RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Federazione russa

5.2.2007 - (COM(2006)0188 – C6‑0169/2006 – 2006/0062(CNS)) - *

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatrice: Maria da Assunção Esteves

Procedura : 2006/0062(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0029/2007
Testi presentati :
A6-0029/2007
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Federazione russa

(COM(2006)0188 – C6‑0169/2006 – 2006/0062(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2006)0188)[1],

–   visti l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), i) e ii) e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase del trattato CE,

–   visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0169/2006),

–   visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A6‑0029/2007),

1.  approva la conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Federazione russa.

  • [1]  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

1. L'accordo: la storia e i motivi

1.1. La storia

La conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Federazione russa è stata decisa al Vertice di San Pietroburgo del maggio 2003, nell'ambito del quale la Russia e l'Unione si sono impegnate anche a esaminare le condizioni per l'esenzione dall'obbligo del visto, in una prospettiva a lungo termine. Al Vertice, entrambe le parti hanno manifestato la volontà di rafforzare le relazioni reciproche, creando quattro "spazi comuni", compreso lo spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia. I negoziati con la Federazione russa sulla facilitazione del rilascio dei visti sono iniziati il 20 e 21 ottobre 2004, a Bruxelles e si sono svolti parallelamente ai negoziati relativi all'accordo di riammissione di immigrati clandestini, iniziati nel gennaio 2003. La conclusione dei due accordi - sui visti e la riammissione - costituisce effettivamente uno dei pochi progressi raggiunti finora nella realizzazione dello spazio comune. I testi completi degli accordi sono stati siglati ufficialmente il 4 aprile 2006, a Mosca. Poiché l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti e l'accordo sulla riammissione sono collegati tra loro, dovrebbero essere firmati, conclusi ed entrare in vigore contemporaneamente. Gli accordi evidenziano una logica di reciproca compensazione politica.

Finora, l'UE ha avviato negoziati volti a facilitare il rilascio dei visti con Russia, Ucraina, Marocco e Cina. Il 15 novembre 2006 il Consiglio ha stabilito i mandati per l'inizio dei negoziati anche con i paesi dei Balcani occidentali (Macedonia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro e Serbia) che dovranno concludersi entro giugno 2007. L'accordo con la Russia è stato il primo nel suo genere. In generale, gli accordi si basano su una strategia di rafforzamento dei legami con i paesi limitrofi (eccezion fatta per la Cina, dove l'obiettivo è il turismo) e contribuiscono a concretizzare lo "spazio comune europeo".

Le relazioni tra l'Unione europea e la Russia attraversano una fase cruciale. La definizione di un nuovo accordo di partenariato e di cooperazione dopo il 2007 va di pari passo con l'apprensione sulla situazione dei diritti umani in Russia. L'accordo di facilitazione del rilascio dei visti, poco ambizioso, è l'esempio di come queste relazioni si stiano sviluppando in modo soprattutto pragmatico. Ma il quadro di cooperazione tra l'UE e la Russia non può prescindere da un principio di condizionalità che è caratteristico della politica di vicinato e che era praticamente assente nell'accordo di partenariato e di cooperazione del 1997. L'obiettivo a lungo termine di esentare dal visto la circolazione tra i due territori presuppone che le parti contraenti osservino le regole fondamentali dello stato di diritto e della democrazia.

1.2. Le ragioni

L'accordo di facilitazione della concessione dei visti tra la Comunità europea e la Federazione russa promuove la circolazione delle persone e i contatti tra i popoli. Costituisce la manifestazione di una prassi di cooperazione e vicinato, radicata nel progetto di uno spazio comune europeo di libertà, sicurezza e giustizia.

L'obiettivo è snellire la burocrazia e facilitare il rilascio di visti per soggiorni di breve durata relativamente a talune categorie di cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa (parenti stretti, imprenditori, membri di delegazioni ufficiali, studenti, partecipanti a eventi scientifici, culturali e sportivi, giornalisti, persone che visitano cimiteri militari e civili e autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci o di passeggeri).

Il valore dell'accordo risiede essenzialmente nel fatto che apre il cammino a una comunicazione più intensa tra l'Unione europea e la Federazione russa, promuove l'incontro delle civiltà e contribuisce a formare un'Europa più ampia. Promuove la fiducia e il dialogo nonché un'interazione tra i due spazi sempre più umana e intensa.

2. Il ruolo del Parlamento europeo

Non ha senso che, nel processo di conclusione di accordi internazionali, il Parlamento europeo assuma un ruolo di mero osservatore. Nella realtà, il Parlamento è consultato quando non è ormai più possibile modificare il contenuto dell'accordo, né impedirne la conclusione. È vero che il trattato CE prevede, all'articolo 300, la semplice consultazione del Parlamento in materia. Tuttavia, il Consiglio e la Commissione lo dovrebbero tenere regolarmente informato sin dall'inizio dei negoziati: esiste un dovere di cooperazione leale (articolo 10 del trattato) che si applica non solo alle relazioni tra gli Stati membri e le Istituzioni comunitarie, ma anche alle relazioni tra le Istituzioni stesse. Il Parlamento europeo continuerà a rivendicare dinanzi al Consiglio e alla Commissione l'adempimento di quest'obbligo d'informazione per i futuri accordi conclusi tra l'UE e i paesi terzi.

Il Parlamento europeo si compiace della prossima definizione di un Codice comunitario dei visti (proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, COM(2006)0403), soggetto a codecisione, i cui principi essenziali dovranno essere rispettati in ciascun accordo concreto di facilitazione del rilascio di visti.

Gli accordi internazionali e la materia complessa delle migrazioni disciplinata da tali accordi richiedono una base decisionale democratica europea. Anche il trattato costituzionale imprimerà alla politica esterna dell'UE l'unità, la coerenza e la competenza necessarie ai fini della decisione parlamentare.

3. Le condizioni di base e i problemi

3.1.1. Il successo dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti esige che siano stabilite condizioni reali di reciprocità. Il Parlamento europeo manifesta qualche apprensione in merito alla presenza di tali condizioni nell'accordo in esame.

3.1.2. Il Parlamento ricorda le complicate procedure di registrazione obbligatoria alle quali sono soggetti tutti i visti russi e che rendono difficoltosi i viaggi verso e all'interno della Russia. Il Parlamento esorta i Ministri della Giustizia e degli Affari interni della Russia e dell'UE a compiere sforzi supplementari per garantire l'equilibrio e la reciprocità ed informarlo sulle iniziative prese e l'evoluzione registrata in tal senso. L'accordo di facilitazione del rilascio dei visti non avrà un effetto realmente utile fintanto che resteranno in vigore le complesse procedure di registrazione attualmente richieste dalle autorità russe.

La Presidenza austriaca ha informato il Parlamento che sono già in corso negoziati per aprire la strada alla semplificazione e che esistono perfino emendamenti alla pertinente legislazione da parte della Federazione russa, ma al Parlamento non consta finora che siano stati raggiunti risultati concreti. Il Parlamento europeo dovrà essere regolarmente informato dalla Commissione e dal Consiglio sui progressi compiuti in questo settore.

3.1.3. Secondo il Parlamento europeo non è giusto che un viaggio in certe regioni della Russia, come la Repubblica di Cecenia e parti della Russia orientale e della Siberia, sia soggetto ad un'ulteriore autorizzazione o al pagamento di una tassa supplementare, mentre un visto comunitario Schengen permette di viaggiare senza restrizioni. Occorre quindi potenziare le consultazioni tra le parti al fine di agevolare l'accesso dei giornalisti e delle ONG alla Repubblica di Cecenia. Esso rileva che negli ultimi anni giornalisti, clero, missionari stranieri e membri delle organizzazioni della società civile hanno incontrato difficoltà ad ottenere il rilascio o il rinnovo di visti per la Russia; auspica che, una volta entrato in vigore, l'accordo metta fine a queste difficoltà.

3.1.4. Il Parlamento europeo suggerisce che sia seriamente messa in discussione la regola dell'invito preliminare per recarsi dall'Unione europea in Russia e che lo sia anche nei casi eccezionali in cui gli Stati membri dell'UE adottano la stessa regola. Gli inviti non portano alcun valore aggiunto alla circolazione e agevolano la corruzione. Il Parlamento ribadisce inoltre che non ha senso escludere dall'accordo i turisti con una storia pulita di visti alle spalle.

3.1.5. Il Parlamento lamenta che l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo - rilascio di visti per più ingressi - non comprenda i membri del Parlamento europeo, il cui statuto previsto dai trattati gli garantisce gli stessi privilegi e immunità dei membri dei parlamenti nazionali. Nella stessa logica, lamenta inoltre che l'articolo 11 - passaporti diplomatici - non comprenda il laissez-passer dell'Unione europea, del quale sono titolari i deputati al Parlamento europeo.

3.1.6. L'Unione europea deve intensificare il dialogo con la Russia sull'adeguamento della politica russa in materia di visti a quella dell'Unione europea. Il Parlamento invita la Commissione a fornire alle autorità russe tutta l'expertise necessaria perché essa possa raggiungere condizioni reali di reciprocità nel trattamento dei visti.

3.2. La politica dell'Unione in materia di facilitazione del rilascio dei visti, che promuove la comunicazione nell'ambito delle relazioni di vicinato e agevola l'accesso dei cittadini di paesi terzi allo spazio dell'Unione, può essere una politica coerente solo se tiene conto degli aspetti interni ed esterni. Il Parlamento europeo ricorda che la definizione di un codice comunitario dei visti sarà molto positiva in tale contesto. L'accordo di facilitazione del rilascio dei visti con la Russia non ha tuttavia recepito tale codice.

È importante che, nel concludere accordi internazionali, la Commissione e il Consiglio tengano conto della legislazione comunitaria in vigore e anche di quella in preparazione.

3.2.1. Il Parlamento ricorda che il 20 dicembre 2005 il COREPER ha adottato un "approccio comune alla politica dell'UE in materia di visti", in cui si definiscono criteri per la conclusione di accordi di facilitazione del rilascio dei visti, come ad esempio obiettivi di politica esterna, l'esistenza preliminare di un accordo di riammissione, l'attuazione degli accordi bilaterali già in vigore, questioni di sicurezza e movimenti migratori. Il Parlamento non dispone d'informazioni in merito ad un'eventuale valutazione dell'accordo UE-Russia da parte della Commissione o del Consiglio. Sollecita quindi la Commissione ad informarlo dei risultati della valutazione svolta in vista della conclusione dell'accordo e sottolinea che dovrà essere informato di tale valutazione nel contesto di tutti i futuri accordi di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e paesi terzi.

3.3. Anche la condizionalità deve essere un elemento basilare della politica esterna dell'UE in materia di visti.

3.3.1. Le relazioni tra l'Unione europea e la Russia dovrebbero essere soggette al principio di condizionalità, analogamente alla politica europea di vicinato. Secondo tale principio, le facilitazioni e le esenzioni dai visti sono subordinate al rispetto delle regole della democrazia e dello stato di diritto.

3.3.2. Contrariamente alla posizione più recente del Parlamento europeo sulla negoziazione e la conclusione di accordi internazionali con paesi terzi, l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti con la Russia non comprende una "clausola su diritti umani e democrazia" reciproca, la cui violazione può dar luogo alla sospensione o persino alla denuncia dell'accordo.

Il Parlamento ricorda che, al paragrafo 8 della sua risoluzione sulla clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia negli accordi dell'Unione europea (2005/2057(INI)), esso "chiede che la clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia sia estesa a tutti i nuovi accordi tra l'Unione Europea e paesi terzi, siano essi industrializzati o in via di sviluppo, e comprenda anche accordi settoriali, aiuti commerciali, tecnici o finanziari, sull'esempio di quanto fatto con i paesi ACP".

3.3.3. Anche l'obiettivo a lungo termine di esentare dal visto la circolazione di persone tra l'Unione europea e la Russia dovrà obbedire allo stesso principio di condizionalità, proprio degli accordi di vicinato stabiliti tra l'Unione e taluni paesi terzi. Nonostante la Russia non sia compresa in tale politica, già nella sua comunicazione sulle relazioni con la Russia (COM(2004)0106) la Commissione affermava che le misure in questo settore dovrebbero "essere in linea con la politica di vicinato dell’UE e (...) incorporare gli aspetti pertinenti di tale politica".

Sullo stesso principio si fonda il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che indica un metodo basato sulla coerenza regionale per la politica in materia di esenzione di visti tra l'UE e i paesi terzi.

PARERE della commissione per gli affari esteri (31.1.2007)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Federazione russa
(COM(2006)0188 – C6‑0169/2006 – 2006/0062(CNS))

Relatore per parere: Ari Vatanen

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore è del parere che la conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Federazione russa, parallelamente all'accordo di riammissione, rappresenti un passo in avanti ai fini del completamento dello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia nel quadro del partenariato strategico tra l'UE e la Russia.

L’accordo determina vantaggi sia per l'UE che per la Russia, in special modo perché si basa sulla reciprocità e introduce norme giuridicamente vincolanti in diversi settori, compresa la durata delle procedure per l'esame delle domande di visto. Inoltre, l’accordo prevede dei limiti in merito ai documenti giustificativi obbligatori riguardanti lo scopo del viaggio, anticipa l'allineamento dei diritti di rilascio dei visti e stabilisce criteri semplificati per il rilascio di visti per più ingressi a favore di vaste categorie di persone, tra cui studenti, diplomatici, imprenditori e giornalisti.

Tuttavia, il relatore ritiene che la portata dell'accordo dovrebbe essere ampliata onde contemplare altre questioni di grande rilievo, quali il rifiuto di rilasciare un visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la dimostrazione di mezzi sufficienti di sussistenza, il rifiuto di entrata e le misure di espulsione. Egli auspica che la Commissione possa sollevare tali questioni in seno al Comitato misto di gestione dell'accordo.

Alla luce della complessità delle questioni relative ai visti tra l'UE e la Federazione russa, come quelle relative all'espulsione di giornalisti, il relatore ritiene auspicabile che venga designato un mediatore, incaricato di ricevere le lagnanze dei cittadini sulle decisioni relative ai visti e di presiedere il Comitato misto.

Due dei maggiori ostacoli ai viaggi verso e all’interno della Russia sono il requisito dell’invito e le lunghe e complicate procedure obbligatorie di registrazione cui sono soggetti tutti i tipi di visti per la Russia. Sia la Russia che l’UE sono chiamate a compiere ulteriori sforzi per trovare una soluzione, onde arrivare in concreto ad agevolare la circolazione delle persone fra i paesi interessati.

Occorre altresì sottolineare le difficoltà incontrate negli ultimi anni da giornalisti stranieri, sacerdoti, missionari e membri di organizzazioni della società civile per ottenere e rinnovare i visti per la Russia. In tale contesto spicca in modo particolare il rifiuto delle autorità russe di rinnovare l'accreditamento e il visto di lavoro di Bert Sundström, corrispondente per il canale televisivo pubblico svedese SVT, rifiuto che lo ha costretto a ritornare a Stoccolma il 3 settembre 2005.

Inoltre, il relatore giudica assolutamente inopportuno che i viaggi in talune regioni della Russia siano soggetti a permessi o diritti supplementari, come nel caso dei viaggi per la Repubblica cecena o in alcune zone della Russia orientale e della Siberia, mentre il visto di Schengen dell'UE consente viaggi senza restrizioni. Il relatore ritiene, in particolare, che la decisione dei servizi di sicurezza russi FSB, successiva alla firma dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti, di istituire una zona di confine di stile sovietico, con accesso limitato per gli stranieri, contraddica lo spirito dell’accordo.

Il relatore si preoccupa anche che l'accordo possa essere utilizzato come un riconoscimento implicito delle tendenze separatiste che violano l'integrità territoriale della Georgia. Egli è del parere che i residenti dell'Ossezia meridionale e dell'Abkazia in possesso della cittadinanza russa non dovrebbero automaticamente rientrare nell’accordo e invita l'UE e la Russia ad affrontare seriamente la questione.

Il relatore ricorda altresì che l'approccio comune in materia di messa a punto della politica UE per la facilitazione del rilascio dei visti, concordato dagli Stati membri e dalla Commissione nel dicembre 2005, stabilisce determinati criteri da valutare prima dell'avvio dei negoziati con i paesi terzi in merito alla suddetta facilitazione. Uno dei requisiti fondamentali è dato dall’esistenza di un accordo di riammissione, che dovrebbe già essere in vigore o in fase di attiva negoziazione. Tale procedura non è stata tuttavia rispettata nel caso della Russia.

L'approccio comune in materia di facilitazione del rilascio dei visti ha definito taluni paesi con cui l'UE ha una relazione speciale, segnatamente i paesi candidati e i potenziali candidati all'adesione nonché i paesi contemplati dalla strategia europea di vicinato. Il relatore è pertanto particolarmente compiaciuto dei progressi conseguiti in materia di facilitazione del rilascio dei visti per quanto concerne l’Ucraina, con la quale è stato siglato un accordo in ottobre, l’Albania, la Bosnia Erzegovina, l’ex-Repubblica jugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Serbia, per i quali i mandati negoziali sono stati adottati in novembre. Il relatore sottolinea, tuttavia, che l’obiettivo è quello di consentire i viaggi in esenzione dal visto.

Infine, il relatore è del parere che l’obiettivo dell’esenzione dal visto nei rapporti con la Russia dovrebbe essere perseguito alla luce del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, che stabilisce che la dispensa dal requisito del visto dovrebbe far seguito a una valutazione ponderata di vari criteri, attinenti in particolare all’immigrazione clandestina, all’ordine pubblico e alla sicurezza, alle relazioni esterne dell’Unione europea con i paesi terzi, pur tenendo conto anche delle implicazioni di coerenza regionale e di reciprocità.

Tuttavia la commissione per gli affari esteri chiede al Consiglio e alla Commissione di impegnarsi il più possibile per eliminare i summenzionati inconvenienti e le carenze individuati dal Parlamento europeo mediante una dichiarazione in plenaria prima della votazione finale. Tale dichiarazione dovrebbe includere un impegno chiaro da parte del Consiglio e della Commissione di continuare gli sforzi per ridurre gli ostacoli burocratici per tutti i viaggiatori, come la necessità di essere in possesso di inviti e di registrarsi all'arrivo, nonché per includere nell'accordo le persone che sono in possesso di un visto "senza macchia".

******

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a proporre l’approvazione della proposta della Commissione.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Federazione russa

 

Riferimenti

COM(2006)0188 – C6 0169/2006 – 2006/0062(CNS)

Commissione competente per il merito

LIBE

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

AFET
13.6.2006

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

 

Relatore per parere

        Nomina

Ari Vatanen
3.5.2006

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

24.1.2007

 

 

 

 

Approvazione

30.1.2007

Esito della votazione finale

+ :
– :
0 :

53

8

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Roberta Alma Anastase, Panagiotis Beglitis, Bastiaan Belder, Marco Cappato, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Bronisław Geremek, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Klaus Hänsch, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Stanimir Ilchev, Ioannis Kasoulides, Bogdan Klich, Helmut Kuhne, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Eugen Mihaescu, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer Pleite, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Raimon Obiols i Germà, Vural Öger, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Pascu, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Mirosław Mariusz Piotrowski, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Antonio Tajani, Charles Tannock, Paavo Väyrynen, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Luis Yañez-Barnuevo García, Josef Zieleniec

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Laima Liucija Andrikienė, Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Jaromír Kohlíček, Janusz Onyszkiewicz, Doris Pack, Rihards Pīks, Józef Pinior, Miguel Portas, Aloyzas Sakalas, Csaba Sándor Tabajdi

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Hanna Foltyn-Kubicka, Gisela Kallenbach, Leopold Józef Rutowicz, Czesław Adam Siekierski

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

...

PROCEDURA

Titolo

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra la Comunità europea e la Federazione russa

Riferimenti

(COM(2006)0188 – C6 0169/2006 – 2006/0062(CNS))

Consultazione del PE

1.6.2006

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

LIBE
13.6.2006

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

AFET
13.6.2006

 

 

 

 

Pareri non espressi
  Decisione

 

 

 

 

 

Cooperazione rafforzata
  Annuncio in Aula

 

 

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

Maria da Assunção Esteves
23.1.2006

 

Relatore(i) sostituito(i)

 

 

Procedura semplificata – decisione

 

Contestazione della base giuridica
  Parere JURI

 

/

 

Modifica della dotazione finanziaria
  Parere BUDG

 

/

 

Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula

 

Consultazione del Comitato delle regioni –
decisione in Aula

 

Esame in commissione

13.9.2006

6.11.2006

24.1.2007

1.2.2007

 

Approvazione

1.2.2007

Esito della votazione finale

+ :

– :

0 :

41

3

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Edit Bauer, Mario Borghezio, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Mladen Petrov Chervenyakov, Carlos Coelho, Fausto Correia, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Konstantin Dimitrov, Giovanni Claudio Fava, Kinga Gál, Lilli Gruber, Adeline Hazan, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Roger Knapman, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Kartika Tamara Liotard, Sarah Ludford, Dan Mihalache, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Søren Bo Søndergaard, Károly Ferenc Szabó, Adina-Ioana Vălean, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Inés Ayala Sender, Simon Busuttil, Giuseppe Castiglione, Maria da Assunção Esteves, Genowefa Grabowska, Sophia in 't Veld, Tchetin Kazak, Marian-Jean Marinescu, Marianne Mikko, Radu Podgorean, Eva-Britt Svensson, Johannes Voggenhuber

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Deposito 

5.2.2007

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

...