RELAZIONE sul Libro verde "Migliorare l’efficienza nell’esecuzione delle decisioni nell’Unione europea: il sequestro conservativo di depositi bancari"
5.10.2007 - (2007/2026(INI))
Commissione giuridica
Relatore: Kurt Lechner
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sul Libro verde "Migliorare l’efficienza nell’esecuzione delle decisioni nell’Unione europea: il sequestro conservativo di depositi bancari"
Il Parlamento europeo,
– visto il Libro verde "Migliorare l’efficienza nell’esecuzione delle decisioni nell’Unione europea: il sequestro conservativo di depositi bancari" (COM(2006)0618),
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i problemi economici e monetari (A6‑0371/2007),
A. considerando che la modalità di pagamenti senza contante e i bonifici transfrontalieri hanno realizzato e compieranno in futuro progressi decisivi nel contesto SEPA[1],
B. considerando che in quasi tutti gli Stati membri esistono regolamentazioni per l'esecuzione di decreti esecutivi conservativi, i quali però a livello dell'UE possono essere imposti solo con procedure complesse e lunghe a causa dei differenti ordinamenti giuridici e offrono al debitore la possibilità di trasferire i propri depositi in conti all'estero,
C. considerando che una procedura europea unica per i casi transfrontalieri sarebbe vantaggiosa per coloro che hanno controversie pendenti in molti paesi e per le istituzioni bancarie che ricevono decreti di sequestro cautelativo da vari Stati membri,
D. considerando che un creditore deve poter contrastare la possibilità che il suo debitore trasferisca in breve tempo o ripetutamente somme in conti esteri,
1. si compiace che la Commissione con il Libro verde abbia preso l'iniziativa di introdurre una procedura transfrontaliera europea per il sequestro conservativo dei depositi bancari;
2. suggerisce che nel contesto delle analisi successive siano raccolti anche dati statistici sulle dimensioni effettive della sottrazione di beni per evitare il sequestro cautelativo al fine di poter valutare meglio l'opportunità delle misure proposte;
3. auspica l'introduzione di una regolamentazione unitaria europea, la quale dovrebbe esistere in modo distinto e parallelo rispetto alle pertinenti disposizioni esecutive degli Stati membri;
4. ritiene che una procedura europea autonoma, coerente e di facile utilizzo in materia di sequestro conservativo di depositi bancari, sottoposta a rigorose garanzie procedurali, sia preferibile a un'armonizzazione delle normative nazionali degli Stati membri;
5. evidenzia che detta procedura va applicata unicamente ai casi transfrontalieri;
6. evidenzia che dovrebbero essere disciplinati soltanto il sequestro conservativo e il blocco provvisorio dei depositi bancari, in nessun caso però per compensare il creditore;
7. ritiene che ai fini della competenza legislativa per una simile procedura va considerato l'articolo 65, lettera c), del trattato CE;
8. segnala che l'introduzione di una simile procedura deve essere possibile anche prima di intentare un'azione come causa principale;
9. segnala che si tratta soltanto di una procedura sommaria, nella quale il creditore deve dimostrare la congruità della rivendicazione formulata, l'urgenza e il rischio per i suoi diritti;
10. ritiene che i decreti esecutivi debbano servire per congelare i depositi e non per impedire eventuali trasferimenti di fondi prima che sia stata adottata una decisione giudiziaria dallo Stato membro in cui si trova il conto, con la quale sono risolte eventuali questioni di priorità di ricorso; ritiene che non dovrebbero essere congelati gli attivi eccedenti l'importo rivendicato, inclusi i costi;
11. ritiene che i decreti esecutivi debbano essere motivati, ad esempio, dal rischio di dilapidazione degli attivi; evidenzia l'esigenza di garantire che le misure di salvaguardia non includano più conti bancari del necessario;
12. ritiene che occorra mirare a un accurato equilibrio tra i diritti dei creditori di recuperare i debiti e la fornitura di una protezione adeguata per i convenuti;
13. ritiene opportuno considerare anche l'eventuale responsabilità del creditore all'origine di un ingiusto sequestro conservativo per i danni subiti dal debitore;
14. ritiene che le informazioni necessarie per identificare un conto debbano essere rilasciate anche qualora le banche debbano effettuare ricerche sul nome e l'indirizzo del titolare, restando tenute a operare con cautela;
15. ritiene opportuno esaminare la questione del rimborso dei costi sostenuti dalle banche nell'espletamento del sequestro cautelativo di conti;
16. sostiene che il creditore dovrebbe essere tenuto a intentare la causa principale entro un determinato termine;
17. ritiene che, in caso di procedura giudiziaria in corso, deve essere possibile una proroga, sempre che la procedura sia svolta con la dovuta diligenza;
18. ritiene necessario limitare l'importo del sequestro conservativo onde evitare una garanzia eccessiva per il creditore e tutelare il debitore;
19. sottolinea con particolare enfasi la tutela del debitore nel senso che vanno evitati ingiustificati pregiudizi alla reputazione del debitore e che deve essere garantita la conservazione di un importo minimo da destinare alla sussistenza del debitore;
20. considera necessario, onde tutelare il debitore ed evitare abusi da parte del creditore, prevedere fino alla presentazione di un titolo con efficacia giuridica la prestazione di una garanzia da parte del creditore, per un importo da commisurare all'importo da pignorare;
21. respinge un limite unitario nell'UE per il sequestro cautelativo e considera opportuna la facoltà del debitore di rivendicare la corrispondente franchigia nazionale;
22. si esprime a favore del diritto del debitore di poter contestare giuridicamente e revocare il sequestro cautelativo con una prestazione di garanzia;
23. ritiene che i conti fiduciari debbano fruire di una tutela specifica dal sequestro conservativo;
24. sottolinea che in materia di notifica delle decisioni di sequestro cautelativo va garantita la creazione di standard unitari all'interno dell'Unione europea per le comunicazioni tra organi giudiziari e banche;
25. ritiene che i decreti di sequestro cautelativo debbano essere trasmessi in modo da garantire una notifica alla banca entro il giorno successivo a quello della trasmissione e trattati nelle 24 ore successive all'identificazione del conto; una notifica formale deve essere inviata dalla banca all'autorità esecutiva e al creditore, comunicando loro se l'importo in questione è stato posto a garanzia; la banca deve altresì comunicare ufficialmente al debitore quando l'ordine di sequestro diviene effettivo; sarebbero auspicabili notifiche formali standardizzate, disponibili in tutte le lingue dell'Unione europea, che eliminino o riducano la necessità di traduzioni specifiche;
26. ritiene che il corrispondente atto giuridico potrebbe assumere eventualmente la forma di regolamento;
27. invita la Commissione a chiarire, prima di presentare una proposta, le questioni in sospeso, in parte complesse, con una ricerca ampia e approfondita e in particolare a valutare l'incidenza della legislazione;
28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
- [1] Single Euro Payments Area.
MOTIVAZIONE
Il relatore accoglie con favore la dettagliata esposizione di tutte le rilevanti questioni e difficoltà che figura nel Libro verde e condivide l’obiettivo di voler introdurre nell’UE una procedura rapida ed efficace per il sequestro conservativo dei depositi bancari. Alla luce dei progressi riguardanti l’integrazione delle operazioni di pagamento in euro, una regolamentazione di tale natura risulta particolarmente necessaria e ragionevole.
La relazione non affronta tutte le questioni e non potrebbe neanche farlo, perché molti punti devono essere rivisti in modo più approfondito – anche a livello giuridico-comparativo – e al momento attuale è prematuro prendere una posizione. Anche le osservazioni presentate vanno intese tenendo conto di tale riserva.
In quasi tutti gli Stati membri dell’Unione europea esistono sistemi che consentono al creditore di porre temporaneamente sotto sequestro somme di denaro depositate su conti bancari. Dunque, in linea di principio vi è la possibilità di ottenere una confisca, un sequestro conservativo o un provvedimento similare in un altro Stato membro. In realtà, a causa della diversità delle procedure e degli effetti giuridici, a prescindere dalle difficoltà linguistiche e dal fattore tempo, tale opportunità offerta al creditore risulta in concreto difficilmente attuabile e dispendiosa. Tale situazione aiuta i debitori a sottrarsi alla morsa dei loro creditori e pregiudica la capacità funzionale del mercato interno. Il regolamento “Bruxelles I” non affronta la questione, o comunque non in modo esaustivo. Anche l’armonizzazione delle normative nazionali vigenti non produce alcun effetto, poiché i sistemi giuridici sono talmente diversi da rendere tale armonizzazione difficilmente raggiungibile.
Pertanto, risulta opportuno introdurre a livello comunitario un’ulteriore procedura a sé stante, che si affianchi alle normative nazionali. Tale procedura andrebbe limitata alle situazioni transfrontaliere e dovrebbe riguardare soltanto i depositi bancari e nessun altro bene. Si tratta soltanto di una misura cautelare nei confronti del creditore e non di un recupero definitivo del credito, dunque il creditore non riceve alcuna somma di denaro.
L’articolo 65, lettera c), del trattato CE appare come un’adeguata base giuridica.
In vista di un’incombente azione in giudizio, un debitore potrebbe essere tentato di sottrarre il denaro. Dunque, in base all’obiettivo del Libro verde, un creditore dovrebbe avere la possibilità di chiedere il sequestro conservativo in qualsiasi momento, vale a dire anche prima di intentare l’azione principale.
Il creditore è tenuto a dimostrare, nell’ambito di un procedimento sommario, che la sua richiesta è giustificabile nel merito, oltre a convincere il tribunale dell’urgenza di ottenere il titolo di sequestro conservativo. L’urgenza andrebbe riconosciuta laddove vi sia il timore che in caso contrario l’esecuzione forzata possa essere annullata o seriamente ostacolata. Poiché in tal caso si tratta di una procedura d’urgenza, come requisito per dimostrare l’attendibilità della domanda è possibile esibire, ad esempio, una dichiarazione giurata, oltre agli atti o ad altre dichiarazioni scritte. In tal caso, occorre stabilire che il rilascio di una dichiarazione giurata falsa comporta conseguenze penali.
Un sequestro ingiustificato può avere conseguenze gravi, se non addirittura devastanti, per il debitore e compromettere la fiducia nell’ordinamento giuridico europeo. Per questo motivo, occorre rivolgere un’attenzione particolare alla tutela del debitore, fra l’altro, ad esempio, attraverso la costituzione di una garanzia da parte del creditore, il diritto di impugnazione, la limitazione del sequestro conservativo a un importo specifico, l’obbligo imposto al creditore di intentare l’azione principale entro un termine fissato.
A giudizio del relatore, bisognerebbe evitare di definire in modo uniforme a livello comunitario gli importi esenti dall’esecuzione, ma piuttosto riconoscere al debitore gli importi stabiliti a livello nazionale.
In linea di principio non è possibile ricorrere al sequestro conservativo nel caso di un conto fiduciario, in cui l’intestatario non è il debitore, ma, ad esempio, un notaio o un avvocato.
Oltre ai problemi sopramenzionati, nello specifico emergono una serie di ulteriori questioni complesse che devono essere ancora analizzate in dettaglio, riguardanti ad esempio, le competenze del tribunale, i dettagli della procedura di esecuzione oppure l’ipotesi di un rimborso per la banca, come pure gli aspetti sostanziali, come ad esempio, l’ordine gerarchico dei sequestri conservativi. Al momento attuale, non si intende approfondire tali questioni, riservandole alle future consultazioni.
PARERE della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (20.7.2007)
destinato alla commissione giuridica
sul Libro verde "Migliorare l'efficienza nell'esecuzione delle decisioni nell'Unione europea: il sequestro conservativo di depositi bancari"
(2007/2026(INI))
Relatore per parere: Panayiotis Demetriou
SUGGERIMENTI
La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. considera un grave difetto che il Libro verde non contenga dati statistici che rendano possibile comprendere l'estensione del problema dell'evasione della giustizia da parte dei debitori; è del parere che siffatte informazioni statistiche sarebbero estremamente utili allo scopo di valutare l'utilità del sequestro conservativo quale misura giudiziaria alla luce delle difficoltà pratiche che comporta la sua attuazione e considerando i principi di proporzionalità e sussidiarietà;
2. è del parere prima di tutto, che la proposta debba essere formulata in modo da evitare conflitti tra procedure nazionali e comunitarie; è del parere a questo rispetto che sarebbe meglio ricorrere al metodo di armonizzazione ma che, dato che codesto metodo non pare fattibile al presente, il modo immediatamente contiguo di regolamentare il sequestro conservativo dei depositi bancari è la procedura autonoma;
3. è inoltre del parere che la procedura debba essere unicamente cautelativa e debba essere resa disponibile come misura urgente in tutte le fasi dei procedimenti su domanda ex parte; che la questione dell'ordine di sequestro conservativo debba essere lasciata alla discrezione del tribunale; e che l'esistenza di una buona causa d'azione, la probabilità di successo dell'azione e il rischio che non si sia in grado di eseguire la sentenza in una fase successiva se non viene dato l'ordine di sequestro conservativo, costituiscano il fondamento per l'emissione di un ordine di sequestro conservativo, consustanziato da una dichiarazione di fatti, preferibilmente nella forma dell'affidavit;
4. è del parere che la domanda di siffatto ordine debba essere presentata per l'audizione entro un tempo ragionevole, in modo da dare al convenuto il diritto di essere ascoltato e di mettere in grado il tribunale di valutare nuovamente la situazione e decidere di conseguenza, e che debba esserne data notizia al convenuto sia dalla banca sia dal tribunale; è del parere che le difficoltà pratiche concernenti l'esecuzione di un ordine di sequestro conservativo, l'autenticità dell'ordine e la velocità di trasmissione alla banca potrebbero essere affrontate attraverso l'impiego della moderna tecnologia di comunicazione; è del parere che i costi debbano essere sostenuti dapprima dal richiedente, che potrebbe alla fine recuperarli dal convenuto ove prevalga nella causa;
5. è del parere che, poiché il congelamento di un deposito bancario può avere effetti su altri creditori e, naturalmente, sulle attività finanziarie del convenuto, l'ordine relativo debba limitare l'importo da congelare all'importo reclamato più interessi e costi ragionevoli;
6. è del parere che l'ordine debba essere diretto a una banca o più banche specifiche, se l'importo reclamato necessita il congelamento di più di un deposito bancario, e che non debba essere emesso erga omnes; che il nome del convenuto e il deposito o i depositi debbano essere identificabili nella misura del possibile; e che i conti congiunti e i conti di intestatari non debbano essere esentati nella fase iniziale ma possano essere scongelati dopo che il convenuto sia stato ascoltato ed abbia persuaso il tribunale, con l'onere della prova, che il conto o i conti non gli appartengono;
7. in caso di opposizione a un ordine di sequestro cautelativo di depositi bancari o di richiesta di annullamento di siffatto ordine da parte del convenuto, si applicano gli stessi principi applicabili all'emissione dell'ordine, compreso quello dell'urgenza, per quanto concerne il convenuto;
8. sottolinea che, per l'emissione di un ordine di sequestro conservativo di un deposito bancario, il richiedente deve dare garanzia adeguata in una somma sufficiente a coprire eventuali perdite o danni che il convenuto possa trovarsi ad aver sostenuto nel caso che la richiesta successivamente si dimostri ingiustificata, e che la natura e l'estensione della garanzia deve essere lasciata alla discrezione del tribunale;
9. è del parere che la giurisdizione per l'emissione di un ordine di sequestro conservativo debba essere attribuita ai tribunali del paese di residenza abituale o domicilio del convenuto o del paese in cui è sorta la pretesa o nel quale è situato il deposito bancario, e che siffatto ordine possa essere utilizzato come strumento exequatur per l'esecuzione di una sentenza in luogo della procedura ordinaria di exequatur;
10. è del parere che ad evitare che il richiedente abusi della procedura di sequestro conservativo protraendo senza ragione l'azione principale, al convenuto deve essere dato il diritto di chiedere che l'ordine sia revocato su questa base, e che il tribunale emittente debba anche avere il potere, a sua discrezione, di annullare l'ordine di sequestro conservativo su prova di mala fides o di grave negligenza da parte del richiedente con riguardo al progresso del procedimento.
procedurA
Titolo |
Libro verde "Migliorare l'efficienza nell'esecuzione delle decisioni nell'Unione europea: il sequestro conservativo di depositi bancari" |
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Riferimenti |
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Commissione competente per il merito |
JURI |
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Parere espresso da |
LIBE |
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Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula |
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Relatore per parere |
Panayiotis Demetriou |
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Relatore per parere sostituito |
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Esame in commissione |
5.6.2007 |
27.6.2007 |
17.7.2007 |
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Approvazione |
17.7.2007 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
35 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Giovanni Claudio Fava, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Roger Knapman, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Sarah Ludford, Dan Mihalache, Javier Moreno Sánchez, Athanasios Pafilis, Martine Roure, Søren Bo Søndergaard, Károly Ferenc Szabó, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Edit Bauer, Gérard Deprez, Iratxe García Pérez, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Marianne Mikko, Siiri Oviir |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
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PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (27.6.2007)
destinato alla commissione giuridica
sul Libro verde: migliorare l'efficienza nell'esecuzione delle decisioni nell'Unione europea: il sequestro conservativo di beni bancari
(2007/2026(INI))
Relatrice per parere: Sharon Bowles
SUGGERIMENTI
La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. una procedura europea autonoma, coerente e di facile utilizzo in materia di sequestro conservativo di depositi bancari, sottoposta a rigorose garanzie procedurali, è da preferirsi a un'armonizzazione delle normative nazionali degli Stati membri;
2. gli ordini di sequestro devono poter essere emessi a partire dalla presentazione di un ricorso giudiziario relativo a un credito pecuniario; un'urgenza motivata può giustificare un'emissione anticipata degli ordini, a condizione che siano seguiti da una procedura giudiziaria; gli ordini devono congelare i depositi e impedire qualsiasi trasferimento di fondi prima che sia stata adottata una decisione giudiziaria dallo Stato membro in cui si trova il conto, il che dovrebbe inoltre risolvere ogni questione di priorità di ricorso; non dovrebbero essere congelati gli attivi eccedenti l'ammontare del ricorso pecuniario, inclusi i costi;
3. gli ordini devono essere motivati, ad esempio, dal rischio di dilapidazione degli attivi; misure di salvaguardia dovrebbero impedire che gli ordini includano più beni bancari del necessario;
4. La durata di un sequestro non deve superare i18 mesi; tuttavia, in caso di procedura giudiziaria in corso, deve essere possibile una proroga, sempre che la procedura sia svolta con la dovuta diligenza;
5. le possibilità di transazione istantanea non consentono l'audizione del debitore prima che il sequestro sia autorizzato; il debitore deve essere in misura di contestare il sequestro dopo che l'ordine è stato emesso, con il rimborso delle spese se il suo appello ha esito positivo, e il versamento dei danni-interessi previsti in caso in rottura di contratto; i creditori devono dare avvio alle azioni legali con la dovuta diligenza;
6. al fine di salvaguardare i diritti del debitore, prima e durante il periodo in cui l'ordine di sequestro è in vigore, la responsabilità del creditore deve essere chiaramente delimitata in caso di comportamento abusivo nei riguardi del debitore;
7. le informazioni necessarie per identificare un conto devono essere rilasciate anche qualora le banche debbano effettuare con rapidità ricerche su nome e indirizzo del titolare; dovrebbero essere possibili sequestri di beni bancari congiunti presumendo pari partecipazione negli attivi e applicando il sequestro alla parte di proprietà del debitore;
8. gli ordini di sequestro devono essere trasmessi in modo da garantire una notifica alla banca entro il giorno successivo a quello della trasmissione e trattati nelle 24 ore successive all'identificazione del conto; una notifica formale deve essere inviata dalla banca all'autorità esecutiva e al creditore, comunicando loro se l'importo in questione è stato posto a garanzia; la banca deve altresì comunicare ufficialmente al debitore quando l'ordine di sequestro diviene effettivo; sarebbero auspicabili notifiche formali standardizzate, disponibili in tutte le lingue dell'UE, che eliminino o riducano la necessità di traduzioni specifiche;
9. le spese bancarie devono essere coperte sulla base di una precisa corrispondenza ai costi effettivamente originati dal sequestro, compresi i costi di ricerca;
10. la corte deve stabilire un importo, corrispondente a quello che consente al debitore di far fronte ai propri bisogni, che può essere escluso dall'esecuzione; tale importo deve essere stabilito conformemente allo Stato membro di residenza del debitore;
11. è opportuno esaminare l'opportunità di limitare la procedura UE alle situazioni transfrontaliere o se debba essere disponibile anche come opzione all'interno degli Stati membri.
PROCEDURA
Titolo |
Libro verde: migliorare l'efficienza nell'esecuzione delle decisioni nell'Unione europea: il sequestro conservativo di beni bancari |
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Riferimenti |
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Commissione competente per il merito |
JURI |
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Parere espresso da |
ECON |
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Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula |
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Relatore per parere |
Sharon Bowles |
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Relatore per parere sostituito |
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Esame in commissione |
8.5.2007 |
11.6.2007 |
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Approvazione |
27.6.2007 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
30 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Ieke van den Burg, David Casa, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Lapo Pistelli, John Purvis, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Katerina Batzeli, Harald Ettl, Werner Langen, Gianni Pittella, Kristian Vigenin |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
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Osservazioni (disponibili in una sola lingua) |
... |
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ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
4.10.2007 |
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Esito della votazione finale |
+ : – : 0 : |
22 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Carlo Casini, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Katalin Lévai, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Gary Titley, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Charlotte Cederschiöld, Kurt Lechner, Jacques Toubon, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, József Szájer |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Iles Braghetto, Michael Cashman, Genowefa Grabowska, Lily Jacobs |
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