari a 4 963 miliardi di euro per l'Europa allargata a 27 membri, ripartiti su un periodo di 7 anni. Tale importo corrisponde approssimativamente alla dotazione per l'Europa a 15 fra il 2000 e 2006 (4,2 miliardi). La cifra totale, pertanto, non è adeguata. Tuttavia, tale aspetto sarà discusso dal Parlamento europeo dopo la presentazione della relazione dell'on. Böge per la commissione temporanea sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata nel periodo 2007-2013. La cifra complessiva sarà stata votata dal Parlamento in seduta plenaria poco prima della discussione della presente relazione e, di conseguenza, non sarà possibile modificarla.

Occorre notare, inoltre, che il 75% del bilancio è destinato alle regioni che rientrano nell'obiettivo di convergenza e a quelle che risentono dell'effetto statistico. Da ciò è possibile trarre due conclusioni: le misure a favore del settore saranno ridotte e i fondi saranno assegnati dando priorità all'allargamento, anziché alle attuali priorità del Fondo. È necessario pertanto garantire dei meccanismi specifici che consentano di definire un metodo per l'assegnazione dei fondi fra gli Stati membri, il quale tenga conto non solo della necessità di indirizzare il Fondo verso le regioni dell'obiettivo di convergenza, ma anche delle esigenze specifiche del settore della pesca in ciascuno Stato membro.

In merito ai singoli settori, il relatore osserva quanto segue.

· Flotte

Questo settore si trova ad affrontare lunghi periodi di restrizioni e la necessità di ridurre la capacità in eccesso delle flotte, soprattutto quelle che pescano stock a rischio. Il settore ha contestato spesso quest'approccio e in particolare le disposizioni della politica comune della pesca riformata relative all'eliminazione degli aiuti per la ristrutturazione delle flotte di pesca, il trasferimento delle navi ai paesi terzi e la creazione di joint ventures o associazioni temporanee di imprese. La Commissione sostiene che la ricostituzione delle risorse di pesca debba essere bilanciata da uno sviluppo socioeconomico sostenibile delle comunità e industrie di pesca e da un rifornimento ottimale del mercato comunitario, ma la proposta in sé non riflette questo duplice obiettivo.

· Ambiente

Il ricorso eccessivo al principio di precauzione dà luogo ad una protezione ambientale esagerata e al sostegno di politiche restrittive sulle flotte che non tengono conto della necessaria coerenza fra i pilastri della politica comune della pesca (integrazione e sviluppo delle comunità dei pescatori e di quelle dipendenti dalla pesca, gestione degli stock, politica strutturale, mercati e attività di pesca nelle acque internazionali).

L'utilizzo di metodi rispettosi dell'ambiente può essere promosso attraverso degli "incentivi ambientali", come quelli previsti nel quadro della politica comune della pesca, i quali hanno riscosso molto successo. Un piccolo incentivo finanziario può dar luogo ad un significativo rendimento sugli investimenti e dovrebbe essere collegato all'impiego di tecniche a basso impatto ambientale.

· Asse 1

Da un'analisi più precisa dei vari assi, il relatore ritiene che alcune affermazioni siano difficili da accettare. Per quanto concerne l'asse 1, la proposta di affiancare le misure di gestione delle risorse contenute nella politica comune della pesca riformata è generalmente condivisa. Tuttavia, l'eliminazione degli aiuti per la costruzione e la modernizzazione degli impianti, il divieto di concedere aiuti per la creazione di joint ventures o il trasferimento di navi ai paesi terzi, nonché la promozione di aiuti per l'interruzione temporanea o permanente delle attività di pesca, sono misure che annullano gli investimenti necessari per migliorare le condizioni di lavoro a bordo, la selettività degli attrezzi da pesca o lo sviluppo delle comunità costiere.

Inoltre, occorre introdurre un cofinanziamento nazionale minimo, specificamente destinato alle misure socioeconomiche. I problemi socioeconomici devono essere affrontati mediante fondi supplementari. Qualora fosse impossibile aumentare la dotazione finanziaria totale per il Fondo (come spiegato sopra), è essenziale chiedere un cofinanziamento per soddisfare quest'esigenza imperativa. La proposta della Commissione di includere obbligatoriamente misure socioeconomiche in qualsiasi piano di adeguamento dello sforzo di pesca – fattore che costituisce un notevole progresso rispetto all'attuale SFOP (Strumento finanziario di orientamento della pesca) – deve essere sostenuta.

È importante separare gli aiuti per l'arresto temporaneo dalle riduzioni permanenti della capacità. L'arresto temporaneo è uno strumento transitorio utile ed efficace che esercita un impatto limitato sul tessuto socioeconomico delle flotte di pesca. Gli aiuti per l'arresto temporaneo dovrebbero riguardare anche l'arresto stagionale dell'attività e la durata prevista di 2 anni dovrebbe essere elevata almeno a 4 anni, in linea con la durata dei piani di ricostituzione.

I pescatori che sono pronti a condividere le responsabilità per l'applicazione della politica comune della pesca devono poter beneficiare di aiuti pubblici nel caso di un arresto volontario delle attività di pesca o di una sospensione temporanea delle stesse, con una conseguente riduzione dello sforzo di pesca.

· Asse 2

In merito al settore dell'acquacoltura, oggetto dell'asse 2, il relatore si chiede se sia giusto subordinare la concessione degli aiuti alle dimensioni delle aziende. Il principio secondo cui gli aiuti devono essere indirizzati alle piccole aziende deve essere eliminato, poiché la fattibilità economica e la redditività commerciale non dipendono dalle dimensioni dell'impresa. Inoltre, la proposta della Commissione non prevede alcun sostegno finanziario per l'innovazione dei prodotti o la promozione dell'immagine del settore.

È importante rafforzare il sostegno a favore dei nuovi operatori dell'industria e dei giovani pescatori, ai quali occorre prospettare un solido futuro nella loro professione. Sarebbe opportuno mettere a disposizione dei fondi per i giovani titolari d'impresa. Oppure offrire ulteriori incentivi per favorire l'accesso dei giovani a questa professione, al posto degli incentivi per la formazione previsti nella proposta.

La natura degli aiuti o delle indennità compensative per gli incidenti dovrebbe essere rivista, al fine di includere la prevenzione di tali incidenti di contaminazione come i disastri industriali o naturali, che provocano gravi effetti a catena. Tali avvenimenti non colpiscono solo i pescatori, ma anche l'industria di trasformazione, le aziende d'imballaggio e, da ultimi, i consumatori.

La definizione di acquacoltura dovrebbe essere resa più chiara, spiegando la differenza fra acquacoltura intensiva ed estensiva. Tale concetto necessita di una definizione aggiornata, come illustrato dalla FAO, tenendo conto dei regolamenti europei in materia sanitaria e zoosanitaria e aggiungendo l'idea della pluriattività.

· Asse 3

Le misure di interesse collettivo (Asse 3) rivestono una grande importanza. La partecipazione dei pescatori al consiglio consultivo regionale è essenziale per mantenere un corretto equilibrio nell'attuazione della politica comune della pesca. Inoltre, è opportuno stanziare dei fondi per la raccolta ed elaborazione dei dati ambientali, l'organizzazione di campagne di pesca sperimentale e la realizzazione di studi socioeconomici sul drastico impatto delle misure di ricostituzione degli stock.

· Asse 4

Quanto all'asse 4, relativo allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere, che si ispira all'iniziativa PESCA e ai programmi di sviluppo rurale, risulta difficile comprendere perché sia così restrittivo. Esso esclude dal Fondo tutti gli agglomerati urbani con più di 100 000 abitanti. Ciò significa che le principali zone costiere che dipendono dalla pesca saranno escluse, con gravi conseguenze negative per le comunità costiere. Inoltre, ogni misura di sostegno prevista nell'ambito di quest'asse è destinata alla conversione di tali zone dipendenti dalla pesca. Permane la possibilità di sviluppare attività di pesca sostenibili attraverso la ristrutturazione delle flotte, per esempio creando joint ventures o attività di pesca esplorativa.

· Osservazioni generali

Il relatore ritiene che i piani strategici nazionali debbano essere adottati entro sei mesi, anziché tre, insufficienti per elaborare un piano a medio termine. Nel piano nazionale devono essere contemplate le esigenze dell'acquacoltura, nonché la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali.

Inoltre, il finanziamento degli investimenti per l'acquisto di attrezzi da pesca più selettivi non dovrebbe essere soggetto ad un numero così elevato di condizioni, così come proposto dalla Commissione, poiché questo tipo di investimenti è utile per conseguire gli obiettivi relativi alla selettività degli attrezzi, riducendo le catture accessorie e i rigetti.

Il Fondo deve sostenere inoltre le azioni volte ad assegnare in modo permanente i pescherecci ad altre attività utili o redditizie al di fuori del settore professionale della pesca.

Il relatore desidera infine suggerire che, per maggiore semplicità e trasparenza, gli orientamenti strategici dovrebbero essere inclusi nel testo del regolamento, anziché costituire un atto legislativo separato.

PARERE della commissione per i bilanci (17.6.2005)

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Consiglio sul Fondo europeo per la pesca
(COM(2004)0497 – C6‑0212/2004 – 2004/0169(CNS))

Relatrice per parere: Nathalie Griesbeck

BREVE MOTIVAZIONE

La commissione per i bilanci intende adottare un parere destinato alla commissione per la pesca sulla proposta di regolamento del Consiglio sul Fondo europeo per la pesca COM(2004)0497, a norma dell'articolo 37 del trattato che istituisce la Comunità europea (procedura di consultazione).

Il Fondo europeo per la pesca (FEP) è destinato a promuovere lo sviluppo economico e sociale del settore della pesca nell'ambito di una gestione sostenibile delle risorse alieutiche conformemente agli orientamenti adottati per la riforma della politica comune della pesca nel dicembre 2002.

L'eccesso di capacità della flotta comunitaria, nonostante gli sforzi intrapresi nell'ambito dei programmi strutturali precedenti (SFOP 1994-1999 e SFOP 2000-2006), permane una delle cause dell'ipersfruttamento di taluni stock. Il Fondo europeo per la pesca dovrà favorire l'adozione di misure che consentano di perennizzare il settore ittico in piena mutazione. Esso dovrà accompagnare la ristrutturazione del settore con un dispositivo di misure socio-economiche tale da limitare l'impatto connesso con il declino delle attività di pesca e con misure vincolanti adottare in virtù della politica dei conservazione delle risorse alieutiche.

Gli interventi del Fondo mirano, attraverso le misure seguenti, a favorire gli effetti di volano economico e apportare un significativo valore aggiunto nel settore della pesca e dell'acquacoltura, rispettando le priorità della Comunità definite a Lisbona e a Göteborg:

§ accompagnare la politica comune della pesca per garantire uno sfruttamento delle risorse acquatiche viventi che crei le condizioni di sostenibilità necessarie sia sul piano economico e ambientale sia in materia sociale,

§ promuovere un equilibrio sostenibile tra le risorse e la capacità della flotta comunitaria,

§ rafforzare la competitività delle strutture e lo sviluppo di imprese economicamente valide nel settore della pesca,

§ favorire la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali,

§ favorire lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita nelle zone costiere marittime e lacustri interessate dalle attività della pesca e dell'acquacoltura,

§ promuovere la parità tra uomini e donne nello sviluppo del settore della pesca delle zone costiere di pesca.

L'intervento del Fondo si articolerà intorno ai seguenti quattro assi prioritari:

Asse 1: Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria: aiuto ai proprietari di navi e agli equipaggi costretti ad interrompere temporaneamente le proprie attività di pesca per facilitare la ricostituzione degli stock, aiuto in caso di non rinnovo di un accordo di pesca o in caso di calamità naturale, cofinanziamento del blocco definitivo delle navi, aiuto alla formazione, alla riconversione o alla partenza in prepensionamento, aiuto al finanziamento di investimenti a bordo delle navi e aiuto per la selettività delle imbarcazioni e per il finanziamento di premi ai pescatori e agli armatori della piccola pesca costiera.

Asse 2: Acquacoltura, trasformazione e commercializzazione: sostegno agli investimenti acquicoli, sostegno all'acquisizione e all'utilizzazione delle infrastrutture e delle tecniche ecologiche, concessione ai conchiglicoltori di indennità di blocco temporaneo delle attività di raccolta dei molluschi di allevamento.

Asse 3: Misure di interesse collettivo: sostegno di azioni collettive di durata limitata che vanno al di là di ciò che compete normalmente all'impresa privata, attuate con il contributo attivo degli stessi professionisti o condotte attraverso organizzazioni che agiscono a nome dei produttori o altre organizzazioni riconosciute dall'autorità di gestione, che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi della politica comune della pesca.

Asse 4: Sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiera: mantenimento della prosperità economica e sociale delle zone, valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, occupazione nelle zone di pesca costiere, attraverso il sostegno alla diversificazione e alla riconversione economica e sociale delle zone confrontate a gravi problemi di ordine socio-economico a seguito dell'andamento del settore della pesca, promozione della qualità dell'ambiente costiero e sostegno allo sviluppo della cooperazioni tra zone di pesca costiere nazionali o transnazionali.

IMPATTO FINANZIARIO

Conformemente alla proposta della Commissione le risorse disponibili per l'impegno del Fondo per il periodo 2007–2013 ammontano a 4.963 milioni di euro, mentre lo 0,8% delle risorse previste sono destinate all'assistenza tecnica per la Commissione. Le risorse sono annualmente ripartite nel modo seguente:

(Milioni di euro – prezzi 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2007-2013

655

678

701

713

726

738

752

4963

Fonte: COM(2004)497, Articolo 12 e Allegato I.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento 1

Paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis.  precisa che gli stanziamenti indicati nella proposta di regolamento sono puramente indicativi fino a quando non sarà stato concluso un accordo sulle prospettive finanziarie per il periodo relativo al 2007 ed agli anni seguenti;

Emendamento 2

Paragrafo 2 bis (nuovo)

2bis.   chiede alla Commissione di confermare, una volta che le prossime prospettive   finanziarie saranno state adottare, gli importi indicati nella proposta di regolamento   o, se del caso, di sottoporre gli importi modificati all'approvazione del Parlamento   europeo e del Consiglio assicurando pertanto la compatibilità con i massimali;

Motivazione

Gli importi finanziari non possono esser stabiliti prima che sarà stato concluso un accordo sulle prospettive finanziarie. Una volta che sarà stata presa una decisione, la Commissione dovrà sottoporre una proposta legislativa per stabilire gli importi finanziari rispettando il massimale appropriato del quadro finanziario interessato.

Proposta di regolamento

Testo della Commissione[1]

 

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 3

Considerando 9

(9) L’attività del Fondo, e le operazioni che esso contribuisce a finanziare, devono essere coerenti e compatibili con le altre politiche della Comunità e rispettare la normativa comunitaria.

(9) L’attività del Fondo, e le operazioni che esso contribuisce a finanziare, devono essere coerenti e compatibili con le altre politiche della Comunità e rispettare la normativa comunitaria, come pure le disposizioni del regolamento finanziario e le sue misure di esecuzione.

Motivazione

Va sottolineato che il regolamento del FEP deve essere stabilito e eseguito rispettando i principi e le disposizioni del regolamento finanziario e delle sue misure di esecuzione.

Emendamento 4

Considerando 13

(13) L’articolo 274 del trattato stabilisce che gli Stati membri devono cooperare con la Commissione per garantire il rispetto dei principi di buona gestione finanziaria. A tal fine il presente regolamento specifica le condizioni che consentono alla Commissione di esercitare le proprie responsabilità per l’esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee.

(13) L’articolo 274 del trattato stabilisce che gli Stati membri devono cooperare con la Commissione per garantire il rispetto dei principi di buona gestione finanziaria. A tal fine il presente regolamento specifica le condizioni che consentono alla Commissione di esercitare le proprie responsabilità per l’esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee sotto il controllo del Parlamento europeo in quanto autorità di bilancio.

Motivazione

Occorre sottolineare che il regolamento del FEP è eseguito sotto la responsabilità della Commissione e sotto il controllo del Parlamento europeo in quanto autorità di bilancio.

Emendamento 5

Considerando 35

(35) Mediante l’assistenza tecnica il Fondo dovrebbe sostenere la realizzazione di valutazioni, studi, progetti pilota e scambi di esperienze al fine di promuovere metodologie e pratiche innovative per un’attuazione semplice e trasparente.

(35) Conformemente alle decisioni dell'autorità di bilancio mediante l’assistenza tecnica il Fondo dovrebbe sostenere la realizzazione di valutazioni, studi, progetti pilota e scambi di esperienze al fine di promuovere metodologie e pratiche innovative per un’attuazione semplice e trasparente.

Motivazione

La decisione annuale sulla totalità dell'assistenza tecnica deve essere presa nell'ambito della procedura di bilancio.

Emendamento 6

Articolo 12, paragrafo 1

1. Le risorse disponibili da impegnare a titolo del Fondo per il periodo 2007-2013, espresse ai prezzi del 2004, ammontano a 4.963 milioni di euro, conformemente alla ripartizione annuale che figura nell’allegato I.

1. Le risorse disponibili da impegnare a titolo del Fondo sono stabilite, a titolo indicativo, ai sensi del paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio1 a 4 963 milioni di euro, conformemente alla ripartizione annuale che figura nell’allegato I per un periodo di 7 anni a partire dal 1° gennaio 2007.

 

1 GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25)

Motivazione

Gli importi finanziari sono indicativi fin quando le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 non saranno state adottate. Una volta presa tale decisione, la Commissione dovrà presentare una proposta legislativa tenendo conto del massimale corrispondente al quadro finanziario in questione.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di regolamento del Consiglio sul Fondo europeo per la pesca

Riferimenti

COM(2004)0497– C6‑0212/2004– 2004/0169(CNS)

Commissione competente per il merito

PECH

Parere elaborato da
  Annuncio in Aula

BUDG
14.12.2004

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

no

Relatore per parere
  Nomina

Nathalie Griesbeck
20.9.2004

Esame in commissione

15.6.2005

 

 

 

 

Approvazione

15.6.2005

Esito della votazione finale

favorevoli:

contrari:

astensioni:

11

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Anne Elisabet Jensen, Sergej Kozlík, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Wojciech Roszkowski, Nina Škottová, Helga Trüpel

Supplenti presenti al momento della votazione finale

 

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

  • [1]  GU C … del 26.4.2005, pag. ….

PARERE della commissione per il controllo dei bilanci (13.6.2005)

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Consiglio sul Fondo europeo per la pesca
(COM(2004)0497 – C6‑0212/2004 – 2004/0169(CNS))

Relatore per parere: Jan Mulder

BREVE MOTIVAZIONE

La presente proposta della Commissione riguarda aspetti finanziari della Politica comune della pesca (PCP) per il periodo 2007-2013.

Attualmente, lo strumento specializzato principale per quanto riguarda il finanziamento della PCP è lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP). Lo SFOP fa parte dei fondi strutturali. La proposta di regolamento sostituirebbe lo SFOP con il Fondo europeo per la pesca (FEP). Il finanziamento comunitario attraverso tale Fondo sarebbe pari a € 4.963 milioni per l'UE-25. Seguendo il modello generale delle politiche strutturali, il FEP viene applicato, e continuerà ad esserlo, secondo una programmazione pluriennale, un cofinanziamento e una gestione condivisa.

In considerazione delle ripetute severe valutazioni della Corte dei conti per quanto riguarda i risultati della gestione condivisa da parte degli Stati membri, il Parlamento ha chiesto alla Commissione e agli Stati membri misure concrete volte a sviluppare il concetto di dichiarazione annuale di trasparenza ex ante e di dichiarazione annuale di affidabilità ex post da parte della massima autorità politica e di gestione di ogni Stato membro (ministro delle Finanze). Di conseguenza, il vostro relatore chiede l'adozione di tale concetto per quanto riguarda gli strumenti che regolamentano la spesa comunitaria per la pesca nel periodo 2007-2013.

La proposta della Commissione in relazione al FEP è volta ad unire aspetti che vengono distribuiti attualmente in numerosi testi legislativi[1]. Il vostro relatore raccomanda, tuttavia, che vengano adottati provvedimenti più incisivi in materia di semplificazione e chiarezza. Ciò riguarda sia il contesto regolamentare della politica in questione che gli strumenti per la sua attuazione.

Il regolamento sul FEP non costituirà l'unico regolamento specializzato UE sul finanziamento della PCP. E' stata annunciata una seconda proposta relativa a misure finanziarie per l'attuazione della PCP[2].

La Commissione ha reagito ai gravi problemi relativi al controllo finanziario degli Stati membri sul finanziamento UE proponendo di creare una nuova agenzia di controllo[3], incaricata, segnatamente, di migliorare i risultati degli Stati membri in materia di controllo. Il vostro relatore suggerisce che, a lungo termine, il finanziamento UE si concentri maggiormente sulla creazione di una rete di esperienza - per lo sfruttamento sostenibile e la preservazione degli ecosistemi marini, missione transnazionale per natura - piuttosto che sul controbilanciare le lacune di gestione degli Stati membri.

Il vostro relatore riafferma la posizione del Parlamento secondo la quale lo sviluppo rapido di un quadro di controllo interno, applicabile anche al settore della pesca, è indispensabile per conseguire una migliore qualità della gestione.

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[4]Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Articolo 21, paragrafo 2

2. Ogni programma operativo è soggetto a riesame qualora emergano difficoltà di attuazione o siano stati introdotti mutamenti strategici significativi o per motivi di corretta gestione e, se necessario, viene modificato per il resto del periodo di programmazione su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza di cui all’articolo 61. Le modifiche tengono conto in particolare delle relazioni annuali della Commissione e delle conclusioni dell’esame annuale, in particolare per modificare o potenziare le priorità della politica comune della pesca, e dei risultati e delle conclusioni della valutazione intermedia di cui all’articolo 48.

2. Ogni programma operativo è soggetto a riesame e, ove necessario, qualora emergano difficoltà di attuazione o siano stati introdotti mutamenti strategici significativi o per motivi di corretta gestione, viene modificato per il resto del periodo di programmazione su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, come previsto all’articolo 61. Le modifiche tengono conto in particolare delle relazioni annuali della Commissione e delle conclusioni dell’esame annuale, in particolare per modificare o potenziare le priorità della politica comune della pesca, e dei risultati e delle conclusioni della valutazione intermedia di cui all’articolo 48.

Motivazione

Al fine di consentire una adeguata valutazione, il riesame viene effettuato comunque, onde rilevare eventuali problemi di attuazione.

Emendamento 2

Articolo 46, paragrafo 6

6. Le valutazioni vengono effettuate da valutatori indipendenti. I risultati vengono pubblicati, salvo opposizione esplicita dell’autorità responsabile della valutazione, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

6. Le valutazioni vengono effettuate da valutatori indipendenti. I risultati vengono pubblicati secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 3

Articolo 56, paragrafo 1, lettera i) bis (nuova)

i bis) efficaci procedure di recupero.

Emendamento 4

Articolo 59, paragrafo 1, lettera j) bis (nuova)

j bis) la garanzia che qualsiasi finanziamento comunitario, che risulti indebitamente versato a seguito di irregolarità constatate, venga recuperato, eventualmente maggiorato degli interessi, tenendo una contabilità degli importi recuperabili e rimborsando alla Commissione gli importi recuperati, detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

Emendamento 5

Articolo 59, paragrafo 6

6. garantisce il recupero di qualsiasi finanziamento comunitario (eventualmente maggiorato degli interessi) che, a seguito di irregolarità constatate, risulti indebitamente versato, tiene una contabilità degli importi recuperabili e rimborsa alla Commissione gli importi recuperati, se possibile detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

soppresso

Motivazione

La garanzia del recupero costituisce un compito di gestione, non una incombenza per l'autorità di certificazione.

Emendamento 6

Articolo 65, paragrafo 2, lettera g)

g) una dichiarazione che attesti il rispetto delle politiche comunitarie nell’esecuzione del programma operativo e identifichi, ove del caso, i problemi eventualmente riscontrati e le misure adottate per risolverli;

g) individuazione dei problemi riscontrati e le misure adottate per risolverli;

Emendamento 7

Articolo 65, paragrafo 2 bis ( nuovo)

2 bis. Oltre alla relazione annuale elaborata dall'autorità di gestione, ogni Stato membro elabora una dichiarazione annuale di affidabilità ex post per quanto concerne la legittimità e la regolarità delle operazioni relative all'attuazione del Fondo europeo per la pesca. Tale dichiarazione tiene conto del parere dell'autorità di audit emesso in conformità dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera e) (ii) e viene sottoscritto dalla massima autorità politica e di gestione di ogni Stato membro (il ministro delle Finanze).

Motivazione

Il Parlamento ha approvato il concetto di dichiarazione nazionale di affidabilità ex post nel discarico per l'esercizio 2003 della Commissione[5].

Emendamento 8

Articolo 66, paragrafo 3, lettera d)

d) alla presentazione della quarta relazione annuale e alla presentazione della relazione relativa all’ultimo anno di programmazione, una sintesi degli audit realizzati per conto della Commissione sui sistemi di controllo e di gestione istituiti dagli Stati membri e degli audit realizzati dallo Stato membro sugli interventi del Fondo, con l’indicazione delle rettifiche finanziarie eventualmente effettuate.

d) una sintesi degli audit realizzati per conto della Commissione sui sistemi di controllo e di gestione istituiti dagli Stati membri e degli audit realizzati dallo Stato membro sugli interventi del Fondo, con l’indicazione delle rettifiche finanziarie effettuate.

Emendamento 9

Articolo 69, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Fatti salvi gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, ogni Stato membro elabora, prima di ricevere fondi comunitari per l'anno N e su base annua, una dichiarazione formale di trasparenza ex ante che attesti l'esistenza e l'operatività delle strutture di controllo finanziario previste dal presente regolamento. La dichiarazione di trasparenza viene sottoscritta dalla massima autorità politica e di gestione di ogni Stato membro (il ministro delle Finanze).

Motivazione

Il Parlamento ha approvato il concetto di dichiarazione nazionale di trasparenza ex ante nel discarico per l'esercizio 2003 della Commissione[6].

Emendamento 10

Articolo 95, paragrafo 5

5. In caso di importi da recuperare a seguito di una soppressione a norma del paragrafo 1, il servizio o l'organismo competente avvia le procedure di recupero e ne dà notifica alle autorità di certificazione e di gestione. I recuperi vengono notificati e contabilizzati.

5. In caso di importi da recuperare a seguito di una soppressione a norma del paragrafo 1, l'autorità di gestione competente avvia immediatamente le procedure di recupero e ne dà notifica alle autorità di certificazione e di gestione. I recuperi vengono notificati e contabilizzati ai sensi del diritto comunitario.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di regolamento del Consiglio sul Fondo europeo per la pesca

Riferimenti

COM(2004)0497 – C6‑0212/2004 – 2004/0169(CNS)]

Commissione competente per il merito

PECH

Commissione competente per parere

        Annuncio in Aula

CONT

14.12.2004

Cooperazione rafforzata

no

Relatore per parere
  Nomina

Mulder
22.9.2004

Esame in commissione

23.5.2005

 

 

 

 

Approvazione degli emendamenti

13.6.2005

Esito della votazione finale

favorevoli:

contrari:

astensioni:

14

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Inés Ayala Sender, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Petr Duchoň, Szabolcs Fazakas, Ingeborg Gräßle, Véronique Mathieu, Jan Mulder, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Margarita Starkevičiūtė, Kyösti Tapio Virrankoski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Robert Goebbels, Albert Jan Maat

  • [1]  Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca; Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca; Regolamento (CE) n. 366/2001 della Commissione, del 22 febbraio 2001, relativo alle modalità di esecuzione delle azioni definite dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio.
  • [2]  COM(2005)0117, Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare.  
  • [3]  COM(2004)0289, Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca. L'Agenzia sarà ubicata a Vigo, Spagna.
  • [4]  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
  • [5]  Risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 2005, P6_TA-PROV(2005)0092, paragrafo 21.
  • [6]  Risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 2005, P6_TA-PROV(2005)0092, paragrafo 21.

PARERE della commissione per lo sviluppo regionale (25.4.2005)

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Consiglio sul Fondo europeo per la pesca
(COM(2004)0497 – C6‑0212/2004 – 2004/0169(CNS))

Relatore per parere: Jim Higgins

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta istituisce un nuovo Fondo europeo per la pesca (FEP) per il periodo 2007-2013. Il FEP sostituisce l'attuale Strumento Finanziario Orientamento Pesca (SFOP). Il finanziamento dell'Unione europea per il FEP ammonterà a circa 0,7 miliardi di euro per il periodo 2007-2013. Tre quarti di questo bilancio saranno assegnati alle regioni più arretrate.

La proposta adegua il finanziamento dell'Unione europea per il settore della pesca alla riforma in atto della politica comune della pesca, decisa dal Consiglio nel dicembre 2002. Il nuovo fondo intende cooperare nell'attuazione degli importanti cambiamenti di questa riforma, quali la riduzione della pressione della pesca, per permettere il recupero delle popolazioni ittiche e la diversificazione delle attività economiche nel settore della pesca.

Il Fondo europeo della pesca sarà adeguato a un nuovo approccio del finanziamento dell'Unione europea, che semplifica i programmi e i meccanismi di assistenza. La Comunità stabilirà orientamenti strategici che serviranno da quadro di riferimento per la preparazione e l'attuazione del Fondo.

I principi essenziali che guidano il fondo resteranno immutati: programmazione su più anni, partnership, cofinanziamento, sussidiarietà, proporzionalità e gestione condivisa.

Il nuovo FEP ha quattro obiettivi prioritari chiamati anche assi prioritari:

1.        Adeguamento della flotta da pesca e maggiore protezione per l'ambiente marino

2.        Acquacoltura, trasformazione e commercializzazione

3.        Promuovere interessi collettivi quali misure intese a proteggere la fauna acquatica, i porti di pesca e lo sviluppo di nuovi mercati

4.        Sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere

Spetta agli Stati membri decidere quale combinazione di misure è più adatta alle loro regioni.

Commenti del relatore per parere

La commissione per lo sviluppo regionale accoglie con favore la proposta, poiché rafforza i legami con la politica regionale ed è probabilmente destinata a incrementare il contributo alla coesione.

Le regioni costiere con attività di pesca soffrono di svantaggi territoriali, poiché sono spesso periferiche. Questo ha un impatto negativo sul loro sviluppo economico, in particolare per quanto riguarda la diversificazione delle attività economiche. Le quattro priorità del fondo, in particolare le misure di interesse collettivo e di sviluppo sostenibile delle zone costiere di pesca, contribuiranno al miglioramento della situazione economica delle zone di pesca costiere.

Importanza delle misure di diversificazione

Preoccupazione principale del FEP, come di ogni altra politica dell'Unione, deve essere lo sviluppo dell'occupazione sostenibile. La diversificazione delle attività economiche in queste zone è necessaria, poiché si perdono circa 8.000 impieghi all'anno nel settore della pesca in Europa. L'asse prioritario 4 ("Sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere") è soprattutto destinata alla diversificazione delle attività economiche.

La proposta dovrebbe maggiormente insistere sulla promozione della diversificazione dell'occupazione per persone attivamente occupate nel settore della pesca, via la creazione di posti di lavoro addizionali o di sostituzione al di fuori del settore della pesca.

"Sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere" fattore chiave per coadiuvare la politica regionale

L'asse prioritario 4 non è soltanto il più adatto a stimolare le possibilità di creazione di occupazione sostenibile al di fuori del settore pesca, ma ha un ruolo importante anche nel coadiuvare la politica regionale.

Il nuovo Fondo europeo per la pesca, in particolare l'asse prioritario 4, può fornire lo stimolo necessario a mantenere l'attività economica delle regioni costiere, in particolare quelle che hanno delle economie eccessivamente basate sulla pesca e sono più piccole che il livello NUTS III. Queste aree sono troppo piccole per essere oggetto specifico della politica di coesione e soffrono di continuo svantaggio a causa della mancanza di impegno nella coesione a livello nazionale.

Fornire sufficienti risorse per "lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere"

Data l'importanza maggiore per coesione ed occupazione sostenibile dell'asse prioritario 4, la proposta dovrebbe fissare montanti minimi per ciascuno dei differenti 4 assi prioritari. Nonostante sia necessario lasciare flessibilità sufficiente agli Stati membri per decidere quali misure sono adatte ai loro bisogni, l'Unione dovrebbe garantire che non ci siano assi prioritari trascurati, ed in particolare l'asse prioritario 4.

Fissare un minimo di finanziamento di programma per l'asse prioritario 4, ed eventualmente per le differenti priorità di programmazione, accrescerà la coerenza con la proposta di un Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, che fissa un finanziamento minimo per ciascuna priorità.

Un minimo fisso di bilancio piuttosto che risorse sufficienti

Inoltre, la proposta non prevede nessun aumento nelle spese per il finanziamento della pesca per il periodo 2007-2013. L'incremento da 4 miliardi di euro a 4,9 miliardi di euro per un periodo di programmazione di 7 anni non è che l'estrapolazione del bilancio assegnato alla pesca quando l'Unione era costituita di soli 15 Stati membri.

Questo montante dovrebbe essere considerato lo stretto minimo necessario, al fine di garantire che il Fondo europeo per la pesca possa dare un contributo positivo alla coesione, dato che la nuova politica della pesca, per poter efficacemente combattere l'esaurimento degli stock, richiederà aggiustamenti importanti dalle regioni costiere che dipendono dall'economia della pesca.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 9

(9) L’attività del Fondo, e le operazioni che esso contribuisce a finanziare, devono essere coerenti e compatibili con le altre politiche della Comunità e rispettare la normativa comunitaria.

(9) L’attività del Fondo, e le operazioni che esso contribuisce a finanziare, devono essere coerenti e compatibili con le altre politiche della Comunità, coadiuvando in particolare la politica regionale, e rispettare la normativa comunitaria.

Motivazione

Il Fondo europeo per la pesca esercita un ruolo importante nel completamento della politica regionale a un micro livello in aree svantaggiate a causa della loro situazione periferica.

Emendamento 2

Considerando 10

(10) Le azioni intraprese dalla Comunità devono essere complementari rispetto a quelle condotte dagli Stati membri o devono cercare di contribuirvi. Per apportare un contributo significativo, occorre inoltre rafforzare il partenariato. Quest’ultimo punto interessa le autorità regionali e locali, le altre autorità competenti, comprese quelle responsabili dell’ambiente e della promozione delle pari opportunità, i partner economici e sociali e gli altri organismi competenti. I partner interessati dovrebbero essere associati alla preparazione, alla sorveglianza e alla valutazione degli interventi.

(10) Le azioni intraprese dalla Comunità devono essere complementari rispetto a quelle condotte dagli Stati membri o devono cercare di contribuirvi. Per apportare un contributo significativo, occorre inoltre rafforzare il partenariato. Quest’ultimo punto interessa le autorità regionali e locali, le altre autorità competenti, comprese quelle responsabili dell’ambiente e della promozione della non discriminazione compresi le pari opportunità, i partner economici e sociali e gli altri organismi competenti. I partner interessati dovrebbero essere associati alla preparazione, alla sorveglianza e alla valutazione degli interventi.

Emendamento 3

Considerando 24

(24) È necessario stabilire misure di accompagnamento per la PCP, riducendone in particolare l’impatto socioeconomico mediante l’attuazione di una politica di sviluppo delle zone costiere.

(24) Esiste la necessità di stabilire misure di accompagnamento per la PCP, riducendone in particolare l’impatto socioeconomico mediante l’attuazione di una politica di sviluppo delle zone costiere con lo scopo di diversificare le attività economiche e di fornire occupazione sostenibile.

Motivazione

La preoccupazione principale del Fondo europeo per la pesca deve essere l'ottenimento di posti di lavoro sostenibili e il sostegno alla diversificazione delle attività economiche.

Emendamento 4

Articolo 1

Il presente regolamento istituisce un Fondo europeo per la pesca (di seguito “il Fondo”) e definisce il quadro degli interventi di sostegno della Comunità a favore dello sviluppo sostenibile del settore della pesca e delle zone di pesca costiere.

Il presente regolamento istituisce un Fondo europeo per la pesca (di seguito “il Fondo”) e definisce il quadro degli interventi di sostegno della Comunità a favore dello sviluppo sostenibile del settore della pesca, dell'acquacoltura e delle zone di pesca costiere.

Motivazione

Propongo che il sostegno finanziario della CE copra anche l'acquacoltura che è importante per la buona gestione delle zone acquatiche.

Emendamento 5

Articolo 3, lettera e)

e) “acquacoltura”, l’allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l’impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell’ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compreso il raccolto.

e) “acquacoltura”, l’allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l’impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell’ambiente, la resa degli organismi in questione; questa dovrebbe essere sostenuta solo se non danneggia l'ambiente; tali organismi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compreso il raccolto.

Emendamento 6

Articolo 18 bis (nuovo)

 

Articolo 18 bis

 

Il contributo finanziario della Comunità all'asse prioritario 4 cui si riferisce il Titolo IV, Capitolo IV e in particolare alla misura sovvenzionabile cui si riferisce l'articolo 43, sarà non inferiore al 25% del contributo totale del fondo a ciascun programma nazionale.

Motivazione

Data l'importanza preponderante dell'asse prioritario di programmazione 4 ai fini della coesione e dell'occupazione sostenibile, bisognerebbe garantire un finanziamento minimo per questo asse.

Emendamento 7

Articolo 20, paragrafo 1

1. Ciascuno Stato membro elabora un programma operativo di portata nazionale, previa consultazione dei partner. e lo trasmette alla Commissione nei tre mesi successivi all’adozione, da parte dello Stato membro, del piano strategico nazionale.

1. Ciascuno Stato membro elabora, a norma della sua struttura istituzionale, un programma operativo di portata nazionale, previa consultazione dei partner. e lo trasmette alla Commissione nei tre mesi successivi all’adozione, da parte dello Stato membro, del piano strategico nazionale.

Motivazione

Il regolamento dovrebbe tener conto del fatto che in alcuni Stati membri federali o suddivisi in regioni la competenza per quanto concerne la politica della pesca è delegata e non risiede esclusivamente (ad esempio, nel Regno Unito) o affatto (nel Belgio) nel governo centrale.

Emendamento 8

Articolo 30, paragrafo 2

2. Gli aiuti agli investimenti sono destinati esclusivamente alle microimprese e alle piccole imprese.

2. Gli aiuti agli investimenti sono destinati esclusivamente alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese.

Motivazione

Poiché molte imprese di pesca che hanno difficoltà a risolvere da sole i loro problemi economici rientrano nella categoria delle medie imprese, propongo che anch'esse abbiano la possibilità di ottenere un sostegno finanziario.

Emendamento 9

Articolo 33, paragrafo 1

Sulla base di strategie specifiche incluse nei piani strategici nazionali, il Fondo può finanziare gli investimenti nella trasformazione di prodotti destinati al consumo umano diretto e nella commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Questi finanziamenti sono limitati alle microimprese e alle piccole imprese.

Sulla base di strategie specifiche incluse nei piani strategici nazionali, il Fondo può finanziare gli investimenti nella trasformazione di prodotti destinati al consumo umano diretto e nella commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Questi finanziamenti sono limitati alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese.

Motivazione

Poiché molte imprese di pesca che hanno difficoltà a risolvere da sole i loro problemi economici rientrano nella categoria delle medie imprese, propongo che anch'esse abbiano la possibilità di ottenere un sostegno finanziario.

Emendamento 10

Articolo 37, paragrafo 1

1. Il Fondo può finanziare azioni di interesse collettivo intese a proteggere e sviluppare la fauna acquatica, ad esclusione del ripopolamento diretto. Le azioni devono contribuire a migliorare l’ambiente acquatico.

1. Il Fondo può finanziare azioni di interesse collettivo intese a proteggere e sviluppare la fauna acquatica, ad esclusione del ripopolamento diretto fatta eccezione per il ripopolamento delle acque interne ai fini della reintroduzione o del sostegno di specie ittiche migratrici. Le azioni devono contribuire a migliorare l’ambiente acquatico.

Motivazione

Il reintegro di specie ittiche migratrici, quali, ad esempio, i salmoni, non consiste unicamente nella preservazione della purezza della rete di acque interne ma anche in un reintegro diretto. Le misure di reintegro diretto sono necessarie per la produzione delle specie ittiche migratrici.

Emendamento 11

Articolo 42, paragrafo 3, comma 3

La zona deve avere una bassa densità di popolazione, un livello significativo di occupazione nel settore della pesca, settore in fase di declino, e non deve avere agglomerati urbani con più di 100 000 abitanti.

La zona deve avere una bassa densità di popolazione, un livello significativo di occupazione nel settore della pesca e un settore in fase di declino.

Motivazione

L'articolo 42 riguarda l'ambito d'intervento degli aiuti allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere, i cui criteri chiave sono un livello significativo di occupazione nel settore della pesca e il declino di tale settore a livello locale. Un limite arbitrario del numero di abitanti di una municipalità inserita in una data zona non rappresenta un criterio pertinente.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di regolamento del Consiglio sul Fondo europeo per la pesca

Riferimenti

COM(2004)0497 – C6‑0212/2004 – 2004/0169(CNS)

Commissione competente per il merito

PECH

Commissione competente per parere

        Annuncio in Aula

REGI

 

14.12.2004

Cooperazione rafforzata

 

Relatore per parere
  Nomina

Jim Higgins
6.10.2004

Esame in commissione

15.3.2005

 

 

 

 

Approvazione degli emendamenti

21.4.2005

Esito della votazione finale

favorevoli:

contrari:

astensioni:

39

0

5

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Adam Jerzy Bielan, Jana Bobošíková, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote Quecedo, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Zita Gurmai, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Konstantinos Hatzidakis, Jim Higgins, Alain Hutchinson, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, István Pálfi, Markus Pieper, , Francisca Pleguezuelos Aguilar, Bernard Poignant, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Oldřich Vlasák

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Alfredo Antoniozzi, Ole Christensen, Emanuel Jardim Fernandes, Bastiaan Belder, Mirosław Mariusz Piotrowski

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

  • [1]  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di regolamento del Consiglio "Fondo europeo per la pesca"

Riferimenti

COM(2004)0497 – C6‑0212/2004 – 2004/0169(CNS)

Base giuridica

art. 37

Base regolamentare

art. 51

Consultazione del PE

1.12.2004

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

PECH

14.12.2004

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

BUDG
14.12.2004

CONT
14.12.2004

REGI
14.12.2004

ENVI

14.12.2004

 

Pareri non espressi
  Decisione

ENVI
1.9.2004

 

 

 

 

Cooperazione rafforzata
  Annuncio in Aula

 

 

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

David Casa
15.9.2004

 

Relatore(i) sostituito(i)

 

 

Procedura semplificata
  Decisione

 

Contestazione della base giuridica
  Parere JURI

 

 

 

Modifica della dotazione finanziaria
  Parere BUDG

 

 

 

Consultazione del Comitato economico e sociale europeo
  Decisione in Aula

 

Consultazione del Comitato delle regioni
  Decisione in Aula

 

Esame in commissione

25.11.2004

23.5.2005

15.6.2005

 

 

Approvazione

21.6.2005

Esito della votazione finale

favorevoli:

contrari:

astensioni:

23

1

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Neil Parish, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Simon Coveney, Brian Crowley, Duarte Freitas, Béla Glattfelder, María Isabel Salinas García

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Edite Estrela, Emanuel Jardim Fernandes, Karin Jöns

Deposito – A6

24.6.2005

A6-0217/2005

Osservazioni

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