RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari

15.9.2008 - (COM(2007)0747 – C6‑0473/2007 – 2007/0267(CNS)) - *

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Joseph Muscat

Procedura : 2007/0267(CNS)
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A6-0344/2008
Testi presentati :
A6-0344/2008
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari

(COM(2007)0747 – C6‑0473/2007 – 2007/0267(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0747),

–   visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0473/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6‑0000/2008),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Il settore dei servizi finanziari contribuisce in modo considerevole alla crescita, alla competitività e alla creazione di posti di lavoro, ma in un mercato interno può assolvere il suo ruolo soltanto in condizioni di concorrenza neutrali. Occorre fornire un quadro che assicuri certezza giuridica per quanto riguarda il trattamento in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) dei prodotti finanziari e della loro commercializzazione e gestione.

(1) Il settore dei servizi finanziari contribuisce in modo considerevole alla crescita, alla competitività e alla creazione di posti di lavoro, ma in un mercato interno può assolvere il suo ruolo soltanto in condizioni di concorrenza neutrali. Occorre fornire un quadro che assicuri tali condizioni neutrali per quanto riguarda il trattamento in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) dei prodotti finanziari e della loro commercializzazione e gestione.

Motivazione

Di certezza giuridica tratta il considerando 2. Il considerando 1 riguarda il principio di neutralità e la creazione di condizioni di parità nel mercato interno.

Emendamento  2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Le norme vigenti in materia di esenzioni dall’IVA per i servizi finanziari e assicurativi contenute nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto sono superate e hanno dato luogo ad un’interpretazione e applicazione non uniforme di tali esenzioni. La complessità delle norme e la diversità delle prassi amministrative creano incertezza giuridica per gli operatori economici e per le autorità fiscali. Tale incertezza ha dato luogo ad una serie considerevole di controversie e accresciuto gli oneri amministrativi. È pertanto necessario precisare quali servizi assicurativi e finanziari siano esenti in modo da accrescere la certezza giuridica e ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori e per le amministrazioni.

(2) Le norme vigenti in materia di esenzioni dall’IVA per i servizi finanziari e assicurativi contenute nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto sono superate e hanno dato luogo ad un’interpretazione e applicazione non uniforme di tali esenzioni. La complessità delle norme e la diversità delle prassi amministrative creano incertezza giuridica per gli operatori economici e per le autorità fiscali e non assicurano condizioni di parità nell'UE. Tale incertezza ha dato luogo ad una serie considerevole di controversie e accresciuto gli oneri amministrativi. È pertanto necessario precisare quali servizi assicurativi e finanziari siano esenti in modo da accrescere la certezza giuridica, creare condizioni di parità nell'UE e ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori e per le amministrazioni.

Motivazione

È importante sottolineare l'obiettivo di avere nell'Unione europea condizioni di parità fra operatori economici e fra Stati membri.

Emendamento  3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) I servizi assicurativi e i servizi finanziari richiedono forme di intermediazione analoghe. È pertanto opportuno prevedere lo stesso trattamento per l’intermediazione relativa ai servizi assicurativi e per l’intermediazione relativa ai servizi finanziari.

(5) I servizi assicurativi e i servizi finanziari richiedono forme di intermediazione analoghe. È pertanto opportuno prevedere lo stesso trattamento per l'intermediazione relativa ai servizi assicurativi e per l'intermediazione relativa ai servizi finanziari, compresa l'intermediazione ad opera di un agente che non ha alcun rapporto contrattuale o altro contatto diretto con una delle parti di un'operazione assicurativa o finanziaria alla cui conclusione egli ha contribuito. In tale caso l'esenzione fiscale copre in modo uniforme tutte le attività tipiche di un agente di servizi assicurativi o finanziari, incluse tutte le attività preparatorie e successive alla conclusione di un contratto.

Motivazione

L'emendamento chiarisce che l'esenzione applicabile all'intermediazione assicurativa non va limitata rispetto all'attuale situazione giuridica. In tale contesto, non è assolutamente necessaria un'azione nei confronti delle singole parti contraenti. Il chiarimento mette altresì la formulazione in linea con l'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, che è analogamente basata su un'ampia definizione dell'intermediazione.

Emendamento  4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) È opportuno che le attività che costituiscono gestione di fondi d'investimento continuino a rientrare nell'esenzione se svolte da operatori economici terzi.

Motivazione

Quest'aspetto è trattato all'articolo 135, paragrafo 1 bis, ma non viene esplicitamente citata l'esenzione dei servizi di gestione fondi che sono prestati da terzi. Il nuovo considerando elimina i dubbi riguardo all'applicabilità dell'esenzione per i terzi ai servizi di gestione di fondi.

Emendamento  5

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) I prestatori di servizi assicurativi e finanziari sono sempre più in grado di attribuire con precisione l’IVA da loro assolta a monte alle loro operazioni imponibili. Se forniscono servizi sulla base di compensi, essi possono determinare facilmente la base imponibile di tali servizi. È pertanto opportuno estendere a tali operatori la possibilità di optare per la tassazione.

(7) I prestatori di servizi assicurativi e finanziari sono sempre più in grado di attribuire con precisione l’IVA da loro assolta a monte alle loro operazioni imponibili. Se forniscono servizi sulla base di compensi, essi possono determinare facilmente la base imponibile di tali servizi. È pertanto opportuno estendere a tali operatori la possibilità di optare per la tassazione, evitando eventuali problemi di doppia imposizione attraverso il coordinamento di tale tassazione con le imposte nazionali sui servizi assicurativi e finanziari.

Motivazione

Anche se l'ideale sarebbe che l'opzione per la tassazione e le imposte su base nazionale relative ai servizi assicurativi e finanziari fossero contenute in una direttiva sull'IVA, è ambizioso affrontare a livello europeo una materia che riguarda la sovranità fiscale degli Stati membri e che non rientra direttamente nell'ambito dell'IVA. Tuttavia tale riferimento nel preambolo della direttiva sull'IVA è fondamentale e molto utile non solo nella prospettiva del sistema di IVA definitivo e per avviare un certo grado di armonizzazione sull'opzione per la tassazione, ma anche per introdurre questa materia nell'agenda dell'ECOFIN.

Emendamento  6

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) Il Consiglio, nell'adottare misure in virtù della direttiva 2006/112/CE a disciplina del diritto di optare per l'imposizione, dovrebbe assicurare l'applicazione uniforme delle norme in questione. In attesa dell'adozione di tali norme da parte del Consiglio, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire le modalità di esercizio del diritto di opzione. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione i progetti delle relative misure sei mesi prima della loro adozione. Durante tale periodo la Commissione dovrebbe valutare i progetti di misure e formulare una raccomandazione.

Motivazione

Considerata la formulazione troppo ampia dell'articolo 137 bis, è opportuno inserire un considerando per garantire che il Consiglio adotti una regola uniforme che impedisca la frammentazione del mercato.

Emendamento  7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 135 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(a) assicurazione e riassicurazione;

(a) assicurazione, compresa la riassicurazione;

Motivazione

L'inclusione della "riassicurazione" nell'ambito della disposizione sull'esenzione della "assicurazione", in senso lato, consente di includere sistematicamente le disposizioni relative alla riassicurazione facendo riferimento semplicemente alla "assicurazione", in tutte le proposte legislative, preservando l'impostazione già adottata dalle proposte.

Emendamento  8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 135 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d) cambio di valuta e fornitura di contanti;

(d) cambio di valuta, fornitura di contanti e operazioni su crediti a pronti;

Motivazione

L'eliminazione dell'esenzione comporterebbe l'assoggettamento all'IVA di tutte le vendite di crediti, con gravi conseguenze in particolare sul mercato tedesco delle cartolarizzazioni. Infatti, la vendita del credito alla società veicolo sarebbe assoggettata all'IVA e di conseguenza il recupero e la gestione del credito da parte del creditore, in quanto prestazioni accessorie alla vendita in questione, sarebbero soggetti anch'essi all'IVA.

Emendamento  9

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 135 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e) cessione di titoli;

(e) operazioni relative a titoli;

Motivazione

L'espressione "operazioni relative a titoli" è preferibile, in quanto queste operazioni vanno qualificate come altre prestazioni e non come cessioni.

Emendamento  10

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 135 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(g bis) tutti i tipi di prodotti derivati;

Motivazione

I prodotti derivati devono essere esentati indipendentemente dal sottostante. L'obbligo di pagare l'IVA interviene soltanto se la transazione comporta un'operazione soggetta a tale tassa.

Emendamento  11

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 135 – paragrafo 1 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L’esenzione di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), si applica alla fornitura di qualsiasi elemento costitutivo di un servizio assicurativo o finanziario qualora tale elemento formi un insieme distinto e presenti il carattere specifico ed essenziale del servizio esente in questione.

1 bis. L’esenzione di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), si applica alla fornitura di qualsiasi elemento costitutivo di un servizio assicurativo o finanziario qualora tale elemento formi un insieme distinto e presenti il carattere specifico ed essenziale del servizio esente in questione.

Emendamento  12

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 135 bis – punto 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) “assicurazione e riassicurazione”, un impegno in virtù del quale una persona è tenuta, dietro pagamento, a fornire ad un’altra, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall’impegno;

(1) “assicurazione”, un impegno in virtù del quale una o più persone sono tenute, dietro pagamento, a fornire ad un’altra o ad altre persone, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall’impegno;

Motivazione

La definizione delle operazioni coperte dall'esenzione deve fare espressamente riferimento alle operazioni di coassicurazione, o "pool" di rischi, e di assicurazione di gruppo, in quanto il settore delle assicurazioni spesso fa ricorso a questo tipo di sistemi per coprire determinati tipi di rischio.

Emendamento  13

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 135 bis – punto 8 – alinea

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) “cessione di titoli”, cessione di strumenti negoziabili diversi da quelli rappresentativi di diritti relativi a beni o di diritti di cui all’articolo 15, paragrafo 2, che rappresentino un valore finanziario e riflettano uno o più delle seguenti situazioni:

(8) "operazioni relative a titoli", vendita di strumenti negoziabili diversi da quelli rappresentativi di diritti relativi a beni o di diritti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, che rappresentino un valore finanziario e riflettano uno o più delle seguenti situazioni:

Motivazione

L'espressione "operazioni relative a titoli" è preferibile, in quanto queste operazioni vanno qualificate come altre prestazioni e non come cessioni.

Emendamento  14

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 135 bis – punto 8 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c) la proprietà di quote di organismi di investimento collettivo in titoli di cui alle lettere a) o b) o in altri strumenti finanziari esenti di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a d), o in altri organismi di investimento collettivo;

(c) la proprietà di quote di fondi di investimento, definiti al punto 10, o di organismi di investimento collettivo in altri organismi di investimento collettivo;

Motivazione

L'emendamento amplia la definizione di “fondi di investimento”. Con la modifica della lettera c), il collocamento delle quote dei fondi di investimento (siano essi fondi mobiliari o immobiliari o fondi pensione) continua a fruire del regime di esenzione vigente.

Emendamento  15

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 135 bis – punto 8 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) la titolarità di derivati finanziari, di credito e su merci, che siano regolati in contanti, e le relative opzioni;

Motivazione

Le modifiche riguardanti la lettera c bis) sono volte ad inserire tra i servizi finanziari esenti anche le transazioni su strumenti derivati e le relative opzioni. La definizione è tale da includere tutti i derivati, qualunque sia la natura del sottostante (merci e/o strumenti finanziari), che siano regolati in contanti.

Emendamento  16

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 135 bis – punto 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) “intermediazione in operazioni assicurative e finanziarie”, la prestazione di servizi resi ad una parte contrattuale, e da questa remunerati, come distinta attività di mediazione in relazione alle operazioni assicurative o finanziarie di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a e), da parte di terzi intermediari;

(9) “intermediazione in operazioni assicurative e finanziarie”, la prestazione di servizi resi come distinta attività diretta o indiretta di mediazione in relazione alle operazioni assicurative o finanziarie di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a e), da parte di terzi intermediari, purché nessuno degli intermediari sia una controparte di tali operazioni assicurative o finanziarie;

Emendamento  17

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 135 bis – punto 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) “fondi di investimento”, organismi di investimento collettivo negli strumenti finanziari esenti di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a e), e in beni immobili;

(10) “fondi di investimento”, strumenti di investimento costituiti al solo scopo di raccogliere attivi dagli investitori e investirli in un insieme diversificato di attività, compresi fondi pensione e strumenti utilizzati per attuare ed eseguire piani pensionistici collettivi;

Motivazione

La proposta costringe i gestori dei fondi d'investimento a verificare il regime IVA applicabile alle attività in cui investono gli attivi dei loro investitori. La definizione è troppo restrittiva rispetto alla definizione comunemente riconosciuta nel settore. L'emendamento propone di utilizzare la definizione di fondi d'investimento che figura nel Libro bianco della Commissione sul rafforzamento del quadro normativo del mercato unico relativo ai fondi d'investimento (COM(2006)0686). Includendo nella definizione i fondi pensione e gli strumenti utilizzati per attuare ed eseguire piani pensionistici collettivi si creano condizioni di parità e si elimina una distorsione.

Emendamento  18

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 135 bis – punto 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) “gestione di fondi di investimento”, attività volte a realizzare gli obiettivi di investimento del fondo di investimento interessato.

(11) “gestione di fondi di investimento”, attività volte a realizzare gli obiettivi di investimento del fondo di investimento interessato; rientrano nella definizione almeno la gestione e allocazione strategiche e tattiche delle attività, compresi i servizi di consulenza, nonché la gestione valutaria e del rischio.

Motivazione

Occorre inserire i termine "consulenza" o "servizi di consulenza" per includere i servizi forniti da un terzo consulente che prende decisioni d'investimento sulla base di un esame completo del quadro normativo nonché delle regole del fondo e fornisce la relativa consulenza al gestore del fondo. Un'altra ragione per esentare questo tipo di consulenza in materia di investimenti fornita al gestore del fondo è il fatto che il costo dell'IVA corrispondente finirebbe altrimenti con l'essere a carico dell'investitore.

Emendamento  19

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 137 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) All’articolo 137, paragrafo 1, la lettera a) è soppressa.

soppresso

Motivazione

Stessa motivazione degli emendamenti 3 e 4. Poiché il diritto di optare per l'imposizione esiste solo per quanto riguarda le transazioni B2B, le transazioni B2C dovrebbero continuare ad essere soggette all'attuale normativa.

Emendamento  20

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2006/112/CE

Testo della Commissione

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli Stati membri accordano ai soggetti passivi il diritto di optare per l’imposizione dei servizi di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli Stati membri accordano ai soggetti passivi, caso per caso, il diritto di optare per l'imposizione di uno dei servizi di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g bis), prestato ad un altro soggetto passivo stabilito sul territorio nazionale o altrove nella Comunità.

Emendamento  21

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 137 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Entro il ...* la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del diritto d'opzione di cui al paragrafo 1. Ove opportuno, la Commissione presenta una proposta legislativa concernente le modalità d'esercizio di tale diritto d'opzione e le eventuali altre modifiche della direttiva .../.../CE a questo riguardo.

 

* Tre anni dopo l'entrata in vigore della direttiva .../.../CE.

Motivazione

L'emendamento punta a migliorare l'applicazione della legislazione e a prevedere un ruolo consultivo per il Parlamento europeo.

Emendamento  22

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 137 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il Consiglio adotta le misure necessarie per l’applicazione del paragrafo 1 secondo la procedura di cui all’articolo 397. Fintantoché il Consiglio non ha adottato tali misure gli Stati membri possono stabilire le modalità di esercizio del diritto di opzione previsto al paragrafo 1.

2. Il Consiglio adotta le misure necessarie per l’applicazione del paragrafo 1 secondo la procedura di cui all’articolo 397. Fintantoché il Consiglio non ha adottato tali misure gli Stati membri possono mantenere le vigenti modalità di esercizio del diritto di opzione previsto al paragrafo 1.

Emendamento  23

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 137 ter – punto 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) il gruppo stesso e tutti i suoi membri sono stabiliti o residenti nella Comunità;

(1) il gruppo stesso è stabilito nella Comunità;

Motivazione

È opportuno modificare due aspetti regolamentari se si vuole che il meccanismo di condivisione dei costi produca realmente gli effetti attesi nel mercato interno. 1: In primo luogo, le imprese stabilite al di fuori dell'UE dovrebbero poter divenire membri di un tale gruppo. In secondo luogo, questi gruppi dovrebbero poter fornire servizi a terzi sulla base dei principi generali dell'imposta sulla cifra d'affari, ferma restando, in linea di principio, la loro esenzione fiscale.

Emendamento  24

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 137 ter – punto 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) i membri del gruppo prestano servizi che sono esenti a norma dell’articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g), o altri servizi in relazione ai quali non sono soggetti passivi;

(3) i membri del gruppo prestano servizi che sono esenti a norma dell’articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g bis), o altri servizi in relazione ai quali non sono soggetti passivi;

Emendamento  25

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 137 ter – punto 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) le prestazioni sono effettuate dal gruppo soltanto nei confronti dei suoi membri e sono necessarie per consentire a questi ultimi di prestare servizi che sono esenti a norma dell’articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g);

(4) le prestazioni effettuate dal gruppo sono necessarie per consentire ai membri di prestare servizi che sono esenti a norma dell'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g bis);

Motivazione

È opportuno modificare due aspetti regolamentari se si vuole che il meccanismo di condivisione dei costi produca realmente gli effetti attesi nel mercato interno. 1: In primo luogo, le imprese stabilite al di fuori dell'UE dovrebbero poter divenire membri di un tale gruppo. In secondo luogo, questi gruppi dovrebbero poter fornire servizi a terzi sulla base dei principi generali dell'imposta sulla cifra d'affari, ferma restando, in linea di principio, la loro esenzione fiscale.

Emendamento  26

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 137 ter – punto 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) il gruppo chiede ai suoi membri soltanto l’esatto rimborso della loro quota delle spese comuni, esclusi eventuali adeguamenti a livello di prezzi di trasferimento effettuati ai fini dell’imposizione diretta.

(5) il gruppo chiede ai suoi membri soltanto l'esatto rimborso della loro quota delle spese comuni; gli adeguamenti a livello di prezzi di trasferimento effettuati ai fini dell'imposizione diretta non pregiudicano l'esenzione del gruppo dall'imposta sulla cifra d'affari.

Motivazione

È opportuno modificare due aspetti regolamentari se si vuole che il meccanismo di condivisione dei costi produca realmente gli effetti attesi nel mercato interno. 1: In primo luogo, le imprese stabilite al di fuori dell'UE dovrebbero poter divenire membri di un tale gruppo. In secondo luogo, questi gruppi dovrebbero poter fornire servizi a terzi sulla base dei principi generali dell'imposta sulla cifra d'affari, ferma restando, in linea di principio, la loro esenzione fiscale.

Emendamento  27

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 169 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) All’articolo 169, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) sue operazioni esenti conformemente all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a g bis), quando il destinatario è stabilito fuori della Comunità o quando tali operazioni sono direttamente connesse a beni destinati a essere esportati fuori della Comunità."

Motivazione

Per assicurare parità di condizioni fra il settore bancario, quello delle assicurazioni e quello dei fondi, anche i servizi di gestione di fondi d'investimento forniti a paesi terzi devono essere detraibili ai fini IVA.

Emendamento  28

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, assicurando che i consumatori finali traggano beneficio dalla ristrutturazione dell'attuale regime IVA. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Motivazione

Ogni decisione economica deve basarsi su un'analisi trasparente e numerica della materia su cui si interviene. La Commissione deve elaborare un tipo di studio in grado di dimostrare che i clienti medi potranno trarre beneficio dalla modifica dell'attuale regime IVA sui servizi finanziari. Tale studio dovrebbe comprendere le attuali dimensioni dei servizi accessori che tendono ad essere esternalizzati in paesi in cui le retribuzioni sono più basse e dovrebbe misurare il possibile aumento dei servizi accessori di supporto esternalizzati attribuito all'abolizione dell'esenzione IVA nel settore dei servizi finanziari.

MOTIVAZIONE

Contesto

La presente proposta costituisce il primo tentativo da parte della Commissione di aggiornare e conformare alla realtà economica uno strumento legislativo che negli ultimi tre decenni è rimasto praticamente immutato. Dal 1977, la maggior parte dei servizi finanziari, ivi inclusi i servizi assicurativi e la gestione dei fondi di investimento, hanno goduto di un regime di esenzione dall’IVA. Sebbene non siano mai state chiarite nel dettaglio,[1] sembra tuttavia che le ragioni alla base di tale esenzione siano essenzialmente da ricondurre alla complessità tecnica inerente alla tassazione dei servizi finanziari. In compenso, l’IVA a monte generata nella fornitura dei servizi esentati non può essere recuperata, e diviene pertanto un’imposta non rimborsabile, incorporata o altresì definita “IVA occulta”.

Al tempo dell’adozione della legislazione originaria (1977), gli istituti finanziari e assicurativi gestivano la gran parte delle proprie attività di supporto e di back office a livello locale, con strutture istituzionali su base nazionale, concentrate essenzialmente sulla fornitura dei mercati interni. Da allora si sono susseguiti profondi cambiamenti che hanno mutato radicalmente l’aspetto dello scenario descritto, inserendosi nel solco di un’evoluzione i cui fattori principali sono una tendenza a fusioni transfrontaliere in seno alla Comunità e un aumento dell’esternalizzazione delle attività. Tali sviluppi non rappresentano soltanto la conseguenza della globalizzazione dei mercati ma costituiscono soprattutto il risultato di un’efficace attuazione del Piano d’azione per i servizi finanziari (PASF), che ha contribuito a smantellare gli ostacoli frapposti all’integrazione, promuovendo al contempo un’ampia realizzazione di fusioni. L’evoluzione delle industrie dal 1977, abbinata alle modifiche apportate al contesto giuridico e normativo, ha acuito i rischi legati all’esposizione ad imposte non recuperabili. Sul fronte del comparto finanziario, l’aumento degli oneri fiscali assorbe i vantaggi iniziali generati da guadagni di rendimento risultanti da attività transfrontaliere di fusione e esternalizzazione. Questa situazione solleva preoccupazioni in termini di coerenza con gli obiettivi stabiliti dal PASF, che prevedono di tollerare l’esistenza di “IVA occulta” nell’ambito del mercato interno.

Le disposizioni legislative che la Commissione propone di aggiornare sono ormai superate e oggetto di interpretazione non uniforme, un aspetto che crea incertezza giuridica. La Corte di giustizia delle Comunità europee è stata spesso interpellata allo scopo di apportare chiarezza quanto all’interpretazione e all’applicazione di una legislazione ormai obsoleta e inadeguata a disciplinare un contesto economico non contemplato al tempo in cui venne redatta. Rimane aperto l’interrogativo – per citare i termini impiegati dalla Commissione – relativo “all’obbligo imposto alla Corte di giustizia di emettere sentenze al fine della determinazione della politica fiscale”, imputabile o meno a negligenza legislativa.

Inoltre, le aliquote di trattenuta decise dagli Stati membri entro i margini discrezionali stabiliti dalla legislazione vigente, non sono conformi al principio di neutralità. Con l’intento di illustrare le disparità esistenti fra i diversi Stati membri, l’International Bureau for Fiscal Documentation (IBFD) ha condotto un sondaggio sulle modalità impiegate ai fini della detrazione dell’IVA a monte applicate dagli Stati membri, da cui si evince che i tassi di recupero oscillavano dallo 0% al 74%, a prescindere dal fatto che la direttiva IVA sembra prevedere un certo grado di armonizzazione in materia. In vista della predisposizione della valutazione d’impatto, gli Stati membri sono stati invitati a fornire cifre relative all’ammontare effettivo del gettito IVA, che può essere ascrivibile ad IVA non recuperabile sostenuta da società finanziarie e assicurative, nonché al valore del mancato incasso dell’IVA pur con esenzione dei suddetti servizi. A quanto pare, meno della metà degli Stati membri ha accolto tale richiesta.

Obiettivi

La Commissione, al fine di soddisfare l’esigenza di far fronte alle preoccupazioni cui si è fatto riferimento, propone una riforma della legislazione in materia di IVA in vista del raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1.  accrescere la certezza giuridica per tutte le parti interessate, dal mondo dell’imprenditoria alle amministrazioni fiscali nazionali, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi che queste ultime devono sostenere per conformarsi alle norme in campo fiscale e creando al contempo un bilancio sicuro per gli Stati membri;

2.  garantire un’applicazione fiscale coerente e creare condizioni di parità nell’ambito del mercato interno attraverso l’eliminazione delle distorsioni alla concorrenza attribuibili al regime IVA vigente per i servizi finanziari;

3.  consentire agli operatori di gestire in maniera migliore l’impatto della mancata detrazione dell’IVA sulle loro attività;

4.  più in generale, promuovere il principio della neutralità fiscale, che rappresenta uno dei cardini del sistema IVA dell’Unione europea.

Provvedimenti

I tre principali provvedimenti proposti in vista del raggiungimento degli obiettivi descritti sono:

1. Modernizzazione della definizione di servizi assicurativi e finanziari esenti.

2. Possibilità accordata ai soggetti passivi di optare per la tassazione dei propri servizi assicurativi e finanziari, come recentemente stabilito nella proposta della Commissione. Tale opzione è già prevista dalla direttiva IVA soltanto in materia di servizi finanziari, [2] ma rimane per ora a discrezione degli Stati membri e di uso limitato.[3] Ad oggi, la sua ridotta disponibilità, secondo l’opinione della Commissione, può avere effetti distorsivi sul mercato.

3. Introduzione di un’esenzione IVA specifica per l’industria sul fronte degli accordi di condivisione dei costi.

Commenti introduttivi

Le misure proposte possono essere valutate dal punto di vista delle imprese, delle amministrazioni fiscali e dei consumatori.

Punto di vista delle imprese: Come dimostra l’analisi condotta dalla Commissione, la produzione di IVA non recuperabile a monte, svolge ad oggi un ruolo importante nel processo decisionale relativo al luogo e alle modalità in cui gli operatori forniscono servizi finanziari e assicurativi, in linea con la strategia di Lisbona.

Punto di vista delle amministrazioni fiscali: Il legislatore deve tenere in debita considerazione il fatto che qualsiasi modifica al rialzo dei livelli di detraibilità si tradurrà, in assenza di misure compensative, in una riduzione del gettito IVA per gli Stati membri.

Punto di vista dei consumatori: Non è chiaro in quale misura i vantaggi in termini di efficienza e riduzione dei costi ricadranno sui consumatori. A ragione la valutazione d’impatto mette in guardia dalla permanenza del rischio che le limitazioni di ordine commerciale si traducano in una distribuzione non equilibrata dei risparmi sull’intera base di consumatori, mentre alcuni clienti commerciali continueranno ad assumersi una parte del costo della non detraibilità dell’IVA.

A seguito di una valutazione preliminare della presente proposta, il relatore ritiene che:

1.  Il campo di applicazione della proposta può essere accolto positivamente, poiché contribuisce in sostanza alla realizzazione di una maggiore certezza giuridica. Le nuove definizioni proposte dalla Commissione risultano utili e benvenute al fine dell’adeguamento alle nuove realtà economiche.

2.  È necessario assicurare la coerenza delle definizioni con le disposizioni del PASF. Tuttavia, soprattutto in ragione dell’esigenza di un’interpretazione rigorosa delle esenzioni IVA, le nuove definizioni, se del caso, dovrebbero essere più restrittive rispetto a quelle previste dalle norme del mercato interno.

3.  Occorre esaminare approfonditamente e con cautela l’effetto che un’opzione diffusa relativa alla tassazione dei servizi assicurativi e finanziari potrà sortire sui prezzi finali al consumatore, in particolare vista la limitata esperienza con l’impiego di tale opzione e l’assenza di dati affidabili che permettano di valutarne l’impatto in modo accurato. L’agevolazione delle procedure per le imprese non deve ripercuotersi in un aumento dei prezzi per i consumatori. Tale preoccupazione è tanto più rilevante data l’inclusione del comparto assicurativo nell’ambito di applicazione del regime speciale di esenzione IVA, nello specifico in quei paesi in cui sono previste imposte sui premi assicurativi.

· Una fin troppo ampia serie di aspetti determinanti è affidata agli Stati membri in merito al campo di applicazione dell’opzione (ad es. relativamente all’applicazione dell’opzione solamente a determinati servizi forniti a fronte di compensi, ecc.). Da ciò consegue che l’esito complessivo dipenderà dai dettagli precisi delle disposizioni di applicazione. Come esposto sopra, benché ai sensi della proposta spetti al Consiglio di adottare le misure di applicazione, trova tuttavia conferma il principio secondo cui, in assenza delle misure del Consiglio, sarà compito degli Stati membri specificare tali norme. Nell’ipotesi di disaccordo degli Stati membri in ordine alle modalità di applicazione del diritto ad optare per l’esenzione, potrebbe rivelarsi utile l’inserimento nella proposta di clausole di salvaguardia che permettano di evitare la conseguente frammentazione del mercato.

4.  Come testimoniato dalla valutazione d’impatto della Commissione, un effetto secondario delle fusioni transfrontaliere consta nel fatto che le entrate fiscali prodotte dall’IVA assolta a monte si concentreranno principalmente negli Stati membri in cui il servizio viene realizzato da parte del prestatore di servizi rispetto allo Stato membro in cui è stabilito l’acquirente del servizio (sia esso un’impresa o un privato). Sono previste salvaguardie al fine di evitare una redistribuzione troppo diseguale delle entrate fiscali prodotte? Data la mancanza di informazioni attendibili sull’impatto delle misure proposte, sarebbe opportuno inserire nel testo legislativo un obbligo ad analizzare il funzionamento dei provvedimenti abbinato ad un obbligo di notifica al Consiglio e al Parlamento.

  • [1]  Le difficoltà consistevano essenzialmente nell’impossibilità di stabilire le basi imponibili e gli importi di IVA detraibile senza generare oneri amministrativi inaccettabili o creare complicazioni giuridiche e contabili sia per gli operatori economici sia per le autorità fiscali degli Stati membri.
  • [2]  La direttiva IVA vigente prevede che gli Stati membri possano accordare ai soggetti passivi un diritto di opzione per l’imposizione dei servizi finanziari; la proposta della Commissione prevede che gli Stati membri accordano ai soggetti passivi il diritto di optare per l’imposizione di tali servizi.
  • [3]  Attualmente tale diritto di opzione è stato accordato ai cittadini di Belgio, Estonia, Francia, Germania e Lituania.

PROCEDURA

Titolo

IVA per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari

Riferimenti

COM(2007)0747 – C6-0473/2007 – 2007/0267(CNS)

Consultazione del PE

18.12.2007

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ECON

15.1.2008

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

JURI

15.1.2008

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

JURI

6.2.2008

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Joseph Muscat

15.1.2008

 

 

Esame in commissione

1.4.2008

2.6.2008

16.7.2008

 

Approvazione

10.9.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

40

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Joseph Muscat, John Purvis, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Daniel Dăianu, Ján Hudacký, Piia-Noora Kauppi, Baroness Sarah Ludford, Thomas Mann, Poul Nyrup Rasmussen

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Evelyne Gebhardt, Eleonora Lo Curto, Florencio Luque Aguilar, Pierre Pribetich

Deposito

15.9.2008