RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE

25.11.2005 - (5786/2/2005 – C6‑0267/2005 – 2001/0004(COD)) - ***II

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Andreas Schwab


Procedura : 2001/0004(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0338/2005
Testi presentati :
A6-0338/2005
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE

(5786/2/2005 – C6‑0267/2005 – 2001/0004(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la posizione comune del Consiglio (5786/2/2005 – C6‑0267/2005),

–   vista la sua posizione in prima lettura[1] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000)0899)[2],

–   viste le modifiche alla proposta della Commissione (COM(2003)0048)[3],

–   visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE

–   visto l'articolo 62 del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6‑0338/2005),

1.  approva la posizione comune quale emendata;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione comune del ConsiglioEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

CONSIDERANDO 8 BIS (nuovo)

 

(8 bis) Gli Stati membri si assumono la responsabilità di assicurare sul loro territorio un'applicazione efficace delle disposizioni e, nella misura del possibile, un miglioramento del livello di sicurezza delle macchine in conformità della presente direttiva. Di conseguenza, è opportuno che la Commissione elabori degli orientamenti per l'attuazione del controllo del mercato e gli Stati membri aumentino le proprie capacità al fine di garantire una sorveglianza efficace del mercato, onde assicurare un'applicazione corretta e uniforme della presente direttiva.

Emendamento 2

CONSIDERANDO 19

(19) La marcatura "CE" dovrebbe essere pienamente riconosciuta come l'unica marcatura che garantisce la conformità della macchina ai requisiti della presente direttiva. Dovrebbe essere vietata qualsiasi marcatura che possa indurre in errore i terzi circa il significato e/o il simbolo grafico della marcatura "CE".

(19) La marcatura "CE" dovrebbe essere pienamente riconosciuta come l'unica marcatura che garantisce la conformità della macchina ai requisiti della presente direttiva. Dovrebbe essere vietata qualsiasi marcatura che possa indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura "CE".

Motivazione

La formulazione "e/o" non è molto chiara dal punto di vista giuridico.

Emendamento 3

CONSIDERANDO 19 BIS (nuovo)

 

(19 bis) La Commissione è invitata a presentare entro il 2007 una relazione per una direttiva quadro sull'applicazione uniforme della marcatura "CE" in tutte le direttive esistenti.

Motivazione

Le differenti formulazioni circa l'applicazione della marcatura CE nelle diverse direttive comportano notevoli incertezze per gli utilizzatori. Finché la Commissione non presenterà una proposta uniforme per l'applicazione, in materia di marcatura "CE" con riferimento alla direttiva relativa alle macchine resta vigente l'attuale proposta di compromesso.

Emendamento 4

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA K), TRATTINO 5

- disgiuntori e interruttori;

- apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione;

Motivazione

I motori elettrici dovrebbero rientrare tra i prodotti esclusi dalla direttiva. Se i motori elettrici sono considerati un sistema di azionamento, ciò significa che un motore elettrico è una macchina parzialmente finita, come specificato all'articolo 2, lettera h) della direttiva rivista sulle macchine. L'unica possibilità per impedire l'insorgere di tali problemi è quella di escludere i motori elettrici dalla direttiva sulle macchine. Onde evitare confusione, sarebbe opportuno utilizzare la stessa formulazione per l'articolo 1, paragrafo 2, lettere k) ed l), visto che si riferisce allo stesso tipo di apparecchiatura, la cui definizione più generale è apparecchiature di collegamento e controllo.

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA K), TRATTINO 5 BIS (nuovo)

 

- motori elettrici;

Emendamento 6

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA L BIS) (nuova)

 

l bis) le macchine che per forma, dimensioni, funzione e finalità e che per l'energia in esse accumulata o da esse utilizzata non comportano alcun rischio.

Motivazione

Il Parlamento aveva già proposto in prima lettura di evitare costi amministrativi inutili per prodotti considerati innocui. Tali prodotti rientrano automaticamente nella direttiva generale sulla sicurezza dei prodotti 2001/95/CE, di modo che è comunque garantito un elevato livello di sicurezza e protezione della salute.

Analogamente, va considerato che altre direttive di nuova concezione, ad esempio la direttiva appena rivista sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE, adottano proprio questo approccio, vale a dire non assoggettare prodotti innocui a requisiti amministrativi inutili.

Emendamento 7

ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1

1. Se uno Stato membro constata che una macchina oggetto della presente direttiva, provvista della marcatura "CE", accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità e utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute e la sicurezza delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, esso adotta tutti provvedimenti utili al fine di ritirare la suddetta macchina dal mercato, vietarne l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio oppure limitarne la libera circolazione.

1. Se uno Stato membro constata che una macchina oggetto della presente direttiva, provvista della marcatura "CE", accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità e utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute e la sicurezza delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, esso adotta tutti provvedimenti utili al fine di ritirare la suddetta macchina dal mercato, vietarne l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio oppure limitarne la libera circolazione. Gli Stati membri che adottano tali provvedimenti intensificano senza indugio la sorveglianza del mercato per quanto riguarda le macchine che presentano gli stessi rischi a causa delle loro caratteristiche tecniche.

Motivazione

Quando uno Stato membro adotta provvedimenti contro una macchina perché può nuocere alla salute e alla sicurezza, il senso comune vuole che questo Stato membro intensifichi subito la sorveglianza del mercato per quanto riguarda le macchine dello stesso tipo che possono anch'esse compromettere la salute e la sicurezza. Tale provvedimento immediato accelererebbe in modo significativo la nuova procedura introdotta dalla direttiva all'articolo 9 per le macchine potenzialmente pericolose; ad esempio, quando in uno Stato membro viene introdotta una clausola giustificata di salvaguardia, la Commissione impone a tutti gli Stati membri l'obbligo di adottare provvedimenti.

Emendamento 8

ARTICOLO 16, PARAGRAFO 3

3. È vietato apporre sulle macchine marcature, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato e/o il simbolo grafico della marcatura "CE". Sulle macchine può essere apposta ogni altra marcatura purché questa non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura "CE".

3. È vietato apporre sulle macchine marcature, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura "CE". Sulle macchine può essere apposta ogni altra marcatura purché questa non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura "CE".

Motivazione

L'espressione "e/o" non è molto chiara dal punto di vista giuridico.

L'emendamento assicura la coerenza con l'emendamento al considerando 19.

Emendamento 9

ARTICOLO 18, PARAGRAFO 1

1. Ferme restando le disposizioni e le prassi nazionali in materia di riservatezza, gli Stati membri operano affinché tutte le parti coinvolte nell'applicazione della presente direttiva siano obbligate a mantenere riservate le informazioni ricevute nello svolgimento delle loro funzioni coperte dal segreto professionale, eccetto quando la loro divulgazione sia necessaria al fine di tutelare la salute e la sicurezza delle persone.

1. Ferme restando le disposizioni e le prassi nazionali in materia di riservatezza, gli Stati membri e la Commissione operano affinché tutte le parti coinvolte nell'applicazione della presente direttiva siano obbligate a mantenere riservate, in quanto coperte dal segreto d'ufficio, le informazioni ricevute nello svolgimento delle loro funzioni, in particolare segreti commerciali, professionali e aziendali, eccetto quando la loro divulgazione sia necessaria al fine di tutelare la salute e la sicurezza delle persone.

Emendamento 10

ARTICOLO 27 BIS (nuovo)

 

Articolo 27 bis

 

Le disposizioni relative ai rischi che attualmente non sono coperti dalle singole direttive concernenti i trattori, ma sono disciplinati dalla presente direttiva, cesseranno di essere applicate entro la fine del 2008.

Emendamento 11

ALLEGATO X, PUNTO 2.3, COMMA 3 BIS (nuovo)

 

Durante l'ispezione, il gruppo incaricato della valutazione effettua una revisione del progetto tecnico onde assicurare la conformità della macchina con i requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza.

Emendamento 12

ALLEGATO I, PUNTO 1.1.2, LETTERA A), COMMA 2

Le misure adottate devono avere lo scopo di eliminare ogni rischio durante l'esistenza prevedibile della macchina, comprese le fasi di trasporto, montaggio, smontaggio, smantellamento (messa fuori servizio) e rottamazione.

Le misure adottate devono avere lo scopo di eliminare ogni rischio durante l'esistenza prevedibile della macchina, comprese le fasi di trasporto, montaggio, smontaggio e smantellamento (messa fuori servizio).

Motivazione

La rottamazione esula dal controllo del produttore e di conseguenza non deve assumerne la responsabilità.

Emendamento 13

ALLEGATO I, PUNTO 1.3.1, COMMA 1

La macchina, elementi ed attrezzature compresi, deve avere una stabilità tale da evitare il rovesciamento, la caduta o gli spostamenti non comandati durante il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la rottamazione e tutte le altre azioni che interessano la macchina.

La macchina, elementi ed attrezzature compresi, deve avere una stabilità tale da evitare il rovesciamento, la caduta o gli spostamenti non comandati durante il trasporto, il montaggio, lo smontaggio e tutte le altre azioni che interessano la macchina.

Motivazione

La rottamazione esula dal controllo del produttore e di conseguenza non deve assumerne la responsabilità.

Emendamento 14

ALLEGATO I, PUNTO 1.7.3, COMMA 1, TRATTINO 6 E COMMA 2

- l'anno di costruzione, cioè l'anno in cui si è concluso il processo di fabbricazione.

- l'anno di costruzione.

È vietato antidatare o postdatare la macchina al momento dell'apposizione della marcatura CE.

 

Motivazione

In un'ottica giuridica, la responsabilità del fabbricante insorge quando la macchina è collocata per la prima volta sul mercato. L'obiettivo di segnalare l'anno è inteso pertanto a stabilire la responsabilità del fabbricante in termini di normative tecniche in vigore. Inoltre, tale definizione potrebbe creare confusione per quanto riguarda le apparecchiature complesse che necessitano di un assemblaggio in loco.

Emendamento 15

ALLEGATO I, PUNTO 1.7.4.2, COMMA 1, LETTERA C)

c) la dichiarazione di conformità CE o un documento che riporta il contenuto della dichiarazione di conformità CE, i dati relativi alla macchina ma non necessariamente il numero di serie e la firma;

soppresso

Motivazione

Tale requisito creerebbe inutili oneri per i fabbricanti e non aggiungerebbe alcun valore. Dal momento che il contenuto della dichiarazione CE di conformità incluso nel manuale di istruzioni non può essere considerato sostitutivo della dichiarazione stessa (la quale è unica per ciascuna macchina specifica), essa non ha alcun valore per gli utenti cui è destinato il manuale di istruzioni.

Emendamento 16

ALLEGATO I, PUNTO 1.7.4.2, COMMA 4

Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i dati acustici devono essere misurati utilizzando il codice di misurazione più appropriato adeguato alla macchina. Ogniqualvolta sono indicati i valori dell'emissione acustica devono essere specificate le incertezze relative a tali valori. Devono essere descritte le condizioni di funzionamento della macchina durante la misurazione e i metodi utilizzati per effettuarla.

Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i dati acustici devono essere misurati utilizzando il codice di misurazione più appropriato adeguato alla macchina. Devono essere descritte le condizioni di funzionamento della macchina durante la misurazione e i metodi utilizzati per effettuarla.

Motivazione

L'obbligo di dichiarare incertezze è superfluo e rappresenta un onere pesante per i fabbricanti specie per le PMI. Il significato della parola "incertezze" è oggetto di continuo dibattito scientifico ed accademico (neanche gli organismi notificati in Europa impiegano procedure uniformi per definire l'incertezza). Per tale motivo, questo termine non è facilmente applicato nella pratica dal fabbricante (soprattutto le PMI) o interpretato dall'utente. Inoltre, i requisiti per quanto riguarda la sorveglianza del mercato non sono definiti e ciò potrebbe dar luogo a una grave distorsione del mercato interno.

Emendamento 17

ALLEGATO I, PUNTO 2.2.1.1, COMMA 1, TRATTINO 2

- l'incertezza della misurazione.

soppresso

Motivazione

L'obbligo di dichiarare incertezze è superfluo e rappresenta un onere pesante per i fabbricanti, specie per le PMI. Il significato della parola "incertezze" è oggetto di continuo dibattito scientifico ed accademico (neanche gli organismi notificati in Europa impiegano procedure uniformi per definire l'incertezza). Per tale motivo, questo termine non è facilmente applicato nella pratica dal fabbricante (soprattutto le PMI) o interpretato dall'utente. Inoltre, i requisiti per quanto riguarda la sorveglianza del mercato non sono definiti e ciò potrebbe dar luogo a una grave distorsione del mercato interno.

Emendamento 18

ALLEGATO I, PUNTO 3.3.1, COMMA 6

Il sesto capoverso del punto 1.2.2. concernente i segnali di avviamento sonori e/o visivi si applica unicamente in caso di retromarcia.

Il sesto capoverso del punto 1.2.2. concernente i segnali di avviamento sonori e/o visivi non si applica alla funzione di mobilità.

Motivazione

Segnali di avviamento sonori e/o visivi aggiuntivi possono creare confusione e provocare incidenti specie in un ambiente plurimacchina. I requisiti fissati nella direttiva 98/37/CE dovrebbero restare inalterati.

Emendamento 19

ALLEGATO I, PUNTO 3.6.3.1, COMMA 1, TRATTINO 3

- l'incertezza della misurazione.

soppresso

Motivazione

L'obbligo di dichiarare incertezze è superfluo e rappresenta un onere pesante per i fabbricanti specie per le PMI. Inoltre, il significato della parola "incertezze" è oggetto di continuo dibattito scientifico ed accademico. Per tale motivo, questo termine non è facilmente applicato nella pratica dal fabbricante (soprattutto le PMI) né interpretato dall'utente.

  • [1]  GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 491.
  • [2]  GU C 154 E del 29.5.2001
  • [3]  Non ancora pubblicate in Gazzetta ufficiale.

PROCEDURA

Titolo

Posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE

Riferimenti

5786/2/2005 – C6 0267/2005 – 2001/0004(COD)

Prima lettura del PE – Numero P

4.7.2002

P5_TA(2002)0362

Proposta della Commissione

COM(2000)0899 – C5‑0035/2001

Proposta modificata della Commissione

COM(2003)0048

Annuncio in Aula del ricevimento della posizione comune

7.9.2005

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

IMCO
8.9.2005

Relatore(i)
  Nomina

Andreas Schwab
31.8.2004

 

Relatore(i) sostituito(i)

 

 

Esame in commissione

22.11.2005

24.10.2005

5.10.2005

13.9.2005

14.6.05

Approvazione

23.11.2005

Esito della votazione finale

+ :

– :

0 :

29

0

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Henrik Dam Kristensen, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Manuel Medina Ortega, Péter Olajos, Béatrice Patrie, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, József Szájer, Marianne Thyssen, Bernadette Vergnaud, Phillip Whitehead

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Charlotte Cederschiöld, Joel Hasse Ferreira, Benoît Hamon, Cecilia Malmström, Alexander Stubb

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Holger Krahmer

Deposito 

25.11.2005

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

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