RELAZIONE sulla conclusione della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione

16.4.2007 - (2005/2125(ACI))

Commissione per gli affari costituzionali
Relatore: Jo Leinen

Procedura : 2005/2125(ACI)
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A6-0142/2007
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A6-0142/2007
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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla conclusione della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione

(2005/2125(ACI))

Il Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea,

–   vista la sua risoluzione del 5 maggio 1999 sulla dichiarazione comune concernente le modalità pratiche per la nuova procedura di codecisione[1],

–   vista la decisione della Conferenza dei presidenti dell'8 marzo 2007,

–   visto il progetto di dichiarazione comune rivista sulle modalità pratiche della procedura di codecisione (in appresso "la dichiarazione rivista"),

–   visti l'articolo 120, paragrafo 1, e l'allegato VI, sezione XVIII, punto 4, del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6‑0142/2007),

A. considerando che la continua estensione dell'ambito di applicazione della procedura di codecisione ne accresce l'importanza nel processo legislativo dell'UE, portando a modifiche nella natura delle relazioni interistituzionali tra Parlamento, Consiglio e Commissione,

B.  considerando che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno cercato di rendere il processo legislativo comunitario più trasparente, coordinato, efficiente e democratico,

C. considerando che, anche se la dichiarazione comune concernente le modalità pratiche della procedura di codecisione del 1999 ha dimostrato la sua validità, col tempo alcuni sviluppi pratici nella sua applicazione hanno rivelato la necessità di apportare modifiche,

D. considerando che i successivi allargamenti dell'Unione europea hanno posto delle sfide riguardo alla razionalizzazione delle procedure e all'ottimizzazione delle risorse,

E.  considerando che la dichiarazione rivista soddisfa tali aspettative e consente alla cooperazione interistituzionale futura di svilupparsi in un modo costruttivo e flessibile,

F.  considerando che gli accordi interistituzionali e gli accordi quadro hanno conseguenze significative e che quindi è essenziale, per facilitare l'accesso agli stessi e garantire la trasparenza, consolidare tutti gli accordi esistenti e pubblicarli in allegato al regolamento del Parlamento,

1.  ribadisce il suo impegno a favore dei principi della trasparenza, della responsabilità e dell'efficienza, nonché la necessità di concentrarsi sulla semplificazione del processo legislativo dell'UE, nel rispetto dell'ordinamento giuridico dell'Unione;

2.  accoglie con favore la dichiarazione rivista, che migliora la struttura e il contenuto della dichiarazione del 1999 aggiungendo diverse importanti disposizioni che mettono il documento in linea con le attuali pratiche migliori, e che mira a rafforzare la cooperazione tra le tre Istituzioni in vista di un miglioramento dell'efficienza e della qualità della legislazione dell'UE;

3.  auspica che il Parlamento si doti di un metodo che armonizzi le pratiche delle commissioni parlamentari in occasione dei triloghi, mediante la definizione di un certo numero di regole concernenti la composizione delle delegazioni parlamentari nonché gli obblighi di riservatezza connessi con i loro lavori;

4.  accoglie in particolare con favore i seguenti miglioramenti contenuti nella dichiarazione rivista:

(a) le nuove disposizioni concernenti la presenza alle riunioni di commissione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio e le richieste di informazioni sulla posizione del Consiglio, che costituiscono un progresso verso l'obiettivo di un migliore dialogo tra i due rami legislativi;

(b) il riconoscimento della prassi di finalizzare gli accordi raggiunti in negoziati informali tra le Istituzioni mediante uno scambio di lettere;

(c) la conferma del principio che, in relazione alla verifica giuridico-linguistica, i servizi del Parlamento e del Consiglio devono cooperare su un piano di parità;

(d) la decisione di organizzare la firma di importanti testi adottati, per quanto possibile, nel corso di una cerimonia comune e alla presenza dei mezzi di informazione, nonché di emanare comunicati stampa congiunti e tenere conferenze stampa congiunte per annunciare il risultato positivo dei lavori;

5.  è convinto che la dichiarazione rivista accrescerà ulteriormente la trasparenza e la responsabilità pubblica del lavoro legislativo intrapreso in conformità della procedura di codecisione;

6.  approva la dichiarazione rivista allegata alla presente decisione e decide di allegarla al suo regolamento; chiede che la dichiarazione rivista sia pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

7.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e il suo allegato al Consiglio e alla Commissione.

Traduzione esterna

  • [1]  GU C 279 del 1.10.1999, pag. 229.

MOTIVAZIONE

Contesto

Il progetto di revisione della Dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione è il terzo accordo interistituzionale in materia tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

Dall’entrata in vigore, il 1° luglio 1987, dell’Atto unico europeo, che ha introdotto la procedura di cooperazione, il ruolo legislativo del Parlamento è andato ampliandosi costantemente e le sue relazioni con le altre istituzioni sono diventate sempre più strette.

In seguito all’introduzione della procedura di codecisione mediante il Trattato di Maastricht del 1993, è stato negoziato un accordo interistituzionale, che ha definito più dettagliatamente il funzionamento del comitato di conciliazione, trascurando però altri aspetti della procedura di codecisione.

Il Trattato di Amsterdam, entrato in vigore nel 1999, ha ulteriormente modificato la situazione, ampliando notevolmente il campo di applicazione della procedura di codecisione e riformando la procedura di codecisione originale, in particolare introducendo la possibilità di accordo tra il Parlamento e il Consiglio in prima lettura e semplificando le fasi successive della procedura.

Per dar seguito al Trattato di Amsterdam, nel 1999 è stato concluso un nuovo accordo interistituzionale, la Dichiarazione comune sulle modalità pratiche della nuova procedura di codecisione. La Dichiarazione comune si è rivelata valida; tuttavia, nel tempo alcuni sviluppi pratici nella sua applicazione hanno messo in evidenza la necessità di apportare alcune modifiche.

Il 30 giugno 2005 la Conferenza dei presidenti ha nominato cinque membri del Parlamento europeo – gli on.li Vidal-Quadras, Trakatellis, Roth-Behrendt, Daul e Leinen – per rappresentare il Parlamento nei negoziati sulla modifica della Dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione.

Nel dicembre 2005 è iniziato un esercizio di revisione, che ha preso la forma di una serie di incontri a livello politico e amministrativo fra le tre istituzioni. Sia la posizione del Consiglio sia quella della Commissione si sono evolute considerevolmente, consentendo il raggiungimento di un compromesso con il Parlamento. Il 13 dicembre 2006 è stato raggiunto un accordo definitivo, approvato dalla Conferenza dei presidenti nella sua riunione dell’8 marzo 2007.

La revisione della dichiarazione proposta migliorerà il funzionamento della procedura di codecisione e contribuirà a facilitare la futura cooperazione interistituzionale in maniera costruttiva e flessibile. Il testo della dichiarazione è stato adattato tenendo conto dell’evoluzione pratica della procedura di codecisione ed è in linea con i tentativi del Parlamento, del Consiglio e della Commissione di rendere il processo decisionale dell’UE più trasparente, coordinato, efficiente e democratico.

Valutazione del testo

La struttura del testo è stata migliorata e fornisce ora utili spiegazioni aggiuntive rispetto alle disposizioni fondamentali della precedente versione del 1999, segnando un passo avanti verso la cooperazione interistituzionale.

SEZIONE SUI PRINCIPI GENERALI:

La nuova sezione sui principi generali specifica la portata, gli obiettivi e i principi di base della dichiarazione e sostituisce il vecchio “preambolo”, cosicché il nuovo titolo riflette meglio il contenuto ampliato di questa sezione. Il testo revisionato della dichiarazione del 1999 rispecchia l’evoluzione pratica della cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di codecisione, che si riflette nella formulazione della sezione introduttiva.

Il riferimento all’Accordo interistituzionale (AII) del 2003 su “Legiferare meglio”, che la Dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione integra, costituisce un’ulteriore miglioria rispetto al vecchio testo, poiché riafferma l’impegno delle istituzioni europee verso i principi della trasparenza, della responsabilità e dell’efficienza, oltre alla necessità di focalizzare l’attenzione sulle proposte di semplificazione, rispettando nel contempo l’ordinamento giuridico dell’Unione (punto 3).

È significativo che nel testo della dichiarazione sia stata aggiunta l’importanza di conciliare le posizioni delle tre istituzioni in una fase iniziale della procedura al fine di migliorare l’efficienza del processo decisionale (punto 4).

I punti concernenti i contatti interistituzionali e il coordinamento dei calendari di lavoro sono stati spostati dalla sezione dedicata alla prima lettura a quella dedicata ai principi generali: si riconosce così che si dovrebbero applicare in tutte le fasi della procedura di codecisione (punto 5).

La formulazione di un calendario indicativo per le varie fasi della procedura, suggerita da un nuovo punto della dichiarazione, è in linea con l’obiettivo generale di migliorare l’efficienza e la tempestività del processo decisionale ed è già contenuta nell’AII su “Legiferare meglio” (punto 6).

Il testo revisionato fa esplicito riferimento alle consultazioni a tre (riunioni tripartite) per ribadire il loro valore pragmatico durante la ricerca di un accordo nelle prime fasi della procedura di codecisione e per incoraggiarne l’ulteriore utilizzo. La nuova dichiarazione stabilisce dei principi guida per l’organizzazione di tali consultazioni e suggerisce di darne comunicazione anticipatamente (punti 7, 8 e 9).

Il nuovo punto sulla partecipazione della Presidenza del Consiglio alle riunioni delle commissioni parlamentari e sulle richieste di informazioni sulla posizione del Consiglio costituisce un primo passo verso l’obiettivo del Parlamento di migliorare il dialogo tra i due rami legislativi (punto 10). Pur presentando dei limiti rispetto alla proposta originale del Parlamento, è accettabile come parte di un compromesso globale, poiché implica un certo miglioramento rispetto all’AII su “Legiferare meglio”.

PRIMA LETTURA:

Per quanto concerne la struttura, l’elemento innovativo del testo revisionato è la suddivisione della vecchia sezione I (PRIMA LETTURA) in due sottosezioni: “Accordo nella fase di prima lettura del Parlamento europeo” e “Accordo nella fase di posizione comune del Consiglio”, che corrispondono alle due possibili alternative previste dall’articolo 251 del TCE per una conclusione tempestiva della procedura di codecisione in prima lettura.

La dichiarazione revisionata riconosce la prassi dei negoziati informali tra le istituzioni e la conclusione, mediante scambio di lettere, degli accordi raggiunti durante tali negoziati.

SECONDA LETTURA:

A differenza della sezione precedente (PRIMA LETTURA), questa sezione (SECONDA LETTURA) comprende soltanto una sottosezione introdotta dall’osservazione generale: “Accordo nella fase di seconda lettura del Parlamento europeo”.

Il punto 20 introduce il principio della consultazione per stabilire una data reciprocamente ammissibile per la trasmissione delle posizioni comuni. Nonostante la formulazione del testo sia meno vincolante di quella prevista dal Parlamento, è stata giudicata accettabile in quanto parte di un compromesso globale. Anche nella sua forma attuale, la nuova disposizione dimostra la disponibilità del Consiglio a tenere conto del calendario del Parlamento nel determinare la data per la trasmissione di una posizione comune.

Il punto 21, nella sottosezione “Accordo nella fase di seconda lettura del Parlamento europeo”, riflette il ruolo ormai consolidato e più centrale dei contatti interistituzionali e definisce un tempo di base per la loro ripresa (ossia appena la posizione comune è trasmessa al Parlamento) al fine di accelerare la procedura.

Come nella sezione precedente (sottosezione “Accordo nella fase di posizione comune del Consiglio”, punto 18), è stato introdotto un punto per riconoscere formalmente la buona pratica dello scambio di lettere per concludere gli accordi raggiunti attraverso i negoziati informali (punto 23).

CONCILIAZIONE:

All’inizio di questa sezione (CONCILIAZIONE) della dichiarazione sono stati aggiunti due nuovi punti. Conformemente alle migliori pratiche che si sono evolute nel tempo, si suggerisce di convocare le consultazioni a tre non appena appare evidente che non può essere raggiunto un accordo in seconda lettura. Tali consultazioni proseguiranno durante l’intera procedura di conciliazione al fine di preparare la base per il raggiungimento di un accordo (punti 24 e 25).

Al punto 29 è stata aggiunta una frase esplicativa che definisce i criteri con i quali i copresidenti (il Presidente del Parlamento e il Presidente del Consiglio) fissano di comune accordo le date di riunione del comitato di conciliazione e i relativi ordini del giorno.

Il punto 30 conferma la possibilità dei copresidenti del comitato di conciliazione di iscrivere all’ordine del giorno, senza discussione, diversi punti non controversi (punti A), il che rende il processo più flessibile.

Il punto 32 afferma ora il principio della pari ripartizione dei servizi tra il Parlamento e il Consiglio.

Al punto 33 il parere della Commissione sulla posizione comune del Consiglio e sugli emendamenti del Parlamento viene aggiunto all’elenco dei documenti che devono essere messi a disposizione del comitato di conciliazione. Il punto 33 spiega altresì che il documento di lavoro comune delle delegazioni del Parlamento europeo e del Consiglio è necessario al fine di identificare facilmente i problemi in discussione e di farvi riferimento con maggiore efficienza. Inoltre, il termine ultimo per la presentazione del parere della Commissione viene esteso da due a tre settimane dalla ricezione ufficiale del risultato del voto del Parlamento europeo per consentire un lasso di tempo più ammissibile.

Il punto 36 conferma il principio secondo il quale la messa a punto dei testi proposti da parte dei linguisti giuristi dovrebbe precedere l’approvazione formale dei due copresidenti, ma consente, in casi eccezionali, al fine di rispettare le rigide scadenze stabilite dall’articolo 251 del TCE, di sottoporre un progetto di testo comune all’approvazione dei due copresidenti del comitato di conciliazione prima della messa a punto giuridico-linguistica.

Il punto 37 contiene una nuova disposizione secondo la quale i documenti di lavoro utilizzati nel corso della procedura di conciliazione saranno accessibili nel registro di ogni istituzione coinvolta una volta che la procedura stessa sia stata conclusa. Tale misura contribuisce a migliorare la trasparenza del processo decisionale.

DISPOSIZIONI GENERALI:

Il punto 40 di questa sezione (DISPOSIZIONI GENERALI) conferma il principio secondo il quale i servizi del Parlamento e del Consiglio collaborano su base paritetica per la messa a punto giuridico-linguistica dei testi. Il punto 41 vieta esplicitamente di apportare qualunque modifica a un testo già concordato senza l’accordo, a livello appropriato, dei rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio.

Un ulteriore miglioramento nella dichiarazione è la precisazione di cui al punto 42 che la messa a punto dei testi concordati deve essere effettuata tenendo in debito conto le diverse procedure delle due istituzioni legislative. Al fine di impedire un abuso di tale procedura, le istituzioni possono evitare di utilizzare le scadenze fissate per la messa a punto giuridico-linguistica dei documenti per riaprire discussioni su problemi di fondo.

Al fine di migliorare la coerenza dei documenti, il punto 43 stabilisce che le istituzioni concordano la presentazione dei testi da essi preparati congiuntamente, mentre il punto 44 aggiunge che, per quanto possibile, le istituzioni si impegnano a utilizzare clausole standardizzate reciprocamente accettabili (in particolare per quanto riguarda le disposizioni sull’esercizio dei poteri di esecuzione, l’entrata in vigore, il recepimento e l’applicazione degli atti e il rispetto del diritto d’iniziativa della Commissione).

Nell’ottica di promuovere la trasparenza ed evitare dichiarazioni unilaterali sbilanciate, le istituzioni si impegnano, per quanto possibile, a emanare comunicati stampa congiunti e a organizzare conferenze stampa comuni al fine di comunicare il risultato positivo del loro lavoro (punto 45). Sempre a questo proposito, il punto 47 prevede ora che i testi concordati importanti vengano firmati durante una cerimonia congiunta da organizzare mensilmente alla presenza dei media. Inoltre, i presidenti delle due istituzioni ricevono i testi per la firma nella loro lingua rispettiva.

Il punto 48 è stato revisionato in modo da chiarire il termine previsto per la pubblicazione degli atti legislativi nella Gazzetta ufficiale e stabilisce che normalmente la pubblicazione avviene entro due mesi dall’adozione dell’atto legislativo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il punto 49 chiarisce la procedura da seguire qualora vengano individuati errori materiali o manifesti in un testo sia prima sia dopo la sua approvazione.

Nel complesso, la dichiarazione revisionata sottoposta al Parlamento per l’approvazione migliora sia la struttura sia il contenuto della versione del 1999 mediante l’aggiunta di una serie di importanti disposizioni, che adattano il documento alle attuali migliori pratiche e che mirano a rafforzare la cooperazione fra le tre istituzioni al fine di migliorare l’efficienza e la qualità della legislazione UE.

ALLEGATO: DICHIARAZIONE COMUNE SULLE MODALITÀ PRATICHE DELLA PROCEDURA DI CODECISIONE (ARTICOLO 251 DEL TRATTATO CE)

PARLAMENTO EUROPEO

CONSIGLIO

COMMISSIONE

DICHIARAZIONE COMUNE
SULLE MODALITÀ PRATICHE DELLA PROCEDURA DI CODECISIONE

(ARTICOLO 251 DEL TRATTATO CE)

PRINCIPI GENERALI

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, in seguito denominati «istituzioni», constatano che l'attuale prassi dei contatti tra la presidenza del Consiglio, la Commissione e i presidenti delle commissioni competenti e/o i relatori del Parlamento nonché tra i copresidenti del comitato di conciliazione si è dimostrata valida.

2. Le istituzioni confermano che tale prassi, che si è sviluppata per tutte le fasi della procedura di codecisione, deve continuare a essere incoraggiata. Le istituzioni si impegnano ad esaminare i loro metodi di lavoro al fine di fare un uso ancora più efficace di tutto il campo d'applicazione della procedura di codecisione come fissato dal trattato CE.

3. La presente dichiarazione comune chiarisce i suddetti metodi di lavoro e le modalità pratiche per applicarli. Essa integra l'Accordo interistituzionale su "Legiferare meglio"[1] ed in particolare le sue disposizioni relative alla procedura di codecisione. Le istituzioni si impegnano a rispettare pienamente tali impegni conformemente ai principi di trasparenza, responsabilità ed efficienza. In tale contesto le istituzioni devono prestare particolare attenzione a effettuare progressi sulle proposte di semplificazione, rispettando nel contempo l'acquis comunitario.

4. Le istituzioni cooperano lealmente durante tutta la procedura, al fine di ravvicinare al massimo le loro posizioni e pertanto rendere possibile, ove opportuno, l'adozione dell'atto in questione in una fase iniziale della procedura.

5. Per il raggiungimento di detto obiettivo esse cooperano mediante appropriati contatti interistituzionali per controllare l'evoluzione dei lavori e analizzare il grado di convergenza in tutte le fasi della procedura di codecisione.

6. Le istituzioni, conformemente alle rispettive regole interne di procedura, si impegnano a scambiare regolarmente informazioni sui progressi effettuati per le varie pratiche di codecisione. Le istituzioni si adoperano affinché i rispettivi calendari di lavoro siano, per quanto possibile, coordinati, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori in maniera coerente e concordante. Esse, pertanto, cercano di fissare un calendario indicativo per le varie fasi fino all'adozione finale delle varie proposte legislative, rispettando pienamente la natura politica del processo decisionale.

7. La cooperazione tra le tre istituzioni nel contesto della codecisione spesso prende la forma di riunioni tripartite ("triloghi"). Questo sistema di trilogo si è dimostrato valido e flessibile, aumentando notevolmente le possibilità di giungere ad un accordo nella fase di prima e di seconda lettura ed anche contribuendo alla preparazione dei lavori del comitato di conciliazione.

8. Dette riunioni si svolgono abitualmente in un contesto informale. Esse possono essere indette in tutte le fasi della procedura e a vari livelli di rappresentanza, a seconda della natura della discussione prevista. Ogni istituzione, conformemente alle rispettive regole di procedura, designa i propri partecipanti per ogni riunione, definisce il mandato per i negoziati e informa tempestivamente le altre istituzioni in merito agli accordi relativi alle riunioni.

9. Per quanto possibile ogni progetto di testo di compromesso che sarà sottoposto a discussione in una riunione successiva è trasmesso anticipatamente a tutti i partecipanti. Per aumentare la trasparenza, ove possibile, è data comunicazione dei triloghi che si svolgeranno all'interno del Parlamento europeo e del Consiglio.

10. La Presidenza fa il possibile per partecipare alle riunioni delle commissioni parlamentari. Essa considererà attentamente, come più opportuno, le richieste che riceverà in merito alla posizione del Consiglio.

PRIMA LETTURA

11. Le istituzioni cooperano lealmente al fine di ravvicinare al massimo le loro posizioni affinché, per quanto possibile, l'atto possa essere adottato in prima lettura.

Accordo nella fase di prima lettura del Parlamento europeo

12. Vengono stabiliti contatti appropriati per agevolare lo svolgimento della procedura in prima lettura.

13. La Commissione si adopera per favorire i contatti ed esercita il proprio diritto di iniziativa in modo costruttivo, al fine di agevolare il ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto dell'equilibrio interistituzionale e del ruolo che le conferisce il trattato.

14. Qualora venga raggiunto un accordo mediante negoziati informali in sede di trilogo, il presidente del Coreper trasmette, con lettera al presidente della commissione parlamentare competente, i dettagli del contenuto dell'accordo, sotto forma di emendamenti alla proposta della Commissione. Detta lettera indica la volontà del Consiglio di accettare il risultato in parola, previa verifica effettuata dai giuristi linguisti, qualora esso fosse confermato dal voto in seduta plenaria. Copia della lettera è trasmessa alla Commissione.

15. In detto contesto, ove la conclusione di un dossier in prima lettura sia imminente, le informazioni sull'intenzione di concludere un accordo devono essere rese disponibili al più presto.

Accordo nella fase di posizione comune del Consiglio

16. Qualora non sia stato raggiunto un accordo nella prima lettura del Parlamento, è possibile continuare i contatti per concludere un accordo in fase di posizione comune.

17. La Commissione si adopera per favorire i contatti ed esercita il proprio diritto di iniziativa in modo costruttivo, al fine di agevolare il ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto dell'equilibrio interistituzionale e del ruolo che le conferisce il trattato.

18. Qualora si raggiunga un accordo in questa fase, il presidente della commissione parlamentare competente indica con lettera al presidente del Coreper le sue raccomandazioni alla plenaria di accettare la posizione comune senza emendamenti, previa conferma della posizione comune da parte del Consiglio e previa verifica da parte dei giuristi linguisti. Copia della lettera è trasmessa alla Commissione.

SECONDA LETTURA

19. Nella relazione illustrativa il Consiglio espone il più chiaramente possibile i motivi che l'hanno indotto a adottare la sua posizione comune. In seconda lettura il Parlamento europeo tiene nella massima considerazione detti motivi, nonché la posizione della Commissione.

20. Prima di trasmettere la posizione comune, il Consiglio si adopera, in consultazione con il Parlamento europeo e la Commissione, per valutare la data di trasmissione, al fine di garantire la massima efficienza della procedura legislativa in seconda lettura.

Accordo nella fase di seconda lettura del Parlamento europeo

21. Appena la posizione comune è trasmessa al Parlamento europeo si riprendono gli opportuni contatti per comprendere meglio le rispettive posizioni e per consentire che l'iter legislativo si concluda il più rapidamente possibile.

22. La Commissione si adopera per favorire i contatti ed esprime il proprio parere al fine di facilitare un ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto dell'equilibrio interistituzionale e del ruolo che le conferisce il trattato.

23. Qualora si raggiunga un accordo mediante negoziati informali in sede di trilogo, il presidente del Coreper trasmette, con lettera al presidente della commissione parlamentare competente, i dettagli del contenuto dell'accordo sotto forma di emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Detta lettera indica la volontà del Consiglio di accettare il risultato in parola, previa verifica effettuata dai giuristi linguisti, qualora esso fosse confermato dal voto in seduta plenaria. Copia della lettera è trasmessa alla Commissione.

CONCILIAZIONE

24. Qualora risulti chiaro che il Consiglio non potrà accettare tutti gli emendamenti del Parlamento europeo in seconda lettura, e ove il Consiglio sia disposto a presentare la sua posizione, è organizzato un primo trilogo. Ogni istituzione, conformemente alle rispettive regole di procedura, designa i propri partecipanti ad ogni riunione e definisce il mandato per i negoziati. La Commissione indica quanto prima possibile ad entrambe le delegazioni le proprie intenzioni in merito al suo parere sugli emendamenti di seconda lettura del Parlamento europeo. 

25. Le riunioni di trilogo si svolgono durante tutta la procedura di conciliazione al fine di risolvere i problemi esistenti e preparare la base per il raggiungimento di un accordo in sede di comitato di conciliazione. I risultati dei triloghi sono discussi ed eventualmente approvati nel corso delle riunioni delle rispettive istituzioni.

26. Il comitato di conciliazione è convocato dal presidente del Consiglio con l'accordo del presidente del Parlamento europeo e nel dovuto rispetto delle disposizioni del trattato.

27. La Commissione partecipa ai lavori di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali iniziative possono consistere in particolare in progetti di testi di compromesso, viste le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio e nel rispetto del ruolo che il trattato conferisce alla Commissione.

28. La presidenza del comitato è esercitata congiuntamente dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio. Le riunioni del comitato sono presiedute a turno da ciascuno dei copresidenti.

29. Le date di riunione del comitato di conciliazione e i relativi ordini del giorno sono fissati dai copresidenti di comune accordo, al fine di rendere efficace il funzionamento del comitato di conciliazione nel corso di tutta la procedura di conciliazione. La Commissione è consultata sulle date previste. Il Parlamento europeo e il Consiglio fissano, a titolo indicativo, date appropriate per i lavori di conciliazione e ne informano la Commissione.

30. In qualsiasi riunione del comitato di conciliazione il copresidente può iscrivere all'ordine del giorno diversi punti. Accanto al tema principale ("punto-B"), per il quale non sia stato ancora raggiunto l'accordo, possono essere aperte e/o chiuse senza discussione procedure di conciliazione su altri argomenti ("punto-A").

31. Nel rispetto delle disposizioni del trattato relative ai termini, il Parlamento europeo e il Consiglio tengono conto, per quanto possibile, delle esigenze di calendario, in particolare di quelle connesse ai periodi di interruzione delle attività delle istituzioni nonché alle elezioni del Parlamento europeo. In ogni caso, l'interruzione dei lavori deve essere quanto più breve possibile.

32. Il comitato di conciliazione si riunisce alternativamente nei locali del Parlamento europeo e del Consiglio per giungere ad una pari ripartizione dei servizi, inclusi quelli di interpretazione.

33. Il comitato di conciliazione dispone della proposta della Commissione, della posizione comune del Consiglio e del relativo parere della Commissione, degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, del parere della Commissione su questi ultimi, nonché di un documento di lavoro comune delle delegazioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Detto documento di lavoro consente agli utenti di identificare facilmente i problemi in discussione e di farvi riferimento con efficienza. Di regola, la Commissione presenta il proprio parere entro tre settimane dalla ricezione ufficiale del risultato del voto del Parlamento europeo

e non oltre l'inizio dei lavori di conciliazione.

34. I copresidenti possono sottoporre testi all'approvazione del comitato di conciliazione.

35. L'accordo su un progetto comune è constatato nel corso di una riunione del comitato di conciliazione, oppure, successivamente, tramite uno scambio di lettere tra i copresidenti. Copia delle lettere è trasmessa alla Commissione.

36. Qualora il comitato di conciliazione pervenga ad un accordo su un testo comune, quest'ultimo, dopo essere stato messo a punto dai giuristi linguisti, è sottoposto all'approvazione formale dei copresidenti. Tuttavia in casi eccezionali, al fine di rispettare le scadenze, può essere sottoposto all'approvazione dei copresidenti un progetto di testo comune.

37. I copresidenti trasmettono il testo comune così approvato ai presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio tramite lettera firmata congiuntamente. Qualora il comitato di conciliazione non possa esprimere il proprio accordo su un testo comune, i copresidenti ne informano i presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio tramite lettera firmata congiuntamente. Queste lettere fungono da processo verbale. Copia di tali lettere è trasmessa alla Commissione per informazione. I documenti di lavoro utilizzati nel corso della procedura di conciliazione saranno accessibili sul registro di ogni istituzione una volta che la procedura stessa sia stata conclusa.

38. I compiti di segreteria del comitato sono svolti congiuntamente dal segretariato generale del Parlamento europeo e dal segretariato generale del Consiglio, associandovi il segretariato generale della Commissione.

DISPOSIZIONI GENERALI

39. Se il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono assolutamente necessario prorogare i termini di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, ne informano il presidente dell'altra istituzione e la Commissione.

40. Ove le istituzioni raggiungano un accordo in prima o in seconda lettura o durante la fase di conciliazione, il testo concordato viene messo a punto dai servizi dei giuristi linguisti del Parlamento e del Consiglio, che operano in stretta cooperazione e in reciproco accordo.

41. Nessuna modifica viene apportata ad alcun testo concordato senza l'accordo esplicito, a livello appropriato, del Parlamento europeo e del Consiglio.

42. La messa a punto del testo concordato è effettuata tenendo in debito conto le diverse procedure delle due istituzioni, in particolare per quanto riguarda le scadenze per la conclusione delle procedure interne. Le istituzioni si impegnano a non utilizzare le scadenze fissate per la messa a punto degli atti da parte dei giuristi linguisti per riaprire discussioni su problemi di fondo.

43. Il Parlamento e il Consiglio si accordano sulla presentazione comune dei testi preparati congiuntamente dalle due istituzioni.

44. Per quanto possibile le istituzioni si impegnano a utilizzare clausole standardizzate reciprocamente accettabili da incorporare negli atti adottati nel quadro della codecisione, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sull'esercizio delle competenze di esecuzione (conformemente alla decisione "comitatologia"[2]), l'entrata in vigore, il recepimento e l'applicazione degli atti e il rispetto del diritto d'iniziativa della Commissione.

45. Le istituzioni si adoperano per tenere una conferenza stampa comune per comunicare il risultato positivo del processo legislativo di prima o seconda lettura o di conciliazione. Esse, inoltre, provvedono ad emanare comunicati stampa congiunti.

46. Dopo l'adozione dell'atto legislativo in codecisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, il testo è presentato alla firma del presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

47. I presidenti delle due istituzioni ricevono il testo per la firma nella loro lingua rispettiva e per quanto possibile firmano il testo insieme in una cerimonia congiunta da organizzare mensilmente in modo da firmare documenti importanti alla presenza dei media.

48. Il testo firmato congiuntamente è trasmesso alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per la pubblicazione. La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale normalmente avviene entro due mesi dall'adozione dell'atto legislativo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

49. Qualora un'istituzione rilevi un errore materiale o manifesto in un testo (o in una delle sue versioni linguistiche), ne informa immediatamente le altre istituzioni. Se tale errore riguarda un atto non ancora adottato da una o l'altra delle due istituzioni, i servizi dei giuristi linguisti del Parlamento europeo e del Consiglio preparano, in stretta collaborazione, gli errata corrige necessari. Se l'errore riguarda un atto già adottato da una o da entrambe le istituzioni, che sia stato pubblicato o meno, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano di comune accordo una rettifica redatta secondo le rispettive procedure.

  • [1]  GU C 321 del 31.12.2003, pag.1.
  • [2]  Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17/7/1999, pag.23). Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 27/7/2006, pag.11).

PROCEDURA

Titolo

Conclusione della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione

Numero di procedura

2005/2125(ACI)

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

AFCO
23.4.2007

Relatore(i)
  Nomina

Jo Leinen
6.6.2005

 

Relatore(i) sostituito(i)

 

 

Esame in commissione

19.3.2007

10.4.2007

 

 

 

Approvazione

10.4.2007

Esito della votazione finale

+

-

0

20

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Enrique Barón Crespo, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Anneli Jäätteenmäki, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Marie-Line Reynaud, Adrian Severin, Riccardo Ventre

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Elmar Brok, Carlos Carnero González, Klaus Hänsch, Jacek Protasiewicz, Mauro Zani

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

                                                              

Deposito

16.4.2007

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)