RELAZIONE recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza

18.9.2008 - (2008/2148(INI))

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatori: Ieke van den Burg e Daniel Dăianu
(Iniziativa – articolo 39 del regolamento)

Procedura : 2008/2148(INL)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0359/2008

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza

(2008/2148(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 53, paragrafo 3 del Trattato, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società[1],

–   vista la Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del Trattato, relativa ai conti consolidati[2],

–   vista la direttiva del Consiglio 86/635/CEE dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari[3],

–   vista la direttiva 91/674/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione[4],

–   vista la direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, sui sistemi di garanzia dei depositi[5],

–   vista la Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi[6],

–   vista la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario[7],

–   vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari[8],

–   vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato[9],

–   vista la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (rifusione)[10],

–   vista la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione)[11],

–   vista la proposta modificata della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (solvibilità II) (rifusione) (COM(2008)0119),

–   vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 27 settembre 2004 sulla prevenzione e la lotta alle pratiche societarie e finanziarie scorrette (COM(2004)0611),

–   vista la raccomandazione della Commissione 2004/913/CE del 14 dicembre 2004 relativa alla promozione di un regime adeguato per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori delle società quotate[12],

–   viste le sue risoluzioni dell'11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 – Libro Bianco[13], del 4 luglio 2006 sull'ulteriore consolidamento dell'industria dei servizi finanziari[14], del 28 aprile 2005 sullo stato attuale di integrazione dei mercati finanziari UE[15] e del 21 novembre 2002 sulle norme di vigilanza prudenziale nell'Unione europea[16],

–   vista la relazione del Forum per la stabilità finanziaria del 7 aprile 2008 sulla promozione del mercato e la resilienza istituzionale,

 viste le conclusioni del Consiglio sul quadro di vigilanza dell'UE e gli accordi di stabilità finanziaria adottate il 14 maggio 2008, e le conclusioni del Consiglio adottate a seguito delle riunioni del 3 giugno 2008, del 4 dicembre 2007 e del 9 ottobre 2007, su temi attinenti,

 visto l'articolo 192, secondo comma, del trattato CE,

–   visti gli articoli 39 e 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0359/2008),

A. considerando che è in corso la revisione delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e che si attende una proposta sulle agenzie di rating creditizio,

B.  considerando che la Commissione non ha dato seguito a una serie di richieste del Parlamento, comprese quelle formulate nelle risoluzioni sopra menzionate; che pertanto l’allegato alla presente risoluzione è corredato di un elenco di raccomandazioni su come migliorare il funzionamento della vigilanza dei mercati finanziari,

C. considerando che la vigilanza finanziaria non è rimasta al passo con l’integrazione del Mercato e l’evoluzione globale dei mercati finanziari, che richiedono un aggiornamento degli attuali sistemi di regolamentazione e vigilanza per affrontare i nuovi rischi sistemici, assicurare stabilità finanziaria, conseguire gli obiettivi dell'Unione europea e contribuire al miglioramento della governance finanziaria globale,

D. considerando che ogni proposta formulata dal Parlamento deve essere principle-based e che le raccomandazioni figuranti in allegato devono essere elaborate consultando le autorità di vigilanza, i soggetti operanti sui mercati finanziari e gli altri organismi interessati,

E.  considerando che cresce il numero di entità paneuropee le cui attività si estendono a più paesi; che l’incrociarsi di diverse autorità nazionali ha complicato ulteriormente la situazione e creato incertezze circa le linee di responsabilità, specie in materia di vigilanza macro-prudenziale e di gestione delle crisi,

F.  considerando che l'attuale crisi finanziaria, innescata dai mutui subprime statunitensi e prodotti derivati, si è diffusa a livello mondiale a causa della natura sempre più integrata dei mercati, confermando l’indicazione secondo cui l'esistente regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari non denota un sufficiente grado di convergenza né a livello UE né a livello internazionale; che è pertanto opportuna una riforma della regolamentazione e vigilanza del mercato finanziario,

G. considerando che la crisi ha portato ad una stretta creditizia (credit squeeze) che a sua volta ha causato un aumento del costo del credito per numerosi operatori del mercato; che le attuali turbolenze dei mercati finanziari compromettono la crescita e l’occupazione,

H. considerando che l'intermediazione dei mercati dei capitali e le nuove tipologie di veicoli finanziari hanno sì apportato benefici ma hanno anche generato fattori di rischio sistemico a livello globale;

I.   considerando che il modello originate-to-distribute ha accresciuto la concorrenza e distribuito il rischio, ma ha anche indebolito gli incentivi per la valutazione e il monitoraggio del rischio e ha portato all’inosservanza dell’obbligo di diligenza (due diligence);

J.   considerando che pratiche poco ortodosse, come la gestione inadeguata del rischio, i prestiti irresponsabili, il debito eccessivo (leverage), l’indebolimento della due diligence e l’improvvisa contrazione di liquidità pongono rischi significativi agli istituti finanziari e rischiano di compromettere la stabilità finanziaria,

K. considerando che le tecniche innovative, che erano state concepite per diminuire il rischio al microlivello ed erano di per sé conformi alle disposizioni regolamentari, potrebbero portare ad una concentrazione del rischio e creare un rischio sistemico,

L.  considerando che occorre prevenire i fenomeni pericolosi di arbitraggio regolamentare,

M. considerando che vanno assicurati adeguati livelli di trasparenza nei confronti del pubblico, degli investitori e delle autorità di vigilanza,

N. considerando l’opportunità che i sistemi di remunerazione basati sulle performance individuali ed aziendali non devono premiare il rischio eccessivo sul breve periodo a scapito del lungo periodo e della prudenza,

O. considerando la necessità di affrontare e monitorare il problema dei conflitti di interesse che potrebbero nascere dal modello imprenditoriale utilizzato dagli istituti finanziari, dalle agenzie di rating creditizio, dalle società di audit e dagli studi legali,

P.  considerando che le carenze delle agenzie di rating creditizio in relazione ai prodotti strutturati complessi e una cattiva comprensione dei rating da parte dei soggetti operanti sul mercato hanno creato esternalità negative di una certa entità e incertezze di mercato; che le procedure delle agenzie di rating creditizio necessitano di un riesame,

Q. considerando che le forme di autoregolamentazione proposte dalle agenzie di rating creditizio non sono ancora sperimentate e appaiono pertanto verosimilmente insufficienti a sostenere il ruolo centrale ricoperto da tali agenzie nel sistema finanziario,

R.  considerando che l'integrazione del mercato, pur positiva in termini generali, va accompagnata da un idoneo approccio integrato alla vigilanza, che eviti fra l’altro inutili appesantimenti amministrativi e sia coerente con le politiche volte a migliorare la normazione,

S.  considerando che la Commissione dovrebbe condurre una completa valutazione di impatto sulla sua proposta legislativa,

T.  considerando che l'UE ha bisogno di una regolamentazione e di una vigilanza più coerenti ed efficaci, correttamente implementate ma senza troppe pesantezze, al fine di mitigare il rischio di future crisi finanziarie e di garantire parità di condizioni in ambito transfrontaliero e tra tutti i partecipanti al mercato; che l'Unione europea deve svolgere al riguardo un ruolo internazionale di primo piano e migliorare la coerenza di attuazione e la convergenza delle sue attività di regolamentazione e di vigilanza,

U. considerando che un riesame generale degli attuali accordi di regolamentazione e vigilanza dell'UE è necessario unitamente ad interventi volti a migliorare la cooperazione globale in materia di vigilanza che coprano, coordinandoli fra loro, il quadro di adeguatezza patrimoniale, la trasparenza e la governance, in quanto presupposti fondamentali per l’efficacia delle disposizioni regolamentari e di vigilanza,

V. considerando che l’approccio in materia di vigilanza deve adattarsi alle specificità del mercato e agli aspetti di quest’ultimo che sono già regolamentati; che le finalità della vigilanza dei mercati finanziari e della vigilanza prudenziale di particolari istituzioni variano fra loro,

W. considerando che le future proposte dovranno tenere conto dei negoziati sulla proposta “Solvency II” e delle revisioni delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE,

X. considerando che la cooperazione in materia di vigilanza deve tener conto della dimensione “paesi terzi” della vigilanza sui gruppi internazionali, visto che la maggior parte dei grandi gruppi finanziari dell'Unione europea, se non tutti, hanno interessi in questi paesi,

Y. considerando che, alla luce delle conclusioni del Consiglio del 3 giugno 2008, del 4 dicembre 2007 e del 9 ottobre 2007, è stato già varato un vasto programma di lavoro per apportare miglioramenti mirati alle disposizioni che regolano la cooperazione UE in materia di vigilanza; che sono in corso altri importanti programmi di lavoro, nell'UE e a livello internazionale, al fine di comprendere le cause delle turbolenze del mercato e reagirvi in modo adeguato,

Z.  considerando l’opportunità di istituire entro l’autunno 2008 un comitato di saggi che riunisca diverse parti interessate (autorità di vigilanza e di regolamentazione, rappresentanti dell’industria, ecc.) ed elabori una visione a lungo termine in materia di vigilanza; considerando che tale comitato dovrebbe avere l’incarico di elaborare un progetto e una tabella di marcia per la messa in atto di riforme a lungo termine più radicali miranti a una piena integrazione istituzionale; considerando che oltre alla struttura della vigilanza finanziaria, il comitato dovrebbe anche occuparsi di aspetti quali l’elaborazione di un codice unico della vigilanza finanziaria, un sistema di garanzia dei depositi e un regime comune di insolvenza, che rispondano alle esigenze di un sistema finanziario e di vigilanza integrato,

1.  chiede alla Commissione di presentargli, sulla base degli articoli 44, 47, paragrafo 2, 55, 95, 105, paragrafo 6, 202, 211 o 308 del trattato CE, entro il 30 novembre 2008, una o più proposte legislative che coprano le materie affrontate nelle raccomandazioni dettagliate figuranti in allegato;

2.  conferma che tali raccomandazioni rispettano il principio di sussidiarietà e i diritti fondamentali dei cittadini;

3.  ritiene che le incidenze finanziarie della(e) proposta(e) richiesta(e) debbano essere eventualmente coperte mediante gli stanziamenti di bilancio dell'UE;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni dettagliate figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE

SUI CONTENUTI DELLA(E) PROPOSTA(E) RICHIESTA(E)

1.         Raccomandazione 1 - Presupposti fondamentali per accordi efficaci in materia di regolamentazione e vigilanza

Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo o gli atti legislativi da adottare debbano avere l'obiettivo di disciplinare:

1.1. Misure volte a migliorare il quadro regolamentare dei servizi finanziari dell'UE:

Quadro in materia di adeguatezza patrimoniale

a)     rivedere le regole sui requisiti in materia di capitale rafforzando le disposizioni in materia di gestione del rischio, di liquidità e di esposizione in modo coerente e, all’occorrenza, anticiclico per le entità che operano sui mercati finanziari, e garantire idonei requisiti patrimoniali per tutti i soggetti che operano sui mercati finanziari, tenendo conto nel contempo dei rischi sistemici;

b)     rafforzare la capacità del quadro di adeguatezza patrimoniale di affrontare perturbazioni del mercato finanziario, rispettando al tempo stesso le competenze delle autorità nazionali;

c)     garantire nella misura del possibile che le norme siano anticicliche;

d)     riformare il quadro per migliorare la gestione del rischio; garantire l’adeguatezza dei modelli matematici considerando eventualmente se estendere gli scenari ed aumentare la frequenza delle operazioni di stress testing;

e)     assicurare idonei requisiti patrimoniali per prodotti finanziari complessi e derivati;

f)      assicurare l’informativa sulle operazioni fuori bilancio, sui veicoli di investimento strutturati (SIV) e su qualsiasi strumento di immissione di liquidità (liquidty assistance), e imporre un'adeguata valutazione dei relativi rischi, in modo che i soggetti operanti sul mercato conoscano l’esistenza di tali strumenti e il loro funzionamento.

1.2. Misure per migliorare la trasparenza

a)     Cartolarizzazione: promuovere la trasparenza, la chiarezza e la disponibilità di informazioni in merito a prodotti finanziari complessi e al processo di cartolarizzazione, tenendo conto delle iniziative di parte industriale attualmente in corso in tale settore; assicurare che la cartolarizzazione e il processo di rating creditizio non diano luogo a un aumento ingiustificato del valore totale del prodotto cartolarizzato, tale da superare il valore dell’attivo sottostante;

b)     Prodotti finanziari complessi (CFS): assicurare che le agenzie di rating creditizio adottino una terminologia coerente ed appropriata, che chiarisca le differenze rispettive di tali prodotti soprattutto in termini di volatilità, complessità e vulnerabilità alle tensioni dei mercati, tenendo conto della necessità per gli investitori di sviluppare procedure di valutazione della qualità dei prodotti strutturati senza fare esclusivo assegnamento sui ratings;

c)     Regole contabili, valutazione e determinazione dei prezzi:

i)       assicurare che i veicoli di cartolarizzazione ricevano un adeguato trattamento contabile, per evitare che le società e gli istituti finanziari possano mantenere artificialmente fuori bilancio società veicolo (SPV), SIV, ecc.;

ii)      assicurare che le norme in materia di standard di valutazione e determinazione dei prezzi per i prodotti finanziari complessi, in particolare nel quadro dello IAS 39, siano elaborate in cooperazione con l’IASB e con altri competenti organismi internazionali;

d)     Mercati non regolamentati: accrescere la trasparenza dei mercati ristretti (OTC) in relazione alla loro liquidità ed affrontare le principali fonti di rischio sistemico (segnatamente rischio di concentrazione delle controparti) e all’occorrenza prevedere incentivi a che le transazioni OTC vengano, laddove opportuno, effettuate in stanze di compensazione.

1.3. Misure di governance

a)     Cartolarizzazione: prevedere che gli emittenti valutino il rischio, procedano al suo monitoraggio e garantiscano la trasparenza del debito o dei titoli ipotecari, onde consentire agli investitori di osservare debitamente il principio della due diligence.

b)     Piani di remunerazione: prevedere per gli istituti finanziari l’obbligo di informativa sulla loro politica di remunerazione, in particolare sui pacchetti retributivi dei direttori; garantire che tutte le transazioni che comportano attività di gestione possano essere chiaramente identificate nei rendiconti di esercizio; stabilire che le autorità di vigilanza prudenziale includano nella loro valutazione della gestione del rischio l'influenza della remunerazione, dei sistemi retributivi a premio e della tassazione, per garantire che contengano incentivi equilibrati e non inducano ad assumere rischi estremi.

c)     Regime di responsabilità societaria: provvedere all'introduzione di regimi nazionali in materia di responsabilità che stabiliscano ammende appropriate ed altre sanzioni in caso di mancata conformità alla legislazione in materia di servizi finanziari, prevedendo che il personale direttivo degli istituti finanziari possa essere sospeso o interdetto dall’esercizio dell’attività nell’intero settore finanziario o in determinati suoi comparti in caso di omissione o negligenza;

d)     Agenzie di rating creditizio: varare misure che affrontino ad esempio i conflitti di interesse, i sistemi di garanzia della qualità e l'attività di vigilanza secondo modalità coerenti con le raccomandazioni adottate dal Forum sulla stabilità finanziaria (Financial Stability Forum), dall'Organizzazione internazionale delle Commissioni preposte al controllo delle borse (International Organization of Securities Commissions), dal Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e dal Gruppo di esperti dei mercati europei dei valori mobiliari, sulla questione dei possibili miglioramenti da apportare ai processi di rating creditizio, eventualmente traendo insegnamenti dalla vigilanza dei revisori dei conti; considerare in particolare i seguenti aspetti: trasparenza delle metodologie, delle assumptions e degli stress test nel quadro del rating; possibilità per chi esercita la vigilanza di richiedere un audit trail della corrispondenza emittente/agenzia di rating e di ricevere notifica di eventuali gravi problemi relativi ai modelli; garantire che le agenzie di rating creditizio forniscano informazioni più precise in merito alle particolari caratteristiche dei prodotti di debito complessi, dei prodotti associati a crediti ipotecari e del debito tradizionale, e che le agenzie di rating applichino simboli differenziati al rating dei prodotti di debito complessi, dei prodotti associati a crediti ipotecari e del debito tradizionale; accrescere la trasparenza delle agenzie di rating, con particolare riferimento alle metodologie e ai criteri specifici di valutazione per i prodotti di debito complessi, i prodotti associati a crediti ipotecari e il debito tradizionale.

2.         Raccomandazione 2 - Stabilità finanziaria e misure in materia di rischio sistemico

Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo o gli atti legislativi da adottare debbano avere l'obiettivo di disciplinare:

a)     Stabilità finanziaria e rischi sistemici: mettere a punto basi dati, scenari e politiche future in materia di vigilanza macroprudenziale e stabilità finanziaria unitamente a un sistema di allerta precoce e provvedere a che la Banca centrale europea (BCE), il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e il Comitato per la vigilanza bancaria del SEBC (BSC) assumano un ruolo attivo nella loro promozione, elaborazione ed esercizio; assicurare che le autorità di vigilanza e le banche centrali dell'UE forniscano alla BCE, per il tramite del BSC, pertinenti informazioni e dati microprudenziali aggregati non accessibili al pubblico, riservati ed aggiornati, in modo che essa possa espletare le funzioni di cui sopra e prevenire il rischio sistemico;

b)     Disposizioni in materia di prevenzione, gestione e risoluzione delle crisi a livello di UE, in particolare:

i)       promuovere l’introduzione di disposizioni per la prevenzione e la gestione delle crisi a livello di UE in funzione delle necessità. Ciò comprende:

-       il monitoraggio e la valutazione dei rischi finanziari sistemici a livello di UE;

-       l’istituzione di un sistema UE di allerta precoce e di meccanismi di intervento rapido per far fronte al problema di entità deboli e insolventi. ad esempio allorché trattasi di un gruppo finanziario transfrontaliero dell'UE o quando venga minacciata la stabilità della stessa UE; tale meccanismo dovrebbe essere ben definito, chiaro, in grado di operare rapidamente e in regola con le norme UE in materia di aiuti di stato;

-       una maggiore facilità nel trasferimento transfrontaliero di fondi nell'ambito di un gruppo in situazioni estreme, tenendo conto degli interessi dei creditori delle singole entità del gruppo e avuto riguardo alla direttiva 2001/24/CE;

-       la gestione delle crisi transfrontaliere e norme più chiare in materia di aiuti di Stato qualora tali crisi si producano;

ii)      promuovere disposizioni in materia di risoluzione delle crisi migliorando le norme UE sulla liquidazione e definire norme in materia di ripartizione degli oneri fra gli Stati membri interessati in caso di insolvenza all’interno di gruppi finanziari transfrontalieri;

c)     assicurare che le norme UE sulle garanzie di deposito siano sufficientemente coordinate per garantire condizioni uniformi di concorrenza per gli istituti finanziari; modificare le norme UE sulle garanzie di deposito per sostenere l’ulteriore sviluppo dei regimi ex ante finanziati dai contributi degli istituti finanziari; il livello dei rimborsi dovrebbe essere notevolmente aumentato e la loro disponibilità per i clienti al dettaglio in caso di insolvenza di istituti finanziari dovrebbe essere assicurata entro tempi ragionevoli anche in situazioni transfrontaliere;

d)     promuovere norme analoghe per le garanzie assicurative, riconoscendo le differenti caratteristiche dei settori assicurativo e bancario;

e)     assicurare la diversificazione del mercato ed incoraggiare le istituzioni che detengono attività o passività a lungo termine a diversificare i rischi di mercato e di liquidità.

3.         Raccomandazione 3 - Quadro di vigilanza

Il Parlamento europeo ritiene che l'atto o gli atti legislativi da adottare debbano avere l'obiettivo di regolamentare, semplificare, integrare e completare l’attuale sistema di vigilanza, sulla base delle seguenti indicazioni:

3.1. Vigilanza di grandi gruppi finanziari transfrontalieri

a)     Entro la fine del 2008 un regolamento dovrà imporre l’istituzione di collegi di vigilanza per i gruppi maggiori o le maggiori holding finanziarie transfrontaliere operanti nell'Unione europea. Il regolamento dovrà contenere chiari criteri per individuare i gruppi e le holding finanziarie transfrontaliere in relazione alle quali tali collegi saranno obbligatori. In caso di consistente presenza del gruppo nei paesi terzi, sarebbe opportuno evitare di creare strutture parallele: gli organi di vigilanza del paese terzo potrebbero essere invitati a partecipare, per quanto ragionevolmente praticabile.

b)     I collegi dovranno essere costituiti da rappresentanti delle autorità nazionali di vigilanza responsabili della vigilanza prudenziale. Il regolamento dovrebbe contenere chiari criteri quanto alle autorità nazionali di vigilanza che devono essere rappresentate nei collegi obbligatori, tenendo conto della quota di mercato del gruppo in uno Stato membro, del volume delle operazioni transfrontaliere, della consistenza e del valore degli attivi. Si tratta di riflettere l'importanza delle attività del gruppo facendo in modo che siano rappresentati tutti gli Stati membri in cui operano la società madre, le succursali e le filiali più importanti e tenendo conto della necessità di associare gli organi di vigilanza dei paesi terzi, se ciò è ragionevolmente praticabile. Una speciale attenzione andrebbe accordata alle sfide cui si trovano confrontati gli organi di vigilanza nelle economie che stanno rapidamente recuperando il terreno perduto. Per raggiungere l’integrazione operativa, l’autorità di vigilanza centrale (consolidating supervisor) deve godere di piena leadership funzionale all’interno del collegio, in altre parole deve essere il punto centrale di contatto per il gruppo finanziario ed essere in grado di provvedere alla necessaria delega di compiti e competenze all’interno del collegio.

c)     I collegi dovranno di norma essere presieduti dal consolidating supervisor dello Stato membro in cui si trova l'amministrazione centrale o la sede principale UE dei gruppi o delle holding finanziarie transfrontaliere. Tale autorità centrale ospiterà la segreteria amministrativa e la doterà del personale necessario.

d)     All’interno dell'UE, occorrerà prevedere la raccolta, lo scambio e l'accesso alle informazioni rilevanti tra i membri del collegio e tra tutte le autorità di vigilanza interessate, promuovendo disposizioni per intensificare al massimo lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza dei paesi terzi.

e)     I collegi delibereranno eventualmente con un sistema di voto a maggioranza qualificata, sulla base di principi e finalità che assicurino un adeguato trattamento improntato a coerenza ed equità e pari condizioni di concorrenza.

3.2.   Struttura di vigilanza dell'UE: Comitati Lamfalussy di livello 3

a)     Entro la fine del 2008 un regolamento dovrà rafforzare e chiarire lo status e le responsabilità dei Comitati Lamfalussy di livello 3, conferendo a questi ultimi uno status giuridico conforme ai suoi compiti, nonché coordinare e razionalizzare l’azione delle varie autorità di vigilanza settoriali, ampliandone i compiti e attribuendo loro adeguate risorse finanziarie ed umane.

b)     Oltre alle funzioni di consulenza, i comitati Lamfalussy di livello 3 avranno il compito (nonché gli strumenti e le risorse all’uopo necessari) di assicurare, promuovendola attivamente, la convergenza in materia di vigilanza e la parità di condizioni nell'attuazione e applicazione della legislazione UE. Gli organi nazionali di vigilanza dovranno dare attuazione ai compiti istituzionali e alle decisioni dei Comitati Lamfalussy di livello 3. Tali funzioni dovranno essere incluse nei mandati delle autorità nazionali di vigilanza, mandati che saranno meglio armonizzati tra di loro.

c)     I comitati Lamfalussy di livello 3 dovranno presentare un piano di lavoro annuale. Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione dovranno approvare le relazioni e i piani di lavoro annuali di tali comitati.

d)     I Comitati Lamfalussy di livello 3 dovranno essere in grado di adottare decisioni sulla base di un idoneo sistema di voto a maggioranza qualificata, improntato ad equità; tale procedura dovrà essere elaborata sia per le decisioni sulle questioni inerenti alla convergenza della vigilanza che per il parere da fornire alla Commissione sulla legislazione e la regolamentazione.

e)     I Comitati Lamfalussy di livello 3 dovranno

i)       mettere a punto procedure per la trasmissione di dati in situazioni transfrontaliere;

ii)      emettere raccomandazioni su questioni operative specifiche della macro-vigilanza;

iii)     emettere orientamenti per assicurare la coerenza e razionalizzare le prassi di vigilanza dei collegi;

iv)     sviluppare procedure di mediazione per i conflitti che possano insorgere tra membri di un collegio;

v)      definire norme comuni di comunicazione e requisiti in materia di trasmissione di dati applicabili ai gruppi, preferibilmente in un formato multiuso come l'XBRL (Extensible Business Reporting Language):

vi)     rappresentare l'UE in seno alle istanze settoriali internazionali di vigilanza come l'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari;

vii)    istituire per ciascun collegio un processo periodico di revisione da parte di un comitato di esperti onde garantire la convergenza delle procedure dei collegi. Si tratterebbe di un comitato misto composto dai Comitati Lamfalussy di livello 3 e dal BSC. Quest’ultimo apporterebbe la prospettiva macroprudenziale, che è indispensabile per assicurare la stretta cooperazione tra le autorità di vigilanza e le banche centrali e per gestire in modo efficace le situazioni di crisi.

f)      I presidenti dei Comitati Lamfalussy di livello 3 dovranno incontrarsi con periodicità regolare per rafforzare la cooperazione e la coerenza intersettoriale dei 3 Comitati Lamfalussy di livello 3.

g)     Insieme essi dovranno

i)       svolgere un’azione di coordinamento fra i Comitati Lamfalussy di livello 3;

ii)      fornire dati e statistiche comuni;

iii)     cooperare con il BSC e la BCE per il coordinamento su questioni di stabilità finanziaria;

iv)     laddove necessario, definire adeguate disposizioni per risolvere gli eventuali conflitti fra gli organi di vigilanza nazionali e/o settoriali partecipanti ai collegi o fra i Comitati Lamfalussy di livello 3;

v)      promuovere una futura cultura europea della vigilanza tanto solida quanto sostenibile e in grado di assicurare maggiore integrazione e coordinamento intersettoriale e transfrontaliero;

h)     Si dovrà promuovere un’architettura della vigilanza solida e sostenibile e in grado di assicurare maggiore integrazione e coordinamento intersettoriale e transfrontaliero.

3.3.   Disposizioni UE in materia di stabilità finanziaria

a)     Entro la fine del 2008, una proposta dovrà dettare disposizioni in materia di vigilanza sulla stabilità finanziaria a livello dell'UE. Tali norme dovranno assicurare l’efficace raccolta ed analisi di informazioni micro- e macro prudenziali per l’individuazione precoce di potenziali rischi alla stabilità finanziaria, ed inserirsi nel lavoro globale in materia di stabilità finanziaria. Le disposizioni in questione dovranno permettere agli organi di vigilanza e alle banche centrali dell’UE di rispondere prontamente intervenendo come “forza di reazione rapida” alle situazioni di crisi aventi un impatto sistemico sull'Unione europea.

b)     le disposizioni in materia di vigilanza dovrebbero mirare principalmente a rafforzare i legami orizzontali tra la politica macroeconomica e finanziaria e la vigilanza dei mercati finanziari. Appare necessario al riguardo rafforzare il ruolo della BCE. Occorre sviluppare procedure di cooperazione e di scambio di informazioni tra i comitati Lamfalussy di livello 3 e la SEBC/BSC.

c)     Al riguardo, si tratterà in particolare di:

i)       definire un adeguato sistema di raccolta e scambio di dati in materia di vigilanza;

ii)      analizzare ed elaborare tali dati;

iii)     mettere a punto procedure per la fornitura e la raccolta di dati riservati;

iv)     fornire segnali di allerta precoce in merito alle dinamiche che possono compromettere la stabilità del sistema finanziario;

v)      istituire meccanismi di reazione rapida in caso di minaccia alla stabilità finanziaria;

vi)     rappresentare l'Unione europea negli organismi internazionali di vigilanza, come il Forum per la stabilità finanziaria, e identificare una controparte UE per le autorità di vigilanza di altre parti del mondo.

  • [1]     GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva da ultimo modificata dalla direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).
  • [2]     GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva da ultimo modificata dalla direttiva 2006/99/CE.
  • [3]     GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1. Direttiva da ultimo modificata dalla direttiva 2006/46/CE.
  • [4]     GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7. Direttiva da ultimo modificata dalla direttiva 2006/46/CE.
  • [5]     GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5.
  • [6]     GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15.
  • [7]     GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1.
  • [8]     GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
  • [9]     GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.
  • [10]     GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.
  • [11]     GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.
  • [12]     GU L 385 del 29.12.2004, pag. 55.
  • [13]     GU C 175E, del 10.7.2008, pag. 392.
  • [14]     GU C 303E del 13.12.2006, pag. 110.
  • [15]     GU C 45E del 23.2.2006, pag. 140.
  • [16]    GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 394.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

10.9.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

26

1

14

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Joseph Muscat, John Purvis, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Daniel Dăianu, Harald Ettl, Ján Hudacký, Piia-Noora Kauppi, Baroness Sarah Ludford, Thomas Mann, Poul Nyrup Rasmussen, Kristian Vigenin

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Florencio Luque Aguilar