RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

22.11.2006 - (COM(2005)0646 – C6‑0443/2005 – 2005/0260(COD)) - ***I

Commissione per la cultura e l'istruzione
Relatrice: Ruth Hieronymi

Procedura : 2005/0260(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0399/2006

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

(COM(2005)0646 – C6‑0443/2005 – 2005/0260(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0646 )[1],

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 47, paragrafo 2, e 55 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0443/2005),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, nonché della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0399/2006),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

CONSIDERANDO 1

(1) La direttiva 89/552/CEE del Consiglio coordina determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Tuttavia, le nuove tecnologie di trasmissione di servizi di media audiovisivi rendono necessario un adattamento del quadro normativo al fine di tenere conto dell'impatto dei cambiamenti strutturali e delle innovazioni tecnologiche sui modelli d'attività, e in particolare sul finanziamento della radiodiffusione commerciale, e di garantire condizioni di concorrenza ottimali per le tecnologie dell'informazione europee e per il settore dei media e dei servizi connessi.

(1) La direttiva 89/552/CEE del Consiglio coordina determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Tuttavia, le nuove tecnologie di trasmissione di servizi di media audiovisivi rendono necessario un adattamento del quadro normativo al fine di tenere conto dell'impatto dei cambiamenti strutturali, della diffusione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) e delle innovazioni tecnologiche sui modelli d'attività, e in particolare sul finanziamento della radiodiffusione commerciale, e di garantire condizioni di concorrenza ottimali e certezza giuridica per le tecnologie dell'informazione europee e per il settore dei media e dei servizi connessi, nonché il rispetto della diversità culturale e linguistica. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dovrebbero essere il più possibile discrete e semplici in modo da consentire ai nuovi e agli attuali servizi di media audiovisivi di svilupparsi e prosperare favorendo in tal modo la creazione di nuovi posti di lavoro, la crescita economica, l'innovazione e la diversità culturale.

Motivazione

L'insufficiente certezza giuridica sul mercato dei nuovi servizi dei media audiovisivi rende difficoltoso l'utilizzo delle potenzialità economiche.

Emendamento 2

CONSIDERANDO 2

(2) Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri applicabili all'esercizio di emissioni televisive sono già coordinate dalla direttiva 89/552/CEE, mentre le norme applicabili ad attività quali la fornitura di servizi di contenuto audiovisivo a richiesta presentano alcune divergenze che potrebbero ostacolare la libera circolazione di tali servizi all'interno dell'Unione europea e provocare distorsioni della concorrenza nel mercato comune. In particolare, l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31/CE autorizza gli Stati membri a derogare dal principio del paese d'origine per motivi specifici di ordine pubblico.

(2) Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri applicabili all'esercizio di emissioni televisive sono già coordinate dalla direttiva 89/552/CEE, mentre le norme applicabili ad attività quali la fornitura di servizi a richiesta sono coordinate solo a livello di distribuzione dalla direttiva quadro 2002/21/CE e a livello di scambio dalla direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico; per quanto riguarda le prescrizioni in materia di contenuti dei nuovi servizi audiovisivi, si applica finora la legislazione degli Stati membri. Alcune di queste divergenze ostacolano la libera circolazione di tali servizi all'interno dell'Unione europea e possono provocare distorsioni della concorrenza nel mercato comune.

Motivazione

L'incertezza giuridica è dovuta soprattutto all'insufficiente distinzione giuridica dei nuovi servizi audiovisivi rispetto alla legislazione europea in materia di telecomunicazioni e alla direttiva sull'e-commerce.

Emendamento 3

CONSIDERANDO 3

(3) L'importanza che rivestono i servizi di media audiovisivi per le società, la democrazia e la cultura giustifica l'applicazione di norme specifiche a tali servizi.

(3) I servizi di media audiovisivi sono nel contempo beni culturali ed economici. L'importanza crescente che rivestono per le società, la democrazia, soprattutto a garanzia della libertà dell'informazione, del pluralismo delle opinioni e dei mezzi di informazione, l'istruzione e la cultura giustifica l'applicazione e il rispetto di norme specifiche a tali servizi, segnatamente affinché siano preservate le libertà e i diritti fondamentali iscritti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e nel Patto delle Nazioni Unite sulle libertà civili e politiche e affinché sia garantita la protezione dei minori e delle persone vulnerabili o disabili.

Motivazione

È opportuno ricordare che il modello audiovisivo europeo si fonda sul principio secondo il quale i servizi audiovisivi vanno considerati nella loro duplice valenza commerciale e culturale. È opportuno altresì ribadire che l'importanza che rivestono per la formazione dell'opinione pubblica e la salvaguardia della democrazia giustificano il rispetto e l'applicazione delle norme, preservando, tra l'altro, le libertà e i diritti fondamentali e la protezione delle persone vulnerabili definite a livello nazionale, europeo e mondiale.

Emendamento 4

CONSIDERANDO 3 BIS (nuovo)

 

(3 bis) Nelle sue risoluzioni del 1° dicembre 2005 e del 4 aprile 2006 sul round di Doha e sulla Conferenza ministeriale dell'OMC, il Parlamento europeo chiede che siano esclusi dalla liberalizzazione, nel quadro dei negoziati sul GATS, i servizi pubblici essenziali, quali salute, istruzione e servizi audiovisivi. Nella sua risoluzione del 27 aprile 2006 il Parlamento europeo appoggia la Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali in cui si afferma in particolare che "le attività, i beni e i servizi culturali, portatori d’identità, di valori e di senso, abbiano una duplice natura, economica e culturale, per cui non devono essere trattati come dotate esclusivamente di valore commerciale".

Motivazione

Sulla base del diritto comunitario l'UE e gli Stati membri hanno chiesto che si tenga conto dello speciale ruolo dei beni audiovisivi nell'ambito dei negoziati del GATS e dell'OMC nonché nell'elaborazione della decisione sulla Convenzione UNESCO.

Emendamento 5

CONSIDERANDO 3 TER (nuovo)

 

(3 ter) L’istruzione ai media deve consistere nel fornire al cittadino i mezzi per interpretare criticamente e utilizzare il volume sempre maggiore d'informazioni da cui viene investito, così come sancito nella Raccomandazione 1466 (2000) del Consiglio d'Europa. Attraverso questo processo di apprendimento il cittadino sarà dunque in grado di elaborare messaggi e selezionare i media più appropriati per la loro comunicazione, diventando così capace di esercitare appieno il proprio diritto alla libertà d'informazione e d'espressione.

Emendamento 6

CONSIDERANDO 4

(4) I servizi di media audiovisivi tradizionali e i nuovi servizi a richiesta offrono importanti opportunità d'occupazione nella Comunità, in particolare nelle piccole e medie imprese, e stimolano la crescita economica e gli investimenti.

(4) I servizi di media audiovisivi tradizionali - come la televisione - e i nuovi servizi di media audiovisivi a richiesta offrono importanti opportunità d'occupazione nella Comunità, in particolare nelle piccole e medie imprese, e stimolano la crescita economica e gli investimenti. Per assicurare la trasparenza e la prevedibilità sui mercati dei media e abbassare le barriere d'accesso, occorre rispettare i principi fondamentali del mercato comune, come la legislazione sulla concorrenza e la parità di trattamento, tenendo conto dell'importanza di condizioni omogenee e di un autentico mercato europeo della radiodiffusione.

Motivazione

Si richiama all'importanza del mercato interno per le opportunità di sviluppo dei nuovi servizi di media audiovisivi.

Emendamento 7

CONSIDERANDO 5

(5) Il quadro giuridico che disciplina i nuovi servizi a richiesta è tale da mettere le imprese europee di servizi di media audiovisivi in una situazione d'incertezza giuridica e da creare disparità di trattamento; è pertanto necessario, per evitare distorsioni di concorrenza e per rafforzare la certezza della norma, applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi.

 

 

(5) Il quadro giuridico che disciplina i nuovi servizi a richiesta è tale da mettere le imprese europee di servizi di media audiovisivi in una situazione d'incertezza giuridica e da creare disparità di trattamento; è pertanto necessario, per evitare distorsioni di concorrenza, rafforzare la certezza della norma, contribuire al completamento del mercato interno e facilitare la realizzazione di uno spazio unico dell'informazione, applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate, volte a garantire in particolare un livello adeguato di protezione dei minori e di altre persone vulnerabili o disabili nonché il rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali, a tutti i servizi di media audiovisivi, sia lineari che non, a prescindere dal fatto che siano trasmessi in base a un palinsesto o a richiesta. I principi fondamentali della direttiva 89/552/CEE, vale a dire principio dello Stato d'origine e norme minime comuni, hanno dimostrato la loro validità e andrebbero quindi conservati.

Motivazione

L'emendamento si propone di chiarire quali sono i servizi di media interessati e le conseguenze da trarre dal bilancio positivo della direttiva sulla televisione senza frontiere.

Emendamento 8

CONSIDERANDO 6

(6) La Commissione ha adottato una comunicazione sul futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva , nella quale sottolinea che la politica di regolamentazione attuata in tale settore, ora come in futuro, deve tutelare determinati interessi pubblici, quali la diversità culturale, il diritto all'informazione, la protezione dei minori e la tutela dei consumatori.

(6) La Commissione ha adottato una comunicazione sul futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva, nella quale sottolinea che la politica di regolamentazione attuata in tale settore, ora come in futuro, deve tutelare determinati interessi pubblici, quali la diversità culturale, il diritto all'informazione e il necessario pluralismo dei media, la protezione dei minori, la tutela dei consumatori e il potenziamento della sensibilizzazione e delle conoscenze del pubblico in materia di mezzi d'informazione, nonché l’universalità dell’accesso per tutti i settori del pubblico, comprese le categorie più svantaggiate.

Emendamento 9

CONSIDERANDO 6 BIS (nuovo)

 

(6 bis) La coesistenza di organismi di radiodiffusione televisiva pubblici e privati riveste grande importanza sul mercato dei media audiovisivi, dove gli organismi di radiodiffusione televisiva pubblici possono beneficiare in ugual misura dei vantaggi dell'economia digitale.

Motivazione

È importante sottolineare che sia le mittenti pubbliche sia le private possono trarre vantaggio dalle opportunità offerte dal mercato digitale.

Emendamento 10

CONSIDERANDO 6 TER (nuovo)

 

(6 ter) Il principio del paese di origine è indispensabile per far emergere un mercato audiovisivo paneuropeo con una forte industria che produca contenuti europei. Inoltre, tale principio salvaguarda il diritto degli spettatori di scegliere da un'ampia gamma di programmi europei.

Emendamento 11

CONSIDERANDO 7

(7) Al fine di promuovere la crescita e l'occupazione nei settori della società dell'informazione e dei media, la Commissione ha adottato l'iniziativa "i2010: Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione". Si tratta di una strategia di ampia portata destinata a stimolare lo sviluppo dell'economia digitale, nel contesto della convergenza dei servizi, delle reti e dei dispositivi legati alla società dell'informazione e ai media, attraverso l'ammodernamento e il ricorso a tutti gli strumenti della politica comunitaria: strumenti di regolamentazione, ricerca e partenariato con l'industria. La Commissione si è impegnata a creare un quadro coerente per il mercato interno dei servizi legati alla società dell'informazione e ai media, ammodernando il quadro giuridico che regola i servizi audiovisivi, a partire da una proposta di revisione della direttiva "Televisione senza frontiere" nel 2005.

(7) Al fine di promuovere la crescita e l'occupazione nei settori della società dell'informazione e dei media, la Commissione ha adottato l'iniziativa "i2010: Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione". Si tratta di una strategia di ampia portata destinata a stimolare la produzione di contenuti europei, lo sviluppo dell'economia digitale e l'adozione delle TIC, nel contesto della convergenza dei servizi, delle reti e dei dispositivi legati alla società dell'informazione e ai media, attraverso l'ammodernamento e il ricorso a tutti gli strumenti della politica comunitaria: strumenti di regolamentazione, ricerca e partenariato con l'industria. La Commissione si è impegnata a creare un quadro coerente per il mercato interno dei servizi legati alla società dell'informazione e ai media, ammodernando il quadro giuridico che regola i servizi audiovisivi, a partire da una proposta di revisione della direttiva "Televisione senza frontiere" nel 2005 per trasformarla in una direttiva sui "servizi di media audiovisivi". In linea di principio, l'obiettivo dell'iniziativa i2010 sarà conseguito se si consentirà alle industrie di crescere con una regolamentazione minima e alle piccole imprese in fase di avvio, che creano la ricchezza e i posti di lavoro del futuro, di prosperare, innovarsi e creare occupazione in un mercato deregolamentato.

Motivazione

È opportuno citare l'obiettivo della revisione.

Emendamento 12

CONSIDERANDO 8

(8) Il 6 settembre 2005 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE, modificata dalla direttiva 97/36/CE, per il periodo 2001-2002 (rapporto Weber). Tale risoluzione chiede che la suddetta direttiva, comunemente denominata "Televisione senza frontiere", venga adattata ai cambiamenti strutturali e agli sviluppi tecnologici, senza tuttavia rimettere in causa i suoi principi fondamentali, che conservano tutta la loro validità. Inoltre, essa sostiene in linea di principio la strategia generale che consiste nel definire norme essenziali per tutti i servizi di media audiovisivi e norme supplementari per i servizi lineari (servizi di radiodiffusione).

(8) Il 6 settembre 2005 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE, modificata dalla direttiva 97/36/CE, per il periodo 2001-2002 (rapporto Weber). Tale risoluzione –come pure le risoluzioni del 4 settembre 2003 e del 22 aprile 2004 – chiede che la suddetta direttiva, comunemente denominata "Televisione senza frontiere", venga adattata ai cambiamenti strutturali e agli sviluppi tecnologici, senza tuttavia rimettere in causa i suoi principi fondamentali, che conservano tutta la loro validità. Inoltre, essa sostiene in linea di principio la strategia generale che consiste nel definire norme essenziali per tutti i servizi di media audiovisivi e norme supplementari per i servizi lineari (servizi di radiodiffusione).

Motivazione

Il Parlamento europeo chiede ormai da parecchio tempo l'urgente revisione della direttiva UE sulla televisione.

Emendamento 13

CONSIDERANDO 9

(9) La presente direttiva consolida il rispetto dei diritti fondamentali ed è pienamente conforme ai principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 11. A questo riguardo, la presente direttiva non impedisce in alcun modo agli Stati membri di applicare le rispettive norme costituzionali in materia di libertà di stampa e di libertà di espressione nei mezzi di comunicazione.

(9) La presente direttiva consolida il rispetto dei diritti fondamentali ed intende includere i principi, i diritti e le libertà sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 11. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero istituire, ove non l'abbiano già fatto, una o più autorità di regolamentazione indipendenti. Tali autorità dovrebbero essere garanti del rispetto dei diritti fondamentali nel quadro della fornitura di servizi di media audiovisivi. Spetta agli Stati membri decidere se sia opportuno disporre di una sola autorità di regolamentazione per l'insieme dei servizi di media audiovisivi o di più autorità distinte per ciascuna categoria di servizi (lineari o non lineari). Inoltre, la presente direttiva non impedisce in alcun modo agli Stati membri di applicare le rispettive norme costituzionali o accordi regolamentari in materia di libertà di stampa e di libertà di espressione nei mezzi di comunicazione.

Emendamento 14

CONSIDERANDO 10

(10) Grazie all'introduzione di un insieme minimo di obblighi armonizzati negli articoli da 3 quater a 3 nonies e nei settori armonizzati dalla presente direttiva gli Stati membri non possono più derogare al principio del paese di origine per quanto riguarda la tutela dei minori e la lotta contro ogni incitamento all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità e per quanto riguarda la violazione della dignità umana della persona o la tutela dei consumatori, come previsto all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(10) Il requisito secondo cui lo Stato membro d'origine dovrebbe garantire l'osservanza del diritto interno coordinato dalla presente direttiva è sufficiente, in base alla legislazione comunitaria, per assicurare la libera circolazione dei servizi di media audiovisivi senza che si debba procedere, per gli stessi motivi, ad un secondo controllo nello Stato membro di ricezione; tuttavia lo Stato membro di ricezione può, in via eccezionale e in particolari condizioni, derogare a tale prescrizione in caso di grave violazione dell'articolo 22, paragrafo 1, e dell'articolo 22, paragrafi 2, 3 quinquies e 3 sexies, tenuto conto che il rispetto dei diritti fondamentali è parte integrante dei principi generali del diritto comunitario.

Motivazione

In casi particolarmente gravi e urgenti deve essere possibile, come già avviene in televisione, una rapida regolamentazione ad hoc anche per i servizi non lineari.

Emendamento 15

CONSIDERANDO 11

(11) Conformemente al suo articolo 1, paragrafo 3, la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio lascia impregiudicate le misure prese a livello comunitario o nazionale per perseguire gli obiettivi di interesse generale, in particolare per quanto riguarda la regolamentazione in materia di contenuti e di politica audiovisiva.

(11) Conformemente al suo articolo 1, paragrafo 3, la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva quadro) ha creato un unico quadro normativo per tutte le reti di trasmissione e i servizi correlati, ma lascia impregiudicate le misure prese a livello comunitario o nazionale per perseguire gli obiettivi di interesse generale, in particolare per quanto riguarda la regolamentazione in materia di contenuti e di politica audiovisiva per separare la disciplina della trasmissione dalla disciplina dei contenuti.

Motivazione

L'emendamento mira a tener distinta la direttiva in esame dal diritto in materia di telecomunicazioni.

Emendamento 16

CONSIDERANDO 11 BIS (nuovo)

 

(11 bis) La direttiva 2000/31/CE (direttiva eCommerce) non comprende disposizioni concrete sui contenuti dei servizi di media audiovisivi e lascia agli Stati membri la possibilità di derogare al principio del paese d'origine per determinate questioni d'interesse generale, decidendo caso per caso e applicando la relativa procedura di notifica. La presente direttiva estende il settore del diritto comunitario armonizzato in quanto impone ulteriori norme minime per i media audiovisivi non lineari con riferimento alla tutela dei minori e alla diversità culturale. Essa si fonda sulla direttiva eCommerce per un sottogruppo specifico di servizi di media audiovisivi non lineari che rivestono particolare importanza per la società e sono caratterizzati dalla loro dimensione culturale. Per tali servizi il livello di coordinamento delle norme nazionali è maggiore e il mercato interno più completo.

Motivazione

L'emendamento mira a tener distinta la direttiva in esame dalla direttiva eCommerce, alla quale la nuova direttiva fa sistematico riferimento.

Emendamento 17

CONSIDERANDO 12

(12) Nessuna disposizione della presente direttiva deve obbligare o incoraggiare gli Stati membri a imporre nuovi sistemi di concessione di licenze o di autorizzazioni amministrative per un tipo di media.

(12) Nessuna disposizione della presente direttiva deve obbligare o incoraggiare gli Stati membri a imporre nuovi sistemi di concessione di licenze o di autorizzazioni amministrative per i media audiovisivi.

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire il testo.

Emendamento 18

CONSIDERANDO 13

(13) La definizione di servizi di media audiovisivi comprende tutti i servizi di media di massa audiovisivi, sia programmati che a richiesta. Tuttavia, dato che copre esclusivamente i servizi definiti dal trattato, essa ingloba tutte le forme di attività economica, comprese quelle svolte dalle imprese di servizio pubblico, ma esclude le attività non economiche, quali i siti internet interamente privati.

(13) La definizione di servizi di media audiovisivi comprende tutti i servizi di media di massa audiovisivi, il cui contenuto sia adatto alla radiodiffusione televisiva, a prescindere dalla piattaforma di fornitura e dal fatto che l'approccio editoriale e la responsabilità del fornitore si riflettano in un palinsesto o un catalogo di programmi. Tuttavia, dato che copre esclusivamente i servizi definiti dal trattato, essa ingloba tutte le forme di attività economica, comprese quelle svolte dalle imprese di servizio pubblico. L'elemento economico deve essere significativo per giustificare l'applicazione della direttiva. Le attività economiche sono di solito svolte dietro compenso, per un determinato periodo di tempo e sono caratterizzate da una certa continuità. La valutazione dell'elemento economico è soggetta ai parametri e alle regole del paese d'origine. Di conseguenza, la definizione di servizi di media audiovisivi esclude le attività non economiche, generalmente offerte a titolo gratuito, come i blog e altri contenuti generati dall'utente o qualsiasi forma di comunicazione privata, come ad esempio la posta elettronica o i siti internet privati.

Motivazione

L'emendamento mira a distinguere i servizi di media audiovisivi in base alla responsabilità editoriale e all'elemento economico.

Emendamento 19

CONSIDERANDO 14

(14) La definizione di servizi di media audiovisivi comprende i media di massa in quanto mezzi d'informazione, d'intrattenimento e di istruzione, ma esclude ogni forma di corrispondenza privata, come i messaggi di posta elettronica inviati a un numero limitato di destinatari. La definizione esclude altresì tutti i servizi che non sono destinati alla distribuzione di contenuti audiovisivi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è secondario e non costituisce la finalità principale dei servizi stessi. È il caso, ad esempio, dei siti internet che contengono elementi audiovisivi a titolo puramente accessorio, quali elementi grafici animati, mini-spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo.

(14) La definizione di servizi di media audiovisivi comprende i media di massa che esercitano responsabilità editoriale in quanto mezzi d'informazione, d'intrattenimento e di istruzione destinati al grande pubblico, include le comunicazioni audiovisive commerciali, ma esclude ogni forma di corrispondenza privata, come i messaggi di posta elettronica inviati a un numero limitato di destinatari. La definizione esclude altresì tutti i servizi la cui finalità principale non è la distribuzione di contenuti audiovisivi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è secondario. È il caso, ad esempio, dei siti internet che contengono elementi audiovisivi a titolo puramente accessorio, quali elementi grafici animati, mini-spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo. Sono ugualmente esclusi i giochi d'azzardo con posta in denaro - comprese le lotterie e le scommesse - purché la loro finalità principale non consista nella distribuzione di contenuti audiovisivi. Ulteriori esempi sono i giochi on line, nella misura in cui non è conseguita la finalità principale dei servizi di media audiovisivi, e i motori di ricerca, la cui finalità principale non è la fornitura di materiale audiovisivo anche se occasionalmente il risultato di una ricerca è un'offerta di contenuto audiovisivo.

Motivazione

L'emendamento mira ad operare una distinzione dei servizi di media audiovisivi in base agli orientamenti sui contenuti.

Emendamento 20

CONSIDERANDO 14 BIS (nuovo)

 

(14 bis) Fra i servizi di radiodiffusione televisiva, cioè i servizi lineari, si annoverano attualmente in particolare la televisione analogica e digitale, il live streaming (trasmissione continua in diretta), il webcasting (trasmissione televisiva su internet) e il video a richiesta in differita, mentre fra i servizi a richiesta (non lineari) va inquadrato ad esempio il video a richiesta. Per i servizi di media audiovisivi lineari o i programmi televisivi che sono distribuiti anche in contemporanea o in differita come servizi non lineari dallo stesso fornitore di servizi di media, le prescrizioni della presente direttiva si considerano soddisfatte con la trasmissione lineare. Tuttavia, quando diversi tipi di servizi sono offerti in parallelo, senza che una componente sia chiaramente subordinata a un'altra, la presente direttiva dovrebbe ancora applicarsi alle componenti identificabili del servizio che rispondono a tutti i criteri di un servizio di media audiovisivo.

Emendamento 21

CONSIDERANDO 14 TER (nuovo)

 

(14 ter) Le definizioni figuranti nella presente direttiva, in particolare le definizioni di radiodiffusione televisiva, servizi lineari e servizi non lineari, sono stabilite solo ai fini della presente direttiva e non comprendono i diritti tutelati dalla normativa in materia di diritto d'autore e diritti affini. La portata di tali diritti e il regime applicabile non sono pregiudicati da tali definizioni e continuano ad essere disciplinati in base alla pertinente normativa.

Emendamento 22

CONSIDERANDO 15

(15) Le versioni elettroniche di quotidiani e riviste sono escluse dalla sfera di applicazione della presente direttiva.

(15) Le versioni elettroniche di quotidiani e riviste sono escluse dalla sfera di applicazione della presente direttiva. In conformità della direttiva 2000/31/CE sono esclusi anche i giochi d'azzardo.

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire che questi servizi, la cui finalità principale non è la trasmissione di servizi audiovisivi, sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva.

Emendamento 23

CONSIDERANDO 16

(16) Il termine "audiovisivo" si riferisce a immagini in movimento, siano esse sonore o meno, e include pertanto i film muti, ma non si applica alle trasmissioni audio né alla radio.

(16) Ai fini della presente direttiva il termine "audiovisivo" si riferisce a immagini in movimento, siano esse sonore o meno, e include pertanto i film muti, ma non si applica alle trasmissioni audio né ai servizi radiofonici.

Motivazione

In altri atti legislativi europei e internazionali, ad esempio nella classificazione dei servizi dell'OMC, alla lettera D, il termine "servizi audiovisivi" comprende, oltre alla televisione anche la radio. Occorre garantire che la direttiva in esame non metta in discussione tali definizioni e che la radio continui a far parte dei servizi audiovisivi.

Emendamento 24

CONSIDERANDO 16 BIS (nuovo)

 

(16 bis) Un servizio di media audiovisivo è costituito da programmi, vale a dire una serie in sé compiuta di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, che sono soggetti a responsabilità editoriale e trasmessi da un fornitore di servizi di media sulla base di un palinsesto o raccolti in un catalogo.

Motivazione

Il termine programma caratterizza i servizi di media audiovisivi e richiede pertanto una definizione distinta.

Emendamento 25

CONSIDERANDO 17

(17) Il concetto di responsabilità editoriale ha un'importanza fondamentale per la definizione del ruolo del fornitore di servizi di media e, di conseguenza, per quella dei servizi di media audiovisivi. La presente direttiva si applica fatte salve le deroghe di responsabilità della direttiva 2000/31/CE.

(17) Il concetto di responsabilità editoriale ha un'importanza fondamentale per la definizione del ruolo del fornitore di servizi di media e, di conseguenza, per quella dei servizi di media audiovisivi. La "responsabilità editoriale" è la competenza per la selezione e l'organizzazione del contenuto di una fornitura audiovisiva su base professionale. Ciò si può applicare a singoli contenuti o a una raccolta di contenuti. Tale responsabilità editoriale si applica alla composizione del palinsesto, nel caso di trasmissioni televisive, o al catalogo dei programmi, nel caso dei servizi non lineari. La presente direttiva si applica fatte salve le deroghe di responsabilità della direttiva 2000/31/CE.

Motivazione

L'emendamento si propone di chiarire il criterio della responsabilità editoriale.

Emendamento 26

CONSIDERANDO 17 BIS (nuovo)

 

(17 bis) La semplice fornitura tecnica, per via terrestre o satellitare, di un servizio di media audiovisivo non conferisce di per sé la qualifica di fornitore di servizi di media ai sensi della presente direttiva; lo stesso vale per una decisione in materia di scelta, a condizione che la responsabilità editoriale sia chiaramente assunta da un terzo soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro.

Motivazione

È necessario impedire la creazione di una specie di "scappatoia", in base alla quale la responsabilità editoriale potrebbe facilmente essere esportata al di fuori dell'UE, con l'eventuale effetto che la direttiva non si applichi più. Cfr. inoltre l'emendamento all'articolo 1, paragrafo 2.

Emendamento 27

CONSIDERANDO 17 TER (nuovo)

 

(17 ter) I criteri enunciati nella definizione di servizi di media audiovisivi di cui all'articolo 1, lettera a) della presente direttiva e illustrati nei considerando da 13 a 17 della stessa, vanno soddisfatti contemporaneamente.

Motivazione

E' importante osservare e sottolineare che i criteri enunciati dalla Commissione nei considerando da 13 a 17 vanno soddisfatti contemporaneamente.

Emendamento 28

CONSIDERANDO 18

(18) La direttiva introduce, in aggiunta alla definizione di pubblicità e di televendita, una definizione più ampia di comunicazioni commerciali audiovisive. Essa comprende le immagini in movimento, sonore o non, che accompagnano i servizi di media audiovisivi e destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine o una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica e, pertanto, non comprende gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente.

(18) La direttiva introduce, in aggiunta alla definizione di pubblicità e di televendita, una definizione più ampia di comunicazioni commerciali audiovisive. Essa comprende le immagini in movimento, sonore o non, che sono trasmesse come parte di un servizio di media audiovisivo e (formano parte di o) accompagnano i programmi e sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine o una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica e, pertanto, non comprende gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente.

Motivazione

La formulazione riflette meglio i vari tipi di pubblicità.

Emendamento 29

CONSIDERANDO 19

(19) Il principio del paese di origine resta alla base della presente direttiva in quanto è fondamentale per la creazione di un mercato interno. Tale principio deve, pertanto, essere applicato a tutti i servizi di media audiovisivi al fine di garantire ai fornitori di servizi di media la certezza giuridica necessaria all'attuazione di nuovi modelli commerciali e all'introduzione di tali servizi. Esso è altresì fondamentale per assicurare la libera circolazione dell'informazione e dei programmi audiovisivi nel mercato interno.

(19) Il principio del paese di origine resta alla base della presente direttiva in quanto è fondamentale per la creazione di un mercato interno. Tale principio deve, pertanto, essere applicato a tutti i servizi di media audiovisivi al fine di garantire ai fornitori di servizi di media la certezza giuridica necessaria all'attuazione di nuovi modelli commerciali e all'introduzione di tali servizi. Esso è altresì fondamentale per assicurare la libera circolazione dell'informazione e dei programmi audiovisivi nel mercato interno. L'applicazione di tale principio non può escludere un riferimento ai criteri dell'origine delle risorse di un servizio per assicurare le condizioni di una concorrenza equa.

Motivazione

Il principio del paese d'origine è alla base della proposta di direttiva. Gli Stati membri devono poter applicare ai fornitori di servizi di media audiovisivi di loro competenza norme più severe nei settori coordinati dalla direttiva. La codificazione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e l'introduzione di un nuovo criterio, fondato sulla provenienza delle risorse del servizio, congiuntamente ad una procedura più efficiente, costituiscono una soluzione adeguata, che tiene conto delle preoccupazioni degli Stati membri senza rimettere in questione il principio del paese di origine.

Emendamento 30

CONSIDERANDO 19 BIS (nuovo)

 

(19 bis) Per promuovere un'industria audiovisiva europea forte, competitiva e integrata e potenziare il pluralismo dei media in tutta l'Unione europea permane essenziale che solo uno Stato membro abbia la competenza giurisdizionale su un fornitore di servizi di media audiovisivi e che il pluralismo dell'informazione sia un principio fondamentale dell'Unione europea.

Emendamento 31

CONSIDERANDO 19 TER (nuovo)

 

(19 ter) È pertanto essenziale che gli Stati membri impediscano l'emergere di posizioni dominanti che comportino limitazioni del pluralismo e della libertà dell'informazione nei media nonché dell'informazione in genere, ad esempio adottando misure per garantire un accesso non discriminatorio alle offerte di servizi di media audiovisivi nel pubblico interesse (tra l'altro, attraverso obblighi di ridiffusione).

Emendamento 32

CONSIDERANDO 20

(20) Il progresso tecnologico, con particolare riferimento ai programmi digitali via satellite, comporta la necessità di adattare i criteri secondari per garantire una regolamentazione adeguata e un'attuazione efficace e per lasciare agli operatori un reale potere di decisione in merito al contenuto dei servizi che diffondono contenuti audiovisivi.

(20) Il progresso tecnologico, con particolare riferimento ai programmi digitali via satellite, comporta la necessità di adattare i criteri secondari per garantire una regolamentazione adeguata e un'attuazione efficace e per lasciare agli operatori un reale potere di decisione in merito al contenuto dei servizi di media audiovisivi.

Motivazione

Modifica redazionale.

Emendamento 33

CONSIDERANDO 23

(23) Gli Stati membri devono poter applicare ai fornitori di servizi di media che rientrano nella loro sfera di competenza norme più severe nei settori coordinati dalla presente direttiva. Per evitare che tali norme vengano eluse, la codificazione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, unita ad una procedura più efficiente, costituisce una soluzione adeguata che tiene conto delle preoccupazioni degli Stati membri senza rimettere in questione la corretta applicazione del principio del paese di origine.

(23) Gli Stati membri devono poter applicare ai fornitori di servizi di media che rientrano nella loro sfera di competenza norme più severe nei settori coordinati dalla presente direttiva, assicurandosi che tali norme siano in conformità con il diritto comunitario della concorrenza. Per evitare che tali norme vengano eluse, la codificazione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, unita ad una procedura più efficiente, costituisce una soluzione adeguata che tiene conto delle preoccupazioni degli Stati membri senza rimettere in questione la corretta applicazione del principio del paese di origine.

Motivazione

La possibilità lasciata agli Stati membri di adottare misure specifiche nel quadro della presente direttiva non deve comportare una violazione delle norme di base del diritto della concorrenza.

Emendamento 34

CONSIDERANDO 23 BIS (nuovo)

 

(23 bis) Affinché uno Stato membro possa provare caso per caso che un fornitore di servizi di media stabilito in un altro Stato membro elude le sue norme, tale Stato membro può basarsi su indicatori quali l’origine della pubblicità e/o delle entrate degli abbonamenti, la lingua principale del servizio o l’esistenza di programmi o comunicazioni commerciali destinati specificamente al pubblico nello Stato membro in cui sono ricevuti.

(Corrisponde all'articolo 3, paragrafo 1 ter)

Emendamento 35

CONSIDERANDO 24

(24) A norma della presente direttiva, ferma restando l'applicazione del principio del paese di origine, gli Stati membri possono ancora adottare provvedimenti che limitano la libera circolazione della radiodiffusione televisiva, ma solo a determinate condizioni elencate nell'articolo 2 bis della presente direttiva e seguendo la procedura in essa definita. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, tuttavia, ogni limitazione della libera prestazione di servizi, come ogni altra deroga a un principio fondamentale del trattato, deve essere interpretata in modo restrittivo.

(24) A norma della presente direttiva, ferma restando l'applicazione del principio del paese di origine, gli Stati membri possono ancora adottare provvedimenti che limitano la libera circolazione della radiodiffusione televisiva o dei servizi di media audiovisivi non lineari, ma solo a determinate condizioni elencate nell'articolo 2 bis della presente direttiva e seguendo la procedura in essa definita. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, tuttavia, ogni limitazione della libera prestazione di servizi, come ogni altra deroga a un principio fondamentale del trattato, deve essere interpretata in modo restrittivo, con particolare riferimento alla protezione dei minori e della salute e purché non sia permesso in alcun caso il controllo "ex ante" di idee o di opinioni. Per quanto concerne i servizi audiovisivi non lineari, la possibilità di adottare misure in applicazione dell'articolo 2 bis della presente direttiva sostituisce le misure che potevano essere adottate finora dallo Stato membro interessato in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, e/o dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2000/31/CE nell'ambito coordinato dagli articoli 3 quater e 3 quinquies della presente direttiva.

Emendamento 36

CONSIDERANDO 25

(25) Nella sua comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea" la Commissione ha sottolineato che serve un'analisi attenta dell'approccio normativo appropriato, in particolare per determinare se per ciascun settore e problema sia preferibile un atto legislativo oppure soluzioni alternative come la coregolamentazione o l'autoregolamentazione. L'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"1 stabilisce definizioni, criteri e procedure comuni per la coregolamentazione e l’autoregolamentazione. L'esperienza insegna come gli strumenti di coregolamentazione e di autoregolamentazione, attuati nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, possano svolgere un ruolo importante nel garantire un elevato livello di tutela dei consumatori.

(25) Nella sua comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea" la Commissione ha sottolineato che serve un'analisi attenta dell'approccio normativo appropriato, in particolare per determinare se per ciascun settore e problema sia preferibile un atto legislativo oppure soluzioni alternative come la coregolamentazione o l'autoregolamentazione. Inoltre, l'esperienza insegna che entrambi gli strumenti di coregolamentazione e di autoregolamentazione, attuati nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, possono svolgere un ruolo importante nel garantire un elevato livello di tutela dei consumatori.

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1 GU L 321 del 31.12.2003, pag. 1.

 

 

Le misure per conseguire gli obiettivi di interesse pubblico nel settore dei servizi di media audiovisivi emergenti saranno più efficaci ove adottate con il sostegno attivo dei fornitori dei servizi stessi.

 

In tal modo, l'autoregolamentazione è un'iniziativa volontaria che permette agli operatori economici, alle parti sociali, alle organizzazioni non governative o alle associazioni di adottare fra di loro e per se stessi orientamenti comuni.

 

Gli Stati membri, nel rispetto delle loro diverse tradizioni giuridiche, riconoscono il ruolo che può svolgere un'efficace autoregolamentazione a complemento della legislazione e dei meccanismi giudiziari e/o amministrativi in vigore, come pure il suo utile contributo al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.

 

Tuttavia, se l'autoregolamentazione può essere uno strumento complementare per attuare determinate disposizioni della presente direttiva, non può sostituire l'obbligo dell'autorità legislativa nazionale. La coregolamentazione, nella sua forma minima, fornisce un "collegamento giuridico" tra l'autoregolamentazione e il legislatore nazionale, in conformità delle tradizioni giuridiche degli Stati membri.

Emendamento 37

CONSIDERANDO 25 BIS (nuovo)

 

(25 bis) Il concetto generale di coregolamentazione comprende strumenti regolamentari basati sulla cooperazione tra organismi statali e organismi di autoregolamentazione che, a livello nazionale, sono definiti e strutturati in modo molto diverso. Concretamente, l'assetto si basa sulla tradizione specifica degli Stati membri in materia di disciplina dei media. Comune ai regimi di coregolamentazione è il fatto che compiti e obiettivi, originariamente di pertinenza statale, sono attuati in collaborazione con gli operatori interessati dalla regolamentazione. Designate o autorizzate dallo Stato, sono le stesse parti interessate a garantire il conseguimento dell'obiettivo della regolamentazione. Il fondamento è sempre un quadro giuridico statale che prescrive contenuti, organizzazione e procedure. Su tale base, le parti interessate prevedono ulteriori criteri, regole e strumenti e si adoperano affinché siano rispettati. Tale forma così definita di autoregolamentazione consente di utilizzare direttamente conoscenze specifiche per compiti amministrativi e di evitare procedure burocratiche. A tal fine è necessario che tutti gli operatori, o almeno quelli determinanti, partecipino o accettino il sistema. Il funzionamento della coregolamentazione è assicurato tramite una combinazione di criteri per le parti interessate e possibilità d'intervento dello Stato qualora i criteri non siano rispettati.

Motivazione

La definizione di coregolamentazione e autoregolamentazione nel quadro della direttiva in esame descrive il processo legislativo, il compito degli organi di autoregolamentazione e mette in evidenza il raggio d'azione degli Stati membri.

Emendamento 38

CONSIDERANDO 26

(26) I diritti di trasmissione ai fini di intrattenimento relativi a manifestazione di interesse generale possono essere acquistati dagli organismi di radiodiffusione televisiva in esclusiva. È, tuttavia, fondamentale promuovere il pluralismo attraverso la produzione e la programmazione di informazioni diversificate nell'Unione europea, nonché rispettare i principi riconosciuti dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(26) I diritti di trasmissione ai fini di intrattenimento relativi a manifestazione di interesse generale possono essere acquistati dagli organismi di radiodiffusione televisiva in esclusiva. Resta, tuttavia, fondamentale promuovere il libero accesso all'informazione e il pluralismo dei media così come la tutela del multiculturalismo attraverso la produzione e la programmazione di informazioni diversificate nell'Unione europea, nonché rispettare i principi riconosciuti dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. A tal fine, qualora agli Stati membri sia consentito redigere elenchi di manifestazioni di notevole rilevanza sociale, che non devono essere trasmesse in esclusiva, spetta allo Stato membro interessato decidere se redigere un siffatto elenco, a quali manifestazioni attribuire notevole rilevanza sociale, come definire il concetto di "parte significativa del pubblico" e che tipo di estratti dell'attualità rendere disponibili.

Emendamento 39

CONSIDERANDO 26 BIS (nuovo)

 

(26 bis) L'alfabetizzazione mediatica si riferisce alle competenze, alle conoscenze e alla comprensione che consentono ai consumatori di utilizzare i media in modo efficace. Le persone in possesso di una competenza mediatica potranno operare le loro scelte con cognizione di causa, comprendere la natura dei contenuti dei servizi e avvalersi dell'intera gamma di possibilità offerta dalle nuove tecnologie delle comunicazioni e saranno in grado di proteggere se stessi e le loro famiglie contro i materiali dannosi o offensivi. È pertanto di importanza determinante che gli Stati membri e le autorità regolamentari nazionali promuovano attivamente lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica in tutti i settori della società, conducano periodicamente studi di monitoraggio e adattino di conseguenza i loro approcci alla disciplina dei contenuti.

Motivazione

L'alfabetizzazione mediatica sta diventando sempre più una componente fondamentale delle politiche europee e nazionali in materia di comunicazioni in quanto integra e consolida la regolamentazione. Si stanno sviluppando importanti iniziative europee e nazionali per promuovere l'alfabetizzazione mediatica della gente di modo che possa beneficiare pienamente dei vantaggi delle tecnologie digitali. La direttiva sui servizi di media audiovisivi dovrebbe riconoscere e guidare tali sforzi.

Emendamento 40

CONSIDERANDO 27

(27) Di conseguenza, al fine di tutelare la libertà fondamentale di essere informati e per assicurare la piena e adeguata protezione degli interessi dei telespettatori nell'Unione europea, è opportuno che i titolari di diritti esclusivi relativi a una manifestazione di interesse generale concedano agli altri organismi di radiodiffusione televisiva e intermediari (ove questi agiscano per conto degli organismi di radiodiffusione) il diritto di utilizzare brevi estratti nei loro programmi d'informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Tali condizioni devono essere comunicate in modo tempestivo prima dello svolgimento della manifestazione d'interesse generale per permettere agli altri operatori di esercitare tale diritto. In linea generale, la durata di tali brevi estratti non dovrebbe superare i 90 secondi.

(27) Di conseguenza, al fine di tutelare la libertà fondamentale di essere informati e per assicurare la piena e adeguata protezione degli interessi dei telespettatori nell'Unione europea, i titolari di diritti esclusivi relativi a una manifestazione di grande interesse generale devono concedere agli altri organismi di radiodiffusione televisiva e intermediari (ove questi agiscano per conto degli organismi di radiodiffusione) il diritto di utilizzare brevi estratti nei loro programmi d'informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Tali condizioni devono essere comunicate in modo tempestivo prima dello svolgimento della manifestazione d'interesse generale per permettere agli altri operatori di esercitare tale diritto. In linea generale, tali brevi estratti non dovrebbero:

- superare i 90 secondi,

- essere proiettati più di 36 ore dopo la manifestazione,

- essere utilizzati per creare un archivio pubblico,

- omettere il logo o un altro identificatore dell'emittente ospite, oppure

- essere utilizzati nei servizi non lineari, a meno che non siano distribuiti in contemporanea o in differita dallo stesso fornitore di servizi di media. Il diritto all'accesso transfrontaliero ai notiziari dovrebbe essere applicato solo se necessario; di conseguenza, se un'altra emittente nello stesso Stato membro ha acquisito diritti esclusivi per la manifestazione in questione, l'accesso deve essere chiesto a tale emittente.

Emendamento 41

CONSIDERANDO 28

(28) I servizi non lineari si differenziano dai servizi lineari per quanto riguarda la possibilità di scelta e il controllo che l'utente può esercitare e in relazione all'impatto che hanno sulla società. Tale situazione giustifica l'imposizione di una regolamentazione più leggera sui servizi non lineari che devono rispettare esclusivamente le norme di base contemplate negli articoli da 3 quater a 3 nonies.

(28) I servizi non lineari si differenziano dai servizi lineari per quanto riguarda la possibilità di scelta e il controllo che l'utente può esercitare e in relazione all'impatto che hanno sulla società. Tale situazione giustifica l'imposizione di una regolamentazione più leggera sui servizi non lineari che devono rispettare esclusivamente le norme di base contemplate negli articoli da 3 quater a 3 nonies. Per i servizi di media audiovisivi lineari o le trasmissioni televisive che sono distribuite dal fornitore in contemporanea o in differita anche come servizi non lineari, le prescrizioni della direttiva si considerano adempiute con la trasmissione lineare.

Motivazione

L'emendamento si propone di chiarire la regolamentazione prioritaria nel quadro della direttiva in esame.

Emendamento 42

CONSIDERANDO 29

(29) Tenuto conto della natura specifica dei servizi di media audiovisivi, e in particolare l'influenza che tali servizi esercitano sul modo in cui il pubblico si forma un parere, è fondamentale che gli utenti sappiano esattamente chi è responsabile del contenuto dei servizi. È opportuno, pertanto, che gli Stati membri assicurino che i fornitori di servizi di media garantiscano un accesso facile, diretto e permanente alle necessarie informazioni sull'organismo che ha la responsabilità editoriale dei contenuti. Spetta a ciascuno Stato membro decidere le modalità pratiche che consentiranno di conseguire tale obiettivo nel rispetto delle altre disposizioni applicabili del diritto comunitario.

(29) Tenuto conto della natura specifica dei servizi di media audiovisivi, e in particolare l'influenza che tali servizi esercitano sul modo in cui il pubblico si forma un parere, è fondamentale che gli utenti sappiano esattamente chi è responsabile del contenuto dei servizi. È opportuno, pertanto, che gli Stati membri assicurino che gli utenti abbiano accesso all'informazione sui modi in cui è esercitata la responsabilità editoriale dei contenuti e da chi. Spetta a ciascuno Stato membro decidere le modalità pratiche che consentiranno di conseguire tale obiettivo nel rispetto delle altre disposizioni applicabili del diritto comunitario.

Emendamento 43

CONSIDERANDO 30

(30) In conformità con il principio di proporzionalità, le misure previste dalla presente direttiva si limitano al minimo necessario per raggiungere l'obiettivo del buon funzionamento del mercato interno. Nei casi in cui si deve intervenire a livello comunitario per far sì che lo spazio interno sia veramente libero da frontiere interne per i servizi di media audiovisivi, la direttiva deve garantire un elevato livello di tutela degli obiettivi di interesse generale, come la protezione dei minori e della dignità umana.

(30) In conformità con il principio di proporzionalità, le misure previste dalla presente direttiva si limitano al minimo necessario per raggiungere l'obiettivo del buon funzionamento del mercato interno. Nei casi in cui si deve intervenire a livello comunitario per far sì che lo spazio interno sia veramente libero da frontiere interne per i servizi di media audiovisivi, la direttiva deve promuovere un elevato livello di tutela degli obiettivi di interesse generale, come la protezione dei minori, dei diritti delle persone con disabilità e della dignità umana.

Motivazione

Pur non essendo in grado di assicurare un elevato livello di protezione, l'azione a livello comunitario può però incoraggiarla attraverso una combinazione di coregolamentazione e di autoregolamentazione. Inoltre, i servizi audiovisivi, e in particolare la televisione, costituiscono attualmente un importante canale di accesso a informazioni, formazione professionale, contenuti culturali e tempo libero. Per tale motivo, è indispensabile che qualsiasi progresso realizzato in questo settore tenga equamente conto delle possibili esigenze di tutti i cittadini europei, in particolare delle persone con disabilità, onde evitare che esse rimangano escluse dall'ampia gamma di vantaggi che la società moderna, e in particolare la televisione digitale, possono presentare.

Emendamento 44

CONSIDERANDO 31

(31) I contenuti e i comportamenti dannosi nei servizi di media audiovisivi continuano a costituire una fonte di preoccupazione per le autorità di regolamentazione, l'industria e i genitori. Si dovranno inoltre affrontare nuove sfide, in particolare in relazione alle nuove piattaforme e ai nuovi prodotti. È quindi necessario introdurre in tutti i servizi di media audiovisivi e nelle comunicazioni commerciali audiovisive norme per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, nonché della dignità umana.

(31) I contenuti e i comportamenti dannosi nei servizi di media audiovisivi continuano a costituire una fonte di preoccupazione per le autorità di regolamentazione, l'industria e i genitori. Al riguardo appare necessario formare non solo i minori, ma anche i loro genitori, insegnanti ed educatori ad utilizzare al meglio tutti i mezzi di comunicazione, in particolare i servizi di media audiovisivi, qualunque sia la loro forma di diffusione. Si dovranno inoltre affrontare nuove sfide, in particolare in relazione alle nuove piattaforme e ai nuovi prodotti. È quindi necessario introdurre in tutti i servizi di media audiovisivi, nelle comunicazioni commerciali audiovisive, nelle pubblicità, nelle televendite, nelle sponsorizzazioni, nell’inserimento di prodotti e in ogni altra forma tecnicamente possibile, norme per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, nonché della dignità umana.

Motivazione

Il progresso tecnologico impone con urgenza di educare non solo i minori e i loro genitori, ma anche, in particolar modo, per i compiti formativi che svolgono nella società, i professori e gli educatori, ad utilizzare in modo adeguato i mezzi di comunicazione e in particolare i servizi di media audiovisivi, qualunque sia la forma per la loro diffusione.

Emendamento 45

CONSIDERANDO 31 BIS (nuovo)

 

(36 bis) Gli Stati membri dovrebbero promuovere un approccio critico ai media nei rispettivi programmi didattici e di aggiornamento professionale a livello nazionale.

Motivazione

Abbiamo bisogno di cittadini responsabili, maturi e informati dal punto di vista mediale, altrimenti non si riuscirà a gestire l'esplosione dei media derivante dalla digitalizzazione. Anche la richiesta di autoregolamentazione e coregolamentazione presuppone che il cittadino gestisca con competenza i suoi contatti con i media, che sappia come funzionano, quali possono essere i loro effetti e quali sono gli interessi in gioco.

Emendamento 46

CONSIDERANDO 32

(32) Le misure adottate per tutelare i minori e proteggere la dignità umana devono essere attentamente conciliate con il diritto fondamentale alla libertà di espressione sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È quindi opportuno che tali misure siano finalizzate a garantire un adeguato livello di tutela dei minori, con particolare riferimento ai servizi non lineari, ma non a vietare i contenuti per adulti in quanto tali.

(32) Le misure adottate per tutelare i minori e proteggere la dignità umana devono essere attentamente conciliate con il diritto fondamentale alla libertà di espressione sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È però opportuno che tali misure siano finalizzate a garantire un adeguato livello di tutela dei minori e della dignità umana, con particolare riferimento ai servizi non lineari, attraverso l'obbligo di segnalare chiaramente, prima della trasmissione, il carattere particolare di taluni programmi, sia in considerazione dell’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che riconosce l’inviolabilità della dignità umana e afferma che essa deve essere rispettata e tutelata, sia dell'articolo 24 della stessa Carta, che sancisce che i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere e che, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

Emendamento 47

CONSIDERANDO 32 BIS (nuovo)

 

(32 bis) I minori, le persone vulnerabili o disabili, in particolare a livello mentale, possono essere particolarmente fragilizzati e psichicamente o psicologicamente scossi e turbati da programmi contenenti scene di violenza, sia verbale che fisica o morale o scene offensive per la dignità umana o che incitano all'odio razziale o qualsiasi altra forma di discriminazione. Nella misura in cui proteggere in generale tali persone costituisce uno degli obiettivi della presente direttiva, gli Stati membri sono vivamente incoraggiati a ricordare tale imperativo ai fornitori di servizi di media audiovisivi e ad imporre loro di segnalare chiaramente, prima della loro diffusione, il carattere particolare di tali programmi.

Motivazione

La protezione dei minori, delle persone vulnerabili e disabili deve restare una delle preoccupazioni del legislatore europeo e nazionale nonché dei fornitori dei servizi di media audiovisivi, che sono tenuti ad avvertire gli utenti dei loro servizi in merito agli effetti nocivi di talune scene o programmi per un pubblico fragile. L'autoregolamentazione e la coregolamentazione trovano qui il loro ovvio campo d'applicazione.

Emendamento 48

CONSIDERANDO 33

(33) Nessuna delle disposizioni della presente direttiva riguardante, la tutela dei minori e l'ordine pubblico richiede necessariamente che le misure in questione siano attuate attraverso il controllo preventivo dei servizi di media audiovisivi.

(33) Nessuna delle disposizioni della presente direttiva riguardante la tutela dei minori e l'ordine pubblico richiede necessariamente che le misure in questione siano attuate attraverso il controllo preventivo dei servizi di media audiovisivi, né giustifica tale controllo. Gli Stati membri sono incoraggiati a introdurre sistemi di coregolamentazione e autoregolamentazione.

Emendamento 49

CONSIDERANDO 34

(34) L'articolo 151, paragrafo 4, del trattato stabilisce che la Comunità deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge in virtù di altre disposizioni del trattato stesso, in particolare al fine di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

(34) L'articolo 151, paragrafo 4, del trattato stabilisce che la Comunità deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge in virtù di altre disposizioni del trattato stesso, in particolare al fine di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture e delle sue lingue, nonché di incoraggiare la reciproca comprensione.

Motivazione

La protezione e la promozione della diversità culturale possono incoraggiare il dialogo interculturale e contribuire a raggiungere una migliore comprensione reciproca, eliminando i pregiudizi che generalmente costituiscono le cause principali degli attuali conflitti. Ciò è fondamentale al fine di conseguire una coesistenza più pacifica.

Emendamento 50

CONSIDERANDO 35

(35) I servizi audiovisivi di media non lineari sono potenzialmente in grado di sostituire, in parte, i servizi lineari. Di conseguenza, è opportuno che favoriscano, ove possibile, la produzione e la distribuzione di opere europee, promuovendo così attivamente la diversità culturale. Risulterà importante riesaminare periodicamente come le disposizioni relative alla promozione delle opere europee vengono applicate da parte dei servizi di media audiovisivi. Nelle relazioni previste all'articolo 3 septies, paragrafo 3, gli Stati membri devono inoltre tenere conto in particolare del contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione e all'acquisizione di diritti delle opere europee, della percentuale di opere europee nel catalogo dei servizi di media audiovisivi, nonché del consumo effettivo da parte degli utenti delle opere europee proposte da tali servizi.

(35) I servizi audiovisivi di media non lineari sono potenzialmente in grado di sostituire, in parte, i servizi lineari. Di conseguenza, è opportuno che favoriscano, ove possibile, la produzione e la distribuzione di opere europee, promuovendo così attivamente la diversità culturale. Nel quadro della promozione dei servizi audiovisivi di media non lineari il sostegno alle opere europee potrebbe ad esempio consistere in una quota minima di opere europee proporzionale al risultato economico oppure in una quota minima di opere europee nei cataloghi dei "video a richiesta" o ancora nell'attraente presentazione di opere europee nelle guide elettroniche ai programmi. Risulterà importante riesaminare periodicamente come le disposizioni relative alla promozione delle opere europee vengono applicate da parte dei servizi di media audiovisivi. Nelle relazioni previste all'articolo 3 septies, paragrafo 3, gli Stati membri devono inoltre tenere conto in particolare del contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione e all'acquisizione di diritti delle opere europee, della percentuale di opere europee nel catalogo dei servizi di media audiovisivi, nonché del consumo effettivo da parte degli utenti delle opere europee proposte da tali servizi. In tali relazioni è opportuno tenere debitamente conto anche delle opere di produttori indipendenti.

Motivazione

Le integrazioni mettono in evidenza, da un lato, la possibilità di sostenere i servizi di media audiovisivi non lineari e, dall'altro, rispondono all'obbligo d'informazione.

Emendamento 51

CONSIDERANDO 35 BIS (nuovo)

 

(35 bis) Le parti che si occupano soltanto della vendita abbinata o della trasmissione di servizi di media audiovisivi o che offrono in vendita pacchetti di tali servizi, per i quali non hanno alcuna responsabilità editoriale, non dovrebbero essere considerate fornitori di servizi di media. Pertanto, la semplice vendita abbinata, la trasmissione o la rivendita delle offerte di contenuto, per le quali non hanno alcuna responsabilità editoriale, non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.

Motivazione

È opportuno chiarire che, al momento, la semplice vendita abbinata, la trasmissione o la rivendita di offerte di contenuto, per le quali la responsabilità editoriale spetta a terzi in quanto fornitori di servizi di media, non sono incluse nel campo di applicazione della direttiva in esame. Tale chiarimento è necessario in considerazione del fatto che i fornitori non esercitano alcuna influenza e, di conseguenza, alcun controllo su tali contenuti.

Emendamento 52

CONSIDERANDO 36

(36) Nell'applicare le disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 89/552/CEE, come modificata, gli Stati membri devono prevedere che gli organismi di radiodiffusione televisiva includano nella loro programmazione un percentuale adeguata di coproduzioni europee o di opere europee originarie di un altro paese.

(36) Nell'applicare le disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 89/552/CEE, come modificata, gli Stati membri devono adottare misure atte a incoraggiare gli organismi di radiodiffusione televisiva a includere nella loro programmazione un percentuale adeguata di coproduzioni europee o di opere europee originarie di un altro paese.

Motivazione

Sono gli Stati membri che possono adottare misure volte a promuovere la radiodiffusione non soltanto di opere europee originarie del paese, ma anche di opere europee originarie di un altro paese.

Emendamento 53

CONSIDERANDO 36 BIS (nuovo)

(36 bis) I fornitori di servizi di media dovrebbero inoltre inserire nei loro servizi opere di produttori indipendenti, nel rispetto dei diritti che scaturiscono dalle ritrasmissioni di tali opere, e provvedere alla giusta attribuzione dei diritti dei contributori.

Motivazione

Il molteplice impiego di programmi di produttori indipendenti fa sì che non vengano attribuiti i diritti dei contributori.

Emendamento 54

CONSIDERANDO 38

(38) La disponibilità di servizi non lineari amplia la possibilità di scelta per i consumatori. Dal punto di vista tecnico, pertanto, non appare né giustificato, né opportuno, imporre norme dettagliate a disciplina delle comunicazioni commerciali audiovisive per i servizi non lineari. Tutte le comunicazioni commerciali audiovisive devono, tuttavia, rispettare non solo le norme di identificazione, ma anche un complesso minimo di norme qualitative per rispondere a obiettivi d'interesse generale chiaramente definiti.

(38) La disponibilità di servizi non lineari amplia la possibilità di scelta per i consumatori. Gli Stati membri dovrebbero pertanto adoperarsi affinché nei loro programmi didattici e di aggiornamento professionale a livello nazionale sia prevista un'informazione sufficiente sull'utilizzo critico dei media, di modo che non si rendano necessarie disposizioni dettagliate sulle comunicazioni audiovisive commerciali. Dal punto di vista tecnico, pertanto, non appare né giustificato, né opportuno, imporre norme dettagliate a disciplina delle comunicazioni commerciali audiovisive per i servizi non lineari. Tutte le comunicazioni commerciali audiovisive devono, tuttavia, rispettare non solo le norme di identificazione, ma anche un complesso minimo di norme qualitative per rispondere a obiettivi d'interesse generale chiaramente definiti.

Motivazione

Abbiamo bisogno di cittadini responsabili, maturi e informati dal punto di vista mediale, altrimenti non si riuscirà a gestire l'esplosione dei media derivante dalla digitalizzazione. Anche la richiesta di autoregolamentazione e coregolamentazione presuppone che il cittadino gestisca con competenza i suoi contatti con i media, che sappia come funzionano, quali possono essere i loro effetti e quali sono gli interessi in gioco.

Emendamento 55

CONSIDERANDO 38 BIS (nuovo)

 

(38 bis) Il diritto di replica è uno strumento giuridico particolarmente idoneo on-line, in quanto dà la possibilità di correggere immediatamente le informazioni contestate. Tale diritto dovrebbe comunque essere esercitato entro un adeguato periodo di tempo, previa motivazione della richiesta, e cioè in un momento e con modalità idonee al programma specifico al quale la richiesta di riferisce. Alla replica deve essere in particolare riconosciuta la stessa importanza attribuita all'informazione contestata, in modo da raggiungere la stessa cerchia di utenti, con gli stessi effetti.

Motivazione

Nell'ambito del diritto di replica, occorre tenere adeguatamente conto della specificità dei servizi di media audiovisivi non lineari.

Emendamento 56

CONSIDERANDO 40

(40) Grazie all'evoluzione commerciale e tecnologica gli utilizzatori dei servizi di media audiovisivi dispongono di una scelta più ampia, ma hanno anche maggiori responsabilità nell'uso che ne fanno. Per restare nei limiti degli obiettivi di interesse generale, la regolamentazione deve prevedere un certo grado di flessibilità in relazione ai servizi di media audiovisivi lineari. Il principio di separazione deve essere limitato alla pubblicità e alle televendite, mentre è opportuno consentire la pubblicità attraverso l'inserimento di prodotti (product placement) in determinate circostanze e abolire alcune restrizioni quantitative. Si dovrà tuttavia espressamente proibire la pubblicità commerciale occulta. Il principio di separazione non deve ostacolare l'utilizzo di nuove tecniche pubblicitarie.

(40) Grazie all'evoluzione commerciale e tecnologica gli utilizzatori dei servizi di media audiovisivi dispongono di una scelta più ampia, ma hanno anche maggiori responsabilità nell'uso che ne fanno. Per restare nei limiti degli obiettivi di interesse generale, la regolamentazione deve prevedere un certo grado di flessibilità in relazione ai servizi di media audiovisivi lineari. Il principio di separazione deve essere limitato alla pubblicità e alle televendite, mentre è opportuno consentire la pubblicità attraverso l'inserimento di prodotti (product placement) in determinate circostanze, per casi determinati in base ad un elenco positivo, e abolire alcune restrizioni quantitative. Si dovrà tuttavia espressamente proibire la pubblicità commerciale occulta. Il principio di separazione non deve ostacolare l'utilizzo di nuove tecniche pubblicitarie.

Motivazione

Occorre chiarire che l'inserimento di prodotti (product placement) non è consentito in generale, ma solo in determinate circostanze per i casi che figurano nell'elenco positivo.

Emendamento 57

CONSIDERANDO 41

(41) In aggiunta alle pratiche oggetto dalla presente direttiva, la direttiva 2005/29/CE si applica alle pratiche commerciali sleali, come ad esempio le pratiche fuorvianti e aggressive utilizzate nei servizi di media audiovisivi. Inoltre, dato che la direttiva 2003/33/CE, che proibisce la pubblicità e la sponsorizzazione a favore delle sigarette e degli altri prodotti del tabacco sulla carta stampata, nei servizi della società dell'informazione e nella radiodiffusione sonora, si applica fatta salva la direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, viste le particolari caratteristiche dei media audiovisivi, la relazione tra la direttiva 2003/33/CE e la direttiva 89/552/CE deve rimanere invariata dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. L'articolo 88, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE che vieta la pubblicità presso il pubblico di determinati medicinali si applica, come previsto al paragrafo 5 dello stesso articolo, fatto salvo quanto disposto all'articolo 14 della direttiva 89/552/CEE; la relazione tra la direttiva 2001/83/CE e la direttiva 89/552/CEE deve restare invariata dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(41) È necessario garantire la coerenza tra la presente direttiva e la legislazione comunitaria in vigore. Di conseguenza, in caso di conflitto tra le disposizioni della presente direttiva e una disposizione di un altro atto comunitario che disciplina aspetti specifici relativi all'accesso a un'attività di servizi di media audiovisivi oppure all'esercizio di questo tipo di attività, dovrebbero prevalere le disposizioni della presente direttiva. La presente direttiva integra quindi l'acquis comunitario. Pertanto, in aggiunta alle pratiche oggetto dalla presente direttiva, la direttiva 2005/29/CE si applica alle pratiche commerciali sleali, come ad esempio le pratiche fuorvianti e aggressive utilizzate nei servizi di media audiovisivi. Inoltre, dato che la direttiva 2003/33/CE, che proibisce la pubblicità e la sponsorizzazione a favore delle sigarette e degli altri prodotti del tabacco sulla carta stampata, nei servizi della società dell'informazione e nella radiodiffusione sonora, si applica fatta salva la direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, viste le particolari caratteristiche dei media audiovisivi, la relazione tra la direttiva 2003/33/CE e la direttiva 89/552/CE deve rimanere invariata dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. L'articolo 88, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE che vieta la pubblicità presso il pubblico di determinati medicinali si applica, come previsto al paragrafo 5 dello stesso articolo, fatto salvo quanto disposto all'articolo 14 della direttiva 89/552/CEE; la relazione tra la direttiva 2001/83/CE e la direttiva 89/552/CEE deve restare invariata dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Inoltre, la presente direttiva lascia impregiudicato il regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

Motivazione

Ai fini della certezza giuridica, è necessario chiarire la relazione tra la presente direttiva e il quadro legislativo esistente.

Emendamento 58

CONSIDERANDO 42

(42) Dato che l'aumento del numero di nuovi servizi ha ampliato le possibilità di scelta per i telespettatori, non si giustifica più il mantenimento di una normativa dettagliata in materia di inserimento di spot pubblicitari a tutela dei telespettatori. Pur non prevedendo un aumento della quantità oraria di pubblicità consentita, la presente direttiva lascia agli organismi di radiodiffusione televisiva la facoltà di scegliere quando inserire i messaggi pubblicitari in modo che questi ultimi non pregiudichino l'integrità dei programmi.

(42) Dato l'aumento dell'impiego di nuove tecnologie, come i videoregistratori personali, e della scelta di canali, non si giustifica più il mantenimento di una normativa dettagliata in materia di inserimento di spot pubblicitari a tutela dei telespettatori. La presente direttiva lascia agli organismi di radiodiffusione televisiva la facoltà di scegliere quando inserire i messaggi pubblicitari in modo che questi ultimi non pregiudichino l'integrità dei programmi.

Motivazione

La tecnologia ha compiuto progressi tali da consentire ormai di saltare i tradizionali spot pubblicitari. È quindi necessaria una maggiore flessibilità per garantire la praticabilità delle trasmissioni "in chiaro" e l'aumento della diversità culturale.

Emendamento 59

CONSIDERANDO 43

(43) La direttiva mira a salvaguardare le specificità del panorama televisivo europeo e limita, pertanto, il numero di interruzioni autorizzate durante la trasmissione di opere cinematografiche e di film prodotti per la televisione, nonché durante determinate categorie di programmi che necessitano ancora di una protezione particolare.

(43) La direttiva mira a salvaguardare le specificità del panorama televisivo europeo. Spot pubblicitari e di televendita possono essere inseriti nei programmi solo in modo da non pregiudicare l'integrità e il valore del programma, tenendo conto delle interruzioni naturali e della durata e del carattere del programma stesso, né i diritti dei titolari dei diritti.

Motivazione

Ai fornitori di servizi di media audiovisivi che investono in costosi contenuti originali, come i film per la televisione (telefilm) o i film cinematografici deve essere consentito di rifinanziare questo genere di contenuti di grande richiamo. Poiché tali contenuti sono costosi e molto importanti per il marchio della società, la pubblicità sarà inserita con molta cura e responsabilità per non svalutare il contenuto di grande richiamo con una pubblicità eccessiva o fuori luogo. Le restrizioni alle possibilità di inserire spot pubblicitari nei film limitano il finanziamento del contenuto. Di conseguenza, i fornitori di servizi di media audiovisivi potrebbero in futuro smettere di investire nei film. Una regola generale sulla protezione dell'integrità del film e sullo svolgimento del programma nonché sulla protezione dei diritti d'autore promuoverebbe l'obiettivo di investire nei film anche in futuro.

Emendamento 60

CONSIDERANDO 46

(46) La pubblicità attraverso l'inserimento di prodotti nelle opere cinematografiche e nelle opere audiovisive prodotte per la televisione è una realtà, ma gli Stati membri adottano norme differenti in materia. Per garantire la parità di trattamento e migliorare di conseguenza la competitività del settore europeo dei media, è necessario disciplinare tale materia. La definizione di inserimento di prodotti accolta dalla presente direttiva copre ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio in una trasmissione televisiva, di norma a pagamento o dietro altro compenso. Tale pratica è soggetta alle stesse regole qualitative e alle stesse limitazioni che si applicano alla pubblicità.

(46) La pubblicità attraverso l'inserimento di prodotti nelle opere cinematografiche e nelle opere audiovisive prodotte per la televisione è una realtà, ma gli Stati membri adottano norme differenti in materia. Per garantire la parità di trattamento e migliorare di conseguenza la competitività del settore europeo dei media, è necessario disciplinare tale materia. È opportuno un elenco positivo che consenta l'inserimento di prodotti in tipi di contenuti la cui funzione primaria non è influenzare le opinioni nonché nei casi in cui non sia stato fornito alcun compenso o sia stato fornito un compenso di modesta entità. La definizione di inserimento di prodotti copre ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio in una trasmissione televisiva, di norma a pagamento o dietro altro compenso. Il compenso può consistere nella fornitura di prestazioni corrispettive per le quali altrimenti si sarebbero dovute impiegare risorse proprie (finanziarie, di personale o materiali). La pratica dell'inserimento di prodotti è soggetta alle stesse regole qualitative e alle stesse limitazioni che si applicano alla pubblicità. Essa dovrebbe inoltre soddisfare requisiti specifici. Non devono essere compromesse la responsabilità e l'indipendenza editoriali del fornitore di servizi di media. In particolare l'inserimento del prodotto nel programma non deve dare l'impressione che il prodotto goda del sostegno del programma o dei suoi presentatori. Inoltre il prodotto non deve essere "messo eccessivamente in evidenza". L'evidenziazione ha carattere indebito quando non è giustificata da esigenze editoriali del programma, o dalla necessità di renderlo verosimile. Il carattere indebito può derivare dalla ripetuta comparsa dei marchi, dei beni o dei servizi in questione o dal modo in cui essi vengono evidenziati. Al riguardo occorre tener conto anche del contenuto dei programmi in cui gli stessi sono inseriti. Nell'interesse della protezione dei consumatori e della trasparenza è opportuno prevedere l'obbligo generale di mostrare un simbolo. Il simbolo sovrapposto durante il programma non può corrispondere al logo dell'impresa, per non produrre effetti pubblicitari aggiuntivi. Per tale ragione è opportuno scegliere un logo neutro.

Motivazione

Per disciplinare l'inserimento di prodotti (product placement) è opportuno un elenco positivo che preveda l'ammissibilità di tale pratica in casi in cui la funzione di formazione dell'opinione non abbia un'importanza prevalente e in cui sia modesto il rischio di un'influenza sul contenuto editoriale.Il carattere di evidenziazione indebita è definito traendo ispirazione dalle considerazioni contenute nella comunicazione interpretativa della Commissione relativa a taluni aspetti della direttiva "Televisione senza frontiere" riguardanti la pubblicità televisiva (GU C 102 del 28.4.2004, pag. 2).

Emendamento 61

CONSIDERANDO 46 BIS (nuovo)

 

(46 bis) Per aiuti alla produzione si intendono la menzione o l'illustrazione di merci o servizi, inseriti per motivi redazionali, senza compenso o controprestazioni analoghe. Ai fini della distinzione tra aiuti alla produzione e inserimento di prodotti ai sensi della presente direttiva, è opportuno chiarire le condizioni giuridiche quadro per l'impiego degli aiuti alla produzione ammessi in tutti i formati.

Motivazione

A seguito dell'introduzione dell'inserimento di prodotti nella direttiva in esame occorre chiarire anche lo status giuridico degli aiuti alla produzione.

Emendamento 62

CONSIDERANDO 46 TER (nuovo)

 

(46 ter) La "visibilità eccessiva" sussiste quando la ripetuta presentazione della marca, della merce o del servizio in questione o il tipo di presentazione fanno sì che taluni prodotti siano messi eccessivamente in evidenza nel quadro degli aiuti alla produzione o dell'inserimento di prodotti, tenuto conto del contenuto dei programmi nell'ambito dei quali sono presentati.

Motivazione

Per identificare l'inserimento dei prodotti un criterio fondamentale è costituito dalla "visibilità eccessiva" ed è quindi necessario definirla meglio.

Emendamento 63

CONSIDERANDO 47

(47) Le autorità di regolamentazione devono essere indipendenti dai governi nazionali e dai fornitori di servizi di media audiovisivi per poter svolgere il proprio lavoro in modo imparziale e trasparente e contribuire al pluralismo. Per garantire la corretta applicazione della presente direttiva è necessaria una stretta collaborazione tra le autorità di regolamentazione nazionali e la Commissione,

(47) Le autorità di regolamentazione devono essere indipendenti dai governi nazionali e dai fornitori di servizi di media audiovisivi per poter svolgere il proprio lavoro in modo imparziale e trasparente e contribuire al pluralismo. Per garantire la corretta applicazione della presente direttiva è necessaria una stretta collaborazione tra le autorità di regolamentazione nazionali e la Commissione. Del pari, una stretta collaborazione tra gli Stati membri e le autorità di regolamentazione degli Stati membri è particolarmente importante per l'impatto che gli organismi di diffusione radiotelevisiva stabiliti in uno Stato membro potrebbero avere in un altro Stato membro. Qualora nel diritto nazionale siano previste procedure di autorizzazione e sia interessato più di uno Stato membro, è auspicabile che tra le rispettive autorità abbiano luogo contatti prima del rilascio delle autorizzazioni. La collaborazione in questione dovrebbe riguardare tutti i settori coordinati dalla presente direttiva e in particolare dagli articoli 2, 2 bis e 3.

Emendamento 64

CONSIDERANDO 47 BIS (nuovo)

(47 bis) La diversità culturale, la libertà di espressione e il pluralismo dei mezzi di comunicazione sono elementi importanti del settore audiovisivo europeo e rappresentano quindi condizioni indispensabili per la democrazia e il pluralismo.

Motivazione

L'obiettivo è di disporre di un approccio maggiormente integrato al settore audiovisivo europeo con tutte le sue peculiarità.

Emendamento 65

CONSIDERANDO 47 TER (nuovo)

 

(47 ter) Il diritto delle persone con disabilità, degli anziani e dei cittadini di paesi terzi, la cui madrelingua è diversa dalla lingua del paese ospitante, a partecipare e a integrarsi nella vita sociale e culturale della comunità, in conformità degli articoli 25 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è inscindibilmente legato alla fornitura di servizi di media audiovisivi accessibili. L'accessibilità di tali servizi comprende, ma non si limita a questo, il linguaggio gestuale, la sottotitolazione, la descrizione audio e una navigazione tra i menu di facile comprensione.

Emendamento 66

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera a) (direttiva 89/552/CEE)

(a) "servizio di media audiovisivo", un servizio quale quello definito agli articoli 49 e 50 del trattato il cui obiettivo principale è la fornitura di immagini animate, sonore o non, al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

(a) "servizio di media audiovisivo", un servizio quale quello definito agli articoli 49 e 50 del trattato, prestato sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi consistenti in immagini animate, sonore o non, al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e/o comunicazioni commerciali audiovisive.

 

Non sono compresi né i servizi nei quali la fornitura di contenuto audiovisivo è secondaria e non costituisce la finalità principale dei servizi stessi, né la stampa nei formati cartaceo ed elettronico.

Motivazione

Per poter meglio distinguere i servizi di media audiovisivi da altri servizi audiovisivi occorre chiarire che la fornitura di immagini animate consiste in programmi di cui si assume la responsabilità editoriale il fornitore di servizi di media (cfr. l'articolo 1, lettera b), della proposta della Commissione). Per ulteriore chiarimento, si conferma che la stampa scritta e quella elettronica non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva.

Emendamento 67

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera b) (direttiva 89/552/CEE)

(b) "fornitore di servizi di media", la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determina la modalità di organizzazione;

(b) "fornitore di servizi di media", la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determina la modalità di organizzazione.

 

Non sono comprese le persone fisiche o giuridiche che si occupano solo della trasmissione di contenuto per il quale la responsabilità editoriale spetta a terzi;

Motivazione

La trasmissione di contenuti per i quali la responsabilità editoriale, in quanto fornitore di servizi di media, è assunta da terzi non rientra di per sé nel campo d'applicazione della direttiva.

Emendamento 68

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera c) (direttiva 89/552/CEE)

c) "radiodiffusione televisiva" o "trasmissione televisiva", un servizio di media audiovisivo lineare nel quale il fornitore del servizio di media decide il momento di trasmissione di un programma specifico e stabilisce il palinsesto dei programmi;

 

c) "trasmissione televisiva" o "servizio lineare", un servizio di media audiovisivo nel quale una sequenza cronologica di programmi è trasmessa a un numero indeterminato di potenziali telespettatori, in un dato momento deciso dal fornitore di servizi di media sulla base di un palinsesto fisso dei programmi;

Motivazione

L'emendamento si propone di chiarire il concetto di trasmissione televisiva, in quanto offerta contemporanea di programmi basati su un palinsesto fisso, destinata a un numero illimitato di spettatori.

Emendamento 69

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera e) (direttiva 89/552/CEE)

(e) "servizio non lineare", un servizio di media audiovisivo nel quale l'utente decide il momento in cui è trasmesso un programma specifico sulla base di una gamma di contenuti selezionati dal fornitore di servizio di media;

 

(e) “servizio a richiesta o "servizio non lineare", un servizio di media audiovisivo costituito da un'offerta di contenuti audiovisivi compilata o elaborata da un fornitore di servizi di media, nel quale l'utente richiede individualmente la fornitura di un particolare programma, sulla base di una selezione di contenuti e in un momento scelto dall'utente;

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire il concetto di "servizio non lineare" come servizio di media a richiesta.

Emendamento 70

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera f) (direttiva 89/552/CEE)

(f) "comunicazione commerciale audiovisiva", immagini in movimento, siano esse sonore o non, che accompagnano i servizi di media audiovisivi e sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica;

 

(f) "comunicazione commerciale audiovisiva", immagini in movimento, siano esse sonore o non, che sono trasmesse come parte di un servizio di media audiovisivo o, nel caso di canali dedicati alle televendite, come un servizio di media audiovisivo, allo scopo di promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica;

Motivazione

L'emendamento mira a introdurre una formulazione corrispondente alle diverse forme di pubblicità.

Emendamento 71

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera h) (direttiva 89/552/CEE)

(h) "pubblicità occulta", la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall'emittente per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; una presentazione si considera intenzionale quando è fatta dietro compenso o altro pagamento;

(h) "pubblicità occulta", la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dal fornitore di servizi di media per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; una presentazione si considera intenzionale quando è fatta dietro compenso o altro pagamento;

Motivazione

La pubblicità occulta dovrebbe essere vietata anche per i servizi non lineari.

Emendamento 72

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera h bis) (direttiva 89/552/CEE)

 

(h bis) "inclusione di prodotti" e "inserimento di temi", l'intervento di un'impresa o di un organismo qualsiasi nella sceneggiatura di un film o di una fiction al fine di promuovere un prodotto, un servizio o una marca;

Motivazione

Definizione essenziale per chiarire la tipologia di questo tipo di "inserimenti".

Emendamento 73

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera i) (direttiva 89/552/CEE)

(i) "sponsorizzazione", ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di servizi di media audiovisivi, al fine di promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la propria immagine, le proprie attività o i propri prodotti;

(i) "sponsorizzazione", ogni contributo di un'impresa pubblica o privata o di una persona fisica, non impegnata nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento diretto o indiretto di servizi di media audiovisivi, al fine di promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la propria immagine, le proprie attività o i propri prodotti;

Emendamento 74

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera i bis) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

 

(i bis) "telepromozione", forma di pubblicità consistente nell'esibizione di beni e servizi o nella presentazione verbale o visiva dei beni e servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, trasmessa come parte di un programma al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;

Motivazione

Il concetto di “telepromozione” costituisce una particolare forma di realizzazione di “audiovisual commercial comunications” che richiede quindi una definizione specifica. Si rammenta che la telepromozione, sotto il profilo definitorio, ha ricevuto già una sorta di “timido” riconoscimento e di inclusione nella “Comunicazione interpretativa” dell’aprile 2004. Come le altre forme di pubblicità, le telepromozioni devono avere delle limitazioni temporali nell’ambito della programmazione e poiché la revisione della direttiva sopprime il limite giornaliero, le telepromozioni non possono non essere incluse nel tetto orario.

Emendamento 75

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera k) (direttiva 89/552/CEE)

(k) "inserimento di prodotti", ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio nei servizi di media audiovisivi, di norma dietro pagamento o altro compenso."

 

(k) "inserimento di prodotti", ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio nei servizi di media audiovisivi, con o senza pagamento o altro compenso al fornitore di servizi di media. Non sono tuttavia comprese le comunicazioni risultanti da decisioni editoriali indipendenti di utilizzare prodotti, senza evidenziarli in modo indebito, che sono parte integrante di un programma e ne agevolano la produzione, come premi attribuiti nei programmi, oggetti e articoli accessori;

Motivazione

L'inserimento di prodotti è caratterizzato dal fatto che avviene dietro pagamento o altro compenso.

Dalla definizione di "inserimento di prodotti" devono essere esclusi i casi in cui i prodotti agiscono come parte indipendente di un programma (ad esempio, oggetti casuali) e la loro inclusione si basa su una decisione editoriale indipendente e non commerciale. In caso contrario, le norme sull’inserimento di prodotti avrebbero un impatto negativo sulle decisioni editoriali di utilizzare oggetti della vita quotidiana nelle produzioni audiovisive.

Occorre inoltre evitare che la nuova regolamentazione in materia di inserimento di prodotti escluda dal campo di applicazione i formati di programmazione già esistenti e legittimati dalla pratica. La definizione attuale, ad esempio, proibirebbe l'impiego di premi di marca nei programmi per bambini.

Emendamento 76

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera k bis) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

 

(k bis) "aiuti alla produzione", merci o servizi messi a disposizione gratuitamente e senza altro compenso e utilizzati per motivi editoriali;

Motivazione

L'emendamento introduce una distinzione rispetto all'inserimento di prodotti.

Emendamento 77

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera k ter) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

 

(k ter) "programma", una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un’unità, all'interno di un palinsesto o di un catalogo stabilito o compilato da un fornitore di servizi di media;

Emendamento 78

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera k quater) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

 

k quater) "coregolamentazione", una forma di regolamentazione basata sulla cooperazione tra autorità pubbliche e organi di autoregolamentazione;

Motivazione

È importante fornire ulteriori definizioni.

Emendamento 79

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera k quinquies) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

 

(k quinquies) “responsabilità editoriale”, la responsabilità, a titolo professionale, della composizione del palinsesto o della compilazione dei programmi destinati al grande pubblico, al fine di fornire il contenuto all’interno di una cornice temporale prestabilita o di consentirne l'ordinazione su catalogo.

Motivazione

Il concetto di "responsabilità editoriale" riveste grande importanza per il campo di applicazione della direttiva e richiede quindi una definizione.

Emendamento 80

ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA F)
Articolo 2, paragrafo 6 (direttiva 89/552/CEE)

6. La presente direttiva non si applica ai servizi di media audiovisivi che sono destinati ad essere ricevuti solo nei paesi terzi e non sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico in uno o più Stati membri per mezzo di comuni apparecchi di ricezione.

6. La presente direttiva non si applica ai servizi di media audiovisivi che non sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico in uno o più Stati membri per mezzo di comuni apparecchi di ricezione.

Motivazione

Uno degli obiettivi della presente direttiva è di fornire servizi di buon livello ai consumatori europei di servizi di media audiovisivi. Non vi è però motivo di fornire servizi di media audiovisivi di livello inferiore ai cittadini di altri paesi. Il buon esempio dell'UE in questo campo può avere un impatto positivo globale sull'evoluzione di tutto il settore.

Emendamento 81

ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA G)

Articolo 2 bis, paragrafi 7, 8, 9 e 10 (direttiva 89/552/CEE)

(g) Sono aggiunti i seguenti nuovi paragrafi:

soppresso

"7. Uno Stato membro può, al fine di prevenire abusi o comportamenti fraudolenti, adottare misure appropriate nei confronti di un fornitore di servizi di media stabilito in un altro Stato membro e la cui attività è orientata in tutto o in massima parte verso il territorio del primo Stato membro. Spetta al primo Stato membro portarne le prove caso per caso.

 

8. Gli Stati membri possono adottare misure in applicazione del paragrafo 7 solo se sono rispettate tutte le condizioni seguenti:

 

(a) lo Stato membro di ricezione chiede allo Stato membro nel quale il fornitore di servizi di media è stabilito di adottare le misure;

 

(b) quest'ultimo Stato membro non adotta le misure;

 

(c) il primo Stato membro notifica alla Commissione e allo Stato membro nel quale il fornitore di servizi di media è stabilito la propria intenzione di adottare tali misure e

 

(d) la Commissione decide che dette misure sono compatibili con il diritto comunitario.

 

9. Ogni misura adottata in applicazione del paragrafo 7 deve risultare oggettivamente necessaria, essere applicata in modo non discriminatorio, essere idonea al raggiungimento degli obiettivi perseguiti e limitarsi a quanto è necessario per conseguirli.

 

10. La Commissione decide entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 8. Se la Commissione stabilisce che le misure proposte sono incompatibili con il diritto comunitario, lo Stato membro interessato si astiene dall'adottarle."

 

Emendamento 82

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA B)

Articolo 2 bis, paragrafo 2, lettera b) (direttiva 89/552/CEE)

b) al paragrafo 2, i termini "articolo 22 bis" sono sostituiti da "articolo 3 sexies".

b) il paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

 

"2. Gli Stati membri possono derogare temporaneamente al paragrafo 1 qualora ricorrano le seguenti condizioni:

 

a) un servizio di media audiovisivo proveniente da un altro Stato membro viola in maniera evidente, grave e seria l'articolo 22, paragrafi 1 o 2, e/o l’articolo 3 quinquies o 3 sexies;

 

b) durante i 12 mesi precedenti il fornitore di servizi di media ha violato la disposizione (le disposizioni) di cui alla lettera a) almeno in due occasioni;

 

c) lo Stato membro interessato ha notificato per iscritto al fornitore di servizi di media, allo Stato membro in cui è stabilito e alla Commissione le asserite violazioni e le misure che intende adottare qualora tali violazioni dovessero ripetersi;

 

d) le consultazioni con lo Stato membro di stabilimento e la Commissione non hanno prodotto una soluzione amichevole entro 15 giorni dalla notifica prevista alla lettera c) e l'asserita violazione persiste."

Motivazione

Anche nell'ambito dei servizi di media non lineari dovrebbe essere possibile reagire, come avviene già per la televisione, in caso di violazioni particolarmente gravi.

Emendamento 83

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA B)

Articolo 2 bis, paragrafo 2 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

2 bis. Riguardo ai servizi a richiesta, gli Stati membri possono in casi urgenti, a titolo provvisorio, adottare misure in deroga al paragrafo 1 senza rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d). Le misure sono allora notificate al più presto alla Commissione e allo Stato membro in cui è stabilito il fornitore di servizi di media, unitamente ai motivi per cui lo Stato membro ritiene che il caso sia urgente.

Emendamento 84

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA B)

Articolo 2 bis, paragrafo 2 ter (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

2 ter. La Commissione decide entro due mesi dalla notifica se le misure adottate dallo Stato membro siano compatibili con il diritto comunitario. Qualora le giudichi incompatibili, lo Stato membro è tenuto a revocare d'urgenza le misure adottate.

Emendamento 85

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA B BIS) (nuova)

Articolo 2 bis, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE)

 

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. Il paragrafo 2 fa salva l'applicazione di qualsiasi procedimento, rimedio giuridico o sanzione contro tali violazioni nello Stato membro che esercita la propria giurisdizione sul fornitore di servizi di media interessato."

Emendamento 86

ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 3, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori disciplinati dalla presente direttiva.

1. Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori disciplinati dalla presente direttiva, purché tali norme non siano in contrasto con i principi generali del diritto dell’UE.

Emendamento 87

ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 3, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

1 bis. Uno Stato membro, nel caso in cui

 

a) abbia esercitato la facoltà ai sensi del paragrafo 1 di adottare norme più particolareggiate o più rigorose nell'interesse pubblico generale, e

 

b) ritenga che un fornitore di servizi di media soggetto alla giurisdizione di un altro Stato membro destini tutta la propria attività o la maggior parte di essa al suo territorio,

 

può contattare lo Stato membro che esercita la giurisdizione al fine di conseguire una soluzione reciprocamente soddisfacente a qualsiasi problema sorto. Alla ricezione di una richiesta motivata da parte del primo Stato membro, lo Stato membro che esercita la giurisdizione chiede al fornitore di servizi di media in questione di ottemperare alle norme d'interesse pubblico generale in questione. Lo Stato membro avente giurisdizione informa il primo Stato membro entro due mesi sui risultati ottenuti a seguito della richiesta.

Emendamento 88

ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 3, paragrafo 1 ter (nuovo)(direttiva 89/552/CEE)

 

1 ter. Il primo Stato membro, qualora ritenga:

 

a) che i risultati conseguiti attraverso l'applicazione del paragrafo 1 bis non siano soddisfacenti; e

 

b) che il fornitore di servizi di media in questione si sia stabilito nello Stato membro che esercita la giurisdizione per evitare le norme più rigorose, nei settori coordinati dalla presente direttiva, alle quali sarebbe soggetto se fosse stabilito nel primo Stato membro,

 

può adottare misure appropriate nei confronti del fornitore di servizi di media per prevenire abusi o una condotta fraudolenta.

 

Siffatte misure sono oggettivamente necessarie, applicate in modo non discriminatorio, idonee al raggiungimento degli obiettivi perseguiti e devono limitarsi a quanto necessario per conseguirli.

Emendamento 89

ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 3, paragrafo 1 quater (nuovo)(direttiva 89/552/CEE)

 

1 quater. Uno Stato membro può adottare misure in applicazione del paragrafo 1 ter solo se sono rispettate tutte le condizioni seguenti:

 

(a) esso ha notificato alla Commissione e allo Stato membro nel quale il fornitore di servizi di media è stabilito la propria intenzione di adottare tali misure, adducendo i motivi in base ai quali propone di adottare le misure e

 

(b) la Commissione decide che dette misure sono compatibili con il diritto comunitario e, in particolare, che i motivi per i quali lo Stato membro propone di adottare tali misure ai sensi dei paragrafi 1 bis e 1 ter sono fondati.

Emendamento 90

ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 3, paragrafo 1 quinquies (nuovo)(direttiva 89/552/CEE)

 

1 quinquies. La Commissione decide entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1 quater, lettera a). Se la Commissione stabilisce che le misure proposte sono incompatibili con il diritto comunitario, lo Stato membro interessato si astiene dall'adottarle.

Emendamento 91

ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 3, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE)

3. Gli Stati membri incoraggiano i regimi di coregolamentazione nei settori coordinati dalla presente direttiva. Tali regimi sono concepiti in modo da poter essere largamente accettati dai principali soggetti interessati e da assicurare un'applicazione efficace delle norme.

3. Gli Stati membri incoraggiano i regimi di coregolamentazione e/o autoregolamentazione a livello nazionale nei settori coordinati dalla presente direttiva. Tali regimi sono concepiti in modo da poter essere largamente accettati dai principali soggetti nello Stato membro interessato e da assicurare un'applicazione efficace delle norme.

Emendamento 92

ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

3 bis. Rapporto con le altre disposizioni del diritto comunitario

 

Se le disposizioni della presente direttiva entrano in conflitto con una disposizione di un altro atto comunitario che regolamenta gli aspetti relativi all'accesso a un'attività di servizi di media audiovisivi o al suo esercizio, prevalgono le disposizioni della presente direttiva.

Motivazione

La relazione tra la proposta di direttiva sui servizi di media audiovisivi e altri atti comunitari non è stata chiarita in tale proposta. Di conseguenza, in caso di conflitto tra le disposizioni della proposta di direttiva sui servizi di media audiovisivi e altri atti comunitari, permane un'incertezza sulla prevalenza delle disposizioni di questa direttiva rispetto a una disposizione di un altro atto comunitario.

Ai fini di una maggiore certezza giuridica si propone di inserire una nuova disposizione nella direttiva sui servizi di media audiovisivi al fine di assicurare che questa direttiva prevalga in caso di conflitto con un altro atto comunitario.

Emendamento 93

ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 3, paragrafo 3 ter (nuovo)

 

3 ter. Gli Stati membri promuovono, mediante mezzi adeguati, lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediale tra i consumatori.

Motivazione

Con il termine "alfabetizzazione mediale" si fa riferimento alle capacità e alla conoscenza dei consumatori che consentono loro di usare i mezzi di comunicazione in modo efficace. Essa sta diventando sempre più una componente fondamentale delle Agende europee e nazionali relative alla politica di comunicazione, in quanto integra e sostiene attivamente la regolamentazione. Importanti iniziative vengono messe a punto ai livelli europeo e nazionale per promuovere l'alfabetizzazione mediale dei cittadini affinché possano trarre pienamente vantaggio dai benefici apportati dalle tecnologie digitali. La direttiva sui servizi di media audiovisivi dovrebbe riconoscere e fornire orientamenti a tali sforzi.

Emendamento 94

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 ter, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti dell'attualità, le emittenti stabilite in altri Stati membri non siano private dell'accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad avvenimenti di grande interesse pubblico trasmessi da un'emittente soggetta alla loro giurisdizione.

1. In virtù del principio del libero accesso all'informazione sancito in particolare dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e fatti salvi gli accordi contrattuali esistenti tra gli organismi di radiodiffusione, ciascuno Stato membro provvede a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti dell'attualità, compresi gli estratti destinati a trasmissioni transfrontaliere, le emittenti stabilite in altri Stati membri non siano private dell'accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad avvenimenti di grande interesse pubblico trasmessi da un'emittente soggetta alla loro giurisdizione. L'emittente che concede l'accesso ha diritto a un adeguato compenso.

Emendamento 95

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 ter, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. Le emittenti possono scegliere liberamente brevi estratti dell'attualità a partire dal segnale dell'emittente di trasmissione, ma hanno l'obbligo di indicare almeno la fonte.

2. Le emittenti possono scegliere liberamente brevi estratti dell'attualità a partire dal segnale dell'emittente di trasmissione, ma hanno l'obbligo di indicare almeno la fonte.
Tali estratti sono utilizzati esclusivamente per i notiziari.

Emendamento 96

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 ter, paragrafo 2 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

2 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano senza pregiudizio dell'obbligo delle singole emittenti di rispettare la legislazione sul diritto di autore, compresa la direttiva 2001/29/CE e/o la Convenzione di Roma ("Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti, interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione" del 26 ottobre 1961), e non incidono in alcun modo su tale obbligo.

Emendamento 97

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 ter, paragrafo 2 ter (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

2 ter. Gli Stati membri garantiscono che le modalità e le condizioni che disciplinano l'uso di tali brevi estratti siano definite, in particolare la loro durata massima, i limiti di tempo relativi alla loro trasmissione e i requisiti per l'identificazione dell'emittente ospite.

Emendamento 98

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 ter, paragrafo 2 quater (nuovo)(direttiva 89/552/CEE)

 

2 quater. Le emittenti possono, conformemente al diritto dello Stato membro interessato e ai fini della trasmissione, ottenere esse stesse l'accesso all'avvenimento.

Emendamento 99

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 quater, lettera d) (direttiva 89/552/CEE)

(d) se del caso, l'autorità di regolamentazione competente.

(d) se del caso, l'organo di regolamentazione o vigilanza pertinente.

Emendamento 100

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 quinquies (direttiva 89/552/CEE)

Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione non siano messi a disposizione del pubblico secondo modalità tali da poter nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori.

1. Gli Stati membri garantiscono con mezzi adeguati che i servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione non siano messi a disposizione del pubblico secondo modalità tali da poter nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. Il presente articolo si applica in particolare a programmi che contengono pornografia e violenza gratuita. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le parti interessate dell'industria dei media a promuovere, quale ulteriore misura di tutela dei minori, un sistema comunitario di identificazione, valutazione e filtraggio. Gli Stati membri devono promuovere misure per dare ai genitori e alle badanti migliori possibilità di controllo sui programmi che contengono violenza gratuita e pornografia.

Emendamento 101

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 quinquies, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

1 bis. Gli Stati membri provvedono a che i fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione mettano a disposizione degli utenti sistemi di filtraggio di contenuti nocivi per lo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e li informino della loro esistenza.

Emendamento 102

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 quinquies, paragrafo 1 ter (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

1 ter. In particolare non autorizzano comunicazioni commerciali, sponsorizzazioni, pubblicità o inserimenti di prodotti fabbricati in violazione delle norme di diritto internazionale che vietano il lavoro infantile.

Motivazione

Sarebbe ipocrita dichiarare di proteggere la moralità dei minori ma, nel contempo, attirare la loro attenzione di giovani consumatori su prodotti fabbricati illegalmente da bambini.

Emendamento 103

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 quinquies, paragrafo 1 quater (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

1 quater. La Commissione e gli Stati membri incoraggiano i fornitori di servizi di media audiovisivi, le autorità di regolamentazione e tutte le parti interessate a riflettere sulla fattibilità tecnica e giuridica dello sviluppo di una segnaletica armonizzata dei contenuti a favore di un migliore filtraggio e di una classificazione a monte, indipendentemente dalla piattaforma di fornitura utilizzata, per assicurare una migliore protezione dei minori.

Emendamento 104

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 quinquies, paragrafo 1 quinquies (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

1 quinquies. Gli Stati membri assicurano che i servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione non trasmettano in alcun caso della pedopornografia, pena sanzioni di tipo amministrativo e/o penale.

Motivazione

Alla luce di quanto sta avvenendo in parecchi Stati membri con la scomparsa e l'uccisione di bambini, delitti legati alla pedofilia, proliferazione di materiale pornografico, siti Internet che invitano allo sfruttamento di bambini e aumento della violenza sulle donne, si fa sempre più urgente la necessità di intervenire in maniera netta e decisa contro una piaga sociale che colpisce in particolar modo una fascia d'età completamente indifesa e innocente.

Emendamento 105

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 quinquies, paragrafo 1 sexies (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

1 sexies. Gli Stati membri invitano i fornitori di servizi di media audiovisivi a promuovere campagne di informazione per la prevenzione della violenza contro le donne e i minori, ove possibile in collaborazione con associazioni e soggetti pubblici o privati impegnati nel settore.

Motivazione

Alla luce di quanto sta avvenendo in parecchi Stati membri con la scomparsa e l'uccisione di bambini, delitti legati alla pedofilia, proliferazione di materiale pornografico, siti Internet che invitano allo sfruttamento di bambini e aumento della violenza sulle donne, si fa sempre più urgente la necessità di intervenire in maniera netta e decisa contro una piaga sociale che colpisce in particolar modo una fascia d'età completamente indifesa e innocente.

Emendamento 106

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 quinquies bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

Articolo 3 quinquies bis

 

Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione non siano messi a disposizione del pubblico secondo modalità tali da favorire o rafforzare gli stereotipi di genere.

Motivazione

La presentazione, nei media, di stereotipi di genere è estremamente rilevante per il perdurare di forme di discriminazione basate sul genere.

Emendamento 107

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 sexies (direttiva 89/552/CEE)

Gli Stati membri assicurano, con misure adeguate, che i servizi di media audiovisivi e le comunicazioni commerciali audiovisive forniti dai fornitori soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun incitamento all'odio basato su differenze di sesso, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Gli Stati membri assicurano, con misure adeguate, che i servizi di media audiovisivi e le comunicazioni commerciali audiovisive forniti dai fornitori soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun incitamento all'odio basato su differenze di sesso, razza, origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale o non violino in qualsiasi altra forma la dignità umana.

Emendamento 108
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 septies, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione promuovano, ove possibile e con i mezzi adeguati, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, ai sensi dell'articolo 6.

1. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione promuovano, ove possibile e con i mezzi adeguati e tenendo debito conto dei diversi strumenti di fornitura, lo sviluppo e la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, ai sensi dell'articolo 6. Per quanto riguarda i servizi di media audiovisivi non lineari, il sostegno e la promozione potrebbero assumere la forma di un numero minimo di opere europee proporzionale alla resa economica, oppure di una quota minima di opere europee e di opere europee create da produttori indipendenti dalle emittenti nei cataloghi di "video su richiesta", o ancora di una presentazione attraente delle opere europee create da tali produttori indipendenti nelle guide elettroniche ai programmi.

Emendamento 109
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 septies, paragrafo 4 (direttiva 89/552/CEE)

4. Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi commerciali e dei progressi tecnologici.

4. Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri e di uno studio indipendente, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio ogni tre anni una relazione sull'applicazione del paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi commerciali e dei progressi tecnologici nonché degli obiettivi della diversità culturale.

Emendamento 110

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 octies, alinea (direttiva 89/552/CEE)

Gli Stati membri assicurano che le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori soggetti alla loro giurisdizione rispettino le seguenti prescrizioni:

Gli Stati membri assicurano che le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori soggetti alla loro giurisdizione rispettino i principi stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e segnatamente le seguenti prescrizioni:

Emendamento 111

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 octies, lettera a) (direttiva 89/552/CEE)

(a) le comunicazioni commerciali devono essere chiaramente identificabili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;

(a) le comunicazioni commerciali devono essere chiaramente identificabili come tali ed essere nettamente distinte dal resto del programma, sia in termini temporali che in termini spaziali, con mezzi ottici e acustici; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;

Motivazione

Il principio della netta separazione della pubblicità e del contenuto editoriale è essenziale e richiede un'identificazione chiara della pubblicità con mezzi ottici e acustici.

Emendamento 112

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 octies, lettera a bis) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

(a bis) le comunicazioni commerciali audiovisive rispettano l'integrità e le interruzioni naturali del programma durante il quale sono trasmesse;

Motivazione

La maggior parte delle opere culturali, come pezzi teatrali e opere liriche, sono spesso trasmesse in televisione. Al fine di salvaguardare la coerenza di tali opere, è importante adattare le comunicazioni commerciali audiovisive alle interruzioni naturali dei programmi.

Emendamento 113

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 octies, lettera b) (direttiva 89/552/CEE)

(b) le comunicazioni commerciali audiovisive non devono utilizzare tecniche subliminali;

(b) le comunicazioni commerciali audiovisive non devono utilizzare tecniche subliminali. In tal senso il volume sonoro della pubblicità, nonché dei programmi o delle sequenze che la precedono e la seguono, non deve superare il volume sonoro medio di altre parti del programma. Tale obbligo implica sia la responsabilità dei pubblicitari sia quella delle emittenti, che devono assicurarsi che i pubblicitari lo rispettino allorché forniscono i loro messaggi;

Motivazione

In generale la media degli intervalli pubblicità/programmi supera in misura consistente il volume sonoro medio del resto del programma; ciò è fastidioso e può essere considerato come un mezzo usato dagli annunciatori per richiamare l'attenzione sui loro prodotti o servizi all'insaputa dei telespettatori.

Emendamento 114

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 octies, lettera c) (direttiva 89/552/CEE)

(c) le comunicazione commerciali audiovisive non devono:

(c) le comunicazione commerciali audiovisive non devono:

 

(-i) violare la dignità umana;

(i) comportare discriminazioni basate su razza, sesso o nazionalità;

(i) offendere discriminando la razza, il genere, la nazionalità, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;

(ii) offendere convinzioni religiose o politiche;

 

(iii) incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;

(iii) incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;

(iv) incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente.

(iv) incoraggiare comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente.

Emendamento 115

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 octies, lettera d) (direttiva 89/552/CEE)

(d) è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva e di televendita avente per oggetto sigarette e altri prodotti a base di tabacco;

(d) è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva avente per oggetto sigarette e altri prodotti a base di tabacco;

Emendamento 116

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 octies, lettera d bis) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

 

(d bis) la pornografia, incluse le rappresentazioni suscettibili di incitare all'odio fondato sul sesso, è vietata in tutte le forme di comunicazione commerciale audiovisiva e di televendita.

Motivazione

Vietare la pornografia non significa che non sono più consentiti i film erotici, ma che sono vietati quelli utilizzati per incitare all'odio fondato sul sesso. In base alla revisione della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, del Consiglio d'Europa, in particolare dell'articolo 7, la pornografia deve essere aggiunta all'elenco delle comunicazioni audiovisive commerciali, alla lettera (d). L'articolo 7 della convenzione afferma che tutte le parti dei programmi, per quanto riguarda presentazione e contenuti, devono rispettare la dignità dell'essere umano e i diritti fondamentali. In particolare: a) non devono essere indecenti né contenere pornografia e b) non devono mettere indebitamente in evidenza la violenza, né incitare all'odio razziale.

Emendamento 117

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 octies, lettera e bis) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

 

(e bis) sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive aventi per oggetto medicinali e cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi audiovisivi;

Emendamento 118

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 octies, lettera f) (direttiva 89/552/CEE)

(f) le comunicazioni commerciali audiovisive non devono arrecare un pregiudizio morale o fisico ai minorenni. Non devono pertanto esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né incoraggiarli a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrare senza motivo minori che si trovano in situazioni di pericolo.

(f) le comunicazioni commerciali audiovisive non devono arrecare un pregiudizio morale o fisico ai minorenni. Non devono pertanto esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, né incoraggiarli a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrare minori che si trovano in situazioni di pericolo.

Emendamento 119

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 octies, lettera f bis) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

(f bis) i servizi di media audiovisivi per bambini non possono contenere alcuna forma di comunicazione commerciale audiovisiva o di televendita di cibi e bevande, conformemente ai principi stabiliti nel regolamento sulle indicazioni nutrizionali e di salute.

Motivazione

L'obesità sta aumentando in modo allarmante in Europa. Particolarmente preoccupante è l'aumento dell'obesità infantile. È scientificamente provato che la pubblicità di cibi malsani destinata ai bambini attraverso servizi di media audiovisivi è decisiva per le loro scelte dietetiche. È quindi opportuno evitare la pubblicità per tali alimenti almeno prima, durante e dopo le trasmissioni destinate ai bambini.

Emendamento 120

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 1, alinea (direttiva 89/552/CEE)

1. I servizi di media audiovisivi sponsorizzati o contenenti inserimenti di prodotti devono rispettare le seguenti prescrizioni:

1. I servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati devono rispettare le seguenti prescrizioni:

Motivazione

Nella proposta della Commissione si disciplinano nello stesso articolo 3 nonies le sponsorizzazioni e gli inserimenti di prodotti. La relatrice ritiene che ciò non sia opportuno in quanto nelle sponsorizzazioni si tiene distinta la pubblicità dal contenuto editoriale. Nel caso degli inserimenti di prodotti, invece, questa separazione di fondo è eliminata. L'articolo 3 nonies nella versione emendata regola quindi solo la sponsorizzazione. Il nuovo articolo 3 decies comprende le norme sugli inserimenti di prodotti.

Emendamento 121

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera a) (direttiva 89/552/CEE)

a) la programmazione, ove appropriato, e i contenuti di tali servizi di media audiovisivi non devono in alcun caso essere influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;

a) i loro contenuti e, nel caso della radiodiffusione televisiva, la programmazione non devono in alcun caso essere influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;

Emendamento 122

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera c) (direttiva 89/552/CEE)

c) i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione e/o dell'esistenza dell'inserimento di prodotti. I programmi sponsorizzati devono essere chiaramente identificati come tali attraverso l'indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un adeguato segno distintivo, all'inizio, durante e/o alla fine dei programmi. I programmi che contengono inserimento di prodotti devono essere adeguatamente identificati all'inizio della trasmissione, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore.

c) i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione. I programmi sponsorizzati devono essere chiaramente identificati come tali attraverso l'indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un adeguato segno distintivo, all'inizio, durante e/o alla fine dei programmi.

Motivazione

L'indicazione della sponsorizzazione dovrebbe essere ammessa solo all'inizio e/o alla fine del programma per limitare gli inserti pubblicitari.

Emendamento 123

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. I servizi di media audiovisivi non possono essere sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco. Inoltre, i servizi di media audiovisivi non possono contenere inserimenti di prodotti a base di tabacco o di sigarette, né di prodotti di imprese la cui attività principale è costituita dalla produzione o dalla vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco.

2. I servizi di media audiovisivi o i programmi non possono essere sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco.

Emendamento 124

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE)

3. La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi da parte di imprese le cui attività comprendano la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa ma non la promozione di specifici medicinali o di cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi di media.

3. La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi o di programmi da parte di imprese le cui attività comprendano la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa ma non la promozione di specifici medicinali o di cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi di media.

Emendamento 125

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 4 (direttiva 89/552/CEE)

4. I notiziari e le trasmissioni di attualità non possono essere sponsorizzati né contenere inserimenti di prodotti. I servizi di media audiovisivi per bambini e i documentari non possono contenere inserimenti di prodotti."

4. I notiziari e i programmi di attualità non possono essere sponsorizzati.

Emendamento 126

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies bis, paragrafo 1 (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

"Articolo 3 nonies bis

 

1. L'inserimento di prodotti è vietato. In particolare, non possono contenere un inserimento di prodotti i notiziari e i programmi d'attualità, i programmi per bambini, i documentari e i programmi di consulenza.

In linea di principio, l'integrazione di prodotti e l'inserimento di temi sono vietati.

Emendamento 127

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies bis, paragrafo 2 (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare espressamente l'inserimento di prodotti

 

– in opere cinematografiche, in film e in serie per la televisione e in trasmissioni sportive; oppure

 

– nel caso di aiuti alla produzione, qualora non siano effettuati pagamenti, ma determinati beni o servizi siano forniti gratuitamente in vista del loro inserimento in un programma.

 

I programmi contenenti l'inserimento di prodotti rispettano tutti i seguenti requisiti:

Emendamento 128

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies bis, paragrafo 2, lettera a) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

 

(a) il loro contenuto e, nel caso della radiodiffusione televisiva, la loro programmazione, non sono in alcun caso influenzati in modo tale da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriali del fornitore dei servizi di media;

Emendamento 129

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies bis, paragrafo 2, lettera b) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

 

(b) non invitano direttamente all'acquisto, al noleggio o alla locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;

Emendamento 130

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies bis, paragrafo 2, lettera c) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

 

(c) non mettono indebitamente in evidenza il prodotto in questione;

Emendamento 131

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies bis, paragrafo 2, lettera d) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

 

(d) i telespettatori sono chiaramente informati dell'inserimento di prodotti; i programmi che contengono inserimenti di prodotti sono opportunamente identificati all'inizio e alla fine del programma e con un segnale almeno ogni 20 minuti nel corso del programma per evitare confusione da parte del telespettatore;

Emendamento 132

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies bis, paragrafo 3 (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

3. In ogni caso, i programmi non possono contenere inserimento di prodotti per:

 

– tabacco o sigarette o inserimento di prodotti che provengono da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti del tabacco; oppure

 

– medicinali specifici o cure mediche disponibili esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi audiovisivi.

Emendamento 133

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies bis, paragrafo 4 (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano solo ai programmi prodotti dopo (data entro la quale gli Stati membri mettono in vigore la presente direttiva)."

Emendamento 134

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies ter (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

"Articolo 3 nonies ter

 

1. In una data ora di orologio, il tempo di trasmissione dedicato alle forme brevi di pubblicità, quali gli spot pubblicitari e di televendita, non può superare il 20%.

 

2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai messaggi diffusi dall'emittente connessi ai propri programmi e ai prodotti direttamente derivati da tali programmi o agli annunci di sponsorizzazione."

Motivazione

Per non disturbare l'ascolto dei telespettatori, i servizi lineari e non lineari dovrebbero essere soggetti almeno a un limite orario per quanto riguarda la pubblicità. È opportuno quindi introdurre un articolo nonies ter che riprende i termini del nuovo articolo 18, paragrafo 2, per far figurare tale disposizione nelle norme comuni.

Emendamento 135

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies quater (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

"Articolo 3 nonies quater

 

1. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione diventino gradualmente accessibili per le persone con disabilità visiva o uditiva.

 

2. Entro la fine del terzo anno a decorrere dall'adozione della presente direttiva, gli Stati membri presentano alla Commissione ogni due anni una relazione nazionale sull'applicazione del presente articolo. Tale relazione comprende, in particolare, statistiche sui progressi compiuti per raggiungere l'obiettivo dell'accessibilità quale descritto al paragrafo 1. Essa illustra gli eventuali ostacoli e descrive le misure necessarie per superarli."

Emendamento 136

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies quinquies (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

"Articolo 3 nonies quinquies

 

1. Fatte salve le altre disposizioni civili, amministrative e penali adottate dagli Stati membri, ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, i cui legittimi interessi, in particolare l'onore e la reputazione, siano stati lesi a seguito di un'asserzione di fatto non conforme al vero contenuta in un programma, deve poter fruire di un diritto di replica o di misure equivalenti.

 

2. Il diritto di replica o le misure equivalenti sono fatti valere nei confronti di tutte le emittenti televisive soggette alla giurisdizione di uno Stato membro.

 

3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per istituire tale diritto o tali misure e stabiliscono la procedura da seguire per il loro esercizio. In particolare, essi provvedono a che il termine previsto per l'esercizio del diritto di replica o delle misure equivalenti sia sufficiente e che le modalità siano tali da permettere alle persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un altro Stato membro di esercitare adeguatamente tale diritto o il ricorso a tali misure.

 

4. La domanda relativa all'esercizio del diritto di replica o di ricorso a misure equivalenti può essere respinta qualora la replica non si giustifichi in base alle disposizioni del paragrafo 1, costituisca un reato, renda civilmente responsabile l'emittente radiotelevisiva stessa o sia contraria al buon costume.

 

5. Gli Stati membri garantiscono che siano oggetto di ricorso giurisdizionale le controversie riguardanti l'esercizio del diritto di replica o il ricorso a misure equivalenti.

 

6. Il diritto di replica non pregiudica altri mezzi di ricorso messi a disposizione delle persone il cui diritto alla dignità, all'onore, alla reputazione e alla vita non è stato rispettato dai mezzi di comunicazione."

Motivazione

Il diritto di replica deve applicarsi a tutti i servizi di media audiovisivi e non solo ai servizi lineari.

Emendamento 137

ARTICOLO 1, PUNTO 7, LETTERA A BIS) (nuova)

Articolo 6, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

 

a bis) Al paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d):

 

"d) gli Stati membri, nel definire la nozione di "produttore indipendente", tengono adeguatamente conto dei tre criteri seguenti:

 

la proprietà e i diritti proprietari della società di produzione, il numero dei programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti di sfruttamento secondari."

Emendamento 138

ARTICOLO 1, PUNTO 9
Articolo 10, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

"1. La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili ed essere nettamente distinte dal resto della programmazione con mezzi ottici e/o acustici."

"1. La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Fermo restando l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere nettamente distinte dal resto della programmazione con mezzi ottici e/o acustici e/o spaziali."

Emendamento 139

ARTICOLO 1, PUNTO 9

Articolo 10, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

"2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati restano un'eccezione, esclusi quelli inseriti nei programmi sportivi."

soppresso

Motivazione

Gli spot isolati non interferiscono sul corso dei programmi. Inoltre, gli spettatori li preferiscono alle interruzioni pubblicitarie di maggiore durata.

Emendamento 140

ARTICOLO 1, PUNTO 10
Articolo 11, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

"1. Gli Stati membri assicurano che, in caso di interruzioni dei programmi con pubblicità o televendite restino impregiudicati l'integrità dei programmi e i diritti degli aventi diritto."

"1. La pubblicità e gli spot di televendita sono inseriti solo tra i programmi. Alle condizioni di cui al paragrafo 2, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne siano pregiudicati l'integrità - tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso - e i diritti degli aventi diritto."

Motivazione

Il sostanziale allentamento del disposto dell'articolo 11, proposto dalla Commissione, finirebbe per rimettere seriamente in discussione l'equilibrio attualmente raggiunto tra il necessario finanziamento dei programmi, la qualità della visione per i telespettatori, la qualità dei programmi trasmessi e il rispetto delle opere. Sembra tuttavia legittimo consentire alle emittenti televisive di beneficiare di una maggiore flessibilità per quanto riguarda l'inserimento di messaggi pubblicitari nei loro programmi.

Di conseguenza, sulla falsariga del principio della separazione della pubblicità dal resto del programma, il principio – altrettanto fondamentale – dell'inserimento della pubblicità tra una trasmissione e l'altra necessita di essere sancito espressamente. La proposta è pertanto volta a mantenere sostanzialmente l'attuale paragrafo 1 dell'articolo 11, conservando in particolare il criterio degli "intervalli naturali del programma", che consente di evitare interruzioni improvvise o premature.

Il secondo comma del paragrafo 2 dell'articolo 11 rappresenta un compromesso tra la necessità di mantenere la qualità e l'integrità di tutti i programmi, in particolare le serie, i romanzi a puntate, i programmi d'intrattenimento e i documentari, e la legittimità di offrire alle emittenti televisive una maggiore flessibilità, sostituendo il criterio dei 20 minuti con quello delle tre interruzioni per ora d'orologio.

Il terzo comma del paragrafo 2 dell'articolo 11 è volto a disciplinare la trasmissione delle manifestazioni sportive, la cui natura imprevedibile giustifica un regime specifico per non privare i telespettatori delle varie fasi di gioco.

Emendamento 141

ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 11, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. La trasmissione di film realizzati per la televisione (eccettuate le serie televisive, i programmi a puntate, i programmi di intrattenimento leggero e i documentari), di opere cinematografiche, di programmi per bambini e di notiziari può essere interrotta da pubblicità e/o televendite una volta ogni 35 minuti.

2. La trasmissione di film realizzati per la televisione (eccettuate le serie televisive, i programmi a puntate, i programmi di intrattenimento leggero e i documentari), di opere cinematografiche e teatrali, di concerti e opere liriche può essere interrotta da pubblicità e/o televendite una volta ogni 45 minuti.

 

I programmi per bambini e i notiziari possono essere interrotti da pubblicità e/o televendita una volta ogni 30 minuti, purché la loro durata programmata superi i 30 minuti.

Motivazione

L'emendamento intende migliorare gli equilibri a tutela di determinati programmi e per tener conto delle prospettive di guadagno delle opere audiovisive.

Emendamento 142

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 18, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

"2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai messaggi diffusi dall'emittente connessi ai propri programmi e ai prodotti direttamente derivati da tali programmi, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti."

"2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai messaggi diffusi dall'emittente per pubblicizzare i propri programmi e le proprie televendite."

Motivazione

Il fatto che rimangano vie d'uscita che consentono alle emittenti la pubblicizzazione dei prodotti derivati dai propri programmi, gli annunci di sponsorizzazione e gli inserimenti di prodotti indebolisce notevolmente le restrizioni introdotte e potrebbe rappresentare un facile modo per eluderle.

Emendamento 143

ARTICOLO 1, PUNTO 15

Articolo 19 (direttiva 89/552/CEE)

Le disposizioni della presente direttiva si applicano, per analogia, alle trasmissioni televisive dedicate esclusivamente alla pubblicità e alle televendite, nonché alle trasmissioni televisive dedicate esclusivamente all'autopromozione. A tali trasmissioni non si applicano il capitolo 3, né l'articolo 11 (interruzioni pubblicitarie), né l'articolo 18 (durata della pubblicità e delle televendite).

Le disposizioni della presente direttiva si applicano, per analogia, alle trasmissioni televisive dedicate esclusivamente alla pubblicità e alle televendite, nonché alle trasmissioni televisive dedicate esclusivamente all'autopromozione, che devono essere chiaramente identificabili come tali attraverso mezzi ottici e/o acustici. A tali trasmissioni non si applicano il capitolo 3, né l'articolo 11 (interruzioni pubblicitarie), né l'articolo 18 (durata della pubblicità e delle televendite).

Motivazione

È opportuno che anche la pubblicità, le televendite e l'autopromozione durante le trasmissioni televisive dedicate esclusivamente a tali fini siano segnalate come tali. I consumatori devono essere consapevoli del contenuto pubblicitario del servizio fornito.

Emendamento 144

ARTICOLO 1, PUNTO 17

Articolo 20 (direttiva 89/552/CEE)

Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto comunitario, di prevedere condizioni diverse da quelle di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 18 per le trasmissioni destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, dal pubblico di uno o più altri Stati membri e per le trasmissioni che non hanno un impatto significativo in termini di indice d'ascolto."

Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto comunitario, di prevedere condizioni diverse da quelle di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 18 per le trasmissioni televisive destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, dal pubblico di uno o più altri Stati membri."

Motivazione

Per garantire la certezza giuridica è opportuno aggiungere a "trasmissioni" la specificazione "televisive" e sopprimere il riferimento alle "trasmissioni che non hanno un impatto significativo in termini di indice d'ascolto".

Emendamento 145

ARTICOLO 1, PUNTO 17 BIS (nuovo)

Articolo 22, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

 

17 bis. L'articolo 22, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

 

"1. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le trasmissioni dei fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita."

Motivazione

L'emendamento chiarisce il campo di applicazione della direttiva.

Emendamento 146

ARTICOLO 1, PUNTO 18

Articolo 22 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

"Articolo 22 bis

 

1. Gli Stati membri promuovono la produzione e la programmazione di servizi di media audiovisivi e di programmi idonei ai minori e atti a migliorare le loro conoscenze sui mezzi di comunicazione.

 

2. Tali misure sono volte a facilitare l'azione educativa dei genitori, degli insegnanti e degli educatori finalizzate alla conoscenza degli effetti dei programmi che potrebbero essere visti dai minori mediante:

 

- la predisposizione di adeguati sistemi di classificazione;

 

- la promozione di politiche di sensibilizzazione e di educazione alla comunicazione che vedano coinvolte anche le istituzioni scolastiche e che rendano possibile la produzione di programmi europei idonei alla visione familiare o rivolti all'infanzia e all'adolescenza;

 

- la presa in considerazione dell'esperienza acquisita in questo campo in Europa o altrove e dell'opinione delle parti interessate, quali emittenti, produttori, genitori, educatori, specialisti di comunicazione e relative associazioni.

 

3. Le legislazioni degli Stati membri stabiliscono altresì che i nuovi apparecchi televisivi siano dotati di dispositivi tecnici che consentano di inibire la visione di taluni programmi."

Motivazione

L'emendamento propone di definire con maggiore precisione le misure che occorre adottare per proteggere i minori e per valutare il contenuto dei servizi di media audiovisivi. La tutela giuridica della personalità del minore, della dignità umana, dei diritti del minore e di quelli dei genitori e della famiglia deve essere attuata attraverso la produzione e l'adeguata messa in onda di programmi adatti all'infanzia, all'adolescenza e alla visione familiare, nonché mediante programmi di educazione alla comunicazione.

Emendamento 147

ARTICOLO 1, PUNTO 20
Articolo 23 ter, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza delle autorità di regolamentazione nazionali e assicurano che esse esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente.

1. Gli Stati membri adottano le misure opportune ai fini dell'istituzione di autorità e organismi di regolamentazione nazionali, in conformità della legislazione nazionale, per tutelarne indipendenza, assicurare un'equa rappresentanza di donne e uomini e garantire che esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente.

Emendamento 148

ARTICOLO 1, PUNTO 20
Articolo 23 ter, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

"1 bis. Gli Stati membri affidano a tali autorità di regolamentazione nazionali il compito di vigilare sul rispetto, da parte dei fornitori di media audiovisivi, delle disposizioni della presente direttiva, in particolare di quelle relative alla libertà di espressione, al pluralismo dei media, alla dignità umana, al principio di non discriminazione, alla protezione dei minori, delle persone vulnerabili e disabili."

Emendamento 149

ARTICOLO 1, PUNTO 20

Articolo 23 ter, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. Le autorità nazionali di regolamentazione comunicano alle autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva."

2. Gli enti nazionali di regolamentazione comunicano agli enti di regolamentazione degli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva. Gli enti nazionali di regolamentazione rafforzano la propria cooperazione soprattutto nella soluzione dei problemi di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della presente direttiva."

Motivazione

La garanzia del principio del paese d'origine può essere rafforzata migliorando la cooperazione tra gli enti nazionali di regolamentazione, soprattutto in presenza di problemi bilaterali.

Emendamento 150

ARTICOLO 1, PUNTO 22

Articolo 26 (direttiva 89/552/CEE)

Entro il [] e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, se necessario, elabora ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dei servizi di media audiovisivi, in particolare alla luce dei recenti sviluppi tecnologici e del grado di competitività del settore.

Entro il …* e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva, comprese le relazioni di cui all'articolo 3 septies, paragrafo 3, e all'articolo 3 nonies quater, paragrafo 2, in particolare per quanto concerne l'applicazione delle misure di cui all'articolo 3 septies, lettera i), e all'articolo 3 nonies ter e, se necessario, elabora ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dei servizi di media audiovisivi, in particolare alla luce dei recenti sviluppi tecnologici e del grado di competitività del settore e della promozione della diversità culturale.

 

* La fine del quinto anno dopo l'adozione della presente direttiva.

Emendamento 151

ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il […]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ...*. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

 

* Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Motivazione

Nel testo della Commissione non è stato fissato un termine per la trasposizione della presente direttiva. Una rapida applicazione della direttiva è auspicabile al fine di garantire il pieno funzionamento del mercato interno dei servizi di media audiovisivi e condizioni concorrenziali eque per tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi. Dopo due anni dall'applicazione della direttiva, gli Stati membri dovranno riferire alla Commissione sulle misure di esecuzione adottate per talune disposizioni della presente direttiva. Analogamente, la Commissione dovrà riferire al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione della presente direttiva dopo tre anni dalla sua applicazione (o dopo cinque anni dalla sua adozione).

Traduzione esterna

  • [1]  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Sintesi della proposta della Commissione

Obiettivo della revisione della collaudata direttiva UE sulla «Televisione senza frontiere» è di creare le condizioni migliori per lo sviluppo dei servizi di media audiovisivi nuovi o già esistenti in Europa.

La proposta della Commissione COM (2005)646 del 13 dicembre 2005 si orienta verso i principi fondamentali della direttiva vigente, nonché verso il principio del paese d’origine e dell’armonizzazione di norme minime; inoltre attualizza la direttiva sui servizi di media audiovisivi in linea con il principio della neutralità tecnologica. Una revisione della direttiva risulta ormai necessaria a causa dei cambiamenti tecnologici poiché:

1.  la direttiva TVSF è valida soltanto per le trasmissioni televisive analogiche, tuttavia nella UE il passaggio di tutte le trasmissioni televisive ad una nuova tecnologia digitale dovrà essere ultimato già entro il 2010;

2.  gli ultimi sviluppi tecnologici, ad esempio la connessione ad Internet veloce a banda larga o le comunicazioni senza fili di terza generazione, rendono possibili sia nuovi servizi di media simili alla televisione che una miriade di nuovi modelli d’attività per il futuro. Questi nuovi servizi audiovisivi, proprio come i servizi televisivi, sono beni sia culturali sia economici. Per il diritto dell’economia essi sono soggetti alle direttive europee, mentre in ambito culturale si applica loro il diritto dei media degli Stati membri.

Per adeguare ai nuovi sviluppi tecnologici le attuali norme comunitarie, la proposta della Commissione europea distinguerà tra servizi «lineari», ovvero programmi trasmessi tramite la televisione tradizionale, Internet o la telefonia mobile che offrono continuamente allo spettatore una programmazione con contenuti fissi, e servizi «non lineari», ovvero servizi simili alla televisione che lo spettatore stesso richiede alla rete.

Ai servizi lineari continueranno ad applicarsi le attuali disposizioni per le trasmissioni televisive, anche se in forma più moderna e flessibile. I servizi non lineari saranno soggetti esclusivamente ad un insieme minimo di norme fondamentali, ad esempio per la tutela dei minori e per impedire casi di pubblicità occulta e di incitamento all’odio razziale. Grazie a queste norme unitarie i fornitori di nuovi servizi audiovisivi saranno sottoposti in futuro soltanto alle disposizioni dello Stato membro in cui si sono stabiliti, e non più alle molteplici norme di diritto dei media di tutti gli Stati membri in cui possono essere ricevuti i loro servizi.

In tal modo la direttiva sui servizi di media audiovisivi crea le condizioni necessarie alla realizzazione di un mercato interno con il principio del paese d’origine, così importante per la crescita economica e per l'occupazione, tutelando contemporaneamente gli aspetti culturali.

Valutazione della relatrice

Di fronte ai notevoli cambiamenti tecnologici in ambito televisivo, il Parlamento chiedeva già da diversi anni la revisione della direttiva sulla «Televisione senza frontiere». La relatrice accoglie quindi favorevolmente la proposta della Commissione, che costituisce una buona base per la revisione della direttiva. Tuttavia alcuni punti necessitano ancora di ulteriori chiarimenti, in particolare il campo di applicazione, le definizioni di coregolamentazione e autoregolamentazione, l’aspetto quantitativo delle norme che regolano la pubblicità, il proposto inserimento di prodotti (product placement) e il diritto a brevi estratti dell’attualità.

Campo d’applicazione

La definizione del campo d’applicazione, e di conseguenza la distinzione tra servizi audiovisivi in generale e servizi di media audiovisivi, è di importanza fondamentale per la direttiva. La Commissione ha proposto che un servizio audiovisivo, per poter essere considerato un servizio di media, debba soddisfare sei criteri:

- essere un servizio ai sensi degli articoli 49 e 50 del trattato

- il cui obiettivo principale è

- la fornitura di immagini in movimento, sonore o non,

- per informare, intrattenere o istruire,

- disponibile al grande pubblico e

- trasmesso attraverso reti di comunicazioni elettroniche.

Per ulteriori chiarimenti la relatrice propone di inserire nella definizione, come già accaduto per altre proposte di direttive della Commissione, il criterio di «responsabilità editoriale» e il concetto di «programma». L’integrazione precisa che ricadono nel campo d’applicazione soltanto quei servizi di media audiovisivi per i quali un fornitore professionista di servizi di media si assume la responsabilità dell’organizzazione editoriale e del montaggio finale di un programma destinato alla trasmissione, ad un orario stabilito oppure su richiesta e scelto da un elenco. I servizi in cui la parte audiovisiva non costituisce la finalità principale e i servizi che utilizzano solo la trasmissione tecnica devono essere esclusi, per chiarezza expressis verbis, dal campo d’applicazione.

Coregolamentazione e autoregolamentazione

È davvero apprezzabile che la Commissione europea con questa proposta suggerisca per la prima volta agli Stati membri, in linea di principio, gli strumenti della coregolamentazione e dell’autoregolamentazione per la trasposizione di una direttiva. Tramite le richieste di modifica di questa relazione deve essere chiarito che è il legislatore nazionale a decidere ogni volta quali sono le condizioni che rendono applicabili la coregolamentazione e/o l’autoregolamentazione a livello nazionale, in che modo vengono incaricate le parti interessate e quali possibilità di sanzioni esistono per il legislatore in caso di fallimento degli organismi di autoregolamentazione incaricati.

Norme quantitative in materia di pubblicità

Il suggerimento della Commissione di garantire una maggiore flessibilità alle norme quantitative in materia di pubblicità è corretto; tuttavia, per garantire pari opportunità economiche, tale flessibilità dovrebbe essere estesa, anche nell’interesse futuro dei consumatori, alle televisioni ricevibili liberamente e ai servizi non lineari a richiesta simili alla televisione, che attualmente non sono sottoposti ad alcuna normativa quantitativa in materia pubblicitaria.

La relatrice propone quindi il superamento della normativa attuale, tenendo conto tuttavia della valutazione degli Stati membri.

Interventi d’emergenza per tutelare i minori

Come è accaduto finora con la televisione, anche con i servizi simili alla televisione gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di bloccare rapidamente le trasmissioni in caso di gravi trasgressioni delle disposizioni a tutela dei minori. La relatrice a tale proposito suggerisce la collaudata procedura conforme all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2000/31/CE.

Sponsorizzazioni – Inserimento di prodotti (product placement) – Integrazione di prodotti – Aiuti alla produzione

Il Parlamento è estremamente critico sulla proposta della Commissione di legalizzare l’inserimento di prodotti (product placement), poiché tale strumento pubblicitario annulla la fondamentale distinzione tra pubblicità e contenuto redazionale, creando di conseguenza il rischio di una crescente perdita d’indipendenza e d’integrità a livello redazionale.

Tale posizione è totalmente condivisa dalla relatrice che propone quindi una distinzione tra le sponsorizzazioni, che rispettano la divisione tra contenuto e pubblicità, e l’inserimento di prodotti. Nella sua proposta invece la Commissione ha riunito entrambi gli strumenti in un unico articolo.

Appare inoltre necessario definire e delimitare con maggiore chiarezza, in contrapposizione alle sponsorizzazioni, le diverse forme possibili che consentirebbero di unire pubblicità e programmi. L’integrazione di prodotti, che adegua il contenuto al messaggio pubblicitario, dovrebbe restare proibita, così come l’inserimento di temi, strumento con cui, invece di pubblicizzare prodotti, si pubblicizzano temi all’interno di un programma. Secondo la proposta della relatrice anche l’inserimento di prodotti dovrebbe essere vietato in linea di principio e consentito soltanto in ambito sportivo oppure qualora esista una concorrenza effettiva con le produzioni statunitensi in Europa; è il caso ad esempio di film trasmessi in televisione o proiettati al cinema.

Il permesso di inserire prodotti sarebbe quindi più limitato e necessiterebbe di regole più severe di quelle proposte dalla Commissione per garantire la trasparenza delle operazioni: ad esempio, informazioni dettagliate visibili all’inizio e alla fine della trasmissione e almeno un segnale di avviso ogni 20 minuti nel corso della trasmissione che richiami l’attenzione del consumatore sull'inserimento di prodotti all’interno della trasmissione.

La relatrice introduce invece la possibilità di aiuti alla produzione sotto forma di merci o servizi. Tali aiuti alla produzione, a differenza dell’inserimento di prodotti, non possono essere inseriti dietro compenso, ma soltanto in base alle esigenze redazionali.

Diritto a brevi estratti dell’attualità – Diritto di rettifica – Abbattimento delle barriere d’accesso

Per aumentare la libertà d’informazione di tutti i cittadini comunitari, la relatrice propone:

- di non considerare soltanto opzionale il diritto a brevi estratti dell’attualità, bensì di garantirlo in tutti gli Stati membri in conformità alla legge nazionale;

- di non limitare il diritto di rettifica alla televisione tradizionale, ma di assicurarlo anche ai nuovi servizi di media;

- di assicurare gradualmente alle persone con disabilità un accesso senza limitazioni ai servizi di media audiovisivi.

Sostegno alle produzioni europee e ai produttori indipendenti

I nuovi servizi di media audiovisivi dispongono di un enorme potenziale per la diffusione di contenuti europei. La relatrice propone agli Stati membri misure in grado di concretizzare tale potenziale, anche a sostegno di produttori indipendenti, senza mettere in pericolo i nuovi modelli d’attività.

Autorità di regolamentazione nazionali

La relatrice ritiene che una migliore collaborazione tra le autorità di regolamentazione nazionali possa rendere più semplice la soluzione di problemi bilaterali tra gli Stati membri legati al rispetto del principio dello Stato di trasmissione e degli standard minimi stabiliti dalla presente direttiva, garantendo in tal modo la piena attuazione della direttiva modificata.

PARERE della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (9.10.2006)

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive
(COM(2005)0646 – C6‑0443/2005 – 2005/0260(COD))

Relatore per parere: Jean-Marie Cavada

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione, il cui primo obiettivo dichiarato è quello di "garantire condizioni di concorrenza ottimali per le tecnologie dell'informazione europee", distingue tra servizi lineari e servizi non lineari. Essa suggerisce, per i primi, la modernizzazione e la semplificazione della regolamentazione vigente mentre prevede, per i secondi, di applicare solo una parte delle regole cui sono soggetti i servizi lineari (ciò che si definisce lo zoccolo comune), in particolare per motivi connessi con la protezione dei minori, la prevenzione dell'odio razziale o la pubblicità occulta.

È deplorevole che a motivo di una difficile o impossibile applicazione tecnologica, la Commissione si sia attenuta per tutti i servizi non lineari a un complesso minimo di regole, anche se ciò riguarda la lotta contro le discriminazioni o la protezione dei minori. La protezione delle libertà impone che i diritti e gli obblighi riconosciuti in tale settore, per i servizi lineari, siano estesi nella misura del possibile, ai servizi non lineari, che tendono ad occupare ogni giorno che passa un posto sempre più importante nel panorama audiovisivo.

Inoltre, nella sua proposta, la Commissione auspica di incitare gli Stati membri a garantire l'indipendenza delle autorità di regolamentazione incaricate in particolare di vigilare sull'attuazione della direttiva nel rispetto dei principi da essa posti. Tale auspicio è del tutto lodevole. Sarebbe nondimeno opportuno corredarlo di un obbligo, per gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto, di dotarsi di siffatte autorità, il cui ruolo resta fondamentale per la protezione delle libertà, dei minori, del pluralismo dei mezzi di informazione, della dignità umana per tutti i servizi dei media audiovisivi.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)

 

(2 bis) La libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione costituiscono un requisito essenziale per il pieno rispetto del diritto alla libertà di espressione e di informazione, e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sancisce l'obbligo per gli Stati di tutelare il pluralismo dei mezzi di comunicazione e, se del caso, di adottare misure atte ad assicurarlo.

Motivazione

Si ritiene fondamentale introdurre un considerando riguardante la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione in base alle posizioni già espresse dal PE (vedi motivazione all'emendamento 30, articolo 23 quater, nuovo).

Emendamento 2

CONSIDERANDO 3

(3) L'importanza che rivestono i servizi di media audiovisivi per le società, la democrazia e la cultura giustifica l'applicazione di norme specifiche a tali servizi.

(3) L'importanza che rivestono i servizi di media audiovisivi per le società, la democrazia, l'istruzione e la cultura giustifica l'applicazione di norme specifiche a tali servizi affinché siano preservate in particolare le libertà e i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e affinché sia garantita la protezione dei minori e delle persone vulnerabili o disabili.

Emendamento 3

CONSIDERANDO 5

(5) Il quadro giuridico che disciplina i nuovi servizi a richiesta è tale da mettere le imprese europee di servizi di media audiovisivi in una situazione d'incertezza giuridica e da creare disparità di trattamento; è pertanto necessario, per evitare distorsioni di concorrenza e per rafforzare la certezza della norma, applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi.

(5) Il quadro giuridico che disciplina i nuovi servizi a richiesta è tale da mettere le imprese europee di servizi di media audiovisivi in una situazione d'incertezza giuridica e da creare disparità di trattamento; è pertanto necessario, per evitare distorsioni di concorrenza e per rafforzare la certezza della norma, applicare a tutti i servizi di media audiovisivi almeno un complesso minimo di norme coordinate volte a garantire in particolare un livello adeguato di protezione dei minori e di altre persone vulnerabili o disabili nonché il rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali.

Emendamento 4

CONSIDERANDO 9

(9) La presente direttiva consolida il rispetto dei diritti fondamentali ed è pienamente conforme ai principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 11. A questo riguardo, la presente direttiva non impedisce in alcun modo agli Stati membri di applicare le rispettive norme costituzionali in materia di libertà di stampa e di libertà di espressione nei mezzi di comunicazione.

(9) La presente direttiva consolida il rispetto dei diritti fondamentali ed intende includere i principi, i diritti e le libertà sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 11. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero istituire, ove non l'abbiano già fatto, una o più autorità di regolamentazione indipendenti. Tali autorità dovrebbero essere garanti del rispetto dei diritti fondamentali nel quadro della fornitura di servizi di media audiovisivi. Spetta agli Stati membri decidere se sia opportuno disporre di una sola autorità di regolamentazione per l'insieme dei servizi di media audiovisivi o di più autorità distinte per ciascuna categoria di servizi (lineari o non lineari). Inoltre, la presente direttiva non impedisce in alcun modo agli Stati membri di applicare le rispettive norme costituzionali o accordi regolamentari in materia di libertà di stampa e di libertà di espressione nei mezzi di comunicazione.

Emendamento 5

CONSIDERANDO 10

(10) Grazie all'introduzione di un insieme minimo di obblighi armonizzati negli articoli da 3 quater a 3 nonies e nei settori armonizzati dalla presente direttiva gli Stati membri non possono più derogare al principio del paese di origine per quanto riguarda la tutela dei minori e la lotta contro ogni incitamento all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità e per quanto riguarda la violazione della dignità umana della persona o la tutela dei consumatori, come previsto all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(10) Le disposizioni degli articoli 3 quater - 3 undecies della presente direttiva costituiscono un insieme di regole armonizzate di cui è fatto obbligo agli Stati membri. Questi ultimi non potranno dunque derogare, in particolare per i servizi non lineari, al principio del paese di origine per quanto riguarda la protezione dei minori, il rispetto della dignità umana, la lotta contro le discriminazioni e l'incitazione all'odio a motivo della razza, del sesso, della religione, dell'orientamento sessuale, dell'origine etnica o della nazionalità, la protezione delle persone vulnerabili o disabili o ancora la tutela dei consumatori, come previsto all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 6

CONSIDERANDO 24

(24) A norma della presente direttiva, ferma restando l'applicazione del principio del paese di origine, gli Stati membri possono ancora adottare provvedimenti che limitano la libera circolazione della radiodiffusione televisiva, ma solo a determinate condizioni elencate nell'articolo 2 bis della presente direttiva e seguendo la procedura in essa definita. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, tuttavia, ogni limitazione della libera prestazione di servizi , come ogni altra deroga a un principio fondamentale del trattato, deve essere interpretata in modo restrittivo.

(24) A norma della presente direttiva, ferma restando l'applicazione del principio del paese di origine, gli Stati membri possono ancora adottare provvedimenti che limitano la libera circolazione della radiodiffusione televisiva, ma solo a determinate condizioni elencate nell'articolo 2 bis della presente direttiva e seguendo la procedura in essa definita. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, tuttavia, ogni limitazione della libera prestazione di servizi , come ogni altra deroga a un principio fondamentale del trattato, deve essere interpretata in modo restrittivo, con particolare riferimento alla protezione dei minori e della salute e non può essere permesso in alcun caso il controllo "ex ante" di idee o di opinioni.

Motivazione

La Corte di giustizia si è pronunciata a tale riguardo esigendo la massima cautela per quanto riguarda l'interpretazione di qualsiasi limitazione dei principi fondamentali.

Emendamento 7

CONSIDERANDO 25

(25) Nella sua comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea"1 la Commissione ha sottolineato che serve un'analisi attenta dell'approccio normativo appropriato, in particolare per determinare se per ciascun settore e problema sia preferibile un atto legislativo oppure soluzioni alternative come la coregolamentazione o l'autoregolamentazione. L'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"2 stabilisce definizioni, criteri e procedure comuni per la coregolamentazione e l’autoregolamentazione. L'esperienza insegna come gli strumenti di coregolamentazione e di autoregolamentazione, attuati nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, possano svolgere un ruolo importante nel garantire un elevato livello di tutela dei consumatori.

(25) Nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 31 dicembre 2003 tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento, è raccomandato il ricorso alla coregolamentazione, in particolare quando le autorità legislative europee definiscono gli obiettivi fondamentali, lasciando che la coregolamentazione, o l'autoregolamentazione, determini i mezzi atti a conseguire gli obiettivi così definiti. Si intende per coregolamentazione il meccanismo mediante il quale un atto legislativo comunitario affida la realizzazione degli obiettivi definiti dall'autorità legislativa alle parti interessate che sono riconosciute nel settore, che si tratti di operatori economici, parti sociali, ONG o associazioni. L'autoregolamentazione, che consiste nell'elaborazione, su iniziativa esclusiva degli operatori e senza intervento pubblico, di codici di condotta, software di filtraggio, etichette o altri dispositivi, non può garantire da sola il rispetto dei principi definiti dalla presente direttiva, compresi quelli afferenti alla protezione delle libertà e dei diritti fondamentali.

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1 COM(2005)0097.

2 GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

 

Motivazione

Se è importante assegnare un vasto campo alla coregolamentazione, come richiesto dall'accordo interistituzionale, l'autoregolamentazione non dovrebbe prevalere ove si tratti della protezione dei diritti fondamentali e dei minori.

Emendamento 8

CONSIDERANDO 26

(26) I diritti di trasmissione ai fini di intrattenimento relativi a manifestazione di interesse generale possono essere acquistati dagli organismi di radiodiffusione televisiva in esclusiva. È, tuttavia, fondamentale promuovere il pluralismo attraverso la produzione e la programmazione di informazioni diversificate nell'Unione europea, nonché rispettare i principi riconosciuti dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(26) I diritti di trasmissione ai fini di intrattenimento relativi a manifestazione di interesse generale possono essere acquistati dagli organismi di radiodiffusione televisiva in esclusiva. Resta, tuttavia, fondamentale promuovere il libero accesso all'informazione e il pluralismo attraverso la produzione e la programmazione di informazioni diversificate nell'Unione europea, nonché rispettare i principi riconosciuti dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 9

CONSIDERANDO 28

(28) I servizi non lineari si differenziano dai servizi lineari per quanto riguarda la possibilità di scelta e il controllo che l'utente può esercitare e in relazione all'impatto che hanno sulla società. Tale situazione giustifica l'imposizione di una regolamentazione più leggera sui servizi non lineari che devono rispettare esclusivamente le norme di base contemplate negli articoli da 3 quater a 3 nonies.

(28) I servizi non lineari si distinguono dai servizi lineari per quanto riguarda la scelta lasciata all'utente e il controllo che quest'ultimo può esercitare nonché l'impatto che hanno sulla società. Tale situazione giustifica l'imposizione di una regolamentazione più flessibile sui servizi non lineari. È quindi importante che gli Stati membri garantiscano che i fornitori di servizi non lineari si impegnino a vigilare sul rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali, in particolare per quanto concerne la protezione dei minori e delle persone vulnerabili o disabili, il rispetto della dignità umana e la non discriminazione. Tali principi costituiscono infatti i valori dell'Unione europea e sono sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che gli Stati membri si sono impegnati a rispettare.

Emendamento 10

CONSIDERANDO 30

(30) In conformità con il principio di proporzionalità, le misure previste dalla presente direttiva si limitano al minimo necessario per raggiungere l'obiettivo del buon funzionamento del mercato interno. Nei casi in cui si deve intervenire a livello comunitario per far sì che lo spazio interno sia veramente libero da frontiere interne per i servizi di media audiovisivi, la direttiva deve garantire un elevato livello di tutela degli obiettivi di interesse generale, come la protezione dei minori e della dignità umana.

(30) In conformità con il principio di proporzionalità, le misure previste dalla presente direttiva si limitano al minimo necessario per raggiungere gli obiettivi del buon funzionamento del mercato interno e del rispetto dei diritti, dei valori e delle libertà sui quali si fonda l'Unione europea. Nei casi in cui si deve intervenire a livello comunitario per far sì che lo spazio interno sia veramente libero da frontiere interne per i servizi di media audiovisivi, la direttiva deve garantire un elevato livello di tutela delle libertà e dei diritti fondamentali nonché degli obiettivi di interesse generale, come la protezione dei minori, delle persone vulnerabili o disabili e della dignità umana.

Emendamento 11

CONSIDERANDO 31

(31) I contenuti e i comportamenti dannosi nei servizi di media audiovisivi continuano a costituire una fonte di preoccupazione per le autorità di regolamentazione, l'industria e i genitori. Si dovranno inoltre affrontare nuove sfide, in particolare in relazione alle nuove piattaforme e ai nuovi prodotti. È quindi necessario introdurre in tutti i servizi di media audiovisivi e nelle comunicazioni commerciali audiovisive norme per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, nonché della dignità umana.

(31) I contenuti e i comportamenti dannosi nei servizi di media audiovisivi continuano a costituire una fonte di preoccupazione per le autorità di regolamentazione, l'industria, i genitori e le organizzazioni non governative che si adoperano per tutelare i minori e le persone vulnerabili o disabili. Si dovranno inoltre affrontare nuove sfide, in particolare in relazione alle nuove piattaforme e ai nuovi prodotti. È quindi necessario introdurre in tutti i servizi di media audiovisivi e nelle comunicazioni commerciali audiovisive norme per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, delle persone vulnerabili o disabili nonché della dignità umana.

Emendamento 12

CONSIDERANDO 32

(32) Le misure adottate per tutelare i minori e proteggere la dignità umana devono essere attentamente conciliate con il diritto fondamentale alla libertà di espressione sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È quindi opportuno che tali misure siano finalizzate a garantire un adeguato livello di tutela dei minori, con particolare riferimento ai servizi non lineari, ma non a vietare i contenuti per adulti in quanto tali.

(32) Il diritto fondamentale alla libertà di espressione sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non è illimitato per quanto concerne il rispetto della dignità umana e della protezione dei minori. Si tratta pertanto di trovare un equilibrio, anche per i servizi non lineari, garantendo in particolare la protezione dei minori, ma non di vietare i contenuti per adulti in quanto tali.

Emendamento 13

CONSIDERANDO 32 BIS (nuovo)

 

(32 bis) I minori, le persone vulnerabili o disabili, in particolare a livello mentale, possono essere particolarmente fragilizzati e psichicamente o psicologicamente scossi e turbati da programmi contenenti scene di violenza, sia verbale che fisica o morale. Nella misura in cui la protezione dell'insieme di tali persone costituisce uno degli obiettivi della presente direttiva, gli Stati membri sono vivamente incoraggiati a ricordare tale imperativo ai fornitori di servizi di media audiovisivi e ad imporre loro di segnalare chiaramente, prima della loro diffusione, il carattere particolare di tali programmi.

Motivazione

La protezione dei minori, delle persone vulnerabili e disabili deve restare una delle preoccupazioni del legislatore europeo e nazionale nonché dei fornitori dei servizi di media audiovisivi, che sono tenuti ad avvertire gli utenti dei loro servizi in merito agli effetti nocivi di talune scene o programmi per un pubblico fragile. L'autoregolamentazione e la coregolamentazione trovano qui il loro ovvio campo d'applicazione.

Emendamento 14

CONSIDERANDO 35

(35) I servizi audiovisivi di media non lineari sono potenzialmente in grado di sostituire, in parte, i servizi lineari. Di conseguenza, è opportuno che favoriscano, ove possibile, la produzione e la distribuzione di opere europee, promuovendo così attivamente la diversità culturale. Risulterà importante riesaminare periodicamente come le disposizioni relative alla promozione delle opere europee vengono applicate da parte dei servizi di media audiovisivi. Nelle relazioni previste all'articolo 3 septies, paragrafo 3, gli Stati membri devono inoltre tenere conto in particolare del contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione e all'acquisizione di diritti delle opere europee, della percentuale di opere europee nel catalogo dei servizi di media audiovisivi, nonché del consumo effettivo da parte degli utenti delle opere europee proposte da tali servizi.

(35) I servizi audiovisivi di media non lineari sono potenzialmente in grado di sostituire, in parte, i servizi lineari. Di conseguenza, è opportuno che favoriscano, ove possibile, la produzione e la distribuzione di opere europee, promuovendo così attivamente la diversità culturale. In linea con quest'obiettivo, andrebbe prestata attenzione alle co-produzioni e produzioni audiovisive di paesi terzi coinvolti nella politica europea di vicinato, in modo da incoraggiare gli scambi culturali e la conoscenza reciproca. Risulterà importante riesaminare periodicamente come le disposizioni relative alla promozione delle opere europee vengono applicate da parte dei servizi di media audiovisivi. Nelle relazioni previste all'articolo 3 septies, paragrafo 3, gli Stati membri devono inoltre tenere conto in particolare del contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione e all'acquisizione di diritti delle opere europee, della percentuale di opere europee nel catalogo dei servizi di media audiovisivi, nonché del consumo effettivo da parte degli utenti delle opere europee proposte da tali servizi.

Emendamento 15

CONSIDERANDO 36

(36) Nell'applicare le disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 89/552/CEE, come modificata, gli Stati membri devono prevedere che gli organismi di radiodiffusione televisiva includano nella loro programmazione un percentuale adeguata di coproduzioni europee o di opere europee originarie di un altro paese.

(36) Nell'applicare le disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 89/552/CEE, come modificata, gli Stati membri devono prevedere che i servizi dei media audiovisivi includano nella loro programmazione un percentuale adeguata di coproduzioni europee o di opere europee originarie di un altro paese.

Motivazione

In materia di promozione delle produzioni audiovisive europee, i fornitori di servizi non lineari dovrebbero sostenere obblighi equivalenti a quelli imposti ai fornitori di servizi lineari per contenuti equivalenti.

Emendamento 16

CONSIDERANDO 38 BIS (nuovo)

 

(38 bis) Il diritto di replica è una via di ricorso particolarmente appropriata nell'ambiente on line, data la possibilità di correzione istantanea delle informazioni contestate. La replica deve nondimeno essere pronta entro un termine ragionevole dalla motivazione della domanda, in un momento e in un modo appropriati in funzione del programma cui fa riferimento la domanda. Alla replica va annessa in particolare la stessa importanza accordata all'informazione contestata, onde raggiungere con lo stesso impatto il medesimo pubblico.

Emendamento 17

CONSIDERANDO 40

(40) Grazie all'evoluzione commerciale e tecnologica gli utilizzatori dei servizi di media audiovisivi dispongono di una scelta più ampia, ma hanno anche maggiori responsabilità nell'uso che ne fanno. Per restare nei limiti degli obiettivi di interesse generale, la regolamentazione deve prevedere un certo grado di flessibilità in relazione ai servizi di media audiovisivi lineari. Il principio di separazione deve essere limitato alla pubblicità e alle televendite, mentre è opportuno consentire la pubblicità attraverso l'inserimento di prodotti (product placement) in determinate circostanze e abolire alcune restrizioni quantitative. Si dovrà tuttavia espressamente proibire la pubblicità commerciale occulta. Il principio di separazione non deve ostacolare l'utilizzo di nuove tecniche pubblicitarie.

(40) Grazie all'evoluzione commerciale e tecnologica gli utilizzatori dei servizi di media audiovisivi dispongono di una scelta più ampia, ma hanno anche maggiori responsabilità nell'uso che ne fanno. Per restare nei limiti degli obiettivi di interesse generale, la regolamentazione deve prevedere un certo grado di flessibilità in relazione ai servizi di media audiovisivi lineari. Il principio di separazione deve essere limitato alla pubblicità e alle televendite, mentre è opportuno consentire la pubblicità attraverso l'inserimento di prodotti (product placement) in determinate circostanze, a condizione che l'utente ne sia chiaramente informato, e abolire alcune restrizioni quantitative. Si dovrà tuttavia espressamente proibire la pubblicità commerciale occulta. Il principio di separazione non deve ostacolare l'utilizzo di nuove tecniche pubblicitarie.

Emendamento 18

CONSIDERANDO 42

(42) Dato che l'aumento del numero di nuovi servizi ha ampliato le possibilità di scelta per i telespettatori, non si giustifica più il mantenimento di una normativa dettagliata in materia di inserimento di spot pubblicitari a tutela dei telespettatori. Pur non prevedendo un aumento della quantità oraria di pubblicità consentita, la presente direttiva lascia agli organismi di radiodiffusione televisiva la facoltà di scegliere quando inserire i messaggi pubblicitari in modo che questi ultimi non pregiudichino l'integrità dei programmi.

(42) Dato che l'aumento del numero di nuovi servizi lineari e non lineari ha ampliato le possibilità di scelta per i telespettatori, non si giustifica più il mantenimento di una normativa dettagliata in materia di inserimento di spot pubblicitari a tutela dei telespettatori. Pur non prevedendo un aumento della quantità oraria di pubblicità consentita, la presente direttiva lascia agli organismi di radiodiffusione televisiva la facoltà di scegliere quando inserire i messaggi pubblicitari in modo che questi ultimi non pregiudichino l'integrità dei programmi.

Motivazione

Senza questa modifica l'emendamento potrebbe essere interpretato come se facesse riferimento esclusivamente ai servizi non lineari.

Emendamento 19

CONSIDERANDO 43 BIS (nuovo)

 

(43 bis) Determinate categorie di programmi, come quelli destinati ai minori, vanno adeguatamente protette mediante apposite informazioni relative al contenuto o efficaci sistemi di filtraggio.

Motivazione

La direttiva deve poter salvaguardare l'utilizzo dei sistemi audiovisivi da parte dei minori sia dando la giusta informativa riguardo al programma, al fine di indirizzare la scelta del genitore, sia con sistemi di filtraggio che permettano anche non in presenza di un controllo da parte del genitore una fruizione protetta da parte del minore.

Emendamento 20

CONSIDERANDO 45

(45) La presente direttiva proibisce la pubblicità occulta a causa degli effetti negativi di tale pratica sui consumatori. Il divieto della pubblicità occulta non si applica alla pubblicità realizzata attraverso l'inserimento di prodotti, che è legittima ai sensi della presente direttiva.

soppresso

Emendamento 21

CONSIDERANDO 47

(47) Le autorità di regolamentazione devono essere indipendenti dai governi nazionali e dai fornitori di servizi di media audiovisivi per poter svolgere il proprio lavoro in modo imparziale e trasparente e contribuire al pluralismo. Per garantire la corretta applicazione della presente direttiva è necessaria una stretta collaborazione tra le autorità di regolamentazione nazionali e la Commissione,

(47) Le autorità di regolamentazione, la cui esistenza stessa e il cui ruolo si rivelano indispensabili in un universo di servizi di media audiovisivi sempre più complesso, devono essere indipendenti dai governi nazionali e dai fornitori di servizi di media audiovisivi per poter svolgere il proprio lavoro in modo imparziale e trasparente e contribuire al rispetto della libertà di espressione e al pluralismo. Inoltre, tali organi dovrebbero vigilare sulla protezione della dignità umana, dei minori, delle persone vulnerabili e disabili, sulla lotta contro qualsiasi forma di discriminazione, e più generalmente sulla promozione delle libertà e dei diritti fondamentali. Per garantire la corretta applicazione della presente direttiva è necessaria una stretta collaborazione tra le autorità di regolamentazione nazionali e la Commissione,

Emendamento 22

CONSIDERANDO 47

(47) Le autorità di regolamentazione devono essere indipendenti dai governi nazionali e dai fornitori di servizi di media audiovisivi per poter svolgere il proprio lavoro in modo imparziale e trasparente e contribuire al pluralismo. Per garantire la corretta applicazione della presente direttiva è necessaria una stretta collaborazione tra le autorità di regolamentazione nazionali e la Commissione,

Le autorità di regolamentazione devono essere indipendenti dai governi nazionali e dai fornitori di servizi di media audiovisivi per poter svolgere il proprio lavoro in modo imparziale e trasparente e contribuire al pluralismo. Le loro competenze, in materia di controllo dei contenuti, devono essere limitate alle materie e ai precetti contemplati nella presente direttiva; esse non possono esercitare in nessun caso un controllo sulla veridicità dell'informazione. Per garantire la corretta applicazione della presente direttiva è necessaria una stretta collaborazione tra le autorità di regolamentazione nazionali e la Commissione,

Motivazione

Alle autorità regolatrici non spetta in nessun modo la salvaguardia dei diritti fondamentali. Tale funzione deve essere esclusivamente riservata ai giudici e ai tribunali. Permettere che un'autorità di regolamentazione possa decidere se un'informazione è vera o no corrisponderebbe al ripristino della figura liberticida della censura preliminare. Al Parlamento europeo risulta che numerosi cittadini hanno avanzato proteste in questo senso.

Emendamento 23

CONSIDERANDO 47 BIS (nuovo)

 

(47 bis) Il diritto dei disabili e degli anziani a partecipare alla vita sociale e culturale della comunità, risultante dagli articoli 25 e 26 della Carta dei diritti fondamentali, è indissociabile dalla fornitura di servizi di media audiovisivi accessibili. L'accessibilità dei servizi di media audiovisivi comprende anche il linguaggio dei segni, i sottotitoli, la descrizione audio, i sottotitoli audio e menù facilmente comprensibili.

Motivazione

In linea con l'impegno della Commissione di tener conto della disabilità in tutte le politiche comunitarie, bisogna fare esplicito riferimento alle disposizioni della Carta che concernono i disabili e gli anziani. Inoltre, viene proposto un elenco non esaustivo di elementi di accessibilità necessari al rispetto delle disposizioni della Carta. Orientamenti che chiariscono il termine "accessibilità" nel contesto dei servizi audiovisivi dovrebbero figurare nel testo della direttiva o, come proposto in appresso, nell'allegato alla direttiva.

Emendamento 24

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera c) (direttiva 89/552/CEE)

(c) "radiodiffusione televisiva" o "trasmissione televisiva", un servizio di media audiovisivo lineare nel quale il fornitore del servizio di media decide il momento di trasmissione di un programma specifico e stabilisce il palinsesto dei programmi;

(c) "servizi lineari", compresi la "radiodiffusione televisiva" o la "trasmissione televisiva", i servizi di media audiovisivo nel quale il fornitore del servizio di media decide il momento di trasmissione di un programma specifico sulla base di un palinsesto dei programmi fisso da lui stabilito;

Motivazione

L'emendamento tende a chiarire la definizione di "servizi lineari".

Emendamento 25

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera e) (direttiva 89/552/CEE)

(e) "servizio non lineare", un servizio di media audiovisivo nel quale l'utente decide il momento in cui è trasmesso un programma specifico sulla base di una gamma di contenuti selezionati dal fornitore di servizio di media;

(e) "servizio non lineare", un servizio di media audiovisivo nel quale l'utente richiede individualmente la trasmissione di uno specifico programma sulla base di un'offerta diversificata di contenuti selezionati dal fornitore di servizio di media;

Emendamento 26

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera k bis) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

 

(k bis) "indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione", la stima del pubblico di una trasmissione televisiva.

Emendamento 27

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera k ter) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

 

(k ter) "soggetto realizzatore", ogni persona fisica o giuridica che ha la responsabilità dell’organizzazione e/o della realizzazione dell’indagine sugli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione.

Motivazione

Si ritiene fondamentale al fine della direttiva di introdurre la definizione di indici d'ascolto e di soggetto realizzatore (vedi emendamento 25, relativo all'articolo 20 bis (nuovo)).

Emendamento 28

ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA A BIS) (nuova)
Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

a bis) All'articolo 2 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

 

"1 bis) Nel rispetto delle rispettive competenze, gli Stati membri e la Commissione garantiscono il pluralismo dei servizi di comunicazione audiovisivi, la loro libertà e la loro indipendenza."

Emendamento 29

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 ter, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti dell'attualità, le emittenti stabilite in altri Stati membri non siano private dell'accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad avvenimenti di grande interesse pubblico trasmessi da un'emittente soggetta alla loro giurisdizione.

1. In virtù del principio del libero accesso all'informazione, sancito in particolare dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali, gli Stati membri provvedono a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti dell'attualità, le emittenti stabilite in altri Stati membri e gli intermediari, ove agiscano per conto di organismi di radiodiffusione, non siano privati dell'accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad avvenimenti di grande interesse pubblico trasmessi da un'emittente soggetta alla loro giurisdizione.

Motivazione

Si appalesa un'incoerenza tra il considerando 27 e l'articolo 3 ter in merito al diritto degli intermediari, quali le agenzie di stampa, a beneficiare dell'accesso al segnale. Per non creare confusione, occorre precisare nell'articolo che gli intermediari, ove agiscano per conto di enti di radiodiffusione, hanno diritto di accesso al segnale.

Emendamento 30

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 ter, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

1 bis. Gli Stati Membri possono proporre che taluni eventi di particolare rilevanza sociale, non compresi nell'elenco di cui all'articolo 3 bis, non siano trasmessi in esclusiva dalle emittenti soggette alla loro giurisdizione, qualora lo richiedano la loro importanza, l'imprevedibilità o ragioni temporali. Tali richieste sono sottoposte a una procedura di verifica accelerata, basata su quella definita all'articolo 3 ter, paragrafo 3 bis (2).

Emendamento 31

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 ter, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. Le emittenti possono scegliere liberamente brevi estratti dell'attualità a partire dal segnale dell'emittente di trasmissione, ma hanno l'obbligo di indicare almeno la fonte.

2. Le emittenti possono scegliere e trasmettere liberamente brevi estratti dell'attualità a partire dal segnale dell'emittente di trasmissione e hanno l'obbligo di indicarne la fonte.

Emendamento 32

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 quater, lettera a bis) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

 

a bis) la sua forma societaria,

Emendamento 33

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 quater, lettera a ter) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

 

a ter) il suo capitale;

Emendamento 34

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 quater, lettera a quater) (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

a quater) il nome del suo rappresentante legale;

Emendamento 35

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 quater, lettera a quinquies) (nuova) direttiva 89/552/CEE)

 

a quinquies) il nome del responsabile editoriale del contenuto, ove differisca dal rappresentante legale;

Emendamento 36

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 quater, comma 1 bis (nuovo (direttiva 89/552/CEE)

 

Al fine di rendere più accessibili le informazioni di cui al comma 1, gli Stati membri istituiscono registri nazionali pubblici di servizi media audiovisivi nei quali si registreranno tutti i fornitori di siffatti servizi la cui sede è situata nel territorio di uno Stato membro, fornendo le informazioni di cui al comma 1.

Emendamento 37

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 quinquies (direttiva 89/552/CEE)

Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione non siano messi a disposizione del pubblico secondo modalità tali da poter nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori.

Sono proibite trasmissioni o servizi di media audiovisivi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori.

Emendamento 38

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 quinquies (direttiva 89/552/CEE)

Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione non siano messi a disposizione del pubblico secondo modalità tali da poter nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori.

Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione non siano messi a disposizione del pubblico secondo modalità tali da poter nuocere gravemente alla dignità e al rispetto della persona umana, allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, delle persone vulnerabili o disabili.

Emendamento 39

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 quinquies, comma 1 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

Gli Stati membri provvedono in particolare a che i fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione mettano a disposizione degli utenti efficaci sistemi di filtraggio di contenuti nocivi per lo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e li informino della loro esistenza.

Emendamento 40

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 quinquies, comma 1 ter (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

La Commissione e gli Stati membri incoraggiano i fornitori di servizi di media audiovisivi, le autorità di regolamentazione e tutte le parti interessate a proseguire una riflessione sulla fattibilità tecnica e giuridica dello sviluppo di una segnaletica armonizzata dei contenuti a favore di un migliore filtraggio e di una classificazione a monte, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata, finalizzata ad una migliore protezione dei minori.

Emendamento 41

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 quinquies, comma 1 quater (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che il divieto di cui al comma 1 sia applicato.

Emendamento 42

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 quinquies, comma 1 quinquies (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

Gli Stati membri assicurano che i servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione non trasmettano in alcun caso della pedopornografia, pena sanzioni di tipo amministrativo e penale.

Motivazione

Alla luce di quanto sta avvenendo in parecchi Stati membri con la scomparsa e l'uccisione di bambini, delitti legati alla pedofilia, proliferazione di materiale pornografico, siti Internet che invitano allo sfruttamento di bambini e aumento della violenza sulle donne, si fa sempre più urgente la necessità di intervenire in maniera netta e decisa contro una piaga sociale che colpisce in particolar modo una fascia d'età completamente indifesa e innocente.

Emendamento 43

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 quinquies, comma 1 sexies (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

Gli Stati membri invitano i fornitori di servizi di media audiovisivi a promuovere campagne di informazione per la prevenzione della violenza contro le donne e i minori, ove possibile in collaborazione con associazioni e soggetti pubblici o privati impegnati nel settore.

Motivazione

Alla luce di quanto sta avvenendo in parecchi Stati membri con la scomparsa e l'uccisione di bambini, delitti legati alla pedofilia, proliferazione di materiale pornografico, siti Internet che invitano allo sfruttamento di bambini e aumento della violenza sulle donne, si fa sempre più urgente la necessità di intervenire in maniera netta e decisa contro una piaga sociale che colpisce in particolar modo una fascia d'età completamente indifesa e innocente.

Emendamento 44

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 sexies (direttiva 89/552/CEE)

Gli Stati membri assicurano, con misure adeguate, che i servizi di media audiovisivi e le comunicazioni commerciali audiovisive forniti dai fornitori soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun incitamento all'odio basato su differenze di sesso, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Gli Stati membri assicurano, con misure adeguate, che i servizi di media audiovisivi e le comunicazioni commerciali audiovisive forniti dai fornitori soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcuna discriminazione o incitamento all'odio basato su differenze di sesso, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale e garantiscano il rispetto della dignità umana e l'integrità della persona.

Emendamento 45

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 septies, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione promuovano, ove possibile e con i mezzi adeguati, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, ai sensi dell'articolo 6.

1. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione promuovano, ove possibile e con i mezzi adeguati, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, ai sensi dell'articolo 6. Per i servizi non lineari tale promozione può operarsi in particolare secondo le modalità seguenti: investimenti minimi nelle produzioni europee proporzionati al fatturato, proporzione minima di produzioni europee nei cataloghi di video su domanda ed esposizione di grande richiamo delle produzioni europee nelle guide elettroniche dei programmi.

Motivazione

L'aggiunta precisa i principali esempi di misure che gli Stati membri possono adottare per conseguire l'obiettivo stabilito dalla prima frase. Esso permette in tal modo di agevolare il conseguimento dell'obiettivo, pur mantenendo la flessibilità che questo richiede (menzione "ove possibile e con i mezzi adeguati"; carattere limitativo e non vincolante dell'elenco di misure).

Emendamento 46

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 septies, paragrafo 4 (direttiva 89/552/CEE)

4. Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi commerciali e dei progressi tecnologici.

4. Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri e da uno studio indipendente, la Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi commerciali, dei progressi tecnologici e dell'obiettivo della diversità culturale.

Emendamento 47

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 septies, paragrafo 4 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

4 bis. Entro la fine del quinto anno a decorrere dall'adozione della presente direttiva, il Consiglio riesamina l'applicazione del presente articolo sulla base di una relazione della Commissione che formula, se del caso, proposte di adeguamento, tenendo conto dell'evoluzione commerciale e tecnologica e dell'obiettivo della diversità culturale nonché di uno studio indipendente sull'impatto delle misure prese a titolo del paragrafo 1.

Motivazione

È fondamentale vigilare sull'applicazione effettiva di tale articolo e, a tal fine, porre in essere un sistema di verifica ispirato al dispositivo attualmente in vigore per i servizi di radiodiffusione televisiva, quale definito agli articoli 4, paragrafo 4, e 25 bis della direttiva TVSF.

Emendamento 48

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 octies, alinea e lettere a), b) e c) (direttiva 89/552/CEE)

Gli Stati membri assicurano che le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori soggetti alla loro giurisdizione rispettino le seguenti prescrizioni:

Gli Stati membri assicurano che le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori soggetti alla loro giurisdizione rispettino i principî stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali e segnatamente le seguenti prescrizioni:

(a) le comunicazioni commerciali devono essere chiaramente identificabili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;

(a) le comunicazioni commerciali audiovisive non devono

 

(i) comportare discriminazioni basate su sesso, razza, origine etnica, religione o convinzioni, disabilità, età, orientamento sessuale o nazionalità;

 

(i bis) mettere a repentaglio la dignità e il rispetto dell'individuo;

 

(ii) offendere convinzioni religiose o politiche;

 

(iii) incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;

 

(iv) incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente;

(b) le comunicazioni commerciali audiovisive non devono utilizzare tecniche subliminali;

(b) le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere chiaramente identificabili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;

(c) le comunicazione commerciali audiovisive non devono:

(c) le comunicazione commerciali audiovisive non devono utilizzare tecniche subliminali;

(i) comportare discriminazioni basate su razza, sesso o nazionalità;

 

(ii) offendere convinzioni religiose o politiche;

 

(iii) incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;

 

(iv) incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente.

 

Emendamento 49

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 octies, lettera f) (direttiva 89/552/CEE)

(f) le comunicazioni commerciali audiovisive non devono arrecare un pregiudizio morale o fisico ai minorenni. Non devono pertanto esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né incoraggiarli a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrare senza motivo minori che si trovano in situazioni di pericolo.

(f) le comunicazioni commerciali audiovisive non devono arrecare un pregiudizio morale o fisico ai minorenni o tentare di sfruttare la loro sensibilità e quella delle persone vulnerabili o disabili. Non devono pertanto esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né incoraggiarli a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrare senza motivo minori che si trovano in situazioni di pericolo, a meno che ciò non sia giustificato da motivi di apprendimento o formazione.

Emendamento 50

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. I servizi di media audiovisivi non possono essere sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco. Inoltre, i servizi di media audiovisivi non possono contenere inserimenti di prodotti a base di tabacco o di sigarette, né di prodotti di imprese la cui attività principale è costituita dalla produzione o dalla vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco.

2. I servizi di media audiovisivi non possono essere sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco. Inoltre, essi non possono contenere inserimenti di prodotti a base di tabacco o di sigarette, né di prodotti di imprese la cui attività principale è costituita dalla produzione o dalla vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco.

Emendamento 51

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies, paragrafo 4 (direttiva 89/552/CEE)

4. I notiziari e le trasmissioni di attualità non possono essere sponsorizzati né contenere inserimenti di prodotti. I servizi di media audiovisivi per bambini e i documentari non possono contenere inserimenti di prodotti.

4. I notiziari e le trasmissioni di attualità non possono essere sponsorizzati né contenere inserimenti di prodotti. I servizi di media audiovisivi, i programmi per bambini e i documentari non possono contenere inserimenti di prodotti.

Emendamento 52

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

Articolo 3 nonies bis

 

 

 

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure appropriate, sia generali che specifiche, per garantire gradualmente che i servizi di media audiovisivi sotto la loro giurisdizione siano totalmente accessibili ai disabili.

 

2. A decorrere dal (giorno) (mese) (anno), gli Stati membri sottopongono alla Commissione, con cadenza biennale, una relazione nazionale sull'attuazione del presente articolo.

 

Tale relazione comprende in particolare dati statistici sul progresso compiuto verso il conseguimento dell'accessibilità ai sensi del paragrafo 1, sui motivi di un eventuale mancato progresso e sulle misure adottate o previste per conseguirlo.

 

La Commissione assicura l'applicazione del presente articolo conformemente con le disposizioni del trattato.

Motivazione

Il nuovo articolo impone agli Stati membri l'obbligo supplementare di prendere tutte le misure atte a garantire ai disabili l'accessibilità della televisione digitale e di riferire in merito alle iniziative prese per garantire tale accessibilità.  

Le relazioni dovrebbero perlomeno comprendere dati statistici sull'accessibilità della televisione, obiettivi, relazioni di avanzamento e modalità di consultazione degli utenti disabili.

Si dovrebbe aggiungere alla direttiva un allegato in cui si spiega il concetto di "accessibilità" nonché le misure che sarebbe opportuno prendere per conseguire tale accessibilità, sul modello del "Digital TV Equipment: Vulnerable Consumer Requirements", edito nel marzo 2006 nel Regno Unito.

Emendamento 53

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies ter (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

Articolo 3 nonies ter

 

1. Fatte salve le altre disposizioni civili, amministrative e penali adottate dagli Stati membri, ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, i cui legittimi interessi, in particolare l'onore e la reputazione, siano stati lesi a seguito di un'asserzione di fatto non conforme al vero contenuta in un programma, deve poter fruire di un diritto di replica o di misure equivalenti.

 

Gli Stati membri garantiscono che l'attuale esercizio del diritto di replica o di misure equivalenti non venga ostacolato dall'imposizione di termini o condizioni irragionevoli. La replica è fornita entro un periodo di tempo ragionevole successivo alla richiesta sostanziata e in un momento e modo appropriati alla trasmissione cui la richiesta si riferisce.

 

2. Il diritto di replica o le misure equivalenti sono fatti valere nei confronti di tutte le emittenti televisive soggette alla giurisdizione di uno Stato membro.

 

3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per istituire tale diritto o tali misure e stabiliscono la procedura da seguire per il loro esercizio. In particolare, essi procurano che il termine previsto per l'esercizio del diritto di replica o delle misure equivalenti sia sufficiente e che le modalità siano tali da permettere alle persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un altro Stato membro di esercitare adeguatamente tale diritto o il ricorso a tali misure.

 

4. La domanda di replica o di ricorso a misure equivalenti può essere respinta qualora la replica non si giustifichi in base alle disposizioni del paragrafo 1, costituisca un reato, renda civilmente responsabile l'emittente radiotelevisiva stessa o sia contraria al buon costume.

 

5. Gli Stati membri garantiscono che possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale le controversie riguardanti l'esercizio del diritto di replica o il ricorso a misure equivalenti.

 

6. Il diritto di replica non pregiudica altri mezzi di ricorso messi a disposizione delle persone il cui diritto alla dignità, all'onore, alla reputazione e alla vita non è stato rispettato dai mezzi di comunicazione.

Motivazione

Il diritto di replica deve applicarsi a tutti i servizi di media audiovisivi e non solo ai servizi lineari.

Emendamento 54

ARTICOLO 1, PUNTO 9
Articolo 10, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati restano un'eccezione, esclusi quelli inseriti nei programmi sportivi.

2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati restano un'eccezione.

Emendamento 55

ARTICOLO 1, PUNTO 10
Articolo 11, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

1 bis. Nei programmi composti di parti autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità è inserita soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.

Emendamento 56

ARTICOLO 1, PUNTO 10
Articolo 11, paragrafo 2, comma 1 (direttiva 89/552/CEE)

2. La trasmissione di film realizzati per la televisione (eccettuate le serie televisive, i programmi a puntate, i programmi di intrattenimento leggero e i documentari), di opere cinematografiche, di programmi per bambini e di notiziari può essere interrotta da pubblicità e/o televendite una volta ogni 35 minuti.

2. La trasmissione di film realizzati per la televisione (eccettuate le serie televisive, i programmi a puntate, i programmi di intrattenimento leggero e i documentari), di opere cinematografiche, di programmi per bambini e di notiziari può essere interrotta da pubblicità e/o televendite una volta per ogni periodo di 45 minuti. La trasmissione può essere soggetta a un'altra interruzione se la durata programmata supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di 45 minuti. La trasmissione di opere audiovisive come i lungometraggi cinematografici e i film realizzati per la televisione (eccettuate le serie, i romanzi, i programmi ricreativi e i documentari), di durata programmata superiore a 45 minuti, può essere interrotta una volta per periodo completo di 45 minuti. La trasmissione può essere soggetta a un'altra interruzione se la durata programmata supera di almeno 20 minuti due o più periodi completi di 45 minuti.

Emendamento 57

ARTICOLO 1, PUNTO 17
Articolo 20 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

Articolo 20 bis

 

1. Al fine di salvaguardare i principi di pluralismo, concorrenza e libertà d'impresa nella raccolta delle risorse pubblicitarie, l’attività di rilevamento degli indici di ascolto deve conformarsi ai seguenti criteri:

 

a) indipendenza dei soggetti che realizzano le indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione da tutti i soggetti rilevati;

 

b) rappresentatività degli organi gestionali (comitati tecnico-scientifici e/o comitati di controllo): essi dovranno includere i rappresentanti di tutti i soggetti interessati e rilevati (operatori, mercato, consumatori) e non essere limitati alle piattaforme trasmissive;

 

c) trasparenza dei comitati tecnici, cui devono essere attribuiti reali poteri nell’attività di rilevamento, senza alcuna ingerenza, tecnica o gestionale, da parte del consiglio d'amministrazione.

Motivazione

Data l'importanza dell'attività di rilevamento degli indici d'ascolto ai fini della raccolta pubblicitaria appare necessario rilevare un livello uniforme in tutta l' Unione conformemente ai principi di libertà di espressione, indipendenza, trasparenza e rappresentatività.

Emendamento 58

ARTICOLO 1, PUNTO 18 BIS (nuovo)
Articolo 23 (direttiva 89/552/CEE)

 

18 bis) L'articolo 23 è soppresso.

Motivazione

Il diritto di replica deve applicarsi a tutti i servizi di media audiovisivi, e non solo ai servizi lineari.

Emendamento 59

ARTICOLO 1, PUNTO 19 BIS (nuovo)
Articolo 23 bis, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

 

19 bis) L'articolo 23 bis, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

 

"1. E' istituito un comitato di contatto sotto l'egida della Commissione. Esso è composto di rappresentanti delle competenti autorità nazionali di regolamentazione, previste all'articolo 23 ter. E' presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce per iniziativa di quest'ultimo o su richiesta della delegazione di uno Stato membro."

Emendamento 60

ARTICOLO 1, PUNTO 20
Articolo 23 ter, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza delle autorità di regolamentazione nazionali e assicurano che esse esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente.

1. Gli Stati membri garantiscono la creazione di autorità di regolamentazione e la loro indipendenza nei confronti degli ambienti politici, economici o finanziari, l'imparzialità nonché la trasparenza del funzionamento e del processo decisionale.

Emendamento 61

ARTICOLO 1, PUNTO 20
Articolo 23 ter, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

 

Gli Stati membri affidano alle autorità di regolamentazione il compito di vigilare sul rispetto, da parte dei fornitori di media audiovisivi, delle disposizioni della presente direttiva, in particolare di quelle relative alla libertà di espressione, al pluralismo dei mezzi di comunicazione, alla dignità umana, al principio di non discriminazione, alla protezione dei minori e delle persone vulnerabili o disabili.

Emendamento 62

ARTICOLO 1, PUNTO 20
Articolo 23 ter, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. Le autorità nazionali di regolamentazione comunicano alle autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

2. Le autorità di regolamentazione comunicano alle autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva e, in caso di grave infrazione alle disposizioni della direttiva, si concertano in vista dell'adozione delle misure necessarie.

Emendamento 63

ARTICOLO 1, PUNTO 20
Articolo 23 quater (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

Articolo 23 quater

 

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia garantito il pluralismo dell’informazione nel sistema televisivo. Gli Stati membri vietano in particolare la formazione e il mantenimento di posizioni dominanti nel mercato televisivo e nei mercati con esso collegati.

 

2. Gli Stati membri si adoperano per garantire il rispetto della neutralità dell'informazione fornita dalle autorità pubbliche e definiscono misure appropriate per evitare che eventuali abusi della posizione di governo possano influenzare l'informazione veicolata attraverso i mezzi di comunicazione.

Motivazione

L'emendamento è coerente con posizioni già espresse dal PE - vedi la risoluzione approvata il 6 settembre 2005 sulla " televisione senza frontiere" e la risoluzione del Parlamento europeo sui rischi di violazione, nell'UE e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione (articolo 11, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali) (2003/2237(INI) -, allo scopo di richiedere agli Stati membri il rispetto di principi di carattere generale in tema di tutela del pluralismo e il divieto di cumulo tra cariche di governo e controllo di imprese radiotelevisive.

E' infatti di palmare evidenza che le disparità esistenti tra le legislazioni nazionali al riguardo rendono più difficile l'esercizio della libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi nel territorio comunitario.

Emendamento 64

ARTICOLO 1, PUNTO 22
Articolo 26, comma 1 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

Nell'elaborazione di tali relazioni la Commissione si deve confrontare, oltre che con le autorità nazionali di regolamentazione, anche con una piattaforma europea di associazioni di consumatori, rappresentanti delle diverse categorie di utenza.

Motivazione

Le associazioni di consumatori devono ricoprire un ruolo di primaria importanza per l'elaborazione di tali relazioni.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

Riferimenti

COM(2005)0646 – C6-0443/2005 – 2005/0260(COD)

Commissione competente per il merito

CULT

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

LIBE
2.2.2006

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

 

Relatore per parere
  Nomina

Jean-Marie Cavada
22.2.2006

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

4.5.2006

19.6.2006

12.7.2006

 

 

Approvazione

4.10.2006

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

36

1

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Fausto Correia, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, Adeline Hazan, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Romano Maria La Russa, Henrik Lax, Antonio Masip Hidalgo, Edith Mastenbroek, Jaime Mayor Oreja, Martine Roure, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Donato Tommaso Veraldi, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans Cambó, Luis Herrero-Tejedor, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Katalin Lévai, Javier Moreno Sánchez, Antonio Tajani, Kyriacos Triantaphyllides, Rainer Wieland

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Luigi Cocilovo, Alessandro Foglietta, Roberto Musacchio

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

 

PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (12.10.2006)

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive
(COM(2005)0646 – C6‑0443/2005 – 2005/0260(COD))

Relatore per parere: Karsten Friedrich Hoppenstedt

(Traduzione esterna)

BREVE MOTIVAZIONE

1. Con l’elaborazione del quadro normativo per i media audiovisivi si devono creare le condizioni essenziali per lo sviluppo di servizi transfrontalieri legati ai media, in modo da migliorare la competitività europea in questo settore. Allo stesso tempo occorre tener conto della particolare natura del settore audiovisivo e assicurare il rispetto di importanti principi fondamentali, come quelli della protezione dei minori e della tutela dei consumatori.

2. Il crescente sviluppo tecnologico del mercato audiovisivo, in particolare la convergenza digitale delle reti di comunicazione e quindi la possibilità di trasmettere i contenuti tramite nuove piattaforme tecnologiche come reti radiomobili e Internet, ha portato a disporre di mezzi di diffusione che, per la formazione delle opinioni del pubblico, hanno un ruolo comparabile a quello della televisione.

Alla luce di questi sviluppi, va accolto favorevolmente l’approccio adottato nella proposta della Commissione che punta sul confronto dei servizi sotto l’aspetto funzionale e contenutistico, creando così condizioni di concorrenza omogenee ("level playing field") e certezza giuridica.

Tale approccio tecnologicamente neutro è necessario per poter rilevare gli sviluppi futuri, il cui periodo d’utilizzazione si riduce a ritmo costante.

3. Ciononostante risulta necessario circoscrivere la sfera di applicazione, potenzialmente molto ampia. Occorre escludere alcuni ambiti che, in base agli obiettivi della direttiva stessa, a ragione non dovrebbero rientrare nella sua sfera, in primo luogo i contenuti di carattere privato come giochi online e di fortuna.

4. Vi è altresì la necessità di distinguere in modo chiaro la direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE) rispetto alla presente direttiva, di cui va evidenziato il carattere prioritario. Ciò porta a quella certezza giuridica particolarmente necessaria per gli investimenti nei nuovi media.

5. La differenziazione nella densità normativa esistente per la televisione e i servizi a richiesta appare giustificata in ragione delle diverse possibilità di controllo da parte del telespettatore. Dovrebbero tuttavia essere indicati degli esempi di regolamentazione per fornire un orientamento ed evitare incertezze su tale distinzione.

6. Punto centrale della direttiva è una forte affermazione del principio del paese d’origine, che non va annacquato in nome dell’efficienza del mercato interno. In tal senso la codificazione della giurisprudenza della CGCE che regolamenta gli eventuali casi di abuso è da considerarsi sufficiente.

7. Il diritto ai brevi estratti dell’attualità deve andare oltre il carattere non discriminatorio che ha nella proposta della Commissione, configurandosi in egual misura come diritto comunitario valido per tutti gli Stati membri dell’Unione europea al fine di assicurare la circolazione transfrontaliera delle informazioni.

8. La Commissione, a ragione, non propone un ampliamento diretto delle quote per i servizi non lineari. Andrebbe inoltre evidenziato che gli Stati membri godono di un ampio margine discrezionale per quanto riguarda il sostegno alla produzione e l’accesso alle opere europee.

9. Va accolta con favore l’abolizione delle norme quantitative in materia di pubblicità prevista nella proposta della Commissione.

In considerazione dei nuovi progressi tecnologici che rendono possibile escludere gli spot pubblicitari, come la funzione "timeshift" dei registratori dotati di disco rigido, occorre procedere ad un ulteriore abbattimento delle limitazioni imposte alla pubblicità tenendo conto della situazione economica del settore europeo dei media.

Il rafforzamento del settore dei media può mantenere in vita numerose offerte disponibili gratuitamente, evitando così la focalizzazione che si viene profilando sui servizi a pagamento. In tal modo si favorisce la diversità nel panorama europeo dei media e si dà maggiore spazio alla creatività dei fornitori dei contenuti.

Infine, le numerose possibilità di scelta e di controllo danno al telespettatore una maggiore responsabilità della quale si può tener conto.

In tal senso va quindi favorita la soppressione dell’obbligo di separazione della pubblicità in appositi intervalli pubblicitari e la riduzione delle restrizioni per le interruzioni pubblicitarie da 35 a 30 minuti durante i film per la televisione, le opere cinematografiche, i programmi per bambini e i notiziari.

10. Al fine di eliminare l’attuale zona grigia esistente nel campo dell’inserimento di prodotti ("product placement"), un quadro legislativo preciso contribuirà alla certezza e alla chiarezza giuridica. Risulta utile un elenco positivo che ammetta l’inserimento di prodotti per quei formati che, ai fini della formazione dell’opinione, non hanno un ruolo primario, come anche per quei casi in cui l’inserimento del prodotto avviene gratuitamente ovvero in cambio di una controprestazione di minima entità, in modo cioè che non sussista il pericolo di un condizionamento dei contenuti redazionali.

È inoltre importante che l’inserimento di prodotti rimanga totalmente escluso dai programmi particolarmente sensibili, come le trasmissioni per l’infanzia.

Ai timori che ciò vada a scapito della trasparenza e della tutela dei consumatori si può rispondere con misure appropriate atte a rendere tali inserimenti chiaramente identificabili.

11. Occorre fare maggiore ricorso ai meccanismi di coregolamentazione e auto­regola­men­ta­zio­ne; in particolare lo strumento dell’autoregolamentazione va accolto espressamente nell’articolo 3, paragrafo 3 della direttiva. Fermo restando quanto sopra, la responsabilità ultima va mantenuta a livello nazionale. Per quanto riguarda la concreta elaborazione normativa, agli Stati membri deve rimanere un certo grado di flessibilità per assicurare il mantenimento dei rispettivi sistemi la cui validità è già stata provata.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)

 

(1 bis) La revisione della direttiva 89/552/CEE dovrebbe mirare in primo luogo a favorire il cambiamento e potenziare la competitività del settore dei servizi dei media audiovisivi sul mercato globale. Un quadro regolamentare più liberale e lineare incoraggerà la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e l'innovazione, conformemente alla strategia di Lisbona.

Emendamento 2

CONSIDERANDO 3

(3) L'importanza che rivestono i servizi di media audiovisivi per le società, la democrazia e la cultura giustifica l'applicazione di norme specifiche a tali servizi.

(3) L'importanza che rivestono i servizi di media audiovisivi per le società, la democrazia e la cultura giustifica l'applicazione di limitate norme specifiche a tali servizi ma solo se esse sono assolutamente essenziali.

Motivazione

Per essere competitivi i servizi di media audiovisivi non dovrebbero essere oberati dalle regole.

Emendamento 3

CONSIDERANDO 4

(4) I servizi di media audiovisivi tradizionali e i nuovi servizi a richiesta offrono importanti opportunità d'occupazione nella Comunità, in particolare nelle piccole e medie imprese, e stimolano la crescita economica e gli investimenti.

(4) I servizi di media audiovisivi tradizionali e i nuovi servizi a richiesta offrono importanti opportunità d'occupazione nella Comunità, in particolare nelle piccole e medie imprese, e stimolano la crescita economica e gli investimenti. La direttiva 89/552/CEE non dovrebbe impedire lo sviluppo di nuovi servizi con disposizioni giuridiche restrittive.

Motivazione

La direttiva modificata dovrebbe incoraggiare e non ostacolare lo sviluppo di nuovi servizi audiovisivi.

Emendamento 4

CONSIDERANDO 6 BIS (nuovo)

 

(6 bis) La promozione della competitività dell'industria europea, della quale il settore audiovisivo costituisce una parte importante, è indispensabile per il conseguimento degli obiettivi politici della strategia di Lisbona. Al fine di rafforzare la competitività del settore audiovisivo, occorre quindi promuovere adeguati mezzi di finanziamento all'interno di un quadro regolamentare appropriato. È essenziale che il settore audiovisivo sia dinamico e redditizio e, a tal fine, l'obiettivo dovrebbe essere quello di regolamentare il settore nel modo meno invadente possibile.

Motivazione

Per essere competitivi i servizi di media audiovisivi non dovrebbero essere oberati dalle regole.

Emendamento 5

CONSIDERANDO 13

(13) La definizione di servizi di media audiovisivi comprende tutti i servizi di media di massa audiovisivi, sia programmati che a richiesta. Tuttavia, dato che copre esclusivamente i servizi definiti dal trattato, essa ingloba tutte le forme di attività economica, comprese quelle svolte dalle imprese di servizio pubblico, ma esclude le attività non economiche, quali i siti internet interamente privati.

(13) La definizione di servizi di media audiovisivi comprende tutti i servizi di media di massa audiovisivi, sia programmati che a richiesta. Tuttavia, dato che copre esclusivamente i servizi definiti dal trattato, essa ingloba tutte le forme di attività economica, comprese quelle svolte dalle imprese di servizio pubblico, ma esclude le attività non economiche, quali i siti internet interamente privati o altri contenuti generati dall'utente che di norma non sono forniti a pagamento. L'elemento economico deve essere rilevante per giustificare l'applicazione della presente direttiva. La valutazione della rilevanza o irrilevanza economica di un'attività in tal senso va fatta con riferimento alle norme dello Stato membro in cui è stabilito il fornitore di servizi di media.

Motivazione

Occorre chiarire esplicitamente che la direttiva riguarda solo le attività economiche ed esclude i contenuti privati nonché le offerte semiprivate.

L'elemento economico dovrebbe essere di un certo peso, per escludere ad esempio dal campo di applicazione della direttiva i siti web o i blog che contengono unicamente informazioni sul software utilizzato. I criteri di valutazione possono essere ricavati dal diritto nazionale applicabile, ad esempio dalla legislazione fiscale o dal diritto delle società.

Emendamento 6

CONSIDERANDO 14

(14) La definizione di servizi di media audiovisivi comprende i media di massa in quanto mezzi d'informazione, d'intrattenimento e di istruzione, ma esclude ogni forma di corrispondenza privata, come i messaggi di posta elettronica inviati a un numero limitato di destinatari. La definizione esclude altresì tutti i servizi che non sono destinati alla distribuzione di contenuti audiovisivi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è secondario e non costituisce la finalità principale dei servizi stessi. È il caso, ad esempio, dei siti internet che contengono elementi audiovisivi a titolo puramente accessorio, quali elementi grafici animati, mini-spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo.

(14) La definizione di servizi di media audiovisivi comprende i media di massa che contribuiscono alla formazione dell'opinione pubblica in quanto mezzi d'informazione, d'intrattenimento e di istruzione, ma esclude ogni forma di corrispondenza privata, come i messaggi di posta elettronica inviati a un numero limitato di destinatari. La definizione esclude altresì tutti i servizi che non sono destinati alla distribuzione di contenuti audiovisivi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è secondario e non costituisce la finalità principale dei servizi stessi. È il caso, ad esempio, dei siti internet che contengono elementi audiovisivi a titolo puramente accessorio, quali elementi grafici animati, mini-spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo. Sono ugualmente esclusi i giochi d'azzardo con posta in denaro - comprese le lotterie, le scommesse e i giochi online basati su un software interattivo - purché la loro finalità principale non consista nella distribuzione di contenuti audiovisivi.

Motivazione

Occorre chiarire che i giochi d'azzardo e i giochi online basati su software interattivi non rientrano nel campo di applicazione della direttiva. In questi casi la distribuzione dei contenuti audiovisivi è di regola solo secondaria, ragion per cui queste attività in linea di massima non rientrano nella finalità regolamentare della norma.

Inoltre il settore dei giochi d'azzardo è un mercato altamente sensibile, che richiede una regolamentazione differenziata sia per ragioni di tutela dei consumatori che per motivi di sicurezza pubblica e di ordine pubblico.

Emendamento 7

CONSIDERANDO 17

(17) Il concetto di responsabilità editoriale ha un'importanza fondamentale per la definizione del ruolo del fornitore di servizi di media e, di conseguenza, per quella dei servizi di media audiovisivi. La presente direttiva si applica fatte salve le deroghe di responsabilità della direttiva 2000/31/CE.

(17) Il concetto di responsabilità editoriale ha un'importanza fondamentale per la definizione del ruolo del fornitore di servizi di media e, di conseguenza, per quella dei servizi di media audiovisivi. La responsabilità editoriale comprende la responsabilità della scelta e dell'organizzazione, in maniera professionale, del contenuto audiovisivo - per quanto riguarda sia i singoli programmi che il palinsesto. Nel caso della televisione la responsabilità editoriale riguarda la compilazione del palinsesto, nel caso dei servizi a richiesta la composizione della gamma di contenuti offerti. La presente direttiva si applica fatte salve le deroghe di responsabilità della direttiva 2000/31/CE.

Motivazione

Con la definizione di responsabilità editoriale si chiarisce che il concetto non comprende i semplici "hosting provider", che si limitano a mettere a disposizione la piattaforma per i contenuti. Inoltre questo criterio serve ad escludere i contenuti offerti sporadicamente da privati.

Emendamento 8

CONSIDERANDO 18

(18) La direttiva introduce, in aggiunta alla definizione di pubblicità e di televendita, una definizione più ampia di comunicazioni commerciali audiovisive. Essa comprende le immagini in movimento, sonore o non, che accompagnano i servizi di media audiovisivi e destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine o una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica e, pertanto, non comprende gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente.

(18) La direttiva introduce, in aggiunta alla definizione di pubblicità e di televendita, una definizione più ampia di comunicazioni commerciali audiovisive. Essa comprende le immagini, sonore o non, che sono contenute in un programma o lo accompagnano e sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica e, pertanto, non comprende gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente.

Motivazione

Va chiarito che, se si ammette l'"inserimento di prodotti" (product placement), la comunicazione commerciale audiovisiva può essere anche integrata nei programmi. Inoltre non si comprende perché le immagini che rientrano nel concetto di comunicazione commerciale audiovisiva debbano soddisfare il requisito di essere "in movimento". Visto che si utilizzano sempre di più nuove tecniche pubblicitarie, come lo "split screen" (schermo diviso), si deve pensare anche alla possibilità della sovrapposizione di un'immagine fissa.

Emendamento 9

CONSIDERANDO 19 BIS (nuovo)

 

(19 bis) Per promuovere un'industria audiovisiva europea forte, competitiva e integrata e potenziare il pluralismo dei media in tutta l'Unione europea permane essenziale che solo uno Stato membro abbia la competenza giurisdizionale su un fornitore di servizi di media audiovisivi. Il criterio dello stabilimento utilizzato per determinare tale giurisdizione dovrebbe quindi rimanere quello previsto dalla direttiva 97/36/CE.

Motivazione

L'emendamento intende rafforzare il principio del paese d'origine e specificatamente le attuali definizioni di stabilimento e giurisdizione che si sono finora dimostrate efficaci nel facilitare la diffusione transfrontaliera in Europa.

Emendamento 10

CONSIDERANDO 25

(25) Nella sua comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea" la Commissione ha sottolineato che serve un'analisi attenta dell'approccio normativo appropriato, in particolare per determinare se per ciascun settore e problema sia preferibile un atto legislativo oppure soluzioni alternative come la coregolamentazione o l'autoregolamentazione. L'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" stabilisce definizioni, criteri e procedure comuni per la coregolamentazione e l’autoregolamentazione. L'esperienza insegna come gli strumenti di coregolamentazione e di autoregolamentazione, attuati nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, possano svolgere un ruolo importante nel garantire un elevato livello di tutela dei consumatori.

(25) Nella sua comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea" la Commissione ha sottolineato che serve un'analisi attenta dell'approccio normativo appropriato, in particolare per determinare se per ciascun settore e problema sia preferibile un atto legislativo oppure soluzioni alternative come la coregolamentazione o l'autoregolamentazione. L'esperienza insegna come gli strumenti di coregolamentazione e di autoregolamentazione, attuati nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, possano svolgere un ruolo importante nel garantire un elevato livello di tutela dei consumatori. In tal modo l'autoregolamentazione fornisce uno strumento complementare attraverso il quale raggiungere determinati obiettivi della presente direttiva, ma non può sostituire completamente l'obbligo delle autorità legislative. La coregolamentazione stabilisce il necessario legame giuridico tra l'autoregolamentazione e la legislazione nazionale e consente la trasposizione delle direttive in linea con le diverse tradizioni giuridiche.

Motivazione

Le definizioni di autoregolamentazione e coregolamentazione nell'accordo interistituzionale su "Legiferare meglio" non riconoscono molti degli efficaci sistemi vigenti di autoregolamentazione, come quelli ormai da tempo in funzione negli Stati membri per il settore pubblicitario. Se gli Stati membri affidano ad organismi di autoregolamentazione i compiti legati al conseguimento degli obiettivi della direttiva in esame, lo devono fare in modo sufficientemente chiaro al fine di garantire che si possa ricorrere alle misure regolamentari qualora le misure di autoregolamentazione non riescano a conseguire gli obiettivi della direttiva.

Emendamento 11

CONSIDERANDO 25 bis (nuovo)

(25 bis) Per realizzare gli obiettivi della presente direttiva si dovrebbero utilizzare in maggior misura la coregolamentazione e l'autoregolamentazione. L'esperienza ha dimostrato che questi meccanismi di regolamentazione alternativa sono efficaci in molti casi in diversi Stati membri e possono pertanto svolgere un ruolo importante, specialmente nel campo della protezione dei consumatori. Per coregolamentazione si deve intendere la cooperazione tra enti statali ed organismi di autoregolamentazione. Nel quadro di tale cooperazione, gli obiettivi stabiliti dal legislatore sono delegati, con un atto legislativo, ad attori riconosciuti nel settore interessato. Questo legame giuridico garantisce che il legislatore nazionale rimanga responsabile e possa intervenire in veste di regolatore in caso di fallimento dell'autoregolamentazione.

Motivazione

Va caldeggiato un maggiore ricorso alla coregolamentazione e all'autoregolamentazione. Ciononostante la responsabilità ultima dev'essere dello Stato, che deve conservare il potere di intervenire qualora le procedure di regolamentazione alternative non raggiungano gli obiettivi voluti. Nel contempo gli Stati membri devono conservare un certo grado di flessibilità per quanto riguarda la concreta strutturazione del meccanismo, onde salvaguardare il mantenimento dei sistemi esistenti che risultano efficaci.

Emendamento 12

CONSIDERANDO 27

(27 Di conseguenza, al fine di tutelare la libertà fondamentale di essere informati e per assicurare la piena e adeguata protezione degli interessi dei telespettatori nell'Unione europea, è opportuno che i titolari di diritti esclusivi relativi a una manifestazione di interesse generale concedano agli altri organismi di radiodiffusione televisiva e intermediari (ove questi agiscano per conto degli organismi di radiodiffusione) il diritto di utilizzare brevi estratti nei loro programmi d'informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Tali condizioni devono essere comunicate in modo tempestivo prima dello svolgimento della manifestazione d'interesse generale per permettere agli altri operatori di esercitare tale diritto. In linea generale, la durata di tali brevi estratti non dovrebbe superare i 90 secondi.

(27) Di conseguenza, al fine di tutelare la libertà fondamentale di essere informati e per assicurare la piena e adeguata protezione degli interessi dei telespettatori nell'Unione europea, gli Stati membri devono garantire che i titolari di diritti esclusivi relativi a una manifestazione di grande interesse generale concedano agli altri organismi di radiodiffusione televisiva e alle agenzie d'informazione autorizzate e riconosciute (ove esse agiscano direttamente per conto degli organismi di radiodiffusione autorizzati) il diritto di utilizzare brevi estratti per inserirli nei loro programmi d'informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, tenendo debito conto degli altri diritti ceduti in licenza. Tali condizioni devono essere comunicate in modo tempestivo prima dello svolgimento della manifestazione d'interesse generale per permettere agli altri operatori di esercitare tale diritto. In linea generale, tali brevi estratti dovrebbero:

 

- non superare i 90 secondi e avere una durata non superiore a quanto sufficiente allo scopo e in linea con la natura della manifestazione;

 

- nel caso di manifestazioni organizzate, essere trasmessi solo dopo che l'emittente originaria ha avuto l'opportunità di distribuire la sua trasmissione, oppure almeno 60 minuti dopo l'evento;

 

- non essere trasmessi più di 36 ore dopo la fine della manifestazione senza specifica autorizzazione del titolare dei diritti;

 

- essere trasmessi evidenziando chiaramente il nome dell'emittente originaria e/o del titolare dei diritti per l'intera durata della trasmissione

 

- dar luogo alla corresponsione di un compenso appropriato al titolare dei diritti da parte dell'organismo di radiodiffusione televisiva che li trasmette.

 

Gli obblighi di cui al presente articolo non prevalgono su alcuna delle disposizioni della legislazione in materia di diritti d'autore vigente negli Stati membri, ivi comprese ad esempio la direttiva 2001/29/CEE, la Convenzione di Berna e la Convenzione di Roma.,

 

Le emittenti possono o scegliere liberamente brevi estratti dell'attualità a partire dal segnale dell'emittente di trasmissione, con l'obbligo di indicare almeno la fonte, oppure ottenere l'accesso in proprio all'evento, in conformità della legislazione dello Stato membro interessato e ai fini della trasmissione.

Emendamento 13

CONSIDERANDO 28

(28) I servizi non lineari si differenziano dai servizi lineari per quanto riguarda la possibilità di scelta e il controllo che l'utente può esercitare e in relazione all'impatto che hanno sulla società. Tale situazione giustifica l'imposizione di una regolamentazione più leggera sui servizi non lineari che devono rispettare esclusivamente le norme di base contemplate negli articoli da 3 quater a 3 nonies.

(28) I servizi non lineari si differenziano dai servizi lineari per quanto riguarda la possibilità di scelta e il controllo che l'utente può esercitare e in relazione all'impatto che hanno sulla società. Tale situazione giustifica l'imposizione di una regolamentazione più leggera sui servizi non lineari che devono rispettare esclusivamente le norme di base contemplate negli articoli da 3 quater a 3 nonies. Le radiodiffusioni televisive - vale a dire i servizi lineari - comprendono attualmente in particolare la televisione analogica e digitale, il "live streaming" ( trasmissione continua in diretta), il "webcasting"( trasmissione via internet) e il "near-video on demand (NVoD)"('quasi video a richiesta'), mentre il "video on demand (VoD)" ('video a richiesta'), ad esempio, è un servizio (non lineare) a richiesta.

Motivazione

Modifiche di carattere linguistico.

Emendamento 14

CONSIDERANDO 35

(35) I servizi audiovisivi di media non lineari sono potenzialmente in grado di sostituire, in parte, i servizi lineari. Di conseguenza, è opportuno che favoriscano, ove possibile, la produzione e la distribuzione di opere europee, promuovendo così attivamente la diversità culturale. Risulterà importante riesaminare periodicamente come le disposizioni relative alla promozione delle opere europee vengono applicate da parte dei servizi di media audiovisivi. Nelle relazioni previste all'articolo 3 septies, paragrafo 3, gli Stati membri devono inoltre tenere conto in particolare del contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione e all'acquisizione di diritti delle opere europee, della percentuale di opere europee nel catalogo dei servizi di media audiovisivi, nonché del consumo effettivo da parte degli utenti delle opere europee proposte da tali servizi.

(35) I servizi audiovisivi di media non lineari sono potenzialmente in grado di sostituire, in parte, i servizi lineari. Di conseguenza possono favorire la produzione e la distribuzione di opere europee, promuovendo così attivamente la diversità culturale. Risulterà importante riesaminare periodicamente come le disposizioni relative alla promozione delle opere europee vengono applicate da parte dei servizi di media audiovisivi.

Emendamento 15

CONSIDERANDO 36

(36) Nell'applicare le disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 89/552/CEE, come modificata, gli Stati membri devono prevedere che gli organismi di radiodiffusione televisiva includano nella loro programmazione un percentuale adeguata di coproduzioni europee o di opere europee originarie di un altro paese.

soppresso

Emendamento 16

CONSIDERANDO 40

(40) Grazie all'evoluzione commerciale e tecnologica gli utilizzatori dei servizi di media audiovisivi dispongono di una scelta più ampia, ma hanno anche maggiori responsabilità nell'uso che ne fanno. Per restare nei limiti degli obiettivi di interesse generale, la regolamentazione deve prevedere un certo grado di flessibilità in relazione ai servizi di media audiovisivi lineari. Il principio di separazione deve essere limitato alla pubblicità e alle televendite, mentre è opportuno consentire la pubblicità attraverso l'inserimento di prodotti (product placement) in determinate circostanze e abolire alcune restrizioni quantitative. Si dovrà tuttavia espressamente proibire la pubblicità commerciale occulta. Il principio di separazione non deve ostacolare l'utilizzo di nuove tecniche pubblicitarie.

(40) Grazie all'evoluzione commerciale e tecnologica gli utilizzatori dei servizi di media audiovisivi dispongono di una scelta più ampia, ma hanno anche maggiori responsabilità nell'uso che ne fanno. Per restare nei limiti degli obiettivi di interesse generale, la regolamentazione deve prevedere un certo grado di flessibilità in relazione ai servizi di media audiovisivi lineari. Il principio di separazione deve essere limitato alla pubblicità e alle televendite, mentre è opportuno consentire la pubblicità attraverso l'inserimento di prodotti (product placement) in determinate circostanze, per casi determinati in base ad un elenco positivo, e abolire alcune restrizioni quantitative. Si dovrà tuttavia espressamente proibire la pubblicità commerciale occulta. Il principio di separazione non deve ostacolare l'utilizzo di nuove tecniche pubblicitarie.

Motivazione

Occorre chiarire che l'inserimento di prodotti (product placement) non è consentito in generale, ma solo in determinate circostanze per i casi che figurano nell'elenco positivo.

Emendamento 17

CONSIDERANDO 41

(41) In aggiunta alle pratiche oggetto dalla presente direttiva, la direttiva 2005/29/CE si applica alle pratiche commerciali sleali, come ad esempio le pratiche fuorvianti e aggressive utilizzate nei servizi di media audiovisivi. Inoltre, dato che la direttiva 2003/33/CE, che proibisce la pubblicità e la sponsorizzazione a favore delle sigarette e degli altri prodotti del tabacco sulla carta stampata, nei servizi della società dell'informazione e nella radiodiffusione sonora, si applica fatta salva la direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, viste le particolari caratteristiche dei media audiovisivi, la relazione tra la direttiva 2003/33/CE e la direttiva 89/552/CE deve rimanere invariata dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. L'articolo 88, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE che vieta la pubblicità presso il pubblico di determinati medicinali si applica, come previsto al paragrafo 5 dello stesso articolo, fatto salvo quanto disposto all'articolo 14 della direttiva 89/552/CEE; la relazione tra la direttiva 2001/83/CE e la direttiva 89/552/CEE deve restare invariata dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(41) In aggiunta alle pratiche oggetto dalla presente direttiva, la direttiva 2005/29/CE si applica alle pratiche commerciali sleali, come ad esempio le pratiche fuorvianti e aggressive utilizzate nei servizi di media audiovisivi. Inoltre, dato che la direttiva 2003/33/CE, che proibisce la pubblicità e la sponsorizzazione a favore delle sigarette e degli altri prodotti del tabacco sulla carta stampata, nei servizi della società dell'informazione e nella radiodiffusione sonora, si applica fatta salva la direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, viste le particolari caratteristiche dei media audiovisivi, la relazione tra la direttiva 2003/33/CE e la direttiva 89/552/CE deve rimanere invariata dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. L'articolo 88, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE che vieta la pubblicità presso il pubblico di determinati medicinali si applica, come previsto al paragrafo 5 dello stesso articolo, fatto salvo quanto disposto all'articolo 14 della direttiva 89/552/CEE; la relazione tra la direttiva 2001/83/CE e la direttiva 89/552/CEE deve restare invariata dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Inoltre le disposizioni della presente direttiva devono prevalere su quelle della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.

Motivazione

Occorre una chiara demarcazione rispetto alla direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno. Si assicura così la certezza giuridica, che è necessaria specialmente per gli investimenti nel settore dei nuovi media.

Emendamento 18

CONSIDERANDO 42

(42) Dato che l'aumento del numero di nuovi servizi ha ampliato le possibilità di scelta per i telespettatori, non si giustifica più il mantenimento di una normativa dettagliata in materia di inserimento di spot pubblicitari a tutela dei telespettatori. Pur non prevedendo un aumento della quantità oraria di pubblicità consentita, la presente direttiva lascia agli organismi di radiodiffusione televisiva la facoltà di scegliere quando inserire i messaggi pubblicitari in modo che questi ultimi non pregiudichino l'integrità dei programmi.

(42) Dato che l'aumento del numero di nuovi servizi lineari e non lineari ha ampliato le possibilità di scelta per i telespettatori, non si giustifica più il mantenimento di una normativa dettagliata in materia di inserimento di spot pubblicitari a tutela dei telespettatori. Pur non prevedendo un aumento della quantità oraria di pubblicità consentita, la presente direttiva lascia agli organismi di radiodiffusione televisiva la facoltà di scegliere quando inserire i messaggi pubblicitari in modo che questi ultimi non pregiudichino l'integrità dei programmi.

Motivazione

Nell'era digitale vi è e vi sarà sempre più scelta anche a livello di servizi lineari.

Emendamento 19

CONSIDERANDO 43

(43) La direttiva mira a salvaguardare le specificità del panorama televisivo europeo e limita, pertanto, il numero di interruzioni autorizzate durante la trasmissione di opere cinematografiche e di film prodotti per la televisione, nonché durante determinate categorie di programmi che necessitano ancora di una protezione particolare.

(43) La direttiva mira a salvaguardare le specificità del panorama televisivo europeo. Spot pubblicitari e di televendita possono essere inseriti nei programmi solo in modo da non pregiudicare l'integrità e il valore del programma, tenendo conto delle interruzioni naturali e della durata e del carattere del programma stesso, né i diritti dei titolari dei diritti.

Motivazione

Audiovisual media service providers that invest in expensive original content such as films made for television (TV-movies) or cinematographic films must be enabled to refinance this kind of premium content. As this premium content is costly and very important for the company’s brand, advertising will be inserted in a very sensitive and responsible manner so that Premium content will not be devaluated by to much or misplaced advertising. Restrictions in the possibilities to insert advertising in films will restrict the funding of this content. As a result there audiovisual media providers might not continue to invest in films in the future. A general rule on the protection of the integrity of the film and on the programme flow as well as on the protection of copy rights will further the objective to invest in films also in the future.

Emendamento 20

CONSIDERANDO 46

(46) La pubblicità attraverso l'inserimento di prodotti nelle opere cinematografiche e nelle opere audiovisive prodotte per la televisione è una realtà, ma gli Stati membri adottano norme differenti in materia. Per garantire la parità di trattamento e migliorare di conseguenza la competitività del settore europeo dei media, è necessario disciplinare tale materia. La definizione di inserimento di prodotti accolta dalla presente direttiva copre ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio in una trasmissione televisiva, di norma a pagamento o dietro altro compenso. Tale pratica è soggetta alle stesse regole qualitative e alle stesse limitazioni che si applicano alla pubblicità.

(46) La pubblicità attraverso l'inserimento di prodotti nelle opere cinematografiche e nelle opere audiovisive prodotte per la televisione è una realtà, ma gli Stati membri adottano norme differenti in materia. Per garantire la parità di trattamento e migliorare di conseguenza la competitività del settore europeo dei media, è necessario disciplinare tale materia. Sarebbe opportuno un elenco di situazioni in cui l'inserimento di prodotti (product placement) è consentito per formati nei quali la funzione di formazione dell'opinione non abbia importanza primaria, nonché per casi nei quali per tale inserimento non sia stato fornito alcun compenso o sia stato fornito un compenso di modesta entità, cosicché non sussista il rischio di un'influenza sul contenuto editoriale. La definizione di inserimento di prodotti copre ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio in una trasmissione televisiva, di norma a pagamento o dietro altro compenso. Il compenso può consistere nella messa a disposizione di servizi per i quali altrimenti sarebbe previsto un pagamento (finanziario, personale o in natura). La pratica dell'inserimento di prodotti è soggetta alle stesse regole qualitative e alle stesse limitazioni che si applicano alla pubblicità. Essa deve inoltre soddisfare requisiti specifici. Ad esempio non devono risentirne la responsabilità e l'indipendenza editoriali del fornitore di servizi di media. In particolare l'integrazione del prodotto nella trama o nello svolgimento del programma non deve dare l'impressione che il prodotto goda del sostegno del programma o dei suoi creatori. Inoltre il prodotto non deve essere messo eccessivamente in evidenza. L'evidenziazione ha carattere indebito quando non è giustificata da esigenze editoriali del programma, in particolare quella di una rappresentazione realistica. La ripetuta comparsa dei marchi, dei beni o dei servizi in questione, o il modo in cui essi vengono presentati, possono essere ragioni di divieto. Al riguardo occorre tener conto anche del contenuto dei programmi in cui gli stessi sono inseriti. La protezione dei consumatori e la trasparenza sono assicurate da un ampio obbligo di identificazione. Il segno di identificazione sovrapposto durante il programma non può coincidere col logo del prodotto, per evitare effetti pubblicitari aggiuntivi. Per tale ragione si deve scegliere un logo neutro.

Motivazione

Per disciplinare l'inserimento di prodotti (product placement) è opportuno un elenco positivo che preveda l'ammissibilità di tale pratica in casi in cui la funzione di formazione dell'opinione non abbia un'importanza prevalente e in cui sia modesto il rischio di un'influenza sul contenuto editoriale.

Il carattere di evidenziazione indebita è definito traendo ispirazione dalle considerazioni contenute nella comunicazione interpretativa della Commissione relativa a taluni aspetti della direttiva "Televisione senza frontiere" riguardanti la pubblicità televisiva (GU C 102 del 28.4.2004, pag. 2).

Emendamento 21

CONSIDERANDO 47

(47) Le autorità di regolamentazione devono essere indipendenti dai governi nazionali e dai fornitori di servizi di media audiovisivi per poter svolgere il proprio lavoro in modo imparziale e trasparente e contribuire al pluralismo. Per garantire la corretta applicazione della presente direttiva è necessaria una stretta collaborazione tra le autorità di regolamentazione nazionali e la Commissione

(47) Le autorità di regolamentazione e i membri degli organismi di regolamentazione devono essere indipendenti dai governi nazionali e dai fornitori di servizi di media audiovisivi per poter svolgere il proprio lavoro in modo imparziale e trasparente e contribuire al pluralismo. Per garantire la corretta applicazione della presente direttiva è necessaria una stretta collaborazione tra le autorità di regolamentazione nazionali e la Commissione. Per quanto riguarda l'organizzazione pratica delle autorità e degli organismi di regolamentazione, le specificità nazionali legate ai rispettivi ordinamenti in materia di media possono essere mantenute, purché non pregiudichino l'imparzialità e la trasparenza di tali autorità e organismi.

Motivazione

L'aggiunta è volta a garantire la possibilità di mantenere le specificità presenti negli Stati membri per quanto riguarda l'organizzazione delle autorità e degli organismi di regolamentazione.

Emendamento 22

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera (a) (direttiva 89/552/CEE)

(a) "servizio di media audiovisivo", un servizio quale quello definito agli articoli 49 e 50 del trattato il cui obiettivo principale è la fornitura di immagini animate, sonore o non, al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

(a) "servizio di media audiovisivo", un servizio quale quello definito agli articoli 49 e 50 del trattato il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi che sono costituiti da immagini animate, sonore o non, aventi il fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, sono soggetti alla responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media e sono distribuiti attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e/o una comunicazione commerciale audiovisiva;

Questa definizione non include:

-i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è secondario e non costituisce la finalità principale dei servizi stessi;

- le versioni elettroniche di giornali e riviste;e

- le attività non economiche come i blog e i siti web privati.

Emendamento 23

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (a bis) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

(a bis) "programma", una combinazione di immagini animate, sonore o non, che costituisce una componente distinta all'interno di un palinsesto o di un'offerta di contenuti raccolti da un fornitore di servizi di media e il cui principale obiettivo è informare, intrattenere o istruire i telespettatori.

Motivazione

The Amendment supports the approach by the Rapporteur but adds a further defintion of ”programme” (”information, entertainment or education of viewers” as ”the main purpose”). It is important to avoid confusion between programmes in the “traditional” sense, and substantial items of content (e.g, 30 minutes in length) which are produced by companies with a view to promoting their products and services. Such items of content – which may form a significant element of some non-linear services and which viewers may choose to watch on demand because of their own merits – should be regulated as “audiovisual commercial communications”.

Emendamento 24

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera (c) (direttiva 89/552/CEE)

(c) "radiodiffusione televisiva" o "trasmissione televisiva", un servizio di media audiovisivo lineare nel quale il fornitore del servizio di media decide il momento di trasmissione di un programma specifico e stabilisce il palinsesto dei programmi;

c) "radiodiffusione televisiva" o "trasmissione televisiva" o "servizio lineare", la trasmissione iniziale con qualsiasi tecnica, in forma codificata o non codificata e in sequenza cronologica, di programmi diversi per la visione simultanea di programmi in base al palinsesto dei programmi ;

Emendamento 25

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (e) (direttiva 89/552/CEE)

(e) "servizio non lineare", un servizio di media audiovisivo nel quale l'utente decide il momento in cui è trasmesso un programma specifico sulla base di una gamma di contenuti selezionati dal fornitore di servizio di media;

(e) "servizio televisivo su richiesta" (cioè un servizio di media audiovisivo non lineare), un servizio di media audiovisivo offerto da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente sulla base di una gamma di contenuti selezionati dal fornitore di servizio di media, in cui l'elemento economico è significativo.

Emendamento 26

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera (f) (direttiva 89/552/CEE)

(f) "comunicazione commerciale audiovisiva", immagini in movimento, siano esse sonore o non, che accompagnano i servizi di media audiovisivi e sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica;

(f) "comunicazione commerciale audiovisiva", immagini, siano esse sonore o non, che sono trasmesse come parte di servizi di media audiovisivi e sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica;

Emendamento 27

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera (h) (direttiva 89/552/CEE)

(h) "pubblicità occulta", la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall'emittente per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; una presentazione si considera intenzionale quando è fatta dietro compenso o altro pagamento;

(h) "pubblicità occulta", la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dal fornitore di servizi di media per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; una presentazione si considera intenzionale in particolare quando è fatta dietro compenso o altro pagamento;

Motivazione

Date le conseguenze dannose della pubblicità occulta per i consumatori, il divieto di tale forma di pubblicità dovrebbe estendersi a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi.
L'estensione del divieto di pubblicità occulta ai servizi non lineari è inoltre in accordo con il divieto di pubblicità occulta enunciato all'articolo 3 octies, lettera (a), per tutte le comunicazioni commerciali audiovisive.

Emendamento 28

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera (i) (direttiva 89/552/CEE)

(i) "sponsorizzazione", ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di servizi di media audiovisivi, al fine di promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la propria immagine, le proprie attività o i propri prodotti;

(i) "sponsorizzazione", ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di servizi di media o di programmi audiovisivi, al fine di promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la propria immagine, le proprie attività o i propri prodotti;

Motivazione

Aggiunta a fini di precisione.

Emendamento 29

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (k) (direttiva 89/552/CEE)

(k) "inserimento di prodotti", ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio nei servizi di media audiovisivi, di norma dietro pagamento o altro compenso.

(k) "inserimento di prodotti", ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio nei servizi di media audiovisivi, dietro pagamento o altro compenso. La definizione giuridica di inserimento di prodotti (product placement) non copre i premi assegnati nei programmi e i prodotti per il merchandising di marca nei programmi.

Motivazione

Audiovisual media service providers need legal certainty. Product placement shall only be qualified as such if there has been an actual payment. Applying the term “normally” would lead to a legal assumption of such a payment – even if there was not any - and have as a consequence that the specific regime for product placement including identification etc. would have to be followed. It is essential that the new rules on product placement do not accidentally outlaw already existing and legitimately practised formats in programming featuring games and offering prizes to winners which motivates viewers tom participate in and enjoy the programming.

Emendamento 30

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA a)

Articolo 2 bis, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

"1. Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva.";

"1. Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva. Il principio del paese d'origine è la spina dorsale di una industria radiotelevisiva europea di successo che è parte naturale del mercato interno. Inoltre, il principio incoraggia la libertà d'informazione. Il principio del paese d'origine è fondamentale per l'emergere di un mercato audiovisivo paneuropeo con una forte industria che produce contenuti europei. Inoltre salvaguarda il diritto degli utenti di usufruire della varietà dei programmi europei ";

Emendamento 31

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA B)
Articolo 2 bis, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

b) al paragrafo 2, i termini "articolo 22 bis " sono sostituiti da "articolo 3 sexies ".

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

2. Gli Stati membri possono derogare temporaneamente al paragrafo 1, ove siano soddisfatte le condizioni seguenti:

 

a) una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro viola in modo palese, serio e grave l'articolo 22, paragrafi 1 o 2, e/o l'articolo 22 bis, oppure un servizio di media non lineare proveniente da un altro Stato membro viola in modo palese, serio e grave l'articolo 3 sexies o l'articolo 3 quinquies;

 

b) nei dodici mesi precedenti il fornitore di servizi di media ha già violato almeno due volte le disposizioni di cui alla lettera a);

 

c) lo Stato membro interessato ha notificato per iscritto al fornitore di servizi media e alla Commissione le presunte violazioni nonché le misure che intende adottare in caso di nuove violazioni;

 

d) le consultazioni con lo Stato membro che diffonde il servizio di media audiovisivo e con la Commissione non hanno portato a una composizione amichevole entro 15 giorni dalla notifica di cui alla lettera c), e la presunta violazione persiste.

 

Entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica delle misure adottate da parte dello Stato membro, la Commissione decide se tali misure siano o non siano compatibili con la legislazione comunitaria. In caso di decisione negativa lo Stato membro interessato deve porre fine senza indugi alle misure in questione.

Motivazione

Der Jugendschutz und der Schutz der Menschenwürde sind elementare Werte der europäischen audiovisuellen Politik und sind ein Kernanliegen der vorliegenden Richtlinie. Die diesen Werten dienenden Ziele müssen ausnahmsweise und unter bestimmten engen Voraussetzungen auch zur Einschränkungen des Grundsatzes des freien Empfangs führen können. Nicht-lineare Dienste, deren freier Empfang bisher entsprechend der Regeln der e-Commerce Richtlinie eingeschränkt werden konnten, unterfallen in Zukunft der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste. Aus diesem Grund müssen Regelungen festgeschrieben werden, unter welchen Umständen der freie Empfang eingeschränkt werden darf. Es empfiehlt sich, diese Regelungen analog zu den Regelungen für lineare Dienste auszugestalten, denn nicht-lineare Dienste nähern sich in ihrem Charakter den linearen Diensten mehr und mehr an.

Emendamento 32

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA B BIS) (nuova)
Articolo 2 bis, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE)

 

b bis) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

3. Il paragrafo 2 lascia impregiudicata l'applicazione di procedure, mezzi di tutela o sanzioni in relazione alle violazioni in questione nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi media interessato.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 117.

Emendamento 33

ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 3, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE)

3. Gli Stati membri incoraggiano i regimi di coregolamentazione nei settori coordinati dalla presente direttiva. Tali regimi sono concepiti in modo da poter essere largamente accettati dai principali soggetti interessati e da assicurare un'applicazione efficace delle norme."

3. Ai fini dell'applicazione e dell'esecuzione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri incoraggiano i sistemi di coregolamentazione e di autoregolamentazione. Tali sistemi sono concepiti in modo da poter essere largamente accettati dai principali soggetti interessati e da assicurare un'applicazione efficace delle norme."

Motivazione

Occorre che resti possibile l'applicazione della direttiva tramite regimi di autoregolamentazione e di coregolamentazione e pertanto va chiarito che si prevede anche l'autoregolamentazione, purché collegata alla responsabilità finale dello Stato e a una corrispondente possibilità di intervento pubblico.

Emendamento 34

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 ter, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti dell'attualità, le emittenti stabilite in altri Stati membri non siano private dell'accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad avvenimenti di grande interesse pubblico trasmessi da un'emittente soggetta alla loro giurisdizione.

1. Ciascuno Stato membro garantisce che, ai fini della realizzazione di brevi estratti dell'attualità, le emittenti stabilite in altri Stati membri non siano private dell'accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad avvenimenti di grande interesse pubblico trasmessi da un'emittente soggetta alla loro giurisdizione.

 

 

In linea generale, tali brevi estratti dovrebbero:

 

- non superare i 90 secondi e avere una durata non superiore a quanto sufficiente allo scopo e in linea con la natura della manifestazione;

 

- nel caso di manifestazioni organizzate, essere trasmessi solo dopo che l'emittente originaria ha avuto l'opportunità di distribuire la sua trasmissione, oppure almeno 60 minuti dopo l'evento;

 

- non essere trasmessi più di 36 ore dopo la fine della manifestazione senza specifica autorizzazione del titolare dei diritti;

 

- essere trasmessi evidenziando chiaramente il nome dell'emittente originaria e/o del titolare dei diritti per l'intera durata della trasmissione

 

- dar luogo alla corresponsione di un compenso appropriato al titolare dei diritti da parte dell'organismo di radiodiffusione televisiva che li trasmette.

2. Le emittenti possono scegliere liberamente brevi estratti dell'attualità a partire dal segnale dell'emittente di trasmissione, ma hanno l'obbligo di indicare almeno la fonte.

Le emittenti possono scegliere liberamente brevi estratti dell'attualità a partire dal segnale dell'emittente di trasmissione, ma in tal caso hanno l'obbligo di indicare almeno la fonte, oppure possono ottenere l'accesso in proprio all'evento, in conformità della legislazione dello Stato membro interessato e ai fini della trasmissione.

Emendamento 35

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 quater, lettera (d) (direttiva 89/552/CEE)

(d) se del caso, l'autorità di regolamentazione competente.

(d) se del caso, l'istituzione di regolamentazione competente.

Motivazione

Questa formulazione garantisce che si tenga conto di tutte le differenti forme di organizzazione che le istituzioni di regolamentazione assumono nei diversi Stati membri.

Emendamento 36

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 quinquies (direttiva 89/552/CEE)

Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione non siano messi a disposizione del pubblico secondo modalità tali da poter nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori.

Gli Stati membri garantiscono mediante mezzi idonei che i servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione non siano messi a disposizione del pubblico secondo modalità tali da poter nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. Ciò riguarda in particolare programmi che contengano scene pornografiche e di violenza gratuita.

 

La Commissione e gli Stati membri compiono ogni possibile sforzo per incoraggiare le parti interessate del settore dei media a promuovere un sistema comunitario di identificazione, valutazione e filtraggio quale ulteriore misura di tutela dei minori.

 

Gli Stati membri promuovono misure per consentire ai genitori e alle altre persone preposte alla sorveglianza migliori possibilità di controllo sui programmi che hanno contenuti pornografici e di violenza gratuita.

Motivazione

In considerazione del fatto che i minori utilizzano in ampia misura le offerte audiovisive dei media e occupano molto del loro tempo con queste ultime è necessario rafforzarne la tutela. Vanno pertanto promossi a livello comunitario sistemi di identificazione, valutazione e filtraggio nonché migliori possibilità di controllo per i genitori e per le altre persone preposte alla sorveglianza.

Emendamento 37

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 sexies (direttiva 89/552/CEE)

Gli Stati membri assicurano, con misure adeguate, che i servizi di media audiovisivi e le comunicazioni commerciali audiovisive forniti dai fornitori soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun incitamento all'odio basato su differenze di sesso, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Gli Stati membri assicurano, con misure adeguate, che i servizi di media audiovisivi e le comunicazioni commerciali audiovisive forniti dai fornitori soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun incitamento all'odio fondato sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, né violino in qualunque altro modo la dignità umana.

Motivazione

Ai fini di uno standard unitario di protezione per tutti i servizi di media audiovisivi e di comunicazione commerciale audiovisiva, occorre uniformare i requisiti attinenti ai contenuti di cui all'articolo 3 sexies e 3 octies, lettera c). Nel contempo si offre anche la possibilità di uniformarli ai criteri del diritto primario dell'articolo 13 del trattato CE. Infine in ogni caso va inserita la dignità umana in quanto bene prioritario da proteggere, che figura anche all'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 38

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 septies, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione promuovano, ove possibile e con i mezzi adeguati, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, ai sensi dell'articolo 6.

Gli Stati membri incoraggiano i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione a promuovere, ove possibile e con i mezzi adeguati, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, ai sensi dell'articolo 6.

 

Per quanto concerne i servizi non lineari, tale promozione può essere effettuata attraverso le modalità seguenti: investimenti nelle produzioni europee in proporzione al volume d'affari, una certa quota di produzioni europee nei cataloghi di 'video on demand' (video su richiesta) e presentazione attraente delle produzioni europee nelle guide elettroniche dei programmi.

Emendamento 39

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 octies, lettera (c), punto (-i ) (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

(-i) violare la dignità umana;

Motivazione

In quanto bene elementare e di primaria importanza da tutelare, la dignità umana va integrata nell'elenco figurante all'articolo 3 octies, lettera (c).
L'ampliamento dei beni da tutelare è in linea con l'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in cui la dignità umana figura al primo posto come massimo valore inviolabile.

Emendamento 40

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 octies, lettera (d) (direttiva 89/552/CEE)

(d) è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva e di televendita avente per oggetto sigarette e altri prodotti a base di tabacco;

(d) è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva avente per oggetto sigarette e altri prodotti a base di tabacco;

Motivazione

La televendita rientra nelle comunicazioni commerciali audiovisive per cui non è necessario citarla espressamente.

Emendamento 41

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 octies, lettera (f) (direttiva 89/552/CEE)

(f) le comunicazioni commerciali audiovisive non devono arrecare un pregiudizio morale o fisico ai minorenni. Non devono pertanto esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né incoraggiarli a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrare senza motivo minori che si trovano in situazioni di pericolo.

non concerne la versione italiana

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 42

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies, paragrafo 1, alinea (direttiva 89/552/CEE)

1. I servizi di media audiovisivi sponsorizzati o contenenti inserimenti di prodotti devono rispettare le seguenti prescrizioni:

1. I servizi di media o i programmi audiovisivi sponsorizzati devono rispettare le seguenti prescrizioni:

Motivazione

Le sponsorizzazioni e gli inserimenti di prodotti andrebbero disciplinati in paragrafi diversi per motivi di sistematicità e di chiarezza. Sono soggetti a prescrizioni che differiscono notevolmente tra loro.

Emendamento 43

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera (c) (direttiva 89/552/CEE)

(c) i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione e/o dell'esistenza dell'inserimento di prodotti. I programmi sponsorizzati devono essere chiaramente identificati come tali attraverso l'indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un adeguato segno distintivo, all'inizio, durante e/o alla fine dei programmi. I programmi che contengono inserimento di prodotti devono essere adeguatamente identificati all'inizio della trasmissione, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore.

(c) i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione. I programmi sponsorizzati devono essere chiaramente identificati come tali attraverso l'indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un adeguato segno distintivo, all'inizio, durante e/o alla fine dei programmi.

Motivazione

Le sponsorizzazioni e gli inserimenti di prodotti andrebbero disciplinati in paragrafi diversi per motivi di sistematicità e di chiarezza. Sono soggetti a prescrizioni che differiscono notevolmente tra loro.

Emendamento 44

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. I servizi di media audiovisivi non possono essere sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco. Inoltre, i servizi di media audiovisivi non possono contenere inserimenti di prodotti a base di tabacco o di sigarette, né di prodotti di imprese la cui attività principale è costituita dalla produzione o dalla vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco.

2. I servizi di media o i singoli programmi audiovisivi non possono essere sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco.

Motivazione

Le sponsorizzazioni e gli inserimenti di prodotti andrebbero disciplinati in paragrafi diversi per motivi di sistematicità e di chiarezza. Sono soggetti a prescrizioni che differiscono notevolmente tra loro.

Emendamento 45

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE)

3. La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi da parte di imprese le cui attività comprendano la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa ma non la promozione di specifici medicinali o di cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi di media.

3. La sponsorizzazione di servizi di media o di programmi audiovisivi da parte di imprese le cui attività comprendano la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa ma non la promozione di specifici medicinali o di cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi di media.

Motivazione

Le sponsorizzazioni e gli inserimenti di prodotti andrebbero disciplinati in paragrafi diversi per motivi di sistematicità e di chiarezza. Sono soggetti a prescrizioni che differiscono notevolmente tra loro.

Emendamento 46

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies, paragrafo 4 (direttiva 89/552/CEE)

4. I notiziari e le trasmissioni di attualità non possono essere sponsorizzati né contenere inserimenti di prodotti. I servizi di media audiovisivi per bambini e i documentari non possono contenere inserimenti di prodotti."

4. I notiziari e i programmi di attualità non possono essere sponsorizzati."

Motivazione

Le sponsorizzazioni e gli inserimenti di prodotti andrebbero disciplinati in paragrafi diversi per motivi di sistematicità e di chiarezza. Sono soggetti a prescrizioni che differiscono notevolmente tra loro.

Emendamento 47

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

Articolo 3 nonies bis

 

1. L'inserimento di prodotti (product placement) è di regola vietato.

 

2. In via eccezionale l'inserimento di prodotti è consentito nelle seguenti circostanze:

 

a) in opere cinematografiche, film per la televisione e serie televisive, trasmissioni sportive e reality show; o

 

b) in casi in cui per l'inserimento del prodotto è stata corrisposta una controprestazione esigua o nulla.

 

3. Il paragrafo 2 non si applica ai programmi per bambini, ai notiziari, ai documentari, ai programmi di attualità e ai programmi di consigli.

 

4. Nei casi in cui è consentito, l'inserimento di prodotti deve conformarsi ai requisiti seguenti:

 

a) il palinsesto, se del caso, e il contenuto di tali servizi di media audiovisivi non devono in alcun caso essere influenzati in modo da incidere sulla responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;

 

b) ) l'inserimento di prodotti non deve incoraggiare direttamente all'acquisto, al noleggio o alla locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;

 

c) il prodotto non deve essere "messo eccessivamente in evidenza";

 

d) i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'inserimento di prodotti per evitare ogni possibile confusione; i programmi che contengono inserimenti di prodotti devono essere identificati come tali; l'identificazione va effettuata all'inizio del programma nonché, durante lo svolgimento dello stesso, al momento dell'inserimento di un prodotto, ad esempio facendo comparire un logo non caratterizzato;

 

e) inoltre i programmi non possono contenere inserimenti di prodotti a base di tabacco o di sigarette né di prodotti di imprese la cui attività principale è costituita dalla produzione o dalla vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco.

Motivazione

Per eliminare la zone grigia nel settore dell'inserimento di prodotti, un contesto regolamentare dettagliato concorre alla certezza giuridica. Appare opportuno un catalogo positivo, che consente l'inserimento di prodotti nei casi in cui la funzione di formazione delle opinioni non assuma un ruolo rilevante, né si profili il rischio di influenzare il contenuto redazionale. Programmi particolarmente sensibili sono esclusi completamente dall'ammissibilità. La protezione dei consumatori va assicurata con misure adeguate di identificazione.

Emendamento 48

ARTICOLO 1, PUNTO 9
Articolo 10, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati restano un'eccezione, esclusi quelli inseriti nei programmi sportivi."

soppresso

Emendamento 49

ARTICOLO 1, PUNTO 10
Articolo 11, paragrafo 2 , comma 1 (direttiva 89/552/CEE)

2. La trasmissione di film realizzati per la televisione (eccettuate le serie televisive, i programmi a puntate, i programmi di intrattenimento leggero e i documentari), di opere cinematografiche, di programmi per bambini e di notiziari può essere interrotta da pubblicità e/o televendite una volta ogni 35 minuti.

2. La trasmissione di film realizzati per la televisione (eccettuate le serie televisive, i programmi a puntate, i programmi di intrattenimento leggero e i documentari), di opere cinematografiche, di programmi per bambini e di notiziari può essere interrotta da pubblicità e/o televendite una volta ogni 30 minuti.

Motivazione

L'estensione della norma dei 30 minuti, attualmente applicabile ai notiziari e ai programmi per bambini, a 35 minuti, avrebbe un impatto negativo sui redditi da pubblicità dei produttori e quindi sulla loro capacità di finanziare la produzione di contenuti di audiovisivi. Poiché la maggior parte dei notiziari e dei programmi per bambini non hanno una lunghezza superiore ai 30 minuti, tale norma potrebbe di fatto far sparire la pubblicità da questi programmi. Non sembra vi sia spiegazione o giustificazione per questa misura nella proposta della Commissione né una valutazione del suo impatto normativo.

Emendamento 50

ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 18, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai messaggi diffusi dall'emittente connessi ai propri programmi e ai prodotti direttamente derivati da tali programmi, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti.

2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai messaggi diffusi dall'emittente connessi ai propri programmi, o a programmi di un altro servizio di media audiovisivo appartenente allo stesso gruppo di società, e ai prodotti direttamente derivati da tali programmi, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti.

Motivazione

La promozione autonoma e trasversale dei programmi andrebbe trattata analogamente in un ambiente multirete in cui le emittenti devono informare il telespettatore sui programmi disponibili sui loro altri canali.

Emendamento 51

ARTICOLO 1, PUNTO 20
Articolo 23 ter, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza delle autorità di regolamentazione nazionali e assicurano che esse esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente.

1. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza delle autorità e delle istituzioni di regolamentazione nazionali e assicurano che esse esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente.

Motivazione

L'aggiunta garantisce che la disposizione sia applicabile alle diverse forme di organizzazione esistenti nei singoli Stati membri per gli enti competenti in materia di regolamentazione.

Emendamento 52

ARTICOLO 1, PUNTO 20
Articolo 23 ter, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. Le autorità nazionali di regolamentazione comunicano alle autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva."

2. Le autorità e le istituzioni nazionali di regolamentazione comunicano alle autorità e alle istituzioni di regolamentazione degli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva."

Motivazione

L'aggiunta garantisce che la disposizione sia applicabile alle diverse forme di organizzazione esistenti nei singoli Stati membri per gli enti competenti in materia di regolamentazione.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

Riferimenti

COM(2005)0646 – C6-0443/2005 – 2005/0260(COD)

Commissione competente per il merito

CULT

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

ECON
2.2.2006

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

 

Relatore per parere
  Nomina

Karsten Friedrich Hoppenstedt

14.3.2006

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

11.7.2006

11.9.2006

3.10.2006

 

 

Approvazione

10.10.2006

Esito della votazione finale

+ :
– :
0 :

40
2
2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Jan Christian Ehler, Jonathan Evans, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Sahra Wagenknecht.

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Katerina Batzeli, Harald Ettl, Ona Juknevičienė, Werner Langen, Alain Lipietz, Sarah Ludford, Charles Tannock, Corien Wortmann-Kool.

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Toine Manders.

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

...

  • [1]  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (11.10.2006)

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive
(COM(2005)0646 – C6‑0443/2005 – 2005/0260(COD))

Relatore per parere: Gianni De Michelis

BREVE MOTIVAZIONE

· La direttiva, sottoposta alla nostra discussione ed approvazione, rappresenta l'aggiornamento di una direttiva del 1989 (89/552/EEC) che si poneva l'obiettivo di consentire la libera diffusione sull'intero territorio della CEE delle trasmissioni televisive.

·  Rispetto al contesto di allora, l'evoluzione tecnologica ha considerevolmente accresciuto il numero delle diverse piattaforme mediante le quali un contenuto audiovisivo può essere diffuso e ricevuto ma soprattutto ha strutturalmente modificato la peculiarità del business model di tale settore. Si è infatti verificata una progressiva trasformazione da un mercato del venditore ad uno del consumatore il quale, da destinatario passivo di un'offerta di fatto determinata esclusivamente dal distributore, si è trasformato - e soprattutto si trasformerà sempre più nel futuro - nel decisore esclusivo di ciò che consumerà.

· Tra le conseguenze che tale nuovo modello economico ha già comportato e che - sottolineiamo - di nuovo ancora più determinerà nel futuro, si profila una drastica modificazione dell'origine delle risorse destinate a finanziare l'industria del settore sia sotto il profilo della produzione che sotto quello della distribuzione. Rispetto alle due forme tradizionali di finanziamento, cioè il canone e gli introiti pubblicitari, è infatti venuta crescendo l'importanza della corresponsione, da parte dell'utente, di un prezzo relativo alla natura e alla qualità del servizio audiovisivo richiesto. E' pertanto prevedibile una notevole e progressiva espansione dell'importanza economica di tale settore industriale oltre all'acuirsi della competizione a livello globale.

· Da un lato, quindi, tale scenario rende ancor più necessaria ed urgente la realizzazione di un reale mercato unico europeo in grado di competere, per dimensioni, con quello americano e con quelli, in espansione, indiano, latino-americano e cinese, e di funzionare al di là delle barriere linguistiche o della molteplicità delle regolamentazioni nazionali. Dall'altro lato, si impone l'introduzione di regole in grado di seguire, sostenere e favorire la progressiva evoluzione tecnologica, anche nella consapevolezza che, in futuro, l'interesse del consumatore sarà sempre maggiormente garantito dalla crescente latitudine di scelte offerte proprio dalla tecnologia stessa.

· Al tempo stesso, è opportuno riconoscere che la peculiare natura del prodotto in questione - il servizio audiovisivo - pone specifici problemi che attengono, in parte, a sensibilità ancora assai differenziate a livello intra-nazionale oltre alla considerazione di un valore, quello dell'identità culturale, la cui tutela rappresenta una peculiarità fondamentale del cd."modello europeo".

· E' inoltre importante ricordare che, a differenza del 1989, l'Unione Europea si è prefissata di porre al centro della propria strategia politica di definizione di un ruolo geopolitico e geoeconomico predominante nel contesto dell'evolvere dell'economia globale, la cd. strategia di Lisbona, adottata nel 2000, che si propone per il 2010 di fare dell'Unione Europea "the most dynamic and competitive knowledge-based economy in the world capable of sustainable economic growth with more and better jobs and greater social cohesion, and respect for the environment".

In tale quadro appare chiaro che il futuro del settore economico, oggetto di tale direttiva, rappresenta un elemento decisivo per il successo di tale strategia. Si impone pertanto l'esigenza di adottare un quadro regolamentativo che tenga conto, come vincolo, al pari di altri "policy goals" dell'Unione Europea, proprio dell'esigenza di consentire all'industria europea di risultare competitiva su scala globale rispetto ai competitors di altre regioni del mondo. La revisione della direttiva 89/552/EEC dovrà andare in tale direzione ed essere quindi formulata in termini tali da conciliare l'interesse della collettività, del consumatore e dell'industria. Sottolineiamo anzi la necessità di adottare un approccio in grado di ricercare gli elementi di sinergia tra tali diversi interessi.

· In tal senso riscontriamo che il testo della proposta della Commissione Europea si muove sostanzialmente in questa direzione e meriti pertanto l'approvazione da parte del Parlamento, mentre sono da respingere le alternative rappresentate o dal mantenimento dell'impostazione del quadro regolamentatorio attualmente in vigore (Direttiva Televisioni Senza Frontiere solo per i cd. servizi lineari, e Direttiva E-Commerce per i servizi non-lineari) o dalla modificazione di norme specifiche per i servizi lineari.

·  L'obiettivo di definire i cd. "audiovisual media services" è condivisibile anche se appare opportuno, per delimitare la distinzione tra services e media services, cercare una più precisa demarcazione di ciò che deve rientrare nell'ambito dei cd. " non linear media services". Sono infatti giustificate le preoccupazione di coloro che temono che un campo di applicazione troppo esteso possa limitare le capacità europee di esplorazione di nuove forme di comunicazione di nuovi prodotti. In tal senso vanno intesi gli emendamenti che proponiamo in questa relazione.

· I nostri emendamenti per il resto vanno nella direzione di consentire il rafforzamento delle strutture industriali europee, soprattutto nel settore della produzione di contenuti, in modo tale da divenire soggetti competitivi rispetto ai competitors americani ma anche in prospettiva indiani, latino-americani e cinesi.

A tale proposito è importante sottolineare l'importanza di un sistema adeguato di gestione dei diritti di sfruttamento dei contenuti audiovisivi, che deve avere caratteristiche tali da   consentire il rafforzamento di un'autonoma industria produttiva dei contenuti medesimi. E' auspicabile pertanto che si tenga conto di tale quadro complessivo nelle sedi appropriate in coordinamento con gli obiettivi della presente direttiva.

Sulla base della medesima filosofia riteniamo vada sostenuta l'idea di una corretta regolamentazione del "product placement", nonché la definizione di regole non punitive per il complesso dell'advertising, in ragione del fatto che la maggior latitudine di scelte da parte dei consumatori indurrà l'industria ad evitare scelte contrarie all'interesse dei medesimi, visto che l'ampia offerta spingerà verso i prodotti ritenuti migliori e più compatibili al proprio gusto. Tale modifica dei bisogni e delle aspettative degli utenti riduce la necessità di una tutela da parte dell'Autorità pubblica.

· Come considerazione finale, vorremmo spezzare una lancia a favore dell'auto-regolamentazione anche oltre la co-regolamentazione: siamo consapevoli che la possibilità di legiferare in questa direzione è fortemente limitata dall'"Interinstitutional Agreement on Better Law-making" del 31-12-2003. Tuttavia l'evoluzione tecnologica, nel contesto delle regole di mercato, è talmente rapida che risultano opportune regolamentazioni in grado di conciliare l'esigenza di tutelare valori ed obiettivi di interesse generale e, allo stesso tempo, di garantire la necessaria flessibilità e competitività all' Industria europea.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

CONSIDERANDO 1

(1) La direttiva 89/552/CEE del Consiglio coordina determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Tuttavia, le nuove tecnologie di trasmissione di servizi di media audiovisivi rendono necessario un adattamento del quadro normativo al fine di tenere conto dell'impatto dei cambiamenti strutturali e delle innovazioni tecnologiche sui modelli d'attività, e in particolare sul finanziamento della radiodiffusione commerciale, e di garantire condizioni di concorrenza ottimali per le tecnologie dell'informazione europee e per il settore dei media e dei servizi connessi.

(1) La direttiva 89/552/CEE del Consiglio coordina determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Tuttavia, le nuove tecnologie di trasmissione di servizi di media audiovisivi rendono necessario un adattamento del quadro normativo al fine di tenere conto dell'impatto dei cambiamenti strutturali, della diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione (TIC) e delle innovazioni tecnologiche sui modelli d'attività, e in particolare sul finanziamento della radiodiffusione commerciale, e di garantire condizioni di concorrenza ottimali per le tecnologie dell'informazione europee e per il settore dei media e dei servizi connessi.

Motivazione

La diffusione delle tecnologie di informazione e comunicazione ha prodotto un grande impatto sulle strutture della società e dell'economia. In particolare, la loro diffusione ha stimolato ulteriori sviluppi tecnologici che hanno modificato le strutture e la funzione di numerosi modelli economici.

Emendamento 2

CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)

 

(2 bis) La libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione costituiscono un requisito essenziale per il pieno rispetto del diritto alla libertà di espressione e di informazione e inoltre la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sancisce l'obbligo per gli Stati di tutelare il pluralismo dei mezzi di comunicazione e, se del caso, di adottare misure atte ad garantirlo.

Motivazione

L’emendamento si basa sul principio secondo cui i media sono nel contempo beni culturali ed economici e la direttiva deve quindi tener conto di entrambi i criteri, come del resto avviene nella legislazione vigente.

Emendamento 3

CONSIDERANDO 3

(3) L'importanza che rivestono i servizi di media audiovisivi per le società, la democrazia e la cultura giustifica l'applicazione di norme specifiche a tali servizi.

(3) L'importanza che rivestono i servizi di media audiovisivi e i contenuti che diffondono per le società, la democrazia, l'istruzione e la cultura, nonché la natura stessa dei servizi audiovisivi, che sono beni di rilevanza ad un tempo culturale ed economica, giustificano l'applicazione di norme specifiche a tali servizi volte soprattutto alla salvaguardia e al rafforzamento del pluralismo dei mezzi d'informazione in tutte le sue forme, segnatamente affinché siano preservate le libertà e i diritti fondamentali iscritti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e nel Patto delle Nazioni Unite sulle libertà civili e politiche e affinché sia garantita la protezione dei minori, delle persone vulnerabili o dei portatori di handicap. I media dovrebbero inoltre fornire al cittadino i mezzi per interpretare criticamente la realtà e per utilizzare meglio il volume sempre maggiore d'informazioni che gli viene offerto, così come sancito nella raccomandazione 1466 (2000) del Consiglio d'Europa. Inoltre, grazie ad una corretta regolamentazione di tali servizi, il cittadino dovrebbe essere messo nelle condizioni di selezionare i media ed il tipo di comunicazione più appropriati, diventando così capace di esercitare appieno il proprio diritto alla libertà d'informazione e d'espressione.

Motivazione

I servizi audiovisivi vanno considerati nella loro duplice valenza commerciale e culturale.

Emendamento 4

CONSIDERANDO 4

(4) I servizi di media audiovisivi tradizionali e i nuovi servizi a richiesta offrono importanti opportunità d'occupazione nella Comunità, in particolare nelle piccole e medie imprese, e stimolano la crescita economica e gli investimenti.

(4) I servizi di media audiovisivi tradizionali e i nuovi servizi a richiesta offrono importanti opportunità d'occupazione nella Comunità, in particolare nelle piccole e medie imprese, e stimolano la crescita economica e gli investimenti, migliorando le condizioni di vita e rafforzando conseguentemente la competitività delle imprese europee. Facilitare l'accesso tecnico di tutti, specialmente dei settori di pubblico più fragili, come i portatori di handicap o gli anziani, ai servizi audiovisivi contribuisce al dinamismo del settore e alla sua competitività. Il sostegno alle imprese che operano in tal senso serve non soltanto l'obiettivo dell'inclusione sociale ma anche quello della promozione della ricerca e dell'occupazione.

Motivazione

La creazione di posti di lavoro e l'offerta di importanti opportunità di occupazione sono un fattore decisivo per dar slancio all'industria europea. La promozione della crescita e della produttività in tutti i settori industriale è uno degli obiettivi più importanti della Comunità europea.

Emendamento 5

CONSIDERANDO 5

(5) Il quadro giuridico che disciplina i nuovi servizi a richiesta è tale da mettere le imprese europee di servizi di media audiovisivi in una situazione d'incertezza giuridica e da creare disparità di trattamento; è pertanto necessario, per evitare distorsioni di concorrenza e per rafforzare la certezza della norma, applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi.

(5) Il quadro giuridico che disciplina i nuovi servizi a richiesta è tale da mettere le imprese europee di servizi di media audiovisivi in una situazione d'incertezza giuridica e da creare disparità di trattamento; è pertanto necessario, per evitare distorsioni di concorrenza e per rafforzare la certezza della norma, applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi, sia lineari che non, onde contribuire al completamento del mercato unico e facilitare la realizzazione di uno spazio unico dell'informazione.

Emendamento 6

CONSIDERANDO 6

(6) La Commissione ha adottato una comunicazione sul futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva , nella quale sottolinea che la politica di regolamentazione attuata in tale settore, ora come in futuro, deve tutelare determinati interessi pubblici, quali la diversità culturale, il diritto all'informazione, la protezione dei minori e la tutela dei consumatori.

(6) La Commissione ha adottato una comunicazione sul futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva, nella quale sottolinea che la politica di regolamentazione attuata in tale settore, ora come in futuro, deve tutelare determinati interessi pubblici, quali la diversità culturale, il diritto all'informazione il necessario pluralismo dei media, la protezione dei minori, la tutela dei consumatori e il potenziamento della sensibilizzazione e delle conoscenze del pubblico in materia di mezzi d'informazione, nonché l’universalità dell’accesso per tutti i settori del pubblico, comprese le categorie più svantaggiate.

Emendamento 7

CONSIDERANDO 6 BIS (nuovo)

 

(6 bis) In occasione del Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 l'Unione europea ha varato un'ambiziosa agenda con l'obiettivo di fare dell'Europa "l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo" entro il 2010. Nel 2005, in occasione della revisione intermedia, la Strategia di Lisbona è stata rilanciata in quanto elemento indispensabile per migliorare la prosperità, favorire la concorrenza e stimolare la produttività nell'Unione europea. A tal fine, e nel contesto della Strategia di Lisbona, è necessario privilegiare politiche efficaci ai fini del completamento del Mercato interno, della riduzione degli ostacoli alla concorrenza e dell'adozione delle tecnologie di informazione e comunicazione, in modo da tracciare il percorso verso un'economia competitiva basata sulla conoscenza.

Motivazione

La Strategia di Lisbona rappresenta il più importante strumento di azione dell'UE per l'accrescimento della competitività delle imprese europee nonché per il miglioramento delle condizioni di vita e della prosperità generale. Essa rappresenta la base della promozione della produttività dell'industria europea, e dunque anche dell'industria radiotelevisiva.

Emendamento 8

CONSIDERANDO 6 TER (nuovo)

 

(6 ter) La promozione della competitività dell'industria europea, di cui il settore audiovisivo costituisce una parte importante, è indispensabile per conseguire gli obiettivi della strategia di Lisbona. Al fine di rafforzare la competitività del settore audiovisivo occorre quindi promuovere adeguati strumenti di finanziamento all'interno dell'opportuno quadro regolamentare.

Motivazione

Aggiunta all'emendamento 6 dell'on. De Michelis. Per essere competitivi, i servizi di media audiovisivi non dovrebbero essere oberati dal quadro regolamentare.

Emendamento 9

CONSIDERANDO 6 QUATER (nuovo)

 

(6 quater) Il principio del paese di origine è indispensabile per far emergere un mercato audiovisivo paneuropeo con una forte industria che produca contenuto europeo. Inoltre, tale principio salvaguarda il diritto degli spettatori di scegliere da un'ampia gamma di programmi europei.

Emendamento 10

CONSIDERANDO 6 QUINQUES (nuovo)

 

(6 quinquies) La strategia di Lisbona, che vuole promuovere un'economia competitiva, basata sulla conoscenza, richiede costanti investimenti infrastrutturali nel settore e l'innovazione nelle nuove tecnologie per l'informazione e la comunicazione, anche attraverso la ricerca, al fine di promuovere nel mercato europeo una realtà industriale radiotelevisiva (di cui i servizi audiovisivi sono parte importante) prospera ed altamente produttiva.

Emendamento 11

CONSIDERANDO 6 SEXIES (nuovo)

 

(6 sexies) Un'industria europea forte, comprendente il settore audiovisivo tradizionale e quello innovativo, regolamentata in modo corretto e basata su forti investimenti e su tecnologie dell'informazione e comunicazione efficienti, concorre alla realizzazione della strategia di Lisbona, la quale punta a fare dell'Unione europea l'economia della conoscenza più competitiva e dinamica entro il 2010. Le presenti disposizioni devono offrire, nel contesto competitivo dell'Unione, quel giusto equilibrio regolamentare che è indispensabile per dare fiducia delle imprese che effettuano investimenti e generano occupazione.

Emendamento 12

CONSIDERANDO 6 SEPTIES (nuovo)

 

 

 

 

(6 septies) La creazione di un'industria europea forte e competitiva è uno dei principali obiettivi della Strategia di Lisbona. A tal fine, la leadership produttiva e tecnologica in tutti i settori dell'economia, compreso quello audiovisivo, può essere conseguita attraverso un forte impegno di investimenti, ricerca ed informazione, L'uso delle TIC in un ambiente competitivo creerà un corretto equilibrio normativo, tale da rafforzare la fiducia del consumatore e delle imprese che generano occupazione, e da completare il Mercato interno.

Emendamento 13

CONSIDERANDO 6 OCTIES (nuovo)

 

(6 octies) Nel contesto della strategia di Lisbona è importante tenere in conto lo sviluppo della produzione di contenuti europei, elaborando, soprattutto in materia di proprietà intellettuale e sfruttamento di diritti, un quadro programmatico attento a bilanciare le esigenze di diffusione e distribuzione dei contenuti con la difesa delle prerogative dei titolari del diritto d'autore.

Emendamento 14

CONSIDERANDO 6 NONIES (nuovo)

 

(6 nonies) Nel contesto della Strategia di Lisbona, è importante tener conto dello sviluppo della produzione di contenuti europei, elaborando un quadro programmatico soprattutto in materia di proprietà e sfruttamento di diritti.

Motivazione

Nel quadro della finalità generale di promuovere l'industria europea e il settore audiovisivo, occorre considerare anche i produttori europei di contenuti. Al riguardo occorrerebbe definire un quadro in materia di diritti, stante la situazione pregiudizievole determinata dal predominio dei distributori.

Emendamento 15

CONSIDERANDO 7

(7)Al fine di promuovere la crescita e l'occupazione nei settori della società dell'informazione e dei media, la Commissione ha adottato l'iniziativa "i2010: Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione". Si tratta di una strategia di ampia portata destinata a stimolare lo sviluppo dell'economia digitale, nel contesto della convergenza dei servizi, delle reti e dei dispositivi legati alla società dell'informazione e ai media, attraverso l'ammodernamento e il ricorso a tutti gli strumenti della politica comunitaria: strumenti di regolamentazione, ricerca e partenariato con l'industria. La Commissione si è impegnata a creare un quadro coerente per il mercato interno dei servizi legati alla società dell'informazione e ai media, ammodernando il quadro giuridico che regola i servizi audiovisivi, a partire da una proposta di revisione della direttiva "Televisione senza frontiere" nel 2005.

(7)Al fine di promuovere la crescita e l'occupazione nei settori della società dell'informazione e dei media, la Commissione ha adottato l'iniziativa "i2010: Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione" . Si tratta di una strategia di ampia portata destinata a stimolare la produzione europea di contenuti, lo sviluppo dell'economia digitale e l'adozione delle TIC, nel contesto della convergenza dei servizi, delle reti e dei dispositivi legati alla società dell'informazione e ai media, attraverso l'ammodernamento e il ricorso a tutti gli strumenti della politica comunitaria: strumenti di regolamentazione, ricerca e partenariato con l'industria. La Commissione si è impegnata a creare un quadro coerente per il mercato interno dei servizi legati alla società dell'informazione e ai media, ammodernando il quadro giuridico che regola i servizi audiovisivi, a partire da una proposta di revisione della direttiva "Televisione senza frontiere" nel 2005.

Motivazione

Lo sviluppo dell'economia digitale e l'avvento della società dell'informazione potranno realizzarsi solo grazie all'adozione delle tecnologie di informazione e comunicazione.

Emendamento 16

CONSIDERANDO 10

(10) Grazie all'introduzione di un insieme minimo di obblighi armonizzati negli articoli da 3 quater a 3 nonies e nei settori armonizzati dalla presente direttiva gli Stati membri non possono più derogare al principio del paese di origine per quanto riguarda la tutela dei minori e la lotta contro ogni incitamento all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità e per quanto riguarda la violazione della dignità umana della persona o la tutela dei consumatori, come previsto all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(10) La presente direttiva introduce, agli articoli da 3 quater a 3 nonies, un insieme minimo di obblighi armonizzati che si applicano a tutti i servizi di media audiovisivi e che riguardano la tutela dei minori, della dignità umana e dei consumatori. Si applicano inoltre le disposizioni della direttiva 2000/31/CE, in particolare il principio del paese d'origine, gli obblighi di informazione e le norme sulla responsabilità (deroghe in materia di responsabilità). Inoltre gli Stati membri continuano ad avere la possibilità di adottare, per motivi di ordine pubblico, provvedimenti a norma dell'articolo 3, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 200/31/CE.

 

Motivazione

Nei considerando occorre chiarire che gli Stati membri continuano ad avere la possibilità di adottare, per motivi di ordine pubblico, provvedimenti a norma dell'articolo 3, paragrafi da 3 a 5, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Direttiva sul commercio elettronico).

Emendamento 17

CONSIDERANDO 11

(11) Conformemente al suo articolo 1, paragrafo 3, la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio lascia impregiudicate le misure prese a livello comunitario o nazionale per perseguire gli obiettivi di interesse generale, in particolare per quanto riguarda la regolamentazione in materia di contenuti e di politica audiovisiva.

(11) La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(direttiva quadro) ha istituito un quadro giuridico uniforme per tutte le reti e servizi di trasmissione, tuttavia, al suo articolo 1, paragrafo 3 lascia impregiudicate le misure prese a livello comunitario o nazionale per perseguire gli obiettivi di interesse generale, in particolare per quanto riguarda la regolamentazione in materia di contenuti e di politica audiovisiva. Ciò è conforme al principio della neutralità tecnologica, che giustifica la separazione tra la regolamentazione che disciplina la trasmissione e quella che disciplina i contenuti.

Motivazione

Il principio della neutralità tecnologica consente piena libertà nello sviluppo delle tecnologie di trasmissione, che ormai sono coperte da norme e regolamentazioni appropriate, mentre nel contempo definisce un contesto coerente per la regolamentazione in materia di contenuti.

Emendamento 18

CONSIDERANDO 13

(13) La definizione di servizi di media audiovisivi comprende tutti i servizi di media di massa audiovisivi, sia programmati che a richiesta. Tuttavia, dato che copre esclusivamente i servizi definiti dal trattato, essa ingloba tutte le forme di attività economica, comprese quelle svolte dalle imprese di servizio pubblico, ma esclude le attività non economiche, quali i siti internet interamente privati.

(13) La definizione di servizi di media audiovisivi comprende tutti i servizi di media di massa audiovisivi, sia programmati che a richiesta. Tuttavia, dato che copre esclusivamente i servizi definiti dal trattato, essa ingloba tutte le forme di attività economica, comprese quelle svolte dalle imprese di servizio pubblico, ma esclude le attività, che sono principalmente non economiche, quali i siti internet interamente privati, la distribuzione e lo scambio di materiale audiovisivo per l'espressione di opinioni personali e i servizi che distribuiscono contenuto audiovisivo prodotto dagli utenti e destinato allo scambio all'interno di comunità d'interesse o gli altri servizi non lineari che non hanno un chiaro impatto su un'audience consistente.

Motivazione

Il chiarimento contribuirebbe a rassicurare gli utenti in merito al fatto che la direttiva non modificherà il modo in cui sfruttano il potenziale creativo di Internet, compreso il materiale audiovisivo online, nel rispetto comunque del diritto penale.

Emendamento 19

CONSIDERANDO 14

(14) La definizione di servizi di media audiovisivi comprende i media di massa in quanto mezzi d'informazione, d'intrattenimento e di istruzione, ma esclude ogni forma di corrispondenza privata, come i messaggi di posta elettronica inviati a un numero limitato di destinatari. La definizione esclude altresì tutti i servizi che non sono destinati alla distribuzione di contenuti audiovisivi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è secondario e non costituisce la finalità principale dei servizi stessi. È il caso, ad esempio, dei siti internet che contengono elementi audiovisivi a titolo puramente accessorio, quali elementi grafici animati, mini-spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo.

(14) La definizione di servizi di media audiovisivi comprende i media di massa in quanto mezzi d'informazione, d'intrattenimento e di istruzione destinati al grande pubblico, ma esclude ogni forma di corrispondenza privata, come i messaggi di posta elettronica inviati a un numero limitato di destinatari. La definizione esclude altresì tutti i servizi che non sono destinati alla distribuzione di contenuti audiovisivi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è secondario e non costituisce la finalità principale dei servizi stessi. È il caso, ad esempio, dei siti internet che contengono elementi audiovisivi a titolo puramente accessorio, quali elementi grafici animati, mini-spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo.

Motivazione

Una delle caratteristiche principali dei servizi descritti nella direttiva, menzionata anche nella definizione, è che sono destinati al grande pubblico.

Emendamento 20

CONSIDERANDO 15

(15) Le versioni elettroniche di quotidiani e riviste sono escluse dalla sfera di applicazione della presente direttiva.

(15) Le versioni elettroniche di quotidiani, riviste, periodici, giornali o libri sono escluse dalla sfera di applicazione della presente direttiva, quando il contenuto visivo sia ampiamente statico.

Motivazione

Si tratta di una precisazione.

Emendamento 21

CONSIDERANDO 16

(16) Il termine "audiovisivo" si riferisce a immagini in movimento, siano esse sonore o meno, e include pertanto i film muti, ma non si applica alle trasmissioni audio né alla radio.

(16) Ai fini della presente direttiva, il termine "audiovisivo" si riferisce a immagini in movimento, siano esse sonore o meno, e include pertanto i film muti, ma non si applica alle trasmissioni audio né alla radio.

Motivazione

Chiarimento, visto che il termine "audiovisivo" in altri atti giuridici comprende la radio, come la classificazione dei servizi nell'OMC/GATS.

Emendamento 22

CONSIDERANDO 16 BIS (nuovo)

 

(16 bis) Un servizio di media audiovisivi è composta da programmi, intendendosi per programma una successione coerente di immagini animate, sincronizzate o meno con l'audio, soggette a responsabilità editoriale e distribuiti da un fornitore di servizi di media secondo un palinsesto di programmazione o raccolti in un catalogo.

Motivazione

Precisazione sul servizio di media audiovisivi.

Emendamento 23

CONSIDERANDO 17 BIS (nuovo)

 

(17 bis) I criteri enunciati nella definizione di servizi di media audiovisivi di cui all'articolo 1, lettera a) della direttiva 89/552/CEE come emendato dalla presente direttiva, e descritti in dettaglio nei considerando da 13 a 17 della stessa, vanno soddisfatti contemporaneamente.

Motivazione

E' importante osservare e sottolineare che i criteri enunciati dalla Commissione nei considerando da 13 a 17 vanno soddisfatti contemporaneamente.

Emendamento 24

CONSIDERANDO 19 BIS (nuovo)

 

(19 bis) Per promuovere un'industria audiovisiva europea forte, competitiva e integrata e rafforzare il pluralismo dei media in tutta l'Unione europea è essenziale che solo uno Stato membro abbia giurisdizione su un dato fornitore di servizi di media audiovisivi.

Motivazione

Occorre rafforzare il principio del paese d'origine e, in particolare, rafforzare le attuali definizioni di stabilimento e giurisdizione che hanno funzionato finora efficacemente per agevolare le attività europee di radiodiffusione a livello transfrontaliero.

Emendamento 25

CONSIDERANDO 19 TER (nuovo)

 

(19 ter) Il pluralismo dell'informazione è un principio fondamentale dell'Unione europea e pertanto gli Stati membri devono impedire l'instaurarsi di qualunque posizione dominante, la quale contrasterebbe con detto principio, e garantire la libertà d'informazione tramite disposizioni atte ad assicurare un accesso non discriminatorio alle offerte di servizi di media audiovisivi rientranti nell'interesse pubblico.

Motivazione

Il rispetto del pluralismo dell'informazione deve tradursi in disposizioni appropriate, come la regola "must carry" (obbligo di ridiffusione).

Emendamento 26

CONSIDERANDO 21 BIS (nuovo)

 

(21 bis) Nella definizione del termine “apparecchiature comuni destinate al pubblico”, occorre includere funzionalità per garantire servizi di media audiovisivi accessibili ai disabili e agli anziani. L'accessibilità di tali servizi deve comprendere, tra l’altro, il linguaggio gestuale, la sottotitolatura, la descrizione acustica delle immagini, la sottotitolazione acustica e una guida ai menu facilmente operabile e comprensibile.

Motivazione

La definizione di “apparecchiature comuni destinate al pubblico” deve tener conto anche dei criteri di accessibilità per disabili e anziani.

Emendamento 27

CONSIDERANDO 24

(24) A norma della presente direttiva, ferma restando l'applicazione del principio del paese di origine, gli Stati membri possono ancora adottare provvedimenti che limitano la libera circolazione della radiodiffusione televisiva, ma solo a determinate condizioni elencate nell'articolo 2 bis della presente direttiva e seguendo la procedura in essa definita. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, tuttavia, ogni limitazione della libera prestazione di servizi , come ogni altra deroga a un principio fondamentale del trattato, deve essere interpretata in modo restrittivo.

(24) A norma della presente direttiva, ferma restando l'applicazione del principio del paese di origine, gli Stati membri possono ancora adottare provvedimenti che limitano la libera circolazione dei servizi di media audiovisivi, ma solo a determinate condizioni elencate nell'articolo 2 bis della presente direttiva e seguendo la procedura in essa definita. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, tuttavia, ogni limitazione della libera prestazione di servizi , come ogni altra deroga a un principio fondamentale del trattato, deve essere interpretata in modo restrittivo.

Motivazione

L’articolo 2 bis dovrebbe coprire tutti i servizi di media audiovisivi.

Emendamento 28

CONSIDERANDO 25

(25) Nella sua comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea" la Commissione ha sottolineato che serve un'analisi attenta dell'approccio normativo appropriato, in particolare per determinare se per ciascun settore e problema sia preferibile un atto legislativo oppure soluzioni alternative come la coregolamentazione o l'autoregolamentazione. L'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" stabilisce definizioni, criteri e procedure comuni per la coregolamentazione e l’autoregolamentazione. L'esperienza insegna come gli strumenti di coregolamentazione e di autoregolamentazione, attuati nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, possano svolgere un ruolo importante nel garantire un elevato livello di tutela dei consumatori.

(25) Nella sua comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea" la Commissione ha sottolineato che serve un'analisi attenta dell'approccio normativo appropriato, in particolare per determinare se per ciascun settore e problema sia preferibile un atto legislativo oppure soluzioni alternative come la coregolamentazione o l'autoregolamentazione. L'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" stabilisce definizioni, criteri e procedure comuni per la coregolamentazione e l’autoregolamentazione. L'esperienza insegna come gli strumenti di coregolamentazione e di autoregolamentazione, attuati nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, possano svolgere un ruolo importante nel garantire un elevato livello di tutela dei consumatori.

 

Le misure per conseguire gli obiettivi di interesse pubblico nel settore dei servizi di media audiovisivi emergenti saranno più efficaci ove adottate con il sostegno attivo dei fornitori dei servizi stessi. Gli Stati membri potrebbero così avvalersi maggiormente di meccanismi di coregolamentazione trasparenti e di largo uso, segnatamente per i servizi non lineari.

 

Gli strumenti di coregolamentazione e di autoregolamentazione devono essere utilizzati per applicare la presente direttiva in conformità con la stessa, nel rispetto delle tradizioni giuridiche degli Stati membri.

Motivazione

L'emendamento precisa la complementarità tra la regolamentazione derivata dalla direttiva e applicata negli Stati membri e la coregolamentazione e l'autoregolamentazione.

Emendamento 29

CONSIDERANDO 25 BIS (nuovo)

 

L' autoregolamentazione è un'iniziativa volontaria che permette agli operatori economici, alle parti sociali, alle organizzazioni non governative o alle associazioni, di adottare tra di loro e per sé stessi orientamenti comuni a livello europeo. L'autoregolamentazione costituisce un metodo alternativo per ottemperare alle norme vigenti, che non può tuttavia sostituire interamente gli obblighi stabiliti dal legislatore. La coregolamentazione può comportare che il rispetto delle disposizioni della presente direttiva è affidato a organi di autoregolamentazione, fermi restando gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del Trattato.

Motivazione

E' necessario che i considerando illustrino le nozioni di "coregolamentazione" e "autoregolamentazione", per consentire nella Comunità europea un livello di autoregolamentazione quanto più elevato possibile.

Emendamento 30

CONSIDERANDO 25 TER (nuovo)

 

(25 ter) La realizzazione di obiettivi di pubblico interesse nel settore dei servizi non lineari sarà più efficace se effettuata con il sostegno attivo degli stessi fornitori di servizi. Gli Stati membri sono invitati a fare un largo uso di meccanismi di autoregolamentazione e coregolamentazione trasparenti e ampiamente diffusi.

Emendamento 31

CONSIDERANDO 26

(26) I diritti di trasmissione ai fini di intrattenimento relativi a manifestazione di interesse generale possono essere acquistati dagli organismi di radiodiffusione televisiva in esclusiva. È, tuttavia, fondamentale promuovere il pluralismo attraverso la produzione e la programmazione di informazioni diversificate nell'Unione europea, nonché rispettare i principi riconosciuti dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(26) I diritti di trasmissione ai fini di intrattenimento relativi a manifestazione di interesse generale possono essere acquistati dagli organismi di radiodiffusione televisiva in esclusiva. È, tuttavia, fondamentale promuovere il pluralismo attraverso la produzione e la programmazione di informazioni diversificate nell'Unione europea, nonché rispettare i principi riconosciuti dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Sempre che agli Stati membri sia consentito, a questo scopo, redigere elenchi di manifestazioni di notevole rilevanza sociale, che non devono essere trasmesse in esclusiva, spetta allo Stato membro interessato decidere se redigere un elenco di questo tipo, a quali manifestazioni attribuire notevole rilevanza sociale, come definire il concetto di "parte significativa del pubblico" e che tipo di estratti dell'attualità rendere disponibili.

Motivazione

Deve rientrare nella discrezionalità degli Stati membri decidere a quali manifestazioni attribuire notevole rilevanza sociale, come definire la parte significativa del pubblico e che tipo di brevi estratti dell'attualità rendere disponibili.

Emendamento 32

CONSIDERANDO 27

(27) Di conseguenza, al fine di tutelare la libertà fondamentale di essere informati e per assicurare la piena e adeguata protezione degli interessi dei telespettatori nell'Unione europea, è opportuno che i titolari di diritti esclusivi relativi a una manifestazione di interesse generale concedano agli altri organismi di radiodiffusione televisiva e intermediari (ove questi agiscano per conto degli organismi di radiodiffusione) il diritto di utilizzare brevi estratti nei loro programmi d'informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Tali condizioni devono essere comunicate in modo tempestivo prima dello svolgimento della manifestazione d'interesse generale per permettere agli altri operatori di esercitare tale diritto. In linea generale, la durata di tali brevi estratti non dovrebbe superare i 90 secondi.

(27) Di conseguenza, al fine di tutelare la libertà fondamentale di essere informati e per assicurare la piena e adeguata protezione degli interessi dei telespettatori nell'Unione europea, è opportuno che i titolari di diritti esclusivi relativi a una manifestazione di interesse generale concedano, dietro rimborso di costi fissati in misura ragionevole, agli altri organismi di radiodiffusione televisiva e agenzie di stampa che agiscano per conto degli organismi di radiodiffusione, il diritto di utilizzare brevi estratti esclusivamente nei loro programmi d'informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Tali condizioni devono essere comunicate in modo tempestivo prima dello svolgimento della manifestazione d'interesse generale per permettere agli altri operatori di esercitare tale diritto. In linea generale, la durata di tali brevi estratti non dovrebbero:

- superare i 90 secondi,

– essere ritrasmessi più di 48 ore dopo la manifestazione,

– essere utilizzati per creare un archivio pubblico dell’intrattenimento,

– omettere il logo o altri elementi di identificazione dell'organismo di radiodiffusione televisiva ospite,

– essere utilizzati per creare nuovi servizi non lineari.

Motivazione

La creazione di un diritto paneuropeo ai brevi estratti dell'attualità andrebbe a supplire alle deficienze del mercato in cui gli organismi di radiodiffusione televisiva non sono in grado di ottenere brevi estratti televisivi di manifestazioni importanti che si svolgono in un altro Stato membro per inserirli nei loro programmi d'informazione generale. Poiché è importante che tale diritto non pregiudichi gli investimenti in diritti esclusivi, le aggiunte proposte al considerando 27 della Commissione chiarirebbero che il materiale ottenuto nell'ambito del diritto ai brevi estratti dell’attualità potrebbe essere utilizzato solo nei programmi d'informazione generale nei servizi audiovisivi lineari (di cui all'articolo 1) in circostanze rigorosamente limitate. Le limitazioni proposte, che rispondono alle preoccupazioni degli organismi, sportivi e non, europei impedirebbero, inoltre, il riconfezionamento di materiale ottenuto nell’ambito del diritto al breve estratto dell’attualità per l'impiego in servizi di intrattenimento a richiesta. Inoltre, sarebbe così possibile coprire tutti i costi marginali per la messa a disposizione del materiale. L'emendamento si ispira, tra gli altri, al trattato inter-Länder tedesco sulle trasmissioni televisive.

Emendamento 33

CONSIDERANDO 28

(28) I servizi non lineari si differenziano dai servizi lineari per quanto riguarda la possibilità di scelta e il controllo che l'utente può esercitare e in relazione all'impatto che hanno sulla società . Tale situazione giustifica l'imposizione di una regolamentazione più leggera sui servizi non lineari che devono rispettare esclusivamente le norme di base contemplate negli articoli da 3 quater a 3 nonies.

(28) I servizi non lineari si differenziano dai servizi lineari per quanto riguarda il grado di scelta esercitato dell'utente. Tale situazione può, in alcuni casi, giustificare l'imposizione di una regolamentazione più leggera sui servizi non lineari che devono rispettare comunque le norme di base contemplate negli articoli da 3 quater a 3 nonies.

Emendamento 34

CONSIDERANDO 30

(30) In conformità con il principio di proporzionalità, le misure previste dalla presente direttiva si limitano al minimo necessario per raggiungere l'obiettivo del buon funzionamento del mercato interno. Nei casi in cui si deve intervenire a livello comunitario per far sì che lo spazio interno sia veramente libero da frontiere interne per i servizi di media audiovisivi, la direttiva deve garantire un elevato livello di tutela degli obiettivi di interesse generale, come la protezione dei minori e della dignità umana.

(30) In conformità con il principio di proporzionalità, le misure previste dalla presente direttiva si limitano al minimo necessario per raggiungere l'obiettivo del buon funzionamento del mercato interno. Nei casi in cui si deve intervenire a livello comunitario per far sì che lo spazio interno sia veramente libero da frontiere interne per i servizi di media audiovisivi, la direttiva deve garantire un elevato livello di tutela degli obiettivi di interesse generale, come la protezione dei minori, i diritti delle persone disabili, segnatamente di coloro con problemi visivi e auditivi, e la protezione della dignità umana.

Motivazione

Si deve tener conto anche dei diritti delle persone disabili e/o degli anziani.

Emendamento 35

CONSIDERANDO 33 BIS (nuovo)

 

(33 bis) Al fine di conseguire un adeguato livello di tutela dei minori, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero indicare fasce orarie destinate ai bambini e definire i programmi che ad essi si rivolgono.

Motivazione

In mancanza di una definizione UE uniforme di “bambini" e “programmi per bambini” ai fini della presente direttiva, è necessario che le autorità nazionali di regolamentazione definiscano chiaramente le fasce orarie in cui dovrebbe essere applicato un livello più elevato di disposizioni di tutela.

Emendamento 36

CONSIDERANDO 35

(35) I servizi audiovisivi di media non lineari sono potenzialmente in grado di sostituire, in parte, i servizi lineari. Di conseguenza, è opportuno che favoriscano, ove possibile, la produzione e la distribuzione di opere europee, promuovendo così attivamente la diversità culturale. Risulterà importante riesaminare periodicamente come le disposizioni relative alla promozione delle opere europee vengono applicate da parte dei servizi di media audiovisivi. Nelle relazioni previste all'articolo 3 septies, paragrafo 3, gli Stati membri devono inoltre tenere conto in particolare del contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione e all'acquisizione di diritti delle opere europee, della percentuale di opere europee nel catalogo dei servizi di media audiovisivi, nonché del consumo effettivo da parte degli utenti delle opere europee proposte da tali servizi.

(35) I servizi audiovisivi di media non lineari sono potenzialmente in grado di sostituire, in parte, i servizi lineari. Di conseguenza, è opportuno che favoriscano, ove possibile, la produzione e la distribuzione di opere europee, promuovendo così attivamente la diversità culturale. Tale promozione potrebbe consistere in un sostegno accentuato all'investimento atto a privilegiare la produzione europea, specialmente quella indipendente, mediante un contributo minimo proporzionale al fatturato, nonché nell'accrescere la visibilità delle opere grazie a una quota minima di opere europee nei cataloghi o un rinvio volto a favorire dette opere nelle guide elettroniche di programmazione. Risulterà importante riesaminare periodicamente come le disposizioni relative alla promozione delle opere europee vengono applicate da parte dei servizi di media audiovisivi. Nelle relazioni previste all'articolo 3 septies, paragrafo 3, gli Stati membri devono inoltre tenere conto in particolare del contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione e all'acquisizione di diritti delle opere europee, della percentuale di opere europee nel catalogo dei servizi di media audiovisivi, nonché del consumo effettivo da parte degli utenti delle opere europee proposte da tali servizi. Dette relazioni valuteranno anche la posizione delle opere di produttori indipendenti.

Motivazione

Occorre prevedere dispositivi pratici per evitare di limitarsi all'affermazione generica della necessaria promozione della diversità culturale.

Emendamento 37

CONSIDERANDO 35 BIS (nuovo)

 

(35 bis) Sottolinea che le differenze tra servizi lineari e servizi non lineari diventeranno gradualmente meno rilevanti per il pubblico a mano a mano che lo sviluppo dei servizi e dell'hardware digitali renderà i servizi lineari accessibili agli spettatori su richiesta diretta. In tale situazione, è importante garantire che gli organismi di radiodiffusione televisiva tradizionali che offrono servizi lineari non subiscano svantaggi finanziari nei confronti dei nuovi organismi e dei fornitori di servizi di media audiovisivi che utilizzano i servizi non lineari di oggi. Ciò potrebbe dissuadere gli organismi di radiodiffusione televisiva europei dal produrre contenuti europei di alta qualità e dallo sviluppare una competitività globale. Per lo stesso motivo, è importante che le disposizioni europee per il finanziamento della programmazione non scoraggino nuovi fornitori di servizi di media audiovisivi dall'intraprendere operazioni di sviluppo in Europa. Questo richiede, per i servizi sia lineari che non lineari, disposizioni flessibili, semplici e generali, nell’ambito delle quali sia conferita una minore importanza alle diverse caratteristiche tecnologiche dei servizi di media audiovisivi.

Emendamento 38

CONSIDERANDO 43 BIS (nuovo)

 

(43 bis) Determinate categorie di programmi, come quelli destinati ai minori, vanno adeguatamente protette con apposita informazione relativa al contenuto o con idonei sistemi di filtraggio.

Motivazione

La direttiva deve poter salvaguardare l'utilizzo dei sistemi audiovisivi da parte dei minori sia dando la giusta informativa riguardo al programma, al fine di indirizzare la scelta del genitore, sia con sistemi di filtraggio che permettano, anche non in presenza di un controllo da parte del genitore, una fruizione protetta da parte del minore.

Emendamento 39

CONSIDERANDO 44

(44)     La limitazione della quantità di pubblicità giornaliera era in larga misura teorica. Il limite orario è più importante in quanto si applica anche durante la prima serata. È pertanto opportuno abolire il limite quotidiano, mantenendo il limite orario per gli spot pubblicitari e quelli di televendita; stante la maggior possibilità di scelta a disposizione dei telespettatori, non appaiono altresì più giustificate le limitazioni quantitative imposte ai canali di televendita o pubblicitari. Resta, tuttavia, in vigore il limite del 20% di pubblicità per ora di orologio, ad eccezione delle forme pubblicitarie che richiedono più tempo a causa delle loro caratteristiche e dei metodi di presentazione specifici, quali telepromozioni e finestre di televendita.

soppresso

Emendamento 40

CONSIDERANDO 45

(45) La presente direttiva proibisce la pubblicità occulta a causa degli effetti negativi di tale pratica sui consumatori. Il divieto della pubblicità occulta non si applica alla pubblicità realizzata attraverso l'inserimento di prodotti, che è legittima ai sensi della presente direttiva.

(45) La presente direttiva proibisce la pubblicità occulta a causa degli effetti negativi di tale pratica sui consumatori.

Motivazione

L'emendamento chiarisce la motivazione all'emendamento relativo al considerando 40. Alle condizioni previste dall'emendamento 14 all'articolo 3, lettera h) (nuovo), il ricorso a "contributi alla produzione" non ricade nell'ambito del divieto di pubblicità occulta e la pubblicità attraverso l'inserimento di prodotti resta vietata.

Emendamento 41

CONSIDERANDO 47

Le autorità di regolamentazione devono essere indipendenti dai governi nazionali e dai fornitori di servizi di media audiovisivi per poter svolgere il proprio lavoro in modo imparziale e trasparente e contribuire al pluralismo. Per garantire la corretta applicazione della presente direttiva è necessaria una stretta collaborazione tra le autorità di regolamentazione nazionali e la Commissione,

Le autorità di regolamentazione devono essere indipendenti dai governi nazionali e dai fornitori di servizi di media audiovisivi per poter svolgere il proprio lavoro in modo imparziale e trasparente e contribuire al pluralismo. Per garantire la corretta applicazione della presente direttiva è necessaria una stretta collaborazione tra le autorità di regolamentazione nazionali e la Commissione, nonché fra le stesse autorità di regolamentazione nazionali. Occorre al riguardo salvaguardare le specificità degli ordinamenti nazionali in materia di regolamentazione dei media.

Motivazione

Con la presente formulazione si intende tener conto delle diverse forme nazionali di organizzazione del controllo negli Stati membri.

Emendamento 42

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera a) (direttiva 89/552/CEE)

(a) "servizio di media audiovisivo", un servizio quale quello definito agli articoli 49 e 50 del trattato il cui obiettivo principale è la fornitura di immagini animate, sonore o non, al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

a) "servizio di media audiovisivo", un servizio fornito sotto la responsabilità editoriale del fornitore di servizi di media, quale quello definito agli articoli 49 e 50 del trattato il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi consistenti di immagini animate, sonore o non, al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

L'espressione non comprende la stampa in formato cartaceo ed elettronico in cui l'elemento audiovisivo non sia preponderante.

Emendamento 43

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera c) (direttiva 89/552/CEE)

c) "radiodiffusione televisiva" o "trasmissione televisiva", un servizio di media audiovisivo lineare nel quale il fornitore del servizio di media decide il momento di trasmissione di un programma specifico e stabilisce il palinsesto dei programmi;

c) "servizio lineare" o "trasmissione televisiva", la trasmissione attraverso qualsiasi mezzo, in forma non codificata o codificata e in ordine cronologico, di programmi trasmessi a un numero indeterminato di potenziali utenti simultaneamente nel momento deciso dal fornitore del servizio di media sulla base di un palinsesto dei programmi;

Emendamento 44

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (e) (direttiva 89/552/CEE)

(e) "servizio non lineare", un servizio di media audiovisivo nel quale l'utente decide il momento in cui è trasmesso un programma specifico sulla base di una gamma di contenuti selezionati dal fornitore di servizio di media;

(e) "servizio non lineare", un servizio di media audiovisivo consistente in un'offerta di contenuti audiovisivi predisposta e curata da un fornitore di servizi di media, nella quale l'utente richiede individualmente la trasmissione di un determinato programma.

Motivazione

L'emendamento intende chiarire il concetto di "servizio non lineare" quale servizio di media a richiesta.

Emendamento 45

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera f) (direttiva 89/552/CEE)

(f) "comunicazione commerciale audiovisiva", immagini in movimento, siano esse sonore o non, che accompagnano i servizi di media audiovisivi e sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica;

f) "comunicazione commerciale audiovisiva", immagini in movimento, siano esse sonore o non, che sono trasmesse nell'ambito di servizi di media audiovisivi allo scopo di promuovere, direttamente o indirettamente, la vendita di merci e servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica;

Emendamento 46

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (h) (direttiva 89/552/CEE)

(h) "pubblicità occulta", la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall'emittente per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; una presentazione si considera intenzionale quando è fatta dietro compenso o altro pagamento;

(h) "pubblicità occulta", la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dal fornitore di servizi di media per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; una presentazione si considera intenzionale quando è fatta dietro compenso o altro pagamento;

Emendamento 47

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera k) (direttiva 89/552/CEE)

(k) "inserimento di prodotti", ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio nei servizi di media audiovisivi, di norma dietro pagamento o altro compenso."

k) "inserimento di prodotti", ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserimento o nel riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio nei servizi di media audiovisivi ad opera o su richiesta del fornitore di servizi di media, dietro pagamento o altro compenso."

Motivazione

In pratica i fornitori di servizi di media acquistano contenuti "preconfezionati" presso soggetti terzi. Sovente essi non hanno l'opportunità di determinare se un dato programma include un inserimento di prodotti né hanno alcuna possibilità di influenzare tale stato di cose.

Emendamento 48

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (k bis) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

 

(k bis) "opere europee", le seguenti opere:

i) le opere originarie degli Stati membri;

ii) le opere originarie di paesi terzi europei firmatari della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa e che soddisfano le condizioni di cui ai punti iv), v) e vi) in appresso;

iii) le opere coprodotte nel quadro di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra la Comunità e paesi terzi che soddisfano le condizioni definite in ciascuno di tali accordi.

L'applicazione delle disposizioni di cui ai punti ii) e iii) è subordinata al fatto che le opere originarie degli Stati membri non siano oggetto di misure discriminatorie nei paesi terzi interessati.

 

 

Le opere di cui ai punti i) e ii) sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più Stati di cui agli stessi punti i) e ii), e rispondenti ad almeno una delle tre condizioni seguenti:

iv) le opere sono realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati; oppure

v) la produzione di tali opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati; oppure

vi) il contributo dei coproduttori di tali Stati al costo totale della coproduzione è preponderante e la coproduzione non è controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati.

 

Le opere che non sono opere europee ai sensi dei punti i), ii) e iii) ma che sono realizzate nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi, sono considerate opere europee purché i coproduttori comunitari partecipino con una quota maggioritaria al costo totale di produzione e purché la produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri."

Motivazione

La definizione di "opere europee" dovrebbe essere inserita nel presente articolo, invece di formare un articolo separato.

Emendamento 49

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera (k ter) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

 

(k ter) "agenzie di informazioni", un organismo che fornisce all'ingrosso informazioni audiovisive ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, ma non fornisce servizi direttamente al grande pubblico."

Motivazione

La definizione supplementare mira a precisare e a restringere la portata del proposto "diritto di realizzare brevi estratti dell'attualità" di cui all'articolo 3 ter. In particolare, essa limita il termine "intermediari" che figura nella proposta originale ai servizi delle agenzie di informazioni, e soltanto nei casi in cui esse forniscono servizi alle emittenti. Tale definizione è basata su quella di "organismo di radiodiffusione televisiva" di cui all'articolo 1, lettera (d), della proposta, nonché sulla classificazione dei servizi delle agenzie di informazioni utilizzata ai fini dell'Accordo generale sugli scambi di servizi dell'OMC. Le agenzie di informazioni forniscono già agli organismi di radiodiffusione televisiva gran parte delle loro principali notizie dall'estero e sono pertanto uno strumento pratico e adeguato attraverso cui si può esercitare il diritto di realizzare brevi estratti dell'attualità.

Emendamento 50

ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA A BIS) (nuova)

Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE) 1 bis.

 

(a bis) all'articolo 2 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

 

"1 bis. Gli Stati membri e la Commissione, nel rispetto delle rispettive competenze, garantiscono il pluralismo dei servizi di comunicazione audiovisivi, la loro libertà e la loro indipendenza."

Emendamento 51

ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA E

Articolo 2, paragrafo 5 (Direttiva 89/552/CEE)

e) Al paragrafo 5 i termini "l'emittente televisiva" sono sostituiti da "il fornitore di servizi di media" e i termini "articolo 52" sono sostituiti da "articolo 43".

e) Al paragrafo 5 i termini "l'emittente televisiva" sono sostituiti da "il fornitore di servizi di media audiovisivi" e i termini "articolo 52" sono sostituiti da "articolo 43".

Emendamento 52

ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA G

Articolo 2, paragrafo 7 (Direttiva 89/552/CEE)

“7. Uno Stato membro può, al fine di prevenire abusi o comportamenti fraudolenti, adottare misure appropriate nei confronti di un fornitore di servizi di media stabilito in un altro Stato membro e la cui attività è orientata in tutto o in massima parte verso il territorio del primo Stato membro. Spetta al primo Stato membro portarne le prove caso per caso.

“7. Nei settori di politica pubblica non disciplinati dalla presente direttiva, uno Stato membro può, al fine di prevenire abusi o comportamenti fraudolenti , adottare misure appropriate nei confronti di un fornitore di servizi di media stabilito in un altro Stato membro e la cui attività è orientata in tutto o in massima parte verso il territorio del primo Stato membro. Spetta al primo Stato membro portarne le prove caso per caso. Gli Stati membri non turbano la libera circolazione dei servizi per motivi riferibili al settore coordinato dalla presente direttiva.

Motivazione

La direttiva mira a realizzare il Mercato interno dei servizi di media audiovisivi attraverso l'armonizzazione. Così come attualmente formulato l'articolo 2.7 è in contrasto con tale obiettivo. Esso consente infatti agli Stati membri di bloccare prestazioni esterne di servizi anche se del tutto in regola con le disposizioni della direttiva, ossia con le norme armonizzate al fine di garantire l'operatività del Mercato interno. Conformemente al trattato e alla giurisprudenza della CGCE tale blocco è giustificato unicamente in casi specifici in cui sussistano rischi per l'ordine pubblico. Il semplice fatto che un'impresa sia stabilita nello Stato membro A al solo fine di fruire dei benefici di una legislazione più favorevole, non costituisce di per sé un abuso, anche se l'impresa in questione esercita la sua attività prevalentemente o totalmente nello Stato membro B.

Emendamento 53

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA B

Articolo 2 bis, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

b) Al paragrafo 2, i termini "articolo 22 bis" sono sostituiti da "articolo 3 sexies".

b) I paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

 

2. Gli Stati membri possono, in via provvisoria, derogare al paragrafo 1 qualora ricorrano le seguenti condizioni:

 

a) un servizio di media audiovisivo proveniente da un altro Stato membro violi in modo palese, serio e grave l'articolo 22, paragrafi 1 o 2 e/o gli articoli 3 quinquies e 3 sexies;

 

b) nei dodici mesi precedenti il fornitore di servizi di media abbia violato la (le) disposizione(i) di cui alla lettera a) in almeno due occasioni;

 

c) lo Stato membro interessato abbia notificato per iscritto al fornitore di servizi di media e alla Commissione le presunte violazioni e le misure che intende adottare qualora esse abbiano a ripetersi;

 

d) le consultazioni con lo Stato membro da cui proviene la trasmissione e con la Commissione non abbiano dato vita a una composizione amichevole entro 15 giorni dalla notifica di cui alla lettera c) e la presunta violazione persista.

 

La Commissione decide entro due mesi dalla loro notifica se le misure adottate dallo Stato membro sono compatibili con il diritto comunitario. Qualora le giudichi incompatibili, lo Stato in questione è tenuto a revocare d'urgenza le misure prese.

 

3. Il paragrafo 2 lascia impregiudicati eventuali procedimenti, rimedi giuridici o sanzioni promosse contro tali violazioni nello Stato membro che ha la giurisdizione sul fornitore di servizi di media.

Motivazione

Le deroghe al primo paragrafo e le relative condizioni da rispettare devono riguardare tutti i servizi di media audiovisivi e non soltanto le trasmissioni televisive. L'articolo deve disciplinare anche i servizi non lineari, soprattutto ai fini della tutela dei minori.

Emendamento 54

ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

2 bis. Gli Stati membri provvedono, con periodicità annuale, ad inviare informazioni sull'applicazione della direttiva alle istituzioni comunitarie.

Emendamento 55

ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 3, paragrafo 3 (Direttiva 89/552/CEE)

3. Gli Stati membri incoraggiano i regimi di coregolamentazione nei settori coordinati dalla presente direttiva. Tali regimi sono concepiti in modo da poter essere largamente accettati dai principali soggetti interessati e da assicurare un'applicazione efficace delle norme.

3. Per conseguire le finalità della presente direttiva, gli Stati membri incoraggiano i regimi nazionali di coregolamentazione e autoregolamentazione nei settori coordinati dalla presente direttiva Tali regimi sono concepiti in modo da poter essere largamente accettati dai principali soggetti interessati e da assicurare un'applicazione efficace delle norme.

Emendamento 56

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 ter, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti dell'attualità, le emittenti stabilite in altri Stati membri non siano private dell'accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad avvenimenti di grande interesse pubblico trasmessi da un'emittente soggetta alla loro giurisdizione.

1. Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti dell'attualità, le emittenti e le agenzie di stampa operanti per conto di emittenti, stabilite in altri Stati membri non siano private dell'accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad avvenimenti di grande interesse.

Motivazione

La proposta aggiunta all'articolo 3 ter, paragrafo 1, ripropone il riferimento agli intermediari di cui al considerando 27 per conferire maggiore chiarezza al testo della Commissione. Per gli avvenimenti che si svolgono al di fuori del loro paese di stabilimento, gli operatori radiotelevisivi si avvalgono spesso di intermediari, come le agenzie di stampa, per ottenere brevi estratti dell'attualità. L'inclusione di un riferimento di questo tipo all'articolo 3 ter permetterebbe agli operatori radiotelevisivi di ricevere le notizie internazionali "grezze" nel formato più efficiente per i loro scopi. Prevedere un diritto esclusivo per gli operatori radiotelevisivi escludendo le agenzie di stampa, darebbe vita a un diritto più teorico che reale a causa dei problemi pratici connessi alla rapida conclusione di accordi transfrontalieri, soprattutto quando l'avvenimento in questione si produce inaspettatamente.

Emendamento 57

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 ter, paragrafo 1 ter (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

1 ter. Gli Stati membri possono proporre che taluni eventi di particolare rilevanza per la società, non compresi nell'elenco di cui all'articolo 3 bis, non siano trasmessi in esclusiva dalle emittenti televisive soggette alla propria giurisdizione, qualora ciò sia richiesto dalla loro particolare rilevanza, dalla loro imprevedibilità o da motivi di tempo. Tali richieste sono sottoposte a una procedura di verifica accelerata, sul modello di quella definita all'articolo 3 ter, paragrafo 2.

Emendamento 58

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 ter, paragrafo 1 ter (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

1 ter. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari affinché le emittenti autorizzate soggette alla loro giurisdizione e quelle stabilite in altri Stati membri, non siano private dell'accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad avvenimenti di grande interesse pubblico trasmessi da un'emittente soggetta alla loro giurisdizione e affinché sia pagato a tal fine un adeguato compenso.

Motivazione

La proposta della Commissione europea sul diritto di realizzare brevi estratti dell'attualità non garantisce ai cittadini l'accesso all'informazione su eventi di una certa rilevanza pubblica. E' pertanto necessario sancire tale diritto su scala comunitaria. La disposizione contribuirebbe oltretutto a conseguire l'obiettivo - sempre attuale - di ravvicinare la direttiva CE alla corrispondente Convenzione del Consiglio d'Europa.

Emendamento 59

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 ter, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. Le emittenti possono scegliere liberamente brevi estratti dell'attualità a partire dal segnale dell'emittente di trasmissione, ma hanno l'obbligo di indicare almeno la fonte.

2. Le emittenti autorizzate possono scegliere liberamente brevi estratti dell'attualità a partire dal segnale dell'emittente di trasmissione, con l'obbligo di indicarne almeno la fonte, oppure possono ottenere accesso diretto all'avvenimento allo scopo di trasmetterne un breve estratto.

Motivazione

L'accesso all'evento può rappresentare un'alternativa all'ottenimento del materiale necessario all'esercizio del diritto di trasmettere brevi estratti dell'attualità.

Emendamento 60

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 quater, paragrafo 1, alinea (direttiva 89/552/CEE)

Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione offrano ai destinatari un accesso facile, diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni:

Gli Stati membri assicurano con i mezzi opportuni che i fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione offrano ai destinatari un accesso facile, diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni:

Motivazione

La formulazione deve essere coerente e tale da consentire agli Stati membri il ricorso alla coregolamentazione.

Emendamento 61

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 quater, paragrafo 1, lettera b) (direttiva 89/552/CEE)

b) l'indirizzo geografico di stabilimento del fornitore di servizi di media;

b) l'indirizzo geografico di stabilimento e il recapito postale del fornitore di servizi di media;

Emendamento 62

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 quater, lettera d bis) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

 

(d bis la menzione di contenuto non adatto ai minori oppure validi sistemi di filtraggio che impediscano l'accesso dei minori a informazioni che possano nuocere gravemente al loro sviluppo psicofisico.

Motivazione

L'articolo 3 quater stabilisce un numero minimo di regole per i fornitori di media audiovisivi. Queste regole non possono limitarsi solamente alla facile identificazione di tali fornitori, ma devono riguardare anche l'utilizzo da parte dei fornitori di concrete tutele nei confronti dei minori.

Emendamento 63

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 quinquies (direttiva 89/552/CEE)

Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione non siano messi a disposizione del pubblico secondo modalità tali da poter nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori.

Gli Stati membri assicurano con misure adeguate che i servizi di media audiovisivi e le comunicazioni commerciali audiovisive soggetti alla loro giurisdizione non siano messi a disposizione del pubblico secondo modalità tali da poter nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori.

Motivazione

La formulazione deve essere coerente e tale da consentire agli Stati membri il ricorso alla coregolamentazione.

Emendamento 64

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 quinquies, paragrafo bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

Essi vegliano in particolare a non autorizzare comunicazioni commerciali, sponsorizzazioni, pubblicità o inserimenti di prodotti fabbricati in violazione delle norme di diritto internazionale che proscrivono il lavoro minorile.

Motivazione

Sarebbe ipocrita dichiarare di proteggere la moralità dei minori ma, nel contempo, attirare la loro attenzione di giovani consumatori su prodotti fabbricati illegalmente da bambini.

Emendamento 65

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 sexies (direttiva 89/552/CEE)

Gli Stati membri assicurano, con misure adeguate, che i servizi di media audiovisivi e le comunicazioni commerciali audiovisive forniti dai fornitori soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun incitamento all'odio basato su differenze di sesso, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Gli Stati membri assicurano, con misure adeguate, che i servizi di media audiovisivi e le comunicazioni commerciali audiovisive forniti dai fornitori soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun incitamento all'odio basato su differenze di sesso, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

D'altro canto essi si adoperano per sostenere e incoraggiare i fornitori di servizi di media a favorire l'accessibilità delle persone portatrici di handicap fisici o mentali.

Motivazione

Non è sufficiente proscrivere i contenuti discriminatori, occorre tradurre nel concreto la sfida sociale, ma anche economica e culturale, rappresentata dall'accesso ai programmi per le persone portatrici di handicap o anziane.

Emendamento 66

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 septies, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione promuovano, ove possibile e con i mezzi adeguati, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, ai sensi dell'articolo 6.

1. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione promuovano con i mezzi adeguati la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, ai sensi dell'articolo 6.

Emendamento 67

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 septies, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

Per quanto concerne i servizi non lineari, tale promozione può essere effettuata in particolare attraverso le modalità seguenti: investimenti minimi nelle produzioni europee in funzione del volume d'affari, proporzione minima di produzioni europee nell'ambito dei cataloghi video su richiesta e presentazione attraente delle produzioni europee nelle guide elettroniche dei programmi.

Motivazione

È essenziale che i servizi non lineari partecipino al sostegno e alla promozione delle opere europee nel quadro di obblighi regolamentari iscritti nella direttiva. Tali servizi sono perlopiù proposti da imprese di grandi dimensioni, aventi capacità finanziarie di gran lunga superiori a quelle delle emittenti, quali gli operatori televisivi, i fornitori di accesso Internet, etc. Imporre alle sole emittenti gli obblighi connessi alla diversità culturale potrebbe mettere seriamente a rischio la creazione europea.

Emendamento 68

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 octies, lettere da a) a f) e paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

a) le comunicazioni commerciali devono essere chiaramente identificabili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;

 

a) le comunicazioni commerciali devono essere chiaramente identificabili come tali e distinguibili, sia temporalmente che spazialmente, dal resto del programma mediante segnali ottici e acustici; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;

(b) le comunicazioni commerciali audiovisive non devono utilizzare tecniche subliminali;

 

(b) le comunicazioni commerciali audiovisive non devono utilizzare tecniche subliminali;

(c) le comunicazione commerciali audiovisive non devono:

 

c) le comunicazioni commerciali audiovisive devono rispettare i principi stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in particolare non devono:

(i) comportare discriminazioni basate su razza, sesso o nazionalità;

 

i) essere offensive a causa di discriminazioni basate su sesso, razza, origine etnica, disabilità, età o orientamento sessuale o di ogni altra violazione della dignità umana;

ii) offendere convinzioni religiose o politiche;

 

ii) volare i diritti dell'infanzia sanciti dalla Convenzione ONU posta a tutela di tali diritti;

(iii) incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;

 

iv) incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente.

(iii) incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;

 

iv) incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente.

d) è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva e di televendita avente per oggetto sigarette e altri prodotti a base di tabacco;

d) è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva e di televendita avente per oggetto sigarette e altri prodotti a base di tabacco;

e) le comunicazioni commerciali audiovisive aventi per oggetto le bevande alcoliche non devono rivolgersi ai minori né incoraggiare il consumo smodato di tali bevande;

e) le comunicazioni commerciali audiovisive aventi per oggetto le bevande alcoliche non devono rivolgersi ai minori né incoraggiare il consumo smodato di tali bevande;

f) le comunicazioni commerciali audiovisive non devono arrecare un pregiudizio morale o fisico ai minorenni. Non devono pertanto esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né incoraggiarli a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrare senza motivo minori che si trovano in situazioni di pericolo.

 

f) le comunicazioni commerciali audiovisive non devono arrecare un pregiudizio morale o fisico ai minorenni. Non devono pertanto esortare né direttamente né indirettamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né incoraggiarli direttamente o indirettamente a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, in particolare quelle che rappresentano modelli di ruolo o le persone che esercitano un'autorità, né mostrare senza motivo minori che si trovano in situazioni di pericolo o degradanti, a meno che ciò sia giustificato da fini educativi o formativi.

 

Gli Stati membri incoraggiano i fornitori di servizi di media audiovisivi a elaborare un codice di condotta relativo ai programmi per bambini che contengano o siano interrotti da pubblicità, sponsorizzazione o marketing di alimenti e bevande inappropriati per la salute, quali quelli ad alto tenore di grassi, zucchero e sale come pure di bevande alcoliche.

Emendamento 69

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 octies, lettera f bis) (nuova) e paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

(f bis) la pubblicità televisiva non deve arrecare un pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve pertanto rispettare i seguenti criteri a loro tutela:

 

i) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;

 

ii) non esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altre persone ad acquistare tali prodotti o servizi;

 

iii) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone;

 

iv) non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose.

 

I servizi di media audiovisivi per bambini e i documentari non possono contenere inserimenti di prodotti.

Motivazione

Il riferimento ai minori è da considerare prioritario, di conseguenza viene anticipato. Inoltre si preferisce l'attuale testo (articolo 16), che tutela maggiormente la difesa dei minori, rispetto al nuovo testo proposto della Commissione.

Emendamento 70

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 1, alinea (direttiva 89/552/CEE)

1. I servizi di media audiovisivi sponsorizzati o contenenti inserimenti di prodotti devono rispettare le seguenti prescrizioni:

1. I servizi di media audiovisivi sponsorizzati devono rispettare le seguenti prescrizioni:

Emendamento 71

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

 

a bis) non devono contenere inserimenti di prodotti che mettano indebitamente in evidenza taluni prodotti. L'"indebita evidenziazione" viene determinata dalla presenza ricorrente del prodotto, servizio o marchio in questione o dal modo in cui è presentato, tenendo presente il contenuto dei programmi in cui appare.

Motivazione

L'indebita evidenziazione di un inserimento di prodotti interferisce evidentemente con la libertà editoriale del fornitore di servizi nel campo dei media. La restrizione di "indebita evidenziazione" dell'inserimento di prodotti contribuirà ad evitare la pubblicità occulta e le forme indesiderabili di inserimento di prodotti.

Emendamento 72

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera b) (direttiva 89/552/CEE)

b) non devono incoraggiare direttamente all'acquisto o al noleggio di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;

b) non devono stimolare l’acquisto o il noleggio di particolari prodotti o servizi;

Motivazione

Sempre allo scopo di tenere distinta la pubblicità dal contenuto editoriale.

Emendamento 73

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera c) (direttiva 89/552/CEE)

(c) i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione e/o dell'esistenza dell'inserimento di prodotti. I programmi sponsorizzati devono essere chiaramente identificati come tali attraverso l'indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un adeguato segno distintivo, all'inizio, durante e/o alla fine dei programmi. I programmi che contengono inserimento di prodotti devono essere adeguatamente identificati all'inizio della trasmissione, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore.

 

c) i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione e/o dell'esistenza dell'inserimento di prodotti. I programmi sponsorizzati devono essere chiaramente identificati come tali attraverso l'indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un adeguato segno distintivo, all'inizio, durante e/o alla fine dei programmi.

 

Emendamento 74

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. I servizi di media audiovisivi non possono essere sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco. Inoltre, i servizi di media audiovisivi non possono contenere inserimenti di prodotti a base di tabacco o di sigarette, né di prodotti di imprese la cui attività principale è costituita dalla produzione o dalla vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco.

2. I servizi di media audiovisivi non possono essere sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco.

Emendamento 75

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE)

3. La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi da parte di imprese le cui attività comprendano la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa ma non la promozione di specifici medicinali o di cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi di media.

3. La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi da parte di imprese le cui attività comprendano la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa ma non la promozione di specifici medicinali o di cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi di media. Le caratteristiche del medicinale devono essere chiaramente comprensibili.

Emendamento 76

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 4 (direttiva 89/552/CEE)

4. I notiziari e le trasmissioni di attualità non possono essere sponsorizzati né contenere inserimenti di prodotti. I servizi di media audiovisivi per bambini e i documentari non possono contenere inserimenti di prodotti.

4. I notiziari e le trasmissioni di attualità non possono essere sponsorizzati.

Motivazione

La proposta della Commissione intende legittimare il posizionamento dei prodotti all'interno dei programmi come forma di comunicazione commerciale diversa dalla pubblicità. Appare in tal modo pregiudicato un pilastro fondamentale della disciplina delle trasmissioni televisive, consistente nella netta separazione tra comunicazione commerciale e il resto della programmazione, a fine di tutela sia dell'integrità dei programmi e dell'autonomia editoriale delle emittenti, sia degli interessi dei telespettatori, per i quali non è certo sufficiente un avviso all'inizio o alla fine del programma per essere debitamente informati sul condizionamento dei produttori di beni e servizi nel confezionamento del programma. Le esperienze in vari paesi hanno messo in evidenza i gravi rischi per i consumatori e per la libertà di espressione di autori e produttori causati dal product placement.

Emendamento 77

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

Articolo 3 nonies bis

 

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate per assicurare che, progressivamente, i servizi di media audiovisivi sotto la loro giurisdizione siano rapidamente accessibili alle persone con disabilità visive ed uditive e alle persone anziane.

 

2. Ogni due anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione relazioni nazionali sull'attuazione del presente articolo. Tali relazioni includono, in particolare, dati statistici relativi ai progressi compiuti in materia di accessibilità ai sensi del paragrafo 1, i motivi della mancata realizzazione di tali progressi e le misure adottate o previste a tal fine".

Motivazione

L'accessibilità dei servizi di media audiovisivi è un elemento importante per il corretto operare del Mercato interno. Secondo l'Institute of Hearing Research oltre 81 milioni di europei vivono con una menomazione uditiva; inoltre gli europei non vedenti e ipovedenti sono oltre 30 milioni. Le ricerche mostrano che è quanto mai elevato il numero delle persone con disabilità e/o anziane che guardano la TV. Si tratta di un mercato alle cui esigenze occorre provvedere. L'obbligo di fornire servizi di media audiovisivi accessibili stimolerebbe sicuramente una sana concorrenza fra gli operatori migliorando il funzionamento del Mercato interno.

Emendamento 78

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies ter (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

Articolo 3 nonies ter

 

Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che i servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione diventino gradualmente accessibili, senza limitazioni, alle persone disabili.

Motivazione

L'accessibilità dei servizi di media audiovisivi per tutti i consumatori, incluse le persone disabili e/o anziane, è una componente importante per quanto riguarda il diritto all’informazione.

Emendamento 79

ARTICOLO 1, PUNTO 6 BIS (nuovo)

Articolo 4, paragrafo 1 (Direttiva 89/552/CEE)

 

6 bis) All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. Gli Stati membri assicurano con mezzi appropriati che gli organismi di radiodiffusione televisiva riservino alle opere europee ai sensi dell'articolo 6, una percentuale maggioritaria del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo assegnato ai notiziari, agli eventi sportivi, ai giochi, alle pubblicità, ai servizi di teletesto e alla televendita. Tale percentuale, tenendo presenti gli obblighi dell'organismo di radiodiffusione televisiva nei confronti del suo pubblico in materia di informazione, istruzione, cultura e intrattenimento, dovrà essere raggiunta progressivamente in base a criteri adeguati."

Motivazione

Nel 1989, lo scopo del presente articolo era di introdurre la norma sulla promozione delle produzioni europee in modo graduale e indolore. Oggigiorno, nel contesto della strategia di Lisbona, è necessario proporre disposizioni più vincolanti per promuovere l'industria audiovisiva europea e mantenere la sua ricca diversità culturale. Gli Stati membri non devono, dunque, trovare pretesti per non prestare gli sforzi necessari alla promozione delle produzioni europee.

Emendamento 80

ARTICOLO 1, PUNTO 7, LETTERA D BIS (nuova)

Articolo 6 (direttiva 89/552/CEE)

 

d bis) E' aggiunto il seguente paragrafo:

“4. Nel definire la nozione di produttore indipendente, gli Stati membri tengono in debito conto i seguenti tre criteri: la proprietà della società di produzione, il volume di programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti di sfruttamento secondari."

Motivazione

Il riferimento all'indipendenza riveste una certa importanza essendo strettamente correlata alla nozione di diritti. Il fatto che il mercato dell'acquisizione dei diritti sia concentrato e il potere esercitato da pochi soggetti significa che le società di produzione indipendenti non sono in grado di sfruttare appieno nuove forme di distribuzione di contenuti e di conservare i relativi diritti. Queste società non sono in grado di attrarre capitali e di crescere, restando pesantemente dipendenti dal finanziamento, al punto che l'innovazione ne risulta bloccata.

Emendamento 81

ARTICOLO 1, PUNTO 9

Articolo 10, paragrafo 1 (Direttiva 89/552/CEE)

1. La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili ed essere nettamente distinte dal resto della programmazione con mezzi ottici e/o acustici.

1. La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal resto della programmazione con mezzi ottici e/o acustici. La pubblicità televisiva e le televendite non devono interferire con l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media audiovisivi né indurre il telespettatore in errore.

Motivazione

Il principio della trasparenza e dell’identificazione garantisce che le comunicazioni commerciali siano riconoscibili in quanto tali e lascino spazio allo sviluppo di nuove tecniche pubblicitarie.

Emendamento 82

ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 11, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE) 1 bis.

 

1 bis. Nei programmi composti di parti autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità può essere inserita soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.

Emendamento 83

ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 11, paragrafo 1 ter (nuovo) (direttiva 89/552/CEE) 1 ter.

 

1 ter. Quando programmi diversi da quelli di cui al paragrafo 2 sono interrotti dalla pubblicità o da spot di televendita, devono trascorrere almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all’interno del programma.

Motivazione

Gli emendamenti hanno l'obiettivo di mantenere in vigore i parr. 2 e 4 dell'attuale testo dell'art. 11, in tema di inserimento di pubblicità nel corso della programmazione.

La proposta della commissione modifica l'art. 11, eliminando alcune delle regole che nel testo attuale realizzano un efficace argine nei confronti di eccessi di pubblicità. Non si ritengono motivazioni convincenti per giustificare l'elaborazione della proposta della Commissione. In particolare, la pretesa "libertà di scelta2- cioè l'aumento del numero di canali a disposizione dell'utente - non ha nulla a che vedere con il numero e la frequenza delle interruzioni pubblicitarie. Per fare un esempio, la trasmissione di una partita di calcio diffusa in esclusiva da un canale generalista sarà comunque seguita dagli utenti appassionati di sport, anche se infarcita di spot pubblicitari: gli utenti non rinunceranno certo a seguirla preferendo canali diversi dove la partita non é trasmessa. Lo stesso vale per altre tipologie di trasmissione.

Emendamento 84

ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 11, paragrafo 2, comma 1 (direttiva 89/552/CEE)

2. La trasmissione di film realizzati per la televisione (eccettuate le serie televisive, i programmi a puntate, i programmi di intrattenimento leggero e i documentari), di opere cinematografiche, di programmi per bambini e di notiziari può essere interrotta da pubblicità e/o televendite una volta ogni 35 minuti.

 

2. La trasmissione di film realizzati per la televisione (eccettuate le serie televisive, i programmi a puntate, i programmi di intrattenimento leggero e i documentari), di opere cinematografiche, di programmi per bambini e di notiziari può essere interrotta da pubblicità e/o televendite una volta per periodo completo di 45 minuti. È autorizzata un'altra interruzione se la loro durata programmata supera di almeno 20 minuti due o più periodi completi di 45 minuti.

Emendamento 85

ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 11, paragrafo 2 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

2 bis. La trasmissione di programmi diversi da quelli di cui al paragrafo 2 può essere interrotta da spot pubblicitari e/o spot di televendita, nel limite di tre interruzioni all'interno di una data ora d'orologio.

In deroga al comma precedente, in occasione della ritrasmissione di manifestazioni sportive comprendenti interruzioni, gli spot pubblicitari e gli spot di televendita possono essere inseriti solo durante tali interruzioni.

Motivazione

Le interruzioni pubblicitarie devono avere luogo nel rispetto del telespettatore e del suo comfort.

Emendamento 86

ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 11, paragrafo 2 ter (nuovo) (direttiva 89/552/CEE) 1 ter.

 

2 ter. Le autorità di regolamentazione nazionali devono fissare le fasce orarie per i programmi per bambini, allo scopo di definire meglio le norme applicabili alla pubblicità.

Motivazione

In assenza di una definizione uniforme a livello dell’UE di “bambini" e di “programmi per bambini” ai fini della presente direttiva, è necessario che le autorità di regolamentazione nazionali definiscano chiaramente le fasce orarie cui vanno applicate le norme in materia di pubblicità.

Emendamento 87

ARTICOLO 1, PUNTO 11 BIS (nuovo)

Articolo 15, lettera a) (direttiva 89/552/CEE)

 

(11 bis) All'articolo 15, la lettera a) è sostituito dal seguente testo:

 

"a) non rivolgersi espressamente, né avere alcun tipo di accesso indiretto, ai minorenni, né, in particolare, presentare minorenni intenti a consumare tali bevande; non essere trasmessa tra le ore 6.00 e le ore 21.00."

Motivazione

I minorenni sono particolarmente vulnerabili alla pubblicità televisiva e, per ovvie ragioni, le bevande alcoliche non sono adatte a loro. Pertanto, una regolamentazione completa relativa alla pubblicità di alcolici destinata ai minorenni deve includere anche le forme indirette utilizzate per attrarli. Un netto divieto di tutta la pubblicità di bevande alcoliche diretta ai minorenni costituisce una misura protettiva adeguata valutabile mediante criteri oggettivi.

Emendamento 88

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 18, paragrafi 1, 2 e 2 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

1. In una data ora d'orologio, il tempo di trasmissione dedicato alle forme brevi di pubblicità, quali spot pubblicitari e di televendita, non può superare il 20%.

1. Il tempo di trasmissione dedicato alla pubblicità non deve superare il 15% del tempo di trasmissione quotidiano. Tuttavia questa percentuale può essere portata al 20% se comprende forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti, oppure della fornitura di servizi, purché l'insieme degli spot pubblicitari non superi il 15% .

2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai messaggi diffusi dall'emittente connessi ai propri programmi e ai prodotti direttamente derivati da tali programmi, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti.

2. Il tempo di trasmissione dedicato agli spot pubblicitari entro un determinato periodo di un'ora non deve superare il 20%.

 

2 bis. Fatto salvo il paragrafo 1, le forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti, oppure della fornitura di servizi, non devono superare un'ora al giorno.

Motivazione

Il testo dell'attuale direttiva comprende nel limite tutte le forme di pubblicità e tutela maggiormente l’integrità redazionale dei programmi.

Emendamento 89

ARTICOLO 1, PUNTO 15

Articolo 19 (direttiva 89/552/CEE)

Le disposizioni della presente direttiva si applicano, per analogia, alle trasmissioni televisive dedicate esclusivamente alla pubblicità e alle televendite, nonché alle trasmissioni televisive dedicate esclusivamente all'autopromozione. A tali trasmissioni non si applicano il capitolo 3, né l'articolo 11 (interruzioni pubblicitarie), né l'articolo 18 (durata della pubblicità e delle televendite).

Le disposizioni della presente direttiva si applicano, per analogia, alle trasmissioni televisive dedicate esclusivamente alla pubblicità e alle televendite, nonché alle trasmissioni televisive dedicate esclusivamente all'autopromozione, che devono essere chiaramente identificabili come tali attraverso mezzi ottici e/o acustici. A tali trasmissioni non si applicano il capitolo 3, né l'articolo 11 (interruzioni pubblicitarie), né l'articolo 18 (durata della pubblicità e delle televendite).

Motivazione

È opportuno che anche la pubblicità, le televendite e l'autopromozione durante le trasmissioni televisive dedicate esclusivamente a tali fini siano segnalate come tali. I consumatori devono essere consapevoli del contenuto pubblicitario del servizio fornito.

Emendamento 90

ARTICOLO 1, PUNTO 17 BIS (nuovo)

Articolo 20 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

17 bis) È inserito il seguente articolo 20 bis:

 

"Articolo 20 bis

 

1. Al fine di garantire i principi di pluralismo, concorrenza e libertà di impresa nella raccolta delle risorse pubblicitarie, l’attività di rilevamento degli indici di ascolto deve conformarsi ai seguenti criteri:

 

a) indipendenza dei soggetti realizzatori delle indagini sugli indici di ascolto, di qualità, di gradimento e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione da tutti i soggetti rilevati;

 

b) rappresentatività degli organi gestionali (comitati tecnico-scientifici e/o comitati di controllo): essi dovranno includere i rappresentanti di tutti i soggetti interessati e rilevanti (operatori, mercato, consumatori) e non limitatamente di tutte le piattaforme trasmissive;

 

c) trasparenza dei comitati tecnici, cui devono essere attribuiti reali poteri nell’attività di rilevamento, senza alcuna ingerenza, tecnica e gestionale, da parte del consiglio di amministrazione."

Motivazione

Data la rilevanza dell'attività di rilevamento degli indici d'ascolto ai fini della raccolta pubblicitaria, appare necessario rilevare un livello uniforme in tutta l' Unione conformemente ai principi di libertà di espressione, indipendenza, trasparenza e rappresentatività.

Emendamento 91

ARTICOLO 1, PUNTO 17 TER (nuovo)

Articolo 22 (direttiva 89/552/CEE)

 

17 ter) L’articolo 22 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 22

 

1. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi prestati da fornitori soggetti alla loro giurisdizione non contengano programmi in grado di nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita.

 

2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli altri programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, salvo quando si garantisce, mediante selezione dell’orario del servizio di media audiovisivo o mediante qualsiasi altro accorgimento tecnico, che i minorenni trovantisi nell'area di diffusione normalmente non ascoltino o vedano tali servizi di media audiovisivi.

 

3. Inoltre, quando tali servizi sono forniti in chiaro, gli Stati membri fanno sì che essi siano preceduti da un'avvertenza acustica o siano identificati mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutta la loro durata."

Motivazione

Il presente articolo va applicato anche ai servizi non lineari. È fuori dubbio che la violenza e la pornografia si trovano soprattutto in tale tipo di servizi, ai quali attualmente i giovani possono accedere con grande facilità. La radiodiffusione televisiva è già più o meno regolamentata per quanto concerne la protezione dei minorenni. Occorre adottare misure anche nell'ambito di questo nuovo tipo di servizi.

Emendamento 92

ARTICOLO 1, PUNTO 17 QUATER (nuovo)

Articolo 22, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

 

17 quater) All'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le trasmissioni delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni , in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita. In tali programmi ritenuti nocivi si considera responsabile l'emittente televisiva oltre al fornitore di servizi di media."

Emendamento 93

ARTICOLO 1, PUNTO 20

Articolo 23 ter, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza delle autorità di regolamentazione nazionali e assicurano che esse esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente.

1. Ove gli Stati membri abbiano istituito autorità di regolamentazione nazionali, essi ne garantiscono l'indipendenza e assicurano che esse esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente.

Motivazione

Gli Stati membri non devono essere obbligati ad istituire autorità di regolamentazione nazionale. È pertanto necessario correggere la formulazione della Commissione.

Emendamento 94

ARTICOLO 1, PUNTO 20

Articolo 23 ter, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

1 bis. Gli stati membri affidano alle autorità nazionali di regolamentazione il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle riguardanti la libertà di espressione, il pluralismo dei media, la dignità umana, il principio di non discriminazione e la protezione delle persone vulnerabili.

Emendamento 95

ARTICOLO 1, PUNTO 20

Articolo 23 ter, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. Le autorità nazionali di regolamentazione comunicano alle autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

2. Le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva devono essere rese disponibili a livello degli Stati membri e della Commissione."

Emendamento 96

ARTICOLO 1, PUNTO 20 BIS (nuovo)

Articolo 23 ter bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

20 bis) È inserito il seguente articolo 23 ter bis:

 

"Articolo 23 ter bis

 

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia garantito il pluralismo dell’informazione nel sistema radiotelevisivo. Gli Stati membri vietano in particolare la formazione e il mantenimento di posizioni dominanti nel mercato televisivo e nei mercati ad esso collegati.

 

2. Gli Stati membri si adoperano per garantire il rispetto della neutralità dell'informazione fornita dalle autorità pubbliche e definiscono le misure appropriate per evitare che eventuali abusi della posizione di governo possano influenzare l'informazione veicolata attraverso i media.

 

3. Gli Stati membri vietano ai titolari di cariche di governo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, nonché alle società da loro controllate, di assumere o mantenere posizioni di controllo di imprese che operano nel mercato radiotelevisivo e nei mercati ad esso collegati.

4. L’esercizio del diritto all’informazione dovrà sempre essere bilanciato con la tutela della privacy delle persone coinvolte e mai venir meno all’obbligo di rispetto della dignità della persona, in modo particolare dei minori. In quest’ultimo caso, bisognerà sempre rifarsi alle Convenzioni internazionali in materia, ai codici etici e alle altre forme di autoregolamentazione che gli operatori del mondo dell’informazione hanno predisposto nei singoli Stati europei."

Motivazione

Coerentemente con le posizioni già espresse dal PE (vedi risoluzione approvata il 6 settembre 2005 sulla " televisione senza frontiere" e la risoluzione del Parlamento europeo sui rischi di violazione, nell'UE e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione (articolo 11, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali) (2003/2237(INI) ) allo scopo di richiedere agli Stati membri il rispetto di principi di carattere generale in tema di tutela del pluralismo e divieto di cumulo tra cariche di governo e controllo di imprese radiotelevisive.

È infatti di palmare evidenza che le disparità esistenti tra le legislazioni nazionali in tema rendono più difficile l'esercizio della libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi nel territorio comunitario.

Emendamento 97

ARTICOLO 2

Allegato “Direttive coperte dall'articolo 3, lettera a)", punto 4 (regolamento (CE) n. 2006/2004)

“4. Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: articoli da 3 octies a 3 nonies e articoli da 10 a 20 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio”

“4. Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive: articoli 3 quater e da 3 octies a 3 nonies e articoli da 10 a 20 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio”

Motivazione

La possibilità per il consumatore di identificare i fornitori di servizi di media audiovisivi in modo facile, diretto e costantemente accessibile è chiaramente correlata alla tutela degli interessi dei consumatori e deve quindi essere menzionata esplicitamente nell’allegato “Direttive coperte dall'articolo 3, lettera a)”.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

Riferimenti

COM(2005)0646 – C6‑0443/2005 – 2005/0260(COD)

Commissione competente per il merito

CULT

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

ITRE

2.2.2006

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

 

Relatore per parere
  Nomina

Gianni De Michelis

26.1.2006

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

18.4.2006

30.5.2006

13.7.2006

2.10.2006

 

Approvazione

3.10.2006

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

29

17

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Šarūnas Birutis, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Gianni De Michelis, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca

Supplenti presenti al momento della votazione finale

María del Pilar Ayuso González, Satu Hassi, Edit Herczog, Lambert van Nistelrooij, Vittorio Prodi, John Purvis, Dirk Sterckx

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Alessandro Battilocchio, Giovanni Berlinguer, Iles Braghetto, Mario Mauro, Marianne Mikko, Guido Sacconi, Antonio Tajani, Yannick Vaugrenard, Stefano Zappalà

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

...

  • [1]  Non ancora pubblicata sulla GU.

PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (6.10.2006)

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive
(COM(2005)0646 – C6‑0443/2005 – 2005/0260(COD))

Relatrice per parere: Heide Rühle

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

CONSIDERANDO 1

(1) La direttiva 89/552/CEE del Consiglio coordina determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Tuttavia, le nuove tecnologie di trasmissione di servizi di media audiovisivi rendono necessario un adattamento del quadro normativo al fine di tenere conto dell'impatto dei cambiamenti strutturali e delle innovazioni tecnologiche sui modelli d'attività, e in particolare sul finanziamento della radiodiffusione commerciale, e di garantire condizioni di concorrenza ottimali per le tecnologie dell'informazione europee e per il settore dei media e dei servizi connessi.

(1) La direttiva 89/552/CEE del Consiglio coordina determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Tuttavia, le nuove tecnologie di trasmissione di servizi di media audiovisivi rendono necessario un adattamento del quadro normativo al fine di tenere conto dell'impatto dei cambiamenti strutturali e delle innovazioni tecnologiche sui modelli d'attività, e in particolare sul finanziamento della radiodiffusione commerciale, e di garantire condizioni di concorrenza ottimali per le tecnologie dell'informazione europee e per il settore dei media e dei servizi connessi. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dovrebbero essere il più possibile discrete e semplici in modo da consentire ai nuovi e agli attuali servizi di media audiovisivi di svilupparsi e prosperare favorendo in tal modo la creazione di nuovi posti di lavoro, la crescita economica, l'innovazione e la diversità culturale.

Emendamento 2

CONSIDERANDO 3

(3) L'importanza che rivestono i servizi di media audiovisivi per le società, la democrazia e la cultura giustifica l'applicazione di norme specifiche a tali servizi.

(3) L'importanza che rivestono i servizi di media audiovisivi per le società, la democrazia e la cultura giustifica l'applicazione di norme specifiche limitate a tali servizi, ma solo se è assolutamente necessario.

Motivazione

Le disposizioni legislative dovrebbero essere imposte solo se necessarie e non dovrebbero inutilmente soffocare l'innovazione e lo sviluppo del settore europeo dei media audiovisivi e l'accresciuta diversità culturale.

Emendamento 3

CONSIDERANDO 4

(4) I servizi di media audiovisivi tradizionali e i nuovi servizi a richiesta offrono importanti opportunità d'occupazione nella Comunità, in particolare nelle piccole e medie imprese, e stimolano la crescita economica e gli investimenti.

(4) I servizi di media audiovisivi tradizionali e i nuovi servizi a richiesta offrono importanti opportunità d'occupazione nella Comunità, in particolare nelle piccole e medie imprese, e stimolano la crescita economica e gli investimenti. La direttiva non deve impedire lo sviluppo di nuovi servizi attraverso disposizioni giuridiche premature e restrittive.

Motivazione

È impossibile prevedere con esattezza quali nuovi servizi si svilupperanno in futuro e quali saranno le tecnologie dirompenti. La direttiva non dovrebbe pertanto impedire l'innovazione e lo sviluppo del settore europeo dei media audiovisivi e l'accresciuta diversità culturale.

Emendamento 4

CONSIDERANDO 6

(6) La Commissione ha adottato una comunicazione sul futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva , nella quale sottolinea che la politica di regolamentazione attuata in tale settore, ora come in futuro, deve tutelare determinati interessi pubblici, quali la diversità culturale, il diritto all'informazione, la protezione dei minori e la tutela dei consumatori.

(6) La Commissione ha adottato una comunicazione sul futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva , nella quale sottolinea che la politica di regolamentazione attuata in tale settore, ora come in futuro, deve tutelare determinati interessi pubblici, quali la diversità culturale, il diritto all'informazione, la protezione dei minori e la tutela dei consumatori. In linea di principio, tali interessi pubblici e meccanismi di tutela possono essere meglio salvaguardati attraverso una regolamentazione limitata, l'autoregolamentazione e la sussidiarietà.

Motivazione

Per conseguire l'obiettivo dell'interesse pubblico nel nuovo settore dei media, caratterizzato da una maggiore scelta e controllo dell'utenza, da frammentazione e da minori ostacoli per accedervi, è necessario adottare una politica pubblica nuova e alternativa. Diversamente dall'approccio legislativo globale idoneo ad un ambiente consolidato di radiodiffusione televisiva, risulta essere appropriato un approccio più flessibile incentrato su un quadro di obiettivi legati alla realtà e su efficaci risposte a tali sfide. Se del caso, ciò dovrebbe includere elementi di autoregolamentazione.

Emendamento 5

CONSIDERANDO 7

(7) Al fine di promuovere la crescita e l'occupazione nei settori della società dell'informazione e dei media, la Commissione ha adottato l'iniziativa "i2010": Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione" . Si tratta di una strategia di ampia portata destinata a stimolare lo sviluppo dell'economia digitale, nel contesto della convergenza dei servizi, delle reti e dei dispositivi legati alla società dell'informazione e ai media, attraverso l'ammodernamento e il ricorso a tutti gli strumenti della politica comunitaria: strumenti di regolamentazione, ricerca e partenariato con l'industria. La Commissione si è impegnata a creare un quadro coerente per il mercato interno dei servizi legati alla società dell'informazione e ai media, ammodernando il quadro giuridico che regola i servizi audiovisivi, a partire da una proposta di revisione della direttiva "Televisione senza frontiere" nel 2005.

(7) Al fine di promuovere la crescita e l'occupazione nei settori della società dell'informazione e dei media, la Commissione ha adottato l'iniziativa "i2010": Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione" . Si tratta di una strategia di ampia portata destinata a stimolare lo sviluppo dell'economia digitale, nel contesto della convergenza dei servizi, delle reti e dei dispositivi legati alla società dell'informazione e ai media, attraverso l'ammodernamento e il ricorso a tutti gli strumenti della politica comunitaria: strumenti di regolamentazione, ricerca e partenariato con l'industria. La Commissione si è impegnata a creare un quadro coerente per il mercato interno dei servizi legati alla società dell'informazione e ai media, ammodernando il quadro giuridico che regola i servizi audiovisivi, a partire da una proposta di revisione della direttiva "Televisione senza frontiere" nel 2005. In linea di principio, l'obiettivo dell'iniziativa i2010 sarà conseguito se si consentirà alle industrie di crescere con una regolamentazione minima e alle piccole imprese in fase di avvio e che creano la ricchezza e i posti di lavoro del futuro, di prosperare, innovarsi e creare occupazione in un mercato deregolamentato.

Motivazione

Le piccole imprese sparse per il territorio dell'Unione europea non hanno né il personale né le finanze per essere al corrente di tutte le regolamentazioni e non possono quindi rispettarle.

Emendamento 6

CONSIDERANDO 13

(13) La definizione di servizi di media audiovisivi comprende tutti i servizi di media di massa audiovisivi, sia programmati che a richiesta. Tuttavia, dato che copre esclusivamente i servizi definiti dal trattato, essa ingloba tutte le forme di attività economica, comprese quelle svolte dalle imprese di servizio pubblico, ma esclude le attività non economiche, quali i siti internet interamente privati.

 

(13) La definizione di servizi di media audiovisivi comprende tutti i servizi di media di massa audiovisivi, di natura identica alle trasmissioni televisive programmate, indipendentemente dalla piattaforma di fornitura, sia che la concezione editoriale e la responsabilità del fornitore si esprimano in un palinsesto di programmi oppure in un catalogo di scelta, in quanto mezzi d'informazione, d'intrattenimento e di istruzione. Essa ingloba pertanto tutte le forme di attività economica, comprese quelle svolte dalle imprese di servizio pubblico. Il carattere economico può essere rilevante ai fini dell'applicazione della direttiva. Le attività economiche sono normalmente svolte dietro compenso, sono concepite per una durata determinata e sono caratterizzate da una certa continuità; la valutazione va effettuata in base ai criteri e alle norme del paese d'origine. Di conseguenza, la definizione di servizi di media audiovisivi esclude le attività non economiche che non sono normalmente fornite dietro compenso, quali i blog e altri contenuti generati dagli utenti o qualsiasi altra forma di corrispondenza privata come i messaggi di posta elettronica o i siti internet privati. La definizione esclude altresì i servizi che non sono destinati alla distribuzione di contenuti audiovisivi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è secondario e non costituisce la finalità principale dei servizi stessi, come ad esempio i siti internet che contengono elementi audiovisivi a titolo puramente accessorio, quali elementi grafici animati, mini-spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo, come i motori di ricerca. Inoltre, la definizione esclude i servizi che non consistono interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, e i giochi on line, fino a quando non è raggiunto lo scopo principale dei servizi di media audiovisivi, o le attività di azzardo che implicano una posta in denaro in giochi della fortuna, comprese le lotterie e le scommesse.

(Cfr. l'emendamento 7 al considerando 14)

Emendamento 7

CONSIDERANDO 14

(14) La definizione di servizi di media audiovisivi comprende i media di massa in quanto mezzi d'informazione, d'intrattenimento e di istruzione, ma esclude ogni forma di corrispondenza privata, come i messaggi di posta elettronica inviati a un numero limitato di destinatari. La definizione esclude altresì tutti i servizi che non sono destinati alla distribuzione di contenuti audiovisivi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è secondario e non costituisce la finalità principale dei servizi stessi. È il caso, ad esempio, dei siti internet che contengono elementi audiovisivi a titolo puramente accessorio, quali elementi grafici animati, mini-spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo.

soppresso

(Cfr. l'emendamento 6 al considerando 13)

Motivazione

Il considerando 14 è soppresso in quanto il suo contenuto è stato inserito nel considerando 13.

Emendamento 8

CONSIDERANDO 14 BIS (nuovo)

 

(14 bis) Esiste un certo numero di differenze tecniche e giuridiche tra la radiodiffusione televisiva tradizionale e i servizi Internet. Le definizioni di servizi fornite in appresso sono pertanto stabilite esclusivamente ai fini della presente direttiva fatti salvi l'ambito e il regime dei diritti sottostanti disciplinati da normative ad hoc.

Motivazione

Diversamente dalla radiodiffusione televisiva tradizionale, i servizi Internet non necessariamente si limitano al loro ambito territoriale; il livello di controllo dei provider dei servizi Internet sulla diffusione di contenuti è sostanzialmente più elevato di quello delle emittenti radiotelevisive tradizionali, mentre l'architettura delle due categorie di servizi e la loro natura divergono a tal punto per cui assimilare i servizi Internet a quelli di radiodiffusione televisiva risulterebbe, nella maggior parte dei casi, cosa irrealistica e pertanto impossibile da applicare e da tradurre in pratica.

Emendamento 9

CONSIDERANDO 16

(16) Il termine "audiovisivo" si riferisce a immagini in movimento, siano esse sonore o meno, e include pertanto i film muti, ma non si applica alle trasmissioni audio né alla radio.

(16) Ai fini della presente direttiva, il termine "audiovisivo" si riferisce a immagini in movimento, siano esse sonore o meno, e include pertanto i film muti, ma non si applica alle trasmissioni audio né ai servizi di radiodiffusione sonora.

Motivazione

In altri atti giuridici europei e internazionali, quale ad esempio la classificazione dei servizi dell'OMC alla lettera D, il concetto di "servizi audiovisivi" comprende, oltre alla televisione, anche la radio. È necessario garantire che la direttiva in esame lasci invariate tali definizioni e che la radiodiffusione sonora continui a far parte dei servizi audiovisivi.

Emendamento 10

CONSIDERANDO 17

(17) Il concetto di responsabilità editoriale ha un'importanza fondamentale per la definizione del ruolo del fornitore di servizi di media e, di conseguenza, per quella dei servizi di media audiovisivi. La presente direttiva si applica fatte salve le deroghe di responsabilità della direttiva 2000/31/CE.

(17) Il concetto di responsabilità editoriale ha un'importanza fondamentale per la definizione del ruolo del fornitore di servizi di media e, di conseguenza, per quella dei servizi di media audiovisivi. La responsabilità editoriale presuppone che il fornitore di servizi di media selezioni e organizzi il contenuto professionalmente, sia che si tratti di elementi del contenuto o di un ventaglio di contenuti. Ciò esclude la condivisione di contenuti creati dagli utenti all'interno di una comunità virtuale ristretta, nonché le attività di fornitori intermediari di servizi che beneficiano delle deroghe di responsabilità della direttiva 2000/31/CE. Inoltre, la definizione di fornitore di servizi di media non si applica alla persona fisica o giuridica che seleziona e offre in vendita un pacchetto di servizi di media audiovisivi, ad esempio, al fine di fornire servizi di media audiovisivi o di organizzare tali servizi per i consumatori.

Motivazione

Si tratta di precisare il concetto di responsabilità editoriale, che implica un potere decisionale. Inoltre, la responsabilità editoriale non abbraccia quanti forniscono input ai servizi di media audiovisivi e richiede maggiori interventi di programmazione, anziché implicare la pura e semplice organizzazione di un catalogo di voci audiovisive.

Emendamento 11

CONSIDERANDO 18

(18) La direttiva introduce, in aggiunta alla definizione di pubblicità e di televendita, una definizione più ampia di comunicazioni commerciali audiovisive. Essa comprende le immagini in movimento, sonore o non, che accompagnano i servizi di media audiovisivi e destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine o una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica e, pertanto, non comprende gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente.

(18) La direttiva introduce, in aggiunta alla definizione di pubblicità e di televendita, una definizione più ampia di comunicazioni commerciali audiovisive. Essa comprende le immagini in movimento, sonore o non, che sono trasmesse nel quadro dei servizi di media audiovisivi e destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine o una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica e, pertanto, non comprende gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente.

Emendamento 12

CONSIDERANDO 25

(25) Nella sua comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea" la Commissione ha sottolineato che serve un'analisi attenta dell'approccio normativo appropriato, in particolare per determinare se per ciascun settore e problema sia preferibile un atto legislativo oppure soluzioni alternative come la coregolamentazione o l'autoregolamentazione. L'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" stabilisce definizioni, criteri e procedure comuni per la coregolamentazione e l’autoregolamentazione. L'esperienza insegna come gli strumenti di coregolamentazione e di autoregolamentazione, attuati nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, possano svolgere un ruolo importante nel garantire un elevato livello di tutela dei consumatori.

(25) Nella sua comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea" la Commissione ha sottolineato che serve un'analisi attenta dell'approccio normativo appropriato, in particolare per determinare se per ciascun settore e problema sia preferibile un atto legislativo oppure soluzioni alternative come la coregolamentazione o l'autoregolamentazione. Inoltre, l'esperienza insegna come gli strumenti sia di coregolamentazione che di autoregolamentazione, attuati nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, possano svolgere un ruolo importante nel garantire un elevato livello di tutela dei consumatori. Le misure volte a conseguire obiettivi di interesse pubblico nel settore dei servizi di media audiovisivi emergenti saranno più efficaci se sono adottate con il sostegno attivo degli stessi fornitori di servizi. Quindi, l'autoregolamentazione costituisce un tipo d'iniziativa volontaria che offre agli operatori economici, alle parti sociali, alle organizzazioni non governative o alle associazioni la possibilità di adottare, fra loro e per se stessi, delle direttive comuni. Nel rispetto delle loro diverse tradizioni giuridiche, gli Stati membri dovrebbero riconoscere il proficuo ruolo che può svolgere un'efficace autoregolamentazione a complemento della legislazione e dei meccanismi giudiziari e/o amministrativi in vigore, come pure il suo utile contributo al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. Tuttavia, l'autoregolamentazione, se può essere un metodo alternativo per applicare talune disposizioni della presente direttiva, non può sostituire completamente l'obbligo del legislatore nazionale. La coregolamentazione, nella sua forma minima, fornisce un "collegamento giuridico" tra l'autoregolamentazione e il legislatore nazionale, in conformità delle tradizioni giuridiche degli Stati membri.

Emendamento 13

CONSIDERANDO 26

(26) I diritti di trasmissione ai fini di intrattenimento relativi a manifestazione di interesse generale possono essere acquistati dagli organismi di radiodiffusione televisiva in esclusiva. È, tuttavia, fondamentale promuovere il pluralismo attraverso la produzione e la programmazione di informazioni diversificate nell'Unione europea, nonché rispettare i principi riconosciuti dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(26) I diritti di trasmissione ai fini di intrattenimento relativi a manifestazione di interesse generale possono essere acquistati dagli organismi di radiodiffusione televisiva in esclusiva. È, tuttavia, fondamentale promuovere il pluralismo attraverso la produzione e la programmazione di informazioni diversificate nell'Unione europea, nonché rispettare i principi riconosciuti dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. A tal fine, qualora agli Stati membri sia consentito redigere elenchi di manifestazioni di notevole rilevanza sociale, che non devono essere trasmesse in esclusiva, spetta allo Stato membro interessato decidere se redigere un siffatto elenco, a quali manifestazioni attribuire notevole rilevanza sociale, come definire il concetto di "parte significativa del pubblico" e che tipo di estratti dell'attualità rendere disponibili.

Motivazione

Dovrebbe essere lasciata agli Stati membri l'opportunità di giudicare a quali eventi essi annettono una notevole rilevanza sociale, come determinano la parte significativa dell'opinione pubblica e quale forma d'informazione è disponibile.

Emendamento 14

CONSIDERANDO 27

(27) Di conseguenza, al fine di tutelare la libertà fondamentale di essere informati e per assicurare la piena e adeguata protezione degli interessi dei telespettatori nell'Unione europea, è opportuno che i titolari di diritti esclusivi relativi a una manifestazione di interesse generale concedano agli altri organismi di radiodiffusione televisiva e intermediari (ove questi agiscano per conto degli organismi di radiodiffusione) il diritto di utilizzare brevi estratti nei loro programmi d'informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie tenendo in debito conto i diritti esclusivi. Tali condizioni devono essere comunicate in modo tempestivo prima dello svolgimento della manifestazione d'interesse generale per permettere agli altri operatori di esercitare tale diritto. In linea generale, la durata di tali brevi estratti non dovrebbe superare i 90 secondi.

 

(27) Di conseguenza, al fine di tutelare la libertà fondamentale di essere informati e per assicurare la piena e adeguata protezione degli interessi dei telespettatori nell'Unione europea, è opportuno che i titolari di diritti esclusivi relativi a una manifestazione di interesse generale concedano agli altri organismi di radiodiffusione televisiva e intermediari (ove questi agiscano per conto di un organismo di radiodiffusione) il diritto di utilizzare brevi estratti nei loro programmi d'informazione generale, ma non nei programmi di intrattenimento. In linea generale, l'accesso a brevi estratti dovrebbe essere concesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, dietro adeguato pagamento, tenere in debito conto i diritti esclusivi e non avere una durata superiore ai 90 secondi. Tali condizioni devono essere comunicate in modo tempestivo prima dello svolgimento della manifestazione d'interesse generale per permettere agli altri operatori di esercitare tale diritto. Il diritto di utilizzare brevi estratti dovrebbe applicarsi solamente nei casi in cui ciò sia necessario; di conseguenza, se un altro organismo di radiodiffusione nello stesso Stato membro ha acquisito diritti esclusivi per la manifestazione in questione, l'accesso va richiesto a tale organismo.

Motivazione

Il diritto di utilizzare brevi estratti è esercitato tradizionalmente sulla base di accordi bilaterali e dovrebbe essere riconosciuto nel testo della direttiva. Autorizzare un libero accesso al segnale di un organismo di radiodiffusione presenta importanti problemi per quanto riguarda il diritto d'autore e viola i diritti di proprietà dell'organismo di radiodiffusione e/o del titolare dei diritti. L'organismo di radiodiffusione non è necessariamente il titolare dei diritti di radiodiffusione negli altri Stati membri dell'Unione europea. Poiché gli Stati membri hanno adottato approcci diversi per quanto riguarda il diritto d'informazione, la direttiva in esame dovrebbe includere una clausola neutra che lasci agli Stati membri la scelta dello strumento giuridico per la trasposizione della direttiva nel diritto nazionale.

Emendamento 15

CONSIDERANDO 28

(28) I servizi non lineari si differenziano dai servizi lineari per quanto riguarda la possibilità di scelta e il controllo che l'utente può esercitare e in relazione all'impatto che hanno sulla società . Tale situazione giustifica l'imposizione di una regolamentazione più leggera sui servizi non lineari che devono rispettare esclusivamente le norme di base contemplate negli articoli da 3 quater a 3 nonies.

(28) I servizi non lineari si differenziano dai servizi lineari per quanto riguarda la possibilità di scelta e il controllo che l'utente può esercitare e in relazione all'impatto che hanno sulla società . Tale situazione giustifica l'imposizione di una regolamentazione più leggera sui servizi non lineari che devono rispettare esclusivamente le norme di base contemplate negli articoli da 3 quater a 3 nonies. In considerazione dell'elevato livello di scelta e di controllo da parte del consumatore, i nuovi servizi quali il video a richiesta, la trasmissione ripetuta di contenuti o la trasmissione in diretta di manifestazioni, che non sono parte integrante di un servizio lineare, devono essere definiti come servizi non lineari, indipendentemente dal loro contenuto.

Motivazione

Nella relazione della proposta di direttiva la Commissione europea ha sottolineato che qualsiasi servizio “a richiesta” dovrebbe essere definito quale come un servizio non lineare. Inoltre, servizi innovativi quali la trasmissione ripetuta di contenuti consentono al consumatore di scegliere il momento e le modalità di fruizione del contenuto offerto. Nuovi strumenti e applicazioni offrono al consumatore funzioni supplementari e possibilità di controllo sui programmi scelti. Inoltre, una differenziazione basata sull'oggetto di un servizio non è conforme a una definizione che instaura un legame tra la persona che stabilisce il palinsesto dei programmi e la decisione dell'utente. Pertanto, un servizio non lineare può consistere di manifestazioni sportive, concerti, film e altri eventi su una base "pay per view".

Di conseguenza, servizi quali la trasmissione ripetuta di contenuti e la trasmissione in diretta (live streaming) devono essere considerati come servizi non lineari. È opportuno che ciò sia espresso chiaramente nel testo della direttiva, in modo da consentire una chiara distinzione tra servizi lineari e servizi non lineari con riferimento al campo di applicazione della direttiva sul commercio elettronico.

Emendamento 16

CONSIDERANDO 29

(29) Tenuto conto della natura specifica dei servizi di media audiovisivi, e in particolare l'influenza che tali servizi esercitano sul modo in cui il pubblico si forma un parere, è fondamentale che gli utenti sappiano esattamente chi è responsabile del contenuto dei servizi. È opportuno, pertanto, che gli Stati membri assicurino che i fornitori di servizi di media garantiscano un accesso facile, diretto e permanente alle necessarie informazioni sull'organismo che ha la responsabilità editoriale dei contenuti. Spetta a ciascuno Stato membro decidere le modalità pratiche che consentiranno di conseguire tale obiettivo nel rispetto delle altre disposizioni applicabili del diritto comunitario.

(29) Tenuto conto della natura specifica dei servizi di media audiovisivi, e in particolare l'influenza che tali servizi esercitano sul modo in cui il pubblico si forma un parere, è fondamentale che gli utenti sappiano esattamente chi è responsabile del contenuto dei servizi. È opportuno, pertanto, che gli Stati membri assicurino che gli utenti abbiano accesso alle informazioni sulle modalità per l'esercizio della responsabilità editoriale del contenuto e su chi la esercita. Spetta a ciascuno Stato membro decidere le modalità pratiche che consentiranno di conseguire tale obiettivo nel rispetto delle altre disposizioni applicabili del diritto comunitario.

Motivazione

Nella catena dei valori dei media è sempre più difficile individuare un singolo operatore che non eserciti un certo grado di responsabilità editoriale nell'elaborazione di contenuti o nel loro filtraggio. Nella misura in cui la definizione di un singolo controllo editoriale diventa elusiva, si dovrebbero affermare in modo generale gli obblighi che gli Stati membri hanno di garantire la trasparenza.

Emendamento 17

CONSIDERANDO 30

(30) In conformità con il principio di proporzionalità, le misure previste dalla presente direttiva si limitano al minimo necessario per raggiungere l'obiettivo del buon funzionamento del mercato interno. Nei casi in cui si deve intervenire a livello comunitario per far sì che lo spazio interno sia veramente libero da frontiere interne per i servizi di media audiovisivi, la direttiva deve garantire un elevato livello di tutela degli obiettivi di interesse generale, come la protezione dei minori e della dignità umana.

(30) In conformità con il principio di proporzionalità, le misure previste dalla presente direttiva si limitano al minimo necessario per raggiungere l'obiettivo del buon funzionamento del mercato interno. Nei casi in cui si deve intervenire a livello comunitario per far sì che lo spazio interno sia veramente libero da frontiere interne per i servizi di media audiovisivi, la direttiva deve incoraggiare un elevato livello di tutela degli obiettivi di interesse generale, come la protezione dei minori, dei diritti delle persone con disabilità e della dignità umana.

Motivazione

Pur non essendo in grado di assicurare un elevato livello di protezione, l'azione a livello comunitario può però incoraggiarla attraverso una combinazione di coregolamentazione e di autoregolamentazione.

Inoltre, i servizi audiovisivi, e in particolare la televisione, costituiscono attualmente un importante canale di accesso a informazioni, formazione professionale, contenuti culturali e tempo libero. Per tale motivo, è indispensabile che qualsiasi progresso realizzato in questo settore tenga equamente conto delle possibili esigenze di tutti i cittadini europei, in particolare delle persone con disabilità, onde evitare che esse rimangano escluse dall'ampia gamma di vantaggi che la società moderna, e in particolare la televisione digitale, possono presentare.

Emendamento 18

CONSIDERANDO 33

(33) Nessuna delle disposizioni della presente direttiva riguardante, la tutela dei minori e l'ordine pubblico richiede necessariamente che le misure in questione siano attuate attraverso il controllo preventivo dei servizi di media audiovisivi.

(33) Nessuna delle disposizioni della presente direttiva riguardante, la tutela dei minori e l'ordine pubblico richiede che le misure in questione siano attuate attraverso il controllo preventivo dei servizi di media audiovisivi.

Emendamento 19

CONSIDERANDO 35

(35) I servizi audiovisivi di media non lineari sono potenzialmente in grado di sostituire, in parte, i servizi lineari. Di conseguenza, è opportuno che favoriscano, ove possibile, la produzione e la distribuzione di opere europee, promuovendo così attivamente la diversità culturale. Risulterà importante riesaminare periodicamente come le disposizioni relative alla promozione delle opere europee vengono applicate da parte dei servizi di media audiovisivi. Nelle relazioni previste all'articolo 3 septies, paragrafo 3, gli Stati membri devono inoltre tenere conto in particolare del contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione e all'acquisizione di diritti delle opere europee, della percentuale di opere europee nel catalogo dei servizi di media audiovisivi, nonché del consumo effettivo da parte degli utenti delle opere europee proposte da tali servizi.

(35) I servizi audiovisivi di media non lineari sono potenzialmente in grado di sostituire, in parte, i servizi lineari. Di conseguenza, è opportuno che favoriscano, ove possibile, la produzione e la distribuzione di opere europee, promuovendo così attivamente la diversità culturale. Risulterà importante riesaminare periodicamente come le disposizioni relative alla promozione delle opere europee vengono applicate da parte dei servizi di media audiovisivi.

Motivazione

Il mercato dei servizi non lineari è in una fase molto primitiva del suo sviluppo. Imporre quote culturali o contributi finanziari rischia di nuocere allo sviluppo di questi nuovi servizi. In ogni caso, i minori ostacoli alla distribuzione dovrebbe avere un effetto positivo sulla diversità culturale, in particolare creando mercati per i cosiddetti contenuti "a coda".

Emendamento 20

CONSIDERANDO 35 BIS (nuovo)

 

(35 bis) Le parti che si occupano esclusivamente della vendita abbinata o della trasmissione di servizi di media audiovisivi o che offrono in vendita pacchetti di tali servizi, per i quali non hanno la responsabilità editoriale, non dovrebbero essere considerate fornitori di servizi di media. Pertanto, la semplice vendita abbinata, la trasmissione o la rivendita delle offerte di contenuto, per le quali non hanno la responsabilità editoriale, non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.

Motivazione

È opportuno chiarire che, al momento, la semplice vendita abbinata, la trasmissione o la rivendita di offerte di contenuto, per le quali la responsabilità editoriale spetta a terzi in quanto fornitori di servizi di media, non sono incluse nel campo di applicazione della direttiva in esame. Tale chiarimento è necessario in considerazione del fatto che i fornitori non esercitano alcuna influenza e, di conseguenza, alcun controllo su tali contenuti.

Emendamento 21

CONSIDERANDO 38

(38) La disponibilità di servizi non lineari amplia la possibilità di scelta per i consumatori. Dal punto di vista tecnico, pertanto, non appare né giustificato, né opportuno, imporre norme dettagliate a disciplina delle comunicazioni commerciali audiovisive per i servizi non lineari. Tutte le comunicazioni commerciali audiovisive devono, tuttavia, rispettare non solo le norme di identificazione, ma anche un complesso minimo di norme qualitative per rispondere a obiettivi d'interesse generale chiaramente definiti.

(38) La disponibilità di servizi non lineari amplia la possibilità di scelta per i consumatori. Dal punto di vista tecnico, pertanto, non appare né giustificato, né opportuno, imporre norme dettagliate a disciplina delle comunicazioni commerciali audiovisive per i servizi non lineari.

Motivazione

Il telespettatore dovrebbe poter scegliere il contenuto. Oltretutto, l'integrità editoriale e la diversità culturale non vanno ostacolate da interventi pubblici.

Emendamento 22

CONSIDERANDO 41

(41) In aggiunta alle pratiche oggetto dalla presente direttiva, la direttiva 2005/29/CE si applica alle pratiche commerciali sleali, come ad esempio le pratiche fuorvianti e aggressive utilizzate nei servizi di media audiovisivi. Inoltre, dato che la direttiva 2003/33/CE, che proibisce la pubblicità e la sponsorizzazione a favore delle sigarette e degli altri prodotti del tabacco sulla carta stampata, nei servizi della società dell'informazione e nella radiodiffusione sonora, si applica fatta salva la direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, viste le particolari caratteristiche dei media audiovisivi, la relazione tra la direttiva 2003/33/CE e la direttiva 89/552/CE deve rimanere invariata dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. L'articolo 88, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE che vieta la pubblicità presso il pubblico di determinati medicinali si applica, come previsto al paragrafo 5 dello stesso articolo, fatto salvo quanto disposto all'articolo 14 della direttiva 89/552/CEE; la relazione tra la direttiva 2001/83/CE e la direttiva 89/552/CEE deve restare invariata dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(41) È necessario garantire la coerenza tra la presente direttiva e la legislazione comunitaria in vigore. Di conseguenza, in caso di conflitto tra le disposizioni della presente direttiva e una disposizione di un altro atto comunitario che disciplina aspetti specifici relativi all'accesso a un'attività di servizi di media audiovisivi oppure all'esercizio di questo tipo di attività, dovrebbero prevalere le disposizioni della presente direttiva. La presente direttiva integra quindi l'acquis comunitario. Pertanto, in aggiunta alle pratiche oggetto dalla presente direttiva, la direttiva 2005/29/CE si applica alle pratiche commerciali sleali, come ad esempio le pratiche fuorvianti e aggressive utilizzate nei servizi di media audiovisivi. Inoltre, dato che la direttiva 2003/33/CE, che proibisce la pubblicità e la sponsorizzazione a favore delle sigarette e degli altri prodotti del tabacco sulla carta stampata, nei servizi della società dell'informazione e nella radiodiffusione sonora, si applica fatta salva la direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, viste le particolari caratteristiche dei media audiovisivi, la relazione tra la direttiva 2003/33/CE e la direttiva 89/552/CE deve rimanere invariata dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. L'articolo 88, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE che vieta la pubblicità presso il pubblico di determinati medicinali si applica, come previsto al paragrafo 5 dello stesso articolo, fatto salvo quanto disposto all'articolo 14 della direttiva 89/552/CEE; la relazione tra la direttiva 2001/83/CE e la direttiva 89/552/CEE deve restare invariata dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Inoltre, la presente direttiva lascia impregiudicato il regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

Motivazione

Ai fini della certezza giuridica, è necessario chiarire la relazione tra la presente direttiva e il quadro legislativo esistente.

Emendamento 23

CONSIDERANDO 42

(42) Dato che l'aumento del numero di nuovi servizi ha ampliato le possibilità di scelta per i telespettatori, non si giustifica più il mantenimento di una normativa dettagliata in materia di inserimento di spot pubblicitari a tutela dei telespettatori. Pur non prevedendo un aumento della quantità oraria di pubblicità consentita, la presente direttiva lascia agli organismi di radiodiffusione televisiva la facoltà di scegliere quando inserire i messaggi pubblicitari in modo che questi ultimi non pregiudichino l'integrità dei programmi.

(42) Dato l'aumento dell'impiego di nuove tecnologie, come i videoregistratori personali, e della scelta di canali, non si giustifica più il mantenimento di una normativa dettagliata in materia di inserimento di spot pubblicitari a tutela dei telespettatori. La presente direttiva lascia agli organismi di radiodiffusione televisiva la facoltà di scegliere quando inserire i messaggi pubblicitari in modo che questi ultimi non pregiudichino l'integrità dei programmi.

Motivazione

La tecnologia ha compiuto progressi tali da consentire ormai di saltare i tradizionali spot pubblicitari. È quindi necessaria una maggiore flessibilità per garantire la praticabilità delle trasmissioni "in chiaro" e l'aumento della diversità culturale.

Emendamento 24

CONSIDERANDO 44

(44) La limitazione della quantità di pubblicità giornaliera era in larga misura teorica. Il limite orario è più importante in quanto si applica anche durante la prima serata. È pertanto opportuno abolire il limite quotidiano, mantenendo il limite orario per gli spot pubblicitari e quelli di televendita; stante la maggior possibilità di scelta a disposizione dei telespettatori, non appaiono altresì più giustificate le limitazioni quantitative imposte ai canali di televendita o pubblicitari. Resta, tuttavia, in vigore il limite del 20% di pubblicità per ora di orologio, ad eccezione delle forme pubblicitarie che richiedono più tempo a causa delle loro caratteristiche e dei metodi di presentazione specifici, quali telepromozioni e finestre di televendita.

(44) La limitazione della quantità di pubblicità giornaliera e della pubblicità per ora di orologio dovrebbe essere abrogata, salvo poche eccezioni. E' sufficiente mantenere un controllo qualitativo.

Motivazione

E' sufficiente garantire un controllo qualitativo della pubblicità. E' possibile rinunciare alle prescrizioni quantitative nell'interesse della deregolamentazione, tanto più che i consumatori sono ora disposti a tollerare un certo margine di pubblicità.

Emendamento 25

CONSIDERANDO 47

(47) Le autorità di regolamentazione devono essere indipendenti dai governi nazionali e dai fornitori di servizi di media audiovisivi per poter svolgere il proprio lavoro in modo imparziale e trasparente e contribuire al pluralismo. Per garantire la corretta applicazione della presente direttiva è necessaria una stretta collaborazione tra le autorità di regolamentazione nazionali e la Commissione,

(47) Le autorità di regolamentazione devono essere indipendenti dai governi nazionali e dai fornitori di servizi di media audiovisivi per poter svolgere il proprio lavoro in modo imparziale e trasparente e contribuire al pluralismo. Per garantire la corretta applicazione della presente direttiva è necessaria una stretta collaborazione tra le autorità di regolamentazione nazionali e la Commissione. È opportuno salvaguardare le peculiarità dell'organizzazione delle autorità di regolamentazione nell'assetto nazionale dei media.

Motivazione

Con la presente formulazione si intende tener conto delle diverse forme nazionali di organizzazione del controllo negli Stati membri.

Emendamento 26

CONSIDERANDO 47 BIS (nuovo)

 

(47 bis) Il diritto delle persone con disabilità, in particolare dei portatori di disabilità sensoriali, e degli anziani di partecipare alla vita sociale e culturale nella comunità, basato sugli articoli 26 e 27 della Carta dei diritti fondamentali, è indivisibile dalla disponibilità di servizi di media audiovisivi accessibili. L'accessibilità dei servizi di media audiovisivi comprende linguaggio gestuale, sottotitolazione, descrizione audio, sottotitolazione audio e menu per lo schermo facilmente comprensibili, ma non è limitata a questo.

Motivazione

Conformemente all'impegno della Commissione volto a integrare la disabilità in tutte le politiche comunitarie, è importante fare un esplicito riferimento alle disposizioni della Carta riguardanti le persone che presentano disabilità sensoriale e gli anziani. Si propone inoltre un elenco non esaustivo degli aspetti legati all'accessibilità necessari per poter rispettare le disposizioni della Carta. Molti di questi aspetti, comprese la descrizione audio e la sottotitolazione, non sono utili solo per le persone aventi disabilità sensoriali e per gli anziani ma anche per le persone con difficoltà di apprendimento e i telespettatori che non parlano la lingua in questione.

Emendamento 27

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera a) (direttiva 89/552/CEE)

(a) "servizio di media audiovisivo", un servizio quale quello definito agli articoli 49 e 50 del trattato il cui obiettivo principale è la fornitura di immagini animate, sonore o non, al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

(a) "servizio di media audiovisivo", un servizio fornito sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media e quale definito agli articoli 49 e 50 del trattato, il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi costituiti da immagini animate, sonore o non, al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

 

La presente definizione non include:

 

- i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è secondario e non costituisce la finalità principale dei servizi stessi,

 

- le versioni elettroniche di giornali e riviste.

Emendamento 28

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera b) (direttiva 89/552/CEE)

(b) "fornitore di servizi di media", la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determina la modalità di organizzazione;

(b) "fornitore di servizi di media", la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determina la modalità di organizzazione;

 

La presente definizione non comprende le persone fisiche o giuridiche che si occupano esclusivamente della vendita abbinata o della trasmissione di contenuto o che offrono in vendita pacchetti di tali servizi, per i quali la responsabilità editoriale spetta a terzi.

Emendamento 29

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera c) (direttiva 89/552/CEE)

(c) "radiodiffusione televisiva" o "trasmissione televisiva", un servizio di media audiovisivo lineare nel quale il fornitore del servizio di media decide il momento di trasmissione di un programma specifico e stabilisce il palinsesto dei programmi;

(c) "trasmissione televisiva" o "servizio lineare", un servizio di media audiovisivo nel quale una sequenza cronologica di programmi è trasmessa a un numero indeterminato di potenziali telespettatori, in un momento deciso dal fornitore del servizio di media sulla base di un palinsesto fisso dei programmi;

Emendamento 30

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera e) (direttiva 89/552/CEE)

(e) "servizio non lineare", un servizio di media audiovisivo nel quale l'utente decide il momento in cui è trasmesso un programma specifico sulla base di una gamma di contenuti selezionati dal fornitore di servizio di media;

(e) "servizio non lineare", un servizio di media audiovisivo costituito da un'offerta di contenuti audiovisivi compilata ed elaborata da un fornitore di servizi di media, nel quale l'utente richiede individualmente la trasmissione di un particolare programma, sulla base di una gamma di contenuti e in un determinato momento.

Emendamento 31

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera f) (direttiva 89/552/CEE)

(f) "comunicazione commerciale audiovisiva", immagini in movimento, siano esse sonore o non, che accompagnano i servizi di media audiovisivi e sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica;

(f) "comunicazione commerciale audiovisiva", immagini in movimento, siano esse sonore o non, che sono trasmesse nel quadro di servizi di media audiovisivi allo scopo di promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica;

Emendamento 32

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera h) (direttiva 89/552/CEE)

(h) "pubblicità occulta", la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall'emittente per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; una presentazione si considera intenzionale quando è fatta dietro compenso o altro pagamento;

(h) "pubblicità occulta", la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dal fornitore di servizi di media per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; una presentazione si considera intenzionale quando è fatta dietro compenso o altro pagamento;

Emendamento 33

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera i) (direttiva 89/552/CEE)

(i) "sponsorizzazione", ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di servizi di media audiovisivi, al fine di promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la propria immagine, le proprie attività o i propri prodotti;

(i) "sponsorizzazione", ogni contributo di un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica, non impegnata nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento diretto o indiretto di servizi di media audiovisivi, al fine di promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la propria immagine, le proprie attività o i propri prodotti;

Emendamento 34

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera k) (direttiva 89/552/CEE)

(k) "inserimento di prodotti", ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio nei servizi di media audiovisivi, di norma dietro pagamento o altro compenso."

 

(k) "inserimento di prodotti", ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio nei servizi di media audiovisivi, con o senza pagamento o altro compenso al fornitore di servizi di media.

 

La definizione giuridica di inserimento di prodotto non comprende tuttavia decisioni editoriali indipendenti di utilizzare prodotti che sono parte integrante di un programma e ne agevolano la produzione, senza tuttavia evidenziarli in modo indebito, come premi attribuiti nei programmi, oggetti e articoli accessori."

Emendamento 35

ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA F)
Articolo 2, paragrafo 6 (direttiva 89/552/CEE)

"6. La presente direttiva non si applica ai servizi di media audiovisivi che sono destinati ad essere ricevuti solo nei paesi terzi e non sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico in uno o più Stati membri per mezzo di comuni apparecchi di ricezione."

"6. La presente direttiva non si applica ai servizi di media audiovisivi che sono destinati ad essere ricevuti solo nei paesi terzi."

Emendamento 36

ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA F)
Articolo 2, paragrafo 7 (direttiva 89/552/CEE)

"7. Uno Stato membro può, al fine di prevenire abusi o comportamenti fraudolenti, adottare misure appropriate nei confronti di un fornitore di servizi di media stabilito in un altro Stato membro e la cui attività è orientata in tutto o in massima parte verso il territorio del primo Stato membro. Spetta al primo Stato membro portarne le prove caso per caso.

"7. Uno Stato membro può, al fine di prevenire abusi, comportamenti fraudolenti o una distorsione della concorrenza manifestamente iniqua, adottare misure appropriate nei confronti di un fornitore di servizi di media stabilito in un altro Stato membro e la cui attività è orientata in tutto o in massima parte verso il territorio del primo Stato membro. Spetta al primo Stato membro portarne le prove caso per caso.

Emendamento 37

ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA F)
Articolo 2, paragrafo 8 (direttiva 89/552/CEE)

8. Gli Stati membri possono adottare misure in applicazione del paragrafo 7 solo se sono rispettate tutte le condizioni seguenti:

8. Gli Stati membri possono adottare misure in applicazione del paragrafo 7 solo se sono rispettate tutte le condizioni seguenti:

(a) lo Stato membro di ricezione chiede allo Stato membro nel quale il fornitore di servizi di media è stabilito di adottare le misure;

(a) lo Stato membro di ricezione chiede allo Stato membro nel quale il fornitore di servizi di media è stabilito di adottare le misure;

(b) quest'ultimo Stato membro non adotta le misure;

(b) quest'ultimo Stato membro non adotta le misure entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta;

(c) il primo Stato membro notifica alla Commissione e allo Stato membro nel quale il fornitore di servizi di media è stabilito la propria intenzione di adottare tali misure e

(c) trascorso il periodo di due mesi di cui alla lettera b), il primo Stato membro notifica alla Commissione e allo Stato membro nel quale il fornitore di servizi di media è stabilito la propria intenzione di adottare tali misure e

(d) la Commissione decide che dette misure sono compatibili con il diritto comunitario.

(d) la Commissione decide che dette misure sono compatibili con il diritto comunitario.

Emendamento 38

ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA F)
Articolo 2, paragrafo 10 (direttiva 89/552/CEE)

10. La Commissione decide entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 8. Se la Commissione stabilisce che le misure proposte sono incompatibili con il diritto comunitario, lo Stato membro interessato si astiene dall'adottarle."

10. La Commissione decide entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 8, lettera c). Se la Commissione stabilisce che le misure proposte sono incompatibili con il diritto comunitario, lo Stato membro interessato si astiene dall'adottarle."

Emendamento 39

ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA F)
Articolo 3, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori disciplinati dalla presente direttiva.

1. Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori disciplinati dalla presente direttiva, purché tali norme non provochino una manifesta distorsione della concorrenza e non siano in contrasto con i principi del diritto dell’UE.

Motivazione

È importante che si possa mantenere un mercato dei media ben funzionante. Qualora l'applicazione della direttiva comportasse inique distorsioni della concorrenza che di norma non verrebbero approvate ai sensi del diritto dell’UE, è obbligo degli Stati membri garantire il rispetto dei principi fondamentali del diritto dell’UE.

Emendamento 40

ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 3, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE)

3. Gli Stati membri incoraggiano i regimi di coregolamentazione nei settori coordinati dalla presente direttiva. Tali regimi sono concepiti in modo da poter essere largamente accettati dai principali soggetti interessati e da assicurare un'applicazione efficace delle norme."

3. Gli Stati membri incoraggiano i regimi di autoregolamentazione e/o di coregolamentazione nei settori coordinati dalla presente direttiva. Tali regimi sono concepiti in modo da poter essere largamente accettati dai principali soggetti negli Stati membri interessati e da assicurare un'applicazione efficace delle norme."

Emendamento 41

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 ter, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti dell'attualità, le emittenti stabilite in altri Stati membri non siano private dell'accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad avvenimenti di grande interesse pubblico trasmessi da un'emittente soggetta alla loro giurisdizione.

1. Fatti salvi altri accordi contrattuali tra le emittenti televisive in questione, gli Stati membri provvedono a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti dell'attualità, le emittenti, legalmente autorizzate e stabilite in altri Stati membri non siano private dell'accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad avvenimenti di grande interesse pubblico trasmessi da un'emittente soggetta alla loro giurisdizione e a che sia pagato a tal fine un adeguato compenso.

Motivazione

Il diritto di utilizzare brevi estratti è esercitato tradizionalmente sulla base di accordi bilaterali e dovrebbe essere riconosciuto nel testo della direttiva. Autorizzare un libero accesso al segnale di un organismo di radiodiffusione presenta importanti problemi per quanto riguarda il diritto d'autore e viola i diritti di proprietà dell'organismo di radiodiffusione e/o del titolare dei diritti. L'organismo di radiodiffusione non è necessariamente il titolare dei diritti di radiodiffusione negli altri Stati membri dell'Unione europea. Poiché gli Stati membri hanno adottato approcci diversi per quanto riguarda il diritto d'informazione, la direttiva in esame dovrebbe includere una clausola neutra che lasci agli Stati membri la scelta dello strumento giuridico per la trasposizione della direttiva nel diritto nazionale.

Emendamento 42

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 ter, paragrafo 2 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

2 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano fermo restando l'obbligo delle singole emittenti di rispettare le norme in materia di diritti d'autore dello Stato membro in cui sono stabilite, ivi comprese la direttiva 2001/29/CE e/o la Convenzione di Roma, e non incidono in alcun modo su tale obbligo.

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire che la direttiva in esame non modifica gli obblighi vigenti in materia di diritti d'autore.

Emendamento 43

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 quater, lettera c) (direttiva 89/552/CEE)

(c) gli estremi del fornitore di servizi di media, compresi l'indirizzo di posta elettronica o il sito internet, che permettono di contattarlo rapidamente, direttamente ed efficacemente;

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 44

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 quater, lettera d) (direttiva 89/552/CEE)

(d) se del caso, l'autorità di regolamentazione competente.

(d) se del caso, la pertinente autorità di regolamentazione o di vigilanza.

Emendamento 45

ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA F)
Articolo 3 quinquies (direttiva 89/552/CEE)

Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione non siano messi a disposizione del pubblico secondo modalità tali da poter nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori.

Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano le associazioni od organizzazioni di categoria, professionali e dei consumatori a elaborare codici di condotta atti a garantire che i servizi di media audiovisivi non siano messi a disposizione del pubblico secondo modalità tali da poter nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori.

Motivazione

La tutela dei minori deve essere conseguita mediante un approccio a più livelli con tutti gli interessati. Grazie all'autoregolamentazione, alcuni protagonisti del settore, quali ad esempio i fornitori di servizi Internet (ISP), sono stati i primi ad adottare provvedimenti a tutela dei minori.

Emendamento 46

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 septies, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione promuovano, ove possibile e con i mezzi adeguati, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, ai sensi dell'articolo 6.

1. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione promuovano, ove possibile, con i mezzi adeguati, la produzione di opere europee e indipendenti e l'accesso alle stesse, ai sensi dell'articolo 6.

Motivazione

I fornitori di servizi di media devono promuovere opere europee e dare un sostegno alle produzioni indipendenti. Ciò contribuirà al conseguimento degli obiettivi di diversità culturale in Europa, preservando nel contempo un ambiente equo e competitivo tra tutti gli attori del settore.

Emendamento 47

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 septies, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE)

3. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro la fine del quarto anno dall'adozione delle presente direttiva, e in seguito ogni tre anni, una relazione sull'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro la fine del quarto anno dall'adozione delle presente direttiva, e in seguito ogni due anni, una relazione sull'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.

Motivazione

Il periodo di due anni si inserisce meglio nel calendario complessivo. Tre anni sono un periodo troppo lungo in considerazione del rapido sviluppo dei nuovi servizi.

Emendamento 48

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 septies, paragrafo 4 (direttiva 89/552/CEE)

4. Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi commerciali e dei progressi tecnologici.

4. Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi commerciali e dei progressi tecnologici nonché dell'obiettivo della diversità culturale.

Motivazione

Come sottolineato dalla Commissione nella relazione della proposta di direttiva (e al considerando 3), i servizi di media audiovisivi non rivestono solo una grande importanza per lo sviluppo economico e tecnologico, ma hanno anche un grande impatto sulla democrazia e la diversità culturale.

Emendamento 49

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 octies, lettera c), punto i) (direttiva 89/552/CEE)

(i) comportare discriminazioni basate su razza, sesso o nazionalità;

(i) risultare offensive a causa di discriminazioni fondate su razza, genere o nazionalità, disabilità, età od orientamento sessuale;

Motivazione

L'attuale proposta della Commissione finirebbe col proibire un documentario sull'odio razziale, laddove l'effettiva intenzione è quella di vietare contenuti audiovisivi che risultino offensivi. Inoltre, è opportuno non dimenticare le altre forme di discriminazione esistenti.

Emendamento 50

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 octies, lettera c), punto iv) (direttiva 89/552/CEE)

(iv) incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente.

(iv) incoraggiare comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente.

Emendamento 51

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 octies, lettera d) (direttiva 89/552/CEE)

(d) è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva e di televendita avente per oggetto sigarette e altri prodotti a base di tabacco;

(d) è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva avente per oggetto sigarette e altri prodotti a base di tabacco;

Motivazione

Il riferimento alle televendite è superfluo.

Emendamento 52

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 octies, lettera f) (direttiva 89/552/CEE)

(f) le comunicazioni commerciali audiovisive non devono arrecare un pregiudizio morale o fisico ai minorenni. Non devono pertanto esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né incoraggiarli a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrare senza motivo minori che si trovano in situazioni di pericolo.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 53

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 octies, lettera f) (direttiva 89/552/CEE)

(f) le comunicazioni commerciali audiovisive non devono arrecare un pregiudizio morale o fisico ai minorenni. Non devono pertanto esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né incoraggiarli a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrare senza motivo minori che si trovano in situazioni di pericolo.

(f) le comunicazioni commerciali audiovisive non devono arrecare un pregiudizio morale o fisico ai minorenni. Non devono pertanto esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, né incoraggiarli a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrare minori che si trovano in situazioni di pericolo.

Emendamento 54

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies (direttiva 89/552/CEE)

1. I servizi di media audiovisivi sponsorizzati o contenenti inserimenti di prodotti devono rispettare le seguenti prescrizioni:

1. I servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati devono rispettare, ove applicabili, le seguenti prescrizioni:

(a) la programmazione, ove appropriato, e i contenuti di tali servizi di media audiovisivi non devono in alcun caso essere influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;

(a) i loro contenuti e, nel caso della radiodiffusione televisiva, la loro programmazione non devono in alcun caso essere influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;

(b) non devono incoraggiare direttamente all'acquisto o al noleggio di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;

(b) non devono incoraggiare direttamente all'acquisto o al noleggio di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;

(c) i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione e/o dell'esistenza dell'inserimento di prodotti. I programmi sponsorizzati devono essere chiaramente identificati come tali attraverso l'indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un adeguato segno distintivo, all'inizio, durante e/o alla fine dei programmi. I programmi che contengono inserimento di prodotti devono essere adeguatamente identificati all'inizio della trasmissione, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore.

(c) i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione. I programmi sponsorizzati devono essere chiaramente identificati come tali attraverso l'indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un adeguato segno distintivo, all'inizio e/o alla fine dei programmi.

2. I servizi di media audiovisivi non possono essere sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco. Inoltre, i servizi di media audiovisivi non possono contenere inserimenti di prodotti a base di tabacco o di sigarette, né di prodotti di imprese la cui attività principale è costituita dalla produzione o dalla vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco.

2. I servizi di media audiovisivi o i programmi non possono essere sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco.

3. La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi da parte di imprese le cui attività comprendano la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa ma non la promozione di specifici medicinali o di cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi di media.

3. La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi o di programmi da parte di imprese le cui attività comprendano la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa ma non la promozione di specifici medicinali o di cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi di media.

4. I notiziari e le trasmissioni di attualità non possono essere sponsorizzati né contenere inserimenti di prodotti. I servizi di media audiovisivi per bambini e i documentari non possono contenere inserimenti di prodotti."

4. I notiziari e le trasmissioni di attualità non possono essere sponsorizzati ."

Emendamento 55

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

Articolo 3 nonies bis

 

1. I servizi di media audiovisivi contenenti inserimento di prodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:

 

(a) la programmazione, ove appropriato, e i contenuti di tali servizi di media audiovisivi non devono in alcun caso essere influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;

 

(b) non devono incoraggiare direttamente all'acquisto o al noleggio di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;

 

(c) i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza dell'inserimento di prodotti. I programmi che contengono inserimento di prodotti devono essere adeguatamente identificati per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore.

 

2. I servizi di media audiovisivi non possono contenere inserimenti di prodotti a base di tabacco o di sigarette, né di prodotti di imprese la cui attività principale è costituita dalla produzione o dalla vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco.

 

3. I notiziari e le trasmissioni di attualità non possono contenere inserimenti di prodotti. I servizi di media audiovisivi per bambini e i documentari non possono contenere inserimenti di prodotti.

Emendamento 56

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies ter (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

Articolo 3 nonies ter

 

Accessibilità

 

1. Gli Stati membri adottano misure adeguate volte a garantire gradualmente che i servizi di media audiovisivi sotto la loro giurisdizione diventino pienamente accessibili alle persone con disabilità sensoriali attraverso la messa a punto di forme di linguaggio gestuale, sottotitolazione, descrizione audio e sottotitolazione audio.

 

2. Ad intervalli biennali la Commissione europea chiede informazioni agli Stati membri in merito all'applicazione del presente articolo.

Motivazione

L'accessibilità dei servizi di media audiovisivi è una componente importante dell'efficace funzionamento del mercato interno, in conformità del considerando 30. Le persone con disabilità e/o gli anziani, per i quali la questione dell'accessibilità è altresì cruciale, rappresentano una quota significativa dei consumatori di servizi audiovisivi. Secondo l'Istituto di ricerca sulla sordità, oltre 81 milioni di europei vivono con perdite della capacità uditiva; inoltre, vi sono oltre 30 milioni di non vedenti e ipovedenti. Dalla ricerca è emerso che un numero molto elevato di persone con disabilità e/o di anziani guardano la televisione, per cui queste categorie rappresentano un mercato con una domanda che va soddisfatta. L'imposizione dell'obbligo di fornire servizi di media audiovisivi accessibili favorirebbe senza dubbio una sana concorrenza tra i fornitori di servizi e migliorerebbe il funzionamento del mercato interno.

Emendamento 57

ARTICOLO 1, PUNTO 9
Articolo 10, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili ed essere nettamente distinte dal resto della programmazione con mezzi ottici e/o acustici.

1. La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Fermo restando l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere nettamente distinte dal resto della programmazione con mezzi ottici e/o acustici e/o spaziali.

Motivazione

Il principio in base al quale la pubblicità deve essere distinguibile dal contenuto editoriale va rigorosamente definito ma le relative misure di attuazione andrebbero ampliate per consentire lo sviluppo di tecniche pubblicitarie nuove e creative offrendo al contempo chiarezza e tutela ai telespettatori.

Emendamento 58

ARTICOLO 1, PUNTO 9
Articolo 10, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati restano un'eccezione, esclusi quelli inseriti nei programmi sportivi.

soppresso

Motivazione

Il mantenimento della disposizione secondo cui gli spot pubblicitari e di televendita isolati restano un'eccezione (esclusi quelli inseriti nei programmi sportivi) limiterebbe in modo artificiale la capacità delle emittenti di esplorare nuovi tipi di pause flessibili assieme ai telespettatori. Studi recenti indicano che i telespettatori in realtà preferiscono gli spot pubblicitari agli stacchi pubblicitari, perché disturbano meno nella visione del programma.

Emendamento 59

ARTICOLO 1, PUNTO 10
Articolo 11, paragrafo 2, comma 1 (direttiva 89/552/CEE)

2. La trasmissione di film realizzati per la televisione (eccettuate le serie televisive, i programmi a puntate, i programmi di intrattenimento leggero e i documentari), di opere cinematografiche, di programmi per bambini e di notiziari può essere interrotta da pubblicità e/o televendite una volta ogni 35 minuti.

2. La trasmissione di opere cinematografiche (eccettuate le serie televisive, i programmi a puntate, i programmi di intrattenimento leggero, i documentari e i film realizzati per la televisione), di programmi per bambini e di notiziari, a condizione che la loro durata prevista sia superiore a 30 minuti, può essere interrotta da pubblicità e/o televendite una volta ogni 30 minuti.

Motivazione

L'introduzione del limite di 35 minuti causerebbe inevitabilmente perdite di introiti per chi investe in questi generi poco redditizi. Per evitare che tali formati vengano importati più frequentemente da paesi non europei le restrizioni andrebbero basate su una durata di 30 minuti. Andrebbero inoltre applicate solo a generi specifici quali i programmi per bambini, i notiziari e le opere cinematografiche. Le restrizioni per i film realizzati per la televisione che possono essere finanziati solo attraverso gli introiti della pubblicità, diversamente dalle opere cinematografiche che hanno anche un indotto, andrebbero eliminate in modo da offrire un efficace incentivo agli investimenti in produzioni originali europee.

Emendamento 60

ARTICOLO 1, PUNTO 17
Articolo 20 (direttiva 89/552/CEE)

Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto comunitario, di prevedere condizioni diverse da quelle di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 18 per le trasmissioni destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, dal pubblico di uno o più altri Stati membri e per le trasmissioni che non hanno un impatto significativo in termini di indice d'ascolto."

Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto comunitario, di prevedere condizioni diverse da quelle di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 18 per le trasmissioni televisive destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, dal pubblico di uno o più altri Stati membri."

Motivazione

La formulazione non è chiara e potrebbe causare problemi per quanto riguarda il significato del termine "trasmissioni", le modalità di misurazione dell'impatto in termini di indici d'ascolto e le modalità per determinare se una trasmissione è destinata unicamente al territorio nazionale.

Ai fini della certezza giuridica, il termine "trasmissioni" deve essere sostituito da "trasmissioni televisive" e il riferimento alle "trasmissioni che non hanno un impatto significativo in termini di indice d'ascolto" dovrebbe essere soppresso.

Emendamento 61

ARTICOLO 1, PUNTO 20
Articolo 23 ter, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza delle autorità di regolamentazione nazionali e assicurano che esse esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente.

1. Ove gli Stati membri abbiano istituito autorità di regolamentazione nazionali, essi ne garantiscono l'indipendenza e assicurano che esse esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente.

Motivazione

Gli Stati membri non devono essere obbligati ad istituire autorità di regolamentazione nazionale. È pertanto necessario correggere la formulazione della Commissione.

Emendamento 62

ARTICOLO 1 PUNTO 22
Articolo 26 (direttiva 89/552/CEE)

Entro il […] e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, se necessario, elabora ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dei servizi di media audiovisivi, in particolare alla luce dei recenti sviluppi tecnologici e del grado di competitività del settore."

Entro ...* e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva, in particolare per quanto concerne l'applicazione delle misure di cui all'articolo 3 septies, paragrafo 1, e all'articolo 3 nonies ter, e, se necessario, elabora ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dei servizi di media audiovisivi, in particolare, alla luce dei recenti sviluppi tecnologici, del grado di competitività del settore e della promozione della diversità culturale."

 

* la fine del quinto anno dopo l'adozione della presente direttiva.

Emendamento 63

ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il […]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ...*. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

 

* Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Motivazione

Nel testo della Commissione non è stato fissato un termine per la trasposizione della presente direttiva. Una rapida applicazione della direttiva è auspicabile al fine di garantire il pieno funzionamento del mercato interno dei servizi di media audiovisivi e condizioni concorrenziali eque per tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi. Dopo due anni dall'applicazione della direttiva, gli Stati membri dovranno riferire alla Commissione sulle misure di esecuzione adottate per talune disposizioni della presente direttiva. Analogamente, la Commissione dovrà riferire al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione della presente direttiva dopo tre anni dalla sua applicazione (o dopo cinque anni dalla sua adozione).

PROCEDURA

Titolo

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

Riferimenti

COM(2005)0646 – C­6‑0443/2005 – 2005/0260(COD)

Commissione competente per il merito

CULT

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

IMCO
2.2.2006

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

 

Relatore per parere
  Nomina

Heide Rühle
21.2.2006

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

21.3.2006

11.7.2006

19.4.2006

14.9.2006

30.5.2006

4.10.2006

1.2.6.2006

20.6.2006

Approvazione

5.10.2006

Esito della votazione finale

+ :
– :
0 :

27

0

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Charlotte Cederschiöld, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Henrik Dam Kristensen, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Béatrice Patrie, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Andreas Schwab, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Glenis Willmott

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Maria Badia I Cutchet, Benoît Hamon, Filip Andrzej Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Syed Kamall, Othmar Karas, Joseph Muscat, Gary Titley

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Sharon Bowles, Den Dover, Harald Ettl, Ruth Hieronymi, John Purvis

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

...

  • [1]  GU C … del ..., pag. … .

PARERE della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (10.10.2006)

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive
(COM(2005)0646 – C6‑0443/2005 – 2005/0260(COD))

Relatrice per parere: Lissy Gröner

BREVE MOTIVAZIONE

La relatrice per parere accoglie con favore la proposta della Commissione, che mira in particolare a inserire nello stesso quadro regolamentare i servizi lineari e non lineari. Tuttavia, andrebbero introdotti anche alcuni elementi aventi attinenza con l'uguaglianza di genere e la tutela dei minori, in modo da poter disporre di una direttiva in linea con le priorità dell'Unione. In Europa sempre più donne entrano nel mondo del lavoro, ma non vengono attuate misure adeguate che consentano di conciliare il lavoro e la vita familiare. È altresì necessario definire una tutela chiara e decisa dei minori. Nel contempo, non si dovrebbe consentire l'inserimento di prodotti, in quanto non è provato che incoraggi la competitività, e vi è il chiaro rischio di mettere in pericolo la qualità del contenuto e l'indipendenza degli autori, con possibili conseguenze negative sui consumatori di servizi audiovisivi nonché sul pubblico.

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

CONSIDERANDO 10

(10) Grazie all'introduzione di un insieme minimo di obblighi armonizzati negli articoli da 3 quater a 3 nonies e nei settori armonizzati dalla presente direttiva gli Stati membri non possono più derogare al principio del paese di origine per quanto riguarda la tutela dei minori e la lotta contro ogni incitamento all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità e per quanto riguarda la violazione della dignità umana della persona o la tutela dei consumatori, come previsto all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(10) Grazie all'introduzione di un insieme minimo di obblighi armonizzati negli articoli da 3 quater a 3 nonies e nei settori armonizzati dalla presente direttiva gli Stati membri non possono più derogare al principio del paese di origine per quanto riguarda la tutela dei minori e la lotta contro ogni incitamento all'odio basato su differenze di razza, origine etnica, sesso, religione, nazionalità, età, orientamento sessuale o disabilità e per quanto riguarda la violazione della dignità umana della persona o la tutela dei consumatori, come previsto all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Motivazione

Non dovrebbe esservi discriminazione sulla base dell'origine etnica, dell'età, dell'orientamento sessuale o della disabilità.

Emendamento 2

CONSIDERANDO 13

(13) La definizione di servizi di media audiovisivi comprende tutti i servizi di media di massa audiovisivi, sia programmati che a richiesta. Tuttavia, dato che copre esclusivamente i servizi definiti dal trattato, essa ingloba tutte le forme di attività economica, comprese quelle svolte dalle imprese di servizio pubblico, ma esclude le attività non economiche, quali i siti internet interamente privati.

(13) La definizione di servizi di media audiovisivi comprende tutti i servizi di media di massa audiovisivi, sia programmati che a richiesta. Tuttavia, dato che copre esclusivamente i servizi definiti dal trattato, essa ingloba tutte le forme di attività economica, comprese quelle svolte dalle imprese di servizio pubblico, ma esclude le attività non economiche, quali i siti internet interamente privati; l'elemento economico deve avere un certo significato per giustificare l'applicazione della direttiva.

Motivazione

La nozione di "servizi di media audiovisivi" dovrebbe applicarsi solo ai servizi che sono normalmente forniti contro pagamento; il fatto che un sito Internet o un videoblog contenga crediti informativi, ad esempio per il software utilizzato, non significa necessariamente che debbano essere qualificati come attività economica.

Emendamento 3

CONSIDERANDO 17

(17) Il concetto di responsabilità editoriale ha un'importanza fondamentale per la definizione del ruolo del fornitore di servizi di media e, di conseguenza, per quella dei servizi di media audiovisivi. La presente direttiva si applica fatte salve le deroghe di responsabilità della direttiva 2000/31/CE.

(17) Il concetto di responsabilità editoriale ha un'importanza fondamentale per la definizione del ruolo del fornitore di servizi di media e, di conseguenza, per quella dei servizi di media audiovisivi. La responsabilità editoriale significa che il fornitore di servizi di media sceglie e organizza il contenuto audiovisivo – singole unità di contenuto o una gamma di contenuti – nella sua veste professionale. Ciò esclude la condivisione di contenuto generato dall'utente all'interno di limitate comunità virtuali, nonché le attività dei fornitori di servizi di intermediazione che beneficiano delle deroghe di responsabilità della direttiva 2000/31/CE.

Motivazione

Occorre chiarire ulteriormente in un considerando che la nozione di "responsabilità editoriale" presuppone che il fornitore di servizi di media editi il contenuto audiovisivo ­ in singoli articoli o come scelta di contenuto ­ in modo professionale. Ciò consente inoltre una migliore distinzione tra "fornitori di servizi di media" e "fornitori di servizi di intermediazione", che beneficiano delle deroghe di responsabilità di cui agli articoli 12-15 della direttiva sul commercio elettronico.

Emendamento 4

CONSIDERANDO 19 BIS (nuovo)

 

(19 bis) È quindi indispensabile che gli Stati membri prevengano l'emergere di posizioni dominanti che comporterebbero una limitazione del pluralismo e restrizioni sulla libertà dell'informazione dei media nonché del settore dell'informazione nel suo insieme, ad esempio adottando misure per garantire l'accesso non discriminatorio all'offerta di servizi di media audiovisivi nel pubblico interesse (ad esempio attraverso gli obblighi di diffusione).

Motivazione

Obiettivo fondamentale della direttiva sui servizi di media audiovisivi è garantire l'accesso dei cittadini a un'offerta pluralistica dei media. Il presente considerando si fonda su un passaggio esistente dell'attuale direttiva, ma dichiara esplicitamente che le misure infrastrutturali al servizio della diversità, come gli obblighi di diffusione (norme "must carry"), contribuiscono altresì al suo obiettivo.

Emendamento 5

CONSIDERANDO 25

(25) Nella sua comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea" la Commissione ha sottolineato che serve un'analisi attenta dell'approccio normativo appropriato, in particolare per determinare se per ciascun settore e problema sia preferibile un atto legislativo oppure soluzioni alternative come la coregolamentazione o l'autoregolamentazione. L'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" stabilisce definizioni, criteri e procedure comuni per la coregolamentazione e l’autoregolamentazione. L'esperienza insegna come gli strumenti di coregolamentazione e di autoregolamentazione, attuati nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, possano svolgere un ruolo importante nel garantire un elevato livello di tutela dei consumatori.

(25) Nella sua comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea" la Commissione ha sottolineato che serve un'analisi attenta dell'approccio normativo appropriato, in particolare per determinare se per ciascun settore e problema sia preferibile un atto legislativo oppure soluzioni alternative come la coregolamentazione o l'autoregolamentazione. L'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" stabilisce definizioni, criteri e procedure comuni per la coregolamentazione e l'autoregolamentazione. L'esperienza insegna come i sistemi di coregolamentazione, attuati nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, devono svolgere un ruolo importante nel garantire un elevato livello di tutela pubblica. Gli obiettivi pubblici possono essere conseguiti al meglio nel quadro dei nuovi servizi audiovisivi con l'attivo sostegno dei fornitori. Gli Stati membri possono quindi prevedere l'uso di sistemi di coregolamentazione trasparenti e generalmente riconosciuti, soprattutto per quanto riguarda i servizi non lineari.

Motivazione

L'autoregolamentazione può essere uno strumento per attuare le norme europee solo come parte integrante della regolamentazione. Essa deve quindi essere integrata nel necessario regime regolamentare per cui, in effetti, in questa sede può essere presa in considerazione solo la coregolamentazione.

Emendamento 6

CONSIDERANDO 32

(32) Le misure adottate per tutelare i minori e proteggere la dignità umana devono essere attentamente conciliate con il diritto fondamentale alla libertà di espressione sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È quindi opportuno che tali misure siano finalizzate a garantire un adeguato livello di tutela dei minori, con particolare riferimento ai servizi non lineari, ma non a vietare i contenuti per adulti in quanto tali.

(32) Nelle misure adottate per tutelare i minori e proteggere la dignità umana occorre stabilire un idoneo equilibrio tra, da un lato, il rispetto dei diritti fondamentali dei minori, fra cui i bambini, delle donne e dei gruppi soggetti a discriminazione, e, dall'altro, il diritto fondamentale alla libertà di espressione sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È quindi opportuno che tali misure siano finalizzate a garantire un adeguato livello di tutela dei diritti dei minori, delle donne e dei gruppi soggetti a discriminazione, con particolare riferimento ai servizi non lineari.

Motivazione

Considerando l'importante ruolo svolto dai media nel modo in cui le persone si formano le proprie opinioni e il potere de facto che esso ha sul pubblico, è essenziale reperire un equilibrio tra il diritto fondamentale alla libertà di espressione e il rispetto dei diritti dell'uomo, quale riconosciuto dall'UE e dai suoi Stati membri.

Emendamento 7

CONSIDERANDO 40

(40) Grazie all'evoluzione commerciale e tecnologica gli utilizzatori dei servizi di media audiovisivi dispongono di una scelta più ampia, ma hanno anche maggiori responsabilità nell'uso che ne fanno. Per restare nei limiti degli obiettivi di interesse generale, la regolamentazione deve prevedere un certo grado di flessibilità in relazione ai servizi di media audiovisivi lineari. Il principio di separazione deve essere limitato alla pubblicità e alle televendite, mentre è opportuno consentire la pubblicità attraverso l'inserimento di prodotti (product placement) in determinate circostanze e abolire alcune restrizioni quantitative. Si dovrà tuttavia espressamente proibire la pubblicità commerciale occulta. Il principio di separazione non deve ostacolare l'utilizzo di nuove tecniche pubblicitarie.

(40) Grazie all'evoluzione commerciale e tecnologica gli utilizzatori dei servizi di media audiovisivi dispongono di una scelta più ampia, ma hanno anche maggiori responsabilità nell'uso che ne fanno. Per restare nei limiti degli obiettivi di interesse generale, la regolamentazione deve prevedere un certo grado di flessibilità in relazione ai servizi di media audiovisivi lineari. Occorre quindi abolire alcune restrizioni quantitative, mentre il principio di separazione deve rimanere inviolabile al fine di tutelare gli utilizzatori di servizi di media, favorire l'indipendenza editoriale e salvaguardare la libertà artistica. A tale riguardo rimane il divieto di pubblicità occulta.

Motivazione

L'inserimento di prodotti non è compatibile con il principio di separazione. L'utilizzo dell'inserimento di prodotti rappresenta una sostanziale interferenza nell'opera audiovisiva e provoca confusione tra contenuto editoriale e promozionale. Per mantenere la credibilità dei media è necessario continuare a sostenere il principio di separazione in modo globale.

Emendamento 8

CONSIDERANDO 45

(45) La presente direttiva proibisce la pubblicità occulta a causa degli effetti negativi di tale pratica sui consumatori. Il divieto della pubblicità occulta non si applica alla pubblicità realizzata attraverso l'inserimento di prodotti, che è legittima ai sensi della presente direttiva.

(45) La presente direttiva proibisce la pubblicità occulta, l'inclusione di prodotti e l'inserimento di temi a causa degli effetti negativi di tali pratiche sui consumatori.

Motivazione

Si tratta di un'aggiunta necessaria per precisare il divieto di inclusione di prodotti e di inserimento di temi, che sono prassi dagli effetti estremamente negativi per i consumatori.

Emendamento 9

CONSIDERANDO 46

(46) La pubblicità attraverso l'inserimento di prodotti nelle opere cinematografiche e nelle opere audiovisive prodotte per la televisione è una realtà, ma gli Stati membri adottano norme differenti in materia. Per garantire la parità di trattamento e migliorare di conseguenza la competitività del settore europeo dei media, è necessario disciplinare tale materia. La definizione di inserimento di prodotti accolta dalla presente direttiva copre ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio in una trasmissione televisiva, di norma a pagamento o dietro altro compenso. Tale pratica è soggetta alle stesse regole qualitative e alle stesse limitazioni che si applicano alla pubblicità.

soppresso

Motivazione

Cfr. emendamento al considerando 46 bis (nuovo).

Emendamento 10

CONSIDERANDO 46 BIS (nuovo)

 

(46 bis) Negli Stati membri esistono diverse regolamentazioni o pareri giuridici per quanto riguarda l'ammissibilità e l'uso di aiuti alla produzione. Risulta quindi necessario chiarire questo punto al fine di conseguire un'equa concorrenza transfrontaliera. L'aiuto alla produzione consente l'utilizzo prudente di scarse risorse, senza lo svantaggio di violare il principio di separazione. La definizione di aiuto alla produzione accolta dalla presente direttiva copre l'accettazione gratuita o a prezzi ridotti di mezzi di produzione o altri apporti alla produzione di servizi di media audiovisivi che sono necessari, per motivi giornalistici o artistici, per presentare il mondo reale. Gli aiuti alla produzione dovrebbero essere consentiti qualora non comportino restrizioni sulla libertà giornalistica o artistica d'espressione. Non deve esserci un pagamento o latro compenso per l'aiuto alla produzione utilizzato. Se l'uso di aiuti alla produzione richiede, per motivi editoriali o artistici, il riferimento a beni, servizi, nomi, marchi o attività di un produttore di beni o fornitore di servizi, ovvero la loro presentazione, ciò deve avvenire senza enfasi speciale o indebita.

Motivazione

Il considerando chiarisce che cosa si intenda per aiuti alla produzione consentiti. Un aiuto alla produzione consente l'utilizzo prudente di scarse risorse finanziarie. Un aiuto alla produzione è presentato in un'opera per motivi editoriali e non promozionali, per cui il suo utilizzo non comporta confusione tra contenuto editoriale e forme commerciali di comunicazione. Ciò evita il rischio di pregiudicare il principio di separazione o di ridurre la libertà artistica o giornalistica.

Emendamento 11

CONSIDERANDO 47

(47) Le autorità di regolamentazione devono essere indipendenti dai governi nazionali e dai fornitori di servizi di media audiovisivi per poter svolgere il proprio lavoro in modo imparziale e trasparente e contribuire al pluralismo. Per garantire la corretta applicazione della presente direttiva è necessaria una stretta collaborazione tra le autorità di regolamentazione nazionali e la Commissione.

(47) Le autorità e gli organi di regolamentazione devono essere indipendenti dai governi nazionali e dai fornitori di servizi di media audiovisivi per poter svolgere il proprio lavoro in modo imparziale e trasparente e contribuire al pluralismo. Per garantire la corretta applicazione della presente direttiva è necessaria una stretta collaborazione tra le autorità di regolamentazione nazionali e la Commissione. Occorre rispettare le caratteristiche distintive delle tradizioni nazionali di regolamentazione dei media in termini di organizzazione delle autorità e degli organi di regolamentazione.

Motivazione

La formulazione tiene conto delle varie forme organizzative nazionali di regolamentazione e supervisione negli Stati membri.

Emendamento 12

CONSIDERANDO 48 BIS (nuovo)

 

(48 bis) Anche se i fornitori di contenuti audiovisivi sono tenuti a garantire che i fatti e gli eventi presentati nei servizi di media da essi offerti sono correttamente riportati, devono esistere chiari obblighi per quanto riguarda il diritto di replica o misure equivalenti, in modo da garantire che chiunque ritenga che siano stati violati i suoi legittimi interessi mediante l'asserzione di un fatto erroneo attraverso un servizio di media audiovisivo possa effettivamente esercitare i propri diritti.

Emendamento 13

CONSIDERANDO 48 TER (nuovo)

 

(48 ter) Il diritto dei disabili e degli anziani di partecipare alla vita sociale e culturale della comunità, derivante dagli articoli 25 e 26 della Carta dei diritti fondamentali, è imprescindibile dalla fornitura di servizi di media audiovisivi accessibili. L'accessibilità dei servizi di media audiovisivi comprende, senza esservi limitata, il linguaggio gestuale, la sottotitolazione, la descrizione audio, la sottotitolazione audio e menu visivi di facile comprensione.

Motivazione

In mancanza di una comune definizione di cosa si intenda per "accessibilità", vi è il rischio che gli Stati membri interpretino le disposizioni dell'articolo 3, lettera i) in vari modi, il che potrebbe comportare una frammentazione del mercato, una concorrenza sleale e incertezza del diritto a detrimento degli utenti disabili. Si propone quindi di fornire orientamenti che illustrino il termine "accessibilità" nel contesto dei servizi audiovisivi.

Emendamento 14

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera a) (direttiva 89/552/CEE)

(a) "servizio di media audiovisivo", un servizio quale quello definito agli articoli 49 e 50 del trattato il cui obiettivo principale è la fornitura di immagini animate, sonore o non, al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

(a) "servizio di media audiovisivo", un servizio quale quello definito agli articoli 49 e 50 del trattato il cui obiettivo principale è la fornitura di immagini animate, sonore o non, al fine di informare, intrattenere o istruire e che è offerto da un fornitore di servizi di media al pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. La definizione non include i servizi della società d'informazione, quali definiti all'articolo 1 della direttiva 98/48/CE;

Motivazione

Including a reference to the "media service provider" in this definition makes it clear that it is not just any provision of audiovisual content among members of the public which falls within the definition of "audiovisual media services", and thus within the scope of the Directive, but only those services for which a "media service provider" takes editorial responsibility (and not, for example, the sharing of user-generated content within limited virtual communities). The reference also ensures full coherence between the definitions of "audiovisual media service" and of "media service provider". However, what is meant in a "new media" environment by "editorial responsibility" needs to be further clarified in a recital. It is also proposed to delete the term "general" (before "public") in the English version ("grand" in the French version) so as to avoid the uncertainty which would be caused by changing the well-proven formulation in the current Directive, which simply uses the term "public".

Emendamento 15

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera a bis) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

 

(a bis) "servizi di media audiovisivi per bambini", qualsiasi servizio di media quale definito all'articolo 1, lettera a), che sia diretto ai bambini o per cui i bambini rappresentino una quota significativa del pubblico;

Motivazione

È necessario stabilire una protezione rafforzata dei minori, dato che un crescente numero di donne entrano nel mondo del lavoro, lasciando i minori non controllati di fronte alla televisione.

Emendamento 16

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera h) (direttiva 89/552/CEE)

(h) "pubblicità occulta", la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall'emittente per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; una presentazione si considera intenzionale quando è fatta dietro compenso o altro pagamento;

(h) "pubblicità occulta", la presentazione orale o visiva, in maniera diretta o indiretta, di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dal fornitore di servizi di media per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; una presentazione si considera intenzionale quando è fatta dietro compenso o altro pagamento;

Motivazione

La pubblicità occulta dovrebbe essere vietata in qualsiasi forma (diretta o indiretta) anche nei servizi non lineari.

Emendamento 17

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera k) (direttiva 89/552/CEE)

(k) "inserimento di prodotti", ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio nei servizi di media audiovisivi, di norma dietro pagamento o altro compenso.

soppresso

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento 18.

Emendamento 18

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 1, lettera k bis) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

 

(k bis) "aiuto alla produzione", l'accettazione senza pagamento o a un prezzo ridotto di mezzi di produzione o altri apporti non pecuniari per la produzione di servizi media audiovisivi senza pagamento o altro compenso.

Motivazione

La lettera fornisce una definizione del nuovo termine "aiuto alla produzione".

Emendamento 19

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera k ter) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

 

k ter) "coregolamentazione", una forma di regolamentazione basata sulla cooperazione tra autorità pubbliche e organi di autoregolamentazione.

Motivazione

È importante fornire ulteriori definizioni.

Emendamento 20

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA B)

Articolo 2 bis, paragrafo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) (direttiva 89/552/CEE)

b) al paragrafo 2, i termini "articolo 22 bis" sono sostituiti da "articolo 3 sexies".

b) il paragrafo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) è sostituito dal seguente:

 

"a) una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro violi in misura manifesta, seria e grave l'articolo 22, paragrafi 1 e 2, e/o l'articolo 3 sexies, ovvero qualora un servizio di media non lineare proveniente da un altro Stato membro violi in misura manifesta, seria e grave gli articoli 3 quinquies o 3 sexies;

 

b) nel corso dei dodici mesi precedenti il fornitore di servizi di media abbia già violato almeno due volte le disposizioni di cui alla lettera a);

 

c) lo Stato membro interessato abbia notificato per iscritto al fornitore di servizi di media e alla Commissione le violazioni rilevate e i provvedimenti che intende adottare in caso di nuove violazioni;

 

d) qualora le consultazioni con lo Stato che effettua il servizio di media e la Commissione non abbiano consentito di raggiungere una composizione amichevole entro un termine di 15 giorni dalla notifica di cui alla lettera c) e ove persista la pretesa violazione."

(cfr. testo dell'articolo 2 bis della direttiva 89/552/CEE)

Motivazione

Occorre prestare attenzione alla formulazione esatta, onde ridurre i malintesi.

Emendamento 21

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA B BIS) (nuova)

Articolo 2 bis, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE)

 

b bis) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. Il paragrafo 2 fa salva l'applicazione di qualsiasi procedimento, rimedio giuridico o sanzione contro tali violazioni nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media."

Motivazione

Occorre prestare attenzione alla formulazione esatta, onde ridurre i malintesi.

Emendamento 22

ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. Gli Stati membri promuovono, mediante mezzi adeguati, lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediale tra i consumatori.

Motivazione

Con il termine "alfabetizzazione mediale" si fa riferimento alle capacità e alla conoscenza dei consumatori che consentono loro di usare i mezzi di comunicazione in modo efficace. Essa sta diventando sempre più una componente fondamentale delle Agende europee e nazionali relative alla politica di comunicazione, in quanto integra e sostiene attivamente la regolamentazione. Importanti iniziative vengono messe a punto ai livelli europeo e nazionale per promuovere l'alfabetizzazione mediale dei cittadini affinché possano trarre pienamente vantaggio dai benefici apportati dalle tecnologie digitali. La direttiva sui servizi di media audiovisivi dovrebbe riconoscere e fornire orientamenti a tali sforzi.

Emendamento 23

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 ter, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione abbiano accesso ad avvenimenti di grande interesse pubblico ai fini della trasmissione di brevi estratti.

Motivazione

La proposta della Commissione europea sul diritto ai brevi estratti dell'attualità non garantisce l'accesso da parte dei cittadini all'informazione su avvenimenti di importanza per la società. È pertanto necessario stabilire, a livello comunitario, un diritto ai brevi estratti. Inoltre, una siffatta disposizione contribuirebbe altresì all'obiettivo ancora valido di allineare la direttiva UE alla pertinente Convenzione del Consiglio d'Europa. Deve pertanto essere inserito un nuovo paragrafo 1 all'articolo 3 ter.

Emendamento 24

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 ter, paragrafo 2 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

2 bis. Le emittenti televisive hanno il diritto a brevi estratti indipendentemente dal detentore dei diritti esclusivi ed è pertanto loro consentito l'accesso indipendente ad avvenimenti di importante interesse pubblico.

Emendamento 25

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 quinquies (direttiva 89/552/CEE)

Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione non siano messi a disposizione del pubblico secondo modalità tali da poter nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori.

Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione, da parte di associazioni o organizzazioni imprenditoriali, professionali e di consumatori, di codici di condotta atti a garantire che i servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione non siano messi a disposizione del pubblico secondo modalità tali da poter nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, compresi i bambini, in particolare mediante programmi contenenti scene di pornografia, ovvero rappresentazioni volte a incitare all'odio fondato sul sesso, violenza gratuita, incitazione alla violenza nei confronti delle donne e delle ragazze o all'intolleranza.

Motivazione

Il modo migliore per tutelare i minori nel nuovo ambiente mediale consiste in un approccio a vari livelli, basato sul partenariato, che coinvolga tutti i soggetti interessati, come previsto all'articolo 16 della direttiva sul commercio elettronico.

Emendamento 26

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 quinquies bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

Articolo 3 quinquies bis

 

Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione non siano messi a disposizione del pubblico secondo modalità tali da favorire o rafforzare gli stereotipi di genere.

Motivazione

La presentazione, nei media, di stereotipi di genere è estremamente rilevante per il perdurare di forme di discriminazione basate sul genere.

Emendamento 27

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 sexies (direttiva 89/552/CEE)

Gli Stati membri assicurano, con misure adeguate, che i servizi di media audiovisivi e le comunicazioni commerciali audiovisive forniti dai fornitori soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun incitamento all'odio basato su differenze di sesso, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

soppresso

Emendamento 28

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 sexies bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

Articolo 3 sexies bis

 

1. Gli Stati membri devono assicurare, attraverso misure adeguate, che i servizi di media audiovisivi e le comunicazioni commerciali audiovisive distribuiti dai fornitori soggetti alla loro giurisdizione:

 

(a) non includano alcuna discriminazione basata su differenze di sesso, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;

 

(b) non contengano alcun incitamento all'odio basato sui motivi di cui sopra;

 

(c) non ritraggano le persone con disabilità in un modo stigmatizzante che violi la loro integrità e dignità umana.

 

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure del caso, di carattere generale e specifico, per assicurare che i servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione diventino progressivamente accessibili a tutti, in particolare alle persone con disabilità e alle persone anziane, e presentano ogni due anni una relazione alla Commissione.

Motivazione

L'accessibilità dei servizi di media audiovisivi costituisce un elemento importante per il buon funzionamento del mercato interno in conformità del considerando 30. Le persone con disabilità e/o le persone anziane rappresentano una percentuale significativa dei consumatori di servizi audiovisivi. Secondo lo "Institute for Hearing Research", più di 81 milioni di cittadini europei hanno un deficit uditivo. In Europa vi sono anche più di 30 milioni di persone con un deficit visivo. Le ricerche hanno dimostrato che moltissime persone con disabilità e/o anziane guardano la televisione. Si tratta di un mercato che va coperto. L'obbligo di fornire servizi di media audiovisivi che siano accessibili stimolerebbe indubbiamente la concorrenza tra prestatori di servizi e migliorerebbe il funzionamento del mercato interno.

Emendamento 29

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 octies, lettera c), punto (i) (direttiva 89/552/CEE)

(i) comportare discriminazioni basate su razza, sesso o nazionalità;

(i) pregiudicare il rispetto della dignità umana, costituire una violazione dei diritti fondamentali quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali o comportare discriminazioni basate su razza, sesso, origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale o nazionalità;

Motivazione

L'elenco stabilito all'articolo 3 octies è incompleto e non segue l'ordine fissato all'articolo 13 del trattato.

Emendamento 30

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 octies, lettera c), punto (ii) (direttiva 89/552/CEE)

(ii) offendere convinzioni religiose o politiche;

soppresso

Motivazione

Cfr. emendamento all'articolo 3 octies, lettera c), punto (i).

Emendamento 31

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 octies, lettera d bis) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

 

(d bis) la pornografia, incluse le rappresentazioni volte a incitare all'odio fondato sul sesso, è vietata in tutte le forme di comunicazione commerciale audiovisiva e di televendita.

Motivazione

A prohibition of pornography shall not mean that all erotic movies and depictions are no longer allowed, but that those depictions which are used to incite hatred based on sex are forbidden. Based on the revised European Convention on Transfrontier Television of the Council of Europe, in particular its Article 7, pornography must be added to the list of banned audiovisual commercial communications in point (d). Article 7 of the Convention states that: “All items of programme services, as concerns their presentation and content, shall respect the dignity of the human being and the fundamental rights of others. In particular, they shall not: a) be indecent and in particular contain pornography; b) give undue prominence to violence or be likely to incite to racial hatred.

Emendamento 32

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 octies, lettera e) (direttiva 89/552/CEE)

(e) le comunicazioni commerciali audiovisive aventi per oggetto le bevande alcoliche non devono rivolgersi ai minori né incoraggiare il consumo smodato di tali bevande;

(e) le comunicazioni commerciali audiovisive aventi per oggetto le bevande alcoliche non dovrebbero essere trasmesse prima delle 21.00;

Motivazione

Reduce exposure of minors to alcohol advertising.

Alcohol is not an ordinary commodity. Apart from being a drug that can lead to both physical and psychological dependence, alcohol is a toxic substance and a cause of some 60 diseases and conditions. Alcohol is a key health determinant, responsible for 7,4 % of all ill-health and premature death in the EU, which makes it the third leading risk factor, after high blood pressure and tobacco. It causes nearly 195,000 deaths each year in the EU (over 25 % of male deaths in the age group 15-29 years are caused by alcohol. Further, alcohol-attributable disease, injury and violence cost the health, welfare, employment and criminal justice sectors across the EU some €125 billion a year. Equivalent to 1,3% GDP (i.e. €650 for each household). Regardless of whether alcohol advertisements are targeting young people, the reality is that young people are exposed to these advertisements. A growing body of research shows that exposure to and enjoyment of alcohol commercials cause minors to develop more positive expectancies and attitudes towards alcohol, which in turn influences the onset of drinking age, as well as their patterns and levels of alcohol consumption. In contrast with restrictions on the content of advertisements, a 9 p.m. watershed ban on alcohol advertising offers an easy and practical to implement and to monitor means to reducing the volume of alcohol advertising to which minors are exposed.

Emendamento 33

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 octies, lettera f) (direttiva 89/552/CEE)

(f) le comunicazioni commerciali audiovisive non devono arrecare un pregiudizio morale o fisico ai minorenni. Non devono pertanto esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né incoraggiarli a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrare senza motivo minori che si trovano in situazioni di pericolo.

(f) le comunicazioni commerciali audiovisive non devono arrecare un pregiudizio morale o fisico ai minorenni. Non devono pertanto direttamente o indirettamente esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, né incoraggiarli direttamente o indirettamente a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrare senza motivo minori che si trovano in situazioni di pericolo.

Emendamento 34

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 octies, lettera f bis) (nuova) (direttiva 89/552/CEE)

 

(f bis) i servizi di media audiovisivi per bambini non contengono ovvero non sono interrotti da pubblicità, sponsorizzazione o qualsiasi commercializzazione di cibi e bevande che secondo i profili nutrizionali abbiano un elevato contenuto di grassi, zucchero e sale, conformemente ai principi sanciti dal regolamento relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute, nonché di bevande alcoliche.

Motivazione

Occorre prevedere una maggiore tutela dei minori, dal momento che un numero crescente di donne lavora, lasciando i minorenni da soli davanti alla televisione.

Emendamento 35

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. I servizi di media audiovisivi sponsorizzati o contenenti inserimenti di prodotti devono rispettare le seguenti prescrizioni:

1. I servizi di media audiovisivi sponsorizzati devono rispettare le seguenti prescrizioni:

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento al considerando 40.

Emendamento 36

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera c) (direttiva 89/552/CEE)

c) i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione e/o dell'esistenza dell'inserimento di prodotti. I programmi sponsorizzati devono essere chiaramente identificati come tali attraverso l'indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un adeguato segno distintivo, all'inizio, durante e/o alla fine dei programmi. I programmi che contengono inserimento di prodotti devono essere adeguatamente identificati all'inizio della trasmissione, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore.

c) i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione. I programmi sponsorizzati devono essere chiaramente identificati come tali attraverso l'indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un adeguato segno distintivo, all'inizio, durante e/o alla fine dei programmi. I programmi prodotti in paesi terzi che contengono inserimento di prodotti devono essere adeguatamente identificati all'inizio della trasmissione, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore.

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento al considerando 40.

Emendamento 37

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 3 nonies, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. I servizi di media audiovisivi non possono essere sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco. Inoltre, i servizi di media audiovisivi non possono contenere inserimenti di prodotti a base di tabacco o di sigarette, né di prodotti di imprese la cui attività principale è costituita dalla produzione o dalla vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco.

2. I programmi o i servizi di media audiovisivi non possono essere sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco ovvero la produzione o la vendita di alcol.

Motivazione

Non deve essere consentita la sponsorizzazione per le attività legate al tabacco e all'alcol.

Emendamento 38

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies, paragrafo 4 (direttiva 89/552/CEE)

4. I notiziari e le trasmissioni di attualità non possono essere sponsorizzati né contenere inserimenti di prodotti. I servizi di media audiovisivi per bambini e i documentari non possono contenere inserimenti di prodotti."

4. I notiziari e le trasmissioni di attualità non possono essere sponsorizzati"

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento al considerando 40.

Emendamento 39

ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

Articolo 3 nonies bis

 

Il ricorso ad aiuti alla produzione per i servizi di media audiovisivi è ammesso soltanto alle seguenti condizioni:

 

a) che non comporti restrizioni alla libertà di espressione giornalistica o artistica,

 

b) qualora per motivi editoriali sia necessaria la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, ciò deve avvenire senza enfasi speciale o indebita,

 

c) per la presentazione non può essere accordato alcun pagamento o altro compenso;

 

d) il telespettatore è informato dell'impiego di aiuti alla produzione all'inizio e alla fine del programma. Gli Stati membri stabiliscono regole precise, ivi compresa una soglia de minimis;

 

e) sono vietati l'inserimento di prodotti, l'inserimento di temi e l'integrazione prodotto/copione a pagamento;

 

f) i programmi di paesi terzi che prevedono l'inserimento di prodotti devono essere chiaramente identificati e contrassegnati come tali.

 

Le modalità esatte, inclusa la fissazione di una soglia de minimis, sono stabilite dagli Stati membri.

Motivazione

L'articolo definisce i criteri di ammissibilità dei contributi alla produzione, garantendo che i telespettatori siano informati in merito a tali aiuti. Tuttavia, nel rispetto del principio di sussidiarietà, lascia agli Stati membri la fissazione di regole precise per la presentazione. Vi è inoltre la possibilità di fissare soglie de minimis per scoraggiare un'eccessiva enfasi su aiuti alla produzione che non hanno molta importanza per l'opera in questione.

Emendamento 40

ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 18, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)

2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai messaggi diffusi dall'emittente connessi ai propri programmi e ai prodotti direttamente derivati da tali programmi, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti.

2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai messaggi diffusi dall'emittente connessi ai propri programmi e ai prodotti direttamente derivati da tali programmi e agli annunci di sponsorizzazione.

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento al considerando 40.

Emendamento 41

ARTICOLO 1, PUNTO 20
Articolo 23 ter, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)

1. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza delle autorità di regolamentazione nazionali e assicurano che esse esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente.

1. Gli Stati membri adottano le misure del caso ai fini dell'istituzione di autorità di regolamentazione nazionali indipendenti, in cui sia garantita un'equa rappresentanza di donne e uomini e che esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente.

Motivazione

Occorre modificare l'articolo 23 al fine di rispettare gli impegni dell'Unione in materia di parità di accesso per le donne e gli uomini a tutti gli aspetti della vita, in considerazione del ruolo cruciale dei media nella formazione delle opinioni della gente, e per garantire che donne e uomini siano equamente rappresentati in seno agli organi decisionali. È inoltre fondamentale che il consumatore sia ben informato e che sia posto in condizione di avvalersi delle procedure di ricorso a livello nazionale per rivendicare i propri diritti.

Emendamento 42

ARTICOLO 1, PUNTO 20
Articolo 23 ter, paragrafo 2 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)

 

2 bis. Gli Stati membri garantiscono che i servizi lineari e non lineari siano sottoposti a controlli da parte di autorità di regolamentazione nazionali esistenti o di autorità nazionali di recente istituzione; che sia rispettato il pluralismo; che i consumatori siano informati delle procedure di riparazione e ricorso presso l'autorità nazionale di regolamentazione o l'autorità competente, al fine di rivendicare i diritti che siano stati lesi a seguito del mancato rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

Motivazione

Occorre modificare l'articolo 23 al fine di rispettare gli impegni dell'Unione in materia di parità di accesso per le donne e gli uomini a tutti gli aspetti della vita, in considerazione del ruolo cruciale dei media nella formazione delle opinioni della gente, e per garantire che donne e uomini siano equamente rappresentati in seno agli organi decisionali. È inoltre fondamentale che il consumatore sia ben informato e che sia posto in condizione di avvalersi delle procedure di ricorso a livello nazionale per rivendicare i propri diritti.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

Riferimenti

COM(2005)0646 – C6‑0443/2005 – 2005/0260(COD)

Commissione competente per il merito

CULT

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

FEMM
2.2.2006

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

 

Relatore per parere
  Nomina

Lissy Gröner
21.3.2006

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

11.7.2006

12.9.2006

.5.10.2006

 

 

Approvazione

5.10.2006

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

12

3

6

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Lívia Járóka, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marie-Line Reynaud, Teresa Riera Madurell, Lydia Schenardi

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Iratxe García Pérez, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Maria Gomes, Karin Resetarits, Feleknas Uca

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Manolis Mavrommatis, Karin Scheele, Margrietus van den Berg

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

...

  • [1]  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

Riferimenti

COM(2005)0646 – C6-0443/2005 – 2005/0260(COD)

Presentazione della proposta al PE

13.12.2005

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

CULT
2.2.2006

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

LIBE
2.2.2006

ECON
2.2.2006

ITRE
2.2.2006

IMCO
2.2.2006

FEMM
16.3.2006

Pareri non espressi
  Decisione


 

 

 

 

Cooperazione rafforzata
  Annuncio in Aula


 

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

Ruth Hieronymi
23.1.2006

 

Relatore(i) sostituito(i)

 

 

Procedura semplificata – decisione

 

Contestazione della base giuridica
  Parere JURI

 

/

 

Modifica della dotazione finanziaria
  Parere BUDG

 

/

 

Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula

 

Consultazione del Comitato delle regioni –
decisione in Aula

 

Esame in commissione

20.3.2006

27.4.2006

20.6.2006

12.7.2006

28.8.2006

 

11.9.2006

9.10.2006

 

Approvazione

13.11.2006

Esito della votazione finale

+

0

31

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Maria Badia I Cutchet, Christopher Beazley, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Hanna Foltyn-Kubicka, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Bernat Joan i Marí, André Laignel, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, Ljudmila Novak, Doris Pack, Miguel Portas, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Helga Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Ingeborg Gräßle, Ignasi Guardans Cambó, Erna Hennicot-Schoepges, Nina Škottová, Daniel Strož, Catherine Trautmann

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Deposito

22.11.2006

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

35 Members present but only 32 votes as the quote of the respective political groups were fulfilled.