RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca

28.3.2007 - (COM(2006)0587 – C6‑0402/2006 – 2006/0190(CNS)) - *

Commissione per la pesca
Relatore: Ioannis Gklavakis

Procedura : 2006/0190(CNS)
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A6-0085/2007
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A6-0085/2007
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca

(COM(2006)0587 – C6‑0402/2006 – 2006/0190(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0587)[1],

–   visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0402/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per la pesca (A6‑0085/2007),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 11, paragrafo 6, trattini 1 e 2 (regolamento (CE) n. 2371/2002)

– il 4% della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 per gli Stati membri che facevano parte della Comunità il 1° gennaio 2003 e il 4% della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2006 per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1° maggio 2004, e

– il 10% della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006 per gli Stati membri che facevano parte della Comunità il 1° gennaio 2003 e il 10% della stazza media annua ritirata con aiuti pubblici tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2006 per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1° maggio 2004, e

– il 4% della stazza ritirata dalla flotta con aiuti pubblici a partire dal 1° gennaio 2007.

– il 10% della stazza ritirata dalla flotta con aiuti pubblici a partire dal 1° gennaio 2007.

Motivazione

La proposta riassegnazione del 4% della capacità ritirata con aiuti pubblici è assolutamente insufficiente rispetto al totale della flotta adibita alla pesca costiera e non basta a migliorare la sicurezza, l'igiene, le condizioni di lavoro e la qualità dei prodotti a bordo.

Emendamento 2

ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 13, paragrafo 1, lettera c), commi 1 bis e 1 ter (nuovi) (regolamento (CE) n. 2371/2002)

 

Tuttavia, tale riduzione della potenza non deve in alcun caso tradursi in una diminuzione della sicurezza, dell’abitabilità o dell'efficacia dei sistemi di trattamento del pescato del peschereccio.

 

Inoltre, dato che l'obiettivo della riduzione è di evitare qualsiasi aumento della capacità di pesca del peschereccio, non si tiene conto delle disposizioni di cui al primo comma qualora la sostituzione del motore sia effettuata per conservare energia e/o migliorare le prestazioni del peschereccio in ambiti diversi da quello della capacità di pesca, o qualora siano stati scelti metodi di pesca più selettivi per quanto concerne l’utilizzo del peschereccio.

  • [1]  GU C … del ..., pag. … .

MOTIVAZIONE

Proposta della Commissione

In seguito all’accordo politico raggiunto dal Consiglio in merito all’adozione del nuovo Fondo europeo per la pesca, nel giugno 2006 è stato deciso di modificare due disposizioni del regolamento di base della politica comune della pesca riformata (2371/2002), relativi alla gestione della capacità della flotta peschereccia. L’obiettivo di tali modifiche è di consentire taluni adeguamenti della flotta volti a migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti a bordo nonché l'efficienza energetica.

In sostanza, si propone di modificare due articoli del capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002: l’articolo 11 sull’adeguamento della capacità di pesca e l’articolo 13 sul piano di entrata/uscita e sulla riduzione globale della capacità.

a) Il nuovo articolo 11 offre la possibilità di utilizzare il 4% della stazza ritirata o che dovrà essere ritirata con aiuti pubblici al fine di procedere a lavori di ammodernamento dei pescherecci, nell’ambito delle esigenze in materia di sicurezza e igiene nonché di miglioramento delle condizioni di lavoro dei pescatori a bordo.

b) In linea con l’attuale politica sulla riduzione della capacità di pesca, il nuovo articolo 13 aggiunge una disposizione ai sensi della quale è impossibile recuperare con aiuti pubblici la riduzione di potenza legata alla sostituzione dei motori.

Commenti del relatore

Il relatore accoglie favorevolmente la proposta della Commissione di modificare il regolamento di base della politica comune della pesca per quanto concerne i punti relativi alla gestione della capacità della flotta peschereccia. Tale modifica consentirà agli Stati membri di aumentare in modo limitato la stazza delle proprie navi al fine di migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro e d’igiene, la qualità dei prodotti a bordo e l’efficienza energetica.

Per quanto riguarda la modifica apportata all’articolo 11, il relatore ritiene che le condizioni per l’utilizzo del 4% della stazza ritirata o che dovrà essere ritirata con aiuti pubblici sono chiare e positive. L'obiettivo è quello di procedere a lavori di ammodernamento dei pescherecci per motivi di sicurezza e igiene.

Il relatore riconosce che tale percentuale deve essere prioritariamente destinata ai pescherecci usati per la piccola pesca costiera, vale a dire quelli di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, in considerazione di due fattori: che il settore in questione ha risentito fortemente del cambiamento delle condizioni di pesca e che la sua sostenibilità è incerta.

Il relatore è tuttavia del parere che la possibilità di riassegnare il 4% della stazza ritirata con aiuti pubblici non darà un supporto reale al settore in questione in quanto rappresenta più dell’80% della flotta peschereccia. Si tratta dunque di una percentuale esigua da suddividere tra un numero elevato di navi.

Secondo il registro della flotta peschereccia comunitaria, nel 2003, 2004 e 2005 è stata ritirata una capacità di 132 000 GT grazie agli aiuti pubblici. Più precisamente, una capacità di 112 000 GT è stata ritirata dai vecchi Stati membri (6,27%), mentre a partire da maggio 2004 la capacità ritirata dai nuovi Stati membri ammonta a 20 000 GT (18,48%). Il 4% di questa quota risulta essere veramente esigua dal momento in cui deve essere suddivisa tra le flotte pescherecce degli Stati membri. In particolare per gli Stati membri che hanno dato priorità all’ammodernamento della flotta di pesca costiera questa possibilità non rappresenta alcun vantaggio. È necessario sottolineare che la diminuzione di stazza è stata principalmente ottenuta grazie a regimi di cessazione definitiva delle attività pescherecce.

Il relatore ritiene che, dato che la modifica concreta non aumenta la capacità di pesca dei pescherecci, un aumento proporzionato della percentuale proposta – 10% totale della stazza ritirata con aiuti pubblici – potrebbe migliorare le condizioni di lavoro e di igiene a bordo e soprattutto la concorrenza della pesca costiera, che ha ripercussioni sociali ed economiche importanti sulle popolazioni costiere.

La proposta del relatore non comporta alcun onere amministrativo o finanziario, ma quadra perfettamente con lo spirito dell'accordo politico. In altri termini, l’applicazione delle nuove regole di gestione della flotta è assicurata con le risorse umane ed economiche esistenti.

In merito alla modifica apportata alla lettera c) del primo paragrafo dell’articolo 13, si tratta dell’introduzione di una nuova disposizione, ai sensi della quale è impossibile recuperare con aiuti pubblici la riduzione di potenza legata alla sostituzione dei motori. Tale disposizione è stata aggiunta per rendere il nuovo regolamento compatibile con l’obiettivo di riduzione della capacità della flotta peschereccia, anch’essa prevista nel Fondo europeo per la pesca.

In sostanza, si fa riferimento all’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) no 1198/2006, ai sensi del quale a partire dal 1° gennaio 2003, è possibile cambiare il motore dei pescherecci con un aiuto finanziario secondo la tipologia della nave: se i pescherecci sono destinati alla piccola pesca costiera, vale a dire se la lunghezza non supera i 12 metri, il motore nuovo avrà la stessa potenza del vecchio, mentre per le navi più grandi è prevista una riduzione di potenza del 20% sul motore nuovo.

Il relatore si dichiara soddisfatto che gli interessati possano sostituire il motore del proprio peschereccio con gli aiuti pubblici. È tuttavia del parere che se lo stanziamento degli aiuti per la sostituzione dei motori di pescherecci di lunghezza superiore a 12 metri fosse obbligatoriamente collegato alla riduzione del 20% della potenza si potrebbero verificare ripercussioni sulla sicurezza della nave e dell’equipaggio. Inoltre, certe modalità di pesca risulterebbero così impraticabili e causerebbero conseguenze sociali ed economiche.

Il relatore afferma che la politica comune della pesca ha adottato una serie di misure atte a ridurre la capacità di pesca in eccedenza. Ciò viene altresì evidenziato nel registro della flotta peschereccia comunitaria. Nel triennio 2003 – 2005 grazie agli aiuti pubblici sono stati ritirati 427 000 kW. Questa capacità ritirata proviene in massima parte – 373 000 kW– dagli Stati membri dell’UE-15. La capacità ritirata dai nuovi Stati membri con aiuti pubblici a partire dal 2 maggio 2004 ammonta a 54 000 kW.

Il relatore concorda con la Commissione che la capacità della flotta peschereccia resta a livelli elevati se paragonata agli stock ittici. Il relatore tuttavia insiste affinché la riduzione della capacità non avvenga a scapito della sicurezza della nave e dell’equipaggio. Gli aiuti comunitari dovranno essere adattati alle crescenti esigenze del settore della pesca e dovranno garantire sia lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici che la salvaguardia a lungo termine delle attività di pesca.

Conclusione

Il relatore accoglie favorevolmente l’intenzione della Commissione di accordare, nel caso fossero eccessivamente limitate, possibilità ulteriori di ammodernare i pescherecci per migliorare la sicurezza, l’igiene e le condizioni di lavoro a bordo. È tuttavia del parere che è necessario riesaminare la percentuale al fine di offrire possibilità reali di ammodernamento della flotta di pesca costiera. Riguardo alla modifica apportata all’articolo 13, si oppone alla riduzione obbligatoria di potenza del 20% per le navi di lunghezza superiore a 12 metri in quanto mette a repentaglio la sicurezza della nave e dell’equipaggio, rendendo quindi impossibili certe modalità di pesca e provocando ripercussioni economiche e sociali nel settore.

PROCEDURA

Titolo

Conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche

Riferimenti

COM(2006)0587 - C6-0402/2006 - 2006/0190(CNS)

Consultazione del PE

9.11.2006

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

PECH

29.11.2006

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ENVI

29.11.2006

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ENVI

28.11.2006

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Ioannis Gklavakis

13.12.2006

 

 

Esame in commissione

25.1.2007

27.2.2007

 

 

Approvazione

22.3.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

25

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Vincenzo Aita, Ole Christensen, Jan Mulder, Thomas Wise

Deposito

28.3.2007