RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori

18.7.2008 - (COM(2007)0698 – C6‑0420/2007 – 2007/0248(COD)) - ***I

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Malcolm Harbour
Relatore per parere (*):
Alexander Alvaro, commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
(*) Commissione associate – articolo 47 del regolamento

Procedura : 2007/0248(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0318/2008

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori

(COM(2007)0698 – C6‑0420/2007 – 2007/0248(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0698),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0420/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0318/2008),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis ) Il servizio universale costituisce una rete di protezione per le persone le cui risorse finanziarie, ubicazione geografica o esigenze sociali particolari non consentono loro di accedere ai servizi di base già a disposizione della grande maggioranza dei cittadini. L'esigenza fondamentale del servizio universale stabilita dalla direttiva 2002/22/CE è di fornire agli utenti che lo richiedano un collegamento alla rete telefonica pubblica in postazione fissa e ad un prezzo ragionevole. Essa non tratta pertanto né i servizi mobili né l’accesso a banda larga a Internet. Tale esigenza basilare si vede ora confrontata a sviluppi della tecnologia e del mercato, tali per cui le comunicazioni mobili possono in numerose aree rappresentare la forma principale di accesso e grazie alle quali le reti adottano sempre più spesso la tecnologia associata alle comunicazioni mobili e a banda larga. Tali sviluppi sollevano la necessità di valutare se siano rispettate le condizioni tecniche, sociali ed economiche che giustificano l'inclusione delle comunicazioni mobili e l'accesso alla banda larga fra gli obblighi di servizio universale nonché di considerare i connessi aspetti finanziari. A tal fine la Commissione presenterà entro l’autunno 2008 un riesame della portata dell’obbligo di servizio universale e proposte di riforma della direttiva 2002/22/CE, per conseguire i necessari obiettivi di pubblico interesse. La revisione prenderà in considerazione la competitività economica e sarà corredata da un’analisi delle condizioni sociali, commerciali e tecnologiche e del rischio di esclusione sociale. Essa affronterà anche le questioni della sostenibilità tecnica ed economica, dei costi stimati, dell’allocazione dei costi e dei modelli di finanziamento per ogni obbligo di servizio universale ridefinito. Poiché le questioni attinenti alla portata dell’obbligo di servizio universale saranno tutte trattate separatamente nell’ambito della predetta procedura, la presente direttiva si rivolge esclusivamente agli altri aspetti della direttiva 2002/22/CE.

Emendamento  2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) Salvo quanto previsto dalla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità1, in particolare i requisiti per il loro uso da parte di utenti disabili di cui all'articolo, 3, paragrafo 3, lettera f), l'ambito di applicazione della direttiva 2002/22/CE deve essere esteso ad alcuni aspetti concernenti le apparecchiature terminali, onde agevolare l'accesso alle reti e la fruizione dei servizi. Tra tali apparecchiature figurano attualmente le apparecchiature terminali radio e televisive di sola ricezione nonché speciali dispositivi terminali per non udenti.

 

__________

1 GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

Motivazione

L'aggiunta di un nuovo considerando è volta ad illustrare le implicazioni pratiche dell'estensione dell'ambito di applicazione della presente direttiva ad alcuni aspetti concernenti le apparecchiature terminali e ad esemplificare il tipo di apparecchiature in oggetto.

Emendamento  3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter) Gli Stati membri devono introdurre misure per sostenere la creazione di un mercato di prodotti e servizi di grande diffusione che integrino le funzionalità previste per gli utenti disabili. Si potrà ad esempio, fra l'altro, fare riferimento a norme europee, introducendo criteri in materia di accessibilità elettronica (eAccessibility) nelle procedure per i pubblici appalti e nella prestazione di servizi legati ai bandi di gara e dando attuazione alla legislazione a tutela dei diritti delle persone disabili.

Motivazione

Soluzioni di accessibilità integrate nei prodotti di grande diffusione e compatibili con la totalità dei servizi possono apportare vantaggi a tutti gli utenti. La promozione da parte della Commissione di un approccio orizzontale all'accessibilità elettronica basato su norme europee (eAccessibility) unito a un approccio orizzontale alle discriminazioni legate alle disabilità dovrebbe permettere lo sviluppo di soluzioni innovative. Gli Stati membri dovranno fare la loro parte in sede di attuazione di tali misure, stimolando il mercato, soprattutto attraverso i pubblici appalti.

Emendamento  4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Occorre adeguare determinate definizioni per conformarle al principio della neutralità tecnologica e per tenere il passo del progresso tecnologico. In particolare, occorre separare le condizioni per la fornitura di un servizio dagli effettivi elementi di definizione di un servizio telefonico accessibile al pubblico, vale a dire un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente attraverso la selezione o la preselezione del vettore o la rivendita, chiamate nazionali e/o internazionali digitando uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale. Un servizio che non rispetta tali condizioni non è un servizio telefonico accessibile al pubblico.

(5) Occorre adeguare determinate definizioni per conformarle al principio della neutralità tecnologica e per tenere il passo del progresso tecnologico. In particolare, occorre separare le condizioni per la fornitura di un servizio dagli effettivi elementi di definizione di un servizio telefonico accessibile al pubblico, vale a dire un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente attraverso la selezione o la preselezione del vettore o la rivendita, chiamate nazionali e/o internazionali digitando uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale, e che preveda appositi mezzi di comunicazione per i disabili che utilizzano servizi di ritrasmissione testuale o di "conversazione globale", a prescindere dal fatto che detto servizio sia basato su una tecnologia a commutazione di circuito o di pacchetto. Detto servizio è bidirezionale per sua stessa natura e consente a entrambi gli interlocutori di comunicare. Un servizio che non rispetta tali condizioni, come ad esempio un'applicazione "click-through" su un sito web del servizio utenti, non è un servizio telefonico accessibile al pubblico.

Motivazione

Si definisce in modo più chiaro la nozione di servizio telefonico accessibile al pubblico includendovi i servizi specifici utilizzati dagli utenti disabili.

Emendamento   5

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Le disposizioni contrattuali devono applicarsi non soltanto ai consumatori ma anche ad altri utenti finali, in primo luogo le piccole e medie imprese (PMI) e le microimprese, che potrebbero preferire un contratto studiato per le esigenze del consumatore. Per non imporre inutili oneri amministrativi ai fornitori di servizi e per evitare le complessità legate alla definizione di PMI, le disposizioni contrattuali non dovranno applicarsi agli altri utenti finali automaticamente, ma solo su richiesta. Gli Stati membri dovranno adottare misure appropriate per informare le PMI di questa possibilità.

Emendamento  6

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) I fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono essere tenuti a informare adeguatamente i loro clienti sulla fornitura o no dell'accesso ai servizi d'emergenza e a comunicare ai clienti informazioni chiare e trasparenti nel contratto iniziale e, successivamente, a scadenze regolari, ad esempio nelle informazioni sulla fatturazione. È opportuno che i clienti siano anche informati delle eventuali misure che il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica può adottare per far fronte alle minacce alla sicurezza o per reagire ad un incidente riguardante la sicurezza o l'integrità, dato che tali misure potrebbero avere ripercussioni dirette o indirette sui dati o sulla vita privata dei clienti o su altri aspetti del servizio fornito.

(12) I fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono essere tenuti a informare adeguatamente i loro clienti sulla fornitura o no dell'accesso ai servizi d'emergenza e di informazioni sulla localizzazione del chiamante e a comunicare ai clienti informazioni chiare e trasparenti nel contratto iniziale e, successivamente, a scadenze regolari, ad esempio nelle informazioni sulla fatturazione. Tali informazioni dovranno includere gli eventuali limiti di copertura del territorio, sulla base dei parametri tecnico-operativi programmati per il servizio e dell’infrastruttura disponibile. Se il servizio non è fornito su una rete di telefonia a commutazione di circuito, le informazioni dovranno includere il livello di affidabilità dell’accesso e delle informazioni sulla localizzazione del chiamante rispetto al servizio fornito su una rete a commutazione di circuito, tenendo conto degli attuali standard tecnologici e qualitativi e di ogni parametro di qualità del servizio indicato nella direttiva 2002/22/CE. Le chiamate vocali restano la forma più sicura ed affidabile di accesso ai servizi di emergenza. Altri mezzi di contatto, come i messaggi da telefoni cellulari (SMS), potrebbero risultare meno affidabili e mancare di immediatezza. Gli Stati membri devono comunque, ove lo giudichino opportuno, mantenere la facoltà di promuovere lo sviluppo e l’implementazione di altri mezzi di accesso ai servizi di emergenza in grado di assicurare un accesso equivalente a quello delle chiamate vocali. È opportuno che i clienti siano anche informati dei tipi di interventi che il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica può adottare per far fronte alle minacce alla sicurezza o per reagire ad un incidente riguardante la sicurezza o l'integrità, dato che tali misure potrebbero avere ripercussioni dirette o indirette sui dati o sulla vita privata dei clienti o su altri aspetti del servizio fornito.

Emendamento  7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Riguardo alle apparecchiature terminali il contratto dovrà specificare le eventuali restrizioni d’uso imposte dal fornitore di servizi all’utente, come il dispositivo di "sim locking" (che impedisce di sostituire la scheda Sim con una diversa), e le eventuali commissioni dovute in caso di cessazione del contratto, anticipata o per scadenza naturale, compresi gli eventuali costi addebitati agli utenti che intendono conservare l’apparecchiatura.

Emendamento  8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 12 ter (nuovo

Testo della Commissione

Emendamento

(12 ter) Senza che ciò imponga al fornitore di servizi l’obbligo di intervenire al di là di quanto previsto dal diritto comunitario, il contratto con l’utenza deve anche specificare il tipo di azione che il fornitore può eventualmente adottare in caso di incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e di vulnerabilità, e le eventuali disposizioni in materia di compensazione da lui previste per tali casi.

Emendamento   9

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 quater) Al fine di affrontare questioni di pubblico interesse connesse all’utilizzo dei servizi di comunicazione e di promuovere la tutela degli altrui diritti e libertà, le competenti autorità nazionali devono produrre e far divulgare, con l’aiuto di operatori specializzati, informazioni sull’uso dei servizi di comunicazione. Tali informazioni dovranno comprendere avvertenze in merito alle violazioni del diritto d’autore, ad altri utilizzi illegali e alla diffusione di contenuti illeciti, raccomandazioni, e mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale che potrebbero insorgere a seguito della divulgazione di informazioni personali in determinate circostanze, e contro le violazioni della privacy e della riservatezza dei dati personali. Tali informazioni potrebbero essere coordinate tramite la procedura di cooperazione di cui all'articolo 33, paragrafo 2 bis della direttiva 2002/22/CE. Tali informazioni di pubblico interesse devono essere diffuse in via preventiva o in risposta a particolari situazioni problematiche, devono essere aggiornate ogni volta che ve ne sia necessità, devono essere presentate in forma scritta ed elettronica facilmente comprensibile, a discrezione dei singoli Stati membri, ed essere pubblicate sui siti web delle amministrazioni pubbliche nazionali. Le autorità nazionali di regolamentazione devono far obbligo ai fornitori di servizi di divulgare tali informazioni presso la clientela nella forma giudicata appropriata dalle autorità. Eventuali costi aggiuntivi di una certa entità sostenuti dai fornitori di servizi per divulgare dette informazioni - ad esempio se il fornitore è tenuto a trasmetterle per posta e a sostenere le relative spese di affrancatura - devono formare oggetto di un accordo fra i fornitori e le competenti autorità ed essere posti a carico delle autorità stesse. Le informazioni in questione devono figurare anche nei contratti.

Emendamento   10

Proposta di direttiva – atto modificati

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) La direttiva 2002/22/CE si applica rispettando senza eccezioni le norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori e le norme nazionali conformi al diritto comunitario.

Emendamento  11

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) È opportuno che un mercato concorrenziale assicuri agli utenti finali la possibilità di accedere a qualsiasi contenuto lecito e di distribuire tale contenuto, nonché di utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta, come stabilito all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. Tenuto conto dell'importanza crescente delle comunicazioni elettroniche per i consumatori e le imprese, gli utenti devono essere pienamente informati di qualsiasi restrizione e/o limitazione imposta dal fornitore di servizio e/o di rete all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica. In assenza di un'effettiva concorrenza occorre che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino le misure correttive di cui possono disporre ai sensi della direttiva 2002/19/CE per garantire che l'accesso degli utenti a determinati tipi di contenuti o applicazioni non sia limitato in modo irragionevole.

(14) Sono gli utenti finali a dover decidere quali contenuti legittimi poter trasmettere e ricevere, e quali servizi, applicazioni, hardware e software intendono usare a tal fine, senza pregiudizio per la necessità di preservare l'integrità e la sicurezza delle reti e dei servizi. E’ opportuno che un mercato concorrenziale caratterizzato da offerte trasparenti secondo il disposto della direttiva 2002/22/CE assicuri agli utenti finali la possibilità di accedere a qualsiasi contenuto lecito e di distribuire tale contenuto, nonché di utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta, come stabilito all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. Tenuto conto dell'importanza crescente delle comunicazioni elettroniche per i consumatori e le imprese, gli utenti devono essere pienamente informati di qualsiasi restrizione e/o limitazione imposta dal fornitore di servizio e/o di rete all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica. Tali informazioni devono, a discrezione del fornitore, specificare il tipo di contenuto, applicazione o servizio oppure le singole applicazioni o servizi interessati, o entrambi. A seconda della tecnologia impiegata e del tipo di restrizione e/o limitazione, tali limitazioni e/o restrizioni possono richiedere il consenso dell’interessato a norma della direttiva 2002/58/CE (direttiva sulla privacy).

Emendamento   12

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) All'interno di un mercato concorrenziale è altresì opportuno che gli utenti possano scegliere la qualità di servizio richiesto; in determinati casi, tuttavia, può essere necessario stabilire che le reti di comunicazione pubbliche rispettino livelli di qualità minimi, per evitare il degrado della qualità del servizio, restrizioni e/o limitazioni d'uso e il rallentamento del traffico. In assenza di un'effettiva concorrenza occorre che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino le misure correttive di cui possono disporre ai sensi delle direttive che istituiscono un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, onde garantire che l'accesso degli utenti a determinati tipi di contenuti o applicazioni non sia limitato in modo irragionevole. Le autorità nazionali di regolamentazione devono inoltre avere la facoltà di emanare direttive che definiscano criteri minimi in materia di qualità del servizio ai sensi della Direttiva 2002/22/CE e di adottare ogni altra misura qualora gli altri interventi correttivi non abbiano a loro giudizio sortito l’efficacia voluta, avuto riguardo agli interessi degli utenti e a ogni altra pertinente circostanza. Tali direttive e misure possono riguardare la fornitura di una serie di servizi di base non soggetti a restrizioni.

Emendamento  13

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) Interventi di gestione delle reti volti ad affrontare, per esempio, problemi di congestione e di limiti di capacità e a rendere disponibili nuovi servizi non devono di per sé essere considerati casi di restrizioni tali da richiedere un intervento. Inoltre, bisognerebbe tenere debito conto del diritto degli operatori delle reti e dei servizi di diversificare la loro offerta in un mercato competitivo, il che comprende il diritto di imporre ragionevoli restrizioni d’uso, di praticare tariffe differenziate e di ricorrere ad altre legittime pratiche competitive. La temporanea non conformità ai criteri minimi di qualità del servizio dovuta a impreviste circostanze al di fuori del controllo del fornitore del servizio e/o della rete (forza maggiore) non deve formare oggetto di sanzioni.

Emendamento  14

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 14 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 quater) Poiché l’adozione di misure correttive fra loro incoerenti compromette seriamente la realizzazione del mercato interno, la Commissione deve analizzare ogni direttiva o altra misura emanata dalle autorità nazionali di regolamentazione ai fini di un eventuale intervento regolamentare a livello della Comunità e, se necessario, adottare misure tecniche che assicurino un’attuazione uniforme in tutta la Comunità.

Emendamento  15

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) La disponibilità di tariffe trasparenti, aggiornate e comparabili costituisce un elemento fondamentale per i consumatori in mercati concorrenziali caratterizzati dalla presenza di numerosi fornitori di servizi. È opportuno che i consumatori di servizi di comunicazioni elettroniche siano in grado di confrontare agevolmente i prezzi dei servizi offerti sul mercato, basandosi su informazioni tariffarie pubblicate in forma facilmente accessibile. Per permettere loro di confrontare facilmente i prezzi, è necessario che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano la competenza di esigere dagli operatori una maggiore trasparenza tariffaria e di garantire ai terzi il diritto di utilizzare, gratuitamente, le tariffe pubblicate dalle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica. È inoltre opportuno che tali autorità pubblichino guide tariffarie se assenti dal mercato. Gli operatori non devono percepire alcun compenso per l'utilizzo di informazioni tariffarie già pubblicate e, pertanto, di dominio pubblico. Inoltre, è opportuno che, prima di acquistare un servizio, gli utenti siano correttamente informati del prezzo o del tipo di servizio offerto, in particolare se l'uso di un numero verde è soggetto a eventuali costi supplementari. È opportuno che la Commissione possa adottare misure tecniche di attuazione per assicurare che gli utenti beneficino della trasparenza tariffaria regolata in maniera uniforme nella Comunità.

(15) La disponibilità di tariffe trasparenti, aggiornate e comparabili costituisce un elemento fondamentale per i consumatori in mercati concorrenziali caratterizzati dalla presenza di numerosi fornitori di servizi. È opportuno che i consumatori di servizi di comunicazioni elettroniche siano in grado di confrontare agevolmente i prezzi dei servizi offerti sul mercato, basandosi su informazioni tariffarie pubblicate in forma facilmente accessibile. Per permettere loro di confrontare facilmente i prezzi, è necessario che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano la competenza di esigere dagli operatori una maggiore trasparenza tariffaria e di garantire ai terzi il diritto di utilizzare, gratuitamente, le tariffe pubblicate dalle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica. È inoltre opportuno che tali autorità rendano disponibili, anche per il tramite di terzi, guide tariffarie a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole, nel caso in cui non siano reperibili sul mercato. Gli operatori non devono percepire alcun compenso per l'utilizzo di informazioni tariffarie già pubblicate e, pertanto, di dominio pubblico. Inoltre, è opportuno che, prima di acquistare un servizio, gli utenti siano correttamente informati del prezzo o del tipo di servizio offerto, in particolare se l'uso di un numero verde è soggetto a eventuali costi supplementari. Le autorità nazionali di regolamentazione devono poter disporre che tali informazioni siano rese di dominio pubblico e, per le categorie di servizi da esse determinate, prima della connessione al numero chiamato. Nel determinare i tipi di chiamata soggetti ad informazione tariffaria prima della connessione, le autorità nazionali di regolamentazione devono considerare la tipologia del servizio, le condizioni tariffarie allo stesso applicabili e se esso è offerto da un fornitore diverso da un fornitore di servizi di comunicazione elettronica.

Emendamento  16

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) I consumatori devono essere informati dei loro diritti in merito all’utilizzo che viene fatto delle loro informazioni personali pubblicate negli elenchi abbonati, e in particolare della o delle finalità di tali elenchi, come pure del loro diritto gratuito a non figurare in un elenco pubblico di abbonati, secondo il disposto della direttiva 2002/58/CE. Nel caso in cui esistano sistemi che permettono di inserire informazioni nelle basi dati degli elenchi senza che esse siano diffuse agli utenti dei servizi di elenchi, i clienti devono essere informati di questa possibilità.

Emendamento  17

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 ter) Gli Stati membri devono creare un sistema di sportelli unici per tutte le richieste di informazione degli utenti. Tali sportelli, che potrebbero essere gestiti dalle autorità nazionali di regolamentazione di concerto con le associazioni dei consumatori, devono essere anche in grado di fornire assistenza legale in caso di controversie con gli operatori. L'accesso agli sportelli deve essere gratuito e gli utenti devono essere informati della loro esistenza mediante regolari campagne d'informazione.

Motivazione

Assieme alla redazione di una Carta, la creazione di sportelli unici nazionali permetterebbe agli utenti di beneficiare di informazioni indipendenti dagli operatori nonché eventualmente di assistenza legale in caso di controversie.

Emendamento  18

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) All'interno di un mercato concorrenziale è opportuno che gli utenti possano scegliere la qualità di servizio di cui necessitano; in determinati casi, tuttavia, può essere necessario stabilire che le reti di comunicazione pubbliche rispettino livelli di qualità minimi, per evitare il degrado della qualità del servizio, il blocco degli accessi e il rallentamento del traffico sulle reti. In particolare, occorre dare alla Commissione la facoltà di adottare misure di attuazione per determinare i requisiti di qualità che le autorità nazionali di regolamentazione dovranno utilizzare.

soppresso

Motivazione

Testo accorpato con i considerando 14-14 bis.

Emendamento  19

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis) I servizi di consultazione di elenchi dovrebbero essere, e spesso sono, forniti in regime di concorrenza, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica1. È opportuno prevedere misure su larga scala che assicurino l'inserimento dei dati degli utenti finali (fissi e mobili) nelle basi dati, la fornitura orientata ai costi di tali dati ai prestatori di servizi e la fornitura di accesso alla rete secondo criteri orientati ai costi, ragionevoli e trasparenti, al fine di garantire agli utenti finali di beneficiare appieno della concorrenza, allo scopo ultimo di creare le condizioni per sottrarre questi servizi alla regolamentazione del mercato al dettaglio.

 

_________

1 GU L 249, del 17.9.2002, pag. 21.

Motivazione

Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users in general. Currently, there are two key factors which are impeding consumers receiving the full benefit of competition in directory enquiry services:

(i)        limitations on the inclusion of end-user data in databases (particularly, mobile telephone information) which affects the comprehensiveness of services.

(ii)       unfair wholesale access conditions.

The imposition of wholesale obligations on operators controlling access are justified in order to ensure users the full benefit of competition in directory enquiry services and would permit the removal of heavy retail universal service regulation.

Emendamento  20

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) È opportuno che gli utenti finali possano chiamare ed avere accesso ai servizi di emergenza disponibili utilizzando un qualsiasi servizio telefonico che permetta di effettuare chiamate vocali attraverso uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale. I servizi di emergenza devono garantire che le chiamate al numero "112" ricevano risposte e un trattamento rapidi ed efficaci almeno quanto le chiamate agli altri numeri di emergenza nazionali. È importante informare un numero sempre maggiore di cittadini dell'esistenza del numero di emergenza "112", in modo da migliorare la protezione e la sicurezza dei cittadini che viaggiano nell'Unione europea. A tal fine, è opportuno che i cittadini siano perfettamente informati del fatto che il numero "112" può essere utilizzato come numero di emergenza unico quando viaggiano in qualsiasi Stato membro, in particolare attraverso l'affissione delle informazioni nelle stazioni stradali e ferroviarie, nei porti o negli aeroporti internazionali, nelle cabine telefoniche, come pure la pubblicazione di informazioni negli elenchi telefonici, nella documentazione e nelle fatture inviate agli abbonati. Occorre rafforzare l'obbligo di fornire informazioni sulla localizzazione del chiamante in modo da migliorare la protezione dei cittadini dell'Unione europea. In particolare è necessario che gli operatori forniscano automaticamente informazioni sulla localizzazione del chiamante ai servizi di emergenza (modalità "push"). Per tener conto del progresso tecnologico, che permette in particolare una precisione sempre maggiore delle informazioni di localizzazione, occorre dare alla Commissione la facoltà di adottare misure tecniche di attuazione per garantire l'effettiva utilizzazione del numero "112" nella Comunità, nell'interesse dei cittadini dell'Unione europea.

(19) È opportuno che gli utenti finali possano chiamare ed avere accesso ai servizi di emergenza disponibili utilizzando un qualsiasi servizio telefonico che permetta di effettuare chiamate vocali attraverso uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale. I servizi di emergenza devono garantire che le chiamate al numero "112" ricevano risposte e un trattamento rapidi ed efficaci almeno quanto le chiamate agli altri numeri di emergenza nazionali. È importante informare un numero sempre maggiore di cittadini dell'esistenza del numero di emergenza "112", in modo da migliorare la protezione e la sicurezza dei cittadini che viaggiano nell'Unione europea. A tal fine, è opportuno che i cittadini siano perfettamente informati del fatto che il numero "112" può essere utilizzato come numero di emergenza unico quando viaggiano in qualsiasi Stato membro, in particolare attraverso l'affissione delle informazioni nelle stazioni stradali e ferroviarie, nei porti o negli aeroporti internazionali, nelle cabine telefoniche, come pure la pubblicazione di informazioni negli elenchi telefonici, nella documentazione e nelle fatture inviate agli abbonati. Tale compito spetta in primo luogo agli Stati membri, ma la Commissione deve continuare a supportare ed integrare le iniziative nazionali volte a innalzare e verificare periodicamente il livello di informazione del pubblico sull’esistenza del 112. Occorre rafforzare l'obbligo di fornire informazioni sulla localizzazione del chiamante in modo da migliorare la protezione dei cittadini dell'Unione europea. In particolare è necessario che gli operatori forniscano automaticamente informazioni sulla localizzazione del chiamante ai servizi di emergenza (modalità "push"). Per tener conto del progresso tecnologico, che permette in particolare una precisione sempre maggiore delle informazioni di localizzazione, occorre dare alla Commissione la facoltà di adottare misure tecniche di attuazione per garantire l'effettiva utilizzazione del numero "112" nella Comunità, nell'interesse dei cittadini dell'Unione europea.

Emendamento  21

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) I paesi ai quali l'Unione internazionale delle telecomunicazioni ha attribuito il codice internazionale "3883" hanno delegato la responsabilità amministrativa dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS, European Telephony Numbering Space) al comitato delle comunicazioni elettroniche (ECC, Electronic Communications Committee) della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT). Il progresso tecnologico e lo sviluppo dei mercati mostrano che lo spazio europeo di numerazione telefonica rappresenta un'opportunità per lo sviluppo di servizi paneuropei, ma che, al momento, non è in grado di esprimente pienamente il suo potenziale a causa delle prescrizioni procedurali eccessivamente burocratiche e dell'assenza di coordinamento tra le amministrazioni nazionali. Per promuovere lo sviluppo dello spazio europeo di numerazione telefonica, è opportuno trasferirne la gestione (che comprende le attività di assegnazione, controllo e sviluppo) all'Autorità europea per il mercato delle comunicazioni elettroniche istituita dal regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], qui di seguito denominata "l'Autorità". Tale Autorità dovrà assicurare il coordinamento con i paesi che condividono il codice "3883", ma che non sono Stati membri, per conto degli Stati membri ai quali è stato assegnato il codice "3883".

(21) Lo sviluppo del codice internazionale "3883" (spazio europeo di numerazione telefonica - European Telephony Numbering Space, ETNS) è attualmente ostacolato da prescrizioni procedurali eccessivamente burocratiche e da insufficiente conoscenza. Per promuovere lo sviluppo dello spazio europeo di numerazione telefonica, la Commissione deve demandarne la responsabilità gestionale e la competenza per l'assegnazione e la promozione del numero a [xxx] oppure, sul modello del dominio di alto livello ".ue", a un'organizzazione distinta designata dalla Commissione sulla base di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria, con norme operative da incorporare nel diritto comunitario.

(I riferimenti all'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche sono sostituiti in tutto il testo da [xxx], per evitare il ricorso ad emendamenti specifici)

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 7 del progetto di relazione. Cfr. motivazione relativa all'articolo 27, paragrafo 2.

Emendamento  22

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) L'esistenza di un mercato unico implica che gli utenti finali possano accedere a tutti i numeri presenti nei piani nazionali di numerazione degli altri Stati membri, nonché ai servizi, in particolare quelli della società dell'informazione, per mezzo di numeri non geografici nella Comunità, compresi i numeri verdi e i numeri a tariffa maggiorata. Occorre inoltre che gli utenti finali possano accedere ai numeri dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS) e ai numeri verdi internazionali universali (UIFN). È opportuno non impedire l'accesso transfrontaliero alle risorse di numerazione e ai servizi correlati, salvo nei casi oggettivamente giustificati, in particolare ove ciò sia necessario per lottare contro le frodi e gli abusi, ad esempio in relazione ad alcuni servizi a tariffazione maggiorata oppure se il numero è riservato a una portata esclusivamente nazionale (ad esempio, un numero abbreviato nazionale). Occorre informare gli utenti in anticipo e con chiarezza di ogni costo applicabile ai numeri verdi, come il costo delle chiamate internazionali verso numeri accessibili attraverso i normali prefissi internazionali. Per assicurare che gli utenti finali abbiano effettivamente accesso ai numeri e ai servizi nella Comunità, è opportuno che la Commissione possa adottare misure di attuazione.

(22) L'esistenza di un mercato unico implica che gli utenti finali possano accedere a tutti i numeri presenti nei piani nazionali di numerazione degli altri Stati membri, nonché ai servizi, in particolare quelli della società dell'informazione, per mezzo di numeri non geografici nella Comunità, compresi i numeri verdi e i numeri a tariffa maggiorata. Occorre inoltre che gli utenti finali possano accedere ai numeri dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS) e ai numeri verdi internazionali universali (UIFN). È opportuno non impedire l'accesso transfrontaliero alle risorse di numerazione e ai servizi correlati, salvo nei casi oggettivamente giustificati, in particolare ove ciò sia necessario per lottare contro le frodi e gli abusi, ad esempio in relazione ad alcuni servizi a tariffazione maggiorata oppure se il numero è riservato a una portata esclusivamente nazionale (ad esempio, un numero abbreviato nazionale). Occorre informare gli utenti in anticipo e con chiarezza di ogni costo applicabile ai numeri verdi, come il costo delle chiamate internazionali verso numeri accessibili attraverso i normali prefissi internazionali. Per assicurare che gli utenti finali abbiano effettivamente accesso ai numeri e ai servizi nella Comunità, è opportuno che la Commissione possa adottare misure di attuazione. Gli utenti finali devono anche potersi mettere in comunicazione con altri utenti finale (specie mediante i numeri del protocollo Internet (IP) per scambiarsi informazioni, indipendentemente dall'operatore prescelto.

Motivazione

L'emendamento vuol assicurare che ogni utente di un qualunque servizio di comunicazione elettronica possa mettersi in contatto con ogni utente di un altro servizio e viceversa, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.

Emendamento  23

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Per trarre pienamente vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è necessario che i consumatori possano effettuare scelte informate e cambiare fornitore se preferiscono. È essenziale assicurare che possano farlo senza incontrare ostacoli giuridici, tecnici o pratici, in particolare sotto forma di condizioni contrattuali, procedure, costi ecc. Ciò non esclude la possibilità di imporre periodi contrattuali minimi ragionevoli nei contratti proposti ai consumatori. La portabilità del numero dovrebbe essere attuata al più presto perchè è un elemento chiave della libertà di scelta da parte dei consumatori e della effettiva concorrenza nell'ambito dei mercati concorrenziali delle comunicazioni elettroniche. Per poter adattare la portabilità del numero al progresso tecnologico e all'evoluzione dei mercati, in particolare per garantire l'eventuale trasferimento dei repertori personali dell'abbonato e delle informazioni che ne costituiscono il profilo memorizzate nella rete, è opportuno dare alla Commissione la facoltà di adottare misure tecniche di attuazione in questo settore. Nel valutare se le condizioni tecnologiche e commerciali permettono o no il trasferimento dei numeri tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e le reti mobili, occorre in particolare tener conto dei prezzi pagati dagli utenti e dei costi di passaggio a carico delle imprese che forniscono servizi in postazione fissa e attraverso reti mobili.

(23) Per trarre pienamente vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è necessario che i consumatori possano effettuare scelte informate e cambiare fornitore se preferiscono. È essenziale assicurare che possano farlo senza incontrare ostacoli giuridici, tecnici o pratici, in particolare sotto forma di condizioni contrattuali, procedure, costi ecc. Ciò non esclude la possibilità di imporre periodi contrattuali minimi ragionevoli nei contratti proposti ai consumatori. La portabilità del numero dovrebbe essere attuata al più presto, di norma entro e non oltre un giorno dalla richiesta dell'utente, perchè è un elemento chiave della libertà di scelta da parte dei consumatori e della effettiva concorrenza nell'ambito dei mercati concorrenziali delle comunicazioni elettroniche. Le esperienze riscontrate in taluni Stati membri ha tuttavia dimostrato il potenziale rischio che il passaggio a un altro operatore avvenga senza il consenso dell'utente. Benché tale materia rientri principalmente fra le competenze delle autorità giudiziarie e di polizia, gli Stati membri dovrebbero poter imporre in materia di portabilità opportune misure minime necessarie atte a ridurre il più possibile tali rischi senza compromettere l'attrattiva di tale processo per i consumatori. Per poter adattare la portabilità del numero al progresso tecnologico e all'evoluzione dei mercati, in particolare per garantire l'eventuale trasferimento dei repertori personali dell'abbonato e delle informazioni che ne costituiscono il profilo memorizzate nella rete, è opportuno dare alla Commissione la facoltà di adottare misure tecniche di attuazione in questo settore. Nel valutare se le condizioni tecnologiche e commerciali permettono o no il trasferimento dei numeri tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e le reti mobili, occorre in particolare tener conto dei prezzi pagati dagli utenti e dei costi di passaggio a carico delle imprese che forniscono servizi in postazione fissa e attraverso reti mobili.

Motivazione

L'emendamento è volto a fornire ulteriori indicazioni riguardo al contesto delle modifiche apportate all'articolo 30, paragrafo 4.

Emendamento  24

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) In base alla definizione contenuta nella direttiva servizi di media audiovisivi del Parlamento europeo e del Consiglio, del [….] 2007, la radiodiffusione televisiva è un servizio lineare di media audiovisivo che è fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto; un fornitore di servizi di media può fornire vari palinsesti audio o audiovisivi (canali). È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione, ma esclusivamente a canali di radiodiffusione forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. Gli Stati membri devono giustificare chiaramente l'imposizione di obblighi di trasmissione nella loro legislazione nazionale, per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. Occorre riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. Tenuto conto della rapida evoluzione della tecnologia e delle condizioni commerciali, è opportuno che tale riesame completo abbia luogo almeno ogni tre anni e preveda una consultazione pubblica di tutte le parti interessate. Uno o più canali di radiodiffusione possono essere integrati da servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, come i servizi di televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene o il linguaggio dei segni.

(24). È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione per servizi radiofonici e di media audiovisivi, nonché servizi complementari forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. I servizi audiovisivi sono definiti nella direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive1. Gli Stati membri devono giustificare chiaramente l'imposizione di obblighi di trasmissione, per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. Occorre riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. I servizi complementari comprendono, ma non esclusivamente, i servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, come i servizi di televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene o il linguaggio dei segni.

 

_______

1 GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27.

Emendamento  25

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis) La risoluzione extragiudiziale delle controversie va rafforzata prevedendo il ricorso ad organi specializzati indipendenti e garantendo nelle relative procedure il rispetto dei principi minimi enunciati nella Raccomandazione della Commissione del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo1. Gli Stati membri potranno presentare ricorso agli attuali organi preposti alla risoluzione delle controversie, purché in regola con i requisiti applicabili, o istituire nuovi organi.

 

_______________

1 GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.

Motivazione

Cfr. motivazione relativa all'articolo 34, paragrafo 1.

Emendamento  26

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis) La direttiva 2002/58/CE armonizza le disposizioni degli Stati membri necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, e in particolare del diritto alla vita privata e del diritto alla riservatezza e alla sicurezza dei sistemi informatici, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all'interno della Comunità.

(EM 1 del parere LIBE)

Emendamento  27

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 ter) Nel definire le misure di attuazione relative alla sicurezza del trattamento, ai sensi della procedura di regolamentazione con controllo, la Commissione deve coinvolgere tutte le autorità e le organizzazioni europee pertinenti (l’ENISA, il Garante europeo della protezione dei dati e il gruppo di lavoro costituito a norma dell'articolo 29) nonché tutte le parti interessate, in particolare al fine di essere informata sui migliori metodi disponibili a livello tecnico ed economico per migliorare l'attuazione della direttiva 2002/58/CE.

(EM 2 del parere LIBE)

Emendamento  28

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 26 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 quater) Le disposizioni della direttiva 2002/58/CE precisano e integrano la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati1

e prevedono la tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone fisiche o giuridiche.

 

------------------

1 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(EM 3 del parere LIBE)

Emendamento  29

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) La liberalizzazione dei mercati e delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, unita al rapido progresso tecnologico, ha stimolato la concorrenza e la crescita economica ed ha prodotto una vasta gamma di servizi destinati agli utenti finali, accessibili attraverso le reti pubbliche di comunicazione elettronica. È necessario garantire un pari livello di tutela dei dati personali e della vita privata ai consumatori e agli utenti, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate per fornire un determinato servizio.

(27) La liberalizzazione dei mercati e delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, unita al rapido progresso tecnologico, ha stimolato la concorrenza e la crescita economica ed ha prodotto una vasta gamma di servizi destinati agli utenti finali, accessibili attraverso le reti pubbliche e private di comunicazione elettronica e le reti private accessibili al pubblico.

(EM 4 del parere LIBE)

Emendamento  30

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 bis) Ai fini della direttiva 2002/58/CE, gli indirizzi di protocollo Internet devono essere considerati dati personali soltanto se essi, di per sé o in congiunzione con altri dati, possono essere collegati direttamente a una persona.

 

Entro ...* è opportuno che la Commissione, previa consultazione del gruppo di lavoro costituito a norma dell’articolo 29 e del Garante europeo della protezione dei dati, proponga una legislazione specifica sul trattamento giuridico degli indirizzi di protocollo Internet in quanto dati di carattere personale nel quadro della protezione dei dati.

 

-----------------

* Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(EM 5 del parere LIBE)

Emendamento  31

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 ter) È opportuno che il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotti adeguate misure tecniche e organizzative per assicurare la sicurezza dei suoi servizi. Fatte salve le disposizioni della direttiva 1995/46/CE e della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione1, tali misure dovrebbero assicurare che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato a stretti fini legalmente autorizzati e che i dati personali conservati o trasmessi nonché la rete e i servizi siano protetti. Occorre inoltre istituire una politica di sicurezza per il trattamento dei dati personali onde individuare le vulnerabilità del sistema e mettere in atto un monitoraggio regolare e misure di prevenzione, correzione e attenuazione.

 

-------------

1 GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54.

(EM 6 del parere LIBE)

Emendamento  32

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 28 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 quater) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione controllino le misure adottate e diffondano le migliori prassi dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.

(EM 7 del parere LIBE)

Emendamento  33

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Una violazione di sicurezza che comporti la perdita o il danneggiamento dei dati personali di un abbonato può, se non è trattata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale, tra cui il furto d'identità. È pertanto opportuno che gli abbonati che sono vittima di tali violazioni di sicurezza siano avvisati tempestivamente per permettere loro di adottare le precauzioni necessarie. È opportuno che l'avviso contenga informazioni sulle misure adottate dal fornitore per affrontare la violazione e raccomandazioni per gli utenti.

(29) Una violazione di sicurezza che comporti la perdita o il danneggiamento dei dati personali di un abbonato può, se non è trattata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale, tra cui il furto d'identità. È pertanto opportuno che l’autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità nazionale competente sia avvisata tempestivamente. È opportuno che l'avviso contenga informazioni sulle misure adottate dal fornitore per affrontare la violazione e raccomandazioni per gli utenti.

 

L'autorità competente deve esaminare e determinare la gravità della violazione. Se la violazione è giudicata grave, l'autorità competente deve chiedere al fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e al fornitore di servizi della società dell'informazione di darne adeguata notifica senza indebito ritardo alle persone interessate dalla violazione.

(EM 8 del parere LIBE)

Emendamento  34

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 bis) L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE va inteso nel senso che la divulgazione di dati personali ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale1, non pregiudica né la direttiva 2002/58/CE né la direttiva 95/46/CE, laddove avvenga in seguito a una richiesta giustificata (ossia sufficientemente fondata), proporzionata e conforme alle procedure definite dagli Stati membri per garantire il rispetto di tali misure di salvaguardia.

 

-----------------

1 GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.

(EM 9 del parere LIBE)

Motivazione

L'articolo 8 della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale riguarda la divulgazione di informazioni che possono interessare i dati protetti ai sensi della direttiva in esame (2002/58/CE) e/o della direttiva 1995/46/CE. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva e dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 1995/46/CE risulta chiaramente che tale divulgazione può avvenire qualora risulti necessario per tutelare i diritti e la libertà di terzi. Alla luce della recente giurisprudenza appare opportuno chiarire a livello europeo la relazione tra la disposizione specifica in materia di divulgazione di cui all'articolo 8 della direttiva 2004/48/CE e le disposizioni della presente direttiva e in tal modo accrescere il livello di sicurezza giuridica per tutte le parti interessate.

Emendamento  35

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 ter) In sede di attuazione delle misure di recepimento della direttiva 2002/58/CE, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il diritto nazionale in modo conforme a detta direttiva, ma anche provvedere a non fondarsi su un’interpretazione di detta direttiva che entri in conflitto con altri diritti fondamentali o principi generali del diritto comunitario, come il principio di proporzionalità.

(EM 10 del parere LIBE)

Motivazione

L'emendamento consente di tenere conto della sentenza della Corte di giustizia nella causa Promusicae contro Telefónica, del 29 gennaio 2008, la quale riafferma l'obbligo, per gli Stati membri, di interpretare la direttiva in modo da non entrare in conflitto con altri diritti fondamentali o principi generali del diritto. Si tratta di una garanzia per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Emendamento  36

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33) È opportuno che l'Autorità contribuisca ad innalzare il livello protezione dei dati a carattere personale e della vita privata, in particolare attraverso la fornitura di consulenze e pareri, la promozione delle scambio delle migliori pratiche in materia di gestione dei rischi e la fissazione di metodi comuni per la valutazione dei rischi. In particolare, l'Autorità deve contribuire all'armonizzazione di misure tecniche ed organizzative idonee in materia di sicurezza.

soppresso

Motivazione

L'autorità proposta non sarà probabilmente competente in tale materia.

Emendamento  37

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) I software che registrano le azioni dell'utente in modo surrettizio e/o pregiudicano il funzionamento dell'apparecchiatura terminale di un utente a profitto di un terzo (i cosiddetti "software spia" o spyware) costituiscono una grave minaccia per la vita privata degli utenti. Occorre garantire indistintamente a tutti gli utenti un livello elevato di protezione della sfera privata contro tutti i software spia, scaricati inconsapevolmente dalle reti di comunicazione elettronica o installati in modo surrettizio nei software distribuiti su supporti esterni per la memorizzazione dei dati quali CD, CD-ROM o chiavi USB.

(34) I software che registrano le azioni dell'utente in modo surrettizio e/o pregiudicano il funzionamento dell'apparecchiatura terminale di un utente a profitto di un terzo (i cosiddetti "software spia" o spyware) costituiscono una grave minaccia per la vita privata degli utenti. Occorre garantire indistintamente a tutti gli utenti un livello elevato di protezione della sfera privata contro tutti i software spia, scaricati inconsapevolmente dalle reti di comunicazione elettronica o installati in modo surrettizio nei software distribuiti su supporti esterni per la memorizzazione dei dati quali CD, CD-ROM o chiavi USB.

Gli Stati membri devono incoraggiare gli utenti finali ad adottare le misure necessarie per proteggere le loro apparecchiature terminali contro i virus e i software spia.

(EM 12 del parere LIBE)

Motivazione

L'apparecchiatura terminale è l'anello più debole di una rete e, in quanto tale, deve essere ben protetta. Gli utenti finali dovrebbero comprendere i rischi che corrono navigando in Internet quando scaricano e utilizzano software o supporti per la memorizzazione dei dati.

Emendamento  38

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35) I fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono investire pesantemente nella lotta contro le comunicazioni commerciali indesiderate ("spam"). A differenza degli utenti finali, essi possiedono le conoscenze e le risorse necessarie per individuare ed identificare coloro che inviano tali comunicazioni commerciali indesiderate. È necessario, pertanto, che i fornitori di servizi di posta elettronica e gli altri fornitori di servizi abbiano la possibilità di promuovere azioni giudiziarie contro i mittenti di comunicazioni commerciali indesiderate (spammer) e di difendere quindi sia gli interessi dei loro clienti, sia i propri interessi commerciali legittimi.

(35) I fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono investire pesantemente nella lotta contro le comunicazioni commerciali indesiderate ("spam"). A differenza degli utenti finali, essi possiedono le conoscenze e le risorse necessarie per individuare ed identificare coloro che inviano tali comunicazioni commerciali indesiderate. È necessario, pertanto, che i fornitori di servizi di posta elettronica e gli altri fornitori di servizi abbiano la possibilità di promuovere azioni giudiziarie contro i mittenti di comunicazioni commerciali indesiderate (spammer) per tali violazioni e di difendere quindi sia gli interessi dei loro clienti, sia i propri interessi commerciali legittimi.

(EM 13 del parere LIBE)

Emendamento  39

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 bis) Qualora possano essere trattati dati di localizzazione diversi da quelli relativi al traffico, tali dati dovranno essere trattati soltanto se resi anonimi o con il previo consenso degli utenti o abbonati interessati, ai quali vanno fornite informazioni chiare e complete sulla possibilità di ritirare in qualsiasi momento il proprio consenso.

(EM 14 del parere LIBE)

Emendamento  40

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(38 bis) È opportuno che la Commissione – a condizione che il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea1 – entri in vigore, presenti al Consiglio e al Parlamento europeo una nuova proposta legislativa, dotata di una nuova base giuridica, concernente la protezione della vita privata e la sicurezza dei dati nelle comunicazioni elettroniche.

 

--------------

1 GU C 306 del 17.12.2007, pag. 1.

(EM 15 del parere LIBE)

Emendamento  41

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39) In particolare, occorre conferire alla Commissione la competenza di adottare misure di attuazione in materia di trasparenza delle tariffe, di requisiti minimi relativi alla qualità del servizio, di attuazione efficace dei servizi collegati al numero "112", di accesso effettivo a numeri e servizi, di miglioramento della possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, nonché di adottare modifiche per adattare gli allegati in funzione del progresso tecnico e dei cambiamenti nella domanda del mercato. Tale competenza deve estendersi anche all'adozione di misure di attuazione relative alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni, nonché alla cooperazione transfrontaliera. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a completare la presente direttiva con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Se, per imperativi motivi di urgenza, non è possibile rispettare le scadenze normali che si applicano alla procedura di regolamentazione con controllo, è opportuno che la Commissione possa ricorrere alla procedura d'urgenza prevista all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della succitata decisione.

(39) In particolare, occorre conferire alla Commissione la competenza di adottare misure di attuazione in materia di trasparenza delle tariffe, di requisiti minimi relativi alla qualità del servizio, di attuazione efficace dei servizi collegati al numero "112", di accesso effettivo a numeri e servizi, di miglioramento della possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, nonché di adottare modifiche per adattare gli allegati in funzione del progresso tecnico e dei cambiamenti nella domanda del mercato. Tale competenza deve estendersi anche all'adozione di misure di attuazione relative alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni, nonché alla cooperazione transfrontaliera. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a completare la presente direttiva con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Considerando che lo svolgimento della procedura di regolamentazione con controllo entro le normali scadenze potrebbe, in circostanze eccezionali, impedire l'adozione in tempo utile di misure di attuazione, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione devono agire tempestivamente per garantire l'adozione in tempo utile di tali misure.

(L'emendamento si applica a tutti i riferimenti alla comitatologia, senza ulteriori specifici emendamenti)

Motivazione

Anche in caso di urgenza, il Parlamento europeo dovrebbe avere la possibilità di esaminare ogni proposta di misura di attuazione; la cooperazione delle istituzioni è, tuttavia, necessaria per adottare le misure di attuazione quanto prima possibile.

Emendamento  42

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(39 bis) Lo scopo della direttiva 2002/22/CE (direttiva Servizio universale) è di garantire un elevato livello di tutela dei diritti dei consumatori e dei singoli utenti nella fornitura dei servizi di telecomunicazione. Tale tutela non è richiesta nel caso dei servizi globali di telecomunicazione, trattandosi di servizi aziendali dati e voce forniti a pacchetto a grandi imprese con sedi in diversi paesi all'interno e all'esterno dell'UE sulla base di contratti negoziati individualmente da parti di pari forza.

Motivazione

I servizi globali di telecomunicazione (GTS) consistono in servizi dati e voce forniti a imprese multinazionali con sedi in diversi paesi e spesso in diversi continenti. In primo luogo, alla luce dell’obiettivo della direttiva servizio universale, tali servizi non sono forniti ai consumatori del mercato di massa o alle piccole aziende ma piuttosto alle grandi imprese.

Emendamento  43

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 1 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La presente direttiva disciplina la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali nell'ambito della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Scopo della presente direttiva è garantire la disponibilità in tutta la Comunità di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso una concorrenza efficace e un'effettiva possibilità di scelta, nonché disciplinare i casi in cui le esigenze degli utenti finali non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato. La presente direttiva contiene inoltre disposizioni riguardanti le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti.

1. La presente direttiva disciplina la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali nell'ambito della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Scopo della presente direttiva è garantire la disponibilità in tutta la Comunità di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso una concorrenza efficace e un'effettiva possibilità di scelta, nonché disciplinare i casi in cui le esigenze degli utenti finali non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato. La presente direttiva contiene inoltre disposizioni riguardanti le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti, con particolare attenzione alle apparecchiature terminali per utenti con esigenze speciali, compresi i disabili e gli anziani.

Emendamento  44

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Le disposizioni della presente direttiva si applicano fatte salve le norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori, in particolare le direttive 93/13/CE e 97/7/CE e le norme nazionali conformi al diritto comunitario.

Motivazione

Per coerenza con altri emendamenti.

Emendamento  45

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) "servizio telefonico accessibile al pubblico": un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente attraverso la selezione o la preselezione del vettore o la rivendita, chiamate nazionali e/o internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

(c) "servizio telefonico accessibile al pubblico": un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente, anche attraverso mezzi di comunicazione appositamente previsti per i disabili e che utilizzano servizi di ritrasmissione testuale o di "conversazione globale", chiamate nazionali e/o internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

 

Motivazione

Poiché la direttiva non deve escludere gli utenti che non sono in grado di effettuare delle "chiamate" vocali, la definizione deve menzionare esplicitamente i servizi specifici destinati a determinate categorie di utenti disabili. La rivendita, l'attribuzione di un nuovo marchio ecc. sono incluse nel riferimento alla fornitura indiretta. L'emendamento è inteso ad evitare che rimangano esclusi i servizi telefonici offerti attraverso telefoni a pagamento, servizi che permettono soltanto di ricevere le chiamate.

Emendamento  46

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

 

"d) "numero geografico": qualsiasi numero di un piano di numerazione telefonica nazionale nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;"

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire la definizione, dal momento che possono esistere altri piani di numerazione nazionali oltre a quelli telefonici, come di fatto già si riconosce nella definizione di servizio telefonico accessibile al pubblico di cui alla lettera c) o all'articolo 25, paragrafo 2.

Emendamento  47

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera b ter (nuova)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter) la lettera e) è soppressa;

Motivazione

Per coerenza con la proposta di includere il concetto di "punto terminale di rete" nella definizione di "rete pubblica di comunicazione" contenuta nella direttiva quadro.

Emendamento  48

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 4 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico attraverso la connessione di rete di cui al paragrafo 1, che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali e di effettuare chiamate ai numeri di emergenza attraverso il numero "112", sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.

3. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico accessibile al pubblico attraverso la connessione di rete di cui al paragrafo 1, che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali e di effettuare chiamate ai numeri di emergenza con il numero "112" e con qualsiasi altro numero di emergenza nazionale, sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.

Emendamento  49

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 6 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis) All'articolo 6, il titolo è sostituito dal seguente:

 

Telefoni pubblici a pagamento e altri punti di accesso alle telecomunicazioni”

Emendamento  50

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 6 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano prescrivere alle imprese l'obbligo di mettere a disposizione telefoni pubblici a pagamento o altri punti di accesso alle telecomunicazioni per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi o altri punti di accesso alle telecomunicazioni e loro accessibilità per gli utenti disabili nonché qualità del servizio.”

Emendamento  51

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 7 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Misure speciali destinate agli utenti disabili

Misure destinate agli utenti disabili

Motivazione

Il riferimento a misure "speciali" è stato soppresso per non lasciar intendere che si tratti di misure straordinarie, in contrasto con uno degli elementi centrali dello scopo della direttiva.

Emendamento  52

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo abbordabile, al servizio telefonico accessibile al pubblico, compresi i servizi di emergenza e i servizi relativi agli elenchi, che sia equivalente a quello fornito agli altri utenti finali.

1. Gli Stati membri adottano misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo abbordabile, ai servizi di telecomunicazione elettronica, compresi i servizi di emergenza e i servizi relativi agli elenchi, che sia equivalente a quello fornito agli altri utenti finali.

Motivazione

L'emendamento è teso a estendere l'ambito di applicazione della direttiva agli utenti finali disabili al fine di non limitarne inutilmente l'accesso ai soli servizi di telefonia di base. In base alla definizione contenuta nella direttiva quadro, per "servizio di comunicazione elettronica" si intende in linea di principio qualsiasi servizio consistente nella trasmissione di segnali, compreso un servizio telefonico accessibile al pubblico.

Emendamento  53

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 7 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano misure specifiche, tenendo conto delle circostanze nazionali, per far sì che gli utenti finali disabili possano scegliere tra la gamma di imprese e fornitori di servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali.

2. Gli Stati membri hanno facoltà di adottare misure specifiche, ritenute necessarie sulla base di una valutazione svolta dalle autorità nazionali di regolamentazione, tenendo conto delle circostanze nazionali e dei requisiti specifici per i disabili, per far sì che questa categoria di utenti finali disabili possa scegliere tra la gamma di imprese e fornitori di servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali, e per favorire la disponibilità di adeguate apparecchiature terminali. Gli Stati membri assicurano che le esigenze di determinate categorie di utenti disabili siano comunque soddisfatte da almeno un'impresa.

Motivazione

Sostituisce l'emendamento 15 del progetto di relazione. L'emendamento aggiunge un riferimento specifico alla necessità di favorire la disponibilità di apparecchiature terminali. Inoltre, le misure previste in tale paragrafo non devono essere obbligatorie, perché le NRA potrebbero trovarsi nella necessità di designare più fornitori di servizio universale al solo scopo di permettere una scelta. Il nuovo articolo 31 bis mette le NRA in condizione di intervenire in tale ambito più efficacemente a favore degli utenti disabili.

Emendamento  54

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Nell'adottare le misure di cui sopra gli Stati membri favoriscono la messa in regola con le pertinenti disposizioni o standard, pubblicate conformemente al disposto degli articoli 17, 18 e 19 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Motivazione

A causa dell'attuale frammentazione dei mercati, le soluzioni e gli standard impiegati differiscono da un paese all'altro, e ciò costituisce un ostacolo all'accessibilità e all'interoperabilità. Per rimediare a tale stato di cose gli Stati membri dovrebbero favorire l'adozione di standard europei laddove questi esistano.

Emendamento  55

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Per essere in grado di adottare ed attuare norme specifiche per gli utenti disabili, gli Stati membri incoraggiano la produzione e la disponibilità di apparecchiature terminali offrendo i servizi e le funzionalità necessarie.

Motivazione

La disponibilità di idonee apparecchiature terminali è necessaria per la fornitura di servizi agli utenti disabili.

Emendamento  56

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 9 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Oltre a prescrivere alle imprese designate di fornire opzioni tariffarie speciali o rispettare limiti tariffari o perequazioni tariffarie geografiche o altri sistemi analoghi, gli Stati membri possono provvedere affinché sia fornito un sostegno ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto, la disabilità o particolari esigenze sociali.

3. Oltre a prescrivere alle imprese designate di fornire opzioni tariffarie speciali o rispettare limiti tariffari o perequazioni tariffarie geografiche o altri sistemi analoghi, gli Stati membri provvedono affinché sia fornito un sostegno ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto, la disabilità o particolari esigenze sociali.

Motivazione

L'articolo 7 della direttiva sui servizi universali, quale modificata dalla proposta della Commissione, obbliga gli Stati membri ad adottare misure speciali per gli utenti disabili. L'emendamento proposto mira a garantire lo stesso risultato di tale disposizione.

Emendamento  57

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 10 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) L'articolo 10, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

 

"2. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese […] che offrono i servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 2 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) forniscano le prestazioni e i servizi specifici di cui all'allegato I, parte A di tale direttiva, di modo che gli abbonati possano sorvegliare e controllare le proprie spese ed evitare una cessazione ingiustificata del servizio."

Emendamento  58

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 11 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter) L'articolo 11, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

 

"1. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché tutte le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 e dall'articolo 9, paragrafo 2 pubblichino informazioni adeguate ed aggiornate sulla loro efficienza nella fornitura del servizio universale, basandosi sui parametri di qualità del servizio, sulle definizioni e sui metodi di misura stabiliti nell'allegato III. Le informazioni pubblicate sono comunicate, su richiesta, anche all'autorità nazionale di regolamentazione.

Motivazione

Per evitare eccessivi oneri amministrativi agli operatori interessati.

Emendamento  59

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) All'articolo 17 è inserito il seguente paragrafo:

 

"2 bis. Fatti salvi gli obblighi che possono essere imposti agli operatori che detengono un significativo potere di mercato su uno specifico mercato al dettaglio in conformità del paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre, per un periodo transitorio, gli obblighi di cui al paragrafo 2 agli operatori che detengono un significativo potere di mercato su uno specifico mercato all'ingrosso in circostanze in cui sono stati imposti obblighi del servizio all'ingrosso che non permettono ancora di garantire la concorrenza sul mercato al dettaglio."

Motivazione

Il presente emendamento consente agli organi di regolamentazione di impedire attività che ostacolano l'ingresso e ritardano lo sviluppo della concorrenza per un periodo transitorio, mentre le misure relative al servizio all'ingrosso non sono ancora del tutto efficaci.

Emendamento  60

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente articolo si applica fatte salve le norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori, in particolare le direttive 93/13/CE e 97/7/CE, e le norme nazionali conformi del diritto comunitario.

soppresso

Motivazione

Trasposto con modifiche all’articolo 1.

Emendamento  61

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori, quando si abbonano a servizi che forniscono la connessione a una rete di comunicazione pubblica e/o a servizi telefonici accessibili al pubblico, abbiano il diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detti servizi e/o connessioni. Il contratto indica almeno:

2. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori ed altri utenti che ne facciano richiesta, quando si abbonano a servizi che forniscono la connessione a una rete di comunicazione pubblica e/o a servizi di comunicazione elettronica, abbiano il diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detti servizi e/o connessioni. Il contratto indica almeno, in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile:

Motivazione

Il presente emendamento, unitamente agli altri emendamenti all'articolo 20, è volto a semplificare quest'ultimo. Il riferimento ai servizi di comunicazione elettronica (che comprende i servizi telefonici accessibili al pubblico) consente di sopprimere il paragrafo 3. Anche le imprese, soprattutto le PMI, devono poter beneficiare dell’articolo 20, qualora lo desiderino. L'aggiunta del riferimento ad informazioni chiare e dettagliate evita la ripetizione di tale elemento nei paragrafi successivi.

Emendamento  62

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale,

(b) i servizi forniti, tra cui in particolare:

 

– nei casi in cui l’accesso ai servizi di emergenza e le informazioni sulla localizzazione del chiamante debbano essere forniti ai sensi dell’articolo 26, il livello di affidabilità di detto accesso e l’informazione se lo stesso è fornito per tutto il territorio nazionale,

 

– le informazioni sulle eventuali restrizioni imposte dal fornitore alla possibilità di accedere a contenuti legittimi, utilizzarli o distribuirli, oppure di eseguire qualsiasi applicazione e servizio legittimi,

 

– i livelli di qualità del servizio con riferimento ad eventuali parametri specificati a norma dell’articolo 22, paragrafo 2,

 

i tipi di servizi di manutenzione e di assistenza alla clientela offerti e le modalità per contattare il servizio assistenza,

 

– la data dell'allacciamento iniziale e

 

eventuali restrizioni all'utilizzo delle apparecchiature terminali imposte dal fornitore,

Motivazione

L'emendamento raggruppa in una sola lettera le informazioni da inserire al momento del contratto contenute nei nuovi paragrafi 4 e 5 proposti dalla Commissione, le informazioni sugli indirizzi negli elenchi e le limitazioni all'uso delle apparecchiature terminali, come il blocco della carta SIM sui telefoni, e permette di sopprimere le disposizioni sulla manutenzione inserite a parte nella lettera (c).

Emendamento  63

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) i tipi di servizi di manutenzione offerti;

(c) la decisione dell’abbonato se far includere i suoi dati personali in un elenco e i dati di cui trattasi;

Emendamento  64

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe nonché le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito alle tariffe applicabili e ai costi di manutenzione;

(d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe nonché le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito alle tariffe applicabili e ai costi di manutenzione, alle modalità di pagamento e ad eventuali differenze di costo ad esse legate;

Motivazione

L'emendamento è volto ad inserire informazioni di base sulle modalità di pagamento disponibili, in particolare nel caso in cui determinate modalità comportino una differenza di costi per l'abbonato, come ad esempio eventuali riduzioni offerte qualora l'abbonato accetti l'addebito diretto o la fatturazione elettronica.

Emendamento  65

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto, compresi i costi diretti della portabilità di numeri ed altri identificatori;

(e) la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto, compresi

 

– eventuali costi legati alla portabilità di numeri ed altri identificatori e,

 

– eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto, compresi gli eventuali costi da recuperare in relazione all’apparecchiatura terminale;

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire i costi a carico dell'abbonato al momento della cessazione del contratto (che questa avvenga prima dei termini stabili o meno) e relativi a eventuali telefoni o altre apparecchiature terminali acquistati a condizioni agevolate, salvo eventuali disposizioni legislative nazionali che vietino totalmente tali agevolazioni.

Emendamento  66

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

(h) le azioni che l'impresa che fornisce la connessione e/o i servizi può adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità.

(h) il tipo di azioni che l'impresa che fornisce la connessione e/o i servizi può adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità ed eventuali forme di risarcimento in caso di tali incidenti.

Motivazione

La limitazione relativa al tipo di azione dovrebbe fornire informazioni più brevi e al tempo stesso più chiare rispetto ad un lungo elenco di azioni teoricamente possibili. In base all'esempio riportato alla lettera (f) riguardo alla violazione dei livelli di servizio concordati, i fornitori dovrebbero fornire informazioni sulle eventuali forme di risarcimento da essi previste. La divulgazione di tali informazioni potrebbe stimolare la concorrenza in tale ambito.

Emendamento  67

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono estendere tali obblighi affinché sussistano anche nei confronti di altri utenti finali.

Il contratto contiene inoltre ogni informazione fornita dalle competenti autorità pubbliche sull’utilizzo delle reti e servizi di comunicazione elettronica per attività illegali e per la diffusione di contenuti illeciti, e sugli strumenti di tutela dai rischi per la sicurezza personale, la privacy e i dati personali citati all'articolo 21, paragrafo 4 bis), e relativi al servizio fornito.

Motivazione

Il nuovo comma consentirebbe alle autorità nazionali di regolamentazione di imporre ai fornitori dei servizi l'inserimento nel contratto di eventuali informazioni sugli utilizzi delle comunicazioni consentiti dalla legge, anche nei casi in cui l'autorità nazionale di regolamentazione competente abbia divulgato informazioni in materia di violazioni del diritto d'autore.

Emendamento  68

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le informazioni elencate nel paragrafo 2 sono inoltre inserite nei contratti stipulati tra i consumatori, da un lato, e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica diversi dai fornitori di connessione a una rete di comunicazione pubblica e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico, dall'altro. Gli Stati membri possono estendere tale obbligo affinché sussista anche nei confronti di altri utenti finali.

soppresso

Motivazione

Si veda la motivazione relativa al precedente articolo 20, paragrafo 2. La possibilità di estendere tale obbligo anche nei confronti di altri utenti finali è conservata nel disposto dell'attuale secondo comma dell'articolo 20, paragrafo 2.

Emendamento  69

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica che supportano le comunicazioni vocali, agli abbonati sia comunicato chiaramente se è fornito o no l'accesso ai servizi di emergenza. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano che i clienti siano chiaramente informati della mancanza di accesso ai servizi d'emergenza prima della conclusione di un contratto e periodicamente dopo tale data.

soppresso

Motivazione

Si vedano la motivazione relativa al precedente articolo 20, paragrafo 2, lettera (b) e gli emendamenti proposti all'articolo 21, paragrafo 4, concernenti le informazioni fornite attraverso strumenti diversi dal contratto.

Emendamento  70

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, agli abbonati siano comunicate chiaramente, prima della conclusione di un contratto e periodicamente dopo tale data, le eventuali limitazioni imposte dal fornitore alla possibilità di accedere a contenuti legittimi, o distribuirli, oppure di eseguire qualsiasi applicazione o servizio legittimi di loro scelta.

soppresso

Motivazione

Si vedano la motivazione relativa al precedente articolo 20, paragrafo 2, lettera (b) e gli emendamenti proposti all'articolo 21, paragrafo 4, riguardanti le informazioni fornite attraverso strumenti diversi dal contratto.

Emendamento  71

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, gli abbonati siano informati chiaramente, prima della conclusione di un contratto e periodicamente dopo tale data, del loro obbligo di rispettare il diritto d'autore e gli obblighi correlati. Fatta salva la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, ciò comprende l'obbligo di comunicare agli abbonati le violazioni più comuni e le relative conseguenze penali.

soppresso

Motivazione

Si vedano le motivazioni relative al precedente articolo 20, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo) e all'articolo 21, paragrafo 4 bis (nuovo), concernenti le informazioni comunicate attraverso strumenti diversi dal contratto. La possibilità di fornire informazioni sugli utilizzi leciti delle comunicazioni non dovrebbe essere limitata al diritto d'autore. Onde evitare problemi legati ad eventuali responsabilità, sarebbe opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione fornissero informazioni sugli aspetti da esse ritenuti necessari e che ai fornitori fosse eventualmente richiesto di trasmettere tali informazioni agli utenti.

Emendamento  72

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano l'accessibilità agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato II, a informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe, nonché alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.

soppresso

Motivazione

Accorpato con il successivo articolo 21, paragrafo 2.

Emendamento  73

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti e/o servizi pubblici di comunicazione elettronica pubblichino informazioni comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti per l'accesso e l'uso dei servizi che offrono ai consumatori. Tali informazioni sono pubblicate in forma facilmente accessibile.

2. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono una connessione a una rete di comunicazione elettronica pubblica e/o servizi di comunicazione elettronica pubblichino informazioni, trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto e informazioni sulle condizioni generali vigenti per l'accesso e l'uso dei servizi che offrono agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato II. Tali informazioni sono pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile. Le autorità nazionali di regolamentazione possono specificare ulteriori obblighi concernenti la forma in cui tali informazioni vanno pubblicate.

Motivazione

La fusione dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 21 e le modifiche ivi apportate sono intese ad ampliare, semplificare e chiarire le disposizioni in esame. Inoltre, le condizioni generali sarebbero integralmente esentate dal requisito di comparabilità, in quanto il raffronto tra tali condizioni generali al di là delle informazioni specifiche previste comunque dall'allegato II, sarebbe di scarso interesse per il consumatore.

Emendamento  74

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la fornitura di informazioni che consentono agli utenti finali e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità d'uso alternative, mediante guide interattive o tecniche analoghe. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione rendano disponibili tali guide o tecniche, se non sono disponibili sul mercato. I terzi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente le tariffe pubblicate dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica per vendere o rendere disponibili tali guide interattive o tecniche analoghe.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la fornitura di informazioni comparabili che consentono agli utenti finali e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità d'uso alternative, mediante guide interattive o tecniche analoghe. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione rendano disponibili, anche per il tramite di terzi, tali guide o tecniche, se non sono disponibili sul mercato a titolo gratuito e a un prezzo ragionevole. I terzi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente le informazioni pubblicate dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica per vendere o rendere disponibili tali guide interattive o tecniche analoghe.

Emendamento  75

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica di fornire ai clienti informazioni sulle tariffe in vigore al momento e nel luogo d'acquisto per garantire che i clienti siano pienamente consapevoli delle condizioni tariffarie.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre, tra l’altro, alle imprese che forniscono la connessione a una rete di comunicazione elettronica e/o a servizi di comunicazione elettronica di:

 

(a) fornire agli abbonati informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a ogni numero o servizio soggetto a particolari condizioni tariffarie; per singole categorie di servizi le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che tali informazioni siano fornite prima della connessione al numero da chiamare;

 

(b) informare regolarmente gli abbonati dell'eventuale mancanza di accesso affidabile ai servizi di emergenza o alle informazioni sulla localizzazione del chiamante nell'ambito del servizio cui si sono abbonati;

 

(c) informare gli abbonati di ogni modifica alle restrizioni eventualmente imposte dal fornitore alla possibilità di accedere a contenuti legittimi, utilizzarli o distribuirli, oppure di eseguire le applicazioni e i servizi legittimi di loro scelta,

 

(d) informare gli abbonati del loro diritto a far inserire dati personali in un elenco e delle tipologie di dati di cui trattasi; e

 

(e) comunicare regolarmente agli abbonati disabili le informazioni dettagliate su prodotti e servizi attuali concepiti per loro.

 

Qualora lo giudichino opportuno, le autorità nazionali di regolamentazione possono, prima di imporre un obbligo, promuovere misure di auto- e co-regolamentazione.

Motivazione

L'emendamento è inteso a raggruppare l'insieme degli obblighi d'informazione attualmente previsti all'articolo 20 nell'articolo 21, dove si confarebbero meglio alla struttura della presente direttiva, e ad apportare alcune precisazioni, in particolare per quanto riguarda la lettera (a) sulle chiamate ai numeri a tariffa maggiorata.

Emendamento  76

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione impongano alle imprese di cui al paragrafo 4 di diffondere, all’occorrenza, informazioni di pubblico interesse agli attuali e nuovi abbonati. Tali informazioni sono prodotte dalle competenti autorità pubbliche in forma standardizzata e riguardano fra l'altro:

 

(a) gli utilizzi più comuni dei servizi di comunicazione elettronica per attività illegali e per la diffusione di contenuti illeciti, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e libertà. Rientrano in questa categoria le violazioni del diritto d'autore e degli obblighi correlati e le informazioni sulle conseguenze di tali atti;

 

(b) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la privacy e per i dati personali nella fruizione di servizi di comunicazione elettronica.

 

Costi supplementari di una certa entità sostenuti da un'impresa nell'adempiere ai suddetti obblighi sono rimborsati dalle competenti autorità pubbliche.

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire alle autorità nazionali di regolamentazione il diritto generale di obbligare le imprese a comunicare le informazioni, fornite dalle ANR stesse, sull'uso lecito delle comunicazioni e sui mezzi di protezione dai rischi di violazione della vita privata e dei dati personali sia per gli abbonati esistenti che per i nuovi abbonati all'atto della conclusione di un contratto (si veda al riguardo l'emendamento all'articolo 20, paragrafo 2 bis (nuovo)). I costi di una certa entità sostenuti dalle imprese vanno rimborsati dalle autorità in quanto si tratta di informazioni inerenti al rispetto della legge e d'interesse generale.

Emendamento  77

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica di fornire ai clienti le informazioni prescritte a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, in forma chiara, completa e di agevole fruizione.

soppresso

Motivazione

Si veda la motivazione relativa al precedente articolo 20, paragrafo 2.

Emendamento  78

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Per assicurare che gli utenti finali possano trarre vantaggio da un approccio coerente in materia di trasparenza tariffaria e di comunicazione di informazioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, nella Comunità, la Commissione, dopo aver consultato l'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (nel prosieguo denominata "l'Autorità), può adottare le misure tecniche di attuazione adeguate in questo settore, ad esempio specificando la metodologia o le procedure. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

soppresso

Motivazione

L'esigenza di armonizzare le disposizioni in materia di trasparenza tariffaria in tutta la Comunità non sembra essere tale da giustificare delle misure tecniche di attuazione. La trasparenza tariffaria è una questione di cui devono occuparsi le ANR a livello nazionale.

Emendamento  79

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13 – lettera a

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 22 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, dopo aver assunto il parere dei soggetti interessati, possano prescrivere alle imprese fornitrici di reti e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti, compreso l'accesso equivalente per gli utenti finali disabili. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'autorità nazionale di regolamentazione prima della pubblicazione.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, dopo aver assunto il parere dei soggetti interessati, possano prescrivere alle imprese fornitrici di reti e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti e sulle misure intese ad assicurare l'accesso equivalente per gli utenti finali disabili. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'autorità nazionale di regolamentazione prima della pubblicazione.

Motivazione

La formulazione del testo della Commissione pone sullo stesso piano in un certo qual modo gli aspetti alquanto disparati delle informazioni sulla qualità dei servizi e quelle che riguardano l'accesso equivalente per gli utenti finali disabili. L'emendamento è inteso a fare maggiore chiarezza in proposito.

Emendamento  80

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 22 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare, tra l'altro, i parametri di qualità del servizio da misurare, nonché il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, tra cui eventualmente meccanismi di certificazione della qualità, per garantire che gli utenti finali, inclusi gli utenti finali disabili, abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione. Se del caso, possono essere utilizzati i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell'allegato III."

Motivazione

L'emendamento al testo lasciato immutato dalla Commissione è inteso a introdurre il concetto di meccanismi di certificazione della qualità e ad apportare altri miglioramenti al testo esistente.

Emendamento  81

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13 – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 22 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per impedire il degrado del servizio e il rallentamento del traffico di rete, la Commissione, dopo aver consultato l'Autorità, può adottare misure tecniche di attuazione relative alle prescrizioni in materia di qualità minima del servizio che l'autorità nazionale di regolamentazione deve imporre alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

3. Per impedire il degrado del servizio e il rallentamento del traffico di rete nonché per garantire che non vi siano irragionevoli limitazioni della possibilità degli utenti di accedere a contenuti legittimi o distribuirli, oppure di eseguire qualsiasi applicazione o servizio legittimi di loro scelta, le autorità nazionali di regolamentazione possono emettere linee guida che definiscano criteri minimi in materia di qualità del servizio e, all’occorrenza, adottare altre misure. Tali misure o linee guida tengono conto di eventuali norme o specifiche emanate ai sensi dell’articolo 17 della Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

La Commissione può, dopo aver esaminato dette misure e linee guida e consultato [xxx], adottare al riguardo misure tecniche di attuazione se a suo giudizio tali provvedimenti rischiano di creare ostacoli al mercato interno.

Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

 

Emendamento  82

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la disponibilità dei servizi telefonici accessibili al pubblico forniti attraverso le reti di comunicazione pubbliche, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Gli Stati membri garantiscono che le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico adottino tutte le misure idonee a garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la più ampia disponibilità possibile dei servizi telefonici accessibili al pubblico, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Gli Stati membri garantiscono che le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico adottino tutte le misure necessarie a garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza da qualunque punto del territorio dell'UE.

Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare che, in caso di eventi veramente catastrofici o di forza maggiore, potrebbe essere esclusa qualsiasi fornitura di servizi.

Emendamento  83

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15 – lettera a

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 25 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Servizi di consultazione degli elenchi telefonici

Servizi di consultazione degli elenchi

Motivazione

I servizi di consultazione degli elenchi sono essenziali per gli utenti disabili ed anziani e per gli utenti in generale. L'imposizione di obblighi all'ingrosso agli operatori che controllano l'accesso è giustificata in quanto volta a garantire agli utenti di beneficiare appieno della concorrenza nei servizi di consultazione di elenchi e permettere al tempo stesso di eliminare la pesante regolamentazione del mercato al dettaglio del servizio universale. L'emendamento 39 della relazione Harbour è inoltre essenziale per ovviare ai problemi riscontrati nella pratica per accedere ai servizi transfrontalieri di consultazione elenchi.

Emendamento  84

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 25 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali di reti e servizi di comunicazione elettronica abbiano diritto a che le informazioni che li riguardano siano rese disponibili ai fornitori di elenchi e di servizi di consultazione elenchi, secondo il disposto del paragrafo 2."

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 25, paragrafo 1.

Emendamento  85

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15 – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 25 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali dotati di un servizio telefonico accessibile al pubblico possano accedere ai servizi di consultazione elenchi, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali di un servizio di comunicazione elettronica possano accedere ai servizi di consultazione elenchi, e affinché gli operatori che controllano l'accesso a tali servizi forniscano servizi di accesso a condizioni eque, orientate ai costi, obiettive, non discriminatorie e trasparenti.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 25, paragrafo 1.

Emendamento  86

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 25 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

 

"4. Gli Stati membri non mantengono in essere alcuna limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro attraverso chiamate vocali o SMS e adottano le misure intese ad assicurare tale accesso ai sensi dell'articolo 28."

Motivazione

L'emendamento al testo lasciato immutato dalla Commissione è inteso a ovviare ai problemi riscontrati nella pratica per accedere ai servizi transfrontalieri di consultazione elenchi.

Emendamento  87

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 26 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché sia garantito l'accesso ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono un servizio che permette di effettuare chiamate nazionali e/o internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale.

2. Gli Stati membri, d'intesa con le autorità nazionali di regolamentazione e i fornitori, provvedono affinché sia garantito un accesso affidabile ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono un servizio di comunicazione elettronica che permette di effettuare chiamate nazionali e/o internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale.

Emendamento  88

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 26 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché le chiamate al numero di emergenza unico europeo "112" ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali chiamate ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidità ed efficacia riservate alle chiamate al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i servizi di emergenza siano in grado di rispondere adeguatamente e trattare le chiamate al numero di emergenza unico europeo "112", nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali chiamate ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidità ed efficacia riservate alle chiamate al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati.

Emendamento  89

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 26 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti disabili possano accedere ai servizi di soccorso. Per assicurare che gli utenti disabili possano accedere ai servizi di soccorso mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, può essere necessario adottare misure volte a garantire il rispetto delle norme o delle specifiche pertinenti pubblicate conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti disabili possano disporre di un accesso a servizi di soccorso equivalenti a quelli di cui dispongono gli altri utenti finali. Per assicurare che gli utenti disabili possano accedere ai servizi di soccorso mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, è necessario adottare misure volte a garantire il rispetto delle norme o delle specifiche pertinenti pubblicate conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Motivazione

L'emendamento è inteso a conformare il testo alle disposizioni dell'articolo 7 e a rendere obbligatorio l'uso delle norme vigenti.

Emendamento  90

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 26 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché, per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo "112", le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano messe gratuitamente a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano messe gratuitamente a disposizione, non appena la chiamata di emergenza perviene all'autorità incaricata dei servizi di soccorso. Ciò vale altresì per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo "112".

Gli Stati membri impongono che le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano fornite automaticamente nel momento in cui la chiamata di emergenza raggiunge l'autorità incaricata dei servizi di soccorso.

 

Motivazione

L'obbligo in oggetto deve applicarsi anche agli altri numeri di emergenza nazionali e al "112".

Emendamento  91

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 26 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini siano adeguatamente informati in merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo "112", in particolare attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'Autorità una relazione annuale sulle misure adottate in materia.

6. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i cittadini dell'Unione siano adeguatamente informati, oltre che sui numeri telefonici nazionali, anche in merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo "112", in particolare attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro.

Motivazione

L'elaborazione di una relazione annuale distinta rappresenta un onere inutile. Per contro, le misure adottate in relazione al numero "112" vanno incluse nella relazione annuale generale di cui all'articolo 33, paragrafo 3, in appresso.

Emendamento  92

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 26 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. Per assicurare l'efficace attuazione dei servizi "112" negli Stati membri, compreso l'accesso per gli utenti disabili che si trovano in viaggio in uno Stato membro diverso dal proprio, la Commissione, dopo aver consultato l'Autorità, può adottare misure tecniche di attuazione.

7. Per assicurare l'efficace attuazione dei servizi "112" negli Stati membri, la Commissione, dopo aver consultato [xxx], può adottare misure tecniche di attuazione.

Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

(L'emendamento si applica a tutto il testo, per quanto riguarda sia la sostituzione del riferimento all'Autorità [xxx], che la soppressione del riferimento alla procedura d'urgenza. La sua approvazione renderà necessarie modifiche a tutto il testo).

Motivazione

Poiché la decisione relativa all'istituzione di un'autorità forma l'oggetto di una relazione a parte, ai fini della coerenza vanno soppressi tutti i riferimenti all'autorità. Anche in caso di urgenza, il Parlamento europeo dovrebbe avere la possibilità di esaminare ogni proposta di misura di esecuzione; la necessità di una collaborazione tra le istituzioni è ripresa nell'emendamento al considerando 39.

Emendamento  93

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 27 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri ai quali l'ITU ha assegnato il codice internazionale "3883" affidano all'Autorità la responsabilità unica della gestione dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS).

2. Gli Stati membri ai quali l'ITU ha assegnato il codice internazionale "3883" affidano a un'organizzazione creata da norme di diritto comunitario e designata dalla Commissione sulla base di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria, oppure a [xxx] la responsabilità unica della gestione dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS), ivi compresi l'assegnazione del numero e le relative attività di promozione.

Motivazione

Se lo spazio di numerazione "3883" non è attualmente utilizzato – e difficilmente lo sarà in futuro vista la scarsa domanda al riguardo – la situazione potrebbe anche cambiare se il codice verrà gestito e promosso da un organismo indipendente, sul modello della struttura costituita per il dominio di alto livello ".ue".

Emendamento  94

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 27 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 27 bis

 

Hotline dedicata per minori scomparsi

 

1. Gli Stati membri provvedono a che i cittadini possano accedere a una hotline dedicata per segnalare bambini scomparsi. La hotline è disponibile al numero "116000" come previsto dalla decisione 2007/116/CE della Commissione, del 15 febbraio 2007, che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale1.

 

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti disabili possano accedere alla hotline dedicata. Per assicurare che gli utenti disabili possano accedere a tale numero mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, i provvedimenti adottati includono la conformità con gli standard o le specifiche pertinenti pubblicate secondo il disposto dell'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

 

3. Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini siano adeguatamente informati in merito all'esistenza e all'uso della hotline dedicata per minori scomparsi "116000", in particolare attraverso iniziative rivolte specificatamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro.

 

4. Per assicurare l'efficace attuazione di detto numero negli Stati membri, compreso l'accesso per gli utenti disabili che si trovano in viaggio in uno Stato membro diverso dal proprio, la Commissione, dopo aver consultato [xxx], può adottare misure tecniche di attuazione.

 

Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

 

--------------------

1 GU L 49 del 17.2.2007, pag. 30. Decisione modificata dalla decisione 2007/698/CE (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 10).

Motivazione

Nel febbraio 2007 la Commissione europea ha adottato la Decisione 2007/116/CEE che fa obbligo agli Stati membri di riservare il 116000 come hotline dedicata per minori scomparsi. Da allora solo pochi Stati membri hanno tuttavia istituito questa hotline con il numero indicato. E' pertanto opportuno imporre agli Stati membri di fare quanto eventualmente necessario per rendere disponibile tale servizio e farlo conoscere al pubblico, in linea con quanto disposto per il numero "112".

Emendamento  95

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione adottino tutte le misure necessarie per assicurare che:

1. Gli Stati membri provvedono affinché, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile e salvo qualora un abbonato chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso da parte di chiamanti ubicati in determinate zone geografiche, le autorità nazionali di regolamentazione adottino tutte le misure necessarie per assicurare che:

Motivazione

Onde evitare di appesantire inutilmente la normativa e garantire una certa discrezionalità a livello nazionale, occorre mantenere la riserva sulla fattibilità tecnica ed economica e la possibilità, ad esempio per un operatore di un numero gratuito, di evitare le spese imputabili a chiamate effettuate da località ultraperiferiche.

Emendamento  96

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) gli utenti finali siano in grado di accedere e utilizzare i servizi, in particolare i servizi della società dell'informazione, forniti all'interno della Comunità e

soppresso

Motivazione

Si veda la motivazione relativa all'articolo 22, paragrafo 3. Il testo della Commissione sembra essere contrario al principio secondo cui, in una situazione di concorrenza, un operatore deve essere in grado di limitare l'accesso purché lo comunichi. L'emendamento all'articolo 22, paragrafo 3, permetterebbe alle ANR di intervenire allorché, pur in presenza di concorrenza, l'accesso risulta immotivatamente limitato.

Emendamento  97

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) gli utenti finali siano in grado di accedere a tutti i numeri forniti nella Comunità, compresi quelli dei piani nazionali di numerazione, quelli dello spazio europeo di numerazione telefonica e i numeri verdi internazionali universali.

b) gli utenti finali siano in grado di accedere a tutti i numeri forniti nella Comunità indipendentemente dalla tecnologia e dai dispositivi utilizzati dall'operatore, compresi quelli dei piani nazionali di numerazione, quelli dello spazio europeo di numerazione telefonica e i numeri verdi internazionali universali.

Motivazione

Un abbonato dell'operatore A deve essere in grado di mettersi in contatto con un abbonato dell'operatore B senza problemi, indipendentemente dalla tecnologia adottata dall'operatore. Le comunicazioni elettroniche sono essenziali per l'attività quotidiana delle PMI. E' pertanto necessario che tali imprese possano contattare ed essere contattate ogni volta che ve ne sia l'esigenza, senza costi aggiuntivi, senza bisogno di nuovi abbonamenti e senza ulteriori oneri amministrativi o dispendio di tempo.

Emendamento  98

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) siano forniti servizi di collegamento per la telefonia testuale e per la videotelefonia e prodotti utili per permettere alle persone anziane o alle persone disabili di comunicare, quanto meno in caso di chiamate di emergenza.

Emendamento  99

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di bloccare l'accesso a numeri o servizi caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi.

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di bloccare l'accesso a numeri o servizi caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi e onde garantire che in simili casi, inclusa l'eventualità di un'indagine pendente, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione o da altri servizi.

Motivazione

Il modo più efficace per combattere le frodi e gli abusi consiste nel praticare una trattenere gli introiti.

Emendamento  100

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per assicurare che gli utenti finali abbiano effettivamente accesso ai numeri e ai servizi nella Comunità, la Commissione può, dopo aver consultato l'Autorità, adottare misure tecniche di attuazione. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

2. Per assicurare che gli utenti finali abbiano effettivamente accesso ai numeri e ai servizi nella Comunità, la Commissione può adottare misure tecniche di attuazione. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Motivazione

Anche in caso di urgenza, il Parlamento europeo dovrebbe avere la possibilità di esaminare ogni proposta di misura di attuazione; la cooperazione delle istituzioni è, tuttavia, necessaria per adottare le misure di attuazione quanto prima possibile.

Emendamento  101

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione siano abilitate ad imporre alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche di mettere a disposizione informazioni riguardanti la gestione delle proprie reti in relazione ad eventuali limitazioni o restrizioni di accesso, di utilizzo di servizi, contenuti o applicazioni imposte all'utente finale. Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione siano pienamente abilitate a indagare su casi di limitazioni di accesso a servizi, contenuti o applicazioni imposte dalle imprese all'utente finale.

Emendamento  102

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 18

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 30 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli abbonati con numeri appartenenti al piano di numerazione nazionale che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio, a norma di quanto disposto all'allegato I, parte C.

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli abbonati con numeri appartenenti al piano di numerazione telefonica nazionale che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio, a norma di quanto disposto all'allegato I, parte C.

Motivazione

Per motivi di coerenza con gli emendamenti precedenti.

Emendamento  103

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 18

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 30 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile, entro e non oltre un giorno lavorativo dalla richiesta iniziale dell'abbonato.

4. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile, entro e non oltre un giorno lavorativo dalla richiesta iniziale dell'abbonato. Le autorità nazionali di regolamentazione possono prolungare il termine di un giorno e imporre qualsiasi misura si renda necessaria per assicurare che gli abbonati non siano trasferiti contro la loro volontà. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre altresì opportune sanzioni ai fornitori, tra cui l'obbligo di risarcire i clienti, in caso di ritardo nel trasferimento o in caso di abuso di trasferimento da parte dei fornitori o per loro conto.

Motivazione

Effettuare il trasferimento entro un giorno è tecnologicamente fattibile e risponde all'interesse dei consumatori. Dovrebbe essere questa pertanto la regola generale. Vi sono stata tuttavia casi di abuso in cui i clienti sono stati trasferiti contro la propria volontà, come segnalato anche nella tredicesima relazione della Commissione sull'attuazione della normativa. Le ANR devono pertanto poter eccepire dalla regola in questione e prescrivere eventualmente altre misure adeguate nonché imporre le debite sanzioni.

Emendamento  104

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 18

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 30 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione può, tenuto conto dell'evoluzione del mercato e del progresso tecnologico e dopo aver consultato l'Autorità, modificare l'allegato I secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

soppresso

Tale modifica può prevedere, in particolare:

 

(a) la portabilità dei numeri tra reti fisse e reti mobili;

 

(b) la portabilità degli identificatori degli utenti e delle informazioni correlate, nel qual caso le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 si applicano anche a tali identificatori.

 

Motivazione

Le modifiche all'allegato dovrebbero rientrare nell'ambito della normale procedura legislativa.

Emendamento  105

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 18

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 30 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Gli Stati membri provvedono affinché la durata dei contratti conclusi tra utenti e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica non sia superiore a 24 mesi. Essi provvedono altresì a che le imprese diano agli utenti la possibilità di sottoscrivere un contratto della durata massima di 12 mesi per tutti i tipi di servizi e apparecchiature terminali.

Motivazione

Contratti di 24 mesi possono risultare vantaggiosi per i consumatori in termini di tariffe. Tuttavia il consumatore deve avere la possibilità di sottoscrivere un contratto per un periodo inferiore e a condizioni meno vincolanti per la totalità dei servizi proposti.

Emendamento  106

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 18

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 30 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Fatta salva l'eventuale durata minima del contratto, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le condizioni e le procedure di risoluzione del contratto non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi.

6. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di risoluzione dei contratti non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi.

Motivazione

L'obbligo in questione deve incombere agli Stati membri giacché potrebbero essere competenti istanze nazionali diverse dalle ANR. Le condizioni relative ai contratti rientrano nell'ambito dell'articolo 20, oltre ad essere coperte dalla legislazione sulla tutela del consumatore, il che significa che la disposizione in esame andrebbe limitata alle procedure utilizzate per scoraggiare il passaggio a un altro fornitore.

Emendamento  107

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 19

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici canali radiofonici e televisivi e servizi di accessibilità, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro e particolareggiato da ciascuno Stato membro nel proprio ordinamento nazionale e se sono proporzionati e trasparenti.

Gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici servizi radiofonici e di media audiovisivi e determinati servizi complementari, in particolare di accessibilità, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione radiofonica o di servizi di media audiovisivi al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi radiofonici o di media audiovisivi. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro e particolareggiato da ciascuno Stato membro e se sono proporzionati e trasparenti.

Motivazione

Per garantire l'accesso di tutti i telespettatori ed ascoltatori ai servizi disponibili, lineari e non, il campo potenziale di applicazione di tale disposizione deve essere esteso ai servizi mediatici audiovisivi come definiti nella nuova direttiva 2007/65/CE. Il riferimento alla "legislazione nazionale" rischia di porre problemi in determinati Stati per motivi di tradizione giuridica o di ripartizione di competenze fra livelli federali.

Emendamento  108

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 19

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di trasmissione almeno ogni tre anni.

Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di trasmissione con periodicità regolare.

Motivazione

Considerati i differenti strumenti giuridici prescelti dagli Stati membri, un obbligo troppo rigido di rivedere gli obblighi di trasmissione (must carry), ossia "almeno ogni tre anni", appare inopportuno.

Emendamento  109

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 31 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) E' inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 31 bis

 

Accesso e scelta equivalenti per gli utenti disabili

 

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico idonei obblighi per far sì che gli utenti finali disabili:

 

a) abbiano accesso e servizi di comunicazione elettronica equivalenti a quelli di cui dispongono la maggioranza degli utenti finali, e

 

b) possano usufruire della scelta di imprese e servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali."

Motivazione

L'emendamento abilita le NRA a imporre obblighi alle imprese, onde garantire agli utenti finali disabili possibilità di accesso e di scelta, senza dover designare più fornitori di servizio universale, cosa che sarebbe stata necessaria in caso di ricorso all'articolo 7 per lo stesso scopo.

Emendamento  110

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 20 – lettera -a (nuova)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 33 – paragrafo 1– comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

 

"1. Gli Stati membri provvedono, se del caso, affinché le autorità nazionali di regolamentazione tengano conto del parere degli utenti finali, […] dei consumatori […], dei fabbricanti e delle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato."

Emendamento  111

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 20 – lettera a

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

In particolare, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione istituiscano un meccanismo di consultazione che garantisca che nell'ambito del processo decisionale si tenga adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche.

In particolare, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione istituiscano meccanismi di consultazione che garantiscano che nell'ambito del processo decisionale si consideri e si tenga adeguatamente conto delle questioni legate agli utenti finali, e in particolare agli utenti finali disabili.

Motivazione

L'emendamento è inteso ad assicurare coerenza.

Emendamento  112

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 20 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 33 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"2 bis. Fatte salve le disposizioni nazionali conformi al diritto comunitario finalizzate alla promozione degli obiettivi della politica culturale e dei media, quali ad esempio la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti promuovono adeguatamente la cooperazione fra le imprese fornitrici di reti e/o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti legittimi su tali reti e servizi. Tale cooperazione può includere il coordinamento delle informazioni di pubblico interesse da rendere disponibili a norma degli articoli 21, paragrafo 4 bis e 20, paragrafo 2."

Emendamento  113

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 20 – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 33 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'Autorità una relazione annuale sulle misure adottate e sui progressi compiuti nel miglioramento dell'interoperabilità e nell'uso e nell'accesso ai servizi e alle apparecchiature terminali di comunicazione elettronica da parte degli utenti disabili.

soppresso

Motivazione

L'elaborazione della relazione annuale in oggetto rappresenterebbe un onere inutile. Le informazioni richieste possono essere incluse in altre relazioni, come ad esempio quelle previste nell'ambito della direttiva quadro.

Emendamento  114

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 20 – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 33 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Fatta salva l'applicazione della direttiva 1999/5/CE, in particolare le prescrizioni in materia di disabilità conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), di tale direttiva e per migliorare la possibilità di accesso ai servizi e alle apparecchiature di comunicazione elettronica da parte degli utenti disabili, la Commissione può, dopo aver consultato l'Autorità, adottare le misure tecniche di attuazione adeguate per affrontare le questioni sollevate nella relazione di cui al paragrafo 3, in seguito a una consultazione pubblica. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

4. Fatta salva l'applicazione della direttiva 1999/5/CE, in particolare le prescrizioni in materia di disabilità conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), di tale direttiva e per migliorare la possibilità di accesso ai servizi e alle apparecchiature di comunicazione elettronica da parte degli utenti disabili, la Commissione può adottare le misure tecniche di attuazione adeguate per affrontare le questioni sollevate nella relazione di cui al paragrafo 3, in seguito a una consultazione pubblica e previa consultazione di [xxx]. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Emendamento  115

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 21

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché esistano procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l'esame delle controversie irrisolte in cui sono coinvolti i consumatori e le imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica, relative alle condizioni contrattuali e/o all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti o servizi. Gli Stati membri provvedono affinché tali procedure consentano un'equa e tempestiva risoluzione delle controversie e, nei casi giustificati, possono adottare un sistema di rimborso e/o di indennizzo. Gli Stati membri possono estendere gli obblighi di cui al presente paragrafo alle controversie che coinvolgono altri utenti finali.

Gli Stati membri provvedono affinché siano istituite a cura di organismi indipendenti procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l'esame delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e le imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica, relative alle condizioni contrattuali e/o all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti o servizi Tali procedure consentono un'equa e tempestiva risoluzione delle controversie e tengono conto dei criteri di cui alla Raccomandazione della Commissione del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo1. Nei casi giustificati, gli Stati membri possono adottare un sistema di rimborso e/o di indennizzo. Gli Stati membri possono estendere gli obblighi di cui al presente paragrafo alle controversie che coinvolgono altri utenti finali.

 

-------------------

1GU L 115, del 17.4.1998, p. 31.

Motivazione

Il nuovo emendamento tende a rafforzare il meccanismo di risoluzione delle controversie prevedendo che esso sia operato da organismi indipendenti e che sia garantito il rispetto dei principi minimi enunciati nella Raccomandazione della Commissione del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.

Emendamento  116

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 21

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché gli enti incaricati di trattare tali controversie forniscano alla Commissione e all'Autorità informazioni pertinenti a fini statistici.

Gli Stati membri provvedono affinché gli enti incaricati di trattare tali controversie, che possono anche essere gli sportelli informativi unici, forniscano alla Commissione e alle autorità informazioni pertinenti a fini statistici.

Motivazione

L'emendamento introduce la possibilità per gli utenti di presentare ricorso collettivo e sottolinea il ruolo di consulenza legale degli sportelli informativi unici previsti al considerando 15 ter.

Emendamento  117

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 21

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri incoraggiano il ricorso a procedure extragiudiziali affidabili per i casi riguardanti le interfacce fra il settore audiovisivo e quello delle comunicazioni elettroniche.

Motivazione

La convergenza tecnologica ha offuscato le differenze tra un servizio e l'altro, per cui gli utenti non sanno concretamente quale autorità contattare per presentare reclamo. Gli utenti dovrebbero essere posti in condizione di risolvere i problemi nel modo più semplice.

Emendamento  118

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 24

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 37 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

soppresso

Motivazione

In base al quadro normativo in vigore, per gli adeguamenti tecnici all’allegato si ricorre al comitato per le comunicazioni secondo l’articolo 35 della direttiva 2002/22/CE. Anche nel nuovo quadro normativo dovrebbe essere così. Il ricorso alla comitologia con la procedura d’urgenza potrebbe portare alla regolamentazione di numerosi settori al di fuori della procedura legislativa classica, ossia senza valutazione di impatto e consultazione pubblica. La Commissione può in ogni caso elaborare orientamenti utili per lo scambio di migliori prassi.

Emendamento  119

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 1 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1) L'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

 

1. La presente direttiva prevede l'armonizzazione delle disposizioni degli Stati membri necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata e del diritto alla riservatezza e alla sicurezza dei sistemi informatici, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all'interno della Comunità.

(EM 15 del parere LIBE)

Emendamento  120

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 1 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 bis) L'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

 

2. Ai fini di cui al paragrafo 1, le disposizioni della presente direttiva precisano e integrano la direttiva 95/46/CE. Esse prevedono inoltre la tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone fisiche o giuridiche.

(EM 17 del parere LIBE)

Motivazione

La direttiva menziona gli interessi specifici delle persone giuridiche senza tenere conto dei consumatori. Dato che l’obiettivo principale della presente direttiva è quello di tutelare i dati e gli interessi economici delle persone fisiche, è opportuno aggiungere un riferimento ad esse.

Emendamento  121

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 2

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti di comunicazione pubbliche nella Comunità, comprese le reti di comunicazione pubbliche che supportano i dispositivi di raccolta e di identificazione dei dati.

La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti di comunicazione pubbliche e private e su reti private accessibili al pubblico nella Comunità, comprese le reti di comunicazione pubbliche e private e le reti private accessibili al pubblico che supportano i dispositivi di raccolta e di identificazione dei dati.

(EM 18 del parere LIBE)

Motivazione

Data la tendenza dei servizi a divenire sempre più un miscuglio di servizi pubblici e privati, è necessario ampliare il campo d’applicazione della direttiva. L'emendamento segue le raccomandazioni adottate il 26 settembre 2006 dal gruppo di lavoro ex articolo 29 e il parere espresso su questa direttiva modificativa dal garante europeo della protezione dei dati.

Emendamento  122

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafi 1 bis e 1 ter (nuovi)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) Sono inseriti i seguenti paragrafi:

 

“1 bis. Fatte salve le disposizioni della direttiva 95/46/CE e della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione1, tali misure includono:

 

– misure tecniche e organizzative adeguate, atte a garantire che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato a stretti fini legalmente autorizzati e a tutelare i dati personali memorizzati o trasmessi dalla distruzione accidentale o illecita, da un'alterazione o perdita accidentale, da immagazzinamento, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti;

 

– misure tecniche e organizzative adeguate, atte a proteggere la rete e i servizi da un utilizzo accidentale, illecito o non autorizzato, da interferenze o da ostacoli al loro funzionamento o disponibilità;

 

– una politica di sicurezza con riguardo al trattamento dei dati personali;

 

– una procedura intesa a individuare e valutare vulnerabilità ragionevolmente prevedibili nei sistemi gestiti dal fornitore dei servizi di comunicazione elettronica, che includa un monitoraggio regolare delle violazioni di sicurezza;

 

– una procedura per l’adozione di misure di prevenzione, correzione e attenuazione delle eventuali vulnerabilità riscontrate nella procedura di cui al quarto trattino e una procedura volta all’adozione di misure di prevenzione, correzione e attenuazione contro gli incidenti che possono condurre a violazioni di sicurezza.

 

1 ter. Le autorità nazionali di regolamentazione sono abilitate a verificare le misure adottate dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione nonché di emanare raccomandazioni sulle migliori pratiche e su indicatori di risultato relativamente al livello di sicurezza che tali misure sono volte a conseguire.”

 

____________

1 GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54.

(EM 19 del parere LIBE)

Motivazione

I regolatori nazionali dovrebbero monitorare le misure adottate e diffondere le migliori pratiche e i migliori risultati tra i servizi di comunicazione elettronica disponibili.

Emendamento  123

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se si produce una violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione accessibili al pubblico nella Comunità, il fornitore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunica senza indugio l'avvenuta violazione all'abbonato e all'autorità nazionale di regolamentazione. La comunicazione all'abbonato contiene almeno una descrizione della natura della violazione ed elenca le misure raccomandate per attenuarne i possibili effetti negativi. La comunicazione all'autorità nazionale di regolamentazione descrive, inoltre, le conseguenze della violazione e le misure adottate dal fornitore per porvi rimedio.

3. Se si produce una violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione accessibili al pubblico nella Comunità e che è suscettibile di arrecare danno agli utenti, il fornitore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché qualsiasi impresa che fornisce servizi ai consumatori mediante Internet avente il ruolo di responsabile del trattamento e di fornitore di servizi della società dell'informazione comunicano senza indugio l'avvenuta violazione all'autorità nazionale di regolamentazione o all’autorità competente ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro. La comunicazione all’autorità competente contiene almeno una descrizione della natura della violazione ed elenca le misure raccomandate per attenuarne i possibili effetti negativi. La comunicazione all’autorità competente descrive, inoltre, le conseguenze della violazione e le misure adottate dal fornitore per porvi rimedio.

Il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché qualsiasi impresa fornitrice di servizi ai consumatori mediante Internet e avente il ruolo di responsabile del trattamento e di fornitore di servizi della società dell'informazione, ne danno comunicazione in anticipo ai propri utenti qualora lo ritengano necessario per evitare un pericolo imminente e diretto ai diritti e agli interessi dei consumatori.

(EM 20 del parere LIBE)

Emendamento  124

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. L'autorità competente esamina e determina la gravità della violazione. Se la violazione è giudicata grave, l'autorità competente chiede al fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e al fornitore di servizi della società dell'informazione di darne notifica adeguata senza indebito ritardo alle persone interessate dalla violazione. La notifica contiene le informazioni di cui al paragrafo 3.

 

La notifica di una grave violazione può essere rinviata qualora possa ostacolare l’avanzamento di un’inchiesta penale relativa a detta grave violazione.

 

I fornitori comunicano annualmente agli utenti interessati tutte le violazioni di sicurezza che hanno comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione accessibili al pubblico nella Comunità.

 

Le autorità nazionali di regolamentazione controllano inoltre che le imprese abbiano adempiuto ai loro obblighi di notifica a norma del presente articolo e impongono sanzioni adeguate, tra cui la pubblicazione, ove opportuno, in caso di omissione.

(EM 21 del parere LIBE)

Emendamento  125

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. La gravità di una violazione che richieda una comunicazione agli abbonati è determinata in base alle circostanze della violazione stessa, vale a dire al rischio per i dati personali interessati dalla violazione, al tipo di dati, al numero di abbonati coinvolti e all'impatto immediato o potenziale della violazione sulla fornitura di servizi.

(EM 22 del parere LIBE)

Motivazione

Per motivi di chiarezza, le condizioni per cui una violazione di sicurezza è considerata grave e giustifica quindi una comunicazione agli abbonati devono figurare nella direttiva.

Emendamento  126

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera b)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 3 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater. La violazione non è considerata grave e il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e il fornitore di servizi della società dell'informazione sono esenti dall'obbligo di fornire notifica alle persone interessate se è possibile dimostrare che non vi è ragionevolmente alcun rischio per i dati personali interessati dalla violazione, grazie all'uso di misure di protezione tecnologica adeguate.

 

In caso di distruzione accidentale o illecita, di modifica o di rivelazione o accesso non autorizzati a dati personali trasmessi o memorizzati, le misure tecniche di protezione rendono i dati inintelligibili a terzi, oppure, in caso di perdita accidentale o illecita, li rendono disponibili per il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e per il fornitore di servizi della società dell'informazione.

(EM 23 del parere LIBE)

Emendamento  127

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per assicurare l'attuazione uniforme delle misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, dopo aver consultato l'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (nel prosieguo denominata "l'Autorità") e il Garante europeo della protezione dei dati, la Commissione può adottare misure tecniche di attuazione riguardanti, tra l'altro, le circostanze, il formato e le procedure applicabili alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni di cui al presente articolo.

4. Per assicurare l'attuazione uniforme delle misure di cui ai paragrafi 1, 2, 3 3 bis, 3 ter e 3 quater, dopo aver consultato il Garante europeo della protezione dei dati, i soggetti interessati e l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), la Commissione raccomanda misure tecniche di attuazione riguardanti, tra l'altro, le misure descritte al paragrafo 1 bis e le circostanze, il formato e le procedure applicabili alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni di cui ai paragrafi 3 bis e 3 ter.

 

La Commissione coinvolge tutti i soggetti interessati, in particolare per essere informata delle migliori soluzioni tecniche ed economiche volte a migliorare l'applicazione della presente direttiva.

(EM 24 del parere LIBE)

Motivazione

L’autorità deve avere il compito di raccomandare misure a tal riguardo, ma non di adottarle.

Emendamento  128

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 4

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 5 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che l'archiviazione di informazioni oppure l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione che l'abbonato o l'utente sia stato informato in modo chiaro e completo, in conformità della direttiva 95/46/CE, tra l'altro sugli scopi del trattamento e che gli sia offerta la possibilità di rifiutare tale trattamento da parte del responsabile del trattamento. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare o facilitare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a fornire un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente.";

3. Gli Stati membri assicurano che l'archiviazione di informazioni oppure l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente, direttamente o indirettamente per il tramite di qualsiasi tipo di supporto di memorizzazione, siano vietati a meno che l'abbonato o l'utente abbia espresso preliminarmente il suo consenso, considerando che le rispettive impostazioni del programma di navigazione costituiscono un consenso preliminare, e sia stato informato in modo chiaro e completo, in conformità della direttiva 95/46/CE, tra l'altro sugli scopi del trattamento. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare o facilitare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a fornire un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente.";

(EM 25 del parere LIBE)

Emendamento  129

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 6 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. Ai fini della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha facoltà di sottoporre a trattamento i dati di cui al paragrafo 1 nella misura e per la durata necessaria per siffatti servizi, o per la commercializzazione, sempre che l'abbonato o l'utente a cui i dati si riferiscono abbia espresso preliminarmente il proprio consenso. Gli abbonati o utenti hanno la possibilità di ritirare il loro consenso al trattamento dei dati relativi al traffico in qualsiasi momento."

(EM 26 del parere LIBE)

Motivazione

Specificare che l'utente dovrebbe dare il suo consenso prima di qualsiasi trattamento dei dati serve a meglio garantire il rispetto di tale obbligo.

Emendamento  130

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 4 ter (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter) all'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 6 bis:

 

"6 bis. I dati relativi al traffico possono essere trattati da qualsiasi persona fisica o giuridica ai fini dell'applicazione di misure tecniche atte a garantire la sicurezza di un servizio pubblico di comunicazione elettronica, di una rete pubblica o privata di comunicazione elettronica, di un servizio della società dell'informazione o delle relative apparecchiature terminali e di comunicazione elettronica. Tale trattamento deve limitarsi allo stretto necessario ai fini di tale attività di sicurezza."

(EM 27 del parere LIBE)

Emendamento  131

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 4 quater (nuovo)

Direttiva 2002/58/EC

Articolo 13 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 quater) all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata e di comunicazione senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax, o della posta elettronica (inclusi SMS (Short Message Service) e MMS (Multimedia Messaging Service) a fini di commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli abbonati che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso."

(EM 29 del parere LIBE)

Emendamento  132

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 4 quinquies (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 13 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 quinquies) all'articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

 

"4. In ogni caso, è vietata la prassi di inviare messaggi di posta elettronica a scopi di commercializzazione diretta che camuffino o celino l'identità del mittente da parte del quale la comunicazione è effettuata, o in violazione dell'articolo 6 della direttiva 2003/31/CE, o che contengano link verso siti che hanno finalità dolose o fraudolente, o che non forniscano un indirizzo valido cui il destinatario possa inviare una richiesta di cessazione di tali comunicazioni."

(EM 30 del parere LIBE)

Motivazione

Oltre alle norme fissate dalla direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), la direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE) stabilisce regole chiare sulle informazioni che devono essere fornite da chi invia messaggi di posta elettronica a scopi di commercializzazione.

Emendamento  133

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 5

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 13 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Fatti salvi i ricorsi amministrativi che possono essere presentati, in particolare, a norma dell'articolo 15 bis, paragrafo 2, gli Stati membri garantiscono che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo nella lotta contro le violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi del presente articolo, in particolare un fornitore di servizi di comunicazione elettronica che intenda tutelare i propri legittimi interessi commerciali o gli interessi dei suoi clienti, abbia il diritto di promuovere un'azione giudiziaria contro tali violazioni.

6. Fatti salvi i ricorsi amministrativi che possono essere presentati, in particolare, a norma dell'articolo 15 bis, paragrafo 2, gli Stati membri garantiscono che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo nella lotta contro le violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva, in particolare un fornitore di servizi di comunicazione elettronica che intenda tutelare i propri legittimi interessi commerciali o gli interessi dei suoi clienti, abbia il diritto di promuovere un'azione giudiziaria contro tali violazioni.

(EM 31 del parere LIBE)

Motivazione

Il nuovo articolo 13, paragrafo 6 prevede la possibilità, per le persone fisiche o giuridiche, segnatamente i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche, di presentare ricorsi di diritto civile volti a lottare contro le violazioni dell'articolo 13 della direttiva relativa alla vita privata, che concerne le comunicazioni commerciali indesiderate (spam). In linea con l'opinione del Garante europeo della protezione dei dati, il relatore non trova logico che questa nuova possibilità sia limitata alle violazioni dell'articolo 13 e suggerisce quindi di consentire alle persone giuridiche di promuovere azioni giudiziarie in caso di violazione di qualsiasi disposizione della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche.

Emendamento  134

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Direttiva 2002/58/EC

Articolo 14 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) L'articolo 14, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. Salvo quanto disposto nei paragrafi 2 e 3, nell'attuare le disposizioni della presente direttiva gli Stati membri assicurano che non siano imposti, per i terminali o altre apparecchiature di comunicazione elettronica, norme inderogabili relative a caratteristiche tecniche specifiche, comprese, senza restrizioni, quelle aventi lo scopo di individuare, intercettare o evitare la violazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte degli utenti, che possano ostacolare l'immissione sul mercato e la libera circolazione di tali apparecchiature tra i vari Stati membri e al loro interno.".

(EM 32 del parere LIBE)

Emendamento  135

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 5 ter (nuovo)

Direttiva 2002/58/EC

Articolo 14 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter) L'articolo 14, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. All'occorrenza, possono essere adottate misure dirette a garantire che le apparecchiature terminali siano costruite in maniera compatibile con il diritto degli utenti di tutelare e controllare l'uso dei loro dati personali in conformità della direttiva 1999/5/CE e della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione delle telecomunicazioni. Tali misure rispettano il principio della neutralità tecnologica."

(EM 33 del parere LIBE)

Emendamento  136

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Direttiva 2002/58/EC

Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) all'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"1 bis. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione notificano senza indugio alle autorità indipendenti garanti della protezione dei dati tutte le richieste di accesso ai dati personali degli utenti ricevute conformemente al paragrafo 1, comprese la giustificazione giuridica fornita e la procedura legale seguita per ciascuna richiesta; la competente autorità indipendente garante della protezione dei dati notifica alle autorità giudiziarie competenti i casi in cui ritiene che le pertinenti disposizioni legislative nazionali non siano state rispettate."

(EM 34 del parere LIBE)

Emendamento  137

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 7

Direttiva 2002/58/EC

Articolo 15 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro e non oltre il <termine per l'attuazione dell'atto modificativo> e comunicano senza indugio, alla Commissione, ogni successiva modifica a queste disposizioni.

1. Gli Stati membri determinano le sanzioni, se del caso anche penali, da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro e non oltre il <termine per l'attuazione dell'atto modificativo> e comunicano senza indugio, alla Commissione, ogni successiva modifica a queste disposizioni.

(EM 35 del parere LIBE)

Emendamento  138

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 7

Direttiva 2002/58/EC

Articolo 15 bis – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per assicurare un'efficace collaborazione transfrontaliera nell'applicazione delle norme nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e per creare condizioni armonizzate per la fornitura di servizi che comportino flussi di dati transfrontalieri, la Commissione può adottare misure tecniche di attuazione, dopo aver consultato l'Autorità e le autorità di regolamentazione pertinenti.

4. Per assicurare un'efficace collaborazione transfrontaliera nell'applicazione delle norme nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e per creare condizioni armonizzate per la fornitura di servizi che comportino flussi di dati transfrontalieri, la Commissione può adottare misure tecniche di attuazione, dopo aver consultato l'ENISA, il gruppo di lavoro ex articolo 29 e le autorità di regolamentazione pertinenti.

(EM 36 del parere LIBE)

Emendamento  139

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Direttiva 2002/58/EC

Articolo 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 18

 

Riesame

 

Entro ...* la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio […], previa consultazione del gruppo di lavoro costituito a norma dell'articolo 29 e del Garante europeo della protezione dei dati, una relazione sull'applicazione della presente direttiva e il relativo impatto sugli operatori economici e suoi consumatori, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sulle comunicazioni indesiderate, sulle notifiche di violazioni e sull’utilizzo di dati personali da parte di soggetti terzi pubblici o privati per fini non previsti dalla presente direttiva, tenendo conto dell'ambiente internazionale. A tale fine, la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni che saranno fornite senza ritardi ingiustificati. Ove opportuno, la Commissione presenta proposte di modifica della presente direttiva, tenendo conto dei risultati di detta relazione, di ogni modifica del settore e del trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea1, in particolare delle nuove competenze in materia di protezione dei dati definite all’articolo 16, e di ogni altra proposta che ritenga necessaria per migliorare l'efficacia della presente direttiva.

 

--------------

* Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

1 GU C 306 del 17.12.2007, pag. 1."

(EM 37 del parere LIBE)

Emendamento  140

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 3

Regolamento (CE) n. 2006/2004

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1) Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il […], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e quelle della presente direttiva.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il […], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente al Parlamento europeo e alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e quelle della presente direttiva.

Motivazione

Per poter monitorare la trasposizione della presente direttiva alle stesse condizioni del Consiglio e della Commissione e in piena autonomia, al Parlamento dovrebbero prevenire le stesse informazioni sulle misure nazionali di trasposizione allo stesso tempo della Commissione.

Emendamento  141

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – titolo

Direttiva 2002/22/CE

Allegato I - titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CITATI ALL'ARTICOLO 10 (CONTROLLO DELLE SPESE) E ALL'ARTICOLO 29 (PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI)

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CITATI ALL'ARTICOLO 10 (CONTROLLO DELLE SPESE), ALL'ARTICOLO 29 (PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI) E ALL'ARTICOLO 30 (AGEVOLARE IL CAMBIAMENTO DI FORNITORE)

Motivazione

L'emendamento è inteso a tener conto dell'aggiunta della parte C nell'allegato I.

Emendamento  142

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – parte A – lettera a

Direttiva 2002/22/CE

Allegato I – parte A – lettera a – comma 1 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

Fatti salvi gli obblighi della legislazione relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano fissare il livello minimo di dettaglio delle fatture che le imprese designate (quali definite all'articolo 8) devono presentare gratuitamente ai consumatori per consentire a questi:

Fatti salvi gli obblighi della legislazione relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano fissare il livello minimo di dettaglio delle fatture che le imprese designate (quali definite all'articolo 8) devono presentare gratuitamente agli utenti finali per consentire a questi:

Emendamento  143

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – parte A – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Allegato I – parte A – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

Prestazione gratuita grazie alla quale l'abbonato, previa richiesta a un'impresa designata che fornisce il servizio telefonico, può impedire che vengano effettuate chiamate verso determinati numeri o tipi di numeri.

Prestazione gratuita grazie alla quale l'abbonato, previa richiesta a un'impresa designata che fornisce il servizio telefonico, può impedire che vengano effettuate chiamate o comunicazioni di altro tipo verso determinati numeri o tipi di numeri.

Motivazione

La protezione di cui beneficiano gli utenti per le comunicazioni telefoniche ad alto costo (chiamate verso numeri a tariffa maggiorata o chiamate internazionali) deve poter essere estesa a comunicazioni di altro tipo che presentano problematiche simili, come gli SMS o gli MMS.

Emendamento  144

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – parte A – lettera e

Direttiva 2002/22/CE

Allegato I – parte A – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri autorizzano l'applicazione di misure specifiche per la riscossione delle fatture non pagate emesse dagli operatori designati conformemente all'articolo 8. Tali misure sono rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Esse garantiscono che l'abbonato sia informato con debito preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato. Eccezionalmente, nei casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano autorizzare la cessazione del collegamento alla rete come conseguenza del mancato pagamento delle fatture relative ai servizi forniti attraverso la rete. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'abbonato. Prima della totale cessazione del collegamento gli Stati membri possono autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale sono permessi esclusivamente i servizi che non comportano un addebito per l'abbonato (ad esempio chiamate al "112").

Gli Stati membri autorizzano l'applicazione di misure specifiche per la riscossione delle fatture non pagate emesse dagli operatori designati conformemente all'articolo 8. Tali misure sono rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Esse garantiscono che l'abbonato sia informato con debito preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvo nei casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti, le predette misure garantiscono, per quanto tecnicamente possibile, che l'eventuale interruzione del servizio resti limitata al servizio interessato. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'abbonato. Prima della totale cessazione del collegamento gli Stati membri possono autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale sono permessi esclusivamente i servizi che non comportano un addebito per l'abbonato (ad esempio chiamate al "112"). L'accesso ai servizi di emergenza tramite il 112 può essere bloccato in caso di abusi ripetuti.

Motivazione

Sarebbe esagerato e inutilmente burocratico imporre alle ANR di autorizzare l'interruzione del servizio in caso di frode, di ripetuti ritardi nel pagamento o di ripetute omissioni di pagamento.

Emendamento  145

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – parte A – lettera e bis (nuova)

Direttiva 2002/22/CE

Allegato I – parte A – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis) Controllo dei costi

 

Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione impongano alle imprese che forniscono servizi di telecomunicazione elettronica, di offrire agli abbonati i mezzi per controllare i costi dei servizi di comunicazione, fra cui sistemi gratuiti di segnalazione di consumi tendenziali anomali.

Motivazione

Molti consumatori si sono visti addebitare spese di telecomunicazione oltremodo elevate a causa della scarsa familiarità con le tariffe e con l'uso automatico di determinati servizi, soprattutto in relazione a servizi di dati e a chiamate vocali o dati trasmessi all'estero in roaming. E' dunque necessario offrir loro, con opportuni provvedimenti, i mezzi per esercitare maggiore controllo sui costi dei servizi di comunicazione cui fanno ricorso. Al tempo stesso è opportuno che i consumatori ricevano almeno una volta l'anno dal loro provider informazioni proattive circa le migliori offerte disponibili in relazione al loro consumo tendenziale.

Emendamento  146

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – parte A – lettera e ter (nuova)

Direttiva 2002/22/CE

Allegato I – parte A – lettera e ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e ter) Raccomandazione sulle migliori tariffe

 

Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione impongano alle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica di raccomandare al consumatore una volta l'anno il migliore pacchetto tariffario disponibile per lo schema di consumo riscontrato per l'anno precedente.

Emendamento  147

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – parte B – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2002/22/CE

Allegato I – parte B – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) Servizi in caso di furto

 

Gli Stati membri provvedono a che sia istituito un numero unico gratuito per tutti i fornitori di servizi di telefonia mobile, che permetta di denunciare il furto dell'apparecchiatura terminale e di far sospendere immediatamente i servizi coperti dall'abbonamento. L'accesso a tale servizio deve essere garantito anche agli utenti disabili. Gli utenti devono essere informati regolarmente dell'esistenza di tale numero, che dovrà essere di agevole memorizzazione.

Motivazione

I punti di contatto e le procedure di dichiarazione di furto differiscono notevolmente da un operatore all'altro. Tale situazione allunga i tempi necessari per la dichiarazione, ciò che consente all'autore del furto di utilizzare l'abbonamento con maggiore facilità, a danno della vittima. Un numero unico facilmente memorizzabile permetterebbe di rimediare a tale stato di cose.

Emendamento  148

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – parte B – lettera b ter (nuova)

Direttiva 2002/22/CE

Allegato I – parte B – lettera b ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter) Software di protezione

 

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano esigere dagli operatori che questi mettano gratuitamente a disposizione dei propri abbonati software di protezione e/o di filtraggio affidabili e di facile uso che permettano di controllare l'accesso da parte dei bambini e delle persone vulnerabili a contenuti illeciti o pericolosi.

Motivazione

Impedire che le persone vulnerabili possano accedere a contenuti a rischio è cosa facilmente realizzabile con appositi programmi di filtraggio. Gli operatori dovrebbero pertanto mettere a disposizione degli utenti software di questo tipo, come del resto si fa in vari paesi.

Emendamento  149

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato II – alinea

Direttiva 2002/22/CE

Allegato II – Parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente all'articolo 21. Spetta alle autorità nazionali di regolamentazione decidere quali informazioni debbano essere pubblicate dalle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico e quali debbano invece essere pubblicate dalle stesse autorità nazionali di regolamentazione in modo tale da assicurare che i consumatori possono compiere scelte informate. Ove le informazioni siano pubblicate dalle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico, l'autorità nazionale di regolamentazione può specificare la modalità di pubblicazione di tali informazioni, per assicurare che i consumatori siano pienamente informati.

Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente all'articolo 21. Spetta alle autorità nazionali di regolamentazione decidere quali informazioni debbano essere pubblicate dalle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico e quali debbano invece essere pubblicate dalle stesse autorità nazionali di regolamentazione in modo tale da assicurare che i consumatori possono compiere scelte informate.

Motivazione

La parte di testo soppresso è coperta dall'articolo 21, paragrafo 2.

Emendamento  150

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato II – punto 2.2

Direttiva 2002/22/CE

Allegato II – punto 2.2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.2. Le tariffe generali con l'indicazione di ciò che è compreso in ogni elemento tariffario (ad esempio, il costo dell'accesso, i costi di utenza, i costi manutenzione), e informazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche.

2.2. Le tariffe generali, con l'indicazione dei servizi forniti e di ogni elemento tariffario (ad esempio, il costo dell'accesso, i costi di utenza, i costi manutenzione). Sono incluse altresì le informazioni sugli sconti, sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche e su eventuali costi supplementari, nonché sui costi relativi alle apparecchiature terminali.

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire il testo e a includere i costi delle apparecchiature terminali.

Emendamento  151

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato III – tabella – colonne 2 e 3

Direttiva 2002/22/CE

Allegato III – tabella – colonne 2 e 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 202 057

Motivazione

La guía EG 201 769-1 fue elaborada por el ETSI en respuesta al mandato de la Comisión Europea para dar respuesta a la Directiva de Telefonía Vocal ONP/98/10/CE en relación con las obligaciones de servicio universal y, por tanto, se limita a la prestación del servicio telefónico fijo ofrecido por el mismo operador que provee el acceso directo al usuario. En su lugar, la EG 202 057 abarca, de modo adicional a todos los parámetros de le EG 201 769-1, la prestación de servicios telefónicos en un entorno de multioperador, esto es, teniendo en cuenta el aspecto de comprabilidad, así como a otros tipos de servicios, como servicios móviles y servicios de acceso a internet.

Emendamento  152

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato VI – punto 1

Direttiva 2002/22/CE

Allegato VI – punto 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1. Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro

 

Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali convenzionali della televisione digitale (ad es. trasmissione terrestre, via cavo o via satellite destinata principalmente alla ricezione fissa come DVB-T, DVB-C o DVB-S), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nella Comunità, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:

 

– di ricomporre i segnali conformemente ad un algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito e riconosciuto da un organismo di normalizzazione europeo (attualmente l'ETSI),

 

– di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell'apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione.

Motivazione

Per chiarire l'Allegato in modo da assicurare che le specifiche tecniche non finiscano per rappresentare un ostacolo a nuovi servizi come l'IPTV o la TV mobile.

MOTIVAZIONE

Il contesto della direttiva

La proposta di modifica avanzata dalla Commissione in merito ad aspetti inerenti i diritti dei consumatori previsti dal pacchetto legislativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 costituisce una delle tre proposte di riforma legislativa intese a modificare il quadro normativo corrente, in vigore dal 2002. La maggior parte delle riforme concerne la direttiva sul servizio universale e i diritti degli utenti, oltre a un numero più ristretto di modifiche alla direttiva sulla vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e a una modifica di entità limitata al regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori.

Congiuntamente, due proposte di riforma aggiuntive concernono modifiche da apportare alle restanti tre direttive sulla comunicazione elettronica (autorizzazione, accesso e quadro normativo)[1], mentre un'ulteriore proposta riguarda l'istituzione di un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche[2]. Il relatore ha pertanto intrattenuto una stretta collaborazione con i relatori di tale proposte di riforma onde garantire un approccio normativo coerente.

La relazione elaborata nel 2001 dalla commissione giuridica e per il mercato interno (e di cui è responsabile anche il relatore) ha modificato e approvato la proposta originaria di direttiva concernente il servizio universale e i diritti degli utenti mediante l'introduzione di una serie di disposizioni complementari tese al miglioramento della tutela del consumatore e dell'accesso ai servizi di comunicazione a favore degli utenti disabili. Il relatore accoglie dunque con favore gli ulteriori miglioramenti applicati alla proposta di riforma in questione tesi a rafforzare la linea precedentemente seguita dalla commissione.

Tale proposta intesa a modificare la direttiva concernente il servizio universale e i diritti degli utenti non altera il campo d'applicazione né l'attuale nozione di servizio universale nell'Unione europea, che saranno oggetto di una consultazione specifica nel 2008. Pertanto, il relatore non ha proposto alcuna modifica in materia.

I due obiettivi dell'attuale proposta, sui quali fondare la presa in conto della proposta medesima, sono i seguenti:

1)  rafforzare e migliorare la tutela dei consumatori e i diritti degli utenti nel settore delle comunicazioni elettroniche, in particolare fornendo ai consumatori maggiori informazioni sui prezzi e sulle condizioni di fornitura e agevolando l'accesso e l'utilizzo delle comunicazioni elettroniche, compresi i servizi destinati agli utenti disabili;

2)  rafforzare la tutela della vita privata e la riservatezza dei dati a carattere personale nel settore delle comunicazioni elettroniche, in particolare attraverso un nuovo obbligo di notifica delle violazioni dei dati e migliori meccanismi di controllo. A tal riguardo, il relatore ha collaborato strettamente con la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, che ha qualità di commissione associata competente ai sensi dell'articolo 47 del regolamento del Parlamento, direttamente responsabile delle proposte legislative relative alla protezione dei dati. All'interno del progetto di relazione, il relatore non ha pertanto proposto, nella fase attuale, modifiche inerenti tali aspetti.

Principale strategia adottata dal relatore

Il relatore propone una serie di modifiche relative ai seguenti ambiti delle proposte, con l'obiettivo generale di semplificare, chiarire e rafforzare le disposizioni esistenti.

In particolare:

–   chiarificazione degli obblighi di informazione precontrattuale

–   ampliamento delle disposizioni in materia di informazione e trasparenza

–   introduzione di nuove disposizioni circa le informazioni che devono essere fornite ai consumatori in merito agli obblighi giuridici derivanti dall'uso di un servizio (in particolare, il rispetto dei diritti d'autore) e adozione di misure di sicurezza

–   rafforzamento delle disposizioni in materia di servizi per gli utenti disabili

–   adozione di modifiche dettagliate relative alla disponibilità del numero di emergenza 112 e alla localizzazione dei chiamanti

–   chiarificazione e semplificazione dei requisiti relativi alla qualità dei servizi

–   chiarificazione della responsabilità delle autorità di regolamentazione nazionali per un progressivo consolidamento dei diritti del consumatore nel mercato, con la rimozione di alcune delle responsabilità della Commissione previste in materia

–   soppressione delle disposizioni di sostegno allo spazio di numerazione contraddistinto dal prefisso "3883", per il quale è attualmente prevista una domanda assai contenuta in concomitanza con l'evoluzione dei servizi nomadici di comunicazione vocale via web.

Il relatore consegna suddette proposte alla commissione ed è pronto ad accogliere nuovi spunti tesi a migliorare tali utili riforme.

  • [1]  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, la direttiva 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e la direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (COM(2007) 697 definitivo).
  • [2]  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (COM(2007) 699 definitivo).

PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (6.6.2008)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori
(COM(2007)0698 – C6‑0420/2007 – 2007/0248(COD))

Relatrice per parere: Sophia in 't Veld

                                                     BREVE MOTIVAZIONE         

Il cosiddetto pacchetto "Telecomunicazioni" rappresenta un aggiornamento più che necessario di gran parte della legislazione vigente. Tuttavia, la sezione relativa alla e-Privacy (riservatezza nelle comunicazioni elettroniche), in particolare, suscita diverse perplessità.

Il campo di applicazione delle proposte non è sufficientemente ben definito. La Commissione propone, da un lato, un ampio campo di applicazione che comprenda le telecomunicazioni elettroniche in generale, mentre, dall'altro, alcune sezioni della proposta sembrano riguardare la normale telefonia tradizionale. Ciò non appare molto sensato, poiché esiste una vasta gamma di servizi e prodotti di telecomunicazione che si sostituiscono o si completano a vicenda e che sono sempre più interconnessi e integrati. Oltre alle chiamate telefoniche, vi sono altri servizi di comunicazione vocale come il VOIP e il VOIP mobile, i quali vengono sempre più utilizzati contemporaneamente mediante lo stesso apparecchio. I telefoni cellulari fungono anche da dispositivi di pagamento o da sistemi di navigazione e comunicano con le reti d'informazione sulla zona d'interesse. In futuro, gli uffici potranno essere basati sul Web, mentre gli RFID (Radio Frequency Identification Devices, dispositivi di identificazione a radiofrequenza) del nostro frigorifero potranno comunicare con il supermercato e i nostri telefoni cellulari potranno ricevere trasmissioni radiotelevisive o notiziari.

Inoltre, l'archiviazione o la fruizione dei dati non avviene più in un unico luogo geografico. Le sedi dei fornitori si trovano in tutto il mondo. È possibile accedere ai sistemi basati sul Web praticamente da qualsiasi luogo e le comunicazioni vengono instradate attraverso diversi continenti. È evidente che le norme applicabili a una specifica area geografica non sono più sufficienti e costituiscono un ostacolo per le aziende che operano in regimi giuridici differenti. La necessità di regole globali diviene quindi sempre più urgente. I dati personali non sono più un sottoprodotto dell'attività economica, ma ne costituiscono il fulcro. Quello delle informazioni è divenuto un importante settore commerciale, pertanto appare opportuno affrontare la questione nell'ambito del Consiglio economico transatlantico.

Infine, i governi tendono sempre più a richiedere l'accesso ai dati personali in possesso dei fornitori di servizi o di altri soggetti (non governativi). Tuttavia, i regimi per la protezione dei dati applicabili a qualsiasi insieme di dati variano in base ai soggetti che raccolgono o utilizzano le informazioni e alle finalità d'uso. Tale divisione tra primo e terzo pilastro e tra le diverse DG della Commissione europea è incomprensibile dal punto di vista dell'utente e determina incertezza giuridica per le imprese, rischiando di compromettere la fiducia dei loro utenti. Di conseguenza, è difficile spiegare ai cittadini perché un fornitore di servizi di telecomunicazione debba essere soggetto alle norme sulla notifica delle violazioni, mentre per i governi che utilizzano gli stessi dati in possesso del fornitore (per esempio nel caso delle informazioni di telecomunicazione disciplinate dalla direttiva sulla conservazione dei dati), tali norme non si applichino. Considerata la natura sempre più interconnessa di tutti i tipi di reti e servizi, è altrettanto difficile spiegare perché altri settori diversi dalle telecomunicazioni non sarebbero soggetti alle stesse norme sulla notifica delle violazioni, quali le banche o le società di carte di credito.

Alla luce di ciò, l'approccio frammentario della Commissione sembra troppo limitato e quindi inefficace. Il riesame obbligatorio della direttiva dovrebbe essere utilizzato per condurre una completa revisione del regime di protezione dei dati, tenendo conto del fatto che dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona la differenza tra il primo e il terzo pilastro scomparirà e il Parlamento europeo avrà pieni poteri legislativi.

La proposta notifica obbligatoria delle violazioni è considerata molto valida, tuttavia il mosaico di 27 diverse versioni del regime è inopportuno, poiché crea incertezza giuridica per le imprese e non offre trasparenza agli utenti. Inoltre, sarebbe saggio ispirarsi all'esperienza di altri paesi in merito a tali regimi, in particolare a quella degli Stati Uniti, che si trovano in una situazione analoga (le norme in materia di notifica delle violazioni sono di competenza statale e non federale). La procedura di notifica deve essere tale da garantire una piena e tempestiva informazione degli utenti in caso di violazione potenzialmente pregiudizievole, evitando tuttavia di lanciare falsi allarmi e di gridare "al lupo, al lupo".

La Commissione deve poter esercitare i necessari poteri d'esecuzione tecnici. In vista dei rapidi sviluppi tecnologici, le procedure devono essere semplici e veloci. Tuttavia, taluni aspetti non sono puramente tecnici e devono rimanere soggetti al controllo democratico. Occorre stabilire quali aspetti possano essere modificati dalla Commissione e quali richiedano la partecipazione del Parlamento.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32) Al momento della fissazione delle modalità relative al formato e alle procedure applicabili alla comunicazione delle violazioni di sicurezza, occorre tenere debitamente conto delle circostanze della violazione, in particolare del fatto che i dati a carattere personale fossero o no protetti mediante cifratura o altri metodi che limitano efficacemente il rischio di furto d'identità o altre forme di abuso. Inoltre, è opportuno che tali norme e procedure tengano conto degli interessi legittimi delle autorità giudiziarie e di polizia, nei casi in cui una diffusione prematura rischi di ostacolare inutilmente l'indagine sulle circostanze di una violazione di sicurezza.

(32) Al momento della fissazione delle modalità relative al formato e alle procedure applicabili alla comunicazione delle violazioni di sicurezza, occorre tenere debitamente conto delle circostanze della violazione, in particolare del fatto che i dati a carattere personale fossero o no protetti mediante cifratura o altri metodi che limitano efficacemente il rischio di furto d'identità o altre forme di abuso. È opportuno che le norme e procedure non ostacolino l'indagine da parte delle autorità giudiziarie e di polizia sulle circostanze di una violazione di sicurezza.

Motivazione

L'apparecchiatura terminale è l'anello più debole di una rete e, in quanto tale, deve essere ben protetta. Gli utenti finali dovrebbero comprendere i rischi che corrono navigando in internet, quando scaricano e utilizzato software o supporti per la memorizzazione dei dati. Gli utenti finali dovrebbero essere consapevoli dei rischi e agire di conseguenza per proteggere le loro apparecchiature terminali. Gli Stati membri dovrebbero stimolare una sensibilizzazione in questo settore.

Emendamento  2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) I software che registrano le azioni dell'utente in modo surrettizio e/o pregiudicano il funzionamento dell'apparecchiatura terminale di un utente a profitto di un terzo (i cosiddetti "software spia" o spyware) costituiscono una grave minaccia per la vita privata degli utenti. Occorre garantire indistintamente a tutti gli utenti un livello elevato di protezione della sfera privata contro tutti i software spia, scaricati inconsapevolmente dalle reti di comunicazione elettronica o installati in modo surrettizio nei software distribuiti su supporti esterni per la memorizzazione dei dati quali CD, CD-ROM o chiavi USB.

(34) I software che registrano le azioni dell'utente in modo surrettizio e/o pregiudicano il funzionamento dell'apparecchiatura terminale di un utente a profitto di un terzo (i cosiddetti "software spia" o spyware) costituiscono una grave minaccia per la vita privata degli utenti. Occorre garantire indistintamente a tutti gli utenti un livello elevato di protezione della sfera privata contro tutti i software spia, scaricati inconsapevolmente dalle reti di comunicazione elettronica o installati in modo surrettizio nei software distribuiti su supporti esterni per la memorizzazione dei dati quali CD, CD-ROM o chiavi USB. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli utenti finali a prendere le misure necessarie per proteggere le loro apparecchiature terminali contro i virus e i software spia.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 10.

Emendamento  3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 1 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La presente direttiva stabilisce i diritti degli utenti finali e i corrispondenti obblighi delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Per quanto riguarda la fornitura del servizio universale in un contesto di mercati aperti e concorrenziali, la presente direttiva definisce l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a un prezzo abbordabile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni della concorrenza. La presente direttiva stabilisce inoltre obblighi in relazione alla fornitura di alcuni servizi obbligatori.

2. La presente direttiva stabilisce i diritti degli utenti finali e i corrispondenti obblighi delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Per quanto riguarda la fornitura del servizio universale in un contesto di mercati aperti e concorrenziali, la presente direttiva definisce l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a un prezzo abbordabile, tenuto conto dello stato della tecnologia e delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni della concorrenza. La presente direttiva stabilisce inoltre obblighi in relazione alla fornitura di alcuni servizi obbligatori.

Motivazione

La direttiva deve assicurare che il servizio universale sia garantito e che i fornitori di servizi rispettino i propri obblighi in relazione a tale obiettivo.

Emendamento  4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.

1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica o di connessione a una rete cellulare sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.

Emendamento  5

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 4 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La connessione fornita è in grado di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocità di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a internet, tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza degli abbonati e della fattibilità tecnologica.

2. La connessione fornita deve essere in grado di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocità di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a internet, tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza degli abbonati e della fattibilità tecnologica.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 3.

Emendamento  6

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico attraverso la connessione di rete di cui al paragrafo 1, che consenta le comunicazioni vocali e di dati a velocità di trasmissione sufficienti ai fini di un accesso funzionale a internet, tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza degli abbonati e della fattibilità tecnologica, sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.

Emendamento  7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 4 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico attraverso la connessione di rete di cui al paragrafo 1, che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali e di effettuare chiamate ai numeri di emergenza attraverso il numero "112", sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.";

3. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio di telecomunicazione e di comunicazione dati attraverso la connessione di rete di cui al paragrafo 1, che consente di effettuare e ricevere comunicazioni nazionali e internazionali, di comunicare dati e di effettuare comunicazioni ai numeri di emergenza attraverso il numero "112", sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.";

Motivazione

The scope of the proposals, described in article 1 as "electronic communications networks and services to end-users" should be reflected in all articles. Technological progress in recent years has blurred the lines between traditional telephone services and other telecommunications, such as the rapidly expanding VOIP and mobile VOIP, the use of mobile telephones for payment services or navigation, broadcasting content via internet or mobile phones, web based office networks, communicating networks using f. ex RFID. The rapid rise of new services should be reflected in the Directive, so as to create legal certainty for businesses, and to avoid loopholes in consumer protection.

Emendamento  8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 6 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis) All'articolo 6, il titolo è sostituito dal seguente:

 

Telefoni pubblici a pagamento e altri punti di accesso alle telecomunicazioni”

Emendamento  9

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 6 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano prescrivere alle imprese l'obbligo di mettere a disposizione telefoni pubblici a pagamento o altri punti di accesso alle telecomunicazioni per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi o altri punti di accesso alle telecomunicazioni e loro accessibilità per gli utenti disabili nonché qualità del servizio.”

Emendamento  10

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 9 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Oltre a prescrivere alle imprese designate di fornire opzioni tariffarie speciali o rispettare limiti tariffari o perequazioni tariffarie geografiche o altri sistemi analoghi, gli Stati membri possono provvedere affinché sia fornito un sostegno ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto, la disabilità o particolari esigenze sociali.";

soppresso

Motivazione

Il testo originale copre tutti i casi, inclusi quelli riguardanti persone con disabilità.

Emendamento  11

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. Gli Stati membri assicurano ai consumatori la libertà di scelta e forniscono un livello adeguato di protezione contro i prodotti che limitano indebitamente tale libertà, quali contratti di durata irragionevolmente lunga, prodotti in vendita abbinata e costi o penali in caso di cambiamento di fornitore.

Motivazione

Anche se i fornitori devono essere in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti, gli Stati membri devono assicurare che i consumatori abbiano libertà di scelta.

Emendamento  12

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano l'accessibilità agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato II, a informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe, nonché alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.

1. Gli Stati membri assicurano l'accessibilità agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato II, a informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe, nonché alle condizioni generali vigenti. Tali informazioni sono pubblicate in forma facilmente accessibile.

Motivazione

La trasparenza è essenziale per tutti i servizi di telecomunicazione e le informazioni dovrebbero essere pubblicate in forma facilmente accessibile.

Emendamento  13

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Per assicurare che gli utenti finali possano trarre vantaggio da un approccio coerente in materia di trasparenza tariffaria e di comunicazione di informazioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, nella Comunità, la Commissione, dopo aver consultato l'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (nel prosieguo denominata "l'Autorità), può adottare le misure tecniche di attuazione adeguate in questo settore, ad esempio specificando la metodologia o le procedure. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

6. Per assicurare che gli utenti finali possano trarre vantaggio da un approccio coerente in materia di trasparenza tariffaria e di comunicazione di informazioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, nella Comunità, la Commissione, dopo aver consultato l'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (nel prosieguo denominata "l'Autorità), può adottare le misure tecniche di attuazione adeguate in questo settore, ad esempio specificando la metodologia o le procedure. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Emendamento  14

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13 – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 22 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per impedire il degrado del servizio e il rallentamento del traffico di rete, la Commissione, dopo aver consultato l'Autorità, può adottare misure tecniche di attuazione relative alle prescrizioni in materia di qualità minima del servizio che l'autorità nazionale di regolamentazione deve imporre alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

3. Per impedire il degrado del servizio e il rallentamento del traffico di rete, la Commissione, dopo aver consultato l'Autorità, può adottare misure tecniche di attuazione relative alle prescrizioni in materia di qualità minima del servizio che l'autorità nazionale di regolamentazione deve imporre alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Emendamento  15

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la disponibilità dei servizi telefonici accessibili al pubblico forniti attraverso le reti di comunicazione pubbliche, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Gli Stati membri garantiscono che le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico adottino tutte le misure idonee a garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i fornitori di servizi assolvano l'obbligo di servizio universale, in particolare mediante la disponibilità di servizi telefonici accessibili al pubblico forniti attraverso le reti di comunicazione pubbliche, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Gli Stati membri garantiscono che le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico adottino tutte le misure idonee a garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 3.

Emendamento  16

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 26 – paragrafo 7 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Emendamento  17

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Per assicurare che gli utenti finali abbiano effettivamente accesso ai numeri e ai servizi nella Comunità, la Commissione può, dopo aver consultato l'Autorità, adottare misure tecniche di attuazione. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

Per assicurare che gli utenti finali abbiano effettivamente accesso ai numeri e ai servizi nella Comunità, la Commissione può, dopo aver consultato l'Autorità, adottare misure tecniche di attuazione. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Emendamento  18

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 18

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 30 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Fatta salva l'eventuale durata minima del contratto, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le condizioni e le procedure di risoluzione del contratto non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi.

6. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché la durata minima dei contratti e le condizioni e le procedure di risoluzione del contratto non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi.

Emendamento  19

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 18

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 30 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. Gli Stati membri provvedono affinché la durata minima dei contratti conclusi tra abbonati e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica non sia superiore a 12 mesi.

Emendamento  20

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 20 – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 33 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'Autorità una relazione annuale sulle misure adottate e sui progressi compiuti nel miglioramento dell'interoperabilità e nell'uso e nell'accesso ai servizi e alle apparecchiature terminali di comunicazione elettronica da parte degli utenti disabili.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione annuale sulle misure adottate e sui progressi compiuti nel miglioramento dell'interoperabilità e nell'uso e nell'accesso ai servizi e alle apparecchiature terminali di comunicazione elettronica da parte degli utenti in generale e degli utenti disabili in particolare. È tenuto debito conto degli obiettivi generali e dei principi di regolamentazione di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE.

Motivazione

Occorre garantire che gli utenti, compresi gli utenti disabili, gli utenti anziani e gli utenti con specifiche esigenze sociali, traggano il massimo beneficio in termini di scelta, prezzo e qualità.

Emendamento  21

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 20 – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 33 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Fatta salva l'applicazione della direttiva 1999/5/CE, in particolare le prescrizioni in materia di disabilità conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), di tale direttiva e per migliorare la possibilità di accesso ai servizi e alle apparecchiature di comunicazione elettronica da parte degli utenti disabili, la Commissione può, dopo aver consultato l'Autorità, adottare le misure tecniche di attuazione adeguate per affrontare le questioni sollevate nella relazione di cui al paragrafo 3, in seguito a una consultazione pubblica. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

4. Fatta salva l'applicazione della direttiva 1999/5/CE, in particolare le prescrizioni in materia di disabilità conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), di tale direttiva e per migliorare la possibilità di accesso ai servizi e alle apparecchiature di comunicazione elettronica da parte degli utenti disabili, la Commissione può, dopo aver consultato l'Autorità, adottare le misure tecniche di attuazione adeguate per affrontare le questioni sollevate nella relazione di cui al paragrafo 3, in seguito a una consultazione pubblica. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Emendamento  22

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 24

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 37 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

soppresso

Emendamento  23

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Considerando 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1) è inserito il seguente considerando:

 

“1 bis) Occorre tenere conto delle conclusioni cui è pervenuto il gruppo di lavoro sulla protezione dei dati, costituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, nel suo parere del 4 aprile 2008 concernente questioni di protezione dei dati in relazione ai motori di ricerca.”

Emendamento  24

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Considerando 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

- 1 ter) è inserito il seguente considerando:

 

“1 ter) In sede di adozione e applicazione della presente direttiva occorre tenere conto delle conclusioni cui è pervenuto il Garante europeo della protezione dei dati nel suo parere del 10 aprile 2008 concernente la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.”

Emendamento  25

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto -1 ter (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Considerando 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 ter) è inserito il seguente considerando:

 

“6 bis) I rapidi sviluppi tecnologici conducono a una mutazione radicale del ruolo dei prodotti e dei servizi di informazione e di comunicazione. Le divisioni tra i settori delle telecomunicazioni, dell’internet e della tecnologia audiovisiva sono sempre più sfumate. I prodotti e i servizi in tali settori sono sempre più frequentemente uniti o interconnessi o condividono le stesse fonti e gli stessi dati correlati tra diversi servizi e fornitori. La netta distinzione in settori, prodotti o servizi diversi è in larga misura artificiale e obsoleta. La legislazione sulla protezione dei dati basata su tali divisioni è incompleta e ambigua. La presente direttiva si basa pertanto su principi applicabili a tutti i prodotti e servizi onde assicurare un livello di protezione dei dati uniforme e generalizzato.”

Motivazione

Each day new services appear on the scene, such as the rapidly expanding VOIP and mobile VOIP, the use of mobile telephones for payment services or navigation, broadcasting via internet or mobile phones, web based office networks, communicating networks using f. ex RFID, search engines and the use of personal data from telecommunications for behavioural targeting. Users are freely switching, combining and personalising products, services and providers. Data protection rules that apply strictly to the traditional forms of telecommunication such as (mobile) telephony, text messaging (sms), and e-mail will be redundant even before the Directive is adopted. The rapid rise of new services should be reflected in the Directive, so as to ensure full data protection for the consumer, and to avoid loopholes.

Emendamento  26

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2, punto -1 quater (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Considerando 6 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quater) è inserito il seguente considerando:

 

“6 ter) I dati personali non sono più un sottoprodotto di questi nuovi prodotti e servizi di informazione e comunicazione, bensì rappresentano ormai un’attività principale in un mercato autonomo. I nuovi prodotti e servizi sono basati su operazioni a valore aggiunto, quali l’elaborazione di profili degli utenti, la segmentazione comportamentale e il raggruppamento di dati personali provenienti da servizi diversi. Dato l’elevato valore di mercato dei dati personali, l’accesso a questi ultimi e, per estensione, le norme sulla protezione dei dati costituiscono fattori importanti ai fini della concorrenza.”

Emendamento  27

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto -1 quinquies (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Considerando 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 quinquies) è inserito il seguente considerando:

 

“11 bis) L’utilizzo di dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche non è limitato ad aree geografiche. Molti dei fornitori sono ubicati al di fuori dello Spazio economico europeo. Dato che si può accedere da paesi terzi a dati di cittadini dell’UE generati e trattati all’interno dell’Unione europea, è necessario che quest’ultima elabori norme globali in seno a idonee istanze internazionali e che l’utilizzo di dati personali e le norme di protezione dei dati siano inseriti all’ordine del giorno del Consiglio economico transatlantico.”

Motivazione

Siccome i dati sono accessibili da quasi ogni luogo del mondo, vi è l’urgente necessità di disporre di norme globali. Considerando l'importanza crescente che rivestono sul piano economico i dati personali e le operazioni a valore aggiunto, è opportuno che il Consiglio economico transatlantico affronti la questione.

Emendamento  28

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto -1 sexies (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Considerando 11 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 sexies) è inserito il seguente considerando:

 

“11 ter) Nell’interesse degli utenti e dell'industria, la notifica delle violazioni andrebbe armonizzata in tutta l’Unione europea per evitare un coacervo di sistemi diversi applicati alle stesse reti. È opportuno che la Commissione tragga spunto dall’esperienza in materia di sistemi di notifica delle violazioni acquisita al di fuori dell’Unione europea, in particolare negli Stati Uniti. L’applicazione di norme in materia di notifica delle violazioni andrebbe altresì estesa fino ad includere altri settori, quali quello bancario, e l’utilizzo da parte di organismi governativi di dati raccolti da aziende o organizzazioni.”

Emendamento  29

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto -1 septies (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 septies) all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"3 bis. Le disposizioni della presente direttiva si applicano al trattamento dei dati personali anche qualora la sede principale dei fornitori di servizi elettronici sia ubicata al di fuori dell’Unione europea. I fornitori di paesi terzi informano i propri utenti circa le condizioni a cui devono attenersi ai sensi della presente direttiva.”

Emendamento  30

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 4 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se si produce una violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione accessibili al pubblico nella Comunità, il fornitore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunica senza indugio l'avvenuta violazione all'abbonato e all'autorità nazionale di regolamentazione. La comunicazione all'abbonato contiene almeno una descrizione della natura della violazione ed elenca le misure raccomandate per attenuarne i possibili effetti negativi. La comunicazione all'autorità nazionale di regolamentazione descrive, inoltre, le conseguenze della violazione e le misure adottate dal fornitore per porvi rimedio.

3. Se si produce una grave violazione di sicurezza che comporta accidentalmente la rivelazione non autorizzata o l'accesso a dati personali che non sono stati resi inintelligibili con mezzi elettronici, trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel corso della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nella Comunità, violazione che è suscettibile di causare considerevole pregiudizio agli abbonati, il fornitore dei servizi di comunicazione elettronica pubblici o privati i cui abbonati possono essere interessati dalla violazione comunica senza indugio l'avvenuta violazione all'abbonato e all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui è stato fornito il servizio. La comunicazione all'abbonato contiene almeno una descrizione della natura della violazione ed elenca le misure raccomandate per attenuarne i possibili effetti negativi. La comunicazione all'autorità nazionale di regolamentazione descrive, inoltre, le conseguenze della violazione e le misure adottate dal fornitore per porvi rimedio.

Motivazione

Network security is an issue of critical concern for telecom operators and society at large. Network operators consider that security and privacy matters are of the highest importance if we are to ensure robust levels of digital confidence. However, the notifications for security breaches resulting in users’ personal data being lost or compromised should be limited to instances of serious breaches of security. Too broad an approach could over-amplify the issues network operators are constantly striving to resolve and serve to reinforce the risk of additional breaches since the widespread provision of information about security and integrity weaknesses would facilitate further fraudulent activity.

Emendamento  31

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per assicurare l'attuazione uniforme delle misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, dopo aver consultato l'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (nel prosieguo denominata "l'Autorità") e il Garante europeo della protezione dei dati, la Commissione può adottare misure tecniche di attuazione riguardanti, tra l'altro, le circostanze, il formato e le procedure applicabili alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni di cui al presente articolo.

4. Per assicurare l'attuazione armonizzata e proporzionale delle misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, dopo aver consultato l'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (nel prosieguo denominata "l'Autorità"), le parti interessate e il Garante europeo della protezione dei dati, la Commissione adotta misure tecniche di attuazione riguardanti, tra l'altro, le circostanze, il formato e le procedure applicabili alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni di cui al presente articolo.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 32.

Emendamento  32

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2. Per imperiosi motivi d'urgenza, la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 3.

Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2.

Motivazione

Nell’interesse sia dei consumatori che del settore, è opportuno che le norme di notifica delle violazioni siano armonizzate in tutta Europa.

Emendamento  33

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 6

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 14 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

soppresso

Emendamento  34

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 7

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 15 bis – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 3.

Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2.

Emendamento  35

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

 

“La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, una relazione sull'applicazione della presente direttiva e il relativo impatto sugli operatori economici e sui consumatori, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sulle comunicazioni indesiderate, sulle notifiche di violazioni e sull’utilizzo di dati personali da parte di parti terze – pubbliche o private – per fini non previsti dalla presente direttiva, tenendo conto dell'ambiente internazionale. A tale fine, la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni che saranno fornite senza ritardi ingiustificati. Ove opportuno, la Commissione presenta proposte di modifica della presente direttiva, tenendo conto dei risultati di detta relazione, di ogni modifica del settore e del trattato di Lisbona, in particolare delle nuove competenze in materia di protezione dei dati definite all’articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché di ogni altra proposta che ritenga necessaria per migliorare l'efficacia della presente direttiva.”

Motivazione

Already at this stage it is clear that the proposals of the European Commission are too limited in scope. What is really needed is a complete overhaul of the data protection regime, that takes account of technological progress and the global nature of electronic data bases and telecommunications networks. This calls for global data protection standards. Data can be accessed from almost any location, at any given moment. The distinction between 1st pillar and 3rd pillar data has become irrelevant, as government bodies increasingly make use of data bases set up by non government organizations or companies. The anomaly of two or more different data protection regimes applying to a single set of data has to be resolved.

Emendamento  36

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato II

Direttiva 2002/22/EC

Allegato II - punto 2.2

Testo della Commissione

Emendamento

2.2 Le tariffe generali con l'indicazione di ciò che è compreso in ogni elemento tariffario (ad esempio, il costo dell'accesso, i costi di utenza, i costi di manutenzione), e informazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche.

2.2 Le tariffe generali con l'indicazione del prezzo complessivo del servizio previsto dal contratto, di ciò che è compreso in ogni elemento tariffario (ad esempio, il costo dell'accesso, i costi di utenza, i costi di manutenzione), e informazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche.

Motivazione

Onde garantire che i consumatori possano controllare la propria spesa e non siano fuorviati in una situazione d'acquisto, il prezzo complessivo del servizio previsto dal contratto deve essere indicato chiaramente.

PROCEDURA

Titolo

Reti e servizi di comunicazione elettronica, tutela della vita privata e dei consumatori

Riferimenti

COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD)

Commissione competente per il merito

IMCO

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

ECON

10.12.2007

 

 

 

Relatore per parere

 Nomina

Sophia in ‘t Veld

18.2.2008

 

 

Esame in commissione

1.4.2008

6.5.2008

19.5.2008

 

Approvazione

3.6.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

32

0

13

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, David Casa, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Dragoş Florin David, Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Janusz Lewandowski, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Theodor Dumitru Stolojan

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Tobias Pflüger

PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (9.6.2008)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori
(COM(2007)0698 – C6‑0420/2007 – 2007/0248(COD))

Relatore per parere: Reino Paasilinna

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione COM(2007)0698, tesa a modificare, nel contesto del riesame del quadro comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, le direttive vigenti sul servizio universale e sui diritti dei cittadini.

Una società dell’informazione realmente efficiente, grazie all’accesso alla tecnologia e alla conoscenza e offrendo libertà di scelta, dovrebbe consentire una partecipazione universale. L’avvento della società dell’informazione impone nuove responsabilità a chi fornisce servizi di informazione e comunicazione. Inoltre la società dell’informazione sta creando nuove modalità offerte ai cittadini per esercitare i propri diritti, in special modo a vantaggio dei gruppi vulnerabili (anziani, disabili, chi vive solo o incontra difficoltà di ordine sociale), consentendo ai cittadini stessi di trarre il massimo vantaggio dalla diffusione delle nuove TIC. Pertanto, gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, dovrebbe contribuire a far sì che la tecnologia sia più accessibile ai cittadini e risponda alle esigenze della società.

La proposta della Commissione mira a (i) rafforzare e migliorare la tutela dei consumatori e i diritti degli utenti nel settore delle comunicazioni elettroniche e, sempre nello stesso settore, a (ii) rafforzare la tutela della vita privata e la riservatezza dei dati a carattere personale. Il relatore è del parere che tali misure consentano di aumentare ulteriormente la fiducia dei consumatori e degli utenti nei confronti dei servizi di comunicazione elettronica, migliorando l’utilizzo di tali servizi e contribuendo dunque allo sviluppo di una società dell’informazione onnipresente. Per raggiungere più agevolmente tali obiettivi, il relatore propone di modificare la proposta della Commissione, in particolare, sulla base dei punti che seguono.

§ Obblighi di trasmissione. In vista di nuove piattaforme e servizi e onde consentire agli Stati membri di garantire che i telespettatori e i radioascoltatori, laddove opportuno, possano accedere in egual misura sia ai servizi lineari che a quelli non lineari, occorre estendere il campo d’applicazione degli “obblighi di trasmissione” ai servizi di media audiovisivi. I servizi destinati a gruppi specifici (sottotitoli) come pure i servizi complementari destinati a tutti gli utenti (radiotext, televideo, informazioni sui programmi) non devono essere esclusi dal campo di applicazione degli obblighi di trasmissione. (Considerando 24; articolo 1, punto 19, che modifica l’articolo 31, paragrafo 1, comma 1 della direttiva servizio universale).

§ Raggiungimento di obiettivi di scelta e di servizio universale; sviluppo della concorrenza. Gli Stati membri dovrebbero essere posti in condizione di identificare e applicare condizioni ai fornitori del servizio universale sui servizi “all’ingrosso” laddove in un contesto di servizi al dettaglio la concorrenza possa raggiungere obiettivi in termini di scelta e di servizio universale (articolo 1, punto 5 bis (nuovo) che modifica l’articolo 8, paragrafo 1 della direttiva servizio universale; articolo 1, punto 7 che modifica l’articolo 9, paragrafo 4 della direttiva servizio universale). Inoltre, le autorità di regolamentazione dovrebbero essere poste in condizione di ostacolare attività che impediscano l’ingresso e ritardino lo sviluppo della concorrenza nell’arco del periodo transitorio in cui i provvedimenti attinenti ai servizi all’ingrosso non sono ancora in vigore. (Articolo, punto 10, lettera a) bis (nuovo) che introduce l’articolo17, paragrafo 1 bis (nuovo) nella direttiva servizio universale).

§ Informazioni chiare ai consumatori sui limiti di utilizzo di servizi, applicazioni e dispositivi. I consumatori dovrebbero ricevere informazioni chiare in relazione a qualsiasi limite imposto dal loro fornitore di servizi o da una terza parte per quanto attiene all’accesso/utilizzo di servizi, contenuti o applicazioni o in relazione ai limiti dei dispositivi in loro possesso (telefono che non funziona con la carta sim di un altro operatore, ecc.). Ciò è particolarmente importante in caso di offerte speciali e pacchetti promozionali, in cui il prezzo allettante è spesso subordinato a determinate condizioni e restrizioni. (Articolo 1, punto 12 che modifica l’articolo 20, paragrafo 2, punto b) della direttiva servizio universale; articolo 1, punto 12 che modifica l’articolo 20, paragrafo 5 della direttiva servizio universale).

§ Trasparenza delle informazioni tariffarie. I consumatori dovrebbero ricevere informazioni dettagliate su prezzi e tariffe applicabili. Ciò è particolarmente importante in caso di offerte speciali, pacchetti promozionali, offerte a prezzo fisso ecc, laddove è spesso difficile per il consumatore distinguere il prezzo di ogni singolo servizio. (Articolo 1, punto 12 che modifica l’articolo 21, paragrafo 4 della direttiva servizio universale).

§ Accesso equivalente per i consumatori disabili. Il relatore accoglie con favore le nuove disposizioni introdotte dalla Commissione a favore degli utenti disabili. Occorre tuttavia rafforzare ulteriormente l’obbligo di fornire informazioni sull’accesso equivalente agli utenti disabili. (Articolo 1, punto 13, lettera a) che modifica l’articolo 22, paragrafo 1 della direttiva servizio universale).

§ Neutralità della rete. Il principio della neutralità della rete si riferisce alla rete a banda larga priva di restrizioni in relazione al tipo di dispositivi che possono connettersi, alle modalità di comunicazione autorizzate, senza limitazioni in termini di contenuti, siti o piattaforme e nel cui ambito la comunicazione non viene eccessivamente degradata da altri flussi di comunicazione. Nell’ambito della proposta, occorre attribuire un maggiore rilievo al principio della neutralità della rete. (Articolo 1, punto 13, lettera b) che modifica l’articolo 22, paragrafo 3 della direttiva servizio universale).

§ Accesso ai servizi d’emergenza. Gli Stati membri sono tenuti a garantire la copertura su tutto il territorio nazionale, comprese le zone isolate e periferiche, per l’accesso ai servizi d’emergenza. (Articolo 1, punto 14 che modifica l’articolo 23 della direttiva servizio universale).

§ Portabilità del numero. È senz’altro auspicabile che il trasferimento nel numero avvenga nel più breve tempo possibile. Tuttavia, il termine di un giorno lavorativo risulta difficile da rispettare. Pertanto, l’emendamento proposto a tale riguardo suggerisce, in caso di passaggio a un altro operatore, un termine massimo di tre giorni lavorativi. (Articolo 1, punto 18 che modifica l’articolo 30, paragrafo 4 della direttiva servizio universale).

§ Violazione della sicurezza, perdita di dati personali. Informare tutti gli abbonati di ogni singola violazione potrebbe essere fonte di inutile confusione per i consumatori. Le autorità nazionali di regolamentazione sono chiamate a decidere se il rischio per la sicurezza e le sue potenziali ripercussioni sono così gravi da determinare la necessità di misure preventive e l’obbligo di informare gli abbonati o l’opinione pubblica. Si propone altresì un meccanismo di cooperazione e un obbligo di rendiconto. (Articolo 2, punto 3, lettera b) che modifica l’articolo 4, paragrafo 3 della direttiva sui diritti dei cittadini).

§ Comunicazioni indesiderate. Sarebbe opportuno estendere il campo d’applicazione delle misure relative alle comunicazioni indesiderate includendo anche i brevi messaggio di testo (SMS). (Articolo 2, punto 4 bis (nuovo) che modifica l’articolo 13, paragrafo 1 della direttiva sui diritti dei cittadini).

§ “Emendamenti tecnici”. (i) Procedura di comitatologia. Il Parlamento europeo deve avere la possibilità di studiare la proposta di misure di attuazione anche in caso di urgenza; la cooperazione fra le istituzioni è tuttavia necessaria al fine di adottare le misure di attuazione quanto più velocemente possibile. Pertanto, il relatore propone di eliminare il riferimento alla procedura d’urgenza, mentre un emendamento al considerando rafforza l’obbligo di cooperazione fra le istituzioni. (Considerando 39; articolo 1, punto 12 che modifica l’articolo 21, paragrafo 6 della direttiva servizio universale; articolo 1, punto 13, lettera b) che introduce l’articolo 22, paragrafo 3 nella direttiva servizio universale; articolo 1, punto 16 che modifica l’articolo 26, paragrafo 7 della direttiva servizio universale; articolo 1, punto 16 che modifica l’articolo 28, paragrafo 2 della direttiva servizio universale; articolo 1, punto 20 che introduce l’articolo 33, paragrafo 4 nella direttiva servizio universale; articolo 2, punto 3, lettera b) che introduce l’articolo 4, paragrafo 4 nella direttiva sui diritti dei cittadini; articolo 2, punto 7 che introduce l’articolo 15 bis, paragrafo 4 nella direttiva sui diritti dei cittadini). (ii) Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche. La decisione di istituire l’Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche è soggetta a una procedura legislativa diversa. Per motivi di coerenza, il relatore suggerisce di eliminare tutti i riferimenti alla suddetta autorità nell’ambito della presente proposta. (Stessi paragrafi indicati sopra in relazione alla procedura d’urgenza).

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) Lo sviluppo di una società dell’informazione efficiente e diffusa impone una fornitura universale della tecnologia a banda larga e senza fili, che a sua volta richiede un maggiore sostegno a livello di Stato membro e di Comunità. La Commissione, pertanto, nella sua prossima ridefinizione del servizio universale dovrebbe proporre l’inserimento di Internet a banda larga nell’ambito dei servizi universali.

Motivazione

Lo sviluppo di una società dell’informazione efficiente e diffusa impone una fornitura universale della tecnologia a banda larga e senza fili.

Emendamento             2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) I fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono essere tenuti a informare adeguatamente i loro clienti sulla fornitura o no dell'accesso ai servizi d'emergenza e a comunicare ai clienti informazioni chiare e trasparenti nel contratto iniziale e, successivamente, a scadenze regolari, ad esempio nelle informazioni sulla fatturazione. È opportuno che i clienti siano anche informati delle eventuali misure che il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica può adottare per far fronte alle minacce alla sicurezza o per reagire ad un incidente riguardante la sicurezza o l'integrità, dato che tali misure potrebbero avere ripercussioni dirette o indirette sui dati o sulla vita privata dei clienti o su altri aspetti del servizio fornito.

(12) I fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono essere tenuti a informare adeguatamente i loro clienti sulla fornitura o no dell'accesso ai servizi d'emergenza e a comunicare ai clienti informazioni chiare e trasparenti nel contratto iniziale e, successivamente, a scadenze regolari, ad esempio nelle informazioni sulla fatturazione. Analogamente i clienti dovrebbero almeno essere informati correttamente sul loro diritto a essere inclusi nelle basi dati di elenchi e vedersi concedere un’opportunità effettiva di esercitare tale diritto al principio e nel corso della relazione contrattuale. È pertanto opportuno che sia espressamente chiesto ai clienti al momento della richiesta di un servizio se e come desiderano che le informazioni pertinenti siano incluse nelle basi dati di elenchi. Poiché esistono meccanismi che consentono di includere informazioni nelle basi dati di elenchi senza che tali informazioni siano diffuse agli utenti dei servizi di elenchi, permettendo di ottenere servizi di elenchi completi senza compromettere la vita privata, i clienti dovrebbero anche vedersi offrire questa opzione da parte degli operatori che forniscono l’accesso. È opportuno che i clienti siano anche informati delle eventuali misure che il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica può adottare per far fronte alle minacce alla sicurezza o per reagire ad un incidente riguardante la sicurezza o l'integrità, dato che tali misure potrebbero avere ripercussioni dirette o indirette sui dati o sulla vita privata dei clienti o su altri aspetti del servizio fornito.

Motivazione

I servizi di consultazione di elenchi sono essenziali per gli utenti disabili e anziani e per gli utenti in generale (come riconosciuto dalla direttiva servizio universale). È necessario introdurre meccanismi che garantiscano agli utenti finali di poter esercitare il diritto a essere inclusi nelle basi dati relative agli elenchi nei modi suddetti, assicurando pertanto la completezza dei servizi relativi agli elenchi conformemente al considerando 11 della direttiva servizio universale.

Emendamento  3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) È opportuno che un mercato concorrenziale assicuri agli utenti finali la possibilità di accedere a qualsiasi contenuto lecito e di distribuire tale contenuto, nonché di utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta, come stabilito all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. Tenuto conto dell'importanza crescente delle comunicazioni elettroniche per i consumatori e le imprese, gli utenti devono essere pienamente informati di qualsiasi restrizione e/o limitazione imposta dal fornitore di servizio e/o di rete all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica. In assenza di un'effettiva concorrenza occorre che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino le misure correttive di cui possono disporre ai sensi della direttiva 2002/19/CE per garantire che l'accesso degli utenti a determinati tipi di contenuti o applicazioni non sia limitato in modo irragionevole.

(14) È opportuno che un mercato concorrenziale assicuri agli utenti finali la possibilità di accedere a qualsiasi contenuto lecito e di distribuire tale contenuto, nonché di utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta, come stabilito all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. Tenuto conto dell'importanza crescente delle comunicazioni elettroniche per i consumatori e le imprese, gli utenti devono essere pienamente informati di qualsiasi restrizione e/o limitazione imposta dal fornitore di servizio e/o di rete all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica. In assenza di un'effettiva concorrenza occorre che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino le misure correttive di cui possono disporre ai sensi della direttiva 2002/19/CE per garantire che l'accesso degli utenti a determinati tipi di contenuti, servizi o applicazioni non sia limitato in modo irragionevole e, per esempio, che si contrastino condizioni irragionevoli di accesso all’ingrosso.

Motivazione

Gli operatori attualmente non regolamentati che forniscono l’accesso impongono tariffe esorbitanti per il collegamento delle chiamate per la consultazione di elenchi, impedendo al tempo stesso ai fornitori di consultazione di elenchi di fissare i propri prezzi al dettaglio (cfr. per esempio pag. 41 della nuova raccomandazione della Commissione sui mercati). Questi problemi devono essere affrontati per consentire agli utenti finali di beneficiare appieno della concorrenza nei servizi di consultazione di elenchi e poter eliminare del tutto la regolamentazione del mercato al dettaglio (obbligo di servizio universale).

Emendamento  4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) All'interno di un mercato concorrenziale è opportuno che gli utenti possano scegliere la qualità di servizio di cui necessitano; in determinati casi, tuttavia, può essere necessario stabilire che le reti di comunicazione pubbliche rispettino livelli di qualità minimi, per evitare il degrado della qualità del servizio, il blocco degli accessi e il rallentamento del traffico sulle reti. In particolare, occorre dare alla Commissione la facoltà di adottare misure di attuazione per determinare i requisiti di qualità che le autorità nazionali di regolamentazione dovranno utilizzare.

(16) All'interno di un mercato concorrenziale è opportuno che gli utenti possano scegliere la qualità di servizio di cui necessitano; in determinati casi, tuttavia, può essere necessario stabilire che le reti di comunicazione pubbliche rispettino livelli di qualità minimi, per evitare il degrado della qualità del servizio, il blocco degli accessi e il rallentamento del traffico sulle reti. Occorre dare alle autorità nazionali di regolamentazione la facoltà di definire i requisiti di qualità adeguati e il/la [xxx] e la Commissione dovrebbero essere consultati al fine di garantire coerenza tra gli approcci adottati dalle autorità nazionali di regolamentazione.

Emendamento  5

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis) I servizi di consultazione di elenchi dovrebbero essere, e spesso sono, forniti in regime di concorrenza, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (1). È opportuno istituire misure relative all’ingrosso, che assicurino l’inserimento dei dati degli utenti finali (fisso e mobile) nelle basi dati, la fornitura orientata ai costi di tali dati ai prestatori di servizi e la fornitura di accesso alla rete in condizioni orientate ai costi, ragionevoli e trasparenti, al fine di garantire agli utenti finali di beneficiare appieno della concorrenza, allo scopo ultimo di eliminare la regolamentazione del mercato al dettaglio da questo servizio.

(1) GU L 249 del 17.09.02, pag. 21.

Motivazione

L’imposizione di obblighi all’ingrosso agli operatori che controllano l’accesso è giustificata per garantire agli utenti di beneficiare appieno della concorrenza nei servizi di consultazione di elenchi e permettere al tempo stesso di eliminare la pesante regolamentazione del mercato al dettaglio del servizio universale.

Emendamento  6

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis) La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno(1) dispone che il prestatore, trasmettendo su una rete di comunicazione informazioni fornite da un destinatario del servizio, non è responsabile delle informazioni trasmesse. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica, pertanto, sono responsabili delle notifiche all’abbonato e alle autorità nazionali di regolamentazione solo nel caso di violazioni di sicurezza nel contesto della fornitura del servizio, che verosimilmente consiste in informazioni sull’utente, dati sul traffico e contenuti personali, laddove essi scelgano di offrire un servizio di contenuti.

(1) GU L 178 del 17.07.00, pag. 1.

Emendamento  7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) I paesi ai quali l'Unione internazionale delle telecomunicazioni ha attribuito il codice internazionale "3883" hanno delegato la responsabilità amministrativa dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS, European Telephony Numbering Space) al comitato delle comunicazioni elettroniche (ECC, Electronic Communications Committee) della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT). Il progresso tecnologico e lo sviluppo dei mercati mostrano che lo spazio europeo di numerazione telefonica rappresenta un'opportunità per lo sviluppo di servizi paneuropei, ma che, al momento, non è in grado di esprimente pienamente il suo potenziale a causa delle prescrizioni procedurali eccessivamente burocratiche e dell'assenza di coordinamento tra le amministrazioni nazionali. Per promuovere lo sviluppo dello spazio europeo di numerazione telefonica, è opportuno trasferirne la gestione (che comprende le attività di assegnazione, controllo e sviluppo) all'Autorità europea per il mercato delle comunicazioni elettroniche istituita dal regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], qui di seguito denominata "l'Autorità". Tale Autorità dovrà assicurare il coordinamento con i paesi che condividono il codice "3883", ma che non sono Stati membri, per conto degli Stati membri ai quali è stato assegnato il codice "3883".

soppresso

Motivazione

Considerando la scarsa domanda per questo arco di numerazione, non sono necessarie disposizioni per quanto riguarda la gestione dell'ETNS a livello europeo.

Emendamento  8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) In base alla definizione contenuta nella direttiva servizi di media audiovisivi del Parlamento europeo e del Consiglio, del [….] 2007, la radiodiffusione televisiva è un servizio lineare di media audiovisivo che è fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto; un fornitore di servizi di media può fornire vari palinsesti audio o audiovisivi (canali). È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione, ma esclusivamente a canali di radiodiffusione forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. Gli Stati membri devono giustificare chiaramente l'imposizione di obblighi di trasmissione nella loro legislazione nazionale, per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. Occorre riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. Tenuto conto della rapida evoluzione della tecnologia e delle condizioni commerciali, è opportuno che tale riesame completo abbia luogo almeno ogni tre anni e preveda una consultazione pubblica di tutte le parti interessate. Uno o più canali di radiodiffusione possono essere integrati da servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, come i servizi di televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene o il linguaggio dei segni.

(24) (24) È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione a specifici servizi radiofonici, servizi di media audiovisivo come definiti nella direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (direttiva sui servizi di media audiovisivi)(1), e a servizi complementari forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. Gli Stati membri devono giustificare chiaramente l'imposizione di obblighi di trasmissione nella loro legislazione nazionale, per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. Occorre riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. Tenuto conto della rapida evoluzione della tecnologia e delle condizioni commerciali, è opportuno che tale riesame completo abbia luogo almeno ogni tre anni e preveda una consultazione pubblica di tutte le parti interessate. I servizi accessori comprendono, tra gli altri, servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, come i servizi di televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene o il linguaggio dei segni.

 

 

__________

(1) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 2007/65/CE (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27).

Motivazione

In considerazione di nuove piattaforme e servizi, e per consentire agli Stati membri di garantire, se del caso, l'accesso dei telespettatori e dei radioascoltatori a servizi lineari e non lineari, il potenziale campo d'applicazione della presente disposizione deve essere allargato ai servizi di media audiovisivo, in linea con la nuova direttiva sui servizi di media audiovisivi.

Emendamento  9

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Una violazione di sicurezza che comporti la perdita o il danneggiamento dei dati personali di un abbonato può, se non è trattata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale, tra cui il furto d'identità. È pertanto opportuno che gli abbonati che sono vittima di tali violazioni di sicurezza siano avvisati tempestivamente per permettere loro di adottare le precauzioni necessarie. È opportuno che l'avviso contenga informazioni sulle misure adottate dal fornitore per affrontare la violazione e raccomandazioni per gli utenti.

(29) Una violazione di sicurezza che comporti la perdita o il danneggiamento dei dati personali di un abbonato può, se non è trattata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale, tra cui il furto d'identità. È pertanto opportuno che gli abbonati che sono vittima di gravi violazioni di sicurezza siano avvisati tempestivamente per permettere loro di adottare le precauzioni necessarie, se le autorità nazionali di regolamentazione, dopo la notifica da parte dell’operatore coinvolto, lo ritengono necessario. Se i dati personali sono stati resi inutilizzabili, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter decidere di non richiedere la notifica dal fornitore del servizio. È opportuno che un avviso conseguente contenga informazioni adeguate al singolo caso sulle misure adottate dal fornitore per affrontare la violazione e raccomandazioni per gli utenti.

Emendamento  10

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(31 bis) La qualità della fornitura del servizio non dovrebbe pregiudicare la capacità delle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche di offrire servizi differenziati e diversi livelli di qualità. È il miglior modo di offrire una scelta ai consumatori incentivando i vantaggi per i consumatori e la domanda.

Motivazione

Il nuovo considerando proposto precisa che i fornitori di rete dovrebbero essere in grado di offrire diversi livelli di qualità del servizio, come si afferma anche nel documento di lavoro dei servizi e nella valutazione d’impatto, e chiarisce la natura del blocco e del degrado del servizio.

Emendamento  11

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39) In particolare, occorre conferire alla Commissione la competenza di adottare misure di attuazione in materia di trasparenza delle tariffe, di requisiti minimi relativi alla qualità del servizio, di attuazione efficace dei servizi collegati al numero "112", di accesso effettivo a numeri e servizi, di miglioramento della possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, nonché di adottare modifiche per adattare gli allegati in funzione del progresso tecnico e dei cambiamenti nella domanda del mercato. Tale competenza deve estendersi anche all'adozione di misure di attuazione relative alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni, nonché alla cooperazione transfrontaliera. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a completare la presente direttiva con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Se, per imperativi motivi di urgenza, non è possibile rispettare le scadenze normali che si applicano alla procedura di regolamentazione con controllo, è opportuno che la Commissione possa ricorrere alla procedura d'urgenza prevista all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della succitata decisione.

(39) In particolare, occorre conferire alla Commissione la competenza di adottare misure di attuazione in materia di trasparenza delle tariffe, di requisiti minimi relativi alla qualità del servizio, di attuazione efficace dei servizi collegati al numero "112", di accesso effettivo a numeri e servizi, di miglioramento della possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, nonché di adottare modifiche per adattare gli allegati in funzione del progresso tecnico e dei cambiamenti nella domanda del mercato. Tale competenza deve estendersi anche all'adozione di misure di attuazione relative alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni, nonché alla cooperazione transfrontaliera. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a completare la presente direttiva con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Considerando che l'applicazione della procedura di regolamentazione con controllo entro le normali scadenze potrebbe, in circostanze eccezionali, impedire l'adozione in tempo utile di misure di attuazione, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero agire tempestivamente per garantire l'adozione in tempo utile di tali misure.

 

L'emendamento si applica a tutto il testo per quanto riguarda la soppressione del riferimento alla procedura d'urgenza. La sua approvazione renderà necessarie modifiche a tutto il testo).

Motivazione

Anche in caso di urgenza, il Parlamento europeo dovrebbe avere la possibilità di esaminare ogni proposta di misura di attuazione; la cooperazione delle istituzioni è, tuttavia, necessaria per adottare le misure di attuazione quanto prima possibile.

Emendamento  12

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(39 bis) Lo scopo della direttiva servizio universale è garantire un elevato livello di tutela dei diritti dei consumatori e dei singoli utenti nella fornitura dei servizi di telecomunicazione. Tale tutela non è richiesta nel caso dei servizi globali di telecomunicazione, trattandosi di servizi aziendali dati e voce forniti a pacchetto a grandi imprese con sedi in diversi paesi all'interno e all'esterno dell'UE sulla base di contratti negoziati individualmente da parti di pari forza.

Motivazione

I servizi globali di telecomunicazione (GTS) consistono in servizi dati e voce forniti a imprese multinazionali con sedi in diversi paesi e spesso in diversi continenti. In primo luogo, alla luce dell’obiettivo della direttiva servizio universale, tali servizi non sono forniti ai consumatori del mercato di massa o alle piccole aziende ma piuttosto alle grandi imprese.

Emendamento  13

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 1 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La presente direttiva disciplina la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali nell'ambito della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Scopo della presente direttiva è garantire la disponibilità in tutta la Comunità di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso una concorrenza efficace e un'effettiva possibilità di scelta, nonché disciplinare i casi in cui le esigenze degli utenti finali non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato. La presente direttiva contiene inoltre disposizioni riguardanti le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti.

1. La presente direttiva disciplina la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali nell'ambito della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Scopo della presente direttiva è garantire la disponibilità in tutta la Comunità di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso una concorrenza efficace e un'effettiva possibilità di scelta, nonché disciplinare i casi in cui le esigenze degli utenti finali non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato. La presente direttiva contiene inoltre disposizioni riguardanti le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti, con particolare attenzione alle apparecchiature terminali per utenti con esigenze speciali, compresi i disabili e gli anziani.

Emendamento  14

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 8 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) L'articolo 8, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

 

"1. Gli Stati membri possono designare una o più imprese perché garantiscano la fornitura del servizio universale quale definito agli articoli 4, 5, 6 e 7 e, se del caso, all'articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva in modo tale da poter coprire l'intero territorio nazionale. Gli Stati membri possono designare più imprese o gruppi di imprese per fornire i diversi elementi del servizio universale a livello di servizio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per coprire differenti parti del territorio nazionale.

Motivazione

Il presente emendamento consente agli Stati membri di determinare ed applicare condizioni ai fornitori del servizio universale, a livello dei servizi all'ingrosso, dove la concorrenza determinerebbe libertà di scelta e obiettivi del servizio universale a livello di servizi al dettaglio.

Emendamento  15

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 9 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri, tenendo conto delle circostanze nazionali, possono prescrivere che le imprese designate propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso alla rete e dal suo uso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, oppure dai servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e agli articoli 5, 6 e 7, soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate.

2. Gli Stati membri, tenendo conto delle circostanze nazionali, possono prescrivere che le imprese designate propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso alla rete e dal suo uso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, oppure dai servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e agli articoli 5, 6 e 7, soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate. Alle imprese designate possono essere compensati i costi supplementari netti derivanti dimostrabili, in piena osservanza delle disposizioni dell'UE in materia di concorrenza.

Emendamento  16

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 9 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Oltre a prescrivere alle imprese designate di fornire opzioni tariffarie speciali o rispettare limiti tariffari o perequazioni tariffarie geografiche o altri sistemi analoghi, gli Stati membri possono provvedere affinché sia fornito un sostegno ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto, la disabilità o particolari esigenze sociali;

3. Oltre a prescrivere alle imprese designate di fornire opzioni tariffarie speciali o rispettare limiti tariffari o perequazioni tariffarie geografiche o altri sistemi analoghi, gli Stati membri possono provvedere affinché sia fornito un sostegno ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto, la disabilità o particolari esigenze sociali; In tali casi, gli Stati membri possono compensare le imprese designate per i costi supplementari netti derivanti dimostrabili, in piena osservanza delle disposizioni dell'UE in materia di concorrenza.

Emendamento  17

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7 – introduzione

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 9 – paragrafi 1-3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) all'articolo 9, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

(7) all'articolo 9, i paragrafi 1 - 4 sono sostituiti dai seguenti:

Motivazione

Emendamento tecnico collegato all'emendamento 6 che modifica l'articolo 9, paragrafo 4 della direttiva 2002/22/CE.

Emendamento  18

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 9 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4. Gli Stati membri possono prescrivere alle imprese soggette agli obblighi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 di applicare, tenendo conto delle circostanze nazionali, tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie dei servizi all'ingrosso e al dettaglio, in tutto il territorio, ovvero di rispettare limiti tariffari.

Motivazione

Il presente emendamento consente agli Stati membri di determinare ed applicare condizioni ai fornitori del servizio universale, a livello dei servizi all'ingrosso, dove la concorrenza determinerebbe libertà di scelta e obiettivi del servizio universale a livello di servizi al dettaglio.

Emendamento  19

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) Si aggiunge il seguente paragrafo:

 

"2 bis. Fatti salvi gli obblighi che possono essere imposti agli operatori che detengono un significativo potere di mercato su uno specifico mercato al dettaglio in conformità del paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre, per un periodo transitorio, gli obblighi di cui al paragrafo 2 agli operatori che detengono un significativo potere di mercato su uno specifico mercato all'ingrosso in circostanze in cui sono stati imposti obblighi del servizio all'ingrosso che non permettono ancora di garantire la concorrenza sul mercato al dettaglio."

Motivazione

Il presente emendamento consente agli organi di regolamentazione di impedire attività che ostacolano l'ingresso e ritardano lo sviluppo della concorrenza per un periodo transitorio, mentre le misure relative al servizio all'ingrosso non sono ancora del tutto efficaci.

Emendamento  20

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale,

(b) i servizi forniti, ogni limitazione in merito all'accesso a taluni servizi e contenuti di cui al paragrafo 5, e/o al loro utilizzo, i livelli di qualità del servizio offerti, la data dell'allacciamento iniziale, nonché ogni limitazione in merito all'uso delle apparecchiature terminali,

Motivazione

I consumatori devono essere informati chiaramente su ogni limitazione relativa all'uso di determinati servizi, nonché su ogni limitazione relativa al loro materiale (il telefono non funziona con una carta SIM di altri operatori, ecc.). Tale informazione è particolarmente importante in caso di offerte speciali e pacchetti, quando il prezzo, seppure invitante, è spesso collegato a determinate condizioni e restrizioni.

Emendamento  21

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica che supportano le comunicazioni vocali, agli abbonati sia comunicato chiaramente se è fornito o no l'accesso ai servizi di emergenza. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano che i clienti siano chiaramente informati della mancanza di accesso ai servizi d'emergenza prima della conclusione di un contratto e periodicamente dopo tale data.

4. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica che supportano le comunicazioni vocali, agli abbonati sia comunicato chiaramente se è fornito o no l'accesso ai servizi di emergenza. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano che i clienti siano chiaramente informati della mancanza di accesso ai servizi d'emergenza prima della conclusione di un contratto e dopo tale data.

Motivazione

L’obbligo relativo all’informazione "periodica" lascia spazio a dubbi su quanto debba essere frequente tale periodicità e porta all’incertezza giuridica. L’informazione in questo caso dovrebbe piuttosto avvenire in occasioni specifiche onde evitare un eccesso di informazioni, sgradito anche all’utente finale.

Emendamento  22

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, agli abbonati siano comunicate chiaramente, prima della conclusione di un contratto e periodicamente dopo tale data, le eventuali limitazioni imposte dal fornitore alla possibilità di accedere a contenuti legittimi, o distribuirli, oppure di eseguire qualsiasi applicazione o servizio legittimi di loro scelta.

5. Gli Stati membri assicurano ed applicano senza indugio che, se del caso, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, agli abbonati siano comunicate chiaramente, prima della conclusione di un contratto e periodicamente dopo tale data, le eventuali limitazioni imposte dal fornitore, segnatamente in materia tecnica e di prezzo o di tariffa, alla possibilità di:

 

(a) accedere a contenuti, utilizzarli o distribuirli,

 

(b) accedere oppure eseguire qualsiasi applicazione o servizio di loro scelta; e/o

 

(c) gestire o utilizzare contenuti, servizi o applicazioni nella propria apparecchiatura terminale.

 

Tali informazioni devono essere fornite in forma chiara, completa e facilmente accessibile.

Emendamento             23

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, gli abbonati siano informati chiaramente, prima della conclusione di un contratto e periodicamente dopo tale data, del loro obbligo di rispettare il diritto d'autore e gli obblighi correlati. Fatta salva la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, ciò comprende l'obbligo di comunicare agli abbonati le violazioni più comuni e le relative conseguenze penali.

6. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, gli abbonati siano informati chiaramente, prima della conclusione di un contratto e dopo tale data, del loro obbligo di rispettare il diritto d'autore e gli obblighi correlati.

Motivazione

L’obbligo relativo all’informazione "periodica" lascia spazio a dubbi su quanto debba essere frequente tale periodicità e porta all’incertezza giuridica. L’informazione in questo caso dovrebbe piuttosto avvenire in occasioni specifiche onde evitare un eccesso di informazioni, sgradito anche all’utente finale. L’obbligo contenuto nell’ultima frase costituirebbe, nel suo livello di dettaglio, un’inaccettabile onere per il fornitore oltre a tradursi, in casi estremi, in conflitti con consulenti legali professionali; è pertanto opportuno sopprimerlo.

Emendamento  24

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dagli operatori. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, al contempo, sono informati del diritto di recedere dal contratto, senza penali, se non accettano le nuove condizioni.

7. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dagli operatori. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, al contempo, sono informati del diritto di recedere dal contratto, senza penali, se non accettano le nuove condizioni. Tale diritto può essere esercitato solo se le modifiche sono svantaggiose per l’abbonato.

Motivazione

Il diritto di recesso senza penali dovrebbe poter essere esercitato solo se le modifiche vanno a svantaggio del cliente. Il cliente potrebbe, altrimenti, recedere dal contratto senza preavviso anche in caso di modifiche vantaggiose.

Emendamento  25

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, sia espressamente chiesto agli abbonati, al momento della conclusione del contratto, se e come desiderano che le informazioni pertinenti siano incluse nelle basi dati di elenchi e se desiderano esercitare l’opzione di includere determinate informazioni nella base dati senza che tali informazioni siano diffuse agli utenti dei servizi di elenchi.

Emendamento             26

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo -1 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1. Il presente articolo si applica fatte salve le norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori, in particolare le direttive 93/13/CE e 97/7/CE, e le norme nazionali conformi al diritto comunitario.

Motivazione

Tale modifica è volta a precisare che le disposizioni generali sulla tutela dei consumatori si applicano oltre alla regolamentazione specifica per il settore. L'emendamento proposto è in linea con il testo proposto dalla Commissione all'articolo 20, paragrafo 1.

Emendamento  27

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Per assicurare che gli utenti finali possano trarre vantaggio da un approccio coerente in materia di trasparenza tariffaria e di comunicazione di informazioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, nella Comunità, la Commissione, dopo aver consultato l'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (nel prosieguo denominata "l'Autorità), può adottare le misure tecniche di attuazione adeguate in questo settore, ad esempio specificando la metodologia o le procedure. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

6. Per assicurare che gli utenti finali possano trarre vantaggio da un approccio coerente in materia di trasparenza tariffaria e di comunicazione di informazioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, nella Comunità, la Commissione può introdurre orientamenti, ad esempio orientamenti che specifichino la metodologia o le procedure.

Motivazione

In base al quadro normativo in vigore, per gli adeguamenti tecnici all’allegato si ricorre al comitato per le comunicazioni secondo l’articolo 35 della direttiva 2002/22/CE. Anche nel nuovo quadro normativo dovrebbe essere così. Il ricorso alla comitologia secondo l’art. 37, paragrafo 2 e l’art. 37, paragrafo 3 potrebbe portare alla regolamentazione di numerosi settori al di fuori della procedura legislativa classica. La Commissione può elaborare orientamenti utili per lo scambio di migliori prassi. Non è auspicabile la consultazione dell’autorità come previsto dalla proposta della Commissione COM(2007) 699.

Emendamento  28

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13 – lettera a

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 22 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, dopo aver assunto il parere dei soggetti interessati, possano prescrivere alle imprese fornitrici di reti e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti, compreso l'accesso equivalente per gli utenti finali disabili. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'autorità nazionale di regolamentazione prima della pubblicazione.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, dopo aver assunto il parere dei soggetti interessati, prescrivano alle imprese fornitrici di reti e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti, con un accento particolare sulle informazioni comunicate agli utenti finali disabili in materia di accesso equivalente. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'autorità nazionale di regolamentazione prima della pubblicazione.

Motivazione

Il presente emendamento potenzia l'obbligo di fornire informazioni sull'accesso equivalente agli utenti finali disabili.

Emendamento  29

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13 – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 22 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per impedire il degrado del servizio e il rallentamento del traffico di rete, la Commissione, dopo aver consultato l'Autorità, può adottare misure tecniche di attuazione relative alle prescrizioni in materia di qualità minima del servizio che l'autorità nazionale di regolamentazione deve imporre alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri garantiscono la trasparenza dei servizi tra le reti e impediscono la discriminazione anticompetitiva nei servizi. Per impedire il degrado del servizio e il rallentamento del traffico di rete, le autorità nazionali di regolamentazione, dopo aver consultato la/il [xxx] e la Commissione, adottano prescrizioni in materia di qualità minima del servizio per le imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche.

 

Fatto salvo il primo comma, le imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche hanno il diritto di effettuare una gestione ragionevole della rete.

 

(L'emendamento si applica a tutto il testo per quanto riguarda la sostituzione di Autorità con [xxx]. La sua approvazione renderà necessarie modifiche a tutto il testo).

Emendamento  30

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) È inserito il paragrafo seguente:

 

"3 bis. Al fine di garantire che la possibilità degli utenti di accedere a contenuti legittimi o di distribuirli, oppure di eseguire qualsiasi applicazione o servizio legittimi di loro scelta non sia limitata in modo irragionevole, gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione garantiscano che le eventuali limitazioni imposte dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione pubblici alla possibilità degli utenti di accedere a contenuti legittimi, o distribuirli, siano debitamente motivate.”

Motivazione

Le autorità nazionali dovrebbero essere in grado di verificare se le pratiche discriminatorie delle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica sono debitamente motivate.

Emendamento  31

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la disponibilità dei servizi telefonici accessibili al pubblico forniti attraverso le reti di comunicazione pubbliche, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Gli Stati membri garantiscono che le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico adottino tutte le misure idonee a garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la disponibilità dei servizi telefonici accessibili al pubblico forniti attraverso le reti di comunicazione pubbliche, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Gli Stati membri garantiscono che le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico adottino tutte le misure necessarie a garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza, sulla totalità del territorio coperto.

Motivazione

Gli Stati membri garantiscono che l'accesso ai servizi di emergenza sulla totalità del loro territorio, comprese le zone remote e periferiche.

Emendamento  32

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15 – lettera a bis) (nuova)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 25 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) L'articolo 25, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

 

"1. Gli Stati membri assicurano che sia espressamente chiesto a tutti gli utenti finali di reti e servizi di comunicazione elettronica, al momento della richiesta del servizio, se e come desiderano che le informazioni pertinenti siano incluse nelle basi dati di elenchi. Agli utenti finali deve essere altresì offerta l’opzione di includere determinate informazioni nella base dati senza che tali informazioni siano diffuse agli utenti dei servizi di elenchi.”

Emendamento  33

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15 – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 25 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali dotati di un servizio telefonico accessibile al pubblico possano accedere ai servizi di consultazione elenchi, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali di un servizio di comunicazione elettronica possano accedere ai servizi di consultazione elenchi, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e affinché gli operatori che controllano l’accesso a tali servizi forniscano servizi di accesso a condizioni eque, orientate ai costi, obiettive, non discriminatorie e trasparenti.

Motivazione

L’imposizione di obblighi all’ingrosso agli operatori che controllano l’accesso è giustificata per garantire agli utenti di beneficiare appieno della concorrenza nei servizi di consultazione di elenchi e permettere al tempo stesso di eliminare la pesante regolamentazione del mercato al dettaglio del servizio universale. La possibilità che un cittadino europeo possa spostarsi in altri Stati membri ed essere in grado di accedere al suo consueto fornitore di servizi di consultazione di elenchi per ottenere informazioni nella sua lingua è essenziale per promuovere il mercato unico.

Emendamento  34

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 25 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis) L'articolo 25, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

 

"4. Gli Stati membri non mantengono in essere alcuna limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro attraverso chiamate vocali o SMS e adottano le misure intese ad assicurare tale accesso ai sensi dell'articolo 28."

Motivazione

L’imposizione di obblighi all’ingrosso agli operatori che controllano l’accesso è giustificata per garantire agli utenti di beneficiare appieno della concorrenza nei servizi di consultazione di elenchi e permettere al tempo stesso di eliminare la pesante regolamentazione del mercato al dettaglio del servizio universale. La possibilità che un cittadino europeo possa spostarsi in altri Stati membri ed essere in grado di accedere al suo consueto fornitore di servizi di consultazione di elenchi per ottenere informazioni nella sua lingua è essenziale per promuovere il mercato unico.

Emendamento  35

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 26 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti disabili possano accedere ai servizi di soccorso. Per assicurare che gli utenti disabili possano accedere ai servizi di soccorso mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, può essere necessario adottare misure volte a garantire il rispetto delle norme o delle specifiche pertinenti pubblicate conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti disabili possano accedere ai servizi di soccorso in conformità dell'articolo 7. Per assicurare che gli utenti disabili possano accedere ai servizi di soccorso mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, può essere necessario adottare misure volte a garantire il rispetto delle norme o delle specifiche pertinenti pubblicate conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Motivazione

Le misure citate possono comprendere l’introduzione di una speciale apparecchiatura terminale per gli utenti disabili, soprattutto quelli colpiti da sordità, da problemi di udito o di espressione o da sordocecità, nonché l’introduzione di servizi di trasmissione dei dati o di speciali apparecchiature che dovrebbero essere fornite dagli Stati membri.

Emendamento  36

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 27 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri ai quali l'ITU ha assegnato il codice internazionale "3883" affidano all'Autorità la responsabilità unica della gestione dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS).

soppresso

Motivazione

Considerando la scarsa domanda per questo arco di numerazione, non sono necessarie disposizioni per quanto riguarda la gestione dell'ETNS a livello europeo.

Emendamento  37

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 18

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 30 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile, entro e non oltre un giorno lavorativo dalla richiesta iniziale dell'abbonato.

4. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile, entro e non oltre due giorni lavorativi dalla richiesta iniziale dell'abbonato.

Emendamento  38

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 19

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici canali radiofonici e televisivi e servizi di accessibilità, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro e particolareggiato da ciascuno Stato membro nel proprio ordinamento nazionale e se sono proporzionati e trasparenti.

1. Gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici servizi radiofonici e di media audiovisivi, nonché servizi complementari, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi radiofonici o di media audiovisivi al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi radiofonici o di media audiovisivi. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro e particolareggiato da ciascuno Stato membro e se sono proporzionati e trasparenti.

Motivazione

(i) Il campo d'applicazione della presente disposizione deve essere esteso ai servizi di media audiovisivi nella prospettiva delle nuove piattaforme e dei nuovi servizi. I servizi destinati a gruppi specifici (sottotitoli) come pure i servizi complementari destinati a tutti gli utenti (radiotext, televideo, informazioni sui programmi) non devono essere esclusi dal campo di applicazione degli obblighi di trasmissione. (iii) Il riferimento all'ordinamento nazionale deve essere soppresso poiché in taluni Stati membri tali obiettivi non sono regolamentati dalla legislazione, mentre in altri, a struttura federale, l'imposizione dell'obbligo di trasmissione non rientra tra le competenze della legislazione federale.

Emendamento  39

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 20

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 33 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Fatta salva l'applicazione della direttiva 1999/5/CE, in particolare le prescrizioni in materia di disabilità conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), di tale direttiva e per migliorare la possibilità di accesso ai servizi e alle apparecchiature di comunicazione elettronica da parte degli utenti disabili, la Commissione può, dopo aver consultato l'Autorità, adottare le misure tecniche di attuazione adeguate per affrontare le questioni sollevate nella relazione di cui al paragrafo 3, in seguito a una consultazione pubblica. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

4. Fatta salva l'applicazione della direttiva 1999/5/CE, in particolare le prescrizioni in materia di disabilità conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), di tale direttiva e per migliorare la possibilità di accesso ai servizi e alle apparecchiature di comunicazione elettronica da parte degli utenti disabili, la Commissione può introdurre orientamenti e adottare le misure tecniche di attuazione adeguate per affrontare le questioni sollevate nella relazione di cui al paragrafo 3, in seguito a una consultazione pubblica.

Motivazione

In base al quadro normativo in vigore, per gli adeguamenti tecnici all’allegato si ricorre al comitato per le comunicazioni secondo l’articolo 35 della direttiva 2002/22/CE. Anche nel nuovo quadro normativo dovrebbe essere così. Il ricorso alla comitologia secondo l’art. 37, paragrafo 2 e l’art. 37, paragrafo 3 potrebbe portare alla regolamentazione di numerosi settori al di fuori della procedura legislativa classica. La Commissione può elaborare orientamenti utili per lo scambio di migliori prassi. Non è auspicabile la consultazione dell’autorità come previsto dalla proposta della Commissione COM(2007) 699.

Emendamento  40

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 24

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 37 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

soppresso

Motivazione

In base al quadro normativo in vigore, per gli adeguamenti tecnici all’allegato si ricorre al comitato per le comunicazioni secondo l’articolo 35 della direttiva 2002/22/CE. Anche nel nuovo quadro normativo dovrebbe essere così. Il ricorso alla comitologia con il diritto di controllo del Parlamento potrebbe portare alla regolamentazione di numerosi settori al di fuori della procedura legislativa classica, ossia senza valutazione di impatto e consultazione pubblica. La Commissione può in ogni caso elaborare orientamenti utili per lo scambio di migliori prassi.

Emendamento  41

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 24

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 37 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

soppresso

Motivazione

In base al quadro normativo in vigore, per gli adeguamenti tecnici all’allegato si ricorre al comitato per le comunicazioni secondo l’articolo 35 della direttiva 2002/22/CE. Anche nel nuovo quadro normativo dovrebbe essere così. Il ricorso alla comitologia con la procedura d’urgenza potrebbe portare alla regolamentazione di numerosi settori al di fuori della procedura legislativa classica, ossia senza valutazione di impatto e consultazione pubblica. La Commissione può in ogni caso elaborare orientamenti utili per lo scambio di migliori prassi.

Emendamento  42

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se si produce una violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione accessibili al pubblico nella Comunità, il fornitore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunica senza indugio l'avvenuta violazione all'abbonato e all'autorità nazionale di regolamentazione. La comunicazione all'abbonato contiene almeno una descrizione della natura della violazione ed elenca le misure raccomandate per attenuarne i possibili effetti negativi. La comunicazione all'autorità nazionale di regolamentazione descrive, inoltre, le conseguenze della violazione e le misure adottate dal fornitore per porvi rimedio.

3. Se si produce una grave violazione di sicurezza causata dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nella Comunità, il fornitore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunica senza indugio l'avvenuta violazione all'autorità nazionale di regolamentazione. La comunicazione contiene una descrizione della natura della violazione e le sue conseguenze, nonché le misure adottate dal fornitore per porvi rimedio e raccomanda le misure per attenuarne i possibili effetti negativi. L'autorità nazionale di regolamentazione stabilisce se il fornitore dei servizi di comunicazione elettronica ad accesso pubblico deve notificare la violazione all'abbonato. Se i dati personali sono stati resi inutilizzabili attraverso mezzi tecnici o procedurali a un livello per cui il rischio di perdita è basso o è stato sostanzialmente rimosso, una violazione di sicurezza non si dovrebbe ritenere fonte di danno per l’utente finale. L'autorità nazionale di regolamentazione può, quindi, decidere di non richiedere la comunicazione del fornitore all'abbonato in questione. I mezzi tecnici o procedurali per rendere inutilizzabili i dati sono approvati dall'autorità nazionale di regolamentazione. La Commissione può, previa consultazione di [xxx], adottare le adeguate misure di coordinamento per garantire un approccio coerente a livello comunitario.

 

Se del caso, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata notifica la violazione alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri e a [xxx]. Ove la divulgazione della violazione sia di interesse pubblico, l'autorità nazionale di regolamentazione informa il pubblico.

 

Ogni tre mesi l'autorità nazionale di regolamentazione presenta una relazione di sintesi alla Commissione sulle notifiche ricevute e sulle azioni intraprese ai sensi del presente paragrafo.

Emendamento  43

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per assicurare l'attuazione uniforme delle misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, dopo aver consultato l'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (nel prosieguo denominata "l'Autorità") e il Garante europeo della protezione dei dati, la Commissione può adottare misure tecniche di attuazione riguardanti, tra l'altro, le circostanze, il formato e le procedure applicabili alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni di cui al presente articolo.

4. Per assicurare l'attuazione uniforme delle misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, dopo aver consultato l'[xxx] e il Garante europeo della protezione dei dati, la Commissione può adottare misure tecniche di attuazione riguardanti, tra l'altro, le circostanze, il formato e le procedure applicabili alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni di cui al presente articolo.

Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 3.

Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2.

 

(La presente modifica si applica a tutto il testo, sia per quanto riguarda la sostituzione del riferimento all'AEMCE con [xxx], che la soppressione del riferimento alla procedura d'urgenza. La sua approvazione renderà necessarie modifiche a tutto il testo).

Motivazione

(i) Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche. La decisione di istituire l’Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche è soggetta a una procedura legislativa diversa. Per motivi di coerenza, il relatore suggerisce di eliminare tutti i riferimenti alla suddetta autorità nell’ambito della presente proposta. (ii) Anche in caso di urgenza, il Parlamento europeo dovrebbe avere la possibilità di esaminare ogni proposta di misura di attuazione; la cooperazione delle istituzioni è, tuttavia, necessaria per adottare le misure di attuazione quanto prima possibile.

Emendamento  44

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 4

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 5 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che l'archiviazione di informazioni oppure l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione che l'abbonato o l'utente sia stato informato in modo chiaro e completo, in conformità della direttiva 95/46/CE, tra l'altro sugli scopi del trattamento e che gli sia offerta la possibilità di rifiutare tale trattamento da parte del responsabile del trattamento. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare o facilitare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a fornire un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente.

3. Gli Stati membri assicurano che l'archiviazione di informazioni oppure l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione che l'abbonato o l'utente abbia preventivamente concesso il suo consenso sulla base di informazioni chiare e complete, in conformità della direttiva 95/46/CE, tra l'altro sugli scopi del trattamento e che gli sia offerta la possibilità di rifiutare tale trattamento da parte del responsabile del trattamento. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare o facilitare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a fornire un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente. Il consenso preventivo dell’abbonato viene richiesto separatamente dal consenso dato alle disposizioni generali.

Motivazione

L’uso di informazioni personali è molto diffuso nell’ambiente della comunicazione elettronica. Prima che venga effettuato l’accesso alle informazioni è opportuno richiedere il consenso preventivo dell’abbonato separatamente dal consenso già dato alle altre condizioni.

Emendamento  45

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 6 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) L'articolo 6, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

 

'3. Ai fini della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha facoltà di sottoporre a trattamento i dati di cui al paragrafo 1 nella misura e per la durata necessaria per siffatti servizi, o per la commercializzazione, sempre che l'abbonato o l'utente a cui i dati si riferiscono abbia espresso preliminarmente il proprio consenso. Gli abbonati o utenti devono avere informazioni chiare e complete sulla possibilità di ritirare il loro consenso al trattamento dei dati relativi al traffico in qualsiasi momento. Le procedure per ritirare il consenso devono essere facilmente comprensibili e dirette.

Motivazione

L’uso di informazioni personali è molto diffuso nell’ambiente della comunicazione elettronica. Prima che venga effettuato l’accesso ai dati è opportuno richiedere il consenso preventivo dell’abbonato.

Emendamento  46

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 4 ter (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 9 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter) L'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

 

"1. Se i dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, relativi agli utenti o abbonati di reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico possono essere sottoposti a trattamento, essi possono esserlo soltanto a condizione che siano stati resi anonimi e che l'utente o l'abbonato abbiano espresso preliminarmente il loro consenso, e sempre nella misura e per la durata necessaria per la fornitura di un servizio a valore aggiunto. Prima di chiedere il loro consenso, il fornitore del servizio deve informare gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti a trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto. Gli utenti e gli abbonati devono avere informazioni chiare e complete sulla possibilità di ritirare il loro consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico in qualsiasi momento. Le procedure per ritirare il consenso devono essere facilmente comprensibili e dirette.

Motivazione

L’uso di informazioni personali è molto diffuso nell’ambiente della comunicazione elettronica. Prima che venga effettuato l’accesso ai dati è opportuno richiedere il consenso preventivo dell’abbonato.

Emendamento  47

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2, punto 4 quater (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 12 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 quater) L'articolo 12, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

 

"2. Gli Stati membri assicurano che agli utenti finali venga concessa l'opportunità di determinare se e quali dati personali saranno riportati in un elenco pubblico, […] e di verificare, correggere o eliminare tali dati. Il fatto che i dati non siano riportati in un elenco pubblico di abbonati la verifica, la correzione o il ritiro dei dati non devono comportare oneri.”

Emendamento 48

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto (4 quinquies) (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 13 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 quinquies) L'articolo 13, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

 

"1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax o della posta elettronica a fini di commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli abbonati che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso. La trasmissione automatizzata di messaggi commerciali non richiesti ad apparecchiature radio o ad apparecchiature terminali di telecomunicazione appartenenti a persone fisiche è consentita soltanto nei confronti di chi ha espresso preventivamente il proprio consenso.

Motivazione

La portata delle comunicazioni non richieste deve essere aggiornata alla luce degli sviluppi tecnologici, visto che gli strumenti di oggi permettono di effettuare comunicazioni senza utilizzare una rete di comunicazioni pubblica.

Emendamento  49

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 4 sexies (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 13 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 sexies) All'articolo 13, viene soppresso il paragrafo 2.

Motivazione

Dal momento che le comunicazioni non richieste sono diventate molto diffuse su Internet, i consumatori dovrebbero sempre avere la possibilità di scegliere se riceverle o meno.

PROCEDURA

Titolo

Reti e servizi di comunicazione elettronica, tutela della vita privata e dei consumatori

Riferimenti

COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD)

Commissione competente per il merito

IMCO

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ITRE

10.12.2007

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Reino Paasilinna

17.1.2008

 

 

Esame in commissione

6.3.2008

7.4.2008

6.5.2008

 

Approvazione

28.5.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

51

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Alejo Vidal-Quadras

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Robert Goebbels, Satu Hassi, Edit Herczog, Aldo Patriciello, Pierre Pribetich, Bernhard Rapkay, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Emmanouil Angelakas, Nicolae Vlad Popa

PARERE della commissione per la cultura e l'istruzione (9.6.2008)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori
(COM(2007)0698 – C6‑0420 – 2007/0248(COD))

Relatore per parere: Manolis Mavrommatis

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) È opportuno che un mercato concorrenziale assicuri agli utenti finali la possibilità di accedere a qualsiasi contenuto lecito e di distribuire tale contenuto, nonché di utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta, come stabilito all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. Tenuto conto dell'importanza crescente delle comunicazioni elettroniche per i consumatori e le imprese, gli utenti devono essere pienamente informati di qualsiasi restrizione e/o limitazione imposta dal fornitore di servizio e/o di rete all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica. In assenza di un'effettiva concorrenza occorre che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino le misure correttive di cui possono disporre ai sensi della direttiva 2002/19/CE per garantire che l'accesso degli utenti a determinati tipi di contenuti o applicazioni non sia limitato in modo irragionevole.

(14) È opportuno che un mercato concorrenziale assicuri agli utenti finali la possibilità di accedere a qualsiasi contenuto lecito e di distribuire tale contenuto, nonché di utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta, come stabilito all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. Tenuto conto dell'importanza crescente delle comunicazioni elettroniche per i consumatori e le imprese, gli utenti devono essere pienamente informati di qualsiasi restrizione e/o limitazione imposta dal fornitore di servizio e/o di rete all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica. In assenza di un'effettiva concorrenza occorre che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino le misure correttive di cui possono disporre ai sensi della direttiva 2002/19/CE per garantire che l'accesso degli utenti a determinati tipi di contenuti o applicazioni leciti non sia limitato in modo irragionevole.

Motivazione

Questa aggiunta sembra necessaria a fini di coerenza con la prima parte del considerando, in particolare visto che la materia trattata (concorrenza sul mercato) può riguardare solamente la concorrenza tra servizi, contenuti e applicazioni leciti.

Emendamento  2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) In base alla definizione contenuta nella direttiva servizi di media audiovisivi del Parlamento europeo e del Consiglio, del [….] 2007, la radiodiffusione televisiva è un servizio lineare di media audiovisivo che è fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto; un fornitore di servizi di media può fornire vari palinsesti audio o audiovisivi (canali). È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione, ma esclusivamente a canali di radiodiffusione forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. Gli Stati membri devono giustificare chiaramente l'imposizione di obblighi di trasmissione nella loro legislazione nazionale, per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. Occorre riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. Tenuto conto della rapida evoluzione della tecnologia e delle condizioni commerciali, è opportuno che tale riesame completo abbia luogo almeno ogni tre anni e preveda una consultazione pubblica di tutte le parti interessate. Uno o più canali di radiodiffusione possono essere integrati da servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, come i servizi di televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene o il linguaggio dei segni.

(24) È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione a specifici servizi radiofonici e servizi di media audiovisivi nonché a servizi accessori forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. I servizi di media audiovisivi sono definiti all'articolo 1, lettera a), della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (direttiva servizi di media audiovisivi)1. Gli Stati membri devono giustificare chiaramente l'imposizione di obblighi di trasmissione per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. Occorre riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. Uno o più servizi di media audiovisivi canali di radiodiffusione possono essere integrati da servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, come i servizi di televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene o il linguaggio dei segni.

_______________

1GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27.

 

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1GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27..

Motivazione

Per rendere l'articolo 31 adeguato alle future esigenze di nuove piattaforme e servizi e per consentire agli Stati membri di garantire che i telespettatori e i radioascoltatori, laddove opportuno, possano accedere ai servizi sia lineari sia non lineari, occorre estendere il campo di applicazione ai servizi di media audiovisivi in conformità con la nuova direttiva in materia. Tale elemento deve trovare riscontro nel considerando 24.

Emendamento  3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) Il progresso tecnologico permette lo sviluppo di nuove applicazioni basate su dispositivi per la raccolta e l'identificazione dei dati, come ad esempio i dispositivi senza contatto che utilizzano le radiofrequenze. Gli RFID (Radio Frequency Identification Devices, dispositivi di identificazione a radiofrequenza), ad esempio, utilizzano le radiofrequenze per rilevare dati da etichette identificate in modo univoco, che possono in seguito essere trasferiti attraverso le reti di comunicazione esistenti. Un ampio utilizzo di tali tecnologie può generare significativi vantaggi economici e sociali e, di conseguenza, apportare un contributo prezioso al mercato interno, sempre che il loro utilizzo risulti accettabile per la popolazione. A tal fine, è necessario garantire la tutela dei diritti fondamentali degli individui, in particolare il diritto alla vita privata e alla tutela dei dati a carattere personale. Quando tali dispositivi sono collegati a reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, o usano servizi di comunicazione elettronica come infrastruttura di base, è opportuno che si applichino le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/58/CE, in particolare quelle sulla sicurezza, sui dati relativi al traffico e alla localizzazione e sulla riservatezza.

(28) Il progresso tecnologico permette lo sviluppo di nuove applicazioni basate su dispositivi per la raccolta e l'identificazione dei dati, come ad esempio i dispositivi senza contatto che utilizzano le radiofrequenze. Gli RFID (Radio Frequency Identification Devices, dispositivi di identificazione a radiofrequenza), ad esempio, utilizzano le radiofrequenze per rilevare dati da etichette identificate in modo univoco, che possono in seguito essere trasferiti attraverso le reti di comunicazione esistenti. Un ampio utilizzo di tali tecnologie può generare significativi vantaggi economici e sociali e, di conseguenza, apportare un contributo prezioso al mercato interno, sempre che il loro utilizzo risulti accettabile per la popolazione. A tal fine, è necessario garantire la tutela di tutti i diritti fondamentali degli individui sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Quando tali dispositivi sono collegati a reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, o usano servizi di comunicazione elettronica come infrastruttura di base, è opportuno che si applichino le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/58/CE, in particolare quelle sulla sicurezza, sui dati relativi al traffico e alla localizzazione e sulla riservatezza.

Motivazione

In tale contesto è importante menzionare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento  4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 bis) In sede di attuazione delle misure di recepimento della direttiva 2002/58/CE, le autorità e i giudici degli Stati membri dovrebbero non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme alla direttiva, ma anche provvedere a non fondarsi su un’interpretazione della direttiva che entri in conflitto con i diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come, ad esempio, il principio di proporzionalità.

Motivazione

L'emendamento include la formulazione della recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa tra Promusicae e Telefónica (29 gennaio 2008). La decisione della Corte ribadisce che, in sede di attuazione della direttiva in esame, gli Stati membri devono garantire di non seguire un'interpretazione che entri in conflitto con i diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario.

Emendamento  5

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31) Occorre prevedere misure d'attuazione per stabilire un insieme comune di prescrizioni al fine di conseguire un adeguato livello di protezione della vita privata e di sicurezza dei dati a carattere personale trasmessi o trattati in relazione all'uso di reti di comunicazione elettronica nel mercato interno.

(31) Occorre prevedere misure d'attuazione per stabilire un insieme comune di prescrizioni al fine di conseguire un adeguato livello di protezione della vita privata e di sicurezza dei dati a carattere personale trasmessi o trattati in relazione all'uso lecito di reti di comunicazione elettronica nel mercato interno.

Motivazione

Il campo di applicazione della disposizione dovrebbe essere limitato agli usi leciti e pertanto non dovrebbe coprire gli usi illeciti delle comunicazioni elettroniche.

Emendamento  6

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/EC

Articolo 20 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente articolo si applica fatte salve le norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori, in particolare le direttive 93/13/CE e 97/7/CE, e le norme nazionali conformi del diritto comunitario.

1. Il presente articolo si applica fatte salve le norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori e le altre norme in materia di trasparenza nella prestazione di servizi di media, in particolare le direttive 89/552/CEE, 93/13/CE e 97/7/CE, e le norme nazionali conformi del diritto comunitario.

Emendamento  7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

h) le azioni che l'impresa che fornisce la connessione e/o i servizi può adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità.

h) le azioni che l'impresa che fornisce la connessione e/o i servizi può adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità, o in relazione all'uso dei servizi per commettere atti illeciti.

Motivazione

L'articolo 20, paragrafo 2, è inteso a garantire un'elevata qualità dell'informazione da fornire all'abbonato. In un futuro contesto di cooperazione rafforzata tra le imprese che forniscono la connessione e/o i servizi per la riduzione o la prevenzione di attività illecite, è di fondamentale importanza che gli abbonati siano chiaramente informati sulle misure che le imprese possono adottare qualora essi svolgano questo tipo di attività. È probabile che il fatto di conoscere il tipo di misure che possono essere adottate dalle imprese porti il consumatore a riflettere prima di compiere attività illecite.

Emendamento  8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, agli abbonati siano comunicate chiaramente, prima della conclusione di un contratto e periodicamente dopo tale data, le eventuali limitazioni imposte dal fornitore alla possibilità di accedere a contenuti legittimi, o distribuirli, oppure di eseguire qualsiasi applicazione o servizio legittimi di loro scelta.

5. Gli Stati membri assicurano che, ove siano stipulati contratti tra abbonati e imprese che forniscono servizi e/o reti di comunicazione elettronica, agli abbonati siano comunicate chiaramente, prima della conclusione di un contratto e periodicamente dopo tale data, le eventuali limitazioni imposte dal fornitore alla possibilità di accedere a contenuti, o distribuirli, oppure di eseguire qualsiasi applicazione o servizio di loro scelta.

Motivazione

I consumatori devono essere informati sulle eventuali limitazioni imposte per quanto concerne l'accesso a o la distribuzione di tutti i tipi di contenuti o servizi, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno legittimi.

Emendamento  9

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/EC

Articolo 20 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Gli Stati membri provvedono a che agli abbonati sia trasmessa una chiara notifica in caso di ripetute violazioni dei diritti d'autore e dei diritti connessi, affinché essi possano porre fine alle loro attività illecite.

Motivazione

Occorre prevenire i comportamenti illeciti in Internet. Pertanto, abbonati e operatori dovrebbero collaborare nella lotta contro la pirateria e gli illeciti on line.

Emendamento  10

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) gli utenti finali siano in grado di accedere e utilizzare i servizi, in particolare i servizi della società dell'informazione, forniti all'interno della Comunità e

a) gli utenti finali siano in grado di accedere e utilizzare i servizi leciti, in particolare i servizi della società dell'informazione, forniti all'interno della Comunità e

Motivazione

Il campo di applicazione di questa disposizione dovrebbe essere limitato ai servizi leciti.

Emendamento  11

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di bloccare l'accesso a numeri o servizi caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi.

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di bloccare l'accesso a numeri o servizi caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati ad attività illecite e dannose o ad abusi.

Motivazione

Mentre tutti gli utenti finali dovrebbero poter accedere e utilizzare i servizi leciti forniti nella Comunità, l'estensione di questo diritto all'accesso e all'utilizzo di servizi illeciti non è giustificata. Inoltre, la facoltà delle autorità nazionali di regolamentazione di bloccare l'accesso ai servizi dovrebbe essere giustificata non solo in caso di abusi, ma anche per motivi legati a qualsiasi attività illecita, inclusa la frode. Ciò dovrebbe rafforzare la facoltà delle autorità di regolamentazione di contrastare tutti i tipi di attività illecite attuali o future.

Emendamento  12

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 19

Direttiva 2002/22/EC

Articolo 31 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici canali radiofonici e televisivi e servizi di accessibilità, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro e particolareggiato da ciascuno Stato membro nel proprio ordinamento nazionale e se sono proporzionati e trasparenti.

1. Gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici radiofonici e servizi di media audiovisivi nonché servizi accessori, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi radiofonici o di servizi di media audiovisivi al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi radiofonici o servizi di media audiovisivi. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro e particolareggiato da ciascuno Stato membro e se sono proporzionati e trasparenti.

Motivazione

Per rendere l'articolo 31 adeguato alle future esigenze di nuove piattaforme e servizi e per consentire agli Stati membri di garantire che i telespettatori e i radioascoltatori, laddove opportuno, possano accedere ai servizi sia lineari sia non lineari, occorre estendere il campo di applicazione ai servizi di media audiovisivi in conformità con la nuova direttiva in materia. Tale elemento deve trovare riscontro nel considerando 24.

Emendamento  13

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 19

Direttiva 2002/22/EC

Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di trasmissione almeno ogni tre anni.";

Gli Stati membri sottopongono a riesame regolare gli obblighi di trasmissione";

Motivazione

Visti i differenti strumenti giuridici adottati dagli Stati membri non sarebbe opportuno un riesame "almeno ogni tre anni" delle norme in materia di obblighi di trasmissione.

Emendamento  14

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 5 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis) l'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

 

"1. Gli Stati membri assicurano, mediante disposizioni di legge nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico. In particolare essi vietano l'ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, e dei relativi dati sul traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti, senza consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Questo paragrafo non impedisce la memorizzazione tecnica necessaria alla trasmissione della comunicazione fatto salvo il principio della riservatezza."

Motivazione

La direttiva deve essere letta anche alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Carta costituisce un punto di riferimento per i giudici e per le autorità competenti. Il trattato di Lisbona fa riferimento alla Carta come a un vero e proprio catalogo di diritti che l'Unione europea e i suoi Stati membri sono tenuti a rispettare.

Emendamento  15

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 15 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis) l'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

 

"1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della presente direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, una misura necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica o la protezione dei diritti e della libertà altrui. A tal fine gli Stati membri possono tra l'altro adottare misure legislative le quali prevedano che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo. Tutte le misure di cui al presente paragrafo sono conformi ai principi generali del diritto comunitario, compresi quelli di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del trattato sull'Unione europea."

Motivazione

La direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche completa la direttiva quadro relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali del 1995, per cui l'articolo 15 va letto anche alla luce dell'articolo 13 di tale direttiva quadro. L'emendamento è inteso ad aumentare la certezza giuridica come confermato dalla recente giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (causa C-275/06).

PROCEDURA

Titolo

Reti e servizi di comunicazione elettronica, tutela della vita privata e dei consumatori

Riferimenti

COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD)

Commissione competente per il merito

IMCO

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

CULT

10.12.2007

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Manolis Mavrommatis

17.1.2008

 

 

Esame in commissione

6.5.2008

 

 

 

Approvazione

2.6.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

12

4

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Katerina Batzeli, Ivo Belet, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Lissy Gröner, Mikel Irujo Amezaga, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Thomas Wise

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Victor Boştinaru, Elisabeth Morin, Ewa Tomaszewska

PARERE della commissione giuridica (3.6.2008)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori
(COM(2007)0698 – C6‑0420/2007 – 2007/0248(COD))

Relatrice per parere: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

BREVE MOTIVAZIONE

1. Campo di applicazione della proposta della Commissione

La presente proposta di riforma legislativa adatta il quadro normativo rafforzando alcuni diritti dei consumatori e degli utenti (in particolare al fine di migliorare l’accessibilità e promuovere una società dell’informazione aperta a tutti), e facendo in modo che le comunicazioni elettroniche siano affidabili, sicure ed attendibili e garantiscano un livello elevato di tutela della vita privata e dei dati a carattere personale.

2. La posizione della relatrice per parere

Le comunicazioni elettroniche sono alla base dell’economia dell’UE e l’ampia disponibilità di reti di comunicazione a banda larga affidabili e sicure è una condizione fondamentale per realizzare le sue potenzialità di crescita e di creazione di posti di lavoro.

L’articolo 95 del trattato CE costituisce la base giuridica adeguata e la proposta di direttiva è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. In generale, la relatrice per parere concorda con l’obiettivo della proposta della Commissione. Il rafforzamento di taluni diritti dei consumatori e degli utenti e la garanzia che le comunicazioni elettroniche siano affidabili, sicure ed attendibili e offrano un livello elevato di tutela della vita privata e dei dati a carattere personale sono obiettivi di importanza assoluta. Inoltre, la relatrice ritiene fondamentale assicurare che all’ampliamento della scelta offerta dai mercati corrispondano una migliore informazione dei consumatori sulle condizioni e le tariffe di fornitura e una maggiore facilità nel passaggio a un fornitore diverso. Di conseguenza, la relatrice per parere condivide le stesse preoccupazioni della Commissione per quanto concerne l’esigenza di modificare la vigente direttiva servizio universale e la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, allo scopo di:

 migliorare la trasparenza e la pubblicazione delle informazioni destinate agli utenti finali;

 facilitare l’utilizzo e l’accesso alle comunicazioni elettroniche da parte degli utenti disabili;

 agevolare i consumatori nel passaggio a un fornitore diverso, in particolare attraverso il rafforzamento delle disposizioni in materia di portabilità del numero;

 migliorare gli obblighi collegati ai servizi d’emergenza;

 garantire la connettività di base e la qualità dei servizi;

 introdurre la notifica obbligatoria delle violazioni alla sicurezza che comportano la perdita dei dati personali degli utenti o che compromettono i dati stessi;

 rafforzare le disposizioni di attuazione relative alla sicurezza delle reti e delle informazioni, da adottare previa consultazione dell’Autorità;

 rafforzare le disposizioni di attuazione e controllo per far sì che a livello degli Stati membri siano disponibili misure sufficienti di lotta nei confronti dei messaggi di posta elettronica indesiderati (spam);

 ammodernare talune disposizioni delle direttive per adeguarle alla tecnologia e agli sviluppi del mercato, compresa la soppressione di alcune disposizioni obsolete o superflue.

Tuttavia, la relatrice intende proporre alcuni emendamenti volti a migliorare la suddetta proposta, soprattutto allo scopo di garantire che alcune questioni legali e sociali siano ulteriormente considerate.

Più precisamente, poiché l’articolo 7 della direttiva servizio universale, come modificata dalla proposta della Commissione, impone agli Stati membri di adottare misure specifiche a favore degli utenti disabili, la relatrice per parere propone un emendamento all’articolo 9 della stessa direttiva al fine di garantire il medesimo risultato di detta disposizione e di tenere in debito conto i consumatori riconosciuti come soggetti a basso reddito, portatori di disabilità o con esigenze sociali particolari.

In secondo luogo, è fondamentale garantire la massima protezione dei dati a carattere personale degli abbonati. A tal fine, non è sufficiente prevedere misure non obbligatorie che possano essere adottate dalle imprese interessate. Viene pertanto presentato un emendamento in tal senso all’articolo 20 della direttiva servizio universale.

In terzo luogo, ove non siano disponibili sul mercato guide o tecniche che consentano agli utenti di valutare autonomamente i costi, è una contraddizione, secondo la relatrice, prevedere la pubblicazione (presumibilmente a titolo gratuito) di tali guide o tecniche da parte delle autorità nazionali di regolamentazione e consentirne, al tempo stesso, la vendita da parte di terzi. Pertanto, l’articolo 21 della direttiva servizio universale e il considerando 15 dell’atto di modifica devono essere emendati.

Infine, l’articolo 28 della stessa direttiva dovrebbe essere modificato affinché le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione possano sempre essere sottoposte a revisione giuridica, in particolare laddove limitano l’accesso delle imprese a posizioni di mercato.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Il diritto, per l'abbonato, di recedere da un contratto senza penalità fa riferimento alle modifiche delle condizioni contrattuali che sono imposte dai fornitori di reti e/o servizi di comunicazione elettronica.

(13) Il diritto, per l'abbonato, di recedere da un contratto senza penalità fa riferimento alle modifiche delle condizioni contrattuali che sono imposte dai fornitori di reti e/o servizi di comunicazione elettronica, non alle modifiche richieste per legge. Laddove il contratto preveda una clausola che consente al fornitore di modificare unilateralmente il contratto, si applica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti1 stipulati con i consumatori. Il diritto, per l'abbonato, di recedere si esercita in caso di variazioni pregiudizievoli, applicate sia in versione autonoma che in pacchetti di servizi.

 

1 GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) La disponibilità di tariffe trasparenti, aggiornate e comparabili costituisce un elemento fondamentale per i consumatori in mercati concorrenziali caratterizzati dalla presenza di numerosi fornitori di servizi. È opportuno che i consumatori di servizi di comunicazioni elettroniche siano in grado di confrontare agevolmente i prezzi dei servizi offerti sul mercato, basandosi su informazioni tariffarie pubblicate in forma facilmente accessibile. Per permettere loro di confrontare facilmente i prezzi, è necessario che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano la competenza di esigere dagli operatori una maggiore trasparenza tariffaria e di garantire ai terzi il diritto di utilizzare, gratuitamente, le tariffe pubblicate dalle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica. È inoltre opportuno che tali autorità pubblichino guide tariffarie se assenti dal mercato. Gli operatori non devono percepire alcun compenso per l'utilizzo di informazioni tariffarie già pubblicate e, pertanto, di dominio pubblico. Inoltre, è opportuno che, prima di acquistare un servizio, gli utenti siano correttamente informati del prezzo o del tipo di servizio offerto, in particolare se l'uso di un numero verde è soggetto a eventuali costi supplementari. È opportuno che la Commissione possa adottare misure tecniche di attuazione per assicurare che gli utenti beneficino della trasparenza tariffaria regolata in maniera uniforme nella Comunità.

(15) La disponibilità di tariffe trasparenti, aggiornate e comparabili costituisce un elemento fondamentale per i consumatori in mercati concorrenziali caratterizzati dalla presenza di numerosi fornitori di servizi. È opportuno che i consumatori di servizi di comunicazioni elettroniche siano in grado di confrontare agevolmente i prezzi dei servizi offerti sul mercato, basandosi su informazioni tariffarie pubblicate in forma facilmente accessibile. Per permettere loro di confrontare facilmente i prezzi, è necessario che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano la competenza di esigere dagli operatori una maggiore trasparenza tariffaria. Gli operatori non devono percepire alcun compenso per l'utilizzo di informazioni tariffarie già pubblicate e, pertanto, di dominio pubblico. Inoltre, è opportuno che, prima di acquistare un servizio, gli utenti siano correttamente informati del prezzo o del tipo di servizio offerto, in particolare se l'uso di un numero verde è soggetto a eventuali costi supplementari.

Motivazione

Qualora non siano disponibili sul mercato guide o tecniche che consentono agli utenti di effettuare una valutazione indipendente dei costi, è essenziale sottolineare il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione, anziché quello di terzi aventi scopo di lucro.

Emendamento  3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) All'interno di un mercato concorrenziale è opportuno che gli utenti possano scegliere la qualità di servizio di cui necessitano; in determinati casi, tuttavia, può essere necessario stabilire che le reti di comunicazione pubbliche rispettino livelli di qualità minimi, per evitare il degrado della qualità del servizio, il blocco degli accessi e il rallentamento del traffico sulle reti. In particolare, occorre dare alla Commissione la facoltà di adottare misure di attuazione per determinare i requisiti di qualità che le autorità nazionali di regolamentazione dovranno utilizzare.

(16) All'interno di un mercato concorrenziale è opportuno che gli utenti possano scegliere la qualità di servizio di cui necessitano; in determinati casi, tuttavia, può essere necessario stabilire che le reti di comunicazione pubbliche rispettino livelli di qualità minimi, per evitare il degrado della qualità del servizio, il blocco degli accessi e il rallentamento del traffico sulle reti.

Emendamento  4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) I paesi ai quali l'Unione internazionale delle telecomunicazioni ha attribuito il codice internazionale "3883" hanno delegato la responsabilità amministrativa dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS, European Telephony Numbering Space) al comitato delle comunicazioni elettroniche (ECC, Electronic Communications Committee) della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT). Il progresso tecnologico e lo sviluppo dei mercati mostrano che lo spazio europeo di numerazione telefonica rappresenta un'opportunità per lo sviluppo di servizi paneuropei, ma che, al momento, non è in grado di esprimente pienamente il suo potenziale a causa delle prescrizioni procedurali eccessivamente burocratiche e dell'assenza di coordinamento tra le amministrazioni nazionali. Per promuovere lo sviluppo dello spazio europeo di numerazione telefonica, è opportuno trasferirne la gestione (che comprende le attività di assegnazione, controllo e sviluppo) all'Autorità europea per il mercato delle comunicazioni elettroniche istituita dal regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], qui di seguito denominata "l'Autorità". Tale Autorità dovrà assicurare il coordinamento con i paesi che condividono il codice "3883", ma che non sono Stati membri, per conto degli Stati membri ai quali è stato assegnato il codice "3883".

soppresso

Emendamento  5

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Una violazione di sicurezza che comporti la perdita o il danneggiamento dei dati personali di un abbonato può, se non è trattata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale, tra cui il furto d'identità. È pertanto opportuno che gli abbonati che sono vittima di tali violazioni di sicurezza siano avvisati tempestivamente per permettere loro di adottare le precauzioni necessarie. È opportuno che l'avviso informazioni sulle misure adottate dal fornitore per affrontare la violazione e raccomandazioni per gli utenti.

(29) Una grave violazione di sicurezza che comporti la perdita o il danneggiamento dei dati personali di un abbonato può, se non è trattata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale, tra cui il furto d'identità. È pertanto opportuno che l’autorità nazionale di regolamentazione sia avvisata tempestivamente. È opportuno che l'avviso informazioni sulle misure adottate dal fornitore per affrontare la violazione e raccomandazioni per gli utenti. L’autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe esaminare e determinare la gravità della violazione e richiedere al fornitore, se del caso, di notificare la violazione agli abbonati che ne sono direttamente interessati.

Emendamento  6

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 bis) In sede di attuazione delle misure di recepimento della direttiva 2002/58/CE, le autorità e i giudici degli Stati membri dovrebbero non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme alla direttiva, ma anche provvedere a non fondarsi su un’interpretazione della direttiva che entri in conflitto con i diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come, ad esempio, il principio di proporzionalità.

Motivazione

L'emendamento è volto ad includere la formulazione della recente decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa tra Promusicae e Telefónica (29 gennaio 2008). La decisione della Corte ribadisce che, in sede di trasposizione delle direttive, gli Stati membri devono garantire di fondarsi su un’interpretazione di queste ultime che permetta di assicurare un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali protetti dall'ordinamento giuridico comunitario.

Emendamento  7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33) È opportuno che l'Autorità contribuisca ad innalzare il livello protezione dei dati a carattere personale e della vita privata, in particolare attraverso la fornitura di consulenze e pareri, la promozione delle scambio delle migliori pratiche in materia di gestione dei rischi e la fissazione di metodi comuni per la valutazione dei rischi. In particolare, l'Autorità deve contribuire all'armonizzazione di misure tecniche ed organizzative idonee in materia di sicurezza.

soppresso

Emendamento  8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo abbordabile, al servizio telefonico accessibile al pubblico, compresi i servizi di emergenza e i servizi relativi agli elenchi, che sia equivalente a quello fornito agli altri utenti finali.

1. Gli Stati membri adottano misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo abbordabile, ai servizi di comunicazione elettronica, compresi i servizi di emergenza e i servizi relativi agli elenchi, che sia equivalente a quello fornito agli altri utenti finali.

Emendamento  9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 9 – paragrafi 2 e 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri, tenendo conto delle circostanze nazionali, possono prescrivere che le imprese designate propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso alla rete e dal suo uso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, oppure dai servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e agli articoli 5, 6 e 7, soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate.

2. Gli Stati membri, tenendo conto delle circostanze nazionali, prescrivono che le imprese designate propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso alla rete e dal suo uso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, oppure dai servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e agli articoli 5, 6 e 7, soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate.

3. Oltre a prescrivere alle imprese designate di fornire opzioni tariffarie speciali o rispettare limiti tariffari o perequazioni tariffarie geografiche o altri sistemi analoghi, gli Stati membri possono provvedere affinché sia fornito un sostegno ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto, la disabilità o particolari esigenze sociali.";

3. Oltre a prescrivere alle imprese designate di fornire opzioni tariffarie speciali o rispettare limiti tariffari o perequazioni tariffarie geografiche o altri sistemi analoghi, gli Stati membri provvedono affinché sia fornito un sostegno ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto, la disabilità o particolari esigenze sociali.";

Motivazione

L'articolo 7 della direttiva sui servizi universali, quale modificata dalla proposta della Commissione, obbliga gli Stati membri ad adottare misure speciali per gli utenti disabili. L'emendamento proposto mira a garantire lo stesso risultato di tale disposizione.

Emendamento  10

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto, compresi i costi diretti della portabilità di numeri ed altri identificatori;

(e) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto, compresi gli oneri derivanti dalla portabilità di numeri ed altri identificatori, nonché gli oneri che saranno imposti a causa della presenza di apparecchiature sovvenzionate;

Emendamento  11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

h) le azioni che l'impresa che fornisce la connessione e/o i servizi può adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità.

h) le azioni che l'impresa che fornisce la connessione e/o i servizi deve adottare per rispettare la riservatezza dei dati personali degli abbonati e le azioni che possono essere adottate in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità ed eventuali forme di risarcimento in caso di tali incidenti..

Motivazione

È essenziale garantire la massima protezione ai dati personali degli abbonati. Le azioni facoltative non sono sufficienti a tale scopo.

Emendamento  12

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il contratto contiene inoltre informazioni attinenti agli utilizzi leciti delle reti di comunicazione elettronica e agli strumenti di tutela dai rischi per la vita privata e i dati personali citati all'articolo 21, paragrafo (4 bis).

Emendamento  13

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 20 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dagli operatori. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, al contempo, sono informati del diritto di recedere dal contratto, senza penali, se non accettano le nuove condizioni.

7. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di modifiche svantaggiose per gli abbonati delle condizioni contrattuali proposte dagli operatori sulla base di una clausola del contratto che autorizza cambiamenti unilaterali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, al contempo, sono informati del diritto di recedere dal contratto, senza penali, se non accettano le nuove condizioni. Ove il contratto non contenga una clausola che autorizzi l'operatore a modificare il contratto unilateralmente, nella notifica si informano gli abbonati del loro diritto di non accettare i cambiamenti proposti e di conservare il contratto inalterato.

Emendamento  14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la fornitura di informazioni che consentono agli utenti finali e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità d'uso alternative, mediante guide interattive o tecniche analoghe. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione rendano disponibili tali guide o tecniche, se non sono disponibili sul mercato. I terzi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente le tariffe pubblicate dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica per vendere o rendere disponibili tali guide interattive o tecniche analoghe.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la fornitura di informazioni che consentono agli utenti finali e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità d'uso alternative, mediante guide interattive o tecniche analoghe. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione rendano disponibili tali guide o tecniche, se non sono disponibili sul mercato.

Motivazione

Qualora non siano disponibili sul mercato guide o tecniche che consentono agli utenti di effettuare una valutazione indipendente dei costi, è contraddittorio prevederne la pubblicazione (presumibilmente a titolo gratuito) da parte delle autorità nazionali di regolamentazione e, nel contempo, permettere a terzi di vendere tali guide o tecniche.

Emendamento  15

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 21 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Per assicurare che gli utenti finali possano trarre vantaggio da un approccio coerente in materia di trasparenza tariffaria e di comunicazione di informazioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, nella Comunità, la Commissione, dopo aver consultato l'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (nel prosieguo denominata "l'Autorità), può adottare le misure tecniche di attuazione adeguate in questo settore, ad esempio specificando la metodologia o le procedure. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento  16

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13 – lettera b

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 22 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per impedire il degrado del servizio e il rallentamento del traffico di rete, la Commissione, dopo aver consultato l'Autorità, può adottare misure tecniche di attuazione relative alle prescrizioni in materia di qualità minima del servizio che l'autorità nazionale di regolamentazione deve imporre alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 37, paragrafo 3.

3. Per impedire il degrado del servizio e il rallentamento del traffico di rete e garantire che non sia limitata in modo irragionevole la possibilità degli abbonati di accedere a contenuti legittimi, o distribuirli, oppure di eseguire qualsiasi applicazione e servizio legittimi di loro scelta, le autorità nazionali di regolamentazione possono adottare prescrizioni in materia di qualità minima del servizio. Le autorità nazionali di regolamentazione possono considerare irragionevole la limitazione imposta da un operatore alla possibilità di accedere a contenuti legittimi, o distribuirli, oppure di eseguire qualsiasi applicazione e servizio legittimi di loro scelta se la predetta limitazione opera una discriminazione in base alla fonte, alla destinazione, al contenuto o al tipo di applicazione e se non è debitamente motivata dall'operatore.

Emendamento  17

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 25 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

 

"4. Gli Stati membri non mantengono in essere alcuna limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro attraverso chiamate vocali o SMS e adottano le misure intese ad assicurare tale accesso ai sensi dell'articolo 28."

Emendamento  18

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 27 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri ai quali l'ITU ha assegnato il codice internazionale "3883" affidano all'Autorità la responsabilità unica della gestione dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS).

soppresso

Emendamento  19

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) gli utenti finali siano in grado di accedere e utilizzare i servizi, in particolare i servizi della società dell'informazione, forniti all'interno della Comunità e

soppresso

Emendamento  20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Direttiva 2002/22/CE

Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di bloccare l'accesso a numeri o servizi caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi.

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di bloccare l'accesso a numeri o servizi caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi. Gli Stati membri sottopongono la decisione di bloccare l'accesso a taluni numeri e servizi a sindacato giurisdizionale.

Motivazione

Le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione, in particolare qualora limitino l'accesso delle imprese a posizioni di mercato, devono sempre essere sottoposte a sindacato giurisdizionale.

Emendamento  21

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) è inserito il seguente paragrafo:

 

“1 bis. Fatte salve le disposizioni delle direttive 95/46/CE e 2006/24/CE, tali misure includono:

 

- adeguate misure tecniche e organizzative atte a garantire che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato e a tutelare i dati personali conservati o trasmessi da una distruzione accidentale o illecita, da un perdita o modifica accidentale, da immagazzinamento, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti;

 

- adeguate misure tecniche e organizzative atte a proteggere la rete e i servizi da un utilizzo accidentale, illecito o non autorizzato, da interferenze o ostacoli al loro funzionamento o disponibilità, inclusa tra l’altro la distribuzione di messaggi elettronici indesiderati o fraudolenti;

 

- una politica della sicurezza con riguardo al trattamento dei dati personali;

 

- un processo atto ad individuare e valutare vulnerabilità ragionevolmente prevedibili nei sistemi mantenuti dal fornitore del servizio di comunicazione elettronica, che includa il monitoraggio regolare delle violazioni di sicurezza;

 

- un processo volto all’adozione di misure di prevenzione, correzione e attenuazione delle eventuali vulnerabilità riscontrate nel processo di cui al quarto trattino, e un processo volto all’adozione di misure di prevenzione, correzione e attenuazione degli incidenti di sicurezza che possono condurre a una violazione di sicurezza.”

Emendamento  22

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera a ter (nuova)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4, paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a ter) è inserito il seguente paragrafo:

 

“1 ter. Le autorità nazionali di regolamentazione hanno il potere di verificare le misure adottate dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione nonché di emanare raccomandazioni sulle migliori pratiche e su indicatori di risultato relativamente al livello di sicurezza che tali misure sono volte a conseguire.”

Emendamento  23

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se si produce una violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione accessibili al pubblico nella Comunità, il fornitore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunica senza indugio l'avvenuta violazione all'abbonato e all'autorità nazionale di regolamentazione. La comunicazione all'abbonato contiene almeno una descrizione della natura della violazione ed elenca le misure raccomandate per attenuarne i possibili effetti negativi. La comunicazione all'autorità nazionale di regolamentazione descrive, inoltre, le conseguenze della violazione e le misure adottate dal fornitore per porvi rimedio.

3. Se si produce una grave violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione accessibili al pubblico nella Comunità e che è suscettibile di arrecare danno agli utenti, il fornitore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e qualsiasi impresa fornitrice di servizi ai consumatori via Internet che sia responsabile del trattamento e fornisca servizi della società dell'informazione comunicano senza indugio l'avvenuta violazione all'autorità nazionale di regolamentazione. La comunicazione all’autorità nazionale di regolamentazione contiene almeno una descrizione della natura della violazione ed elenca le misure raccomandate per attenuarne i possibili effetti negativi. La comunicazione all'autorità nazionale di regolamentazione descrive, inoltre, le conseguenze della violazione e le misure adottate dal fornitore per porvi rimedio.

Emendamento  24

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

"3 bis. L'autorità nazionale di regolamentazione esamina e determina la gravità della violazione. Se la violazione è giudicata grave, l'autorità nazionale di regolamentazione chiede al fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e al fornitore di servizi della società dell'informazione di avvertire, in modo adeguato e senza indebiti indugi, gli abbonati direttamente interessati dalla violazione. La notifica contiene le informazioni di cui al paragrafo 3.

 

La notifica di una grave violazione può essere rinviata qualora possa pregiudicare l’avanzamento di un’inchiesta penale relativa a detta violazione.”

Emendamento  25

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

“3 ter. La gravità di una violazione che richieda una comunicazione agli abbonati è determinata in base alle circostanze della violazione stessa, vale a dire al rischio per i dati personali interessati dalla violazione, al tipo di dati, al numero di abbonati coinvolti e all'impatto immediato o potenziale della violazione sulla fornitura di servizi.”

Emendamento  26

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 3 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

transmises, stockées ou traitées, ou d'autres mesures de protection technique appropriées

"3 quater. La violazione non è considerata grave e il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché il fornitore di servizi della società dell'informazione non sono soggetti all'obbligo di comunicare o di fornire una comunicazione agli abbonati se può essere dimostrato che non vi è ragionevolmente alcun rischio per i dati personali interessati dalla violazione, grazie all'uso di misure di protezione tecnologica adeguate, comprendenti, fra l'altro, tecnologie di cifratura adeguate che rendono i dati inintelligibili in caso di perdita accidentale o illecita, di modifica, di divulgazione non autorizzata o di accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati, o trattati oppure di altre misure tecnologiche adeguate di protezione che rendono i dati personali inaccessibili in caso di perdita accidentale o illecita.”

Emendamento  27

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per assicurare l'attuazione uniforme delle misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, dopo aver consultato l'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (nel prosieguo denominata "l'Autorità") e il Garante europeo della protezione dei dati, la Commissione può adottare misure tecniche di attuazione riguardanti, tra l'altro, le circostanze, il formato e le procedure applicabili alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni di cui al presente articolo.   

4. Per assicurare l'attuazione uniforme delle misure di cui ai paragrafi da 1 a 3 quater, dopo aver consultato il Garante europeo della protezione dei dati e l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, la Commissione raccomanda misure tecniche di attuazione riguardanti, tra l'altro, le misure di cui al paragrafo 1 bis e le circostanze, il formato e le procedure applicabili alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni di cui al paragrafo 3 bis.

Emendamento  28

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 4

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 5 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che l'archiviazione di informazioni oppure l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione che l'abbonato o l'utente sia stato informato in modo chiaro e completo, in conformità della direttiva 95/46/CE, tra l'altro sugli scopi del trattamento e che gli sia offerta la possibilità di rifiutare tale trattamento da parte del responsabile del trattamento. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare o facilitare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a fornire un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente.";

3. Gli Stati membri assicurano che l'archiviazione di informazioni oppure l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente, direttamente o indirettamente per il tramite di qualsiasi tipo di supporto di memorizzazione, siano vietati a meno che l'abbonato o l'utente non abbiano espresso preliminarmente il proprio consenso e siano stati informati in modo chiaro e completo, in conformità della direttiva 95/46/CE, tra l'altro sugli scopi del trattamento e che sia loro offerta la possibilità di rifiutare tale trattamento da parte del responsabile del trattamento. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a fornire un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente.";

Emendamento  29

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 13 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

“1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax, dei servizi di messaggeria breve (SMS) o della posta elettronica a fini di commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli abbonati che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso."

Emendamento  30

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 4 ter (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 13 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter) all'articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

 

“4. In ogni caso, è vietata la prassi di inviare messaggi di posta elettronica a scopi di commercializzazione diretta che camuffino o celino l'identità del mittente da parte del quale la comunicazione è effettuata, in violazione dell'articolo 6 della direttiva 2000/31/CE, o che contengano link verso siti aventi finalità dolose o fraudolente, o che non forniscano un indirizzo valido cui il destinatario possa inviare una richiesta di cessazione di tali comunicazioni."

Emendamento  31

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 5

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 13 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Fatti salvi i ricorsi amministrativi che possono essere presentati, in particolare, a norma dell'articolo 15 bis, paragrafo 2, gli Stati membri garantiscono che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo nella lotta contro le violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi del presente articolo, in particolare un fornitore di servizi di comunicazione elettronica che intenda tutelare i propri legittimi interessi commerciali o gli interessi dei suoi clienti, abbia il diritto di promuovere un'azione giudiziaria contro tali violazioni.";

6. Fatti salvi i ricorsi amministrativi che possono essere presentati, in particolare, a norma dell'articolo 15 bis, paragrafo 2, gli Stati membri garantiscono che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo nella lotta contro le violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva, in particolare un fornitore di servizi di comunicazione elettronica che intenda tutelare i propri legittimi interessi commerciali o gli interessi dei suoi clienti, abbia il diritto di promuovere un'azione giudiziaria contro tali violazioni.

Emendamento  32

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 15 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. All’articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della presente direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, una misura necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica, per la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica, e per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. A tal fine gli Stati membri possono tra l'altro adottare misure legislative le quali prevedano che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo. Tutte le misure di cui al presente paragrafo sono conformi ai principi generali del diritto comunitario, compresi quelli di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del trattato sull'Unione europea.”

Motivazione

La direttiva del 2002 sulla tutela della vita privata non fa che estendere alle comunicazioni elettroniche le misure della direttiva quadro del 1995. Pertanto l’articolo 15 della direttiva del 2002 dovrebbe essere letto alla luce dell'articolo 13 della direttiva quadro del 1995. L'obiettivo di questo emendamento è di rafforzare la sicurezza giuridica nell’ambito della recente sentenza della CGCE (C-275/06).

Emendamento  33

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato I – Parte A – lettera e

Direttiva 2002/22/CE

Allegato I – Parte A – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e) Mancato pagamento delle fatture

e) Mancato pagamento delle fatture

Gli Stati membri autorizzano l'applicazione di misure specifiche per la riscossione delle fatture non pagate emesse dagli operatori designati conformemente all'articolo 8. Tali misure sono rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Esse garantiscono che l'abbonato sia informato con debito preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato. Eccezionalmente, nei casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano autorizzare la cessazione del collegamento alla rete come conseguenza del mancato pagamento delle fatture relative ai servizi forniti attraverso la rete. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'abbonato. Prima della totale cessazione del collegamento gli Stati membri possono autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale sono permessi esclusivamente i servizi che non comportano un addebito per l'abbonato (ad esempio chiamate al "112").

Gli Stati membri autorizzano l'applicazione di misure specifiche per la riscossione delle fatture non pagate emesse dagli operatori designati conformemente all'articolo 8. Tali misure sono rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Esse garantiscono che l'abbonato sia informato con debito preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvo nei casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti, le predette misure garantiscono, per quanto tecnicamente possibile, che l'eventuale interruzione del servizio resti limitata al servizio interessato. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'abbonato. Prima della totale cessazione del collegamento gli Stati membri possono autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale sono permessi esclusivamente i servizi che non comportano un addebito per l'abbonato (ad esempio chiamate al "112").

PROCEDURA

Titolo

Reti e servizi di comunicazione elettronica, tutela della vita privata e dei consumatori

Riferimenti

COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD)

Commissione competente per il merito

IMCO

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

JURI

10.12.2007

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

19.12.2007

 

 

Esame in commissione

26.2.2008

8.4.2008

28.5.2008

 

Approvazione

29.5.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Sharon Bowles, Luis de Grandes Pascual, Sajjad Karim, Georgios Papastamkos, Jacques Toubon

PARERE della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (26.6.2008)

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori
(COM(2007)0698 – C6‑0420/2007 – 2007/0248(COD))

Relatore per parere (*): Alexander Alvaro(*) Commissioni associate - articolo 47 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

Contesto della direttiva

La proposta della Commissione, concernente le modifiche da apportare al pacchetto normativo sulle comunicazioni elettroniche del 2002 in merito ad aspetti che riguardano i diritti dei consumatori, è una delle tre proposte di riforma legislativa tese a modificare l'attuale quadro normativo, entrato in vigore nel 2002. Gli aspetti principali delle riforme riguardano la direttiva sui servizi universali e i diritti dei consumatori, con un numero minore di modifiche relative alla direttiva sulla tutela della vita privata nelle comunicazioni elettroniche e una modifica minore al regolamento per la cooperazione in materia di protezione dei consumatori.

Vi sono altre due proposte di riforma attinenti, che contengono modifiche alle altre tre direttive sulle comunicazioni elettroniche (autorizzazioni, accesso e quadro) e alla proposta di creazione di un'autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (l'Autorità). Il relatore ha pertanto collaborato da vicino con i relatori di queste proposte di modifica, per assicurare un approccio normativo coerente.

Garantire un livello elevato di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, in particolare il diritto alla tutela della vita privata e alla riservatezza dei dati nel settore delle comunicazioni elettroniche, è uno degli aspetti fondamentali di una società dell'informazione aperta a tutti e permette lo sviluppo armonioso e un'ampia diffusione di nuovi servizi e di applicazioni innovative.

La presente proposta di riforma legislativa adatta il quadro normativo, rafforzando alcuni diritti dei consumatori e degli utenti (in particolare al fine di migliorare l'accessibilità e promuovere una società dell'informazione aperta a tutti) e facendo in modo che le comunicazioni elettroniche siano affidabili, sicure e attendibili e che garantiscano un livello elevato di tutela della vita privata e dei dati a carattere personale.

Gli obiettivi della presente proposta sono di due tipi:

1)  rafforzare e migliorare la tutela dei consumatori e i diritti degli utenti nel settore delle comunicazioni elettroniche, in particolare fornendo ai consumatori, tra l'altro, maggiori informazioni sui prezzi e sulle condizioni di fornitura e agevolando l'accesso e l'utilizzo delle comunicazioni elettroniche, compresi i servizi per gli utenti disabili. In merito a tali aspetti, il relatore ha lavorato in stretta collaborazione con la commissione per il mercato interno, competente a norma dell'articolo 47 del regolamento del Parlamento. Pertanto, il relatore non presenta emendamenti al riguardo;

2)  rafforzare la tutela della vita privata e la riservatezza dei dati a carattere personale nel settore delle comunicazioni elettroniche, in particolare attraverso disposizioni più rigorose in materia di sicurezza e migliori meccanismi di controllo. In merito a questi specifici aspetti, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni è stata dichiarata competente e responsabile a norma dell'articolo 47 del regolamento del Parlamento. D'accordo con il relatore della commissione per il mercato interno (commissione competente per il merito), il relatore ha concentrato il suo lavoro sulle questioni che rientrano nell'ambito di competenza della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Il relatore desidera sottolineare che la commissione per il mercato interno e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni hanno collaborato in modo particolarmente fruttuoso.

Approccio principale adottato dal relatore

Il relatore ha proposto una serie di emendamenti ai seguenti ambiti delle proposte, con l'obiettivo generale di semplificare, chiarire e rafforzare le disposizioni.

Benché non sia possibile prendere in considerazione il parere del gruppo di lavoro costituito a norma dell'articolo 29 a causa di vincoli di tempo, il relatore ha tenuto conto del parere del garante europeo della protezione dei dati in merito e ha attuato i suggerimenti presentati dall'organo competente.

In particolare:

–   ha tenuto conto dei più recenti sviluppi (emersi negli Stati membri) della normativa sulla protezione dei dati e delle sentenze in materia di protezione dei dati;

–   ha inserito i suggerimenti avanzati nel parere del garante europeo della protezione dei dati, in particolare per quanto attiene a:

–   l'inclusione delle reti delle comunicazioni elettroniche private;

–   la concessione alle persone giuridiche della facoltà di agire in giudizio, in caso di violazione delle disposizioni della direttiva sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

–   l'aggiunta di un chiarimento, per identificare gli elementi in base ai quali i dati relativi al traffico debbano essere considerati dati di natura personale ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 95/46/CE;

–   ha chiarito la proposta della Commissione in merito alle notifiche in caso di violazione della sicurezza, per rafforzare la certezza giuridica in relazione a questo aspetto delicato;

–   ha chiarito che l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) è l'organo più idoneo a gestire le questioni attinenti alla sicurezza delle reti;

–   ha chiarito che spyware, trojan e l'altro software maligno possono provenire anche da supporti di memorizzazione come CD-ROM, chiavi USB, ecc;

–   sono emerse nuove tecnologie da quanto la direttiva 2002/58/CE è entrata in vigore;

–   è stata rafforzata la tutela dei consumatori grazie al fatto che talune azioni richiedono obbligatoriamente il preventivo consenso degli utenti.

Il relatore raccomanda tali proposte alla commissione e manifesta la propria disponibilità ad accogliere ulteriori suggerimenti per rafforzare queste utili riforme.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis) La presente direttiva armonizza le disposizioni degli Stati membri necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, e in particolare del diritto alla vita privata e del diritto alla riservatezza e alla sicurezza dei sistemi informatici, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all'interno della Comunità.

Emendamento  2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 ter) Nel definire le misure di attuazione relative alla sicurezza del trattamento, ai sensi della procedura di regolamentazione con controllo, la Commissione coinvolge tutte le autorità e le organizzazioni europee pertinenti (l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, il Garante europeo della protezione dei dati e il gruppo di lavoro costituito a norma dell'articolo 29) nonché tutte le parti interessate, in particolare al fine di essere informata sulle migliori soluzioni disponibili, a livello sia tecnico sia economico, atte a migliorare l'attuazione della presente direttiva.

Emendamento  33

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 26 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 quater) Le disposizioni della presente direttiva precisano e integrano la direttiva 95/46/CE e prevedono la tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone fisiche o giuridiche.

Emendamento  4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) La liberalizzazione dei mercati e delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, unita al rapido progresso tecnologico, ha stimolato la concorrenza e la crescita economica ed ha prodotto una vasta gamma di servizi destinati agli utenti finali, accessibili attraverso le reti pubbliche di comunicazione elettronica. È necessario garantire un pari livello di tutela dei dati personali e della vita privata ai consumatori e agli utenti, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate per fornire un determinato servizio.

(27) La liberalizzazione dei mercati e delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, unita al rapido progresso tecnologico, ha stimolato la concorrenza e la crescita economica ed ha prodotto una vasta gamma di servizi destinati agli utenti finali, accessibili attraverso le reti pubbliche e private di comunicazione elettronica e le reti private accessibili al pubblico.

Emendamento  5

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 bis) Ai fini della presente direttiva, gli indirizzi di protocollo Internet sono considerati dati personali soltanto se essi, di per sé o in congiunzione con altri dati, possono essere collegati direttamente a una persona.

 

Entro i prossimi due anni è opportuno che la Commissione, previa consultazione del gruppo di lavoro costituito a norma dell’articolo 29 e del Garante europeo della protezione dei dati, proponga una legislazione specifica sul trattamento giuridico degli indirizzi di protocollo Internet in quanto dati di carattere personale nel quadro della protezione dei dati.

Emendamento  6

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 ter) È opportuno che il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotti adeguate misure tecniche e organizzative per assicurare la sicurezza dei suoi servizi. Fatte salve le disposizioni delle direttive 1995/46/CE e 2006/24/CE, tali misure dovrebbero assicurare che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato a stretti fini legalmente autorizzati e che i dati personali conservati o trasmessi nonché la rete e i servizi siano protetti. Va inoltre istituita una politica di sicurezza per il trattamento dei dati personali onde individuare le vulnerabilità del sistema; è opportuno che siano messi in atto un monitoraggio regolare e misure di prevenzione, correzione e attenuazione.

Emendamento  7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 28 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 quater) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione controllino le misure adottate e diffondano le migliori pratiche e i migliori risultati nel settore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.

Emendamento  8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Una violazione di sicurezza che comporti la perdita o il danneggiamento dei dati personali di un abbonato può, se non è trattata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale, tra cui il furto d'identità. È pertanto opportuno che gli abbonati che sono vittima di tali violazioni di sicurezza siano avvisati tempestivamente per permettere loro di adottare le precauzioni necessarie. È opportuno che l'avviso contenga informazioni sulle misure adottate dal fornitore per affrontare la violazione e raccomandazioni per gli utenti.

(29) Una violazione di sicurezza che comporti la perdita o il danneggiamento dei dati personali di un abbonato può, se non è trattata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale, tra cui il furto d'identità. È pertanto opportuno che l’autorità nazionale di regolamentazione o l’autorità competente sia avvisata tempestivamente. È opportuno che l'avviso contenga informazioni sulle misure adottate dal fornitore per affrontare la violazione e raccomandazioni per gli utenti.

 

L'autorità competente esamina e determina la gravità della violazione. Se la violazione è giudicata grave, l'autorità competente chiede al fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e al fornitore di servizi della società dell'informazione di darne adeguata notifica senza indebito ritardo alle persone interessate dalla violazione.

Emendamento  9

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 bis) L'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva va inteso nel senso che la divulgazione di dati personali ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2004/48/CE non pregiudica né la presente direttiva né la direttiva 1995/46/CE, laddove avvenga in seguito a una richiesta giustificata, ossia sufficientemente fondata, e proporzionata conformemente alle procedure definite dagli Stati membri, le quali garantiscono il rispetto di tali misure di salvaguardia.

Motivazione

L'articolo 8 della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale riguarda la divulgazione di informazioni che possono interessare i dati protetti ai sensi della direttiva in esame (2002/58/CE) e/o della direttiva 1995/46/CE. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva e dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 1995/46/CE risulta chiaramente che tale divulgazione può avvenire qualora risulti necessario per tutelare i diritti e la libertà di terzi. Alla luce della recente giurisprudenza appare opportuno chiarire a livello europeo la relazione tra la disposizione specifica in materia di divulgazione di cui all'articolo 8 della direttiva 2004/48/CE e le disposizioni della presente direttiva e in tal modo accrescere il livello di sicurezza giuridica per tutte le parti interessate.

Emendamento  10

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 ter) In sede di attuazione delle misure di recepimento della direttiva 2002/58/CE, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il diritto nazionale in modo conforme a detta direttiva, ma anche provvedere a non fondarsi su un’interpretazione di detta direttiva che entri in conflitto con altri diritti fondamentali o principi generali del diritto comunitario, come il principio di proporzionalità.

Motivazione

L'emendamento consente di tenere conto della sentenza della Corte di giustizia nella causa Promusicae contro Telefónica, del 29 gennaio 2008, la quale riafferma l'obbligo, per gli Stati membri, di interpretare la direttiva in modo da non entrare in conflitto con altri diritti fondamentali o principi generali del diritto. Si tratta di una garanzia per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Emendamento  11

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33) È opportuno che l'Autorità contribuisca ad innalzare il livello di protezione dei dati a carattere personale e della vita privata, in particolare attraverso la fornitura di consulenze e pareri, la promozione delle scambio delle migliori pratiche in materia di gestione dei rischi e la fissazione di metodi comuni per la valutazione dei rischi. In particolare, l'Autorità deve contribuire all'armonizzazione di misure tecniche ed organizzative idonee in materia di sicurezza.

(33) È opportuno che l'Autorità contribuisca ad innalzare il livello di protezione dei dati a carattere personale e della vita privata, in particolare attraverso la fornitura di consulenze e pareri, la promozione dello scambio delle migliori pratiche in materia di gestione dei rischi e la fissazione di metodi comuni per la valutazione dei rischi.

Emendamento  12

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) I software che registrano le azioni dell'utente in modo surrettizio e/o pregiudicano il funzionamento dell'apparecchiatura terminale di un utente a profitto di un terzo (i cosiddetti "software spia" o spyware) costituiscono una grave minaccia per la vita privata degli utenti. Occorre garantire indistintamente a tutti gli utenti un livello elevato di protezione della sfera privata contro tutti i software spia, scaricati inconsapevolmente dalle reti di comunicazione elettronica o installati in modo surrettizio nei software distribuiti su supporti esterni per la memorizzazione dei dati quali CD, CD-ROM o chiavi USB.

(34) I software che registrano le azioni dell'utente in modo surrettizio e/o pregiudicano il funzionamento dell'apparecchiatura terminale di un utente a profitto di un terzo (i cosiddetti "software spia" o spyware) costituiscono una grave minaccia per la vita privata degli utenti. Occorre garantire indistintamente a tutti gli utenti un livello elevato di protezione della sfera privata contro tutti i software spia, scaricati inconsapevolmente dalle reti di comunicazione elettronica o installati in modo surrettizio nei software distribuiti su supporti esterni per la memorizzazione dei dati quali CD, CD-ROM o chiavi USB.

Gli Stati membri incoraggiano gli utenti finali ad adottare le misure necessarie per proteggere le loro apparecchiature terminali contro i virus e i software spia.

Motivazione

L'apparecchiatura terminale è l'anello più debole di una rete e, in quanto tale, deve essere ben protetta. Gli utenti finali dovrebbero comprendere i rischi che corrono navigando in Internet quando scaricano e utilizzano software o supporti per la memorizzazione dei dati.

Emendamento  13

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35) I fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono investire pesantemente nella lotta contro le comunicazioni commerciali indesiderate ("spam"). A differenza degli utenti finali, essi possiedono le conoscenze e le risorse necessarie per individuare ed identificare coloro che inviano tali comunicazioni commerciali indesiderate. È necessario, pertanto, che i fornitori di servizi di posta elettronica e gli altri fornitori di servizi abbiano la possibilità di promuovere azioni giudiziarie contro i mittenti di comunicazioni commerciali indesiderate (spammer) e di difendere quindi sia gli interessi dei loro clienti, sia i propri interessi commerciali legittimi.

(35) I fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono investire pesantemente nella lotta contro le comunicazioni commerciali indesiderate ("spam"). A differenza degli utenti finali, essi possiedono le conoscenze e le risorse necessarie per individuare ed identificare coloro che inviano tali comunicazioni commerciali indesiderate. È necessario, pertanto, che i fornitori di servizi di posta elettronica e gli altri fornitori di servizi abbiano la possibilità di promuovere azioni giudiziarie contro i mittenti di comunicazioni commerciali indesiderate (spammer) per tali violazioni e di difendere quindi sia gli interessi dei loro clienti, sia i propri interessi commerciali legittimi.

Emendamento  14

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(35 bis) Qualora possano essere trattati dati di localizzazione diversi da quelli relativi al traffico, tali dati possono essere trattati soltanto se resi anonimi o con il previo consenso degli utenti o abbonati interessati, ai quali vanno fornite informazioni chiare e complete sulla possibilità di ritirare in qualsiasi momento il proprio consenso al trattamento dei dati relativi al traffico.

Emendamento  15

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(38 bis) È opportuno che la Commissione, a condizione che il trattato di Lisbona entri in vigore, presenti al Consiglio e al Parlamento una nuova proposta legislativa, dotata di una nuova base giuridica, concernente la protezione della vita privata e la sicurezza dei dati nelle comunicazioni elettroniche.

Emendamento  16

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 1 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1) L'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

 

1. La presente direttiva prevede l'armonizzazione delle disposizioni degli Stati membri necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata e del diritto alla riservatezza e alla sicurezza dei sistemi informatici, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all'interno della Comunità.

Emendamento  17

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 1 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 bis) L'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

 

2. Ai fini di cui al paragrafo 1, le disposizioni della presente direttiva precisano e integrano la direttiva 95/46/CE. Esse prevedono inoltre la tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone fisiche o giuridiche.

Motivazione

La direttiva menziona gli interessi specifici delle persone giuridiche senza tenere conto dei consumatori. Dato che l’obiettivo principale della presente direttiva è quello di tutelare i dati e gli interessi economici delle persone fisiche, è opportuno aggiungere un riferimento ad esse.

Emendamento  18

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 2

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti di comunicazione pubbliche nella Comunità, comprese le reti di comunicazione pubbliche che supportano i dispositivi di raccolta e di identificazione dei dati.

La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti di comunicazione pubbliche e private e su reti private accessibili al pubblico nella Comunità, comprese le reti di comunicazione pubbliche e private e le reti private accessibili al pubblico che supportano i dispositivi di raccolta e di identificazione dei dati.

Motivazione

Data la tendenza dei servizi a divenire sempre più un miscuglio di servizi pubblici e privati, è necessario ampliare il campo d’applicazione della direttiva. L'emendamento segue le raccomandazioni adottate il 26 settembre 2006 dal gruppo di lavoro istituito dall'articolo 29 e il parere espresso su questa direttiva modificativa dal garante europeo della protezione dei dati.

Emendamento  19

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafi 1 e 1 ter (nuovi)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(a bis) Sono inseriti i seguenti paragrafi:

 

“1 bis. Fatte salve le disposizioni delle direttive 95/46/CE e 2006/24/CE, tali misure includono:

 

- misure tecniche e organizzative adeguate, atte a garantire che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato a stretti fini legalmente autorizzati e a tutelare i dati personali memorizzati o trasmessi dalla distruzione accidentale o illecita, da un'alterazione o perdita accidentale, da immagazzinamento, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti;

 

- misure tecniche e organizzative adeguate, atte a proteggere la rete e i servizi da un utilizzo accidentale, illecito o non autorizzato, da interferenze o da ostacoli al loro funzionamento o disponibilità;

 

- una politica di sicurezza con riguardo al trattamento dei dati personali;

 

- una procedura intesa a individuare e valutare vulnerabilità ragionevolmente prevedibili nei sistemi gestiti dal fornitore dei servizi di comunicazione elettronica, che includa un monitoraggio regolare delle violazioni di sicurezza;

 

- una procedura per l’adozione di misure di prevenzione, correzione e attenuazione delle eventuali vulnerabilità riscontrate nella procedura di cui al quarto trattino e una procedura volta all’adozione di misure di prevenzione, correzione e attenuazione contro gli incidenti che possono condurre a violazioni di sicurezza.

 

1 ter. Le autorità nazionali di regolamentazione hanno il potere di verificare le misure adottate dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione nonché di emanare raccomandazioni sulle migliori pratiche e su indicatori di risultato relativamente al livello di sicurezza che tali misure sono volte a conseguire.”

Motivazione

I regolatori nazionali dovrebbero monitorare le misure adottate e diffondere le migliori pratiche e i migliori risultati tra i servizi di comunicazione elettronica disponibili.

Emendamento  20

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se si produce una violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione accessibili al pubblico nella Comunità, il fornitore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunica senza indugio l'avvenuta violazione all'abbonato e all'autorità nazionale di regolamentazione. La comunicazione all'abbonato contiene almeno una descrizione della natura della violazione ed elenca le misure raccomandate per attenuarne i possibili effetti negativi. La comunicazione all'autorità nazionale di regolamentazione descrive, inoltre, le conseguenze della violazione e le misure adottate dal fornitore per porvi rimedio.

3. Se si produce una violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione accessibili al pubblico nella Comunità e che è suscettibile di arrecare danno agli utenti, il fornitore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché qualsiasi impresa che fornisce servizi ai consumatori mediante Internet avente il ruolo di responsabile del trattamento e di fornitore di servizi della società dell'informazione comunicano senza indugio l'avvenuta violazione all'autorità nazionale di regolamentazione o all’autorità competente ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro. La comunicazione all’autorità competente contiene almeno una descrizione della natura della violazione ed elenca le misure raccomandate per attenuarne i possibili effetti negativi. La comunicazione all'autorità nazionale di regolamentazione descrive, inoltre, le conseguenze della violazione e le misure adottate dal fornitore per porvi rimedio. Il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché qualsiasi impresa che fornisce servizi ai consumatori mediante Internet avente il ruolo di responsabile del trattamento e di fornitore di servizi della società dell'informazione ne danno notifica in anticipo ai propri utenti qualora lo ritengano necessario per evitare un pericolo imminente e diretto ai diritti e agli interessi dei consumatori.

Emendamento  21

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. L'autorità competente esamina e determina la gravità della violazione. Se la violazione è giudicata grave, l'autorità competente chiede al fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e al fornitore di servizi della società dell'informazione di darne notifica adeguata senza indebito ritardo alle persone interessate dalla violazione. La notifica contiene le informazioni di cui al paragrafo 3.

 

La notifica di una grave violazione può essere rinviata qualora possa ostacolare l’avanzamento di un’inchiesta penale relativa a detta grave violazione.

 

Nelle loro relazioni annuali, i fornitori comunicano agli utenti interessati tutte le violazioni di sicurezza che hanno comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione accessibili al pubblico nella Comunità.

 

Le autorità nazionali di regolamentazione controllano inoltre che le imprese abbiano adempiuto ai loro obblighi di notifica a norma del presente articolo e impongono sanzioni adeguate, tra cui la pubblicazione, ove opportuno, in caso di violazione.

Emendamento  22

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter. La gravità di una violazione che richieda una comunicazione agli abbonati è determinata in base alle circostanze della violazione stessa, vale a dire al rischio per i dati personali interessati dalla violazione, al tipo di dati, al numero di abbonati coinvolti e all'impatto immediato o potenziale della violazione sulla fornitura di servizi.

Motivazione

Per motivi di chiarezza, le condizioni per cui una violazione di sicurezza è considerata grave e giustifica quindi una comunicazione agli abbonati devono figurare nella direttiva.

Emendamento  23

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera b)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 3 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater. La violazione non è considerata grave e il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e il fornitore di servizi della società dell'informazione sono esenti dall'obbligo di fornire notifica alle persone interessate se è possibile dimostrare che non vi è ragionevolmente alcun rischio per i dati personali interessati dalla violazione, grazie all'uso di misure di protezione tecnologica adeguate.

 

In caso di perdita accidentale o illecita, di modifica o di rivelazione o accesso non autorizzati a dati personali trasmessi o memorizzati, le misure tecniche di protezione renderebbero i dati inintelligibili a terzi, oppure, in caso di perdita accidentale o illecita, le misure tecniche di protezione renderebbero i dati personali disponibili per il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e per il fornitore di servizi della società dell'informazione.

Emendamento  24

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per assicurare l'attuazione uniforme delle misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, dopo aver consultato l'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (nel prosieguo denominata "l'Autorità") e il Garante europeo della protezione dei dati, la Commissione può adottare misure tecniche di attuazione riguardanti, tra l'altro, le circostanze, il formato e le procedure applicabili alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni di cui al presente articolo.

4. Per assicurare l'attuazione uniforme delle misure di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater, dopo aver consultato il Garante europeo della protezione dei dati, i soggetti interessati e l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, la Commissione raccomanda misure tecniche di attuazione riguardanti, tra l'altro, le misure descritte al paragrafo 1 bis e le circostanze, il formato e le procedure applicabili alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni di cui ai paragrafi 3 bis e 3 ter.

 

La Commissione coinvolge tutti i soggetti interessati, in particolare per essere informata delle migliori soluzioni possibili, sia sotto il profilo tecnico che economico, idonee a migliorare l'applicazione della presente direttiva.

Motivazione

L’autorità deve avere il compito di raccomandare misure a tal riguardo, ma non di adottarle.

Emendamento  25

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 4

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 5 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che l'archiviazione di informazioni oppure l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente sia consentito unicamente a condizione che l'abbonato o l'utente sia stato informato in modo chiaro e completo, in conformità della direttiva 95/46/CE, tra l'altro sugli scopi del trattamento e che gli sia offerta la possibilità di rifiutare tale trattamento da parte del responsabile del trattamento. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare o facilitare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a fornire un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente.";

3. Gli Stati membri assicurano che l'archiviazione di informazioni oppure l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente, direttamente o indirettamente per il tramite di qualsiasi tipo di supporto di memorizzazione, siano vietati a meno che l'abbonato o l'utente abbia espresso preliminarmente il suo consenso, considerando che le rispettive impostazioni del programma di navigazione costituiscono un consenso preliminare, e sia stato informato in modo chiaro e completo, in conformità della direttiva 95/46/CE, tra l'altro sugli scopi del trattamento. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare o facilitare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a fornire un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente.";

Emendamento  26

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 6 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. Ai fini della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha facoltà di sottoporre a trattamento i dati di cui al paragrafo 1 nella misura e per la durata necessaria per siffatti servizi, o per la commercializzazione, sempre che l'abbonato o l'utente a cui i dati si riferiscono abbia espresso preliminarmente il proprio consenso. Gli abbonati o utenti hanno la possibilità di ritirare il loro consenso al trattamento dei dati relativi al traffico in qualsiasi momento."

Motivazione

Specificare che l'utente dovrebbe dare il suo consenso prima di qualsiasi trattamento dei dati serve a meglio garantire il rispetto di tale obbligo.

Emendamento  27

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 4 ter (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) all'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 6 bis:

 

6 bis. I dati relativi al traffico possono essere trattati da qualsiasi persona fisica o giuridica ai fini dell'applicazione di misure tecniche atte a garantire la sicurezza di un servizio pubblico di comunicazione elettronica, di una rete pubblica o privata di comunicazione elettronica, di un servizio della società dell'informazione o delle relative apparecchiature terminali e di comunicazione elettronica. Tale trattamento deve limitarsi allo stretto necessario ai fini di tale attività di sicurezza.

Emendamento  28

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 4 quater (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 12 - paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 quinquies) L'articolo 12, paragrafo 2, è modificato come segue:

 

 

2. Gli Stati membri assicurano che le informazioni relative a tutti gli utenti finali dei servizi di comunicazione elettronica siano incluse nelle banche dati degli elenchi di abbonati e che agli utenti finali venga chiesto espressamente, nel momento in cui richiedono il servizio e in seguito ad intervalli regolari, in che modo desiderano che le pertinenti informazioni loro concernenti siano incluse in tali banche dati. Agli utenti finali è inoltre offerta l’opzione di far includere determinate informazioni nelle banche dati senza che queste siano rese accessibili agli utenti dei servizi di elenco abbonati, nonché di verificare, rettificare o ritirare tali dati. Il fatto che i dati non siano riportati in un elenco pubblico di abbonati, la verifica, la correzione o il ritiro dei dati non devono comportare oneri.

Motivazione

I servizi di informazione relativi all’elenco abbonati sono di importanza cruciale specialmente per i consumatori disabili ed anziani (come riconosciuto dalla direttiva sul servizio universale). L’inclusione di informazioni sugli utenti finali, in molti casi, è resa difficile dal fatto che gli operatori non sono soliti richiedere il consenso. Questo avviene soprattutto con gli operatori di reti fisse alternative e gli operatori di reti mobili. Negli Stati Membri in cui non sia stata adottata una regolamentazione in proposito, sono molto scarsi i casi di inclusione di dati, in particolare per quanto riguarda i clienti di rete mobile.

Emendamento  29

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto -5 bis (nuovo)

Direttiva 2002/58/EC

Articolo 13 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-5 bis) all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata e di comunicazione senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax, o della posta elettronica (inclusi SMS (Short Message Service) e MMS (Multimedia Messaging Service)) a fini di commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli abbonati che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso.

Emendamento  30

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto -5 ter (nuovo)

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 13 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-5 ter) all'articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

 

"4. In ogni caso, è vietata la prassi di inviare messaggi di posta elettronica a scopi di commercializzazione diretta che camuffino o celino l'identità del mittente da parte del quale la comunicazione è effettuata, o in violazione dell'articolo 6 della direttiva 2003/31/CE, o che contengano link verso siti che hanno finalità dolose o fraudolente, o che non forniscano un indirizzo valido cui il destinatario possa inviare una richiesta di cessazione di tali comunicazioni."

Motivazione

Oltre alle norme fissate dalla direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), la direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE) stabilisce regole chiare sulle informazioni che devono essere fornite da chi invia messaggi di posta elettronica a scopi di commercializzazione.

Emendamento  31

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 5

Direttiva 2002/58/CE

Articolo 13 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. Fatti salvi i ricorsi amministrativi che possono essere presentati, in particolare, a norma dell'articolo 15 bis, paragrafo 2, gli Stati membri garantiscono che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo nella lotta contro le violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi del presente articolo, in particolare un fornitore di servizi di comunicazione elettronica che intenda tutelare i propri legittimi interessi commerciali o gli interessi dei suoi clienti, abbia il diritto di promuovere un'azione giudiziaria contro tali violazioni.

6. Fatti salvi i ricorsi amministrativi che possono essere presentati, in particolare, a norma dell'articolo 15 bis, paragrafo 2, gli Stati membri garantiscono che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo nella lotta contro le violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva, in particolare un fornitore di servizi di comunicazione elettronica che intenda tutelare i propri legittimi interessi commerciali o gli interessi dei suoi clienti, abbia il diritto di promuovere un'azione giudiziaria contro tali violazioni.

Motivazione

Il nuovo articolo 13, paragrafo 6 prevede la possibilità, per le persone fisiche o giuridiche, segnatamente i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche, di presentare ricorsi di diritto civile volti a lottare contro le violazioni dell'articolo 13 della direttiva relativa alla vita privata, che concerne le comunicazioni commerciali indesiderate (spam). In linea con l'opinione del Garante europeo della protezione dei dati, il relatore non trova logico che questa nuova possibilità sia limitata alle violazioni dell'articolo 13 e suggerisce quindi di consentire alle persone giuridiche di promuovere azioni giudiziarie in caso di violazione di qualsiasi disposizione della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche.

Emendamento  32

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Direttiva 2002/58/EC

Articolo 14 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

1. Salvo quanto disposto nei paragrafi 2 e 3, nell'attuare le disposizioni della presente direttiva gli Stati membri assicurano che non siano imposti, per i terminali o altre apparecchiature di comunicazione elettronica, norme inderogabili relative a caratteristiche tecniche specifiche, comprese, senza restrizioni, quelle aventi lo scopo di individuare, intercettare o evitare la violazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte degli utenti, che possano ostacolare l'immissione sul mercato e la libera circolazione di tali apparecchiature tra i vari Stati membri e al loro interno.

Emendamento  33

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 5 ter (nuovo)

Direttiva 2002/58/EC

Articolo 14 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter) all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

3. All'occorrenza, possono essere adottate misure dirette a garantire che le apparecchiature terminali siano costruite in maniera compatibile con il diritto degli utenti di tutelare e controllare l'uso dei loro dati personali in conformità della direttiva 1999/5/CE e della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione delle telecomunicazioni. Tali misure rispettano il principio della neutralità tecnologica.

Emendamento  34

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Direttiva 2002/58/EC

Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) all'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

 

1 bis. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione notificano senza indugio alle autorità indipendenti garanti della protezione dei dati tutte le richieste di accesso ai dati personali degli utenti ricevute conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, comprese la giustificazione giuridica fornita e la procedura legale seguita per ciascuna richiesta; la competente autorità indipendente garante della protezione dei dati notifica alle autorità giudiziarie competenti i casi in cui ritiene che le disposizioni vigenti a norma della normativa nazionale non siano state rispettate.

Emendamento  35

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 7

Direttiva 2002/58/EC

Articolo 20 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro e non oltre il <termine per l'attuazione dell'atto modificativo> e comunicano senza indugio, alla Commissione, ogni successiva modifica a queste disposizioni.

1. Gli Stati membri determinano le sanzioni, se del caso anche penali, da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro e non oltre il <termine per l'attuazione dell'atto modificativo> e comunicano senza indugio, alla Commissione, ogni successiva modifica a queste disposizioni.

Emendamento  36

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 7

Direttiva 2002/58/EC

Articolo 15 bis – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per assicurare un'efficace collaborazione transfrontaliera nell'applicazione delle norme nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e per creare condizioni armonizzate per la fornitura di servizi che comportino flussi di dati transfrontalieri, la Commissione può adottare misure tecniche di attuazione, dopo aver consultato l'Autorità e le autorità di regolamentazione pertinenti.

4. Per assicurare un'efficace collaborazione transfrontaliera nell'applicazione delle norme nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e per creare condizioni armonizzate per la fornitura di servizi che comportino flussi di dati transfrontalieri, la Commissione può adottare misure tecniche di attuazione, dopo aver consultato l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, il gruppo di lavoro istituito dall'articolo 29 e le autorità di regolamentazione pertinenti.

Emendamento  37

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Direttiva 2002/58/EC

Articolo 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

 

18. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, previa consultazione del gruppo di lavoro costituito a norma dell'articolo 29 e del Garante europeo della protezione dei dati, una relazione sull'applicazione della presente direttiva e il relativo impatto sugli operatori economici e suoi consumatori, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sulle comunicazioni indesiderate, sulle notifiche di violazioni e sull’utilizzo di dati personali da parte di terzi - pubblici o privati - per fini non previsti dalla presente direttiva, tenendo conto dell'ambiente internazionale. A tale fine, la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni che saranno fornite senza ritardi ingiustificati. Ove opportuno, la Commissione presenta proposte di modifica della presente direttiva, tenendo conto dei risultati di detta relazione, di ogni modifica del settore e del trattato di Lisbona, in particolare delle nuove competenze in materia di protezione dei dati definite all’articolo 16, e di ogni altra proposta che ritenga necessaria per migliorare l'efficacia della presente direttiva.

PROCEDURA

Titolo

Reti e servizi di comunicazione elettronica, tutela della vita privata e dei consumatori

Riferimenti

COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD)

Commissione competente per il merito

IMCO

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

LIBE

10.12.2007

 

 

 

Commissioni associate - annuncio in aula

13.3.2008

 

 

 

Relatore per parere

 Nomina

Alexander Alvaro

31.1.2008

 

 

Esame in commissione

27.3.2008

5.5.2008

9.6.2008

25.6.2008

Approvazione

25.6.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

45

2

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alexander Alvaro, Mario Borghezio, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Simon Busuttil, Maria da Assunção Esteves, Anne Ferreira, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Metin Kazak, Jean Lambert, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Iles Braghetto, Syed Kamall

PROCEDURA

Titolo

Reti e servizi di comunicazione elettronica, tutela della vita privata e dei consumatori

Riferimenti

COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD)

Presentazione della proposta al PE

13.11.2007

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

IMCO

10.12.2007

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

ECON

10.12.2007

ITRE

10.12.2007

CULT

10.12.2007

JURI

10.12.2007

 

LIBE

10.12.2007

 

 

 

Commissioni associate

       Annuncio in Aula

LIBE

13.3.2008

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Malcolm Harbour

22.1.2008

 

 

Esame in commissione

28.2.2008

26.3.2008

6.5.2008

28.5.2008

 

25.6.2008

 

 

 

Approvazione

7.7.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

38

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Cristian Silviu Buşoi, Mogens Camre, Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Sirpa Pietikäinen, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Jan Cremers, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega, Anja Weisgerber

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Iratxe García Pérez, Manolis Mavrommatis, Mihaela Popa

Deposito

18.7.2008