RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari
15.9.2008 - (COM(2007)0747 – C6‑0473/2007 – 2007/0267(CNS)) - *
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Joseph Muscat
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari
(COM(2007)0747 – C6‑0473/2007 – 2007/0267(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0747),
– visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0473/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6‑0000/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 1 | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
(1) Il settore dei servizi finanziari contribuisce in modo considerevole alla crescita, alla competitività e alla creazione di posti di lavoro, ma in un mercato interno può assolvere il suo ruolo soltanto in condizioni di concorrenza neutrali. Occorre fornire un quadro che assicuri certezza giuridica per quanto riguarda il trattamento in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) dei prodotti finanziari e della loro commercializzazione e gestione. |
(1) Il settore dei servizi finanziari contribuisce in modo considerevole alla crescita, alla competitività e alla creazione di posti di lavoro, ma in un mercato interno può assolvere il suo ruolo soltanto in condizioni di concorrenza neutrali. Occorre fornire un quadro che assicuri tali condizioni neutrali per quanto riguarda il trattamento in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) dei prodotti finanziari e della loro commercializzazione e gestione. | |||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||
Di certezza giuridica tratta il considerando 2. Il considerando 1 riguarda il principio di neutralità e la creazione di condizioni di parità nel mercato interno. | ||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 2 | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
(2) Le norme vigenti in materia di esenzioni dall’IVA per i servizi finanziari e assicurativi contenute nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto sono superate e hanno dato luogo ad un’interpretazione e applicazione non uniforme di tali esenzioni. La complessità delle norme e la diversità delle prassi amministrative creano incertezza giuridica per gli operatori economici e per le autorità fiscali. Tale incertezza ha dato luogo ad una serie considerevole di controversie e accresciuto gli oneri amministrativi. È pertanto necessario precisare quali servizi assicurativi e finanziari siano esenti in modo da accrescere la certezza giuridica e ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori e per le amministrazioni. |
(2) Le norme vigenti in materia di esenzioni dall’IVA per i servizi finanziari e assicurativi contenute nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto sono superate e hanno dato luogo ad un’interpretazione e applicazione non uniforme di tali esenzioni. La complessità delle norme e la diversità delle prassi amministrative creano incertezza giuridica per gli operatori economici e per le autorità fiscali e non assicurano condizioni di parità nell'UE. Tale incertezza ha dato luogo ad una serie considerevole di controversie e accresciuto gli oneri amministrativi. È pertanto necessario precisare quali servizi assicurativi e finanziari siano esenti in modo da accrescere la certezza giuridica, creare condizioni di parità nell'UE e ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori e per le amministrazioni. | |||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||
È importante sottolineare l'obiettivo di avere nell'Unione europea condizioni di parità fra operatori economici e fra Stati membri. | ||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 5 | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
(5) I servizi assicurativi e i servizi finanziari richiedono forme di intermediazione analoghe. È pertanto opportuno prevedere lo stesso trattamento per l’intermediazione relativa ai servizi assicurativi e per l’intermediazione relativa ai servizi finanziari. |
(5) I servizi assicurativi e i servizi finanziari richiedono forme di intermediazione analoghe. È pertanto opportuno prevedere lo stesso trattamento per l'intermediazione relativa ai servizi assicurativi e per l'intermediazione relativa ai servizi finanziari, compresa l'intermediazione ad opera di un agente che non ha alcun rapporto contrattuale o altro contatto diretto con una delle parti di un'operazione assicurativa o finanziaria alla cui conclusione egli ha contribuito. In tale caso l'esenzione fiscale copre in modo uniforme tutte le attività tipiche di un agente di servizi assicurativi o finanziari, incluse tutte le attività preparatorie e successive alla conclusione di un contratto. | |||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||
L'emendamento chiarisce che l'esenzione applicabile all'intermediazione assicurativa non va limitata rispetto all'attuale situazione giuridica. In tale contesto, non è assolutamente necessaria un'azione nei confronti delle singole parti contraenti. Il chiarimento mette altresì la formulazione in linea con l'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, che è analogamente basata su un'ampia definizione dell'intermediazione. | ||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 5 bis (nuovo) | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
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(5 bis) È opportuno che le attività che costituiscono gestione di fondi d'investimento continuino a rientrare nell'esenzione se svolte da operatori economici terzi. | |||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||
Quest'aspetto è trattato all'articolo 135, paragrafo 1 bis, ma non viene esplicitamente citata l'esenzione dei servizi di gestione fondi che sono prestati da terzi. Il nuovo considerando elimina i dubbi riguardo all'applicabilità dell'esenzione per i terzi ai servizi di gestione di fondi. | ||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 7 | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
(7) I prestatori di servizi assicurativi e finanziari sono sempre più in grado di attribuire con precisione l’IVA da loro assolta a monte alle loro operazioni imponibili. Se forniscono servizi sulla base di compensi, essi possono determinare facilmente la base imponibile di tali servizi. È pertanto opportuno estendere a tali operatori la possibilità di optare per la tassazione. |
(7) I prestatori di servizi assicurativi e finanziari sono sempre più in grado di attribuire con precisione l’IVA da loro assolta a monte alle loro operazioni imponibili. Se forniscono servizi sulla base di compensi, essi possono determinare facilmente la base imponibile di tali servizi. È pertanto opportuno estendere a tali operatori la possibilità di optare per la tassazione, evitando eventuali problemi di doppia imposizione attraverso il coordinamento di tale tassazione con le imposte nazionali sui servizi assicurativi e finanziari. | |||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||
Anche se l'ideale sarebbe che l'opzione per la tassazione e le imposte su base nazionale relative ai servizi assicurativi e finanziari fossero contenute in una direttiva sull'IVA, è ambizioso affrontare a livello europeo una materia che riguarda la sovranità fiscale degli Stati membri e che non rientra direttamente nell'ambito dell'IVA. Tuttavia tale riferimento nel preambolo della direttiva sull'IVA è fondamentale e molto utile non solo nella prospettiva del sistema di IVA definitivo e per avviare un certo grado di armonizzazione sull'opzione per la tassazione, ma anche per introdurre questa materia nell'agenda dell'ECOFIN. | ||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 8 bis (nuovo) | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
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(8 bis) Il Consiglio, nell'adottare misure in virtù della direttiva 2006/112/CE a disciplina del diritto di optare per l'imposizione, dovrebbe assicurare l'applicazione uniforme delle norme in questione. In attesa dell'adozione di tali norme da parte del Consiglio, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire le modalità di esercizio del diritto di opzione. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione i progetti delle relative misure sei mesi prima della loro adozione. Durante tale periodo la Commissione dovrebbe valutare i progetti di misure e formulare una raccomandazione. | |||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||
Considerata la formulazione troppo ampia dell'articolo 137 bis, è opportuno inserire un considerando per garantire che il Consiglio adotti una regola uniforme che impedisca la frammentazione del mercato. | ||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 – lettera a Direttiva 2006/112/CE Articolo 135 – paragrafo 1 – lettera a | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
L'inclusione della "riassicurazione" nell'ambito della disposizione sull'esenzione della "assicurazione", in senso lato, consente di includere sistematicamente le disposizioni relative alla riassicurazione facendo riferimento semplicemente alla "assicurazione", in tutte le proposte legislative, preservando l'impostazione già adottata dalle proposte. | ||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 – lettera a Direttiva 2006/112/CE Articolo 135 – paragrafo 1 – lettera d | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
L'eliminazione dell'esenzione comporterebbe l'assoggettamento all'IVA di tutte le vendite di crediti, con gravi conseguenze in particolare sul mercato tedesco delle cartolarizzazioni. Infatti, la vendita del credito alla società veicolo sarebbe assoggettata all'IVA e di conseguenza il recupero e la gestione del credito da parte del creditore, in quanto prestazioni accessorie alla vendita in questione, sarebbero soggetti anch'essi all'IVA. | ||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 – lettera a Direttiva 2006/112/CE Articolo 135 – paragrafo 1 – lettera e | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
L'espressione "operazioni relative a titoli" è preferibile, in quanto queste operazioni vanno qualificate come altre prestazioni e non come cessioni. | ||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 – lettera a Direttiva 2006/112/CE Articolo 135 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova) | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
I prodotti derivati devono essere esentati indipendentemente dal sottostante. L'obbligo di pagare l'IVA interviene soltanto se la transazione comporta un'operazione soggetta a tale tassa. | ||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 – lettera b Direttiva 2006/112/CE Articolo 135 – paragrafo 1 bis | ||||||||||||||||
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Emendamento 12 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2006/112/CE Articolo 135 bis – punto 1 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
La definizione delle operazioni coperte dall'esenzione deve fare espressamente riferimento alle operazioni di coassicurazione, o "pool" di rischi, e di assicurazione di gruppo, in quanto il settore delle assicurazioni spesso fa ricorso a questo tipo di sistemi per coprire determinati tipi di rischio. | ||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2006/112/CE Articolo 135 bis – punto 8 – alinea | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
L'espressione "operazioni relative a titoli" è preferibile, in quanto queste operazioni vanno qualificate come altre prestazioni e non come cessioni. | ||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2006/112/CE Articolo 135 bis – punto 8 – lettera c | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
L'emendamento amplia la definizione di “fondi di investimento”. Con la modifica della lettera c), il collocamento delle quote dei fondi di investimento (siano essi fondi mobiliari o immobiliari o fondi pensione) continua a fruire del regime di esenzione vigente. | ||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2006/112/CE Articolo 135 bis – punto 8 – lettera c bis (nuova) | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Le modifiche riguardanti la lettera c bis) sono volte ad inserire tra i servizi finanziari esenti anche le transazioni su strumenti derivati e le relative opzioni. La definizione è tale da includere tutti i derivati, qualunque sia la natura del sottostante (merci e/o strumenti finanziari), che siano regolati in contanti. | ||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2006/112/CE Articolo 135 bis – punto 9 | ||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2006/112/CE Articolo 135 bis – punto 10 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
La proposta costringe i gestori dei fondi d'investimento a verificare il regime IVA applicabile alle attività in cui investono gli attivi dei loro investitori. La definizione è troppo restrittiva rispetto alla definizione comunemente riconosciuta nel settore. L'emendamento propone di utilizzare la definizione di fondi d'investimento che figura nel Libro bianco della Commissione sul rafforzamento del quadro normativo del mercato unico relativo ai fondi d'investimento (COM(2006)0686). Includendo nella definizione i fondi pensione e gli strumenti utilizzati per attuare ed eseguire piani pensionistici collettivi si creano condizioni di parità e si elimina una distorsione. | ||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2006/112/CE Articolo 135 bis – punto 11 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Occorre inserire i termine "consulenza" o "servizi di consulenza" per includere i servizi forniti da un terzo consulente che prende decisioni d'investimento sulla base di un esame completo del quadro normativo nonché delle regole del fondo e fornisce la relativa consulenza al gestore del fondo. Un'altra ragione per esentare questo tipo di consulenza in materia di investimenti fornita al gestore del fondo è il fatto che il costo dell'IVA corrispondente finirebbe altrimenti con l'essere a carico dell'investitore. | ||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2006/112/CE Articolo 137 – paragrafo 1 – lettera a | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Stessa motivazione degli emendamenti 3 e 4. Poiché il diritto di optare per l'imposizione esiste solo per quanto riguarda le transazioni B2B, le transazioni B2C dovrebbero continuare ad essere soggette all'attuale normativa. | ||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Direttiva 2006/112/CE Testo della Commissione | ||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Direttiva 2006/112/CE Articolo 137 bis – paragrafo 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
L'emendamento punta a migliorare l'applicazione della legislazione e a prevedere un ruolo consultivo per il Parlamento europeo. | ||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Direttiva 2006/112/CE Articolo 137 bis – paragrafo 2 | ||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Direttiva 2006/112/CE Articolo 137 ter – punto 1 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
È opportuno modificare due aspetti regolamentari se si vuole che il meccanismo di condivisione dei costi produca realmente gli effetti attesi nel mercato interno. 1: In primo luogo, le imprese stabilite al di fuori dell'UE dovrebbero poter divenire membri di un tale gruppo. In secondo luogo, questi gruppi dovrebbero poter fornire servizi a terzi sulla base dei principi generali dell'imposta sulla cifra d'affari, ferma restando, in linea di principio, la loro esenzione fiscale. | ||||||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Direttiva 2006/112/CE Articolo 137 ter – punto 3 | ||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Direttiva 2006/112/CE Articolo 137 ter – punto 4 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
È opportuno modificare due aspetti regolamentari se si vuole che il meccanismo di condivisione dei costi produca realmente gli effetti attesi nel mercato interno. 1: In primo luogo, le imprese stabilite al di fuori dell'UE dovrebbero poter divenire membri di un tale gruppo. In secondo luogo, questi gruppi dovrebbero poter fornire servizi a terzi sulla base dei principi generali dell'imposta sulla cifra d'affari, ferma restando, in linea di principio, la loro esenzione fiscale. | ||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Direttiva 2006/112/CE Articolo 137 ter – punto 5 | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
È opportuno modificare due aspetti regolamentari se si vuole che il meccanismo di condivisione dei costi produca realmente gli effetti attesi nel mercato interno. 1: In primo luogo, le imprese stabilite al di fuori dell'UE dovrebbero poter divenire membri di un tale gruppo. In secondo luogo, questi gruppi dovrebbero poter fornire servizi a terzi sulla base dei principi generali dell'imposta sulla cifra d'affari, ferma restando, in linea di principio, la loro esenzione fiscale. | ||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo) Direttiva 2006/112/CE Articolo 169 – lettera c | ||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||
Per assicurare parità di condizioni fra il settore bancario, quello delle assicurazioni e quello dei fondi, anche i servizi di gestione di fondi d'investimento forniti a paesi terzi devono essere detraibili ai fini IVA. | ||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. |
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, assicurando che i consumatori finali traggano beneficio dalla ristrutturazione dell'attuale regime IVA. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. | |||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||
Ogni decisione economica deve basarsi su un'analisi trasparente e numerica della materia su cui si interviene. La Commissione deve elaborare un tipo di studio in grado di dimostrare che i clienti medi potranno trarre beneficio dalla modifica dell'attuale regime IVA sui servizi finanziari. Tale studio dovrebbe comprendere le attuali dimensioni dei servizi accessori che tendono ad essere esternalizzati in paesi in cui le retribuzioni sono più basse e dovrebbe misurare il possibile aumento dei servizi accessori di supporto esternalizzati attribuito all'abolizione dell'esenzione IVA nel settore dei servizi finanziari. |
MOTIVAZIONE
Contesto
La presente proposta costituisce il primo tentativo da parte della Commissione di aggiornare e conformare alla realtà economica uno strumento legislativo che negli ultimi tre decenni è rimasto praticamente immutato. Dal 1977, la maggior parte dei servizi finanziari, ivi inclusi i servizi assicurativi e la gestione dei fondi di investimento, hanno goduto di un regime di esenzione dall’IVA. Sebbene non siano mai state chiarite nel dettaglio,[1] sembra tuttavia che le ragioni alla base di tale esenzione siano essenzialmente da ricondurre alla complessità tecnica inerente alla tassazione dei servizi finanziari. In compenso, l’IVA a monte generata nella fornitura dei servizi esentati non può essere recuperata, e diviene pertanto un’imposta non rimborsabile, incorporata o altresì definita “IVA occulta”.
Al tempo dell’adozione della legislazione originaria (1977), gli istituti finanziari e assicurativi gestivano la gran parte delle proprie attività di supporto e di back office a livello locale, con strutture istituzionali su base nazionale, concentrate essenzialmente sulla fornitura dei mercati interni. Da allora si sono susseguiti profondi cambiamenti che hanno mutato radicalmente l’aspetto dello scenario descritto, inserendosi nel solco di un’evoluzione i cui fattori principali sono una tendenza a fusioni transfrontaliere in seno alla Comunità e un aumento dell’esternalizzazione delle attività. Tali sviluppi non rappresentano soltanto la conseguenza della globalizzazione dei mercati ma costituiscono soprattutto il risultato di un’efficace attuazione del Piano d’azione per i servizi finanziari (PASF), che ha contribuito a smantellare gli ostacoli frapposti all’integrazione, promuovendo al contempo un’ampia realizzazione di fusioni. L’evoluzione delle industrie dal 1977, abbinata alle modifiche apportate al contesto giuridico e normativo, ha acuito i rischi legati all’esposizione ad imposte non recuperabili. Sul fronte del comparto finanziario, l’aumento degli oneri fiscali assorbe i vantaggi iniziali generati da guadagni di rendimento risultanti da attività transfrontaliere di fusione e esternalizzazione. Questa situazione solleva preoccupazioni in termini di coerenza con gli obiettivi stabiliti dal PASF, che prevedono di tollerare l’esistenza di “IVA occulta” nell’ambito del mercato interno.
Le disposizioni legislative che la Commissione propone di aggiornare sono ormai superate e oggetto di interpretazione non uniforme, un aspetto che crea incertezza giuridica. La Corte di giustizia delle Comunità europee è stata spesso interpellata allo scopo di apportare chiarezza quanto all’interpretazione e all’applicazione di una legislazione ormai obsoleta e inadeguata a disciplinare un contesto economico non contemplato al tempo in cui venne redatta. Rimane aperto l’interrogativo – per citare i termini impiegati dalla Commissione – relativo “all’obbligo imposto alla Corte di giustizia di emettere sentenze al fine della determinazione della politica fiscale”, imputabile o meno a negligenza legislativa.
Inoltre, le aliquote di trattenuta decise dagli Stati membri entro i margini discrezionali stabiliti dalla legislazione vigente, non sono conformi al principio di neutralità. Con l’intento di illustrare le disparità esistenti fra i diversi Stati membri, l’International Bureau for Fiscal Documentation (IBFD) ha condotto un sondaggio sulle modalità impiegate ai fini della detrazione dell’IVA a monte applicate dagli Stati membri, da cui si evince che i tassi di recupero oscillavano dallo 0% al 74%, a prescindere dal fatto che la direttiva IVA sembra prevedere un certo grado di armonizzazione in materia. In vista della predisposizione della valutazione d’impatto, gli Stati membri sono stati invitati a fornire cifre relative all’ammontare effettivo del gettito IVA, che può essere ascrivibile ad IVA non recuperabile sostenuta da società finanziarie e assicurative, nonché al valore del mancato incasso dell’IVA pur con esenzione dei suddetti servizi. A quanto pare, meno della metà degli Stati membri ha accolto tale richiesta.
Obiettivi
La Commissione, al fine di soddisfare l’esigenza di far fronte alle preoccupazioni cui si è fatto riferimento, propone una riforma della legislazione in materia di IVA in vista del raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. accrescere la certezza giuridica per tutte le parti interessate, dal mondo dell’imprenditoria alle amministrazioni fiscali nazionali, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi che queste ultime devono sostenere per conformarsi alle norme in campo fiscale e creando al contempo un bilancio sicuro per gli Stati membri;
2. garantire un’applicazione fiscale coerente e creare condizioni di parità nell’ambito del mercato interno attraverso l’eliminazione delle distorsioni alla concorrenza attribuibili al regime IVA vigente per i servizi finanziari;
3. consentire agli operatori di gestire in maniera migliore l’impatto della mancata detrazione dell’IVA sulle loro attività;
4. più in generale, promuovere il principio della neutralità fiscale, che rappresenta uno dei cardini del sistema IVA dell’Unione europea.
Provvedimenti
I tre principali provvedimenti proposti in vista del raggiungimento degli obiettivi descritti sono:
1. Modernizzazione della definizione di servizi assicurativi e finanziari esenti.
2. Possibilità accordata ai soggetti passivi di optare per la tassazione dei propri servizi assicurativi e finanziari, come recentemente stabilito nella proposta della Commissione. Tale opzione è già prevista dalla direttiva IVA soltanto in materia di servizi finanziari, [2] ma rimane per ora a discrezione degli Stati membri e di uso limitato.[3] Ad oggi, la sua ridotta disponibilità, secondo l’opinione della Commissione, può avere effetti distorsivi sul mercato.
3. Introduzione di un’esenzione IVA specifica per l’industria sul fronte degli accordi di condivisione dei costi.
Commenti introduttivi
Le misure proposte possono essere valutate dal punto di vista delle imprese, delle amministrazioni fiscali e dei consumatori.
Punto di vista delle imprese: Come dimostra l’analisi condotta dalla Commissione, la produzione di IVA non recuperabile a monte, svolge ad oggi un ruolo importante nel processo decisionale relativo al luogo e alle modalità in cui gli operatori forniscono servizi finanziari e assicurativi, in linea con la strategia di Lisbona.
Punto di vista delle amministrazioni fiscali: Il legislatore deve tenere in debita considerazione il fatto che qualsiasi modifica al rialzo dei livelli di detraibilità si tradurrà, in assenza di misure compensative, in una riduzione del gettito IVA per gli Stati membri.
Punto di vista dei consumatori: Non è chiaro in quale misura i vantaggi in termini di efficienza e riduzione dei costi ricadranno sui consumatori. A ragione la valutazione d’impatto mette in guardia dalla permanenza del rischio che le limitazioni di ordine commerciale si traducano in una distribuzione non equilibrata dei risparmi sull’intera base di consumatori, mentre alcuni clienti commerciali continueranno ad assumersi una parte del costo della non detraibilità dell’IVA.
A seguito di una valutazione preliminare della presente proposta, il relatore ritiene che:
1. Il campo di applicazione della proposta può essere accolto positivamente, poiché contribuisce in sostanza alla realizzazione di una maggiore certezza giuridica. Le nuove definizioni proposte dalla Commissione risultano utili e benvenute al fine dell’adeguamento alle nuove realtà economiche.
2. È necessario assicurare la coerenza delle definizioni con le disposizioni del PASF. Tuttavia, soprattutto in ragione dell’esigenza di un’interpretazione rigorosa delle esenzioni IVA, le nuove definizioni, se del caso, dovrebbero essere più restrittive rispetto a quelle previste dalle norme del mercato interno.
3. Occorre esaminare approfonditamente e con cautela l’effetto che un’opzione diffusa relativa alla tassazione dei servizi assicurativi e finanziari potrà sortire sui prezzi finali al consumatore, in particolare vista la limitata esperienza con l’impiego di tale opzione e l’assenza di dati affidabili che permettano di valutarne l’impatto in modo accurato. L’agevolazione delle procedure per le imprese non deve ripercuotersi in un aumento dei prezzi per i consumatori. Tale preoccupazione è tanto più rilevante data l’inclusione del comparto assicurativo nell’ambito di applicazione del regime speciale di esenzione IVA, nello specifico in quei paesi in cui sono previste imposte sui premi assicurativi.
· Una fin troppo ampia serie di aspetti determinanti è affidata agli Stati membri in merito al campo di applicazione dell’opzione (ad es. relativamente all’applicazione dell’opzione solamente a determinati servizi forniti a fronte di compensi, ecc.). Da ciò consegue che l’esito complessivo dipenderà dai dettagli precisi delle disposizioni di applicazione. Come esposto sopra, benché ai sensi della proposta spetti al Consiglio di adottare le misure di applicazione, trova tuttavia conferma il principio secondo cui, in assenza delle misure del Consiglio, sarà compito degli Stati membri specificare tali norme. Nell’ipotesi di disaccordo degli Stati membri in ordine alle modalità di applicazione del diritto ad optare per l’esenzione, potrebbe rivelarsi utile l’inserimento nella proposta di clausole di salvaguardia che permettano di evitare la conseguente frammentazione del mercato.
4. Come testimoniato dalla valutazione d’impatto della Commissione, un effetto secondario delle fusioni transfrontaliere consta nel fatto che le entrate fiscali prodotte dall’IVA assolta a monte si concentreranno principalmente negli Stati membri in cui il servizio viene realizzato da parte del prestatore di servizi rispetto allo Stato membro in cui è stabilito l’acquirente del servizio (sia esso un’impresa o un privato). Sono previste salvaguardie al fine di evitare una redistribuzione troppo diseguale delle entrate fiscali prodotte? Data la mancanza di informazioni attendibili sull’impatto delle misure proposte, sarebbe opportuno inserire nel testo legislativo un obbligo ad analizzare il funzionamento dei provvedimenti abbinato ad un obbligo di notifica al Consiglio e al Parlamento.
- [1] Le difficoltà consistevano essenzialmente nell’impossibilità di stabilire le basi imponibili e gli importi di IVA detraibile senza generare oneri amministrativi inaccettabili o creare complicazioni giuridiche e contabili sia per gli operatori economici sia per le autorità fiscali degli Stati membri.
- [2] La direttiva IVA vigente prevede che gli Stati membri possano accordare ai soggetti passivi un diritto di opzione per l’imposizione dei servizi finanziari; la proposta della Commissione prevede che gli Stati membri accordano ai soggetti passivi il diritto di optare per l’imposizione di tali servizi.
- [3] Attualmente tale diritto di opzione è stato accordato ai cittadini di Belgio, Estonia, Francia, Germania e Lituania.
PROCEDURA
Titolo |
IVA per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari |
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Riferimenti |
COM(2007)0747 – C6-0473/2007 – 2007/0267(CNS) |
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Consultazione del PE |
18.12.2007 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 15.1.2008 |
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Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula |
JURI 15.1.2008 |
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Pareri non espressi Decisione |
JURI 6.2.2008 |
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Relatore(i) Nomina |
Joseph Muscat 15.1.2008 |
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Esame in commissione |
1.4.2008 |
2.6.2008 |
16.7.2008 |
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Approvazione |
10.9.2008 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
40 1 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Joseph Muscat, John Purvis, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Daniel Dăianu, Ján Hudacký, Piia-Noora Kauppi, Baroness Sarah Ludford, Thomas Mann, Poul Nyrup Rasmussen |
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Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Evelyne Gebhardt, Eleonora Lo Curto, Florencio Luque Aguilar, Pierre Pribetich |
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Deposito |
15.9.2008 |
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