RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori
18.7.2008 - (COM(2007)0698 – C6‑0420/2007 – 2007/0248(COD)) - ***I
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Malcolm Harbour
Relatore per parere (*):
Alexander Alvaro, commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
(*) Commissione associate – articolo 47 del regolamento
- PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
- MOTIVAZIONE
- PARERE della commissione per i problemi economici e monetari
- PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
- PARERE della commissione per la cultura e l'istruzione
- PARERE della commissione giuridica
- PARERE della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
- PROCEDURA
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori
(COM(2007)0698 – C6‑0420/2007 – 2007/0248(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0698),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0420/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0318/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 bis ) Il servizio universale costituisce una rete di protezione per le persone le cui risorse finanziarie, ubicazione geografica o esigenze sociali particolari non consentono loro di accedere ai servizi di base già a disposizione della grande maggioranza dei cittadini. L'esigenza fondamentale del servizio universale stabilita dalla direttiva 2002/22/CE è di fornire agli utenti che lo richiedano un collegamento alla rete telefonica pubblica in postazione fissa e ad un prezzo ragionevole. Essa non tratta pertanto né i servizi mobili né l’accesso a banda larga a Internet. Tale esigenza basilare si vede ora confrontata a sviluppi della tecnologia e del mercato, tali per cui le comunicazioni mobili possono in numerose aree rappresentare la forma principale di accesso e grazie alle quali le reti adottano sempre più spesso la tecnologia associata alle comunicazioni mobili e a banda larga. Tali sviluppi sollevano la necessità di valutare se siano rispettate le condizioni tecniche, sociali ed economiche che giustificano l'inclusione delle comunicazioni mobili e l'accesso alla banda larga fra gli obblighi di servizio universale nonché di considerare i connessi aspetti finanziari. A tal fine la Commissione presenterà entro l’autunno 2008 un riesame della portata dell’obbligo di servizio universale e proposte di riforma della direttiva 2002/22/CE, per conseguire i necessari obiettivi di pubblico interesse. La revisione prenderà in considerazione la competitività economica e sarà corredata da un’analisi delle condizioni sociali, commerciali e tecnologiche e del rischio di esclusione sociale. Essa affronterà anche le questioni della sostenibilità tecnica ed economica, dei costi stimati, dell’allocazione dei costi e dei modelli di finanziamento per ogni obbligo di servizio universale ridefinito. Poiché le questioni attinenti alla portata dell’obbligo di servizio universale saranno tutte trattate separatamente nell’ambito della predetta procedura, la presente direttiva si rivolge esclusivamente agli altri aspetti della direttiva 2002/22/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 4 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 bis) Salvo quanto previsto dalla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità1, in particolare i requisiti per il loro uso da parte di utenti disabili di cui all'articolo, 3, paragrafo 3, lettera f), l'ambito di applicazione della direttiva 2002/22/CE deve essere esteso ad alcuni aspetti concernenti le apparecchiature terminali, onde agevolare l'accesso alle reti e la fruizione dei servizi. Tra tali apparecchiature figurano attualmente le apparecchiature terminali radio e televisive di sola ricezione nonché speciali dispositivi terminali per non udenti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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__________ 1 GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'aggiunta di un nuovo considerando è volta ad illustrare le implicazioni pratiche dell'estensione dell'ambito di applicazione della presente direttiva ad alcuni aspetti concernenti le apparecchiature terminali e ad esemplificare il tipo di apparecchiature in oggetto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 4 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 ter) Gli Stati membri devono introdurre misure per sostenere la creazione di un mercato di prodotti e servizi di grande diffusione che integrino le funzionalità previste per gli utenti disabili. Si potrà ad esempio, fra l'altro, fare riferimento a norme europee, introducendo criteri in materia di accessibilità elettronica (eAccessibility) nelle procedure per i pubblici appalti e nella prestazione di servizi legati ai bandi di gara e dando attuazione alla legislazione a tutela dei diritti delle persone disabili. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soluzioni di accessibilità integrate nei prodotti di grande diffusione e compatibili con la totalità dei servizi possono apportare vantaggi a tutti gli utenti. La promozione da parte della Commissione di un approccio orizzontale all'accessibilità elettronica basato su norme europee (eAccessibility) unito a un approccio orizzontale alle discriminazioni legate alle disabilità dovrebbe permettere lo sviluppo di soluzioni innovative. Gli Stati membri dovranno fare la loro parte in sede di attuazione di tali misure, stimolando il mercato, soprattutto attraverso i pubblici appalti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Occorre adeguare determinate definizioni per conformarle al principio della neutralità tecnologica e per tenere il passo del progresso tecnologico. In particolare, occorre separare le condizioni per la fornitura di un servizio dagli effettivi elementi di definizione di un servizio telefonico accessibile al pubblico, vale a dire un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente attraverso la selezione o la preselezione del vettore o la rivendita, chiamate nazionali e/o internazionali digitando uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale. Un servizio che non rispetta tali condizioni non è un servizio telefonico accessibile al pubblico. |
(5) Occorre adeguare determinate definizioni per conformarle al principio della neutralità tecnologica e per tenere il passo del progresso tecnologico. In particolare, occorre separare le condizioni per la fornitura di un servizio dagli effettivi elementi di definizione di un servizio telefonico accessibile al pubblico, vale a dire un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente attraverso la selezione o la preselezione del vettore o la rivendita, chiamate nazionali e/o internazionali digitando uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale, e che preveda appositi mezzi di comunicazione per i disabili che utilizzano servizi di ritrasmissione testuale o di "conversazione globale", a prescindere dal fatto che detto servizio sia basato su una tecnologia a commutazione di circuito o di pacchetto. Detto servizio è bidirezionale per sua stessa natura e consente a entrambi gli interlocutori di comunicare. Un servizio che non rispetta tali condizioni, come ad esempio un'applicazione "click-through" su un sito web del servizio utenti, non è un servizio telefonico accessibile al pubblico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si definisce in modo più chiaro la nozione di servizio telefonico accessibile al pubblico includendovi i servizi specifici utilizzati dagli utenti disabili. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 11 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(11 bis) Le disposizioni contrattuali devono applicarsi non soltanto ai consumatori ma anche ad altri utenti finali, in primo luogo le piccole e medie imprese (PMI) e le microimprese, che potrebbero preferire un contratto studiato per le esigenze del consumatore. Per non imporre inutili oneri amministrativi ai fornitori di servizi e per evitare le complessità legate alla definizione di PMI, le disposizioni contrattuali non dovranno applicarsi agli altri utenti finali automaticamente, ma solo su richiesta. Gli Stati membri dovranno adottare misure appropriate per informare le PMI di questa possibilità. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) I fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono essere tenuti a informare adeguatamente i loro clienti sulla fornitura o no dell'accesso ai servizi d'emergenza e a comunicare ai clienti informazioni chiare e trasparenti nel contratto iniziale e, successivamente, a scadenze regolari, ad esempio nelle informazioni sulla fatturazione. È opportuno che i clienti siano anche informati delle eventuali misure che il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica può adottare per far fronte alle minacce alla sicurezza o per reagire ad un incidente riguardante la sicurezza o l'integrità, dato che tali misure potrebbero avere ripercussioni dirette o indirette sui dati o sulla vita privata dei clienti o su altri aspetti del servizio fornito. |
(12) I fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono essere tenuti a informare adeguatamente i loro clienti sulla fornitura o no dell'accesso ai servizi d'emergenza e di informazioni sulla localizzazione del chiamante e a comunicare ai clienti informazioni chiare e trasparenti nel contratto iniziale e, successivamente, a scadenze regolari, ad esempio nelle informazioni sulla fatturazione. Tali informazioni dovranno includere gli eventuali limiti di copertura del territorio, sulla base dei parametri tecnico-operativi programmati per il servizio e dell’infrastruttura disponibile. Se il servizio non è fornito su una rete di telefonia a commutazione di circuito, le informazioni dovranno includere il livello di affidabilità dell’accesso e delle informazioni sulla localizzazione del chiamante rispetto al servizio fornito su una rete a commutazione di circuito, tenendo conto degli attuali standard tecnologici e qualitativi e di ogni parametro di qualità del servizio indicato nella direttiva 2002/22/CE. Le chiamate vocali restano la forma più sicura ed affidabile di accesso ai servizi di emergenza. Altri mezzi di contatto, come i messaggi da telefoni cellulari (SMS), potrebbero risultare meno affidabili e mancare di immediatezza. Gli Stati membri devono comunque, ove lo giudichino opportuno, mantenere la facoltà di promuovere lo sviluppo e l’implementazione di altri mezzi di accesso ai servizi di emergenza in grado di assicurare un accesso equivalente a quello delle chiamate vocali. È opportuno che i clienti siano anche informati dei tipi di interventi che il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica può adottare per far fronte alle minacce alla sicurezza o per reagire ad un incidente riguardante la sicurezza o l'integrità, dato che tali misure potrebbero avere ripercussioni dirette o indirette sui dati o sulla vita privata dei clienti o su altri aspetti del servizio fornito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 12 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12 bis) Riguardo alle apparecchiature terminali il contratto dovrà specificare le eventuali restrizioni d’uso imposte dal fornitore di servizi all’utente, come il dispositivo di "sim locking" (che impedisce di sostituire la scheda Sim con una diversa), e le eventuali commissioni dovute in caso di cessazione del contratto, anticipata o per scadenza naturale, compresi gli eventuali costi addebitati agli utenti che intendono conservare l’apparecchiatura. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 12 ter (nuovo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12 ter) Senza che ciò imponga al fornitore di servizi l’obbligo di intervenire al di là di quanto previsto dal diritto comunitario, il contratto con l’utenza deve anche specificare il tipo di azione che il fornitore può eventualmente adottare in caso di incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e di vulnerabilità, e le eventuali disposizioni in materia di compensazione da lui previste per tali casi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 12 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12 quater) Al fine di affrontare questioni di pubblico interesse connesse all’utilizzo dei servizi di comunicazione e di promuovere la tutela degli altrui diritti e libertà, le competenti autorità nazionali devono produrre e far divulgare, con l’aiuto di operatori specializzati, informazioni sull’uso dei servizi di comunicazione. Tali informazioni dovranno comprendere avvertenze in merito alle violazioni del diritto d’autore, ad altri utilizzi illegali e alla diffusione di contenuti illeciti, raccomandazioni, e mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale che potrebbero insorgere a seguito della divulgazione di informazioni personali in determinate circostanze, e contro le violazioni della privacy e della riservatezza dei dati personali. Tali informazioni potrebbero essere coordinate tramite la procedura di cooperazione di cui all'articolo 33, paragrafo 2 bis della direttiva 2002/22/CE. Tali informazioni di pubblico interesse devono essere diffuse in via preventiva o in risposta a particolari situazioni problematiche, devono essere aggiornate ogni volta che ve ne sia necessità, devono essere presentate in forma scritta ed elettronica facilmente comprensibile, a discrezione dei singoli Stati membri, ed essere pubblicate sui siti web delle amministrazioni pubbliche nazionali. Le autorità nazionali di regolamentazione devono far obbligo ai fornitori di servizi di divulgare tali informazioni presso la clientela nella forma giudicata appropriata dalle autorità. Eventuali costi aggiuntivi di una certa entità sostenuti dai fornitori di servizi per divulgare dette informazioni - ad esempio se il fornitore è tenuto a trasmetterle per posta e a sostenere le relative spese di affrancatura - devono formare oggetto di un accordo fra i fornitori e le competenti autorità ed essere posti a carico delle autorità stesse. Le informazioni in questione devono figurare anche nei contratti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva – atto modificati Considerando 13 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(13 bis) La direttiva 2002/22/CE si applica rispettando senza eccezioni le norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori e le norme nazionali conformi al diritto comunitario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) È opportuno che un mercato concorrenziale assicuri agli utenti finali la possibilità di accedere a qualsiasi contenuto lecito e di distribuire tale contenuto, nonché di utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta, come stabilito all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. Tenuto conto dell'importanza crescente delle comunicazioni elettroniche per i consumatori e le imprese, gli utenti devono essere pienamente informati di qualsiasi restrizione e/o limitazione imposta dal fornitore di servizio e/o di rete all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica. In assenza di un'effettiva concorrenza occorre che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino le misure correttive di cui possono disporre ai sensi della direttiva 2002/19/CE per garantire che l'accesso degli utenti a determinati tipi di contenuti o applicazioni non sia limitato in modo irragionevole. |
(14) Sono gli utenti finali a dover decidere quali contenuti legittimi poter trasmettere e ricevere, e quali servizi, applicazioni, hardware e software intendono usare a tal fine, senza pregiudizio per la necessità di preservare l'integrità e la sicurezza delle reti e dei servizi. E’ opportuno che un mercato concorrenziale caratterizzato da offerte trasparenti secondo il disposto della direttiva 2002/22/CE assicuri agli utenti finali la possibilità di accedere a qualsiasi contenuto lecito e di distribuire tale contenuto, nonché di utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta, come stabilito all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. Tenuto conto dell'importanza crescente delle comunicazioni elettroniche per i consumatori e le imprese, gli utenti devono essere pienamente informati di qualsiasi restrizione e/o limitazione imposta dal fornitore di servizio e/o di rete all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica. Tali informazioni devono, a discrezione del fornitore, specificare il tipo di contenuto, applicazione o servizio oppure le singole applicazioni o servizi interessati, o entrambi. A seconda della tecnologia impiegata e del tipo di restrizione e/o limitazione, tali limitazioni e/o restrizioni possono richiedere il consenso dell’interessato a norma della direttiva 2002/58/CE (direttiva sulla privacy). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 14 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(14 bis) All'interno di un mercato concorrenziale è altresì opportuno che gli utenti possano scegliere la qualità di servizio richiesto; in determinati casi, tuttavia, può essere necessario stabilire che le reti di comunicazione pubbliche rispettino livelli di qualità minimi, per evitare il degrado della qualità del servizio, restrizioni e/o limitazioni d'uso e il rallentamento del traffico. In assenza di un'effettiva concorrenza occorre che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino le misure correttive di cui possono disporre ai sensi delle direttive che istituiscono un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, onde garantire che l'accesso degli utenti a determinati tipi di contenuti o applicazioni non sia limitato in modo irragionevole. Le autorità nazionali di regolamentazione devono inoltre avere la facoltà di emanare direttive che definiscano criteri minimi in materia di qualità del servizio ai sensi della Direttiva 2002/22/CE e di adottare ogni altra misura qualora gli altri interventi correttivi non abbiano a loro giudizio sortito l’efficacia voluta, avuto riguardo agli interessi degli utenti e a ogni altra pertinente circostanza. Tali direttive e misure possono riguardare la fornitura di una serie di servizi di base non soggetti a restrizioni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 14 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(14 ter) Interventi di gestione delle reti volti ad affrontare, per esempio, problemi di congestione e di limiti di capacità e a rendere disponibili nuovi servizi non devono di per sé essere considerati casi di restrizioni tali da richiedere un intervento. Inoltre, bisognerebbe tenere debito conto del diritto degli operatori delle reti e dei servizi di diversificare la loro offerta in un mercato competitivo, il che comprende il diritto di imporre ragionevoli restrizioni d’uso, di praticare tariffe differenziate e di ricorrere ad altre legittime pratiche competitive. La temporanea non conformità ai criteri minimi di qualità del servizio dovuta a impreviste circostanze al di fuori del controllo del fornitore del servizio e/o della rete (forza maggiore) non deve formare oggetto di sanzioni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 14 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(14 quater) Poiché l’adozione di misure correttive fra loro incoerenti compromette seriamente la realizzazione del mercato interno, la Commissione deve analizzare ogni direttiva o altra misura emanata dalle autorità nazionali di regolamentazione ai fini di un eventuale intervento regolamentare a livello della Comunità e, se necessario, adottare misure tecniche che assicurino un’attuazione uniforme in tutta la Comunità. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) La disponibilità di tariffe trasparenti, aggiornate e comparabili costituisce un elemento fondamentale per i consumatori in mercati concorrenziali caratterizzati dalla presenza di numerosi fornitori di servizi. È opportuno che i consumatori di servizi di comunicazioni elettroniche siano in grado di confrontare agevolmente i prezzi dei servizi offerti sul mercato, basandosi su informazioni tariffarie pubblicate in forma facilmente accessibile. Per permettere loro di confrontare facilmente i prezzi, è necessario che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano la competenza di esigere dagli operatori una maggiore trasparenza tariffaria e di garantire ai terzi il diritto di utilizzare, gratuitamente, le tariffe pubblicate dalle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica. È inoltre opportuno che tali autorità pubblichino guide tariffarie se assenti dal mercato. Gli operatori non devono percepire alcun compenso per l'utilizzo di informazioni tariffarie già pubblicate e, pertanto, di dominio pubblico. Inoltre, è opportuno che, prima di acquistare un servizio, gli utenti siano correttamente informati del prezzo o del tipo di servizio offerto, in particolare se l'uso di un numero verde è soggetto a eventuali costi supplementari. È opportuno che la Commissione possa adottare misure tecniche di attuazione per assicurare che gli utenti beneficino della trasparenza tariffaria regolata in maniera uniforme nella Comunità. |
(15) La disponibilità di tariffe trasparenti, aggiornate e comparabili costituisce un elemento fondamentale per i consumatori in mercati concorrenziali caratterizzati dalla presenza di numerosi fornitori di servizi. È opportuno che i consumatori di servizi di comunicazioni elettroniche siano in grado di confrontare agevolmente i prezzi dei servizi offerti sul mercato, basandosi su informazioni tariffarie pubblicate in forma facilmente accessibile. Per permettere loro di confrontare facilmente i prezzi, è necessario che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano la competenza di esigere dagli operatori una maggiore trasparenza tariffaria e di garantire ai terzi il diritto di utilizzare, gratuitamente, le tariffe pubblicate dalle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica. È inoltre opportuno che tali autorità rendano disponibili, anche per il tramite di terzi, guide tariffarie a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole, nel caso in cui non siano reperibili sul mercato. Gli operatori non devono percepire alcun compenso per l'utilizzo di informazioni tariffarie già pubblicate e, pertanto, di dominio pubblico. Inoltre, è opportuno che, prima di acquistare un servizio, gli utenti siano correttamente informati del prezzo o del tipo di servizio offerto, in particolare se l'uso di un numero verde è soggetto a eventuali costi supplementari. Le autorità nazionali di regolamentazione devono poter disporre che tali informazioni siano rese di dominio pubblico e, per le categorie di servizi da esse determinate, prima della connessione al numero chiamato. Nel determinare i tipi di chiamata soggetti ad informazione tariffaria prima della connessione, le autorità nazionali di regolamentazione devono considerare la tipologia del servizio, le condizioni tariffarie allo stesso applicabili e se esso è offerto da un fornitore diverso da un fornitore di servizi di comunicazione elettronica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 15 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(15 bis) I consumatori devono essere informati dei loro diritti in merito all’utilizzo che viene fatto delle loro informazioni personali pubblicate negli elenchi abbonati, e in particolare della o delle finalità di tali elenchi, come pure del loro diritto gratuito a non figurare in un elenco pubblico di abbonati, secondo il disposto della direttiva 2002/58/CE. Nel caso in cui esistano sistemi che permettono di inserire informazioni nelle basi dati degli elenchi senza che esse siano diffuse agli utenti dei servizi di elenchi, i clienti devono essere informati di questa possibilità. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 15 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(15 ter) Gli Stati membri devono creare un sistema di sportelli unici per tutte le richieste di informazione degli utenti. Tali sportelli, che potrebbero essere gestiti dalle autorità nazionali di regolamentazione di concerto con le associazioni dei consumatori, devono essere anche in grado di fornire assistenza legale in caso di controversie con gli operatori. L'accesso agli sportelli deve essere gratuito e gli utenti devono essere informati della loro esistenza mediante regolari campagne d'informazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assieme alla redazione di una Carta, la creazione di sportelli unici nazionali permetterebbe agli utenti di beneficiare di informazioni indipendenti dagli operatori nonché eventualmente di assistenza legale in caso di controversie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16) All'interno di un mercato concorrenziale è opportuno che gli utenti possano scegliere la qualità di servizio di cui necessitano; in determinati casi, tuttavia, può essere necessario stabilire che le reti di comunicazione pubbliche rispettino livelli di qualità minimi, per evitare il degrado della qualità del servizio, il blocco degli accessi e il rallentamento del traffico sulle reti. In particolare, occorre dare alla Commissione la facoltà di adottare misure di attuazione per determinare i requisiti di qualità che le autorità nazionali di regolamentazione dovranno utilizzare. |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo accorpato con i considerando 14-14 bis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 18 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(18 bis) I servizi di consultazione di elenchi dovrebbero essere, e spesso sono, forniti in regime di concorrenza, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica1. È opportuno prevedere misure su larga scala che assicurino l'inserimento dei dati degli utenti finali (fissi e mobili) nelle basi dati, la fornitura orientata ai costi di tali dati ai prestatori di servizi e la fornitura di accesso alla rete secondo criteri orientati ai costi, ragionevoli e trasparenti, al fine di garantire agli utenti finali di beneficiare appieno della concorrenza, allo scopo ultimo di creare le condizioni per sottrarre questi servizi alla regolamentazione del mercato al dettaglio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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_________ 1 GU L 249, del 17.9.2002, pag. 21. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directory Enquiry services are a critical service for disabled and elderly users, and for users in general. Currently, there are two key factors which are impeding consumers receiving the full benefit of competition in directory enquiry services: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) limitations on the inclusion of end-user data in databases (particularly, mobile telephone information) which affects the comprehensiveness of services. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) unfair wholesale access conditions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The imposition of wholesale obligations on operators controlling access are justified in order to ensure users the full benefit of competition in directory enquiry services and would permit the removal of heavy retail universal service regulation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19) È opportuno che gli utenti finali possano chiamare ed avere accesso ai servizi di emergenza disponibili utilizzando un qualsiasi servizio telefonico che permetta di effettuare chiamate vocali attraverso uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale. I servizi di emergenza devono garantire che le chiamate al numero "112" ricevano risposte e un trattamento rapidi ed efficaci almeno quanto le chiamate agli altri numeri di emergenza nazionali. È importante informare un numero sempre maggiore di cittadini dell'esistenza del numero di emergenza "112", in modo da migliorare la protezione e la sicurezza dei cittadini che viaggiano nell'Unione europea. A tal fine, è opportuno che i cittadini siano perfettamente informati del fatto che il numero "112" può essere utilizzato come numero di emergenza unico quando viaggiano in qualsiasi Stato membro, in particolare attraverso l'affissione delle informazioni nelle stazioni stradali e ferroviarie, nei porti o negli aeroporti internazionali, nelle cabine telefoniche, come pure la pubblicazione di informazioni negli elenchi telefonici, nella documentazione e nelle fatture inviate agli abbonati. Occorre rafforzare l'obbligo di fornire informazioni sulla localizzazione del chiamante in modo da migliorare la protezione dei cittadini dell'Unione europea. In particolare è necessario che gli operatori forniscano automaticamente informazioni sulla localizzazione del chiamante ai servizi di emergenza (modalità "push"). Per tener conto del progresso tecnologico, che permette in particolare una precisione sempre maggiore delle informazioni di localizzazione, occorre dare alla Commissione la facoltà di adottare misure tecniche di attuazione per garantire l'effettiva utilizzazione del numero "112" nella Comunità, nell'interesse dei cittadini dell'Unione europea. |
(19) È opportuno che gli utenti finali possano chiamare ed avere accesso ai servizi di emergenza disponibili utilizzando un qualsiasi servizio telefonico che permetta di effettuare chiamate vocali attraverso uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale. I servizi di emergenza devono garantire che le chiamate al numero "112" ricevano risposte e un trattamento rapidi ed efficaci almeno quanto le chiamate agli altri numeri di emergenza nazionali. È importante informare un numero sempre maggiore di cittadini dell'esistenza del numero di emergenza "112", in modo da migliorare la protezione e la sicurezza dei cittadini che viaggiano nell'Unione europea. A tal fine, è opportuno che i cittadini siano perfettamente informati del fatto che il numero "112" può essere utilizzato come numero di emergenza unico quando viaggiano in qualsiasi Stato membro, in particolare attraverso l'affissione delle informazioni nelle stazioni stradali e ferroviarie, nei porti o negli aeroporti internazionali, nelle cabine telefoniche, come pure la pubblicazione di informazioni negli elenchi telefonici, nella documentazione e nelle fatture inviate agli abbonati. Tale compito spetta in primo luogo agli Stati membri, ma la Commissione deve continuare a supportare ed integrare le iniziative nazionali volte a innalzare e verificare periodicamente il livello di informazione del pubblico sull’esistenza del 112. Occorre rafforzare l'obbligo di fornire informazioni sulla localizzazione del chiamante in modo da migliorare la protezione dei cittadini dell'Unione europea. In particolare è necessario che gli operatori forniscano automaticamente informazioni sulla localizzazione del chiamante ai servizi di emergenza (modalità "push"). Per tener conto del progresso tecnologico, che permette in particolare una precisione sempre maggiore delle informazioni di localizzazione, occorre dare alla Commissione la facoltà di adottare misure tecniche di attuazione per garantire l'effettiva utilizzazione del numero "112" nella Comunità, nell'interesse dei cittadini dell'Unione europea. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(21) I paesi ai quali l'Unione internazionale delle telecomunicazioni ha attribuito il codice internazionale "3883" hanno delegato la responsabilità amministrativa dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS, European Telephony Numbering Space) al comitato delle comunicazioni elettroniche (ECC, Electronic Communications Committee) della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT). Il progresso tecnologico e lo sviluppo dei mercati mostrano che lo spazio europeo di numerazione telefonica rappresenta un'opportunità per lo sviluppo di servizi paneuropei, ma che, al momento, non è in grado di esprimente pienamente il suo potenziale a causa delle prescrizioni procedurali eccessivamente burocratiche e dell'assenza di coordinamento tra le amministrazioni nazionali. Per promuovere lo sviluppo dello spazio europeo di numerazione telefonica, è opportuno trasferirne la gestione (che comprende le attività di assegnazione, controllo e sviluppo) all'Autorità europea per il mercato delle comunicazioni elettroniche istituita dal regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], qui di seguito denominata "l'Autorità". Tale Autorità dovrà assicurare il coordinamento con i paesi che condividono il codice "3883", ma che non sono Stati membri, per conto degli Stati membri ai quali è stato assegnato il codice "3883". |
(21) Lo sviluppo del codice internazionale "3883" (spazio europeo di numerazione telefonica - European Telephony Numbering Space, ETNS) è attualmente ostacolato da prescrizioni procedurali eccessivamente burocratiche e da insufficiente conoscenza. Per promuovere lo sviluppo dello spazio europeo di numerazione telefonica, la Commissione deve demandarne la responsabilità gestionale e la competenza per l'assegnazione e la promozione del numero a [xxx] oppure, sul modello del dominio di alto livello ".ue", a un'organizzazione distinta designata dalla Commissione sulla base di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria, con norme operative da incorporare nel diritto comunitario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(I riferimenti all'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche sono sostituiti in tutto il testo da [xxx], per evitare il ricorso ad emendamenti specifici) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostituisce l'emendamento 7 del progetto di relazione. Cfr. motivazione relativa all'articolo 27, paragrafo 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(22) L'esistenza di un mercato unico implica che gli utenti finali possano accedere a tutti i numeri presenti nei piani nazionali di numerazione degli altri Stati membri, nonché ai servizi, in particolare quelli della società dell'informazione, per mezzo di numeri non geografici nella Comunità, compresi i numeri verdi e i numeri a tariffa maggiorata. Occorre inoltre che gli utenti finali possano accedere ai numeri dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS) e ai numeri verdi internazionali universali (UIFN). È opportuno non impedire l'accesso transfrontaliero alle risorse di numerazione e ai servizi correlati, salvo nei casi oggettivamente giustificati, in particolare ove ciò sia necessario per lottare contro le frodi e gli abusi, ad esempio in relazione ad alcuni servizi a tariffazione maggiorata oppure se il numero è riservato a una portata esclusivamente nazionale (ad esempio, un numero abbreviato nazionale). Occorre informare gli utenti in anticipo e con chiarezza di ogni costo applicabile ai numeri verdi, come il costo delle chiamate internazionali verso numeri accessibili attraverso i normali prefissi internazionali. Per assicurare che gli utenti finali abbiano effettivamente accesso ai numeri e ai servizi nella Comunità, è opportuno che la Commissione possa adottare misure di attuazione. |
(22) L'esistenza di un mercato unico implica che gli utenti finali possano accedere a tutti i numeri presenti nei piani nazionali di numerazione degli altri Stati membri, nonché ai servizi, in particolare quelli della società dell'informazione, per mezzo di numeri non geografici nella Comunità, compresi i numeri verdi e i numeri a tariffa maggiorata. Occorre inoltre che gli utenti finali possano accedere ai numeri dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS) e ai numeri verdi internazionali universali (UIFN). È opportuno non impedire l'accesso transfrontaliero alle risorse di numerazione e ai servizi correlati, salvo nei casi oggettivamente giustificati, in particolare ove ciò sia necessario per lottare contro le frodi e gli abusi, ad esempio in relazione ad alcuni servizi a tariffazione maggiorata oppure se il numero è riservato a una portata esclusivamente nazionale (ad esempio, un numero abbreviato nazionale). Occorre informare gli utenti in anticipo e con chiarezza di ogni costo applicabile ai numeri verdi, come il costo delle chiamate internazionali verso numeri accessibili attraverso i normali prefissi internazionali. Per assicurare che gli utenti finali abbiano effettivamente accesso ai numeri e ai servizi nella Comunità, è opportuno che la Commissione possa adottare misure di attuazione. Gli utenti finali devono anche potersi mettere in comunicazione con altri utenti finale (specie mediante i numeri del protocollo Internet (IP) per scambiarsi informazioni, indipendentemente dall'operatore prescelto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento vuol assicurare che ogni utente di un qualunque servizio di comunicazione elettronica possa mettersi in contatto con ogni utente di un altro servizio e viceversa, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(23) Per trarre pienamente vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è necessario che i consumatori possano effettuare scelte informate e cambiare fornitore se preferiscono. È essenziale assicurare che possano farlo senza incontrare ostacoli giuridici, tecnici o pratici, in particolare sotto forma di condizioni contrattuali, procedure, costi ecc. Ciò non esclude la possibilità di imporre periodi contrattuali minimi ragionevoli nei contratti proposti ai consumatori. La portabilità del numero dovrebbe essere attuata al più presto perchè è un elemento chiave della libertà di scelta da parte dei consumatori e della effettiva concorrenza nell'ambito dei mercati concorrenziali delle comunicazioni elettroniche. Per poter adattare la portabilità del numero al progresso tecnologico e all'evoluzione dei mercati, in particolare per garantire l'eventuale trasferimento dei repertori personali dell'abbonato e delle informazioni che ne costituiscono il profilo memorizzate nella rete, è opportuno dare alla Commissione la facoltà di adottare misure tecniche di attuazione in questo settore. Nel valutare se le condizioni tecnologiche e commerciali permettono o no il trasferimento dei numeri tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e le reti mobili, occorre in particolare tener conto dei prezzi pagati dagli utenti e dei costi di passaggio a carico delle imprese che forniscono servizi in postazione fissa e attraverso reti mobili. |
(23) Per trarre pienamente vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è necessario che i consumatori possano effettuare scelte informate e cambiare fornitore se preferiscono. È essenziale assicurare che possano farlo senza incontrare ostacoli giuridici, tecnici o pratici, in particolare sotto forma di condizioni contrattuali, procedure, costi ecc. Ciò non esclude la possibilità di imporre periodi contrattuali minimi ragionevoli nei contratti proposti ai consumatori. La portabilità del numero dovrebbe essere attuata al più presto, di norma entro e non oltre un giorno dalla richiesta dell'utente, perchè è un elemento chiave della libertà di scelta da parte dei consumatori e della effettiva concorrenza nell'ambito dei mercati concorrenziali delle comunicazioni elettroniche. Le esperienze riscontrate in taluni Stati membri ha tuttavia dimostrato il potenziale rischio che il passaggio a un altro operatore avvenga senza il consenso dell'utente. Benché tale materia rientri principalmente fra le competenze delle autorità giudiziarie e di polizia, gli Stati membri dovrebbero poter imporre in materia di portabilità opportune misure minime necessarie atte a ridurre il più possibile tali rischi senza compromettere l'attrattiva di tale processo per i consumatori. Per poter adattare la portabilità del numero al progresso tecnologico e all'evoluzione dei mercati, in particolare per garantire l'eventuale trasferimento dei repertori personali dell'abbonato e delle informazioni che ne costituiscono il profilo memorizzate nella rete, è opportuno dare alla Commissione la facoltà di adottare misure tecniche di attuazione in questo settore. Nel valutare se le condizioni tecnologiche e commerciali permettono o no il trasferimento dei numeri tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e le reti mobili, occorre in particolare tener conto dei prezzi pagati dagli utenti e dei costi di passaggio a carico delle imprese che forniscono servizi in postazione fissa e attraverso reti mobili. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento è volto a fornire ulteriori indicazioni riguardo al contesto delle modifiche apportate all'articolo 30, paragrafo 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(24) In base alla definizione contenuta nella direttiva servizi di media audiovisivi del Parlamento europeo e del Consiglio, del [….] 2007, la radiodiffusione televisiva è un servizio lineare di media audiovisivo che è fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto; un fornitore di servizi di media può fornire vari palinsesti audio o audiovisivi (canali). È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione, ma esclusivamente a canali di radiodiffusione forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. Gli Stati membri devono giustificare chiaramente l'imposizione di obblighi di trasmissione nella loro legislazione nazionale, per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. Occorre riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. Tenuto conto della rapida evoluzione della tecnologia e delle condizioni commerciali, è opportuno che tale riesame completo abbia luogo almeno ogni tre anni e preveda una consultazione pubblica di tutte le parti interessate. Uno o più canali di radiodiffusione possono essere integrati da servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, come i servizi di televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene o il linguaggio dei segni. |
(24). È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione per servizi radiofonici e di media audiovisivi, nonché servizi complementari forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. I servizi audiovisivi sono definiti nella direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive1. Gli Stati membri devono giustificare chiaramente l'imposizione di obblighi di trasmissione, per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. Occorre riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. I servizi complementari comprendono, ma non esclusivamente, i servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, come i servizi di televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene o il linguaggio dei segni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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_______ 1 GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 25 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(25 bis) La risoluzione extragiudiziale delle controversie va rafforzata prevedendo il ricorso ad organi specializzati indipendenti e garantendo nelle relative procedure il rispetto dei principi minimi enunciati nella Raccomandazione della Commissione del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo1. Gli Stati membri potranno presentare ricorso agli attuali organi preposti alla risoluzione delle controversie, purché in regola con i requisiti applicabili, o istituire nuovi organi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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_______________ 1 GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cfr. motivazione relativa all'articolo 34, paragrafo 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 26 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(26 bis) La direttiva 2002/58/CE armonizza le disposizioni degli Stati membri necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, e in particolare del diritto alla vita privata e del diritto alla riservatezza e alla sicurezza dei sistemi informatici, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all'interno della Comunità. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(EM 1 del parere LIBE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 26 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(26 ter) Nel definire le misure di attuazione relative alla sicurezza del trattamento, ai sensi della procedura di regolamentazione con controllo, la Commissione deve coinvolgere tutte le autorità e le organizzazioni europee pertinenti (l’ENISA, il Garante europeo della protezione dei dati e il gruppo di lavoro costituito a norma dell'articolo 29) nonché tutte le parti interessate, in particolare al fine di essere informata sui migliori metodi disponibili a livello tecnico ed economico per migliorare l'attuazione della direttiva 2002/58/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(EM 2 del parere LIBE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 26 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(26 quater) Le disposizioni della direttiva 2002/58/CE precisano e integrano la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati1 e prevedono la tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone fisiche o giuridiche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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------------------ 1 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(EM 3 del parere LIBE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(27) La liberalizzazione dei mercati e delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, unita al rapido progresso tecnologico, ha stimolato la concorrenza e la crescita economica ed ha prodotto una vasta gamma di servizi destinati agli utenti finali, accessibili attraverso le reti pubbliche di comunicazione elettronica. È necessario garantire un pari livello di tutela dei dati personali e della vita privata ai consumatori e agli utenti, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate per fornire un determinato servizio. |
(27) La liberalizzazione dei mercati e delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, unita al rapido progresso tecnologico, ha stimolato la concorrenza e la crescita economica ed ha prodotto una vasta gamma di servizi destinati agli utenti finali, accessibili attraverso le reti pubbliche e private di comunicazione elettronica e le reti private accessibili al pubblico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(EM 4 del parere LIBE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 30 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 28 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(28 bis) Ai fini della direttiva 2002/58/CE, gli indirizzi di protocollo Internet devono essere considerati dati personali soltanto se essi, di per sé o in congiunzione con altri dati, possono essere collegati direttamente a una persona. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Entro ...* è opportuno che la Commissione, previa consultazione del gruppo di lavoro costituito a norma dell’articolo 29 e del Garante europeo della protezione dei dati, proponga una legislazione specifica sul trattamento giuridico degli indirizzi di protocollo Internet in quanto dati di carattere personale nel quadro della protezione dei dati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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----------------- * Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(EM 5 del parere LIBE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 31 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 28 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(28 ter) È opportuno che il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotti adeguate misure tecniche e organizzative per assicurare la sicurezza dei suoi servizi. Fatte salve le disposizioni della direttiva 1995/46/CE e della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione1, tali misure dovrebbero assicurare che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato a stretti fini legalmente autorizzati e che i dati personali conservati o trasmessi nonché la rete e i servizi siano protetti. Occorre inoltre istituire una politica di sicurezza per il trattamento dei dati personali onde individuare le vulnerabilità del sistema e mettere in atto un monitoraggio regolare e misure di prevenzione, correzione e attenuazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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------------- 1 GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(EM 6 del parere LIBE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 32 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 28 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(28 quater) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione controllino le misure adottate e diffondano le migliori prassi dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(EM 7 del parere LIBE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 33 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(29) Una violazione di sicurezza che comporti la perdita o il danneggiamento dei dati personali di un abbonato può, se non è trattata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale, tra cui il furto d'identità. È pertanto opportuno che gli abbonati che sono vittima di tali violazioni di sicurezza siano avvisati tempestivamente per permettere loro di adottare le precauzioni necessarie. È opportuno che l'avviso contenga informazioni sulle misure adottate dal fornitore per affrontare la violazione e raccomandazioni per gli utenti. |
(29) Una violazione di sicurezza che comporti la perdita o il danneggiamento dei dati personali di un abbonato può, se non è trattata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale, tra cui il furto d'identità. È pertanto opportuno che l’autorità nazionale di regolamentazione o altra autorità nazionale competente sia avvisata tempestivamente. È opportuno che l'avviso contenga informazioni sulle misure adottate dal fornitore per affrontare la violazione e raccomandazioni per gli utenti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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L'autorità competente deve esaminare e determinare la gravità della violazione. Se la violazione è giudicata grave, l'autorità competente deve chiedere al fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e al fornitore di servizi della società dell'informazione di darne adeguata notifica senza indebito ritardo alle persone interessate dalla violazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(EM 8 del parere LIBE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 34 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 30 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(30 bis) L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE va inteso nel senso che la divulgazione di dati personali ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale1, non pregiudica né la direttiva 2002/58/CE né la direttiva 95/46/CE, laddove avvenga in seguito a una richiesta giustificata (ossia sufficientemente fondata), proporzionata e conforme alle procedure definite dagli Stati membri per garantire il rispetto di tali misure di salvaguardia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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----------------- 1 GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(EM 9 del parere LIBE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'articolo 8 della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale riguarda la divulgazione di informazioni che possono interessare i dati protetti ai sensi della direttiva in esame (2002/58/CE) e/o della direttiva 1995/46/CE. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva e dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 1995/46/CE risulta chiaramente che tale divulgazione può avvenire qualora risulti necessario per tutelare i diritti e la libertà di terzi. Alla luce della recente giurisprudenza appare opportuno chiarire a livello europeo la relazione tra la disposizione specifica in materia di divulgazione di cui all'articolo 8 della direttiva 2004/48/CE e le disposizioni della presente direttiva e in tal modo accrescere il livello di sicurezza giuridica per tutte le parti interessate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 35 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 30 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(30 ter) In sede di attuazione delle misure di recepimento della direttiva 2002/58/CE, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il diritto nazionale in modo conforme a detta direttiva, ma anche provvedere a non fondarsi su un’interpretazione di detta direttiva che entri in conflitto con altri diritti fondamentali o principi generali del diritto comunitario, come il principio di proporzionalità. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(EM 10 del parere LIBE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento consente di tenere conto della sentenza della Corte di giustizia nella causa Promusicae contro Telefónica, del 29 gennaio 2008, la quale riafferma l'obbligo, per gli Stati membri, di interpretare la direttiva in modo da non entrare in conflitto con altri diritti fondamentali o principi generali del diritto. Si tratta di una garanzia per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 36 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(33) È opportuno che l'Autorità contribuisca ad innalzare il livello protezione dei dati a carattere personale e della vita privata, in particolare attraverso la fornitura di consulenze e pareri, la promozione delle scambio delle migliori pratiche in materia di gestione dei rischi e la fissazione di metodi comuni per la valutazione dei rischi. In particolare, l'Autorità deve contribuire all'armonizzazione di misure tecniche ed organizzative idonee in materia di sicurezza. |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'autorità proposta non sarà probabilmente competente in tale materia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 37 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(34) I software che registrano le azioni dell'utente in modo surrettizio e/o pregiudicano il funzionamento dell'apparecchiatura terminale di un utente a profitto di un terzo (i cosiddetti "software spia" o spyware) costituiscono una grave minaccia per la vita privata degli utenti. Occorre garantire indistintamente a tutti gli utenti un livello elevato di protezione della sfera privata contro tutti i software spia, scaricati inconsapevolmente dalle reti di comunicazione elettronica o installati in modo surrettizio nei software distribuiti su supporti esterni per la memorizzazione dei dati quali CD, CD-ROM o chiavi USB. |
(34) I software che registrano le azioni dell'utente in modo surrettizio e/o pregiudicano il funzionamento dell'apparecchiatura terminale di un utente a profitto di un terzo (i cosiddetti "software spia" o spyware) costituiscono una grave minaccia per la vita privata degli utenti. Occorre garantire indistintamente a tutti gli utenti un livello elevato di protezione della sfera privata contro tutti i software spia, scaricati inconsapevolmente dalle reti di comunicazione elettronica o installati in modo surrettizio nei software distribuiti su supporti esterni per la memorizzazione dei dati quali CD, CD-ROM o chiavi USB. Gli Stati membri devono incoraggiare gli utenti finali ad adottare le misure necessarie per proteggere le loro apparecchiature terminali contro i virus e i software spia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(EM 12 del parere LIBE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'apparecchiatura terminale è l'anello più debole di una rete e, in quanto tale, deve essere ben protetta. Gli utenti finali dovrebbero comprendere i rischi che corrono navigando in Internet quando scaricano e utilizzano software o supporti per la memorizzazione dei dati. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 38 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(35) I fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono investire pesantemente nella lotta contro le comunicazioni commerciali indesiderate ("spam"). A differenza degli utenti finali, essi possiedono le conoscenze e le risorse necessarie per individuare ed identificare coloro che inviano tali comunicazioni commerciali indesiderate. È necessario, pertanto, che i fornitori di servizi di posta elettronica e gli altri fornitori di servizi abbiano la possibilità di promuovere azioni giudiziarie contro i mittenti di comunicazioni commerciali indesiderate (spammer) e di difendere quindi sia gli interessi dei loro clienti, sia i propri interessi commerciali legittimi. |
(35) I fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono investire pesantemente nella lotta contro le comunicazioni commerciali indesiderate ("spam"). A differenza degli utenti finali, essi possiedono le conoscenze e le risorse necessarie per individuare ed identificare coloro che inviano tali comunicazioni commerciali indesiderate. È necessario, pertanto, che i fornitori di servizi di posta elettronica e gli altri fornitori di servizi abbiano la possibilità di promuovere azioni giudiziarie contro i mittenti di comunicazioni commerciali indesiderate (spammer) per tali violazioni e di difendere quindi sia gli interessi dei loro clienti, sia i propri interessi commerciali legittimi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(EM 13 del parere LIBE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 39 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 35 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(35 bis) Qualora possano essere trattati dati di localizzazione diversi da quelli relativi al traffico, tali dati dovranno essere trattati soltanto se resi anonimi o con il previo consenso degli utenti o abbonati interessati, ai quali vanno fornite informazioni chiare e complete sulla possibilità di ritirare in qualsiasi momento il proprio consenso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(EM 14 del parere LIBE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 40 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 38 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(38 bis) È opportuno che la Commissione – a condizione che il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea1 – entri in vigore, presenti al Consiglio e al Parlamento europeo una nuova proposta legislativa, dotata di una nuova base giuridica, concernente la protezione della vita privata e la sicurezza dei dati nelle comunicazioni elettroniche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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-------------- 1 GU C 306 del 17.12.2007, pag. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(EM 15 del parere LIBE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 41 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(39) In particolare, occorre conferire alla Commissione la competenza di adottare misure di attuazione in materia di trasparenza delle tariffe, di requisiti minimi relativi alla qualità del servizio, di attuazione efficace dei servizi collegati al numero "112", di accesso effettivo a numeri e servizi, di miglioramento della possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, nonché di adottare modifiche per adattare gli allegati in funzione del progresso tecnico e dei cambiamenti nella domanda del mercato. Tale competenza deve estendersi anche all'adozione di misure di attuazione relative alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni, nonché alla cooperazione transfrontaliera. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a completare la presente direttiva con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Se, per imperativi motivi di urgenza, non è possibile rispettare le scadenze normali che si applicano alla procedura di regolamentazione con controllo, è opportuno che la Commissione possa ricorrere alla procedura d'urgenza prevista all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della succitata decisione. |
(39) In particolare, occorre conferire alla Commissione la competenza di adottare misure di attuazione in materia di trasparenza delle tariffe, di requisiti minimi relativi alla qualità del servizio, di attuazione efficace dei servizi collegati al numero "112", di accesso effettivo a numeri e servizi, di miglioramento della possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, nonché di adottare modifiche per adattare gli allegati in funzione del progresso tecnico e dei cambiamenti nella domanda del mercato. Tale competenza deve estendersi anche all'adozione di misure di attuazione relative alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni, nonché alla cooperazione transfrontaliera. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a completare la presente direttiva con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Considerando che lo svolgimento della procedura di regolamentazione con controllo entro le normali scadenze potrebbe, in circostanze eccezionali, impedire l'adozione in tempo utile di misure di attuazione, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione devono agire tempestivamente per garantire l'adozione in tempo utile di tali misure. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(L'emendamento si applica a tutti i riferimenti alla comitatologia, senza ulteriori specifici emendamenti) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anche in caso di urgenza, il Parlamento europeo dovrebbe avere la possibilità di esaminare ogni proposta di misura di attuazione; la cooperazione delle istituzioni è, tuttavia, necessaria per adottare le misure di attuazione quanto prima possibile. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 42 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 39 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(39 bis) Lo scopo della direttiva 2002/22/CE (direttiva Servizio universale) è di garantire un elevato livello di tutela dei diritti dei consumatori e dei singoli utenti nella fornitura dei servizi di telecomunicazione. Tale tutela non è richiesta nel caso dei servizi globali di telecomunicazione, trattandosi di servizi aziendali dati e voce forniti a pacchetto a grandi imprese con sedi in diversi paesi all'interno e all'esterno dell'UE sulla base di contratti negoziati individualmente da parti di pari forza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I servizi globali di telecomunicazione (GTS) consistono in servizi dati e voce forniti a imprese multinazionali con sedi in diversi paesi e spesso in diversi continenti. In primo luogo, alla luce dell’obiettivo della direttiva servizio universale, tali servizi non sono forniti ai consumatori del mercato di massa o alle piccole aziende ma piuttosto alle grandi imprese. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 43 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2002/22/CE Articolo 1 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 44 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2002/22/CE Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per coerenza con altri emendamenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 45 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 – lettera b Direttiva 2002/22/CE Articolo 2 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poiché la direttiva non deve escludere gli utenti che non sono in grado di effettuare delle "chiamate" vocali, la definizione deve menzionare esplicitamente i servizi specifici destinati a determinate categorie di utenti disabili. La rivendita, l'attribuzione di un nuovo marchio ecc. sono incluse nel riferimento alla fornitura indiretta. L'emendamento è inteso ad evitare che rimangano esclusi i servizi telefonici offerti attraverso telefoni a pagamento, servizi che permettono soltanto di ricevere le chiamate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 46 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova) Direttiva 2002/22/CE Articolo 2 – lettera d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento è volto a chiarire la definizione, dal momento che possono esistere altri piani di numerazione nazionali oltre a quelli telefonici, come di fatto già si riconosce nella definizione di servizio telefonico accessibile al pubblico di cui alla lettera c) o all'articolo 25, paragrafo 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 47 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 – lettera b ter (nuova) Direttiva 2002/22/CE Articolo 2 – lettera e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per coerenza con la proposta di includere il concetto di "punto terminale di rete" nella definizione di "rete pubblica di comunicazione" contenuta nella direttiva quadro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 48 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2002/22/CE Articolo 4 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 49 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 6 – titolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 50 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 6 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 51 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Direttiva 2002/22/CE Articolo 7 – titolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il riferimento a misure "speciali" è stato soppresso per non lasciar intendere che si tratti di misure straordinarie, in contrasto con uno degli elementi centrali dello scopo della direttiva. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 52 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Direttiva 2002/22/CE Articolo 7 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento è teso a estendere l'ambito di applicazione della direttiva agli utenti finali disabili al fine di non limitarne inutilmente l'accesso ai soli servizi di telefonia di base. In base alla definizione contenuta nella direttiva quadro, per "servizio di comunicazione elettronica" si intende in linea di principio qualsiasi servizio consistente nella trasmissione di segnali, compreso un servizio telefonico accessibile al pubblico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 53 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Direttiva 2002/22/CE Articolo 7 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostituisce l'emendamento 15 del progetto di relazione. L'emendamento aggiunge un riferimento specifico alla necessità di favorire la disponibilità di apparecchiature terminali. Inoltre, le misure previste in tale paragrafo non devono essere obbligatorie, perché le NRA potrebbero trovarsi nella necessità di designare più fornitori di servizio universale al solo scopo di permettere una scelta. Il nuovo articolo 31 bis mette le NRA in condizione di intervenire in tale ambito più efficacemente a favore degli utenti disabili. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 54 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Direttiva 2002/22/CE Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A causa dell'attuale frammentazione dei mercati, le soluzioni e gli standard impiegati differiscono da un paese all'altro, e ciò costituisce un ostacolo all'accessibilità e all'interoperabilità. Per rimediare a tale stato di cose gli Stati membri dovrebbero favorire l'adozione di standard europei laddove questi esistano. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 55 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Direttiva 2002/22/CE Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La disponibilità di idonee apparecchiature terminali è necessaria per la fornitura di servizi agli utenti disabili. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 56 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2002/22/CE Articolo 9 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'articolo 7 della direttiva sui servizi universali, quale modificata dalla proposta della Commissione, obbliga gli Stati membri ad adottare misure speciali per gli utenti disabili. L'emendamento proposto mira a garantire lo stesso risultato di tale disposizione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 57 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 10 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 58 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 11 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per evitare eccessivi oneri amministrativi agli operatori interessati. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 59 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 10 – lettera a bis (nuova) Direttiva 2002/22/CE Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il presente emendamento consente agli organi di regolamentazione di impedire attività che ostacolano l'ingresso e ritardano lo sviluppo della concorrenza per un periodo transitorio, mentre le misure relative al servizio all'ingrosso non sono ancora del tutto efficaci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 60 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 20 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasposto con modifiche all’articolo 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 61 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il presente emendamento, unitamente agli altri emendamenti all'articolo 20, è volto a semplificare quest'ultimo. Il riferimento ai servizi di comunicazione elettronica (che comprende i servizi telefonici accessibili al pubblico) consente di sopprimere il paragrafo 3. Anche le imprese, soprattutto le PMI, devono poter beneficiare dell’articolo 20, qualora lo desiderino. L'aggiunta del riferimento ad informazioni chiare e dettagliate evita la ripetizione di tale elemento nei paragrafi successivi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 62 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento raggruppa in una sola lettera le informazioni da inserire al momento del contratto contenute nei nuovi paragrafi 4 e 5 proposti dalla Commissione, le informazioni sugli indirizzi negli elenchi e le limitazioni all'uso delle apparecchiature terminali, come il blocco della carta SIM sui telefoni, e permette di sopprimere le disposizioni sulla manutenzione inserite a parte nella lettera (c). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 63 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 64 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento è volto ad inserire informazioni di base sulle modalità di pagamento disponibili, in particolare nel caso in cui determinate modalità comportino una differenza di costi per l'abbonato, come ad esempio eventuali riduzioni offerte qualora l'abbonato accetti l'addebito diretto o la fatturazione elettronica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 65 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento è volto a chiarire i costi a carico dell'abbonato al momento della cessazione del contratto (che questa avvenga prima dei termini stabili o meno) e relativi a eventuali telefoni o altre apparecchiature terminali acquistati a condizioni agevolate, salvo eventuali disposizioni legislative nazionali che vietino totalmente tali agevolazioni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 66 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La limitazione relativa al tipo di azione dovrebbe fornire informazioni più brevi e al tempo stesso più chiare rispetto ad un lungo elenco di azioni teoricamente possibili. In base all'esempio riportato alla lettera (f) riguardo alla violazione dei livelli di servizio concordati, i fornitori dovrebbero fornire informazioni sulle eventuali forme di risarcimento da essi previste. La divulgazione di tali informazioni potrebbe stimolare la concorrenza in tale ambito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 67 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il nuovo comma consentirebbe alle autorità nazionali di regolamentazione di imporre ai fornitori dei servizi l'inserimento nel contratto di eventuali informazioni sugli utilizzi delle comunicazioni consentiti dalla legge, anche nei casi in cui l'autorità nazionale di regolamentazione competente abbia divulgato informazioni in materia di violazioni del diritto d'autore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 68 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 20 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si veda la motivazione relativa al precedente articolo 20, paragrafo 2. La possibilità di estendere tale obbligo anche nei confronti di altri utenti finali è conservata nel disposto dell'attuale secondo comma dell'articolo 20, paragrafo 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 69 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 20 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si vedano la motivazione relativa al precedente articolo 20, paragrafo 2, lettera (b) e gli emendamenti proposti all'articolo 21, paragrafo 4, concernenti le informazioni fornite attraverso strumenti diversi dal contratto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 70 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 20 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si vedano la motivazione relativa al precedente articolo 20, paragrafo 2, lettera (b) e gli emendamenti proposti all'articolo 21, paragrafo 4, riguardanti le informazioni fornite attraverso strumenti diversi dal contratto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 71 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 20 – paragrafo 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si vedano le motivazioni relative al precedente articolo 20, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo) e all'articolo 21, paragrafo 4 bis (nuovo), concernenti le informazioni comunicate attraverso strumenti diversi dal contratto. La possibilità di fornire informazioni sugli utilizzi leciti delle comunicazioni non dovrebbe essere limitata al diritto d'autore. Onde evitare problemi legati ad eventuali responsabilità, sarebbe opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione fornissero informazioni sugli aspetti da esse ritenuti necessari e che ai fornitori fosse eventualmente richiesto di trasmettere tali informazioni agli utenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 72 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 21 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accorpato con il successivo articolo 21, paragrafo 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 73 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 21 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La fusione dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 21 e le modifiche ivi apportate sono intese ad ampliare, semplificare e chiarire le disposizioni in esame. Inoltre, le condizioni generali sarebbero integralmente esentate dal requisito di comparabilità, in quanto il raffronto tra tali condizioni generali al di là delle informazioni specifiche previste comunque dall'allegato II, sarebbe di scarso interesse per il consumatore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 74 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 21 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 75 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 21 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento è inteso a raggruppare l'insieme degli obblighi d'informazione attualmente previsti all'articolo 20 nell'articolo 21, dove si confarebbero meglio alla struttura della presente direttiva, e ad apportare alcune precisazioni, in particolare per quanto riguarda la lettera (a) sulle chiamate ai numeri a tariffa maggiorata. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 76 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento è inteso a garantire alle autorità nazionali di regolamentazione il diritto generale di obbligare le imprese a comunicare le informazioni, fornite dalle ANR stesse, sull'uso lecito delle comunicazioni e sui mezzi di protezione dai rischi di violazione della vita privata e dei dati personali sia per gli abbonati esistenti che per i nuovi abbonati all'atto della conclusione di un contratto (si veda al riguardo l'emendamento all'articolo 20, paragrafo 2 bis (nuovo)). I costi di una certa entità sostenuti dalle imprese vanno rimborsati dalle autorità in quanto si tratta di informazioni inerenti al rispetto della legge e d'interesse generale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 77 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 21 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si veda la motivazione relativa al precedente articolo 20, paragrafo 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 78 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 21 – paragrafo 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'esigenza di armonizzare le disposizioni in materia di trasparenza tariffaria in tutta la Comunità non sembra essere tale da giustificare delle misure tecniche di attuazione. La trasparenza tariffaria è una questione di cui devono occuparsi le ANR a livello nazionale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 79 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 13 – lettera a Direttiva 2002/22/CE Articolo 22 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La formulazione del testo della Commissione pone sullo stesso piano in un certo qual modo gli aspetti alquanto disparati delle informazioni sulla qualità dei servizi e quelle che riguardano l'accesso equivalente per gli utenti finali disabili. L'emendamento è inteso a fare maggiore chiarezza in proposito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 80 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 13 – lettera a bis (nuova) Direttiva 2002/22/CE Articolo 22 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento al testo lasciato immutato dalla Commissione è inteso a introdurre il concetto di meccanismi di certificazione della qualità e ad apportare altri miglioramenti al testo esistente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 81 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 13 – lettera b Direttiva 2002/22/CE Articolo 22 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 82 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 14 Direttiva 2002/22/CE Articolo 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento è inteso a precisare che, in caso di eventi veramente catastrofici o di forza maggiore, potrebbe essere esclusa qualsiasi fornitura di servizi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 83 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 15 – lettera a Direttiva 2002/22/CE Articolo 25 – titolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I servizi di consultazione degli elenchi sono essenziali per gli utenti disabili ed anziani e per gli utenti in generale. L'imposizione di obblighi all'ingrosso agli operatori che controllano l'accesso è giustificata in quanto volta a garantire agli utenti di beneficiare appieno della concorrenza nei servizi di consultazione di elenchi e permettere al tempo stesso di eliminare la pesante regolamentazione del mercato al dettaglio del servizio universale. L'emendamento 39 della relazione Harbour è inoltre essenziale per ovviare ai problemi riscontrati nella pratica per accedere ai servizi transfrontalieri di consultazione elenchi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 84 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 15 – lettera a bis (nuova) Direttiva 2002/22/CE Articolo 25 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 25, paragrafo 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 85 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 15 – lettera b Direttiva 2002/22/CE Articolo 25 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 25, paragrafo 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 86 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 15 – lettera b bis (nuova) Direttiva 2002/22/CE Articolo 25 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento al testo lasciato immutato dalla Commissione è inteso a ovviare ai problemi riscontrati nella pratica per accedere ai servizi transfrontalieri di consultazione elenchi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 87 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 Direttiva 2002/22/CE Articolo 26 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 88 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 Direttiva 2002/22/CE Articolo 26 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 89 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 Direttiva 2002/22/CE Articolo 26 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento è inteso a conformare il testo alle disposizioni dell'articolo 7 e a rendere obbligatorio l'uso delle norme vigenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 90 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 Direttiva 2002/22/CE Articolo 26 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'obbligo in oggetto deve applicarsi anche agli altri numeri di emergenza nazionali e al "112". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 91 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 Direttiva 2002/22/CE Articolo 26 – paragrafo 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'elaborazione di una relazione annuale distinta rappresenta un onere inutile. Per contro, le misure adottate in relazione al numero "112" vanno incluse nella relazione annuale generale di cui all'articolo 33, paragrafo 3, in appresso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 92 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 Direttiva 2002/22/CE Articolo 26 – paragrafo 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(L'emendamento si applica a tutto il testo, per quanto riguarda sia la sostituzione del riferimento all'Autorità [xxx], che la soppressione del riferimento alla procedura d'urgenza. La sua approvazione renderà necessarie modifiche a tutto il testo). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poiché la decisione relativa all'istituzione di un'autorità forma l'oggetto di una relazione a parte, ai fini della coerenza vanno soppressi tutti i riferimenti all'autorità. Anche in caso di urgenza, il Parlamento europeo dovrebbe avere la possibilità di esaminare ogni proposta di misura di esecuzione; la necessità di una collaborazione tra le istituzioni è ripresa nell'emendamento al considerando 39. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 93 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 Direttiva 2002/22/CE Articolo 27 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se lo spazio di numerazione "3883" non è attualmente utilizzato – e difficilmente lo sarà in futuro vista la scarsa domanda al riguardo – la situazione potrebbe anche cambiare se il codice verrà gestito e promosso da un organismo indipendente, sul modello della struttura costituita per il dominio di alto livello ".ue". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 94 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 Direttiva 2002/22/CE Articolo 27 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nel febbraio 2007 la Commissione europea ha adottato la Decisione 2007/116/CEE che fa obbligo agli Stati membri di riservare il 116000 come hotline dedicata per minori scomparsi. Da allora solo pochi Stati membri hanno tuttavia istituito questa hotline con il numero indicato. E' pertanto opportuno imporre agli Stati membri di fare quanto eventualmente necessario per rendere disponibile tale servizio e farlo conoscere al pubblico, in linea con quanto disposto per il numero "112". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 95 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 Direttiva 2002/22/CE Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onde evitare di appesantire inutilmente la normativa e garantire una certa discrezionalità a livello nazionale, occorre mantenere la riserva sulla fattibilità tecnica ed economica e la possibilità, ad esempio per un operatore di un numero gratuito, di evitare le spese imputabili a chiamate effettuate da località ultraperiferiche. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 96 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 Direttiva 2002/22/CE Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si veda la motivazione relativa all'articolo 22, paragrafo 3. Il testo della Commissione sembra essere contrario al principio secondo cui, in una situazione di concorrenza, un operatore deve essere in grado di limitare l'accesso purché lo comunichi. L'emendamento all'articolo 22, paragrafo 3, permetterebbe alle ANR di intervenire allorché, pur in presenza di concorrenza, l'accesso risulta immotivatamente limitato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 97 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 Direttiva 2002/22/CE Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un abbonato dell'operatore A deve essere in grado di mettersi in contatto con un abbonato dell'operatore B senza problemi, indipendentemente dalla tecnologia adottata dall'operatore. Le comunicazioni elettroniche sono essenziali per l'attività quotidiana delle PMI. E' pertanto necessario che tali imprese possano contattare ed essere contattate ogni volta che ve ne sia l'esigenza, senza costi aggiuntivi, senza bisogno di nuovi abbonamenti e senza ulteriori oneri amministrativi o dispendio di tempo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 98 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 Direttiva 2002/22/CE Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 99 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 Direttiva 2002/22/CE Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il modo più efficace per combattere le frodi e gli abusi consiste nel praticare una trattenere gli introiti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 100 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 Direttiva 2002/22/CE Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anche in caso di urgenza, il Parlamento europeo dovrebbe avere la possibilità di esaminare ogni proposta di misura di attuazione; la cooperazione delle istituzioni è, tuttavia, necessaria per adottare le misure di attuazione quanto prima possibile. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 101 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 Direttiva 2002/22/CE Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 102 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 18 Direttiva 2002/22/CE Articolo 30 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per motivi di coerenza con gli emendamenti precedenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 103 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 18 Direttiva 2002/22/CE Articolo 30 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effettuare il trasferimento entro un giorno è tecnologicamente fattibile e risponde all'interesse dei consumatori. Dovrebbe essere questa pertanto la regola generale. Vi sono stata tuttavia casi di abuso in cui i clienti sono stati trasferiti contro la propria volontà, come segnalato anche nella tredicesima relazione della Commissione sull'attuazione della normativa. Le ANR devono pertanto poter eccepire dalla regola in questione e prescrivere eventualmente altre misure adeguate nonché imporre le debite sanzioni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 104 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 18 Direttiva 2002/22/CE Articolo 30 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le modifiche all'allegato dovrebbero rientrare nell'ambito della normale procedura legislativa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 105 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 18 Direttiva 2002/22/CE Articolo 30 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contratti di 24 mesi possono risultare vantaggiosi per i consumatori in termini di tariffe. Tuttavia il consumatore deve avere la possibilità di sottoscrivere un contratto per un periodo inferiore e a condizioni meno vincolanti per la totalità dei servizi proposti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 106 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 18 Direttiva 2002/22/CE Articolo 30 – paragrafo 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'obbligo in questione deve incombere agli Stati membri giacché potrebbero essere competenti istanze nazionali diverse dalle ANR. Le condizioni relative ai contratti rientrano nell'ambito dell'articolo 20, oltre ad essere coperte dalla legislazione sulla tutela del consumatore, il che significa che la disposizione in esame andrebbe limitata alle procedure utilizzate per scoraggiare il passaggio a un altro fornitore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 107 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 19 Direttiva 2002/22/CE Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per garantire l'accesso di tutti i telespettatori ed ascoltatori ai servizi disponibili, lineari e non, il campo potenziale di applicazione di tale disposizione deve essere esteso ai servizi mediatici audiovisivi come definiti nella nuova direttiva 2007/65/CE. Il riferimento alla "legislazione nazionale" rischia di porre problemi in determinati Stati per motivi di tradizione giuridica o di ripartizione di competenze fra livelli federali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 108 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 19 Direttiva 2002/22/CE Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Considerati i differenti strumenti giuridici prescelti dagli Stati membri, un obbligo troppo rigido di rivedere gli obblighi di trasmissione (must carry), ossia "almeno ogni tre anni", appare inopportuno. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 109 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 31 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento abilita le NRA a imporre obblighi alle imprese, onde garantire agli utenti finali disabili possibilità di accesso e di scelta, senza dover designare più fornitori di servizio universale, cosa che sarebbe stata necessaria in caso di ricorso all'articolo 7 per lo stesso scopo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 110 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 20 – lettera -a (nuova) Direttiva 2002/22/CE Articolo 33 – paragrafo 1– comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 111 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 20 – lettera a Direttiva 2002/22/CE Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento è inteso ad assicurare coerenza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 112 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 20 – lettera a bis (nuova) Direttiva 2002/22/CE Articolo 33 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 113 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 20 – lettera b Direttiva 2002/22/CE Articolo 33 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'elaborazione della relazione annuale in oggetto rappresenterebbe un onere inutile. Le informazioni richieste possono essere incluse in altre relazioni, come ad esempio quelle previste nell'ambito della direttiva quadro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 114 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 20 – lettera b Direttiva 2002/22/CE Articolo 33 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 115 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2002/22/CE Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il nuovo emendamento tende a rafforzare il meccanismo di risoluzione delle controversie prevedendo che esso sia operato da organismi indipendenti e che sia garantito il rispetto dei principi minimi enunciati nella Raccomandazione della Commissione del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 116 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2002/22/CE Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento introduce la possibilità per gli utenti di presentare ricorso collettivo e sottolinea il ruolo di consulenza legale degli sportelli informativi unici previsti al considerando 15 ter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 117 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 21 Direttiva 2002/22/CE Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La convergenza tecnologica ha offuscato le differenze tra un servizio e l'altro, per cui gli utenti non sanno concretamente quale autorità contattare per presentare reclamo. Gli utenti dovrebbero essere posti in condizione di risolvere i problemi nel modo più semplice. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 118 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 24 Direttiva 2002/22/CE Articolo 37 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In base al quadro normativo in vigore, per gli adeguamenti tecnici all’allegato si ricorre al comitato per le comunicazioni secondo l’articolo 35 della direttiva 2002/22/CE. Anche nel nuovo quadro normativo dovrebbe essere così. Il ricorso alla comitologia con la procedura d’urgenza potrebbe portare alla regolamentazione di numerosi settori al di fuori della procedura legislativa classica, ossia senza valutazione di impatto e consultazione pubblica. La Commissione può in ogni caso elaborare orientamenti utili per lo scambio di migliori prassi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 119 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto -1 (nuovo) Direttiva 2002/58/CE Articolo 1 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(EM 15 del parere LIBE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 120 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto -1 bis (nuovo) Direttiva 2002/58/CE Articolo 1 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(EM 17 del parere LIBE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La direttiva menziona gli interessi specifici delle persone giuridiche senza tenere conto dei consumatori. Dato che l’obiettivo principale della presente direttiva è quello di tutelare i dati e gli interessi economici delle persone fisiche, è opportuno aggiungere un riferimento ad esse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 121 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 2 Direttiva 2002/58/CE Articolo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(EM 18 del parere LIBE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data la tendenza dei servizi a divenire sempre più un miscuglio di servizi pubblici e privati, è necessario ampliare il campo d’applicazione della direttiva. L'emendamento segue le raccomandazioni adottate il 26 settembre 2006 dal gruppo di lavoro ex articolo 29 e il parere espresso su questa direttiva modificativa dal garante europeo della protezione dei dati. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 122 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 – lettera a bis (nuova) Direttiva 2002/58/CE Articolo 4 – paragrafi 1 bis e 1 ter (nuovi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(EM 19 del parere LIBE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I regolatori nazionali dovrebbero monitorare le misure adottate e diffondere le migliori pratiche e i migliori risultati tra i servizi di comunicazione elettronica disponibili. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 123 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 – lettera b Direttiva 2002/58/CE Articolo 4 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(EM 20 del parere LIBE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 124 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 – lettera b Direttiva 2002/58/CE Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(EM 21 del parere LIBE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 125 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 – lettera b Direttiva 2002/58/CE Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(EM 22 del parere LIBE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per motivi di chiarezza, le condizioni per cui una violazione di sicurezza è considerata grave e giustifica quindi una comunicazione agli abbonati devono figurare nella direttiva. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 126 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 – lettera b) Direttiva 2002/58/CE Articolo 4 – paragrafo 3 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(EM 23 del parere LIBE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 127 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 – lettera b Direttiva 2002/58/CE Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(EM 24 del parere LIBE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’autorità deve avere il compito di raccomandare misure a tal riguardo, ma non di adottarle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 128 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 4 Direttiva 2002/58/CE Articolo 5 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(EM 25 del parere LIBE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 129 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo) Direttiva 2002/58/CE Articolo 6 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(EM 26 del parere LIBE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specificare che l'utente dovrebbe dare il suo consenso prima di qualsiasi trattamento dei dati serve a meglio garantire il rispetto di tale obbligo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 130 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 4 ter (nuovo) Direttiva 2002/58/CE Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(EM 27 del parere LIBE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 131 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 4 quater (nuovo) Direttiva 2002/58/EC Articolo 13 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(EM 29 del parere LIBE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 132 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 4 quinquies (nuovo) Direttiva 2002/58/CE Articolo 13 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(EM 30 del parere LIBE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oltre alle norme fissate dalla direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), la direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE) stabilisce regole chiare sulle informazioni che devono essere fornite da chi invia messaggi di posta elettronica a scopi di commercializzazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 133 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 5 Direttiva 2002/58/CE Articolo 13 – paragrafo 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(EM 31 del parere LIBE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il nuovo articolo 13, paragrafo 6 prevede la possibilità, per le persone fisiche o giuridiche, segnatamente i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche, di presentare ricorsi di diritto civile volti a lottare contro le violazioni dell'articolo 13 della direttiva relativa alla vita privata, che concerne le comunicazioni commerciali indesiderate (spam). In linea con l'opinione del Garante europeo della protezione dei dati, il relatore non trova logico che questa nuova possibilità sia limitata alle violazioni dell'articolo 13 e suggerisce quindi di consentire alle persone giuridiche di promuovere azioni giudiziarie in caso di violazione di qualsiasi disposizione della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 134 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – paragrafo 5 bis (nuovo) Direttiva 2002/58/EC Articolo 14 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(EM 32 del parere LIBE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 135 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 5 ter (nuovo) Direttiva 2002/58/EC Articolo 14 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(EM 33 del parere LIBE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 136 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo) Direttiva 2002/58/EC Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(EM 34 del parere LIBE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 137 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 7 Direttiva 2002/58/EC Articolo 15 bis – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(EM 35 del parere LIBE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 138 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 7 Direttiva 2002/58/EC Articolo 15 bis – paragrafo 4 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(EM 36 del parere LIBE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 139 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo) Direttiva 2002/58/EC Articolo 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(EM 37 del parere LIBE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 140 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 3 Regolamento (CE) n. 2006/2004 Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per poter monitorare la trasposizione della presente direttiva alle stesse condizioni del Consiglio e della Commissione e in piena autonomia, al Parlamento dovrebbero prevenire le stesse informazioni sulle misure nazionali di trasposizione allo stesso tempo della Commissione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 141 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – titolo Direttiva 2002/22/CE Allegato I - titolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento è inteso a tener conto dell'aggiunta della parte C nell'allegato I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 142 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – parte A – lettera a Direttiva 2002/22/CE Allegato I – parte A – lettera a – comma 1 – alinea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 143 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – parte A – lettera b Direttiva 2002/22/CE Allegato I – parte A – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La protezione di cui beneficiano gli utenti per le comunicazioni telefoniche ad alto costo (chiamate verso numeri a tariffa maggiorata o chiamate internazionali) deve poter essere estesa a comunicazioni di altro tipo che presentano problematiche simili, come gli SMS o gli MMS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 144 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – parte A – lettera e Direttiva 2002/22/CE Allegato I – parte A – lettera e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarebbe esagerato e inutilmente burocratico imporre alle ANR di autorizzare l'interruzione del servizio in caso di frode, di ripetuti ritardi nel pagamento o di ripetute omissioni di pagamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 145 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – parte A – lettera e bis (nuova) Direttiva 2002/22/CE Allegato I – parte A – lettera e bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molti consumatori si sono visti addebitare spese di telecomunicazione oltremodo elevate a causa della scarsa familiarità con le tariffe e con l'uso automatico di determinati servizi, soprattutto in relazione a servizi di dati e a chiamate vocali o dati trasmessi all'estero in roaming. E' dunque necessario offrir loro, con opportuni provvedimenti, i mezzi per esercitare maggiore controllo sui costi dei servizi di comunicazione cui fanno ricorso. Al tempo stesso è opportuno che i consumatori ricevano almeno una volta l'anno dal loro provider informazioni proattive circa le migliori offerte disponibili in relazione al loro consumo tendenziale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 146 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – parte A – lettera e ter (nuova) Direttiva 2002/22/CE Allegato I – parte A – lettera e ter (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 147 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – parte B – lettera b bis (nuova) Direttiva 2002/22/CE Allegato I – parte B – lettera b bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I punti di contatto e le procedure di dichiarazione di furto differiscono notevolmente da un operatore all'altro. Tale situazione allunga i tempi necessari per la dichiarazione, ciò che consente all'autore del furto di utilizzare l'abbonamento con maggiore facilità, a danno della vittima. Un numero unico facilmente memorizzabile permetterebbe di rimediare a tale stato di cose. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 148 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – parte B – lettera b ter (nuova) Direttiva 2002/22/CE Allegato I – parte B – lettera b ter (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedire che le persone vulnerabili possano accedere a contenuti a rischio è cosa facilmente realizzabile con appositi programmi di filtraggio. Gli operatori dovrebbero pertanto mettere a disposizione degli utenti software di questo tipo, come del resto si fa in vari paesi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 149 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato II – alinea Direttiva 2002/22/CE Allegato II – Parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La parte di testo soppresso è coperta dall'articolo 21, paragrafo 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 150 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato II – punto 2.2 Direttiva 2002/22/CE Allegato II – punto 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento è inteso a chiarire il testo e a includere i costi delle apparecchiature terminali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 151 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato III – tabella – colonne 2 e 3 Direttiva 2002/22/CE Allegato III – tabella – colonne 2 e 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La guía EG 201 769-1 fue elaborada por el ETSI en respuesta al mandato de la Comisión Europea para dar respuesta a la Directiva de Telefonía Vocal ONP/98/10/CE en relación con las obligaciones de servicio universal y, por tanto, se limita a la prestación del servicio telefónico fijo ofrecido por el mismo operador que provee el acceso directo al usuario. En su lugar, la EG 202 057 abarca, de modo adicional a todos los parámetros de le EG 201 769-1, la prestación de servicios telefónicos en un entorno de multioperador, esto es, teniendo en cuenta el aspecto de comprabilidad, así como a otros tipos de servicios, como servicios móviles y servicios de acceso a internet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 152 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato VI – punto 1 Direttiva 2002/22/CE Allegato VI – punto 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per chiarire l'Allegato in modo da assicurare che le specifiche tecniche non finiscano per rappresentare un ostacolo a nuovi servizi come l'IPTV o la TV mobile. |
MOTIVAZIONE
Il contesto della direttiva
La proposta di modifica avanzata dalla Commissione in merito ad aspetti inerenti i diritti dei consumatori previsti dal pacchetto legislativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 costituisce una delle tre proposte di riforma legislativa intese a modificare il quadro normativo corrente, in vigore dal 2002. La maggior parte delle riforme concerne la direttiva sul servizio universale e i diritti degli utenti, oltre a un numero più ristretto di modifiche alla direttiva sulla vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e a una modifica di entità limitata al regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori.
Congiuntamente, due proposte di riforma aggiuntive concernono modifiche da apportare alle restanti tre direttive sulla comunicazione elettronica (autorizzazione, accesso e quadro normativo)[1], mentre un'ulteriore proposta riguarda l'istituzione di un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche[2]. Il relatore ha pertanto intrattenuto una stretta collaborazione con i relatori di tale proposte di riforma onde garantire un approccio normativo coerente.
La relazione elaborata nel 2001 dalla commissione giuridica e per il mercato interno (e di cui è responsabile anche il relatore) ha modificato e approvato la proposta originaria di direttiva concernente il servizio universale e i diritti degli utenti mediante l'introduzione di una serie di disposizioni complementari tese al miglioramento della tutela del consumatore e dell'accesso ai servizi di comunicazione a favore degli utenti disabili. Il relatore accoglie dunque con favore gli ulteriori miglioramenti applicati alla proposta di riforma in questione tesi a rafforzare la linea precedentemente seguita dalla commissione.
Tale proposta intesa a modificare la direttiva concernente il servizio universale e i diritti degli utenti non altera il campo d'applicazione né l'attuale nozione di servizio universale nell'Unione europea, che saranno oggetto di una consultazione specifica nel 2008. Pertanto, il relatore non ha proposto alcuna modifica in materia.
I due obiettivi dell'attuale proposta, sui quali fondare la presa in conto della proposta medesima, sono i seguenti:
1) rafforzare e migliorare la tutela dei consumatori e i diritti degli utenti nel settore delle comunicazioni elettroniche, in particolare fornendo ai consumatori maggiori informazioni sui prezzi e sulle condizioni di fornitura e agevolando l'accesso e l'utilizzo delle comunicazioni elettroniche, compresi i servizi destinati agli utenti disabili;
2) rafforzare la tutela della vita privata e la riservatezza dei dati a carattere personale nel settore delle comunicazioni elettroniche, in particolare attraverso un nuovo obbligo di notifica delle violazioni dei dati e migliori meccanismi di controllo. A tal riguardo, il relatore ha collaborato strettamente con la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, che ha qualità di commissione associata competente ai sensi dell'articolo 47 del regolamento del Parlamento, direttamente responsabile delle proposte legislative relative alla protezione dei dati. All'interno del progetto di relazione, il relatore non ha pertanto proposto, nella fase attuale, modifiche inerenti tali aspetti.
Principale strategia adottata dal relatore
Il relatore propone una serie di modifiche relative ai seguenti ambiti delle proposte, con l'obiettivo generale di semplificare, chiarire e rafforzare le disposizioni esistenti.
In particolare:
– chiarificazione degli obblighi di informazione precontrattuale
– ampliamento delle disposizioni in materia di informazione e trasparenza
– introduzione di nuove disposizioni circa le informazioni che devono essere fornite ai consumatori in merito agli obblighi giuridici derivanti dall'uso di un servizio (in particolare, il rispetto dei diritti d'autore) e adozione di misure di sicurezza
– rafforzamento delle disposizioni in materia di servizi per gli utenti disabili
– adozione di modifiche dettagliate relative alla disponibilità del numero di emergenza 112 e alla localizzazione dei chiamanti
– chiarificazione e semplificazione dei requisiti relativi alla qualità dei servizi
– chiarificazione della responsabilità delle autorità di regolamentazione nazionali per un progressivo consolidamento dei diritti del consumatore nel mercato, con la rimozione di alcune delle responsabilità della Commissione previste in materia
– soppressione delle disposizioni di sostegno allo spazio di numerazione contraddistinto dal prefisso "3883", per il quale è attualmente prevista una domanda assai contenuta in concomitanza con l'evoluzione dei servizi nomadici di comunicazione vocale via web.
Il relatore consegna suddette proposte alla commissione ed è pronto ad accogliere nuovi spunti tesi a migliorare tali utili riforme.
- [1] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, la direttiva 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e la direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (COM(2007) 697 definitivo).
- [2] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (COM(2007) 699 definitivo).
PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (6.6.2008)
destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori
(COM(2007)0698 – C6‑0420/2007 – 2007/0248(COD))
Relatrice per parere: Sophia in 't Veld
BREVE MOTIVAZIONE
Il cosiddetto pacchetto "Telecomunicazioni" rappresenta un aggiornamento più che necessario di gran parte della legislazione vigente. Tuttavia, la sezione relativa alla e-Privacy (riservatezza nelle comunicazioni elettroniche), in particolare, suscita diverse perplessità.
Il campo di applicazione delle proposte non è sufficientemente ben definito. La Commissione propone, da un lato, un ampio campo di applicazione che comprenda le telecomunicazioni elettroniche in generale, mentre, dall'altro, alcune sezioni della proposta sembrano riguardare la normale telefonia tradizionale. Ciò non appare molto sensato, poiché esiste una vasta gamma di servizi e prodotti di telecomunicazione che si sostituiscono o si completano a vicenda e che sono sempre più interconnessi e integrati. Oltre alle chiamate telefoniche, vi sono altri servizi di comunicazione vocale come il VOIP e il VOIP mobile, i quali vengono sempre più utilizzati contemporaneamente mediante lo stesso apparecchio. I telefoni cellulari fungono anche da dispositivi di pagamento o da sistemi di navigazione e comunicano con le reti d'informazione sulla zona d'interesse. In futuro, gli uffici potranno essere basati sul Web, mentre gli RFID (Radio Frequency Identification Devices, dispositivi di identificazione a radiofrequenza) del nostro frigorifero potranno comunicare con il supermercato e i nostri telefoni cellulari potranno ricevere trasmissioni radiotelevisive o notiziari.
Inoltre, l'archiviazione o la fruizione dei dati non avviene più in un unico luogo geografico. Le sedi dei fornitori si trovano in tutto il mondo. È possibile accedere ai sistemi basati sul Web praticamente da qualsiasi luogo e le comunicazioni vengono instradate attraverso diversi continenti. È evidente che le norme applicabili a una specifica area geografica non sono più sufficienti e costituiscono un ostacolo per le aziende che operano in regimi giuridici differenti. La necessità di regole globali diviene quindi sempre più urgente. I dati personali non sono più un sottoprodotto dell'attività economica, ma ne costituiscono il fulcro. Quello delle informazioni è divenuto un importante settore commerciale, pertanto appare opportuno affrontare la questione nell'ambito del Consiglio economico transatlantico.
Infine, i governi tendono sempre più a richiedere l'accesso ai dati personali in possesso dei fornitori di servizi o di altri soggetti (non governativi). Tuttavia, i regimi per la protezione dei dati applicabili a qualsiasi insieme di dati variano in base ai soggetti che raccolgono o utilizzano le informazioni e alle finalità d'uso. Tale divisione tra primo e terzo pilastro e tra le diverse DG della Commissione europea è incomprensibile dal punto di vista dell'utente e determina incertezza giuridica per le imprese, rischiando di compromettere la fiducia dei loro utenti. Di conseguenza, è difficile spiegare ai cittadini perché un fornitore di servizi di telecomunicazione debba essere soggetto alle norme sulla notifica delle violazioni, mentre per i governi che utilizzano gli stessi dati in possesso del fornitore (per esempio nel caso delle informazioni di telecomunicazione disciplinate dalla direttiva sulla conservazione dei dati), tali norme non si applichino. Considerata la natura sempre più interconnessa di tutti i tipi di reti e servizi, è altrettanto difficile spiegare perché altri settori diversi dalle telecomunicazioni non sarebbero soggetti alle stesse norme sulla notifica delle violazioni, quali le banche o le società di carte di credito.
Alla luce di ciò, l'approccio frammentario della Commissione sembra troppo limitato e quindi inefficace. Il riesame obbligatorio della direttiva dovrebbe essere utilizzato per condurre una completa revisione del regime di protezione dei dati, tenendo conto del fatto che dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona la differenza tra il primo e il terzo pilastro scomparirà e il Parlamento europeo avrà pieni poteri legislativi.
La proposta notifica obbligatoria delle violazioni è considerata molto valida, tuttavia il mosaico di 27 diverse versioni del regime è inopportuno, poiché crea incertezza giuridica per le imprese e non offre trasparenza agli utenti. Inoltre, sarebbe saggio ispirarsi all'esperienza di altri paesi in merito a tali regimi, in particolare a quella degli Stati Uniti, che si trovano in una situazione analoga (le norme in materia di notifica delle violazioni sono di competenza statale e non federale). La procedura di notifica deve essere tale da garantire una piena e tempestiva informazione degli utenti in caso di violazione potenzialmente pregiudizievole, evitando tuttavia di lanciare falsi allarmi e di gridare "al lupo, al lupo".
La Commissione deve poter esercitare i necessari poteri d'esecuzione tecnici. In vista dei rapidi sviluppi tecnologici, le procedure devono essere semplici e veloci. Tuttavia, taluni aspetti non sono puramente tecnici e devono rimanere soggetti al controllo democratico. Occorre stabilire quali aspetti possano essere modificati dalla Commissione e quali richiedano la partecipazione del Parlamento.
EMENDAMENTI
La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 32 | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
(32) Al momento della fissazione delle modalità relative al formato e alle procedure applicabili alla comunicazione delle violazioni di sicurezza, occorre tenere debitamente conto delle circostanze della violazione, in particolare del fatto che i dati a carattere personale fossero o no protetti mediante cifratura o altri metodi che limitano efficacemente il rischio di furto d'identità o altre forme di abuso. Inoltre, è opportuno che tali norme e procedure tengano conto degli interessi legittimi delle autorità giudiziarie e di polizia, nei casi in cui una diffusione prematura rischi di ostacolare inutilmente l'indagine sulle circostanze di una violazione di sicurezza. |
(32) Al momento della fissazione delle modalità relative al formato e alle procedure applicabili alla comunicazione delle violazioni di sicurezza, occorre tenere debitamente conto delle circostanze della violazione, in particolare del fatto che i dati a carattere personale fossero o no protetti mediante cifratura o altri metodi che limitano efficacemente il rischio di furto d'identità o altre forme di abuso. È opportuno che le norme e procedure non ostacolino l'indagine da parte delle autorità giudiziarie e di polizia sulle circostanze di una violazione di sicurezza. | |||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||
L'apparecchiatura terminale è l'anello più debole di una rete e, in quanto tale, deve essere ben protetta. Gli utenti finali dovrebbero comprendere i rischi che corrono navigando in internet, quando scaricano e utilizzato software o supporti per la memorizzazione dei dati. Gli utenti finali dovrebbero essere consapevoli dei rischi e agire di conseguenza per proteggere le loro apparecchiature terminali. Gli Stati membri dovrebbero stimolare una sensibilizzazione in questo settore. | ||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 34 | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
(34) I software che registrano le azioni dell'utente in modo surrettizio e/o pregiudicano il funzionamento dell'apparecchiatura terminale di un utente a profitto di un terzo (i cosiddetti "software spia" o spyware) costituiscono una grave minaccia per la vita privata degli utenti. Occorre garantire indistintamente a tutti gli utenti un livello elevato di protezione della sfera privata contro tutti i software spia, scaricati inconsapevolmente dalle reti di comunicazione elettronica o installati in modo surrettizio nei software distribuiti su supporti esterni per la memorizzazione dei dati quali CD, CD-ROM o chiavi USB. |
(34) I software che registrano le azioni dell'utente in modo surrettizio e/o pregiudicano il funzionamento dell'apparecchiatura terminale di un utente a profitto di un terzo (i cosiddetti "software spia" o spyware) costituiscono una grave minaccia per la vita privata degli utenti. Occorre garantire indistintamente a tutti gli utenti un livello elevato di protezione della sfera privata contro tutti i software spia, scaricati inconsapevolmente dalle reti di comunicazione elettronica o installati in modo surrettizio nei software distribuiti su supporti esterni per la memorizzazione dei dati quali CD, CD-ROM o chiavi USB. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli utenti finali a prendere le misure necessarie per proteggere le loro apparecchiature terminali contro i virus e i software spia. | |||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||
Si veda la motivazione dell'emendamento 10. | ||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2002/22/CE Articolo 1 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
La direttiva deve assicurare che il servizio universale sia garantito e che i fornitori di servizi rispettino i propri obblighi in relazione a tale obiettivo. | ||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2002/22/CE Articolo 4 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||
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Emendamento 5 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2002/22/CE Articolo 4 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Si veda la motivazione dell'emendamento 3. | ||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2002/22/CE Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||
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Emendamento 7 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2002/22/CE Articolo 4 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
The scope of the proposals, described in article 1 as "electronic communications networks and services to end-users" should be reflected in all articles. Technological progress in recent years has blurred the lines between traditional telephone services and other telecommunications, such as the rapidly expanding VOIP and mobile VOIP, the use of mobile telephones for payment services or navigation, broadcasting content via internet or mobile phones, web based office networks, communicating networks using f. ex RFID. The rapid rise of new services should be reflected in the Directive, so as to create legal certainty for businesses, and to avoid loopholes in consumer protection. | ||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 6 – titolo | ||||||||||||||||
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Emendamento 9 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 6 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||
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Emendamento 10 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2002/22/CE Articolo 9 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Il testo originale copre tutti i casi, inclusi quelli riguardanti persone con disabilità. | ||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 20 – paragrafo 6 bis (nuovo) | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Anche se i fornitori devono essere in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti, gli Stati membri devono assicurare che i consumatori abbiano libertà di scelta. | ||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 21 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
La trasparenza è essenziale per tutti i servizi di telecomunicazione e le informazioni dovrebbero essere pubblicate in forma facilmente accessibile. | ||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 21 – paragrafo 6 | ||||||||||||||||
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Emendamento 14 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 13 – lettera b Direttiva 2002/22/CE Articolo 22 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||
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Emendamento 15 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 14 Direttiva 2002/22/CE Articolo 23 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Si veda la motivazione dell'emendamento 3. | ||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 Direttiva 2002/22/CE Articolo 26 – paragrafo 7 – comma 2 | ||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 Direttiva 2002/22/CE Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1 | ||||||||||||||||
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Emendamento 18 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 18 Direttiva 2002/22/CE Articolo 30 – paragrafo 6 | ||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 18 Direttiva 2002/22/CE Articolo 30 – paragrafo 6 bis (nuovo) | ||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 20 – lettera b Direttiva 2002/22/CE Articolo 33 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Occorre garantire che gli utenti, compresi gli utenti disabili, gli utenti anziani e gli utenti con specifiche esigenze sociali, traggano il massimo beneficio in termini di scelta, prezzo e qualità. | ||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 20 – lettera b Direttiva 2002/22/CE Articolo 33 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 24 Direttiva 2002/22/CE Articolo 37 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto -1 (nuovo) Direttiva 2002/58/CE Considerando 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto -1 bis (nuovo) Direttiva 2002/58/CE Considerando 1 ter (nuovo) | ||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto -1 ter (nuovo) Direttiva 2002/58/CE Considerando 6 bis (nuovo) | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Each day new services appear on the scene, such as the rapidly expanding VOIP and mobile VOIP, the use of mobile telephones for payment services or navigation, broadcasting via internet or mobile phones, web based office networks, communicating networks using f. ex RFID, search engines and the use of personal data from telecommunications for behavioural targeting. Users are freely switching, combining and personalising products, services and providers. Data protection rules that apply strictly to the traditional forms of telecommunication such as (mobile) telephony, text messaging (sms), and e-mail will be redundant even before the Directive is adopted. The rapid rise of new services should be reflected in the Directive, so as to ensure full data protection for the consumer, and to avoid loopholes. | ||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2, punto -1 quater (nuovo) Direttiva 2002/58/CE Considerando 6 ter (nuovo) | ||||||||||||||||
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Emendamento 27 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto -1 quinquies (nuovo) Direttiva 2002/58/CE Considerando 11 bis (nuovo) | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Siccome i dati sono accessibili da quasi ogni luogo del mondo, vi è l’urgente necessità di disporre di norme globali. Considerando l'importanza crescente che rivestono sul piano economico i dati personali e le operazioni a valore aggiunto, è opportuno che il Consiglio economico transatlantico affronti la questione. | ||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto -1 sexies (nuovo) Direttiva 2002/58/CE Considerando 11 quater (nuovo) | ||||||||||||||||
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Emendamento 29 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto -1 septies (nuovo) Direttiva 2002/58/CE Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||
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Emendamento 30 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 – lettera b Direttiva 2002/22/CE Articolo 4 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Network security is an issue of critical concern for telecom operators and society at large. Network operators consider that security and privacy matters are of the highest importance if we are to ensure robust levels of digital confidence. However, the notifications for security breaches resulting in users’ personal data being lost or compromised should be limited to instances of serious breaches of security. Too broad an approach could over-amplify the issues network operators are constantly striving to resolve and serve to reinforce the risk of additional breaches since the widespread provision of information about security and integrity weaknesses would facilitate further fraudulent activity. | ||||||||||||||||
Emendamento 31 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 – lettera b Direttiva 2002/22/CE Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Si veda la motivazione dell'emendamento 32. | ||||||||||||||||
Emendamento 32 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 – lettera b Direttiva 2002/58/CE Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Nell’interesse sia dei consumatori che del settore, è opportuno che le norme di notifica delle violazioni siano armonizzate in tutta Europa. | ||||||||||||||||
Emendamento 33 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 6 Direttiva 2002/58/CE Articolo 14 bis – paragrafo 3 | ||||||||||||||||
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Emendamento 34 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 7 Direttiva 2002/58/CE Articolo 15 bis – paragrafo 4 – comma 2 | ||||||||||||||||
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Emendamento 35 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo) Direttiva 2002/58/CE Articolo 18 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Already at this stage it is clear that the proposals of the European Commission are too limited in scope. What is really needed is a complete overhaul of the data protection regime, that takes account of technological progress and the global nature of electronic data bases and telecommunications networks. This calls for global data protection standards. Data can be accessed from almost any location, at any given moment. The distinction between 1st pillar and 3rd pillar data has become irrelevant, as government bodies increasingly make use of data bases set up by non government organizations or companies. The anomaly of two or more different data protection regimes applying to a single set of data has to be resolved. | ||||||||||||||||
Emendamento 36 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato II Direttiva 2002/22/EC Allegato II - punto 2.2 | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
2.2 Le tariffe generali con l'indicazione di ciò che è compreso in ogni elemento tariffario (ad esempio, il costo dell'accesso, i costi di utenza, i costi di manutenzione), e informazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche. |
2.2 Le tariffe generali con l'indicazione del prezzo complessivo del servizio previsto dal contratto, di ciò che è compreso in ogni elemento tariffario (ad esempio, il costo dell'accesso, i costi di utenza, i costi di manutenzione), e informazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche. | |||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||
Onde garantire che i consumatori possano controllare la propria spesa e non siano fuorviati in una situazione d'acquisto, il prezzo complessivo del servizio previsto dal contratto deve essere indicato chiaramente. |
PROCEDURA
Titolo |
Reti e servizi di comunicazione elettronica, tutela della vita privata e dei consumatori |
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Riferimenti |
COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD) |
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Commissione competente per il merito |
IMCO |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
ECON 10.12.2007 |
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Relatore per parere Nomina |
Sophia in ‘t Veld 18.2.2008 |
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Esame in commissione |
1.4.2008 |
6.5.2008 |
19.5.2008 |
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Approvazione |
3.6.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
32 0 13 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, David Casa, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Dariusz Maciej Grabowski, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Dragoş Florin David, Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Janusz Lewandowski, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Theodor Dumitru Stolojan |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Tobias Pflüger |
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PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (9.6.2008)
destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori
(COM(2007)0698 – C6‑0420/2007 – 2007/0248(COD))
Relatore per parere: Reino Paasilinna
BREVE MOTIVAZIONE
Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione COM(2007)0698, tesa a modificare, nel contesto del riesame del quadro comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, le direttive vigenti sul servizio universale e sui diritti dei cittadini.
Una società dell’informazione realmente efficiente, grazie all’accesso alla tecnologia e alla conoscenza e offrendo libertà di scelta, dovrebbe consentire una partecipazione universale. L’avvento della società dell’informazione impone nuove responsabilità a chi fornisce servizi di informazione e comunicazione. Inoltre la società dell’informazione sta creando nuove modalità offerte ai cittadini per esercitare i propri diritti, in special modo a vantaggio dei gruppi vulnerabili (anziani, disabili, chi vive solo o incontra difficoltà di ordine sociale), consentendo ai cittadini stessi di trarre il massimo vantaggio dalla diffusione delle nuove TIC. Pertanto, gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, dovrebbe contribuire a far sì che la tecnologia sia più accessibile ai cittadini e risponda alle esigenze della società.
La proposta della Commissione mira a (i) rafforzare e migliorare la tutela dei consumatori e i diritti degli utenti nel settore delle comunicazioni elettroniche e, sempre nello stesso settore, a (ii) rafforzare la tutela della vita privata e la riservatezza dei dati a carattere personale. Il relatore è del parere che tali misure consentano di aumentare ulteriormente la fiducia dei consumatori e degli utenti nei confronti dei servizi di comunicazione elettronica, migliorando l’utilizzo di tali servizi e contribuendo dunque allo sviluppo di una società dell’informazione onnipresente. Per raggiungere più agevolmente tali obiettivi, il relatore propone di modificare la proposta della Commissione, in particolare, sulla base dei punti che seguono.
§ Obblighi di trasmissione. In vista di nuove piattaforme e servizi e onde consentire agli Stati membri di garantire che i telespettatori e i radioascoltatori, laddove opportuno, possano accedere in egual misura sia ai servizi lineari che a quelli non lineari, occorre estendere il campo d’applicazione degli “obblighi di trasmissione” ai servizi di media audiovisivi. I servizi destinati a gruppi specifici (sottotitoli) come pure i servizi complementari destinati a tutti gli utenti (radiotext, televideo, informazioni sui programmi) non devono essere esclusi dal campo di applicazione degli obblighi di trasmissione. (Considerando 24; articolo 1, punto 19, che modifica l’articolo 31, paragrafo 1, comma 1 della direttiva servizio universale).
§ Raggiungimento di obiettivi di scelta e di servizio universale; sviluppo della concorrenza. Gli Stati membri dovrebbero essere posti in condizione di identificare e applicare condizioni ai fornitori del servizio universale sui servizi “all’ingrosso” laddove in un contesto di servizi al dettaglio la concorrenza possa raggiungere obiettivi in termini di scelta e di servizio universale (articolo 1, punto 5 bis (nuovo) che modifica l’articolo 8, paragrafo 1 della direttiva servizio universale; articolo 1, punto 7 che modifica l’articolo 9, paragrafo 4 della direttiva servizio universale). Inoltre, le autorità di regolamentazione dovrebbero essere poste in condizione di ostacolare attività che impediscano l’ingresso e ritardino lo sviluppo della concorrenza nell’arco del periodo transitorio in cui i provvedimenti attinenti ai servizi all’ingrosso non sono ancora in vigore. (Articolo, punto 10, lettera a) bis (nuovo) che introduce l’articolo17, paragrafo 1 bis (nuovo) nella direttiva servizio universale).
§ Informazioni chiare ai consumatori sui limiti di utilizzo di servizi, applicazioni e dispositivi. I consumatori dovrebbero ricevere informazioni chiare in relazione a qualsiasi limite imposto dal loro fornitore di servizi o da una terza parte per quanto attiene all’accesso/utilizzo di servizi, contenuti o applicazioni o in relazione ai limiti dei dispositivi in loro possesso (telefono che non funziona con la carta sim di un altro operatore, ecc.). Ciò è particolarmente importante in caso di offerte speciali e pacchetti promozionali, in cui il prezzo allettante è spesso subordinato a determinate condizioni e restrizioni. (Articolo 1, punto 12 che modifica l’articolo 20, paragrafo 2, punto b) della direttiva servizio universale; articolo 1, punto 12 che modifica l’articolo 20, paragrafo 5 della direttiva servizio universale).
§ Trasparenza delle informazioni tariffarie. I consumatori dovrebbero ricevere informazioni dettagliate su prezzi e tariffe applicabili. Ciò è particolarmente importante in caso di offerte speciali, pacchetti promozionali, offerte a prezzo fisso ecc, laddove è spesso difficile per il consumatore distinguere il prezzo di ogni singolo servizio. (Articolo 1, punto 12 che modifica l’articolo 21, paragrafo 4 della direttiva servizio universale).
§ Accesso equivalente per i consumatori disabili. Il relatore accoglie con favore le nuove disposizioni introdotte dalla Commissione a favore degli utenti disabili. Occorre tuttavia rafforzare ulteriormente l’obbligo di fornire informazioni sull’accesso equivalente agli utenti disabili. (Articolo 1, punto 13, lettera a) che modifica l’articolo 22, paragrafo 1 della direttiva servizio universale).
§ Neutralità della rete. Il principio della neutralità della rete si riferisce alla rete a banda larga priva di restrizioni in relazione al tipo di dispositivi che possono connettersi, alle modalità di comunicazione autorizzate, senza limitazioni in termini di contenuti, siti o piattaforme e nel cui ambito la comunicazione non viene eccessivamente degradata da altri flussi di comunicazione. Nell’ambito della proposta, occorre attribuire un maggiore rilievo al principio della neutralità della rete. (Articolo 1, punto 13, lettera b) che modifica l’articolo 22, paragrafo 3 della direttiva servizio universale).
§ Accesso ai servizi d’emergenza. Gli Stati membri sono tenuti a garantire la copertura su tutto il territorio nazionale, comprese le zone isolate e periferiche, per l’accesso ai servizi d’emergenza. (Articolo 1, punto 14 che modifica l’articolo 23 della direttiva servizio universale).
§ Portabilità del numero. È senz’altro auspicabile che il trasferimento nel numero avvenga nel più breve tempo possibile. Tuttavia, il termine di un giorno lavorativo risulta difficile da rispettare. Pertanto, l’emendamento proposto a tale riguardo suggerisce, in caso di passaggio a un altro operatore, un termine massimo di tre giorni lavorativi. (Articolo 1, punto 18 che modifica l’articolo 30, paragrafo 4 della direttiva servizio universale).
§ Violazione della sicurezza, perdita di dati personali. Informare tutti gli abbonati di ogni singola violazione potrebbe essere fonte di inutile confusione per i consumatori. Le autorità nazionali di regolamentazione sono chiamate a decidere se il rischio per la sicurezza e le sue potenziali ripercussioni sono così gravi da determinare la necessità di misure preventive e l’obbligo di informare gli abbonati o l’opinione pubblica. Si propone altresì un meccanismo di cooperazione e un obbligo di rendiconto. (Articolo 2, punto 3, lettera b) che modifica l’articolo 4, paragrafo 3 della direttiva sui diritti dei cittadini).
§ Comunicazioni indesiderate. Sarebbe opportuno estendere il campo d’applicazione delle misure relative alle comunicazioni indesiderate includendo anche i brevi messaggio di testo (SMS). (Articolo 2, punto 4 bis (nuovo) che modifica l’articolo 13, paragrafo 1 della direttiva sui diritti dei cittadini).
§ “Emendamenti tecnici”. (i) Procedura di comitatologia. Il Parlamento europeo deve avere la possibilità di studiare la proposta di misure di attuazione anche in caso di urgenza; la cooperazione fra le istituzioni è tuttavia necessaria al fine di adottare le misure di attuazione quanto più velocemente possibile. Pertanto, il relatore propone di eliminare il riferimento alla procedura d’urgenza, mentre un emendamento al considerando rafforza l’obbligo di cooperazione fra le istituzioni. (Considerando 39; articolo 1, punto 12 che modifica l’articolo 21, paragrafo 6 della direttiva servizio universale; articolo 1, punto 13, lettera b) che introduce l’articolo 22, paragrafo 3 nella direttiva servizio universale; articolo 1, punto 16 che modifica l’articolo 26, paragrafo 7 della direttiva servizio universale; articolo 1, punto 16 che modifica l’articolo 28, paragrafo 2 della direttiva servizio universale; articolo 1, punto 20 che introduce l’articolo 33, paragrafo 4 nella direttiva servizio universale; articolo 2, punto 3, lettera b) che introduce l’articolo 4, paragrafo 4 nella direttiva sui diritti dei cittadini; articolo 2, punto 7 che introduce l’articolo 15 bis, paragrafo 4 nella direttiva sui diritti dei cittadini). (ii) Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche. La decisione di istituire l’Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche è soggetta a una procedura legislativa diversa. Per motivi di coerenza, il relatore suggerisce di eliminare tutti i riferimenti alla suddetta autorità nell’ambito della presente proposta. (Stessi paragrafi indicati sopra in relazione alla procedura d’urgenza).
EMENDAMENTI
La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 6 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(6 bis) Lo sviluppo di una società dell’informazione efficiente e diffusa impone una fornitura universale della tecnologia a banda larga e senza fili, che a sua volta richiede un maggiore sostegno a livello di Stato membro e di Comunità. La Commissione, pertanto, nella sua prossima ridefinizione del servizio universale dovrebbe proporre l’inserimento di Internet a banda larga nell’ambito dei servizi universali. | ||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
Lo sviluppo di una società dell’informazione efficiente e diffusa impone una fornitura universale della tecnologia a banda larga e senza fili. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 12 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(12) I fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono essere tenuti a informare adeguatamente i loro clienti sulla fornitura o no dell'accesso ai servizi d'emergenza e a comunicare ai clienti informazioni chiare e trasparenti nel contratto iniziale e, successivamente, a scadenze regolari, ad esempio nelle informazioni sulla fatturazione. È opportuno che i clienti siano anche informati delle eventuali misure che il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica può adottare per far fronte alle minacce alla sicurezza o per reagire ad un incidente riguardante la sicurezza o l'integrità, dato che tali misure potrebbero avere ripercussioni dirette o indirette sui dati o sulla vita privata dei clienti o su altri aspetti del servizio fornito. |
(12) I fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono essere tenuti a informare adeguatamente i loro clienti sulla fornitura o no dell'accesso ai servizi d'emergenza e a comunicare ai clienti informazioni chiare e trasparenti nel contratto iniziale e, successivamente, a scadenze regolari, ad esempio nelle informazioni sulla fatturazione. Analogamente i clienti dovrebbero almeno essere informati correttamente sul loro diritto a essere inclusi nelle basi dati di elenchi e vedersi concedere un’opportunità effettiva di esercitare tale diritto al principio e nel corso della relazione contrattuale. È pertanto opportuno che sia espressamente chiesto ai clienti al momento della richiesta di un servizio se e come desiderano che le informazioni pertinenti siano incluse nelle basi dati di elenchi. Poiché esistono meccanismi che consentono di includere informazioni nelle basi dati di elenchi senza che tali informazioni siano diffuse agli utenti dei servizi di elenchi, permettendo di ottenere servizi di elenchi completi senza compromettere la vita privata, i clienti dovrebbero anche vedersi offrire questa opzione da parte degli operatori che forniscono l’accesso. È opportuno che i clienti siano anche informati delle eventuali misure che il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica può adottare per far fronte alle minacce alla sicurezza o per reagire ad un incidente riguardante la sicurezza o l'integrità, dato che tali misure potrebbero avere ripercussioni dirette o indirette sui dati o sulla vita privata dei clienti o su altri aspetti del servizio fornito. | ||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
I servizi di consultazione di elenchi sono essenziali per gli utenti disabili e anziani e per gli utenti in generale (come riconosciuto dalla direttiva servizio universale). È necessario introdurre meccanismi che garantiscano agli utenti finali di poter esercitare il diritto a essere inclusi nelle basi dati relative agli elenchi nei modi suddetti, assicurando pertanto la completezza dei servizi relativi agli elenchi conformemente al considerando 11 della direttiva servizio universale. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 14 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(14) È opportuno che un mercato concorrenziale assicuri agli utenti finali la possibilità di accedere a qualsiasi contenuto lecito e di distribuire tale contenuto, nonché di utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta, come stabilito all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. Tenuto conto dell'importanza crescente delle comunicazioni elettroniche per i consumatori e le imprese, gli utenti devono essere pienamente informati di qualsiasi restrizione e/o limitazione imposta dal fornitore di servizio e/o di rete all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica. In assenza di un'effettiva concorrenza occorre che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino le misure correttive di cui possono disporre ai sensi della direttiva 2002/19/CE per garantire che l'accesso degli utenti a determinati tipi di contenuti o applicazioni non sia limitato in modo irragionevole. |
(14) È opportuno che un mercato concorrenziale assicuri agli utenti finali la possibilità di accedere a qualsiasi contenuto lecito e di distribuire tale contenuto, nonché di utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta, come stabilito all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. Tenuto conto dell'importanza crescente delle comunicazioni elettroniche per i consumatori e le imprese, gli utenti devono essere pienamente informati di qualsiasi restrizione e/o limitazione imposta dal fornitore di servizio e/o di rete all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica. In assenza di un'effettiva concorrenza occorre che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino le misure correttive di cui possono disporre ai sensi della direttiva 2002/19/CE per garantire che l'accesso degli utenti a determinati tipi di contenuti, servizi o applicazioni non sia limitato in modo irragionevole e, per esempio, che si contrastino condizioni irragionevoli di accesso all’ingrosso. | ||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
Gli operatori attualmente non regolamentati che forniscono l’accesso impongono tariffe esorbitanti per il collegamento delle chiamate per la consultazione di elenchi, impedendo al tempo stesso ai fornitori di consultazione di elenchi di fissare i propri prezzi al dettaglio (cfr. per esempio pag. 41 della nuova raccomandazione della Commissione sui mercati). Questi problemi devono essere affrontati per consentire agli utenti finali di beneficiare appieno della concorrenza nei servizi di consultazione di elenchi e poter eliminare del tutto la regolamentazione del mercato al dettaglio (obbligo di servizio universale). | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 16 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(16) All'interno di un mercato concorrenziale è opportuno che gli utenti possano scegliere la qualità di servizio di cui necessitano; in determinati casi, tuttavia, può essere necessario stabilire che le reti di comunicazione pubbliche rispettino livelli di qualità minimi, per evitare il degrado della qualità del servizio, il blocco degli accessi e il rallentamento del traffico sulle reti. In particolare, occorre dare alla Commissione la facoltà di adottare misure di attuazione per determinare i requisiti di qualità che le autorità nazionali di regolamentazione dovranno utilizzare. |
(16) All'interno di un mercato concorrenziale è opportuno che gli utenti possano scegliere la qualità di servizio di cui necessitano; in determinati casi, tuttavia, può essere necessario stabilire che le reti di comunicazione pubbliche rispettino livelli di qualità minimi, per evitare il degrado della qualità del servizio, il blocco degli accessi e il rallentamento del traffico sulle reti. Occorre dare alle autorità nazionali di regolamentazione la facoltà di definire i requisiti di qualità adeguati e il/la [xxx] e la Commissione dovrebbero essere consultati al fine di garantire coerenza tra gli approcci adottati dalle autorità nazionali di regolamentazione. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 18 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(18 bis) I servizi di consultazione di elenchi dovrebbero essere, e spesso sono, forniti in regime di concorrenza, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (1). È opportuno istituire misure relative all’ingrosso, che assicurino l’inserimento dei dati degli utenti finali (fisso e mobile) nelle basi dati, la fornitura orientata ai costi di tali dati ai prestatori di servizi e la fornitura di accesso alla rete in condizioni orientate ai costi, ragionevoli e trasparenti, al fine di garantire agli utenti finali di beneficiare appieno della concorrenza, allo scopo ultimo di eliminare la regolamentazione del mercato al dettaglio da questo servizio. (1) GU L 249 del 17.09.02, pag. 21. | ||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
L’imposizione di obblighi all’ingrosso agli operatori che controllano l’accesso è giustificata per garantire agli utenti di beneficiare appieno della concorrenza nei servizi di consultazione di elenchi e permettere al tempo stesso di eliminare la pesante regolamentazione del mercato al dettaglio del servizio universale. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 20 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(20 bis) La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno(1) dispone che il prestatore, trasmettendo su una rete di comunicazione informazioni fornite da un destinatario del servizio, non è responsabile delle informazioni trasmesse. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica, pertanto, sono responsabili delle notifiche all’abbonato e alle autorità nazionali di regolamentazione solo nel caso di violazioni di sicurezza nel contesto della fornitura del servizio, che verosimilmente consiste in informazioni sull’utente, dati sul traffico e contenuti personali, laddove essi scelgano di offrire un servizio di contenuti. (1) GU L 178 del 17.07.00, pag. 1. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 21 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(21) I paesi ai quali l'Unione internazionale delle telecomunicazioni ha attribuito il codice internazionale "3883" hanno delegato la responsabilità amministrativa dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS, European Telephony Numbering Space) al comitato delle comunicazioni elettroniche (ECC, Electronic Communications Committee) della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT). Il progresso tecnologico e lo sviluppo dei mercati mostrano che lo spazio europeo di numerazione telefonica rappresenta un'opportunità per lo sviluppo di servizi paneuropei, ma che, al momento, non è in grado di esprimente pienamente il suo potenziale a causa delle prescrizioni procedurali eccessivamente burocratiche e dell'assenza di coordinamento tra le amministrazioni nazionali. Per promuovere lo sviluppo dello spazio europeo di numerazione telefonica, è opportuno trasferirne la gestione (che comprende le attività di assegnazione, controllo e sviluppo) all'Autorità europea per il mercato delle comunicazioni elettroniche istituita dal regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], qui di seguito denominata "l'Autorità". Tale Autorità dovrà assicurare il coordinamento con i paesi che condividono il codice "3883", ma che non sono Stati membri, per conto degli Stati membri ai quali è stato assegnato il codice "3883". |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
Considerando la scarsa domanda per questo arco di numerazione, non sono necessarie disposizioni per quanto riguarda la gestione dell'ETNS a livello europeo. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 24 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(24) In base alla definizione contenuta nella direttiva servizi di media audiovisivi del Parlamento europeo e del Consiglio, del [….] 2007, la radiodiffusione televisiva è un servizio lineare di media audiovisivo che è fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto; un fornitore di servizi di media può fornire vari palinsesti audio o audiovisivi (canali). È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione, ma esclusivamente a canali di radiodiffusione forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. Gli Stati membri devono giustificare chiaramente l'imposizione di obblighi di trasmissione nella loro legislazione nazionale, per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. Occorre riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. Tenuto conto della rapida evoluzione della tecnologia e delle condizioni commerciali, è opportuno che tale riesame completo abbia luogo almeno ogni tre anni e preveda una consultazione pubblica di tutte le parti interessate. Uno o più canali di radiodiffusione possono essere integrati da servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, come i servizi di televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene o il linguaggio dei segni. |
(24) (24) È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione a specifici servizi radiofonici, servizi di media audiovisivo come definiti nella direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (direttiva sui servizi di media audiovisivi)(1), e a servizi complementari forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. Gli Stati membri devono giustificare chiaramente l'imposizione di obblighi di trasmissione nella loro legislazione nazionale, per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. Occorre riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. Tenuto conto della rapida evoluzione della tecnologia e delle condizioni commerciali, è opportuno che tale riesame completo abbia luogo almeno ogni tre anni e preveda una consultazione pubblica di tutte le parti interessate. I servizi accessori comprendono, tra gli altri, servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, come i servizi di televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene o il linguaggio dei segni.
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__________ (1) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 2007/65/CE (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27). | ||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
In considerazione di nuove piattaforme e servizi, e per consentire agli Stati membri di garantire, se del caso, l'accesso dei telespettatori e dei radioascoltatori a servizi lineari e non lineari, il potenziale campo d'applicazione della presente disposizione deve essere allargato ai servizi di media audiovisivo, in linea con la nuova direttiva sui servizi di media audiovisivi. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 29 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(29) Una violazione di sicurezza che comporti la perdita o il danneggiamento dei dati personali di un abbonato può, se non è trattata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale, tra cui il furto d'identità. È pertanto opportuno che gli abbonati che sono vittima di tali violazioni di sicurezza siano avvisati tempestivamente per permettere loro di adottare le precauzioni necessarie. È opportuno che l'avviso contenga informazioni sulle misure adottate dal fornitore per affrontare la violazione e raccomandazioni per gli utenti. |
(29) Una violazione di sicurezza che comporti la perdita o il danneggiamento dei dati personali di un abbonato può, se non è trattata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale, tra cui il furto d'identità. È pertanto opportuno che gli abbonati che sono vittima di gravi violazioni di sicurezza siano avvisati tempestivamente per permettere loro di adottare le precauzioni necessarie, se le autorità nazionali di regolamentazione, dopo la notifica da parte dell’operatore coinvolto, lo ritengono necessario. Se i dati personali sono stati resi inutilizzabili, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter decidere di non richiedere la notifica dal fornitore del servizio. È opportuno che un avviso conseguente contenga informazioni adeguate al singolo caso sulle misure adottate dal fornitore per affrontare la violazione e raccomandazioni per gli utenti. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 31 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(31 bis) La qualità della fornitura del servizio non dovrebbe pregiudicare la capacità delle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche di offrire servizi differenziati e diversi livelli di qualità. È il miglior modo di offrire una scelta ai consumatori incentivando i vantaggi per i consumatori e la domanda. | ||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
Il nuovo considerando proposto precisa che i fornitori di rete dovrebbero essere in grado di offrire diversi livelli di qualità del servizio, come si afferma anche nel documento di lavoro dei servizi e nella valutazione d’impatto, e chiarisce la natura del blocco e del degrado del servizio. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 39 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(39) In particolare, occorre conferire alla Commissione la competenza di adottare misure di attuazione in materia di trasparenza delle tariffe, di requisiti minimi relativi alla qualità del servizio, di attuazione efficace dei servizi collegati al numero "112", di accesso effettivo a numeri e servizi, di miglioramento della possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, nonché di adottare modifiche per adattare gli allegati in funzione del progresso tecnico e dei cambiamenti nella domanda del mercato. Tale competenza deve estendersi anche all'adozione di misure di attuazione relative alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni, nonché alla cooperazione transfrontaliera. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a completare la presente direttiva con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Se, per imperativi motivi di urgenza, non è possibile rispettare le scadenze normali che si applicano alla procedura di regolamentazione con controllo, è opportuno che la Commissione possa ricorrere alla procedura d'urgenza prevista all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della succitata decisione. |
(39) In particolare, occorre conferire alla Commissione la competenza di adottare misure di attuazione in materia di trasparenza delle tariffe, di requisiti minimi relativi alla qualità del servizio, di attuazione efficace dei servizi collegati al numero "112", di accesso effettivo a numeri e servizi, di miglioramento della possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, nonché di adottare modifiche per adattare gli allegati in funzione del progresso tecnico e dei cambiamenti nella domanda del mercato. Tale competenza deve estendersi anche all'adozione di misure di attuazione relative alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni, nonché alla cooperazione transfrontaliera. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a completare la presente direttiva con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Considerando che l'applicazione della procedura di regolamentazione con controllo entro le normali scadenze potrebbe, in circostanze eccezionali, impedire l'adozione in tempo utile di misure di attuazione, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero agire tempestivamente per garantire l'adozione in tempo utile di tali misure. | ||||||||||||||||||||||||
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L'emendamento si applica a tutto il testo per quanto riguarda la soppressione del riferimento alla procedura d'urgenza. La sua approvazione renderà necessarie modifiche a tutto il testo). | ||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
Anche in caso di urgenza, il Parlamento europeo dovrebbe avere la possibilità di esaminare ogni proposta di misura di attuazione; la cooperazione delle istituzioni è, tuttavia, necessaria per adottare le misure di attuazione quanto prima possibile. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 39 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(39 bis) Lo scopo della direttiva servizio universale è garantire un elevato livello di tutela dei diritti dei consumatori e dei singoli utenti nella fornitura dei servizi di telecomunicazione. Tale tutela non è richiesta nel caso dei servizi globali di telecomunicazione, trattandosi di servizi aziendali dati e voce forniti a pacchetto a grandi imprese con sedi in diversi paesi all'interno e all'esterno dell'UE sulla base di contratti negoziati individualmente da parti di pari forza. | ||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
I servizi globali di telecomunicazione (GTS) consistono in servizi dati e voce forniti a imprese multinazionali con sedi in diversi paesi e spesso in diversi continenti. In primo luogo, alla luce dell’obiettivo della direttiva servizio universale, tali servizi non sono forniti ai consumatori del mercato di massa o alle piccole aziende ma piuttosto alle grandi imprese. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2002/22/CE Articolo 1 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 14 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo) Direttiva 2002/22/CE Articolo 8 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
Il presente emendamento consente agli Stati membri di determinare ed applicare condizioni ai fornitori del servizio universale, a livello dei servizi all'ingrosso, dove la concorrenza determinerebbe libertà di scelta e obiettivi del servizio universale a livello di servizi al dettaglio. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2002/22/CE Articolo 9 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2002/22/CE Articolo 9 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 – introduzione Direttiva 2002/22/CE Articolo 9 – paragrafi 1-3 | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento tecnico collegato all'emendamento 6 che modifica l'articolo 9, paragrafo 4 della direttiva 2002/22/CE. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2002/22/CE Articolo 9 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
Il presente emendamento consente agli Stati membri di determinare ed applicare condizioni ai fornitori del servizio universale, a livello dei servizi all'ingrosso, dove la concorrenza determinerebbe libertà di scelta e obiettivi del servizio universale a livello di servizi al dettaglio. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 10 – lettera a bis (nuova) Direttiva 2002/22/CE Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
Il presente emendamento consente agli organi di regolamentazione di impedire attività che ostacolano l'ingresso e ritardano lo sviluppo della concorrenza per un periodo transitorio, mentre le misure relative al servizio all'ingrosso non sono ancora del tutto efficaci. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
I consumatori devono essere informati chiaramente su ogni limitazione relativa all'uso di determinati servizi, nonché su ogni limitazione relativa al loro materiale (il telefono non funziona con una carta SIM di altri operatori, ecc.). Tale informazione è particolarmente importante in caso di offerte speciali e pacchetti, quando il prezzo, seppure invitante, è spesso collegato a determinate condizioni e restrizioni. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 20 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
L’obbligo relativo all’informazione "periodica" lascia spazio a dubbi su quanto debba essere frequente tale periodicità e porta all’incertezza giuridica. L’informazione in questo caso dovrebbe piuttosto avvenire in occasioni specifiche onde evitare un eccesso di informazioni, sgradito anche all’utente finale. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 20 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 20 – paragrafo 6 | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
L’obbligo relativo all’informazione "periodica" lascia spazio a dubbi su quanto debba essere frequente tale periodicità e porta all’incertezza giuridica. L’informazione in questo caso dovrebbe piuttosto avvenire in occasioni specifiche onde evitare un eccesso di informazioni, sgradito anche all’utente finale. L’obbligo contenuto nell’ultima frase costituirebbe, nel suo livello di dettaglio, un’inaccettabile onere per il fornitore oltre a tradursi, in casi estremi, in conflitti con consulenti legali professionali; è pertanto opportuno sopprimerlo. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 20 – paragrafo 7 | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
Il diritto di recesso senza penali dovrebbe poter essere esercitato solo se le modifiche vanno a svantaggio del cliente. Il cliente potrebbe, altrimenti, recedere dal contratto senza preavviso anche in caso di modifiche vantaggiose. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 20 – paragrafo 7 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 26 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 21 – paragrafo -1 (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
Tale modifica è volta a precisare che le disposizioni generali sulla tutela dei consumatori si applicano oltre alla regolamentazione specifica per il settore. L'emendamento proposto è in linea con il testo proposto dalla Commissione all'articolo 20, paragrafo 1. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 21 – paragrafo 6 | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
In base al quadro normativo in vigore, per gli adeguamenti tecnici all’allegato si ricorre al comitato per le comunicazioni secondo l’articolo 35 della direttiva 2002/22/CE. Anche nel nuovo quadro normativo dovrebbe essere così. Il ricorso alla comitologia secondo l’art. 37, paragrafo 2 e l’art. 37, paragrafo 3 potrebbe portare alla regolamentazione di numerosi settori al di fuori della procedura legislativa classica. La Commissione può elaborare orientamenti utili per lo scambio di migliori prassi. Non è auspicabile la consultazione dell’autorità come previsto dalla proposta della Commissione COM(2007) 699. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 13 – lettera a Direttiva 2002/22/CE Articolo 22 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
Il presente emendamento potenzia l'obbligo di fornire informazioni sull'accesso equivalente agli utenti finali disabili. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 13 – lettera b Direttiva 2002/22/CE Articolo 22 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 30 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 13 – lettera b bis (nuova) Direttiva 2002/22/CE Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
Le autorità nazionali dovrebbero essere in grado di verificare se le pratiche discriminatorie delle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica sono debitamente motivate. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 31 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 14 Direttiva 2002/22/CE Articolo 23 | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
Gli Stati membri garantiscono che l'accesso ai servizi di emergenza sulla totalità del loro territorio, comprese le zone remote e periferiche. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 32 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 15 – lettera a bis) (nuova) Direttiva 2002/22/CE Articolo 25 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 33 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 15 – lettera b Direttiva 2002/22/CE Articolo 25 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
L’imposizione di obblighi all’ingrosso agli operatori che controllano l’accesso è giustificata per garantire agli utenti di beneficiare appieno della concorrenza nei servizi di consultazione di elenchi e permettere al tempo stesso di eliminare la pesante regolamentazione del mercato al dettaglio del servizio universale. La possibilità che un cittadino europeo possa spostarsi in altri Stati membri ed essere in grado di accedere al suo consueto fornitore di servizi di consultazione di elenchi per ottenere informazioni nella sua lingua è essenziale per promuovere il mercato unico. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 34 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 15 – lettera b bis (nuova) Direttiva 2002/22/CE Articolo 25 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
L’imposizione di obblighi all’ingrosso agli operatori che controllano l’accesso è giustificata per garantire agli utenti di beneficiare appieno della concorrenza nei servizi di consultazione di elenchi e permettere al tempo stesso di eliminare la pesante regolamentazione del mercato al dettaglio del servizio universale. La possibilità che un cittadino europeo possa spostarsi in altri Stati membri ed essere in grado di accedere al suo consueto fornitore di servizi di consultazione di elenchi per ottenere informazioni nella sua lingua è essenziale per promuovere il mercato unico. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 35 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 Direttiva 2002/22/CE Articolo 26 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
Le misure citate possono comprendere l’introduzione di una speciale apparecchiatura terminale per gli utenti disabili, soprattutto quelli colpiti da sordità, da problemi di udito o di espressione o da sordocecità, nonché l’introduzione di servizi di trasmissione dei dati o di speciali apparecchiature che dovrebbero essere fornite dagli Stati membri. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 36 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 Direttiva 2002/22/CE Articolo 27 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
Considerando la scarsa domanda per questo arco di numerazione, non sono necessarie disposizioni per quanto riguarda la gestione dell'ETNS a livello europeo. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 37 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 18 Direttiva 2002/22/CE Articolo 30 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 38 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 19 Direttiva 2002/22/CE Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
(i) Il campo d'applicazione della presente disposizione deve essere esteso ai servizi di media audiovisivi nella prospettiva delle nuove piattaforme e dei nuovi servizi. I servizi destinati a gruppi specifici (sottotitoli) come pure i servizi complementari destinati a tutti gli utenti (radiotext, televideo, informazioni sui programmi) non devono essere esclusi dal campo di applicazione degli obblighi di trasmissione. (iii) Il riferimento all'ordinamento nazionale deve essere soppresso poiché in taluni Stati membri tali obiettivi non sono regolamentati dalla legislazione, mentre in altri, a struttura federale, l'imposizione dell'obbligo di trasmissione non rientra tra le competenze della legislazione federale. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 39 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 20 Direttiva 2002/22/CE Articolo 33 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
In base al quadro normativo in vigore, per gli adeguamenti tecnici all’allegato si ricorre al comitato per le comunicazioni secondo l’articolo 35 della direttiva 2002/22/CE. Anche nel nuovo quadro normativo dovrebbe essere così. Il ricorso alla comitologia secondo l’art. 37, paragrafo 2 e l’art. 37, paragrafo 3 potrebbe portare alla regolamentazione di numerosi settori al di fuori della procedura legislativa classica. La Commissione può elaborare orientamenti utili per lo scambio di migliori prassi. Non è auspicabile la consultazione dell’autorità come previsto dalla proposta della Commissione COM(2007) 699. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 40 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 24 Direttiva 2002/22/CE Articolo 37 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
In base al quadro normativo in vigore, per gli adeguamenti tecnici all’allegato si ricorre al comitato per le comunicazioni secondo l’articolo 35 della direttiva 2002/22/CE. Anche nel nuovo quadro normativo dovrebbe essere così. Il ricorso alla comitologia con il diritto di controllo del Parlamento potrebbe portare alla regolamentazione di numerosi settori al di fuori della procedura legislativa classica, ossia senza valutazione di impatto e consultazione pubblica. La Commissione può in ogni caso elaborare orientamenti utili per lo scambio di migliori prassi. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 41 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 24 Direttiva 2002/22/CE Articolo 37 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
In base al quadro normativo in vigore, per gli adeguamenti tecnici all’allegato si ricorre al comitato per le comunicazioni secondo l’articolo 35 della direttiva 2002/22/CE. Anche nel nuovo quadro normativo dovrebbe essere così. Il ricorso alla comitologia con la procedura d’urgenza potrebbe portare alla regolamentazione di numerosi settori al di fuori della procedura legislativa classica, ossia senza valutazione di impatto e consultazione pubblica. La Commissione può in ogni caso elaborare orientamenti utili per lo scambio di migliori prassi. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 42 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 – lettera b Direttiva 2002/58/CE Articolo 4 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 43 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 Direttiva 2002/58/CE Articolo 4 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
(i) Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche. La decisione di istituire l’Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche è soggetta a una procedura legislativa diversa. Per motivi di coerenza, il relatore suggerisce di eliminare tutti i riferimenti alla suddetta autorità nell’ambito della presente proposta. (ii) Anche in caso di urgenza, il Parlamento europeo dovrebbe avere la possibilità di esaminare ogni proposta di misura di attuazione; la cooperazione delle istituzioni è, tuttavia, necessaria per adottare le misure di attuazione quanto prima possibile. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 44 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 4 Direttiva 2002/58/CE Articolo 5 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
L’uso di informazioni personali è molto diffuso nell’ambiente della comunicazione elettronica. Prima che venga effettuato l’accesso alle informazioni è opportuno richiedere il consenso preventivo dell’abbonato separatamente dal consenso già dato alle altre condizioni. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 45 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo) Direttiva 2002/58/CE Articolo 6 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
L’uso di informazioni personali è molto diffuso nell’ambiente della comunicazione elettronica. Prima che venga effettuato l’accesso ai dati è opportuno richiedere il consenso preventivo dell’abbonato. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 46 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 4 ter (nuovo) Direttiva 2002/58/CE Articolo 9 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
L’uso di informazioni personali è molto diffuso nell’ambiente della comunicazione elettronica. Prima che venga effettuato l’accesso ai dati è opportuno richiedere il consenso preventivo dell’abbonato. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 47 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2, punto 4 quater (nuovo) Direttiva 2002/58/CE Articolo 12 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 48 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto (4 quinquies) (nuovo) Direttiva 2002/58/CE Articolo 13 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
La portata delle comunicazioni non richieste deve essere aggiornata alla luce degli sviluppi tecnologici, visto che gli strumenti di oggi permettono di effettuare comunicazioni senza utilizzare una rete di comunicazioni pubblica. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 49 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 4 sexies (nuovo) Direttiva 2002/58/CE Articolo 13 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
Dal momento che le comunicazioni non richieste sono diventate molto diffuse su Internet, i consumatori dovrebbero sempre avere la possibilità di scegliere se riceverle o meno. |
PROCEDURA
Titolo |
Reti e servizi di comunicazione elettronica, tutela della vita privata e dei consumatori |
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Riferimenti |
COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD) |
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Commissione competente per il merito |
IMCO |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
ITRE 10.12.2007 |
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Relatore per parere Nomina |
Reino Paasilinna 17.1.2008 |
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Esame in commissione |
6.3.2008 |
7.4.2008 |
6.5.2008 |
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Approvazione |
28.5.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
51 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Šarūnas Birutis, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Alejo Vidal-Quadras |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Robert Goebbels, Satu Hassi, Edit Herczog, Aldo Patriciello, Pierre Pribetich, Bernhard Rapkay, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Emmanouil Angelakas, Nicolae Vlad Popa |
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PARERE della commissione per la cultura e l'istruzione (9.6.2008)
destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori
(COM(2007)0698 – C6‑0420 – 2007/0248(COD))
Relatore per parere: Manolis Mavrommatis
EMENDAMENTI
La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 14 | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
(14) È opportuno che un mercato concorrenziale assicuri agli utenti finali la possibilità di accedere a qualsiasi contenuto lecito e di distribuire tale contenuto, nonché di utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta, come stabilito all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. Tenuto conto dell'importanza crescente delle comunicazioni elettroniche per i consumatori e le imprese, gli utenti devono essere pienamente informati di qualsiasi restrizione e/o limitazione imposta dal fornitore di servizio e/o di rete all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica. In assenza di un'effettiva concorrenza occorre che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino le misure correttive di cui possono disporre ai sensi della direttiva 2002/19/CE per garantire che l'accesso degli utenti a determinati tipi di contenuti o applicazioni non sia limitato in modo irragionevole. |
(14) È opportuno che un mercato concorrenziale assicuri agli utenti finali la possibilità di accedere a qualsiasi contenuto lecito e di distribuire tale contenuto, nonché di utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta, come stabilito all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. Tenuto conto dell'importanza crescente delle comunicazioni elettroniche per i consumatori e le imprese, gli utenti devono essere pienamente informati di qualsiasi restrizione e/o limitazione imposta dal fornitore di servizio e/o di rete all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica. In assenza di un'effettiva concorrenza occorre che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino le misure correttive di cui possono disporre ai sensi della direttiva 2002/19/CE per garantire che l'accesso degli utenti a determinati tipi di contenuti o applicazioni leciti non sia limitato in modo irragionevole. | |||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||
Questa aggiunta sembra necessaria a fini di coerenza con la prima parte del considerando, in particolare visto che la materia trattata (concorrenza sul mercato) può riguardare solamente la concorrenza tra servizi, contenuti e applicazioni leciti. | ||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 24 | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
(24) In base alla definizione contenuta nella direttiva servizi di media audiovisivi del Parlamento europeo e del Consiglio, del [….] 2007, la radiodiffusione televisiva è un servizio lineare di media audiovisivo che è fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto; un fornitore di servizi di media può fornire vari palinsesti audio o audiovisivi (canali). È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione, ma esclusivamente a canali di radiodiffusione forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. Gli Stati membri devono giustificare chiaramente l'imposizione di obblighi di trasmissione nella loro legislazione nazionale, per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. Occorre riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. Tenuto conto della rapida evoluzione della tecnologia e delle condizioni commerciali, è opportuno che tale riesame completo abbia luogo almeno ogni tre anni e preveda una consultazione pubblica di tutte le parti interessate. Uno o più canali di radiodiffusione possono essere integrati da servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, come i servizi di televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene o il linguaggio dei segni. |
(24) È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione a specifici servizi radiofonici e servizi di media audiovisivi nonché a servizi accessori forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. I servizi di media audiovisivi sono definiti all'articolo 1, lettera a), della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (direttiva servizi di media audiovisivi)1. Gli Stati membri devono giustificare chiaramente l'imposizione di obblighi di trasmissione per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. Occorre riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. Uno o più servizi di media audiovisivi canali di radiodiffusione possono essere integrati da servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, come i servizi di televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene o il linguaggio dei segni. _______________ 1GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27. | |||||||||||||||
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_______________ 1GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27.. | |||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||
Per rendere l'articolo 31 adeguato alle future esigenze di nuove piattaforme e servizi e per consentire agli Stati membri di garantire che i telespettatori e i radioascoltatori, laddove opportuno, possano accedere ai servizi sia lineari sia non lineari, occorre estendere il campo di applicazione ai servizi di media audiovisivi in conformità con la nuova direttiva in materia. Tale elemento deve trovare riscontro nel considerando 24. | ||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 28 | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
(28) Il progresso tecnologico permette lo sviluppo di nuove applicazioni basate su dispositivi per la raccolta e l'identificazione dei dati, come ad esempio i dispositivi senza contatto che utilizzano le radiofrequenze. Gli RFID (Radio Frequency Identification Devices, dispositivi di identificazione a radiofrequenza), ad esempio, utilizzano le radiofrequenze per rilevare dati da etichette identificate in modo univoco, che possono in seguito essere trasferiti attraverso le reti di comunicazione esistenti. Un ampio utilizzo di tali tecnologie può generare significativi vantaggi economici e sociali e, di conseguenza, apportare un contributo prezioso al mercato interno, sempre che il loro utilizzo risulti accettabile per la popolazione. A tal fine, è necessario garantire la tutela dei diritti fondamentali degli individui, in particolare il diritto alla vita privata e alla tutela dei dati a carattere personale. Quando tali dispositivi sono collegati a reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, o usano servizi di comunicazione elettronica come infrastruttura di base, è opportuno che si applichino le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/58/CE, in particolare quelle sulla sicurezza, sui dati relativi al traffico e alla localizzazione e sulla riservatezza. |
(28) Il progresso tecnologico permette lo sviluppo di nuove applicazioni basate su dispositivi per la raccolta e l'identificazione dei dati, come ad esempio i dispositivi senza contatto che utilizzano le radiofrequenze. Gli RFID (Radio Frequency Identification Devices, dispositivi di identificazione a radiofrequenza), ad esempio, utilizzano le radiofrequenze per rilevare dati da etichette identificate in modo univoco, che possono in seguito essere trasferiti attraverso le reti di comunicazione esistenti. Un ampio utilizzo di tali tecnologie può generare significativi vantaggi economici e sociali e, di conseguenza, apportare un contributo prezioso al mercato interno, sempre che il loro utilizzo risulti accettabile per la popolazione. A tal fine, è necessario garantire la tutela di tutti i diritti fondamentali degli individui sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Quando tali dispositivi sono collegati a reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, o usano servizi di comunicazione elettronica come infrastruttura di base, è opportuno che si applichino le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/58/CE, in particolare quelle sulla sicurezza, sui dati relativi al traffico e alla localizzazione e sulla riservatezza. | |||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||
In tale contesto è importante menzionare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. | ||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 30 bis (nuovo) | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
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(30 bis) In sede di attuazione delle misure di recepimento della direttiva 2002/58/CE, le autorità e i giudici degli Stati membri dovrebbero non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme alla direttiva, ma anche provvedere a non fondarsi su un’interpretazione della direttiva che entri in conflitto con i diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come, ad esempio, il principio di proporzionalità. | |||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||
L'emendamento include la formulazione della recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa tra Promusicae e Telefónica (29 gennaio 2008). La decisione della Corte ribadisce che, in sede di attuazione della direttiva in esame, gli Stati membri devono garantire di non seguire un'interpretazione che entri in conflitto con i diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario. | ||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 31 | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
(31) Occorre prevedere misure d'attuazione per stabilire un insieme comune di prescrizioni al fine di conseguire un adeguato livello di protezione della vita privata e di sicurezza dei dati a carattere personale trasmessi o trattati in relazione all'uso di reti di comunicazione elettronica nel mercato interno. |
(31) Occorre prevedere misure d'attuazione per stabilire un insieme comune di prescrizioni al fine di conseguire un adeguato livello di protezione della vita privata e di sicurezza dei dati a carattere personale trasmessi o trattati in relazione all'uso lecito di reti di comunicazione elettronica nel mercato interno. | |||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||
Il campo di applicazione della disposizione dovrebbe essere limitato agli usi leciti e pertanto non dovrebbe coprire gli usi illeciti delle comunicazioni elettroniche. | ||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/EC Articolo 20 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||
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Emendamento 7 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera h | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
L'articolo 20, paragrafo 2, è inteso a garantire un'elevata qualità dell'informazione da fornire all'abbonato. In un futuro contesto di cooperazione rafforzata tra le imprese che forniscono la connessione e/o i servizi per la riduzione o la prevenzione di attività illecite, è di fondamentale importanza che gli abbonati siano chiaramente informati sulle misure che le imprese possono adottare qualora essi svolgano questo tipo di attività. È probabile che il fatto di conoscere il tipo di misure che possono essere adottate dalle imprese porti il consumatore a riflettere prima di compiere attività illecite. | ||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 20 – paragrafo 5 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
I consumatori devono essere informati sulle eventuali limitazioni imposte per quanto concerne l'accesso a o la distribuzione di tutti i tipi di contenuti o servizi, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno legittimi. | ||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/EC Articolo 20 – paragrafo 6 bis (nuovo) | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Occorre prevenire i comportamenti illeciti in Internet. Pertanto, abbonati e operatori dovrebbero collaborare nella lotta contro la pirateria e gli illeciti on line. | ||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 Direttiva 2002/22/CE Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera a | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Il campo di applicazione di questa disposizione dovrebbe essere limitato ai servizi leciti. | ||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 Direttiva 2002/22/CE Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Mentre tutti gli utenti finali dovrebbero poter accedere e utilizzare i servizi leciti forniti nella Comunità, l'estensione di questo diritto all'accesso e all'utilizzo di servizi illeciti non è giustificata. Inoltre, la facoltà delle autorità nazionali di regolamentazione di bloccare l'accesso ai servizi dovrebbe essere giustificata non solo in caso di abusi, ma anche per motivi legati a qualsiasi attività illecita, inclusa la frode. Ciò dovrebbe rafforzare la facoltà delle autorità di regolamentazione di contrastare tutti i tipi di attività illecite attuali o future. | ||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 19 Direttiva 2002/22/EC Articolo 31 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Per rendere l'articolo 31 adeguato alle future esigenze di nuove piattaforme e servizi e per consentire agli Stati membri di garantire che i telespettatori e i radioascoltatori, laddove opportuno, possano accedere ai servizi sia lineari sia non lineari, occorre estendere il campo di applicazione ai servizi di media audiovisivi in conformità con la nuova direttiva in materia. Tale elemento deve trovare riscontro nel considerando 24. | ||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 19 Direttiva 2002/22/EC Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 3 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Visti i differenti strumenti giuridici adottati dagli Stati membri non sarebbe opportuno un riesame "almeno ogni tre anni" delle norme in materia di obblighi di trasmissione. | ||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo) Direttiva 2002/58/CE Articolo 5 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
La direttiva deve essere letta anche alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Carta costituisce un punto di riferimento per i giudici e per le autorità competenti. Il trattato di Lisbona fa riferimento alla Carta come a un vero e proprio catalogo di diritti che l'Unione europea e i suoi Stati membri sono tenuti a rispettare. | ||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo) Direttiva 2002/58/CE Articolo 15 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
La direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche completa la direttiva quadro relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali del 1995, per cui l'articolo 15 va letto anche alla luce dell'articolo 13 di tale direttiva quadro. L'emendamento è inteso ad aumentare la certezza giuridica come confermato dalla recente giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (causa C-275/06). |
PROCEDURA
Titolo |
Reti e servizi di comunicazione elettronica, tutela della vita privata e dei consumatori |
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Riferimenti |
COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD) |
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Commissione competente per il merito |
IMCO |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
CULT 10.12.2007 |
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Relatore per parere Nomina |
Manolis Mavrommatis 17.1.2008 |
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Esame in commissione |
6.5.2008 |
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Approvazione |
2.6.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
12 4 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Katerina Batzeli, Ivo Belet, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Lissy Gröner, Mikel Irujo Amezaga, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Thomas Wise |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Victor Boştinaru, Elisabeth Morin, Ewa Tomaszewska |
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PARERE della commissione giuridica (3.6.2008)
destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori
(COM(2007)0698 – C6‑0420/2007 – 2007/0248(COD))
Relatrice per parere: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
BREVE MOTIVAZIONE
1. Campo di applicazione della proposta della Commissione
La presente proposta di riforma legislativa adatta il quadro normativo rafforzando alcuni diritti dei consumatori e degli utenti (in particolare al fine di migliorare l’accessibilità e promuovere una società dell’informazione aperta a tutti), e facendo in modo che le comunicazioni elettroniche siano affidabili, sicure ed attendibili e garantiscano un livello elevato di tutela della vita privata e dei dati a carattere personale.
2. La posizione della relatrice per parere
Le comunicazioni elettroniche sono alla base dell’economia dell’UE e l’ampia disponibilità di reti di comunicazione a banda larga affidabili e sicure è una condizione fondamentale per realizzare le sue potenzialità di crescita e di creazione di posti di lavoro.
L’articolo 95 del trattato CE costituisce la base giuridica adeguata e la proposta di direttiva è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. In generale, la relatrice per parere concorda con l’obiettivo della proposta della Commissione. Il rafforzamento di taluni diritti dei consumatori e degli utenti e la garanzia che le comunicazioni elettroniche siano affidabili, sicure ed attendibili e offrano un livello elevato di tutela della vita privata e dei dati a carattere personale sono obiettivi di importanza assoluta. Inoltre, la relatrice ritiene fondamentale assicurare che all’ampliamento della scelta offerta dai mercati corrispondano una migliore informazione dei consumatori sulle condizioni e le tariffe di fornitura e una maggiore facilità nel passaggio a un fornitore diverso. Di conseguenza, la relatrice per parere condivide le stesse preoccupazioni della Commissione per quanto concerne l’esigenza di modificare la vigente direttiva servizio universale e la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, allo scopo di:
– migliorare la trasparenza e la pubblicazione delle informazioni destinate agli utenti finali;
– facilitare l’utilizzo e l’accesso alle comunicazioni elettroniche da parte degli utenti disabili;
– agevolare i consumatori nel passaggio a un fornitore diverso, in particolare attraverso il rafforzamento delle disposizioni in materia di portabilità del numero;
– migliorare gli obblighi collegati ai servizi d’emergenza;
– garantire la connettività di base e la qualità dei servizi;
– introdurre la notifica obbligatoria delle violazioni alla sicurezza che comportano la perdita dei dati personali degli utenti o che compromettono i dati stessi;
– rafforzare le disposizioni di attuazione relative alla sicurezza delle reti e delle informazioni, da adottare previa consultazione dell’Autorità;
– rafforzare le disposizioni di attuazione e controllo per far sì che a livello degli Stati membri siano disponibili misure sufficienti di lotta nei confronti dei messaggi di posta elettronica indesiderati (spam);
– ammodernare talune disposizioni delle direttive per adeguarle alla tecnologia e agli sviluppi del mercato, compresa la soppressione di alcune disposizioni obsolete o superflue.
Tuttavia, la relatrice intende proporre alcuni emendamenti volti a migliorare la suddetta proposta, soprattutto allo scopo di garantire che alcune questioni legali e sociali siano ulteriormente considerate.
Più precisamente, poiché l’articolo 7 della direttiva servizio universale, come modificata dalla proposta della Commissione, impone agli Stati membri di adottare misure specifiche a favore degli utenti disabili, la relatrice per parere propone un emendamento all’articolo 9 della stessa direttiva al fine di garantire il medesimo risultato di detta disposizione e di tenere in debito conto i consumatori riconosciuti come soggetti a basso reddito, portatori di disabilità o con esigenze sociali particolari.
In secondo luogo, è fondamentale garantire la massima protezione dei dati a carattere personale degli abbonati. A tal fine, non è sufficiente prevedere misure non obbligatorie che possano essere adottate dalle imprese interessate. Viene pertanto presentato un emendamento in tal senso all’articolo 20 della direttiva servizio universale.
In terzo luogo, ove non siano disponibili sul mercato guide o tecniche che consentano agli utenti di valutare autonomamente i costi, è una contraddizione, secondo la relatrice, prevedere la pubblicazione (presumibilmente a titolo gratuito) di tali guide o tecniche da parte delle autorità nazionali di regolamentazione e consentirne, al tempo stesso, la vendita da parte di terzi. Pertanto, l’articolo 21 della direttiva servizio universale e il considerando 15 dell’atto di modifica devono essere emendati.
Infine, l’articolo 28 della stessa direttiva dovrebbe essere modificato affinché le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione possano sempre essere sottoposte a revisione giuridica, in particolare laddove limitano l’accesso delle imprese a posizioni di mercato.
EMENDAMENTI
La commissione giuridica invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(13) Il diritto, per l'abbonato, di recedere da un contratto senza penalità fa riferimento alle modifiche delle condizioni contrattuali che sono imposte dai fornitori di reti e/o servizi di comunicazione elettronica. |
(13) Il diritto, per l'abbonato, di recedere da un contratto senza penalità fa riferimento alle modifiche delle condizioni contrattuali che sono imposte dai fornitori di reti e/o servizi di comunicazione elettronica, non alle modifiche richieste per legge. Laddove il contratto preveda una clausola che consente al fornitore di modificare unilateralmente il contratto, si applica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti1 stipulati con i consumatori. Il diritto, per l'abbonato, di recedere si esercita in caso di variazioni pregiudizievoli, applicate sia in versione autonoma che in pacchetti di servizi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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1 GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(15) La disponibilità di tariffe trasparenti, aggiornate e comparabili costituisce un elemento fondamentale per i consumatori in mercati concorrenziali caratterizzati dalla presenza di numerosi fornitori di servizi. È opportuno che i consumatori di servizi di comunicazioni elettroniche siano in grado di confrontare agevolmente i prezzi dei servizi offerti sul mercato, basandosi su informazioni tariffarie pubblicate in forma facilmente accessibile. Per permettere loro di confrontare facilmente i prezzi, è necessario che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano la competenza di esigere dagli operatori una maggiore trasparenza tariffaria e di garantire ai terzi il diritto di utilizzare, gratuitamente, le tariffe pubblicate dalle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica. È inoltre opportuno che tali autorità pubblichino guide tariffarie se assenti dal mercato. Gli operatori non devono percepire alcun compenso per l'utilizzo di informazioni tariffarie già pubblicate e, pertanto, di dominio pubblico. Inoltre, è opportuno che, prima di acquistare un servizio, gli utenti siano correttamente informati del prezzo o del tipo di servizio offerto, in particolare se l'uso di un numero verde è soggetto a eventuali costi supplementari. È opportuno che la Commissione possa adottare misure tecniche di attuazione per assicurare che gli utenti beneficino della trasparenza tariffaria regolata in maniera uniforme nella Comunità. |
(15) La disponibilità di tariffe trasparenti, aggiornate e comparabili costituisce un elemento fondamentale per i consumatori in mercati concorrenziali caratterizzati dalla presenza di numerosi fornitori di servizi. È opportuno che i consumatori di servizi di comunicazioni elettroniche siano in grado di confrontare agevolmente i prezzi dei servizi offerti sul mercato, basandosi su informazioni tariffarie pubblicate in forma facilmente accessibile. Per permettere loro di confrontare facilmente i prezzi, è necessario che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano la competenza di esigere dagli operatori una maggiore trasparenza tariffaria. Gli operatori non devono percepire alcun compenso per l'utilizzo di informazioni tariffarie già pubblicate e, pertanto, di dominio pubblico. Inoltre, è opportuno che, prima di acquistare un servizio, gli utenti siano correttamente informati del prezzo o del tipo di servizio offerto, in particolare se l'uso di un numero verde è soggetto a eventuali costi supplementari. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Qualora non siano disponibili sul mercato guide o tecniche che consentono agli utenti di effettuare una valutazione indipendente dei costi, è essenziale sottolineare il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione, anziché quello di terzi aventi scopo di lucro. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(16) All'interno di un mercato concorrenziale è opportuno che gli utenti possano scegliere la qualità di servizio di cui necessitano; in determinati casi, tuttavia, può essere necessario stabilire che le reti di comunicazione pubbliche rispettino livelli di qualità minimi, per evitare il degrado della qualità del servizio, il blocco degli accessi e il rallentamento del traffico sulle reti. In particolare, occorre dare alla Commissione la facoltà di adottare misure di attuazione per determinare i requisiti di qualità che le autorità nazionali di regolamentazione dovranno utilizzare. |
(16) All'interno di un mercato concorrenziale è opportuno che gli utenti possano scegliere la qualità di servizio di cui necessitano; in determinati casi, tuttavia, può essere necessario stabilire che le reti di comunicazione pubbliche rispettino livelli di qualità minimi, per evitare il degrado della qualità del servizio, il blocco degli accessi e il rallentamento del traffico sulle reti. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(21) I paesi ai quali l'Unione internazionale delle telecomunicazioni ha attribuito il codice internazionale "3883" hanno delegato la responsabilità amministrativa dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS, European Telephony Numbering Space) al comitato delle comunicazioni elettroniche (ECC, Electronic Communications Committee) della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT). Il progresso tecnologico e lo sviluppo dei mercati mostrano che lo spazio europeo di numerazione telefonica rappresenta un'opportunità per lo sviluppo di servizi paneuropei, ma che, al momento, non è in grado di esprimente pienamente il suo potenziale a causa delle prescrizioni procedurali eccessivamente burocratiche e dell'assenza di coordinamento tra le amministrazioni nazionali. Per promuovere lo sviluppo dello spazio europeo di numerazione telefonica, è opportuno trasferirne la gestione (che comprende le attività di assegnazione, controllo e sviluppo) all'Autorità europea per il mercato delle comunicazioni elettroniche istituita dal regolamento (CE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], qui di seguito denominata "l'Autorità". Tale Autorità dovrà assicurare il coordinamento con i paesi che condividono il codice "3883", ma che non sono Stati membri, per conto degli Stati membri ai quali è stato assegnato il codice "3883". |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(29) Una violazione di sicurezza che comporti la perdita o il danneggiamento dei dati personali di un abbonato può, se non è trattata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale, tra cui il furto d'identità. È pertanto opportuno che gli abbonati che sono vittima di tali violazioni di sicurezza siano avvisati tempestivamente per permettere loro di adottare le precauzioni necessarie. È opportuno che l'avviso informazioni sulle misure adottate dal fornitore per affrontare la violazione e raccomandazioni per gli utenti. |
(29) Una grave violazione di sicurezza che comporti la perdita o il danneggiamento dei dati personali di un abbonato può, se non è trattata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale, tra cui il furto d'identità. È pertanto opportuno che l’autorità nazionale di regolamentazione sia avvisata tempestivamente. È opportuno che l'avviso informazioni sulle misure adottate dal fornitore per affrontare la violazione e raccomandazioni per gli utenti. L’autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe esaminare e determinare la gravità della violazione e richiedere al fornitore, se del caso, di notificare la violazione agli abbonati che ne sono direttamente interessati. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 30 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(30 bis) In sede di attuazione delle misure di recepimento della direttiva 2002/58/CE, le autorità e i giudici degli Stati membri dovrebbero non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme alla direttiva, ma anche provvedere a non fondarsi su un’interpretazione della direttiva che entri in conflitto con i diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come, ad esempio, il principio di proporzionalità. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento è volto ad includere la formulazione della recente decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa tra Promusicae e Telefónica (29 gennaio 2008). La decisione della Corte ribadisce che, in sede di trasposizione delle direttive, gli Stati membri devono garantire di fondarsi su un’interpretazione di queste ultime che permetta di assicurare un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali protetti dall'ordinamento giuridico comunitario. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
(33) È opportuno che l'Autorità contribuisca ad innalzare il livello protezione dei dati a carattere personale e della vita privata, in particolare attraverso la fornitura di consulenze e pareri, la promozione delle scambio delle migliori pratiche in materia di gestione dei rischi e la fissazione di metodi comuni per la valutazione dei rischi. In particolare, l'Autorità deve contribuire all'armonizzazione di misure tecniche ed organizzative idonee in materia di sicurezza. |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Direttiva 2002/22/CE Articolo 7 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 9 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 7 Direttiva 2002/22/CE Articolo 9 – paragrafi 2 e 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
L'articolo 7 della direttiva sui servizi universali, quale modificata dalla proposta della Commissione, obbliga gli Stati membri ad adottare misure speciali per gli utenti disabili. L'emendamento proposto mira a garantire lo stesso risultato di tale disposizione. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 11 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
È essenziale garantire la massima protezione ai dati personali degli abbonati. Le azioni facoltative non sono sufficienti a tale scopo. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 13 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 20 – paragrafo 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 14 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 21 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Qualora non siano disponibili sul mercato guide o tecniche che consentono agli utenti di effettuare una valutazione indipendente dei costi, è contraddittorio prevederne la pubblicazione (presumibilmente a titolo gratuito) da parte delle autorità nazionali di regolamentazione e, nel contempo, permettere a terzi di vendere tali guide o tecniche. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 12 Direttiva 2002/22/CE Articolo 21 – paragrafo 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 13 – lettera b Direttiva 2002/22/CE Articolo 22 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 15 – lettera b bis (nuova) Direttiva 2002/22/CE Articolo 25 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 18 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 Direttiva 2002/22/CE Articolo 27 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 Direttiva 2002/22/CE Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 16 Direttiva 2002/22/CE Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
Le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione, in particolare qualora limitino l'accesso delle imprese a posizioni di mercato, devono sempre essere sottoposte a sindacato giurisdizionale. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 – lettera a bis (nuova) Direttiva 2002/58/CE Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 – lettera a ter (nuova) Direttiva 2002/58/CE Articolo 4, paragrafo 1 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 – lettera b Direttiva 2002/58/CE Articolo 4 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 – lettera b Direttiva 2002/58/CE Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 – lettera b Direttiva 2002/58/CE Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 26 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 – lettera b Direttiva 2002/58/CE Articolo 4 – paragrafo 3 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 27 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 – lettera b Direttiva 2002/58/CE Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 28 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 4 Direttiva 2002/58/CE Articolo 5 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 29 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo) Direttiva 2002/58/CE Articolo 13 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 30 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 4 ter (nuovo) Direttiva 2002/58/CE Articolo 13 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 31 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 5 Direttiva 2002/58/CE Articolo 13 – paragrafo 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 32 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo) Direttiva 2002/58/CE Articolo 15 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
La direttiva del 2002 sulla tutela della vita privata non fa che estendere alle comunicazioni elettroniche le misure della direttiva quadro del 1995. Pertanto l’articolo 15 della direttiva del 2002 dovrebbe essere letto alla luce dell'articolo 13 della direttiva quadro del 1995. L'obiettivo di questo emendamento è di rafforzare la sicurezza giuridica nell’ambito della recente sentenza della CGCE (C-275/06). | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 33 Proposta di direttiva – atto modificativo Allegato I – Parte A – lettera e Direttiva 2002/22/CE Allegato I – Parte A – lettera e | |||||||||||||||||||||||||||||||
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PROCEDURA
Titolo |
Reti e servizi di comunicazione elettronica, tutela della vita privata e dei consumatori |
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Riferimenti |
COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD) |
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Commissione competente per il merito |
IMCO |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
JURI 10.12.2007 |
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Relatore per parere Nomina |
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 19.12.2007 |
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Esame in commissione |
26.2.2008 |
8.4.2008 |
28.5.2008 |
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Approvazione |
29.5.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
20 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Sharon Bowles, Luis de Grandes Pascual, Sajjad Karim, Georgios Papastamkos, Jacques Toubon |
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PARERE della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (26.6.2008)
destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori
(COM(2007)0698 – C6‑0420/2007 – 2007/0248(COD))
Relatore per parere (*): Alexander Alvaro(*) Commissioni associate - articolo 47 del regolamento
BREVE MOTIVAZIONE
Contesto della direttiva
La proposta della Commissione, concernente le modifiche da apportare al pacchetto normativo sulle comunicazioni elettroniche del 2002 in merito ad aspetti che riguardano i diritti dei consumatori, è una delle tre proposte di riforma legislativa tese a modificare l'attuale quadro normativo, entrato in vigore nel 2002. Gli aspetti principali delle riforme riguardano la direttiva sui servizi universali e i diritti dei consumatori, con un numero minore di modifiche relative alla direttiva sulla tutela della vita privata nelle comunicazioni elettroniche e una modifica minore al regolamento per la cooperazione in materia di protezione dei consumatori.
Vi sono altre due proposte di riforma attinenti, che contengono modifiche alle altre tre direttive sulle comunicazioni elettroniche (autorizzazioni, accesso e quadro) e alla proposta di creazione di un'autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (l'Autorità). Il relatore ha pertanto collaborato da vicino con i relatori di queste proposte di modifica, per assicurare un approccio normativo coerente.
Garantire un livello elevato di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, in particolare il diritto alla tutela della vita privata e alla riservatezza dei dati nel settore delle comunicazioni elettroniche, è uno degli aspetti fondamentali di una società dell'informazione aperta a tutti e permette lo sviluppo armonioso e un'ampia diffusione di nuovi servizi e di applicazioni innovative.
La presente proposta di riforma legislativa adatta il quadro normativo, rafforzando alcuni diritti dei consumatori e degli utenti (in particolare al fine di migliorare l'accessibilità e promuovere una società dell'informazione aperta a tutti) e facendo in modo che le comunicazioni elettroniche siano affidabili, sicure e attendibili e che garantiscano un livello elevato di tutela della vita privata e dei dati a carattere personale.
Gli obiettivi della presente proposta sono di due tipi:
1) rafforzare e migliorare la tutela dei consumatori e i diritti degli utenti nel settore delle comunicazioni elettroniche, in particolare fornendo ai consumatori, tra l'altro, maggiori informazioni sui prezzi e sulle condizioni di fornitura e agevolando l'accesso e l'utilizzo delle comunicazioni elettroniche, compresi i servizi per gli utenti disabili. In merito a tali aspetti, il relatore ha lavorato in stretta collaborazione con la commissione per il mercato interno, competente a norma dell'articolo 47 del regolamento del Parlamento. Pertanto, il relatore non presenta emendamenti al riguardo;
2) rafforzare la tutela della vita privata e la riservatezza dei dati a carattere personale nel settore delle comunicazioni elettroniche, in particolare attraverso disposizioni più rigorose in materia di sicurezza e migliori meccanismi di controllo. In merito a questi specifici aspetti, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni è stata dichiarata competente e responsabile a norma dell'articolo 47 del regolamento del Parlamento. D'accordo con il relatore della commissione per il mercato interno (commissione competente per il merito), il relatore ha concentrato il suo lavoro sulle questioni che rientrano nell'ambito di competenza della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Il relatore desidera sottolineare che la commissione per il mercato interno e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni hanno collaborato in modo particolarmente fruttuoso.
Approccio principale adottato dal relatore
Il relatore ha proposto una serie di emendamenti ai seguenti ambiti delle proposte, con l'obiettivo generale di semplificare, chiarire e rafforzare le disposizioni.
Benché non sia possibile prendere in considerazione il parere del gruppo di lavoro costituito a norma dell'articolo 29 a causa di vincoli di tempo, il relatore ha tenuto conto del parere del garante europeo della protezione dei dati in merito e ha attuato i suggerimenti presentati dall'organo competente.
In particolare:
– ha tenuto conto dei più recenti sviluppi (emersi negli Stati membri) della normativa sulla protezione dei dati e delle sentenze in materia di protezione dei dati;
– ha inserito i suggerimenti avanzati nel parere del garante europeo della protezione dei dati, in particolare per quanto attiene a:
– l'inclusione delle reti delle comunicazioni elettroniche private;
– la concessione alle persone giuridiche della facoltà di agire in giudizio, in caso di violazione delle disposizioni della direttiva sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
– l'aggiunta di un chiarimento, per identificare gli elementi in base ai quali i dati relativi al traffico debbano essere considerati dati di natura personale ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 95/46/CE;
– ha chiarito la proposta della Commissione in merito alle notifiche in caso di violazione della sicurezza, per rafforzare la certezza giuridica in relazione a questo aspetto delicato;
– ha chiarito che l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) è l'organo più idoneo a gestire le questioni attinenti alla sicurezza delle reti;
– ha chiarito che spyware, trojan e l'altro software maligno possono provenire anche da supporti di memorizzazione come CD-ROM, chiavi USB, ecc;
– sono emerse nuove tecnologie da quanto la direttiva 2002/58/CE è entrata in vigore;
– è stata rafforzata la tutela dei consumatori grazie al fatto che talune azioni richiedono obbligatoriamente il preventivo consenso degli utenti.
Il relatore raccomanda tali proposte alla commissione e manifesta la propria disponibilità ad accogliere ulteriori suggerimenti per rafforzare queste utili riforme.
EMENDAMENTI
La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 26 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(26 bis) La presente direttiva armonizza le disposizioni degli Stati membri necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, e in particolare del diritto alla vita privata e del diritto alla riservatezza e alla sicurezza dei sistemi informatici, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all'interno della Comunità. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 26 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(26 ter) Nel definire le misure di attuazione relative alla sicurezza del trattamento, ai sensi della procedura di regolamentazione con controllo, la Commissione coinvolge tutte le autorità e le organizzazioni europee pertinenti (l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, il Garante europeo della protezione dei dati e il gruppo di lavoro costituito a norma dell'articolo 29) nonché tutte le parti interessate, in particolare al fine di essere informata sulle migliori soluzioni disponibili, a livello sia tecnico sia economico, atte a migliorare l'attuazione della presente direttiva. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 33 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 26 quater (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(26 quater) Le disposizioni della presente direttiva precisano e integrano la direttiva 95/46/CE e prevedono la tutela dei legittimi interessi degli abbonati che sono persone fisiche o giuridiche. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(27) La liberalizzazione dei mercati e delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, unita al rapido progresso tecnologico, ha stimolato la concorrenza e la crescita economica ed ha prodotto una vasta gamma di servizi destinati agli utenti finali, accessibili attraverso le reti pubbliche di comunicazione elettronica. È necessario garantire un pari livello di tutela dei dati personali e della vita privata ai consumatori e agli utenti, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate per fornire un determinato servizio. |
(27) La liberalizzazione dei mercati e delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, unita al rapido progresso tecnologico, ha stimolato la concorrenza e la crescita economica ed ha prodotto una vasta gamma di servizi destinati agli utenti finali, accessibili attraverso le reti pubbliche e private di comunicazione elettronica e le reti private accessibili al pubblico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 28 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(28 bis) Ai fini della presente direttiva, gli indirizzi di protocollo Internet sono considerati dati personali soltanto se essi, di per sé o in congiunzione con altri dati, possono essere collegati direttamente a una persona. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Entro i prossimi due anni è opportuno che la Commissione, previa consultazione del gruppo di lavoro costituito a norma dell’articolo 29 e del Garante europeo della protezione dei dati, proponga una legislazione specifica sul trattamento giuridico degli indirizzi di protocollo Internet in quanto dati di carattere personale nel quadro della protezione dei dati. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 28 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(28 ter) È opportuno che il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotti adeguate misure tecniche e organizzative per assicurare la sicurezza dei suoi servizi. Fatte salve le disposizioni delle direttive 1995/46/CE e 2006/24/CE, tali misure dovrebbero assicurare che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato a stretti fini legalmente autorizzati e che i dati personali conservati o trasmessi nonché la rete e i servizi siano protetti. Va inoltre istituita una politica di sicurezza per il trattamento dei dati personali onde individuare le vulnerabilità del sistema; è opportuno che siano messi in atto un monitoraggio regolare e misure di prevenzione, correzione e attenuazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 28 quater (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(28 quater) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione controllino le misure adottate e diffondano le migliori pratiche e i migliori risultati nel settore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(29) Una violazione di sicurezza che comporti la perdita o il danneggiamento dei dati personali di un abbonato può, se non è trattata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale, tra cui il furto d'identità. È pertanto opportuno che gli abbonati che sono vittima di tali violazioni di sicurezza siano avvisati tempestivamente per permettere loro di adottare le precauzioni necessarie. È opportuno che l'avviso contenga informazioni sulle misure adottate dal fornitore per affrontare la violazione e raccomandazioni per gli utenti. |
(29) Una violazione di sicurezza che comporti la perdita o il danneggiamento dei dati personali di un abbonato può, se non è trattata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno economico e sociale, tra cui il furto d'identità. È pertanto opportuno che l’autorità nazionale di regolamentazione o l’autorità competente sia avvisata tempestivamente. È opportuno che l'avviso contenga informazioni sulle misure adottate dal fornitore per affrontare la violazione e raccomandazioni per gli utenti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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L'autorità competente esamina e determina la gravità della violazione. Se la violazione è giudicata grave, l'autorità competente chiede al fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e al fornitore di servizi della società dell'informazione di darne adeguata notifica senza indebito ritardo alle persone interessate dalla violazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 30 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(30 bis) L'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva va inteso nel senso che la divulgazione di dati personali ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2004/48/CE non pregiudica né la presente direttiva né la direttiva 1995/46/CE, laddove avvenga in seguito a una richiesta giustificata, ossia sufficientemente fondata, e proporzionata conformemente alle procedure definite dagli Stati membri, le quali garantiscono il rispetto di tali misure di salvaguardia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'articolo 8 della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale riguarda la divulgazione di informazioni che possono interessare i dati protetti ai sensi della direttiva in esame (2002/58/CE) e/o della direttiva 1995/46/CE. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva e dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 1995/46/CE risulta chiaramente che tale divulgazione può avvenire qualora risulti necessario per tutelare i diritti e la libertà di terzi. Alla luce della recente giurisprudenza appare opportuno chiarire a livello europeo la relazione tra la disposizione specifica in materia di divulgazione di cui all'articolo 8 della direttiva 2004/48/CE e le disposizioni della presente direttiva e in tal modo accrescere il livello di sicurezza giuridica per tutte le parti interessate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 30 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(30 ter) In sede di attuazione delle misure di recepimento della direttiva 2002/58/CE, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il diritto nazionale in modo conforme a detta direttiva, ma anche provvedere a non fondarsi su un’interpretazione di detta direttiva che entri in conflitto con altri diritti fondamentali o principi generali del diritto comunitario, come il principio di proporzionalità. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'emendamento consente di tenere conto della sentenza della Corte di giustizia nella causa Promusicae contro Telefónica, del 29 gennaio 2008, la quale riafferma l'obbligo, per gli Stati membri, di interpretare la direttiva in modo da non entrare in conflitto con altri diritti fondamentali o principi generali del diritto. Si tratta di una garanzia per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(33) È opportuno che l'Autorità contribuisca ad innalzare il livello di protezione dei dati a carattere personale e della vita privata, in particolare attraverso la fornitura di consulenze e pareri, la promozione delle scambio delle migliori pratiche in materia di gestione dei rischi e la fissazione di metodi comuni per la valutazione dei rischi. In particolare, l'Autorità deve contribuire all'armonizzazione di misure tecniche ed organizzative idonee in materia di sicurezza. |
(33) È opportuno che l'Autorità contribuisca ad innalzare il livello di protezione dei dati a carattere personale e della vita privata, in particolare attraverso la fornitura di consulenze e pareri, la promozione dello scambio delle migliori pratiche in materia di gestione dei rischi e la fissazione di metodi comuni per la valutazione dei rischi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(34) I software che registrano le azioni dell'utente in modo surrettizio e/o pregiudicano il funzionamento dell'apparecchiatura terminale di un utente a profitto di un terzo (i cosiddetti "software spia" o spyware) costituiscono una grave minaccia per la vita privata degli utenti. Occorre garantire indistintamente a tutti gli utenti un livello elevato di protezione della sfera privata contro tutti i software spia, scaricati inconsapevolmente dalle reti di comunicazione elettronica o installati in modo surrettizio nei software distribuiti su supporti esterni per la memorizzazione dei dati quali CD, CD-ROM o chiavi USB. |
(34) I software che registrano le azioni dell'utente in modo surrettizio e/o pregiudicano il funzionamento dell'apparecchiatura terminale di un utente a profitto di un terzo (i cosiddetti "software spia" o spyware) costituiscono una grave minaccia per la vita privata degli utenti. Occorre garantire indistintamente a tutti gli utenti un livello elevato di protezione della sfera privata contro tutti i software spia, scaricati inconsapevolmente dalle reti di comunicazione elettronica o installati in modo surrettizio nei software distribuiti su supporti esterni per la memorizzazione dei dati quali CD, CD-ROM o chiavi USB. Gli Stati membri incoraggiano gli utenti finali ad adottare le misure necessarie per proteggere le loro apparecchiature terminali contro i virus e i software spia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'apparecchiatura terminale è l'anello più debole di una rete e, in quanto tale, deve essere ben protetta. Gli utenti finali dovrebbero comprendere i rischi che corrono navigando in Internet quando scaricano e utilizzano software o supporti per la memorizzazione dei dati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(35) I fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono investire pesantemente nella lotta contro le comunicazioni commerciali indesiderate ("spam"). A differenza degli utenti finali, essi possiedono le conoscenze e le risorse necessarie per individuare ed identificare coloro che inviano tali comunicazioni commerciali indesiderate. È necessario, pertanto, che i fornitori di servizi di posta elettronica e gli altri fornitori di servizi abbiano la possibilità di promuovere azioni giudiziarie contro i mittenti di comunicazioni commerciali indesiderate (spammer) e di difendere quindi sia gli interessi dei loro clienti, sia i propri interessi commerciali legittimi. |
(35) I fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono investire pesantemente nella lotta contro le comunicazioni commerciali indesiderate ("spam"). A differenza degli utenti finali, essi possiedono le conoscenze e le risorse necessarie per individuare ed identificare coloro che inviano tali comunicazioni commerciali indesiderate. È necessario, pertanto, che i fornitori di servizi di posta elettronica e gli altri fornitori di servizi abbiano la possibilità di promuovere azioni giudiziarie contro i mittenti di comunicazioni commerciali indesiderate (spammer) per tali violazioni e di difendere quindi sia gli interessi dei loro clienti, sia i propri interessi commerciali legittimi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 35 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(35 bis) Qualora possano essere trattati dati di localizzazione diversi da quelli relativi al traffico, tali dati possono essere trattati soltanto se resi anonimi o con il previo consenso degli utenti o abbonati interessati, ai quali vanno fornite informazioni chiare e complete sulla possibilità di ritirare in qualsiasi momento il proprio consenso al trattamento dei dati relativi al traffico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 38 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(38 bis) È opportuno che la Commissione, a condizione che il trattato di Lisbona entri in vigore, presenti al Consiglio e al Parlamento una nuova proposta legislativa, dotata di una nuova base giuridica, concernente la protezione della vita privata e la sicurezza dei dati nelle comunicazioni elettroniche. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto -1 (nuovo) Direttiva 2002/58/CE Articolo 1 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto -1 bis (nuovo) Direttiva 2002/58/CE Articolo 1 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La direttiva menziona gli interessi specifici delle persone giuridiche senza tenere conto dei consumatori. Dato che l’obiettivo principale della presente direttiva è quello di tutelare i dati e gli interessi economici delle persone fisiche, è opportuno aggiungere un riferimento ad esse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 2 Direttiva 2002/58/CE Articolo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data la tendenza dei servizi a divenire sempre più un miscuglio di servizi pubblici e privati, è necessario ampliare il campo d’applicazione della direttiva. L'emendamento segue le raccomandazioni adottate il 26 settembre 2006 dal gruppo di lavoro istituito dall'articolo 29 e il parere espresso su questa direttiva modificativa dal garante europeo della protezione dei dati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 – lettera a bis (nuova) Direttiva 2002/58/CE Articolo 4 – paragrafi 1 e 1 ter (nuovi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I regolatori nazionali dovrebbero monitorare le misure adottate e diffondere le migliori pratiche e i migliori risultati tra i servizi di comunicazione elettronica disponibili. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 – lettera b Direttiva 2002/58/CE Articolo 4 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 – lettera b Direttiva 2002/58/CE Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 – lettera b Direttiva 2002/58/CE Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per motivi di chiarezza, le condizioni per cui una violazione di sicurezza è considerata grave e giustifica quindi una comunicazione agli abbonati devono figurare nella direttiva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 – lettera b) Direttiva 2002/58/CE Articolo 4 – paragrafo 3 quater (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 – lettera b Direttiva 2002/58/CE Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’autorità deve avere il compito di raccomandare misure a tal riguardo, ma non di adottarle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 4 Direttiva 2002/58/CE Articolo 5 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 26 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo) Direttiva 2002/58/CE Articolo 6 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specificare che l'utente dovrebbe dare il suo consenso prima di qualsiasi trattamento dei dati serve a meglio garantire il rispetto di tale obbligo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 4 ter (nuovo) Direttiva 2002/58/CE Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 28 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 4 quater (nuovo) Direttiva 2002/58/CE Articolo 12 - paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I servizi di informazione relativi all’elenco abbonati sono di importanza cruciale specialmente per i consumatori disabili ed anziani (come riconosciuto dalla direttiva sul servizio universale). L’inclusione di informazioni sugli utenti finali, in molti casi, è resa difficile dal fatto che gli operatori non sono soliti richiedere il consenso. Questo avviene soprattutto con gli operatori di reti fisse alternative e gli operatori di reti mobili. Negli Stati Membri in cui non sia stata adottata una regolamentazione in proposito, sono molto scarsi i casi di inclusione di dati, in particolare per quanto riguarda i clienti di rete mobile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto -5 bis (nuovo) Direttiva 2002/58/EC Articolo 13 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 30 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto -5 ter (nuovo) Direttiva 2002/58/CE Articolo 13 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oltre alle norme fissate dalla direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), la direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE) stabilisce regole chiare sulle informazioni che devono essere fornite da chi invia messaggi di posta elettronica a scopi di commercializzazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 31 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 5 Direttiva 2002/58/CE Articolo 13 – paragrafo 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il nuovo articolo 13, paragrafo 6 prevede la possibilità, per le persone fisiche o giuridiche, segnatamente i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche, di presentare ricorsi di diritto civile volti a lottare contro le violazioni dell'articolo 13 della direttiva relativa alla vita privata, che concerne le comunicazioni commerciali indesiderate (spam). In linea con l'opinione del Garante europeo della protezione dei dati, il relatore non trova logico che questa nuova possibilità sia limitata alle violazioni dell'articolo 13 e suggerisce quindi di consentire alle persone giuridiche di promuovere azioni giudiziarie in caso di violazione di qualsiasi disposizione della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 32 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – paragrafo 5 bis (nuovo) Direttiva 2002/58/EC Articolo 14 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 33 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 5 ter (nuovo) Direttiva 2002/58/EC Articolo 14 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 34 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo) Direttiva 2002/58/EC Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 35 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 7 Direttiva 2002/58/EC Articolo 20 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 36 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 7 Direttiva 2002/58/EC Articolo 15 bis – paragrafo 4 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 37 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo) Direttiva 2002/58/EC Articolo 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROCEDURA
Titolo |
Reti e servizi di comunicazione elettronica, tutela della vita privata e dei consumatori |
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Riferimenti |
COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD) |
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Commissione competente per il merito |
IMCO |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
LIBE 10.12.2007 |
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Commissioni associate - annuncio in aula |
13.3.2008 |
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Relatore per parere Nomina |
Alexander Alvaro 31.1.2008 |
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Esame in commissione |
27.3.2008 |
5.5.2008 |
9.6.2008 |
25.6.2008 |
||||
Approvazione |
25.6.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
45 2 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Alexander Alvaro, Mario Borghezio, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka |
|||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Simon Busuttil, Maria da Assunção Esteves, Anne Ferreira, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Metin Kazak, Jean Lambert, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa |
|||||||
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Iles Braghetto, Syed Kamall |
|||||||
PROCEDURA
Titolo |
Reti e servizi di comunicazione elettronica, tutela della vita privata e dei consumatori |
|||||||
Riferimenti |
COM(2007)0698 – C6-0420/2007 – 2007/0248(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
13.11.2007 |
|||||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
IMCO 10.12.2007 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
ECON 10.12.2007 |
ITRE 10.12.2007 |
CULT 10.12.2007 |
JURI 10.12.2007 |
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LIBE 10.12.2007 |
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Commissioni associate Annuncio in Aula |
LIBE 13.3.2008 |
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Relatore(i) Nomina |
Malcolm Harbour 22.1.2008 |
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Esame in commissione |
28.2.2008 |
26.3.2008 |
6.5.2008 |
28.5.2008 |
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25.6.2008 |
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Approvazione |
7.7.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
38 2 0 |
||||||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Cristian Silviu Buşoi, Mogens Camre, Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Sirpa Pietikäinen, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea |
|||||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Jan Cremers, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega, Anja Weisgerber |
|||||||
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Iratxe García Pérez, Manolis Mavrommatis, Mihaela Popa |
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Deposito |
18.7.2008 |
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